Condizioni Generali di Vendita Dr. Wolman GmbH
Condizioni Generali di Vendita Dr. Xxxxxx GmbH
1. Ambito di validità
Tutte le forniture ed i servizi connessi vengono effettuati esclusivamente in base a queste Condizioni Generali di Vendita. Si respinge quindi ogni riferimento dell’Acquirente alle sue Condizioni di Xxxxxxx. Le Condizioni Generali di Vendita del Venditore dovranno essere applicate anche per tutte le transazioni future. Ogni difformità rispetto a queste Condizioni Generali di Xxxxxxx sarà soggetta all’espressa accettazione scritta del Venditore.
2. Offerta ed accettazione
Le offerte del Venditore non sono vincolanti, ma sono da intendersi come invito fatto all’Acquirente a presentare al Venditore un’offerta d’acquisto vincolante. Il contratto si perfeziona con l’ordine dell’Acquirente (offerta) e l’accettazione del Venditore. Se quest’ultima fosse diversa dall’ordine, essa dovrà essere considerata quale nuova offerta non vincolante del Venditore.
3. Qualità del prodotto, campioni e modelli; garanzie 3.1
Se non diversamente concordato, la qualità della merce è esclusivamente determinata dalle specifiche del prodotto del Venditore.
Gli impieghi individuati sulla base del Regolamento Chimico Europeo REACH specifici per la merce non dovranno rappresentare nè un accordo sulla corrispondente qualità contrattuale delle merci né l’uso prestabilto per questo contratto.
3.2
Le caratteristiche di campioni e modelli sono vincolanti solo se sono state espressamente concordati quali elementi per definire la qualità della merce.
3.3
Le indicazioni relative alle caratteristiche e alla durata ed ogni altro dato sono da considerarsi quali garanzie solo se ciò sia stato espressamente concordato e se siano state definite come tali.
4. Consulenza
Qualsiasi consulenza offerta dal Venditore è resa sulla base delle proprie migliori conoscenze.Qualsiasi consulenza ed informazione relativa all’idoneità e all’uso della merce non esonerano l’Acquirente dall’obbligo di eseguire controlli ed esami propri.
5. Prezzi
Se i prezzi del prodotto da fornire o le condizioni di pagamento del Venditore venissero generalmente modificate tra la data della stipulazione del contratto e la consegna, il Venditore sarà autorizzato ad applicare il prezzo o le condizioni di pagamento vigenti alla data della consegna. In caso di aumento del prezzo, l’Acquirente avrà diritto di recedere dal contratto informando il Venditore entro 14 giorni dalla notifica dell’avvenuto aumento del prezzo.
6. Consegna
La consegna dovrà essere effettuata come concordato nel contratto. Le Condizioni Generali Commerciali dovranno essere interpretate in conformità agli INCOTERMS in vigore alla data della stipulazione del contratto.
7. Danni di trasporto
I reclami relativi ai danni di trasporto devono essere immediatamente denunciati dall’Acquirente all’impresa di trasporto inoltrandone una copia al Venditore entro gli specifici termini previsti nel contratto di trasporto.
8. Osservanza di disposizioni legali
Purché non sia specificatamente concordato in modo diverso, l’Acquirente è responsabile dell’osservanza di tutte le norme e regolamenti relativi all’importazione, al trasporto, allo stoccaggio e all’uso delle merci.
9. Ritardo del pagamento 9.1
Il mancato pagamento del prezzo d’acquisto alla scadenza costituisce una violazione sostanziale degli obblighi contrattuali.
9.2
In caso di mancato pagamento da parte dell’Acquirente, il Venditore ha diritto di addebitare gli interessi di mora ad un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso d’interesse di base reso noto dalla Banca Federale Tedesca e vigente al momento in cui il pagamento era dovuto in caso di fatturazione in euro; in caso di fatturazione in un’altra valuta, ad un tasso di 8 punti percentuali superiore al tasso di sconto dell’istituto bancario principale del paese nella cui valuta è stata redatta la fattura vigente al momento in cui il pagamento era dovuto..
10. Diritti dell’acquirente in caso di difetti della merce 10.1
I difetti della merce rilevabili nel corso di normali ispezioni, dovranno essere comunicati al Venditore entro quattro settimane dal ricevimento della merce; altri difetti dovranno essere comunicati al Venditore entro quattro settimane dalla scoperta. La comunicazione deve essere effettuata in forma scritta e dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia e l’ entità dei difetti.
10.2
Qualora la merce fosse difettosa e se l’Acquirente lo abbia prontamente comunicato al Venditore in conformità a quanto prescritto dal punto 10.1, all’Acquirente spetteranno i diritti previsti dalla legge, fermo restando che:
a) il Venditore ha il diritto di scegliere se eliminare il difetto oppure di fornire all’Acquirente merce senza difetti.
b) Il Venditore si riserva due tentativi di post•adempimento sulla base della lettera a). Se essi dovessero fallire, o non fossero accettabili per l’Acquirente, l’Acquirente potrà o recedere dal contratto oppure richiedere la riduzione del prezzo d’acquisto.
c) Per quanto concerne le richieste di risarcimento danni e di rimborso delle spese relative ad un vizio, trova applicazione la clausola 11.
10.3
L’azione per far valere un reclamo da parte dell’Acquirente per vizi delle merce si prescrive decorso un anno dalla consegna della merce.
Nei casi di seguito elencati troveranno applicazione, in sostituzione del periodo di un anno, i termini di prescrizione preveisti per legge:
a) in caso di responsabilità per dolo,
b) in caso di dissimulazione dolosa di un vizio,
c) per reclami nei confronti del Venditore per difettosità della merce che, una volta applicata ad una costruzione secondo le abituali modalità, ne avesse determinato difettosità,
d) per reclami per danni alla persona, alla vita o alla salute causati dalla violazione colposa di un obbligo del Venditore o dalla violazione colposa o dolosa di un rappresentante legale o da un delegato del Venditore,
e) per reclami per altri danni causati dalla violazione di un obbligo del Venditore per colpa grave o dalla violazione dolosa o per colpa grave da parte del rappresentante legale o da un delegato del Venditore
f) in caso di un’azione legale per un reclamo da parte dell’Acquirente in base alle norme sull’acquisto di beni da parte dei consumatori.
11. Responsabilità 11.1
Il Venditore è sostanzialmente responsabile dei danni in base alle norme di legge. In caso di una semplice violazione colposa degli obblighi contrattuali essenziali, ad ogni modo, la responsabilità del Venditore dovrà essere limitata al rimborso di danni tipici e prevedibili. Nel caso di una semplice violazione colposa di obblighi contrattuali non essenziali si esclude la responsabilità del Venditore. Queste restrizioni della responsabilità non hanno validità nel caso di danni alla persona, alla vita o alla salute.
11.2
Il Venditore non è responsabile nei confronti dell’Acquirente in caso di impossibilità o ritardo nell’adempimento dei propri obblighi di fornitura qualora l’impossibilità o il ritardo, derivassero dalla corretta osservanza di normative regulatorie o di obblighi di legge connessi con il Regolamento Chimico Europeo REACH alle quali sia tenuto l’Acquirente.
12. Compensazione
L’Acquirente può procedere alla compensazione dei reclami del Venditore solo con una controreclamo non contestato passata in giudicato.
13. Garanzie
In caso di dubbi giustificati sulla solvibilità dell’Acquirente, in particolare in caso di morosità, il Venditore, con riserva di ulteriori rivendicazioni, potrà revocare i termini di pagamento precedentemente accordati e far dipendere ulteriori consegne da pagamenti anticipati o dalla concessione di altre garanzie.
14. Riserva di proprietà 14.1
Le merci rimangono proprietà del Venditore fino al pagamento completo del prezzo d’acquisto.
14.2
Il Venditore potrà rivendicare le merci a norma della riserva di proprietà anche in mancanza del recesso dal contratto.
15. Forza maggiore
Ogni evento o circostanza il cui verificarsi sia al di fuori del normale controllo del Venditore (compresi eventi naturali, guerre, scioperi, serrate, mancanza di materie prime e di energia, ostacoli nei trasporti ed rottura di impianti produttivi, incendi, esplosioni, provvedimenti burocratic), tali da ridurre la disponibilità delle merci dall’impianto dal quale il Venditore riceve la merce stessa così che il Venditore non possa adempiere ai propri obblighi contrattuali (prendendo in considerazione quale base proporzionale altri obblighi di fornitura), il Venditore dovrà (i) essere sollevato dalle proprie obbligazioni sulla base di questo contratto nel limite dell’impedimento all’adempimento delle obbligazioni stesse e (ii) non ha alcun obbligo di procurarsi le merci da altre fonti.
La prima frase non trova applicazione nel limite in cui tale incidente o circostanza rendano l’adempimento contrattuale commercialmente non conveniente per un lungo periodo di tempo oppure lo sia per i fornitori del Venditore. Qualora i sopraccitati eventi si prolungassero per un periodo superiore ai 3 mesi, il Venditore avrà diritto di recedere dal contratto senza che il Compratore abbia diritto ad alcun indennizzo.
16. Luogo del pagamento
Indipendentemente dal luogo della consegna della merce o dei documenti, il luogo d’adempimento dell’obbligo di pagamento dell’Acquirente è la sede legale del Venditore.
17. Comunicazioni
Qualsiasi notifica o altra comunicazione che debba essere ricevuta da una delle parti acquisirà efficacia solo dal momento in cui raggiungerà la parte stessa. Qualora un termmine di prescrizione dovesse essere osservato, la notifica o le altre comunicazioni dovranno essere ricevute dalla parte destinataria delle stesse entro tale termine.
18. Foro competente
Per qualsiasi controversia che dovesse derivare o che fosse connessa con questo contratto il foro competente sarà, a discrezione del Venditore, quello della sede legale del Venditore oppure la sede legale dell’Acquirente.
19. Diritto applicabile
Le relazioni contrattuali dovranno essere soggette alla legge del luogo ove si trova la sede principale del Venditore, comprese le norme della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti per le vendite internazionali delle merci del 11 aprile 1980 (CISG), indipendentemente dal fatto che la sede legaledell’Acquirente si trovi o meno in uno stato che abbia ratificato la CISG.
20. Lingua del contratto
Qualora queste Condizioni Generali di Vendita fossero rese note all’Acquirente anche in una lingua diversa in aggiunta a quella scelta per la redazione del contratto di vendita (Lingua del Contratto), ciò verrebbe fatto esclusivamente a vantaggio dell’Acquirente. In caso di differenze d’interpretazione, la versione redatta nella Lingua del Contratto sarà quella vincolante.
Versione: 01/2009
Sede della società:76547 Sinzheim, Ufficio del registro del commercio: Pretura di Mannheim, numero d’iscrizione HRB 210153
Allgemeine Verkaufsbedingungen Dr. Xxxxxx GmbH
Sitz der Gesellschaft: 76547 Sinzheim, Registergericht: Amtsgericht Mannheim, Eintragungsnummer HRB 210153 2