CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO ABITATIVO
(ALLEGATO 4 al Bando)
CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE AD USO ABITATIVO
AUTOMOBILE CLUB VERONA (codice fiscale 00225010230), in persona del Diretto- re Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx (codice fiscale XXXXXX00X00X000X), con sede in Verona, Via Xxxxx Xxxxxxxx n. 34, di seguito chiamata anche Sublocatrice, da una parte,
e
(codice fiscale ), residente in
, Via , di seguito chiamato anche Sublocataria,
dall’altra
(oppure in caso di persona giuridica)
(codice fiscale/partita iva ), in persona del le- gale rappresentante p.t. (codice fiscale ), con sede in , Via , di seguito chiamata anche Sublo- cataria, dall’altra,
premesso che:
a) Automobile Club d’Italia, con sede in Roma, via Marsala n. 8 (p. iva 00907501001), è proprietaria dell’immobile a destinazione d’uso direziona- le, sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 xx xxxxx xxxxx, con accessi in Via Xxxxx Xxxxxxxx e in Via Poloni;
b) con contratto di locazione di immobile urbano del Auto- mobile Club d’Italia (di seguito chiamata anche Locatrice) ha concesso in lo- cazione a Automobile Club Verona l’immobile sopra descritto al punto a) per la durata di anni;
c) Automobile Club d’Italia e Automobile Club Verona hanno condizionato so- spensivamente l’efficacia del contratto di locazione del di cui al punto b) all’ottenimento da parte del Comune di Verona del cambio di destinazione d’uso dell’immobile sito in Xxx Xxxxx Xxxxxxxx x. 00 al piano primo da direzionale a residenziale e della connessa agibilità;
tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe indicate
convengono e stipulano quanto segue:
1. Automobile Club Verona concede in sublocazione a , che accet- ta, l’unità immobiliare sita in Verona, Via Della Xxxxxxxx n. 34 al piano terra, pia- no primo, piano secondo (soppalco) con accessi in Via Xxxxx Xxxxxxxx e in Via Po- loni, costituita da 35 vani catastali, così censito al Catasto Fabbricati del Comune
di Verona: Foglio n. 166, mappale n. 642, sub. n. 170, Categoria A/10, classe 3, superficie catastale mq. 1031, rendita euro 23.318,03, ben nota alla Sublocatri- ce, che dichiara di averla visionata e verificata nella sua attuale consistenza e stato manutentivo anche per il tramite dei propri consulenti tecnici di fiducia e di averla trovata conforme alle proprie esigenze. Il tutto come meglio identifica- to nella Planimetria catastale allegata (All. A). I beni comuni sono identificati ca- tastalmente come da elaborato planimetrico allegato (All. B).
2. L’efficacia del presente contratto di sublocazione viene dalle parti sospensi- vamente condizionata all’ottenimento da parte del Comune di Verona entro sei mesi dalla sua sottoscrizione (termine prorogabile mediante accordo scritto del- le parti) del cambio di destinazione d’uso dell’immobile da direzionale a residen- ziale e della connessa agibilità. Laddove per ragioni indipendenti dalla volontà della Sublocatrice non fosse possibile procedere al mutamento di destinazione d’uso nel termine di cui sopra il contratto stesso si intenderà risoluto di diritto e senza effetti tra le parti.
3. La durata della sublocazione viene stabilita in anni otto (8), tacitamente rinno- vabile di quattro anni in quattro anni ai sensi dell’art. 2, co. 1, della Legge 9.12.1998 n. 431 salvo disdetta nei termini di legge, con decorrenza dal verifi- carsi della condizione sospensiva di cui al punto 2) che precede. Il Sublocatore rinuncia sin da ora espressamente alla facoltà di comunicare il diniego del rin- novo del contratto alla prima scadenza, ex artt. 2 e 3 della Legge 9.12.1998 n. 431; alla prima scadenza, quindi, il contratto si rinnoverà automaticamente per ulteriori quattro anni fino alla seconda scadenza.
Sarà cura della Sublocatrice comunicare tempestivamente (e, in ogni caso, non oltre tre giorni lavorativi) a mezzo PEC alla Sublocataria l’ottenimento del cam- bio di destinazione d’uso a residenziale e della connessa agibilità e la conseguen- te data di decorrenza del presente contratto stante l’avveramento della condi- zione sospensiva.
4. Il canone di sublocazione è stabilito per l’intera durata del contratto in euro 10.000,00 (in lettere euro diecimila/00) mensili oltre IVA di legge, da corrispon- dersi anticipatamente entro e non oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese me- diante bonifico bancario sul c/c che sarà indicato dalla Sublocatrice. A partire dal terzo anno di sublocazione, sarà dovuto alla Sublocatrice l’adeguamento del ca- none di locazione nella misura del 75% secondo gli indici ISTAT.
Sono a carico della Sublocatrice le imposte e tasse afferenti l’immobile e la sua
gestione, le spese condominiali di pertinenza e i costi per le utenze esistenti nonché per le eventuali nuove utenze che la Sublocatrice dovesse decidere di at- tivare.
5. In parziale deroga a quanto pattuito al punto 4) che precede, viene convenuto un periodo di cd. free rent iniziale, in considerazione degli investimenti che la Sublocataria dovesse decidere di affrontare per la ristrutturazione e l’adeguamento dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto, di qual- siasi natura o entità essi saranno, di 8 (otto) mesi a decorrere dall’inizio del me- desimo. L’obbligazione del pagamento del canone da parte della Sublocataria di- verrà, quindi, effettiva a partire dal nono mese di rapporto.
