CONTRATTI PUBBLICI DI CONCESSIONE
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CONTRATTI PUBBLICI DI CONCESSIONE
Xxxxxxxx Xxxxxx
La nuova disciplina delle concessioni
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(Direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione)
- Disciplina unitaria delle concessioni (di lavori e di servizi):«Le disposizioni di cui alla presente Parte (PARTE III, artt. 164- 178) definiscono le norme applicabili alle procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi indette dalle amministrazioni aggiudicatrici», articolo 164 primo comma
- Artt. 164- 178 (Parte III) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 50 del 2016):«Alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, del presente codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione», articolo 164 secondo comma
Nuova disciplina delle concessioni?
Decreto Legislativo n. 163 del 2006 (DISCIPLINA PREVIGENTE ABROGATA)
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CONCESSIONI DI LAVORI
Art. 142. Ambito di applicazione e disciplina applicabile
Art. 143. Caratteristiche delle concessioni di lavori pubblici
Art. 144. Procedure di affidamento e pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici
Art. 145. Termini per la presentazione delle candidature e delle offerte
Art. 146. Obblighi e facoltà del concessionario in relazione all'affidamento a terzi di una parte dei lavori
Art. 147. Affidamento al concessionario di lavori complementari
Art. 148. Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 149. Disposizioni in materia di pubblicità applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici
Art. 150. Pubblicazione del bando negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 151. Termini per la ricezione delle candidature e per la ricezione delle offerte negli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici.
CONCESSIONI DI SERVIZI
Art. 30. Concessione di servizi
COSA SONO I CONTRATTI DI CONCESSIONE?
articolo 3 Decreto Legislativo n. 50 del 2016
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uu) «concessione di lavori», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire le opere oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione delle opere;
- Contratto a titolo oneroso
- Possibile pluralità di soggetti dal lato della domanda pubblica
- Avente ad oggetto esecuzione dei lavori
- Possibile pluralità di operatori economici affidatari
- Corrispettivo: diritto di gestire le opere, eventualmente accompagnato da un prezzo
- ASSUNZIONE IN CAPO AL CONCESSIONARIO DEL RISCHIO OPERATIVO LEGATO ALLA GESTIONE DELLE OPERE
vv) «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
- Contratto a titolo oneroso
- Possibile pluralità di soggetti dal lato della domanda pubblica
- Avente ad oggetto fornitura e gestione di servizi
- Possibile pluralità di operatori economici affidatari
- Corrispettivo: diritto di gestire i servizi, eventualmente accompagnato da un prezzo
- ASSUNZIONE IN CAPO AL CONCESSIONARIO DEL RISCHIO OPERATIVO LEGATO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI
Definizione dei contratti di concessione
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Trasferimento al concessionario del DIRITTO DI GESTIRE LE OPERE O I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO.
La partecipazione ad una procedura di affidamento per la gestione di un’opera o un servizio (di lunga durata) presuppone l’elaborazione di un progetto (piano economico finanziario) che, affinchè l’operazione possa avere successo, deve essere in equilibrio.
Il progetto è in equilibrio economico finanziario se:
- ha capacità di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito (convenienza economica);
- Ha capacità di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento (sostenibilità finanziaria)
La sostenibilità finanziaria del progetto: condizioni di bancabilità dell’operazione (art. 165)
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La sottoscrizione del contratto di concessione ha luogo dopo la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera.
Il contratto di concessione è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
Al fine di agevolare l'ottenimento del finanziamento dell'opera, i bandi e i relativi allegati, ivi compresi, a seconda dei casi, lo schema di contratto e il piano economico finanziario sono definiti in modo da assicurare adeguati livelli di bancabilità, intendendosi per tali la reperibilità sul mercato finanziario di risorse proporzionate ai fabbisogni, la sostenibilità di tali fonti e la congrua redditività del capitale investito
Il bando può prevedere che l'offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l'operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario.
Resta salva la facoltà del concessionario di reperire la liquidità necessaria alla realizzazione dell'investimento attraverso altre forme di finanziamento previste dalla normativa vigente, purché sottoscritte entro lo stesso termine.
ATTENZIONE ALLA
Definizione dei contratti di concessione
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Trasferimento al concessionario del DIRITTO DI GESTIRE LE OPERE O I SERVIZI OGGETTO DEL CONTRATTO
E
Trasferimento al concessionario del RISCHIO OPERATIVO LEGATO ALLA GESTIONE DELLE OPERE O DEI SERVIZI
QUINDI TRASFERIRE IL DIRITTO DI GESTIRE LE OPERE O I SERVIZI NON E’ SUFFICIENTE A CONFIGURARE UN CONTRATTO COME CONCESSIONE. OCCORRE TRASFERIRE ANCHE IL RISCHIO OPERATIVO CONNESSO ALLA GESTIONE
COSA E’ IL RISCHIO OPERATIVO?
Contenuto necessario del contratto di concessione (di lavori e di servizi):
IL RISCHIO OPERATIVO
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Per rischio operativo s’intende il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario.
Il rischio operativo:
- ha natura economica
- è configurabile sul lato della domanda (rischio di mercato) o sul lato dell’offerta
- è misurabile in riferimento al valore degli investimenti effettuati e dei costi gestionali
- è calcolato rispetto a condizioni operative normali
- è effettivo (ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
elusive dell’obbligo di trattenere il rischio operativo a carico del concessionario)
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Si realizza il trasferimento del rischio operativo collegato alla gestione dell’opera o del servizio
QUANDO:
in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione siano, in ogni caso, in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi del concessionario
in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione.
I contratti di concessione comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario
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DIFFERENZE TRA CONTRATTI DI CONCESSIONE E CONTRATTI DI APPALTO
La differenza tra un appalto e una concessione risiede nel corrispettivo perché nell’appalto il corrispettivo è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice, mentre nella concessione la modalità di remunerazione pattuite consistono nel diritto di gestire il servizio ed implicano che quest’ultimo assuma il rischio legato all’esercizio dei servizi.
Si è in presenza di appalti pubblici di lavori quando il costo dell'opera (o l’alea legata alla gestione) grava sostanzialmente sull'autorità aggiudicatrice e quando il contraente non si remunera attraverso i proventi riscossi dagli utenti dell'opera.
È vero che anche negli appalti pubblici accade che una parte dei rischi sia a carico del contraente, ma si tratta del rischio imprenditoriale derivante dalla errata valutazione dei costi di costruzione rispetto al corrispettivo che si percepirà a seguito dell’esecuzione dell’opera o del servizio.
L'alea legata all'aspetto finanziario dell'operazione, che si potrebbe definire «rischio economico», è propria del fenomeno delle concessioni. Questo tipo di rischio, infatti, che dipende strettamente dai proventi che il concessionario può trarre dalla fruizione, costituisce un importante elemento per distinguere le concessioni dagli appalti pubblici.
Gli effetti dell’errata qualificazione del contratto
QUINDI
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Il progetto (piano economico finanziario) di gestione dell’opera o del servizio deve quindi evidenziare:
- Il trasferimento in capo al concessionario del rischio operativo collegato alla gestione
- La condizione di equilibrio (condizione per il successo dell’operazione)
L’equilibrio economico finanziario deve permanere per l’intera durata della concessione (rinvio: durata della concessione, revisione del contratto, diritto di recesso, ecc)
Se diritto di gestire con assunzione del relativo rischio operativo non consente l’equilibrio economico finanziario?
IL CORRISPETTIVO PER IL CONCESSIONARIO
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- Nelle concessioni la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato, art. 165
- Ai soli fini del raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario, in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili. Il contributo, se funzionale al mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, può essere riconosciuto mediante diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione., articolo 165
- In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, articolo 165
- Il problema delle concessioni FREDDE
CONCESSIONI CALDE: Opere/servizi caratterizzate da un’intrinseca capacità di generare reddito attraverso i ricavi da utenza in misura tale da ripagare i costi di investimento e remunerare adeguatamente il capitale coinvolto nell’arco della durata della concessione
CONCESSIONI TIEPIDE: Opere/servizi i cui ricavi da utenza non sono sufficienti a ripagare interamente le risorse impiegate per la loro realizzazione, rendendo necessario, per consentirne la fattibilità finanziaria, un contributo pubblico
CONCESSIONI FREDDE: opere/servizi per i quali il privato che li realizza e gestisce fornisce direttamente servizi alla pubblica amministrazione e trae la propria remunerazione da pagamenti effettuati dalla stessa.
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Le concessioni come contratti di partenariato pubblico-privato
Il contratto di partenariato pubblico privato è il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto con il quale una o più stazioni appaltanti conferiscono ad uno o più operatori economici per un periodo determinato in funzione della durata dell’ammortamento dell’investimento o delle modalità di finanziamento fissate, un complesso di attività consistenti nella (progettazione di fattibilità tecnico ed economica e progettazione definitiva) realizzazione, trasformazione, manutenzione e gestione operativa di un’opera in cambio della sua disponibilità, o del suo sfruttamento economico, o della fornitura di un servizio connesso all’utilizzo dell’opera stessa, con assunzione di rischio secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore.
Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell’operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall’ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatori economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna
Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 (contratti di partenariato pubblico privato) rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti
Le concessioni (anche di servizi) rientrano nella tipologia dei contratti di partenariato pubblico privato (se presentano le caratteristiche di cui all’art. 180)
ESCLUSIONI
La disciplina delle concessioni non si applica agli affidamenti
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esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice: artt. 4-20
Le concessioni nei settori speciali della Parte II titolo VI del Codice?
In ogni caso, le disposizioni sulle concessioni non si applicano ai provvedimenti, comunque denominati, con cui le amministrazioni aggiudicatrici, a richiesta di un operatore economico, autorizzano, stabilendone le modalità e le condizioni, l'esercizio di un'attività economica che può svolgersi anche mediante l'utilizzo di impianti o altri beni immobili pubblici.
I servizi non economici di interesse generale non rientrano nell'ambito di applicazione della presente Parte.
Il codice si applica all’aggiudicazione di appalti di lavori affidati da concessionari di lavori o servizi che non sono amministrazioni aggiudicatrici (art. 1)- norma transitoria per concessioni affidate senza gara: art. 177
Servizi non economici di interesse generale
orientamenti comunitari
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I servizi di interesse generale identificano tutte le attività (economiche o meno) soggette ad obblighi specifici di servizio pubblico (universalità del servizio, continuità del servizio, qualità del servizio, accessibilità delle tariffe, tutela degli utenti e dei consumatori) in quanto considerate di interesse generale dalle autorità pubbliche degli Stati membri.
Al genus dei servizi di interesse generale appartengono tanto i servizi di interesse economico generale quanto i Servizi di interesse non economico generale.
La distinzione tra servizi di natura economica e servizi di natura non economica è importante in quanto questi servizi non sono soggetti alle stesse norme del trattato. Ogni attività che implica l’offerta di beni e servizi su un dato mercato è un’attività economica. Pertanto i servizi economici e non economici possono coesistere all’interno dello stesso settore e talora possono essere forniti dallo stesso organismo. Inoltre se da un lato può non esserci mercato per la fornitura alla popolazione di particolari servizi, dall’altro potrebbe esserci un mercato a monte in cui le imprese contrattano con le autorità pubbliche la fornitura di questi servizi.
Ai servizi di interesse non economico generale possono ricondursi sia le attività connesse all’esercizio delle prerogative proprie dei pubblici poteri (ad esempio le attività relative alle forze armate o di pubblica sicurezza, alla sicurezza e al controllo della navigazione area, del traffico marittimo, alla sorveglianza antinquinamento e all’organizzazione dei penitenziari) sia attività definite di sicurezza sociale.
Gli Stati membri sono liberi di definire ciò che considerano essere un servizio di interesse generale con l’imposizione di obblighi ai fornitori di tali servizi.
CONCESSIONI SOPRA E SOTTO SOGLIA
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«Le disposizioni del presente codice si applicano alle concessioni il cui importo, al netto dell’IVA, è PARI o SUPERIORE ad euro 5.225.000», art. 35.
E’ prevista un’unica soglia per concessioni di lavori e concessioni di servizi
(e per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all’allegato IX?)
DISCIPLINA concessioni di lavori o servizi di valore pari o superiore ad € 5.225.000: disposizioni parte III del codice e, in quanto compatibili, disposizioni parte I e II del codice.
DISCIPLINA concessioni di lavori o servizi di valore inferiore ad € 5.225.000: art. 36 sui contratti sotto soglia e relativi provvedimenti attuativi (Linee Guida ANAC da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del codice), fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione anche telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONCESSIONE
(ai fini di cui all’articolo 35)
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«Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi», art. 167
ll valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti della concessione. Nel calcolo del valore stimato della concessione, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori tengono conto, se del caso, in particolare dei seguenti elementi:
a) il valore di eventuali forme di opzione ovvero di altre forme comunque denominate di protrazione nel tempo dei relativi effetti; (rinvio articolo 168 e 175)
b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore;
c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario, in qualsivoglia forma, dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l'assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l'esecuzione della concessione;
e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell'attivo facenti parte della concessione;
f) il valore dell'insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori, purché siano necessari per l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
g) ogni premio o pagamento o diverso vantaggio economico comunque denominato ai candidati o agli offerenti;
DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata delle concessioni è limitata ed è determinata nel bando
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La durata della concessione è:
- Determinata in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario
- Commisurata al valore della concessione nonché alla complessità organizzativa dell’oggetto della stessa
La durata massima non può essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti.
È vietata la proroga della durata della concessione, ma sono ammesse forme di protrazione nel tempo degli effetti del contratto.
IL COLLEGAMENTO CON L’EQUILIBRIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (I)
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Libertà e flessibilità dell’amministrazione aggiudicatrice nel definire e organizzare la procedura per garantire in particolare un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici
Clausola generale di rinvio ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione
Sono utilizzabili tutte le procedure di affidamento previste per gli appalti, ivi inclusi anche il dialogo competitivo ed il partenariato per l’innovazione.
L’affidamento diretto (senza gara) dei lavori o servizi SUPPLEMENTARI: ove un cambiamento di concessionario risulti impraticabile per motivi economici o tecnici e comporti per la stazione appaltante un notevole ritardo o un significativo aggravi o dei costi, purchè l’eventuale aumento di valore , anche in presenza di modifiche successive, non ecceda complessivamente il 50% del valore della concessione iniziale
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO (II)
garanzie procedurali
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L’aggiudicazione avviene in favore di un’offerta che sia conforme ai requisiti minimi indicati nel bando o invito a presentare offerte
L’aggiudicazione avviene in favore di un offerente che abbia dimostrato il possesso dei requisiti generali (assenza di cause di esclusione ex articolo 80) e delle capacità tecniche, professionali, economiche e finanziarie indicate nel bando (o nell’invito a presentare offerte)
Il bando indica l’oggetto, le condizioni di partecipazione, i criteri di aggiudicazione, requisiti minimi dell’offerta; al bando sono allegati: schema di contratto e piano economico finanziario
modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi (rinvio a norme su appalti)
La composizione della commissione di gara: rinvio all’art. 77
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
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«Le concessioni sono aggiudicate sulla base dei principi di cui all'articolo 30», art. 173 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice)- Valorizzazione di criteri di aggiudicazione aventi rilevanza sociale e ambientale (Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico, art. 30).
«Le concessioni sono aggiudicate sulla base di criteri che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore» art. 41 Direttiva 2014/23/UE
L’amministrazione aggiudicatrice elenca i criteri di aggiudicazione in ordine decrescente di importanza, (in osservanza dei principi di trasparenza e parità di trattamento dei concorrenti):
- ampia discrezionalità della stazione appaltante in sede di valutazione dell'offerta
- necessità di stabilire nei documenti di gara le modalità ed i criteri di selezione della migliore offerta
L’offerta anormalmente bassa?
MODIFICHE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
in corso di esecuzione
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Revisione del piano economico finanziario e rideterminazione dell’equilibrio
Modifiche soggettive: nel caso di successione in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, di un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice, fatta salva l'autorizzazione del concedente, ove richiesta sulla base della regolamentazione di settore;
Varianti in corso d’opera: le concessioni possono essere modificate ove ricorrano, contestualmente, le seguenti condizioni: 1) la necessità di modifica derivi da circostanze che una stazione appaltante non ha potuto prevedere utilizzando l'ordinaria diligenza, 2) la modifica non alteri la natura generale della concessione; purchè l'eventuale aumento di valore, anche in presenza di modifiche successive, non ecceda complessivamente il 50 per cento del valore della concessione iniziale, inteso come valore quale risultante a seguito dell'aggiudicazione delle opere o dei servizi o delle forniture oggetto di concessione
Lavori o servizi supplementari: (rinvio)
Modifiche (soggettive e oggettive) previste nel bando
Xxxxxxxxx non sostanziali a prescindere dal valore
Modifiche sostanziali se al di sotto di entrambi i valori seguenti: a) la soglia comunitaria,
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
Le modifiche al di fuori dei limiti previsti richiedono una nuova procedura di affidamento. Le modifiche in violazione dei limiti previsti legittimano la risoluzione del contratto
SUBAPPALTO, art. 174
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Tutte le opere, servizi, lavori e forniture compresi nel contratto possono essere affidati in subappalto
Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi.
Non si considerano come terzi le imprese che si sono raggruppate o consorziate per ottenere la concessione, né le imprese ad esse collegate
In sede di offerta gli operatori economici, che non siano microimprese, piccole e medie imprese, per le concessioni di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore alla soglia indicano una terna di nominativi di sub-appaltatori nei seguenti casi: a) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali non sia necessaria una particolare specializzazione;
b) concessione di lavori, servizi e forniture per i quali risulti possibile reperire sul mercato una terna di nominativi di subappaltatori da indicare, atteso l'elevato numero di operatori che svolgono dette prestazioni.
L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il concessionario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Il concessionario è obbligato solidalmente con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai commi, 10, 11 e 17 dell'articolo 105.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Anticipata CESSAZIONE CONTRATTO DI CONCESSIONE, art. 176
ANNULLAMENTO D’UFFICIO
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
IL SUBENTRO: Nei casi che comporterebbero la risoluzione di una concessione per cause imputabili al concessionario, la stazione appaltante comunica per iscritto al concessionario e agli enti finanziatori l'intenzione di risolvere il rapporto. Gli enti finanziatori, ivi inclusi i titolari di obbligazioni e titoli analoghi emessi dal concessionario, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione, indicano un operatore economico, che subentri nella concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell'oggetto della concessione alla data del subentro.
L'operatore economico subentrante deve assicurare la ripresa dell'esecuzione della concessione e l'esatto adempimento originariamente richiesto al concessionario sostituito entro il termine indicato dalla stazione appaltante. Il subentro dell'operatore economico ha effetto dal momento in cui la stazione appaltante vi presta il consenso.