CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
Auto e Moto
Nuova Protezione
Auto
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il setinformativo Documento redatto sulla base delle Linee Guida “Contratti semplici e Chiari”
contratto di assicurazione per le autovetture
edizione aprile 2021
AXA Assicurazioni S.p.A.
Nuova Protezione
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente il setinformativo Documento redatto sulla base delle Linee Guida “Contrattisemplici e Chiari”
contratto di assicurazione per le autovetture
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AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it
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GLOSSARIO 6
PREMESSA 11
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE 12
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali 12
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni 12
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio 12
Art. 1.4 ‐ Durata del contratto 12
Art. 1.5 ‐ Validità territoriale 13
Art. 1.6 ‐ Trasferimento di proprietà del veicolo 13
Art. 1.7 ‐ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A 13
Art. 1.8 ‐ Sospensione in corso di contratto 14
Art. 1.9 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno 14
Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo 14
Art. 1.11 ‐ Oneri fiscali 14
Art. 1.12 ‐ Tutela della privacy 15
Art. 1.13 ‐ Foro competente 15
Art. 1.14 ‐ Rinvio alle norme di legge 15
Art. 1.15 ‐ Diritto di ripensamento 15
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 16
COSA ASSICURO 16
Art. 2.1 ‐ Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 16
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 17
Art. 2.2 ‐ Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS 17
Art. 2.3 ‐ Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato 18
COSA NON ASSICURO 18
Art. 2.4 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 18
Art. 2.5 ‐ Le rivalse 18
Art. 2.6 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto 19
COME MI ASSICURO 20
Art. 2.7 ‐ Le condizioni speciali R.C.A. 20
Art. 2.8 ‐ Telematica 27
Art. 2.9 ‐ Attestazione sullo stato del rischio 32
Art. 2.10 ‐ Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto 32
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 35
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO 37
COSA ASSICURO 37
Art. 3.1 ‐ Garanzia Incendio 37
Art. 3.2 ‐ Garanzia Furto 37
Art. 3.3 ‐ Garanzia Kasko 37
Art. 3.4 ‐ Garanzia Mini collisione 37
Art. 3.5 ‐ Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi 37
Art. 3.6 ‐ Garanzia Cristalli 37
Art. 3.7 ‐ Garanzia Eventi naturali 37
Art. 3.8 ‐ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici 38
Art. 3.9 ‐ Garanzie accessorie 38
COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO 40
Art. 3.10 ‐ Opzione Cristalli Plus 40
Art. 3.11 ‐ Estensione terremoto 40
COSA NON ASSICURO 40
Art. 3.12 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo 40
Art. 3.13 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo 41
COME MI ASSICURO 42
Art. 3.14 ‐ Somma assicurata (vedi anche Art. X.9 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro) 42
Art. 3.15 ‐ Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a
nuovo” 42
Art. 3.16 ‐ Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale” 43
Art. 3.17 ‐ Condizioni particolari 43
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 45
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE 51
COSA ASSICURO 51
Art. 4.1 ‐ Garanzia Base Infortuni del conducente 51
Art. 4.2 ‐ Morte o Invalidità permanente da infortunio 51
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE 52
Art. 4.3 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio 52
Art. 4.4 ‐ Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio 52
COSA NON ASSICURO 53
Art. 4.5 ‐ Persone non assicurabili 53
Art. 4.6 ‐ Cosa non è assicurato 53
COME MI ASSICURO 53
Art. 4.7 ‐ Limiti di età 53
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 54
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE 55
COSA ASSICURO 55
Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale 55
Art. 5.2 ‐ Decorrenza della garanzia 56
Art. 5.3 ‐ Validità territoriale 56
Art. 5.4 ‐ Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione 56
COSA NON ASSICURO 57
Art. 5.5 ‐ Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale 57
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 58
6. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA 59
COSA ASSICURO 59
Art. 6.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza 59
Art. 6.2 ‐ Validità territoriale 60
Art. 6.3 ‐ Garanzia Base Assistenza 60
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE ASSISTENZA 65
Art. 6.4 ‐ Garanzia Assistenza Plus 65
COSA NON ASSICURO 66
Art. 6.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Base Assistenza e Garanzia Assistenza Plus 66
Art. 6.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni 67
Art. 6.7 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Assistenza e Garanzia Assistenza Plus 68
COME MI ASSICURO 69
Art. 6.8 ‐ Limiti di esposizione 69
Art. 6.9 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza 69
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 70
7. SEZIONE GARANZIA GAP 73
COSA ASSICURO 73
Art. 7.1 ‐ Garanzia GAP 73
Art. 7.2 ‐ Validità territoriale 73
COSA NON ASSICURO 74
Art. 7.3 ‐ Esclusioni Garanzia GAP 74
COME MI ASSICURO 74
Art. 7.4 ‐ Requisiti di Assicurabilità 74
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE 75
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO 76
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO 76
Art. X.1 ‐ Come denunciare il sinistro 76
Art. X.2 ‐ Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.) 76
Art. X.3 ‐ Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148
del C.D.A.) 78
Art. X.4 ‐ Gestione delle vertenze 78
Art. X.5 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno in caso di sinistro “Danni causati da veicolo non assicurato” 78
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO 79
Art. X.6 ‐ Obblighi in caso di sinistro 79
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO 79
Art. X.7 ‐ Obblighi in caso di sinistro 79
Art. X.8 ‐ Esagerazione dolosa del danno 80
Art. X.9 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro 80
Art. X.10 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno 80
Art. X.11 ‐ Rimborso IVA 81
Art. X.12 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti 81
Art. X.13 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori 82
Art. X.14 ‐ Limite massimo dell’indennizzo 82
Art. X.15 ‐ Pagamento dell’indennizzo 82
Art. X.16 ‐ Recupero delle cose rubate 82
Art. X.17 ‐ Surrogazione 83
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE 84
Art. X.18 ‐ Obblighi in caso di sinistro 84
Art. X.19 ‐ Criteri di indennizzabilità 84
Art. X.20 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza 87
Art. X.21 ‐ Controversie – Arbitrato irrituale 87
Art. X.22 ‐ Pagamento dell’indennizzo 87
Art. X.23 ‐ Cumulo di indennità 88
Art. X.24 ‐ Diritto di surrogazione 88
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE 89
Art. X.25 ‐ Insorgenza del sinistro 89
Art. X.26 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale 89
Art. X.27 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa 89
Art. X.28 ‐ Gestione del sinistro 89
Art. X.29 ‐ Recupero di somme 90
Art. X.30 ‐ Termini per il risarcimento 90
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA 91
Art. X.31 ‐ Come denunciare il sinistro 91
Art. X.32 ‐ Onere della prova 91
Art. X.33 ‐ Comunicazioni ‐ Variazioni 91
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO GAP 92
Art. X.34 ‐ Cosa fare in caso di sinistro Gap 92
Art. X.35 ‐ Termini per il risarcimento 92
Articoli del Codice Civile 93
Articoli del Codice delle Assicurazioni Private 97
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE DI CU 101
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 102
GLOSSARIO
Alle seguenti definizioni le parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato al fine di integrare il testo di polizza.
Termini validi per tutte le sezioni
Appropriazione indebita: impossessarsi della cosa altrui, per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.
Domicilio: Il luogo in cui una persona ha fissato la sede dei propri affari o interessi.
Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Franchigia: parte del danno indennizzabile, preventivamente concordata in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione, che rimane a carico dell’assicurato.
Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente: ogni evento accidentale connesso alla circolazione stradale, collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada che provochi al veicolo assicurato danni tali da determinarne l’immobilizzo o da consentire la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi oppure in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l’assicurato.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA Assicurazioni S.p.A all’assicurato in caso di sinistro ai sensi delle condizioni di assicurazione.
Locatario: l’utilizzatore dell’autovettura affidatagli in locazione finanziaria o leasing le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la AXA presta l’assicurazione.
Nucleo familiare: l’insieme delle persone legate da vincolo di parentela, di affinità, o di fatto con l’assicurato e con lui stabilmente conviventi nell’abitazione indicata in polizza.
Parti: il Contraente ed AXA
Polizza: documento su cui è redatto il contratto di assicurazione.
Premio: somma dovuta dal contraente ad AXA a fronte della copertura assicurativa.
Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che impegna la compagnia ad indennizzare il danno fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
Residenza: luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Risarcimento: somma corrisposta da AXA al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: azione esercitata da AXA in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto.
Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza a carico dell’assicurato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.
Surrogazione: principio per il quale l’impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell’assicurato verso i responsabili.
Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo.
Veicolo: il bene oggetto dell’assicurazione.
Termini validi per la sezione Responsabilità Civile Auto
Attestato di rischio: il documento elettronico nel quale sono indicati i dati che consentono di ricostruire la storia assicurativa in base ai sinistri provocati dall’assicurato.
Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell’attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, da almeno 12 mesi).
C.D.A.: il Codice delle Assicurazioni private, entrato in vigore il 1 febbraio 2007 e successive modifiche, è la raccolta di tutte le leggi riguardanti l’ambito delle assicurazioni, e regolamenta di fatto qualsiasi aspetto del contratto di assicurazione. (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
C.D.S.: il Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche, è un complesso di norme emanate per regolare la circolazione su strada di pedoni, veicoli e animali.
Carta verde: il documento che attesta l’estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell’autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.
Classe di merito AXA: la classe di merito “Bonus‐Malus” assegnata da AXA
Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull’attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.
CONSAP: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.
IUR ‐ Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull’attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell’emissione della polizza.
R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Stato OFF della Garanzia R.C. Auto: è lo stato durante il quale la Garanzia R.C. Auto è sospesa e AXA in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità totale o parziale applica una franchigia nei confronti del Contraente. Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, rimangono pienamente operanti.
Termini validi per la sezione Copertura per i danni al veicolo
Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di localizzare l’autovettura grazie all’utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS ‐ Global Position System ‐ sistema di posizionamento globale) unitamente all’operatività di una centrale operativa con la quale viene sottoscritto apposito contratto di telesorveglianza.
Atto vandalico: atto di violenza, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo, con lo scopo di danneggiare, deturpare o imbrattare il veicolo.
Audio‐fono‐visivi: autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, altoparlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili stabilmente installati sull’autovettura e non estraibili.
Degrado d’uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sull’autovettura in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) dell’autovettura al momento del sinistro.
Dispositivo GPS: Global Position System (sistema di posizionamento globale). Sistema elettronico che permette di rilevare il posizionamento attraverso una rete satellitare dedicata che fornisce le coordinate geografiche.
Optional: ogni dotazione identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice dell’autovettura.
P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico.
Proprietario dell’autovettura: l’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona.
Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d’incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.
Settore Tariffario: la tariffa assicurativa è suddivisa per settori, come ad esempio le autovetture (primo settore), gli autocarri (quarto settore) o i motocicli (quinto settore), perché ogni tipologia di veicolo presenta caratteristiche tecniche sostanzialmente differenti su cui si basano le tariffe.
Valore a nuovo: valore di listino dell’autovettura di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.
Valore commerciale: valore dell’autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
Termini validi per la sezione Infortuni del conducente
Assicurato: il conducente del veicolo.
Gessatura: ogni mezzo di contenzione rigido costituito da fasce gessate od altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante prescritto da personale medico. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Invalidità permanente: l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica dell’assicurato ad attendere in tutto o in parte alle sue normali occupazioni.
Infortunio: evento unico dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Malattia: ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Ricovero: la degenza, comportante almeno un pernottamento, in istituto di cura, documentata da una Cartella Clinica (anche in formato digitale).
Termini validi per la sezione Assistenza
Assicurato: il conducente del veicolo e/o i suoi trasportati coinvolti nel sinistro legato alla circolazione del veicolo.
Assistenza: l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all’assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la centrale operativa di AXA Assistance.
Centrale operativa: la struttura di AXA Assistance, costituita da persone ed attrezzature che, su richiesta dell’assicurato, organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.
Guasto: ogni evento fortuito, accaduto al veicolo assicurato, tale da renderne impossibile o non sicuro il suo utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto o mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso.
Sono considerati guasti anche:
• il blocco della serratura o dell’antifurto/immobilizer;
• l’esaurimento batteria;
• l’esaurimento della carica per i veicoli elettrici;
• l’errore, l’esaurimento o il gelo del carburante;
• la rottura e/o lo smarrimento delle chiavi del veicolo;
• la rottura o la foratura di uno o più pneumatici;
• l’atto vandalico.
Malattia improvvisa: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio di cui l’assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all’assicurato.
Termini validi per la sezione Garanzia GAP
Danno Irreperabile: il danneggiamento del veicolo tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore all’80% del Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro e a seguito del quale il veicolo sia demolito e cancellato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Valore commerciale: valore dell’autovettura determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, compresi gli eventuali accessori di serie.
PREMESSA
Questo è un prodotto modulare e multi garanzia che può essere offerto in molteplici combinazioni ed è acquistabile anche con un dispositivo satellitare che eroga servizi di assistenza e fornisce le informazioni per la ricostruzione dinamica dell’incidente.
Le informazioni relative all'assicurazione riportate in questa pagina hanno lo scopo di richiamare l’attenzione su alcuni aspetti relativi alle condizioni del contratto di assicurazione che sono riportate nelle pagine seguenti.
Si conviene pertanto quanto segue:
‐ le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
‐ l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stato corrisposto il relativo premio;
‐ l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o presenti nelle Condizioni di Assicurazione;
‐ si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del contraente riportate sulla polizza;
‐ le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del contraente o dell’assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’Art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo grigio retinato).
1. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali
Il premio è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza ed è determinato da alcuni fattori che comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), le caratteristiche del veicolo e la sinistrosità come rappresentata nell’attestazione sullo stato del rischio presente nella banca dati.
Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 1.2 ‐ Altre assicurazioni
L’esistenza o la successiva sottoscrizione di altre polizze di assicurazione per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA. In caso di sinistro, il contraente o l’assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 Codice Civile ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori).
Art. 1.3 ‐ Pagamento del premio
Il premio (o la prima rata) deve essere pagato alla consegna della polizza e le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste.
Il pagamento può essere eseguito tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri
sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. L’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto rilascia il certificato di assicurazione.
Art. 1.4 ‐ Durata del contratto
La copertura assicurativa e la carta verde, previo pagamento del premio, decorrono dal giorno e dalle ore indicate nei documenti assicurativi e terminano alle ore 24 della data di scadenza indicata nel contratto, senza necessità di disdetta.
L’eventuale proposta di rinnovo del contratto, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente da AXA, presso l’agenzia o l’ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L’accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.
Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA non effettui la proposta di rinnovo, la
copertura assicurativa e la carta verde restano attive per i 15 giorni successivi alla scadenza e comunque non oltre le ore 24 della data di effetto della nuova polizza per lo stesso rischio.
Qualora la polizza non abbia più validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione, il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti elencati il contraente, in caso di sinistro, deve rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA a terzi come conseguenza dell’utilizzo improprio di tale documentazione.
Art. 1.5 ‐ Validità territoriale
L’assicurazione vale in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera, Principato di Monaco, Andorra, Serbia e negli Stati dello Spazio Economico Europeo.
L’assicurazione vale anche negli Stati indicati sulla carta verde (certificato internazionale di assicurazione), qualora venga rilasciata da AXA e le cui sigle internazionali non siano barrate.
In caso di circolazione all’estero, la garanzia R.C.A. è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La garanzia di Responsabilità Civile per i fatti della vita privata opera per il mondo intero.
Art. 1.6 ‐ Trasferimento di proprietà del veicolo
Il trasferimento di proprietà del veicolo consente il passaggio della copertura su altro veicolo di proprietà ed è consentita anche per il caso di conto vendita.
II contraente è tenuto a darne comunicazione ad AXA, fornendo idonea documentazione e può richiedere alternativamente:
a) la sostituzione del contratto ‐ La copertura può essere trasferita a partire dalla data e dall’ora
della sostituzione, previo l’eventuale conguaglio del premio.
b) la cessione del contratto di assicurazione ‐ Il contraente deve comunicare ad AXA se, oltre al trasferimento della proprietà del veicolo, viene ceduto anche il contratto di assicurazione. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Il nuovo contratto non può essere sostituito o sospeso e termina alla sua naturale scadenza. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio, AXA annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.
c) con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il contraente deve dare comunicazione ad AXA e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.
Il contratto si risolve e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata.
In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all’obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato a terzi da AXA.
Art. 1.7 ‐ Cessazione del contratto per distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato con cancellazione dal P.R.A.
Nel caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA ed è tenuto a produrre il documento che certifica la cancellazione della targa al P.R.A..
In caso di demolizione il contraente deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, da un concessionario o da una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.
La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall’Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro
d’ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell’imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, dal giorno della consegna della documentazione sopra indicata. AXA non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.
Art. 1.8 ‐ Sospensione in corso di contratto
La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA emette l’appendice di sospensione.
Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 30
giorni e qualora non lo fosse, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 30 giorni.
Il contraente può richiedere la riattivazione del contratto entro 12 mesi dalla data della sospensione. In caso contrario, la polizza si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.
Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alla tariffa vigente sulla polizza al momento della sospensione, tranne nei casi in cui siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione del rischio. In tal caso la tariffa utilizzata per il calcolo del premio è quella relativa alle polizze nuove, vigente alla data di effetto della riattivazione. La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.
Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.
Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane
sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 30 giorni.
Non è consentita la sospensione:
a) per contratti di durata inferiore all’anno o privi della garanzia R.C.A.;
b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi dell’Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo;
c) in presenza di opzione Guida Leggera.
Art. 1.9 ‐ Contratti di durata inferiore ad un anno
Non sono ammesse variazioni di rischio tranne che per le seguenti eventualità:
a) aumento dei massimali R.C.A.;
b) reimmatricolazione del veicolo;
c) trasferimento di residenza o variazione della sede legale del proprietario/locatario.
Art. 1.10 ‐ Risoluzione del contratto per il furto o appropriazione indebita del veicolo L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all’Autorità di pubblica sicurezza.
Il contraente deve informare AXA fornendo la copia della denuncia presentata all’Autorità competente.
L’assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto dell’imposta e di altri
eventuali oneri stabiliti per legge, relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A..
Art. 1.11 ‐ Oneri fiscali
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall’Impresa.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia e il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio,
in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza. Sarà cura di AXA l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Art. 1.12 ‐ Tutela della privacy
In presenza di un dispositivo telematico, i dati raccolti sono utilizzati da AXA per le finalità assicurative illustrate dettagliatamente nell’informativa sulla privacy.
Art. 1.13 ‐ Foro competente
Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di legge in vigore.
Art. 1.14 ‐ Rinvio alle norme di legge
Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è diversamente qui regolato valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 1.15 ‐ Diritto di ripensamento
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il contraente ha diritto di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dello stesso, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito all’indirizzo https://www.axa.it/assicurazione‐auto, da consegnare correttamente compilato e firmato alla propria agenzia di riferimento.
Successivamente il contraente dovrà sottoscrivere la dichiarazione costituente appendice contrattuale, in cui si impegna a distruggere e non utilizzare per la circolazione il certificato di assicurazione e, qualora ne avesse fatto previamente richiesta, la carta verde. AXA pertanto provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto al netto dell’imposta e del contributo sanitario nazionale. Ai fini dell’esercizio del diritto di ripensamento entro i termini indicati, farà fede la data della consegna del modulo disponibile sul sito. L’esercizio del diritto di recesso comporta l’interruzione della copertura assicurativa nella banca dati prevista dal Decreto Interministeriale n.110/2013 in uso alle forze dell’ordine.
2. SEZIONE GARANZIE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 2.1 ‐ Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
AXA copre i rischi della Responsabilità Civile obbligatoria da circolazione e corrisponde, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute per il risarcimento dei danni involontariamente causati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato.
L’assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private e il ricorso terzi da incendio. Per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia copre fino al limite dei massimali indicati in polizza.
Quando il veicolo assicurato è un rimorchio staccato dalla motrice (cosiddetto “rischio statico”) la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi:
• causati dal rimorchio in sosta;
• derivanti da manovre a mano;
• derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.
Non sono considerati terzi e non rientrano in garanzia i danni subiti da coloro che:
• occupano il rimorchio;
• partecipano alle manovre a mano;
• sono addetti all’uso del veicolo e al carico e scarico delle merci.
La garanzia include sempre:
a) la Responsabilità Civile dei trasportati per i danni che questi possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione, ferme le esclusioni di cui all’Art. 2.5 – Le rivalse.
I trasportati non sono considerati terzi fra di loro.
b) la Responsabilità Civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un rimorchio;
c) la Responsabilità Civile per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l’aiuto di mezzi meccanici, in caso di trasporto su veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap.
d) i Veicoli adibiti a scuola guida per i danni causati dall’allievo purché in presenza di un istruttore abilitato. Sono considerati terzi l’esaminatore, l’allievo conducente – anche quando è alla guida
– tranne quando effettua l’esame (prova pratica di guida) e l’istruttore soltanto durante l’esame dell’allievo conducente.
I massimali indicati in polizza sono anzitutto destinati a coprire i risarcimenti dell’assicurazione obbligatoria e, successivamente, le estensioni sopra indicate nei punti a), b), c) e d).
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
(GARANZIE OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 2.2 ‐ Garanzia Complementare – R.C.A. PLUS
a) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli e nipoti minori
AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone alle quali il veicolo è stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli o nipoti minori (fino al terzo grado di parentela) o persone soggette a tutela e conviventi, purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del proprietario (genitori, nonni, zii o tutori). AXA rinuncia al diritto di rivalsa anche nei confronti di chi è civilmente responsabile del minore.
b) Rinuncia alla rivalsa neopatentati
AXA rinuncia alla rivalsa se, in caso di sinistro, il conducente con patente di categoria B da meno di un anno è alla guida di un’autovettura, con una potenza specifica riferita alla tara eccedente i limiti di legge, senza che al suo fianco si trovi una persona di età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria o superiore, conseguita da almeno dieci anni.
c) Riduzione rivalsa
AXA limita il diritto di rivalsa nei confronti del proprietario, locatario o del conducente del veicolo assicurato per i casi previsti dall’Art. 2.5 – Le rivalse “Rivalsa fino a €.20.000,00”.
La rivalsa si intende così ridotta:
• per i punti a), b), c), f), g) € 1.500,00;
• per il punto e) € 500,00;
• per il punto d) € 0,00.
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio
AXA tiene indenne l’assicurato per i capitali, interessi e spese che lo stesso deve corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trova in circolazione a norma del C.D.S. e del C.D.A..
L’assicurazione comprende:
• i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi;
• i danni al locale adibito a rimessa di proprietà dell’intestatario al P.R.A. del veicolo (dell’usufruttuario, dell’acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in leasing) o dei familiari conviventi.
e) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)
Durante la circolazione del veicolo AXA copre la responsabilità del conducente, del contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati agli indumenti e agli oggetti di comune uso personale che sono portati o indossati dai terzi trasportati.
f) Tolleranza costo di riparazione
Esclusivamente nel caso in cui la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria convenzionata con AXA, in fase di liquidazione di sinistro R.C.A., verrà applicata una tolleranza del 15% sul costo di riparazione quando supera il valore commerciale del veicolo.
Art. 2.3 ‐ Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato
AXA si sostituisce al Fondo Garanzia Vittime della Strada e indennizza l’assicurato, entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro, per i danni materiali e corporali subiti a seguito di collisione con un veicolo non assicurato, a condizione che:
• l’assicurato fornisca prova di non avere alcuna responsabilità nella causa del sinistro o comunque non in forma prevalente;
• il sinistro sia avvenuto in Italia;
• il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
• il sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli;
• il diritto al risarcimento non sia prescritto al momento della liquidazione dell’indennizzo;
• la riparazione venga effettuata esclusivamente presso una carrozzeria convenzionata con AXA. L’assicurato surroga AXA nei propri diritti nei confronti dei soggetti civilmente responsabili ai sensi dell’Art. 1916 c.c. e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada, nei limiti delle voci di danno oggetto della presente garanzia e dell’entità dell’indennizzo ricevuto, mantenendo la facoltà di agire verso detti responsabili ed il Fondo di Garanzia stessi per quanto non coperto dalle garanzie assicurative o per l’eventuale eccedenza.
COSA NON ASSICURO
Art. 2.4 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
Per legge non sono considerati terzi e non sono coperti dall’assicurazione (Art. 129 del C.D.A.):
• il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose. Per i soli danni a cose:
• il proprietario del veicolo, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
• il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
• i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
• i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.
Sono inoltre esclusi i danni causati da:
• dolo del conducente;
• veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione dopo il mancato superamento della revisione.
Art. 2.5 ‐ Le rivalse
AXA esercita il diritto di rivalsa totale o fino a € 20. 000,00 (Art. 144 del C.D.A).
“Rivalsa totale” nei casi di:
a) danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
b) danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle prove, alle verifiche preliminari e finali;
c) dolo del conducente;
d) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa.
“Rivalsa fino a € 20.000,00” nei casi di:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non c’è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) veicolo dato a noleggio con conducente, senza l’osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
e) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l ai sensi della normativa vigente, o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico;
f) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
g) applicabilità dell’Art. 144 del C.d.A. per le somme pagate in conseguenza dell’inopponibilità delle eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 2.6 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Responsabilità Civile Auto
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 2.4 ‐ Esclusioni Garanzia Base Responsabilità Civile Auto, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2)
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio:
L’assicurazione non comprende:
• i danni da inquinamento e contaminazione dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• i danni dovuti a dolo dell’assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle leggi vigenti.
e) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico)
Sono esclusi: denaro, preziosi, apparecchi elettronici, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
COME MI ASSICURO
Art. 2.7 ‐ Le condizioni speciali R.C.A.
a) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori
AXA rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario dell’autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali nei seguenti casi:
• conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
• conducente in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.
AXA conserva la facoltà di esercitare la rivalsa qualora il proprietario o locatario fossero a conoscenza delle suddette circostanze.
b) Forma tariffaria “Bonus‐Malus”
La presente assicurazione è stipulata nella forma “Bonus‐Malus” che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel periodo di osservazione. Si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:
Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)
Classe di merito AXA | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione in Bonus da | Impatto % Bonus (*) |
1A | 0,580 | 1 a 1A | ‐7,94% |
1 | 0,630 | 2 a 1 | ‐0,94% |
2 | 0,636 | 3 a 2 | ‐0,78% |
3 | 0,641 | 4 a 3 | ‐1,84% |
4 | 0,653 | 5 a 4 | ‐2,68% |
5 | 0,671 | 6 a 5 | ‐3,45% |
6 | 0,695 | 7 a 6 | ‐2,93% |
7 | 0,716 | 8 a 7 | ‐3,11% |
8 | 0,739 | 9 a 8 | ‐3,27% |
Classe di merito AXA | Coefficienti di determinazione del premio | Evoluzione in Bonus da | Impatto % Bonus (*) |
9 | 0,764 | 10 a 9 | ‐3,54% |
10 | 0,792 | 11 a 10 | ‐3,88% |
11 | 0,824 | 12 a 11 | ‐3,74% |
12 | 0,856 | 13 a 12 | ‐7,56% |
13 | 0,926 | 14 a 13 | ‐8,95% |
14 | 1,017 | 15 a 14 | ‐24,55% |
15 | 1,348 | 16 a 15 | ‐22,93% |
16 | 1,749 | 17 a 16 | ‐18,27% |
17 | 2,140 | 18 a 17 | ‐20,65% |
18 | 2,697 | ‐ | 0,00% |
(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.
b1) Criteri di assegnazione delle classi di merito
1 Periodi di osservazione ‐ Per l’applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell’osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:
• 1° periodo di osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• periodi di osservazione successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.
2 Classe di ingresso ‐ All’atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:
a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.
Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare, il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DUC), oppure l’atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.
3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo o rinnovo ‐ Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. “decreto Bersani”, in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto e in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati, purché in assenza di sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi cinque anni, sulla base delle risultanze dell’attestato di rischio, relativi a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, è assegnato all’atto della stipula alla stessa classe di merito prevista dall’ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto dall’Art. 2.9 – Attestazione sullo stato del rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA.
Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più autoveicoli già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo della stessa tipologia avente la classe di merito più favorevole.
4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella “Bonus‐Malus”, il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.
Se l’attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:
a) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a tariffa fissa”, è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
b) se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria “a franchigia”, è assegnato alla classe di CU risultante dall’applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:
Anni senza sinistri | Classe di CU |
5 | 9 |
4 | 10 |
3 | 11 |
2 | 12 |
1 | 13 |
0 | 14 |
5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia ‐ Se il veicolo è già stato assicurato nella forma “Bonus‐Malus” con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall’attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:
Classi di merito “Bonus‐Malus” di assegnazione
Classe di CU | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Classe di merito AXA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Qualora dall’attestazione sullo stato del rischio, in riferimento all’ultimo periodo di osservazione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: classe di provenienza CU 1; classe di assegnazione CU 1, al nuovo contratto è possibile assegnare la classe di superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalle “Tabelle delle regole evolutive”).
Qualora all’atto della stipula del contratto l’attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA acquisisce telematicamente l’ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito.
Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l’attestato per l’intero quinquennio precedente.
Ai soli fini probatori e di verifica AXA può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria, AXA acquisisce il rischio in classe di CU 18.
6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all’anno ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria “Bonus‐Malus” (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all’anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest’ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.
Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione, per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all’anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell’Art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell’attestato di rischio rilasciato dall’impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell’attribuzione della classe di CU.
7 Revisione classe di merito ‐ A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.
L’eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.
8 Evoluzione classi di merito ‐ Per le annualità successive a quella della stipula, il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alle “Tabelle delle regole evolutive” sotto riportate, a seconda che AXA abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti. In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri. La penalizzazione della classe di merito si applica se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell’attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell’11% o superiore).
Mediante l’utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell’attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee. Il sinistro tardivo non presente nell’attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del “Malus”, anche se l’assicurato ha cambiato compagnia.
TABELLE DELLE REGOLE EVOLUTIVE
Tabella delle regole evolutive delle POLIZZE SENZA MECCANISMI ELETTRONICI che registrano l’attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti
Classe di merito AXA | Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1A | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 |
1 | 1A | 3 | 6 | 9 | 12 |
2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 13 |
3 | 2 | 5 | 8 | 11 | 14 |
4 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
5 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 |
6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 |
7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 18 |
9 | 8 | 11 | 14 | 17 | 18 |
10 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 |
11 | 10 | 13 | 16 | 18 | 18 |
12 | 11 | 14 | 17 | 18 | 18 |
13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 |
14 | 13 | 16 | 18 | 18 | 18 |
15 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 |
16 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Tabella delle regole evolutive delle POLIZZE CON MECCANISMI ELETTRONICI che registrano l’attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti
Classe di merito AXA | Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati | ||||
0 sinistri | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri | |
1A | 1A | 2 | 5 | 8 | 11 |
1 | 1A | 2 | 5 | 8 | 11 |
2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 |
3 | 2 | 4 | 7 | 10 | 13 |
4 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 |
5 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 |
6 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 |
7 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 |
8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 17 |
9 | 8 | 10 | 13 | 16 | 17 |
10 | 9 | 11 | 14 | 17 | 17 |
11 | 10 | 12 | 15 | 17 | 17 |
12 | 11 | 13 | 16 | 17 | 17 |
13 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 |
14 | 13 | 15 | 17 | 17 | 17 |
15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 17 |
16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
9 Sinistro senza seguito e contratto cessato ‐ Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.
10 Riapertura di un sinistro senza seguito ‐ Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle “Tabelle delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA invia alla banca dati le informazioni aggiornate.
11 Facoltà di rimborso ‐ Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all’applicazione delle regole indicate nelle “Tabelle delle regole evolutive”, offrendo ad AXA, o a CONSAP in caso di sinistri rientranti nell’ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati.
12 Sostituzione del veicolo ‐ La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In caso di sostituzione in corso d’anno per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario è mantenuta invariata la scadenza annuale del contratto sostituito e non si interrompe il periodo di osservazione, consentendo il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell’usufruttuario e dell’acquirente con patto di riservato dominio.
13 Veicolo precedentemente assicurato all’estero ‐ Per i casi di veicoli già assicurati all’estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall’assicuratore estero, che consenta l’individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alle “Tabelle delle Regole evolutive”, considerando la 14ª quale classe d’ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio.
In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.
14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo ‐ Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall’attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall’autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.
15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione ‐ Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un’impresa alla quale sia stata vietata l’assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l’attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall’impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all’Art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.
16 Trasformazione societaria ‐ Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d’azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.
17 Riclassificazione del veicolo ‐ Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).
18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo ‐ In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all’estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell’attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247 bis del
D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine ‐ Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine ‐ comunque non inferiore a dodici mesi ‐ sia acquistato dall’utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l’utilizzatore, quando ne cessi l’utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo
stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all’entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.
20 Veicoli intestati a portatori di handicap ‐ Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell’Art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.
21 Trasferimento della proprietà del veicolo
• Coniuge o convivente ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
• Pluralità di intestatari ‐ Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.
• Successione ‐ Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.
• Cessione del contratto ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal
c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.
• Da società a persone e viceversa ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.
c) Forma tariffaria “Bonus‐Malus con franchigia di € 1.000,00”
La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus‐Malus”, prevede una franchigia per sinistro che non può mai essere richiesta al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dall’Art. 2.7 ‐ Le condizioni speciali R.C.A. ‐ b) Forma tariffaria “Bonus‐Malus” e b1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.
Il contraente o l’assicurato deve rimborsare ad AXA l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso viene considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive. AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
e) Guida esperta
Il contraente dichiara che il veicolo è abitualmente guidato da persona di età minima pari a 26 anni compiuti e che abbia conseguito idonea patente di guida da almeno due anni.
La garanzia, sebbene non vengano rispettati i limiti di cui sopra, è in ogni caso operante se alla guida si trovi un addetto alla riparazione del veicolo o personale a cui sia stato affidato in consegna/custodia, oppure nel caso in cui se ne sia persa la disponibilità a fronte di furto, rapina o fatto doloso di terzi comprovato da idonea documentazione.
f) Targhe speciali
Per determinare il premio, si prende atto che il veicolo ha una targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT); per l’attribuzione ai gruppi territoriali tariffari non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario ma alla targa del veicolo.
h) Polizza con vincolo
AXA, in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:
• non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria, ad esclusione dell’adeguamento automatico del valore del veicolo, disposto dall’Art. 3.16 ‐ Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale”;
• comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
• comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.
Si impegna inoltre, in caso di sinistro Incendio, Furto, Mini collisione, Kasko, liquidato a termini di polizza:
• a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
• a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.
Art. 2.8 ‐ Telematica FORMULA DRIVE TUTOR
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del veicolo
assicurato di un dispositivo satellitare denominato Drive Box che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il dispositivo viene consegnato in agenzia insieme alla polizza assicurativa e alla sottoscrizione da parte del contraente del contratto di abbonamento ai servizi con il partner tecnologico che contiene il dettaglio dei servizi offerti.
Installazione del dispositivo Drive Box e suo utilizzo
Il contraente deve attivare entro 5 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza il dispositivo satellitare autoinstallante Drive Box. Per l’installazione, a cura del contraente, si rimanda al manuale d’uso contenuto nella confezione.
Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente
In caso di:
• mancata installazione del dispositivo da parte del contraente entro il termine sopra previsto;
• disinstallazione del dispositivo dal veicolo per dolo del contraente;
• mancato funzionamento del dispositivo per dolo del contraente nell’utilizzo o nell’installazione;
• mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo Drive Box – salvo il caso di forza maggiore.
qualora si verifichi un sinistro RCA con responsabilità principale o paritaria dell’assicurato, AXA applica per ogni evento una franchigia fissa come riportata nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
In caso di più sinistri riconducibili a uno stesso evento, si applica una sola franchigia. Tale franchigia si aggiunge, in ogni caso, alle eventuali altre già previste dal contratto.
AXA non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei SERVIZI ABBINATI ‐ Drive Box dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico, sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.
Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box
Il contraente, in caso di guasto o di mancato funzionamento segnalato dal partner tecnologico
tramite SMS, deve recarsi, entro 10 giorni di calendario dall’avvenuta notifica, da un installatore
convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema. Se il guasto/anomalia non è stato causato dal contraente, non sono previsti costi a carico dello stesso.
Cambio veicolo
In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi con il partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo Drive Box sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la reinstallazione, se correttamente eseguite osservando le istruzioni del Manuale d’uso, non comportano costi a carico del contraente.
Cessazione del contratto
Il contraente deve disinstallare il dispositivo Drive Box e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento ai servizi firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:
• cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
• mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
• annullamento della polizza per qualunque motivo.
In caso di incidente
AXA utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo Drive Box, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione del crash o a quello riportato nella denuncia ad AXA, dell’evento stesso.
SERVIZI ABBINATI ‐ Drive Box
1. Chiamata di emergenza automatica
Drive Box, al verificarsi di un incidente e sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la centrale operativa la quale effettua immediatamente una chiamata verso il numero di cellulare comunicato dal contraente in fase di emissione del contratto. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono comunque attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento.
2. Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa
Il servizio consente di proteggere l’assicurato da richieste danni inesistenti o da incidenti mai avvenuti. Infatti, con la certificazione dei dati, l’assicurato può sapere con esattezza se si sono verificati o meno degli incidenti in cui si sostiene sia stato coinvolto.
Il partner tecnologico può fornire un dato certificato relativo alla sola posizione ed allo stato del veicolo assicurato (acceso o spento) in un determinato momento per documentare eventuali contestazioni di multe o sinistri. Il contraente deve inviare una richiesta scritta tramite fax al numero 199 119933 Customer Care del partner tecnologico.
3. Servizio ricerca veicolo in caso di furto
Constatato il furto del veicolo, il contraente può contattare telefonicamente la sala operativa al numero verde dedicato 800 74 96 62 (dall’estero: +39 0862 442 471800) per comunicare il furto del proprio veicolo e attivare le procedure per la ricerca del mezzo.
Gli operatori specializzati della sala operativa di sicurezza del partner tecnologico, attiva h24 e rispondente alle norme vigenti in materia di recupero dei veicoli rubati emanate dal Ministero degli Interni (TULPS), attivano il processo di ricerca dell’auto con appositi applicativi informatici con base cartografica europea. L’operatore gestisce sia la localizzazione del veicolo in tempo reale, sia i contatti con le Forze dell’Ordine e, in caso di necessità, attiva l’intervento per il recupero del veicolo e riconsegna al legittimo proprietario comunicando successivamente l’esito dell’attività al contraente.
4. Find my car
Il servizio consente di ottenere la posizione della vettura. La richiesta deve essere effettuata tramite il telefono cellulare indicato nel contratto di abbonamento, inviando un sms al Centro Servizi del partner tecnologico al Numero + 39 339 9943201 con scritto “POS‐Targa veicolo” (Esempio: POS‐ AA333CC). Il Centro Servizi, ricevuta la richiesta, inoltrerà in risposta un SMS contenente la posizione della vettura indicandone l’indirizzo, la località, l’ora ed il numero del saldo delle richieste residue disponibili.
Il servizio decorre dalle ore 24:00 del giorno successivo all’attivazione dell’apparato GPS ed è fruibile solo in caso di validità del contratto. Sono disponibili 30 richieste per anno assicurativo. Il contraente può acquistare ulteriori crediti di richiesta accedendo all’area Clienti del sito web del partner tecnologico con pagamento tramite carta di credito. I tempi di ricezione della richiesta e della risposta sono dipendenti dalle condizioni di traffico telefonico e disponibilità della rete telefonica.
FORMULA DRIVE TUTOR PLUS
Per l’acquisto della presente formula sono necessari l’installazione e attivazione a bordo del veicolo assicurato di un dispositivo satellitare Drive Box Vivavoce che eroga servizi di assistenza e ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il dispositivo viene installato presso uno dei centri specializzati convenzionati. I costi dell’installazione successiva alla prima, della manutenzione o del trasferimento su altro veicolo del dispositivo elettronico dotato di GPS, (tale ultima eventualità è gratuita per un cambio veicolo ogni due annualità assicurative) sono sempre a carico del contraente.
Installazione del dispositivo Drive Box Vivavoce
Il contraente deve recarsi presso un centro specializzato convenzionato entro 10 giorni di calendario dalla data di effetto della polizza. AXA si riserva la facoltà di effettuare controlli sul dispositivo elettronico dotato di GPS installato sul veicolo, al fine di verificarne il corretto funzionamento. Tali controlli sono effettuati a cura del partner tecnologico per conto di AXA.
Conseguenze in caso di mancata installazione/funzionamento del dispositivo elettronico dotato di GPS
Per il corretto funzionamento del servizio previsto dalla Formula Drive Tutor Plus è condizione necessaria che il dispositivo Drive Box Vivavoce sia installato, operante e in piena efficienza.
In caso di:
• mancata installazione del dispositivo elettronico da parte del contraente;
• disinstallazione dal veicolo o inoperatività del dispositivo elettronico per dolo;
• mancata osservanza del contraente delle disposizioni inerenti i comportamenti da attuare in caso di guasto/anomalia del dispositivo elettronico – salvo il caso di forza maggiore;
le prestazioni di assistenza, fruibili tramite il dispositivo elettronico, sono operanti solo a partire dal momento dell’installazione o dal ripristino del suo funzionamento.
Qualora il contraente non adempia, nei modi e nei tempi indicati, a uno degli obblighi previsti nella presente formula, AXA garantisce esclusivamente le prestazioni di assistenza che non dipendono dal dispositivo elettronico. AXA non si assume la responsabilità per la mancata erogazione dei SERVIZI ABBINATI – Drive Box Vivavoce dovuti ai casi indicati in precedenza. La limitazione è operante sia nel periodo di tempo che intercorre tra la decorrenza della polizza e l’effettiva installazione del dispositivo elettronico sia tra la manifestazione del guasto/anomalia del dispositivo e la sua riparazione.
Guasto/anomalia del dispositivo Drive Box Vivavoce
In caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo elettronico, segnalato dal partner tecnologico, il veicolo deve essere portato entro 10 giorni di calendario da un installatore convenzionato (fissando autonomamente l’appuntamento) per la verifica e manutenzione del sistema. Qualora il contraente rilevi autonomamente la presenza di un eventuale guasto o malfunzionamento del dispositivo elettronico, deve informare il partner tecnologico al numero verde previsto nel contratto di abbonamento nel più breve tempo possibile, per un intervento di verifica. I costi di disinstallazione del dispositivo elettronico guasto e installazione del dispositivo elettronico sostitutivo sono a carico del partner tecnologico, esclusivamente quando sono causati da difetto del dispositivo o della sua installazione effettuata da un installatore convenzionato.
Se il guasto o il malfunzionamento sono riconducibili ad eventi esterni diretti o indiretti, a manomissioni, interventi effettuati da installatori non autorizzati da AXA, i costi di sostituzione o di riparazione sono a carico del contraente.
Cambio veicolo
In caso di sostituzione del veicolo assicurato il contraente, se intende avvalersi della presente formula e dei servizi forniti dal partner tecnologico anche sul nuovo contratto, deve trasferire il dispositivo elettronico sul nuovo veicolo entro 10 giorni di calendario a partire dalla data di effetto della nuova polizza. La disinstallazione e la successiva installazione del dispositivo elettronico, devono essere eseguite presso uno dei centri specializzati.
Cessazione del contratto o eliminazione della Formula Drive Tutor Plus
Il contraente deve disinstallare il dispositivo elettronico e restituirlo al partner tecnologico nelle modalità previste dal contratto di abbonamento firmato al momento della sottoscrizione della polizza in caso di:
• cessazione del rischio per eventuale demolizione del veicolo assicurato;
• mancata prosecuzione del rapporto assicurativo;
• esclusione dal contratto della Formula Drive Tutor Plus;
• annullamento della polizza per qualunque motivo.
In caso di incidente
AXA utilizza i dati di accelerazione, decelerazione, direzione ed intensità dell’urto, velocità e localizzazione registrati dal dispositivo Drive Box Vivavoce, per la valutazione e ricostruzione della dinamica dell’incidente. L’arco temporale di rilevazione si estende dalle 24 ore precedenti fino alle 24 ore successive all’orario di rilevazione dell’incidente o a quello riportato nella denuncia ad AXA dell’evento stesso.
SERVIZI ABBINATI – Drive Box Vivavoce
1. Chiamata di emergenza automatica: al verificarsi di un incidente, Drive Box Vivavoce, sempre che vi sia copertura da parte della rete cellulare, invia un segnale di allarme verso la centrale operativa che effettua immediatamente una chiamata verso il dispositivo vivavoce installato a bordo del veicolo. Nel caso di mancata risposta o di assenza della copertura telefonica, vengono attivate tutte le procedure per inviare i soccorsi direttamente sul luogo dell’evento.
2. Chiamata di emergenza manuale: attraverso l’utilizzo del “pulsante di emergenza”, situato sul dispositivo elettronico installato all’interno del veicolo, è possibile effettuare una chiamata in vivavoce direttamente con l’operatore che potrà prestare l’assistenza richiesta.
Sono inoltre previsti tutti i servizi forniti nella Formula Drive Tutor (Servizio antifrode sinistri e posizione del veicolo in caso di multa, Ricerca veicolo in caso di furto e Find my car).
a) Opzione Guida Leggera
Per l’utilizzo dell’opzione Guida Leggera, con rilevazione dei km percorsi, l’autovettura deve essere dotata di dispositivo GPS con una delle due formule telematiche previste, Formula Drive Tutor o Formula Drive Tutor Plus.
Premio e regolazione premio
Se viene sottoscritta l’opzione Guida Leggera, il premio R.C.A. è calcolato sulla base della fascia chilometrica dichiarata dal contraente in fase di sottoscrizione della polizza. Il sistema GPS installato sull’autovettura rileva la percorrenza chilometrica. Il contraente al termine del periodo assicurativo, qualora il veicolo abbia percorso un numero di chilometri che rientra in una fascia differente rispetto a quella presente in polizza, riceve un rimborso o un addebito a seconda che la fascia di percorrenza sia inferiore o superiore alla fascia dichiarata.
Il rinnovo per l’anno successivo è subordinato al pagamento dell’eventuale regolazione premio a debito. Il contraente non dovrà mai corrispondere un premio R.C.A. imponibile annuo superiore a quello massimo previsto dalla polizza. La quietanza di regolazione premio a debito è dovuta dal contraente entro 30 giorni dalla sua scadenza, anche nel caso di mancato rinnovo del contratto. Per l’annualità successiva, la fascia chilometrica dichiarata viene adeguata in automatico, cioè si considerano validi i dati chilometrici rilevati dal GPS ed il premio R.C.A. viene calcolato sulla base della fascia km percorsa nell’annualità appena conclusa. In caso di annullamento del contratto in corso d’anno non è prevista la regolazione del premio come sopra descritto.
Affinché la formula chilometrica possa essere attivata, il dispositivo deve essere regolarmente installato e funzionante sul veicolo e la certificazione del funzionamento avviene percorrendo la distanza di almeno un chilometro.
In caso di malfunzionamento, mancata installazione, disinstallazione del dispositivo o di impossibilità di rilevare i chilometri percorsi, il premio di rinnovo verrà calcolato senza gli sconti previsti per l’opzione Guida Leggera e la regolazione premio, allo stesso tempo, sarà calcolata in modo da recuperare lo sconto concesso all’inizio dell’annualità assicurativa.
Per il corretto calcolo della regolazione premio della prima annualità i km effettuati durante il periodo di rilevazione, che inizia alla data di attivazione del dispositivo GPS e termina circa 2 mesi prima della scadenza annuale della polizza, vengono riproporzionati su tutta l’annualità assicurativa per comprendere gli ultimi 2 mesi mancanti. Se, ad esempio, il sistema GPS ha rilevato nei primi 10 mesi una percorrenza di 10.000 chilometri, vengono aggiunti ulteriori 2.000 chilometri (1.000 per ogni mese non rilevato) per un totale di 12.000 chilometri.
Art. 2.9 ‐ Attestazione sullo stato del rischio
AXA, in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l’attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.
Il documento è disponibile nell’area riservata del sito web e inoltre può essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l’attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso AXA consegna, per via telematica ed entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l’attestato di rischio comprensivo dell’ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione.
Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.
AXA non alimenta la banca dati con le informazioni relative all’attestato di rischio nel caso di:
• contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l’ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.
Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l’utilizzo dell’attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l’attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.
Art. 2.10 ‐ Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto Descrizione dello stato OFF
Il Contraente, durante tutto il periodo di durata del contratto, ha la possibilità di impostare lo stato
OFF sulla Garanzia R.C. Auto, sospendendo la copertura per un numero massimo di 30 giorni, attivabili anche singolarmente.
Se presenti nel contratto, rimangono pienamente operanti le Garanzie diverse dalla R.C. Auto.
Come si attiva lo stato OFF
La Garanzia R.C. Auto può essere impostata nello stato OFF su richiesta del Contraente, mediante l’utilizzo dell’APP My AXA o in alternativa attraverso l’Area Clienti prevista sul sito istituzionale www.axa.it.
Nel caso in cui non si possa procedere con le modalità sopra descritte, il Contraente può fare la richiesta all’agenzia che ha emesso il contratto.
La decorrenza dello stato OFF sarà operativa dalle ore e dal giorno indicati nell’appendice.
In tutti i casi, alla fine del processo di attivazione, verrà emessa un’appendice contrattuale che
attesterà l’inizio dello stato OFF della Garanzia R.C. Auto.
Come si disattiva lo stato OFF
Lo stato OFF può essere disattivato su richiesta del contraente mediante la stessa procedura sopra descritta nel paragrafo “Come si attiva lo stato OFF”.
La decorrenza dello stato OFF sarà operativa dalle ore e dal giorno indicati nell’appendice.
Alla fine del processo di disattivazione, verrà emessa un’appendice contrattuale che attesterà la fine dello stato OFF della Garanzia R.C. Auto.
Avvertenze per il Contraente
• Il Contraente, o chi ha accesso alle credenziali per accedere alle piattaforme on‐line predisposte per impostare lo stato OFF della Garanzia R.C. Auto, è tenuto sempre a verificare che sia stato disattivato lo stato OFF prima di utilizzare il veicolo.
• Qualora la Garanzia R.C. Auto si trovi in stato OFF, lo stesso viene disattivato in automatico nei seguenti casi:
‐ allo scadere dei 30 giorni di utilizzo;
‐ alla sostituzione del contratto.
Visibilità dei giorni residui di stato OFF
Il numero dei giorni attivati e quelli ancora da attivare (residui), sono visibili in tempo reale su tutte le piattaforme predisposte (APP My AXA, Area Clienti prevista sul sito istituzionale www.axa.it e in Agenzia).
Cosa succede in caso di sinistro con la Garanzia R. C. Auto in stato OFF
AXA in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità totale o parziale applica una franchigia nei confronti del Contraente.
La franchigia non è operante nel caso in cui l’assicurato abbia perso la disponibilità del veicolo in seguito a furto, rapina o fatto doloso di terzi penalmente rilevante e sempre che tale circostanza sia comprovata da denuncia fatta alle Autorità competenti.
AXA conserva il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.
Le altre Garanzie diverse dalla Garanzia R.C. Auto
Le altre Garanzie, se presenti nel contratto, restano sempre operanti anche nel periodo di stato OFF della Garanzia R. C. Auto.
Le Garanzie Kasko e Collisione mantengono validi gli effetti anche nel caso in cui AXA abbia richiesto il pagamento della franchigia nei confronti del Contraente, prevista nel paragrafo Cosa succede in caso di sinistro con Garanzia R. C. Auto in stato OFF.
Calcolo del rimborso alla scadenza del contratto
L’utilizzo dei giorni di stato OFF della Garanzia R.C. Auto determina un rimborso a fine contratto da utilizzare per il pagamento della proposta di rinnovo emessa.
Il periodo di osservazione dei giorni di stato OFF necessari per generare il rimborso al Cliente è costituito dai seguenti periodi:
• 1° periodo di osservazione: inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell’annualità assicurativa;
• periodi di osservazione successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.
Al termine del periodo di osservazione in esame, viene generato il rimborso che viene determinato attraverso il seguente calcolo:
premio imponibile pagato della Garanzia R. C. Auto *
Rimborso = ( in vigore al momento del termine del periodo di osservazione) × numero di giorni di stato OFF
360
*: per il conteggio NON viene considerato il premio della Garanzia R.C.A. Plus
In caso di sospensione della polizza, il calcolo dei giorni di stato OFF si interrompe e riparte da zero dal giorno della riattivazione del contratto.
In quali casi non viene generato il rimborso a fine contratto
Il rimborso non verrà calcolato e perciò non sarà possibile usufruirne in fase di rinnovo del contratto nei seguenti casi:
a) numero giorni di stato OFF non valorizzato;
b) utilizzo della sospensione della polizza;
c) in caso di risoluzione anticipata del contratto, di cessione di contratto, di cambio settore tariffario o di cambio prodotto.
In quali casi non è consentita l’attivazione dello stato OFF
Non è consentita l’impostazione dello stato OFF sui contratti:
a) di durata inferiore all’anno o privi della Garanzia R.C. Auto;
b) con l’opzione Guida Leggera;
c) che assicurano:
‐ i taxi;
‐ i veicoli ad uso noleggio libero o con conducente;
‐ i rimorchi;
‐ le roulotte.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 ‐ Copertura Responsabilità Civile Auto
Garanzia Base Responsabilità Civile Auto (Art 2.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Responsabilità Civile Auto | Massimali previsti in polizza. | |
Ricorso terzi da incendio | La garanzia è prestata con il limite massimo di €.700.000,00 per ogni sinistro. | |
Circolazione nelle aree aeroportuali | La garanzia è prestata con il limite dei massimali indicati in polizza fino al massimo di € 10.000.000,00 per ogni sinistro. |
Tabella 2 ‐ Ulteriori garanzie Responsabilità Civile Auto
Garanzia complementare – R.C.A. PLUS (Art. 2.2) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
d) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 300.000,00 per ogni sinistro. Limitatamente ai danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, la garanzia opera con il limite di € 15.500,00. |
Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Danni causati da veicolo non assicurato (Art. 2.3) | La garanzia è prestata entro i limiti dei massimali di legge vigenti al momento del sinistro. |
Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
b) Forma tariffaria “Bonus‐ Malus” | Massimali previsti in polizza. |
Le condizioni speciali R.C.A. (Art. 2.7) | ||
c) Forma tariffaria “Bonus‐ Malus con franchigia di €.1.000,00” | Massimali previsti in polizza. | È prevista una franchigia per sinistro di € 1.000,00. |
e) Guida esperta | Massimali previsti in polizza. | In caso di inosservanza delle condizioni previste AXA, in presenza di un sinistro, eserciterà diritto di rivalsa sino ad un massimo di € 2.000,00. |
Telematica (Art. 2.8) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
FORMULA DRIVE TUTOR | Massimali previsti in polizza. | È prevista una franchigia di € 2.000,00 nei casi previsti dal paragrafo denominato “Conseguenze in caso di mancata installazione o in altri casi di non funzionamento dovuti al contraente”. |
Stato OFF sulla Garanzia R.C. Auto (Art. 2.10) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Responsabilità Civile Auto | Massimali previsti in polizza. | È prevista una franchigia fino a € 5.000,00 in caso di sinistro R.C. Auto con responsabilità parziale o totale. |
3. SEZIONE GARANZIE PER I DANNI AL VEICOLO
PREMESSA
Le garanzie previste nella SEZIONE sono operanti solo se espressamente richiamate in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nelle garanzie, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 3.1 ‐ Garanzia Incendio
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell’impianto di alimentazione.
Art. 3.2 ‐ Garanzia Furto
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional, derivanti da furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell’esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi. L’assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.
Art. 3.3 ‐ Garanzia Kasko
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato compresi, se assicurati, gli eventuali optional, derivanti da collisione, urto contro ostacoli fissi e mobili, uscita di strada, ribaltamento.
La copertura è estesa anche agli eventi accidentali di caduta alberi e sassi.
Art. 3.4 ‐ Garanzia Mini collisione
Copre i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, a seguito di collisione accidentale con veicoli a motore identificati appartenenti a persone identificate. È operante per anno assicurativo fino al capitale indicato in polizza e comunque non oltre il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro compresi, se assicurati, eventuali optional. AXA si riserva il diritto di intervenire sulla garanzia a livello tariffario ad ogni scadenza annuale di contratto.
Art. 3.5 ‐ Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi
Copre i danni materiali e diretti causati al veicolo assicurato da animali selvatici o randagi, che possono causare la distruzione o il danneggiamento del veicolo a seguito di collisione.
Art. 3.6 ‐ Garanzia Cristalli
Copre i danni materiali e diretti per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto e vetri laterali) dovuta a rottura per causa accidentale, per fatto di terzi o per evento naturale come declinato nell’Art ‐ 3.7 Garanzia Eventi naturali. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione e installazione di sensori di pioggia e affini presenti al momento del sinistro (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati successivamente dall’assicurato).
Art. 3.7 ‐ Garanzia Eventi naturali
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato derivanti da:
• grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di beni, assicurati o non;
• inondazioni, allagamenti, mareggiate e fuoriuscita di corsi d’acqua, di laghi e di bacini idrici, valanghe e slavine, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), franamento o cedimento del terreno, caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza degli eventi sopra indicati.
La garanzia è prestata senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
Art. 3.8 ‐ Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici
Copre i danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio o derivanti da atti vandalici.
La garanzia è prestata senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invecchiamento del veicolo, salvo che per gli pneumatici, le batterie e gli impianti di scarico.
Art. 3.9 ‐ Garanzie accessorie
Pacchetto di garanzie suddivise in tre gruppi predefiniti (Auto protetta, Famiglia protetta, Documenti protetti), che rimborsano i danni e le spese sostenute per eventi che riguardano il veicolo, i beni e i documenti dell’assicurato:
AUTO PROTETTA
Perdita delle chiavi del veicolo
Rimborsa le spese per la sostituzione delle chiavi in seguito a perdita, furto, scippo. La garanzia copre anche le spese per i danni alle serrature e l’antifurto conseguenti alla perdita delle chiavi.
Rimborso delle spese per ripristino airbag e pretensionatori cinture di sicurezza
Rimborsa le spese sostenute per l’eventuale ripristino di airbag e/o pretensionatori reso necessario in seguito alla loro attivazione accidentale dovuta a difettoso funzionamento o, in caso di sinistro con responsabilità al 100%, se il danno non è risarcito da altre garanzie prestate in polizza.
Il rimborso è effettuato se la riparazione viene eseguita presso una delle carrozzerie/riparatori convenzionati con AXA, dietro presentazione di fattura o di altro documento probatorio.
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione
Rimborsa le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo in caso di trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso in cui si tratti di animali. In presenza dell’operatività della garanzia furto, rimborsa le spese sostenute per la disinfezione e per il lavaggio del veicolo in caso di furto totale e successivo ritrovamento.
Danni conseguenti a furto di cose non assicurate
Rimborsa i danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate. In presenza della garanzia furto la copertura opera come estensione di tale garanzia.
FAMIGLIA PROTETTA
Danni ai bagagli
Rimborsa i danni ai bagagli portati in viaggio in caso di incendio, furto o incidente da circolazione, con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo.
La garanzia è valida esclusivamente per i capi di vestiario, oggetti d’uso personale, attrezzature
sportive e materiale da campeggio, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati.
Danni ai locali di proprietà
Rimborsa i danni ai muri e alle facciate dei locali di proprietà dell’assicurato e dei soggetti in legame di parentela, derivanti da incendio, esplosione o scoppio quando il veicolo non si trovi in circolazione a norma del Codice della Strada, sempreché i danni stessi non siano già coperti dalla garanzia di responsabilità civile in quanto già considerati terzi.
Spese sostituzione serratura di casa
Rimborsa le spese sostenute per sostituire le serrature della porta principale dell’abitazione in cui risiede il contraente di polizza, in caso di furto delle chiavi di casa contenute all’interno del veicolo assicurato.
Spese veterinarie
Rimborsa le spese veterinarie sostenute per visite e analisi a seguito di incidente che ha comportato lesioni all’animale domestico presente a bordo del veicolo.
Danni indiretti
Accredita un importo giornaliero per il mancato utilizzo del veicolo a seguito di Incendio, Furto o rapina, Mini collisione o Kasko, sempreché le garanzie elencate siano operanti o se il veicolo viene sottoposto a sequestro da parte dell’autorità giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione.
DOCUMENTI PROTETTI
Rimborso tassa di Proprietà
Rimborsa al proprietario del veicolo la tassa automobilistica nel caso di perdita totale del veicolo assicurato senza ritrovamento. Il rimborso è pari alla quota di tassa che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla scadenza dell’annualità pagata.
Duplicato patente di guida
Rimborsa al contraente le spese sostenute per ottenere il duplicato della patente di guida a seguito di furto, incendio, smarrimento.
Immatricolazione o passaggio di proprietà
Rimborsa al proprietario del veicolo le spese sostenute per l’immatricolazione di un nuovo veicolo o il passaggio di proprietà di un veicolo usato, a seguito di furto, incendio, danno da circolazione che determinano la perdita totale del veicolo assicurato.
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità
Rimborsa al proprietario le spese sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle autorità quando è stato oggetto di furto totale, comprensive del trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.
Spese di dissequestro
Se l’autorità giudiziaria sequestra il veicolo a seguito di incidente e si usufruisce dell’assistenza legale fornita da AXA, la stessa tiene a proprio carico le spese di gestione del dissequestro. Se si preferisce un legale di fiducia, verranno rimborsati solo i diritti ed onorari di patrocinio nei minimi previsti dalla tariffa professionale forense.
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale
Rimborsa al proprietario le spese per i documenti rilasciati dal P.R.A, quali il certificato di proprietà (con l’annotazione della perdita di possesso), l’estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) e quelle sostenute per la procura notarile a vendere rilasciata a favore di AXA.
COME AMPLIARE LE GARANZIE BASE DANNI AL VEICOLO
(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 3.10 ‐ Opzione Cristalli Plus
Amplia la portata della Garanzia Cristalli mediante l’inclusione del tetto panoramico e l’eliminazione del:
• limite massimo di indennizzo;
• limite di una sostituzione per anno assicurativo del parabrezza anteriore;
• vincolo che gli interventi vengano effettuati presso i riparatori autorizzati e convenzionati con AXA.
Art. 3.11 ‐ Estensione terremoto
Amplia la portata della Garanzia Eventi naturali coprendo i danni materiali e diretti arrecati al tuo veicolo derivanti da terremoto, quando l’evento sia riscontrato su una pluralità di enti assicurati o non.
COSA NON ASSICURO
Art. 3.12 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo
Per tutte le garanzie danni al veicolo, se non è prevista una copertura specifica, l’assicurazione non comprende:
a) i danni verificatisi in occasione di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d’aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno; fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell’atomo o con le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) i danni determinati o agevolati da dolo del contraente, dell’assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
c) i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente, salvo per le garanzie Mini collisione e Kasko;
d) i danni accaduti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove e alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento di gara;
e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in uso, custodia o possesso del contraente o dell’assicurato;
f) le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
g) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o altri eventuali pregiudizi.
Art. 3.13 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzie Danni al veicolo
Fermo restando quanto stabilito all’Art. 3.12 ‐ Esclusioni Garanzie Danni al veicolo, valgono altresì per ciascuna garanzia, le seguenti esclusioni:
Garanzia Incendio (Art. 3.1)
L’assicurazione non comprende i danni causati da bruciature e i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico, non seguiti da incendio.
Garanzia Furto (Art. 3.2)
L’assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati.
Garanzia Kasko (Art. 3.3)
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 2.5 – Le rivalse, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico come disciplinato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”;
b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina‚ incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza;
f) indiretti dovuti alla caduta di oggetti sul veicolo nelle aree private.
Garanzia Mini collisione (Art. 3.4)
L’assicurazione non comprende i danni:
a) verificatisi nelle circostanze previste dall’Art. 2.5 – Le rivalse, salvo il caso di guida in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico come disciplinato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”;
b) causati da cose o animali trasportati sul veicolo e da operazioni di carico e scarico;
c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
d) conseguenti a furto, consumato o tentato, rapina, incendio, esplosione e scoppio;
e) alle ruote e cerchioni, coperture ed eventuali camere d’aria, se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.
Garanzia Cristalli (Art. 3.6)
Sono esclusi dalla garanzia:
• le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
• le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli e quelle conseguenti a uscita di strada e ribaltamento;
• le rotture conseguenti ad atti vandalici;
• i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
• i danni ai gruppi ottici ed agli specchi retrovisori interni ed esterni.
Garanzie accessorie (Art. 3.9)
AUTO PROTETTA | Non sono previste ulteriori esclusioni |
FAMIGLIA PROTETTA | Danni ai bagagli Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio‐fono‐visivi gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d’artigianato. |
DOCUMENTI PROTETTI | Duplicato patente di guida Sono escluse le spese di agenzia. Immatricolazione o passaggio di proprietà Sono escluse le spese di agenzia. |
COME MI ASSICURO
Art. 3.14 ‐ Somma assicurata (vedi anche Art. X.9 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)
Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice.
La somma assicurata (comprensiva di IVA) sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, viene determinata al momento della stipula del contratto e corrisponde:
• nella Formula “Valore a nuovo”, al valore del veicolo risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice, alla data di immatricolazione del veicolo, con una tolleranza del 3%;
• nella Formula “Valore commerciale”, al valore di mercato del veicolo.
Si precisa che la Formula “Valore a Nuovo” è valida esclusivamente per le garanzie Incendio, Furto e Kasko.
Art. 3.15 ‐ Adeguamento del valore assicurato e del premio nella Formula “Valore a nuovo” Nelle annualità successive a quella di stipula del contratto, a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto al contratto originario, i premi delle Garanzie Incendio e Furto sono ridotti in conformità alla seguente tabella:
Tabella di evoluzione dei premi delle Garanzie Incendio e Furto
Età del Veicolo | Coefficiente di premio |
Entro 6 mesi | 100 |
oltre 6 mesi fino a 18 mesi | 80 |
oltre 18 mesi fino a 30 mesi | 70 |
oltre 30 mesi fino a 42 mesi | 65 |
oltre 42 mesi fino a 54 mesi | 60 |
oltre 54 mesi | 55 |
Art. 3.16 ‐ Adeguamento del valore assicurato nella Formula “Valore commerciale”
Il valore del veicolo assicurato, se presente nel database veicoli utilizzato da AXA, viene adeguato automaticamente a quello di mercato in occasione di ciascun rinnovo annuale. L’assicurato può richiedere l’adeguamento manuale del valore del veicolo assicurato con una specifica richiesta.
Art. 3.17 ‐ Condizioni particolari
a) Antifurto satellitare
L’assicurato/contraente dichiara che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell’impianto e pertanto fruisce di una tariffazione agevolata per la Garanzia Furto.
