Contratto di Assicurazione Multirischi dell’Abitazione.
Contratto di Assicurazione Multirischi dell’Abitazione.
Modello 7261 - Ed. 15/05/2016
UnipolSai CASA
Ed. 15.05.2016
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
1
NOTA INFORMATIVA
PAGINA
A • INFORMAZIONE SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 2 di 15
1 - Informazioni generali 2 di 15
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa 2 di 15
B • INFORMAZIONE SUL CONTRATTO 2 di 15
3 - Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni 3 di 15
4 - Periodi di carenza contrattuale 6 di 15
5 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio 6 di 15 6 - Aggravamento o diminuzione del rischio 6 di 15
7 - Premi 6 di 15
8 - Rivalse 7 di 15
9 - Diritto di recesso 7 di 15
10 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto 7 di 15
11 - Legislazione applicabile 7 di 15
12 - Regime fiscale 7 di 15
C. • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE
E SUI RECLAMI 8 di 15
13 - Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo 8 di 15
14 - Reclami 8 di 15
15 - Perizia contrattuale e arbitrato 9 di 15
GLOSSARIO 10 di 15
2
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
A • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 2 di 91
B • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 5 di 91
C • NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI 17 di 91
3 - Sezione Incendio 17 di 91
4 - Sezione Rischio Terremoto 35 di 91
5 - Sezione Furto e rapina 39 di 91
6 - Sezione Responsabilità civile 51 di 91
7 - Sezione Salvabenessere 67 di 91
8 - Sezione Tutela Legale 70 di 91
9 - Sezione Assistenza 82 di 91
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 87 di 91
3
INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 7261
1 di 15
1
NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
1
NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione “UnipolSai CASA” (Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010)
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere.
Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta se- condo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla pre- ventiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sot- toscrizione della polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nulli- tà, decadenze, esclusioni, sospensioni e limi- tazioni della garanzia, rivalse, nonchè le infor- mazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle infor- mazioni sull’Impresa di assicurazione conte- nute nella presente Nota Informativa si rinvia al link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/Xxxxxx/Xx- giornamento_Fascicoli_Informativi.aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo agente/interme- diario assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSI- CURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve Uni- polSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Grup- pi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
b) Xxxx Xxxxxx xx xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, Telefax: 051.375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx
- xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettro- nica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
d) E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assi- curativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relati- vo all’esercizio 2015, il patrimonio netto del- la Società è pari ad € 5.561.726.646,53, con capitale sociale pari ad € 2.031.445.959,93 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.973.947.985,60. L’indice di solvibilità (da in- tendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammon- tare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,96.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clau- sola di tacito rinnovo.
Avvertenza: il contratto, di durata non inferiore ad un anno, in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o telefax, spedita alme- no trenta giorni prima della scadenza dell’assi- curazione, è prorogato per un ulteriore anno e così successivamente. Si rinvia all’Articolo 1.10 “Proroga del contratto, Periodo assicurativo e sconto per poliennalità” delle Norme che re- golano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
Se è pattuita la non rinnovabilità, il contratto cessa alla scadenza senza obbligo di disdetta. Si rinvia all’articolo 1.14 “Pattuizione della non rinnovabilità del contratto” delle Norme che regolano il contratto in generale.
La copertura prevista alla Sezione Rischio Ter- remoto ha durata contrattuale annuale senza tacito rinnovo, con facoltà delle Parti di con- cordare di rinnovarla per un altro anno. Si rinvia all’Articolo 1.10.1 “Proroga del contratto e Pe- riodo assicurativo relativamente alla Sezione Rischio Terremoto e Garanzia Supplementare opzionale alluvione inondazione allagamento” delle Norme che regolano il contratto in genera- le per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative - Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le mo- dalità, i limiti e le esclusioni specificate nelle Condizioni di assicurazione e differenziate in base alla formula (“Chiave”) prescelta dal Contraente, sono le seguenti:
a) SEZIONE INCENDIO: la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicu- rate, anche se di proprietà di terzi, causati da incendio; azione meccanica del fulmine; esplosione o scoppio e implosione; svilup- po di fumi, gas vapori provocati da incendio, fulmine, esplosione o scoppio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; nonché da tutti gli al- tri eventi indicati agli Articoli 3.1 “Garanzia Base” e seguenti della Sezione Incendio (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Plati- no), nelle Garanzie Supplementari (Opzio- nali) espressamente richiamabili e nelle
Condizioni Specifiche espressamente ri- chiamate nella Scheda di polizza delle Nor- me che regolano le singole Sezioni, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
b) SEZIONE RISCHIO TERREMOTO: la Socie- tà indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto, che prevede un risarcimento dei danni da esso causati; indicati agli Articoli 4.1 e seguenti della Sezione Rischio Terremoto delle Nor- me che regolano le singole Sezioni, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Non è consentita la sottoscrizione della Se- zione Xxxxxxx Xxxxxxxxx, in assenza dell’at- tivazione della Sezione Incendio che dovrà comprendere obbligatoriamente la partita Abitazione. Non è consentita l’attivazione della Sezione Xxxxxxx Xxxxxxxxx in presen- za della sola partita Contenuto presente nella Sezione Incendio.
c) SEZIONE FURTO E RAPINA: la Società in- dennizza i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del contenuto, esclusi i preziosi e valori salvo che non sia diversamente pat- tuito, anche se di proprietà di terzi, causati da furto all’interno dell’abitazione assicura- ta, furto commesso senza introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, rapina/ estorsione avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate, nonché da tutti gli altri eventi indicati agli articoli 5.1 “Garanzia Base” e seguenti della Sezione Furto e rapi- na (Chiave Oro e Chiave Platino) delle Nor- me che regolano le singole Sezioni, ai quali si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
d) SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VER- SO TERZI: la Società si obbliga a tenere indenne gli Assicurati (intesi per tali il Con- traente ed il coniuge convivente, i compo- nenti del suo nucleo familiare risultanti dallo stato di famiglia e il Convivente more uxorio del Contraente individuato nella Scheda di polizza) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsa- bili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni invo-
lontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verifica- tosi nell’ambito dei rischi per i quali è stipu- lata l’assicurazione, diversificati a seconda della garanzia scelta dal Contraente ed espressamente richiamata nella Scheda di polizza. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli articoli 6.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Pla- tino) delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
e) SEZIONE SALVABENESSERE: A seconda dello stato lavorativo del Contraente al mo- mento del sinistro, la Società eroga l’inden- nità forfettaria annua indicata nella Scheda di polizza per le seguenti garanzie:
1) Copertura assicurativa infortuni e malat- tia in caso di inabilità temporanea e tota- le al lavoro (ITT) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Autonomi;
2) Copertura assicurativa perdite pecunia- rie in caso di perdita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” (PI) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Privati che abbiano superato il periodo di prova;
3) Copertura assicurativa infortuni e malat- tia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO) solo per i Contraenti che, al momento del sinistro, siano Lavoratori Dipendenti Pubblici o Non Lavoratori.
Si rinvia agli articoli 7.1 “Garanzia Base” e se- guenti della Sezione Salvabenessere delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
f) SEZIONE TUTELA LEGALE: la Società si obbliga a tenere a proprio carico, nei limiti della somma indicata nella Scheda di poliz- za, l’onere delle spese per l’assistenza stra-
giudiziale e giudiziale, sia in sede civile che penale (limitatamente a fattispecie relative a delitti colposi o contravvenzioni) che si rendano necessarie per la tutela dei diritti dell’Assicurato in conseguenza di un fatto inerente i rischi garantiti per i quali sia sta- to pagato il relativo premio. Optando per la Chiave Argento la garanzia, valida per tutto il nucleo familiare, si attiva in conseguenza di fatti riguardanti la Vita privata. Optando per la Chiave Oro la garanzia viene estesa a fatti riguardanti il proprio Patrimonio. Optando per la Chiave Platino, la garanzia viene ulteriormente estesa al diritto di fa- miglia, relativamente ad istanze di Separa- zione e Divorzio.
Si rinvia agli articoli 8.1 “Garanzia Base” e se- guenti della sezione Tutela Legale (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino) delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
g) SEZIONE ASSISTENZA: la Società presta la garanzia Assistenza nelle due forme di “As- sistenza Abitazione” e “Assistenza alla Per- sona”. Con l’Assistenza Abitazione, prestata per le dimore del Contraente identificate in polizza, la Società si obbliga a mettere a disposizione dell’Assicurato un aiuto nel caso in cui esso venga a trovarsi in difficol- tà a seguito di uno degli eventi indicati nel contratto e provvede al reperimento tele- fonico di un artigiano. La società inoltre con l’Assistenza alla Persona, prestata a favore del Contraente e dei suoi familiari (risultanti dallo stato di famiglia) mette a disposizione un pacchetto di servizi di assistenza sanita- ria alla persona, dall’invio di un medico al do- micilio, al trasferimento sanitario.
Si rinvia agli articoli 9.1 “Garanzia Base” e seguenti della Sezione Assistenza delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla ridu- zione o al mancato pagamento dell’indennizzo.
Per le esclusioni generali si rinvia, per gli aspet- ti di dettaglio, ai seguenti articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni: 3.2 Sezione Incendio (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino), 4.3 Sezione Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 0.0 Xxxxxxx Xxxxx x Xxxxxx (Xxxxxx Oro e Chiave Platino), 6.1.3 Sezione Responsabilità civile (per Chiave Argento), 6.1.4 (per Chiave Oro e Chiave Platino), 7.3 Sezione Salvabenessere.
8.3 Sezione Tutela Legale (Chiave Argento, Chiave Oro e Chiave Platino), 9.2 Sezione Assi- stenza. Con riguardo alle sospensioni di garan- zia si rinvia all’art. 1.3 “Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie” delle Norme che re- golano il contratto in generale .Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Norme che regolano le singole Sezioni per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le suddette coperture sono pre- state con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Norme che regolano le sin- gole Sezioni e/o alla Scheda di polizza.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e mas- simali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della franchigia:
1° esempio
Somma assicurata € 10.000,00 Danno indennizzabile € 1.500,00 Franchigia € 250,00
Indennizzo € 1.500,00 - 250,00 = € 1.250,00
2° esempio
Somma assicurata € 10.000,00 Danno indennizzabile € 200,00 Franchigia € 250,00
Nessun Indennizzo è dovuto, perché il danno è inferiore alla franchigia.
Meccanismo di funzionamento dello scoperto:
1° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno indennizzabile € 10.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo € 10.000,00 - 10% = € 9.000,00
2° esempio
Somma assicurata € 50.000,00 Danno indennizzabile € 3.000,00
Scoperto 10% con il minimo di € 500,00 Indennizzo € 3.000,00 - 500,00 = € 2.500,00 (perché lo scoperto del 10% del danno è infe- riore al minimo non indennizzabile).
Meccanismo di funzionamento del massi- male:
Somma assicurata € 50.000,00 Danno indennizzabile € 60.000,00 Indennizzo € 50.000,00.
Assicurazione parziale: la somma assicurata deve corrispondere al valore delle cose assi- curate; se la somma assicurata risulta inferiore l’indennizzo pagato dalla Società sarà parziale. L’indennizzo è pari all’ammontare del danno moltiplicato per la somma assicurata e diviso per il valore delle cose assicurate.
Indennizzo = ammontare del danno x (somma assicurata / valore delle cose assicurate).
Esempio relativo alla garanzia incendio: Somma assicurata per il contenuto:
€ 100.000,00
Valore del contenuto: € 150.000,00 Danno indennizzabile: € 90.000,00 Indennizzo:
€ 90.000,00 x (€ 100.000,00 / € 150.000,00) =
€ 60.000,00
Si rimanda agli articoli 2.11 “Criterio di valuta- zione del danno” e 2.12 “Deroga alla proporzio- nale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: possono aderire alla copertura Salvabenessere i clienti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il verificar- si in corso d’anno assicurativo del compimento del 70 anno di età comporta la cessazione delle coperture assicurative alla scadenza annuale immediatamente successiva. Si rinvia, per gli
aspetti di dettaglio, all’art. 7.1 “Garanzia Base
- Oggetto dell’assicurazione” delle Norme che regolano le singole Sezioni.
4. Periodi di carenza contrattuale Avvertenza: la Garanzia “Salvabenessere” è prestata, limitatamente alla prima annualità assicurativa, con i seguenti termini di carenza:
- Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di inabilità Temporanea e Totale al Lavoro (ITT): 45 giorni, in caso di sinistro de- rivante da malattia;
- Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI): 90 giorni;
- Copertura Assicurativa infortuni e malat- tia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO): 45 giorni, in caso di sinistro derivante da malat- tia.
Si rinvia all’art. 7.1 “Garanzia Base - Oggetto dell’assicurazione” per gli aspetti di dettaglio. La garanzia Tutela Legale è prestata con i ter- mini di carenza contrattuale previsti nell’arti- colo 8.4 “Decorrenza della garanzia”, a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesat- te o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di con- clusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’Articolo
1.1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio. Avvertenza: per la Sezione Salvabenessere non è richiesta la compilazione di alcun que- stionario sanitario. La copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione della dichiarazione di buono stato di salute da parte del Contraente.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare co- municazione scritta alla Società dei muta- menti che diminuiscono o aggravano il rischio. Si rinvia agli Articoli 1.5 “Aggravamento del rischio” e 1.6 “Diminuzione del rischio” delle
Norme che regolano il contratto in generale per gli aspetti di dettaglio.
Di seguito si illustrano in forma esemplifica- tiva due ipotesi di circostanze rilevanti che determinano la modificazione del rischio.
1° esempio per la garanzia incendio
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che l’Abitazione assicurata è stata costruita con materiali in- combustibili per almeno il 75% delle superfici. A seguito dell’ampliamento dei locali vengono costruite strutture portanti verticali con ma- teriali combustibili, riducendo la percentuale sopra indicata, per cui sarebbe dovuto un pre- mio maggiore. Se il Contraente non comunica alla Società questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro la Società ridurrà l’indenniz- zo in proporzione all’aumento del premio che avrebbe avuto diritto di esigere se avesse co- nosciuto tale aggravamento.
2°esempio per la garanzia furto
Al momento della stipulazione del contratto il Contraente ha dichiarato che i locali conte- nenti le cose assicurate non sono protetti da impianto di allarme antifurto. In seguito però il Contraente decide di installare un impianto antifurto e lo comunica alla Società.
Nel caso in cui l’impianto installato sia dotato dei requisiti previsti dal contratto, la Società procederà, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione, ad una riduzione del premio data l’avvenuta diminuzione del rischio.
7. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della nor- mativa vigente.
La Società può concedere il pagamento fra- zionato del premio annuale in rate semestrali anticipate, che comporterà oneri aggiuntivi pari al 3% del premio della singola rata.
Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguen- ti articoli delle Norme che regolano il contrat- to in generale: 1.3 “Pagamento del premio e
decorrenza delle garanzie” e 1.4 “Fraziona- mento del premio”
Avvertenza: la Società o l’intermediario assi- curativo possono applicare sconti sul premio delle garanzie Incendio, Furto e Responsabi- lità civile quando l’Assicurato acquisti almeno due garanzie.
Sono altresì concedibili sconti di Premio in re- lazione alla durata del contratto. Se il contrat- to è stipulato con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una ridu- zione, che sarà indicata in Scheda di polizza, rispetto a quello previsto per la durata annua- le (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile).
8. Rivalse
Il contratto assicurativo prevede la rinuncia, da parte della Società (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all’art. 1916 del Codice Civile verso parenti od affini dell’Assi- curato, i suoi ospiti ed i collaboratori domesti- ci, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Si rinvia all’articolo 2.13 “Rinuncia alla rivalsa” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.
9. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro e fino al ses- santesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle parti può rece- dere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra parte, spedita almeno 30 giorni prima rispetto alla data di efficacia del recesso. Si rinvia all’articolo 1.8 “Recesso in caso di sinistro” delle Norme che regolano il contratto in generale per gli aspet- ti di dettaglio.
Se il contratto è stato stipulato con durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rece- dere solo se il contratto ha durata superiore a cinque anni dopo i primi cinque anni di durata contrattuale, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (articolo 1899, 1° comma, del Codice Civile). Se la durata è uguale o inferio- re, il Contraente non potrà recedere in antici- po dal contratto e dovrà attendere la naturale scadenza. Per gli aspetti di maggior dettaglio
si rinvia a quanto previsto all’Art. 1.10 “Proroga del contratto, Periodo assicurativo e sconto per poliennalità”.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti deri- vanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (arti- colo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’assi- curato o ha promosso contro di questo l’azione (articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
Per l’assicurazione di Tutela Legale il termine decorre dal momento in cui sorge il debito per le spese legali.
Avvertenza: alcune specifiche garanzie sono soggette a termini di decadenza. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, ai seguenti articoli del- le Condizioni di assicurazione: 2.8 - Esagera- zione dolosa del danno, 2.31 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza e 2.35 - Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liqui- dazione dei sinistri; 5.6.6 e 5.6.1 - Impianto Fotovoltaico - Pannelli - (Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Furto e Xxxxxx, 6.2.3 - Operatività delle garanzie (Chiave Argento) e
6.2.2 - Operatività delle garanzie (per Chiave Oro e Chiave Platino) della Sezione Respon- sabilità civile e 9.4 - Validità Territoriale della Sezione Assistenza.
11. Legislazione applicabile
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
12. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicu- razione sono a carico del Contraente.
Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all’imposta sulle assicurazioni secon- do le seguenti aliquote attualmente in vigore:
a) incendio, furto, responsabilità civile, rischio terremoto: 21,25% (oltre 1% quale addizio- nale antiracket);
b) Salvabenessere:
- perdite pecuniarie: 21,25%
- infortuni: 2,50%
- malattia: 2,50%;
c) tutela legale: 21,25%;
d) assistenza: 10%.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LI- QUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzo Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agenzia alla quale è asse- gnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla de- nuncia tutti gli elementi utili per la rapida de- finizione delle responsabilità e per la quanti- ficazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunica- zione telegrafica, fax o comunicazione e-mail, in caso di sinistro grave.
Si rinvia agli Artt. 2.1 e 2.17 “Denuncia del si- nistro ed obblighi del Contraente o dell’Assi- curato” e “Criterio di valutazione del danno” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Tutela Legale è affidata ad ARAG SE Rappresentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) in segui- to denominata ARAG. In caso di sinistro il fat- to deve essere denunciato immediatamente per iscritto all’intermediario assicurativo al quale è assegnata la polizza, alla Società o ad ARAG. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio, agli articoli 2.32 “Denuncia del sinistro” e seguenti delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, sezione Tutela Legale, “Cosa fare in caso di sinistro”.
Avvertenza: la gestione dei sinistri relativi alla sezione Assistenza è affidata a
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l.
Corso Massimo D’Azeglio 14
10125 Torino.
In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa di Pronto As- sistance Servizi S.c.r.l. Si rinvia, per gli aspet- ti di dettaglio, all’articolo 2.31 “Come ottenere le prestazioni di assistenza” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
14. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestio- ne del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti
Via della Unione Europea n. 3/B, 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX)
Fax: 00.00000000 e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Oppure utilizzando l’apposito modulo di pre- sentazione dei reclami disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx
Per poter dare seguito alla richiesta nel recla- mo dovranno essere necessariamente indica- ti nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del Contraente di Xxxxxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfat- to dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servi- zio Xxxxxx del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx, telefono 06.42.133.1.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, an- che utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, contengono:
a) nome, cognome e domicilio del reclaman- te, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei sogget- ti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del moti- vo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Socie-
tà e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’I- VASS.
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxx.xx e nelle comunicazio- ni periodiche inviate in corso di contratto, ove previste.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competen- te, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/ members_en.htm chiedendo l’attivazione del- la procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti siste- mi alternativi per la risoluzione delle contro- versie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di con- tratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sani- taria, il ricorso al procedimento di media- zione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presen- tare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel pre- detto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novem- bre 2014 n. 162); a tale procedura si acce-
de mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assisti- ta tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel pre- detto Decreto;
• procedura di arbitrato di cui al punto se- guente prevista dalle Condizioni di Assi- curazione all’Art. 2.35 “Gestione del sini- stro” delle norme per la Sezione Tutela Legale”.
15. Perizia contrattuale e arbitrato
Il contratto prevede che, per le garanzie “In- cendio” e “Furto/Rapina”, la Società e il Con- traente possano devolvere la risoluzione di una controversia tra di essi insorta per l’ac- certamento del danno ad un collegio di periti. Per la garanzia “Tutela Legale” è invece previ- sto che in caso di conflitto di interesse o di di- saccordo in merito alla gestione dei casi assi- curativi la decisione possa essere demandata ad un Arbitro.
Avvertenza: resta in ogni caso fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi al- l’Autorità Giudiziaria.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
GLOSSARIO
Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi signi- ficati:
• Abitazione: complesso delle opere edili iden- tificato nel contratto, costituente l’intero fabbricato unifamiliare od una unità immobi- liare, adibito a civile abitazione con eventuale ufficio o studio professionale privato inter- comunicante, escluso solo il valore dell’area. Il tutto di proprietà dell’Assicurato o in uso allo stesso.
Sono compresi:
• fissi ed infissi;
• opere di fondazione od interrate;
• dipendenze e/o pertinenze;
• recinzioni, cancelli anche elettrici, cister- ne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell’abitazione, muri di cinta, pisci- ne, campi ed attrezzature sportive e da gio- co, strade private, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
• tinteggiature, tappezzeria, moquettes, par- quets, tende frangisole esterne purché in- stallate su strutture fisse;
• antenne televisive, anche paraboliche radio- telericeventi;
• statue, affreschi e decorazioni che non ab- biano valore artistico;
• ascensori,montacarichi,scalemobili,impian- ti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, com- prese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda ed impianti autonomi di condizionamento, impianti di al- larme e prevenzione, pannelli solari termici, pannelli fotovoltaici, impianti citofonici e vi- deocitofonici, tutti purché fissi e stabilmen- te installati, nonché ogni altra installazione al servizio del fabbricato considerata fissa;
• parti in comune con condomini, pro-quota. La definizione di Abitazione non vale per la Sezione Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
• Affine: parente del coniuge.
• Animali domestici: esseri viventi che in natu- ra non vivono allo stato libero ma dipendono
dall’uomo per l’alimentazione o il ricovero e non sono utilizzati da quest’ultimo per lavoro o alimentazione.
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protet- to dall’assicurazione; per la Sezione Salvabe- nessere è il medesimo Contraente.
• Assicurazione: contratto di assicurazione.
• Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Atti di terrorismo: azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi or- ganizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa.
• Attività sportiva professionistica (per la Sezione Salvabenessere): attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, svolta da atleti, allenatori, preparatori atleti- ci, nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive Nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettanti- stica da quella professionistica.
• Beneficiario (per la Sezione Salvabenesse- re): è il medesimo Contraente.
• Carenza (per la Sezione Salvabenessere): è il periodo di tempo, riferibile alla sola prima annualità assicurativa ed immediatamente successivo alla data di decorrenza dell’assi- curazione, durante il quale le coperture assi- curative non sono operanti.
• Caso assicurativo (per la Sezione TUTELA LEGALE): sinistro, ovvero il verificarsi del fat- to dannoso (cioè la controversia) per il quale è prevista la copertura assicurativa.
• Cassaforte: mezzo di custodia avente le se- guenti caratteristiche:
• pareti e battente in acciaio di adeguato spessore atti a contrastare attacchi condot-
ti con azione termica o con mezzi meccanici tradizionali quali trapano, mola a disco, maz- ze, scalpelli e similari;
• movimento di chiusura a chiave e/o combi- nazione;
• peso non inferiore a 200 kg. o idoneo dispo- sitivo di ancoraggio nel solaio o nel muro nel quale è incassata in modo che non possa essere sfilata senza demolizione del solaio o del muro stesso.
• Combinazione di assicurazione: è il tipo di co- pertura prescelto dal Contraente che risulta dalla Scheda di polizza.
• Combustibile: nafta, gasolio, kerosene, gas metano, gpl, ad uso degli impianti di riscal- damento o condizionamento al servizio del fabbricato.
• Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoria- le, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, così come definito dal- l’art. 3 D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) e successive modificazioni.
• Contenuto: tutto quanto contenuto nell’abita- zione destinato ad uso personale e domestico e/o nell’annesso studio/ufficio professionale. Sono comprese migliorie, anche a qualsiasi impianto, apportate dal locatario all’abitazio- ne. Sono esclusi roulottes, veicoli in genere a motore e parte degli stessi fatta eccezione per: biciclette e ciclomotori, natanti e relativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, attrezza- ture per giardinaggio e giochi per bambini.
• Contraente: soggetto che stipula l’assicura- zione.
• Cose: oggetti materiali e, limitatamente alla Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi, gli animali.
• Danni indiretti: danni non inerenti la materia- lità della cosa assicurata.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la ma- terialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Danno di natura contrattuale: inadempimen- to o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno in- giusto conseguente a fatto illecito.
• Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l’evento lesivo.
• Delitto doloso: qualsiasi delitto all’infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
• Dimora abituale: abitazione dell’Assicurato ove lo stesso risiede per la maggior parte del- l’anno.
• Dimora non abituale: abitazione saltuaria dell’Assicurato ove lo stesso non risiede o non risiede abitualmente.
• Dimora non isolata (appartamento): appar- tamento ovvero i locali, fra loro comunicanti, facenti parte di fabbricato destinato ad abi- tazioni tra loro contigue, sovrastanti o sotto- stanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall’interno ma con accesso comune dall’esterno del fabbricato.
• Dimora semi isolata (casa/villa a schiera): casa a schiera ovvero i locali, fra loro comu- nicanti, costituenti un fabbricato monofami- liare unito o aderente ad altri fabbricati, cia- scuno con proprio accesso dall’esterno; sono parificati alle case a schiera gli appartamenti facenti parte di un unico fabbricato, destina- to ad abitazioni ciascuno con proprio accesso dall’esterno del fabbricato.
• Dimora isolata (casa/villa singola): casa
– villa ovvero i locali fra loro comunicanti co- stituenti un fabbricato unifamiliare separato da altri fabbricati.
• Dipendenze e/o pertinenze: locali anche po- sti in corpi separati, purché negli spazi adia- centi o pertinenti al fabbricato (esempio: box, cantine, soffitte, centrale termica)
• Effetti personali: vestiario, articoli per igiene personale, biancheria, attrezzi sportivi, appa- recchi audiovisivi, telefoni, personal compu- ters e videogiochi.
• Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velo- cità.
• Fabbricato: vedi Abitazione.
• Familiari: persone risultanti dallo stato di fa- miglia dell’Assicurato, il suo coniuge purché non separato legalmente, nonchè il conviven- te more uxorio semprechè identificato nel contratto.
• Fascicolo Informativo: l’insieme della docu- mentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composta da: Nota Infor- mativa comprensiva del Glossario, condizioni di assicurazione, Informativa Privacy.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma giu- ridica posta a tutela della collettività o com- portamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione del fabbricato ed in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
• Fondo agricolo: superficie destinata alla col- tivazione di prodotti agricoli, alla silvicoltura o all’allevamento di animali.
• Franchigia: importo che rimane a carico del- l’Assicurato, espresso in cifra che viene de- tratta dall’importo del danno indennizzabile.
• Frana: rapido spostamento di una massa di roccia o di terra il cui centro di gravità si muo- ve verso il basso e verso l’esterno.
• Furto con destrezza: furto commesso con speciale abilità in modo da eludere l’attenzio- ne del derubato o di altre persone presenti.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profit- to.
• Implosione: repentino cedimento di conteni- tori per carenza di pressione interna di fluidi.
• Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT)
- (per la Sezione Salvabenessere) : la perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità del Con- traente ad attendere alla propria professione o mestiere.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiam- ma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagar-
si.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Indennizzo, Prestazione (per la Sezione Sal- vabenessere): importo liquidabile dalla So- cietà in base alle condizioni di assicurazione.
• Infortunio (per la Sezione Salvabenessere): evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicura zioni,denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Lavoratore Autonomo (per la Sezione Sal- vabenessere): la persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) non percepisca un reddito da lavoro dipendente o da pensione.
• Lavoratore Dipendente Privato (per la Sezio- ne Salvabenessere): la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso Aziende o Enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipen- denze di altri, in base ad un contratto di lavo- ro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e che abbia superato il periodo di prova.
• Lavoratore Dipendente Pubblico (per la Se- zione Salvabenessere): la persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione italiana. Si intendono Pubbliche Amministra- zioni: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comu- ni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol- tura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300 e successive modi- fiche e integrazioni. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975 e successive modifiche e integrazioni.
• Locali: vedi Abitazione.
• Malattia (per la Sezione Salvabenessere): alterazione dello stato di salute non dipen- dente da Infortunio.
• Massimale: somma fino alla cui concorrenza la Società presta le garanzie.
• Materiali incombustibili: prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione eso- termica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
• Non Lavoratore (per la Sezione Salvabenes- sere): la persona fisica che non sia né Lavora- tore Autonomo, né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico. Sono altresì considerati Non Lavoratori, i pensionati,le casalinghe e gli studenti.
• Oggetti d’arte: oggetti di particolare pregio e di valore artistico, quali: quadri, mosaici, xxxxxx, statue, decorazioni, affreschi, oggetti d’antiquariato.
• Pannelli/impianti fotovoltaici: sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico, fissato agli appositi sostegni, collaudato e connesso alla rete elettrica: esso è composto principal- mente da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata (inverter) apparecchia- ture di controllo e rilevamento, supporto, staffe e altri componenti minori, tutti purchè fissi e stabilmente installati. L’impianto deve essere progettato e installato a regola d’arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.
• Pannelli solari termici: impianti per la pro- duzione di acqua calda costituiti da un as- sorbitore di calore, il collettore, simile ad un
radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all’acqua del serbatoio; il serbatoio di accumulo dell’acqua calda; e i collegamenti idraulici ed elettrici.
• Partita: insieme di cose, beni o eventi garanti- ti, assicurati con un’unica somma.
• Perdita d’Impiego (PI) - (per la Sezione Sal- vabenessere): la perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo og- gettivo”.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurati- va: in caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa.
In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 del- la data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’assicurazio- ne.
• Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell’assicurazione.
• Preziosi: gioielli, oggetti d’oro o platino, pietre preziose e perle naturali o di coltura compre- se le relative montature, raccolte e collezioni.
• Xxxxx Xxxxxxx Assoluto: forma di assicura- zione in base alla quale l’indennizzo viene cor- risposto sino a concorrenza della somma as- sicurata senza applicazione della regola pro- porzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati.
• Procedimento penale: inizia con la contesta- zione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo - doloso - preterintenziona- le) del reato ascritto.
• Raccolte e collezioni: raccolte, ordinate se- condo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, “curiosi” il cui valore unitario è influenzato dall’appartenen- za alla raccolta.
• Rapina/estorsione: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minac- cia alla persona.
• Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all’elemento soggetti- vo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
• Reato colposo: quello così definito dalla leg- ge penale, commesso senza volontà o inten- zione, ma a seguito di negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza involontaria di leggi.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale.
• Regola proporzionale: qualora risulti assi- curata solamente una parte del valore che le cose avevano al momento del sinistro, viene corrisposto un indennizzo ridotto in propor- zione della parte suddetta, così come previ- sto dall’art. 1907 del Codice Civile.
• Responsabilità contrattuale: attiene alla vio- lazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contrat- to.
• Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’or- dinamento giuridico.
• Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministe- ro, Tribunale Amministrativo Regionale, Con- siglio di Stato, etc.
• Ricovero Ospedaliero (RO) - (per la Sezione Salvabenessere) : la degenza ininterrotta, che richiede il pernottamento in istituto di cura, resa necessaria per l’esecuzione di ac- certamenti e/o terapie non eseguibili in day- hospital o in strutture ambulatoriali.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sini- stro.
• Rischio locativo: responsabilità civile che grava sull’Assicurato/Contraente ai sensi de- gli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, per
danni materiali cagionati da evento garantito nella Sezione Incendio al fabbricato tenuto in locazione dall’Assicurato. Se la somma assicu- rata è inferiore al valore reale del fabbricato, calcolato a termini di polizza, viene applicata la regola proporzionale.
• Scasso: forzatura o rottura di serrature o dei mezzi di chiusura dell’abitazione tali da cau- xxxxx l’impossibilità successiva di un regolare funzionamento senza adeguate riparazioni.
• Xxxxxx: sottrazione della cosa mobile altrui strappando la cosa stessa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
• Scoperto: importo che rimane a carico del- l’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare del danno indennizzabile/ri- sarcibile che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
• Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso o difetto di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del “colpo d’ariete” non sono conside- rati scoppio.
• Sinistro: verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
• Società: l’Impresa assicuratrice, UnipolSai Assicurazioni S.p.A..
• Solai: complesso degli elementi che costitui- scono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e sof- fittature.
• Smottamento, cedimento del terreno: movi- mento di materiale (terreno) superficiale in- coerente o reso tale dalla presenza di acqua.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, inve- ce, le spese processuali vengono pagate da ognuna delle Parti; a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a ri- fonderle.
• Spese peritali: somme spettanti ai periti no- minati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d’Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).
• Struttura organizzativa (per la Sezione Assistenza): il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature
ed ogni presidio o dotazione centralizzato o meno, di Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., destinato alla gestione dei sinistri della se- zione Assistenza.
• Terremoto: movimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause en- dogene. Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo si- nistro”.
• Tetto: complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, costituito dal manto di copertura e dalle relative strutture portanti (comprese orditure, tiranti, catene).
• Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la preven- gono.
• Unico caso assicurativo (per la Sezione TU- TELA LEGALE): fatto dannoso e/o la contro- versia che coinvolge più Assicurati.
• Unità immobiliare: locali di abitazione ad uso unifamiliare costituenti una porzione del fabbricato, compresa la quota parte del- la proprietà comune.
• Valore Commerciale: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è de- terminato tenendo conto del deprezzamen- to stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione.
• Valore intero: forma di assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicu- rati. Quando, al momento del sinistro, venga accertato un valore esistente superiore a quello assicurato, salvo deroghe, è applica- to il disposto dell’art. 1907 del Codice Civile (Regola proporzionale).
• Valore a nuovo: tipo di garanzia in base alla quale il valore delle cose assicurate è deter- minato stimando le spese necessarie per ricostruirle o rimpiazzarle con altre nuove, uguali o equivalenti per uso, qualità, caratte- ristiche e funzionalità.
• Valori: denaro, carte valori, titoli di credito in genere, valori bollati.
• Vetro anticrimine o antisfondamento: vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale pla- stico di spessore complessivo non inferiore a 0,006 m, oppure quello costituito da un unico strato o da più lastre di materiale sin- tetico (policarbonato) di spessore comples- sivo non inferiore a 0,006 m.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 15/05/2016
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Xxxxxx Xxxxxxx
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx tel. x00 000 0000000 - fax x00 000 000000 - Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.454.951,73 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046 xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
A
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
1. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Quando non risultino espressamente deroga- te, valgono le seguenti condizioni di assicura- zione:
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostan- ze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Con- traente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto di indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli ar- ticoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 1.2 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione de- vono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie
Salvo quanto previsto all’Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia - della Sezione Tutela Legale, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della So- cietà al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Dire- zione della Società.
Art. 1.4 - Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile,
la Società può concedere il pagamento fra- zionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed im- pregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comu- nicazione scritta alla Società dei mutamenti che aggravano il rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o par- ziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata successiva alla comunicazione dell’Assicurato o del Con- traente, ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata o a mezzo telefax.
Art. 1.8 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, come definito a termini di contratto, e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone preventiva comunicazione scritta all’altra Parte.
Il recesso deve essere comunicato all’altra Parte con un preavviso di almeno 30 giorni ri- spetto alla data di efficacia del recesso.
La Società, entro i 30 giorni successivi alla data di efficacia del recesso, rimborsa al Con- traente la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto degli oneri fiscali.
L’eventuale incasso dei premi venuti a scaden- za dopo la denuncia del sinistro non potrà es- sere interpretato come rinuncia alla facoltà di recesso.
Art. 1.9 - Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assi- curatori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con il presente contratto indicandone le somme assicurate.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicura- to devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sen- si dell’art. 1910 del Codice Civile.
Il Contraente è esonerato dal comunicare l’esistenza o la successiva stipulazione di al- tre assicurazioni per la garanzia Assistenza. In particolare, in caso di sinistro relativo alle sezioni Incendio, Furto e rapina, Responsabi- lità civile, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto se- condo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessiva- mente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’omessa comunicazione di cui sopra deter- mina la decadenza del diritto all’indennizzo se commessa con dolo.
Art. 1.10 - Proroga del contratto, Periodo as- sicurativo e sconto per poliennalità
Qualora il contratto venga stipulato con taci- to rinnovo in mancanza di disdetta comunica- ta da una delle parti almeno 30 giorni prima della scadenza dell’Assicurazione, con lettera raccomandata oppure a mezzo telefax, il con- tratto è prorogato per un Anno e così succes- sivamente.
Il Periodo assicurativo è stabilito nella durata di un Anno, salvo che l’Assicurazione sia stipu- lata per una minor durata, nel qual caso coin-
cide con la durata del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio, per ciascuna Annualità assicurativa, viene calcolato con applicazione della ridu- zione tariffaria percentuale indicata in Sche- da di polizza. Il Premio esposto nella Scheda di polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Nel caso in cui l’Assicurazione sia soggetta ad adeguamento automatico, anche l’importo della riduzione varierà di conse- guenza.
Pertanto, ai sensi dell’articolo 1899, 1° comma del Codice Civile, se il contratto ha una dura- ta superiore ai cinque anni, il Contraente può esercitare la facoltà di Recesso dal contratto solo dopo i primi cinque anni di durata con- trattuale. Se la durata è uguale o inferiore, il Contraente non potrà recedere in anticipo dal contratto e dovrà attendere la naturale sca- denza.
Art. 1.10.1 - Proroga del contratto e Periodo assicurativo relativamente alla Sezione Ri- schio Terremoto e Garanzia Supplementare opzionale alluvione inondazione allagamento In deroga a quanto indicato al precedente art. 1.10, si conviene che l’assicurazione relativa alla Sezione Rischio Terremoto e/o Garanzia Supplementare opzionale alluvione inonda- zione allagamento ha durata annuale, senza tacito rinnovo.
La Società potrà comunicare al Contraente, almeno 90 giorni prima della scadenza an- nuale del contratto, la propria disponibilità a rinnovare per un ulteriore anno la copertura assicurativa relativa alla Sezione Rischio Ter- remoto e/o Garanzia Supplementare opzio- nale alluvione inondazione allagamento, sulla base di nuove condizioni tariffarie e/o norma- tive; in tale caso il Contraente, se non intende accettare la proposta, ha facoltà di inviare co- municazione di disdetta dell’intero contratto nei termini previsti all’art. 1.10.
In assenza di disdetta da parte del Contraen- te, il contratto, a scelta del Contraente:
1) se di durata poliennale, proseguirà fino alla scadenza senza la copertura prevista per
3 di 91
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
la Sezione Rischio Xxxxxxxxx e/o Garanzia Supplementare opzionale alluvione inon- dazione allagamento;
2) se di durata annuale si rinnoverà tacita- mente di anno in anno senza la copertura prevista per la Sezione Rischio Terremoto e/o Garanzia Supplementare opzionale al- luvione inondazione allagamento;
3) proseguirà o si rinnoverà integralmente, ma alle nuove condizioni proposte dalla Società per la copertura prevista per la Sezione Rischio Terremoto e/o Garanzia Supplementare opzionale alluvione inon- dazione allagamento.
In assenza di comunicazione da parte della Società almeno 90 giorni prima della scaden- za annuale, le Parti alla scadenza di polizza potranno comunque concordare di rinnovare la copertura prevista alla Sezione Rischio Ter- remoto e/o Garanzia Supplementare opzio- nale alluvione inondazione allagamento alle stesse condizioni previste per il primo anno, previo pagamento del premio annuale di po- lizza, comprensivo di quello per la Sezione Rischio Terremoto e/o Garanzia Supplemen- tare opzionale alluvione inondazione e allaga- mento. In mancanza di accordo la copertura Xxxxxxxxx e/o alluvione inondazione allaga- mento cessa e, in tal caso, il contratto prose- guirà solamente per le altre coperture, qualo- ra non sia stata inviata disdetta o comunicato il recesso nel caso di polizza poliennale.
Art. 1.11 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’as- sicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.12 - Adeguamento delle somme assicu- rate e del corrispettivo premio
Il Contraente ha la facoltà di chiedere che le somme assicurate, i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta e il premio di poliz- za siano aumentati del 3% ad ogni ricorrenza annua, tramite apposito richiamo della pre- sente clausola nella Scheda di polizza; non sa- ranno soggetti ad adeguamento le franchigie espresse in cifra assoluta, i minimi e i massimi
di scoperto e i valori espressi in percentuale. Tale aumento opererà anche nelle annuali- tà successive, a meno che il Contraente o la Società recedano dalla presente clausola, mediante lettera raccomandata da inviarsi all’altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza annuale del premio.
Il presente articolo non è operante per la Se- zione Assistenza.
Art. 1.13 - Assistenza
La Società presta le garanzie indicate alla Se- zione Assistenza in collaborazione con l’im- presa Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. e con la sua Struttura Organizzativa, riservandosi la facoltà di risolvere il rapporto con la stessa e di avvalersi di altra impresa e di una diversa Struttura Organizzativa; in tale caso la Socie- tà ne darà preventivo avviso al Contraente, garantendo le medesime prestazioni previste dal presente contratto.
Art. 1.14 - Pattuizione della non rinnovabilità del contratto
Quando è pattuita la non rinnovabilità, il con- tratto cessa alla scadenza contrattuale senza obbligo di disdetta.
Art. 1.15 - Assicurazioni obbligatorie
La presente assicurazione non è sostitutiva di eventuali assicurazioni obbligatorie per legge ma opera in aggiunta ad esse.
Art. 1.16 - Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elet- tivo del Contraente o dell’Assicurato.
Art. 1.17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legi- slative e regolamentari vigenti.
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
B
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIO- NE DEI SINISTRI
Norme comuni alle Sezioni INCENDIO - FURTO E RAPINA
Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• fare quanto è loro possibile per evitare o di- minuire il danno;
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di accadimento e l’importo appros- simativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Dire- zione della Società, in caso di sinistro grave. Inoltre, il Contraente o l’Assicurato devono:
• trasmettere, appena sia noto, una distin- ta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
• inoltrare denuncia del sinistro alle Autorità competenti e trasmetterne copia all’agen- zia o alla Direzione della Società, in caso di furto, rapina, scippo o quando si ipotizzi un fatto doloso;
• conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno e comunque per un massimo di trenta giorni dalla data della denuncia, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le modifiche dello stato delle cose nella misura strettamente neces- saria al ripristino delle normali condizioni di
sicurezza e agibilità;
• mettere a disposizione della Società e del pe- rito incaricato ogni documento utile e ogni al- tro elemento che possa comprovare il danno;
• fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la pro- cedura di ammortamento, in caso di distru- zione di titoli di credito. Le relative spese saranno a carico della Società.
Art. 2.2 - Nuovo domicilio - Nuova ubicazione degli enti assicurati
Nel caso in cui la Dimora abituale o la Dimora non abituale vengano trasferite, la garanzia è prestata nel periodo del trasloco sia nel vec- chio indirizzo che nel nuovo indirizzo per i 7 giorni successivi alla comunicazione di trasfe- rimento a condizione che la nuova Dimora sia sita nel territorio italiano; decorso tale termine la garanzia opera solo per il nuovo indirizzo.
In caso di aggravamento di rischio vale quanto disposto dall’Art. 1.5 - Aggravamento del rischio.
Art. 2.3 - Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno
L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribuna- le nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio peri-
to; mentre quella del terzo sono a carico della parte soccombente.
Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti
I periti devono:
1. accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2. verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’Art. 2.1 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato -;
3.verificare separatamente, per ciascuna Par- tita colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determi- nandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Valore intero o Pri- mo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo o Valore commerciale) risul- tanti dalla Scheda di polizza, nonché secon- do le condizioni tutte di polizza;
4.procedere alla stima del danno secondo i criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale).
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai precedenti punti 3 e 4 sono vincolanti per le Parti che ri- nunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qual- sivoglia azione ed eccezione inerente all’in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un peri- to si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale.
Art. 2.4 - Pagamento dell’indennizzo
Entro 30 giorni da quello in cui è stato concor-
dato l’ammontare dell’indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di peri- zia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:
a) il Contraente o l’Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
b) alla Società venga notificato un atto di op- posizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione;
c) in caso di incendio, sia stato aperto un pro- cedimento penale sulla causa del sinistro, dal quale risulti che ricorrono alcuni dei casi di esclusione previsti dalla relativa sezione di garanzia;
d) in caso di xxxxx, si evidenzino dei casi di esclusione previsti nella sezione di garanzia dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato.
Art. 2.5 - Anticipo sull’indennizzo
Fermo il disposto dell’Art. 2.4 - Pagamento dell’indennizzo - e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile del danno, a condizione che:
• l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.1 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’As- sicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
• non esistano dubbi e/o non siano state for- malizzate contestazioni sulla indennizzabili- tà del danno;
• l’indennizzo presumibile non sia inferiore a
€ 15.000,00;
• non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro sem- preché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta.
L’acconto non potrà comunque superare:
• € 50.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Furto,
• € 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla garanzia Incendio
qualunque sia l’entità del danno stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Art. 2.6 - Raccolte e collezioni
Qualora la raccolta venga asportata o dan- neggiata parzialmente, la Società indennizze- rà soltanto il valore dei singoli pezzi danneg- giati o rubati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.
Art. 2.7 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
• la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato deve restituire alla Società l’in- dennizzo per essi percepito non appena i titoli di credito siano divenuti inefficaci, per effetto della procedura di ammortamento (se consentita);
• il loro valore è dato dalla somma in essi ri- portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicu- razione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Art. 2.8 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, che occulta, sottrae o manomette cose non rubate, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogne- ri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali del reato ed i residui del sinistro, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.9 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Con- traente di circostanze aggravanti il rischio e/ o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione del contratto o du- rante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all’integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano
avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior premio, pro- porzionale all’eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La polizza deve intendersi stipulata dal Con- traente in nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti na- scenti dalla polizza non possono essere eser- citati che dal Contraente e dalla Società. L’ac- certamento dei danni e dell’indennizzo è vin- colante anche per i terzi interessati, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.
L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non po- trà essere versata se non con l’intervento, al- l’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Norme per la Sezione INCENDIO
Art. 2.11 - Criterio di valutazione del danno
Premesso che:
• l’ assicurazione può essere stipulata nella forma:
• Valore intero per l’Abitazione
• Valore intero o Primo Rischio Assoluto per il Contenuto
• il tipo di garanzia può essere:
• Valore a nuovo o Valore commerciale
la scelta fatta dal Contraente per la forma di assicurazione e il tipo di garanzia è quella ri- sultante dalla Scheda di polizza.
Sulla base delle scelte effettuate dal Con- traente alla stipula del contratto, l’ammontare del danno liquidabile viene così determinato:
• quando la garanzia è prestata a Valore a nuovo:
• per il Fabbricato (o Rischio locativo) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le par- ti distrutte o ripristinare quelle danneggia- te, deducendo solo il valore dei recuperi;
• per il Contenuto è pari al costo di riparazio- ne o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose
nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi;
• quando la garanzia è prestata a Valore com- merciale, applicando al danno determinato secondo il criterio Valore a nuovo un deprez- zamento stabilito in relazione a: grado di ve- tustà, ubicazione del fabbricato, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati.
Inoltre si conviene quanto segue:
quando la garanzia è prestata a Valore a nuo- vo, il versamento del supplemento d’inden- nità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effettuata col criterio del Va- lore a nuovo e la stima dello stesso effettua- ta col criterio del Valore commerciale) verrà corrisposto allorché l’Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di perizia al ripristino o alla ricostruzione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale. In alternativa alla ricostruzione del fabbricato, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per detto acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
Viene, inoltre, stabilito quanto segue:
• la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata per i capi di abbigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, per gli oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuo- ri uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore commer- ciale al momento del sinistro;
• quando l’assicurazione è prestata nella for- ma a Valore intero, al momento del sinistro si stima il valore delle cose assicurate se- condo il tipo di garanzia prescelta (Valore a nuovo o Valore commerciale). Se la somma assicurata risulta inferiore al valore così stimato, la Società corrisponde l’indennizzo
nella stessa proporzione che c’è tra la som- ma assicurata e l’effettivo valore delle cose assicurate;
• quando l’assicurazione è prestata nella for- ma a Primo Rischio Assoluto, la Società ri- sponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al mo- mento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
• per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assi- curate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio nonché ove esplicitamente previsto dal con- tratto.
Art. 2.12 - Deroga alla proporzionale
Quando l’assicurazione è stipulata nella for- ma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre:
• il 10% se la garanzia è prestata nella combi- nazione di assicurazione Chiave Argento;
• il 15% se la garanzia è prestata nella combi- nazione di assicurazione Chiave Oro;
• il 20% se la garanzia è prestata nella combi- nazione di assicurazione Chiave Platino.
Se tale limite viene superato, la Regola pro- porzionale sarà applicata alla sola parte ec- cedente la somma assicurata maggiorata delle percentuali di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.
Art. 2.13 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga previsto all’art. 1916 del Co- dice Civile verso parenti od affini dell’Assicu- rato, i suoi ospiti ed i collaboratori domestici, purché l’Assicurato non eserciti l’azione di re- gresso verso il responsabile.
Art. 2.14 - Gestione delle vertenze e spese di difesa (valido esclusivamente per la Condi- zione particolare “Ricorso terzi”)
La Società può assumere a nome dell’Assicu-
rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
- in sede stragiudiziale e in sede giudiziale ci- vile, fino alla definizione del danno;
- in sede giudiziale penale fino alla conclusio- ne del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limiti di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza. Qualora la somma do- vuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra la Società e il Contraente e/o Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia- no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Norme per la Sezione TERREMOTO
Art. 2.15 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto è possibile per evitare o dimi- nuire il danno;
2) comunicare per iscritto all’Agenzia alla qua- le è assegnata la polizza o alla Direzione della Società, entro tre giorni dalla data dell’avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza, la data, ora e luogo dell’evento, la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze immediatamente note, le modalità di ac- cadimento e l’importo approssimativo del danno, entro tre giorni dalla data dell’avve- nimento o dal momento in cui ne sono venu- ti a conoscenza;
3) anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’Agen-
zia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1) e 2) del presente articolo, può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 Codice Civile
Inoltre, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) trasmettere, appena sia noto, una distinta con indicazione del danno subito e con il dettaglio delle cose danneggiate, distrutte, della loro qualità e quantità;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino al primo sopralluogo del perito incari- cato dalla Società per l’accertamento del danno, senza avere, per tale titolo, diritto ad alcuna indennità; sono consentite le mo- difiche dello stato delle cose nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità;
3) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato ogni documento utile e ogni altro elemento che possa comprovare il danno;
4) mettere a disposizione della Società e del perito incaricato la documentazione com- provante le caratteristiche costruttive dell’Abitazione (Antisismica, Tradizionale, in Muratura).
