Regione Siciliana
Regione Siciliana
E.R.S.U. - Catania
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario
Xxx Xxxxx x.000 - 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale 80006770871-Partita I.V.A. 00000000000 Tel. 0957517910-fax 0000000000
xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Bando di Concorso
per l’attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico
2016/17
Scadenze bando benefici 2016/2017
Pubblicazione bando | 11/07/2016 |
Compilazione ed inoltro domanda (autocertificazione) on-line | dall’11 luglio 2016 al 9 settembre 2016 ore 14:00 |
Caricamento (spedizione) on-line fino al | 14 settembre 2016 ore 14:00 |
Termine ultimo di trasferimento delle richieste provenienti da altri enti | 17 ottobre 2016 |
Pubblicazione elenco partecipanti: - Servizi abitativi (posto letto) - Borse di studio | 3 ottobre 2016 |
Inizio integrazioni e rettifiche: - Servizi abitativi (posto letto) - Borse di studio | 3 ottobre 2016 |
Termine integrazioni e rettifiche: - Servizi abitativi (posto letto) - Borse di studio | 12 ottobre 2016 ore 14:00 |
Pubblicazione graduatoria: Servizi abitativi (posto letto) | 19 ottobre 2016 |
Pubblicazione graduatorie: Borse di studio | 4 novembre 2016 |
Presentazione dichiarazione di locazione | 10 gennaio 2017 |
Presentazione domande Mobilità Internazionale scadenza | 31 ottobre 2016 |
Presentazione domande borse di studio portatori handicap | 31 ottobre 2016 |
Scadenza presentazione domanda “Integrazione della borsa di studio - Premio di laurea” | 30 aprile 2018 |
In caso di cambiamento delle scadenze verrà data comunicazione sul sito dell'ERSU di Catania
Per altre scadenze si rimanda alle apposite sezioni del bando
INDICE
Scadenziario 2
INDICE 3
PARTE PRIMA - GENERALITA’ DEL CONCORSO 4
Riferimenti normativi 4
Art. 1 - Finalità 4
Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza 5
Art. 3 - Incompatibilità nelle richieste 6
Art. 4 – Destinatari 6
Art. 5 - Durata di concessione dei benefici 7
Art. 6 - Motivi di esclusione 7
Art. 7 - Requisiti di merito 7
Art. 8 - Requisiti di Reddito e Patrimonio 9
Art. 9 - Determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE 10
Art. 10 - Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso 11
Art. 11 - Trattamento dati 11
Art. 12 - Accertamenti 12
Art. 13 - Revoca dei benefici 12
Art. 14 - False dichiarazioni. Esclusione dai benefici e sanzioni 13
Art. 15 - Pubblicazione delle graduatorie 13
Art. 16 - Criteri di formulazione delle graduatorie 14
PARTE SECONDA - RICHIESTA BORSA DI STUDIO 15
Art. 17 - Criteri di distribuzione 15
Art. 18 - Criteri di determinazione degli importi 16
Art. 19 - Residenza degli studenti 16
Art. 20 - Integrazione per laureati 17
Art. 21 - Dichiarazione di locazione 17
Art. 22 - Modalità di erogazione della borsa di studio 17
Art. 23 - Modalità di pagamento 18
Art. 24 - Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio 19
PARTE TERZA - RICHIESTA SERVIZI ABITATIVI 21
Art. 25 - Caratteristiche del beneficio 21
Art. 26 - Criteri di distribuzione 21
Art. 27 - Fruizione del posto letto 21
Art. 28 - Accettazione del posto letto e adempimenti degli assegnatari 22
Art. 29 – Pagamento della retta 22
Art. 30 - Decadenza del posto letto 23
PARTE QUARTA – ALTRI CONTRIBUTI 24
Art. 31 - Richiesta altri contributi 24
PARTE QUINTA - RICHIESTA ERSU CARD 27
Art. 32 - Richiesta del tesserino mensa “ERSU CARD” 27
Art. 33 - Attribuzione della fascia di tesserino mensa 28
TABELLE 30
PARTE PRIMA - GENERALITA’ DEL CONCORSO
Riferimenti normativi
Il presente bando unico di concorso per il conferimento dei benefici per l’anno accademico 2015/2016, tiene conto:
⮚ Legge del 2/12/1991 n° 390 art.21 non abrogato;
⮚ Legge del 21/12/1999 n° 508;
⮚ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9/4/2001;
⮚ Legge Xxxxxxxxx xxx 00/0/00 xx 00;
⮚ Legge Regionale del 25/11/2002 n° 20;
⮚ Legge del 22/12/2011 n° 214;
⮚ DPCM del 05/12/2013 n° 159;
⮚ D.Lgs. n° 68 del 29/03/2012;
⮚ Decreti rettorali n.1856 del 9/06/2016 e n.2034 del 21/08/2016;
⮚ Delibera “estratto verbale n.5/2015 del 10/07/2015” del CdA dell’Accademia delle Belle Arti di Catania
⮚ XX.XX. n.689 del 16/09/2015 (elenco dei paesi particolarmente poveri)
⮚ DPCM DEL 5/12/2013 N.159
⮚ Decreto Ministeriale n.174 del 23 marzo 2016 “Aggiornamenti indicatori ISEE e ISPE”
⮚ Decreto Ministeriale n.294 del 4 maggio 2016 “Aggiornamento degli Importi minimi delle Borse di Studio – a.a. 2016/2017”;
⮚ Delibera del CdA dell'ERSU di Catania n°. 33 del 20/06/2016, con il quale si approva il presente bando;
Art. 1 - Finalità
L’ERSU (Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario) di Catania bandisce per l’anno accademico 2016/2017 un concorso pubblico, riservato a studenti in possesso dei requisiti di reddito, di merito e di carriera universitaria previsti dal presente bando.
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
1. gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell’iscrizione;
2. quota del fondo integrativo nazionale per le borse di studio resa disponibile dal MIUR;
3. eventuali risorse proprie dell’ente.
L’ERSU si riserva di assegnare ed erogare quanto sopra, in base ai fondi assegnati e disponibili in cassa:
1) - Un numero di borse, che sarà definito sulla base dell’effettiva disponibilità di cassa, in denaro e/o denaro-servizi, di cui 2% riservate alle seguenti categorie:
a) 55%, fino ad un massimo di 30, borse riservate a studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari in via di sviluppo tabella 13;
b) 5%, fino ad un massimo di 3, borse di studio riservate a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero;
c) 4%, fino ad un massimo di 2, borse riservate a studenti orfani di vittime per motivi di mafia;
d) 9%, fino ad un massimo di 5, borse di studio riservate a studenti vittime dell'usura e/o a studenti figli di vittime dell'usura;
e) 18%, fino ad un massimo di 10, borse di studio riservate a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
f) 9%, fino ad un massimo di 5, borse di studio riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata.
2) – n.650 POSTI LETTO di cui 14 posti riservati alle seguenti categorie:
g) 10 agli studenti portatori di handicap;
h) 2 agli studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari in via di sviluppo come previsto nella tabella 13);
i) 2 agli studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata;
3) - 7,5% fino ad un massimo di 205 borse riservate ad Altri contributi economici, determinati ai sensi dell’art. 31 e precisamente:
a) 25%, fino ad un massimo di 50, borse per studenti portatori di handicap;
b) 75%, fino ad un massimo di 155, borse per la mobilità internazionale;
L’ERSU si riserva di valutare la possibilità di aumentare il numero di borse di studio se le disponibilità finanziare lo dovessero consentire.
Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza
Le richieste di partecipazione al concorso per l’assegnazione dei benefici, dovranno essere compilate esclusivamente per via informatica tramite apposita applicazione Web predisposta dall’ERSU di Catania, che verrà resa disponibile sul sito internet dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx a partire dal 11/07/2016. Le richieste dovranno essere compilate entro non oltre le ore 14:00 (ora italiana) del:
9 settembre 2016
Si fa presente che l'applicazione sarà disattivata alla scadenza menzionata.
Le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 dello stesso giorno.
Gli studenti non ancora registrati dovranno registrarsi indicando i propri dati anagrafici ed un indirizzo di posta elettronica valido, su cui riceveranno una password per l’accesso al portale studenti ERSU. Tale password potrà essere modificata accedendo al portale.
Per la compilazione della domanda occorrerà accedere al portale ERSU con le credenziali (codice fiscale e password). Coloro che hanno smarrito la password potranno richiederne una nuova utilizzando l’apposita procedura “Password dimenticata” che si trova nella pagina di accesso.
La domanda dei benefici (autocertificazione), compilata in ogni sua parte, dovrà essere stampata e firmata dal richiedente. A pena di esclusione, l’autocertificazione stampata e firmata, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità e per alcune categorie di studenti quanto previsto all’art.10, dovranno essere scansionati e caricati (upload) sulla stessa applicazione Web di cui sopra, entro le ore 14:00 (ora italiana) del:
14 settembre 2016
Si fa presente che l'applicazione per il caricamento (upload) della documentazione sarà disattivata alla scadenza menzionata. Le risposte ai quesiti inviati per e-mail saranno garantite fino alle ore 13:00 dello stesso giorno
Si precisa che le domande spedite successivamente alla data suindicata e/o con mezzi differenti saranno escluse dalla procedura di concorso.
Dopo il caricamento, ed entro le 24 ore successive, l’interessato riceverà sulla casella di posta elettronica indicata in fase di registrazione la ricevuta di avvenuta protocollazione. Si invitano pertanto gli studenti ad indicare una casella di posta elettronica valida.
Lo studente può richiedere all’ente a cui ha presentato richiesta di borsa di studio il trasferimento della stessa a mezzo posta, fax o PEC all’ERSU di Catania - entro il 17 ottobre 2016 a condizione che la domanda di partecipazione originaria sia stata presentata entro la scadenza prevista da questo bando 9 settembre 2016.
Qualora lo studente intenda rettificare i dati di una domanda già inoltrata, dovrà annullarla e ripetere l’intera procedura (inoltrare via internet e spedire la domanda) con le modalità sopra descritte. L'ultima domanda inoltrata sarà quella ritenuta valida ai fini del concorso.
Il bando di concorso è consultabile sul sito dell'ente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx e, in formato cartaceo, presso:
1) - l’ Ufficio Assegnazione dell'E.R.S.U di Catania – Xxx Xxxxx xx 000 – 00000 Xxxxxxx, nei giorni: lunedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:00;
2) - all'Ufficio URP – Xxx Xxxxx xx.000 – 95128 Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Art. 3 - Incompatibilità nelle richieste
Le Borse di studio erogate dall’ERSU sono incompatibili con altre Borse di studio eventualmente concesse da altri Enti pubblici (art. 7, lett. d, legge 390/91).
Lo studente che percepisce borsa di studio di altri enti, perde il diritto monetario alla borsa di studio dell’ERSU di Catania, ma rimane “Idoneo” per gli altri benefici.
Esse sono inoltre incompatibili con le collaborazioni universitarie (attività di part-time o di tutorato) fatta eccezione per le forme di tutorato erogate ai sensi del D.M. n.198 del 23/10/2003, bandite per l'anno accademico 2016/17.
Gli assegnatari di borsa di studio, che dovessero svolgere le attività menzionate, hanno comunque diritto al conguaglio tra l’importo della borsa dell’ERSU e quello ricevuto dall'università/istituto. Lo studente entro il 30/05/2017 è tenuto a comunicare l'eventuale partecipazione ad attività part-time o tutorato, indicando le ore di attività svolte, oppure in alternativa dichiarare la rinuncia alle attività assegnate. Lo studente che non comunica l’eventuale partecipazione al part-time o tutorato perde il diritto alla borsa di studio. L’ERSU procederà d’ufficio alla verifica di eventuali incompatibilità delle richieste.
Art. 4 – Destinatari
Possono partecipare al concorso tutti gli studenti che, pagando alla Regione Siciliana la tassa regionale per il diritto allo studio, sono iscritti o intendono iscriversi per l'A.A. 2016/17 all'Università degli Studi di Catania, all’Accademia delle Belle Arti di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania, all’Istituto Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Caltanissetta, all’Accademia delle Belle Arti "ABADIR" di Sant’Agata Li Battiati (CT), operanti sul territorio di competenza dell’ERSU di Catania per le seguenti tipologie di corso:
a) Laurea triennale
b) Laurea Magistrale Biennale
c) Laurea Magistrale a ciclo unico
a cui si accede con i requisiti di merito e reddito specificati negli articoli 7 e 8 ;
d) Xxxxx di laurea magistrale a cui accedono con una laurea del vecchio ordinamento, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 7 e 8, senza la possibilità di utilizzare il bonus;
e) corsi di dottorato di ricerca (attivati dalle università ai sensi dell’art. 4 del D.L. 03/07/98 n.210) purché non retribuiti;
f) corsi di specializzazione (ad eccezione di quelli dell’area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999 n.368 ) purché non retribuiti;
g) corsi dell’Alta Formazione Artistica e dell'Alta Formazione Musicale cui si accede esclusivamente mediante il possesso del titolo di diploma di scuola media superiore e per i corsi di laurea magistrale biennale, mediante diploma di laurea triennale.
LAUREANDI (fuori corso)
Gli studenti dell’Università di Catania iscritti ai corsi di cui ai punti a), b) e c) indicati dell'art.4 - del presente bando, che non si laureano entro la data del 31/12/2016, possono partecipare - per l'anno accademico 2016/2017 - come “laureandi” (fuori corso), pertanto:
1) - Gli studenti che non si laureano entro il 31/12/2016 e si iscrivono per l'a.a. 2016/2017, hanno diritto all'importo della borsa dimezzato;
2) - Gli studenti che partecipano come “laureandi” e si laureano entro il 31/12/2016 perdono il diritto ai benefici.
Gli studenti delle Accademie e Istituti Musicali iscritti ai corsi di cui ai punti a), b) e c) indicati dell'art.4 - del presente bando, che non si laureano entro la data prevista dai rispettivi corsi di laurea, possono partecipare - per l'anno 2016/2017 - come “laureandi” (fuori corso), pertanto:
1) - Gli studenti che non si laureano entro il 30/04/2017 e si iscrivono per l'a.a. 2016/2017, hanno diritto all'importo della borsa dimezzato;
2) - Gli studenti che partecipano come “laureandi” e si laureano entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2015/2016 (31 marzo 2017), perdono il diritto ai benefici dell'ERSU.
Art. 5 - Durata di concessione dei benefici
I benefici sono concessi, a condizione che ricorrono i requisiti di merito e reddito previsti, per i periodi sotto indicati:
a) per i corsi di laurea del vecchio ordinamento (compresi quelli quadriennali dell'Alta Formazione Artistica e Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici, e per il servizio abitativo fino al 2° anno fuori corso;
b) per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, magistrale biennale e magistrale a ciclo unico (compresi i corsi triennali e biennali sperimentali dell'Alta Formazione Artistica e i corsi dell’Alta Formazione Musicale) fino al 1° anno fuori corso per tutti i benefici. Gli studenti del primo anno fuori corso hanno diritto ad un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai portatori di handicap (questi ultimi hanno diritto ad un importo dimezzato al 2° anno fuori corso);
c) per i corsi di specializzazione e i dottorati di ricerca per la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.
Relativamente a quanto sopra riportato (limitatamente ad alcuni benefici) sono previste eccezioni per gli studenti portatori di handicap (vedi art. 31).
Art. 6 - Motivi di esclusione
Saranno esclusi dal concorso gli studenti che, pur essendo in possesso dei requisiti economici e di merito previsti :
1) sono già in possesso di laurea e richiedono benefici per un titolo di studio equivalente, fatta eccezione per i corsi di studio di livello superiore (per esempio lo studente non potrà richiedere di essere assistito per un corso di laurea magistrale biennale se già in possesso di laurea magistrale a ciclo unico);
2) non risultino iscritti per l’anno accademico per cui chiedono i benefici ai corsi di cui all’art. 4 (ad esclusione degli studenti laureandi e degli studenti di 1° anno in attesa dell’esito della prova di ammissione);
3) non si iscrivono all’anno di corso per cui richiedono i benefici;
4) si iscrivono a tempo parziale e/o per frequentare corsi singoli;
5) hanno già usufruito di benefici per lo stesso anno di corso;
6) hanno inviato la domanda online priva di uno o più documenti richiesti o priva di firma autografa;
7) non hanno sanato, le irregolarità rilevate d’ufficio (riscontrabili nelle “note” nella pagina personale dello studente);
8) hanno autocertificato dati che risultino difformi a quanto dichiarato nei documenti allegati;
9) risultano morosi, ossia, non hanno provveduto alla restituzione di somme precedentemente revocate d’ufficio (restituzione borse di studio, posto letto, ecc.);
10) hanno effettuato più di una rinuncia agli studi per lo stesso anno di corso;
11) Presentano ISEE non conforme a quanto stabilito all’art.8 del bando.
Art. 7 - Requisiti di merito
Ai fini della determinazione dell’anno di corso di appartenenza e del merito richiesto, lo studente verrà valutato a partire dalla prima immatricolazione o in caso di rinunce dalla nuova immatricolazione.
In caso di studente che risulti rinunciatario o decaduto dagli studi presso qualunque Ateneo o Istituto di grado universitario, non potranno essere considerati utili, ai fini della valutazione del merito, i crediti a qualsiasi titolo convalidati.
In caso di passaggio ad un altro corso di laurea, lo studente dovrà indicare come anno di immatricolazione quello del corso di provenienza.
A) - STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO
• Gli studenti che si iscrivono al primo anno, nei corsi di laurea triennale o magistrale a ciclo unico, devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore;
• Gli studenti, che intendono iscriversi ad un corso di laurea magistrale biennale devono essere in possesso del diploma di laurea triennale o devono conseguire il titolo di laurea triennale entro il 31/12/2016 per gli iscritti all’Università di Catania e
30/04/2017 per gli studenti degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale (vedi laureandi - fuori corso).
Gli studenti che si iscrivono al primo anno conseguono provvisoriamente i benefici in base al requisito relativo alla condizione economica, mentre i requisiti di merito verranno valutati ex post, vale a dire all’atto di erogazione della seconda rata della borsa di studio, secondo quanto riassunto nelle tabelle 9 e 9 bis ad esclusione dei crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli, anche se convalidate e caricate sul piano di studi.
• Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
B) STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
Agli studenti iscritti ad anni successivi al primo vengono richiesti i requisiti di merito al momento della presentazione della domanda. I requisiti di merito sono valutati sulla base dei crediti/esami acquisiti complessivamente al momento dell’immatricolazione fino al 10 agosto 2016 (come meglio sotto specificato) e secondo quanto previsto dalle tabelle 7 e 7bis.
Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito necessario è quello previsto dai rispettivi ordinamenti didattici.
Per coloro che effettueranno per l’A.A. 2016/17 il passaggio di istituzione universitaria (decreto rettore n.2034 del 21/06/2016), di corso di laurea o di ordinamento, i requisiti di merito per l’accesso ai benefici sono quelli risultanti dalla carriera di provenienza: lo studente dovrà pertanto dichiarare, a pena di esclusione, nella domanda di benefici il corso di laurea da cui proviene.
Specifiche per il nuovo ordinamento:
1) Nel calcolo dei crediti richiesti vanno considerati tutti quelli acquisiti, anche derivanti da prove superate con giudizio o idoneità, purché le prove risultino registrate nella carriera dello studente, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2016. I tirocini saranno considerati validi solo se verbalizzati con data non successiva al 10 agosto 2016.
Per i corsi di laurea e specializzazione il cui ordinamento didattico prevede moduli e/o corsi integrati, vanno presi in considerazione esclusivamente i crediti che risulteranno registrati sul piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2016.
2) Ai fini del calcolo del punteggio la media delle votazioni riportate e da intendersi aritmetica e non ponderata.
3) I crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2016/2017 non può inserire nel calcolo del merito i crediti provenienti da prove non convalidate.
4) Per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento del merito necessario per mantenere o accedere ai benefici, non saranno presi in considerazione i crediti eventualmente convalidati o dispensati dall'istituzione universitaria mentre i debiti formativi saranno considerati solo se risulteranno registrati nel piano di studi, dalle Segreterie studenti, con data non successiva al 10 agosto 2016.
5) Gli studenti che hanno fatto una rinuncia agli studi o sono decaduti dagli studi possono partecipare al concorso purchè restituiscano all’istituzione universitaria cui risultavano iscritti le tasse e all’Ersu di Catania le somme relative ai benefici economici: borsa di studio e tassa diritto allo studio, posto letto e pasti consumati, dell’anno accademico in questione.
6) I crediti provenienti da materie sostenute in corsi singoli e regolarmente convalidate e caricate sul piano di studi sono ritenuti validi solo nel caso di “diretta” iscrizioni ad anni successivi al primo (esempio: studente che avendo conseguito i corsi singoli si iscrive direttamente al 2° anno di laurea specialistica magistrale).
Specifiche per il vecchio ordinamento:
1) Per esami devono intendersi quelli superati con voto espresso in trentesimi. Non devono essere, pertanto, prese in considerazione le prove superate con giudizio o idoneità.
2) Non dovranno essere dichiarate neppure le prove di laboratorio e gli esami facenti parte di materie biennali o triennali.
3) Gli esami sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede i benefici, quindi chi ha fatto passaggio di corso di laurea prima del 2016/17 non può inserire nel calcolo del merito gli esami provenienti da prove non convalidate.
IL BONUS
Qualora lo studente, iscritto ai corsi di laurea o laurea specialistica a ciclo unico, non abbia conseguito il numero di crediti previsto nella tabella 7 e 7 bis, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito, potrà utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato con le seguenti modalità:
▪ Fino a 5 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
▪ Fino a 12 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
▪ Fino a 15 crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
Il bonus può essere utilizzato una sola volta e non è cumulabile (es. lo studente iscritto al terzo anno ha diritto a 12 crediti di bonus e non a 17). Se si utilizza solo una parte del bonus a disposizione, la parte non utilizzata nell’anno accademico di riferimento può essere utilizzata negli anni successivi.
Lo studente iscritto ai corsi di laurea specialistica, ai fini del conseguimento dei requisiti di merito di cui alla tabella 7 e 7 bis, può utilizzare il bonus per intero (15 crediti) qualora non lo abbia mai utilizzato, o la quota di bonus di cui non ha usufruito nel corso di laurea precedente (Laurea Triennale).
Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato ed ai richiedenti la Borsa per portatori di handicap.
C) STUDENTI IN POSSESSO DELLA LAUREA CHE SI ISCRIVONO AD UN CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO
Questi studenti possono usufruire dei benefici per due anni più un ulteriore semestre ad iniziare dal quarto anno di corso, a condizione che per il corso in questione sia stata abolita la laurea (specialistica) magistrale/biennale. Gli studenti appartenenti a questa categoria che parteciperanno al concorso dovranno segnalare, nella procedura on line, che si tratta di “prosecuzione della laurea triennale” e seguire le apposite istruzioni. I partecipanti verranno inseriti in elenchi e graduatorie separate.
Art. 8 - Requisiti di Reddito e Patrimonio
Per partecipare ai benefici dell’ERSU di Catania per l’anno accademico 2016/2017 gli studenti devono presentare l’attestazione ISEE per prestazioni universitarie.
L’indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159.
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’attestazione ISEE, disciplinata dal
D.M. 7 novembre 2014, deve essere presentata ad un CAF il quale rilascerà una ricevuta di avvenuta presentazione.
Come previsto nel D.M. n.174 del 23/03/2016 i limiti di reddito e patrimonio sono i seguenti:
Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio – D.M. n.174 23/03/2016
ISEE(reddito) | € 23.000,00 |
ISPE (patrimonio) | € 50.000,00 |
il superamento anche solo di uno di tali valori è causa di esclusione. Per accedere ai benefici previsti per l’a.a. 2016/2017:
Gli studenti con patrimonio e redditi prodotti in Italia sono tenuti alla compilazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) relativa ai redditi dell’anno 2014.
