CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA CASA
RETAIL PIU' CASA CLASSIC
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
a) Nota informativa, comprensiva del glossario;
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Xxx Xxxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx) - xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
NOTA INFORMATIVA
Prodotto Retail Più - Casa Classic
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046.
Sede Legale in xxx Xxxxxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx).
Recapito telefonico 051-5077111 Telefax 051-375349, siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx, indirizzo di posta elettronica xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx.
E’ autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G. U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa (dati aggiornati a 04.2014)
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all'esercizio 2013, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.076.312.130,36, con capitale sociale pari ad € 1.977.533.765,65 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 2.765.037.497,82. L’indice di solvibilità (da intendersi quale il rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente) riferito alla gestione dei rami danni è pari a 1,52.
Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nella presente Nota sono pubblicati sul sito della società xxx.xxxxxxxxx.xx
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle condizioni di assicurazione:
Parte Generale:
Assicurato
La persona il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione
Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente
La persona che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza
Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio
La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società
L’impresa assicuratrice.
Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile
Abitazione isolata
È l’abitazione a uso esclusivo dell’Assicurato che occupa l’intero Fabbricato.
Abitazione non isolata
È l’abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, sia con proprio accesso dall’esterno che con accesso comune.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
Tipo 01: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.
Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose.
Tipo 02: Fabbricato interamente costruito con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza.
Collezioni
Sono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo.
Contenuto
È l’insieme dei beni per uso domestico, personale e professionale riposti all’interno dell’abitazione indicata nella scheda di Polizza. Comprende il Contenuto delle Dipendenze,
gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento.
Agli effetti del Quadro I – Incendio e altri danni materiali, rientrano in questa voce le caldaie per il riscaldamento autonomo, le tende esterne e i relativi sostegni.
L’insieme include anche
- Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d’oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
- Preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d’oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
- Valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori.
Contenuto delle Dipendenze
Sono l’arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l’abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni e i relativi motori.
Dimora abituale
È l’abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l’Assicurato vive per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria
È l’abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l’Assicurato non vive per la maggior parte dell’anno.
Dipendenze
Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l’abitazione.
Esplosione
È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
Sono i locali indicati nella scheda di Xxxxxxx e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno. Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, ma solo se intercomunicante con l’abitazione stessa.
Sono compresi:
- le opere murarie e di finitura;
- le opere di fondazione o interrate;
- gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
- gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
- gli affreschi, le statue e i mosaici che non abbiano valore artistico
e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato.
Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati) i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi.
Qualora si assicuri una porzione di immobile in condominio o in Fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.
Fissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
Implosione
È l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare.
Incombustibili
Sono considerati incombustibili:
- cemento e cemento armato;
- pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli;
- pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
- altri materiali che alla temperatura di 750°C non danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli Interni.
Mezzi di custodia
Sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento.
Oggetti personali
Sono le cose portate indosso o tenute a portata di mano dall’Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
Prestatore di lavoro
La persona che presta la propria opera presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall’Assicurato.
Primo rischio assoluto
È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino al raggiungimento della Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.
Rapina
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.
Scoperto
È la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scippo
È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Somma assicurata / Massimale
È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Truffa tra le mura domestiche
È la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri avvenuta all’interno dell’abitazione.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
- per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato;
- per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione.
Valore intero
È la forma di Assicurazione in base alla quale si assicurano i beni per il loro intero valore: la Somma assicurata per ogni bene deve corrispondere al valore o alla somma dei valori dei beni stessi. Se l’Assicurazione è stipulata per un importo inferiore viene applicata la regola proporzionale, cioè si corrisponde un Indennizzo ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e il valore reale dei beni.
Vetri antivandalismo
Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
Quadro IV - Tutela Legale
Europa
Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l’Assicurazione.
Quadro V - Assistenza
Assicurato
La persona fisica residente in Italia, proprietaria o locataria dell’abitazione, i suoi Familiari conviventi.
Elettrodomestici
Il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, il piano cottura, il boiler elettrico, la caldaia a gas, lo scaldabagno a gas, il climatizzatore.
Equipe medica
Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Familiari
Il coniuge o il convivente, i discendenti e gli ascendenti entro il secondo grado di parentela e gli affini dell’Assicurato, purché conviventi.
Infortunio domestico
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a seguito di un Sinistro.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:
- provochi danni materiali e diretti all’abitazione;
- renda l’abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;
- metta in pericolo la sicurezza dell’abitazione e/o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;
rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.
Il contratto viene offerto con tacito rinnovo annuale, con possibilità però per il Contraente e la Società di accordarsi ai fini del non tacito rinnovo.
AVVERTENZA: in caso di stipula con tacito rinnovo la disdetta deve essere comunicata dalla parte recedente all’altra parte con lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 7 “Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La copertura del Rischio terremoto prevista dagli allegati specifici ha durata annuale senza tacito rinnovo, con facoltà delle parti di concordarne alla scadenza dell’annualità il rinnovo per un ulteriore anno. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’articolo “Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione” degli allegati specifici del Rischio terremoto
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto viene offerto con possibilità di scelta delle seguenti coperture assicurative:
- Quadro I – Incendio e altri danni materiali. Garantisce il Fabbricato dell’abitazione e ciò che contiene contro il rischio di Incendio, fulmine, Esplosione, Implosione e Scoppio e altri numerosi eventi, secondo quanto indicato al Quadro I delle condizioni di assicurazione;
- Quadro II - Furto e Rapina. Garantisce il Contenuto dell’abitazione (beni per uso domestico, personale e professionale, Cose speciali, Preziosi, Valori) riposto nei locali, secondo quanto indicato al Quadro II delle condizioni di assicurazione;
- Quadro III - Responsabilità Civile. Garantisce l’Assicurato, se civilmente responsabile, di quanto tenuto a risarcire a terzi per danni fisici e materiali accidentalmente provocati a persone, animali e cose in relazione alla proprietà/conduzione dell’abitazione, ai fatti della vita privata e a numerose altre ipotesi, secondo quanto indicato al Quadro III delle condizioni di assicurazione;
- Quadro IV – Tutela Legale (acquistabile solo in abbinamento all’assicurazione Responsabilità Civile). Garantisce le spese legali e peritali, sia giudiziali che stragiudiziali, per controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata, con possibilità di scelta tra garanzia Base e garanzia Super, secondo quanto indicato al Quadro IV delle condizioni di assicurazione;
- Quadro V - Assistenza (acquistabile solo in abbinamento ad almeno uno tra i Quadri I - Incendio e altri danni materiali, II - Furto e Rapina e III - Responsabilità Civile). Garantisce prestazioni di aiuto immediato all’Assicurato a tutela dei locali dell’abitazione e alla sua persona, secondo quanto indicato al Quadro V delle condizioni di assicurazione;
- Quadro VI – Indennità straordinaria calamità naturale. E’ previsto in Polizza in caso di acquisto congiunto dei Quadri I “Incendio e altri danni materiali” e III “Responsabilità civile” (Indennità straordinaria calamità naturale pari a Euro 10.000) oppure nel caso di acquisto congiunto dei Quadri I – II – III, “Incendio e altri danni materiali” / “Furto e Rapina” / “Responsabilità civile” (Indennità straordinaria calamità naturale pari a Euro 15.000).
L’Indennità straordinaria opera esclusivamente per il Fabbricato assicurato con Caratteristiche costruttive del Fabbricato 01, di proprietà dell’Assicurato e adibito a sua Dimora abituale. Si riconosce un’indennità utile a fronteggiare le prime necessità in caso di distruzione dell’abitazione a seguito di una calamità naturale ufficialmente dichiarata e attestata dalla pubblica autorità, secondo quanto indicato al Quadro VI delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto all’interno dei suddetti Quadri e delle Condizioni Generali di Assicurazione.
AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Scoperti (espressi in percentuale del danno indennizzabile) e Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo;
per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nelle condizioni di assicurazione all'interno dei suddetti Quadri e nella scheda di Polizza che verrà sottoscritta dal Contraente in caso di stipulazione della Polizza.
Esempio di Franchigia: danno pari a Euro 500, Franchigia pari a Euro 250, Indennizzo corrisposto Euro 250.
Esempio di Scoperto: danno pari a Euro 500, Scoperto 20%, Indennizzo corrisposto Euro 400.
Esempio di limite di Indennizzo: danno pari a Euro 2.000, limite di Indennizzo pari a Euro 1.500, Indennizzo corrisposto Euro 1.500.
Nel Quadro I "Incendio e altri danni materiali" (se scelta la forma a Valore intero anche per la partita Contenuto) può trovare applicazione la regola proporzionale di cui all'art. 1907 Codice Civile in caso di assicurazione parziale dei Beni, con conseguente
riduzione dell'Indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto al paragrafo "Valore intero - Assicurazione parziale" dell'art. 7.4 "Determinazione del danno - Incendio e altri danni materiali / Furto e Rapina" delle Norme per la liquidazione dei Sinistri.
4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio
AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L'Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all'Indennizzo/Risarcimento o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell'art. 1898 del codice civile. E' altresì possibile comunicare l'avvenuta diminuzione del rischio in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 "Aggravamento del Rischio" e "Diminuzione del Rischio" delle Condizioni Generali di Assicurazione.
A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di Rischio una variazione delle Caratteristiche costruttive del Fabbricato assicurato rispetto a quelle dichiarate in polizza che comporti una maggiore o minore pericolosità delle stesse per danni cagionabili ai Beni assicurati (garanzia "Incendio e altri danni materiali"). Ad esempio si dichiara in polizza che il Fabbricato assicurato presenta strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili mentre, a seguito di completa ristrutturazione dell'immobile, le nuove pareti esterni e le strutture portanti verticali risultano edificate con l'utilizzo di materiali combustibili, o viceversa.
6. Premi
La periodicità di pagamento del premio è xxxxxxx.Xx Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall'art. 47 del Regolamento ISVAP n° 5/2006, e con gli altri mezzi di pagamento consentiti dalla legge e arrivati presso l'xxxxxxxxxxxxx.Xx Premio - a condizione che l'importo di ciascuna rata non sia inferiore a Euro 50 - può essere frazionato in rate semestrali (con aumento del 2% sul Premio annuo lordo). L'eventuale frazionamento è indicato nella scheda di Polizza.
AVVERTENZA: Qualora siano concedibili sconti di Premio sul singolo contratto l’intermediario illustra al Contraente le condizioni di applicabilità degli stessi. Se la Polizza è stipulata con durata poliennale il Premio viene calcolato con applicazione di una riduzione, che sarà indicata in scheda di Polizza, rispetto a quello previsto per la durata annuale (art. 1899, 1°comma, del codice civ ile).
7. Rivalse
AVVERTENZA: Relativamente agli Indennizzi pagati, la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del codice civile. La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate dall’art. 7.6 “Rinuncia alla rivalsa – Incendio e altri danni materiali” delle “Norme per la liquidazione dei Sinistri”.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: In caso di Sinistro il Contraente e la Società possono recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’art. 8 “Recesso in caso di Sinistro” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Se il contratto è stato stipulato con durata pluriennale il Contraente ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (art. 1899, 1°comma, del codice civile).
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'articolo 2952 del codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.
L’Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro a pena di decadenza entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, pena la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del codice civile.
10. Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. N. 209/2005 il contratto sarà soggetto alla legge italiana se il rischio è ubicato in Italia.
E’ facoltà delle parti convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi comunque i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.
11. Regime fiscale
Nel contratto si applicano sul Premio imponibile aliquote fiscali diversificate a seconda della garanzia pattuita nella misura prevista dalla normativa vigente e indicata nella scheda di Polizza.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: Il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto del Sinistro alla Società o all’intermediario entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Le spese per la ricerca del danno nel Quadro “Incendio e altri danni materiali” sono a carico della Società - entro i limiti previsti - se è stata acquistata la Garanzia aggiuntiva “Spese di ricerca e ripristino”. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto al capitolo 7 “Norme per la liquidazione dei Sinistri” delle condizioni di assicurazione.
AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria s.p.a.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 4.8 “Gestione del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
Relativamente ai Sinistri del ramo Assistenza la gestione viene affidata dalla Società a Pronto Assistance Servizi s.c.r.l.. Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura si rinvia a quanto previsto dal paragrafo 5.5 “Denuncia del Sinistro” delle condizioni di assicurazione.
13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Reclami e Assistenza Clienti
Via della Unione Europea, 3/B - 00000 Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX) Fax: 00.0000.0000
Indirizzo di Posta Elettronica: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, telefono (x00) 00-000000, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
14. Arbitrato
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il rappresentante legale
N.B.: si precisa che dal 1° gennaio 2013 l'ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135
Data aggiornamento Nota Informativa (escluso paragrafo A.2): 01.2014
RETAIL PIU' CASA CLASSIC - CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
SOMMARIO
La polizza in sintesi
Definizioni
• Definizioni relative all’Assicurazione in generale
• Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile
Quadro I – Incendio e altri danni materiali
1.1 Incendio e altri danni materiali
1.2 Garanzie aggiuntive
1.2.1 Fenomeni elettrici
1.2.2 Fenomeni atmosferici
1.2.3 Sovraccarico neve
1.2.4 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
1.2.5 Spese di ricerca e ripristino
1.2.6 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
1.3 Garanzie complementari
1.4 Vetri e cristalli
1.5 Condizioni sempre operanti
1.5.1 Dolo e colpa grave
1.5.2 Buona fede
1.6 Limiti di Indennizzo
1.7 Esclusioni
1.8 Fabbricato in locazione
1.8.1 Migliorie aggiunte e trasformazioni
1.9 Ricorso terzi
1.10 Riepilogo sottolimiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti
Quadro II – Furto e Rapina
2.1 Furto e Rapina all’interno dell’abitazione
2.1.1 Limiti di Indennizzo
2.1.2 Garanzie aggiuntive
A. Somma integrativa per Preziosi
B. Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia
C. Furto in occasione di eventi socio-politici
D. Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro
2.1.3 Esclusioni
2.2. Rapina, Xxxxxx e Xxxxx fuori dall’abitazione
2.2.1 Limiti di Indennizzo
2.2.2 Esclusioni
2.3 Riepilogo sottolimiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti
Quadro III – Responsabilità Civile
3.1 Proprietà dell’abitazione
3.2 Vita privata
3.3 Garanzie aggiuntive
3.3.1 Stage e tirocini
3.3.2 Bed & Breakfast e affittacamere
3.4 Condizioni sempre operanti
3.5 Delimitazioni
3.5.1 Persone non considerate terzi
3.5.2 Esclusioni
3.6 Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti
Quadro IV – Tutela Legale
• Definizioni specifiche per la Tutela Legale
4.1 Oggetto dell’Assicurazione
4.2 Garanzia Base
4.3 Esclusioni
4.4 Garanzia Super
4.5 Limiti territoriali
4.6 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile
4.7 Decorrenza della garanzia
4.8 Gestione del Sinistro
Quadro V – Assistenza
• Definizioni specifiche per l’Assistenza
5.1 Assistenza
5.2 Esclusioni
5.3 Estensione territoriale
5.4 Delimitazioni delle garanzie
5.5 Denuncia del Sinistro
VI Indennità straordinaria calamità naturale
VII Norme per la liquidazione dei Sinistri
7.1 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
7.2 Procedura per la valutazione del danno
7.3 Mandato dei periti
7.4 Determinazione del danno
7.5 Anticipo dell’Indennizzo
7.6 Rinuncia alla rivalsa
7.7 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate
7.8 Recupero dei beni rubati
7.9 Esagerazione dolosa del danno
7.10 Gestione delle controversie sul danno
7.11 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Art. 2 Decorrenza della garanzia
Art. 3 Pagamento del Premio Art. 4 Adeguamento del Premio Art. 5 Aggravamento del Rischio Art. 6 Diminuzione del Rischio
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento Art. 10 Beni di proprietà di terzi
Art. 11 Indicizzazione
Art. 12 Cambio dell’abitazione
Art. 13 Modifiche dell’Assicurazione Art. 14 Rinvio alle norme di legge
La polizza in sintesi
“Retail Più Casa Classic" (di seguito chiamata semplicemente Casa Classic) è un sistema di garanzie pensato per proteggere l’abitazione, sia essa abituale o di villeggiatura, appartamento o villa, di proprietà o in locazione, nonché l’assicurato e i suoi familiari per la Responsabilità Civile.
Casa Classic assicura la casa, il contenuto e le persone, attraverso cinque Quadri di garanzia, dall’Incendio e altri danni materiali al Furto e Rapina, dalla Responsabilità Civile alla Tutela Legale, fino all’Assistenza di personale specializzato.
Per comprendere meglio la Sua nuova polizza, utilizzi la guida contenuta in queste pagine: attraverso le risposte alle domande più comuni, potrà conoscere le principali caratteristiche del prodotto.”
1. Xxxx può assicurare con questa polizza
Casa Classic offre una copertura assicurativa a tutela dell’abitazione, abituale o di villeggiatura, appartamento o villa, di proprietà o in locazione, e dei beni che custodisce.
La polizza opera all’interno delle mura domestiche e anche fuori.
Quadro I - Incendio e altri danni materiali
Il primo Quadro di garanzia si occupa di assicurare il fabbricato e il contenuto dell’abitazione contro eventi rovinosi come un incendio o uno scoppio, ma anche contro altri imprevisti che possono verificarsi nella Sua casa: dalla caduta di antenne, ai danni subiti dalle provviste alimentari conservate nel frigorifero che si è rotto.
Ma ogni casa ha le sue specificità: è per questo che Casa Classic Le propone molteplici garanzie aggiuntive, ognuna delle quali mirata a soddisfare necessità diverse.
Può quindi scegliere di sottoscrivere le garanzie contro i danni causati da fenomeni elettrici (ad es. un corto circuito) o da fenomeni atmosferici (ad es. un temporale o una grandinata), così come quella specifica per vetri e cristalli (es. la rottura del vetro di una finestra).
Se la Sua casa è esposta a inverni rigidi, può fare al caso Suo la garanzia contro il sovraccarico di neve.
Può inoltre scegliere per le garanzie contro la fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi, con le spese connesse per riparare o sostituire le tubature, o per la fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche (ad es. un guasto alla lavatrice).
In più, sono previste garanzie specifiche per chi ha il fabbricato in locazione o per i danni causati ai
beni di terze persone a seguito di un incendio che si propaga dalla Sua abitazione.
Quadro II – Furto e Rapina
Gli oggetti che la Sua abitazione contiene sono protetti da Casa Classic anche nel caso di un furto o una rapina.
La copertura di Casa Classic si attiva infatti in caso di furto avvenuto all’interno dell’abitazione (ad es. scassinando la porta d’ingresso) ma anche di scippo o di una rapina fuori dall’abitazione.
Inoltre, può sottoscrivere garanzie aggiuntive per la casa nella quale trascorre la maggior parte dell’anno o per quella saltuaria, per difendere oggetti di particolare valore, ma anche per tutelarsi dalle conseguenze di furti avvenuti in circostanze particolari (in occasione di manifestazioni politiche e scioperi o agevolati da collaboratori domestici).
Quadro III - Responsabilità Civile
Assicurarsi per i danni a terzi è un comune atto di precauzione: la garanzia di Responsabilità Civile riguarda proprio il risarcimento dei danni involontariamente procurati agli altri.
Sono tante infatti le responsabilità che nascono dalla proprietà di una casa o dall’ordinario scorrere della vita privata: una tubatura dell’acqua che si rompe, il semplice esercizio di sport o la pratica di attività come il bricolage o il giardinaggio possono provocare ad altri spiacevoli inconvenienti.
Casa Classic Le propone anche due garanzie aggiuntive per esigenze specifiche come lo svolgimento di stage e tirocini o dell’attività di B&B all’interno dell’abitazione dove vive abitualmente.
Casa Classic prevede anche un’indennità straordinaria se la Sua casa risulta completamente distrutta a seguito di una calamità naturale, ufficialmente attestata dalla Pubblica Autorità. Per usufruire dell’indennità, è necessario abbinare l’acquisto dei Quadri:
I – Incendio e altri danni materiali II – Furto e Rapina
III – Responsabilità Civile
L’indennità straordinaria vale esclusivamente per l’abitazione costruita con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili.
L’abitazione deve essere di proprietà dell’Assicurato e adibita a Sua dimora abituale.
Quadro IV - Tutela Legale
Per rispondere alle singole esigenze e richieste, questa garanzia è pensata su due livelli: base e super. In entrambi i casi, si tratta delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale – in caso di controversie legate alla proprietà o alla locazione di abitazioni in genere o attinenti la vita privata, familiare e di relazione.
Quadro V - Assistenza
Infine, troviamo un’ampia gamma di prestazioni di assistenza erogate in situazioni di difficoltà conseguenti a eventi che rendono necessario un aiuto immediato presso l’abitazione: dall’invio di artigiani o di personale di vigilanza all’invio di un medico o di un’ambulanza, dalla custodia di animali domestici all’anticipo di denaro per far fronte a spese imprevedibili.
2. Xxxx non può assicurare con questo contratto
Per quanto riguarda i beni, la casa e il contenuto, le esclusioni riguardano principalmente i danni causati dall’azione dolosa dell’assicurato oppure da atti di guerra, occupazione militare e invasione.
Inoltre, per la garanzia Furto, sono esclusi i danni ai beni riposti all’aperto, ad esempio in terrazze, corridoi o pianerottoli di uso comune.
Per la garanzia di Responsabilità Civile occorre innanzitutto precisare che non sono considerati “terzi” coloro che convivono stabilmente con l’assicurato e, inoltre, i figli minorenni anche se non convivono con lui.
Le esclusioni si riferiscono principalmente a casi in cui la tutela del patrimonio è garantita da altre polizze (ad es. R.C. Auto) o a eventi ritenuti non comuni (ad es. detenzione o impiego di sostanze radioattive).
La garanzia Tutela Legale non vale per il pagamento di multe e sanzioni in genere e per le controversie relative ad attività professionali.
L’Assistenza non è erogata per le parti che non sono al servizio esclusivo dell’abitazione, per operazioni di manutenzione periodica previste dalla legge o a seguito dell’interruzione della fornitura di elettricità, dell’acqua e del gas da parte degli enti erogatori.
Per tutte le garanzie, ulteriori delimitazioni o esclusioni sono puntualmente specificate e sono sempre evidenziate con l’utilizzo del corsivo grassetto.
3. Quanto ha assicurato
Le somme entro le quali Lei è assicurato sono indicate nella scheda di polizza. L’assicurazione è valida solo per le garanzie che riportano l’indicazione del relativo premio.
Le somme assicurate rappresentano la cifra massima che la società corrisponderà per il periodo assicurativo.
Il massimale previsto per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi è valido per ogni sinistro.
Ulteriori limiti all’indennizzo o al risarcimento sono specificati caso per caso nelle condizioni contrattuali.
4. Dove è assicurato
Per quanto riguarda i danni ai beni, casa e contenuto, le garanzie valgono per l’abitazione indicata nella scheda di polizza.
Se Lei lo richiede, in caso di trasloco, le garanzie Le verranno temporaneamente attivate per entrambe le abitazioni.
Casa Classic propone anche una specifica garanzia valida in tutto il mondo che La protegge da rapina, xxxxxx e furto quando si trova fuori dalla Sua abitazione.
La garanzia di Responsabilità Civile verso terzi relativa alla vita privata è valida in tutto il mondo.
La garanzia di Tutela Legale vale per le controversie causate da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano nel territorio italiano, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano. Per le controversie di natura extra-contrattuale, l’assicurazione è estesa all’Unione Europea e alla Svizzera.
L’Assistenza è prestata per le case ubicate in Italia.
5. Durata del contratto
La durata dell’assicurazione è indicata nella scheda di polizza (decorrenza e scadenza). Se non vi è disdetta, il contratto si rinnova di anno in anno.
Nel caso di ritardi nel pagamento avrà 15 giorni di tempo per provvedere, nei quali la copertura sarà comunque garantita.
6. Cosa fare in caso di sinistro
Quando si verifica un sinistro, deve provvedere alla denuncia entro 10 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. Inoltre, deve considerare che ci sono altri obblighi, come mettere a disposizione di periti o tecnici documenti e prove utili alle indagini o agli accertamenti.
7. Come viene liquidato il sinistro
I danni ai beni, alla casa e al contenuto, sono liquidati secondo i seguenti criteri generali:
· per la casa (fabbricato) vengono stimate le spese necessarie per ricostruirla o ripristinarla;
· per i beni del contenuto si stimano le spese per il loro rimpiazzo con altri nuovi, uguali o equivalenti o per ripararli.
Per beni particolari, come ad esempio quelli elettronici, i capi di abbigliamento o per le collezioni, sono inoltre previste modalità che tengono conto della specificità degli oggetti stessi.
Per gli specchi, le lastre di vetro o di cristallo, oltre alle spese per la sostituzione, si rimborsa il costo del trasporto e dell’installazione.
Per quanto riguarda la garanzia di Responsabilità Civile, il terzo danneggiato sarà rimborsato del danno subito (capitale, interessi e spese).
8. Per comprendere meglio la polizza
Per facilitarLa nella lettura e nella comprensione della polizza, Le segnaliamo le “Definizioni”, in cui sono raccolti i termini generali dell’assicurazione e specifici di Casa Classic.
9. Cosa può scegliere
In base alla Sua casa, alla composizione del Suo nucleo familiare, e alla dinamicità con cui vive il tempo libero, potrà optare per l’acquisto delle garanzie più idonee a Lei e alla Sua famiglia.
10. A chi può rivolgersi in caso di necessità
Per qualunque dubbio o necessità, specialmente in caso di sinistro, si rivolga sempre e innanzitutto alla Sua Agenzia
Per ulteriori informazioni potrà consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xx, area Servizio Clienti.
Definizioni
Ai seguenti termini viene attribuito convenzionalmente il significato qui precisato, valido agli effetti delle garanzie prestate.
Definizioni relative all’Assicurazione in generale
Assicurato: La persona il cui interesse è protetto dall’Assicurazione.
Assicurazione: Il contratto con cui la Società, in seguito al pagamento di un Premio, si obbliga a tutelare l’Assicurato.
Contraente: La persona che stipula l’Assicurazione.
Indennizzo/
Risarcimento: La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Polizza: Tutti i documenti che costituiscono l’Assicurazione.
Premio: La somma che il Contraente deve alla Società come corrispettivo dell’Assicurazione.
Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Società: L’impresa assicuratrice.
Definizioni specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile
Abitazione isolata
È l’abitazione a uso esclusivo dell’Assicurato che occupa l’intero Fabbricato.
Abitazione non isolata
È l’abitazione contigua, soprastante o sottostante ad altre abitazioni, ma con esse non intercomunicante, sia con proprio accesso dall’esterno che con accesso comune.
Caratteristiche costruttive del Fabbricato
tipo 01: Fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali Incombustibili. La struttura portante del tetto, i solai, le soffittature e i rivestimenti possono anche essere in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel manto del tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili, in misura rispettivamente non superiore al 25% del totale. È comunque tollerato che il manto esterno di copertura del tetto sia totalmente in tegole bituminose.
tipo 02: Fabbricato interamente costruito con qualsiasi materiale che sia di adeguata resistenza e robustezza.
Collezioni
Sono le raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un valore certo.
Contenuto
È l’insieme dei beni per uso domestico, personale e professionale riposti all’interno dell’abitazione indicata nella scheda di Polizza. Comprende il Contenuto delle Dipendenze, gli impianti di prevenzione e di allarme e gli impianti di condizionamento.
Agli effetti del Quadro I – Incendio e altri danni materiali, rientrano in questa voce le caldaie per il riscaldamento autonomo, le tende esterne e i relativi sostegni.
L’insieme include anche
. Cose speciali: pellicce, tappeti, orologi (esclusi quelli anche solo parzialmente d’oro e/o di platino e quelli con pietre preziose), quadri, dipinti, arazzi, sculture e simili, oggetti d’arte, raccolte scientifiche, d’antichità o numismatiche, oggetti e servizi d’argento, armi, cose che abbiano valore artistico;
. Preziosi: gioielli, pietre preziose, oggetti d’oro e/o di platino (anche solo parzialmente) o con pietre preziose;
. Valori: denaro, titoli di credito e documenti che in genere rappresentano Valori.
Contenuto delle Dipendenze:
Sono l’arredamento, le provviste alimentari, gli elettrodomestici, l’abbigliamento, i macchinari per il giardinaggio e gli attrezzi in genere (anche sportivi), le biciclette, i ciclomotori, le imbarcazioni e i relativi motori.
Dimora abituale
È l’abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l’Assicurato vive per la maggior parte dell’anno.
Dimora saltuaria
È l’abitazione indicata nella scheda di Polizza nella quale l’Assicurato non vive per la maggior parte dell’anno.
Dipendenze
Sono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non intercomunicanti con l’abitazione.
Esplosione
È lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato
Sono i locali indicati nella scheda di Xxxxxxx e adibiti a civile abitazione, escluso il terreno.
Possono includere anche un ufficio o uno studio privato, ma solo se intercomunicante con l’abitazione stessa.
Sono compresi:
· le opere murarie e di finitura;
· le opere di fondazione o interrate;
· gli impianti e le installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
· gli allacciamenti e i contatori di proprietà delle società che forniscono servizi;
· gli affreschi, le statue e i mosaici che non abbiano valore artistico
e in genere tutto quanto è destinato al servizio del Fabbricato assicurato.
Include inoltre le Dipendenze (anche se poste in corpi separati), i muri di cinta, le recinzioni fisse e le cancellate, i giardini e gli alberi, le attrezzature da gioco e gli impianti sportivi.
Qualora si assicuri una porzione di immobile in condominio o in Fabbricato plurifamiliare, sono comprese le quote di proprietà comune.
Fissi e infissi
Sono i manufatti per la chiusura dei vani di transito, per l’illuminazione e l’aerazione (ad es. porte, finestre, serramenti, lucernari) e in genere ciò che è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione di finitura o protezione.
Franchigia
È la parte di danno indennizzabile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione alla persona che lo detiene.
Implosione
È l’improvviso cedimento di corpi cavi per un eccesso di pressione esterna rispetto a quella interna.
Incendio
È la combustione con la presenza di fiamma di beni al di fuori di un appropriato focolare che si può autoestendere e propagare.
Incombustibili
Sono considerati incombustibili:
· cemento e cemento armato;
· pietre, vetrocemento armato, laterizi, metalli;
· pannelli sandwich (a eccezione di quelli rivestiti o coibentati sulla parte esterna con materiali combustibili);
· altri materiali che alla temperatura di 750° C n on danno luogo né a fiamma né a reazione esotermica, in base al metodo di prova adoperato dal Centro Studi Esperienze del Ministero degli interni.
Mezzi di custodia
Sono le casseforti o gli armadi corazzati, entrambi con pareti e battenti in acciaio; se di peso inferiore a 200 Kg devono essere ancorati rigidamente alle pareti o al pavimento.
Oggetti personali
Sono le cose portate indosso o tenute a portata di mano dall’Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
Prestatore di lavoro
La persona che presta la propria opera presso le abitazioni di proprietà e/o condotte dall’Assicurato.
Primo rischio assoluto
È la forma di Assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino al raggiungimento della Somma assicurata indipendentemente dal valore complessivo dei beni assicurati.
Rapina
È l’appropriazione di un bene mobile altrui attraverso la sottrazione a chi lo detiene mediante la violenza o la minaccia, dirette sia alla persona stessa che verso altre persone.
Scoperto
È la parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Scippo
È il Furto commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoppio
È l’improvviso dirompersi di contenitori a causa dell’eccessiva pressione interna di fluidi. Gli effetti del gelo non sono considerati Scoppio.
Somma assicurata/Massimale
È la somma indicata nella scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Truffa tra le mura domestiche
È la sottrazione di denaro mediante artifici e raggiri avvenuta all’interno dell’abitazione.
Valore a nuovo
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stimano le spese necessarie:
· per la totale ricostruzione del Fabbricato distrutto o per il ripristino di quello danneggiato;
· per rimpiazzare i beni del Contenuto con altri nuovi (uguali o equivalenti per utilizzo e qualità) o per riparare quelli danneggiati.
Valore al momento del Sinistro
È il criterio con cui, ai fini della determinazione dell’Indennizzo, si stima il valore deprezzato del bene, cioè tenendo conto del suo grado di vetustà, d’uso, di conservazione.
Valore intero
È la forma di Assicurazione in base alla quale si assicurano i beni per il loro intero valore: la Somma assicurata per ogni bene deve corrispondere al valore o alla somma dei valori dei beni stessi. Se l'Assicurazione è stipulata per un importo inferiore viene applicata la regola proporzionale, cioè si corrisponde un Indennizzo ridotto in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata e il valore reale dei beni.
Vetri antivandalismo
Sono i vetri stratificati, costituiti da almeno due lastre, con interposto uno strato di materia plastica, di spessore complessivo di almeno 6 mm, o anche quelli costituiti da unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 millimetri.
QUADRO I - Incendio e altri danni materiali
1.1 Incendio e altri danni materiali
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi.
a) Incendio;
b) fulmine;
c) Implosione, Esplosione e Scoppio, anche se esterni;
d) caduta di meteoriti, aeromobili e satelliti artificiali, parti di essi o cose che essi trasportano;
e) bang sonico provocato da aeromobili che superano il muro del suono;
f) urto di veicoli stradali e natanti anche se sono di proprietà dell’Assicurato/Contraente;
g) fumo, gas e vapori;
h) caduta di antenne, compresi i danni alle stesse;
i) caduta di ascensori, montacarichi e simili, compresi i danni agli stessi;
j) caduta di alberi di pertinenza del Fabbricato oppure non di pertinenza, ma posti nelle immediate vicinanze. Nel caso di alberi di pertinenza del Fabbricato sono compresi i danni agli stessi, a condizione che sulle piante sia effettuata una manutenzione periodica;
k) atti dolosi di terzi, commessi individualmente o in associazione, compresi quelli vandalici, di terrorismo, di sabotaggio organizzato o compiuti da persone che prendano parte a scioperi, tumulti o sommosse. Sono inoltre compresi i guasti causati dalle forze dell’ordine intervenute in seguito a tali eventi.
Relativamente ai danni di imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato, l’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 250 per Sinistro;
l) Furto di Fissi e infissi, fino al raggiungimento di euro 2.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;
L’Assicurazione comprende inoltre:
m) i danni alle provviste alimentari, conservate in frigoriferi e congelatori, provocati da:
- mancata o anormale produzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido frigorigeno;
a causa di guasti o rotture accidentali degli stessi elettrodomestici o dei sistemi di alimentazione e distribuzione dell’energia elettrica, fino al raggiungimento di euro 250 per Sinistro.
Non sono indennizzabili i danni dovuti a difetto originario dell’elettrodomestico;
n) nei casi di responsabilità dell’Assicurato, i danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali e all’arredamento dell’abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo;
o) i danni al Contenuto della Dimora abituale portato nell’abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo;
p) un bonus di euro 1.000 in caso di Incendio dell’autovettura di proprietà dell’Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
La garanzia opera una sola volta per periodo assicurativo e a condizione che:
· l’autovettura sia custodita nel box;
· l’autovettura sia assicurata con una polizza RC Auto della Società.
1.2 Garanzie aggiuntive
(operanti solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato e/o al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi.
1.2.1 Fenomeni elettrici
Xxxxxxxx, scariche e altri fenomeni elettrici a impianti e apparecchi elettrici e elettronici, fino al raggiungimento del sottolimite indicato nella scheda di Polizza per Sinistro e per periodo assicurativo.
Non sono indennizzabili i danni dovuti a usura, manutenzione insufficiente o manomissione.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro.
Per questa garanzia, a deroga di quanto indicato al punto 7.4 Determinazione del danno – Assicurazione parziale, in fase di liquidazione dei danni non si applica la regola proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
1.2.2 Fenomeni atmosferici
Fenomeni atmosferici determinati dall’azione diretta e immediata di:
· vento;
· urto di cose trasportate, crollate o abbattute per effetto del vento;
· precipitazioni atmosferiche.
Questi fenomeni devono essere caratterizzati da una violenza riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non, posti nelle vicinanze.
I danni dovuti al bagnamento delle parti interne del Fabbricato e al Contenuto sono compresi solo se avvenuti a seguito di brecce, rotture o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei suddetti fenomeni.
I danni provocati a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
I danni causati da grandine a:
· tende esterne e relativi sostegni purché stabilmente ancorati al Fabbricato;
· vetrate, lucernari e verande;
· insegne dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’abitazione;
· lastre in cemento amianto o fibrocemento, impianti fotovoltaici, pannelli solari, manufatti in materia plastica;
sono indennizzati fino al raggiungimento di euro 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Non sono indennizzabili i danni causati da:
· inondazioni, alluvioni, allagamenti o mareggiate;
· formazione di xxxxxxxx, accumuli esterni di acqua;
· cedimento, smottamento o franamento del terreno, valanghe, slavine;
· gelo;
· sovraccarico neve;
· rottura, rigurgito o mancato funzionamento dei sistemi di scarico delle acque, fatta eccezione per i danni da intasamento di pluviali e grondaie;
né i danni a:
· tettoie pertinenti Fabbricati con Caratteristiche costruttive di tipo 02;
· Contenuto posto all’aperto, fatta eccezione per i danni alle tende esterne e ai relativi sostegni
purché stabilmente ancorati al Fabbricato;
· Contenuto riposto all’interno di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 250 per Sinistro.
1.2.3 Sovraccarico neve
Crollo (totale o parziale) o cedimento del Fabbricato provocato direttamente dal peso della neve, fino al raggiungimento del 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il massimo di euro 250.000 per Sinistro.
Non sono indennizzabili i danni causati da valanghe, slavine e gelo.
Per la costruzione edile la garanzia è operativa solo se risulta conforme alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto.
1.2.4 Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi
Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e altri liquidi causata da:
· guasto o rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato;
· occlusione di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato e da rigurgito e trabocco della rete fognaria di pertinenza dello stesso o del maggior immobile di cui fa parte, fino al raggiungimento di euro 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
· gelo di impianti idrici e igienici, di condizionamento e riscaldamento, al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Non sono indennizzabili i danni causati da:
· corrosione e usura, umidità e stillicidio;
· occlusione degli impianti di raccolta e deflusso dell’acqua piovana;
· gelo di condutture installate all’esterno dei locali, anche se interrate;
· gelo ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento.
Sono escluse inoltre le spese sostenute per demolire e ripristinare parte del Fabbricato e degli impianti allo scopo di ricercare ed eliminare il guasto o la rottura che hanno dato origine alla fuoriuscita di liquidi.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro.
1.2.5 Spese di ricerca e ripristino
A seguito di un danno che rientra nella garanzia prevista al punto 1.2.4 Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e altri liquidi, la Società rimborsa le spese necessariamente sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali il guasto o la rottura accidentale si sono verificati e per demolire e ricostruire le suddette parti del Fabbricato, anche in caso di danno causato solo a terzi.
La garanzia è prestata fino al raggiungimento di euro 2.000 per Sinistro e di euro 10.000 per periodo assicurativo.
La presente garanzia opera a parziale deroga di quanto indicato al punto 1.2.4 Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e altri liquidi.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 100 per Sinistro.
1.2.6 Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche
Fuoriuscita di acqua da apparecchiature di uso domestico collegate agli impianti idrici dell’abitazione e/o dai relativi raccordi causata da:
· guasto, rottura o difetto;
· occlusione, rigurgito e trabocco;
· fatto di terzi;
fino al raggiungimento di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Il pagamento dell’Indennizzo è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 150 per Sinistro.
1.3 Garanzie complementari
(comuni alle garanzie previste ai punti 1.1 Incendio e altri danni materiali; 1.2 Garanzie aggiuntive se operanti)
Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa:
a) i guasti per impedire o contenere il danno;
b) le spese di demolizione, sgombero, smaltimento e trasporto dei residui del Sinistro alla discarica più vicina, fino al raggiungimento del 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto per Sinistro, anche in eccedenza alle Somme assicurate;
c) le spese per traslocare e ricollocare il Contenuto, fino al raggiungimento del 5% della Somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro;
d) le spese per un alloggio sostitutivo, fino al raggiungimento di euro 150 giornalieri. Il danno è stabilito in relazione al tempo strettamente necessario al ripristino dell’abitazione, con il massimo di 100 giorni per Xxxxxxxx.
È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione del Fabbricato ripristinato;
e) le spese per la riprogettazione del Fabbricato, e i costi e gli oneri, compresi quelli per la direzione dei lavori (escluse multe, ammende e sanzioni amministrative) che l’Assicurato/Contraente deve pagare a qualsiasi ente per la ricostruzione del Fabbricato in base alle disposizioni in vigore al momento del Sinistro, fino al raggiungimento del 5% dell’Indennizzo liquidabile con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo;
f) la perdita del canone di locazione, fino al raggiungimento di un importo pari al canone annuo, con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
È esclusa ogni indennità per ritardi nel ripristino del Fabbricato dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione o occupazione del Fabbricato ripristinato;
g) le spese per rimpiazzare il combustibile in caso di spargimento conseguente a un guasto o a una rottura accidentale degli impianti di riscaldamento al servizio del Fabbricato, fino al raggiungimento di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo;
h) le spese per il rifacimento dei documenti personali, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro;
i) le spese di perizia di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità con quanto previsto al punto 7.2 Procedura per la valutazione del danno delle Norme per la liquidazione dei Sinistri e la quota delle competenze del terzo perito a carico del Contraente, fino al raggiungimento del 2% dell’Indennizzo liquidabile a termini di Polizza, con il massimo di euro 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo.
1.4 Vetri e cristalli
(operante se nella scheda di Polizza sono indicati Somma assicurata e relativo Premio)
La Società rimborsa, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, le spese sostenute per la sostituzione di:
· specchi;
· insegne dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante con l’abitazione;
· lastre di vetro, cristallo, policarbonato, sia fisse sia mobili su cardini, cerniere e guide;
stabilmente installati all’interno e all’esterno dell’abitazione assicurata, a causa di una rottura accidentale.
Sono inoltre compresi gli eventuali danni provocati al Contenuto, se assicurato, fino al raggiungimento di euro 3.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
Non sono indennizzabili:
· i danni avvenuti in occasione di riparazioni, rimozione, traslochi, lavori di ristrutturazione dell’abitazione;
· le rigature e segnature, le screpolature e scheggiature.
La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
1.5 Condizioni sempre operanti
1.5.1 Dolo e colpa grave
Le garanzie operano anche per i danni causati con colpa grave dell’Assicurato o del Contraente e con dolo o colpa delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti.
1.5.2 Buona fede
L’omissione da parte del Contraente o dell’Assicurato di una circostanza aggravante il Rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni fornite all’atto della sottoscrizione della Polizza o durante il suo corso, non pregiudicano il diritto all’Indennizzo dei danni, se avvenute in buona fede.
In ogni caso la Società ha il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui si è verificato.
1.6 Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:
1. per i Preziosi:
50% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 50.000;
2. per i Valori:
5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500;
3. per il Contenuto delle Dipendenze:
30% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 50.000.
1.7 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, da insurrezione, da occupazione militare e da invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, salvo quanto previsto a titolo di indennità straordinaria per calamità naturale se operante;
4. di fenomeni elettrici dovuti a qualsiasi causa, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione, salvo che sia pattuita la garanzia aggiuntiva di cui al punto 1.2.1 Fenomeni elettrici;
5. di smarrimento e di sottrazione in genere, di Furto e/o Rapina, salvo quanto previsto dal punto
1.1 alla lettera l);
6. ad autoveicoli, motoveicoli o loro parti, salvo quanto previsto dal punto 1.1 alla lettera p);
7. indiretti, salvo quelli esplicitamente previsti;
8. causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente e, nel caso in cui il Contraente non sia una persona fisica, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.
1.8 Fabbricato in locazione (Rischio locativo)
(operante se nella scheda di Polizza sono indicati Somma assicurata e relativo Premio)
In seguito a un Sinistro indennizzabile dalla garanzia descritta al punto 1.1 Incendio e altri danni materiali, del quale l’Assicurato sia responsabile secondo quanto disposto dagli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Società risponde, entro la Somma assicurata, dei danni materiali e diretti al Fabbricato in locazione all’Assicurato e indicato nella scheda di Polizza.
1.8.1 Migliorie aggiunte e trasformazioni
La Somma assicurata per il Fabbricato in locazione comprende le migliorie, le aggiunte e le trasformazioni in genere apportate al Fabbricato dall’Assicurato locatario.
Questa estensione opera per tutte le garanzie previste da questo Quadro di garanzia. La presente garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
1.9 Ricorso terzi
(operante se nella scheda di Polizza sono indicati Massimale e relativo Premio)
In seguito a un Sinistro indennizzabile dal presente Quadro di garanzia del quale l’Assicurato sia responsabile ai sensi di legge, la Società risponde, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, dei danni materiali e diretti ai beni di terzi.
Sono compresi i danni che derivano dall’ interruzione o dalla sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, fino al raggiungimento del 10% del Massimale per singolo Sinistro.
L’Assicurazione non comprende i danni:
· a cose che l’Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo;
· conseguenti alla contaminazione dell’acqua dell’aria e del suolo;
· da fuoriuscita di liquidi.
Non sono considerati terzi:
· il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
· se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
· le società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
1.10 Xxxxxxxxxx, Scoperti e sottolimiti di Indennizzo del Quadro I – Incendio e altri danni materiali
Quadro I - Incendio e altri danni materiali | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie | Sottolimiti di Indennizzo | Franchigie/Scoperti |
Incendio e altri danni materiali | Atti dolosi di terzi | - | € 250 per danni di imbrattamento delle parti esterne del Fabbricato |
Furto di Fissi e infissi | € 2.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Xxxxx alle provviste alimentari | € 250 per Sinistro | - | |
I danni causati da Incendio, Esplosione e Scoppio ai locali e all’arredamento dell’abitazione presa in affitto per le vacanze | 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Danni al Contenuto della Dimora abituale portato nell’abitazione presa in affitto per le vacanze | 10% della Somma assicurata per il Contenuto della Dimora abituale per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Bonus auto | € 1.000 una sola volta per periodo assicurativo | - | |
Garanzie aggiuntive | Fenomeni elettrici | come indicato nella scheda di Polizza | € 150 |
Fenomeni atmosferici | € 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni provocati a Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti € 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da grandine a installazioni esterne | € 250 | |
Sovraccarico neve | 50% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto con il limite di € 250.000 per Sinistro | - | |
Fuoriuscita di acqua condotta e altri liquidi | € 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da occlusione/rigurgito e trabocco € 15.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per danni causati da gelo | € 150 | |
Fuoriuscita di acqua da apparecchiature domestiche | € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | € 150 | |
Spese di ricerca e ripristino | € 2.000 per Sinistro e € 10.000 per periodo assicurativo | € 100 |
Quadro I - Incendio e altri danni materiali | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie | Sottolimiti di Indennizzo | Franchigie/Scoperti |
Garanzie Complementari | Spese di demolizione , sgombero, smaltimento e trasporto | 20% delle Somme rispettivamente assicurate per il Fabbricato e il Contenuto per Sinistro (anche in eccedenza alle Somme assicurate) | - |
Spese per traslocare e ricollocare il Contenuto | 5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di € 10.000 per Sinistro | - | |
Spese per alloggio sostitutivo | € 150 giornaliere con il massimo di 100 giorni | - | |
Spese per la riprogettazione del Fabbricato | 5% dell’Indennizzo con il massimo di € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Perdita del canone di locazione | € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Spese per rimpiazzare il combustibile | € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Spese per rifacimento dei documenti personali | € 500 per Sinistro | - | |
Spese di perizia | 2% dell’Indennizzo con il massimo di € 2.500 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Vetri e cristalli | Spese sostenute per la sostituzione di specchi, insegne e lastre a causa di una rottura accidentale | € 3.000 per Sinistro e per periodo assicurativo per gli eventuali danni al Contenuto se assicurato | - |
Ricorso terzi | In seguito a un Sinistro indennizzabile dal Quadro I, sono risarciti i danni materiali e diretti ai beni di terzi. | 10% del Massimale per interruzione di attività | - |
QUADRO II - Furto e Rapina
2.1 Furto e Rapina all’interno dell’abitazione
La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, causati dai seguenti eventi.
a) Furto.
Il Furto deve avvenire:
1. con scasso o rottura dei mezzi posti a chiusura e protezione delle aperture esterne dell’abitazione, di tetti, pareti, solai. I mezzi di chiusura e protezione (ad es. porte, serramenti in genere, inferriate, ecc.) devono essere quelli usualmente installati nelle abitazioni private, di adeguata resistenza e robustezza, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili solo dall’interno. Se l’introduzione all’interno dei locali avviene violando mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti o con la sola rottura del Vetro non antivandalismo, la Società liquiderà l’80% del danno indennizzabile, mentre il restante 20% rimarrà a carico dell’Assicurato.
2. senza scasso, attraverso aperture situate in linea verticale ad almeno 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall’esterno per via ordinaria oppure in qualsiasi altro modo a condizione che nei locali sia presente l’Assicurato o persona di età superiore ai 12 anni;
3. con l’uso di chiavi false o simili;
4. con l’uso di chiavi smarrite o sottratte all’Assicurato, a ogni persona che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia. La garanzia opera dalla data di smarrimento o sottrazione delle chiavi, risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente, fino alle ore 24 dell’ottavo giorno successivo.
5. con l’introduzione clandestina dei ladri, a condizione che la refurtiva venga asportata successivamente a locali chiusi.
b) Xxxxxx, che deve avvenire all’interno dei locali anche se iniziata fuori.
L’ Assicurazione comprende inoltre:
c) il Furto di Fissi e infissi, compresi i danni agli stessi e ai locali causati durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli, fino al raggiungimento di euro 5.000 per Sinistro;
d) gli atti vandalici commessi durante il Furto, la Rapina o nel tentativo di commetterli;
e) ferme le modalità previste dalle lettere a) e b), il Furto e la Rapina dei beni del Contenuto della Dimora abituale portato dall’Assicurato/Contraente o da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, nell’abitazione presa temporaneamente in affitto per le vacanze, fino al raggiungimento di euro 3.000 per Sinistro;
f) la Truffa tra le mura domestiche, nei confronti dell’Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e per periodo assicurativo.
La garanzia opera a condizione che:
· la sottrazione di denaro sia contestuale all’esecuzione dell’artificio o del raggiro;
· che non comporti l’acquisto di beni o servizi o la sottoscrizione di altri impegni contrattuali;
· il truffato sia minorenne o abbia compiuto 65 anni oppure sia diversamente abile;
g) un bonus di euro 1.000 in caso di Furto dell’autovettura di proprietà dell’Assicurato/Contraente o di ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
La garanzia opera una sola volta per periodo assicurativo e a condizione che:
· l’autovettura sia custodita nel box;
· l’autovettura sia assicurata con una polizza RC Auto della Società.
Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa:
h) le spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione mediante l’istallazione di blindature, congegni di bloccaggio, inferriate, Vetri antivandalismo, sistemi di allarme, fino al raggiungimento di euro 1.000 per Sinistro;
i) le spese per il rifacimento dei documenti personali dell’Assicurato/Contraente e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro;
j) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell’abitazione in caso di sottrazione delle chiavi all’Assicurato/Contraente, a ogni persona, che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente;
k) le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, a causa di un infortunio, fino al raggiungimento di euro
1.000 per Sinistro;
l) le spese, non altrimenti indennizzabili, per il riassetto della Dimora abituale sostenute a fronte dell’impiego di colf, artigiani, ecc., fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro e per periodo assicurativo.
2.1.1 Limiti di Indennizzo
Per la Dimora abituale l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:
1. per le Cose speciali:
euro 35.000 per singolo oggetto;
2. per i Preziosi:
10% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 10.000;
3. per i Valori:
5% della Somma assicurata per il Contenuto con il massimo di euro 2.500;
4. per il Contenuto delle Dipendenze:
10% della Somma assicurata per il Contenuto.
Per la Dimora saltuaria l’Assicurazione è prestata con i seguenti limiti di Indennizzo:
5. per le Cose speciali:
40% della Somma assicurata per il Contenuto;
6. per i Preziosi:
10% della Somma assicurata per il Contenuto;
7. per i Valori:
2% della Somma assicurata per il Contenuto;
8. per il Contenuto delle Dipendenze:
10% della Somma assicurata per il Contenuto.
2.1.2 Garanzie aggiuntive
(operanti se nella scheda di Polizza sono indicati il Premio e l’eventuale Somma assicurata)
A. Somma integrativa per Preziosi
Per i Preziosi riposti all’interno della Dimora abituale è prestata una Somma assicurata, indicata nella scheda di Polizza, in aumento al limite numero 2 del punto 2.1.1 Limiti di Indennizzo.
B. Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia
Per i Preziosi e i Valori riposti nei Mezzi di custodia è prestata una Somma assicurata, indicata nella scheda di Polizza, in aumento ai limiti numeri 2 e 3 (Dimora abituale) e/o 6 e 7 (Dimora saltuaria) del punto 2.1.1 Limiti di Indennizzo .
Per i Valori riposti nei Mezzi di custodia la garanzia è prestata fino al raggiungimento del 10% della presente Somma assicurata.
Relativamente alla garanzia Furto è operativa a condizione che i ladri, dopo essersi introdotti all’interno dell’abitazione con le modalità previste alla lettera a) del punto 2.1 Furto e Rapina all’interno dell’abitazione, sottraggano i Preziosi e i Valori mediante l’effrazione o l‘asportazione del Mezzo di custodia o con l’uso di chiavi false o simili.
C. Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici
Furto e Rapina avvenuti, secondo le modalità previste alle lettere a) e b) del punto 2.1 Furto e Rapina all’interno dell’abitazione, approfittando di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, fino al raggiungimento del 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
D. Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro
Furto commesso secondo le modalità previste alla lettera a) del punto 2.1 Furto e Rapina all’interno dell’abitazione o agevolato con dolo o colpa grave dai Prestatori di lavoro, solo se regolarmente iscritti all’INAIL, fino al raggiungimento del 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di euro 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo.
2.1.3 Esclusioni
Sono esclusi i danni:
1. avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare e invasione, a condizione che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
2. tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, a condizione che il Sinistro sia in rapporto con tali eventi, salvo che sia pattuita la garanzia aggiuntiva di cui al punto 2.1.2 lettera C se operante;
3. avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
4. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
5. ai beni posti all’aperto, su balconi e terrazze, corridoi e pianerottoli o altri spazi di uso comune;
6. agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti, salvo quanto previsto al punto 2.1 lettera g);
7. ai Preziosi e ai Valori, tranne a quelli riposti nei Mezzi di custodia, a partire dalle ore 24 del quindicesimo giorno di assenza dalla Dimora abituale dell’Assicurato e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo;
8. ai Preziosi e ai Valori nei periodi di assenza dalla Dimora saltuaria dell’Assicurato e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo;
9. riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
10. agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato/Contraente;
11. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva di cui al punto 2.1.2 lettera D se operante.
2.2 Xxxxxx, Xxxxxx e Xxxxx fuori dall’abitazione
La Società indennizza, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti agli Oggetti personali portati all’esterno dell’abitazione dall’Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, causati dai seguenti eventi:
a) Rapina;
b) Scippo;
c) Xxxxx commesso in seguito a improvviso malore o infortunio della persona;
d) Xxxxx commesso con la rottura dei vetri dell’autovettura, limitatamente ai casi in cui la persona sia a bordo dell’autovettura;
e) Furto dei bagagli, esclusi i Valori e i Preziosi, riposti nel bagagliaio dell’autovettura chiusa e con i vetri rialzati e degli sci chiusi nel porta sci, fino al raggiungimento del 10% della Somma assicurata con il massimo di euro 1.500 per Sinistro e per periodo assicurativo. La garanzia opera esclusivamente dalle ore 6 alle ore 24;
f) Furto o Rapina di pellicce o altri capi di abbigliamento durante la permanenza in esercizi pubblici dell’Assicurato/Contraente, dei suoi familiari e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
La garanzia è valida in tutto il mondo.
Se conseguenti agli eventi assicurati, la Società indennizza/rimborsa
g) le spese sanitarie sostenute dall’Assicurato/Contraente, dai suoi familiari e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo, a causa di un infortunio, fino al raggiungimento di euro
1.000 per Sinistro.
La garanzia è estesa ai parenti e affini non conviventi che subiscono il danno trovandosi in compagnia delle persone assicurate;
h) le spese per la sostituzione delle serrature delle porte di ingresso dell’abitazione in caso di sottrazione delle chiavi all’Assicurato/Contraente, a ogni persona che convive con lui in modo continuativo, agli eventuali ospiti, ai Prestatori di lavoro o ad altre persone di fiducia, fino al raggiungimento di euro 150 per Sinistro e a condizione che la sostituzione sia effettuata entro 5 giorni dalla data della sottrazione risultante dalla denuncia alla Pubblica Autorità competente;
i) le spese per il rifacimento dei documenti personali dell’Assicurato/Contraente e di ogni persona che convive con lui in modo continuativo, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro.
2.2.1 Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata con il seguente limite di Indennizzo:
1. per i Valori:
euro 500 per Sinistro.
2.2.2 Esclusioni
La garanzia non opera per:
1. persone di età inferiore ai 12 anni a meno che non siano accompagnate da altre persone di età superiore;
2. Xxxxxx e Preziosi inerenti a attività professionali svolte dall’Assicurato/Contraente e da ogni persona che convive con lui in modo continuativo.
Sono esclusi i danni:
3. avvenuti in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
4. avvenuti in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
5. avvenuti in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche e inondazioni, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;
6. riferiti a valori di affezione o che non riguardano la materialità dei beni assicurati;
7. agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato/Contraente;
8. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dalle persone delle quali l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, comprese quelle con lui conviventi, e dalle persone incaricate della sorveglianza dei beni assicurati.
9. agli autoveicoli, ai motoveicoli e alle loro parti.
2.3 Riepilogo sottolimiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e Scoperti
Quadro II – Furto e Rapina | |||
Garanzie | Descrizione garanzie | Sottolimiti di Indennizzo | Franchigie/Scoperti |
Furto e Rapina all’interno dell’abitazione | Furto | - | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione difformi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo |
Furto di Fissi e infissi, compresi i danni agli stessi e i danni ai locali | € 5.000 per Sinistro | - | |
Furto e Rapina del Contenuto della Dimora abituale portato nell’abitazione presa in affitto per le vacanze o per motivi di studio | € 3.000 per Sinistro | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo | |
Truffa fra le mura domestiche | € 500 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Bonus auto | € 1.000 una sola volta per periodo assicurativo | - | |
Spese per potenziare i mezzi di chiusura e protezione | € 1.000 per Sinistro | - | |
Spese per il rifacimento dei documenti personali | € 500 per Sinistro | - | |
Spese per sostituzione serrature | € 500 per Sinistro | - | |
Spese sanitarie a causa di infortunio | € 1.000 per Sinistro | - | |
Spese per il riassetto della Dimora abituale | € 500 per Sinistro e per periodo assicurativo | - | |
Garanzie aggiuntive | Somma integrativa per Preziosi (solo per Dimora abituale) | - | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo |
Somma integrativa per Preziosi e Valori nei Mezzi di custodia | 10% della Somma integrativa per Valori | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo | |
Furto e Rapina avvenuti in occasione di eventi socio-politici | 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo | |
Furto commesso o agevolato da Prestatori di lavoro | 50% della Somma assicurata per il Contenuto e delle eventuali Somme integrative con il massimo di € 10.000 per Sinistro e per periodo assicurativo | 20% del danno per Furto con scasso o rottura di mezzi di chiusura e protezione diversi da quelli descritti nella Polizza o con la rottura di solo Vetro non antivandalismo |
Quadro II – Furto e Rapina | |||
Garanzie | Descrizione garanzie | Sottolimiti di Indennizzo | Franchigie/Scoperti |
Rapina, Xxxxxx e Furto fuori dell’abitazione | Furto o Rapina dei bagagli riposti nel bagagliaio dell’autovettura | 10% della Somma assicurata col limite di € 1.500 per Sinistro e per periodo assicurativo. | - |
Spese sanitarie a causa di infortunio | € 1.000 per Sinistro | - | |
Spese per sostituzione serrature | € 150 per Sinistro | - | |
Spese per rifacimento documenti personali | € 500 per Sinistro | - |
QUADRO III - Responsabilità Civile
3.1 Proprietà dell’abitazione
La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti dalla proprietà del Fabbricato indicato nella scheda di Polizza.
Sono compresi i relativi impianti, anche sportivi, le Dipendenze, i giardini, le attrezzature da gioco e le altre eventuali pertinenze dell’abitazione.
A titolo esemplificativo, è compresa la responsabilità civile derivante:
a) dalla manutenzione ordinaria;
b) dalla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, inclusi lavori di ampliamento, sopraelevazione e demolizione a condizione che l’Assicurato abbia nominato il responsabile dei lavori se previsto ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e comunque non assuma la direzione dei lavori;
c) dalla fuoriuscita di liquidi causata da un guasto o una rottura accidentali degli impianti fissi al servizio del Fabbricato.
3.2 Vita privata
La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti da fatti della vita privata.
La garanzia vale in tutto il mondo e anche per le persone che convivono in modo continuativo con l’Assicurato. Vale inoltre per i figli minorenni di quest’ultimo, anche se non convivono con lui.
A titolo esemplificativo, è compresa la responsabilità civile derivante:
a) dalla conduzione di abitazioni e dell’eventuale ufficio o studio privato intercomunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle Dipendenze, dei giardini, delle attrezzature da gioco e di altre eventuali pertinenze;
b) da spargimento d’acqua e di altri liquidi;
c) da fatti dolosi dei figli minorenni;
d) dall’intossicazione o dall’avvelenamento causati da cibi o bevande preparati o somministrati dall’Assicurato;
e) dalla pratica di attività del tempo libero, come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio, anche con uso di macchine e attrezzature;
f) dall’esercizio di sport, compresa la partecipazione a gare o raduni a scopo dilettantistico, escluse le competizioni di carattere professionale o comunque retribuite;
g) dalla proprietà, dal possesso, dall’uso e dalla custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano per conto dell’Assicurato temporaneamente in consegna o custodia gli animali. La garanzia non vale per i cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni;
h) dalla proprietà, dal possesso, dall’uso e dalla custodia di animali da sella;
i) dalla proprietà, dal possesso, dall’uso e dalla custodia di armi per scopo di difesa, tiro a volo, tiro a segno e pesca subacquea, a condizione che gli Assicurati siano in regola con le leggi vigenti al momento del Sinistro;
j) all’Assicurato in qualità di trasportato su veicoli o natanti altrui;
k) dalla guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni privi dei requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli che trasportino illecitamente persone da parte dei figli minorenni in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
La garanzia vale anche per l’azione di regresso eventualmente svolta dall’assicuratore della Responsabilità Civile Auto.
In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida di veicoli o natanti o il trasporto illecito di persone avvengano all’insaputa dei genitori.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro;
l) dalla proprietà, dal possesso, dall’uso o dalla navigazione di natanti con o senza motore, comprese le lesioni ai terzi trasportati, esclusi i natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi;
m) dalla proprietà, dal possesso e dall’uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche;
n) dall’Incendio, dall’Esplosione e dallo Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato, quando gli stessi non sono considerati in circolazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni.
Questa garanzia è prestata fino al raggiungimento di euro 200.000 per Sinistro;
o) dalla partecipazione da parte dell’Assicurato in qualità di genitore alle attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola;
L’Assicurazione comprende inoltre:
p) i danni causati a terzi da Prestatori di lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di regresso o di surroga eventualmente esperite dall’INAIL e/o dall’INPS nei confronti dell’Assicurato.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro;
3.3 Garanzie aggiuntive
(operanti se nella scheda di Polizza è indicato il relativo Premio)
La Società assicura, entro il Massimale e nei limiti indicati nella Polizza, il Risarcimento delle somme (capitali, interessi e spese) che l’Assicurato è tenuto a pagare a terzi come civilmente responsabile per danni involontari derivanti dai seguenti eventi.
3.3.1 Stage e tirocini
In conseguenza di un fatto accidentale avvenuto durante lo svolgimento di stage o tirocini presso enti pubblici o privati, con l’esclusione dei danni ad apparecchiature e attrezzature di terzi in uso allo stagista o al tirocinante.
3.3.2 Bed & Breakfast e affittacamere
In conseguenza di un fatto accidentale derivante dallo svolgimento dell’attività di Bed & Breakfast o affittacamere nella Dimora abituale.
L’Assicurazione comprende i danni derivanti:
· dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali e delle relative pertinenze;
· dalla somministrazione di cibi e bevande;
· dalla distruzione, dal deterioramento o dalla sottrazione delle cose consegnate o non consegnate dal cliente all’Assicurato, fino al raggiungimento di euro 500 per Sinistro. I componenti di uno stesso nucleo familiare sono considerati un unico cliente.
La garanzia non vale per il denaro, i titoli di credito e i documenti che in genere rappresentano Valori, per veicoli e natanti in genere e per le cose in essi contenute.
La garanzia è operativa a condizione che il numero dei posti letto destinati ai clienti non sia superiore a sei.
Relativamente ai danni alle cose, il pagamento del Risarcimento è effettuato con la detrazione di una Franchigia di euro 100 per Sinistro.
3.4 Condizioni sempre operanti
L’assicurazione comprende:
a) i danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell’Assicurato o da lui detenuti.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 30% dello stesso per singolo Sinistro per i danni a cose e/o animali;
b) i danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell’inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro;
c) i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, solo se conseguenti a un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.
Questa garanzia è prestata nell’ambito del Massimale indicato nella scheda di Polizza, fino al raggiungimento del 20% dello stesso per singolo Sinistro.
3.5 Delimitazioni
3.5.1 Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi:
· il coniuge o il convivente e ogni persona, inclusi i genitori e i figli, che convive con l’Assicurato in modo continuativo e i figli minorenni che non convivono con lui;
· se l’Assicurato/Contraente non è una persona fisica, le società e le persone giuridiche nelle quali l’Assicurato/Contraente o le persone di cui al primo punto rivestono la qualifica di titolare, socio illimitatamente responsabile o amministratore;
· le società che rispetto all’Assicurato/Contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, e gli amministratori delle stesse.
3.5.2 Esclusioni
L’Assicurazione non comprende i danni:
1. causati con dolo, salvo quanto previsto dal punto 3.2 lettera c);
2. inerenti alla proprietà del Fabbricato indicato nella scheda di Polizza se non è pattuita la garanzia di cui al punto 3.1 Proprietà dell’abitazione e di ogni altro fabbricato in genere;
3. derivanti dall'esercizio di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali e
comunque retribuite, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera p) e dal punto 3.3.2 Bed & Breakfast e Affittacamere se operante;
4. derivanti dallo svolgimento di stage e tirocini presso enti pubblici o privati, se non è pattuita la garanzia di cui al punto 3.3.1 Stage e tirocini ;
5. derivanti da lavori di straordinaria manutenzione, salvo quanto previsto dal punto 3.1 alla lettera
b);
6. derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
7. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata il 23/03/2009 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera h);
8. derivanti da proprietà, possesso, uso e custodia di armi e dall'esercizio della caccia, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera i);
9. derivanti da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alle lettere j), k) , m) e n);
10. derivanti da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal D.Lgs. 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dal punto 3.2 alla lettera k);
11. derivanti da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri e deltaplani e dalla pratica del parapendio;
12. alle cose e/o agli animali che l'Assicurato ha in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
13. da Furto;
14. derivanti da inquinamento di natura non accidentale;
15. attribuibili a responsabilità derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o immagazzinamento di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
16. derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
17. derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici inerenti i settori radio/TV e telefonia;
18. derivanti da materiali o sostanze relativi a organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
3.6 Riepilogo sottolimiti di Risarcimento, Franchigie e Scoperti
Quadro III – Responsabilità Civile | |||
Garanzie | Descrizione Garanzie | Sottolimiti di Risarcimento | Franchigie Scoperti |
Vita privata | Guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni | 30% del Massimale per Sinistro | - |
Incendio, Esplosione e Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione di veicoli a motore e natanti di proprietà dell’Assicurato | € 200.000 per Sinistro | - | |
Xxxxx causati e subiti da Prestatori di lavoro | 30% del Massimale per Sinistro | ||
Garanzie aggiuntive | Bed & Breakfast e affittacamere | € 500 per Sinistro per danni derivanti da distruzione, deterioramento o sottrazione delle cose consegnate o non consegnate | € 100 per danni a cose |
Condizioni sempre operanti | Incendio, Esplosione e Scoppio di beni dell’Assicurato | 30% del Massimale per Sinistro per danni a cose e/o animali | - |
Inquinamento accidentale | 20% del Massimale per Sinistro | - | |
Interruzione di attività | 20% del Massimale per Sinistro | - |
QUADRO IV - Tutela Legale
Definizioni specifiche per la Tutela Legale
Europa
Europa Tutela Giudiziaria S.p.A.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prestata l’Assicurazione.
4.1 Oggetto dell’Assicurazione
La Società assume a proprio carico, entro la Somma assicurata e nei limiti indicati nella Polizza, l’onere delle spese per l’assistenza stragiudiziale e giudiziale - civile e penale - conseguenti a un Sinistro che rientra in garanzia.
Si tratta delle spese:
· per l'intervento di un legale;
· sostenute in sede giudiziale per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria o dall'Assicurato e approvato dalla Società;
· di giustizia;
· del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società;
· di soccombenza liquidate alla controparte, in caso di condanna dell'Assicurato.
Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato/Contraente.
4.2 Garanzia Base
(la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)
Con riferimento al precedente punto 4.1 Oggetto dell’Assicurazione, la garanzia opera a favore dell’Assicurato per le controversie relative alla proprietà e/o locazione di abitazioni in genere e ai fatti della vita privata.
La garanzia vale anche per le persone che convivono in modo continuativo con l’Assicurato e per i figli minorenni di quest’ultimo, anche se non convivono con lui.
La garanzia si riferisce ai seguenti casi:
a) controversie per danni dovuti a un fatto extracontrattuale, subiti dall’Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
b) controversie per danni dovuti a un fatto extracontrattuale, provocati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di altre persone delle quali deve rispondere a norma di legge; la garanzia opera con i limiti previsti dal successivo punto 4.6 Coesistenza con Assicurazione di Responsabilità Civile;
c) difesa penale contro l’imputazione per reato colposo, contravvenzione, reato non colposo, in quest’ultimo caso a condizione che la persona assicurata sia prosciolta in istruttoria o assolta con sentenza definitiva passata in giudicato;
d) controversie individuali di lavoro con i Prestatori di lavoro.
4.3 Esclusioni
La garanzia non è operante per:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione atti, ecc.);
3. controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate, salvo quanto previsto alla lettera
c) del punto 4.2 Garanzia Base;
4. controversie contrattuali, salvo quanto previsto alla lettera d) del punto 4.2 Garanzia Base;
5. controversie civili e penali relative all’attività professionale dell’Assicurato;
6. controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
7. procedure arbitrali se non specificatamente previste;
8. controversie in materia di diritto di marchi, brevetti, diritti d'autore, esclusiva e concorrenza sleale;
9. controversie relative a operazioni di acquisto, vendita e/o trasformazione di beni immobili soggetti a Pubblico Registro;
10. controversie relative all’uso, alla circolazione e alla proprietà di natanti e di veicoli a motore;
11. controversie con società assicuratrici riferite a inadempimenti contrattuali propri o di controparte;
12. controversie relative all’inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
13. controversie nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e di assistenza sociale;
14. controversie relative al diritto di famiglia e delle successioni;
15. controversie relative a separazioni e/o divorzi;
16. controversie relative a Sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che si siano verificati per fatto accidentale e, in ogni caso, non derivanti dalla volontà dell'Assicurato;
17. controversie relative a Sinistri che si siano verificati in occasione di esplosione, di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione dell'atomo, come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il Sinistro non abbia avuto alcun rapporto con tali eventi;
18. rischi comunque coperti da un’altra assicurazione.
4.4 Garanzia Super
(la garanzia è operante solo se è indicato il relativo Premio nella scheda di Polizza)
La garanzia comprende quanto previsto al punto 4.2 Garanzia Base e, a parziale deroga di quanto indicato al punto 4.3 Esclusioni numeri 4), 11) e 12), opera anche nei seguenti casi:
a) controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a euro 250;
b) controversie con società assicuratrici per inadempienze contrattuali delle stesse; sono comprese le eventuali procedure arbitrali per Sinistri il cui valore, riferito all’eventuale differenza fra il valore liquidato (o offerto) e il reale danno preteso dall’Assicurato, superi la somma di euro 1.000;
c) tutela legale necessaria all’Assicurato per le controversie relative all’inosservanza del D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e/o modifiche; l’Assicurazione, qualora ci siano valide motivazioni a sostegno, opera anche per ricorrere contro ammende o sanzioni amministrative previste dal Decreto, a condizione che gli importi siano pari o superiori a euro 1.500.
4.5 Limiti territoriali
L'Assicurazione vale per le controversie che derivano da violazioni di norme o inadempimenti che si verificano nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi paesi. L'Assicurazione è estesa alle controversie di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti avvenuti in uno qualsiasi degli stati dell’Unione Europea e della Svizzera e che sono processualmente trattate dall'autorità giudiziaria competente.
4.6 Coesistenza con Assicurazione di responsabilità civile
La garanzia prevista dalla presente Polizza opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall’assicuratore della Responsabilità Civile per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3 °comma, del Codice Civile .
4.7 Decorrenza della garanzia
La garanzia è prestata per i Xxxxxxxx denunciati entro 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza e che si sono verificati nel suo periodo di validità e precisamente:
· dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell’Assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
· trascorsi novanta giorni dalla decorrenza dell’Assicurazione negli altri casi.
I fatti che hanno dato origine alla controversia si considerano avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell’inadempimento; se il fatto che dà origine al Sinistro si protrae attraverso più atti successivi, il Sinistro si considera avvenuto nel momento in cui è cominciato il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico Sinistro le controversie promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.
4.8 Gestione del Sinistro
La gestione dei Sinistri viene affidata dalla Società a:
EUROPA TUTELA GIUDIZIARIA Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
con sede legale in Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161
Uffici di Xxxxxx - Xxx Xxxxxxxxxx x. 00/0 - C.A.P. 20161 - Tel. 02/64021 - Fax 02/00000000
Dopo aver presentato alla Società o a Europa la denuncia del Sinistro, l’Assicurato può indicare alle stesse un unico legale scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale dove ha il domicilio o dove hanno sede gli Uffici Giudiziari competenti a giudicare la controversia.
Se tale indicazione non avviene e se non sussiste conflitto di interessi con la Società o con Europa, quest'ultima è autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale, al quale l'Assicurato dovrà conferire il mandato e consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.
Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, Europa metterà in atto uno o più tentativi di definizione amichevole della controversia.
Se ciò non è possibile e comunque sussistono concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando è necessaria una difesa penale, la Società provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.
La garanzia assicurativa è valida anche per i gradi di giudizio successivi al primo, sia in sede civile che penale, purché la prosecuzione dei giudizi stessi presenti concrete possibilità di un esito favorevole.
Ai sensi del punto 4.1 Oggetto dell’Assicurazione e salvo il caso di conflitto di interessi con la Società o Europa, la nomina di un eventuale perito di parte deve in ogni caso ricevere il preventivo assenso di Europa.
L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il benestare preventivo di Europa, pena il rimborso delle spese sostenute da questa.
Per quanto riguarda le spese per l’esecuzione forzata, Europa tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.
In caso di disaccordo tra l’Assicurato e Europa Tutela Giudiziaria in merito alla gestione del Sinistro (anche in caso di ricorso al Giudice Superiore in un procedimento civile o penale) l’Assicurato potrà scegliere:
§ che la decisione venga demandata a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi dell’Art. 14 Rinvio alle norme di legge delle Condizioni Generali di Assicurazione. In tal caso ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;
§ di proseguire a proprie spese la controversia con facoltà di ottenere da Europa Tutela Giudiziaria il rimborso delle spese sostenute e non liquidate, a condizione che il risultato conseguito sia più favorevole di quello prospettato dalla Società in linea di fatto e di diritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso a tenere informata Europa sugli sviluppi delle azioni promosse a sostegno delle sue pretese.
La scelta di una delle due procedure esclude l’applicazione dell’altra.
Le somme recuperate per capitali e interessi spettano integralmente all’Assicurato.
Gli onorari, le competenze e le spese liquidate spettano invece a Europa Tutela Giudiziaria.
Quadro V Assistenza
Definizioni specifiche per l’Assistenza
Assicurato
La persona fisica residente in Italia, proprietaria o locataria dell’abitazione, i suoi Familiari conviventi.
Elettrodomestici
Il frigorifero, il congelatore, la lavastoviglie, la lavatrice, il forno, il piano cottura, il boiler elettrico, la caldaia a gas, lo scaldabagno a gas, il climatizzatore.
Équipe medica
Gruppo di medici reperibili presso la Struttura organizzativa 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno.
Familiari
Il coniuge o il convivente, i discendenti e gli ascendenti entro il secondo grado di parentela e gli affini dell'Assicurato, purché conviventi.
Infortunio domestico
Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili, a seguito di un Sinistro.
Sinistro
La situazione di difficoltà conseguente a un evento fortuito che:
· provochi danni materiali e diretti all’abitazione;
· renda l’abitazione oggettivamente inutilizzabile o indisponibile;
· metta in pericolo la sicurezza dell’abitazione e/o di persone, animali e cose che si trovano al loro interno;
rendendo necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
Struttura organizzativa
Il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature e ogni presidio o dotazione destinato alla gestione dei Sinistri della garanzia Assistenza.
5.1 Assistenza
(operante se nella scheda di Polizza è indicato il relativo Premio)
In caso di Sinistro, la Società fornisce all’Assicurato, con le modalità e nei limiti indicati nella Polizza, le prestazioni indicate di seguito.
a) Informazioni artigiani
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire nominativi e recapiti di idraulici, elettricisti, xxxxxx, falegnami, muratori, vetrai, caldaisti e vivaisti.
b) Invio di artigiani
La Società invia presso l’abitazione uno o più artigiani fra quelli sopra elencati, pagando direttamente le spese relative al diritto di uscita e alla manodopera fino a 300 euro per Sinistro.
c) Assistenza al ripristino dell’abitazione
La Società, se il Sinistro ha reso necessario lo sgombero o il riordino di oggetti ingombranti, invia personale specializzato per ripristinare l'abitabilità dei locali pagando direttamente le spese fino a 150 euro per Sinistro.
d) Assistenza agli Elettrodomestici
La Società invia presso l’abitazione un tecnico per la riparazione dell’Elettrodomestico, pagando direttamente le spese relative al diritto di uscita e alla manodopera fino a 200 euro per Sinistro.
e) Soggiorno in hotel
La Società, se il Sinistro ha reso indisponibile o inutilizzabile l’abitazione, prenota un hotel, pagando direttamente le spese alberghiere relative a pernottamento e prima colazione fino a 300 euro per Sinistro.
L’hotel sarà il più vicino possibile all’abitazione e di categoria minima tre stelle, salvo che l’Assicurato non concordi con la Struttura organizzativa una categoria inferiore.
f) Custodia degli animali domestici
La Società, se il Sinistro ha reso l’abitazione momentaneamente inadatta a ospitare gli animali domestici di proprietà dell’Assicurato, prenota una pensione per animali più vicina possibile all’abitazione, pagando direttamente le spese relative al soggiorno fino a 100 euro per Sinistro.
La garanzia è operativa se l’Assicurato dimostra che l’animale è stato sottoposto alle vaccinazioni richieste dalla pensione.
Nel caso in cui l’Assicurato usufruisca della garanzia di cui alla lettera e) Soggiorno in hotel, la Società organizza il soggiorno della famiglia in una struttura alberghiera che accetti di ospitare anche gli animali.
g) Invio di personale di xxxxxxxxx
La Società, se il Sinistro ha compromesso l'efficienza e la sicurezza degli accessi dell’abitazione, invia addetti ai servizi di vigilanza pagando direttamente le spese fino a 200 euro per Sinistro.
h) Viaggio per il rientro anticipato
La Società, nel caso l’abitazione dove l’Assicurato vive per la maggior parte dell’anno subisca un Sinistro mentre è temporaneamente disabitata, organizza:
· il rientro anticipato dell’Assicurato;
· il viaggio di sola andata dell’Assicurato, o di una persona da lui delegata, per il recupero del veicolo lasciato presso il luogo dove si trovava quando è venuto a conoscenza del Sinistro, purché tale luogo venga puntualmente indicato al momento della richiesta di assistenza.
La Società paga direttamente le spese fino a 250 euro per Sinistro.
Se l’Assicurato decide di usufruire di un’autovettura a noleggio, questa viene messa a disposizione compatibilmente con le disponibilità, gli orari e le modalità stabiliti dal punto di noleggio. Il deposito cauzionale deve essere versato direttamente dall’Assicurato. Sono escluse le spese per il carburante e per eventuali assicurazioni non obbligatorie per legge.
La garanzia è operativa a condizione che l’Assicurato si trovi ad almeno 50 Km dall’abitazione dove vive per la maggior parte dell’anno.
i) Informazioni sulla sicurezza degli impianti domestici
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni relative alle norme vigenti in tema di sicurezza dell’impianto domestico (idrico, elettrico e a gas).
j) Informazioni legali
La Società mette a disposizione l’èquipe legale della Struttura organizzativa per fornire informazioni legali, relative ai fatti che hanno causato il Sinistro o l’Infortunio domestico.
k) Informazioni amministrative
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per fornire informazioni relative alle pratiche amministrative da sbrigare a seguito del Sinistro o dell’Infortunio domestico (ad esempio: la denuncia alle Pubbliche Autorità competenti, la denuncia alla compagnia di assicurazione, ecc.).
Sono escluse e rimangono a totale carico dell'Assicurato le spese relative al rilascio dei certificati o documenti.
l) Anticipo di denaro
La Società anticipa un importo di euro 1.000, solo successivamente al rilascio di adeguate garanzie bancarie da parte dell’Assicurato, per fronteggiare le spese impreviste sostenute a seguito del verificarsi del Sinistro. L'Assicurato dovrà fornire copia dell’eventuale denuncia presentata alla Pubblica Autorità competente.
m) Consulenza psicologica telefonica
La Società, in caso di reati commessi contro l’abitazione, gli oggetti in essa contenuti e/o gli Assicurati, se l'Equipe medica lo ritiene necessario, mette in contatto l’Assicurato con uno psicologo convenzionato che gli fornirà:
· i consigli e i suggerimenti relativi al suo stato di salute;
· l’indicazione dei nominativi di psicologi nei pressi della sua abitazione.
La Società paga direttamente le spese per la consulenza telefonica. Sono esclusi i costi degli incontri eventualmente concordati tra l’Assicurato e lo psicologo convenzionato.
n) Informazioni sanitarie
La Società in caso di Infortunio domestico mette a disposizione l’Èquipe medica per fornire informazioni circa:
· Argomenti di carattere medico;
· l’ubicazione e la reperibilità di centri di pronto soccorso, centri di cura pubblici e privati, medici generici e medici specialisti.
o) Invio di personale medico
La Società in caso di Infortunio domestico, se il medico abituale non è reperibile e l'Èquipe medica lo ritiene necessario, invia un medico presso l’abitazione. Se ciò non è possibile a causa di oggettive situazioni locali, la Società organizza una visita medica presso la struttura sanitaria più vicina.
p) Invio di ambulanza
La Società in caso di Infortunio domestico, se l’Èquipe medica ritiene necessario il trasferimento dell’Assicurato presso la struttura sanitaria più vicina all’abitazione, invia un'ambulanza pagando direttamente le spese per il trasporto di andata e ritorno.
Se l'Èquipe medica lo ritiene opportuno, il trasferimento può essere effettuato con taxi, autovettura medica o altro mezzo equivalente.
q) Invio di personale infermieristico
La Società in caso di Infortunio domestico che abbia comportato il ricovero presso una struttura sanitaria, nella settimana successiva al rientro dell’Assicurato e se l'Équipe medica lo ritiene necessario, invia presso l’abitazione il personale infermieristico opportunamente individuato, pagando direttamente le spese fino a euro 300 per Sinistro.
r) Invio di baby-sitter
La Società in caso di Infortunio domestico che comporti il ricovero dell’Assicurato presso una struttura sanitaria, invia presso l’abitazione, nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali, una baby-sitter per l'assistenza agli Assicurati minori di quattordici anni rimasti soli, pagando direttamente le spese fino a euro 300 per Sinistro.
s) Invio di collaboratore familiare
La Società in caso di Infortunio domestico che comporti il ricovero dell’Assicurato presso una struttura sanitaria o in caso di una riduzione oggettiva delle sue capacità di svolgere le normali attività familiari, invia all'abitazione, nei tempi resi possibili dalle oggettive situazioni locali, un collaboratore familiare, pagando direttamente le spese fino a euro 300 per Sinistro.
t) Recapito di messaggi urgenti
La Società mette a disposizione la Struttura organizzativa per trasmettere messaggi urgenti alle persone indicate dall’Assicurato, inoltrando il messaggio nel più breve tempo possibile. In caso di irreperibilità dei destinatari, questi saranno chiamati con continuità fino al recapito del messaggio o fino alla cessata emergenza.
5.2 Esclusioni
L'Assistenza non opera se gli eventi che hanno causato il Sinistro sono conseguenti a:
1. dolo dell'Assicurato o delle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge;
2. trasmutazione del nucleo dell'atomo e/o di radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
3. inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e altre calamità naturali;
4. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, aggressioni e atti violenti ai quali l'Assicurato abbia partecipato attivamente;
5. azioni delittuose compiute dall'Assicurato;
6. ricoveri per check up o per accertamenti diagnostici non resi necessari da Infortunio domestico.
La garanzia non è inoltre operativa per:
7. interventi richiesti su parti comuni di edifici o comunque di uso non esclusivo dell’abitazione;
8. interventi richiesti su impianti generali idraulici, elettrici, del gas e del riscaldamento dell’edificio in cui è situata l’abitazione, a meno che non siano di uso esclusivo dell’abitazione stessa;
9. Sinistri che abbiano colpito cancelli, porte, portoni d’accesso dell’edificio in cui è situata l’abitazione, a meno che non siano di uso esclusivo dell’abitazione stessa;
10. interventi richiesti a seguito di interruzione della fornitura di elettricità, acqua e gas da parte degli enti erogatori;
11. Sinistri conseguenti a: corrosione, usura, gelo, stillicidio, umidità, infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx;
12. Sinistri che abbiano colpito impianti per i quali l’Assicurato non è in grado di dimostrare l’avvenuta messa a norma secondo le disposizioni in vigore e/o di avere effettuato le operazioni di manutenzione periodica previste dalle norme in vigore;
13. operazioni di manutenzione che siano eventualmente richieste dalla legge in conseguenza dell’erogazione delle prestazioni previste dalla Polizza;
14. Sinistri provocati da apparecchi mobili domestici che non rientrano nella definizione di elettrodomestici o dal loro utilizzo o da rubinetterie non fisse a essi collegate.
Sono inoltre sempre esclusi:
15. i costi relativi ai pezzi di ricambio e materiali sostitutivi e/o di uso corrente.
5.3 Estensione territoriale
La garanzia opera per le abitazioni ubicate in Italia.
5.4 Delimitazione delle garanzie
Tutte le garanzie operano in seguito a un evento fortuito che determina una situazione di difficoltà che, anche a giudizio della Struttura organizzativa, richieda l’erogazione di un aiuto immediato, e solo se c’è il consenso dell'Assicurato, compatibilmente con la vigente legislazione sulla "Tutela delle persone e del trattamento dei dati personali".
Quando si verifica uno degli eventi descritti nella Polizza, la Società ha diritto di verificare l’esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. L’Assicurato, su richiesta della Società, deve fornire gli elementi necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento.
Ogni diritto nei confronti della Società derivante dalla presente Polizza deve essere esercitato dall’Assicurato entro il termine tassativo di due anni dalla data dell'evento costitutivo del diritto stesso.
Si evidenzia inoltre che:
· la Società non riconosce rimborsi per prestazioni organizzate da altre compagnie di assicurazione o da altri enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura organizzativa e da questa organizzate o comunque autorizzate;
· la Società non riconosce rimborsi né importi compensativi relativi a coperture della Società delle quali l'Assicurato non ha usufruito per sua scelta o perché non ne ha avuto la necessità;
· la Società non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo ritardato o mancato intervento dovuto a caso fortuito, causa di forza maggiore o a inesatte o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
· per interventi che richiedano l'accesso o che interessino materialmente unità immobiliari abitative o commerciali adiacenti i locali dell’abitazione, sarà necessario il preventivo consenso scritto da parte dei terzi proprietari delle unità immobiliari interessate;
· gli interventi presso l’abitazione sono erogati a condizione che sia presente l’Assicurato o persona da lui delegata;
· eventuali eccedenze di onorari dei professionisti intervenuti rispetto agli indennizzi a carico della Società dovranno essere corrisposte direttamente dall'Assicurato al professionista;
· gli spostamenti organizzati dalla Società sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere e alle condizioni di salute dell'Assicurato;
· gli importi riconosciuti dalla Società a titolo di anticipo, sui quali non saranno applicati interessi, devono essere restituiti entro trenta giorni dalla messa a disposizione. Chi ottiene un anticipo di denaro deve fornire adeguate garanzie bancarie, sottoscrivere la ricevuta che gli verrà sottoposta dagli incaricati della Società e attenersi alle disposizioni che gli saranno impartite dalla Struttura Organizzativa.
5.5 Denuncia del Sinistro
È materialmente erogata, per conto della Società, dalla Struttura organizzativa di PRONTO ASSISTANCE SERVIZI S.c.r.l., con sede legale in xxx Xxxxx Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX e Sede Operativa in xxxxx Xxxxxxx x'Xxxxxxx, 00, 00000 XXXXXX, presso la quale opera il contact center disponibile 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Per ottenere l’Assistenza, l’Assicurato deve telefonare alla Struttura organizzativa, componendo i seguenti numeri di telefono:
· 000 000 000 (con costo della telefonata a carico del destinatario – non valido per chiamate dall’estero);
· x00 000 00 00 000 (con costo della telefonata a carico del chiamante).
Gli Assicurati possono contattare la Struttura organizzativa anche tramite telefax (011 658652) o e-mail xxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
L’Assicurato deve comunicare alla Struttura organizzativa i seguenti dati:
a) sue generalità ed eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono ecc.);
b) tipologia dell’ evento e luogo di accadimento;
c) Codice personale di riconoscimento indicato nella scheda di polizza, se non ha fornito le altre indicazioni richieste per identificarlo e per individuare le prestazioni a cui ha diritto;
d) tipo di intervento richiesto.
VI - Indennità straordinaria calamità naturale
Se a seguito di una calamità naturale ufficialmente dichiarata e attestata dalla Pubblica Autorità competente, il Fabbricato indicato nella scheda di Polizza (escluse le relative pertinenze) risulta completamente distrutto o subisce un danno che ne compromette la stabilità, la Società corrisponde, indipendentemente dall’effettiva entità del danno, un importo a titolo di indennità straordinaria pari a:
· euro 10.000 se sono stati acquistati i Quadri I Incendio e altri danni materiali e III Responsabilità Civile;
· euro 15.000 se sono acquistati i Quadri I Incendio e altri danni materiali, II Furto e Rapina e III Responsabilità Civile.
La presente indennità straordinaria vale esclusivamente per il Fabbricato assicurato con Caratteristiche costruttive di tipo 01, di proprietà dell’Assicurato e adibito a sua Dimora abituale.
VII Norme per la liquidazione dei Sinistri
(specifiche per i Quadri Incendio e altri danni materiali, Furto e Rapina e Responsabilità Civile)
7.1 Denuncia e obblighi in caso di Xxxxxxxx
(per tutte le garanzie)
Il Contraente deve denunciare il Sinistro alla Società entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza. La denuncia deve essere formulata con una comunicazione scritta.
Responsabilità Civile
L’Assicurato deve far seguire alla denuncia le notizie circa le modalità dell’accaduto, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa. Se la Società lo richiede, deve adoperarsi per una risoluzione amichevole del danno e in ogni caso deve astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Incendio e altri danni materiali e Xxxxx e Xxxxxx.
Il Contraente o l’Assicurato deve:
a) sporgere denuncia (relativamente ai danni da Xxxxx, Rapina, Incendio doloso e in tutti i casi previsti dalla legge) all’autorità giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società, le circostanze dell’evento, i beni rubati, danneggiati o distrutti e il loro valore. Una copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) mettere a disposizione della Società e dei periti ogni documento e ogni altro elemento di prova utili alle indagini e agli accertamenti.
Sono a carico della Società le spese sostenute per adempiere a questi obblighi, secondo quanto disposto dall’art. 1914 del Codice Civile.
L’inadempimento può invece comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
7.2 Procedura per la valutazione del danno
(Incendio e altri danni materiali, Xxxxx e Xxxxxx)
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un perito incaricato dalla stessa, con il Contraente o con una persona da lui designata;
oppure a richiesta di una delle parti
b) fra due periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifica disaccordo fra loro. Nel caso di nomina di un terzo perito le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone che potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se la Società o il Contraente non provvedono alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, anche su richiesta di una sola delle parti, le nomine sono demandate al Presidente del Tribunale della giurisdizione dove è avvenuto il Sinistro.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
7.3 Mandato dei periti
(Incendio e altri danni materiali, Furto e Xxxxxx) I periti devono:
a) indagare sulle circostanze e sulle modalità del Sinistro;
b) verificare l’esattezza delle dichiarazioni che risultano dal contratto e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il Rischio;
c) verificare se l’Assicurato/Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui al punto 7.1 Denuncia e obblighi in caso di Sinistro;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il loro valore;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione dei danni secondo i criteri di liquidazione previsti nella Polizza.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del precedente punto 7.2 Procedura per la valutazione del danno lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in un verbale che va redatto in duplice copia, una per ognuna delle parti (perizia definitiva).
La perizia definitiva è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla. Il rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
In ogni caso la Società e il Contraente possono intraprendere ogni azione inerente l’indennizzabilità del danno.
7.4 Determinazione del danno
(Incendio e altri danni materiali, Xxxxx e Xxxxxx)
La determinazione del danno viene effettuata secondo i seguenti criteri, fermi i limiti previsti nella Polizza:
Fabbricato (Valore a nuovo)
Per il Fabbricato è indennizzata:
a) in caso di danno parziale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ripristinare le parti danneggiate;
b) in caso di danno totale, la somma corrispondente alle spese da sostenere per ricostruire il Fabbricato distrutto.
L’Indennizzo non può superare il triplo del valore che il Fabbricato aveva al momento del Sinistro, valutando il deprezzamento correlato al grado di vetustà, allo stato d’uso e di conservazione. Dall’Indennizzo viene detratto il valore dei residui.
La determinazione così effettuata non vale per gli alberi, per i quali si stimano:
·in caso di morte o di lesione che ne compromettano irreversibilmente la stabilità, le spese necessarie per la sostituzione delle piante con altre della stessa specie, idonee al trapianto e di età non superiore ai cinque anni;
· in caso di lesioni che compromettano la stabilità e/o la sicurezza per cose e persone, le spese per la sistemazione delle piante mediante specifici interventi di cura, potatura, sostegno.
Contenuto (Valore a nuovo)
Per tutti i beni del Contenuto l’ammontare del danno è dato:
· dalla somma corrispondente alle spese sostenute per riparare i beni danneggiati;
· dalla somma corrispondente alle spese sostenute per rimpiazzare i beni distrutti con altri nuovi o equivalenti.
Dall’Indennizzo verrà detratto il valore dei residui. Si precisa che:
a) per i beni anche parzialmente elettrici e elettronici, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il doppio del valore che avevano al momento del Sinistro;
b) per i capi di abbigliamento, biancheria personale o della casa, con l’esclusione di quelli acquistati nei 24 mesi precedenti il Sinistro, l’Indennizzo non può superare il doppio del valore che avevano al momento del Sinistro;
c) per le Collezioni parzialmente sottratte o danneggiate verrà riconosciuto il valore dei singoli pezzi
senza tenere conto del conseguente deprezzamento della Collezione stessa;
d) per i documenti personali, si quantificano le spese per il rifacimento;
e) per i Valori, si considera il valore nominale indicato sugli stessi. Per i titoli di credito:
· la Società corrisponde l’Indennizzo solo dopo le loro eventuali scadenze;
· se è ammessa la procedura di ammortamento, l’ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall’Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l’ammortamento.
Per gli effetti cambiari, l’Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
La stima con il criterio del Valore a nuovo non è effettuata per oggetti d’arte e d’antiquariato e per oggetti fuori uso o inservibili, per i quali si stima il Valore al momento del Sinistro.
Vetri e Cristalli
Per gli specchi, le insegne e le lastre di vetro, cristallo o policarbonato, si effettua il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione con altri nuovi (uguali o equivalenti per caratteristiche), compreso il costo del trasporto e dell’installazione.
Valore intero - Assicurazione parziale
Se al momento del Sinistro le Somme assicurate incrementate del 20% risultano uguali o superiori al valore dei beni assicurati, stabilito secondo i criteri previsti nella Polizza, non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. Nel caso contrario, la riduzione proporzionale si applica alle Somme assicurate incrementate del 20%.
Primo rischio assoluto
In fase di liquidazione dei danni non si applica la riduzione proporzionale dell’Indennizzo prevista dall’art. 1907 del Codice Civile.
7.5 Anticipo dell’Indennizzo
(Incendio e altri danni materiali)
Trascorsi almeno 60 giorni dalla presentazione della denuncia del Sinistro, l’Assicurato può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell’Indennizzo presumibile, a condizione che non siano sorte riserve o contestazioni sul diritto all’Indennizzo o sulla sua quantificazione e che l’ammontare superi l’importo di euro 20.000.
7.6 Rinuncia alla rivalsa
(Incendio e altri danni materiali)
La Società rinuncia, salvo nel caso di dolo, al diritto di rivalersi nei confronti:
- delle persone ospitate dall’Assicurato/Contraente;
- delle persone di cui l’Assicurato/Contraente deve rispondere a norma di legge, compresi i dipendenti;
- dei familiari dell’Assicurato/Contraente annoverati dall’art. 1916 del Codice Civile che abbiano in uso l’abitazione a qualsiasi titolo;
- dei parenti e/o affini che occupino appartamenti contigui, soprastanti o sottostanti l’abitazione assicurata;
- delle aziende commerciali o artigianali di proprietà dell’Assicurato/Contraente o delle quali sia socio a responsabilità illimitata che siano ubicate nell’immobile contenente l’abitazione assicurata;
a condizione che anche l’Assicurato/Contraente non eserciti l’azione di rivalsa verso il responsabile.
7.7 Riduzione e reintegro delle Somme assicurate
(Furto e Rapina)
In caso di Xxxxxxxx, le Somme assicurate e i relativi limiti di Indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno, al netto di eventuali Franchigie e Scoperti, senza la corrispondente restituzione di Premio. Questo, con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso.
Una sola volta per periodo assicurativo, le Somme assicurate sono automaticamente reintegrate nei valori originari, per il periodo che intercorre tra la data del Sinistro e la scadenza del periodo assicurativo, a condizione che il Contraente versi il corrispondente rateo di Premio entro 30 giorni dal pagamento dell’Indennizzo.
7.8 Recupero dei beni rubati
(Furto e Rapina)
Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, l’Assicurato/Contraente deve avvisare la Società appena ne viene a conoscenza.
I beni recuperati appartengono alla Società se questa ha indennizzato integralmente il danno.
Se invece la Società ha indennizzato il danno soltanto parzialmente, il valore dei beni recuperati, corrispondente alla parte di danno rimasta scoperta dall’Assicurazione, spetta all’Assicurato; il resto spetta alla Società.
In ogni caso l’Assicurato/Contraente può scegliere di riottenere o conservare i beni recuperati restituendo alla Società l’Indennizzo ricevuto.
Nel caso in cui il recupero avvenga prima dell’Indennizzo del danno, la Società risponde soltanto degli eventuali danneggiamenti ai beni.
7.9 Esagerazione dolosa del danno
(Incendio e altri danni materiali e Furto e Xxxxxx)
L’Assicurato/Contraente che esagera dolosamente l’ammontare del danno perde il diritto all’Indennizzo.
7.10 Gestione delle controversie sul danno
(Responsabilità Civile e Ricorso terzi)
La Società assume la gestione delle controversie, al di fuori o in seno a processi civili o penali, in nome dell'Assicurato fino alla tacitazione del danneggiato. Se occorre nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Inoltre la Società garantisce la prosecuzione dell'assistenza dell'Assicurato in sede penale, fino a esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della tacitazione del danneggiato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un quarto del Massimale previsto per il danno a cui la pretesa risarcitoria azionata fa riferimento. Se la somma dovuta al danneggiato supera il Massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano designati da essa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.
7.11 Assicurazione presso diversi assicuratori
(per tutte le garanzie)
Se sugli stessi beni e per gli stessi Xxxxxx coesistono più Assicurazioni, il Contraente, come stabilito dall’art. 1910 del Codice Civile, in caso di Sinistro deve avvisare tutti gli assicuratori, richiedendo a ciascuno l’Indennizzo/Risarcimento dovuto secondo il rispettivo contratto considerato autonomamente.
Relativamente alle garanzie Incendio e altri danni materiali e Furto e Xxxxxx, se la somma degli Indennizzi - escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’Assicuratore insolvente - supera l’ammontare del danno, la Società pagherà soltanto la sua quota calcolata autonomamente secondo il proprio contratto. Rimane comunque escluso ogni obbligo solidale con gli altri Assicuratori.
Condizioni Generali di Assicurazione
Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
Se l’Assicurato/Contraente non comunica, o comunica in modo inesatto, circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, può perdere totalmente o in parte il diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 Decorrenza della garanzia
L’Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Se il Contraente non paga il Premio successivo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto della Società al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 3 Pagamento del Premio
I Premi devono essere pagati presso l’intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società. Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico del Contraente.
Il Premio può essere corrisposto in contanti, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dall’art. 47 del Regolamento ISVAP n°5/2006, e con gli altri mezzi d i pagamento consentiti dalla legge e attivati presso l’intermediario.
Art. 4 Adeguamento del Premio
Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità, alla scadenza del contratto la Società ha facoltà di modificare, in aumento o in diminuzione, il Premio precedentemente convenuto; in tal caso comunica al Contraente almeno novanta (90) giorni prima della suddetta scadenza le nuove condizioni di Premio, che comunque saranno rese disponibili anche presso l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto.
Il pagamento da parte del Contraente del nuovo Premio proposto, nei termini previsti dall’Art. 3 (Pagamento del Premio) equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto che viene variato solo in tale elemento.
In caso di mancato pagamento del nuovo Premio, il contratto si intenderà risolto alla data di scadenza.
Art. 5 Aggravamento del Rischio
L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti del Rischio non comunicati o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo/Risarcimento e l’Assicurazione stessa può cessare, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 6 Diminuzione del Rischio
Nel caso di diminuzione del Rischio, la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze dell’Assicurato/Contraente (fermo quanto stabilito dall’art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7 Proroga dell’Assicurazione, periodo di Assicurazione e sconto per poliennalità
In mancanza di disdetta da una delle parti, effettuata con lettera raccomandata spedita almeno
60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione viene prorogata per un anno e così successivamente.
Il periodo di Assicurazione è stabilito nella durata di un anno; se l’Assicurazione è stipulata per una durata inferiore, il periodo di Assicurazione coincide con la durata stessa del contratto.
Se l’Assicurazione è stipulata - ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile - per una durata poliennale (quindi pari ad almeno 2 anni) il Premio viene calcolato con applicazione della riduzione tariffaria percentuale indicata in scheda di Polizza. Il Premio esposto nella scheda di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione.
Art. 8 Recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni denuncia di Xxxxxxxx e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’Indennizzo/Risarcimento, il Contraente e la Società possono recedere dal contratto.
La relativa comunicazione (disdetta) deve essere data tramite lettera raccomandata e diventa efficace:
· dopo 30 giorni dalla data di invio se spedita dalla Società;
· dalla data del timbro di spedizione se inviata dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte di Premio (al netto delle imposte) relativa al periodo di rischio non corso.
Il pagamento di Premi che siano scaduti dopo la denuncia del Sinistro e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della Società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 9 Pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento
Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo/Risarcimento entro 30 giorni, a condizione che non sia stata fatta opposizione o non si evidenzino casi previsti dalle Esclusioni della Polizza.
Art. 10 Beni di proprietà di terzi
Soltanto il Contraente e la Società possono esercitare azioni, ragioni e diritti derivanti dalla Polizza. Inoltre, il Contraente ha il dovere di compiere gli atti necessari all’accertamento e alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di opporsi.
In ogni caso l’Indennizzo che è stato liquidato secondo quanto descritto dalla Xxxxxxx, può essere pagato solo nei confronti dei titolari dell’interesse assicurato o con il loro consenso.
Art. 11 Indicizzazione
Le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo e i Premi espressi in cifra assoluta sono collegati all’Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati pubblicato dall’ISTAT.
L’adeguamento del contratto per indicizzazione avviene con le seguenti modalità:
a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’Indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente a quello della sua data di decorrenza (Indice di riferimento iniziale);
b) se tra l’Indice del mese di giugno dell’anno precedente la scadenza di una rata annuale e l’Indice di riferimento iniziale si è verificata una variazione, le Somme assicurate, i Massimali, i limiti di Indennizzo/Risarcimento e i Premi espressi in cifra assoluta vengono aumentati o ridotti in uguale misura a partire dalla scadenza stessa.
Non sono soggetti ad adeguamento le Franchigie e i minimi e i massimi di Scoperto.
Nel caso di eventuale ritardo della pubblicazione dell’indice, la Società effettuerà l’adeguamento sulla base dell’ultimo indice disponibile su base annuale; nel momento in cui l’ISTAT riprenderà la regolare pubblicazione dell’indice, i successivi adeguamenti del contratto avverranno secondo le modalità previste ai punti a) e b).
Art. 12 Cambio dell’abitazione
In caso di trasloco l’Assicurato/Contraente può chiedere alla Società che l’Assicurazione operi su entrambe le abitazioni. La richiesta deve essere formulata con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società. Questa estensione della copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno del trasloco e termina automaticamente alle ore
24 del quindicesimo giorno successivo. Alla scadenza del 15° giorno, la Polizza sarà valid a unicamente per la nuova abitazione.
Rimane invariato quanto stabilito dagli Articoli 5, 6 e 13.
Art. 13 Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere richieste con una comunicazione scritta e risultare da un apposito documento firmato dal Contraente e dalla Società.
Art. 14 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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