Art. 2.16 - Controversie e procedura per l’ac- certamento del danno
L’ammontare del danno e la determinazio- ne dell’indennizzo può essere concordato direttamente dalle Parti, oppure, di comune accordo tra di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I periti ne eleggeranno un terzo nel caso in cui non trovassero l’accordo e le decisioni saran- no prese a maggioranza.
Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni di perizia, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta verrà fatta, su domanda della Parte più diligente, dal Presidente del Tribu-
nale nella cui giurisdizione il sinistro è avve- nuto.
Se non è diversamente convenuto, ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio peri- to; mentre quella del terzo sono a carico del- la parte soccombente.
Tale procedura è facoltativa ed alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria.
Mandato dei periti nominati dalle Parti
I periti devono:
1) accertare la causa, la natura e le modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle indicazioni e delle dichiarazioni risultanti dalla polizza e stabilire se al momento del sinistro esiste- vano circostanze aggravanti il rischio non dichiarate nonché verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi riportati nell’Art. 2.15 - Denuncia del sinistro e obblighi del Contraente o dell’Assicurato;
3) verificare l’esistenza e le caratteristiche dell’Abitazione assicurata, determinando il valore che aveva al momento del sinistro se- condo i criteri di valutazione del successivo Art. 2.17 - Criterio di valutazione del danno;
4) verificare separatamente, per ciascuna Partita colpita da sinistro, l’esistenza, la qualità, la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione (Va- lore intero o Primo Rischio Assoluto) e dal tipo di garanzia (Valore a nuovo ) risultanti dalla Scheda di polizza, nonché secondo le condizioni tutte di polizza;
5) procedere alla stima del danno in conformi- tà delle disposizioni contrattuali.
I risultati delle suddette operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognu- na delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai preceden- ti punti 3), 4) e 5) sono vincolanti per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente al- l’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un peri- to si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziale.
Art. 2.17 - Criterio di valutazione del danno Premesso che, come indicato nelle Norme che regolano le singole Sezioni all’art. 4.5 - “Forma dell’assicurazione e operatività delle garanzie” e all’art. 4.6 - “Tipo della garanzia”, l’ assicura- zione può essere stipulata nella “forma”:
1) a Valore intero per l’Abitazione;
2) a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto;
e che il “tipo di garanzia” è a Valore a nuovo, la scelta fatta dal Contraente per la “forma” di assicurazione e il “tipo di garanzia” risulta dalla Scheda di polizza.
Sulla base delle scelte effettuate dal Con- traente alla stipula della polizza, l’ammontare del danno liquidabile viene così determinato:
1) quando la garanzia è prestata a “Valore a nuovo”:
a) per il Fabbricato (Abitazione) è pari alla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte o ripristinare quelle danneggia- te, deducendo solo il valore dei recuperi;
b) per il Contenuto è pari al costo di ripara- zione o, se economicamente convenien- te, al costo di rimpiazzo del medesimo con cose nuove uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionali- tà, deducendo solo il valore dei recuperi.
Inoltre si conviene quanto segue:
quando la garanzia è prestata a Valore a nuo- vo, l’indennizzo viene erogato inizialmente secondo il criterio del valore commerciale e si procede al versamento del supplemento d’indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effettuata col crite- rio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore commer- ciale) solo allorché l’Assicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale defini- tivo di perizia al ripristino o alla ricostru-
zione del fabbricato e/o al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impe- dimenti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento ed il danno resterà determinato ed indennizzato se- condo il criterio del Valore commerciale. In alternativa alla ricostruzione del fabbrica- to, l’Assicurato potrà optare per l’acquisto di altra analoga abitazione, fermo restando che l’esborso a carico della Società per det- to acquisto non potrà essere superiore al danno indennizzabile determinato secondo il criterio del Valore a nuovo.
Viene, inoltre, stabilito che:
relativamente al Contenuto, la stima col criterio del Valore a nuovo non sarà effet- tuata per i capi di abbigliamento acquista- ti nuovi da oltre 720 giorni, per gli oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore commerciale al momento del sinistro;
2) quando l’assicurazione è prestata nella forma a “Valore intero”:
al momento del sinistro si stima il valore delle cose assicurate secondo il tipo di ga- ranzia (Valore a nuovo). Se la somma assicu- rata risulta inferiore al valore così stimato, la Società corrisponde l’indennizzo nella stessa proporzione che c’è tra la somma assicurata e l’effettivo valore delle cose as- sicurate;
3) quando l’assicurazione del “Contenuto” è prestata nella forma a “Primo Rischio Assoluto”:
a) la Società risponde dei danni sino alla con- correnza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
b) relativamente alle Raccolte e collezioni, qualora la raccolta venga danneggiata parzialmente, la Società indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi dan- neggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezio- ne o delle rispettive parti;
4) per ogni sinistro, in ogni caso, la Società
non riconoscerà somme superiori a quelle assicurate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salva- taggio nonché ove esplicitamente previsto dal contratto.
Art. 2.18 - Deroga alla proporzionale
Quando l’assicurazione è stipulata nella for- ma a Valore intero, la Regola proporzionale è applicabile soltanto quando il valore stimato delle cose assicurate al momento del sinistro supera le somme assicurate di oltre il 20%. Se tale limite viene superato, la Regola pro- porzionale sarà applicata alla sola parte ec- cedente la somma assicurata maggiorata del- la percentuale di cui sopra. Non è ammessa compensazione tra somme assicurate con le diverse Partite.
Art. 2.19 - Pagamento dell’indennizzo
Entro trenta giorni da quello in cui è stato concordato l’ammontare dell’indennizzo con atto di amichevole liquidazione o con verbale di perizia definitivo, la Società paga quanto dovuto, salvo che:
1) il Contraente o l’Assicurato non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza alla Società per il pagamento;
2) alla Società venga notificato un atto di op- posizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione.
Art.2.20 - Anticipo sull’indennizzo
Fermo il disposto dell’Art. 2.19 - Pagamento dell’indennizzo e a richiesta del Contraente, l’Assicurato ha diritto ad ottenere un acconto, sulla base delle stime preliminari effettuate dalla Società, pari al 50% dell’ammontare presumibile dell’indennizzo liquidabile, a con- dizione che:
1) l’Assicurato/Contraente abbia adempiuto agli obblighi previsti dall’Art. 2.15 - Denun- cia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato - e che ne faccia esplicita richiesta;
2) non esistano dubbi e/o siano state forma- lizzate contestazioni sulla indennizzabilità del danno;
3) l’indennizzo presumibile non sia inferiore a
€ 30.000,00;
4) non esistano impedimenti contrattuali (vin- coli, interessi di terzi, ipoteche).
La Società corrisponderà l’anticipo dopo no- vanta giorni dalla data di denuncia del sini- stro, sempreché siano trascorsi almeno tren- ta giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non potrà comunque superare
€ 250.000,00 in caso di sinistro relativo alla presente Sezione Rischio Terremoto qualun- que sia l’entità del danno stimato.
La liquidazione finale avverrà con saldo attivo o passivo.
Art. 2.21 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato che dolosamente esagera l’ammontare del danno dichiarando distrutte cose che non esistevano al momen- to del sinistro, che adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, che altera le tracce o gli indizi materiali ed i re- sidui del sinistro o lo aggrava, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 2.22 - Buona fede
L’omissione da parte dell’Assicurato o del Con- traente di circostanze aggravanti il rischio e/o le inesatte o incomplete dichiarazioni rese al- l’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all’integrale indennizzo dei danni sempreché tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede, senza dolo o colpa grave.
Alla Società spetterà il maggior premio, pro- porzionale all’eventuale maggior rischio, con decorrenza dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 2-23 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
La polizza deve intendersi stipulata dal Con- traente in nome proprio e anche nell’interesse di chi spetta; le azioni, le ragioni e i diritti na- scenti dalla polizza non possono essere eser- citati che dal Contraente e dalla Società. L’ac- certamento dei danni e dell’indennizzo è vin- colante anche per i terzi interessati, restando
esclusa ogni loro facoltà di impugnativa. L’indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata determinata in contraddittorio non po- trà essere versata se non con l’intervento, al- l’atto del pagamento, dei terzi interessati.
Art. 2.24 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia (salvo il caso di dolo) al di- ritto di surroga previsto all’art. 1916 del Codice Civile purché l’Assicurato non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Norme per la Sezione FURTO E RAPINA Art. 2.25 - Criterio di valutazione del danno
Premesso che:
• l’ assicurazione è stipulata nella forma:
• Xxxxx Xxxxxxx Assoluto
• il tipo di garanzia può essere:
• Valore a nuovo o Valore commerciale se- condo la scelta fatta dal Contraente risul- tante dalla Scheda di polizza.
Sulla base delle scelte effettuate dal Con- traente alla stipula della polizza, l’ammontare del danno per il Contenuto viene così deter- minato:
• quando la garanzia è prestata a Valore a nuo- vo, il danno liquidabile è pari al costo di rim- piazzo dei beni perduti con altri nuovi uguali o equivalenti per uso, qualità, caratteristiche e funzionalità, deducendo solo il valore dei recuperi; per i beni danneggiati, invece, il dan- no liquidabile è pari al costo di riparazione o, se economicamente conveniente, al costo di rimpiazzo determinato come sopra;
• quando la garanzia è prestata a Valore com- merciale, l’ammontare del danno liquidabile è determinato applicando al danno calcolato secondo il criterio Valore a nuovo un deprez- zamento stabilito in relazione a: grado di ve- tustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione dei beni perduti o danneggiati. Quando la garanzia è prestata a Valore a nuo- vo, si conviene altresì che il versamento del supplemento d’indennità a nuovo (pari alla differenza tra la stima dell’indennizzo effet- tuata col criterio del Valore a nuovo e la stima dello stesso effettuata col criterio del Valore
commerciale) verrà corrisposto allorché l’As- sicurato proceda nel termine di 540 giorni dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o verbale definitivo di xxxxxxx , al rimpiazzo del contenuto, salvo ritardi per legittimi impedi- menti. In caso contrario, non si procederà al versamento del supplemento di cui sopra ed il danno resterà determinato ed indennizzato secondo il criterio del Valore commerciale.
Viene, inoltre, stabilito quanto segue:
• la stima con il criterio del Valore a nuovo non sarà effettuata con riguardo a capi di abbi- gliamento acquistati nuovi da oltre 720 gior- ni, ad oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore com- merciale al momento del sinistro;
• posto che l’assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, la Società risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione della Regola proporzionale, qualunque sia al momento del sinistro il valore complessivo dei beni assicurati;
• per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assi- curate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio e salvo quando sia diversamente pattuito nel contratto.
Art. 2.26 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve darne comunicazione alla Società appena avutane notizia. Le cose recuperate divengono di pro- prietà della Società se il danno è stato inden- nizzato integralmente; se, invece, il danno è stato indennizzato solo in parte, il valore delle cose recuperate sarà ripartito nella stessa proporzione tra l’Assicurato e la Società.
È facoltà dell’Assicurato trattenere i beni re- cuperati rimborsando alla Società l’importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni me- desimi.
L’Assicurato ha il diritto di lasciare alla Socie- tà le cose rubate che vengano ritrovate dopo 60 giorni dalla data di avviso del sinistro.
Norme per la Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Art. 2.27 - Denuncia del sinistro ed obblighi del Contraente o dell’Assicurato
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, de- scrizione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momen- to in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione telegrafica, fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegnata la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono co- municare tempestivamente le notizie, richie- ste od azioni avanzate, relativamente al sini- stro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile.
Art. 2.28 - Gestione delle vertenze e spese di difesa
La Società può assumere a nome dell’Assicu- rato la gestione delle vertenze, avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso e con facoltà di designare legali, periti, consulenti o tecnici:
• in sede stragiudiziale e in sede giudiziale ci- vile, fino alla definizione del danno;
• in sede giudiziale penale fino alla conclusio- ne del grado del procedimento in corso al momento della definizione del danno.
Sono a carico della Società le spese sostenu- te per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale assicurato indicato nella Scheda di polizza.
Qualora la somma dovuta al danneggiato su- peri detto massimale, le spese vengono ripar- tite tra la Società e il Contraente e/o Assicu- rato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non sia-
no da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia pe- nale.
L’Assicurato è tenuto a comparire personal- mente in giudizio nei casi in cui le leggi lo pre- vedano o la Società lo richieda.
Norme per la Sezione SALVABENESSERE Art. 2.29 Criteri di indennizzo
Per i sinistri avvenuti nel corso di ciascuna annualità assicurativa, l’erogazione del mas- simale annuo avviene in due distinti momenti temporali ed ognuno per un importo pari al 50% dello stesso, solo in caso di rispetto del- le franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa, indipenden- temente dal fatto che la chiusura del sinistro superi temporalmente la scadenza contrat- tuale annua.
I sinistri avvenuti nel corso di un’annualità as- sicurativa che si protraggono con medesima causa nell’annualità assicurativa successiva, comportano il diritto ad una nuova presta- zione (salvo cambio di status lavorativo) solo dopo un ulteriore periodo di 30 giorni dall’ini- zio dell’annualità successiva, durante il quale le coperture non sono operanti, da aggiunger- si alle normali franchigie contrattualmente previste per ciascuna copertura assicurativa e salvo il pagamento del relativo premio.
Art. 2.30 - Denuncia del sinistro ed obblighi del contraente
Per tutti i pagamenti della Società, deve esse- re consegnata alla stessa idonea documenta- zione atta a verificare l’esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare, ove ricorra il caso, gli aventi diritto.
Eventuali ulteriori documenti potranno es- sere richiesti solo nel caso in cui quelli di se- guito elencati non risultassero sufficienti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto, ove ricorra il caso, o in relazione a particolari esigenze istruttorie, anche in seguito ad inter- venute modifiche legislative.
I documenti da consegnare necessari per
ciascuna garanzia sono (salvo integrazioni ri- chieste dalla Società):
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro:
• dichiarazione del medico curante o copia della cartella clinica;
Perdita d’Impiego:
• documentazione atta ad attestare il licenzia- mento per giustificato motivo oggettivo e il permanere dello stato di disoccupazione; Ricovero Ospedaliero:
• documentazione sanitaria comprovante il Ricovero Ospedaliero; copia della cartella clinica; lettera di dimissione dal Ricovero Ospedaliero.
In ogni caso la Società si riserva la facoltà di far sottoporre il Contraente ad accertamenti medici.
Il Contraente od i suoi aventi causa devono inoltre:
− sciogliere da ogni riserbo i medici curanti;
− consentire le indagini, gli accertamenti e le visite mediche eventualmente necessarie da effettuarsi ad opera di consulenti medici di fiducia della Società, il costo delle quali sarà a totale carico della Società medesi- ma.
Le denunce saranno considerate complete solamente al ricevimento di tutta la documen- tazione richiesta.
La Società si impegna a liquidare il Sinistro, verificata l’effettiva esistenza di tale obbligo, a seguito della ricezione di tutta la documen- tazione richiesta relativa al Sinistro ed entro 30 giorni da tale ricezione.
Decorso tale termine, sono dovuti gli interes- si moratori previsti dalla legge italiana, a par- tire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto.
Norme per la Sezione ASSISTENZA
Art. 2.31 - Come ottenere le prestazioni di Assistenza
In caso di necessità, l’Assicurato deve contat- tare la Struttura Organizzativa Pronto Assi- stance Servizi S.c.r.l. fornendo le seguenti informazioni:
1. cognome e nome e Xxx indirizzo o recapito
temporaneo;
2. tipo di assistenza richiesta;
3. numero di polizza.
Il diritto ad ottenere assistenza decade qua- lora l’Assicurato non prenda contatto con la Struttura Organizzativa nel momento in cui si verifica il sinistro. I numeri da contattare sono i seguenti:
Numero verde 800 279 279 (per l’Italia)
Oppure al numero x00 000 0000000 (per chiamate dall’estero e dall’Italia ) oppure al fax x00 000 0000000
La Struttura Organizzativa , per completare le operazioni di assistenza, può richiedere all’Assicurato ulteriore documentazione che dovrà essere spedita, a
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l. Corso Massimo D’Azeglio 14 10125 Torino
Norme per la Sezione TUTELA LEGALE
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata dalla Società a: ARAG SE Rappre- sentanza e Direzione per l’Italia con sede e Direzione Generale in Xxxxx xxx Xxxxxxxxx 00, - 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), in seguito denomi- nata ARAG, alla quale l’Assicurato può rivol- gersi direttamente.
Principali riferimenti:
• Telefono centralino: 000.0000000;
• fax per invio nuove denunce di sinistro: 045.8290557;
• e-mail per invio nuove denunce di sinistro: xxxxxxx@xxxx.xx;
• fax per invio successiva documenta- zione relativa alla gestione del sinistro: 045.8290449.
Art. 2.32 - Denuncia del sinistro
1. Il Contraente e/o Assicurato deve immedia- tamente denunciare per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla So- cietà o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne ab- bia avuto conoscenza.
2. In ogni caso deve fare pervenire alla Dire- zione della Società o ad ARAG notizia di
ogni atto a lui notificato, entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
Art. 2.33 - Libera scelta del legale
1 L’Assicurato ha il diritto di scegliere libera- mente il legale cui affidare la tutela dei pro- pri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del sinistro.
2. Se l’Assicurato non fornisce tale indicazio- ne, la Società o ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’Assicurato non vi provveda, può nominare direttamen- te il legale, al quale l’Assicurato deve confe- rire mandato.
3. L’Assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società o ARAG.
Art. 2.34 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’Assicurato richiede la copertura assicura- tiva è tenuto a:
• informare immediatamente la Società o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
• conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possi- bile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 2.35 - Gestione del sinistro
1. Ricevuta la denuncia del sinistro, ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dal- l’Assicurato o dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicu- rato presentino possibilità di successo ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al
legale scelto nei termini dell’Art. 2.33 - Libe- ra scelta del Legale.
3. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedi- mento sia civile che penale se l’impugnazio- ne presenta possibilità di successo.
4. L’Assicurato nonpuòaddiveniredirettamen- te con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autoriz- zazione di ARAG, pena il mancato rimborso delle spese sostenute.
5. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG. 6. La Società o ARAG non è responsabile del- l’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7. In caso di conflitto di interessi o di disaccor- do in merito alla gestione dei casi assicura- tivi tra l’Assicurato e la Società o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, salvo il caso di esito to- talmente favorevole all’Assicurato. Qualora la decisione dell’Arbitro sia invece sfavore- vole all’Assicurato, questi potrà egualmente procedere autonomamente ed a proprio
rischio, dandone avviso alla Società o ad ARAG, con facoltà di ottenere la ripetizione delle spese sostenute se non liquidate dalla controparte, qualora il risultato conseguito sia più favorevole di quello precedentemen- te prospettato dalla Società o ARAG.
La scelta di una delle due procedure esclude l’altra. La Società/ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 2.36 - Coesistenza con assicurazione di Responsabilità Civile
In caso di coesistenza di assicurazione di Responsabilità civile la garanzia opera ad in- tegrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicurazione di R.C. per spese di resistenza e soccombenza.
Art. 2.37 - Recupero di somme
1. Spettano integralmente all’Assicurato i risar- cimenti ottenuti ed in genere le somme recu- perate o comunque corrisposte dalla contro- parte a titolo di capitale ed interessi.
2. Spettano, invece, ad ARAG, che li ha soste- xxxx o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o con- cordate transattivamente e/o stragiudizial- mente.
C
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI
3 SEZIONE INCENDIO - CHIAVE ARGENTO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 3.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da:
1) incendio;
2) azione meccanica del fulmine;
3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie;
6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi;
7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente);
8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono;
9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di
incendio, esplosione o scoppio.
La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni:
• di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni;
• di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto;
• causati da atti di terrorismo;
• causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00.
Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio.
La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese:
11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata
fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di
€ 20.000,00 per annualità assicurativa;
12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di
€ 2.000,00 per annualità assicurativa;
13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa.
Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:
14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Art.3.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui venga- no compresi dalle Garanzie Supplementari opzionali, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):
1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
2) causati da guerra, insurrezione, occupazio- ne militare, invasione;
3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
4) di furto, rapina, smarrimento, saccheggio delle cose assicurate avvenuti in occasio- ne degli eventi per i quali è prestata l’assi- curazione;
5) avvenuti in occasione di occupazione abu- siva;
6) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
7) a coperture pressostatiche, serre e loro
contenuto;
8) dovuti a cedimento o movimenti artificiali del terreno;
9) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti spe- rati;
10) causati da atti di terrorismo.
Art.3.3 - Delimitazioni
Per il Contenuto dell’Abitazione sono stabiliti i seguenti limiti massimi di indennizzo:
1) € 30.000,00 per pellicce, argenteria (ogget- ti singoli e servizi), tappeti pregiati, oggetti d’arte;
2) 20% della somma assicurata per il Conte- nuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 30.000,00 per valori, escluso denaro;
3) 5% della somma assicurata per il Conte- nuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per denaro, titoli di credito e carte in genere rappresentanti valori;
4) 5% della somma assicurata per il Conte- nuto della Dimora nella quale si verifica il sinistro con il massimo di € 2.000,00 per singolo oggetto riposto nelle dipendenze dell’Abitazione.
Art.3.4 - Destinazione del fabbricato e carat- teristiche costruttive
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
1) l’Abitazione assicurata:
a) sia adibita a civile Abitazione con even- tuale studio professionale o ufficio an- nesso e comunicante;
b) sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combu- stibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti in- terni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
2) l’edificio di cui fa parte l’Abitazione:
a) sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici com-
plessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.
Art. 3.5 - Forma dell’assicurazione e operati- vità delle garanzie
L’assicurazione delle partite Abitazione o Ri- schio locativo e del Contenuto è stipulata nel- la forma a Valore intero.
L’assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.
Art. 3.6 - Tipo della garanzia
La garanzia può essere prestata a:
• Valore a nuovo oppure
• Valore commerciale
Per questo contratto vale il tipo di garanzia prescelto dal Contraente, risultante dalla Scheda di polizza.
1) Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:
a) per l’Abitazione o per il Rischio locativo, alla spesa necessaria per l’integrale co- struzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell’area;
b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di ab- bigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro.
2) Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corri- spondere:
a) per l’Abitazione o per il Rischio locativo, e per il Contenuto ai valori stimati, rispet- tivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qua- lità, funzionalità, stato di conservazione.
Art. 3.7 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 3.7.1 - Acqua condotta
La Società indennizza, nei limiti delle somme as- sicurate indicate nella Scheda di polizza, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di pluviali o di grondaie pertinenti all’Abitazione.
Sono esclusi i danni dovuti a: stillicidio, umi- dità, insalubrità dei locali; usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione; gelo; infiltrazioni di acqua piovana non con- seguenti a rotture di condutture; rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elettrodomestici. Non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostitui- re impianti o parti di essi.
La garanzia è prestata nella forma a Valore intero.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con una franchigia di € 150,00.
Art.3.7.2 - Fenomeni elettrici
La Società indennizza, i danni materiali e di- retti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impian- ti ed apparecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
• causati da difetti di materiale e di costruzio- ne o dovuti ad usura o manomissione;
• agli impianti e pannelli fotovoltaici.
La garanzia viene prestata nella forma a Pri- mo Rischio Assoluto.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro (con il massimo di
€ 500,00 per i computers) con una franchigia di € 150,00.
Art. 3.7.3.- Fenomeni atmosferici
La Società indennizza i danni materiali e di- retti alle cose assicurate causati da trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crollare.
La garanzia comprende anche i danni da ac-
qua penetrata all’interno del fabbricato attra- verso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti - purché chiusi al momento del sinistro - causate dagli eventi atmosferici sopra indicati.
Sono esclusi i danni causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiate e penetrazione di acqua marina;
• acque di ruscellamento o accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• xxxxxxxx, caduta sassi, slavine, gelo, neve, sovraccarico di neve;
• cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno;
sono altresì esclusi i danni subiti da:
• coperture pressostatiche, serre e loro con- tenuto, verande, tende esterne, gazebo e cose mobili all’aperto;
• tettoie e porticati aperti da uno o più lati e quanto in essi contenuto;
• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
• pannelli solari termici;
• pannelli fotovoltaici.
La presente garanzia viene prestata con se- guenti limiti di indennizzo, scoperti e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraen- te, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Limiti di indennizzo:
• 75% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• 50% delle singole somme rispettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
Scoperto e franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di € 250,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00;
Art. 3.7.4 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spe- se - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali
- dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Con tale estensione di garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
• gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
• i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività.
L’ Assicurato deve:
• comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
• adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa;
• astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità.
La garanzia per questa estensione viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
3 SEZIONE INCENDIO - CHIAVE ORO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 3.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da:
1) incendio;
2) azione meccanica del fulmine;
3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà;
4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impian- ti per la produzione del calore (comprese canne fumarie) purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari can- ne fumarie;
6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi;
7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente);
8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono;
9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni;
10) caduta di antenne o parabole radioteleri- ceventi, compresi i danni alle stesse;
11) furto di fissi ed infissi e/o guasti arrecati al fabbricato nel commettere o nel tentativo di commettere un furto o una rapina.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.000,00 per sinistro.
In caso di coesistenza della Sezione Furto e Rapina, il limite presente in questa ga-
ranzia opera in aggiunta a quanto previsto nella citata Sezione Furto e Xxxxxx;
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:
12) atti vandalici e dolosi, sabotaggio, anche se in occasione di furto, rapina, tentato furto, scioperi, tumulti popolari e sommosse.
La garanzia è valida anche per i danni avve- xxxx nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa che se la durata dell’occupazione è superiore a 5 giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• di deturpamento ed imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
• di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di diritto o di fatto;
• causati da atti di terrorismo;
• causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettua- to con una franchigia di € 250,00;
13) atti di terrorismo.
Sono tuttavia esclusi i danni:
a) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
b) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 50% delle somme assicurate per le
partite Abitazione e/o Contenuto per an- nualità assicurativa con scoperto del 10% con il minimo di € 500,00.
14) Mancato freddo. La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da man- cata od anormale produzione o distribu- zione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno alle provviste contenute in fri- goriferi e congelatori. Questa garanzia è prestata a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto a seconda della forma scelta per il Contenuto.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di
€ 1.000,00 per sinistro.
15) Riparazione tubi gas. La Società, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e ripara- zione in caso di dispersione di gas, accerta- ta dall’azienda di distribuzione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, compor- tante il blocco dell’erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza del- l’Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso, nonché quelle sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle stretta- mente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperi- bili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originaria- mente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di
€ 2.500,00 per sinistro con una franchigia di € 150,00.
Sono, inoltre, compresi iguasti causati alle cose
assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salvataggio.
Sono rimborsate anche le spese sostenute:
16) per il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto acci- dentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell’Abita- zione.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’ 1% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di
€ 2.000,00 per annualità assicurativa;
17) per la sostituzione, a seguito di rottura acci- dentale, di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetri, specchi, facenti parte dell’Abitazione o del relativo Contenuto. Sono esclusi i dan- ni avvenuti in occasione di lavori di straordi- naria manutenzione, traslochi, riparazioni, o dovuti a vizio di costruzione, installazione, rigature o scheggiature. Salvo il caso di dolo, la Società non eserciterà azione di ri- valsa verso i responsabili del danno.
Lagaranziaèprestatafinoallaconcorrenza di € 10.000,00 per annualità assicurativa.
La Società rimborsa, in eccedenza alle som- me assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:
18) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenu- to con il massimo di € 4.000,00 per annua- lità assicurativa;
19) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa.
Lagaranziaèprestatafinoallaconcorrenza di € 4.000,00 per annualità assicurativa;
20) per onorari dei periti nominati dal Con- traente in conformità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concor-
renza del 10% dell’indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;
21) sostenute dal Contraente e dai suoi fami- liari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabita- bile a seguito di sinistro indennizzale. Qua- lora il danno indennizzabile sia di importo superiore a € 10.000,00 e l’Assicurato non richieda alcun rimborso per un alloggio so- stitutivo, verrà riconosciuto un indennizzo supplementare del 10%.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 15% dell’indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenu- to per sinistro;
22) per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia lo- cata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino dello stesso, con il limite di un anno.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 5.500,00 per sinistro;
23) di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 5% dell’indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 5.500,00 per sinistro;
24) per il rifacimento di documenti dell’Assi- curato.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 500,00 per sinistro;
25) per gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Abitazione assicurata in base alle di- sposizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe, ammende e sanzioni ammi- nistrative.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 5.000,00 per sinistro.
Si conviene, infine, che:
26) la garanzia è estesa agli effetti personali portati dall’Assicurato e dai suoi familiari in alberghi o locali non di proprietà, a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.
La garanzia è prestata fino alla concor-
renza del 20% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di
€ 5.000,00 per sinistro.
Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:
27) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.
Art. 3.1.1 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
Spese per demolizione e sgombero
La Società rimborsa, in eccedenza alle som- me assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto, per demoli- re, sgomberare, smaltire e trasportare i resi- dui del sinistro al più vicino scarico autorizza- to. La presente garanzia viene prestata con il seguente limite di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente che verrà ri- portata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• 20% dell’indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 30.000,00 per annualità assicurativa;
• 20% dell’indennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e Contenuto con il massimo di € 60.000,00 per annualità assicurativa.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni (salvo i casi in cui venga- no compresi dalle Garanzie Supplementari opzionali, se espressamente indicate nella Scheda di polizza):
1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, allagamenti in genere, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti;
2) causati da guerra, insurrezione, occupazio- ne militare, invasione;
3) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo;
4) avvenuti in occasione di occupazione abu- siva;
5) da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità,
insalubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltrazioni di acqua piovana, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che colle- gano gli impianti agli elettrodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese soste- nute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi;
6) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati;
7) causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato e delle quali lo stesso non deve rispondere e, qualora questi non siano per- sone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
Relativamente ai danni elettrici ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettronici, si inten- dono esclusi anche i danni:
8) alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
9) causati da difetti di materiale e di costru- zione o dovuti ad usura o manomissione;
10) agli impianti e pannelli fotovoltaici.
Art. 3.3 - Destinazione del fabbricato e ca- ratteristiche costruttive
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
1) l’Abitazione assicurata:
a) sia adibita a civile abitazione con even- tuale studio professionale o ufficio an- nesso e comunicante;
b) sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combu- stibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti in- terni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
2) l’edificio di cui fa parte l’abitazione:
a) sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessi- ve di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, stu- di professionali, nonché a loro dipendenze.
Art. 3.4 - Forma dell’assicurazione e operati- vità delle garanzie
L’assicurazione è stipulata nella forma:
• a Valore intero per l’Abitazione o per il Ri- schio locativo;
• a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto.
L’assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.
Art. 3.5 - Tipo della garanzia
La garanzia può essere prestata a:
• Valore a nuovo oppure
• Valore commerciale (Non operante per la Garanzia Supplementare opzionale alluvione inondazione allagamento).
1) Nel caso di garanzia a Valore a nuovo il valore delle cose assicurate deve corrispondere:
a) per l’Abitazione o per il Rischio locativo, alla spesa necessaria per l’integrale co- struzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell’area;
b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di ab- bigliamento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuori uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al momento del sinistro.
2) Nel caso di garanzia a Valore commerciale il valore delle cose assicurate deve corri- spondere:
a) per l’Abitazione o per il Rischio locativo e per il Contenuto ai valori stimati, rispet- tivamente, come ai punti a) e b), dedotto un deprezzamento stabilito in relazione a: grado di vetustà, ubicazione, tipo, uso, qua- lità, funzionalità, stato di conservazione.
Art. 3.6 - Garanzie Supplementari (Opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 3.6.1 - Acqua condotta
La Società indennizza, nei limiti delle somme
assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni stabilite nei documenti tutti che compongono il presente contratto, i danni materiali alle cose assicurate causati da:
• fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, di plu- viali o di grondaie pertinenti all’Abitazione. Sono esclusi i danni:
da bagnamento dovuti a stillicidio, umidità, in- salubrità dei locali, usura, corrosione o difetto di materiali, difetti di costruzione, gelo, infiltra- zioni di acqua piovana non conseguenti a rottu- re di condutture, rottura di raccordi, tubazioni e flessibili che collegano gli impianti agli elet- trodomestici; non sono inoltre indennizzabili le spese sostenute per ricercare la rottura e per riparare e/o sostituire impianti o parti di essi
Il pagamento dell’indennizzo liquidato a ter- mini di polizza, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie a secon- da della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
a) franchigia di € 150,00; b) franchigia di € 200,00; c) franchigia di € 300,00.
Art. 3.6.2 - Fenomeni elettrici
La Società indennizza, nei limiti della specifi- ca partita assicurata riportata nelle Scheda di polizza, rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici ad impianti ed ap- parecchi elettrici ed elettronici, da qualunque causa originati.
La garanzia viene prestata nella forma a Pri- mo Rischio Assoluto.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• alle valvole termoioniche, ai trasformatori elettrici, ai generatori di corrente;
• causati da difetti di materiale e di costruzio- ne o dovuti ad usura o manomissione;
• agli impianti e pannelli fotovoltaici.
Il pagamento dell’indennizzo liquidato a ter- mini di polizza, sarà effettuato con detrazione di una delle sottoriportate franchigie a secon- da della scelta effettuata dal Contraente, che
verrà riportata nella Scheda di polizza: a) franchigia di € 150,00;
b) franchigia di € 200,00; c) franchigia di € 300,00.
Art. 3.6.3 - Fenomeni atmosferici A - Scelta MEDIUM
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto, i danni materiali e diretti alle cose assicurate anche se causati da:
• Trombe d’aria, uragani, grandine, tempesta, vento e cose da essi trasportate o fatte crol- lare;
• acqua penetrata all’interno del fabbricato attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti, dei serramenti, pur- ché chiusi al momento del sinistro, causate dagli eventi atmosferici sopra indicati;
• caduta di alberi o parti di essi. Sono esclusi i danni causati da:
• fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi e specchi d’acqua naturali od artificiali;
• mareggiate e penetrazione di acqua mari- na;
• acque di ruscellamento o accumulo ester- no di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
• gelo;
• cedimenti, smottamenti e franamenti del terreno.
Sono, altresì, esclusi i danni causati a:
• tendefrangisoleesterneinstallatesustrut- ture fisse, pannelli solari termici, verande, tettoie e porticati aperti da uno o più lati (è altresì escluso il relativo contenuto);
• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
• coperture pressostatiche, serre e loro con- tenuto, gazebo e cose mobili all’aperto;
• pannelli fotovoltaici.
Le garanzie sopra indicate, vengono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• 75% della somma assicurata rispettivamen-
te per Abitazione e/o Contenuto per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assi- curativo;
• 50% della somma assicurata rispettivamente per Abitazione e/o Contenuto per uno o più si- nistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Nella Scelta MEDIUM, sono altresì compresi i danni causati da:
• valanghe, caduta di sassi, slavine.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% delle somme assicurate per le par- tite Abitazione e/o Contenuto, con una fran- chigia di € 250,00;
• sovraccarico di neve sui tetti, compresi quel- li che si verificassero all’interno dell’Abita- zione e al suo Contenuto, purché avvenuti esclusivamente a seguito di crollo totale o parziale del tetto. Sono comunque esclusi i danni da scivolamento delle tegole del tet- to.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro, con una franchi- gia di € 500,00.
B - Scelta LARGE
La garanzia assicurativa “A - Scelta MEDIUM”, si intende estesa anche ai danni a:
• tende frangisole esterne installate su strut- ture fisse, pannelli solari termici (esclusi i pannelli fotovoltaici), verande, tettoie e por- ticati aperti da uno o più lati (escluso il rela- tivo contenuto);
• lastre in cemento amianto o fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto della grandine;
Le presenti garanzie sopra indicate, vengono prestate con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraen- te, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Limiti di indennizzo:
• 10% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 20.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• 10% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Tutte le garanzia sopra indicate, previste all’Art. 3.6.3 - Fenomeni atmosferici (Scelta sia MEDIUM sia LARGE), fermi i limiti di in- dennizzo presenti nelle singole Scelte, ven- gono prestate con gli scoperti e franchigie (ad eccezione delle garanzie “Valanghe, cadu- te sassi e slavine” e “Sovraccarico di neve sui tetti” previste nella Scelta MEDIUM), a secon- da della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza: Scoperto e franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 250,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 500,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00.
Art. 3.6.4 - Gelo
La Società indennizza i danni materiali e di- retti arrecati all’Abitazione e al suo Contenu- to, da gelo con conseguente rottura di impian- ti idrici, igienici o tubazioni in genere installa- te nell’Abitazione ed al servizio della stessa purché l’Abitazione sia dotata di impianto di riscaldamento in funzione o, in caso contrario, non funzionante da meno di 48 ore consecuti- ve prima del sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Va- lore intero per i danni all’Abitazione e a Valore intero o a Primo Rischio Assoluto, a seconda della forma scelta per il Contenuto.
La garanzia viene prestata con i seguenti limi- ti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di
€ 5.000,00 per sinistro;
• 5% delle somme assicurate per le partite Abitazione e/o Contenuto con il massimo di
€ 7.500,00 per sinistro.
Franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato
previa detrazione di un importo minimo di
€ 250,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 400,00.
Art. 3.6.5 - Ricerca del guasto
La Società rimborsa le spese conseguenti a sinistro indennizzabile per i danni da fuoriu- scita di acqua condotta sostenute per ricer- care, riparare, sostituire le condutture che hanno provocato la fuoriuscita accidentale d’acqua e per demolire e ripristinare la parte danneggiata dell’Abitazione assicurata.
Qualora a seguito del ripristino delle parti mu- rarie del fabbricato non fossero reperibili ma- teriali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installati, la Società corrisponderà comunque un sup- plemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando i limiti di indennizzo per sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Va- lore intero.
La garanzia viene prestata con i seguenti limi- ti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• 3% delle somme assicurate per la partita Abitazione con il massimo di € 2.500,00 per sinistro;
• 3% delle somme assicurate per le partite Abitazione con il massimo di € 5.000,00 per sinistro;
Franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 150,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 300,00.
Art. 3.6.6 - Acqua piovana - Occlusione con- dutture/rigurgito scarichi - Fuoriuscita ac- qua da elettrodomestici
La Società indennizza i danni materiali e di- retti alle cose assicurate anche se causati da:
a) acqua piovana e disgelo in quanto l’acqua sia penetrata dal tetto e abbia determinato un danno all’abitazione assicurata, escluso quanto previsto dalla Garanzia Supple- mentare opzionale di cui all’art. 3.6.3 - Fe- nomeni atmosferici;
b) occlusione delle condutture di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizio- namento, nonché rigurgiti di fogne; sono compresi anche i danni derivanti da acqua piovana infiltrata nel fabbricato in seguito ad occlusione o traboccamento di gronde, pluviali o condutture di scarico;
c) fuoriuscita d’acqua da apparecchiature e macchine ad uso domestico collegate a condutture d’acqua, dalle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici dell’abi- tazione, se dipendente da rottura, difetto, ingorgo, traboccamento o fatto di terzi.
L’indennizzo, relativo al Contenuto garantito a Primo Rischio Assoluto, non potrà comun- que essere superiore al 50% della somma per esso assicurata.
La garanzia viene prestata con i seguenti limi- ti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• € 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
Franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 150,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di un importo minimo di
€ 250,00.
Art. 3.6.7 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle
cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu- striali, commerciali, agricole o servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Con tale estensione di garanzia l’assicurazio- ne non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
• gli Assicurati nonché i loro genitori, i figli e ogni altro parente e/o affine se conviventi, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
• i dipendenti dell’ Assicurato in occasione dell’espletamento della loro attività.
L’ Assicurato deve:
• comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
• adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa;
• astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità.
La garanzia per questa estensione viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Art. 3.6.8 - Alluvione inondazione allaga- mento
La Società, a parziale deroga di quanto previ- sto dall’art. 3.2 – Esclusioni - indennizza l’As- sicurato per i danni materiali e diretti – com- presi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio
– subiti dall’Abitazione assicurata per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in ge- nere, anche se tali eventi sono causati da Ter- remoto.
La garanzia è prestata nei limiti delle somme assicurate, di Indennizzo e con le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza.
La Società non risponde dei Danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltra- zione, guasto o rottura degli impianti auto- matici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica
o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazio- ne, alluvione, allagamento sull’Abitazione assicurata;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) ad enti mobili all’aperto.
Limite di Indennizzo e Scoperto
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettua- to previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 10% dell’Indennizzo medesimo, con il minimo di € 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno
o più Sinistri che avvengano nel Periodo as- sicurativo pattuito per la garanzia medesi- ma, somma maggiore del 35% della somma assicurata alla Partita Abitazione.
L’Assicurazione è stipulata nella forma a Valo- re intero ed è operante per l’Abitazione indi- cata e localizzata nella Scheda di Polizza.
3 SEZIONE INCENDIO - CHIAVE PLATINO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 3.1 - Garanzia Base Descrizione delle garanzie
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da qualsiasi evento non esplicitamente escluso.
Sono, altresì compresi:
• i danni provocati allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso, sia per ordine dell’Autorità, sia dal Contraente, dall’Assicu- rato e/o da terzi;
• il furto di fissi ed infissi o parti dell’Abitazio- ne (escluso i pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici comunque installati).
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro.
In caso di coesistenza della Sezione Furto e Rapina, il limite presente in questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto nella ci- tata Sezione Furto e Rapina;
L’assicurazione comprende, inoltre, le spese sostenute a seguito di sinistro indennizzabile per:
1) la demolizione, lo sgombero e lo smalti- mento e il trasporto dei residui del sinistro alla più vicina discarica autorizzata e per la rimozione e il ricollocamento del Contenu- to.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 20% dell’indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro;
2) onorari dei periti nominati dal Contraente in conformità a quanto stabilito dalle nor- me che regolano la liquidazione dei sinistri. La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto con il massimo di
€ 7.500,00 per sinistro;
3) un alloggio sostitutivo per l’Assicurato e i suoi familiari conviventi (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimora abituale assicurata è resa inabitabile.
Qualora il danno indennizzabile sia di im- porto superiore a € 10.000,00 e l’Assicu- rato non richieda alcun rimborso per un alloggio sostitutivo, verrà riconosciuto un indennizzo supplementare del 10%.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 20% dell’indennizzo sulle partite Abitazione e Contenuto per sinistro;
4) il rifacimento dei documenti dell’Assicura- to.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 1.000,00 per annualità assicurativa;
5) gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’A- bitazione assicurata in base alle dispo- sizioni vigenti al momento del sinistro, escluse multe ed ammende.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 7.500,00 per sinistro;
6) riparare e/o sostituire, le condutture dell’Abitazione da cui si è verificata fuo- riuscita d’acqua che abbia provocato danni indennizzabili alle cose assicurate. Sono inoltre comprese le spese sostenute per individuare la rottura e quelle per demoli- re e ripristinare la parte danneggiata del fabbricato. Tale estensione è operante purché sia assicurata l’Abitazione. Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperibili mate- riali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originariamente installa- ti, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore a quello delle spese liquidate a termini di polizza, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro. La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 5.000,00 per sinistro;
7) oneri notarili per il riacquisto di una nuova abitazione a seguito della distruzione di quella assicurata.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.500,00 per sinistro.
8) il rimpiazzo del combustibile in caso di spargimento a seguito di guasto acci-
dentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento di pertinenza dell’Abita- zione.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 2% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di
€ 3.000,00 per annualità assicurativa.
La Società rimborsa, in eccedenza alle som- me assicurate, anche le spese, se conseguenti agli eventi garantiti dal contratto:
9) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inagibile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 5.000,00 per annualità assicurativa;
10) per la perdita del canone di locazione nel caso in cui l’Abitazione assicurata sia lo- cata a terzi, per il periodo strettamente necessario al ripristino della stessa, con il limite di un anno.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 6.000,00 per sinistro;
11) di riprogettazione del fabbricato e per la direzione dei lavori.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 5% dell’indennizzo sulla partita Abitazione con il massimo di € 6.000,00 per sinistro.
Sono, altresì compresi:
12) i Rischi esterni all’Abitazione assicurata La Società, quando sia stata assicurata la partita Contenuto e limitatamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, indenniz- za i danni:
• agli effetti personali portati dal Contra- ente e dai suoi familiari quando si trovi in negozi o locali pubblici;
• agli effetti personali portati dal Contraen- te e dai suoi familiari in alberghi o locali di villeggiatura non di sua proprietà, a lui in uso per il solo periodo di soggiorno;
• ai capi di abbigliamento, alle apparecchia- ture elettrodomestiche presso terzi per operazioni di manutenzione o riparazione. La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 5.000,00 per sinistro.
La garanzia non opera nel caso in cui il con-
tratto sia stipulato con contraenza “Perso- na Giuridica”;
13) gli Atti di terrorismo
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivanti da atti di terrorismo.
Sono tuttavia esclusi i danni:
• da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
• derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za del 50% delle somme assicurate per le partite Abitazione e Contenuto per annua- lità assicurativa con uno scoperto del 10% e con il minimo di € 500,00;
14) le Riparazione tubi gas
La Società, rimborsa le spese sostenute per la ricerca e riparazione in caso di dispersio- ne di gas, accertata dall’azienda di distribu- zione o certificata da Tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, comportante il blocco dell’eroga- zione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell’Abitazione assicurata e posti al servizio dello stesso, nonché quel- le sostenute per la riparazione o la sosti- tuzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del fabbricato.
Qualora a seguito del ripristino delle parti murarie del fabbricato non fossero reperi- bili materiali di rivestimento di pavimenti e/o pareti conformi a quelli originaria- mente installati, la Società corrisponderà comunque un supplemento non superiore alle altre spese liquidate, fermo restando il limite di indennizzo per sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Valore intero.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 3% della somma assicurata per la partita Abitazione con il massimo di
€ 3.000,00 per sinistro.
15) Benefit Auto
Nel caso in cui il Contraente o uno dei com-
ponenti della sua famiglia anagrafica risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia sia proprietario di un’autovettura assicurata con polizza R.C. Auto con UnipolSai Assi- curazioni:
• la Società, limitatamente ai sinistri cau- sati da incendio, esplosione, scoppio, evento atmosferico che abbiano interes- sato anche tale autovettura, pagherà una somma di € 3.000,00 a titolo di indennità aggiuntiva, a condizione che l’autovettura sia al momento del sinistro custodita in autorimessa facente parte del fabbricato assicurato ovvero del maggior immobile di cui tale fabbricato forma eventualmen- te parte.
16) Aumento della somma assicurata per ma- trimonio
Se l’Abitazione relativa all’ubicazione indi- cata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assi- curata alla partita “Contenuto” deve inten- dersi maggiorata:
• del 10% per il periodo di tempo che va dalle ore 24 del quarantesimo giorno pre- cedente la data del matrimonio del Con- traente/Assicurato o di uno dei compo- nenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno succes- sivo a tale data.
Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da:
17) Xxxx e colpa grave
La Società indennizza i danni anche se de- terminati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato nonché a parziale deroga dell’Art. 3.2 “Esclusioni”, da dolo e colpa grave delle persone di cui essi devono ri- spondere ai sensi di legge.
Art. 3.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, maremoti, penetrazione di ac- qua di falda;
2) dovuti a: movimenti artificiali, smottamen-
to, cedimento del terreno; crollo o collasso delle strutture del fabbricato dovuto ad er- rata progettazione e/o realizzazione;
3) da scivolamento delle tegole del tetto per effetto di sovraccarico di neve;
4) causati da guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, inva- sione, requisizione, confisca, guerra civile, sequestro;
5) causati direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
6) di furto (salvo quanto previsto per fissi ed infissi all’Art. 3.1 - Descrizione delle ga- ranzie -), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, mal- versazione, ammanco, sottrazione, smar- rimento;
7) da occupazione abusiva;
8) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del fabbricato;
9) dovuti ad usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deteriora- mento, salvo il caso di incendio, esplosio- ne, scoppio;
10) dovuti a difetti noti all’Assicurato e/o Con- traente all’atto della stipula della polizza;
11) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
12) a coperture pressostatiche, serre e loro contenuto, gazebo e cose mobili all’aperto per effetto di eventi atmosferici;
13) a pannelli fotovoltaici per effetto di eventi atmosferici;
14) dovuti a stillicidio, a umidità, condensa, brina, infiltrazione di acqua dal terreno;
15) causati da acqua penetrata per difetto di impermeabilizzazione, o attraverso aper- ture con protezioni aperte o prive di pro- tezioni;
16) causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata;
17) causati da urto di veicoli di proprietà o in uso all’Assicurato;
18) causati da animali;
19) causati o subiti da impianti di irrigazione, salvo i danni subiti per fenomeno elettrico, incendio, esplosione.
Se non causati da incendio, fulmine, esplosio- ne, scoppio, eventi atmosferici, fuoriuscita di acqua, sono esclusi:
20) i guasti meccanici, l’anormale od impro- prio funzionamento;
21) i danni estetici, ammaccature, deforma- zioni;
22) i danni alle componenti edili del fabbricato dovuti ad assestamento, a fessurazione, a stacco di intonaci, di finiture, di cornicioni e di grondaie; i danni a strade e sentieri;
23) i danni derivanti da operazioni di pulizia, riparazioni, traslochi, ristrutturazioni;
24) i danni a software.
Quando non siano espressamente compresi, sono esclusi anche i danni:
25) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti spe- rati.
Art. 3.3 - Delimitazioni
1) Il pagamento dell’indennizzo, salvo dove diversamente previsto, sarà effettuato con l’applicazione della franchigia assoluta di
€ 250,00, la franchigia assoluta di € 250,00 viene applicata anche per fenomeno elet- trico ad impianti, apparecchi elettrici ed elettronici. La franchigia non si applica per i sinistri causati da incendio, azione mecca- nica del fulmine, scoppio o esplosione (se non di ordigni esplosivi). Relativamente a fenomeno elettrico ed elettronico all’im- pianto e pannelli fotovoltaici la garanzia viene prestata con il limite di indennizzo di
€ 7.000,00 per annualità assicurativa e con una franchigia di € 500,00.
2) Quando la garanzia per il Contenuto è pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto, per i danni causati da fenomeno elettrico ad impianti ed apparecchi elettrici ed elettro- nici appartenenti al Contenuto, l’indennizzo
non potrà superare il 25% della somma as- sicurata per il Contenuto stesso.
3) Ferme le “Esclusioni” di cui al precedente punto 3.2, si conviene che per le garanzie di seguito indicate l’assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e con le franchigie o scoperti indicati nelle specifiche garan- zie:
a) rottura di vetri, specchi, cristalli, non dovuta a incendio, fulmine, esplosione, scoppio.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 3.000,00 per oggetto/lastra, con franchigia di € 250,00
b) danni causati da crollo per effetto di so- vraccarico di neve.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.
c) danni causati da fuoriuscita di acqua a seguito di gelo e danni da allagamento a seguito di eventi atmosferici.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 10.000,00 per sinistro, con una franchigia di € 250,00.
d) danni causati da valanghe, caduta sassi, xxxxx, slavine.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 50% delle somme assicurate per Abitazione e Contenuto per sinistro, con una franchigia di € 250,00.
Art. 3.4 - Destinazione del fabbricato e ca- ratteristiche costruttive
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
1) l’Abitazione assicurata:
a) sia adibita a civile abitazione con even- tuale studio professionale o ufficio an- nesso e comunicante;
b) sia costruita in materiali incombustibili per almeno il 75% delle superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combu- stibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti in- terni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
2) l’edificio di cui fa parte l’Abitazione:
a) sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici com- plessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.
Art. 3.5 - Forma dell’assicurazione e operati- vità delle garanzie
L’assicurazione è stipulata nella forma:
• a Valore intero per l’Abitazione;
• a Primo Rischio Assoluto o a Valore intero per il Contenuto.
L’assicurazione vale per le dimore e le località indicate nella Scheda di polizza.
Art. 3.6 - Tipo della garanzia
La garanzia è prestata a Valore a nuovo e il valore delle cose assicurate deve corrispon- dere:
a) per l’Abitazione, alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell’area;
b) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbiglia- mento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuo- ri uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al mo- mento del sinistro.
Art. 3.7 - Garanzie Supplementari (Opziona- li)
(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 3.7.1 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assi- curato, fino alla concorrenza del massimale della specifica partita, indicato nella Scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di leg- ge, per i danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a ter- mini della presente Sezione.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali del- l’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o servizi, entro il massi- male stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.
Con tale estensione di garanzia, l’assicurazio- ne non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
• di qualsiasi natura conseguenti a inquina- mento dell’acqua, dell’aria e del suolo.
Non sono considerati terzi:
• gli Assicurati, i loro genitori e figli e ogni altro parente e/o affine se convivente, ad eccezione degli ascendenti e discendenti purché non conviventi;
• i dipendenti dell’Assicurato in occasione del- l’espletamento della loro attività. L’Assicurato deve:
• comunicare tempestivamente notizie, do- mande od azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto;
• adoperarsi per l’acquisizione degli elementi di difesa;
• astenersi, in ogni caso, da qualsiasi ricono- scimento di responsabilità.
Per questa estensione la garanzia viene pre- stata nella forma a Primo Rischio Assoluto.
Art. 3.7.2 - Pannelli/impianti fotovoltaici
A deroga di quanto previsto all’art. 3.2 “Esclu- sioni”, la Società indennizza i danni ai pannelli/ impianti fotovoltaici, causati da Eventi atmo- sferici.
La garanzia in questione è operante purché l’impianto fotovoltaico sia progettato ed in- stallato a regola d’arte (fissato agli appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore).
In caso di mancanza delle certificazioni da parte del produttore, la Società non corri- sponderà all’Assicurato importo superiore al 70% del danno indennizzabile.
Rimangono escluse dalla garanzia le spese di demolizione, sgombero, trasporto e smalti- mento dei residui del sinistro.
Questa garanzia è prestata nella forma a Va-
lore intero.
La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, scoperti e fran- chigie, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• 10% del valore assicurato alla partita Abi- tazione con il massimo di € 20.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• 10% del valore assicurato alla partita Abi- tazione con il massimo di € 30.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
Scoperto e Franchigia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 500,00.
Art. 3.7.3 - Alluvione inondazione allaga- mento
La Società, a parziale deroga di quanto previ- sto dall’art. 3.2 – Esclusioni - indennizza l’As- sicurato per i danni materiali e diretti – com- presi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio
– subiti dall’Abitazione assicurata per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in ge- nere, anche se tali eventi sono causati da Ter- remoto.
La garanzia è prestata nei limiti delle somme assicurate, di Indennizzo e con le Franchigie indicati nella Scheda di Polizza.
La Società non risponde dei Danni:
a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltra- zione, guasto o rottura degli impianti auto- matici di estinzione;
b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica
o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazio-
ne, alluvione, allagamento sull’Abitazione assicurata;
c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) ad enti mobili all’aperto.
Limite di Indennizzo e Scoperto
Agli effetti della presente garanzia:
- il pagamento dell’Indennizzo sarà effettua- to previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 10% dell’Indennizzo medesimo, con il minimo di € 10.000,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nel Periodo as- sicurativo pattuito per la garanzia medesi- ma, somma maggiore del 35% della somma assicurata alla Partita Abitazione.
Agli effetti della presente garanzia, si prende atto che l’Art. 3.3 –Delimitazioni n. 3) lettera c), si intende comunque operante relativamen- te alla sola causale allagamento a seguito di eventi atmosferici, ma in eventuale eccedenza.
L’Assicurazione è stipulata nella forma a Valo- re intero ed è operante per l’Abitazione indi- cata e localizzata nella Scheda di Polizza.
Art. 3.8 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art.3.8.1 - Riduzione franchigia Fenomeni elettrici
La franchigia assoluta prevista all’Art. 3.3 - Delimitazioni -, si intende ridotta ad € 150,00 relativamente al fenomeno elettrico ad im- pianti, apparecchi elettrici ed elettronici.
Resta ferma la specifica franchigia di € 500,00 relativa ai danni da fenomeno elettrico ed elet- tronico all’impianto e pannelli fotovoltaici.
4 SEZIONE RISCHIO TERREMOTO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 4.1 - Oggetto del contratto
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati:
- a causa del terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene:
- a causa di incendio, esplosione e scoppio conseguente a terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesi- mo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”.
La garanzia è prestata nei limiti delle somme assicurate, di indennizzo e con le franchigie indicati nella Scheda di polizza.
La garanzia prevista dalla presente Sezione Rischio Terremoto è obbligatoriamente abbi- nata alla garanzia della Sezione Incendio del Fabbricato.
Non è consentita la sottoscrizione della Se- zione Xxxxxxx Xxxxxxxxx:
- in assenza dell’attivazione della Sezione In- cendio che dovrà comprendere obbligatoria- mente la partita Abitazione;
- in presenza della sola partita Contenuto pre- sente nella Sezione Incendio.
Le somme assicurate per le singole Partite, sono quelle previste dal contratto Multirischi dell’Abitazione UnipolSai.
Relativamente alla definizione del “Contenu- to” si richiama, in quanto compatibile, quanto indicato nel Glossario, mentre per la defini- zione di “Abitazione” e delle relative carat- teristiche costruttive, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato riportato al successivo art. 4.2 della presente Sezione.
Art. 4.2 - Caratteristiche costruttive e defini- zione dell’Abitazione assicurata
Sono condizioni essenziali per l’operatività delle garanzie che:
1) l’Abitazione assicurata sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professio-
nale o ufficio annesso e comunicante;
2) l’edificio di cui fa parte l’Abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno il 51% delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.
Per le caratteristiche costruttive e la defini- zione della partita “Abitazione”, le Parti attri- buiscono convenzionalmente il significato di seguito riportato.
1) ABITAZIONE ANTISISMICA, intendendo- si per tale l’Abitazione che sia conforme ai principi definiti nell’Ordinanza Pres. Cons. Min. n.3274 del 20/3/2003 e/o nel Decre- to del Ministero delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 contenente “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costru- zioni”;
2) ABITAZIONE TRADIZIONALE, intenden- dosi per tale l’Abitazione, con strutture portanti verticali ed orizzontali in cemento armato, copertura del tetto in materiali in- combustibili.
Sono tollerati e pertanto non costituiscono aggravamento di rischio, per la costruzione tradizionale.
• le diverse caratteristiche costruttive di una sola porzione del fabbricato la cui area coperta non superi 1/10 dell’area co- perta dall’abitazione stessa;
• i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 1/10 rispettivamente della su- perficie totale delle pareti esterne e della copertura. Tale tolleranza è elevata a 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
• l’armatura del tetto in legno;
• i materiali combustibili impiegati per im- permeabilizzazioni o rivestimento;
3) ABITAZIONE IN MURATURA, intenden- dosi per tale l’Abitazione costruita in ma- teriali incombustibili per almeno il 75%
delle superfici. È però ammesso l’impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portan- ti orizzontali, solai compresi, e nelle pavi- mentazioni.
Oltre al fabbricato, la garanzia copre esclusi- vamente:
- gli infissi e gli impianti fissi al servizio dell’ abitazione quali: impianti elettrici (esclusi trasformatori all’aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamen- to d’aria, ascensori, montacarichi e scale mo- bili, antenne centralizzate ed ogni altro im- pianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti e pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici, gli impianti di allarme, le parabole e/o anten- ne TV singole);
- tappezzerie, tinteggiature, moquette, rive- stimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico;
- le opere di fondazione o interrate, escluso il terreno;
- le dipendenze: cantine, soffitte, centrale ter- mica, piscine, giochi ed attrezzature sporti- ve, recinzioni fisse e cancelli anche con co- mandi elettrici (esclusi parchi, giardini, alberi e strade private) comunque costruite purché realizzate nell’abitazione stessa o negli spa- zi ad essa adiacenti, anche se separate (arti- colo 818 C.C.).
Si intende parte dell’Abitazione anche il box pertinenziale (articoli 817, 818 del Codice Civile). In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di pro- prietà comune.
Art. 4.3 - Esclusioni
La Società non risponde dei danni:
1) causati da esplosione, emanazione di calore oradiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi ri- sultassero originati da terremoto;
2) causati da eruzione vulcanica, da inonda- zioni, da maremoto, di mareggiata, marea, alluvioni, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
3) causati da mancata od anormale produzio- ne o distribuzione di energia elettrica, ter- mica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terre- moto sugli enti assicurati;
4) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi ge- nere;
5) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, so- spensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assi- curati, comprese le spese di demolizione e sgombero;
6) ad abitazioni considerate abusive ai sensi delle vigenti norme di legge in materia ur- banistico-edilizia, nonché a quelle dichia- rate inagibili con provvedimento dell’Auto- xxxx al momento della sottoscrizione della presente polizza;
7) ad abitazioni non costruite in materiali in- combustibili per almeno il 75% delle super- fici. È però ammesso l’impiego di materiali combustibili nelle strutture portanti del tetto, nelle coibentazioni, nei rivestimenti interni, nelle strutture portanti orizzontali, solai compresi, e nelle pavimentazioni;
8) ad abitazioni costruite in bioedilizia;
9) ad abitazioni Chalet;
10) ad abitazioni costruite in legno.
Art. 4.4 - Limiti di indennizzo e franchigie La garanzia Xxxxxxx Xxxxxxxxx viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo e franchigie, a seconda della scelta effettuata dal Con- traente, che verrà riportata nella Scheda di polizza.
Limiti di indennizzo per la partita “Abitazio- ne”:
1) 50% della somma assicurata per la partita “Abitazione” della Sezione Incendio per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno as-
sicurativo;
2) 70% della somma assicurata per la partita “Abitazione” della Sezione Incendio per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno as- sicurativo.
Relativamente alla Franchigia, la stessa viene differenziata in base alla tipologia costruttiva dell’Abitazione, come di seguito riportata:
Franchigie:
• relativamente all’ “Abitazione ANTISISMI- CA”, il pagamento dell’indennizzo sarà effet- tuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 5% della somma assicurata per la partita “Abitazione” della Sezione In- cendio, con il minimo non indennizzabile di
€ 10.000,00.
Pertanto nell’eventualità in cui l’ammontare dell’indennizzo, al netto della franchigia con- trattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della som- ma assicurata alla partita “Abitazione” della Sezione Incendio, verrà liquidato un inden- nizzo pari a tale importo massimo;
• relativamente all’ “Abitazione TRADIZIONA- LE”, il pagamento dell’indennizzo sarà effet- tuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la partita “Abitazione” della Sezione In- cendio, con il minimo non indennizzabile di
€ 20.000,00.
Pertanto nell’eventualità in cui l’ammontare dell’indennizzo, al netto della franchigia con- trattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della som- ma assicurata alla partita “Abitazione”, verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo;
• relativamente all’ “Abitazione MURATURA”, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di impor- to pari al 10% della somma assicurata per la partita “Abitazione”, con il minimo non inden- nizzabile di € 25.000,00.
Pertanto nell’eventualità in cui l’ammontare dell’indennizzo, al netto della franchigia con-
trattuale come sopra definita, sia comunque superiore, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, al 50% o al 70% della som- ma assicurata alla partita “Abitazione”, verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.
Limiti di indennizzo per la partita “Contenuto”: 100% della somma assicurata per la parti- ta “Contenuto” (se presente nella Scheda di polizza), per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Franchigia:
relativamente alla partita “Contenuto”, Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di importo pari al 10% della somma assicurata per la par- tita “Contenuto”, della Sezione Incendio con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00.
Pertanto nell’eventualità in cui l’ammontare dell’indennizzo, al netto della franchigia con- trattuale come sopra definita, sia comunque superiore al 100% della somma assicurata alla partita “Contenuto”, della Sezione Incen- dio verrà liquidato un indennizzo pari a tale importo massimo.
Si conviene tra le Parti che la liquidazione relativa alla partita “Contenuto” (ferma la franchigia e il minimo non indennizzabile espressamente previsti all’art. 4.4) avverrà esclusivamente con un unico atto liquida- tivo, qualora il danno accertato alla partita “Abitazione”, sia superiore alla specifica e franchigia, previsto all’art. 4.4 della medesi- ma partita.
Art. 4.5 - Forma dell’ assicurazione e opera- tività delle garanzie
L’assicurazione è stipulata nella forma:
1) a “Valore intero” per l’Abitazione;
2) a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” o a “Valore inte- ro” per il Contenuto.
L’assicurazione vale per l’ Abitazione indicata e localizzata nella Scheda di polizza.
Art. 4.6 - Tipo della garanzia
La garanzia è prestata a “ Valore a nuovo” e il va- lore delle cose assicurate deve corrispondere:
1) per l’Abitazione, alla spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato escluso il valore dell’area;
2) per il Contenuto, al costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per caratteristiche funzionali e qualitative, ad eccezione di capi di abbiglia-
mento acquistati nuovi da oltre 720 giorni, oggetti d’arte, preziosi e valori, oggetti fuo- ri uso ed inservibili, per i quali la garanzia è prestata in base all’effettivo valore al mo- mento del sinistro.
5 SEZIONE FURTO E RAPINA - CHIAVE ORO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 5.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti dovuti alla perdita del Con- tenuto, anche se di proprietà di terzi, causata da:
1) furto purché l’autore si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:
a) con rottura, scasso, rimozione delle dife- se esterne dei locali o dei relativi mezzi di protezione o di chiusura;
b) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
c) praticando aperture o brecce nei soffitti, pareti o pavimenti;
d) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell’ottavo giorno succes- sivo;
e) mediante apertura di serrature elettro- niche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non origi- nali, purchè dette serrature siano collega- te ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura;
f) per via diversa da quella ordinaria supe- rando ostacoli o ripari con uso di mezzi ar- tificiosi o di particolare agilità personale;
2) furto commesso da persona che sia rima- sta nei locali contenenti le cose assicurate all’insaputa del Contraente e dei suoi fa- miliari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
3) furto perpetrato da collaboratori domesti- ci, comunque commesso.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.
4) furto commesso dall’esterno attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
5) rapina/estorsione avvenuta nei locali con- tenenti le cose assicurate anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violen- za o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono parificati ai danni di furto anche:
6) i guasti arrecati alle cose assicurate per com- mettere o tentare di commettere il furto;
7) i danni da atti vandalici sulle cose assicura- te cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro.
8) i danni per furto di infissi e/o i guasti ar- recati all’abitazione contenente le cose assicurate, in occasione di furto o rapina, tentati o consumati.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro.
La Società rimborsa anche le spese documen- tate:
9) sostenute per gli onorari del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in con- formità a quanto stabilito dalle norme che regolano la liquidazione dei sinistri.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
10) sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche allo scopo di diagnosticare e pre- disporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i me- dicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Contraente o dai suoi familiari a segui- to di scippo o rapina, consumati o tentati, indennizzabili a termini di polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 2.000,00 per sinistro.
11) per la sostituzione delle serrature della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapina, scip- po, smarrimento, anche all’esterno del- l’abitazione, delle chiavi. Questa garanzia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 200,00 per sinistro.
12) per la duplicazione o rifacimento dei docu- menti personali del Contraente e dei suoi familiari a seguito di xxxxx, rapina o scippo, anche all’esterno dell’abitazione, sempre- ché sia assicurata la Dimora abituale.
La garanzia è prestata fino alla concorren- za di € 500,00 per sinistro.
Art. 5.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisizio- ne, confisca, guerra civile, sequestro;
3) emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popo- lare, occupazione abusiva;
salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rap- porto con tali eventi.
Sono esclusi altresì i danni:
5) conseguenti a fatti commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente, del- l’Assicurato, dei loro familiari e delle per- sone che abbiano in uso, a qualsiasi titolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti, salvo quanto pre- visto al punto 3 dell’Art. 5.1 - Garanzia Base per il furto perpetrato da collaboratori do- mestici;
6) conseguenti a fatti commessi o agevolati
con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
7) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati. Relativamente alla Dimora abituale, se i loca- li rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a Preziosi e valori non riposti in cassaforte (quando assicurati); tale esclusione decorre
dalle ore 24,00 del trentesimo giorno.
Sono inoltre esclusi dalla garanzia relativa al Contenuto della Dimora non abituale gli oggetti d’arte, salvo che nel periodo di abita- zione ininterrotto nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.
Preziosi e valori sono esclusi dalla partita Contenuto salvo che non sia richiamata la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.4
- Preziosi e valori nella Dimora abituale - o la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.5
- Preziosi e valori nella Dimora non abituale
- o venga indicata nella Scheda di polizza, in alternativa, la Garanzia Supplementare (op- zionale) 5.6.2 - Preziosi e valori in cassaforte o la Garanzia Supplementare (opzionale) 5.6.3
- Preziosi e valori ovunque posti.
Art. 5.3 - Limiti di indennizzo
Per i sotto elencati oggetti, la garanzia è pre- stata con i seguenti limiti di indennizzo: 1)oggetti di pregio, quali pellicce, argenteria (oggetti singoli e servizi), tappeti pregiati, og- getti d’arte.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la par- tita Contenuto con il massimo di € 16.000,00 per singolo oggetto.
2)oggetti nelle dipendenze, con un limite per singolo oggetto relativamente a: natanti e re- lativi motori fuoribordo fino a 40 cavalli, bici- clette, ciclomotori.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la parti- ta Contenuto con il massimo di € 750,00 per natanti, motori fuoribordo, biciclette, ciclo- motori.
Art. 5.4 - Destinazione del fabbricato
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
• l’abitazione contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio annesso e co- municante.
Art. 5.5 - Operatività delle garanzie - Carat- teristiche costruttive e Mezzi di chiusura dell’abitazione
L’assicurazione vale per le dimore indicate nella Scheda di polizza.
Per il furto commesso all’interno delle dimore assicurate la garanzia è prestata a condizione (essenziale per l’operatività) che le caratteri- stiche costruttive del fabbricato e i mezzi di chiusura dell’abitazione abbiano i seguenti requisiti:
• le pareti e i solai dei locali contenenti le cose assicurate confinanti con l’esterno, con locali di altre unità immobiliari o spazi di uso comu- ne, siano costruiti in muratura, vivo, cotto, ele- menti prefabbricati cementizi, vetrocemento ed eventualmente, per non oltre il 25% delle rispettive superfici, in metallo e legno. Qualora il fabbricato contenente le cose as- sicurate sia elevato ad un solo piano e la linea di gronda del tetto sia situata, in verticale, ad un’altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessi- bili e praticabili per via ordinaria dall’ester- no, la copertura deve essere in cemento ar- mato o conglomerato cementizio o pietra o laterizio o vetrocemento totalmente fisso; sono ammesse aperture purché protette da mezzi di chiusura conformi a quelli descritti al punto successivo;
• ogni apertura verso l’esterno, situata a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per xxx xx- xxxxxxx dall’esterno, sia difesa, per tutta la sua estensione, da uno dei seguenti mezzi di chiusura: robusti serramenti di legno, di ma- teria plastica rigida, di vetri antisfondamen- to, di metallo o lega metallica, chiusi con ser- rature a una o più mandate, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente
dall’interno, inferriate fissate al muro.
Nei serramenti e nelle inferriate sono ammes- se luci che non consentano passaggio di una persona.
Sono anche ammessi mezzi di chiusura diver- si da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.
La garanzia è comunque operante quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equiva- lenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l’autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi ad essi conformi. Qualora l’autore del furto si sia introdotto me- diante rottura, scasso, rimozione di mezzi non equivalenti, la Società corrisponderà all’Assi- curato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
È tuttavia ammesso che, quando nell’abitazio- ne vi sia la presenza del Contraente o dei suoi familiari, non vengano posti in essere i mezzi di chiusura; in tale evenienza, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all’Assicurato l’85% dell’importo liquidato a termini di poliz- za restando il 15% rimanente a carico dell’As- sicurato stesso.
Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (opziona- li) (operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 5.6.1 - Rischi esterni all’abitazione A - Scelta MEDIUM
La garanzia è prestata esclusivamente en- tro i confini dell’Unione Europea comprese Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Liechtenstein, Repubblica di X. Xxxxxx, Città del Vaticano.
La Società indennizza i danni materiali e di- retti alle cose assicurate, avvenuti all’esterno dell’abitazione e commessi sulla persona del Contraente e/o dei suoi familiari. Nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica”, la Società indennizza la persona individuata nell’allegato di polizza e i componenti del Suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché non coniugati e conviventi o il convivente
more uxorio del Contraente. La garanzia ope- ra entro i limiti della specifica partita assicu- rata, derivanti da:
a) rapina, xxxxxx, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, oggetti, preziosi e valori, gli uni e gli altri per uso personale e, quindi, esclusi quelli atti- nenti ad attività lavorative esercitate per conto proprio o di terzi.
La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.
In ogni caso per il denaro non sarà indenniz- zata somma superiore al 10% della somma assicurata.
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettua- to applicando uno scoperto del 10%.
b) furto con destrezza e rapina di capi di ve- stiario ed oggetti, consegnati o non, all’in- terno di locali adibiti ad esercizi pubblici (gli uni e gli altri per uso personale e quindi esclusi quelli attinenti ad attività lavorati- ve esercitate per conto proprio o di terzi) quando negli stessi sia presente l’Assicu- rato.
Sono comunque esclusi i preziosi e valori.
B - Scelta LARGE
La garanzia assicurativa “A - Scelta MEDIUM”, si intende estesa anche ai danni derivanti da:
c) furto di bagagli costituiti da effetti perso- nali, esclusi preziosi e valori, che si trovino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell’autoveicolo di proprietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dal- l’Assicurato.
La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusura di cui il veicolo è dotato.
d) furto e rapina di effetti personali del Con- traente e dei suoi familiari anche quando si trovino ubicati in luoghi diversi dall’abi- tazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà a loro in uso per il solo periodo di soggiorno.
la presente garanzia viene prestata con i se- guenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• limitatamente al punto c), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la Ga- ranzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all’abitazione, con il massimo di
€ 300,00 per oggetto;
• limitatamente al punto c), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la Ga- ranzia Supplementare (opzionale) Rischi esterni all’abitazione, con il massimo di
€ 500,00 per oggetto;
• limitatamente al punto d), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per la Garanzia Supple- mentare (opzionale) Rischi esterni all’abita- zione;
• limitatamente al punto d), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la Garanzia Supple- mentare (opzionale) Rischi esterni all’abita- zione.
Art. 5.6.2 - Preziosi e valori in cassaforte
La Società assicura contro il furto e la rapina i preziosi e valori custoditi in cassaforte nella Dimora abituale, entro i limiti della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza.
L’assicurazione Furto è operante:
• se vi sia stato lo scasso della cassaforte al- l’interno dei locali;
• oppure quando vi sia stata l’asportazione to- tale della cassaforte.
I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.
Art. 5.6.3 - Preziosi e valori ovunque posti La Società assicura contro il furto e la rapina, entro i limiti della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza, i preziosi e valori posti nei locali all’esterno della cassa- forte, nella Dimora abituale assicurata con esclusione di quelli riposti in dipendenze e/o pertinenze non comunicanti.
In alternativa alle Garanzie Supplementari
opzionali di cui agli art. 5.6.2 - Preziosi e valo- ri in cassaforte e art. 5.6.3 - Preziosi e valori ovunque posti, viene prestata la seguente garanzia:
Art. 5.6.4 - Preziosi e valori nella Dimora abi- tuale
A parziale deroga di quanto indicato all’Art.
5.2 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, assicura inoltre:
• denaro;
• preziosi e valori (escluso denaro).
La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo :
• limitatamente al denaro, la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 5% o del 10% della somma assicurata per la partita Contenuto della Dimora abituale, per sini- stro;
• limitatamente ai preziosi e valori (escluso denaro), la garanzia viene prestata fino alla concorrenza del 40% della somma assicu- rata per la partita Contenuto della Dimora abituale, per sinistro, con un limite massimo di € 10.000,00 complessivi per le Raccolte e Collezioni o fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Conte- nuto della Dimora abituale, per sinistro, con un limite massimo di € 12.500,00 complessi- vi per le Raccolte e Collezioni.
Art. 5.6.5 - Preziosi e valori nella Dimora non abituale
A parziale deroga di quanto indicato all’Art.
5.2 - Esclusioni -, la Società, in caso di sinistro indennizzabile, assicura contro il Furto e la ra- xxxx i Preziosi e i valori nella Dimora non abi- tuale assicurata.
Si conviene che per le cose assicurate di se- guito indicate l’assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo e con le franchigie o sco- perti di seguito indicati:
• per i preziosi e valori (escluso denaro) una percentuale sulla somma assicurata alla par- xxxx Xxxxxxxxx, con il massimo di € 10.000,00
complessivi per le raccolte e collezioni.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 40% della somma assicurata per la par- tita Contenuto della Dimora non abituale, per sinistro.
• per il denaro una diversa percentuale sulla somma assicurata alla partita Contenuto. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la parti- ta Contenuto della Dimora non abituale, per sinistro.
Questa garanzia è operante solamente duran- te il periodo di abitazione senza interruzioni nella Dimora non abituale da parte del Con- traente o dei suoi familiari.
Art. 5.6.6 - Impianto Fotovoltaico (Pannelli) La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura il furto dei pannelli dell’impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Ri- schio Assoluto, con applicazione di uno scoper- to per sinistro a carico dell’assicurato pari al:
a) 10% col minimo non indennizzabile di
€ 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell’edificio destinato ad abita- zione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;
b) 20% col minimo non indennizzabile di
€ 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con al- tezza inferiore ai 4 metri dal suolo.
Questa garanzia è operante alle seguenti con- dizioni:
• che il furto sia avvenuto sganciando o rom- pendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
• in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell’edificio destinato a civile abitazione ad un’altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno esse- re saldati o avere la testa spaccata;
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti.
• Nel caso in cui l’impianto sia installato a ter- ra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria:
• una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, muratu- ra o elementi prefabbricati e cancellata in ferro, in legno con pali infissi nel terreno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’impianto.
La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurez- za comporta la perdita del diritto all’indenniz- zo.
La presente garanzia viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
• € 5.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Art. 5.7 - Condizione Specifica (sempre ope- rante)
Art. 5.7.1 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza si intendono ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un impor- to uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Su richiesta dell’Assicurato/Contraente, si potrà concordare il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso il Contraente stesso dovrà versare il rateo di premio, con riguardo all’importo del reinte- gro delle stesse somme assicurate dalla data della richiesta fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Socie- tà decidesse invece di recedere dal contratto,
si darà luogo al rimborso del premio non go- duto al netto dell’imposta, sulle somme assi- curate rimaste in essere.
Art. 5.8 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 5.8.1 - Mezzi di Chiusura Tipo 24/A
A deroga di quanto previsto all’Art. 5.5 - Ope- ratività della garanzia - Caratteristiche co- struttive e Mezzi di chiusura dell’abitazione -, l’assicurazione per i danni da furto è prestata alla condizione, essenziale per l’efficacia del contratto, che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate situa- te a meno di 4 m dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili per xxx xx- xxxxxxx dall’esterno, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
a) porte od imposte, munite di serrature a doppia mappa o, se chiuse dall’interno, di robusti catenacci, senza luci di sorta, co- struite per tutta la loro estensione in:
• metallo e legno tale da costituire porta di sicurezza e cioè porta con incorporata, per tutta la sua superficie, corazzatura metal- lica montata su telaio in metallo ed avente peso non inferiore a 50 kg.;
• legno con rivestimento metallico esterno dello spessore di almeno 0,002 m, con telai rinforzati in metallo, con serratura a doppia mappa del tipo ad espansione con bloccag- gio ai quattro lati della porta stessa;
• legno massiccio;
• metallo, montato su telai metallici di ade- guata robustezza, di spessore di almeno 0,003 m;
b) inferriate fisse, a piena sezione, dello spes- sore o del diametro minimo di 0,015 m, for- manti luci a spazi impraticabili (intendendo- si per impraticabile uno spazio attraverso il quale una persona non possa passare);
c) saracinesche o avvolgibili, senza luci di sor- ta, costruite per tutta la loro estensione in metallo e chiuse con serratura a doppia mappa x xxxxxxxxx di sicurezza o, se con bloccaggio interno, robusti catenacci.
Qualora, in caso di sinistro, i mezzi di prote- zione e chiusura non siano conformi a quelli sopra indicati, la Società corrisponderà al- l’Assicurato il 70% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 30% rimanente a carico dell’Assicurato stesso.
Art. 5.8.2 - Impianto di allarme
Il Contraente/Assicurato dichiara, e tale di- chiarazione è essenziale per l’efficacia della garanzia Furto prestata dalla presente Sezio- ne, che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto di allarme antintru- sione a norme CEI. L’Assicurato si impegna a
mantenere detto impianto in condizione di ef- ficace funzionamento e ad attivarlo ogni qual- volta nei locali contenenti le cose assicurate non vi sia presenza di persone.
In caso di inosservanza da parte del Contraen- te o dell’Assicurato o di chi per esso, anche di uno solo degli obblighi di cui sopra, la Società, in caso di sinistro, corrisponderà all’Assicu- rato l’80% dell’importo liquidato a termini di polizza restando il 20% rimanente a carico dell’Assicurato stesso. Qualora tale scoperto dovesse cumularsi con quelli previsti all’Art.
5.5 - Operatività della garanzia -, si applicherà uno scoperto unificato nella misura del 35%.
5 SEZIONE FURTO E RAPINA - CHIAVE PLATINO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 5.1 - Garanzia Base
La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti, derivanti da furto, anche se solo tentato:
• del Contenuto posto nell’abitazione assicu- rata, anche se di proprietà di terzi;
• delle parti non considerate mobili dell’abita- zione assicurata, compresi i danni provocati agli infissi della stessa.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.
La Società indennizza anche i danni materia- li e diretti dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione assicurata causati da rapina/ estorsione, purché l’impossessamento sia av- venuto nei locali contenenti le cose assicura- te anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano pre- levate all’esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
L’assicurazione comprende inoltre il rimbor- so, a seguito di sinistro indennizzabile, delle spese documentate:
1. sostenute per onorari dei periti nominati dal Contraente.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza del 10% dell’indennizzo sulla partita Contenuto con il massimo di € 3.000,00 per sinistro.
2. sostenute dal Contraente e dai suoi fami- liari per un alloggio sostitutivo (albergo e/o altri locali) durante il periodo in cui la Dimo- ra abituale assicurata è resa inabitabile;
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 15% dell’indennizzo sulla partita Conte- nuto per sinistro.
3. sostenute per il rifacimento dei documenti personali del Contraente e dei suoi familiari. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 per annualità assicurativa.
4. sanitarie, comprese quelle psicoterapeu- tiche allo scopo di diagnosticare e predi-
sporre terapie di sostegno a causa di disagi psicologici, esclusi comunque i medicinali, conseguenti ad infortunio subito dal Con- traente o dai suoi familiari a seguito di scip- po o rapina, consumati o tentati, indenniz- zabili a termini di polizza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro.
5. per i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all’esterno dell’abitazione e commessi sulla persona dell’Assicurato e/o dei suoi familiari; nel caso in cui il contrat- to sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica”, la Società indennizza la persona individuata nell’allegato di polizza e i com- ponenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia, nei limiti della somma assicurata alla partita Conte- nuto della Dimora abituale, derivanti da:
a) furto con destrezza e rapina di capi di vestiario ed oggetti, consegnati o non, avvenuto in locali adibiti ad esercizi pubblici quando negli stessi sia presen- te l’Assicurato. Dall’assicurazione sono esclusi sia i beni attinenti attività lavo- rative esercitate per conto proprio o di terzi sia i valori.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro;
b) furto di bagagli costituiti da effetti per- sonali, esclusi preziosi e valori, che si tro- vino esclusivamente, dalle ore 6 alle ore 22, nel bagagliaio dell’autoveicolo di pro- prietà, in comodato, in leasing o preso a noleggio dall’Assicurato.
La validità della copertura è subordinata alla messa in funzione dei mezzi di chiusu- ra di cui il veicolo è dotato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;
c) furto e rapina di effetti personali del Con- traente e dei suoi familiari anche quando
si trovino ubicati in luoghi diversi dall’abi- tazione, purché in alberghi o in locali non di proprietà, a loro in uso per il solo perio- do di soggiorno.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la par- tita Contenuto per sinistro.
6. per i danni materiali e diretti, dovuti alla perdita del Contenuto dell’abitazione as- sicurata, causati da furto perpetrato da collaboratori domestici, comunque com- messo.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con uno scoperto del 10%.
7. per l’aumento della somma assicurata per matrimonio.
Se l’abitazione relativa all’ubicazione indi- cata in polizza costituisce Dimora abituale del Contraente/Assicurato, la somma assi- curata alla partita “Contenuto” deve inten- dersi maggiorata:
• del 10% per il periodo di tempo che va dal- le ore 24 del quarantesimo giorno prece- dente la data del matrimonio del Contra- ente/Assicurato o di uno dei componenti la sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia fino alle ore 24 del ventesimo giorno successivo tale data.
Sono, altresì, inclusi in garanzia:
• il furto delle cose assicurate quando il ladro si sia introdotto nell’abitazione con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte al Contraente, ai suoi familiari
o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate; in tal caso la garanzia opera dal momento della denun- cia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo;
• le spese per la sostituzione delle serratu- re della Dimora assicurata con altre dello stesso tipo, resa necessaria da furto, rapi- na, scippo, smarrimento, anche all’esterno dell’abitazione, delle chiavi. Questa garan- zia opera in aggiunta a quanto previsto dalla garanzia Assistenza.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e con una franchigia di € 100,00.
Per ogni sinistro, in ogni caso, la Società non riconoscerà somme superiori a quelle assi- curate, salvo quanto previsto dall’art. 1914 del Codice Civile per le spese di salvataggio, nonché ove esplicitamente previsto dal con- tratto.
Art. 5.2 - Esclusioni
Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di:
1) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, inondazioni, piene, alluvioni, mareggiate, crollo, cedimento/franamento del terreno;
2) guerra anche non dichiarata, insurrezione, occupazione militare, invasione, requisi- zione, confisca, guerra civile, sequestro;
3) emanazione di calore, radiazioni, esplosio- ni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
4) atti di terrorismo, sabotaggio organizzato, scioperi, rivolta, sommossa, tumulto popo- lare, occupazione abusiva;
salvo che il sinistro non abbia avuto alcun rap- porto con tali eventi.
Sono esclusi altresì i danni:
5) di truffa, appropriazione indebita, malver- sazione, ammanco, smarrimento;
6) di deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell’abitazione;
7) d’incendio, esplosione, scoppio, o conse- guenti a questi eventi;
8) conseguenti a fatti commessi o agevola- ti con dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei loro familiari e delle persone che abbiano in uso, a qualsiasi ti- tolo, i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti (salvo quan- to previsto al punto 6 della Garanzia Base);
9) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
10) a cose poste all’aperto, pannelli solari ter- mici e pannelli fotovoltaici anche se fissati all’abitazione;
11) a veicoli a motore, natanti e loro parti;
12) a beni attinenti attività commerciali e/o artigianali;
13) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento od uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti spe- rati, salvo quanto espressamente previsto nella Descrizione delle garanzie;
14) a preziosi e valori, oggetti d’arte riposti nelle dipendenze non comunicanti con l’a- bitazione.
Relativamente alla Dimora abituale, se i lo- cali rimangono per più di 30 giorni consecutivi disabitati o incustoditi, sono esclusi i danni a preziosi e valori non riposti in cassaforte; tale esclusione decorre dalle ore 24,00 del trente- simo giorno.
Relativamente alla Dimora non abituale, l’as- sicurazione di preziosi e valori, oggetti d’arte, è prestata solamente durante il periodo di abitazione senza interruzioni nella stessa da parte del Contraente o suoi familiari.
Art. 5.3 - Limiti di indennizzo
Per i punti indicati di seguito la garanzia è prestata con i limiti di indennizzo di seguito indicati:
1) denaro fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata per la partita Contenuto per sinistro;
2) beni riposti in locali separati e non comuni- canti con l’abitazione, fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per la par- tita Contenuto con il massimo di € 1.500,00 per le biciclette.
3) singolo oggetto d’arte e tappeto nonché oggetti di pregio, quali raccolte e collezio- ni fino alla concorrenza di € 16.000,00 per singolo oggetto.
Esclusivamente per la Dimora non abituale, la garanzia per i “preziosi e valori (escluso denaro)” è prestata con il seguente limite di indennizzo:
• preziosi e valori (escluso denaro) fino alla concorrenza del 50% della somma assicura- ta per la partita Contenuto per sinistro;
Per le dimore assicurate (abituali o non), tut- te le garanzie sono prestate con la franchigia
€ 250,00. Quando sia previsto uno scoperto,
detta franchigia dovrà intendersi come im- porto minimo dello stesso.
Art. 5.4 - Destinazione del fabbricato
È condizione essenziale per l’operatività delle garanzie che:
• l’abitazione garantita contenente le cose assicurate sia adibita a civile abitazione con eventuale studio professionale o ufficio an- nesso e comunicante.
Art. 5.5 - Garanzie Supplementari (sempre operanti)
Art. 5.5.1 - Rischi esterni all’abitazione
La garanzia assicurativa, nei limiti della som- ma assicurata alla partita Contenuto della Dimora abituale, riguarda i danni materiali e diretti avvenuti, in tutto il mondo, all’ester- no dell’abitazione e commessi sulla persona dell’Assicurato e/o dei suoi familiari.
Nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica”, la Società indennizza la persona individuata nell’allega- to di polizza e i componenti del Suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente more uxorio del Contraente. La garanzia è operante per i danni derivanti da:rapina, scippo, furto a seguito di infortunio od improvviso malore, di capi di vestiario, og- getti, preziosi e valori, il tutto di uso persona- le, avvenuti all’esterno della Dimora abituale. Dall’assicurazione sono esclusi i beni attinenti attività lavorative esercitate per conto pro- prio o di terzi.
La garanzia è operante per le persone di età superiore a 12 anni.
In ogni caso per il denaro non sarà indennizza- ta somma superiore a € 1.000,00.
La garanzia sopra indicata, viene prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà ri- portata nella Scheda di polizza:
• SCELTA A
fino alla concorrenza del 60% della somma assicurata per la partita Contenuto con il massimo di € 7.500,00 per sinistro, con uno
scoperto del 10% ed entro i limiti della som- ma assicurata alla partita Contenuto;
• SCELTA B
fino alla concorrenza della specifica partita assicurata riportata nella Scheda di polizza, fermi lo scoperto del 10% e il limite di inden- nizzo di € 1.000,00 previsto per il denaro.
Art. 5.5.2 - Preziosi e valori in cassaforte (operante qualora venga assicurata la Dimo- ra abituale)
La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori in cassaforte (escluso denaro), si in- tende prestata con i seguenti limiti di inden- nizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
• SCELTA A
fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per si- nistro entro i limiti della somma assicurata alla partita stessa;
• SCELTA B
fino alla somma indicata nella Scheda di po- lizza, che rappresenta il massimo indennizzo per sinistro.
Tale importo, è la risultante del limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto più una somma assicurativa ag- giuntiva.
Per quelli riposti nella cassaforte della Dimo- ra abituale, ferme le altre condizioni di polizza. I preziosi e valori devono intendersi assicurati anche quando sono custoditi presso Istituti di credito.
Art. 5.5.3 - Preziosi e valori (operante qualo- ra venga assicurata la Dimora abituale)
La garanzia assicurativa prevista per preziosi e valori (escluso denaro), nei locali all’ester- no della cassaforte, si intende prestata con i seguenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
• SCELTA A
fino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per la partita Contenuto per si- nistro entro i limiti della somma assicurata
alla partita stessa;
• SCELTA B
fino alla somma indicata nella Scheda di po- lizza, che rappresenta il massimo indennizzo per sinistro.
Tale importo, è la risultante del limite del 50% della somma assicurata alla partita Contenuto più una somma assicurativa ag- giuntiva.
Art. 5.6 - Garanzie Supplementari (opzionali) (operanti solo se espressamente indicate nella scheda di polizza)
Art. 5.6.1 - Impianto Fotovoltaico (Pannelli) La Società, in aggiunta alla somma assicurata alla partita Contenuto, assicura il furto dei pannelli dell’impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione.
La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto, con applicazione di uno sco- perto per sinistro a carico dell’assicurato pari al:
a) 10% col minimo non indennizzabile di
€ 500,00 se i pannelli sono installati sulla copertura dell’edificio destinato ad abita- zione o sui tetti nelle pertinenze esterne con altezza superiore a 4 metri dal suolo e sulla facciata;
b) 20% col minimo non indennizzabile di
€ 1.000,00 se i pannelli sono installati nelle pertinenze esterne a terra o su tetti con al- tezza inferiore ai 4 metri dal suolo.
Questa garanzia è subordinata al sussistere delle seguenti condizioni:
• che il furto sia avvenuto sganciando o rom- pendo gli appositi sostegni a cui i pannelli assicurati sono fissati;
• in caso di impianti con pannelli installati a terra o su tetti nelle pertinenze esterne dell’edificio destinato a civile abitazione ad un’altezza inferiore ai 4 metri dal suolo, essi dovranno essere provvisti di almeno uno dei seguenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno esse- re saldati o avere la testa spaccata;
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati
mediante incollaggio ai relativi supporti.
• Nel caso in cui l’impianto sia installato a terra o sul tetto con altezza inferiore ai 4 metri è obbligatoria:
• una recinzione (intendendo per essa una cortina continua di altezza minima di 1,5 metri realizzata in rete metallica, mura- tura o elementi prefabbricati e cancella- ta in ferro, in legno con pali infissi nel ter- reno) continua lungo tutto il perimetro dell’area d’installazione dell’impianto.
La mancata adozione da parte dell’Assicurato di almeno uno dei suddetti sistemi di sicurez- za comporta la perdita del diritto all’indenniz- zo.
La presente garanzia viene prestata con se- guenti limiti di indennizzo, a seconda della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza:
Limiti di indennizzo:
• € 10.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo;
• € 15.000,00 per uno o più sinistri avvenuti nello stesso anno assicurativo.
Art. 5.7 - Condizione Specifica (sempre ope- rante)
Art. 5.7.1 - Reintegro automatico
In caso di sinistro si conviene che la somma assicurata si intende, con effetto dalle ore 24 del giorno in cui si è verificato il sinistro, auto- maticamente reintegrata di un importo ugua- le a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di polizza.
Art. 5.8 - Condizioni Specifiche
(operanti solo se espressamente indicate nella Scheda di polizza)
Art. 5.8.1 - Franchigia
La franchigia assoluta prevista all’Art. 5.3 - Li- miti di indennizzo -, si intende elevata, secon- da della scelta effettuata dal Contraente, che verrà riportata nella Scheda di polizza, a:
• € 500,00 (ridotta ad € 100,00 per la garanzia
5.1 sostituzione serrature);
• € 750,00 (ridotta ad € 100,00 per la garanzia
5.1 sostituzione serrature).
6
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CHIAVE ARGENTO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 6.1 - Garanzia Base
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come:
• il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente;
• i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi e non coniugati;
• il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
• la persona individuata sulla Scheda di po- lizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i com- ponenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e conviventi o il convivente more uxorio del Contraente, individuato sul- la Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare in quanto civilmente re- sponsabili secondo la legge per danni involon- tariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
Art. 6.1.1 Garanzia Vita Privata (operante se presente sulla Scheda di polizza)
La Società risarcisce i danni verificatisi du- rante lo svolgimento da parte dell’Assicurato delle attività domestiche e familiari e nel tem- po libero, purché esclusivamente attinenti:
1) alla conduzione della Dimora abituale e dei beni mobili in essa contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardi- ni, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
2) alla conduzione delle dimore saltuarie e dei beni mobili in esse contenuti, comprese le dipendenze e pertinenze (compresi giardi-
ni, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati);
3) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporanea- mente a persone non conviventi;
4) alla responsabilità per minori in custodia;
5) alla caduta di antenne televisive e/x xxxx- trasmittenti, parabole teleradioriceventi;
6) alla intossicazione o avvelenamento cau- sati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
7) alla proprietà ed uso di attrezzature spor- tive e dei giochi;
8) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Di- mora abituale;
9) alla proprietà, possesso od uso di animali domestici o da cortile (esclusi cani e caval- li), pesci e volatili;
10) alla responsabilità da fatto colposo in qua- lità di pedone, di ciclista o di terzo traspor- tato su veicoli di proprietà altrui (esclusi i danni al veicolo stesso);
11) alla pratica di sport, svolti sia individual- mente che in squadra a livello non profes- sionistico e senza alcuna forma di remu- nerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
12) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
13) alla responsabilità in capo all’Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate, dagli addetti ai servizi domestici, baby-sitter, colf, persone alla pari che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
Art. 6.1.2 - Garanzia Fabbricati (operante se presente sulla Scheda di polizza)
La Società copre la responsabilità derivante all’Assicurato dalla proprietà della Dimora
abituale, inclusi i beni mobili in essa contenuti e compresi gli impianti fissi al servizio dei lo- cali, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora tale proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende la responsabilità per le parti comuni ma esclusi- vamente per la quota di competenza dell’As- sicurato.
Per la garanzia Fabbricati Sono inoltre com- prese in polizza in quanto sempre operanti:
1) Responsabilità civile della committenza L’assicurazione è estesa alla manutenzio- ne ordinaria e straordinaria dei lavori rien- tranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 limitatamente alla responsabilità come committente per i danni a terzi (esclu- se le persone addette ai lavori), purché:
1) l’Assicurato abbia designato i responsa- bili in conformità al D.Lgs 81/2008,
2) dall’evento siano derivate la morte o le lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice Penale nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
2) Ricorso terzi da incendio
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell’As- sicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurata con una franchigia di
€ 250,00.
Tale garanzia è applicabile sia alla Dimora abituale che alle dimore non abituali (com- prese camere di albergo o analoghe strut- ture in uso all’Assicurato).
A parziale deroga dell’Art. 6.2.1 - Persone non considerate terzi - punto 1), sono com- presi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell’Assicurato, purché non conviventi.
3) Inquinamento accidentale
Ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.3 - Esclu- sioni - punti 13) e 16), i danni conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del
suolo sono compresi nell’assicurazione esclusivamente se derivanti da fatto im- provviso ed accidentale. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza di € 50.000,00 per annualità assicurata con scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile di
€ 250,00 per sinistro.
Sono anche assicurate, nell’ambito del mas- simale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.
4) Interruzione o sospensione di attività
Per i danni da interruzione o sospensio- ne totale o parziale di attività industriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni, la garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibile. La garanzia è presta- ta fino alla concorrenza di € 25.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
Art. 6.1.3 - Esclusioni
Le garanzie non comprendono i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, re- stano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l’Assicu- rato debba rispondere;
2) conseguenti all’esercizio di attività pro- fessionali, commerciali, artigianali o, co- munque, svolte a scopo di lucro;
3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore quando ritenu- ti in circolazione ai sensi del Decreto legi- slativo 7 settembre 2005 n. 209;
4) derivanti dalla proprietà od uso di imbar- cazioni a vela o a remi di lunghezza supe- riore a 6,5 metri;
5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport praticati sull’acqua, salvo quanto indicato al punto 4 che precede, e di quelli che pre- vedano l’impiego di veicoli a motore;
6) derivanti da proprietà, uso, guida di aero- mobili;
7) derivanti dalla proprietà ed uso di attrez- zature e di giochi a motore;
8) alle cose in consegna o custodia o che l’As- sicurato detenga a qualsiasi titolo;
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE - CHIAVE ARGENTO
9) da umidità o stillicidio, insalubrità dei loca- li, da gelo e da spargimento di liquidi;
10) da furto o rapina;
11) da incendio delle cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 punto 2)“ricorso terzi da incendio”;
12) da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, commercia- li, artigianali, agricole o di servizio, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 pun- to 4)“Interruzione o sospensione di attivi- tà”;
13) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto previsto alla Condizione 6.1.2 punto 3) “Inquinamen- to accidentale”
14) conseguenti a lavori di manutenzione ordi- naria e straordinaria rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008;
15) derivanti dall’esercizio dell’attività venato- ria;
16) derivanti dalla presenza, uso, contamina- zione, estrazione, manipolazione, lavora- zione, vendita, distribuzione e/o stoccag- gio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
17) conseguenti o derivanti dall’emissione o ge- nerazione di onde e campi elettromagnetici;
18) derivanti a seguito di malattia già manife- statasi o che potrebbe manifestarsi in rela- zione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
19) derivanti da prodotti geneticamente modi- ficati.
Art. 6.2 Delimitazioni
Art. 6.2.1 - Persone non considerate “Terzi”
Non sono considerati terzi:
1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se con-
vivente, qualsiasi altro parente o affine;
2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell’espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall’Art. 6.1.1 punto 13)
3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Art. 6.2.2 - Franchigia per danni a cose
Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione di una franchigia € 50,00 per sinistro.
Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell’Assicurato da altre condizioni di polizza.
Art. 6.2.3 - Operatività delle garanzie
La garanzia opera nei paesi della Unione Eu- ropea.
Quando l’Assicurato trasferisce la propria resi- denza all’estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell’anno assicurativo.
