STATUTO
STATUTO
Articolo 1
Denominazione - Soci
A seguito dell'accordo interconfederale del 18 luglio 2002 tra Confcommercio, con sede in Xxxxxx X.X. Xxxxx, 0 – 00000 XXXX, codice fiscale 80041130586, ABI con sede in Xxxxxx xxx Xxxx, 00 – 00000 XXXX, codice fiscale 02088180589, ANIA con sede in Xxx xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXX, codice fiscale 02520010154, CONFETRA con sede in Xxx Xxxxxx,
00 – 00000 XXXX, codice fiscale 80181870587, MANAGERITALIA (già FENDAC giusto rogito notaio Xxxxxxx Xxxxxx di Milano del 7 giugno 2003 repertorio n. 43750) con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000 - XXXX e codice fiscale 80078730589, FIRST/CISL con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 000 - XXXX e codice fiscale 97113650580, UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN) con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00.
- XXXX, codice fiscale 80402320586, FIDIA con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 XXXX, codice fiscale 97087860587 - che assumono la qualifica di soci – è costituito, secondo quanto previsto dall'art. 118, Legge n. 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua dei dirigenti del terziario, denominato "FONDIR".
FONDIR (in forma abbreviata "Fondo") è istituito come Associazione ai sensi del capo II, titolo II – Libro Primo del codice civile.
FONDIR è il Fondo paritetico per la formazione continua dei dirigenti nelle imprese dei comparti: commercio-turismo-servizi, creditizio-finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto. Al fondo possono aderire, altresì, imprese appartenenti ad altri settori economici.
Articolo 2
Scopi
FONDIR non ha fini di lucro ed opera a favore delle imprese, nonché dei relativi dirigenti, dei comparti commercio-turismo-servizi, creditizio- finanziario, assicurativo e della logistica-spedizioni-trasporto, in una logica di relazioni sindacali ispirate alla qualificazione professionale, allo sviluppo occupazionale ed alla competitività imprenditoriale nel quadro delle politiche stabilite dai contratti collettivi sottoscritti.
Il Fondo è articolato al suo interno in due Comitati di Comparto:
1) commercio-turismo-servizi, logistica-spedizioni-trasporto e altri settori economici;
2) creditizio–finanziario e assicurativo.
Il Fondo attraverso i due suddetti Comitati di Comparto promuove e finanzia piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali, secondo le modalità fissate dall'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'attuazione dello scopo suindicato e il funzionamento dei Comitati di Comparto sono disciplinati dal Regolamento del Fondo. Il Fondo articola la propria attività su base territoriale o su base nazionale secondo le specificità dei singoli comparti.
Articolo 3
Sede e durata
Il Fondo ha sede legale a Roma, Largo Arenula 26, e ha durata illimitata.
Articolo 4
Associati
Assumono la qualifica di associati a FONDIR le imprese appartenenti ai comparti di cui all'art. 1, comma 3, che optano per l'adesione al Fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 118 della legge 388 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 5
Cessazione dell'iscrizione
L'iscrizione a FONDIR degli associati cessa a seguito di:
a) scioglimento, liquidazione o comunque cessazione per qualsiasi causa di FONDIR.
Articolo 6
Organi sociali
Sono organi di FONDIR:
− l'Assemblea
− il Consiglio di Amministrazione
− il Presidente ed il Vice Presidente
− il Collegio dei Revisori dei Conti
Tutti gli organi di cui sopra, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono paritetici fra le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.
Articolo 7
Assemblea
L'Assemblea è composta in maniera paritetica da 16 membri, 8 in rappresentanza delle Associazioni dei datori di lavoro e 8 in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali di cui all'art. 1.
Dei 16 membri, 3 sono designati dalla CONFCOMMERCIO, 3 dall'ABI, 1
dall'ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre 4 sono designati da MANAGERITALIA, 2 dalla FIRST/CISL, 1 dall’UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN) e 1 dalla FIDIA.
I membri dell'Assemblea durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Ciascuna Organizzazione di cui sopra può sostituire i membri – per dimissioni o per giustificati motivi approvati dall'Assemblea - designati dalla stessa anche prima della scadenza del quadriennio; a tale scopo deve darne comunicazione scritta al Presidente del Fondo che provvede alla relativa convocazione dell'Assemblea.
In caso di cessazione anticipata e di nuova designazione effettuata dalla Organizzazione di riferimento, il nuovo membro resterà in carica fino alla scadenza prevista per la carica del membro sostituito.
Spetta all'Assemblea di:
− nominare il Consiglio di Amministrazione;
− nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
− definire le linee-guida per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 dello Statuto;
− deliberare in ordine all'eventuale compenso per gli amministratori, i Revisori dei Conti e i componenti i Comitati di Comparto;
− deliberare l'ammissione di nuovi soci;
− deliberare la cessazione dello stato di socio;
− approvare le modifiche allo Statuto e al Regolamento proposte dal Consiglio di Amministrazione, sentite le Organizzazioni di cui all'art. 1;
− delegare al Consiglio o a singoli Consiglieri il compimento di specifici atti e l'esercizio di determinate funzioni;
− provvedere all’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi redatti dal Consiglio di Amministrazione;
− deliberare in merito alla revisione legale dei conti o attraverso il Collegio dei revisori o mediante il ricorso ad una società di revisione;
− approvare eventuali altre attività proposte all'Assemblea dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Comitati di Comparto;
− deliberare in merito alla sostituzione dei componenti dell'Assemblea, in relazione a quanto previsto dall'art. 7, quarto comma, e dei componenti del Consiglio, secondo quanto previsto dall'art. 8, terzo comma.
− L'Assemblea si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno due terzi dei membri dell'Assemblea o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente mediante raccomandata – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare a ciascun componente, presso il domicilio indicato, almeno venti giorni prima della riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax o posta elettronica – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente di FONDIR o in sua assenza dal Vice Presidente. Per la validità delle adunanze dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza dei due terzi dei suoi componenti.
Le delibere sono valide se ricevono il voto favorevole della maggioranza dei
componenti l'Assemblea, salvo quelle relative al quinto, sesto, settimo e
nono alinea del sesto comma del presente articolo, per le quali si richiede la maggioranza dei due terzi dei membri dell'Assemblea.
È consentito esprimere il voto attraverso delega ad altro membro. Xxxxxxx membro non può esercitare più di due deleghe.
Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 12 membri, dei quali: 2 designati dalla CONFCOMMERCIO, 2 designati dall'ABI, 1 dall'ANIA, 1 dalla CONFETRA, inoltre, 3 designati da MANAGERITALIA, 1 dalla FIRST/CISL, 1 dall’UNITA’ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB (UNISIN)
e 1 dalla FIDIA.
I componenti il Consiglio sono nominati dall'Assemblea, con la maggioranza dei due terzi dei propri membri, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
Qualora venga revocato – per giustificati motivi approvati dall'Assemblea – il mandato ad un membro del Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organizzazione che lo ha designato, quest'ultima ne darà comunicazione all'Assemblea e ne proporrà la sostituzione.
Al Consiglio spettano i poteri di ordinaria e straordinaria Amministrazione per il raggiungimento degli scopi di FONDIR, nel rispetto delle attribuzioni dei singoli Comitati di Comparto.
In particolare il Consiglio ha il compito di:
− dare attuazione agli indirizzi dell'Assemblea;
− vigilare sul funzionamento dei servizi tecnici e amministrativi di FONDIR;
− vigilare sul funzionamento delle iniziative promosse da FONDIR;
− approvare il modello organizzativo e gli organici che riterrà necessari al conseguimento degli obiettivi;
− approvare i costi di Amministrazione e di funzionamento del Fondo;
− redigere i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
− regolare il rapporto di lavoro con il personale di FONDIR in ogni sua fase ed aspetto, e regolarne il trattamento economico, incluso quello del Direttore, nell'ambito dei bilanci preventivi approvati dall'Assemblea;
− deliberare in ordine all'assunzione e al licenziamento del personale necessario per il funzionamento del Fondo e riguardo alla nomina e alla revoca del Direttore;
− predisporre le modifiche allo Statuto e al Regolamento da sottoporre all'Assemblea;
− definire – tenuto conto delle indicazioni dei Comitati di Comparto – la regolamentazione delle procedure riguardanti: valutazione, tempi, assegnazione del finanziamento e modalità di rendiconto, restituzione delle risorse da parte dei soggetti interessati in caso di mancato utilizzo delle stesse e ogni altro aspetto relativo alle procedure da seguire;
− riferire all'Assemblea in merito alle proprie delibere;
− compiere ogni ulteriore atto delegato dall'Assemblea;
− esaminare i ricorsi inoltrati dai soggetti interessati per Piani per i quali non è stata concessa l'autorizzazione al finanziamento da parte del rispettivo Comitato di Comparto;
− sottoporre all'approvazione dell'Assemblea le proposte di eventuali nuove attività avanzate dai Comitati di Comparto;
− adottare le delibere per l'attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 2.
Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio potrà avvalersi di specifiche consulenze tecniche di esperti esterni al Fondo.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno assunte con le modalità e le maggioranze previste negli articoli successivi.
Articolo 9
Presidente e Vice Presidente
Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica un quadriennio, su designazione il primo delle Associazioni datoriali ed il secondo delle OO.SS.LL.
Qualora nel corso del mandato il Presidente o il Vice Presidente vengano sostituiti, i loro sostituti, nominati dal Consiglio, durano in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.
Spetta al Presidente:
− la legale rappresentanza del Fondo;
− promuovere le convocazioni ordinarie e straordinarie dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
− presiedere le riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
− sovrintendere all'applicazione del presente Statuto;
− dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari;
− svolgere gli altri compiti ad esso demandati dal presente Statuto o che gli siano affidati dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue
funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
In caso di urgenza il Presidente e il Vice Presidente in accordo tra loro possono esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso che a tal fine deve essere convocato entro i trenta giorni successivi all'adozione dei suddetti provvedimenti.
Articolo 10
Direttore
All'attività di FONDIR è preposto un Direttore, il quale esegue le deliberazioni degli organi sociali del Fondo ed ha la responsabilità di gestire l'attività amministrativa, contabile ed operativa dei servizi di FONDIR, in coerenza con le disposizioni di legge e in attuazione delle direttive del Consiglio al quale risponde.
Il Direttore esercita anche le funzioni previste dal Regolamento.
Articolo 11
Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, di norma presso la sede sociale, dal Presidente (o, in caso di assenza, dal Vice Presidente) mediante invito ai suoi componenti presso il domicilio da ciascuno indicato – contenente luogo, data e ordine del giorno – da inviare almeno quindici giorni prima della riunione. La convocazione potrà essere effettuata anche a mezzo di posta elettronica.
Nei casi di particolare urgenza la convocazione potrà essere effettuata anche con telegramma – o via fax o posta elettronica – da inviare almeno 5 giorni prima della riunione.
Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando almeno un terzo dei
componenti del Consiglio stesso o due membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ne facciano richiesta con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Per la validità delle riunioni del Consiglio occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Le deliberazioni sono valide se ricevono il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.
Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali sottoscritti dal Presidente dell'organismo e dal Xxxxxxxxxx nominato di volta in volta dal Presidente stesso.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità di trattamento.
Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.
Articolo 12
Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi: uno
designato dalle Associazioni datoriali e uno dalle OO.SS.LL. di cui all'art. 1; il terzo, con funzione di Presidente, è nominato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere iscritti al Registro dei revisori legali.
Le predette organizzazioni designano inoltre due Revisori dei Conti supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i Revisori effettivi eventualmente assenti per cause di forza maggiore.
I Revisori di designazione datoriale e sindacale, sia effettivi che supplenti, sono nominati dall'Assemblea con la maggioranza dei componenti, durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.
I Revisori dei Conti esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403, 2404 e 2407 del codice civile.
Essi devono riferire all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio dei Revisori dei Conti qualora a ciò incaricato dall’Assemblea, esamina i bilanci consuntivi di FONDIR per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture dei registri contabili.
Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qual volta il Presidente del Collegio stesso lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Revisori ne faccia richiesta.
La convocazione è effettuata dal Presidente del Collegio con avviso scritto almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di urgenza, il termine per la convocazione può essere ridotto e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi
altro mezzo.
Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare.
Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche in videoconferenza o audioconferenza, ovvero con intervenuti dislocati in più luoghi collegati con la sede del Fondo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente o dal segretario verbalizzante che ne danno atto a verbale e che sia consentito di seguire la discussione, di poter intervenire nella trattazione degli argomenti nel rispetto del metodo collegiale e del principio di parità dì trattamento.
Nel caso in cui, per motivi tecnici, venisse sospeso il collegamento, la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente e saranno considerate valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione.
Articolo 13
Risorse finanziarie
Ai sensi dell'art. 118 della legge 23.12.2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni FONDIR è finanziato:
− dal contributo integrativo, stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 29.12.78, n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni, a carico delle aziende che volontariamente aderiscono al Fondo;
− da finanziamenti pubblici destinati alle finalità del Fondo in forza di provvedimenti normativi o determinazioni ministeriali;
− da eventuali finanziamenti pubblici e privati;
− da apporti finanziari che, a qualsiasi titolo, vengano destinati al Fondo.
Articolo 14
Patrimonio dell'Ente
Il patrimonio di FONDIR è costituito da:
a) beni di proprietà del Fondo;
b) apporti finanziari di qualsiasi genere, che l'Assemblea riterrà utile destinare al patrimonio.
Articolo 15
Bilancio
Gli esercizi finanziari di FONDIR hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio consuntivo, riguardante la gestione del Fondo, e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo deve essere approvato dall'Assemblea di norma entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio e cioè entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio consuntivo, situazione patrimoniale e il conto economico accompagnati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il bilancio preventivo devono essere trasmessi, entro dieci giorni dall'approvazione, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1.
Articolo 16
Compensi e rimborsi spese
In relazione allo svolgimento delle varie attività istituzionali, saranno
eventualmente riconosciuti compensi e/o rimborsi ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti e ai componenti i Comitati di Comparto, a seguito di apposita delibera dell'Assemblea, nell'ambito delle spese di funzionamento del Fondo previste nel Regolamento.
Articolo 17
Scioglimento e cessazione
In caso di scioglimento del Fondo o comunque di una sua cessazione per qualsiasi causa, il Consiglio provvederà alla nomina di tre liquidatori designati, rispettivamente, uno dalle Associazioni dei datori di lavoro e uno dalle OO.SS.LL. e uno scelto di comune accordo, se non indicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel caso di mancata nomina dei liquidatori, trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, vi provvederà il Presidente del Tribunale competente.
Il Consiglio di Amministrazione determinerà all'atto della messa in liquidazione dell'Ente, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle forme di assistenza, beneficenza e istruzione indicate dal Consiglio. In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale competente, tenendo comunque presenti i suddetti scopi e sentito il parere dei soci di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Articolo 18
Modifiche statutarie
Il presente Statuto, nonché il Regolamento, potranno essere modificati dall'Assemblea di FONDIR, con delibere che richiedono, per la validità, il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri.
Articolo 19
Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in vigore nonché, in quanto applicabili, le norme previste dal Regolamento di FONDIR.