PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.
CONTRATTO DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - COMUNI
IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO.
SET INFORMATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA – COMUNI
(RCT/O PICCOLI COMUNI_012019)
Assicurazione della responsabilità civile
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - COMUNI
Documento predisposto a cura di Underwriting Insurance Agency Srl registrato in Italia. Underwriting Insurance Agency Srl è autorizzato da XXXXX. Numero di registrazione: A000068713
Il presente documento fornisce un riepilogo della copertura assicurativa, delle esclusioni e restrizioni. I termini e le condizioni integrali della presente assicurazione, compresi i limiti generali di polizza, possono essere consultati nel documento di polizza, ottenibile a richiesta presso il proprio intermediario assicurativo. Presso il proprio intermediario assicurativo sono disponibili anche altre informazioni precontrattuali.
ULTIMO AGGIORNAMENTO 01/01/2019
Che tipo di assicurazione è?
La polizza assicura la RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) e VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) assicurata in polizza.
✓ I danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente competono all’Assicurato. L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
✓ Infortuni, malattie professionali e danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati dipendenti dell’Assicurato, soggetti e non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
✓ Morte e lesioni personali, dalle quali sia derivata una invalidità permanente, sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati dipendenti dell’Assicurato, soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
✓ infortuni subiti dai prestatori di lavoro dipendenti dell’Assicurato durante il rischio in “itinere”.
✓ Per l’elenco completo delle garanzie si rinvia alle condizioni di
polizza.
✓ Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
🗶 Danni derivanti da dolo e frode dell’Assicurato.
🗶 Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il sottolimite di indennizzo o massimale pattuito.
🗶 Danni derivanti da inquinamento o contaminazione di qualsiasi tipo.
🗶 Per tutte le obbligazioni di natura fiscale, per contributi previdenziali, multe ed ammende di qualsiasi tipo, penalità, sovrattasse, sanzioni esemplari o danni multipli inflitti direttamente all’Assicurato.
🗶 Danni causati da guerra, terrorismo ed eventi naturali.
🗶 Danni derivanti da asbesto o amianto.
🗶 Danni ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati.
🗶 Xxxxx conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.
🗶 Spese di giustizia penale.
In nessun caso gli Assicuratori sono tenuti a prestare la copertura assicurativa, qualora così facendo si espongano a eventuali sanzioni, divieti o restrizioni
Per l’elenco completo delle esclusioni si rinvia alle condizioni di polizza.
! Gli Assicuratori risarciscono i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale, sottolimite).
! Franchigie e scoperti restano a carico dell’Assicurato.
! Gli assicuratori hanno diritto a recuperare dall’Assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente in caso di per effettivi o presunti atti od omissioni dolosi o fraudolenti.
! Gli Assicuratori non rispondono per richieste di risarcimento derivanti da:
Circostanze già note all’Assicurato prima della decorrenza di polizza; fatti commessi prima della data di retroattività; attività svolta senza le autorizzazioni e requisiti richiesti dalle competenti Autorità o dalle leggi vigenti; avanzate da qualsiasi soggetto non considerato terzo o che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell’Assicurato salvo il caso in cui tali Richieste siano originate da terzi;
Per l’elenco completo delle limitazioni si rinvia alle condizioni di polizza.
✓ L’Assicurazione vale per i rischi ubicati in Italia, con estensione territoriale all’Unione Europea, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di compilare il questionario con dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l’esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- Comunicare l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.
- Comunicare l’eventuale cessazione del rischio.
- Pagare il premio di polizza.
- Denunciare l’eventuale sinistro nelle modalità e nei tempi indicati nelle condizioni di polizza.
- In caso di regolazione premio, la comunicazione dei dati variabili deve essere effettuata entro la data stabilita nel testo di polizza.
Pagamento al Coverholder o intermediario autorizzato:
Il premio è da pagare al Lloyd's Coverholder Underwriting Insurance Agency Srl specificato in polizza. Il pagamento all’intermediario indicato in polizza
ha effetto liberatorio solo se tale intermediario abbia ricevuto idonea autorizzazione dal Lloyd's Coverholder.
Il pagamento può avvenire con Bonifico bancario, Assegno non trasferibile, Contanti, secondo i limiti imposti dalle vigenti disposizioni di legge e successive modifiche.
Il premio deve essere pagato entro la data di decorrenza concordata ed indicato in polizza. In caso di frazionamento semestrale le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
In caso di regolazione premio, il premio di regolazione va pagato entro la data stabilita nel testo di polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
A seguito del pagamento del premio, l’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno concordato ed indicato in polizza e cessa alla sua naturale scadenza alle ore 24 del giorno indicato in polizza.
Come posso disdire la polizza?
Non è previsto obbligo di disdetta, in quanto il presente contratto non è soggetto a tacita proroga.
Assicurazione della responsabilità civile professionale
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)
Compagnia assicurativa: Lloyd’s Insurance Company S.A.
Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Underwriting Insurance Agency Srl
Prodotto: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D’OPERA – PICCOLI COMUNI
Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 012019 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: 012019 Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Lloyd’s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Xxxxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxxxxx, Xxxxxx. E’ soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all’esercizio Nr. 3094.
Sito web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 (0)0 000 00 00
Lloyd’s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Xxxxx Xxxxxxxxx 00, Xxxxxx 00000.
E-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Telefono: x00 00 0000 0000
Il patrimonio azionario di Lloyd's Insurance Company S.A. è di EUR 300,4 milioni, ed è interamente capitale sociale. Il requisito patrimoniale di solvibilità della società (SCR) è pari a EUR 153,4 milioni e l'importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR è pari a EUR 246,4 milioni. Il coefficiente di solvibilità della società è pari al 161%. Il suo requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a EUR 38,4 milioni e l'ammontare dei fondi propri ammissibili a copertura dell'MCR è di EUR 228,5 milioni. La relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria di Lloyd's Insurance Company S.A. è disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx/xxxxx/xxxxxx-xxxxxxxx-xxx/
Al contratto si applica la legge italiana.
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni si forniscono le seguenti informazioni di dettaglio relativamente alla copertura assicurativa offerta.
Le condizioni contrattuali prevedono che gli assicuratori assumano, fino a quando ne abbiano interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando ove necessario, legali e/o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso. Le spese legali sopportate per assistere e difendere l’Assicurato sono a carico dell’Impresa fino al 25% del massimale concordato in polizza.
Rischi esclusi | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che con “Circostanze Note” (che escludono il sinistro conseguente dall’assicurazione) si intendono: qualsiasi fatto, circostanza e situazione (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, notizie, querele, atti giudiziari, indagini) che potrebbe determinare in futuro (o abbia, anche in parte, già determinato) Richieste di Risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato e che sia stato in ogni modo portato a conoscenza dell’Assicurato. |
Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che l’applicazione di eventuali
franchigie e/o scoperti è espressamente indicata nelle condizioni di polizza.
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: Ad integrazione delle informazioni già fornite nel Dip Xxxxx si precisa quanto xxxxx. Xx denuncia di sinistro (da farsi entro 10 giorni da quando si è avuta conoscenza del sinistro stesso) deve contenere: - la data e la narrazione del fatto; - l’indicazione delle cause e delle conseguenze; - il nome e il domicilio dei danneggiati; - ogni altra notizia utile per l’Impresa. e deve essere trasmessa, a: Underwriting Insurance Agency Srl – Corso Sempione 61 – 00000 Xxxxxx, email: xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, xxxxxxxxxxx@xxx.xx. Alla denuncia deve far seguito, con urgenza, la trasmissione dei documenti e degli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e una relazione confidenziale sui fatti. Sono valide le denunce di sinistro pervenute entro i 10 giorni successivi alla scadenza della copertura per Richieste di Risarcimento comunque pervenute all’Assicurato durante il Periodo di Assicurazione. |
Prescrizione: i diritti derivati dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 CC. |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del Contratto possono comportare l’annullamento del Contratto se derivanti da dolo o colpa grave o la facoltà di recesso da parte dell’Assicuratore se non sussiste dolo o colpa grave. |
Gli assicuratori si impegnano a pagare all’Assicurato gli oneri previsti dal contratto entro il termine di 45 giorni dalla data di definizione del sinistro o del mancato accordo dell’importo dello stesso. |
Premio | Ad integrazione delle informazioni fornite nel Dip Danni si precisa che: - il pagamento dell’intero premio annuale è alla firma; - è possibile ottenere il frazionamento semestrale del premio per importi superiori a € 5.000,00. - qualora l’aderente svolga più mansioni dovranno essere tutte indicate nel Modulo di Proposta. In questo caso il premio da corrispondere agli assicuratori sarà pari all’importo riferito all’attività di più alto rischio. |
Rimborso | - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di esercizio del diritto di ripensamento previsto nei casi di acquisto a distanza della copertura. - L’Assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto al netto degli oneri fiscali che per legge restano a suo carico nell’ipotesi di cessazione definitiva dell’attività (chiusura P.Iva e cancellazione dall’albo) e in caso di morte, solo se l’assicurato o i suoi eredi non intendono acquistare il maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento. - Nel caso di recesso da parte degli assicuratori dopo la denuncia di Xxxxxxxx, l’Assicurato ha diritto a ottenere il rimborso della frazione di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. | |
Non è prevista. |
Ripensamento dopo la stipulazione | - L’Assicurato, in caso sia un consumatore (come definito dal D.lgs 206 del 2005) ed il contratto sia stato venduto a distanza, ha tempo 14 giorni dalla data di conclusione del contratto per recedere dallo stesso senza alcuna motivazione. |
Non prevista. |
Il presente prodotto assicurativo è destinato ai piccoli comuni fino a 15.000 abitanti per responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Il premio pagato dal Contraente è complessivo delle provvigioni medie riconosciute
all’intermediario che sono pari al 15% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
All’impresa assicuratrice | I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx Fax: x00 00 0000 0000 E-mail: xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx o lloydsbrussels. xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxx Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. |
All’IVASS | In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l’assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni xxx xxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Tel. 000 000000 (chiamate dall’Italia) Tel..: x00 00 00000 000 (chiamate dall’estero) Fax : x00 00 00000 000 Il sito IVASS xxx.xxxxx.xx fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l’apposito modulo disposto a tale scopo. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori). | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa. |
Altri sistemi alternative di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, i reclami presentati all'IVASS possono essere indirizzati direttamente al sistema di risoluzione delle controversie all'estero, richiedendo l'attivazione della procedura FIN- NET o l'applicazione della normativa applicabile. |
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO, LEGGA ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTI IN POLIZZA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI GENERALI PER L’ASSICURAZIONE RCT/O COMUNI
Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato : | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Assicuratori: | i soggetti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. |
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo : | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. |
Intermediario: | Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Modulo/Scheda di Copertura: | il documento allegato alla presente Polizza che riporta i dati dell’Assicurato, il Periodo Assicurativo, il Massimale, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Modulo/Scheda di Copertura forma parte integrante del contratto. |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. |
Si intende: Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; Quanto agli emolumenti lordi versati dal Contraente: Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; ai lavoratori di cui al X.Xxx di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale; ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati). Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. | |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie: | si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. |
2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
2.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA se il PREMIO o la prima rata di PREMIO sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Ove previsto, il PREMIO potrà essere pagato agli ASSICURATORI tramite l’INTERMEDIARIO. Il pagamento del PREMIO eseguito in buona fede all’INTERMEDIARIO, si considera effettuato direttamente agli ASSICURATORI ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 209/2005.
Se l’ASSICURATO non paga i PREMI o le rate di PREMIO successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art.1901 C.C.).
Se il premio non è pagato all’ufficio del Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. in Milano, oppure al Corrispondente dei Lloyd’s che gestisce il contratto entro 15 giorni dalla data in cui è dovuto, gli Assicuratori hanno diritto di annullare il contratto dalla data di inizio.
2.3 – REGOLAZIONE DEL PREMIO (Solo ove richiamata nel Modulo/Scheda di Copertura)
a) Determinazione del premio
Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all’anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto ad UIA Srl i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.
Le eventuali differenze attive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.
b) Premio anticipato
Qualora all’atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest’ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un’adeguata rivalutazione del preventivo.
L’ammontare dell’elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell’ultimo consuntivo.
c) Accertamenti e controlli
Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dagli Assicuratori di eseguire gli accertamenti
d) Omessa regolazione
1. Qualora il contraente:
· ometta di comunicare ad UIA Srl i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione oppure
· ometta il pagamento della differenza attiva dovuta ad UIA Srl oppure
· dichiari inesatti o incompleti consuntivi degli elementi variabili e la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive
gli eventuali sinistri accaduti nel periodo a cui la regolazione si riferisce verranno indennizzati in proporzione diretta al rapporto tra il premio anticipato in via provvisoria e quello effettivamente dovuto (somma tra il premio anticipato e quello di regolazione). Per detti sinistri gli Assicuratori hanno diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.
2. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) gli Assicuratori hanno facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il loro diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.
2.4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
2.5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’ASSICURATO deve dare comunicazione scritta agli ASSICURATORI di ogni aggravamento o cambiamento del rischio entro 10 giorni dalla conoscenza della condizione. Gli aggravamenti o cambiamenti di rischio non noti o non accettati dagli ASSICURATORI possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché il recesso dell’ASSICURATORE dal contratto. (Art. 1898 del Codice Civile).
Nel caso di diminuzione del rischio, gli ASSICURATORI si impegnano a ridurre il PREMIO nella successiva annualità (Art. 1897 del Codice Civile).
2.7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e/o circostanza e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’Assicurato la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretato come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
2.9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all’applicazione e/o alla interpretazione della presente polizza è competente il Foro di residenza o domicilio dell’Assicurato.
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano (Art. 2952 del Codice Civile).
2.12 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
Gli Assicuratori, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa, ai sensi dell’Art. 1916 del C.C., nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente Assicurato, salvo che per il caso di dolo o colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato per le somme che abbia dovuto pagare agli aventi diritto per la quota di responsabilità ad essi imputabile.
Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.
L’Assicurazione vale per i sinistri verificatisi in area U.E., Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
2.14 – EFFICACIA TEMPORALE DELLE GARANZIE
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza del presente contratto.
2.15 - DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
Gli Assicuratori alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, previa richiesta scritta dello stesso, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
2.16 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
2.17 - CLAUSOLA BROKER (OPERANTE ESCLUSIVAMENTE SE L’INTERMEDIARIO OPERI IN SEZIONE B DEL RUI)
Con la sottoscrizione della presente Polizza l’Assicurato/Contraente conferisce mandato alla società di brokeraggio indicata nel Modulo/Scheda di Copertura di rappresentarlo ai fini della presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata al broker da UIA SRL si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b) ogni comunicazione effettuata dal broker del Contraente/Assicurato a UIA SRL si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
Gli Assicuratori conferiscono alla Società UIA SRL l’incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente Polizza.
Pertanto:
a) ogni comunicazione effettuata a UIA SRL si considererà come effettuata agli Assicuratori;
b) ogni comunicazione effettuata da UIA SRL si considererà come effettuata dagli Assicuratori.
Ai fini della notificazione degli atti giudiziari, gli ASSICURATORI eleggono domicilio presso:
Rappresentante Generale per l’Italia Lloyd’s Insurance Company S.A. Xxxxx Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx
T: x00 00 0000000 - F: x00 00 00000000
2.19 CLAUSOLA DI LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE SULLE SANZIONI
Nessun (ri) assicuratore sarà tenuto a fornire copertura e nessun (ri) assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe il (ri) assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell’Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d’America.
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato al broker del Contraente per essere a tale fine assistiti.
Gli eventuali reclami possono anche essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Ufficio Italiano dei Lloyd’s
All’attenzione del Responsabile dell’ufficio “Regulatory & Compliance” Xxxxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx
Fax n. 00 00000000
E-mail xxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx
Il reclamo dovrà contenere l’indicazione del numero del contratto assicurativo cui si riferisce.
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad €2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, X00 0XX, XX; telefono x000000000000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
3. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O COMUNI
La garanzia della presente polizza è operante in relazione all’esercizio dei Pubblici Servizi che istituzionalmente competono all’Assicurato comprese tutte le attività comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, con esclusione di quelle delegate a Consorzi, Aziende Speciali od altri Enti che gestiscano per conto del Comune servizi od attività in regime di concessione di appalto od altre forme, salvo per quanto possa derivare all’ente una responsabilità indiretta o solidale.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dall’Ente per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati da propri organi, nonché eventuali modifiche e/o integrazioni, nonché per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dall’Assicurato per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità derivante all’Assicurato in qualità di committente, organizzatore o altro.
La garanzia non opera per le attività e/o competenze esercitate dalle Aziende municipalizzate e dalle USL/ASL.
3.1 – ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di fatto accidentale, verificatosi in relazione ai compiti ed alle responsabilità che istituzionalmente gli competono.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
3.2 –ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.L. n.317/1987 e del D.Lgs n.38/2000 e loro successive variazioni ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati da lui dipendenti così come definiti all’art. 5 del Dlgs 38/2000
2. per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all’assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1.che precede;
3. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e decreto legislativo 23/02/2000 n. 38 cagionati a prestatori di lavoro e/o lavoratori parasubordinati di cui al precedente punto 1.per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.lgs 38/2000
4. per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in “itinere” anche nell’eventuale assenza di analoga copertura da parte dell’Inail.
Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’articolo 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
L’assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, stagisti, tirocinanti ecc.) che prestano sevizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro l’infortuni sul lavoro a norma di legge.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità
La garanzia R.C.O. s’intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D.lgs 276/03 soggetti e non soggetti Inail si trovino nell’ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n.1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali dalla magistratura.
Si intendono comunque escluse le silicosi e le asbestosi.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza, e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione. Le malattie devono manifestarsi in ogni caso entro 12 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
Il Contraente/Assicurato dichiara di non essere a conoscenza alla data di perfezionamento del presente contratto di circostanze o situazioni che possano determinare, durante la validità del contratto stesso una richiesta di risarcimento occasionata da sinistri o da fatti verificatisi anteriormente alla decorrenza contrattuale. Il massimale di garanzia indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione degli Assicuratori:
A. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
B. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.
La garanzia non vale:
1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie conseguenti:
a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o
contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.
La presente esclusione 2) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.
3. per le malattie connesse ai campi elettromagnetici e al terrorismo
Gli Assicuratori hanno diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, quando svolgono l’attività per conto dell’Assicurato medesimo, con esclusione del legale rappresentante dello stesso, il quale peraltro mantiene la qualifica di “terzo” limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico, sia per lesioni corporali sia per qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.
Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato.
Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, quando opera la garanzia R.C.O. (3.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell’orario di lavoro o servizio.
La garanzia di cui alla presente polizza comprende comunque l’eventuale azione di rivalsa esercitata ex art. 1916 C.C. da Inail ed Inps ed altri enti assicurativi e previdenziali
A. L’Assicurazione della Responsabilità Civile Terzi (R.C.T.) non comprende i danni:
a) da furto;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
c) alle cose e/o opere in costruzione, ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori salvo quanto indicato all’Art. 3.1.A.4 punto 19);
d) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all’Art. 3.1.A.4 punto punto 40);
e) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento salvo quanto previsto all’Art. 3.1.A.4 punto 15);
f) a cose in consegna o custodia, nonché a cose movimentate salvo quanto indicato all’Art. 3.1.A.4 punti 7) e 19);
g) ai fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
h) dovuti a dolo dell’Assicurato;
i) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
j) conseguenti ad attività professionali in genere nonché perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti od omissioni di cui debbano rispondere a norma di legge e/o regolamenti nell’esercizio delle loro funzioni;
k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni;
l) da detenzione o impiego di esplosivi da parte dell’Assicurato; sono comunque compresi gli eventi riconducibili alle armi da fuoco in uso al personale dipendente della Amministrazione (quali ad esempio i componenti il corpo di Polizia Locale);
m) da fuochi d’artificio;
n) derivanti dall’esercizio di strutture ed attrezzature portuali e aeroportuali. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili.
o) Sinistri in serie: si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza. Per sinistro in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento
B. L’assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e quella verso prestatori di lavoro non comprendono i danni:
o) Derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, detenzione e manipolazione di fuochi d’artificio ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente lavori che richiedono impiego di tali materiali;
p) Verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc..;
q) Di qualunque natura derivanti da asbesto, amianto e/o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
r) Conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
s) I danni verificatesi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione;
t) I danni causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo. Per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi religiosi, politici, ideologici o etnici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimorire la popolazione o una sua parte;
u) i danni derivanti, sia direttamente che indirettamente da attività biotecnologiche, ingegneria genetica, produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico o derivante da simili sostanze o materiali (OGM);
v) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l’Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell’esercizio della propria attività fermo restando quanto disposto nell’art.lo 7 rischi compresi in termini di committenza dei lavori;
w) Derivanti dalla proprietà o dall’ esercizio di case di riposo per anziani. L’assicurazione RCT e RCO non comprende i danni derivanti dall’esercizio di ospedali, USL, ASL, case di cura.
x) Sinistri in serie: si precisa che i sinistri in serie sono esclusi dalla copertura assicurativa della presente polizza.
Per sinistro in serie si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento
3.6 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE AD UIA SRL
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax, posta elettronica o simili) indirizzata ad UIA Srl anche tramite l’Intermediario al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
3.7 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO E GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, agli Assicuratori ai quali è assegnata la polizza oppure al Broker che ha intermediato la polizza, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
• ricevimento di informazione di garanzia;
• formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico – Corte di Conti – ecc.).
L’Assicurato deve fornire agli Assicuratori tutte le informazioni necessarie cooperando con gli Assicuratori fornendo loro tutto il supporto che potranno ragionevolmente richiedere.
I Legali e Periti scelti dall’ Assicurato per la gestione di un Sinistro dovranno essere preventivamente approvati dagli Assicuratori.
L’ Assicurato non deve ammettere responsabilità in relazione ad un Sinistro o concordarne l’entità oppure sostenerne i costi e spese senza il consenso scritto degli Assicuratori. In caso di Xxxxxxxx, l’Assicurato si impegna a non pregiudicare la posizione degli Assicuratori od i diritti di rivalsa dei medesimi.
Gli Assicuratori non potranno definire transattivamente alcun Sinistro senza il consenso scritto dell’Assicurato. Qualora l’ Assicurato rifiuti di acconsentire ad una transazione suggerita dagli Assicuratori e scelga di impugnare o continuare i procedimenti legali in relazione ad un Sinistro, l’obbligo risarcitorio degli Assicuratori per detto Sinistro non potrà eccedere l’ammontare con il quale il Sinistro avrebbe potuto altrimenti essere definita inclusi i costi e spese maturate con il loro consenso fino alla data di tale rifiuto, ma comunque non oltre l’ammontare applicabile indicato nel Modulo/Scheda di Copertura.
Nel caso che un Sinistro risulti solo parzialmente assicurata dal presente contratto, gli Assicuratori e l’Assicurato si impegnano a cercare un accordo amichevole su quanto sia effettivamente coperto dalla presente Xxxxxxx. Sulla base di questo accordo, gli Assicuratori anticiperanno costi e spese per la parte della perdita assicurata.
Gli ASSICURATORI hanno facoltà di assumere fino a quanto ne hanno interesse la gestione della vertenza, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, designando legali o tecnici. Gli ASSICURATORI, qualora assumano la gestione della vertenza, si impegnano ad anticipare i COSTI E LE SPESE sostenute anche prima della definizione della RICHIESTA DI RISARCIMENTO.
Tale anticipo di COSTI E SPESE come sopra definito, sarà restituito agli ASSICURATORI da parte dell’ASSICURATO in base ai rispettivi interessi, nel caso in cui quest’ultimo risulti non aver diritto all’indennizzo a termini del presente contratto.
Si precisa che, qualora il fiduciario legale della Compagnia si sia costituito in giudizio per conto dell’Assicurato e, al termine del giudizio intrapreso da controparte, l’organo giudicante abbia respinto le richieste attoree con contestuale condanna al pagamento delle spese legali in favore dell’ente convenuto, l’Assicurato si impegna, sin da ora, a cedere il relativo credito alla Compagnia che procederà direttamente al recupero delle somme indicate in sentenza.
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dello stesso, gli Assicuratori potranno recedere dal contratto con preavviso di trenta giorni da darsi mediante lettera raccomandata, o comunicazione a mezzo PEC, anche per il tramite dell’Intermediario, rimborsando all’ Assicurato la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa l’imposta.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro o qualunque altro atto degli Assicuratori non potranno essere interpretato come rinuncia degli Assicuratori a valersi della facoltà di recesso.
3.1.A - CONDIZIONI ADDIZIONALI (sempre operanti)
3.1.A.1 – DANNI A COSE CONSEGNATE EX ARTT. 1783, 1784, 1785 bis CODICE CIVILE
Ai sensi degli artt. 1783,1784,1785 Bis” la garanzia comprende la R.C. derivante all’Assicurato ai sensi degli Art. suddetti per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose consegnate e non consegnate.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
3.1.A.2 - LAVORATORI DI CUI AL D.LGS DI ATTUAZIONE 276/2003 DELLA LEGGE 30/2003 L’assicurazione comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a Terzi da lavoratori di cui al dlgs 276/03 di attuazione alla legge 30/03 (legge Biagi) dei
quali lo stesso Assicurato si avvale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione.
Si considerano terzi, nei limiti del massimale previsto per la garanzia RCO per i danni corporali conseguenti ad infortuni (escluse malattie professionali) subiti in conseguenza delle mansioni a cui sono adibiti, i lavoratori di cui al dlgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale nello svolgimento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Il massimale per sinistro convenuto per l’assicurazione RCO rappresenta il limite globale di esposizione degli Assicuratori anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la presente garanzia e quella di RCO.
Con riferimento All’Art. 2.3 – Regolazione del premio (Solo ove richiamata in Frontespizio) si precisa che all’ammontare delle retribuzioni erogate dall’Assicurato deve essere sommato quanto erogato dall’Assicurato stesso a corrispettivo delle prestazioni di lavoro di cui al D.lgs 276/2003.
3.1.A.3 - RESPONSABILITÀ PERSONALE
La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui l’Ente si avvale, per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni prestate per conto dell’Ente, comprese le incombenze derivanti dal D.lg. 81 del 2008 e della Legge 123/2007.
Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del Codice Penale, gli appaltatori ed i loro dipendenti, i lavoratori di cui al D. lgs di attuazione 276/2003 della legge 30/2003 e gli altri lavoratori parasubordinati e dipendenti dell’Assicurato obbligatoriamente iscritti all’INAIL.
3.1.A.4 – ALTRI RISCHI COMPRESI
La garanzia di cui alla presente polizza, a puro titolo esemplificativo e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, vale anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato:
1) ai sensi dell'Art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi
dipendenti e commessi, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dall'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
2) dalla proprietà e/o conduzione e/o uso:
a) di tutti i fabbricati adibiti e non a pubblici servizi. L’assicurazione comprende tra l’altro i rischi relativi all’esistenza di: impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili ecc., antenne
radiotelevisive, aree di pertinenza dei fabbricati, compresi relativi cancelli, recinzioni e strade private di accesso. Limitatamente alla proprietà dei fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e/o condutture;
b) tenso strutture, aree pubbliche e del territorio in genere, terreni e relativi impianti ed attrezzature, boschi e parchi anche aperti al pubblico che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:
· attività sportive, ricreative, assistenziali, didattiche;
· civili abitazioni, uffici;
· attività rurali;
· attività industriali, commerciali e/o di deposito merci;
c) campi sportivi, stadi, palestre, piscine ecc. escluso l’esercizio e l’organizzazione di manifestazioni sportive effettuate da Enti e Società diverse dal Contraente;
d) statue e altri manufatti e/o oggetti artistici, siti anche all’aperto, e collocati sul territorio di competenza dell’Assicurato;
3) proprietà ed esercizio di acquedotti per l’erogazione di acqua potabile compresi i danni derivanti da erogazione di acqua alterata. Qualora l’esercizio sia affidato a terzi, la garanzia opera esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di Committente dei servizi;
4) per l’esercizio di scuole comunali, nidi di infanzia, scuole materne e Centri Ricreativi Estivi, colonie estive, invernali ed elioterapiche, campeggi, campi solari, corsi di studio sia scolastici che extrascolastici, corsi di formazione professionale, comprese relative prove pratiche e tecniche, corsi di addestramento e praticantato anche presso aziende ed altri Enti frequentati da giovani ed adulti ovunque svolti, anche all’estero, centri per handicappati ed affini, attività di laboratorio in istituti scolastici e non, gite, spostamenti fra sedi e/o succursali, visite a stabilimenti, piscine,
impianti sportivi sempreché in ambito di attività scolastica e parascolastica; preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande; qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tale servizio. La garanzia comprende inoltre la Responsabilità Civile del personale direttivo, docente e non docente, e degli organi collegiali. E' garantita la Responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro ed a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e agli organi collegiali. E’ compresa inoltre la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l’ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, i subiti dai minori medesimi;
5) da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione inerenti la propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto o subappalto, è coperta la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente;
6) per danni cagionati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico nell'ambito dei luoghi ove sono ubicate le strutture o le sedi dell'Assicurato;
7) per i danni arrecati alle cose in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo, esclusi beni strumentali del Comune nello svolgimento delle attività istituzionali, ed esclusi i danni causati da furto ed incendio;
8) da operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall’Assicurato all’attività descritta in polizza. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia s’intende prestata a favore dell’Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. Sono comunque esclusi i danni alle cose oggetto delle suddette operazioni;
9) dalla gestione di servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario;
10) da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria (compresa proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni ovunque installati sul territorio nazionale con esclusione dei
danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati); promozionale, sportiva, artistica, culturale, ricreativa, politica, religiosa, assistenziale in genere, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, attività dopolavoristiche compresa l’organizzazione di gite effettuate con mezzi pubblici di trasporto, congressi, seminari, concorsi, simposi, convegni e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio-formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili, sociali); di volontariato e sociali (squadre di protezione civile comprese quelle destinate alla prevenzione ambientale antincendio, volontari addetti alla pulizia dei parchi, giardini, boschi e spiagge, di assistenza ad anziani, a persone socialmente disagiate handicappati, ed all’infanzia, compresa la responsabilità personale dei volontari che partecipano a dette attività; spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, mercati e simili, compresi i danni alle cose ed
eventuali animali esposti, compreso montaggio e smontaggio di palchi e stands. Il tutto sia nella qualità di concedente spazi o strutture per manifestazioni organizzate da terzi, sia per i danni derivanti dalla conduzione dei locali presi in uso a qualsiasi titolo compresi quelli cagionati ai locali stessi;
11) per danni causati da dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre società od Enti;
12) per danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di manutenzione stradale, di vigilanza e pubblica sicurezza. Per quanto concerne i lavori di manutenzione stradale, la garanzia comprende anche quei tratti di strada anche ubicati fuori dai confini di pertinenza
dell’Ente, ma di competenza dell’Ente medesimo, sia eseguiti dall’Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti dell’appaltatore;
13) per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose
dall'Assicurato o da lui detenute. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
14) in relazione alla qualifica di: “Responsabili del servizio di protezione e sicurezza”, riferita sia all’Assicurato che ai propri dipendenti, nonché nella loro qualità di committente, “Responsabili dei lavori ovvero di coordinatori per la progettazione e/o per l’esecuzione dei lavori”, ai sensi del D.Lgs. n° 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; nonché per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione alle Leggi 196/03 e successive modifiche e/o integrazioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali;
15) da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa fortuita ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato;
16) per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti, inclusi i danni da interruzione di attività;
17) per danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi, in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte degli Assicuratori nei confronti dell’appaltatore;
18) dall’esistenza di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, compresi i danni ai veicoli medesimi anche se di proprietà dei dipendenti;
19) per danni ai locali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
20) dalla proprietà ed esercizio di strade, fossi fognature, relativamente ai danni da spargimento di acqua e rigurgito di fogna sono compresi quelli dovuti esclusivamente a rottura accidentale di tubazioni e condutture;
21) per servizi di esazione tributi, servizio di vigilanza, urbana e non compreso l’uso di armi e cani compreso il rischio dell’eccesso colposo di legittima difesa, il tutto anche in qualità di committente tali servizi;
22) dall’esercizio di centri di assistenza sociale per l’infanzia e per portatori di handicap, persone socialmente disagiate, servizi sanitari in genere, alloggi per tossico dipendenti, stabilimenti termali. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per le prestazioni di carattere infermieristico e sanitario eventualmente prestate anche a domicilio, esclusa responsabilità professionale del personale addetto a tali servizi. Premesso inoltre che L’Assicurato favorisce l’inserimento sociale delle persone portatrici di handicap, ex carcerati presso enti pubblici e ditte private ed anche all’interno della propria struttura, attraverso progetti di attività riabilitativa, occupazionale e/o lavorativa; supporta l’attività di una rete di sostegno con il volontariato per progetti educativi individuali relativi a minori in difficoltà, quali accompagnamento presso scuole, strutture sportive e ludoteche, come pure di supporto all’interno di abitazione dei minori; gestisce e organizza centri di assistenza sociale e sperimentale per l’infanzia, con affidamento presso case private con ausilio e controllo di baby-sitter; gestisce l’assistenza ad handicappati presso case private con l’ausilio e sotto il controllo di volontari incaricati, l’assicurazione vale per l’esercizio di tali attività effettuate dal personale incaricato compresi i danni cagionati alle cose trovantesi negli ambienti che per la loro caratteristica non possono essere rimosse; in relazione agli inserimenti terapeutici presso, aziende, società ed enti la garanzia comprende anche la responsabilità personale delle persone oggetto di tali inserimenti per danni involontariamente cagionati a terzi,
compresi i dipendenti di Società, e/o Aziende e/o Ente presso i quali prestano servizio, con esclusione dei danni alle cose, attrezzature, macchinari, sulle quali vengono eseguiti i lavori;
23) dall’esercizio e/o proprietà di biblioteche, pinacoteche, musei, teatri, auditori, cinematografi, gallerie d’arte ed altre strutture culturali aperte al pubblico, case, alberghi, farmacie comunali, ambulatori, poliambulatori pubblici, esclusa la responsabilità professionale dei medici addetti, impianti sportivi e ricreativi, giardini, giochi per bambini, parchi, alberi anche di alto fusto, verde pubblico in genere (compresa la potatura ed abbattimento piante), l’utilizzo di anticrittogamici e parassitari nonché la responsabilità civile derivante all’Assicurato da giardini zoologici, acquari e simili, cimiteri e relativi servizi cimiteriali ancorché gestiti da Terzi, bagni pubblici, gabinetti per servizi igienici e macelli, dalla caduta di alberi o rami purché non derivante da eventi atmosferici, fulmine, alluvioni, terremoto e incendio ed a condizione che l’Assicurato abbia svolto idonea attività di manutenzione periodica;
24) per danni derivanti da sospensione, interruzione totale o parziale di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale;
25) per danni derivanti dalla proprietà, uso e detenzione di tutte le strutture e infrastrutture nonché macchinari, macchine operatrici in genere, impianti, attrezzature che la tecnica inerente all’attività svolta insegna e consiglia di usare e che gli Assicurati ritengono di adottare. La garanzia è operante anche quando il macchinario, gli impianti, le attrezzature sono messi a disposizione di terzi ammessi nell’ambito di lavoro per specifiche attività, ed inoltre nel caso in cui siano condotti od azionati da persone non abilitate a norma delle disposizioni in vigore, purché abbiano compiuto il 16 anno di età;
26) Premesso che:
il Contraente/Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest’ultimo subiti a causa di difetto di manutenzione;
27) per danni dall’attività delle squadre anti-incendio organizzate e composte da dipendenti dell’Assicurato ove si verifica l’esistenza del servizio;
28) da fatto di cassaintegrati e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità con sussidio, impiegati dal Comune nel territorio comunale, ai sensi della legge n°451/94. Tale estensione di garanzia viene prestata a condizione che i danni siano conseguenti
ad operazioni svolte nell’ambito dell’attività garantita ed a condizione che la responsabilità del fatto sia ascrivibile all’ente Assicurato. La garanzia esclude i danni a luoghi, strutture, arredi e macchinari usati nonché ogni responsabilità professionale e/o commerciale. Gli Assicuratori rinunciano al diritto di rivalsa verso i dipendenti responsabili del Sinistro a meno che tale diritto non venga esercitato direttamente dall’Assicurato. Per le persone sopra indicate e, in genere, per tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza con l’Assicurato, partecipano in modo continuativo e saltuario alle attività dell’Assicurato stesso. La garanzia RCT vale anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o servizio, escluse le malattie professionali e unicamente in caso di morte o lesioni gravi o gravissime, così come descritto dall’articolo 583 C.P. Tale garanzia viene prestata fino a concorrenza dei massimali per Sinistro e per persona convenuti per l’assicurazione RCO, restando inteso che il massimale per Sinistro RCT è la massima esposizione degli Assicuratori nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella della RCT;
29) in relazione alla gestione della mensa e del bar aziendale e dei distributori automatici di cibi e bevande. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni
corporali anche se subiti da dipendenti, in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all’Assicurato nella sua qualità di committente tali servizi;
30) in relazione al trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di scarico e carico;
31) per i danni cagionati ai veicoli non in avaria, rimossi su richiesta delle competenti autorità, durante il trasporto, traino od il sollevamento a seguito di caduta, sganciamento, collisione od uscita di strada; la garanzia si intende valida anche per i danni cagionati a terzi derivanti dalla caduta del veicolo rimosso durante le suddette operazioni e per i danni subiti da suddetti veicoli custoditi dall’Assicurato in apposite aree esclusi i danni da furto, incendio nonché alle cose
contenute o trasportate sui veicoli medesimi. Lo stato prima e dopo la rimozione deve essere certificato dalle competenti autorità o da altro personale autorizzato;
32) in relazione all’impiego di stagisti operanti presso le sedi dell’Assicurato, anche se non dipendenti dello stesso, per i danni che possono involontariamente cagionare a terzi, compresi i dipendenti dell’Assicurato, o fra di Loro durante lo svolgimento delle relative mansioni professionali;
33) da raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, proprietà ed uso di cassonetti, campane e/o contenitori in genere, esclusa la proprietà e la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori, pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con autocarri attrezzati e con l’utilizzo di sostanze tossiche non tossiche con esclusione comunque dei danni da inquinamento non accidentale; esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, servizio di accalappiacani, compresa la responsabilità civile derivante all’Assicurato quale custode di animali in genere anche in dotazione a giardini pubblici e zoo;
34) dalla proprietà e uso, di velocipedi in genere, veicoli amano ed a trazione animale;
35) danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l’azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall’Assicurato, dei quali questi sia tenuto a rispondere;
36) dall’esercizio di trasporti sociali, (alunni, handicappati, anziani ecc. compreso il rischio della committenza;
37) da uso e conduzione di ogni bene mobile , impianto attrezzatura, utilizzata nello svolgimento delle attività dell’ Ente Assicurato;
38) dalla gestione di centri di accoglienza per extra comunitari, tossicodipendenti, persone socialmente disagiate;
39) dalla proprietà ed esercizio di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria;
40) per danni cagionati a terzi, a sensi di legge, ivi compreso l’acquirente causati dalle cose vendute, compreso il vizio originario del prodotto per prodotti alimentari e prodotti galenici di produzione propria venduti direttamente al consumatore.
L’assicurazione riguarda i danni verificatisi entro un anno dalla consegna, e comunque non oltre la data di scadenza della polizza, da cose vendute e consegnate durante il periodo di validità della garanzia e non comprende danneggiamenti alle cose stesse, le spese per le relative sostituzioni e riparazioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. Il massimale per Sinistro rappresenta il limite di risarcimento per ogni anno assicurativo;
41) per danni cagionati e/o subiti da coloro che eseguono prove ed esami in merito alle loro capacità tecniche e professionali in relazione ad eventuali assunzioni da parte dell’Assicurato;
42) dalla proprietà ed esercizio di impianti video esterni con telecamere ed antenne paraboliche posizionati presso parcheggi ed altri luoghi di competenza dell’Ente.
4. MASSIMALI, FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO
Gli Assicuratori, alle condizioni tutte della presente polizza, prestano l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali indicati nel Modulo/Scheda di Copertura.
Resta convenuto fra le parti che, in caso di Sinistro che coinvolga la responsabilità di più Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno a cui si riferisce la domanda, resta, per ogni effetto unico anche se vi è corresponsabilità di più assicurati tra loro.
Nel caso di Sinistro che interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e la garanzia R.C.O. la massima esposizione complessiva degli Assicuratori non potrà superare, per ogni Sinistro, i massimali RCT sopra indicati.
4.2 – FRANCHIGIA FRONTALE E GESTIONE DEI SINISTRI IN FRANCHIGIA (SIR)
La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a cose indicata nel Modulo/Scheda di Copertura e per ogni danno e per ogni danneggiato in caso di evento a persone indicata nel Modulo/Scheda di Copertura, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
L’ufficio competente del Contraente e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all’istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della franchigia sopra detta.
La garanzia RCT comincia ad operare per l’importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell’Assicurato a titolo di franchigia assoluta.
Le richieste di risarcimento pari o inferiori all’importo della franchigia vengono gestite e liquidate direttamente ed integralmente dal Contraente e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico del Contraente stesso.
Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dagli Assicuratori che si impegnano a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al netto della SIR sopra riportata.
Il Contraente assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l’ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.
Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all’importo di franchigia predetto la gestione sarà assunta dagli Assicuratori che potranno indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.
Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che il Contraente e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati può denunciare il Sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest’ultima.
Si precisa che le denunce cautelative per sinistri di importo inferiore alla franchigia non saranno oggetto di riserva da parte degli Assicuratori ai fini dell’andamento tecnico della polizza.
4.3 – SOTTOLIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI
Gli Assicuratori, nei limiti dei massimali indicati in polizza, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie indicate nell’appendice allegata con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti, di cui la tabella sotto riportata indica le garanzie richiamate.
Rimane inteso che, fatte salve le garanzie indicate nell’appendice allegata, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.
LIMITI RISARCIMENTO | ||
Massimale RCT | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Massimale RCO | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danno biologico | I massimali RCO di polizza | Franchigia € x |
Danni a mezzi di trasporto | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Xxxxx a cose consegna/custodia | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni da Incendio | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni da Inquinamento accidentale | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni a condutture/impianti sotterranei | € x per sinistro e per anno | Scoperto x% min. € x |
Xxxxx Xxxxxxxxx (interruzione) | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni da cedimento/franamento | € x per sinistro e per anno | Scoperto x% min. € x |
Danno a cose ambito esecuzione servizi/lavori | € x per sinistro e per anno | Scoperto x% min. € x |
Danni spargimento acqua | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni a veicoli | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Danni rimozione veicoli | € x per sinistro e per anno | Franchigia € x |
Cose consegnate | € x per sinistro e € x per anno | Franchigia € x |
Danni minuto mantenimento | € x | Franchigia € x |
Danni manutenzione | € x | Franchigia € x |
Il Contraente UIA SRL
Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi degli Art. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:
2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
2.1. Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio
2.2. Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
2.4. Modifiche dell'assicurazione
2.7. Recesso in caso di Sinistro
2.9. Rinvio alle norme di legge
2.12. Rinuncia al diritto di rivalsa
2.14. Efficacia temporale delle garanzie
2.15. Tracciabilità dei flussi finanziari
2.18 Elezione di domicilio
2.19 Clausola di limitazione ed esclusione sulle sanzioni
3 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RCT/O ENTI PUBBLICI
3.7 Obblighi in caso di Sinistro e gestione delle vertenze di danno e spese legali
3.1.A - CONDIZIONI ADDIZIONALI
3.1.A.1 Danni a cose consegnate
3.1.A.2 Lavoratori di cui al D.lgs di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003
3.1.A.3 Responsabilità personale
3.1.A.4 Altri rischi compresi
4 MASSIMALI, FRANCHIGIA E LIMITI DI INDENNIZZO
4.1 Massimali
4.2 Franchigia frontale e gestione dei Sinistri in Franchigia (S.I.R.)
4.3 Sottolimiti di risarcimento, Franchigie e Scoperti
Il Contraente
GLOSSARIO
Ai seguenti termini (definizioni), che integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo : | il periodo pari o inferiore 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione. |
Assicurato : | Il soggetto fisico o giuridico il cui interesse è tutelato dall’assicurazione |
Assicuratori: | i soggetti indicati nel MODULO/SCHEDA DI COPERTURA. |
Assicurazione : | Il contratto di assicurazione |
Contraente : | Il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza. |
Cose : | sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
Danno corporale : | il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale. |
Danni materiali : | il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa. |
Franchigia : | la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Indennizzo : | la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di sinistro. |
Intermediario: | Colui che, iscritto al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione, mette a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica e svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l'incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari assicurativi. |
Massimale per sinistro : | la massima esposizione degli Assicuratori per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà. |
Modulo/Scheda di Copertura: | il documento allegato alla presente Polizza che riporta i dati dell’Assicurato, il Periodo Assicurativo, il Massimale, il Premio ed eventuali dettagli della Polizza. Il Modulo/Scheda di Copertura forma parte integrante del contratto. |
Polizza : | Il documento che prova l'assicurazione; |
Premio : | la somma dovuta dal Contraente agli Assicuratori. |
Si intende: Quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell’Ente obbligatoriamente assicurati presso l’INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni; Quanto agli emolumenti lordi versati dal Contraente: Ai prestatori autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; ai lavoratori di cui al X.Xxx di attuazione 276/2003 della Legge 30/2003 dei quali l’Assicurato si avvale; ai collaboratori in forma coordinata e continuativa (parasubordinati). Quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso il Contraente in qualità di lavoratori in regime di L.S.U. ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.98 “Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro”. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
Scoperto : | la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico. |
Sinistro: | il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Sinistro in serie: | si considera l'atto che ripetuto più volte produca eventi o effetti suscettibili di più richieste di risarcimento. |
MODULO DI PROPOSTA
RCT/O COMUNI
1.
Comune di Provincia Indirizzo (via, città, CAP) del Proponente Codice Fiscale e/o Partita Iva del Proponente Indirizzo email e/o indirizzo di posta elettronica certificata
2. E’ sede di Azienda Autonoma di Soggiorno/Pro Loco? □ SI □ NO
3. Il comune gestisce direttamente questi servizi?
raccolta/smaltimento rifiuti n° cassonetti fissi ………. con ruote ……………
rimozione veicoli n° carri attrezzi …………………
rete idrica km interrati…………. km a cielo aperto …………………..
rete gas km rete …………………
rete elettrica – tipologia di produzione
□ n°….… centrali idroelettriche □ n°….… centrali termiche □ altre tipologie…………………………….
Produzione energia idroelettrica:
bacini artificiali portata invaso……….……mc intervallo di manutenzione……..….
condotte forzate n° condotte….…………. Lunghezza in metri……………..……
dighe n° ………….. tipologia ……………… anno di costruzione……………….
4. km rete stradale comunale…………………..
La manutenzione stradale è gestita □ direttamente □ subappalto
In caso di subappalto il comune richiede polizza di Responsabilità Civile? Per quale limite?........................................................................
5. Sono presenti sul territorio comunale i seguenti esercizi? Teatri n° ……..…. Capienza posti……………..
Stadi n° …………. Capienza posti………..…..
Palazzetti sport n° ……..…. Capienza posti……..……..
Piscine coperte n° ……..…. scoperte n° ………..…..
Altri tipi di centri …………………………………………………………….…..
6. Il comune impiega personale non dipendente? □ SI □ NO Se SI in quale misura %
In dettaglio
Interinali n° ……..…. Totale annuo compensi € ……………….…………………
Xx.xx.xx. n° …………. Totale annuo compensi € …………………………………
Socialmente utili n° …….…. Totale annuo compensi € ………………………….……
Volontari n° ……….….
7. Combinazioni previste Garanzie richieste
□ RCT Massimali € 1.000.000 - RCO Massimali € 500.000
□ RCT Massimali € 2.000.000 - RCO Massimali € 1.000.000
□ RCT Massimali € 3.000.000 - RCO Massimali € 1.500.000
□ RCT Massimali € 5.000.000 - RCO Massimali € 1.500.000.
Fasce di abitanti:
Fino a 1.000 □ Fino a 2.500 □ Fino a 5.000 □ Fino a 10.000 □ Fino a 15.000 □
8. Totale annuo lordo compensi dipendenti € ……………………………………
9. Siete già stati assicurati con un contratto di responsabilità civile GENERALE?
□ SI □ NO
Se SI completare il seguente schema:
Data di decorrenza e scadenza del contratto in corso | |
Nome della società assicuratrice | |
Franchigia e/o scoperto | |
Premio Lordo in corso |
Qualche compagnia assicuratrice ha mai annullato o rifiutato di concedere o rinunciato a rinnovare la copertura assicurativa per la responsabilità civile GENERALE dell’assicurato negli ultimi 5 anni?
□ SI □ NO
Se SÌ, fornire dettagli
NB: la mancata e completa compilazione del punto 10 comporterà la non quotazione della trattativa, è facoltà dell’assicuratore di chiedere ulteriori dettagli.
10. Il proponente è a conoscenza di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti
□ SI □ NO
Se SÌ, fornire dettagli
11. Si sono mai verificate perdite o sono mai state avanzate richieste di risarcimento contro l’assicurato e/o soci passati e/o presenti, e/o qualsiasi membro dello staff passato e/o presente negli ultimi 5 anni?
□ SI □ NO
Se si, fornire tutti i dettagli possibili riguardo l’ammontare della perdita o delle richieste di risarcimento,
ALLEGANDO ANCHE LA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE
IMPORTANTE
UIA si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore informazione ritenesse necessaria alla definizione della quotazione del rischio proposto.
NOTA PER IL PROPONENTE/FIRMATARIO
UIA si impegna a garantire la massima riservatezza relativamente alle informazioni contenute nel presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA che non è vincolante in alcun modo sia per il proponente/firmatario sia per le persone assicurate che per l’assicuratore, ma qualora le parti addivengano alla sottoscrizione della polizza in oggetto, il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA verrà considerato come “base” per la stipula della polizza stessa in tal caso il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA sarà allegato alla polizza divenendo parte integrante di essa.
Vi informiamo che il “trattamento” dei “dati personali” e “sensibili” riferito a Voi od eventualmente a persone di cui Vi avvalete nell’espletamento della Vostra attività, è diretto esclusivamente allo svolgimento dell’attività di mediazione assicurativa di cui al D.LGS. 209/2005. Detto “trattamento” potrà da noi essere effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici. Nel confermarVi che i “dati personali” non sono soggetti a diffusione, ma potranno essere soggetti a “trasferimento”, Vi precisiamo che il “responsabile” del “trattamento” è U.I.A. SRL con l’ausilio anche di Società ad essa collegate. La sottoscrizione del presente QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA è da intendersi quale “assenso” scritto al “trattamento” dei suddetti dati.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
AVVERTENZA
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione (art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile)
Il Sottoscritto/Proponente dichiara per proprio conto e a nome dei suoi Associati:
- che le informazioni rese sul presente modulo sono conformi a verità;
- di non aver sottaciuto alcun elemento rilevante per la valutazione del rischio;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso ed accettato il SET INFORMATIVO;
- di aver ricevuto, esaminato con attenzione, ottenuto i chiarimenti richiesti, perfettamente compreso xx accettato l’informativa sulla privacy sopra riportata e la documentazione precontrattuale fornita dall’intermediario.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
Il Sottoscritto/Proponente conferma che, in ossequio alle disposizioni di Xxxxx vigenti, adempie, nei modi prescritti dalla Xxxxx, gli obblighi informativi nei confronti del Cliente anche in riferimento all’esistenza della copertura assicurativa per i rischi
derivanti dall’esercizio dell’attività professionale assicurata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma
ALLEGATO N°1- NO CLAIMS DECLARATION
La no claims declaration è una dichiarazione che il proponente/compilatore del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA deve utilizzare nel caso trascorrano più di trenta giorni dalla data di compilazione del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA alla data dell’ordine fermo, per “rivitalizzare” il QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA precedentemente compilato e per ottenere la copertura.
Scaduto il termine di validità del QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA (30 giorni dalla data di compilazione) compilare tutti i campi necessari:
Con la seguente NCD
si dichiara
che le informazioni contenute nel QUESTIONARIO/MODULO DI PROPOSTA datato / / . non hanno subito alcuna modifica e che, dopo un’accurata indagine, non si è a conoscenza di nessun sinistro o circostanza tale da far presumere l’insorgenza di un sinistro o di una perdita in riferimento alla polizza stipulata.
Data Nome e funzione di chi firma Timbro e firma