Art. 6.2.4 - Limiti di esposizione L’assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporanea- mente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l’assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CHIAVE ORO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 6.1 - Garanzia Base
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come:
• il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente;
• i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi e non coniugati;
• il convivente more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
• la persona individuata sulla Scheda di po- lizza nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i com- ponenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché con esso conviventi e non coniugati o il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazio- ne.
Art. 6.1.1 - Garanzia Vita Privata (operante solo se presente sulla Scheda di polizza) Nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono com- presi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:
1) alla responsabilità per fatto dei figli mi- nori, anche quando sono affidati tempo- raneamente a persone non conviventi;
2) alla responsabilità per minori in custodia;
3) alla caduta di antenne televisive e/o ricetra- smittenti e di parabole teleradioriceventi;
4) alla intossicazione o avvelenamento cau- sati da somministrazione di cibi x xxxxx- de preparati o somministrati dall’Assicu- rato;
5) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla respon- sabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
6) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal X.Xxx 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Autorità Scolastiche;
7) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
8) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
9) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
10) alla pratica di sport, svolti sia individual- mente che in squadra a livello non profes- sionistico e senza alcuna forma di remu- nerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
11) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco;
12) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida di auto- veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all’insapu- ta dei genitori ed in violazione delle nor- me di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, sempreché al mo- mento del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi re- golarmente operante ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
13) alla responsabilità per danni provocati da- gli Assicurati, per loro responsabilità per- sonale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono comun-
que esclusi i danni al veicolo stesso;
14) alla responsabilità per danni provocati da terzi alla guida con patente scaduta di veicoli a motore dell’Assicurato o dei suoi familiari, limitatamente all’azione di rival- sa dell’assicuratore del veicolo stesso;
15) alla responsabilità per danni provocati dall’Assicurato o dai suoi familiari alla gui- da di autovettura di terzi qualora la validi- tà della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamen- te all’azione di rivalsa dell’assicuratore dell’autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l’abili- tazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall’auto- vettura stessa;
16) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all’art. 50 del Co- dice della strada;
17) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’as- sicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali suc- cessive modifiche ed integrazioni; operando tale condizione, è abrogata l’esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all’art. 6.1.4 - Esclusioni
- punto 3);
18) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars;
la garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’as- sicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali suc- cessive modifiche ed integrazioni;
la garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;
19) alla conduzione della Dimora abituale nel
territorio italiano, dello Stato di X. Xxxxxx e di Città del Vaticano;
20) alla conduzione delle Dimore saltuarie in tutto il mondo, esclusi gli USA, il Canada e il Messico.
Sono compresi, per i punti 19) e 20), i beni mo- bili in esse contenuti, gli impianti fissi a servi- zio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora la conduzione sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende an- che la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
Per la garanzia Vita Privata sono inoltre com- prese in polizza in quanto sempre operanti:
21) Responsabilità civile verso dipendenti
La Società, nei limiti del massimale indi- cato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto que- sti sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modi- fiche e integrazioni nonché dal D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di ri- sarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai soggetti di cui al prece- dente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’in- validità permanente.
La garanzia è prestata fino alla con- correnza del 50% del massimale della garanzia Vita Privata con il massimo di
€ 1.000.000,00 per persona, con franchi- gia di € 2.000,00, fermo il massimale per sinistro previsto in polizza.
Sono escluse le malattie professionali. L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicura-
zione di legge.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi del- l’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
22) Responsabilità civile verso addetti ai ser- vizi domestici
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate dagli addetti ai servizi domestici, baby- sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all’Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
23) Tempo libero
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti da atti- vità svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il brico- lage, il giardinaggio, la pesca e il modelli- smo (anche a motore), ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 2).
Limitatamente al modellismo a motore e purché praticato in conformità alle norme tecniche di impiego, la copertura è presta- ta per i danni alle cose con applicazione di una franchigia di € 100,00 per sinistro.
24) Animali
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libe- ro, ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4
- Esclusioni - punto 2).
Relativamente alla proprietà, possesso, custodia od uso di cani, ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 8), il pagamento del risarcimento sarà effet- tuato con applicazione della franchigia di
€ 100,00 per sinistro.
Sono esclusi dalla garanzia i cani apparte- nenti alle seguenti razze e agli incroci con esse ottenuti:
• Pitt Bull
• American Staffordshire Terrier
• Staffordshire Terrier
• Bull Terrier
• Tosa Inu Giapponese
• Fila Brasileiro
• Dogo Argentino
• Dogue de Bordeaux
• Doberman
• Rottweiler
• Mastino Napoletano
• Bullmastiff
• Cane da montagna dei Pirenei
• Tibetan Mastiff
• Briard
25) Sport praticati sull’acqua
Ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4
- Esclusioni - punto 6), si darà luogo al risarcimento per danni connessi alla pra- tica di sport praticati sull’acqua con l’ap- plicazione della franchigia di € 500,00 per sinistro.
Il limite di cui sopra non si applica alla pra- tica del nuoto.
Art. 6.1.2 Garanzia Fabbricati (operante solo se presente sulla Scheda di polizza)
La Società risarcisce i danni verificatisi in re- lazione alla proprietà della Dimora abituale e non abituale situate nel territorio italiano, dello Stato di X. Xxxxxx e di Città del Vatica- no, compresi i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipen- denze e le pertinenze (compresi giardini, par- chi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora la proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende an- che la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa alla proprietà di fon- di agricoli nel territorio italiano, dello Stato di
X. Xxxxxx e di Città del Vaticano, ad uso priva- to, di superficie non superiore a due ettari, de- stinati ad esclusivo uso privato da parte degli Assicurati.
Per la garanzia fabbricati è inoltre compresa in polizza in quanto sempre operante:
1) Responsabilità civile della committenza Qualora il Contraente sia proprietario del- l’immobile l’assicurazione, a parziale dero- ga dell’Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 17), è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di appli- cazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l’Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs. 81/2008.
Art. 6.1.3 Condizioni sempre operanti valide per entrambe le garanzie: Vita Privata e Fab- bricati
1) Manutenzione ordinaria
Qualora l’Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l’impiego di personale speci- ficamente abilitato e per i quali non sia ri- chiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l’assicurazione, a parziale deroga dell’Art. 6.1.4 - Esclusioni - punto 17), è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.
Resta, tuttavia, inteso che Il pagamento del risarcimento sarà effettuato con ap- plicazione della franchigia di € 100,00 per sinistro.
2) Spargimento di liquidi
La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:
1) relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di proprietario della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura accidentale (ferma l’esclusio- ne dei danni da gelo):
• di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;
• digrondeepluviali, condutturediscarico di esclusiva pertinenza del fabbricato assicurato;
• di apparecchi e macchine ad uso dome-
stico, utilizzati dall’Assicurato.
Qualora la proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione compren- de anche la responsabilità per le parti co- muni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
Resta, tuttavia, inteso che questa ga- ranzia è prestata con una franchigia di
€ 150,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l’analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore;
2) relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua quali- tà di conduttore della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinata.
Nel caso l’Assicurato risulti essere sia pro- prietario che conduttore della Dimora abi- tuale o non abituale l’assicurazione è ope- rante sia per il punto 1) che per il punto 2). Si conviene tra le Parti che per le garanzie indicate al punto 1) e al punto 2) l’assicu- razione è operante fino alla concorrenza di € 25.000,00 che costituisce il massimo esborso per sinistro e annualità assicurati- va a carico della Società.
3) Neve o ghiaccio
La garanzia comprende la responsabilità derivante dalla mancata rimozione tempe- stiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di pertinenza dell’abitazione assi- curata.
Qualora la proprietà o la conduzione sia ri- ferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicura- zione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
4) Inquinamento accidentale
Ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.4 Esclusioni
- punti 13) e 19), i danni conseguenti ad in- quinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo sono compresi nell’assicurazione esclusi- vamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con minimo non indennizzabile di € 250,00 per sinistro.
Sono anche assicurati, nell’ambito del mas- simale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.
5) Interruzione o sospensione di attività
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività in- dustriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni.
La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro risarcibi- le, fino alla concorrenza di € 55.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
6) Ricorso terzi da incendio
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell’As- sicurato o da lui detenute o possedute, fino alla concorrenza di € 150.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di
€ 250,00 per sinistro.
Tale limite è ridotto a 1/3 peridannida incen- dio, fumo, scoppio, esplosione, alle dimore non abituali (comprese camere di albergo o analoghe strutture in uso all’Assicurato), nonché per i danni alla Dimora abituale a lui locata, ferma restando la franchigia.
A parziale deroga dell’Art. 6.2.1 - Persone non considerate “Terzi” - punto 1), sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli dell’Assicurato, pur- ché non conviventi.
Art. 6.1.4 Esclusioni
Le garanzie non comprendono i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, re- stano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui lAssicu- rato debba rispondere;
2) conseguenti all’esercizio di attività profes- sionali, commerciali, artigianali o, comun- que, svolte a scopo di lucro;
3) derivanti dalla proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aero- mobili, salvo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assi- curati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legi- slativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da locali di terzi anche se lo- cati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all’art. 6.1.1
- Garanzia Vita Privata -, punti 16), 17) e 18);
4) alle cose in consegna o custodia o che l’As- sicurato detenga a qualsiasi titolo;
5) derivanti dalla partecipazione a gare, com- petizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorren- te (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
6) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a moto- re praticati sull’acqua, nonché in generale quelli che prevedano l’impiego di veicoli a motore;
7) derivanti dalla proprietà od uso di imbarca- zioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
8) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elen- cati all’Art. 6.1.1 punto 24) - Animali -;
9) da umidità o stillicidio, da insalubrità dei locali, dal gelo;
10) derivanti dalla proprietà, detenzione non legittima di armi, anche da fuoco, nonché dal loro uso;
11) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosi- vi e/o sostanze radioattive;
12) da furto o rapina;
13) derivanti dalla presenza, uso, contamina- zione, estrazione, manipolazione, lavora- zione, vendita, distribuzione e/o stoccag- gio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettroma- gnetici;
15) derivanti a seguito di malattia già mani- festatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
16) derivanti dall’esercizio dell’attività vena- toria;
17) derivanti dalle attività di manutenzione dell’abitazione;
18) derivanti da prodotti geneticamente mo- dificati;
19) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto previ- sto dall’Art. 6.1.3 punto 4) - Inquinamento accidentale -
Art. 6.2 Delimitazioni
Art. 6.2.1 - Persone non considerate “Terzi”
Non sono considerati terzi:
1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se con- vivente, qualsiasi altro parente o affine;
2) gli addetti ai servizi domestici, in occasione dell’espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall’Art. 6.1.1 punto 21) e
6.1.1 punto 22);
3) quando l’Assicurato non sia una persona
fisica, il legale rappresentante, i soci a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1).
Art. 6.2.2 Operatività delle garanzie
La garanzia opera in tutto il mondo, esclusi gli Usa, il Canada ed il Messico.
Quando il Contraente trasferisce la propria re- sidenza all’estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell’anno assicurativo.
Art. 6.2.3 Limiti di esposizione L’assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato nella Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contemporanea- mente più estensioni o limitazioni di garanzia. Qualora l’assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI - CHIAVE PLATINO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 6.1 - Garanzia Base
La Società, nei limiti del massimale indicato nella Scheda di polizza, si obbliga a tenere in- denne gli Assicurati, intesi come:
• il Contraente ed il coniuge con esso convi- vente;
• i componenti del suo nucleo familiare risul- tanti dal certificato di Stato di Famiglia pur- ché con esso conviventi;
• il convivente more uxorio del Contraente, in- dividuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
• la persona individuata sulla Scheda di poliz- za nel caso in cui il contratto sia stipulato con contraenza “Persona Giuridica” e i compo- nenti del suo nucleo familiare risultanti dal certificato di Stato di Famiglia purché non coniugati e con essa conviventi o il conviven- te more uxorio del Contraente, individuato sulla Scheda di polizza, per fatto proprio o dei figli conviventi;
delle somme (capitali, interessi, spese) che siano tenuti a pagare, in quanto civilmente re- sponsabili, per fatto proprio o per quello delle persone delle quali devono rispondere per legge, per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggia- menti a cose, per fatti verificatisi nell’ambito dei rischi per i quali è stipulata l’assicurazio- ne.
Art. 6.1.1 - Garanzia Vita Privata
Nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero si intendono com- presi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i rischi relativi:
1) alla responsabilità per fatto dei figli minori, anche quando sono affidati temporanea- mente a persone non conviventi;
2) alla responsabilità per minori in custodia;
3) alla responsabilità delle persone, non fa- centi parte del nucleo familiare, alle quali vengono affidati i figli minori del Con-
traente, compresi i danni subiti dalle per- sone medesime;
4) alla caduta di antenne televisive e/x xxxx- trasmittenti e di parabole teleradiorice- venti;
5) alla intossicazione o avvelenamento cau- sati da somministrazione di cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
6) alla partecipazione ad attività sociali e di volontariato, limitatamente alla respon- sabilità personale e con esclusione delle attività sanitarie;
7) alla partecipazione, quale genitore, ad attività scolastiche previste dal X.Xxx. 297/1994 ed a quelle autorizzate dalle Au- torità Scolastiche;
8) alla proprietà ed uso di attrezzature non a motore sportive e per il gioco;
9) alla proprietà ed uso di impianti sportivi e per il gioco, purché di pertinenza della Dimora abituale;
10) alla responsabilità da fatto colposo in qualità di pedone, di ciclista;
11) alla pratica di sport, svolti sia individual- mente che in squadra a livello non profes- sionistico e senza alcuna forma di remu- nerazione di natura ricorrente (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
12) alla proprietà, detenzione ed uso legittimi di armi, anche da fuoco, fermo quanto pre- visto all’Art. 6.1.1 punto 24) - Responsabili- tà civile del cacciatore;
13) alla responsabilità per danni provocati a terzi, trasportati e non, dai figli minorenni dell’Assicurato a seguito di guida di auto- veicoli, motoveicoli, ciclomotori e natanti, qualora tale guida sia avvenuta all’insapu- ta dei genitori ed in violazione delle norme di abilitazione prescritte dalla legge per la loro guida ed uso, semprechè al momen- to del sinistro il mezzo risulti munito di copertura assicurativa verso terzi rego- larmente operante ai sensi del Decreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
14) alla responsabilità per danni provocati da- gli Assicurati, per loro responsabilità per- sonale, nella loro qualità di trasportati su veicoli e natanti di proprietà altrui, a terzi non trasportati sui medesimi; sono co- munque esclusi i danni al veicolo stesso;
15) alla responsabilità per danni provocati da xxxxx alla guida con patente scaduta di vei- coli a motore dell’Assicurato o dei suoi fa- miliari, limitatamente all’azione di rivalsa dell’assicuratore del veicolo stesso;
16) alla responsabilità per danni provocati dall’Assicurato o dai suoi familiari alla gui- da di autovettura di terzi qualora la validi- tà della patente di guida risulti sospesa per aver omesso di richiederne il rinnovo. La presente garanzia opera limitatamen- te all’azione di rivalsa dell’assicuratore dell’autovettura stessa purché entro 180 giorni dal sinistro venga rinnovata l’abili- tazione a condurre autovetture. Non sono comunque risarciti i danni subiti dall’auto- vettura stessa.
17) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivante dalla proprietà, uso, guida di velocipedi a pedalata assistita aventi le caratteristiche definite all’art. 50 del Codi- ce della strada;
18) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di carrozzella elettrica e non.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’as- sicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, ed eventuali suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Operando tale condizione, è abrogata l’esclusione dei danni da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di cui all’art. 6.1.4 punto 3) - Esclusioni -;
19) alla responsabilità per danni provocati a terzi derivanti dalla proprietà, uso, guida di golf cars.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo assicurato non sia soggetto all’as- sicurazione obbligatoria come da D.Lgs. 7
settembre 2005 n. 209, ed eventuali suc- cessive modifiche ed integrazioni.
La garanzia è operante limitatamente alla circolazione su aree private non aperte alla pubblica circolazione;
20) alla conduzione sia della Dimora abituale che delle dimore non abituali.
Sono altresì compresi, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio del- le stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, al- beri, strade e viali privati).
Qualora la conduzione sia riferita alla sin- gola porzione di un fabbricato condomi- niale o plurifamiliare, l’assicurazione com- prende anche la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
Per la garanzia Vita privata sono inoltre com- prese in polizza in quanto sempre operanti:
21) Responsabilità civile verso dipendenti
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:
1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D.P.R. 30 giu- gno 1965, n. 1124 e successive modifiche nonché dal X.Xxx. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni subiti dalle persone qualificabili come dipendenti addetti ai servizi domestici;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risar- cimento di danni non rientranti nella di- sciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, ca- gionati ai soggetti di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni perso- nali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicura- zione di legge.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
22) Malattie professionali
Limitatamente alle persone qualificabili
come dipendenti addetti ai servizi dome- stici, l’assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è este- sa al rischio delle malattie professionali (escluse silicosi e asbestosi).
Questa estensione è efficace a condizione che le malattie si manifestino in data po- steriore a quella della presente assicura- zione e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell’assicurazione.
Il massimale di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro indicato in polizza rappresenta comunque la massima espo- sizione dell’Impresa:
• per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
• per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedente- mente indennizzata o indennizzabile;
2) perlemalattieprofessionaliconseguen- ti alla:
a) intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell’Assicurato;
b) intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori pa- togeni da parte dell’Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successi- vamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intra- presi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rap- porto alle circostanze;
3) per le malattie connesse alla presenza, uso, contaminazione, estrazione, mani- polazione, lavorazione, vendita, distri- buzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
4) per i casi di contagio da virus HIV;
5) per le malattie professionali che si ma- nifestino dopo un anno dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
La Società ha diritto di effettuare in qual- siasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei luoghi di lavoro, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
23) Responsabilità civile verso addetti ai ser- vizi domestici
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per gli infortuni subiti nello svolgimento delle mansioni loro affidate dagli addetti ai servizi domestici, baby- sitter, colf, persone alla pari, intesi per tali i soggetti non legati all’Assicurato da un rapporto di lavoro subordinato come dipendente o ad esso assimilabile, che abbiano come conseguenza la morte o le lesioni gravi o gravissime, come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
24) Responsabilità civile del cacciatore
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato derivante dall’esercizio del- l’attività venatoria, purché svolta in con- formità alle disposizioni di legge.
La garanzia è prestata fino alla concor- renza di € 500.000,00, per annualità assi- curativa, per ciascun sinistro e per l’intero periodo assicurativo.
Tale somma viene comunque prestata per l’eccedenza rispetto al massimale previ- sto dalla polizza stipulata dall’Assicurato per ottemperare agli obblighi previsti dal- la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successi- ve modifiche o integrazioni; ciò anche nel- l’eventualità di inesistenza, annullamento od inefficienza totale o parziale dell’altra assicurazione, nel qual caso i massimali minimi previsti dalla predetta legge ri- marranno a carico dell’Assicurato.
25) Tempo libero
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti da atti-
vità svolte nel tempo libero quali, a titolo esemplificativo, il bricolage, il giardinag- gio, la pesca e il modellismo (anche a mo- tore), ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -.
26) Animali
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà, possesso, custodia od uso di animali nell’ambito della vita privata, di relazione e in generale nel tempo libero, ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -.
Relativamente alla proprietà, possesso, custodia e uso di cani, il pagamento del risarcimento sarà effettuato con appli- cazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.
A deroga dell’Art. 6.1.4 punto 9) - Esclusioni
-, per i cani appartenenti alle seguenti raz- ze e agli incroci con esse ottenuti:
• Pitt Bull
• American Staffordshire Terrier
• Staffordshire Terrier
• Bull Terrier
• Tosa Inu Giapponese
• Fila Brasileiro
• Dogo Argentino
• Dogue de Bordeaux
• Doberman
• Rottweiler
• Mastino Napoletano
• Bullmastiff
• Cane da montagna dei Pirenei
• Tibetan Mastiff
• Briard
la garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 250,00.
27) Cose ed animali in consegna
Si conviene tra le Parti che per i danni, anche se da furto, alle cose (esclusi i va- lori e preziosi) ed agli animali in uso, cu- stodia, consegna all’Assicurato, la garan- zia è prestata fino alla concorrenza di € 2.500,00 per sinistro con una franchigia di
€ 150,00.
Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da usura e/o deterioramento.
28) Sport praticati sull’acqua
Ferma l’esclusione di cui all’Art. 6.1.4 punto 5) - Esclusioni -, si darà luogo al risarcimen- to per danni connessi alla pratica di sport praticati sull’acqua con l’applicazione del- la franchigia di € 250,00 per sinistro.
Il limite di cui sopra non si applica alla pra- tica del nuoto.
Art. 6.1.2 - Garanzia Fabbricati
La Società risarcisce i danni verificatisi in re- lazione:
1) alla proprietà in territorio italiano, dello Stato di X. Xxxxxx e di Città del Vaticano, sia della Dimora abituale che delle Dimore non abituali;
2) alla proprietà, qualora il contratto sia sti- pulato con contraenza “Persona Giuridica”, fino a un massimo di 5 unità immobiliari ad uso residenziale in territorio italiano, dello Stato di X.Xxxxxx e di Città del Vaticano, indicate nell’allegato di polizza, concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi, a parziale deroga della esclusio- ne di cui all’Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni -. Qualora il contratto sia stipulato con con- traenza “Persona Fisica”, la garanzia ineren- te alla proprietà opera senza limite di nu- mero, per tutte le unità immobiliari ad uso residenziale concesse in uso o locazione a persone diverse da quelle conviventi.
Sono altresì compresi, per i punti sopra previ- sti, i beni mobili in esse contenuti, gli impianti fissi a servizio delle stesse, le dipendenze e le pertinenze (compresi giardini, parchi, cortili, orti, alberi, strade e viali privati).
Qualora la proprietà sia riferita alla singo- la porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende an- che la responsabilità per le parti comuni ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
L’assicurazione è estesa alla proprietà di fon- di agricoli nel territorio italiano, dello Stato di
X. Xxxxxx e di Città del Vaticano, di superficie non superiore a due ettari, destinati ad esclu- sivo uso privato da parte degli Assicurati.
Per la Garanzia fabbricati Sono inoltre com-
prese in polizza in quanto sempre operanti:
1) Responsabilità Civile della committenza Qualora il Contraente sia proprietario del- l’immobile l’assicurazione, a parziale de- roga dell’Art. 6.1.4 punto 8) - Esclusioni -, è estesa ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria rientranti nel campo di appli- cazione del D.Lgs. 81/2008, limitatamente alla responsabilità come committente, per i danni a terzi (escluse le persone addette ai lavori), purché l’Assicurato abbia designato i responsabili in conformità al disposto del D.Lgs 81/2008.
6.1.3 Condizioni sempre operanti valide per entrambe le garanzie: Vita Privata e Xxxxxx- cati
1) Manutenzione ordinaria
Qualora l’Assicurato esegua direttamente lavori di manutenzione ordinaria che non richiedano l’impiego di personale speci- ficamente abilitato e per i quali non sia ri- chiesto dalla legge il certificato di collaudo e/o conformità, l’assicurazione, a parziale deroga dell’Art. 6.1.4 punto 8) - Esclusioni -, è estesa ai danni a terzi causati durante le predette attività.
Resta, tuttavia, inteso che il pagamento del risarcimento sarà effettuato con ap- plicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.
2) Spargimento di liquidi
La garanzia comprende i danni causati a terzi da fuoriuscita di liquidi, con i criteri di seguito indicati:
1) relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua quali- tà di proprietario della Dimora abituale, non abituale e delle unità immobiliari ad uso residenziale concesse in uso o loca- zione a persone diverse da quelle convi- venti, indicate nell’allegato di polizza, la garanzia opera quando lo spargimento di liquidi sia conseguente alla rottura acci- dentale:
• di condutture o impianti idrici, igienici, di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato assicurato;
• di gronde e pluviali, condutture di scari- co di esclusiva pertinenza del fabbrica- to assicurato;
• di apparecchi e macchine ad uso dome- stico, utilizzati dall’Assicurato.
Qualora la proprietà sia riferita alla singola porzione di un fabbricato condominiale o plurifamiliare, l’assicurazione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di compe- tenza dell’Assicurato.
Resta, tuttavia, inteso che per questa ga- ranzia il pagamento del risarcimento sarà effettuato con applicazione della franchi- gia € 250,00 per sinistro o comunque con quella prevista per l’analoga garanzia nella sezione Incendio, se maggiore;
2) relativamente alla responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua quali- tà di conduttore della Dimora abituale o non abituale, la garanzia opera per lo spargimento di liquidi da qualsiasi causa determinato.
Nel caso l’Assicurato risulti essere sia pro- prietario che conduttore della Dimora abi- tuale o non abituale l’assicurazione è ope- rante sia per il punto 1) che per il punto 2). Siconviene tra le Parti che per le garanzie in- dicate ai punti 1) e 2), l’assicurazione è ope- rante fino alla concorrenza di € 50.000,00 che costituisce il massimo esborso per sinistro e annualità assicurativa a carico della Società.
3) Neve o ghiaccio
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti dalla mancata rimozione tempestiva di ghiaccio e neve dai tetti e da altre superfici di perti- nenza dell’abitazione assicurata.
Qualora la proprietà o la conduzione siano riferite alla singola porzione di un fabbrica- to condominiale o plurifamiliare, l’assicura- zione comprende anche la responsabilità per le parti comuni, ma esclusivamente per la quota di competenza dell’Assicurato.
4) Inquinamento accidentale
Ferma l’esclusione dell’Art. 6.1.4 punti 13 e 17) - Esclusioni -, i danni conseguenti ad in-
quinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo sono compresi nell’assicurazione esclusi- vamente se derivanti da fatto improvviso ed accidentale.
La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 100.000,00 per annualità assicurativa con uno scoperto del 10% con il minimo di
€ 250,00.
Sono anche assicurati, nell’ambito del mas- simale predetto e col limite del 10% dello stesso, le spese per la bonifica.
5) Interruzione o sospensione di attività
La Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni da interruzione o sospensione totale o parziale di attività in- dustriali, commerciali, di servizio, agricole, nonché dell’utilizzo di beni.
La garanzia è prestata a condizione che tali danni siano conseguenti a sinistro ri- sarcibile. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 80.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.
6) Ricorso terzi da incendio
La Società risarcisce i danni materiali e diretti causati ai beni di terzi da incendio, fumo, scoppio, esplosione di cose dell’As- sicurato o da lui detenute o possedute. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 250.000,00 per annualità assicurativa con una franchigia di € 250,00.
A parziale deroga dell’Art. 6.2.1 punto 1) - Persone non considerate “Terzi” -, sono compresi in garanzia i danni cagionati ai beni dei genitori e figli del l’Assicurato, pur- ché non conviventi.
7) Attività svolte in ambito domestico Limitatamente ad attività commerciali, artigianali e professionali, svolte in locali direttamente comunicanti con la Dimora abituale, la Società copre la responsabilità in capo all’Assicurato per i danni derivanti da fatti della vita privata, nonché dalla con- duzione e proprietà dei locali.
Resta esclusa la responsabilità per i danni derivanti direttamente dall’attività svolta a scopo di lucro.
8) Bed & Breakfast
Premesso che per Bed & Breakfast si inten-
de il servizio consistente nell’offrire nella casa di abitazione alloggio e prima cola- zione, con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, avvalendosi della nor- male organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, cibi e be- vande confezionati per la prima colazione, senza alcun tipo di manipolazione, a parzia- le deroga dell’Art. 6.1.4 punto 2) - Esclusioni
-, l’Assicurazione è operante per morte o lesioni personali cagionate agli ospiti nello svolgimento dell’attività di alloggio e prima colazione, nella Dimora abituale e/o in loca- li con essa direttamente comunicanti.
La presente garanzia, comunque esercita- ta in conformità alle normative in vigore, viene prestata ed opera se ed in quanto le stanze adibite al servizio Bed & Breakfast non siano superiori a 3 e/o i posti letto non siano superiori a 6.
9) Franchigia per danni a cose
Il pagamento del risarcimento per danni a cose sarà effettuato con applicazione della franchigia di € 150,00 per sinistro.
Restano fermi eventuali maggiori scoperti o franchigie posti a carico dell’Assicurato.
Art.6.1.4 Esclusioni
Le garanzie non comprendono i danni:
1) causati da atti dolosi degli Assicurati, re- stano comunque compresi i danni causati da atti dolosi delle persone di cui l’Assicu- rato debba rispondere;
2) conseguenti all’esercizio di attività profes- sionali, commerciali, artigianali o, comun- que, svolte a scopo di lucro;
3) derivanti da proprietà, uso, guida di veicoli a motore, natanti a motore, aeromobili, sal- vo i danni da incendio, scoppio, esplosione di veicoli a motore degli Assicurati quando siano parcheggiati in box o rimesse private e, comunque, non ritenuti in circolazione ai sensi del Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, compresi i danni subiti da lo- cali di terzi anche se locati al Contraente o ai suoi familiari e salvo quanto previsto ai rischi di cui all’art. 6.1.1 - Vita Privata - ai punti 17), 18) e 19);
4) derivanti dalla partecipazione a gare, com- petizioni e relativi allenamenti di tutti gli sport svolti a livello professionistico o con forme di remunerazione di natura ricorren- te (in premi o in denaro), salvo i rimborsi delle spese sostenute;
5) derivanti dalla pratica del paracadutismo e degli sport aerei in genere, degli sport con uso o guida di mezzi o natanti a motore pra- ticati sull’acqua, nonché in generale di quelli che prevedano l’impiego di veicoli a motore;
6) derivanti dalla proprietà od uso di imbarca- zioni a remi o a vela di lunghezza superiore a 6,5 metri;
7) da umidità o stillicidio, insalubrità dei loca- li;
8) derivanti dalle attività di manutenzione dell’abitazione;
9) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di cani e agli incroci con esse ottenuti, elencati all’Art. 6.1.1 punto 26) - Animali -;
10) derivanti dalla proprietà, detenzione ed uso non legittimi di armi, anche da fuoco;
11) derivanti dalla proprietà ed uso di esplosivi e/o sostanze radioattive;
12) da rapina;
13) derivanti dalla presenza, uso, contamina- zione, estrazione, manipolazione, lavora- zione, vendita, distribuzione e/o stoccag- gio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
14) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettroma- gnetici;
15) derivanti a seguito di malattia già mani- festatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme (TSE);
16) derivanti da prodotti geneticamente mo- dificati;
17) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, salvo quanto previsto dall’Art. 6.1.3 punto 4) - Inquinamento acci- dentale.
Art. 6.2 Delimitazioni
Art. 6.2.1 - Persone non considerate “Terzi”
Non sono considerati terzi:
1) gli Assicurati, i loro genitori e figli, e, se con- vivente, qualsiasi altro parente o affine;
2) gli addetti ai servizi domestici, in occasio- ne dell’espletamento della loro attività, salvo quanto previsto dall’Art. 6.1.1 punto 21), punto 22) e punto 23);
3) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a re- sponsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rap- porti di cui al punto 1).
Art. 6.2.2 - Operatività delle garanzie
La garanzia opera in tutto il mondo, salvo ove diversamente indicato.
Limitatamente a USA, Canada e Messico la garanzia è limitata ai danni materiali a per- sone e cose, escluso quindi ogni risarcimento per danni a carattere punitivo (c.d. punitive or exemplary damages).
Quando l’Assicurato trasferisce la propria re- sidenza all’estero, la presente garanzia cessa di avere validità alla fine dell’anno assicurati- vo.
Art. 6.2.3 - Limiti di esposizione L’assicurazione è prestata entro il massimale stabilito per la responsabilità civile indicato sulla Scheda di polizza, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento interessante contempo- raneamente più estensioni o limitazioni di garanzia.
Qualora l’assicurazione sia prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza ed i limiti di risarcimento previsti per le singole garanzie sono, per ogni effetto, unici anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati tra loro.
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SEZIONE SALVABENESSERE
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art.7.1 Garanzia Base
Oggetto dell’Assicurazione
Sono in garanzia le seguenti coperture assi- curative:
• Inabilità Temporanea Totale al Lavoro (ITT) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Autonomo;
• Perdita d’Impiego (PI) (assicurazione perdi- te pecuniarie), per il Contraente che, al mo- mento del Sinistro, sia Lavoratore Dipen- dente Privato;
• Ricovero Ospedaliero (RO) (assicurazione infortuni e malattia), per il Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavoratore Di- pendente Pubblico o Non Lavoratore.
La Società si impegna a corrispondere il mas- simale indicato nella Scheda di polizza secon- do le modalità di liquidazione previste all’Art. 2.29.
Sono assicurabili i soggetti che abbiano un’età non inferiore a 25 anni e non superiore a 69 anni al momento della stipula e/o rinnovo. Il ve- rificarsi in corso d’anno assicurativo del compi- mento del 70° anno di età comporta la cessa- zione delle coperture assicurative alla scaden- za annuale immediatamente successiva.
L’età assicurativa viene determinata pren- dendo come riferimento l’età puntuale del contraente in anni compiuti e interi.
L’assicurazione viene assunta senza alcu- na documentazione sanitaria: la copertura assicurativa è in ogni caso subordinata alla sottoscrizione, nella Scheda di polizza, del- la dichiarazione di buono stato di salute del Contraente.
Prestazioni garantite
Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Inabilità Temporanea e Totale al lavoro (ITT)
La garanzia si applica solo al Contraente che,
al momento del Sinistro, sia Lavoratore Auto- nomo. Il rischio coperto è l’Inabilità Tempora- nea Totale al Lavoro a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è sogget- ta, in caso di sinistro derivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitata- mente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicurativa è sottoposta ad un primo periodo di franchigia di 30 giorni e ad un secondo periodo di ulteriori 30 giorni imme- diatamente successivi. Il periodo di franchi- gia inizia il primo giorno di inattività lavorativa come risultante dal certificato medico. Tra- scorso il primo periodo di franchigia sopra in- dicato la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corri- sposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.
Copertura Assicurativa perdite pecuniarie in caso di Perdita d’impiego (PI)
La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova. Il rischio coperto è la per- dita d’impiego a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”. La copertu- ra assicurativa è soggetta ad un periodo di carenza pari a 90 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. Solo per la liquidazione della seconda quota, di impor- to pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di polizza, la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di franchigia di 45 giorni. La Società, senza alcuna franchigia iniziale, corrisponde un importo pari al 50% del massimale indicato nella Scheda di poliz- za dal primo giorno di Perdità dell’impiego ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di franchigia viene corrisposto l’ulte- riore 50% del massimale stesso. Nel caso in cui il Contraente, successivamente alla Per- dità dell’impiego, stipuli un nuovo contratto
di lavoro subordinato o riprenda un’attività remunerata di altra natura, la seconda quota pari al 50% del massimale non sarà dovuta.
Copertura Assicurativa infortuni e malattia in caso di Ricovero Ospedaliero (RO)
La garanzia si applica solo al Contraente che, al momento del Sinistro, sia Lavorato- re Dipendente Pubblico o Non Lavoratore. Il rischio coperto è il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia. La copertura assicurativa è soggetta, in caso di sinistro de- rivante da malattia, ad un periodo di carenza pari a 45 giorni limitatamente alla sola prima annualità assicurativa. La copertura assicura- tiva è sottoposta ad un primo periodo di fran- chigia di 5 giorni e ad un secondo periodo di ul- teriori 10 giorni immediatamente successivi. Il periodo di Franchigia inizia il primo giorno di Ricovero Ospedaliero (con pernottamento ed esclusi i day – hospital). Trascorso il primo periodo di franchigia la Società corrisponde un importo pari al 50% del massimale indica- to nella Scheda di polizza ed eventualmente al termine anche del secondo periodo di fran- chigia viene corrisposto l’ulteriore 50% del massimale stesso.
Art. 7. 2 – Persone assicurate L’assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente.
Art. 7.3 Massimale
L’assicurazione si intende prestata per cia- scuna annualità assicurativa fino alla con- correnza annua del massimale indicato nella Scheda di polizza.
Art. 7. 4 Esclusioni
Le coperture non sono operanti nei seguenti casi:
a) dolo del Contraente ovvero dell’Assisura- to o del Beneficiario;
b) sinistri avvenuti in relazione ad azioni de- littuose o dolose o atti temerari del Con- traente, restando comunque coperti gli atti compiuti per legittima difesa o per dovere di umanità e solidarietà;
c) sinistri avvenuti in relazione ad uno stato di guerra, dichiarata o non dichiarata, ivi inclusi, in via esemplificativa, la guerra civile, l’insurrezione, gli atti di terrorismo, l’occupazione militare e l’invasione, ecce- zion fatta per i sinistri verificatisi nei primi 14 giorni dall’inizio degli eventi bellici, se e in quanto il Contraente sia già presente sul luogo degli stessi al momento del loro insorgere;
d) il tentato suicidio; la mutilazione volon- taria; i Sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o di stati d’alcolismo acuto o cronico;
e) sinistri derivanti dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei o nel caso l’As- sicurato viaggi, in qualità di passeggero, a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, su aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal traspor- to pubblico di passeggeri, su aeromobili di aeroclubs, su apparecchi per il volo da di- porto o sportivo (deltaplano, ultraleggero, parapendio, etc.);
f) partecipazione a corse, gare, allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a mo- tore, salvo si tratti di regolarità pura;
g) le conseguenze dirette di infortuni e di ma- lattie insorti, diagnosticati o curati ante- riormente alla stipulazione del contratto e non dichiarati alla Società;
h) Infortuni e Xxxxxxxx conseguenti a stati depressivi ed affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche;
i) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguenza diretta o indiretta trasformazioni o asse- stamenti energetici dell’atomo, naturali o artificiali, accelerazioni di particelle ato- miche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) ed esposizione a radiazioni ionizzanti;
j) Infortuni e Xxxxxxxx che siano conseguen- za diretta della pratica di attività sportive professionistiche; della pratica di pugila- to, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE SALVABENESSERE
ghiaccio, speleologia, salto dal trampoli- no con sci o idrosci, sci acrobatico o fuori pista, xxx, immersione con autorespira- tore, paracadutismo o di sport aerei in genere;
k) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa col- legate;
l) interruzioni di lavoro dovute a gravidanza, per la garanzia Inabilità Totale e Tempora- nea al Lavoro;
m) prestazioni mediche e chirurgiche aventi finalità estetiche.
In aggiunta ai casi generali sub lettere da a) a j), la copertura relativa al rischio di Ricove- ro Ospedaliero non è operante anche nei se- guenti casi:
n) interventi di chirurgia plastica ricostrutti- va che non siano resi necessari a seguito di infortunio, e prestazioni aventi finalità estetiche, dietologiche e fitoterapiche;
o) ricoveri dovuti al parto o a patologie con- nesse alla gravidanza; aborto volontario non terapeutico;
p) ricoveri dovuti a infertilità, sterilità, check-up di medicina preventiva;
q) ricoveri in regime di lungodegenza o le convalescenze, anche in soggetti non più autosufficienti, qualora siano resi neces- sari prevalentemente da misure di carat- tere assistenziale o fisioterapico di man- tenimento.
La copertura relativa al rischio di Perdita d’Impiego inoltre non è operante nei seguenti casi:
r) licenziamenti dovuti a “giusta causa ”o a motivi disciplinari;
s) licenziamenti tra congiunti, anche ascen- denti e discendenti;
t) dimissioni;
u) cessazioni, alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contrat- ti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente;
v) contratti di lavoro non regolati dal diritto italiano;
w) licenziamenti a seguito del raggiungimen- to dell’età richiesta per il diritto a “pensio- ne di vecchiaia”;
x) risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di proces- si di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompa- gnatori alla quiescenza;
y) messa in Mobilità del lavoratore dipen- dente che, nell’arco del periodo di Mobili- tà stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia;
z) situazioni di disoccupazione che diano luogo all’Indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni Ordinaria, Edilizia o Straordinaria.
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SEZIONE TUTELA LEGALE - CHIAVE ARGENTO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 8.1 - Garanzia Base
Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costitu- ito da un Ente di diritto pubblico, oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi previ- sta per gli organismi di mediazione costitu- iti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle presta- zioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: condo- minio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del si- nistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Lega- le” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”.
Prestazioni garantite Vita Privata
La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
c) controversie e procedimenti che coinvol-
gono l’Assicurato nella veste di conducen- te di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull’assicurazione obbligatoria (D. Lgs. 209/2005) nonché di pedone o pas- seggero di qualsiasi mezzo;
d) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
e) controversie individuali di lavoro con col- laboratori domestici, purché regolarmen- te assunti;
f) controversie nascenti da presunte ina- dempienze contrattuali della contropar- te in relazione all’acquisto del contenuto dell’abitazione, purchè il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a
€ 50.000,00;
g) controversie civili riguardanti il con- tratto di locazione dell’abitazione abituale o di quella non abituale (se indicata in polizza per il rischio princi- pale e corrisposto il relativo sovrap- premio), purchè il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a
€ 50.000,00.
Art. 8.2 - Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultan- ti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti ille- citi commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti.
Art. 8.3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzio- ni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spe- se di registrazione atti);
c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazio-
ni o aerei;
f) le operazioni di trasformazione e/o di ri- strutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
g) le controversie inerenti all’Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
i) le violazioni civili o penali derivanti da de- tenzione o impiego di sostanze radioatti- ve, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
j) le vertenze con Xxxxxxxx od Enti di assisten- za o previdenza;
k) le violazioni civili o penali derivanti da tu- multi popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato abbia parteci- pato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
l) le operazioni finanziarie, vertenze/con- troversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
n) le controversie relative al diritto di fami- glia, delle successioni e donazioni;
o) le vertenze contrattuali,salvo quanto pre- visto all’Art. 8.1 - Vita Privata;
p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento del- le attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
q) le controversie con la Società.
Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assi- curazione per i casi di responsabilità extra- contrattuale o per i procedimenti penali;
b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazio- ne per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia
si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempi- mento.
La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.
Qualora il fatto che origina il sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il sini- stro stesso si considera avvenuto nel momen- to in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al mede- simo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 8.5 - Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resi- stenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimen- to;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazio- ne.
La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la po- lizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inse- rite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza prece- dente di Tutela Legale.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art.
2.33 “Libera scelta del Legale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza pre- cedente decorre dalla cessazione della pre- sente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze giudiziali e non, promosse da o con- tro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un me- desimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• procedimenti penali a carico di una o più per- sone assicurate e dovuti al medesimo even- to o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a
favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.6 - Estensione Territoriale L’assicurazione vale per le controversie de- terminate da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natu- ra contrattuale, per le quali la garanzia è pre-
stata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
Art. 8.7 - Massimale
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno as- sicurativo.
8
SEZIONE TUTELA LEGALE - CHIAVE ORO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 8.1 - Garanzia Base
Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico, op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo per controversie riguardanti le se- guenti materie, laddove elencate nelle pre- stazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: con- dominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Le- gale” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro”.
Prestazioni garantite Vita Privata
La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
c) controversie e procedimenti che coinvol- gono l’Assicurato nella veste di condu- cente di biciclette e natanti non soggetti alla legge sull’assicurazione obbligatoria (D.Lgs. 209/2005) nonché di pedone o passeggero di qualsiasi mezzo;
d) difesa penale dell’Assicurato per delitto colposo o contravvenzione;
e) controversie individuali di lavoro con col- laboratori domestici, purché regolarmen- te assunti;
f) controversie nascenti da presunte ina- dempienze contrattuali della contropar- te in relazione all’acquisto del contenuto dell’abitazione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a
€ 50.000,00;
g) controversie civili riguardanti il contratto di locazione dell’abitazione abituale o di quella non abituale (se indicata in polizza per il rischio principale e corrisposto il relativo sovrappremio), purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non su- periore a € 50.000,00.
Patrimonio
La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato in relazione all’abitazio- ne assicurata per:
a) danni subiti dal fabbricato dovuti a fatti illeciti di terzi;
b) controversienascentidapresunteinadem- pienze contrattuali della controparte in re- lazione all’acquisto dell’abitazione stessa. La garanzia vale per l’acquisto della casa già adibita ad abitazione dell’Assicurato con regolare contratto di locazione;
c) controversie nascenti da presunte ina- dempienze contrattuali da parte di arti- giani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a € 50.000,00;
d) controversie civili riguardanti luci, vedute, confini, distanze, servitù, relative alla pro- prietà esclusiva, purché il valore in lite non sia inferiore a € 300,00 e non superiore a
€ 50.000,00.
Art. 8.2 - Persone assicurate
L’assicurazione è operante per il Contraente e i componenti il suo nucleo familiare risultan- ti dal certificato di Stato di Famiglia nonché per il convivente more uxorio identificato alla stipula del presente contratto, anche per le responsabilità su di loro gravanti per fatti ille- citi commessi dai collaboratori domestici e/o baby-sitters nell’esercizio delle mansioni cui sono adibiti.
Art. 8.3 - Esclusioni
L’assicurazione non è operante per:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzio- ni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spe- se di registrazione atti);
c) le spese relative a controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate;
d) le spese relative a controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
e) le controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazio- ni o aerei;
f) le operazioni di trasformazione e/o di ri- strutturazione comportanti ampliamento di volume del fabbricato;
g) le controversie inerenti all’Art. 28 dello Statuto dei lavoratori;
h) le controversie tra più soggetti assicurati con la presente polizza;
i) le violazioni civili o penali derivanti da de- tenzione o impiego di sostanze radioatti- ve, da contaminazione, da inquinamento di acque, terreni e colture;
j) le vertenze con Xxxxxxxx od Enti di assisten- za o previdenza;
k) le violazioni civili o penali derivanti da tu- multi popolari, fatti bellici, atti vandalici, risse alle quali l’Assicurato abbia parteci- pato; le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
l) le operazioni finanziarie, vertenze/con- troversie in materia di diritto societario e comunque in materia di rappresentanza societaria;
m) il diritto di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenze sleali;
n) le controversie relative al diritto di fami- glia, delle successioni e donazioni;
o) le vertenze contrattuali, salvo quanto pre- visto all’Art. 8.1 - Vita Privata e Patrimonio
-;
p) i procedimenti civili e penali conseguenti a fatti ed atti connessi allo svolgimento del- le attività necessarie ad assolvere compiti e funzioni di cariche pubbliche/private e politiche;
q) le controversie con la Società.
Art. 8.4 - Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di effetto dell’assi- curazione per i casi di responsabilità extra- contrattuale o per i procedimenti penali;
b) dopo 90 giorni dall’effetto dell’assicurazio- ne per gli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempi- mento.
La garanzia non viene prestata per i sinistri insorgenti da fatti, accordi o contratti che, al momento dell’effetto della polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da una delle parti.
Qualora il fatto che origina il sinistro si pro- tragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più perso- ne ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesi- mo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 8.5 - Insorgenza del sinistro
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di
danni extracontrattuali e per le spese di resi- stenza alle pretese di risarcimento avanzate da terzi, il momento del verificarsi del primo fatto che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi, il momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo ab- bia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natu- ra, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
• durante il periodo di validità temporale della copertura in caso di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, per le spese di resistenza alle pretese di risar- cimento avanzate da terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzio- ni amministrative ove applicabili;
• trascorsi 90 giorni dalla decorrenza della polizza, in tutti gli altri casi.
Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la po- lizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inse- rite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l’esistenza di una polizza prece- dente di Tutela Legale.
La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società o ad ARAG, nei modi e nei termini dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art.
2.33 “Libera scelta del Legale” delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri, entro 2 anni dalla cessazione del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assi- curativa rispetto ad una polizza della Società precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza pre- cedente decorre dalla cessazione della pre-
sente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell’assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei Contraenti o la cui rescissione, risolu- zione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei Contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura. Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze giudiziali e non, promosse da o con- tro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un me- desimo contesto riferito all’evento coperto in garanzia;
• procedimenti penali a carico di una o più per- sone assicurate e dovuti al medesimo even- to o fatto.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il re- lativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli one- ri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 8.6 - Estensione Territoriale L’assicurazione vale per le controversie de- terminate da fatti verificatisi nel territorio dell’Unione Europea, compresa la Svizzera, ad eccezione delle eventuali vertenze di natu- ra contrattuale, per le quali la garanzia è pre- stata per i sinistri insorti e processualmente trattati nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Mari- no.
Art. 8.7 - Massimale
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale previsto per il caso assicurativo ed indicato nella Scheda di polizza, senza limite di denunce per anno as- sicurativo.
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SEZIONE TUTELA LEGALE - CHIAVE PLATINO
Fascicolo Informativo - Contratto di assicurazione Multirischi dell’Abitazione
Art. 8.1 - Garanzia Base
Oggetto dell’assicurazione
La Società, alle condizioni della presente po- lizza assicura la Tutela Legale nei limiti del massimale convenuto all’Art. 8.7, compresi i relativi oneri non reperibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei pro- pri interessi in sede extragiudiziale e giudizia- le, nei casi indicati in polizza.
Tali oneri sono:
• le spese per l’intervento del legale inca- ricato dalla gestione del sinistro anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento del mediatore;
• le eventuali spese del legale di contropar- te, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizza- ta da Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Arag ai sensi dell’Art. 2.35 “Gestione del sinistro” della Sezione “Cosa fare in caso di sinistro”;
• le spese processuali nel processo penale (Art. 535 Codice di Procedura penale);
• le spese di giustizia in favore dell’erario nel processo penale;
• il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari (D.L. 11/03/2002 n. 28 con- vertito in Legge 10/05/2002 n. 91), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soc- combenza di quest’ultima;
• le spese per la registrazione degli atti giu- diziari;
• le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
• le spese sostenute dal Contraente/Assi- curato per la costituzione di parte civile, nell’ambito del procedimento penale a ca- rico della Controparte;
• le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e le indennità di trasferta;
• le indennità a carico dell’Assicurato spet- tanti all’Organismo di mediazione costi- tuito da un Ente di diritto pubblico, op- pure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicura- tiva solo per controversie riguardanti le se- guenti materie, laddove elencate nelle pre- stazioni garantite e in relazione all’ambito di operatività della presente polizza: con- dominio, diritti reali, locazione, comodato, risarcimento del danno derivante dalla cir- colazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da diffamazione con mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Per quanto riguarda le spese relative all’ese- cuzione forzata, la Società tiene indenne l’As- sicurato limitatamente ai primi due tentativi. È garantito l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente com- petente ai sensi dell’Art. 2.32 “Denuncia del sinistro” e dell’Art. 2.33 “Libera scelta del Le- gale” della Sezione “Cosa fare in caso di sini- stro”.
Prestazioni garantite Vita Privata
La garanzia assicurativa riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato nell’ambito della vita privata extraprofessionale, ed in particolare per:
a) controversie per danni extracontrattuali subiti dall’Assicurato per fatto illecito di altri soggetti;
b) controversie per danni extracontrattuali causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato;
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NORME CHE REGOLANO LE SINGOLE SEZIONI - SEZIONE TUTELA LEGALE - CHIAVE PLATINO