Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali SBU Distribuzione
Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali SBU Distribuzione
Atto di adesione ad
Accordo di Contitolarità nel trattamento dei dati personali (art. 26 del Regolamento EU 2016/679)
Tra
AP Reti Gas Nord Est S.R.L., società di diritto italiano con sede legale in via Xxxxxx Xxxxxxx, 1, Padova, P.I. 05252950281, rappresentata ai fini del presente atto dal Consigliere Delegato, [omissis], munito di tutti i necessari poteri (di seguito “AP NE”)
e
AP Reti Gas S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in Pieve di Soligo, via Xxxxxxx, 1030, (TV), P.I. 03916270261, rappresentata ai fini del presente atto dal Presidente, legale rappresentante, [omissis], munito di tutti i necessari poteri (di seguito “AP”, o “impresa principale”),
AP Reti Gas Rovigo S.R.L., società di diritto italiano con sede legale in viale della Tecnica, 7, Rovigo, P.I. 01304860297, rappresentata ai fini del presente atto dall’Amministratore Unico, legale rappresentante, [omissis], munito di tutti i necessari poteri (di seguito “AP Rovigo”),
AP Reti Gas Vicenza S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0000, Xxxxx xx Xxxxxx (XX), P.I. 02681000242, rappresentata ai fini del presente atto dall’Amministratore Unico, legale rappresentante, [omissis], munita di tutti i necessari poteri (di seguito “AP Vicenza”),
Edigas Esercizio Distribuzione Gas S.p.A., società di diritto italiano con sede legale in xxx Xxxxxxx, 0000, Xxxxx xx Xxxxxx (XX), P.I. 01733220022, rappresentata ai fini del presente atto dall’Amministratore Delegato, [omissis], munito di tutti i necessari poteri (di seguito “Edigas”),
indicati congiuntamente come le Parti o i Contitolari e ciascuna separatamente come la Parte.
Premesso che:
• tra le Parti, è stato sottoscritto il nuovo “Contratto infragruppo di collaborazione e condivisione di servizi generali SBU Distribuzione” (nel proseguo “Contratto SBU”), cui, da ultimo, ha aderito AP NE;
• in adempimento di quest’ultimo, ciascuna Parte si impegna a fornire, in favore delle altre, le prestazioni indicate nel Contratto SBU, nonché tutte quelle attività accessorie e/o secondarie, necessarie all’efficace esecuzione della prestazione principale;
• l’espletamento delle prestazioni comporta (e comporterà) il trattamento di Dati personali, come definiti all’art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche solo il “Regolamento”);
• in particolare, si porrà l’esigenza di trattare Dati personali di diversa natura, essenzialmente anagrafici e di recapito (indirizzo e-mail, numero di telefono, di solito aziendali) di Dipendenti, Clienti finali, Consulenti, Collaboratori, o Fornitori delle Società firmatarie del presente atto. Per l’individuazione dei Dati personali oggetto di contitolarità si rimanda all’Allegato 1;
• nell’ambito della gestione di talune prestazioni (es. gestione pratiche per bonus gas), il trattamento concernerà necessariamente anche “Dati Particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento (es. situazioni di disagio economico/sociali legittimanti l’accesso al bonus);
• le Parti hanno adottato la medesima Privacy Policy e la relativa struttura gestionale. Allo stato hanno inoltre nominato il medesimo Responsabile della Protezione dei Dati (RPD, o DPO);
• le Parti hanno altresì impiegato le medesime Policy di dettaglio (Gestione delle richieste degli Interessati riferite all’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento UE 2016/679; Privacy By Design; Data Breach; Data Protection Impact Assessment; Data Retention);
• sulla base di detta situazione, le Parti hanno ritenuto che, con riguardo agli aspetti propri del Trattamento dei Dati personali, necessari alla prestazione / fruizione delle prestazioni oggetto del Contratto SBU, la soluzione ottimale sia nel senso della condivisione della titolarità;
• ai sensi della regolazione (art. 26 del Regolamento), i Contitolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del Trattamento. Il menzionato articolo stabilisce che i Contitolari devono determinare, con uno specifico accordo, le rispettive responsabilità in merito
all'osservanza degli obblighi derivanti dalla normativa, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti dell'Interessato e ai rispettivi ruoli nella comunicazione delle Informative (rif. art. 13 e 14 del Regolamento);
• nell’ambito delle rispettive responsabilità, i Contitolari dovranno adempiere ai propri obblighi in modo tale da trattare i Dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Privacy;
• con il presente atto AP NE intende aderire all’Accordo di Contitolarità (di seguito l’Accordo) già in essere tra le altre Parti.
Tutto ciò Premesso e formante parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
AP Reti Gas Nord Est S.R.L., aderisce all’Accordo di Contitolarità già in essere tra le altre società della SBU Distribuzione del Gruppo Ascopiave, nel testo che segue.
1. OGGETTO
Con il presente Accordo, le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal Regolamento (EU) 2016/679, nonché dalle disposizioni di legge vigenti con riguardo al Trattamento dei Dati Personali. Le Parti stabiliscono, altresì, i rispettivi obblighi in merito all’esercizio dei diritti degli Interessati, oltre ai rispettivi ruoli in merito alla comunicazione delle Informative.
La contitolarità è riferita al Trattamento dei Dati personali, come definiti all’art.
4.2 del Regolamento ed ha ad oggetto il Trattamento di tutti i Dati personali necessari alla corretta esecuzione delle prestazioni di cui al Contratto SBU, contenuti sia su supporti cartacei che informatizzati, acquisiti o che si acquisiranno.
I Dati personali oggetto del rapporto di contitolarità, in quanto funzionali all’esecuzione e/o alla fruizione delle prestazioni previste nel Contratto SBU, sono indicati nell’Allegato 1 al presente documento. Gli stessi, inoltre, sono precisati nei reciproci Registri dei Trattamenti.
2. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEI CONTITOLARI - REFERENTI
I Contitolari condividono le decisioni relative alle modalità del Trattamento dei Dati e si obbligano, in solido, a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento e dalle disposizioni di legge vigenti e/o che abbiano a sopravvenire in materia di tutela dei dati personali.
Con il presente Accordo i Contitolari convengono che i Dati personali verranno trattati esclusivamente per ottemperare agli obblighi contrattuali e precontrattuali, attraverso modalità conformi a quanto previsto dalla normativa.
Le Informative di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento saranno redatte e fornite dalle singole Società, dando atto agli Interessati del presente Accordo.
I reclami e le richieste di esercizio dei diritti presentati dagli Interessati, in forza del contratto master infragruppo ed ai connessi accordi di contitolarità stipulati tra Ascopiave e le singole società firmatarie del presente atto, saranno gestiti in conformità a quanto previsto dalla Policy “Gestione dei Diritti degli Interessati”.
Ai sensi dell’art. 26, comma 3 del Regolamento, gli Interessati possono inoltrare le istanze di cui sopra ad uno qualsiasi dei Contitolari.
Nell’eventualità, i Contitolari saranno responsabili in solido per l’intero ammontare del danno, in ipotesi, patito dall’Interessato. Ciascun Contitolare, che abbia risarcito in toto l’Interessato, potrà rivalersi sugli altri, esercitando l’azione di regresso nei limiti della quota parte imputabile ad ognuno. Quanto ivi previsto trova applicazione anche con riguardo ai danni subiti dall’Interessato per causa di forza maggiore (dato che il rischio relativo è assunto dai Contitolari).
Le Parti, ai sensi dell’art. 26, comma 2, del Regolamento, si impegnano altresì a mettere a disposizione di ogni Interessato che ne faccia richiesta il contenuto essenziale del presente Accordo, salva la facoltà di ognuna di pubblicare il medesimo, per estratto, nel proprio sito internet.
[Omissis]
Trovano inoltre applicazioni le Procedure e/o le Policy, adottate dalle Parti e pro tempore vigenti.
Le Parti, infine, avranno cura di provvedere, ciascuna per il proprio, ai conseguenti aggiornamenti del Registro dei Trattamenti.
3. SEGRETEZZA E CONFIDENZIALITÀ
Ogni Contitolare si impegna a mantenere la segretezza dei Dati personali trattati e utilizzati in virtù ed esclusivamente per le finalità proprie del Contratto SBU, nonché del presente rapporto di Contitolarità. Salvo preventivo, ulteriore e specifico accordo scritto, da definirsi previo coinvolgimento del/i Responsabile/i per la Protezione dei Dati di cui al successivo art. 5, è vietato qualsiasi ulteriore Trattamento dei Dati, diverso da quello necessario agli adempimenti contrattuali e legali di cui all’art. 2.
Le Parti si impegnano reciprocamente a considerare strettamente confidenziale tutto il materiale non già di dominio pubblico, utilizzando i Dati personali (e le informazioni in genere) solamente per gli scopi previsti dal Contratto SBU, quindi per l’esecuzione e/o fruizione delle relative prestazioni.
4. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Ciascun Contitolare mette (e porrà) in atto tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i Dati personali trattati, soprattutto con riguardo ai “Dati particolari” di cui all’art. 9 del Regolamento, ove avessero, in concreto, a venire in considerazione.
Ciascuna Parte darà pronto avviso rispetto ad ogni criticità o pericolo che avesse a riscontrare in merito al Trattamento ed all’integrità e riservatezza dei Dati personali.
[Omissis]
Le Parti assumono, inoltre i seguenti obblighi reciproci:
1. darsi pronto avviso rispetto ad ogni evento perturbante (c.d. data breach, es. perdita, furto, accesso illecito, divulgazione accidentale, ecc.) che abbia ad interessare, direttamente o indirettamente, i Dati di cui al presente Accordo.
[Omissis]
5. RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (RPD o DPO)
Le Parti si danno atto dell’avvenuta nomina del medesimo Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD, o DPO), [omissis], contattabile ai seguenti recapiti: e- mail xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx, [omissis].
In caso di sostituzione e/o avvicendamento nell’incarico, riferibile ad una delle Parti, quest’ultima avrà l’onere di comunicare all’altra i nuovi riferimenti.
6. DURATA
Il presente Accordo di contitolarità sarà efficace sino alla cessazione, per qualsiasi causa o ragione, del Contratto SBU.
[Omissis]
7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
[Omissis]
Allegato: [Omissis].