6. E’ fatto obbligo alla Sublocataria, per tutta la durata del rapporto di sublocazio- ne, di rispettare il regolamento condominiale e le delibere dell’assemblea con- dominiale.
La Sublocataria non potrà sublocare totalmente o anche parzialmente
l’immobile senza la preventiva autorizzazione della Sublocatrice.
7. La Sublocataria, entro quindici (15) giorni dalla decorrenza del presente contrat- to, rilascerà alla Sublocatrice una cauzione infruttifera di euro 90.000,00 (novan- xxxxxx/00), pari a nove mensilità di canone, oppure una fideiussione a prima ri- chiesta di pari importo rilasciata da primario istituto di credito o da primaria compagnia di assicurazione, in merito alla scelta del quale l’Automobile Club Ve- rona dovrà esprimere il proprio preventivo gradimento, a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di sublocazione.
La cauzione o la fideiussione saranno restituite alla Sublocataria entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto di sublocazione di cui al presente contratto, previa verifica in contraddittorio tra le parti delle eventuali obbligazioni residue in capo alla Sublocataria e delle condizioni dell’immobile al suo rilascio.
8. Viene data alla Sublocataria facoltà di realizzare, a sua cura e spese, all’interno dell’unità immobiliare oggetto del presente contratto gli interventi di ristruttu- razione e sistemazione interna e/o di adeguamento alle normative e/o di am- modernamento che riterrà necessari in conformità alle proprie esigenze. Resta inteso, peraltro, che nessuna attività potrà essere posta in essere da parte della Sublocataria in assenza di espletamento del relativo iter amministrativo e che la Sublocataria risponderà direttamente di eventuali irregolarità, danni o sanzioni che dovessero essere irrogate per il mancato rispetto della normativa inerente, tenendo indenne la Sublocatrice e la proprietà da eventuali richieste o contesta-
zioni che dovessero essere alle stesse rivolte dagli enti competenti.
Si da atto che la Sublocatrice consegna alla Sublocataria l’attestato di certifica-
zione energetica sub All. C.
9. La Sublocataria si impegna, entro 30 giorni dalla decorrenza del presente con- tratto, a stipulare con primaria compagnia di assicurazione una o più polizze as- sicurative per i rischi di incendio e di deterioramento dell’unità immobiliare og- getto del presente contratto e per quelli derivanti dalla responsabilità civile ver- so i terzi, a qualunque titolo, ed a consegnarne copia alla Sublocatrice.
10. Le riparazioni di manutenzione sono a carico della Sublocataria.
Al termine della sublocazione l’immobile dovrà essere riconsegnato in buono stato di manutenzione, salvo il normale deperimento d’uso, e ritinteggiato. Al ri- lascio dell’immobile i miglioramenti e le addizioni non separabili apportate dalla Sublocataria resteranno ad Automobile Club Verona senza che sia dovuto alcun indennizzo e senza alcun diritto di rivalsa, essendosi tenuto conto di ciò in sede di determinazione del canone.
11. La Sublocatrice potrà visitare o far visitare da persone incaricate l’immobile lo- cato previo idoneo preavviso scritto.
12. La Sublocatrice avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nel caso in cui la Sublocataria incorre in uno o più dei seguenti inadempimenti alle obbligazioni scaturenti dal presente contratto:
i. omesso o ritardato pagamento del canone di sublocazione nei termini pat- tuiti per due mensilità;
ii. omesso o ritardato pagamento delle spese condominiali nei termini richiesti
dall’amministrazione condominiale;
iii. mancato versamento della cauzione o mancato rilascio della fideiussione a prima richiesta di pari importo, nel termine convenuto al punto 7);
iv. irrogazione da parte delle competenti autorità amministrative di sanzioni a carico anche della parte proprietaria ovvero della parte sublocatrice per il man- cato rispetto di norme inerenti la realizzazione di interventi di ristrutturazione o di adeguamento interno all’immobile locato o la conduzione del medesimo;
v. mancata consegna entro 30 giorni dalla decorrenza del rapporto della poliz- za o delle polizze assicurative di cui al punto 9 del presente contratto.
13.Le spese di registrazione e dei bolli del contratto di sublocazione saranno a cari- co della Sublocatrice e del Sublocataria in parti uguali. Il pagamento dell’imposta di registro per gli anni successivi avverrà a cura della Sublocatrice, con l’obbligo
della Sublocataria di rimborsare il 50% delle spese sostenute.
14.Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati persona- li per adempiere a quanto per legge dovuto (L. 675/96, D.lgs. 196/2003 e se- guenti) in relazione al presente contratto.
15.Qualunque modifica al presente contratto di sublocazione non può aver luogo e non può essere provata se non mediante atto scritto.
16.Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio al- le disposizioni del Codice Civile, della Legge 9.12.1998 n. 431 e, comunque, alle norme vigenti e agli usi locali.
17.Gli allegati al presente contratto formano parte integrante dello stesso. Allegati:
Allegato A: Planimetria catastale; Allegato B: Elaborato planimetrico.
Allegato C: Attestazione di certificazione energetica. Verona, lì
Parte sublocatrice La Sublocataria
Automobile Club Verona Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxx