Contratto Collettivo Regionale di Lavoro Triennio 2016-2018
CORAN
COMITATO PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Triennio 2016-2018
Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
4 DICEMBRE 2017
INDICE
Art. 1 Campo di applicazione 5
Art. 2 Durata e decorrenza 5
Art. 3 Incrementi contrattuali 5
Art. 4 Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie 6
Art. 5 Incrementi delle indennità 7
Art. 6 Le maggiorazioni retributive 7
Art. 7 Assegno di funzione del CFVA 7
Art. 8 Indennità di amministrazione 8
Art. 9 Fondo per la retribuzione di rendimento 9
Art. 10 Fondo per le progressioni professionali 9
Art. 11 Assenza per malattia 9
Art. 12 Misure di Welfare 10
Art. 13 Effetti sui nuovi stipendi 10
Art. 14 Norma finale 10
Contratto Collettivo Regionale di Lavoro
Personale dipendente dell’Amministrazione regionale dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali
Triennio 2016-2018
A seguito del parere favorevole espresso dalla Giunta regionale con propria deliberazioni n. 49/43 del 27 ottobre 2017 in ordine al testo dell’accordo relativo al Contratto Collettivo regionale di Lavoro per il personale dipendente dell’Amministrazione e degli Enti regionali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull’attendibilità dei costi quantificati per il medesimo accordo e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione finanziaria espressa con propria deliberazione del 29 novembre 2017 n. 88/2017/CCR, ad eccezione degli enti Area ed Enas per i motivi di cui alla citata delibera, il giorno 4 dicembre 2017 alle ore 16.00 ha avuto luogo l’incontro tra:
Prof.ssa Xxxxx Xxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
componenti il Coran in rappresentanza dell’Amministrazione regionale, e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni Sindacali rappresentative:
CGIL-F.P.
CGIL-F.P. Confederazione
CISL FPS
CISL Confederazione
UIL FPL Comparto Regione UIL FPL Categoria
SADIRS -UGL
SAF
FEDRO
FENDRES-SAFOR CONFSAL
SIAD
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l’allegato Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il triennio 2016-2018 relativo al personale dipendente dell’Amministrazione regionale, degli Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali.
Preambolo
Le Parti del presente contratto, in considerazione del blocco della contrattazione protrattasi per un lunghissimo periodo e tenuto conto dell’esigenza di riconoscere immediatamente gli adeguamenti della retribuzione all’aumento del costo della vita, stipulano per il triennio 2016/2018 il contratto collettivo regionale di lavoro per i dipendenti dell’Amministrazione e degli enti, istituti, agenzie e aziende regionali limitatamente alla parte economica, con l’impegno di avviare entro 60 giorni le trattative per la modifica della parte normativa del CCRL.
In considerazione del fatto che non è più rinviabile il tema della riclassificazione del personale, da tempo invocato come uno degli snodi centrali per il rinnovamento dell’Amministrazione, e tenuto conto che negli indirizzi della Giunta si fa ad esso specifico riferimento, le Parti altresì assumono l’obbligo di avviare immediatamente dopo la firma di questo contratto le trattative sulla riclassificazione del personale, obbligandosi al contempo al rispetto dei seguenti principi generali che governeranno le trattative sulla questione.
Resta inteso che il nuovo ordinamento e la sua attuazione saranno successivi alla prevista fase delle progressioni professionali.
Le Parti si impegnano a rivedere il sistema di classificazione del personale con la finalità di renderlo maggiormente aderente alle esigenze dell’Amministrazione, che necessita sempre più di profili professionali elevati in grado di fare fronte alle maggiori complessità delle funzioni dell’Amministrazione nell’epoca moderna, sulla base dei seguenti principi generali:
1) rivisitazione del sistema delle categorie in un sistema di aree; definizione dei criteri per le progressioni professionali e di carriera;
2) esigibilità, all’interno della stessa area, di tutte le mansioni purché siano definite come professionalmente equivalenti dal contratto;
3) definizione delle declaratorie dei profili e delle attività professionali e indicazione delle famiglie professionali;
4) individuazione della corrispondenza giuridica delle aree attuali del Corpo forestale nell’ambito delle nuove aree delle Amministrazioni.
Art.1
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale dipendente dall'Amministrazione Regionale, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, dagli Enti, Istituti, Agenzie e Aziende regionali facenti parte del comparto regionale, di seguito denominate “Amministrazioni regionali”.
Art.2
Durata e decorrenza
1. Il presente contratto disciplina la parte economica per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione del contratto, salvo diversa prescrizione dello stesso, fatti salvi eventuali e futuri incrementi derivanti dall’aumento dell’indice IPCA per l’anno 2018.
Art.3 Incrementi contrattuali
1. Per effetto del presente contratto, relativo al trattamento economico, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale risulta incrementata degli importi mensili lordi, per quattordici mensilità, indicati nella seguente tabella A, alle scadenze ivi precisate.
Dipendenti Amministrazioni regionali | |||
Cat. | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A1 | 7,28 | 21,91 | 39,65 |
A2 | 7,60 | 22,86 | 41,36 |
A3 | 8,05 | 24,23 | 43,84 |
B1 | 7,93 | 23,85 | 43,16 |
B2 | 8,27 | 24,89 | 45,04 |
B3 | 8,86 | 26,67 | 48,25 |
B4 | 9,29 | 27,96 | 50,59 |
B5 | 9,61 | 28,93 | 52,34 |
C1 | 9,39 | 28,26 | 51,14 |
C2 | 9,77 | 29,39 | 53,18 |
C3 | 10,48 | 31,53 | 57,05 |
C4 | 10,91 | 32,84 | 59,42 |
D1 | 10,55 | 31,76 | 57,46 |
D2 | 10,98 | 33,05 | 59,80 |
D3 | 12,37 | 37,22 | 67,34 |
D4 | 13,17 | 39,64 | 71,73 |
D5 | 13,69 | 41,19 | 74,53 |
Dipendenti del Corpo forestale | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A1 | 8,71 | 26,22 | 47,44 |
A2 | 8,91 | 26,82 | 48,52 |
A3 | 9,36 | 28,17 | 50,98 |
A4 | 9,71 | 29,23 | 52,88 |
B1 | 9,44 | 28,41 | 51,41 |
B2 | 9,84 | 29,62 | 53,59 |
B3 | 10,25 | 30,84 | 55,80 |
B4 | 10,68 | 32,13 | 58,14 |
C1 | 10,34 | 31,12 | 56,31 |
C2 | 10,98 | 33,05 | 59,80 |
C3 | 12,37 | 37,22 | 67,34 |
C4 | 13,17 | 39,64 | 71,73 |
C5 | 13,69 | 41,19 | 74,53 |
Tabella A “Incrementi mensili della retribuzione fissa”
2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente, nonché al consolidamento del 90% dell’indennità di vacanza contrattuale ai sensi dell’art. 1, comma 35 della legge regionale n. 32 del 2016, la retribuzione fissa dei dipendenti delle Amministrazioni regionali
e del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, è ridefinita, per ciascuna categoria e livello retributivo, secondo la seguente tabella B, alle scadenze ivi indicate.
Dipendenti Amministrazioni regionali | |||
Cat. | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A1 | 1.482,94 | 1.497,57 | 1.515,30 |
A2 | 1.547,11 | 1.562,37 | 1.580,87 |
A3 | 1.639,79 | 1.655,97 | 1.675,58 |
B1 | 1.614,33 | 1.630,26 | 1.649,56 |
B2 | 1.684,60 | 1.701,22 | 1.721,37 |
B3 | 1.804,78 | 1.822,59 | 1.844,17 |
B4 | 1.892,37 | 1.911,05 | 1.933,68 |
B5 | 1.957,56 | 1.976,87 | 2.000,28 |
C1 | 1.912,74 | 1.931,62 | 1.954,49 |
C2 | 1.989,14 | 2.008,76 | 2.032,55 |
C3 | 2.133,76 | 2.154,82 | 2.180,34 |
C4 | 2.222,37 | 2.244,30 | 2.270,87 |
D1 | 2.149,04 | 2.170,24 | 2.195,94 |
D2 | 2.236,63 | 2.258,70 | 2.285,44 |
D3 | 2.518,76 | 2.543,61 | 2.573,73 |
D4 | 2.682,73 | 2.709,20 | 2.741,28 |
D5 | 2.787,64 | 2.815,15 | 2.848,48 |
Dipendenti del Corpo forestale | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A1 | 1.774,23 | 1.791,73 | 1.812,95 |
A2 | 1.814,97 | 1.832,88 | 1.854,58 |
A3 | 1.906,63 | 1.925,45 | 1.948,25 |
A4 | 1.977,93 | 1.997,44 | 2.021,10 |
B1 | 1.922,93 | 1.941,90 | 1.964,90 |
B2 | 2.004,41 | 2.024,19 | 2.048,16 |
B3 | 2.086,91 | 2.107,50 | 2.132,46 |
B4 | 2.174,50 | 2.195,96 | 2.221,96 |
C1 | 2.106,26 | 2.127,04 | 2.152,23 |
C2 | 2.236,63 | 2.258,70 | 2.285,44 |
C3 | 2.518,76 | 2.543,61 | 2.573,73 |
C4 | 2.682,73 | 2.709,20 | 2.741,28 |
C5 | 2.787,64 | 2.815,15 | 2.848,48 |
Tabella B “Nuova retribuzione fissa”
Art.4
Differenziazione dei livelli retributivi all'interno delle categorie
1. L’art. 68 del CCRL del 15.05.2001 così come successivamente modificato è sostituito dal seguente:
“1. Ciascuna categoria o area è articolata al suo interno in più livelli economici, ferma restando l’equivalenza delle mansioni e funzioni di competenza delle medesime. L’accesso avviene per tutte le categorie o aree nel primo livello retributivo.
2. Il numero dei livelli economici delle quattro categorie e delle tre aree è integrato con la previsione di nuovi livelli di sviluppo, il cui valore economico è il seguente:
Dipendenti Amministrazioni regionali | |||
Cat. | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A4 | 1.684,06 | 1.700,68 | 1.720,82 |
B6 | 2010,41 | 2.030,25 | 2.054,29 |
C5 | 2.282,37 | 2.304,89 | 2.332,19 |
D6 | 2.862,91 | 2.891,15 | 2.925,39 |
Dipendenti del Corpo forestale | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A5 | 2.031,33 | 2.051,38 | 2.075,67 |
B5 | 2.233,21 | 2.255,25 | 2.281,96 |
C6 | 2.862,91 | 2.891,15 | 2.925,39 |
3. Le categorie e le aree pertanto si articolano nei seguenti livelli retributivi:
Categorie | Livelli retributivi | |||||
Cat. A | A1 | A2 | A3 | A4 | ||
Cat. B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 |
Cat. C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | |
Cat. D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
Le aree si articolano nei seguenti livelli retributivi:
Xxxx | Xxxxxxx retributivi | |||||
A | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | |
B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | |
C | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
4. I nuovi livelli retributivi A4; B6; C5; D6 delle categorie e A5; B5; C6 delle aree, sono istituiti ai soli fini delle progressioni orizzontali.
5. In caso di passaggio da una categoria o area a quella immediatamente superiore, la eventuale differenza retributiva tabellare è conservata tramite un assegno personale riassorbile con gli incrementi retributivi derivanti dalle progressioni professionali.”.
Art.5
Incrementi delle indennità
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le indennità elencate dalla lettera a) alla lettera J) dell’art. 85bis del CCRL del 15.05.01 nonché le indennità di cui agli artt. 22, 23 e 24 del CCRL dell’8 ottobre 2008 sono incrementate di una percentuale fissa pari a 2,7%.
2. Per la determinazione dei presupposti oggettivi e soggettivi di corresponsione delle indennità occorre far riferimento ai precedenti accordi contrattuali e alle disposizioni legislative che li disciplinano.
Art.6
Le maggiorazioni retributive
1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le maggiorazioni retributive, di cui all’art. 87 del CCRL del 15.05.01, verranno calcolate sui nuovi importi di cui al precedente art. 3.
2. Per il periodo di vigenza del presente contratto, risultano confermate, per quanto attiene al calcolo delle medesime, le disposizioni contenute nei precedenti accordi contrattuali e nelle disposizioni legislative.
3. Per quanto attiene alla maggiorazione relativa alla prestazione di lavoro straordinario, la maggiore spesa derivante dall'aumento del compenso orario verrà compensata con una corrispondente diminuzione del monte ore complessivo di cui all’art. 37 del CCRL del 15.05.01.
Art.7
Assegno di funzione del CFVA
1. La misura dell’assegno di funzione di cui all’art. 97 del CCRL del 15.05.01 è rivalutata degli importi mensili lordi, per dodici mensilità, di cui alla seguente tabella C, alle scadenze ivi indicate.
Tabella C “Incrementi mensili dell’assegno di funzione”
Incrementi dell’assegno di funzione | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.2018 |
A | 2,33 | 5,92 | 9,54 |
B | 2,68 | 6,79 | 10,68 |
C | 2,93 | 7,44 | 11,53 |
2. A seguito degli incrementi di cui al comma precedente l’assegno di funzione è rideterminato secondo la seguente tabella D, alle scadenze ivi indicate:
Tabella D “Assegno di funzione del CFVA”
Assegno di funzione | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.218 |
A | 179,16 | 182,75 | 186,37 |
B | 205,44 | 209,55 | 213,44 |
C | 225,15 | 229,66 | 233,75 |
3. A decorrere dal 01.01.2016, la misura dell’assegno di funzione di cui alla precedente tabella D è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,61 euro, con riferimento a ciascuna area e per dodici mensilità, per effetto dell’assorbimento del 10% dell’Indennità di vacanza contrattuale.
4. A decorrere dal 01.01.2017 la misura dell’assegno di funzione di cui alla precedente tabella D è ulteriormente incrementata 46,00 euro a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.
5. A seguito degli incrementi di cui ai commi precedenti l’assegno di funzione è rideterminato secondo la tabella E, alle scadenze ivi indicate:
Tabella E “Assegno di funzione del CFVA”
Assegno di funzione | |||
Aree | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.218 |
A | 182,77 | 232,36 | 235,98 |
B | 209,05 | 259,16 | 263,05 |
C | 228,76 | 279,27 | 283,36 |
Art.8
Indennità di amministrazione
1. L’indennità di amministrazione è rideterminata in € 55,93 a decorrere dal 1.01.2016, in €
57,16 a decorrere dal 1.1.2017 e in € 60,39 a decorrere dal 1.01.2018.
2. A decorrere dal 01.01.2016, la misura dell’indennità di amministrazione di cui al precedente è ulteriormente incrementata di una somma pari a 3,61 euro, con riferimento a ciascuna area e per dodici mensilità, per effetto dell’assorbimento del 10% dell’Indennità di vacanza contrattuale.
3. A decorrere dal 01.01.2017 la misura dell’indennità di amministrazione è ulteriormente incrementata di 46,00 euro, a valere sulla disponibilità finanziaria del fondo di rendimento.
4. A seguito degli incrementi di cui ai commi precedenti l’indennità di amministrazione è rideterminata secondo la tabella F, alle scadenze ivi indicate:
Tabella F “Indennità di amministrazione”
Indennità di amministrazione | |||
Cat. | 01.01.2016 | 01.01.2017 | 01.01.218 |
Tutte | 59,54 | 106,77 | 110,00 |
5. L’indennità è corrisposta per dodici mensilità, ha carattere fisso e continuativo ed è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto in aggiunta alle voci retributive tabellari, fin dalla data della sua istituzione.
Art.9
Fondo per la retribuzione di rendimento
Il testo dell’art. 102 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Nel fondo per la retribuzione di rendimento confluiscono:
a) le risorse finanziarie già esistenti e costituenti la c.d. quota storica;
b) la somma pari a 280.000,00 euro per l’anno 2017;
c) le economie sugli stanziamenti per la retribuzione del lavoro straordinario dell’anno precedente;
d) le economie realizzate per gli anni 2016, 2017 e 2018 per la mancata utilizzazione delle somme destinate dal presente accordo alle indennità varie e alle maggiorazioni;
e) le economie sulle somme destinate a rinnovi contrattuali non utilizzate;
f) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
g) la quota parte, ove prevista, di attività incentivanti o premianti, disciplinate per legge per regolamenti e compatibili con esse;
h) le quote non a regime delle retribuzioni individuali di anzianità dei dipendenti cessati nell’anno precedente;
i) eventuali somme non spese del fondo per le progressioni professionali.
2. Le somme del fondo non spese nel corso dell’esercizio sono rese disponibili per l’anno successivo e per le medesime finalità.
Art.10
Fondo per le progressioni professionali
Il testo dell’art. 102ter del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
1. Nel fondo per le progressioni professionali confluiscono:
a) le somme a regime relative alla retribuzione individuale di anzianità dei dipendenti cessati nell’anno precedente;
b) le economie corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell’anno precedente;
c) la somma pari a 20.000,00 euro a regime per l’anno 2018.
2. Sono altresì destinate al fondo dell’Amministrazione regionale le risorse individuate dalla legge regionale n. 28 dell’11 novembre 2016, confermate dall’art. 1, comma 2 della legge regionale n. 8 del 2017. Gli enti le agenzie gli istituti e le aziende del comparto di contrattazione operano in analogia.
3. Le somme a regime del fondo non spese nel corso dell’esercizio sono rese disponibili per l’anno successivo e per le medesime finalità.
Art.11 Assenza per malattia
Il testo del comma 4, lettera a), dell’art. 48 del CCRL del 15.05.01 è sostituito dal seguente:
“a) per i primi nove mesi di assenza l’intera retribuzione base, comprese le indennità pensionabili, con esclusione di ogni altro compenso accessorio.”
Art.12 Misure di Welfare
1. Le Amministrazioni possono utilizzare una quota parte del fondo del rendimento, fino ad un massimo del 5%, in via sperimentale per attivare strumenti di welfare aziendale compatibilmente con la disciplina nazionale.
Art.13
Effetti dei nuovi stipendi
1. I benefici economici di cui al presente contratto sono corrisposti integralmente, a tutti gli effetti, al personale comunque cessato dal servizio nel periodo di vigenza contrattuale.
Art. 14
Norma finale
1. Per quanto non previsto dal presente contratto, e in attesa della sottoscrizione di un testo consolidato delle disposizioni contrattuali, resta confermata pur se non espressamente richiamata, la disciplina contenuta nel CCRL del 15.05.01 così come modificata o integrata dai contratti successivi.
DICHIARAZIONE A VERBALE CISL FP E SIAD
In relazione alla normativa nazionale, le sottoscritte XX.XX. lamentano il mancato recepimento della nostra proposta di integrazione dell’art. 4 comma 4bis, come sotto riportata.
“Con cadenza triennale, le Amministrazioni attivano selezioni per il transito nella Categoria/Area superiore, nella misura del 50 per cento dei posti disponibili, del personale in possesso dei titoli non inferiori a quelli previsti per la Categoria/Area di appartenenza ed un’anzianità effettiva di servizio nei ruoli delle Amministrazioni non inferiore ad anni 4, ovvero il possesso del titolo di studio previsto per la Categoria/Area superiore; per il transito nella qualifica dirigenziale, della laurea (vecchio ordinamento) ed un’anzianità di servizio non inferiore a 5 anni. Per la categoria B, i posti vacanti sono coperti attraverso le procedure selettive di cui all’art. 52 della legge regionale n. 31 del 1998.”.
CISL FP SIAD
DICHIARAZIONE A VERBALE CISL FP
La CISL FP non condivide la parte del preambolo relativa alla previsione del nuovo ordinamento professionale con la dicitura di aree al posto delle categorie, in quanto il nuovo schema rischia di prefigurare dinamiche restrittive o penalizzanti.
CISL FP
DICHIARAZIONE A VERBALE FeDRO
La FeDRO aderisce al presente contratto per poter partecipare alle contrattazioni integrative. La FeDRO ritiene che gli aumenti contrattuali siano insufficienti ad indennizzare i dipendenti penalizzati dal lungo blocco contrattuale, per questo ritiene indispensabile garantire a tutti i dipendenti la progressione professionale, come già asserito con il protocollo di intesa del settembre 2016, la FeDRO ritiene quindi un errore il mancato recepimento nel CCRL della nostra proposta che, rimodulando le risorse del salario accessorio e fondo posizione, avrebbe permesso di reperire le risorse necessarie per il completamento delle progressioni professionali per la totalità dei dipendenti nel triennio 2016/2018.
La FeDRO lamenta inoltre il mancato inserimento dell’articolo migliorativo sulle selezioni riservate ai dipendenti interni (50% dei posti disponibili) per il passaggio di categoria.
La FeDRO ricorda che l’indice reale IPCA per il 2018 risulta superiore a quello stabilito per il CCRL, la nostra O.S., ritiene quindi che la Giunta regionale debba integrare le risorse e che le stesse debbano essere impiegate per incrementare la retribuzione fissa.
La FEDRO, infine, ritiene che immediatamente dopo le progressioni professionali si debba procedere alla riclassificazione del personale regionale, con il riconoscimento della professionalità dei dipendenti regionali.
FeDRO
DICHIARAZIONE A VERBALE S.A.Di.R.S.
Il S.A.Di.R.S. ritiene che l’attuale sistema di classificazione del CFVA debba essere adeguato alle recenti normative che attribuiscono al Corpo nuovi compiti e funzioni, e tenendo conto dell’individuazione del titolo di studio del diploma di secondo grado per l’accesso. La riclassificazione dovrà tenere conto dell’organizzazione delle altre forze di polizia ad ordinamento civile, anche valutando l’inserimento dei Gradi di Sovrintendente, di Sostituto Commissario, e di Vice Questore. Il S.A.Di.R.S. auspica che vengano messe urgentemente a disposizione per questo specifico scopo adeguate risorse, eventualmente acquisendo quelle che la Giunta regionale ha stanziato per il disegno di legge di riforma della legge 26/1985. Il S.A.Di.R.S. precisa che il nuovo ordinamento e la sua attuazione potranno avvenire solo dopo il transito di tutti gli aventi diritto, alle progressioni professionali. Il S.A.Di.R.S., in relazione alla mancata certificazione di Area e Enas del "Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio 2016-2018 - Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali", stigmatizza la mancata richiesta da parte del Coran, preliminarmente all'invio della relazione di accompagnamento all’Ipotesi di contratto in data 4 ottobre 2017, dei dati necessari alla completa definizione della certificazione anche per i due enti suddetti in tempo utile a pervenire ad un unica certificazione per l'intero comparto contrattuale.
Visto il tempo intercorso dalla delibera della Corte dei Conti - Sezione di controllo per la Regione Sardegna, questa organizzazione sindacale stigmatizza, altresì, la mancata tempestività da parte del Coran nel richiedere agli Enti interessati i dati e le informazioni ritenute necessarie alla definizione della certificazione dei contratti
Il S.A.Di.R.S., pertanto, chiede che vengano urgentemente adottate da parte del Coran tutte le azioni necessarie ad acquisire con la massima celerità dagli Enti interessati tutte le informazioni, in conformità a quanto già fatto per l'Amministrazione centrale, da trasmettersi con altrettanta celerità alla competente sezione della Corte dei Conti, per l'auspicata e rapida conclusione della procedura di certificazione del "Contratto collettivo regionale di lavoro - triennio 2016-2018 - Dipendenti dell’Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali "anche per Area e Enas.
S.A.Di.R.S.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL – FP UIL – FPL S.A.F.
In relazione al criterio di determinazione del metodo di calcolo statuito nel Protocollo di Intesa Giunta – XX.XX. del 29 settembre 2016, per la quantificazione delle somme da destinare al rinnovo contrattuale per il triennio 2016 – 2018, le scriventi XX.XX. evidenziano che si sono determinate le condizioni per integrare le risorse, in quanto l’indice IPCA stimato per il 2018 (1,4%) risulta superiore (+ 02) a quello considerato al momento della firma (1,2%). Si esprime pertanto la volontà di destinare l’ammontare di tale finanziamento, aggiuntivo agli stanziamenti già in essere, ad integrare i Fondi già previsti per le Progressioni professionali.
Queste Segreterie sottolineano che l’attuale sistema di classificazione del CFVA deve essere adeguato alle recenti normative che attribuiscono al Corpo nuovi compiti e funzioni, tenendo conto sia dell’individuazione del titolo di studio del diploma di secondo grado per l’accesso al ruolo Agenti, sia delle responsabilità connesse alle diverse qualifiche di polizia giudiziaria.
La riclassificazione dovrà tenere conto, tra le altre questioni dei modelli organizzativi delle altre forze di polizia ad ordinamento civile (es. polizia di stato), anche valutando l’inserimento di nuovi gradi. A tal fine le scriventi ritengono indispensabile disporre di specifiche risorse, acquisendo quelle stanziate dalla Giunta per il DDL di riforma della LR n. 26/85.
Cosi come anche per l processo di riordino e riclassificazione professionale dei dipendenti del Comparto Regione – Enti è di determinante rilievo la necessaria previsione di uno specifico e congruo finanziamento ad hoc, al fine di renderne praticabile e certa la realizzazione.
Si sottolinea, inoltre, che nell’ambito della riclassificazione dovranno essere prioritariamente disciplinati i criteri per l’applicazione delle selezioni verticali riservate ai dipendenti interni, anche con riferimento alle recenti disposizioni del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, e dell’articolo 1 comma 4 della LR n.18/2017.
Rispetto agli incrementi previsti negli articoli 7 ed 8 per l’Assegno di funzione del CFVA e l’Indennità di amministrazione, di € 46 euro mensili a valere sulle disponibilità finanziarie dei Fondi di rendimento, queste Segreterie ribadiscono l’orientamento che tali somme debbano essere trattenute ai dipendenti nella stessa misura dell’aumento percepito, avendo stabilito nel CCRL che l’incremento venga attribuito in parti uguali, e non in misura proporzionale ai coefficienti che regolano la quantificazione della retribuzione di rendimento.
CGIL – FP UIL – FPL S.A.F.