L’indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni universitarie (ISEE) e quella patrimoniale equivalente (ISPE) sono calcolati in base alle disposizioni previste dal DPCM 5 dicembre 2013, n.159. Pertanto, le DSU sottoscritte anteriormente al 15 gennaio 2016 hanno cessato la loro validità: non è concessa l’opzione di confermare il reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti.
Lo studente è tenuto a verificare la veridicità e la correttezza dei dati inseriti nella DSU.
Ai fini della partecipazione al bando di concorso dell’ERSU di Catania è richiesto, a pena di esclusione, l’ISEE relativo alle prestazioni agevolati per il diritto allo studio universitario.
L’attestazione, completa del quadro relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, deve essere sottoscritta, presso un CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o presso l’INPS entro le date di scadenza dei concorsi, pena l’esclusione dai benefici.
Ai fini del presente bando la DSU è presa in considerazione solo se presente nella banca dati INPS entro il termine delle “integrazioni e rettifiche”. Il mancato reperimento dell’attestazione ISEE presso l’INPS entro questa data costituisce causa di esclusione.
Gli studenti stranieri devono presentare certificato ISEE parificato, rilasciato dai Caf accreditati.
La documentazione da presentare ai CAF è quella rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti.
Tale documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e vistata dalle autorità diplomatiche Italiane competenti per territorio.
Per gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati nell’allegato tabella 13) la valutazione del requisito di reddito viene effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale.
Art. 9 - Determinazione del nucleo familiare ai fini ISEE
Il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è composto dallo studente e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela, nonché componenti a carico IRPEF anche se non conviventi con la famiglia di origine.
Lo studente che risiede con soggetti estranei al nucleo familiare convenzionale (ad esempio nonni, zii, e/o altro), ma risulta a carico fiscale dei genitori, deve essere “attratto” nel nucleo familiare di origine.
In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedenti i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento.
Nel caso di genitori facenti parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quelli di entrambi i genitori.
Nel caso in cui il nucleo familiare è composto dal solo studente, anche se non ha i requisiti per essere considerato indipendente o autonomo, lo stesso può presentare un’attestazione ISEE per prestazioni universitarie relativa unicamente alla sua condizione economica. Fanno parte di questa condizione gli studenti: orfani di entrambi i genitori, appartenenti ad un ordine religioso o ad una comunità di accoglienza, coloro che sono sottoposti a regime di detenzione.
Lo studente dei Corsi di Dottorato di Xxxxxxx per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario deve presentare ISEE ordinario.
Lo studente “autonomo” è considerato tale, quando ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
a) residenza dello studente esterna all’unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia;
b) redditi dello studente da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori di norma a €.6.500 con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
In assenza anche di un solo dei suddetti requisiti lo studente dovrà essere “attratto” nella famiglia di origine.
Art. 10 - Documentazione richiesta per la partecipazione al concorso
(Vedi nota esplicativa pag.36)
1) Tutti gli studenti partecipanti al concorso sono tenuti a caricare assieme alla “domanda di partecipazione dei benefici” online anche i seguenti documenti in unico file, formato PDF e della dimensione massima di 2 Megabyte.
2) Alcune categorie di studenti sono tenuti a caricare all'interno dello stesso unico file di cui sopra, al momento della richiesta dei benefici, la seguente documentazione aggiuntiva:
a) studenti stranieri ed extracomunitari – fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità;
b) studenti stranieri provenienti da paesi poveri (vedi tabella 13) – fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità e Certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale;
c) studenti apolidi – Attestazione rilasciata dal Tribunale Civile;
d) studenti rifugiati politici – Attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno;
e) studenti orfani per motivi di mafia – Attestazione rilasciata dalla Prefettura competente;
f) studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero - Certificato di residenza estero proprio della famiglia di origine ;
g) studenti vittime dell'usura – Documentazione rilasciata dalle autorità competenti;
h) studenti orfani ospitati da strutture d'accoglienza pubbliche o private – documentazione rilasciata dalla struttura competente;
i) studenti portatori di handicap - Certificazione medica, rilasciata dall'amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di “portatore di handicap” ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 art.3 comma 3;
j) studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana - Certificato di residenza storico, se già in possesso, in caso contrario il requisito della Residenza di almeno 5 anni, dalla data del 10/08/2016 .
3) Documenti da presentare successivamente alla richiesta dei benefici:
a) Gli studenti non in sede, assegnatari (vincitori e idonei) di Borsa di Studio, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione entro il 10 gennaio 2017 per il passaggio dallo status di pendolare allo status di fuori sede secondo quanto previsto dall’art.21. Gli studenti dovranno utilizzare l’apposita procedura predisposta nella propria pagina personale del portale studenti dell’ERSU Catania e, dopo aver inserito i dati richiesti, scaricare l’autocertificazione. Dopo averla firmata, assieme al contratto di locazione ed il documento di riconoscimento, dovranno essere scansionati e caricati (upload) sulla stessa applicazione web;
Gli studenti che intendono chiedere l'integrazione della borsa di studio “premio di laurea” dovranno utilizzare l’apposita procedura predisposta nella propria pagina personale del portale studenti dell’ERSU e dopo averla scaricata e firmata, assieme ad un documento di riconoscimento dovrà essere scansionata ed inviata sulla stessa applicazione web. La richiesta di “premio di laurea”, secondo i criteri stabiliti dall’art.20 del presente bando, deve essere presentata: entro il 30 aprile 2018.
Art. 11 - Trattamento dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai partecipanti al concorso saranno raccolti presso l’Unità Operativa I – Ufficio Assegnazione e Mobilità Internazionale dell’ERSU di Catania per le finalità di gestione del concorso e saranno utilizzati anche successivamente alla scadenza dell’anno accademico di riferimento per finalità di controllo e di ricerca statistica proprie di questo Ente.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal concorso.
I dati anagrafici, quelli di reddito, di patrimonio e di merito, saranno parzialmente riportati nelle graduatorie.
Le medesime informazioni potranno essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche al fine di effettuare controlli.
I partecipanti godono, nei limiti delle scadenze fissate dal presente bando, dei diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
Lo studente all’atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso:
al trattamento dei propri dati personali per le finalità proprie dell'Ente (generazione e pubblicazione delle graduatorie, ricerche statistiche), invio materiale informativo (es periodico dell'Ente), anche tramite ditte esterne.
Le figure preposte alla garanzia della tutela dei dati forniti sono indicate sulla domanda di benefici.
Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente all’Ufficio Assegnazione dell'ERSU di Catania ogni variazione intervenuta successivamente alla data di presentazione della domanda relativamente alla propria carriera universitaria, alla situazione familiare, al cambio di domicilio, di residenza o di recapito, ai dati identificativi del reddito e del patrimonio, modifica o cessazione del contratto di locazione, ecc.
Le borse di studio sono inizialmente erogate sulla base di quanto autocertificato dallo studente (fanno eccezione i documenti di carattere sanitario).
Art. 12 - Accertamenti
In base alla L. 127 del 15/05/1997 e successive modifiche e integrazioni l’ERSU effettuerà controlli di quanto autocertificato dagli studenti con i mezzi e le modalità previste dall’art. 4, commi 10 e 11 del DPCM del 09/04/2001.
L’ERSU può richiedere agli studenti chiarimenti su quanto dichiarato in autocertificazione, anche successivamente all'erogazione dei benefici ed effettuerà il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, avvalendosi della collaborazione:
▪ delle Agenzie Delle Entrate
▪ dei Comuni
▪ dell'INPS
▪ dell'Università di Catania e delle altre Istituzioni Universitarie
▪ della Guardia di Finanza o della Polizia Urbana dei Comune di residenza del richiedente, se si tratta di studente italiano;
▪ dei Consolati se si tratta di studenti stranieri o di studenti i cui familiari risiedono all’estero;
ed inoltre:
1) dei dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, nonché del Sistema di Interscambio Dati (SID), elaborati dall’Agenzia delle Entrate sui conti correnti dei contribuenti;
2) del sistema informativo del Ministero delle Finanze e del Tesoro;
3) del sistema informativo dell'INPS.
Si provvederà, inoltre, ad inviare all’Amministrazione Finanziaria dello Stato gli elenchi degli assegnatari delle borse di studio per gli adempimenti previsti dalla vigente normativa.
Art. 13 - Revoca dei benefici
Xxxxxxx revocati i benefici attribuiti agli studenti dichiarati vincitori o idonei ricadenti nei seguenti casi:
1) risultano trasferiti da altra sede universitaria senza avere regolarizzato l’iscrizione entro i termini previsti;
2) non sono regolarmente iscritti per l’anno accademico 2016/17 (fanno eccezione, per il servizio abitativo, i laureandi per i quali vedasi art. 4);
3) si trasferiscono ad altro Ateneo nel corso dell’anno accademico 2016/17;
4) rinunciano agli studi nel corso dell’anno accademico 2016/17 in data anteriore al 30 Aprile 2017;
5) hanno un patrimonio e/o un reddito che superi i valori riportati nella tabella 1;
6) non hanno il merito previsto dalle tabelle 7 e 7 bis;
7) non hanno dichiarato eventuali rinunce agli studi che risultino determinanti ai fini dell’assegnazione dei benefici;
8) studenti del 1° anno che entro le date indicate nelle tabelle 9 e 9 bis non abbiano conseguito i crediti previsti;
9) siano beneficiari di borse o altre provvidenze bandite per l'anno accademico 2016/17 previste all’art. 3, fatta salva la facoltà di opzione prevista dal medesimo articolo;
10) si laureino entro: il 31/12/2016 studenti Università di Catania o il 31/03/2017 studenti degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale – (vedi art.4 bando);
11) gli studenti che vengano meno all’invito dell'Amministrazione a presentare ulteriori chiarimenti a conferma delle dichiarazioni rese entro i termini previsti nella comunicazione personale ricevuta;
12) si trovano nelle ipotesi indicate all’art.6, sopravvenute o delle quali l’ERSU venga a conoscenza successivamente.
13) avere presentato dichiarazioni mendaci (vedi successivo art.14).
In tutti questi casi, i benefici verranno revocati sia monetari che in servizi (Borsa di studio, posto letto, pasti ………) in base allo status precedentemente dichiarato dallo studente.
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.
Gli studenti vincitori e idonei ai quali vengono revocati i benefici sono tenuti a:
4. restituire le somme eventualmente percepite;
5. rimborsare il valore monetario dei servizi fruiti (posto letto e pasti consumati).
Art. 14 - False dichiarazioni. Esclusione dai benefici e sanzioni
Gli assegnatari dei benefici che dovessero presentare dichiarazioni mendaci avranno revocato il beneficio attribuito e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria per l’eventuale sussistenza di reati di:
▪ falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (art. 438 del Codice Penale);
▪ falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 del Codice Penale);
▪ truffa ai danni dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640 del Codice Penale e s.m.i.). Pertanto, chiunque presenti dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.lgs. n.68 del 29/03/2012 deve restituire: le somme percepite (nel caso di benefici monetari) e/o il rimborso per la fruizione di un servizio (posto letto e/o tesserino mensa).
Il Consiglio d’Amministrazione dell’ERSU stabilirà, inoltre, le sanzioni amministrative da applicare a quanti rendono false dichiarazioni. Esse possono variare dalla temporanea sospensione dall’accesso ai servizi (posto letto, tesserino mensa ERSU CARD) alla esclusione permanente dagli stessi e dalla partecipazione ai concorsi per l’attribuzione dei benefici fino alla restituzione del doppio delle somme percepite e del doppio del valore dei servizi erogati (posto letto e/o tesserino mensa ERSU CARD).
Ai sensi dell’art 2946 C.C. (prescrizione ordinaria), l’Amministrazione potrà recuperare, anche coattivamente, tutte le somme dovute dagli studenti entro il termine di dieci anni dalla data di incasso del relativo mandato di pagamento.
Art. 15 - Pubblicazione delle graduatorie
1. ELENCHI DEI PARTECIPANTI
Per tutti gli studenti, iscritti sia al primo anno che ad anni successivi, i rispettivi elenchi basati soltanto sulle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione, salvo cause di forza maggiore di cui si darà notizia tramite il sito dell'Ente, saranno pubblicati quale formale notifica agli interessati, il:
Servizi Abitativi (posto letto) e Borse di studio
3 ottobre 2016
presso: il sito internet dell’ente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx e Ufficio Assegnazione ERSU Catania – Xxx Xxxxx xx 000 – 00000 Xxxxxxx.
L'ERSU non fornisce direttamente al domicilio degli studenti alcun avviso sull’esito del concorso e, pertanto, la pubblicazione degli elenchi e delle graduatorie sul sito internet costituisce notifica all’interessato (art.32 comma 1 legge n°69 del 18/06/2009).
1. INTEGRAZIONI e RETTIFICHE
Lo studente che intende integrare o rettificare i propri dati resi con l’autocertificazione, dovrà scaricare apposito modulo dalla propria pagina personale del portale studenti dell’ERSU di Catania, stamparlo:
1) compilare i campi da integrare e/o modificare;
2) sottoscrivere con firma autografa;
3) effettuare, quindi una scansione in formato PDF di dimensioni non superiori a 2 MB e caricare il file dalla propria pagina personale, utilizzando l’apposita procedura, entro e non oltre le date stabilite dal presente bando:
dal 3 ottobre 2016
alle ore 14:00 del 12 ottobre 2016
Scaduto tale termine non sarà più possibile apportare modifiche ai dati autocertificati ai fini della graduatoria.
3. GRADUATORIE
Le graduatorie verranno pubblicate con le stesse modalità degli “elenchi dei partecipanti” in data:
Servizi abitativi “posto letto” 19 ottobre 2016
Borse di studio 4 novembre 2016
Successivamente a questa data, i ricorsi avverso la mancata attribuzione dei benefici, essendo il provvedimento a carattere definitivo, saranno possibili al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.
Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto e soddisfatto ogni adempimento informativo riguardo al suddetto esito concorsuale e di conseguenza non verrà effettuate agli interessati alcuna altra comunicazione di riferimento. Per eventuali comunicazioni contestuali alla pubblicazione o successive si adotteranno sistemi e procedure idonee alla tutela della riservatezza dei dati personali.
Per le borse riservate, gli studenti dovranno informarsi presso l’ufficio Assegnazione e Mobilità Internazionale dell’ERSU di Catania.
Art. 16 - Criteri di formulazione delle graduatorie
Le borse di studio sono finanziate dai seguenti fondi:
• gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell’iscrizione;
• quota del fondo integrativo nazionale per le borse di studio resa disponibile dal MIUR.
• eventuali risorse proprie dell’ente.
Tali fondi saranno suddivisi nel modo di seguito indicato:
• il 25% agli studenti iscritti per la prima volta ai corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione, dottorato di ricerca, ai corsi dell’Alta Formazione Artistica e Musicale;
• il 75% agli studenti iscritti al secondo anno e successivi dei corsi di laurea triennale, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale biennale, specializzazione, dottorato di ricerca, dei corsi dell’Alta Formazione Artistica e Musicale.
Qualora sulla base delle risorse disponibili non fosse possibile concedere le borse di studio ed i servizi abitativi a tutti gli idonei al loro conseguimento, si procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti adottando i seguenti criteri:
• Per gli studenti di primo anno tutti i benefici messi a concorso sono attribuiti sulla base di un’unica graduatoria (per ciascun beneficio), senza alcuna differenziazione di corsi di studio, ordinata in modo decrescente di punteggio calcolato sulla base dell’ISEE. A parità di ISEE, la posizione in graduatoria é determinata in ordine crescente di ISPE e, successivamente, decrescente di età. Verrà utilizzata la seguente formula:
ISEE dichiarato
100 * ( 1 -
)
ISEE limite
• Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del vecchio ordinamento, le graduatorie relativamente alle borse di studio, e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto degli esami e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata con riferimento all’ISEE A parità di ISEE prevale l’età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:
n° esami superati Media
75 * (------------------------) + 25 * + 0.5 * n°lodi (max 4 lodi)
n° esami previsti 30
• Per gli studenti iscritti ad anni successivi al 1° del nuovo ordinamento le graduatorie, relativamente alle borse di studio e ai posti letto, sono definite in ordine decrescente di punteggio calcolato sulla base di criteri che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. In caso di parità di merito, la posizione in graduatoria é determinata in riferimento al valore crescente di ISEE. A parità di ISEE prevale l’età anagrafica in ordine decrescente. Verrà utilizzata la seguente formula:
n° cfu superati Media
75 * (---------------------) + 25 * + 0.5 * n°lodi (max 4 lodi)
n° cfu previsti 30
Per “cfu previsti” si intendono 60 cfu per chi si iscrive al 2° anno, 120 cfu per chi si iscrive al 3° anno, ecc.
Nelle graduatorie del nuovo ordinamento il bonus, qualora richiesto, verrà applicato nella misura sufficiente per il conseguimento dell’idoneità alla partecipazione mentre il punteggio sarà calcolato sulla base dei crediti effettivamente conseguiti, senza tenere conto del bonus attribuito.
L’ERSU attribuisce i benefici messi a concorso, in proporzione al numero degli idonei che richiedono i benefici per ogni anno e ogni corso di laurea, di laurea specialistica, di laurea specialistica a ciclo unico.
Viene comunque garantita almeno una Borsa di Studio per ogni anno di corso relativo ad ogni corso di laurea attivato. Altri benefici saranno destinati con eguale proporzione e modalità ai corsi di specializzazione.
Per i corsi per i quali non sarà possibile stabilire parametri di merito, i benefici saranno attribuiti secondo i criteri reddituali come stabiliti nel punto a).
PARTE SECONDA - RICHIESTA BORSA DI STUDIO
Art. 17 - Criteri di distribuzione
In fase di distribuzione delle borse di studio secondo quanto previsto dal precedente art.16 si terrà conto delle riserve di posti elencati art.1, fermi restando i requisiti di merito e di reddito specificati agli artt. 7 e 8 e i benefici monetari stabiliti dalla tabella 4 (Importi della borsa di studio), così regolamentate:
1) Borse per studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari in via di sviluppo Gli studenti stranieri provenienti da paesi extracomunitari e in via di sviluppo che sono risultati idonei nella graduatoria di borsa di studio verranno considerati vincitori nel limite del numero di borse riservate. Nel caso in cui le richieste dovessero superare il numero delle borse
riservate messe a concorso, verrà fatta una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e verrà data la precedenza agli studenti il cui nucleo familiare non risiede in Italia.
2) Borse di studio riservati a studenti stranieri figli di emigrati siciliani all’estero
La borsa è riservata agli studenti che risultano alla data del 10/08/2016 residenti all’estero da almeno cinque anni.
3) Borse per orfani per motivi di mafia
La borsa è riservata agli studenti orfani di vittime per motivi di mafia che producano l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente. Essa è incompatibile con provvidenze della stessa tipologia.
4) Borse di studio riservate a studenti vittime dell'usura e a studenti figli di vittime dell'usura
La borsa è riservata agli studenti vittime o figli di vittime dell'usura che producono l'idonea attestazione rilasciata dalla Prefettura competente.
5) Borse di studio riservate a studenti residenti nelle isole minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana.
La borsa è riservata agli studenti che risultano alla data del 10/08/2016 residenti in una delle isole minori ricadenti nel territorio della regione Siciliana, da almeno 5 anni.
6) Borse di studio riservate a studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata
La borsa è riservata agli studenti orfani che dimostrano con idonea documentazione di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza pubblica o privata.
Art. 18 - Criteri di determinazione degli importi
Gli importi delle Borse di studio e degli altri benefici concessi ai vincitori sono determinati in base al reddito ed alla residenza dello studente (vedi tabella 4).
Gli studenti iscritti al 1° anno fuori corso del vecchio ordinamento riceveranno l’intero importo dei benefici richiesti, mentre agli studenti iscritti al 1° anno fuori corso del nuovo ordinamento sarà corrisposto un importo dimezzato (un semestre) per tutte le borse di studio incluse le borse riservate, ad eccezione di quelle destinate ai Portatori di handicap (vedi art. 31).
Art. 19 - Residenza degli studenti
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli studenti sono considerati, in relazione alla loro residenza e rispetto al polo didattico frequentato, come:
a) Studenti in sede;
b) Studenti pendolari;
c) Studenti fuori sede.
Ai sensi dell’art. 4, comma 8, del D.P.C.M. del 09/04/2001 in linea generale è considerato:
1. IN SEDE lo studente “residente nel comune o nell’area circostante la sede del corso di laurea cui è iscritto” (vedi tabella 8);
2. PENDOLARE lo studente “residente in un luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di laurea cui è iscritto” (vedi tabella 8);
3. FUORI SEDE lo studente “Residente in un luogo distante dalla sede del corso di laurea cui è iscritto” e che per tale motivo dimostra di prendere alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Tale status deve comunque essere documentato così come specificato dagli articoli 10 e 21.
Per gli studenti stranieri il cui nucleo familiare risiede in Italia, valgono le stesse regole di cui ai punti 1, 2 e 3 applicate agli studenti italiani. Gli studenti stranieri il cui nucleo familiare non risiede in Italia verranno considerati PENDOLARI o FUORI SEDE secondo quanto previsto dai punti 2 e 3.
Art. 20 - Integrazione per laureati
Il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Catania per l’a.a. 2016/17 stabilisce che per l’Integrazione per laureati “Premio di laurea” mette a disposizione la somma di € 50.000,00.
Possono partecipare al premio di laurea, tutti gli studenti che conseguiranno il titolo di laurea triennale con voto di laurea pari o superiore a 108/110 o laurea magistrale biennale o laurea magistrale a ciclo unico, con voto di laurea pari a 110/110, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici e se vincitori di borsa di studio per l’anno A.A. 2016/17.
Gli studenti portatori di handicap potranno usufruire dell'integrazione per laureati solo se vincitori di Borsa di studio non riservata.
L’integrazione può essere concessa un sola volta a scelta dello studente. Pertanto gli studenti che hanno già beneficiato o che intendessero beneficiare di tale integrazione per il conseguimento della Laurea Triennale non potranno richiedere la medesima integrazione per il conseguimento della Laurea Magistrale biennale o Magistrale a ciclo unico
Lo studente per beneficiare dell'integrazione per laureati, dovrà produrre richiesta online direttamente dal portale studenti ERSU. La domanda compilata assieme ai documenti richiesti va presentata, via web entro e non oltre il 30/04/2018.
Il beneficio verrà erogato solo dopo l’accertamento, da parte dell’ufficio preposto.
Non si riterranno validi le richieste di “premio di laurea” presentate dagli studenti “Idonei” o “Vincitori di borsa di studio per scorrimento”.
La graduatoria sarà formulata, a prescindere dalla tipologia del corso di laurea, in base al voto e a parità di voto di laurea si terrà in considerazione il valore dell’ISEE in ordine crescente ed in caso di ulteriore parità, in ordine crescente di ISPE ed infine in ordine decrescente dell’età anagrafica.
Gli importi dell’integrazione per laureati sono indicati in base allo “status dello studente”, come specificato nella tabella:
Tab. 3 - Importi integrazione per laureati
Tipologie | ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite | ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite |
Studenti fuori sede | € 1.309,00 | € 873,00 |
Studenti pendolari | € 1.111,00 | € 741,00 |
Studenti in sede | € 965,00 | € 643,00 |
Art. 21 - Dichiarazione di locazione
Gli studenti vincitori e idonei di Borsa di Studio (con esclusione degli studenti che risultano in sede, pendolari della tabella 8 e dei vincitori di posto letto), per acquisire lo status di fuori sede, sono tenuti a presentare la dichiarazione di locazione; la stessa dovrà fare riferimento ad un contratto di locazione, a titolo oneroso, regolarmente registrato che copra un periodo di almeno 10 mesi - compreso fra il 1° Settembre 2016 e il 31 ottobre 2017.
Qualora lo studente ancora non sia entrato in possesso dell’alloggio entro la scadenza del bando di concorso, dovrà comunque far pervenire la dichiarazione di locazione entro e non oltre il 10 gennaio 2017, termine oltre il quale non gli verrà attribuito lo status di fuori sede, ma di pendolare.
Lo studente domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre ad una copia del contratto, il subentro regolarmente registrato o una autocertificazione del proprietario dell’immobile, corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento, nella quale attesta:
1) di essere a conoscenza della presenza dello studente, indicando i dati anagrafici;
2) le date di inizio e fine del domicilio;
3) la quota mensile pagata.
Art. 22 - Modalità di erogazione della borsa di studio
La borsa di studio viene erogata, compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate e disponibili, ai soli vincitori in due soluzioni: 1°rata e saldo.
Erogazione della 1°rata.
La prima rata della borsa di studio verrà erogata, al 50% dell’ importo previsto dalla tabella 4, secondo la fascia di reddito, a “studenti in sede” o “studenti pendolare”, fatta salva la disponibilità finanziaria dell’ente, entro il 31 dicembre 2016 o entro 90 giorni dalla data di regolarizzazione della richiesta, eventualmente sospesa, e comunque solo dopo l’avvenuta iscrizione universitaria per l’anno accademico 2016/17.
Agli studenti non in sede sarà attribuito temporaneamente lo status di “pendolare”, con conseguente pagamento della prima rata della borsa di studio secondo l'importo previsto per questo status (vedi tabella 4). Successivamente alla presentazione della dichiarazione di locazione (vedi art. 21) o dell'accettazione del posto letto, lo studente acquisirà lo status di “fuori sede” e quindi il diritto a ricevere il saldo (seconda rata) secondo questo status.
Erogazione del saldo
Per il pagamento del saldo è stato stabilito (Art. 6 comma 1 e 3 D.P.C.M. 09/04/2001) quanto segue:
1) STUDENTI DI 1°ANN0
a) Agli studenti assegnatari dell’Università di Catania e degli Istituti di Alta formazione Musicale “Xxxxxxxx Xxxxxxx” di Catania e Caltanissetta, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/biennale, la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta in seguito al conseguimento di un minimo di 15 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2017 e al raggiungimento di un minimo di 20 crediti formativi entro il 30 Novembre 2017 (vedi tabella 9 bando);
b) Agli studenti assegnatari dell’Accademia delle Belle Arti di Catania, compresi gli iscritti ai corsi di laurea magistrale/biennale, la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta in seguito al conseguimento di un minimo di 18 crediti formativi universitari alla data del 10 Agosto 2017 e al raggiungimento di un minimo di 24 crediti formativi entro il 30 Novembre 2017 (vedi tabella 9 bis bando);
c) Xxxx studenti assegnatari iscritti ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca la seconda rata della Borsa di Studio verrà corrisposta in seguito al conseguimento del merito che sarà determinato dai parametri dello specifico ordinamento didattico, ferme restando le date di scadenza di cui sopra e all’art. 7.
Il periodo presunto per l’erogazione della seconda rata è il 30 gennaio 2018.
2) STUDENTI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO
a) Agli studenti assegnatari che, in seguito della verifica da parte dell’Ente, risultano avere i requisiti di merito e reddito previsti dagli art.7 e 8, compatibilmente con la disponibilità delle risorse finanziarie, la seconda rata verrà erogata, presumibilmente, entro il 30 Giugno 2017.
Agli altri studenti assegnatari: Dottorato e Corsi di Specializzazione, sarà posta in pagamento successivamente e comunque entro il 31 dicembre 2017, purchè tutti i crediti dichiarati siano verbalizzati e registrati.
b) Gli studenti che hanno partecipato al presente bando come laureandi e non si laureano entro l’A.A. 2015/16, saranno pagati solo dopo l’avvenuta iscrizione per l’anno accademico 2016/17 (vedi art. 4).
Nel caso in cui, l’Ente dovesse disporre di ulteriori maggiore somme di quelle preventivamente stabilite nel presente bando, provvederà allo scorrimento della graduatoria come indicato nell’art.16 “Criteri di formulazione delle graduatorie” fra tutti gli idonei.
Tutti gli studenti “idonei” che diventeranno “vincitori” verrà assegnata e corrisposta la borsa di studio in base allo “status dello studente” in un’ unica soluzione (prima e seconda rata). Lo studente vincitore per scorrimento non può, ne presentare ne richiedere ulteriori somme “premi integrativi di laurea, produrre contratto di locazione, ecc.
Art. 23 - Modalità di pagamento
Il pagamento di tutti i benefici monetari verrà corrisposto agli studenti, nelle forme sottoindicate:
⮚ accredito su conto corrente o su carta prepagata, intestato allo studente o cointestato, dal quale si deve dichiarare il codice IBAN, direttamente nell’autocertificazione o successivamente – se ci sono variazioni - direttamente nella propria pagina personale on-line;
⮚ mandato di pagamento personale da riscuotere per quietanza diretta presso l’Istituto di credito “tesoriere dell’Ente”: UNICREDIT.
La modalità di pagamento presso l’Istituto di credito è consentita solamente per cifre che non superano l’importo di 999,99 euro.
Importi delle borse di studio
Gli importi delle borse di studio, aggiornate con decreto ministeriale n.486 del 4/05/2016, secondo la variazione degli indici ISTAT e la tipologia degli studenti, sono ripartite in base alla fascia di reddito:
Tab. 4 – Importi della borsa di studio (decreto ministeriale n.294 del 4/05/2016)
Tipologie Borsa di Studio | ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite €.13.998,00 | ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite €.13.998,01 e €.20.998,00 |
Studenti fuori sede: € 5.118,00 lordi | € 3.918,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 2.618,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri | € 2.612,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 1.745,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri |
Studenti Pendolari € 2.821,00 lordi | € 2.221,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.480,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Studenti in sede € 1.929,00 | € 1.929,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.286,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Valore posto letto annuo (10 mesi) €.1.300,00 Valore annuo un pasto giornaliero €.600,00 Valore annuo due pasti giornalieri €.1.200,00
Rimborso alloggio: €. 1300,00 (ISEE <= 2/3 limite) , €.867,00 (ISEE > 2/3 limite)
Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti Laureandi (fuori corso) è pari alla metà degli importi sopra indicati.
Art. 24 - Rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio
La tassa regionale per il diritto allo studio viene rimborsata:
1) Agli studenti, partecipanti ai benefici dell’ERSU di Catania, assegnatari: vincitori e/o idonei alla borsa di studio per l’a.a. 2016/17.
La somma di € 140,00 verrà rimborsata con apposito pagamento, dopo il saldo della seconda rata.
2) Alle studentesse “ragazze madri” con figli di età inferiore a cinque anni, iscritte all’università/Istituti, che presentano richiesta di rimborso, tramite autocertificazione. L’autocertificazione, corredata della copia dell’avvenuto versamento della tassa diritto allo studio per l’anno accademico 2016/17 va presentata su modulo predisposto sul web.
3) A tutti gli studenti che, per l’anno accademico 2016/17, dimostrano di averla pagata erroneamente.
4) A tutti gli studenti universitari - che per l’anno accademico 2016/17, non hanno presentato domanda di borsa di studio all’ERSU di Catania, che hanno perfezionato l’iscrizione con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie e si laureano entro il 31 marzo 2017, verrà rimborsata la somma di €.100,00 della Tassa diritto allo Studio
Tutti gli studenti, di cui ai punti 2, 3 e 4, che intendono chiedere il rimborso della Tassa diritto allo studio, devono presentare domanda on-line entro il 31/12/2017.
Si ricorda a tutti gli studenti che la competenza dell’eventuale esenzione e/o restituzione delle tasse universitarie (ad esclusione della sola tassa regionale) spetta alle istituzioni universitarie presso cui risultano iscritti (Università degli Studi di Catania, Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale ecc.)
PARTE TERZA - RICHIESTA SERVIZI ABITATIVI
Le residenze universitarie dell’ERSU di Catania sono:
• “Xxxxxxxxxx” Xxx Xxxxx Xxxxxxx xx.000
• “Xxxxxx” - Xxx X. Xxxxxxx xx000 - Xxxxxxx
• “ San Marzano” - Xxx Xxx. X. Xxxxxxx xx 00 - Xxxxxxx
• “ Xxxx Xxxxxx” - Xxx Xxxxxxx xx 000 - Xxxxxxx
• “ Suore Cappucine” - Xxx X. Xxxxxxxxx xx 000 - Xxxxxxx
• “ Verona” - Xxx Xxxxxxx (xxxxxx Xxx Xxxxxxx) - Xxxxxxx
• “Musco” – Xxx Xxxxxxx xx.000 - Xxxxxxx
• “Giudecca” - Xxxxxx 0x x 0x xx Xxx xxxxx Xxxxxxxx - Xxxxxxxx
• “Casa Castillet” – Xxxxx Xxxxxxx xx 000 - Xxxxxx Ibla
In caso di reperimento o chiusura di residenze non elencate nel riquadro sopra indicato, l’ERSU di Catania si riserva di dare ampia divulgazione di eventuali variazioni.
Art. 25 - Caratteristiche del beneficio
Sono esclusi dal beneficio “Posto letto” gli studenti che risultano IN SEDE O PENDOLARI secondo la tabella 8;
Art. 26 - Criteri di distribuzione
I posti letto complessivamente assegnabili sono n.650
Essi saranno così ripartiti:
▪ 10 agli studenti portatori di handicap;
▪ 2 agli studenti stranieri provenienti da paesi particolarmente poveri (tabella 13);
▪ 2 agli studenti orfani che dimostrino di essere stati ospiti in una struttura di accoglienza, pubblica o privata;
▪ 159 agli studenti immatricolati per la prima volta (corso di laurea triennale, corso di laurea magistrale biennale, corso di laurea a ciclo unico, dottorato di ricerca e corsi di specializzazione);
▪ 477 agli studenti iscritti agli anni successivi al primo.
Art. 27 - Fruizione del posto letto
I vincitori di posto letto possono usufruire del beneficio dal momento dell’accettazione e fino al 30 settembre 2017, ad esclusione dei seguenti periodi:
6. dal 23 dicembre 2016 al 8 gennaio 2017 (festività natalizie);
7. dall’1 agosto 2017 al 3 settembre 2017 (chiusura estiva),
I vincitori dovranno accettare incondizionatamente il regolamento della residenza ove saranno assegnati.
Gli studenti, che non posseggono i requisiti per poter partecipare al concorso per l'assegnazione del posto letto per l'anno accademico 2016/17, hanno l'obbligo di lasciare la residenza universitaria nella quale sono stati assegnati durante l'anno accademico 2015/16 entro e non oltre il 30 ottobre 2016.
Gli studenti, che per l’a.a. 2016/17, presentano domanda all’ERSU di Catania e risultano nelle graduatorie definitive “assegnatari di posto letto” e che per motivi personali, rinunciano al posto letto, non possono presentare domanda di rimborso alloggio” (vedi bando art.21), ma manterranno lo “status di fuori sede” a condizione che presentino regolare “dichiarazione di locazione” – entro il 10 gennaio 2017. Quindi se risulteranno vincitori di borsa di studio avranno conferito solo il valore monetario di “fuori sede”.
Lo studente assegnatario, che da accertamenti d’ufficio decade dal diritto acquisito, deve restituire all’ERSU il costo del posto letto per tutto il periodo di permanenza.
Il valore del posto letto è di € 130,00 al mese.
STUDENTI CHE CONSEGUONO IL TITOLO “LAUREA”
Gli studenti assegnatari di posto letto che si laureano, durante l’a.a. 2016/17, devono lasciare il posto letto entro 5 giorni dalla data di laurea.
Art. 28 - Accettazione del posto letto e adempimenti degli assegnatari Gli studenti di primo anno e anni successivi assegnatari di posto letto nella graduatoria 2016/17 possono scegliere il posto letto in una delle residenze indicate nel bando, tramite applicazione online pubblicata sul sito dell’Ente xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, della quale - tramite avviso sullo stesso sito - verrà data comunicazione della data di inizio e fine delle procedure di prenotazione. Si fa presente che gli studenti assegnatari di posto letto dell’A.A. 2015/16 avranno diritto di prelazione, con la possibilità quindi di confermare o meno per l’A.A. 2016/17 il posto letto nella stanza occupata dell’anno precedente. Nei giorni seguenti potranno scegliere il posto letto coloro che sono risultati assegnatari per la prima volta. Nel caso in cui, dopo le scelte degli assegnatari, dovessero essere disponibili ulteriori posti letto, l’ufficio Assegnazione procederà allo scorrimento della graduatoria tra gli idonei.
Per le conferme, degli studenti vincitori già ospiti delle residenze, l’accettazione deve avvenire entro le date stabilite dalla comunicazione on-line della scelta del posto letto.
Lo studente assegnatario di posto letto, che risulta decaduto o rinunciatario, deve restituire all'ERSU la somma corrispondente ai giorni di permanenze, dalla data di assegnazione alla data dell'eventuale decadenza o rinuncia.
La rinuncia al posto letto deve essere presentata dallo studente per iscritto.
La richiesta deve essere indirizzata all'ERSU di Catania: Ufficio Assegnazione e Ufficio Case. L'accettazione del posto letto con la sottoscrizione di un atto di accettazione dell’alloggio e con l’impegno a rispettare il regolamento delle residenze, va effettuata presentando, al responsabile della residenza, i seguenti documenti:
▪ certificato medico rilasciato dal medico di famiglia (convenzionato con S.S.N.) o da una qualsiasi ASP (ex ASL) in data non anteriore a 3 mesi, attestante che il richiedente (studente) non sia portatore di malattie che pregiudichino la convivenza in comunità;
▪ ricevuta di avvenuto versamento della prima rata della retta alloggio 2016/17 se dovuta (vedi succ. art 29);
▪ ricevuta dell’avvenuto versamento del deposito cauzionale di € 100,00 (che ERSU di Catania richiede a preventiva copertura di eventuali danni che lo studente potrebbe arrecare ai beni dell’Ente) effettuato sul C/C bancario intestato a ERSU di Catania - IBAN XX00X0000000000000000000000 con causale: cauzione posto letto Anno Accademico 2016/17 ;
▪ tre foto recenti formato tessera a colori per la 1° accettazione, 1 foto soltanto per le conferme;
▪ fotocopia di un documento di riconoscimento valido;
▪ dichiarazione della presunta data di laurea (per gli studenti laureandi);
▪ fotocopia del permesso di soggiorno per gli studenti extracomunitari.
Il Responsabile della Residenza potrà consentire l’accesso e la conseguente presa in possesso dell’alloggio all’interessato solo dopo l’avvenuta acquisizione della documentazione prevista.
La restituzione del deposito cauzionale sarà effettuata a seguito del rilascio del posto letto.
L’ERSU di Catania potrà trattenere dal deposito cauzionale gli eventuali crediti che essa a vario titolo vanta nei riguardi dello studente interessato.
L’ERSU si riserva la facoltà di trasferimento da una residenza all’altra per giustificati motivi che saranno comunicati agli interessati.
Le eventuali ulteriori assegnazioni verranno comunicate tramite avviso sul sito istituzionale. Nessuna comunicazione sarà inviata via mail o effettuata telefonicamente; la convocazione mediante pubblicazione sul sito vale a tutti gli effetti come notifica.
Art. 29 – Pagamento della retta
Non pagano la retta:
▪ i vincitori di Borsa di studio e di posto letto;
▪ gli idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto;
▪ i portatori di handicap
▪ gli studenti laureandi per un solo semestre (entro il 31 marzo 2017).
▪
Pagano la retta
“Servizio di foresteria”: Il Consiglio di Amministrazione dell’Ersu di Catania, con delibera n.766 del 02/07/2015, ha attivato in presenza di eventuali posti letto risultati vacanti successivamente all’espletamento della graduatoria di assegnazione, disponibili per assegnazione temporanee a:
▪ tutti gli studenti universitari che non hanno richiesto la borsa di studio;
▪ tutti gli studenti vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso “laureandi” del nuovo ordinamento dopo la data del 31/03/2017.
Il regolamento della foresteria è pubblicato sul sito della trasparenza dell’ERSU di Catania ed è visionabile presso ERSU di Catania – Xxx Xxxxx x. 000, Xxxxxxx presso l’Unità Operativa 2 – Ufficio Case.
Art. 30 - Decadenza del posto letto
Decadono dal beneficio e quindi non hanno più diritto ad occupare il posto letto, i vincitori che:
▪ non si presentano per l’assegnazione del posto letto nei tempi indicati dall’Ente;
▪ omettono o presentano incompleta la documentazione richiesta per l'accettazione del posto letto;
▪ conseguono la laurea;
▪ rinunciano espressamente al posto letto con richiesta scritta indirizzata all’ Unità Operativa 1 - Ufficio Assegnazione e Mobilità Internazionale;
▪ non occupano il posto letto per un periodo superiore a 15 giorni senza averne dato comunicazione al responsabile della residenza;
▪ si trasferiscono ad altra università;
▪ non sono in regola con il pagamento della retta;
▪ cedono in uso ad estranei il proprio posto letto, anche se solo temporaneamente.
Lo studente, dichiarato decaduto dal diritto al posto letto per i motivi suddetti, dovrà pagare la retta maggiorata del 10% come previsto dall’art. 13, relativa al periodo per il quale ha usufruito del beneficio.
PARTE QUARTA – ALTRI CONTRIBUTI
Art. 31 - Richiesta altri contributi
Per altri contributi si intendono:
▪ borse per portatori di handicap;
▪ borse per la mobilità internazionale;
La richiesta di questi benefici per l'A.A. 2016/17 deve essere presentata entro il 31/10/2016, tramite apposita procedura on line.
Le borse suindicate non sono incompatibili con altri benefici. Fermo restando gli adempimenti previsti dal bando di concorso, gli studenti vincitori di questi benefici dovranno produrre l’apposita documentazione richiesta per ciascun beneficio.
1) Borse per portatori di handicap
Gli studenti portatori di handicap che hanno i requisiti previsti per l'assegnazione dei benefici, vedi artt. 7 e 8, possono richiedere anche la Borsa riservata ai portatori di handicap purché abbiano e documentino (vedi tab. 2) una invalidità non inferiore al 66% o posseggano il requisito di “portatore di handicap ” ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 art.3, comma 3. In deroga a quanto sopra menzionato per gli studenti di anni successivi al primo, riguardo ai soli requisiti di merito di cui al predetto art. 7, lo studente portatore di handicap potrà richiedere la sola borsa riservata e/o il servizio abitativo alle seguenti condizioni:
▪ Per lo studente immatricolato o reimmatricolato a partire dall’anno accademico 2009/10, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di:
• undici semestri se la durata del corso è di 4 anni
• tredici semestri se la durata del corso è di 5 anni
• quindici semestri se la durata del corso è di 6 anni.
Per gli studenti di primo anno la borsa di studio verrà erogata in due rate e la seconda rata verrà erogata solo al raggiungimento dei crediti come sotto specificato:
- 10 CFU entro il 10/08/2017 e di 15 cfu entro il 30/11/2017 per gli iscritti all’Università di Catania ed Istituti di Alta Formazione Musicale;
- CFU 12 entro il 10/08/2017 e di CFU 18 entro il 30/11/2017 per gli iscritti all’Accadenia delle Belle Arti di Catania;
- Per gli studenti del vecchio ordinamento, i requisiti di merito sono di 2 esami entro il 30/11/2017. Il mancato raggiungimento del merito suddetto entro l'ultima scadenza del 30/11/2017 comporterà la perdita totale del beneficio e la restituzione di quanto percepito;
▪ Per lo studente immatricolato o reimmatricolato in data anteriore all’anno accademico 2009/10 valgono invece i requisiti di merito di seguito riportati:
1. risulti iscritto fuori corso fino ad un numero di anni pari alla durata del corso di studi presso cui è iscritto;
2. abbia sostenuto un numero minimo di esami pari al numero di anni frequentati all’Università, o abbia conseguito un numero di crediti pari almeno al 50% di quelli previsti per l’accesso ai benefici.
Il beneficio potrà essere erogato in denaro e/o in servizi, ma l' importo monetario è limitato ad un massimo di € 1.800,00.
Per questa borsa di studio riservata non si possono utilizzare punti di BONUS.
Tab. 6 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2009/10
Tipologia corsi | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 20011/12 | 2010/11 |
LAUREA triennale 1° livello | 15 | 48 | 81 | 114 | ||
LAUREA magistrale/biennale | 18 | 48 | 81 | |||
LAUREA Specialistica a ciclo unico | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 |
Tab. 6 bis - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2008/09 per gli iscritti all’Accademia delle Belle Arti di Catania
Tipologia corsi | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 20011/12 | 2010/11 |
LAUREA triennale 1° livello | 18 | 58 | 97 | 141 | ||
LAUREA magistrale/biennale | 22 | 58 | 97 |
2) Borse per la mobilità internazionale
Gli studenti che per l’anno accademico 2016/17 iscritti all’università/istituto nei corsi di laurea: triennale, magistrale biennale, magistrale a ciclo unico, corsi di specializzazione e di dottorato e che risultano vincitori di borsa di studio dell’università/istituto e di contributo dell'Unione Europea (Erasmus studio ed Xxxxxxx xxxxxxxx, ecc.) possono richiedere per lo stesso anno accademico all’ERSU di Catania la borsa integrativa per mobilità internazionale.
In particolare, possono richiedere tale beneficio:
a) Gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU;
b) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedono di non oltre il 40% i valori limite del bando di concorso e che posseggano i requisiti di merito di cui all'art. 7 o 7 bis;
c) Gli studenti vincitori della borsa dell’università e del contributo dell’Unione Europea coinvolti in progetti di mobilità nell'ambito del programma Xxxxxxxx, che risultano laureati da non più di un anno dall'inizio del tirocinio, e che siano risultati idonei o vincitori alla Borsa di studio dell'ERSU nell'ultimo anno di studi o che ricadono nelle condizioni di cui al punto b).
È indispensabile che il periodo di studio e/o tirocinio all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU, esami o che sia finalizzato alla predisposizione della prova conclusiva.
La borsa per mobilità internazionale è concessa una sola volta durante la carriera universitaria per ogni tipologia di corso, tranne che per gli iscritti ai corsi dell'Alta Formazione artistica e musicale ai quali è concessa una sola volta in tutta la carriera.
Gli studenti di 1° anno saranno sottoposti alla verifica del merito come i vincitori di Borsa di Studio ordinaria, cioè se raggiungeranno il merito delle tabelle 9 e 9 bis.
IMPORTI
L' importo del beneficio è determinato in base al periodo di permanenza all’estero, ovvero:
▪ € 600,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti che risultano vincitori o idonei alla borsa di studio dell'ERSU o che comunque rientrano nei requisiti di reddito e merito previsti nel bando di concorso. Da questo importo sarà dedotto l'ammontare della Borsa dell’università/istituto e l’integrazione dell'Unione Europea ed ogni altra borsa concessa da altro accordo bilaterale, a condizione che il contributo dell’Università/Istituto superi € 125,00.
▪ € 150,00 per ogni mese di permanenza all'estero e per un massimo di dieci mesi per gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% il rispettivo limite del bando di concorso e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 7 e , a condizione che il contributo dell’università/istituto superi €.125,00.
Le spese di viaggio saranno rimborsate per un importo pari a € 100,00 per i paesi europei e di
€ 500,00 per i paesi extraeuropei.
Se i partecipanti al progetto di mobilità internazionale superano il numero dei posti messi a concorso si procederà a formulare una graduatoria, in base ai:
1) Vincitori di borsa di studio dell’ERSU di Catania,
2) Idonei di borsa di studio dell’ERSU di Catania;
3) Gli studenti i cui valori reddituali o patrimoniali eccedano di non oltre il 40% e che presentano i requisiti di merito di cui all'art. 7.
