Assicurazione collettiva a protezione dei pagamenti per clienti ipotecari
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
Assicurazione collettiva a protezione dei pagamenti per clienti ipotecari
di Credit Suisse (Svizzera) SA
17510IT – 2021-05 D
Edizione 05.2021
Indice
A1 Estensione della copertura assicurativa 4
A2 Condizioni di ammissione per le persone assicurate 4 A3 Prestazione massima e durata della prestazione 4
A4 Termine di carenza e di attesa 4
A5 Inizio, durata e fine della copertura assicurativa 4
A6 Disdetta della copertura assicurativa 5
A8 Modifica del premio o delle Condizioni Generali
Parte C Comportamento in caso di prestazione
C1 Obblighi in sede di liquidazione della prestazione 8 C2 Sanzioni in caso di violazione dell’obbligo
D3 Disoccupazione involontaria e disoccupazione imputabile all’assicurato 9
D4 Incapacità lavorativa totale 9
A9 Diritto applicabile e foro competente 5
Siamo lieti di informarvi sul contenuto della vostra assicurazione a protezione dei pagamenti. Le informazioni dettagliate a riguardo possono essere consultate nelle Condizioni Generali di Assicura- zione (CGA) nonché nel vostro certificato d’assicurazione.
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AXA Assicurazioni SA, Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA. In caso di presta- zione avete un diritto di azione diretta nei confronti di AXA.
Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è Credit Suisse (Svizzera) SA, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xx- rigo, qui di seguito indicato anche come «Credit Suisse». Tra Credit Suisse e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.
Chi sono le persone assicurate?
Le persone assicurate sono le persone che soddisfano le condizio- ni per l’ammissione ai sensi delle presenti CGA, che hanno dichia- rato l’adesione al contratto collettivo e che hanno ricevuto il certi- ficato d’assicurazione da Credit Suisse. La persona assicurata qui di seguito viene indicata anche direttamente con il «voi».
Cosa è assicurato?
La copertura assicurativa è operante per la tranche ipotecaria assi- curata, contro i rischi di una disoccupazione involontaria e di inca- pacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. Si tratta di un’assicurazione di somme ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.
Quali prestazioni sono erogate da AXA?
Assunzione dell’effettiva rata ipotecaria assicurata (tasso ipoteca- rio incl. un eventuale importo d’ammortamento) della tranche ipo- tecaria assicurata per la durata dell’incapacità lavorativa totale o della disoccupazione. Le prestazioni assicurative sono massimizza- te e vengono versate mensilmente sul conto per il pagamento de- gli interessi della vostra ipoteca presso Credit Suisse.
Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?
La persona assicurata è tenuta a informare tempestivamente Cre- dit Suisse nel momento in cui viene a conoscenza di un caso di as- sicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corre- sponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d’attesa.
Cosa non è coperto tra l’altro dall’assicurazione?
La copertura assicurativa in caso di disoccupazione è tra l’altro esclusa:
• se è la persona assicurata a licenziarsi o se il licenziamento è a lei stessa imputabile;
• in caso di disoccupazione parziale o se la disoccupazione non viene indennizzata dall’assicurazione contro la disoccupazione;
• per lavoratori indipendenti, titolari o contitolari con funzioni di- rigenziali.
La copertura assicurativa in caso di incapacità lavorativa è tra l’al- tro esclusa:
• se la persona assicurata è parzialmente inabile al lavoro;
• per disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patologie o in- fortuni risalenti a due anni prima dell’inizio dell’assicurazione;
• se l’incapacità lavorativa subentra al di fuori di un’attività lavora- tiva retribuita.
A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?
Il premio è indicato nel certificato di assicurazione e vi viene adde- bitato direttamente da parte di Credit Suisse. È fatta riserva per va- riazioni di premio nel corso della durata dell’assicurazione.
Quali sono i vostri principali obblighi?
La persona assicurata è tenuta in particolare a:
• pagare puntualmente i premi e a notificare tempestivamente a
Credit Suisse il diritto alle prestazioni;
• informare tempestivamente Credit Suisse durante la validità del contratto in caso di aggravamento o diminuzione del rischio o di eventi che comportano la cessazione della copertura assicurati- va;
• sottoporsi a cure mediche adeguate in caso di incapacità lavora- tiva.
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?
La copertura assicurativa inizia il giorno indicato sul certificato d’assicurazione. Per quanto riguarda la copertura assicurativa in caso di disoccupazione involontaria sussiste un termine di caren- za. La copertura assicurativa è stipulata per la durata della tranche ipotecaria assicurata e termina in particolare alla scadenza della tranche ipotecaria o in seguito alla disdetta.
Come si può esercitare il diritto di revoca?
Avete la possibilità di recedere dall’assicurazione fino a 14 giorni dopo l’adesione al contratto collettivo. Questo termine è conside- rato come rispettato se comunicate a Credit Suisse la revoca per iscritto o in altra forma testuale (ad es. per e-mail) entro l’ultimo giorno del termine utile. La revoca comporta l’obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.
Quali definizioni trovano applicazione?
I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nel- la Parte D.
Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?
Le informazioni circa l’impiego dei dati sono disponibili sotto XXX.xx/xxxxxxxxxx-xxxx.
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
Parte A
Condizioni quadro della copertura assicurativa
A1 Estensione della copertura assicurativa
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) regolano i dettagli della vostra copertura assicurativa. I diritti e i doveri della persona assicurata, dopo l’adesio- ne al contratto collettivo, derivano anche dalla dichiara- zione di adesione, dal certificato d’assicurazione e dalle leggi applicabili. I diritti delle persone assicurate derivanti dall’assicurazione si rivolgono esclusivamente nei confronti di AXA. In caso di prestazione non sussiste alcun diritto nei confronti di Credit Suisse. Tra Credit Suisse in qualità di stipulante e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.
A2 Condizioni di ammissione per le persone assicurate
La protezione assicurativa viene concessa alle persone che, al momento dell’adesione al contratto di assicurazio-
A4 Termine di carenza e di attesa
A4.1 Termine di carenza
La copertura assicurativa per la disoccupazione involon- taria ha inizio dopo la scadenza del termine di carenza di 90 giorni. Per termine di carenza si intende il periodo dall’inizio dell’assicurazione in cui da quest’ultima non vengono erogate prestazioni.
A4.2 Termine d’attesa
Il termine d’attesa è di 60 giorni per tutti i rischi. Per ter- mine d’attesa si intende il periodo dall’insorgenza di un caso di prestazione in cui non vengono erogate presta- zioni dell’assicurazione. Il pagamento di prestazioni assi- curative inizia alla scadenza del termine d’attesa. Il ter- mine d’attesa non viene indennizzato.
A5 Inizio, durata e fine
della copertura assicurativa
ne collettiva e al momento dell’inizio dell’assicurazione:
• hanno stipulato un contratto ipotecario con Credit Suisse;
• hanno tra i 18 e i 60 anni di età e non sono pensionate;
• sono domiciliate in Svizzera;
A5.1 Inizio
La copertura assicurativa decorre dall’inizio della tran- che ipotecaria assicurata. Il giorno di inizio è indicato nel certificato d’assicurazione.
• hanno un impiego fisso e retribuito in Svizzera sulla
base di un contratto di lavoro a tempo indeterminato non disdetto e sono occupate almeno 25 ore alla setti- mana (orario di lavoro ca. 60%) presso lo stesso datore di lavoro oppure esercitano un’attività lucrativa indi- pendente.
A3 Prestazione massima e durata della prestazione
A3.1 Prestazione massima
L’indennizzo per ciascun caso di prestazione di una per- sona assicurata corrisponde alle effettive rate ipotecarie assicurate (tasso ipotecario incl. eventuale importo d’ammortamento) della tranche ipotecaria assicurata fino a complessivamente CHF 3 000 al mese.
A3.2 Durata delle prestazioni
Le prestazioni assicurate vengono erogate per la durata dell’incapacità lavorativa totale o della disoccupazione per ciascun caso di prestazione per un massimo di 12 mesi ovvero cumulativamente per tutti i casi di presta- zione di una persona assicurata per un massimo di 24 mesi. La durata delle prestazioni termina inoltre quando termina la tranche ipotecaria assicurata, nonché il gior- no del 65° compleanno o del pensionamento ordinario o anticipato della persona assicurata.
A5.2 Durata
La copertura assicurativa è stipulata per la durata della tranche ipotecaria assicurata e termina in particolare quando quest’ultima termina, decade, viene cessata an- ticipatamente o in seguito alla disdetta.