Si impegna inoltre, su richiesta di AXA, a fornire idonea documentazione rilasciata dalla centrale di telesorveglianza dell’operatività del sistema satellitare al momento del sinistro e a dimostrare l’esistenza e validità del contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell’abbonamento od altra documentazione equipollente).
L’assicurato/contraente deve comunicare alla centrale di telesorveglianza il furto del veicolo entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto e autorizza AXA a interpellare la centrale di telesorveglianza per reperire le informazioni relative al percorso effettuato dal veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti all’evento e nei giorni successivi.
Il costo dell’installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell’assicurato/contraente.
I dati personali comuni e sensibili eventualmente forniti ad AXA dalla centrale di telesorveglianza
sono oggetto di trattamento per le finalità connesse alla gestione del sinistro (come disciplinato dall’Art. 1.12 Tutela della Privacy).
La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali e comporta l’applicazione di uno scoperto come previsto nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie ‐ “Tabella 2 ‐ Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo”.
b) Veicolo abitualmente ricoverato
L’assicurato/contraente comunica che l’autovettura assicurata viene abitualmente ricoverata in “autorimessa pubblica”, “box privato”, “posto veicolo chiuso” o “posto veicolo recintato” e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla tariffazione delle Garanzie Furto, Eventi naturali ed Eventi sociopolitici/atti vandalici. L’assicurato/contraente si impegna, su richiesta di AXA, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.
La mancata osservanza di quanto sopra costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell’Art. 1.1 ‐ Dichiarazioni contrattuali
c) Rata Unica ‐ Premio unico con pagamento anticipato
Il premio è pagato anticipatamente in un’unica soluzione per tutta la durata indicata in polizza. La condizione è applicabile solo mediante un’apposita convenzione per i veicoli locati in leasing oppure venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’Ente finanziatore. Il contratto cessa automaticamente alla sua naturale scadenza (senza applicazione del termine di tolleranza di 15 giorni previsto dal disposto dell’Art. 1901, 2° comma del Codice Civile).
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Tabella 1 – Copertura per i danni al veicolo
Garanzia Furto (Art. 3.2)
Garanzia Limite di indennizzo Scoperto o Franchigia
Garanzia Furto Per ogni sinistro è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di:
• € 150,00 per i veicoli fino 16 CV fiscali;
• € 300,00 per i veicoli oltre 16 CV fiscali;
• € 300,00 per i rimorchi.
Se il minimo previsto in polizza è diverso da quello sopra indicato, prevale quello stampato sul contratto. Gli scoperti e i minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA.
Formula “Valore a Nuovo”
Esempi di polizza con Età del veicolo:
“entro i 6 mesi” con scoperto del 30%
Alla prima annualità, alle successive o al momento del sinistro, la percentuale di scoperto indicata in polizza viene adeguata tenendo conto
!
dell’invecchiamento del veicolo stabilito
Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello
scoperto di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo del 5% di scoperto quando il veicolo si troverà nella fascia di età “oltre 54 mesi”.
“entro i 6 mesi” con scoperto del 20%
Per ogni fascia di età successiva si avrà una riduzione dello
con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all’estero, come da seguente tabella:
Tipologia di rischio
scoperto di 5 punti percentuali fino ad arrivare ad un minimo
Età del Veicolo
Rischio
Normale
Basso
dello 0% di scoperto quando il veicolo si troverà nella fascia
di età “oltre 42 mesi fino a 54 mesi”.
La diminuzione dello scoperto termina quando arriva allo 0% o in alternativa quando il veicolo si trova nella fascia di età “oltre i 54 mesi”.
Entro 6 mesi
oltre 6 mesi fino a 18 mesi oltre 18 mesi fino a 30 mesi oltre 30 mesi fino a 42 mesi oltre 42 mesi fino a 54 mesi oltre 54 mesi
Scoperto in polizza
‐5 pt % ‐5 pt % ‐5 pt %
‐5 pt % ‐5 pt % ‐5 pt %
‐5 pt % ‐5 pt % ‐5 pt %
‐5 pt % ‐5 pt % ‐5 pt %
‐5 pt % ‐5 pt % ‐5 pt %
Garanzia Kasko (Art. 3.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Kasko | Per ogni sinistro, è previsto lo scoperto indicato in polizza con il minimo di: • € 250,00 per i veicoli fino 16 CV fiscali; • € 500,00 per i veicoli oltre 16 CV fiscali. • € 5.000,00 per i veicoli di qualsiasi potenza (Opzione Kasko grandi eventi). Se il minimo o la franchigia previsti in polizza sono diversi da quelli sopra indicati, prevalgono quelli stampati sul contratto. Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, i minimi sono raddoppiati. Gli scoperti e i minimi sono ridotti del 25% per l’Opzione Kasko grandi eventi e del 50% negli altri casi, se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. |
Garanzia Mini collisione (Art. 3.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Mini collisione | Per ogni sinistro vengono applicate le seguenti franchigie: Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età maggiore o uguale a 26 anni: • € 100,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati; • € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati. Se alla guida del veicolo assicurato vi è una persona con età inferiore a 26 anni: • € 500,00 qualora, per la riparazione dell’auto, vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati; • € 800,00 qualora, per la riparazione dell’auto, NON vengano utilizzate le carrozzerie/riparatori convenzionati. Nel caso di veicolo condotto da persona |
Garanzia Mini collisione (Art. 3.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
in stato di ebbrezza o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico, le franchigie sono raddoppiate. | ||
Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 3.5) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi | La garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè con il limite massimo di indennizzo di € 2.000,00 per sinistro e anno assicurativo e senza l’applicazione del degrado d’uso dovuto all’invec‐ chiamento del veicolo. | Per ogni sinistro è prevista una franchigia di € 500,00. La franchigia presente in polizza viene ridotta del 50% se la riparazione dell’auto viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. |
Garanzia Cristalli (Art. 3.6) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Cristalli | La garanzia è prestata con il | Per ogni sinistro è prevista una franchigia |
limite massimo di indennizzo | di € 100,00. | |
di € 350,00 per sinistro, che | La franchigia prevista non viene applicata | |
non viene applicato se la | se la riparazione dell’auto viene eseguita | |
riparazione dell’auto viene | presso una carrozzeria/riparatore | |
eseguita presso una | convenzionati con AXA. | |
carrozzeria/riparatore | ||
convenzionati con AXA. | ||
La sostituzione integrale del | ||
parabrezza anteriore è | ||
limitata a una volta per anno | ||
assicurativo. |
Garanzia Eventi naturali (Art. 3.7) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Eventi | Per gli pneumatici, le batterie | Per ogni sinistro viene applicato lo |
naturali | e gli impianti di scarico viene | scoperto e il minimo previsto in polizza. |
applicato il degrado d’uso | Lo scoperto e il minimo sono ridotti del | |
50% se la riparazione viene eseguita | ||
presso una carrozzeria/riparatore | ||
convenzionati con AXA. |
Garanzia Eventi sociopolitici e atti vandalici (Art. 3.8) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Eventi | Per gli pneumatici, le batterie | Per ogni sinistro viene applicato lo |
sociopolitici e atti | e gli impianti di scarico viene | scoperto e il minimo previsti in polizza. |
vandalici | applicato il degrado d’uso | Lo scoperto e il minimo sono ridotti del |
50% se la riparazione viene eseguita | ||
presso una carrozzeria/riparatore | ||
convenzionati con AXA. |
Garanzie accessorie (Art. 3.9) – AUTO PROTETTA | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Perdita delle chiavi del | La garanzia è prestata con il | |
veicolo | limite massimo di indennizzo | |
di € 200,00 per sinistro e per | ||
anno assicurativo. | ||
Rimborso delle spese | La garanzia è prestata con il | |
per ripristino airbag e | limite massimo di indennizzo | |
pretensionatori | di € 750,00 per sinistro e per | |
cinture di sicurezza | anno assicurativo. | |
Rimborso delle spese | La garanzia è prestata con il | |
per lavaggio e | limite massimo di indennizzo | |
disinfezione | di € 100,00 per sinistro e per | |
anno assicurativo. | ||
Danni conseguenti a | In assenza della Garanzia | |
furto di cose non | Furto (Art. 3.2), la garanzia è | |
assicurate | prestata con il limite | |
massimo di indennizzo di | ||
€.200,00 per sinistro e per | ||
anno assicurativo. |
Garanzie accessorie (Art. 3.9) – FAMIGLIA PROTETTA | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Danni ai bagagli | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. | |
Danni ai locali di proprietà | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 300.000,00 per sinistro e per anno assicurativo. |
Garanzie accessorie (Art. 3.9) – FAMIGLIA PROTETTA | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Spese sostituzione serratura di casa | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. | |
Spese veterinarie | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro e per anno assicurativo. | |
Danni indiretti | La garanzia prevede un indennizzo di € 15,00 per ciascun giorno di mancato utilizzo del veicolo, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa. L’indennizzo viene corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia ad AXA e termina il giorno antecedente l’inserimento in garanzia di un nuovo veicolo. |
Garanzie accessorie (Art. 3.9) – DOCUMENTI PROTETTI | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Rimborso tassa di Proprietà | La garanzia è prestata con il limite massimo di rimborso di € 200,00. | |
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità | La garanzia prevede un indennizzo di € 5,00 al giorno per il parcheggio o rimessaggio, con il massimo di € 200,00 per sinistro. | |
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 200,00 per sinistro. |
Tabella 2 ‐ Ulteriori garanzie per la Copertura per i danni al veicolo
Garanzia Opzione Cristalli Plus (Art. 3.10) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Opzione Cristalli Plus | La garanzia è estesa al tetto | Per ogni sinistro è prevista una franchigia |
panoramico fino ad un | di € 100,00. | |
massimo di € 1.500,00 per | La franchigia prevista non viene applicata | |
sinistro e per anno | se la riparazione dell’auto viene eseguita | |
assicurativo. | presso una carrozzeria/riparatore | |
convenzionati con AXA. |
Garanzia Estensione terremoto (Art. 3.11) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Estensione Terremoto | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 10.000,00. | Per ogni sinistro è previsto lo scoperto e/o il minimo indicati in polizza. Gli scoperti e minimi sono ridotti del 50% se la riparazione viene eseguita presso una carrozzeria/riparatore convenzionati con AXA. |
Condizioni particolari (Art. 3.17) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Antifurto satellitare | Inosservanza delle disposizioni in caso di furto del veicolo: È previsto uno scoperto del 30% sull’indennizzo. |
4. SEZIONE GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE
PREMESSA
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 4.1 ‐ Garanzia Base Infortuni del conducente
L’assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente in conseguenza della circolazione del veicolo descritto in polizza.
La garanzia è valida se:
• il conducente è munito di patente idonea;
• l’uso del veicolo avviene con il consenso del contraente o di chi ha diritto di disporne;
• il veicolo è usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.
L’assicurazione è operante anche per gli infortuni che l’assicurato subisce:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell’automezzo;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Durante la guida sono compresi anche:
g) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
h) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l’assicurato non vi abbia preso parte attiva;
i) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
j) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
k) l’asfissia non dipendente da malattia;
l) l’annegamento, l’assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto dell’Art. 4.6 ‐ Cosa non è assicurato alle lettere h), i).
Art. 4.2 ‐ Morte o Invalidità permanente da infortunio
AXA corrisponde il capitale indicato in polizza in caso di morte o di invalidità permanente dell’assicurato, se tali eventi si verificano entro 2 anni dal giorno dell’infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE INFORTUNI DEL CONDUCENTE
(OPERANTI SE RICHIAMATE IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 4.3 ‐ Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio
AXA rimborsa all’assicurato le seguenti spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro, purché effettuate durante la validità del contratto e se inerenti all’infortunio denunciato:
a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
c) rette di degenza;
d) onorari del chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale d’intervento;
e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all’intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
f) trasporto sanitario dell’assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all’istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.
Nel caso in cui l’assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, AXA rimborsa le spese non riconosciute dal servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall’assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l’assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l’eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate.
Il massimale prescelto è il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.
Art. 4.4 ‐ Estensione della garanzia per diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio
In caso di infortunio indennizzabile che ha comportato ricovero e per il quale l’assicurato non ha richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a € 50,00 per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria viene corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall’istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura, con il massimo di 30 giorni per evento.
Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post‐ricovero. In caso l’assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria per un periodo massimo di:
• 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
• 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.
In caso l’assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria a partire dal giorno successivo all’intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.
In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio‐capsulo‐legamentosa‐scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria viene corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.
La diaria da gessatura viene corrisposta anche se non vi è stato ricovero.
COSA NON ASSICURO
Art. 4.5 ‐ Persone non assicurabili
Non sono assicurabili le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi e le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco‐depressive o stati paranoici.
L’assicurazione cessa con il loro manifestarsi.
Art. 4.6 ‐ Cosa non è assicurato
Sono esclusi gli infortuni:
a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
c) causati da ubriachezza dell’assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall’uso di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope, causati da atti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato;
d) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
e) causati da guerra o insurrezioni;
f) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
g) gli infarti e le ernie;
h) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
i) le conseguenze dell’infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S);
j) le cure non riconosciute dalla medicina ufficiale, nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all’esercizio dell’attività professionale.
COME MI ASSICURO
Art. 4.7 ‐ Limiti di età
L’assicurazione vale per gli assicurati di qualsiasi età.
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio (Art.4.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Rimborso spese di cura da | Massimale previsto in | In assenza di ricovero, |
infortunio | polizza. | intervento chirurgico o |
gessatura, per ogni | ||
sinistro è previsto lo | ||
scoperto del 20% con il | ||
minimo di € 50,00. | ||
Lettera f) Trasporto sanitario | La garanzia è prestata con il | In assenza di ricovero, |
limite massimo di | intervento chirurgico o | |
indennizzo di € 2.000,00 per | gessatura, per ogni | |
sinistro. | sinistro è previsto lo | |
scoperto del 20% con il | ||
minimo di € 50,00. |
5. SEZIONE GARANZIA TUTELA LEGALE
PREMESSA
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A. ‐ Rappresentanza Generale per l’Italia ‐ Ufficio Tutela Legale Via Carlo Pesenti, 121 ‐ 00156 ROMA
Tel. +39 06 42.115.629 | Fax. +39 06 48.70.326
di seguito denominata AXA Assistance alla quale l’assicurato può rivolgersi in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quanto non è espressamente regolato dall’assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale
Assicura la Tutela Legale occorrente all’assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale.
Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al
conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:
a) l’azione in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone o a cose subiti per fatto illecito di terzi;
b) la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi che siano conseguenza diretta di un incidente stradale;
c) la difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa. Fermo restando l’obbligo per gli Assicurati di denunciare il sinistro nel momento in cui ne hanno conoscenza, la prestazione opera esclusivamente purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
d) l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto all'estero, a seguito di incidente stradale.
e) il ricorso contro il provvedimento di ritiro e sospensione della patente per eventi derivanti dalla circolazione stradale;
f) il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore adottato in seguito ad incidente stradale;
g) le controversie contrattuali riguardanti i veicoli assicurati;
h) l’opposizione alle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione di norme relative al codice della strada nel solo caso in cui il ricorso sia stato accolto totalmente.
Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del contraente; qualora il contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del contraente stesso.
Nell’ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
Sono inoltre compresi i seguenti oneri non ripetibili della controparte:
1. le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
2. le spese per l’intervento di un legale domiciliatario; tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’assicurato ha la residenza;
3. le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’assicurato se autorizzato dalla Società;
4. le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
5. le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate dalla Società;
6. le spese per il contributo unificato;
7. le spese di giustizia in sede penale;
8. le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
9. gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
10. le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
11. le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
12. le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Art. 5.2 ‐ Decorrenza della garanzia
La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell’assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.
Art. 5.3 ‐ Validità territoriale
La garanzia è operante nell’ambito territoriale per il quale è valida l’assicurazione R.C.A. cui si riferisce.
Art. 5.4 ‐ Estensione della garanzia base ad altra fattispecie di circolazione
Le garanzie di cui al precedente Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela legale, valgono altresì in favore del contraente ‐ come persona fisica del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.
COSA NON ASSICURO
Art. 5.5 ‐ Esclusioni Garanzia Base Tutela Legale
Le garanzie non sono valide:
a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l’assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 209/2005;
f) nei casi di violazione degli artt. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato;
g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall’ACI o dalla FMI;
h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate e da detenzione o impiego di sostanze radioattive.
AXA Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia Base Tutela legale (Art 5.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Base Tutela legale | La garanzia è prestata con il limite massimo indicato in polizza per ogni sinistro. | |
2. Spese per l’intervento di un legale domiciliatario | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 2.500,00 per ogni sinistro. | |
9. Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per ogni sinistro. |
6. SEZIONE GARANZIA ASSISTENZA
PREMESSA
La gestione del servizio di assistenza è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a:
Inter Partner Assistance S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito denominata AXA Assistance) Via Carlo Pesenti, 121 ‐ 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall’Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall’estero) | Fax +39.06.47.40.742
Le prestazioni garantite da AXA assicurazioni S.p.A. sono gestite operativamente da parte di AXA Assistance. Le prestazioni di assistenza possono essere di due tipologie di copertura “Garanzia Base Assistenza” e “Garanzia Assistenza Plus” e seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale. Per tutto quant1.1o non è espressamente regolato dalle prestazioni di assistenza, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
La garanzia prevista nella SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro il massimale è limitato e/o ridotto come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 6.1 ‐ Validità e operatività delle prestazioni di assistenza
Le prestazioni di assistenza operano in caso di guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico del veicolo assicurato mediante il contatto telefonico con la centrale operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell’anno, che può avvenire anche in caso di:
• chiamata tramite “pulsante di emergenza” installato sull’autovettura;
• “crash” segnalato dalla strumentazione installata sull’autoveicolo.
Le tempistiche dell’assistenza variano in funzione delle diverse operazioni necessarie a organizzare con i fornitori i servizi richiesti dall’assicurato, soprattutto in presenza di attività da programmare per esigenze tecniche, logistiche e/o organizzative. AXA Assistance non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori e per eventuali danni da questi provocati. Relativamente alle prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l’assicurato viene richiamato entro le successive 48 ore. Nel caso in cui l’assicurato si trovi all’estero, alle tempistiche previste, devono essere aggiunti eventuali giorni festivi e deve anche essere considerato l’adeguamento al fuso orario locale.
AXA Assistance non è ritenuta responsabile di:
• ritardi o impedimenti nell’esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore, a disposizioni delle autorità locali o contrarie a norme e regolamenti vigenti nel luogo di erogazione della prestazione;
• errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall’assicurato o da chi per esso.
Inoltre, AXA Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute e opera al meglio nell’interesse dell’assicurato in una logica di ottimizzazione dei costi. In caso di mancanza di accordo con l’assicurato si riserva il diritto di decidere la tipologia di servizi da erogare.
Art. 6.2 ‐ Validità territoriale
Le prestazioni operano per eventi accaduti in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Stati dell’Unione Europea, Islanda, del Liechtenstein, Norvegia, Principato di Andorra, Principato di Monaco e Svizzera. Le prestazioni operano anche per eventi accaduti negli altri stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali indicate non siano barrate.
In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni operano a condizione che sia il furto sia il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei paesi nei quali è valida la garanzia.
Art. 6.3 ‐ Garanzia Base Assistenza
La centrale operativa, in caso di qualsiasi evento fortuito ed imprevedibile durante la circolazione del veicolo, organizza ed eroga 24 ore su 24, le prestazioni di assistenza necessarie alla risoluzione dello stato di necessità creatosi in base alle condizioni contrattualmente previste.
La centrale operativa, prima dell’erogazione di qualsiasi prestazione di assistenza, può richiedere a suo insindacabile giudizio tutta la documentazione giustificativa necessaria che attesti l’effettivo accadimento dell’evento fortuito ed imprevisto che ha dato origine al sinistro.
La centrale operativa stabilisce tipologie, tempi e modalità di erogazione dei servizi in accordo con le esigenze segnalate dal cliente.
Le prestazioni di assistenza sono le seguenti:
a) Informazioni
Mediante la centrale operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:
• rete dei concessionari delle case automobilistiche;
• rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
• rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
• caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
• ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell’operazione;
• traffico sulle strade statali ed autostradali;
• situazione meteorologica in Italia.
b) Soccorso stradale
Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione solo se al momento del sinistro, si trovi in circolazione sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti e sia raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario.
Le prestazioni sono fornite, su valutazione della centrale operativa di AXA Assistance, anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o in condizione di pericolosità per l’assicurato o per la circolazione stradale.
In caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l’operatore della centrale operativa fornisce informazioni specifiche all’assicurato.
Su richiesta dell’assicurato AXA Assistance organizza e tiene a carico i seguenti interventi di assistenza:
• Dépannage (riparazione del veicolo sul luogo dell’immobilizzo): se il veicolo può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance verifica la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l’evento si è verificato e lo invia sul luogo prendendone a carico le spese
di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio è a carico dell’assicurato.
• Traino: se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell’immobilizzo, AXA Assistance si occupa di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice o, in accordo con l’assicurato, presso l’officina generica più vicina. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo viene tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e viene portato, il giorno lavorativo successivo, nell’officina più vicina.
In alternativa alle destinazioni sopra indicate, l’assicurato, potrà richiedere una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; in quest’ultimo caso, il servizio verrà fornito compatibilmente con le tempistiche indicate dall’auto soccorritore. Nel caso in cui la destinazione scelta sia diversa da un’officina meccanica, l’assicurato rinuncerà all’eventuale “secondo traino” presso un’officina, per effettuare le riparazioni del caso. AXA Assistance organizza il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato o adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante (indisponibile per guasto, incidente, incendio, furto, atto vandalico) sia riparato o ritrovato.
• Veicoli elettrici: in caso di ricarica esaurita traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo.
• Recupero difficoltoso: se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance invia sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo sulla rete stradale.
Sono comprese le eventuali spese di traino dal deposito dell’auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza. Sono incluse anche le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell’auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. E’ esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA Assicurazioni S.p.A. per la custodia del veicolo.
c) Taxi sul luogo di fermo
AXA Assistance può organizzare, per l’assicurato che abbia richiesto il “Soccorso stradale”, un servizio di accompagnamento con taxi o veicolo a noleggio con conducente o, se non reperibili, con un mezzo di autosoccorso per permettere all’assicurato di raggiungere la destinazione finale o raggiungere altra destinazione.
A titolo esemplificativo il servizio di accompagnamento può essere richiesto per andare:
• dal luogo di fermo all’officina o deposito dell’autosoccoritorre;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore all’albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione “spese di soggiorno”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all’aeroporto qualora l’Assicurato rientri al domicilio o prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione “Rientro o prosecuzione del viaggio”;
• dal luogo di fermo o dall’officina o deposito dell’autosoccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l’assicurato usufruisca della prestazione “Auto in sostituzione”.
Qualora non sia possibile organizzare il servizio direttamente, Axa Assistance rimborsa i costi sostenuti dall’assicurato per le spese relative al trasporto organizzato in proprio, ma preventivamente autorizzato dalla centrale operativa, dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale previsto.
d) Spese di soggiorno (garanzia valida oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno (pernottamento e prima colazione) per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo, sino al termine delle riparazioni. In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
e) Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
In caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico che comportano un immobilizzo del veicolo, ovvero se il veicolo non può essere utilizzato o non sia marciante per almeno 36 ore dal momento della richiesta di assistenza alla centrale operativa o in caso di furto totale del veicolo stesso, AXA Assistance organizza il rientro dell’assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all’assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio viene effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe includendo le spese dei biglietti di viaggio per il conducente e gli eventuali passeggeri del veicolo. In alternativa, solamente in Italia, fornendo all’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore. La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito. In caso di furto totale si richiede all’assicurato di presentare alla centrale operativa la copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
f) Rimpatrio del veicolo
Se, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico avvenuto all’estero, il veicolo subisce danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 5 giorni, AXA Assistance, dopo aver preso contatto con l’officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell’immobilizzo fino all’officina preventivamente segnalata. Sono a carico di AXA Assistance le spese di trasporto e di custodia del veicolo a partire dal momento dell’avvenuta comunicazione alla centrale operativa. Quanto precede vale anche in caso di furto quando il veicolo viene recuperato dopo il rientro dell’assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato.
g) Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione (inteso come tempo complessivo di permanenza del veicolo in autofficina, comprensivo dei tempi necessari per la diagnosi, richiesta dei pezzi di ricambio, tempi di attesa necessari, ecc.) superiore a 3 giorni a seguito di guasto, incidente, incendio, atto vandalico, AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.
Qualora al momento del sinistro il punto di assistenza sia chiuso (notturno e festivo) AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, se disponibile, o al massimo di categoria 1.600cc «Compact», per un periodo iniziale di massimo 3 giorni (a chilometraggio illimitato) in attesa di conoscere l’effettivo tempo di riparazione ed eventualmente prolunga il noleggio fino ad un massimo totale di 5 giorni.
Su richiesta di AXA Assistance l’assicurato è tenuto a fornire la documentazione dell’officina da cui risultino le ore di manodopera necessarie ad eseguire le riparazioni del veicolo.
In caso di furto totale del veicolo, AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato
un’autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate in precedenza per un periodo massimo come riportato nelle “Tabelle dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”. L’assicurato deve presentare alla centrale operativa copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.
La prestazione è fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate e al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale con carta di credito.
AXA Assistance, su specifica richiesta dell’assicurato, organizza il servizio di ripresa e consegna del veicolo sostitutivo presso il domicilio o presso il luogo dove si trova l’assicurato.
h) Servizio Delivery & Collection
Il cliente può richiedere che il veicolo sostitutivo venga messo a diposizione presso il suo domicilio o presso l’officina in cui viene svolta la riparazione. Se la società di noleggio incaricata non fornisse il servizio “Delivery & Collection”, AXA Assistance invia un taxi per recarsi presso la società di noleggio. Il servizio prevede la stessa modalità per la restituzione del veicolo noleggiato.
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto
Se il veicolo assicurato richiede un tempo di riparazione superiore a 3 giorni o nell’eventualità del ritrovamento del veicolo dopo un furto, AXA Assistance supporta l’assicurato per il recupero del veicolo, riparato o ritrovato, mettendo a disposizione dello stesso le seguenti soluzioni alternative:
• un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi ad oltre 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
• un soccorso stradale per il recupero del mezzo dopo la riparazione/ritrovamento, nel caso in cui il veicolo riparato si trovi entro 100 Km dal domicilio abituale dell’assicurato;
• un taxi, nel caso in cui il veicolo riparato o ritrovato si trovi nel comune presso il quale l’assicurato ha il proprio domicilio abituale.
j) Richiesta documenti in caso di furto totale (prestazione valida in Italia)
A seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato potrà avvalersi di AXA Assistance per la richiesta dei seguenti documenti:
• estratto cronologico, generale o storico;
• perdita di possesso.
L’Assicurato deve comunicare ad AXA Assistance nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, targa del veicolo rubato e il tipo di documento desiderato.
L’Assicurato dovrà rendere disponibili nelle modalità concordate con AXA Assistance i seguenti documenti:
• denuncia di furto in originale;
• foglio complementare o certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DUC), in originale o copia conforme (se rubato deve essere specificato in denuncia, se non è stato specificato, l’Assicurato deve fare una integrazione della denuncia).
Una volta ottenuti i documenti richiesti agli uffici preposti, AXA Assistance li invierà all’Assicurato tenendo a proprio carico i relativi costi.
AXA Assistance potrà richiedere all'Assicurato ‐ e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ‐ ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.
k) Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
In caso di decesso dell’assicurato all’estero dovuto ad incidente stradale, AXA Assistance organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.
Il trasporto è eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso. Nel massimale previsto sono comprese le spese per l’acquisto della bara. Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l’assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, AXA Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.
l) Consulto medico telefonico
La centrale operativa, attiva 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, è a disposizione dell’assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a infortunio o malattia improvvisa. Il servizio medico della centrale operativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, può fornire consigli medici di carattere generale oppure le informazioni riguardanti:
• reperimento dei mezzi di soccorso;
• reperimento di medici generici e specialisti;
• localizzazione di centri di cura generica e specialistica pubblici e privati;
• modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
• esistenza e reperibilità di farmaci.
La centrale operativa non fornisce diagnosi o prescrizioni, ma mette rapidamente l’assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
m) Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
Qualora il servizio medico della centrale operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell’assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, AXA Assistance organizza:
• il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
• il rimpatrio sanitario nel paese di origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
• l’assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario, viene effettuato con i mezzi ritenuti più idonei a insindacabile giudizio della centrale operativa:
• aereo sanitario;
• aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
• treno prima classe e, se necessario vagone letto;
• autoambulanza senza limiti di chilometraggio;
• altro mezzo di trasporto.
AXA Assistance può richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’assicurato.
COME AMPLIARE LA GARANZIA BASE ASSISTENZA
(OPERANTE SE RICHIAMATA IN POLIZZA E CORRISPOSTO IL RELATIVO PREMIO)
Art. 6.4 ‐ Garanzia Assistenza Plus
Prevede prestazioni di assistenza aggiuntive oltre a includere quelle previste dalla Garanzia Base Assistenza (Art. 6.3) con, in alcuni casi, il relativo innalzamento dei massimali e la contestuale riduzione o eliminazione delle limitazioni.
Inoltre, viene messo a disposizione un massimale unico in modo da usufruire di ulteriori prestazioni di assistenza.
Le prestazioni sono garantite fino alla rimessa in funzione del veicolo coperto da assicurazione.
La richiesta relativa al recupero del veicolo riparato, deve pervenire entro le 48 ore successive alla data di rimessa in funzione del veicolo.
a) Soccorso stradale in caso di urgenza
Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
Relativamente al Traino del veicolo, l’assicurato potrà richiedere una diversa destinazione, entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo.
Veicoli elettrici: in caso di ricarica esaurita traino al punto di ricarica più vicino o, in alternativa, a una diversa destinazione entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo.
b) Invio medico generico
Qualora, successivamente al “Consulto medico telefonico” previsto alla lettera l) della Garanzia Base Assistenza, il servizio medico della centrale operativa giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’assicurato, invia un medico generico convenzionato sul posto.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la centrale operativa organizza il trasferimento in ambulanza dell’assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino.
In caso di emergenza la centrale operativa non può in alcun caso sostituirsi agli organismi ufficiali di soccorso (servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
c) Auto in sostituzione
La prestazione non rientra nel massimale unico.
AXA Assistance mette a disposizione dell’assicurato un’autovettura a noleggio di pari categoria, o al massimo di categoria 1.600cc «Compact», in tutti i casi previsti: guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto), incidente, incendio, atto vandalico, che comportano l’immobilizzo del veicolo coperto dall’assicurazione.
d) Prestazioni con massimale unico
A seguito dell’erogazione di una prestazione di soccorso stradale oppure nel caso in cui il veicolo assicurato sia stato oggetto di furto totale, qualora l’assicurato, impossibilitato all’utilizzo del veicolo, necessiti di ulteriore assistenza ha diritto alle prestazioni tecniche e mediche di seguito riportate:
• informazioni;
• recupero difficoltoso;
• rientro al domicilio;
• prosecuzione del viaggio;
• consegna o recupero auto riparata;
• autista sostitutivo;
• ricerca, prenotazione e spese di albergo;
• trasporto veicolo in Italia;
• invio pezzi di ricambio;
• anticipo spese riparazione veicolo;
• abbandono legale;
• anticipo cauzione civile e penale;
• assistenza legale;
• dissequestro del veicolo;
• rientro/assistenza figli minori;
• servizio di accompagnamento o taxi.
Per le prestazioni che eccedono il massimale, il costo è a carico dell’assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla centrale operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato.
È esclusa pertanto ogni responsabilità della centrale operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo
Le prestazioni non rientrano nel massimale unico e si intendono con massimale illimitato sia per sinistro sia per numero di sinistri per anno.
f) Anticipi di spese/cauzione penale
Esclusivamente all’estero, in caso di arresto per fatti legati alla circolazione del veicolo, viene erogata una somma quale anticipo delle spese o per la cauzione penale.
La garanzia è operante nel momento in cui, in Italia, la centrale operativa ha ricevuto adeguate garanzie bancarie di restituzione. L’assicurato deve restituire la somma anticipata entro 30 (trenta) giorni dall’erogazione della stessa.
COSA NON ASSICURO
Art. 6.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Base Assistenza e Garanzia Assistenza Plus
Le prestazioni non sono dovute nei seguenti casi:
a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall’inizio delle ostilità qualora l’Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
d) dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei passeggeri, compreso il suicidio o tentato suicidio;
e) circolazione stradale di veicoli adibiti al trasporto di materiale radioattivo o di sostanze pericolose;
f) immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice;
g) immobilizzi causati da normali operazioni di manutenzione;
h) uso improprio del veicolo e specificatamente: atti di pura temerarietà, gare su strada, rally e relative prove;
i) conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
j) conduzione del veicolo in stato di ebbrezza (o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico) o sotto gli effetti di psicofarmaci, nonché dall’uso di stupefacenti e allucinogeni;
k) circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica o ad essa equivalente (percorsi fuoristrada o zone non raggiungibili da un mezzo di soccorso ordinario);
l) qualora il veicolo non sia assicurato ai sensi della normativa vigente e per la copertura RCA obbligatoria;
m) appropriazione indebita (ART. 646 del Codice Penale);
n) mancato contatto con la centrale operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa;
o) viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
p) nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della centrale operativa;
q) quando un altro trasportato è in grado di guidare il veicolo;
r) trasferimenti di valuta all’estero comportino violazione delle norme vigenti in materia valutaria in Italia o nel paese in cui si trova l’assicurato.
AXA Assistance si riserva di non eseguire le prestazioni richieste a seguito di sinistro o di sospenderne in ogni istante l’esecuzione qualora queste siano palesemente o ragionevolmente impossibili, irrealizzabili o attuabili solo attraverso canali illegali, con violazione della privacy o con violazione di leggi nazionali o internazionali o di norme etiche e morali.
Art. 6.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni
Inoltre l’assicurazione non comprende:
1) le spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla centrale operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della centrale operativa;
2) le spese di riparazione (manodopera compresa) del veicolo, di pedaggio, di carburante e i dazi doganali, le spese di sorveglianza e di parcheggio diverse da quelle convenute con la centrale operativa, i danni agli effetti personali ed alle merci trasportate a bordo del veicolo, le eventuali perdite economiche a seguito dell’evento, i danni conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o imprevedibili;
3) i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 35 q.li;
4) i veicoli con targa di uno stato estero, non immatricolati in Italia;
5) i veicoli adibiti ad uso pubblico (ad eccezione dei Taxi che sono invece inclusi), a scuola guida e i veicoli a tre ruote;
6) le roulotte/caravan, i rimorchi e i carrelli appendice sganciati dal veicolo assicurato.
7) il veicolo quando si trovi in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario o mezzo di soccorso speciale;
8) il caso di immobilizzo del veicolo in caso di campagna di richiamo e per l’effettuazione del tagliando periodico;
9) le prestazioni di assistenza nei paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un’autorità pubblica competente.
Inoltre:
10) in caso di erogazione di prestazioni alberghiere sono escluse tutte le spese diverse dal pernottamento e dalla prima colazione;
11) in caso di decesso dell’assicurato all’estero sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e inumazione, all’eventuale recupero della salma e al soggiorno del familiare.
Art. 6.7 ‐ Ulteriori Esclusioni specifiche Garanzia Base Assistenza e Garanzia Assistenza Plus
Fermo restando quanto stabilito dagli Artt. 7.5 ‐ Esclusioni comuni Garanzia Base Assistenza e Garanzia Assistenza Plus e 7.6 ‐ Ulteriori Esclusioni Comuni, valgono altresì, per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni:
Rientro o prosecuzione del viaggio (garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell’assicurato)
La prestazione, in caso di noleggio di un’autovettura, non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
Rimpatrio del veicolo
La prestazione non comprende il rimpatrio del veicolo il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all’ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia
Inoltre, non comprende i danni da eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, altri danneggiamenti da parte di terzi durante l’immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.
Auto in sostituzione (garanzia valida solo in Italia)
La prestazione non comprende le spese inerenti le assicurazioni facoltative, le relative franchigie, le spese di carburante, i pedaggi in genere (autostrade, traghetti, ecc.), le eventuali multe, ed i giorni eccedenti quelli autorizzati dalla centrale operativa.
Rimpatrio salma (prestazione valida all’estero)
La prestazione non comprende le spese relative:
• alla cerimonia funebre e l’inumazione;
• all’eventuale recupero della salma;
• al soggiorno del familiare.
Trasferimento/Rimpatrio sanitario (prestazione valida all’estero)
La prestazione non comprende:
• le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della centrale operativa, possono essere curate sul posto;
• le infermità o lesioni che non precludono all’assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
• le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
• tutti i casi in cui l’assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura;
• tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
COME MI ASSICURO
Art. 6.8 ‐ Limiti di esposizione
Le prestazioni erogate da AXA Assistance non sostituiscono quelle che l’assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che sono a suo carico.
Inoltre, su richiesta di AXA Assistance, l’assicurato consegna i titoli di trasporto non utilizzati (ad esempio, in caso di rientro anticipato dell’assicurato, organizzato dalla centrale operativa, che abbia reso inutili i titoli di viaggio in suo possesso) con delega ad AXA Assistance che si incarica delle pratiche di rimborso e trattiene le somme ricavate. In mancanza, AXA Assistance può richiedere all’assicurato, entro 3 mesi dal rientro, di intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, sono rimborsate previa presentazione di documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).
Art. 6.9 ‐ Obblighi dell’assicurato in caso di richiesta di assistenza
L’assicurato deve contattare personalmente la centrale operativa, a meno che non sia oggettivamente impossibilitato, fornendo i propri i dati anagrafici, il numero di polizza ed il tipo di intervento richiesto.
TABELLE DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
I limiti di indennizzo sotto indicati sono da intendersi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere stabilito per legge.
Validità e operatività delle prestazioni di assistenza (Art. 6.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
Garanzia Base Assistenza (Art. 6.3) | Le garanzie sono prestate con il limite massimo di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo sinistro. |
Garanzia Base Assistenza (Art. 6.3) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
b) Soccorso Stradale Traino | La garanzia è prestata entro un percorso massimo di 60 km (A/R) dal luogo di fermo; | |
b) Soccorso Stradale Traino per il recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 105,00 per evento. | |
b) Soccorso Stradale Recupero difficoltoso | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 500,00 per evento, compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi per il recupero. | |
c) Taxi sul luogo di fermo | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per sinistro. | |
d) Spese di soggiorno | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive e fino a € 75,00 per notte e per persona. In caso di furto totale la garanzia è prestata fino ad un massimo di 3 giorni. |
e) Rientro o prosecuzione del viaggio | La garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro di € 600,00 complessive e non può essere erogata se si è già usufruito della prestazione: d) Spese di soggiorno. | |
f) Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. | |
g) Auto in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato, in caso di guasto, incidente, incendio, atto vandalico. Inoltre, è prestata per un periodo massimo di 20 giorni da utilizzare entro i 60 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale. | |
i) Recupero del veicolo dopo le riparazioni o dopo il ritrovamento per furto | In caso di soccorso stradale la garanzia è prestata con il limite massimo di € 1.500,00 per evento. In caso di utilizzo di un taxi, la garanzia è prestata con il limite massimo di € 50,00 per evento. | |
k) Rimpatrio salma | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per assicurato. | |
m)Trasferimento Rimpatrio sanitario | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. |
Garanzia Assistenza Plus (Art. 6.4) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
a) Soccorso stradale In caso di urgenza | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. | |
a) Soccorso Stradale Traino | La garanzia è prestata entro un percorso massimo di 80 km (A/R) dal luogo di fermo; |
Garanzia Assistenza Plus (Art. 6.4) | ||
c) Auto in sostituzione | La garanzia è prestata per un periodo massimo di 20 giorni a chilometraggio illimitato da utilizzare entro i 30 giorni successivi al sinistro, in caso di furto totale. | |
d) Prestazioni con massimale unico | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 400,00 per sinistro e per un massimo di 3 sinistri per anno. | |
e) Rimpatrio della salma e Rimpatrio del veicolo | La garanzia è prestata con il massimale illimitato. | |
f) Anticipi di spese/cauzione penale | La garanzia è prestata con il limite massimo di € 5.000,00 per sinistro. |
7. SEZIONE GARANZIA GAP
PREMESSA
La garanzia GAP (“Guaranteed Asset Protection”) è finalizzata a proteggere l’assicurato dalla perdita di valore del veicolo assicurato qualora lo stesso sia oggetto di furto o subisca un danno irreparabile, proteggendone il valore nel tempo.
Per tutto quanto non è espressamente regolato nella presente Sezione, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano la garanzia Incendio e Furto.
La garanzia prevista in questa SEZIONE è operante solo se espressamente richiamata in polizza ed è stato corrisposto il relativo premio.
Per ogni sinistro l’importo liquidato è limitato e/o ridotto come riportato nella “Tabella dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Le prestazioni non comprese nella garanzia, sono elencate nel capitolo “COSA NON ASSICURO”.
COSA ASSICURO
Art. 7.1 ‐ Garanzia GAP
Copre la perdita pecuniaria subita in caso di furto (consumato) e rapina del veicolo assicurato e in caso di danno irreparabile determinato da:
• incidente con altro veicolo connesso con la circolazione stradale (collisione con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, ribaltamento, uscita di strada);
• incendio;
• eventi naturali;
• eventi socio‐politici quali tumulti popolari, atti di terrorismo, scioperi, sommosse;
• atti di vandalismo.
La garanzia indennizza la differenza fra il valore assicurato del veicolo al momento della prima stipula del contratto di assicurazione (coincidente con il valore commerciale del veicolo) e il maggiore tra:
• il valore commerciale del veicolo alla data del Sinistro,
• l’importo liquidato da AXA per il medesimo Sinistro in base alla garanzia Incendio o Furto.
Ove, al momento del sinistro, il valore assicurato risulti inferiore al valore Commerciale effettivo del veicolo, l’indennizzo della garanzia GAP sarà calcolato proporzionalmente.
Il valore assicurato alla prima stipula del contratto di assicurazione rimane invariato fino ad eventuale sostituzione dello stesso che comporti novazione contrattuale o cambio del veicolo.
Art. 7.2 ‐ Validità territoriale
L’assicurazione opera con riferimento ai sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde) ad esclusione di quelli con la sigla internazionale barrata.
COSA NON ASSICURO
Art. 7.3 ‐ Esclusioni Garanzia GAP
La copertura non è operante in caso di:
a) conducente non abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l’assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l’assicurazione opera anche se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
b) veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza qualora sia stato accertato lo stato di etilista cronico o con un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l ai sensi della normativa vigente o nel caso in cui il guidatore si rifiuti di sottoporsi all’accertamentio del tasso alcolemico;
c) veicolo guidato da persona in stato di alterazione psico‐fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope se è stata applicata la sanzione ai sensi della normativa vigente o nel caso sia accertata la tossicodipendenza cronica;
d) danni verificatisi in occasione di guerra (anche civile), occupazione militare e invasioni;
e) danni subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione “fuori strada”;
f) danni causati da cose o animali trasportati sul veicolo, e da operazioni di carico e scarico;
g) veicolo dichiarato non idoneo alla circolazione per non aver superato la revisione obbligatoria prescritta dalle norme in vigore. La copertura è operante, limitatamente al periodo e per le tratte previste dal C.D.S., nei casi di esito “ripetere” o “sospeso”. Si precisa che non si considera equivalente al mancato superamento, il fatto che il veicolo non sia stato sottoposto a revisione nei tempi e nei modi prescritti dalle norme in vigore, per dimenticanza, omissione o altra causa;
h) furto totale dell’autovettura agevolato dall’utilizzo delle chiavi di accensione;
i) danni al veicolo utilizzato per il trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive.
j) dolo del conducente;
k) furto del veicolo verificatosi al di fuori dell'Italia, se il veicolo stesso si trovi al di fuori del territorio italiano per più di 90 giorni consecutivi;
l) Veicolo non coperto da polizza RCA ala data del sinistro.
COME MI ASSICURO
Art. 7.4 ‐ Requisiti di Assicurabilità
Il veicolo è assicurato al completo degli optional della casa costruttrice.
La somma assicurata sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli usati, viene determinata al momento della prima stipula del contratto e corrisponde:
• nella Formula “Valore commerciale”, al valore di mercato del veicolo.
Al superamento dei 60 (sessanta) mesi di vetustà del veicolo, la garanzia non sarà più vendibile. Pertanto non potrà essere rinnovata alla scadenza annuale del contratto.
TABELLA DEI LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI E/O FRANCHIGIE
Garanzia GAP (Art. 7.1) | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | Scoperto o Franchigia |
GAP | La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo di € 50.000,00. L’indennizzo pagato non potrà essere superiore alla differenza tra il valore assicurato del veicolo al momento della prima stipula del contratto e il valore commerciale del veicolo alla data del sinistro, o l’importo liquidato da AXA per il medesimo sinistro in base alla garanzia Incendio o Furto. L’indennizzo per il caso di Furto consumato / Rapina e per il caso di Danno irreparabile non sono cumulabili pertanto la garanzia GAP si intederà risolta in caso di liquidazione del primo indennizzo di una delle motivazioni di cui sopra. Ove al momento del sinistro il Valore assicurato risulti inferiore al Valore commerciale effettivo del veicolo, l’indennizzo della garanzia GAP sarà calcolato proporzionalmente. |
X. SEZIONE NORME CHE REGOLANO IL SINISTRO
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO
Art. X.1 ‐ Come denunciare il sinistro
Il contraente o l’assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all’agenzia o direttamente ad AXA
entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza (in base
a quanto stabilisce l’Art. 1913 c.c.) indicando la data, il luogo e l’ora, la dinamica dell’incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti.
La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo CAI “Constatazione amichevole di incidente Denuncia di sinistro”, che deve contenere l’indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro.
La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) di colui che conduceva il veicolo assicurato al momento del sinistro.
Se sono conosciuti devono essere inoltre indicati:
• i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
• eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
• eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
• ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.
A fronte di omissione o ritardi (ai sensi dell’Art 1913 c.c.) nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell’invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto erogare.
Art. X.2 ‐ Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P. R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)
Le informazioni relative all’assicurazione R.C.A. che forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall’Art. X.1 – Come denunciare il sinistro). Riteniamo comunque utile fornire sin d’ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.
La liquidazione dei sinistri può avvenire:
a) sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” (Art 149 del C.D.A.).
In tal caso il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione.
La gestione del sinistro è svolta quindi dall’assicuratore del veicolo non responsabile o parzialmente responsabile e riguarda i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato o del conducente, nonché le lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente del medesimo veicolo.
Devono inoltre ricorrere le seguenti condizioni:
• la collisione deve essere avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano, deve aver materialmente interessato due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane oppure con imprese estere aderenti all’accordo “risarcimento diretto”;
• i due veicoli devono essere targati ed immatricolati in Italia; la Convezione non si applica alle macchine agricole, ai veicoli non targati ‐ macchine operatrici che circolano in forza di specifiche autorizzazioni pur essendo sprovviste di targa identificativa del veicolo‐ né ai ciclomotori ed assimilati non dotati del sistema di targatura previsto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2006, n. 153.
L’agente e la struttura liquidativa di AXA sono a disposizione del contraente e del danneggiato per fornire l’assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.
Nell’ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l’indicazione dell’eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno.
Nell’ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l’età, l’attività e il reddito del danneggiato; b) l’entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l’eventuale consulenza medico‐legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui la somma sia offerta dall’impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico‐legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell’avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall’assicurato).
b) sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato” per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall’Art. 141 del C.D.A., salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di quest’ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente).
c) sulla base della “procedura di risarcimento prevista dall’Art. 148” del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il ”modulo CAI” compilato in ogni sua parte ed indicando:
• per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
• per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’Art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.
Art. X.3 ‐ Termini di legge per il risarcimento (Art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, Art. 148 del C.D.A.) La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.
I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di ”modulo CAI” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di ”modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.
Prescrizione
Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (Art. 2947 c.c.). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Facoltà di rimborsare l’importo liquidato da AXA per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della “Bonus‐Malus”
Il contraente o l’assicurato può rimborsare ad AXA, al momento del rinnovo del contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati da AXA nell’anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.
In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del “risarcimento diretto” l’assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il suo agente) alla:
CONSAP ‐ Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.
l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.
Art. X.4 ‐ Gestione delle vertenze
AXA gestisce a nome dell’assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell’assicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazione dei danneggiati.
AXA non riconosce le spese sostenute dall’assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. X.5 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno in caso di sinistro “Danni causati da veicolo non assicurato”
La liquidazione viene effettuata secondo i criteri civilistici di valutazione del danno previsti dalla normativa di legge vigente. Nel caso di antieconomicità della riparazione, l’assicurato ha diritto al valore del veicolo come previsto dall’Art. X.10 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno ‐ Formula “Valore Commerciale”. L’assicurato può procedere alla riparazione del veicolo, tenendo a proprio carico la differenza tra il valore del veicolo e il costo della riparazione. Per le lesioni personali AXA indennizza i trasportati secondo la percentuale di invalidità permanente riportata ed il conducente esclusivamente entro la soglia del 9% di invalidità permanente.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO RICORSO TERZI DA INCENDIO, ESPLOSIONE O SCOPPIO
Art. X.6 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’assicurato deve immediatamente informare AXA delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. AXA ha la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’assicurato.
L’assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di AXA. Le spese giudiziali sostenute sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Nel caso sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO PER I DANNI AL VEICOLO
Art. X.7 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, anche ottemperando alle eventuali disposizioni di AXA prima della riparazione. Le spese sostenute sono a carico di AXA;
b) avvisare l’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo, le cause del sinistro, le conseguenze e l’entità approssimativa del danno, il nominativo e il domicilio di eventuali testimoni.
Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all’estero, l’assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro
,tranne nel caso di sinistro furto parziale che può essere denunciato ed aperto anche senza contestuale presentazione della denuncia all’Autorità, fermo restando che questa resta atto indispensabile per permettere la successiva gestione e liquidazione del sinistro.
In ogni caso l’assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso di AXA, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.
L’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall’assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall’avviso indicato al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso di AXA.
In tal caso l’assicurato deve:
• conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
• presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) e fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.
Inoltre, per le seguenti Garanzie, l’assicurato deve:
• Garanzia Danni causati da animali selvatici o randagi (Art. 3.5): presentare il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza a livello sia nazionale sia provinciale, locale o di enti e individui preposti ufficialmente e delegati dalle amministrazioni competenti, intervenuti sul luogo del sinistro, il quale deve inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento conforme al contenuto della presente garanzia.
• Garanzie accessorie (Art. 3.9) ‐ AUTO PROTETTA
Perdita delle chiavi del veicolo: presentare regolare fattura o altro documento giustificativo delle spese sostenute e copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.
Rimborso delle spese per lavaggio e disinfezione: presentare i documenti giustificativi delle spese sostenute.
Danni conseguenti a furto di cose non assicurate: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti.
• Garanzie accessorie (Art. 3.9) ‐ FAMIGLIA PROTETTA
Danni ai bagagli: presentare copia conforme della denuncia fatta alle autorità competenti. Danni ai locali di proprietà: informare immediatamente AXA, fornendo tutti i documenti e le prove utili a dimostrare il danno e la sua entità.
Spese sostituzione serratura di casa: presentare regolare fattura e copia conforme della denuncia di furto fatta alle autorità competenti.
Spese veterinarie: presentare regolare fattura e copia della denuncia di sinistro da circolazione.
Rimborso tassa di Proprietà: presentare copia della documentazione di pagamento.
Duplicato patente di guida: presentazione copia della documentazione attestante il rilascio del duplicato e le relative spese sostenute.
• Garanzie accessorie (Art. 3.9) ‐ DOCUMENTI PROTETTI
Immatricolazione o passaggio di proprietà: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute.
Parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità: presentare copia della documentazione attestante le spese sostenute e del verbale di ritrovamento redatto dalle autorità.
Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale: presentare copia conforme della denuncia di furto e le ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un’agenzia di pratiche automobilistiche.
L’inadempimento degli obblighi sopra descritti, comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo come previsto dalla normativa vigente.
Art. X.8 ‐ Esagerazione dolosa del danno
L’assicurato perde il diritto all’indennizzo quando esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione del danno mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso del loro deterioramento o, se si tratta di furto o rapina, altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato.
Art. X.9 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro
Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile “Quattroruote” al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Altrimenti viene preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Art. X.10 ‐ Determinazione dell’ammontare del danno
In caso di sinistro AXA corrisponde all’assicurato la somma indennizzabile, dedotti gli eventuali limiti (scoperto e/o minimo o franchigia) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.
Nella Formula “Valore Commerciale”, in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall’Art. X.9 ‐ Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro, decurtato del valore dell’eventuale relitto.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d’uso.
Nella Formula “Valore a nuovo” (Formula valida per le sole garanzie Incendio, Furto e Kasko), in caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno è pari:
• al capitale assicuratodel veicolo decurtato dell’eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 24 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all’estero);
• al valore di mercato al momento del sinistro decurtato del valore dell’eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 24 mesi dalla prima immatricolazione.
Per i danni parziali l’ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d’uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l’entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell’eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento alle tabelle specifiche ANIA e/o ai manuali d’officina della casa costruttrice.
Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dall’Art. 3.14 ‐
“Somma assicurata”, l’ammontare del danno è ridotto nella stessa proporzione.
Relativamente agli optional, l’assicurato deve fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d’acquisto, fatture, ricevute fiscali); se l’assicurato non è in grado di produrre tale documentazione la valutazione non supera € 250,00 per sinistro.
AXA può far eseguire direttamente le riparazioni per il ripristino del veicolo danneggiato e sostituire
con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l’indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro e corrispondere il controvalore.
AXA può richiedere all’assicurato l’esibizione della fattura o ricevuta fiscale.
Art. X.11 ‐ Rimborso IVA
Nella determinazione del danno si tiene conto dell’IVA, sempre che l’importo dell’imposta sia compreso nella somma assicurata e l’assicurato la tenga a suo carico.
Art. X.12 ‐ Controversie ‐ Nomina dei periti
L’ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità:
a) direttamente da AXA o da persona da questa incaricata, con il contraente o persona da lui designata;
b) per iscritto, di comune accordo tra le parti, fra due periti nominati uno da AXA ed uno dal contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito può farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. X.13 ‐ Assicurazione presso diversi assicuratori
In caso di sinistro il contraente o l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.
Art. X.14 ‐ Limite massimo dell’indennizzo
In nessun caso AXA è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto
dall’Art. 1914 c.c.; in tal caso e limitatamente alle sole spese sostenute per evitare o diminuire il
danno, esse rimangono a carico dell’assicuratore salvo che non siano state fatte inconsideratamente.
Art. X.15 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi
Per la Garanzia Furto (Art. 3.2) in caso di mancato ritrovamento del veicolo, AXA indennizza l’assicurato, sempreché siano trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all’autorità competente e lo stesso abbia fatto pervenire:
• il certificato di proprietà o il Documento Unico di Circolazione (DUC), con l’annotazione della perdita di possesso e l’estratto giuridico originario rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
• le chiavi del veicolo assicurato (comprese quelle di antifurto) e, se richiesta da AXA, una procura notarile a vendere al fine di agevolare l’eventuale vendita dello stesso in caso di ritrovamento;
• in caso di ipoteca sul veicolo, l’attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l’autorizzazione scritta della società vincolataria al pagamento (in assenza l’indennizzo verrà corrisposto direttamente alla società vincolataria).
Se è stata aperta una procedura giudiziaria, AXA si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l’indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.
AXA si riserva la facoltà di indennizzare l’assicurato, previo accordo, in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con un veicolo omologo.
Art. X.16 ‐ Recupero delle cose rubate
L’assicurato deve, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, informare tempestivamente AXA, e far verbalizzare alle autorità l’avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell’indennizzo, l’indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto recuperato dopo il pagamento integrale dell’indennizzo diventa di proprietà di AXA; l’assicurato deve fornire ad AXA la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a trattenerne il relativo ricavato. Se invece l’indennizzo è stato pagato parzialmente, i recuperi sono suddivisi fra le parti in proporzione del danno sopportato. L’assicurato ha la possibilità di riacquistare quanto recuperato restituendo ad AXA l’indennizzo ricevuto.
Art. X.17 ‐ Surrogazione
Qualora AXA abbia pagato l’indennità, i diritti e le azioni che il contraente/assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, passano di diritto ad AXA in base alla normativa vigente ed in particolare all’Art. 1916 c.c..
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO INFORTUNI DEL CONDUCENTE
Art. X.18 ‐ Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il contraente, l’assicurato, o altro soggetto per conto dei medesimi, deve darne avviso scritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o possibilità, ai sensi dell’Art 1913 del c.c. L’inadempimento di tale obbligo comporta la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento e deve essere corredata da certificazione medica.
L’assicurato od i suoi famigliari devono far pervenire ad AXA le informazioni relative al decorso delle lesioni, fornendo anche copia delle cartelle cliniche complete e dei certificati medici in copia od originale che prescrivono: le prestazioni mediche con la presunta patologia e/o la relativa diagnosi, delle copie o degli originali delle notule, fatture o ricevute quietanzate e di ogni altro documento ritenuto da AXA attinente alla valutazione ed alla liquidazione del sinistro.
AXA si riserva di richiedere all’assicurato la produzione del giustificativo esclusivamente in originale. L'assicurato od i suoi famigliari devono consentire le indagini e gli accertamenti necessari nonché, su richiesta di AXA, sottoporsi agli eventuali accertamenti e controlli medici disposti dai suoi incaricati, fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione sanitaria richiesta sciogliendo dal segreto professionale e d'ufficio i medici che lo hanno visitato o curato e gli enti presso i quali è stato ricoverato o curato ambulatorialmente, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla “Privacy” ‐ Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).
Le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell’assicurato.
Art. X.19 ‐ Criteri di indennizzabilità
AXA corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell’infortunio, l’assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l’infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
Morte
L’indennizzo sarà liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'assicurato. Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell’assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, AXA liquida ai beneficiari o agli eredi la somma prevista per il caso di morte.
La liquidazione avviene non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell’istanza per la dichiarazione di morte presunta come previsto dagli Artt. 60 e 62 c.c.
Qualora, dopo il pagamento dell’indennizzo, l’assicurato risultasse in vita, AXA avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l’assicurato può far valere i propri diritti per l’invalidità permanente eventualmente subita.
Invalidità permanente
a) Se l’infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente definitiva totale, AXA corrisponde la somma assicurata.
b) Se l’infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l’indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni riportate nella tabella seguente (tali valori sono da ritenersi quali valori massimi).
MENOMAZIONI RIPORTATE | % di INVALIDITÀ PERMANENTE |
Perdita anatomica o funzionale di: | |
un arto superiore | 70% |
una mano o avambraccio | 60% |
un pollice | 18% |
un indice | 14% |
un medio | 8% |
un anulare | 8% |
un mignolo | 12% |
falange ungueale del pollice | 9% |
una falange di altro dito della mano | 1/3 valore dito |
Anchilosi: | |
scapolo‐omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola | 25% |
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono‐supinazione libera | 20% |
del polso in estensione rettilinea con pronosupinazione libera | 10% |
Paralisi completa: | |
del nervo radiale | 35% |
del nervo ulnare | 20% |
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore: | |
al di sopra della metà della coscia | 70% |
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio | 60% |
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba | 50% |
un piede | 40% |
ambedue i piedi | 100% |
un alluce | 5% |
un altro dito del piede | 1% |
la falange ungueale del pollice | 2,5% |
Anchilosi: | |
dell’anca in posizione favorevole | 35% |
del ginocchio in estensione | 25% |
della tibio‐tarsica ad angolo retto | 10% |
della tibio‐tarsica con anchilosi della sotto astragalica | 15% |
Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno | 15% |
Esiti di frattura scomposta di una costa | 1% |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: | |
una vertebra cervicale | 12% |
una vertebra dorsale | 5% |
MENOMAZIONI RIPORTATE | % di INVALIDITÀ PERMANENTE |
12a dorsale | 10% |
una vertebra lombare | 10% |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazioni nei movimenti del capo e del collo | 2% |
Esiti di frattura del sacro | 3% |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% |
Perdita totale, anatomica o funzionale di: | |
un occhio | 25% |
ambedue gli occhi | 100% |
Sordità completa di: | |
un orecchio | 10% |
ambedue gli orecchi | 40% |
Perdita della voce | 30% |
Stenosi nasale assoluta: | |
Monolaterale | 4% |
Bilaterale | 10% |
Perdita anatomica di: | |
un rene | 20% |
della milza senza compromissioni significative della crasi ematica | 10% |
c) Se l’infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera b), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
‐ se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale di un arto o di un organo, le percentuali previste alla lettera b) vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
‐ nel caso di menomazioni di uno o più distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, AXA procederà alla valutazione attraverso somma matematica delle percentuali di invalidità fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
‐ nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera b) e ai criteri sopra riportati, il grado di invalidità permanente viene determinato attraverso i valori e i criteri sopra indicati e tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera b) sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Qualora un adeguato trattamento terapeutico possa modificare positivamente la prognosi
dell’infortunio oggetto di denuncia e l’assicurato non intenda sottoporvisi, la valutazione del danno viene effettuata sulla base del tasso di invalidità permanente che residuerebbe se l’assicurato stesso si sottoponesse a detto trattamento, senza tener conto del maggior pregiudizio derivante dalle condizioni di salute in atto.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio denunciato dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, AXA paga agli eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima; nel caso invece, l’indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l’oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l’importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
Art. X.20 ‐ Assicurazione per conto altrui ‐ Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato, così come disposto dall’Art. 1891.c.c.
Art. X.21 ‐ Controversie – Arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, e sull’applicazione dei criteri di indennizzo, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le parti ad un collegio di 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal consiglio dell’ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio dei medici.
Il collegio medico risiede nella località scelta consensualmente dalle parti; in caso di disaccordo il collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico designato e per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È’ data facoltà al collegio medico di rinviare, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente a periodo da definirsi dal collegio stesso, nel qual caso il collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo.
Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Art. X.22 ‐ Pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
A liquidazione avvenuta, AXA restituisce all’assicurato la documentazione originale ricevuta (fatture o ricevute fiscali) con apposizione sulla stessa della data e dell’importo relativi all’indennizzo corrisposto.
Qualora l’assicurato abbia presentato a terzi notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Il pagamento dell'indennizzo è effettuato in Italia ed in valuta corrente anche per le spese sostenute all’estero, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall’assicurato.
Art. X.23 ‐ Cumulo di indennità
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne la garanzia morte che non è cumulabile con l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell’assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. X.24 ‐ Diritto di surrogazione
AXA rinuncia, a favore dell’assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione verso i terzi responsabili dell’infortunio.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE
Art. X.25 ‐ Insorgenza del sinistro
I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:
• le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.
Art. X.26 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale
L’assicurato deve immediatamente denunciare all’agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza e fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.
In caso di sinistro rientrante nella procedura di risarcimento diretto, l’assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell’Art. 5.1 ‐ Garanzia Base Tutela Legale (mancata accettazione dell’offerta).
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, indicandolo se possibile ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.
Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. L’eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.
L’assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA Assicurazioni S.p.A. e/o con AXA Assistance.
Inoltre, l’assicurato deve:
• regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
• assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.
Art. X.27 ‐ Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l’assicurato richiede la copertura assicurativa deve:
a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro e indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. X.28 ‐ Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’Art. X.26 ‐ Come denunciare il sinistro e libera scelta del legale.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità di successo. AXA Assistance, così come AXA Assicurazioni S.p.A, non sono responsabili dell’operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere. L’assicurato non può giungere direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma. In caso di conflitto d’interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l’assicurato e AXA Assicurazioni S.p.A e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell’assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. AXA Assistance avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. X.29 ‐ Recupero di somme
Spettano integralmente all’assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Art. X.30 ‐ Termini per il risarcimento
AXA Assistance si impegna a formulare all’assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all’assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA
Art. X.31 ‐ Come denunciare il sinistro
Le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell’evento che le rende necessarie, direttamente a:
AXA ASSISTANCE
Via Carlo Pesenti, 121 ‐ 00156 ROMA
Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall’Italia)
Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall’estero) | Fax +39.06.47.40.742
Prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:
• numero di polizza;
• cognome e nome dell’assicurato, indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• targa, marca e modello del veicolo assicurato;
• le altre eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione stessa.
Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l’assicurato deve fornire l’indirizzo e il recapito telefonico dell’officina in cui è ricoverato il veicolo.
In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l’assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l’ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA Assicurazioni S.p.A..
Qualora l’assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l’evento.
Art. X.32 ‐ Onere della prova
È a carico di chi richiede l’indennità di provare che esistono tutti gli elementi che costituiscono il suo diritto a termini di polizza.
Art. X.33 ‐ Comunicazioni ‐ Variazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il contraente, l’assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all’Art. X.31 – Come denunciare il sinistro.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO GAP
Art. X.34 ‐ Cosa fare in caso di sinistro Gap
Fermo quanto disciplinato dall’Art. X.7 ‐ Obblighi in caso di sinistro, che viene richiamato integralmente, l’assicurato deve inoltre presentare i seguenti documenti:
a. estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
b. patente di guida del conducente dell’Autoveicolo al momento del Sinistro;
c. libretto di circolazione del veicolo o il Documento Unico di Circolazione (DUC);
d. solo in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato, del certificato di cancellazione dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).
Art. X.35 ‐ Termini per il risarcimento
AXA si impegna a liquidare l’indennizzo entro 30 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA.
Articoli del Codice Civile
Art. 60 c.c. Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'Art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
1) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2) quando alcuno e stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3) quando alcuno e scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non e conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio e avvenuto.
Art. 62 c.c. Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'Art. 60 può essere domandata quando non si e potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'Art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 1341 c.c. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1888 c.c. Prova del contratto
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
L'assicuratore è obbligato a rilasciare al contraente la polizza di assicurazione o altro documento da lui sottoscritto.
L'assicuratore è anche tenuto a rilasciare, a richiesta e a spese del contraente, duplicati o copie della polizza; ma in tal caso può esigere la presentazione o la restituzione dell'originale.
Art. 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo.
All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
Art. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1901 c.c. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
Art. 1907 c.c. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1913 c.c. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
Art. 1914 c.c. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
Art. 1915 c.c. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
Art. 1916 c.c. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo