CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO IN
COMUNE DI CIVITAVECCHIA
Città metropolitana di Roma Capitale
CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO IN
APPLICAZIONE DELL’ART. 110, comma 1 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. PROROGA
L’anno 2019, addì 13 del mese di giugno, nella sede comunale sita a Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0;
TRA
Il Comune di Civitavecchia, in persona della Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, di seguito denominato anche “Amministrazione” (Partita I.V.A. 01104351000), codice fiscale 02700960582, nata a Lecce il 16/06/1968 la quale agisce non in proprio ma nell'esclusivo interesse del detto Comune che in questo atto legittimamente rappresenta nella sua qualifica di Segretario Generale – Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X,
E
Il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 17/01/1970 e residente in Bracciano - Codice Fiscale: XXXXXX00X00X000X in seguito denominato “lavoratore”,
PREMESSO CHE
- con decreto del Sindaco n.61933 del 09/09/2014 veniva conferito l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione organica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e s.m.i., mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato sottoscritto il 12/09/2014;
- in data 12/09/2014 veniva sottoscritto il relativo contrato di lavoro a tempo determinato con il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx per la durata di tre anni salva ulteriore proroga del termine finale fino alla scadenza del mandato elettorale;
- con decreto del Sindaco n. 74723 del 08/09/2017 veniva prorogato l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione organica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, D. Lgs 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 19
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, mediante contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato per la durata pari alla scadenza del mandato elettorale;
- in data 14/09/2017 veniva sottoscritto il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in applicazione dell’art. 110 comma 1 del TUEL;
Visto il Decreto del Sindaco n. 55232 del 13/06/2019 con cui è stato prorogato l’incarico di Dirigente dei Servizi Finanziari, a copertura di un posto vacante in dotazione organica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 50, comma 10, 109 e 110, comma 1, del D. Lgs 18.8.2000, n.
267 e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino al 13/09/2019;
Vista la determinazione dirigenziale n. 1013 del 13/06/2019, con cui si prende atto del decreto del Sindaco n. 55232 del 13/06/2019 e si determina la sottoscrizione del presente contratto;
Viste:
- la dichiarazione rese in data 13/06/2019 dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx circa l’insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, nonchè verificato il certificato del casellario giudiziario;
Vista la dichiarazione sostitutiva riferita agli articoli 5, 6 e 17 comma 1 lett. c) del codice di comportamento del Comune di Civitavecchia, oltre a quelle di cui al comma 1 dell’art. 15 d.lgs 33/2013 ai fini della pubblicazione sul sito del comune, rese in data 13/06/2019 dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Vista la verifica delle dichiarazioni rese dal xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, avvenuta con attestazione prot.
n. 55278 del 13/06/2019, ai sensi della circolare del Segretario Generale sulla inconferibilità/incompatibilità degli incarichi dirigenziali, prot n. 65870 del 04/08/2017;
Si conviene e si stipula quando segue:
Art. 1 – COSTITUZIONE E TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il Comune di Civitavecchia, come sopra rappresentato, conferisce incarico dirigenziale, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (ex artt. 109 e 110 del T.U.E.L. approvato con X.Xxx n. 267/2000 e art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), al “lavoratore”, così come sopra identificato, che accetta, la direzione dei Servizi Finanziari. Il presente contratto individuale di lavoro è stipulato ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 55 e 56 del vigente regolamento dell’Ordinamento dei Uffici e dei Servizi.
Art. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE
Il “lavoratore” si impegna a svolgere, a tempo pieno ed in via esclusiva, a favore del Comune di Civitavecchia, i compiti già definiti nell’ambito dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico, con i poteri necessari per l’espletamento delle funzioni connesse all’incarico conferito, avvalendosi dei soggetti assegnati al Settore stesso. Il “lavoratore” risponderà al Sindaco, all’Assessore di riferimento e al Segretario Generale.
Nello svolgimento di tale attività è chiamato a esercitare tutte le competenze previste dall’art. 107 del d.lgs n. 267/2000, dallo statuto e dai regolamenti dell’amministrazione.
Art. 3 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE E ORARIO DI LAVORO
Il“lavoratore” svolgerà la propria attività con riferimento alle strategie dell’amministrazione e alle direttive impartite dai suoi organi di vertice.
Il “lavoratore” organizzerà il proprio lavoro coerentemente con le esigenze dell’amministrazione e del servizio cui è preposto, secondo l’orario di lavoro stabilito dal CCNL. E’ tenuto comunque a essere presente e a disposizione dell’amministrazione per tutte le esigenze connesse alle funzioni affidategli e sempre e comunque in relazione alle necessità di servizio.
Art. 4 - PROROGA E DURATA DEL CONTRATTO
Il rapporto di lavoro è prorogato senza soluzione di continuità sino al 13/09/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.
Il “lavoratore” può essere revocato dal Sindaco in qualsiasi momento in ragione del mancato raggiungimento dei risultati concordati e/o dell’inosservanza delle direttive impartite, ovvero in caso di dichiarazione di dissesto finanziario o nel caso che questo ente locale venisse a trovarsi in situazione strutturalmente deficitaria (artt. 242 e 243 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Art. 5 - RECESSO ANTICIPATO – SANZIONI – RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il presente contratto non potrà essere risolto dal Comune di Civitavecchia prima della scadenza del termine se non per giusta causa, ai sensi dell’art. 2119 del C.C., fatti salvi gli effetti di quanto previsto dalle clausole 4 e 8 del presente contratto.
Nel caso di recesso anticipato da parte dell’incaricato, questi dovrà provvedere ad un preavviso di mesi due, o, in mancanza, dovrà corrispondere all’amministrazione il corrispettivo di due mensilità di stipendio.
Per il responsabile valgono le previsioni del CCNL del comparto in relazione all’applicazione delle sanzioni disciplinari per violazione di doveri.
Il presente contratto si intende risolto, altresì quando si verifichino e vengano accertate le situazioni previste dal CCNL di comparto come cause di risoluzione.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso, alla scadenza indicata nel presente contratto, senza necessità di ulteriori comunicazioni al riguardo.
In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Art. 6 – TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
• stipendio tabellare€ 43.310,93 annui lordi in tredici mensilità
• retribuzione di posizione come da Determinazioni dell’Amministrazione Comunale fatte salve eventuali successive modifiche dovute a mutamenti organizzativi;
Spettano, altresì, le quote di assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovute e ulteriori benefici economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali che dovessero verificarsi nel periodo di durata dell’incarico.
Al dipendente non compete alcun compenso per lavoro straordinario, reperibilità o partecipazione a fondi incentivanti comunque denominati, salva la retribuzione di risultato in percentuale variabile sulla retribuzione di posizione, salvo forme di incentivazioni e quanto disposto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro in materia di particolari forme di incentivazioni, da corrispondersi a seguito di valutazione annuale.
Art. 7 - VALUTAZIONE
La valutazione delle prestazioni del dipendente, anche ai fini della retribuzione di risultato, avviene da parte del Nucleo di Valutazione, secondo il principio del contraddittorio, tenendo conto degli obiettivi assegnati, nonché dei motivi per l’eventuale mancato raggiungimento degli stessi. A tal fine, costituiscono parte integrante al presente contratto, gli obiettivi assegnati con il PEG 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 22/05/2019, visionabile sulla seguente pagina del sito istituzionale: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxx-xxxxxxxxxxx/xxxxx- della-performance/
Art. 8 - DOVERI – ESCLUSIVITA’ DELLE PRESTAZIONI
L’incarico è sottoposto alla normativa in materia di doveri e responsabilità dei dipendenti ed in particolare alle norme stabilite dal T.U. enti locali, e in via primaria, delle regole contenute nel
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (da ora in poi “codice generale”) e dal Codice di comportamento dell’ente, approvato con Delibera di Giunta n. 241 del 23/12/2015 - (che si allega in copia al presente contratto), dal D.lgs. 165/01, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti del Comune.
E’ obbligo del responsabile prestare attività esclusiva a favore dell’amministrazione e, conseguentemente non prestare alcuna altra attività, autonoma o subordinata, a favore di terzi, salvo incarichi preventivamente e di volta in volta autorizzati dall’amministrazione stessa secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 6 e seguenti, del d. lgs. 165/01 e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 9 - MISSIONI E TRASFERTE
In caso di invio in missione il “lavoratore” è soggetto agli adempimenti previsti per gli altri dipendenti del Comune; il trattamento è quello contenuto nel CCNL al momento vigente.
Art. 10 - FERIE
Il prestatore di lavoro ha il diritto irrinunciabile di usufruire annualmente di un periodo di ferie della durata e secondo le modalità previste per i dirigenti comunali. Spettano le ulteriori giornate di riposo riconosciute, a diverso titolo (festività soppresse, festa del Santo patrono) ai dipendenti.
Nel caso il servizio prestato sia inferiore all’anno il numero di giorni di ferie è determinato in proporzione ai dodicesimi di servizio prestato.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie
maturate.
Art. 11 - TRATTAMENTO DI MALATTIA
In caso di malattia o infortunio dipendente da causa di servizio, il Comune conserverà al prestatore di lavoro l’incarico, corrispondendogli l’intera retribuzione, fino ad accertata guarigione o fino a quando sia stata accertata una invalidità ed inabilità permanente totale o parziale, quest’ultima che sia tale da non far riprendere le ordinarie attività riferite alle funzioni ricoperte.
Nel caso di interruzione del servizio per malattia o infortunio non dipendente da cause di servizio il Comune conserverà l’incarico al prestatore di lavoro per un periodo proporzionale alla durata del rapporto di lavoro, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia, il Comune provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro.
In ogni caso, il periodo di conservazione dell’incarico e di corresponsione della retribuzione non potrà superare la data di scadenza del contratto.
Art. 12 - TRATTAMENTO DI QUIESCENZA, PREVIDENZA E ASSISTENZA
Il “lavoratore” viene iscritto, per il trattamento di quiescenza, di assistenza e previdenza, ai relativi istituti previsti per i dipendenti, nel rispetto delle normative vigenti in materia
Art. 13 – ASSICURAZIONE
Il responsabile sarà assicurato per l’attività svolta e per l’esercizio delle funzioni assegnate nel presente contratto, secondo quanto previsto dal CCNL e con riferimento alle previsione di legge in materia di copertura assicurativa.
Il “lavoratore” ai fini della tutela assicurativa del proprio rischio professionale, aderisce alle condizioni di assicurazione contenute nel programma assicurativo dell’ente, con espresso e formale impegno all’accollo personale degli oneri economici riguardanti la copertura assicurativa della responsabilità civile (colpa grave) e amministrativa.
Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI
Il “lavoratore” esprime il proprio assenso, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro, all’utilizzo dei dati personali forniti e alla loro trasmissione agli enti istituzionalmente preposti.
Art. 15 - SEDE DI DESTINAZIONE - ATTIVITA’ LAVORATIVA
La sede in cui il “lavoratore” dovrà svolgere la propria attività lavorativa è individuata presso gli uffici ed i locali dell’Amministrazione, ubicati nel territorio di competenza. La sua utilizzazione comunque sarà disposta dal Sindaco, a termine di legge e di Statuto, secondo il vigente Regolamento di Ordinamento degli uffici e dei servizi.
Art. 16 – INCONFERIBILITA’ / INCOMPATIBILITA’ E INCARICHI DI ALTRE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
L’incaricato dichiara sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna situazione di inconferibilità e di incompatibilità previste dal D.lgs 39 del 8/3/2013 e dall’art. 53 del D. Lgs n. 165 del 2001 e successive modificazioni e/o integrazioni.
Eventuali incarichi ottenuti da Amministrazioni pubbliche o soggetti privati che, ai sensi del citato art. 53, necessitino di autorizzazione, non potranno essere svolte senza che il dipendente sia stato autorizzato preventivamente dall’Amministrazione.
Art. 17 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il rapporto di lavoro, originato dal presente contratto, è disciplinato sotto il profilo giuridico ed economico, dalle norme comunitarie, dalle leggi e dai regolamenti, nonché dai contratti collettivi vigenti nel tempo, anche per le cause di risoluzione dello stesso e per i termini di preavviso. La sottoscrizione del presente contratto costituisce per le parti espressa volontà di rinvio alle disposizioni succitate.
Art. 18 - CLAUSOLE FINALI
Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto di lavoro a tempo determinato si rinvia alle norme del codice civile, al d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368, all’art. 110 del d.lgs 267/2001, al d.lgs. 165/01 e, in via residuale, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme del contratto collettivo nazionale dell’area della dirigenza, nonché alle disposizioni dei regolamenti interni di questo Comune.
Il foro competente per qualsiasi controversia connessa all’applicazione del presente contratto è quello di Civitavecchia, ferma restando l’individuazione della giurisdizione secondo la vigente normativa.
Il dipendente dichiara di aver preso accurata visione del Codice di comportamento e di accertarne incondizionatamente le sue clausole.
Il dipendente dichiara di accettare tutte le clausole che regolano il suo rapporto di lavoro individuale subordinato a tempo determinato, dando per conosciute le norme di riferimento alle quali fa rinvio.
Art. 19 – BOLLO E REGISTRAZIONE – ESENZIONE
Il presente contratto è esente dall’imposta di bollo, ai sensi della Tabella allegata al D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e dall’imposta di registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26.4.1986, n. 131.
Xxxxx, approvato e sottoscritto in Civitavecchia; lì 13/06/2019
PER L’XXX.XX
IL SEGRETARIO GENERALE IL DIPENDENTE
Firmato da: Xxxxxxxx Xxxxxxxx Motivo:
Data: 13/06/2019 17:22:28
Firmato da: Xxxxxxxx Xxxxxxx Motivo:
6
Data: 13/06/2019 17:27:14