A5.3 Fine
La copertura assicurativa cessa automaticamente, senza che risulti necessaria una disdetta, nei seguenti casi. Il giorno di riferimento è sempre il giorno dell’evento cita- to. Questi eventi devono essere notificati tempestiva- mente a Credit Suisse:
• il giorno del vostro pensionamento ordinario o antici- pato, al più tardi il vostro 65° compleanno;
• se riducete il vostro orario di lavoro a meno di 25 ore settimanali o se non avete più un rapporto di lavoro retribuito e a tempo indeterminato in Svizzera. Queste disposizioni non si applicano se la persona assicurata diventa disoccupata o svolge un’attività lucrativa indi- pendente;
• se trasferite il vostro domicilio dalla Svizzera all’estero. La copertura assicurativa si estingue inoltre il giorno in cui la persona assicurata muore, AXA ha versato presta- zioni cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata per un massimo di 24 mesi, in caso di mancato pagamento del premio 14 giorni dopo l’invio della diffida o dopo la cessazione del contratto di assicurazione collettiva tra Credit Suisse e AXA – al più tardi una volta trascorsi 2 anni dalla cessazione del con- tratto di assicurazione collettiva.
A6 Disdetta della copertura assicurativa
A6.1 Disdetta
Potete disdire la copertura assicurativa in qualsiasi mo- mento per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) presso Credit Suisse nel rispetto di un termine di preav- viso di 30 giorni per la fine di ogni mese.
A6.2 Disdetta in caso di prestazione
Dopo un caso di prestazione per il quale AXA versa delle
A8 Modifica del premio o
delle Condizioni Generali di Assicurazione
A8.1 Comunicazione della modifica
AXA può effettuare in qualsiasi momento una modifica dei premi e/o delle CGA. Credit Suisse vi comunica per iscritto gli adeguamenti al più tardi 25 giorni prima della loro entrata in vigore. Con tale adeguamento divengono nulle tutte le domande di adesione non ancora accolte al momento della comunicazione.
prestazioni, la copertura assicurativa può essere disdetta
in uno dei seguenti modi:
• da parte della persona assicurata, al più tardi entro 14 giorni da quando è venuta a conoscenza dell’erogazione dell’ultima prestazione. La copertura assicurativa cessa nel momento in cui Credit Suisse riceve la disdetta.
• da parte di AXA, al più tardi all’atto dell’erogazione dell’ultima prestazione di un caso di prestazione. La copertura assicurativa cessa dopo 14 giorni dal mo- mento in cui la persona assicurata riceve la disdetta.
A7 Premi
A8.2 Disdetta da parte della persona assicurata
Se non siete d’accordo con tale adeguamento, potete disdire la vostra copertura assicurativa con una comuni- cazione scritta o in altra forma testuale (ad es. e-mail) fino all’ultimo giorno prima dell’entrata in vigore dei nuovi premi e/o delle nuove CGA. Laddove Credit Suisse non riceva alcuna disdetta entro tale termine, le modifi- che si intendono accettate. Il semplice adeguamento della tassa federale di bollo non è contemplato dal dirit- to di disdetta.
A9 Diritto applicabile e foro competente
A7.1 Importo e scadenza del premio
Dovete il vostro premio a Credit Suisse, che lo esige uni- tamente alla rata dell’ipoteca. Il premio viene addebitato direttamente al vostro conto ipotecario presso Credit Suisse. Il premio comprensivo della tassa federale di bol- lo è indicato nel certificato d’assicurazione. Il premio si calcola sulla base dell’effettiva rata dell’ipoteca incluso un eventuale importo proporzionale d’ammortamento
Il presente contratto sottostà al diritto svizzero. In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni legali di persone assicurate, sono esclusivamente competenti i tribunali ordinari svizzeri.
A10 Sanzioni
per ciascuna tranche ipotecaria assicurata cumulativa-
mente al giorno del conteggio. La scadenza del premio si basa sulla scadenza delle rate dell’ipoteca previste dal contratto ipotecario.
A7.2 Ritardo nel pagamento dei premi
Qualora il premio dovuto non venga pagato puntual- mente alla data di scadenza, Credit Suisse ha il diritto di richiedere per iscritto alla persona assicurata, sotto com- minatoria delle conseguenze della mora a carico della stessa persona assicurata, di effettuare il pagamento entro 14 giorni calcolati a partire dall’invio della diffida. Qualora nonostante la diffida il premio non venga paga- to in tempo utile, la copertura assicurativa si estingue una volta scaduti i 14 giorni prescritti.
L’obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all’erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.
Prestazioni assicurate
B1 Estensione
ogni giorno dell’incapacità lavorativa totale 1/30 della
prestazione assicurativa mensile totale.
B1.1 AXA versa prestazioni per le conseguenze di una disoccu-
pazione involontaria o di un’incapacità lavorativa totale a seguito di malattia o infortunio. La persona assicurata è indicata nel certificato d’assicurazione. Per ogni evento assicurato e persona assicurata possono essere richieste le stesse prestazioni soltanto una volta per ciascuna tranche ipotecaria assicurata.
B1.2 AXA eroga mensilmente la prestazione assicurata. Que- sta corrisponde all’effettiva rata ipotecaria assicurata (tasso ipotecario incl. eventuale importo d’ammorta- mento) della tranche ipotecaria assicurata al momento in cui si è verificato il sinistro. Se avete assicurato diverse tranche ipotecarie, vi verrà corrisposta la somma cumu- lata delle prestazioni assicurate. L’indennizzo massimo per ciascun caso di prestazione ammonta cumulativa- mente a CHF 3 000 al mese.
B1.3 Se integrate o ampliate la copertura assicurativa, ad esempio con un’ulteriore tranche ipotecaria, il termine di carenza per questa parte della vostra copertura assi- curativa ricomincia da capo. Se durante un caso di pre- stazione in corso viene aggiunta una tranche ipotecaria o la somma assicurata di una o più tranche ipotecarie
B2.4 In caso di ulteriore incapacità lavorativa, o se durante un caso di prestazione in corso insorge una nuova incapaci- tà lavorativa, a prescindere dal fatto che si tratti di un’al- tra malattia ovvero di un altro infortunio valgono le se- guenti disposizioni:
• Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vo- stra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell’insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l’ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà tratta- to quale prosecuzione del periodo precedente. AXA prosegue il proprio obbligo di prestazione senza termi- ne d’attesa - al più tardi fino al raggiungimento della durata massima dell’indennizzo di 12 mesi.
• Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vo- stra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell’insorgere della nuova incapacità lavorativa totale, l’ulteriore periodo di incapacità lavorativa verrà tratta- to quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione dell’ulteriore incapacità lavorativa totale decorre un nuovo termine d’attesa.
• Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle pre- stazioni di 24 mesi.
cambia, la prestazione assicurativa del caso di prestazio-
ne in corso non cambia.
B2 Incapacità lavorativa
B2.1 AXA eroga la prestazione assicurata in caso di incapacità
B2.5 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di disoccupazione e diventi inoltre inabile al lavoro, AXA eroga solo le prestazioni per la di- soccupazione. Dopo la fine della disoccupazione sarà possibile presentare una richiesta di prestazione assicu- rativa a causa dell’incapacità lavorativa.
lavorativa totale (qui di seguito indicata anche come «in-
capacità lavorativa»). Se la persona assicurata, secondo l’attestazione del medico, è temporaneamente inabile al lavoro al 100% come conseguenza di una malattia o di un infortunio, AXA paga la prestazione assicurata alla scadenza del termine d’attesa per la durata dell’incapa- cità lavorativa totale ovvero fino al raggiungimento della durata massima delle prestazioni. Il termine d’attesa per ciascun caso di prestazione dell’incapacità lavorativa de- corre dal giorno in cui, secondo l’attestazione del medi- co, è iniziata l’incapacità lavorativa totale. Al verificarsi dell’evento assicurato, la persona assicurata deve svol- xxxx un’attività lavorativa retribuita o indipendente in Svizzera.
B2.2 AXA non eroga alcuna prestazione in caso di incapacità lavorativa parziale. Questa sussiste ove non possiate più esercitare l’occupazione o l’attività abituale nell’esten- sione precedente, ma possiate esercitarla limitatamente (a ore). Lo stesso vale se esercitate un’attività lavorativa a tempo parziale e siete parzialmente inabili al lavoro nella misura della vostra attività lavorativa. La durata delle prestazioni termina inoltre il giorno del 65° comple- anno, del pensionamento ordinario o anticipato o con il decesso della persona assicurata.
B2.3 Se allo scadere del termine d’attesa l’incapacità lavorati- va si protrae per meno di un mese intero o se l’obbligo di prestazione termina nel corso di un mese, AXA versa per
B2.6 Esclusioni
AXA non eroga alcuna prestazione se l’incapacità lavora- tiva subentra a seguito di:
• disturbi preesistenti che sono da ricondurre a patolo- gie (giorno del primo trattamento) o infortuni (giorno dell’infortunio) risalenti a due anni prima dell’inizio dell’assicurazione;
• atti intenzionali della persona assicurata o incapacità lavorativa causata intenzionalmente, comprese le con- seguenze di una dipendenza dall’alcol grave o cronica o del consumo o dell’abuso di droghe o medicinali non prescritti a scopo medico;
• problemi e malattie di natura psichica di qualsiasi ge- nere (compresi depressioni, esaurimento nervoso, sin- drome della stanchezza cronica e fibromialgia), a me- no che l’incapacità lavorativa totale non venga confermata da uno specialista psichiatrico;
• dolori alla schiena di qualsiasi genere, dolori alla cer- vicale, disturbi o infortuni di qualsiasi genere a carico della colonna vertebrale, ernie discali, colpo della stre- ga e sciatica, a meno che l’incapacità lavorativa totale non sia motivata da referti oggettivabili dal punto di vista medico (ad es. tramite radiografie, tomografia a risonanza magnetica o tomografia computerizzata);
• un crimine o un delitto commesso dalla persona assi- curata. Rientrano in questo novero anche gli infortuni conseguenti a consumo di alcol o droghe contestual- mente alla guida di veicoli a motore, gli incidenti oc-
corsi in caso di violazione particolarmente sconsidera- ta del limite di velocità ammesso nonché quelli verificatisi in caso di sorpasso azzardato;
• esplosioni, emissione di calore o radiazione di prodotti ionizzanti;
• colpa grave, pericoli straordinari o atti temerari ai sen-
si della LAINF;
• danni verificatisi durante un viaggio in un paese al di fuori della Svizzera in cui il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) suggerisce di non recarsi;
• danni verificatisi in seguito alla partecipazione attiva a guerre, guerre civili, disordini, insurrezioni, attacchi terroristici, sabotaggi o attentati;
• un’interruzione del lavoro in relazione a un congedo di maternità previsto dalla legge.
B3 Disoccupazione
B3.1 AXA eroga la prestazione assicurata per il caso di disoc- cupazione involontaria (qui di seguito indicata anche come «disoccupazione»). La persona assicurata viene considerata in linea di principio involontariamente di- soccupata se viene licenziata da un rapporto di lavoro re- tribuito e ha diritto alle indennità giornaliere previste dall’assicurazione svizzera contro la disoccupazione. La disoccupazione involontaria e quella imputabile all’assi- curato sono definite nella parte D.
B3.2 Dall’inizio della disoccupazione decorre il termine d’atte- sa. Alla scadenza di detto termine d’attesa, AXA eroga le proprie prestazioni per l’intera durata della disoccupa- zione, ovvero fino al raggiungimento della durata massi- ma delle prestazioni per ciascun caso di prestazione.
B3.3 Se durante il periodo di disoccupazione realizzate un gua- dagno intermedio, AXA riduce la propria prestazione assi- curativa per il relativo mese nello stesso rapporto in cui la cassa di disoccupazione ha ridotto il proprio contributo a causa del guadagno intermedio. La prestazione assicura- tiva si riduce secondo lo stesso principio se la cassa di di- soccupazione ha disposto dei giorni di sospensione.
B3.4 Se allo scadere del termine d’attesa la disoccupazione si protrae per meno di un mese intero o se l’obbligo di pre- stazione termina nel corso di un mese, AXA versa per ogni giorno della disoccupazione 1/30 della prestazione assicurativa mensile totale.
B3.5 In caso di ulteriore disoccupazione valgono le seguenti disposizioni:
• Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vo- stra occupazione retribuita per meno di sei mesi prima dell’insorgere della nuova disoccupazione, l’ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale prose- cuzione del periodo precedente. AXA prosegue il pro- prio obbligo di prestazione senza termine d’attesa
• Qualora abbiate ripreso interamente o in parte la vo- stra occupazione retribuita per sei mesi o più prima dell’insorgere della nuova disoccupazione, l’ulteriore periodo di disoccupazione verrà trattato quale nuovo caso assicurato. Dalla constatazione della disoccupa- zione decorre il termine d’attesa.
• Cumulativamente per tutti i casi di prestazione di una persona assicurata vale una durata massima delle pre- stazioni di 24 mesi.
B3.6 Qualora la persona assicurata benefici già di prestazioni assicurative a causa di incapacità lavorativa e diventi inoltre disoccupata, AXA eroga solo le prestazioni per l’incapacità lavorativa. Dopo la fine dell’incapacità lavo- rativa, sarà possibile presentare una richiesta di presta- zione assicurativa a causa della disoccupazione.
B3.7 Esclusioni
Le prestazioni di AXA sono escluse nei casi seguenti:
• se siete voi stessi a licenziarvi o se la vostra disoccupa- zione è a voi stessi imputabile;
• se siete solo parzialmente disoccupati;
• se la disoccupazione non viene indennizzata dall’assi- curazione svizzera contro la disoccupazione (AD);
• se prima di stipulare l’assicurazione eravate a cono- scenza di una futura disoccupazione, ovvero di un li- cenziamento;
• se il licenziamento avviene prima della fine del termi- ne di carenza oppure se prima della fine del termine di carenza eravate a conoscenza del licenziamento;
• se il licenziamento avviene sulla base di una violazione dolosa di importanti obblighi del contratto di lavoro o per motivi importanti ai sensi dell’articolo 337 del CO;
• se la cessazione del rapporto di lavoro non richiede la ricerca di un nuovo impiego;
• se la persona assicurata è in sciopero o volontaria- mente disoccupata;
• se la disoccupazione subentra dopo la cessazione di un contratto di lavoro a tempo determinato o di un progetto di lavoro specifico;
• se venite licenziati nel corso di un periodo di prova, apprendimento o formazione;
• se il licenziamento avviene in un rapporto di lavoro in cui i datori di lavoro sono il o la coniuge, i genitori o i fi- gli della persona assicurata, a meno che il motivo del li- cenziamento non sia la liquidazione dell’azienda o la cessazione dell’attività in relazione all’incapacità lavora- tiva o alla morte dell’imprenditore oppure del direttore;
• in presenza di una disoccupazione stagionale o di una disoccupazione che non porta alla cessazione del rap- porto di lavoro, o di un periodo di sospensione che non porta alla disdetta del contratto di lavoro;
• nel caso di lavoratori indipendenti e i titolari, contito- lari con funzioni dirigenziali di un’azienda e dipenden- ti-quadri con «posizione analoga a quella di datore di lavoro», che in virtù della loro funzione particolare in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupa- zione, non sono assicurati e non usufruiscono di alcu- na prestazione assicurativa.
Comportamento in caso di prestazione
C1 Obblighi in sede di liquidazione della prestazione
C1.1 Siete tenuti a informare tempestivamente Credit Suisse nel momento in cui venite a conoscenza di un caso di as- sicurazione che prevedibilmente comporterà il diritto alla corresponsione di prestazioni – ma al più tardi 5 giorni prima della scadenza del termine d’attesa.
C1.2 Qualora un evento comporti presumibilmente il diritto all’erogazione di prestazioni a causa di un’incapacità la- vorativa totale, è necessario predisporre nel minor tem- po possibile una cura medica adeguata, osservando poi le prescrizioni del medico. È altresì necessario astenersi da qualsiasi attività o intervento tale da provocare un peggioramento o un ritardo del processo di guarigione.
C1.3 AXA è autorizzata, al fine di esaminare il caso di prestazio- ne, a richiedere tutti i documenti giustificativi che ritiene necessari per la verifica del relativo diritto alla prestazio- ne. La persona assicurata deve fornire assistenza in modo adeguato ad AXA ai fini delle attività di accertamento.
C1.3.1 In caso di incapacità lavorativa totale, ad AXA devono es- sere inviati i seguenti documenti giustificativi:
• certificato o referto medico con indicazioni in merito alla causa e alla natura della malattia ovvero della le- sione corporea nonché in merito alla relativa prognosi e alla durata stimata dell’incapacità lavorativa.
• in caso di incidente: una copia del verbale di polizia (ove disponibile)
Tutti i documenti da inoltrare devono essere redatti in una delle lingue nazionali svizzere. I costi connessi alla
C1.5 AXA può inoltre reperire o richiedere a proprie spese ul- teriori prove, nonché prescrivere ulteriori visite mediche che ritiene necessarie per decidere in merito al diritto. AXA può inoltre richiedere ad altri enti assicurativi coin- volti (assicuratore infortuni / cassa di disoccupazione, ecc.) altri documenti e attestazioni oppure reperire o ri- chiedere a proprie spese ulteriori prove che ritiene ne- cessarie per decidere in merito al diritto. A tale proposi- to, AXA ha il diritto di contattare direttamente i medici curanti o altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore in- fortuni / cassa di disoccupazione, ecc.). La persona assi- curata libera dal loro obbligo di riservatezza medico, professionale, ufficiale, nonché legato alla legislazione in materia di assicurazioni sociali, i medici curanti, altri enti assicurativi coinvolti (assicuratore infortuni / cassa di di- soccupazione, ecc. ) nonché tutti gli altri collaboratori di istituzioni, assicurazioni e autorità, datori di lavoro ecc., indicati nei documenti presentati nel caso di prestazione o altrimenti coinvolti nelle cure mediche o incaricati del trattamento del caso di prestazione, ove ciò si renda ne- cessario per la determinazione dell’obbligo di copertura (verifica delle condizioni per l’accettazione compresa) e dell’obbligo di prestazione. Dietro richiesta di AXA, la persona assicurata deve autorizzare i medici curanti, al- tre assicurazioni e istanze che possono occuparsi dello stesso caso di prestazione o sono in grado di fornire indi- cazioni funzionali alla liquidazione delle prestazioni a ri- lasciare informazioni nei confronti della stessa AXA.
C2 Sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di comportamento
suddetta documentazione sono a carico della persona
assicurata.
C1.3.2 In caso di disoccupazione involontaria, ad AXA devono essere inviati i seguenti documenti giustificativi:
• copia dell’ultimo contratto di lavoro e dell’ultimo con- teggio del salario
• copia della lettera di licenziamento
• copia dell’iscrizione a una cassa di disoccupazione sviz- zera e della richiesta dell’indennità di disoccupazione
• copie dei conteggi mensili relativi ai pagamenti delle pre- stazioni erogati dalla cassa di disoccupazione svizzera
C1.4 Per ogni caso di prestazione dovete presentare ad AXA, senza attendere una esplicita richiesta, continui giustifi- cativi per la perdurante incapacità lavorativa o disoccu- pazione, inclusi i conteggi mensili delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione o i certificati medici.
C2.1 Qualora la persona assicurata commetta una violazione colposa dei propri obblighi, AXA può ridurre l’indennizzo oppure, in casi particolarmente gravi, rifiutare integral- mente l’erogazione dello stesso, se tale violazione con- tribuisce al verificarsi del danno o incide sulla sua porta- ta o sul suo accertamento.
Definizioni
D1 Malattia
È considerato malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un in- fortunio e che richieda una visita o una cura medica op- pure provochi un’incapacità al lavoro.
D2 Infortunio
D4 Incapacità lavorativa totale
È considerata incapacità lavorativa totale l’inabilità tota- le derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psi- chica, che impedisce di svolgere un lavoro ragionevol- mente esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale.
D5 Lavoratori indipendenti
È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, im-
provviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.
D3 Disoccupazione involontaria e disoccupa- zione imputabile all’assicurato
La disoccupazione viene considerata involontaria se non è imputabile all’assicurato. La disoccupazione viene in-
Ai lavoratori che esercitano un’attività lucrativa indipen- dente quale attività principale sono equiparati i titolari o i contitolari con funzioni dirigenziali di un’azienda e i di- pendenti-quadri con «posizione analoga a quella di da- tore di lavoro», che in virtù della loro funzione particola- re in azienda non hanno diritto a prestazioni di disoccupazione.
D6 Medico
vece considerata imputabile a colpa propria se la perso-
na assicurata
• con il suo comportamento, in particolare per la viola- zione di obblighi previsti dal contratto di lavoro, ha da- to motivo al datore di lavoro di sciogliere il rapporto di lavoro;
• ha sciolto di propria iniziativa il rapporto di lavoro
• ha sciolto di propria iniziativa un rapporto di lavoro presumibilmente di lunga durata e ne ha iniziato un al- tro sapendo o avendo dovuto sapere che questo avrebbe avuto breve durata.
Per la definizione di medico si applicano le disposizioni della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortu- ni (LAINF). Rapporti o attestati medici devono essere rila- sciati in ogni caso da un medico in possesso della neces- saria abilitazione e che pratichi in Svizzera.
Notificare un sinistro?
È possibile notificare il caso di prestazione,
in modo semplice e rapido, direttamente a
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