Le somme, agli studenti aventi diritto, verranno erogate in un'unica soluzione, solo dopo il rientro dal programma di mobilità. Gli studenti al loro rientro devono presentare domanda di mobilità –a.a. 2016/17, corredata dai documenti di rito richiesti nella stessa: certificato di
permanenza estero (da dove si evince l’università ospitante, il periodo di permanenza), i biglietti di viaggio e un documento di riconoscimento. Per coloro che presentano domanda di liquidazione contributo nel primo semestre 2017, il pagamento verrà effettuato nel mese di luglio 2017, per coloro che presentano la domanda nel secondo semestre 2017, il pagamento verrà effettuato nel mese di gennaio 2018 .
PARTE QUINTA - RICHIESTA ERSU CARD
Art. 32 - Richiesta del tesserino mensa “ERSU CARD”
La ERSU CARD è rilasciata per la prima volta, automaticamente a coloro che, partecipando al concorso, richiedono la borsa di studio e/o gli altri benefici utilizzando la modalità on-line previste dal bando.
Nel caso di mancata partecipazione al concorso, la ERSU CARD può essere richiesta durante tutto l'anno.
L’accesso ai servizi di ristorazione è riservato agli studenti in possesso della ERSU CARD. Possono presentare richiesta per il rilascio della ERSU CARD gli iscritti dell’Università degli studi di Catania ai vari corsi di laurea, di specializzazione, di dottorato di ricerca ed agli iscritti aventi diritto all’istituzioni per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (legge n°.580/99 e successive integrazioni).
Le mense universitarie in funzione per l’anno 2016/17 saranno le seguenti:
- “Cittadella” di Via Santa Sofia – Catania
- “Oberdan” di Via Oberdan n. – Catania;
- “La Xxxxxxxx Xxxxxxxx” di Via Xxxxxxxx Xxxxxxxx n°.36/38 – Catania.
L’ERSU di Catania si riserva di comunicare agli studenti eventuali variazioni sul sito dell’ERSU. Gli importi del pasto sono stabili come da tabelle 10 e 11
Per richiedere il rilascio dell’ERSU CARD lo studente deve compilare l’applicazione on-line
“ERSU CARD” predisposta sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx e consegnare all’Ufficio Rilascio Tesserini l’autocertificazione scaricata dall’applicazione, allegando la seguente documentazione:
• Fotocopia documento d’identità valido;
• Fotocopia tassa di iscrizione o certificazione attestante l’avvenuta iscrizione all’anno accademico in corso;
• Attestazione ISEE ed ISPE in corso di validità, rilasciata da un CAF autorizzato (per gli studenti che richiedono l’adeguamento della tariffa da pagare in mensa secondo la fascia di reddito);
• Ricevuta dell’avvenuto versamento di €.3,00.
La ERSU CARD, viene rilasciata per la prima volta al costo di €.3,00. Il versamento deve essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a ERSU CATANIA – IBAN XX00X0000000000000000000000 – con causale rilascio ERSU CARD.
Il versamento se viene effettuato in contanti presso l’Istituto Bancario UNICREDIT (Tesoriere dell’ Ente) non ha costi aggiuntivi.
Gli studenti che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dei benefici messi in concorso dall’ERSU saranno inseriti automaticamente nell’anagrafica studenti per il rilascio della ERSU CARD; essi pertanto non devono registrarsi sul sito e potranno presentarsi direttamente all’Ufficio Xxxxxxxx Xxxxxxxxx consegnando la documentazione di cui ai precedenti punti:
2) e 4).
Gli studenti provenienti da altri atenei italiani ed esteri, nell’ambito dei programmi comunitari di collaborazione interuniversitari (progetti ERASMUS, XXXXXXXX, etc.), devono allegare alla richiesta della ERSU CARD la documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 4).
Dovranno altresì presentare idonea certificazione rilasciata dalle facoltà ospitanti, indicante il periodo di permanenza; allo scadere del suddetto periodo lo studente perde il diritto di accesso al servizio; pertanto, eventuali prolungamenti devono essere ufficialmente comunicati all’ERSU. La presentazione della domanda non è soggetta a scadenza.
L’ERSU CARD è strettamente personale e non può essere ceduta ad altri a nessun titolo. L’Ente si riserva di ritirare la CARD in via provvisoria o definitiva, ovvero di applicare altre sanzioni, qualora venisse accertato un uso improprio.
RINNOVO DELLA ERSU CARD
L’ERSU CARD per l’accesso del servizio mensa, dal momento del rilascio e/o rinnovo, è valida per tutta la durata dell’anno accademico in corso (scadenza 31 ottobre); essa va rinnovata ogni anno, registrandosi sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx mediante la compilazione dell’applicazione on-line “ERSU CARD”.
Per aggiornare la validità sulla card lo studente dovrà presentarsi all’ufficio rilascio tesserini munito della ERSU CARD e consegnare copia dell’avvenuta registrazione con allegata la seguente documentazione:
1) Fotocopia documento d’identità valido;
2) Fotocopia tassa di iscrizione o certificazione attestante l’avvenuta iscrizione all’anno accademico in corso;
3) Attestazione ISEE in corso di validità, rilasciata da un CAF autorizzato (per gli studenti che richiedono l’adeguamento della tariffa da pagare in mensa secondo la fascia di reddito).
Gli studenti che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dei benefici messe a concorso dell’ERSU saranno inseriti automaticamente nell’anagrafica studenti per il rinnovo dell’ERSU CARD; essi pertanto non devono ulteriormente registrarsi sul sito e potranno presentarsi direttamente all’ufficio rilasci tesserini consegnando la documentazione di cui ai predenti punti 1) e 2).
Gli studenti che si trovano nella condizione di laureandi e che pertanto non si iscriveranno all’anno accademico in corso, potranno chiedere il rinnovo della ERSU CARD con validità al 31/12/2016. Resta l’obbligo per lo studente di comunicare l’avvenuto conseguimento della laurea prima del 31/12/2016. Potranno continuare a usufruire del servizio oltre il 31/12/2016 gli studenti che avranno perfezionato l’iscrizione con l’Università.
Gli studenti laureandi degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, che pertanto non si iscriveranno all’anno accademico in corso, potranno chiedere il rinnovo della ERSU CARD, con validità al 30/04/2017. Resta l’obbligo per lo studente di comunicare l’avvenuto conseguimento della laurea prima del 30/04/2017. Potranno continuare a fruire del servizio oltre il 30/04/2017 gli studenti che avranno perfezionato l’iscrizione con detti Istituti.
Gli studenti sono tenuti a comunicare tempestivamente all’ERSU ogni variazione concernente il corso di studio (trasferimenti, cambio di facoltà, rinuncia agli studi, conseguimento della laurea, ecc.).
Art. 33 - Attribuzione della fascia di tesserino mensa
a) Studenti che nelle graduatorie di Borsa di studio risultano vincitori o idonei: avranno attribuito la ERSU CARD in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo quanto previsto dalle tabelle 10 e 11;
b) Studenti che hanno fatto richiesta di benefici e che nelle graduatorie risultano esclusi o sospesi a qualsiasi titolo:
avranno attribuito la ERSU CARD in base a quanto autocertificato sul reddito e sul patrimonio pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza, (vedi tabella 12);
c) Studenti che non hanno partecipato al concorso:
avranno attribuito il tesserino mensa in base a quanto autocertificato sul reddito pagando ogni pasto secondo la fascia di ISEE ed ISPE di appartenenza (vedi tabella 12);
d) Studenti partecipanti ai programmi di mobilità internazionale (Xxxxxxxx,Xxxxxxx, Xxxxxxxx, ecc.):
si applica la tariffa corrispondente alla quarta fascia, così come stabilito dal C.d.A. dell’ERSU di Catania nella seduta del 28/11/2013.
CONDIZIONI PARTICOLARI:
(a) Gli studenti che hanno fatto richiesta dei benefici e sono in possesso del proprio numero di matricola, in attesa della pubblicazione degli elenchi provvisori, possono ottenere il rilascio dell’ERSU CARD a cui sarà attribuita la fascia relativa all’ISEE e all’ISPE dichiarato (vedi tabella 12).
(b) Gli studenti vincitori della Borsa di Studio riservata ai portatori di handicap hanno diritto al consumo gratuito dei pasti.
(c) Gli studenti con un numero di anni di carriera superiore a quattro rispetto alla durata legale del corso di studi possono usufruire del pasto e verranno inseriti nella 5^ fascia.
In caso di smarrimento o rottura della ERSU CARD, lo studente potrà richiedere il rilascio di un duplicato direttamente all’Ufficio Tesserini, previo versamento dell’importo di €.10,00 (dieci), effettuando versamento sul conto corrente bancario intestato a ERSU CATANIA – IBAN XX00X0000000000000000000000 – con causale rilascio duplicato ERSU CARD.
In caso di furto lo studente dovrà produrre copia della denuncia presentata alle autorità competenti Polizia di Stato o ai Carabinieri e il duplicato sarà rilasciato, previo versamento dell’importo di €.3,00 (tre) effettuando versamento sul conto corrente bancario intestato a ERSU CATANIA – IBAN XX00X0000000000000000000000 – con causale rilascio duplicato ERSU CARD per furto.
Tab. 12 – Fasce tesserino mensa “ERSU CARD”
Fascia | ISEE | ISPE | Importo |
Prima | da € 0,00 ad € 7.667,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 1,50 |
Seconda | da € 7.667,01 ad € 15.333,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 1,80 |
Terza | da € 15.333,01 ad € 23.000,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 2,50 |
Quarta | da € 23.000,01 ad € 40.000,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 3,50 |
Quinta | oltre € 40.000,00 | € 6,50 |
TABELLE
Tab. 1 - Limiti massimi di reddito e patrimonio – D.M. n.174 23/03/2016
ISEE(reddito) | € 23.000,00 |
ISPE (patrimonio) | € 50.000,00 |
Tab. 2 - Documentazione aggiuntiva per particolari categorie di studenti
CATEGORIE PARTICOLARI DI STUDENTI | DOCUMENTI AGGIUNTIVI RICHIESTI |
Studenti stranieri extracomunitari | fotocopia del permesso di soggiorno in xxxxx xx xxxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx (xxxx Tab.13) | • fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità; • certificazione della Rappresentanza italiana nel paese dii provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (vedi art. 7 punto 4). |
Studenti apolidi | attestazione rilasciata dal Tribunale Civile |
Studenti rifugiati politici | attestazione rilasciata dalla Commissione del Ministero dell'Interno |
Studenti orfani per motivi di mafia | attestazione rilasciata dalla Prefettura competente |
Studenti stranieri figli di emigrati siciliani all'estero | certificato di residenza estero proprio e della famiglia d'origine |
Studenti portatori di handicap | Certificazione medica, rilasciata dall’amministrazione competente, attestante il livello di invalidità (non inferiore al 66%) o la posizione di “portatore di handicap” ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104 art.3 comma 3. |
Studenti vittime dell’usura | Documentazione rilasciata dalle autorità competenti. |
Studenti orfani ospitati da strutture di accoglienza pubbliche o private | Documentazione rilasciata dalla struttura competente |
Studenti residenti nelle Isole Minori ricadenti nel territorio della Regione Siciliana | Certificato di residenza storico se già in possesso in caso contrario il requisito della residenza di almeno 5 anni alla data del 10/08/2016, che verrà accertato d’ufficio |
Tab. 3 - Importi integrazione per laureati
Tipologie | ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite | ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite |
Studenti fuori sede | €.1.309,00 | €.873,00 |
Studenti pendolari | €.1.111,00 | €.741,00 |
Studenti in sede | €. 965,00 | €.643,00 |
Tab. 4 – Importi della borsa di studio (decreto ministeriale n.294 del 4/05/2016)
Tipologie Borsa di Studio | ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite €.13.998,00 | ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite €.13.998,01 e €.20.998,00 |
Studenti fuori sede: € 5.118,00 lordi | € 3.918,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 2.618,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri | € 2.612,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 1.745,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri |
Studenti Pendolari € 2.821,00 lordi | € 2.221,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.480,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Studenti in sede € 1.929,00 | € 1.929,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.286,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Tab. 5 - Posto letto – importo retta
▪ i vincitori di Borsa di studio e di posto letto; ▪ gli idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto; ▪ i portatori di handicap ▪ gli studenti laureandi per un solo semestre (entro il 31 marzo 2017) | Non pagano la retta |
▪ tutti gli studenti universitari che non hanno richiesto la borsa di studio; ▪ tutti gli studenti vincitori e idonei di Borsa di studio e vincitori di posto letto iscritti al primo anno fuori corso “laureandi” del nuovo ordinamento dopo la data del 31/03/2017. | pagano la retta, secondo il “regolamento di foresteria” |
Tab. 6 - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2009/10
Tipologia corsi | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 |
LAUREA triennale 1° livello | 15 | 48 | 81 | 114 | ||
LAUREA SPECIALISTICA | 18 | 48 | 81 | |||
LAUREA SPECIALISTICA A CICLO UNICO | 15 | 48 | 81 | 114 | 147 | 180 |
Tab. 6 bis - Merito richiesto per i portatori handicap immatricolati a partire dal 2009/10 per gli iscritti all’Accademia delle Belle Arti di Catania
Tipologia corsi | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 |
LAUREA triennale 1° livello | 18 | 58 | 97 | 141 | ||
LAUREA magistrale/biennale | 22 | 58 | 97 |
Tab. 7 - Merito richiesto per il Nuovo Ordinamento (riferito all'anno di immatricolazione)
TIPOLOGIA CORSI | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 |
Laurea triennale 1° livello | 25 | 80 | 135 | |||
Laurea specialistica | 30 | 80 | ||||
Laurea specialistica a ciclo unico | 25 | 80 | 135 | 190 | 245 | 300 |
Tab. 7 bis - Merito richiesto per il Nuovo Ordinamento studenti iscritti Accademia delle Belle Arti di Catania
(riferito all'anno di immatricolazione)
TIPOLOGIA CORSI | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 |
Laurea triennale 1° livello | 30 | 96 | 162 | |||
Laurea specialistica | 36 | 96 |
Tab. 8 – Classificazione dello Studente in base alla residenza anagrafica
Studente in sede | Studente pendolare | Studente fuori sede |
Aci Castello Catania Gravina di Catania Mascalucia Misterbianco San Xxxxxxxx La Punta San Xxxxxxxx di Catania San Xxxxxx Xxxxxxxx Sant'Agata li Battiati Tremestieri Xxxxx Xxxxxxxx | Aci Xxxxxxxxxx Aci Catena Acireale Aci Sant’Xxxxxxx Xxxxxxxx Camporotondo Etneo Giarre Mascali Motta Sant’Anastasia Nicolosi Paternò Pedara Ragalna Riposto Santa Venerina Trecastagni Viagrande Zafferana | 1) Lo studente vincitore o idoneo di borsa di studio che risulta assegnatario di posto letto nelle residenze dell’ERSU di Catania. 2) Lo studente residente in un comune diverso da quelli indicati nella colonna “studente in sede” e “studente pendolare”, distante almeno Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti avvalendosi dei mezzi pubblici di trasporto e prende alloggio nei pressi della sede del corso a titolo oneroso per un periodo non inferiore a 10 mesi |
Tab. 8 bis - Studenti in base alla residenza di corso di laurea
SEDE DEL CORSO | Studenti fuori sede |
Ragusa Siracusa Caltanissetta | Gli studenti distanti Km.30 dalla sede dei corsi di laurea ed impiega oltre 50 minuti, avvalendosi dei mezzi pubblici, prende alloggio nelle residenze dell’ERSU di Catania o prende alloggio a titolo oneroso presso la sede del corso per almeno 10 mesi |
Tab. 9 - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno vincitori o idonei
Studenti di primo anno del nuovo ordinamento “VINCITORI di borsa di studio” | ||
opzione A | se conseguono 15 CFU entro il 10/08/2017 e 20 CFU entro il 30/11/2017 | • Hanno diritto alla seconda rata borsa di studio ▪ Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio ▪ Alla borsa di mobilità internazionale |
opzione B | Se conseguono solo 20 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono la prima rata borsa di studio ▪ Perdono il diritto alla seconda ▪ Hanno diritto all'esenzione delle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio ▪ Hanno diritto al 50% della borsa di mobilità |
Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B (non raggiungono 20 CFU) | • Dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio + i pasti consumati + l’eventuale posto letto • dovranno pagare le tasse universitarie e non avranno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio | |
Studenti di 1°anno del nuovo ordinamento “IDONEI di borsa di studio” | ||
opzione C | Se conseguono 15 CFU entro il 10/08/2017 e 20 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento di graduatoria hanno diritto alla borsa di studio) ▪ Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio ▪ Alla borsa di mobilità internazionale |
opzione D | Se conseguono 20 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento al 50% della borsa di studio) ▪ Hanno diritto all’esenzione dalle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio |
gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D (non raggiungono 20 CFU) | ▪ Dovranno pagare posto letto assegnato + i pasti consumati ▪ dovranno pagare le tasse universitarie ▪ non avranno restituita la tassa regionale diritto allo studio | |
Studenti 1° anno vecchio ordinamento “VINCITORI ed IDONEI borsa di studio” | ||
▪ se conseguono 2 esami entro il 10/08/2017 e 3 esami entro il 30/11/2017 | ▪ Hanno diritto alla seconda rata ▪ Hanno diritto all’esenzione totale dalle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio | |
▪ se conseguono 3 esami entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono la prima rata; ▪ Perdono il diritto alla seconda ▪ Hanno diritto all'esenzione dalle tasse universitarie ▪ al rimborso della tassa regionale diritto allo studio | |
▪ gli studenti che non rientrano nei casi precedenti | • Dovranno restituire la Borsa di Studio + i pasti consumati + il posto letto, • dovranno pagare le tasse universitarie • non avranno restituita la tassa diritto allo studio |
Tab. 9 bis - Modalità di attribuzione delle borse di studio agli studenti di primo anno
vincitori o idonei - iscritti all’Accademia delle Belle Arti di Catania
Studenti di primo anno del nuovo ordinamento VINCITORI di borsa di studio | |||
opzione A | se conseguono 18 CFU entro il 10/08/2017 e 24 CFU entro il 30/11/2017 | • Hanno diritto alla seconda rata borsa di studio • Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie • Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio • Alla borsa di mobilità internazionale | |
opzione B | ▪ Se conseguono solo 24 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono la prima rata borsa di studio; ▪ Perdono il diritto alla seconda ▪ Hanno diritto all'esenzione dalle tasse universitarie ed al rimborso della tassa regionale diritto allo studio ▪ Hanno diritto al 50% della borsa di mobilità | |
▪ Gli studenti che non rientrano nell'opzione A o B | • dovranno restituire la prima rata della Borsa di Studio + i pasti consumati + l’eventuale posto letto • dovranno pagare le tasse universitarie e non avranno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio | ||
Studenti di 1°anno del nuovo ordinamento IDONEI di borsa di studio | |||
opzione C | ▪ Se conseguono 18 CFU entro il 10/08/2017 e 24 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento di graduatorie hanno diritto alla borsa di studio) ▪ Hanno diritto all’esenzione delle tasse universitarie ed al rimborso della tassa regionale diritto allo studio ▪ Alla borsa di mobilità internazionale | |
opzione D | ▪ Se conseguono solo 24 CFU entro il 30/11/2017 | ▪ Mantengono l’idoneità ai benefici (in caso di scorrimento hanno diritto al 50% della borsa di studio) ▪ Hanno diritto all'esenzione dalle tasse universitarie ▪ Hanno diritto al rimborso della tassa regionale diritto allo studio | |
▪ gli studenti che non rientrano nell'opzione C o D | ▪ Dovranno pagare l’eventuale posto letto assegnato + i pasti consumati ▪ dovranno pagare le tasse universitarie ▪ non avranno restituita la tassa regionale diritto allo studio |
Tab. 10 – ERSU CARD studenti primo anno
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri | Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza |
IDONEI | 2 Pasti € 1,50 per ogni pasto | Pranzo € 1,50 Cena secondo fascia di appartenenza |
Tab. 11 - ERSU CARD studenti anni successivi al primo
TIPOLOGIA | FUORI SEDE | PENDOLARE - IN SEDE |
VINCITORI | 2 Pasti gratuiti giornalieri | Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza |
IDONEI | 2 Pasti gratuiti giornalieri | Pranzo gratuito Cena secondo fascia di appartenenza |
Tab. 12 – Fasce tesserino mensa “ERSU CARD”
Fascia | ISEE | ISPE | Importo |
Prima | da € 0,00 ad € 7.667,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 1,50 |
Seconda | da € 7.667,01 ad € 15.333,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 1,80 |
Terza | da € 15.333,01 ad € 23.000,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 2,50 |
Quarta | da € 23.000,01 ad € 40.000,00 | Fino ad € 50.000,00 | € 3,50 |
Quinta | oltre € 40.000,00 | € 6,50 |
Tab. 13 - Elenco dei paesi particolarmente poveri ai sensi del
D.M. n.689 del 16 settembre 2015
Afganistan | Eritrea | Mali | Tajikistan |
Angola | Ethiopia | Mauritania | Tanzania |
Bangladesh | Gambia | Monzambico | Timor-Leste |
Benin | Guinea | Myanmar | Togo |
Bhutan | Guinea Bissau | Nepal | Tuvalu |
Burkina Faso | Haiti | Niger | Uganda |
Burundi | Kenya | Rwanda | Vanuatu |
Cambogia | Kiribati | Sao Tome & Principe | Yemen |
Central African Rep. | Korea Dem. Rep. | Senegal | Zambia |
Chad | Laos | Sierra leone | Zimbabwe |
Comoros | Lesotho | Solomon Islands | |
Congo Dem. Rep. | Liberia | Somalia | |
Djibouti | Madagascar | South Sudan | |
Equatorial Guinea | Malawi | Sudan |
Catania 11/07/2016
IL DIRETTORE IL PRESIDENTE
X.xx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx X.xx Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
NOTA ESPLICATIVA AL BANDO UNICO DI CONCORSO A.A. 2016/2017
Art.10 comma 1: si precisa che i documenti da allegare sono: domanda di richiesta dei benefici” (Autocertificazione stampata e firmata), un documento di identità in corso di validità. I documenti devono essere inclusi in un unico file formato PDF e della dimensione massima di 2 MegaByte. Si consiglia di eseguire una scansione con risoluzione non superiore a 100 dpi. A pena di esclusione, la documentazione scansionata e caricata deve risultare leggibile.
Art.10 comma 2 lett. a) studenti stranieri ed extracomunitari - copia permesso di soggiorno in corso di validità ed ISEEU parificato
Regione Siciliana
E.R.S.U. - Catania
Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Xxx Xxxxx x.000 - 00000 Xxxxxxx
Codice Fiscale 80006770871-Partita I.V.A. 00000000000 Tel. 0957517910-fax 0000000000
xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx, xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxx.xx
Bando di Concorso
per l’attribuzione di Borse e Servizi per il diritto allo Studio Universitario per l'Anno Accademico
2016/17
ERRATA CORRIGE
Si comunica che per mero errore di trascrizione la tabella 4 – Importi della borsa di studio (decreto ministeriale n.294 del 4/05/2016) riportata nel bando a pagina 19 e 31 devono intendersi:
- ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite €.15.333,33 anziché €.13.998,00
- ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite €.15.333,34 e €.23.000,00
Tab. 4 – Importi della borsa di studio (decreto ministeriale n.294 del 4/05/2016)
Tipologie Borsa di Studio | ISEE inferiore o uguale ai 2/3 del limite €.15.333,33 | ISEE compreso fra i 2/3 ed il limite €.15.333,34 e €.23.000,00 |
Studenti fuori sede: € 5.118,00 lordi | € 3.918,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 2.618,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri | € 2.612,00 (BS + rimborso alloggio) + 2 pasti gratuiti giornalieri € 1.745,00 (BS + posto letto se vincitore) + 2 pasti gratuiti giornalieri |
Studenti Pendolari € 2.821,00 lordi | € 2.221,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.480,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Studenti in sede € 1.929,00 | € 1.929,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE | € 1.286,00 (BS) + 1 pasto gratuito giornaliero + 1 pasto secondo fascia ISEE |
Catania, 24 agosto 2016
X.xx il Direttore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx