CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
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IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI UFFICI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI UNO STUDIO/UFFICIO
SET INFORMATIVO
Il presente set informativo contiene:
• il Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• le Condizioni di Assicurazione comprensive di glossario redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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Polizza di Incendio, Eventi catastrofali, A.pparecchiature elettriche e elettroniche,
Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Professioni - Uffici”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
🗶
Che cosa non è assicurato?
Principali rischi esclusi:
🗶 Incendio: danni dovuti a precaria condizione di statica e manutenzione.
🗶 Eventi catastrofali: fabbricati abusivi o dichiarati inagibili per ordine delle Autorità competenti.
🗶 Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni da montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
🗶 Furto: eventi in locali con caratteristiche costruttive non conformi a quanto indicato in polizza.
🗶 RCT-RCO: non sono considerati terzi il Contraente, l’Assicurato, il coniuge, gli ascendenti e discendenti dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente.
🗶 Assistenza e Assistenza Cyber: eventi dovuti a dolo dell’Assicurato.
Che cosa è assicurato?
✓ La Società presta l’assicurazione nei limiti delle somme assicurate/massimali (per sinistro e/o per anno) indicati nella scheda di polizza. Il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra sezione
Le sezioni previste sono:
✓ Incendio: a copertura dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio ed altri eventi.
✓ Eventi catastrofali: indennizzo dei danni causati da Xxxxxxxxx, Inondazione, Alluvione ed Allagamento ed alcune spese riconducibili a detti eventi.
✓ Apparecchiature elettriche ed elettroniche: danni materiali e diretti causati alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche se di proprietà di terzi, causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.
✓ Furto: indennizza danni da illecita sottrazione del contenuto dell’Ufficio, anche se di proprietà di terzi.
✓ RCT-RCO: per il risarcimento dei danni causati a terzi derivanti da eventi legati ai rischi relativi alla conduzione e alla proprietà dei locali adibiti ad ufficio e degli infortuni sul lavoro subiti dai propri prestatori di lavoro.
✓ Assistenza: prestazioni o servizi erogati in caso di necessità in relazione ai locali adibiti ad Ufficio.
✓ Assistenza cyber (vincolata alla sezione Assistenza): prestazioni specifiche per i rischi Cyber.
Per alcune sezioni di polizza sono previste alcune garanzie opzionali che, previo pagamento di un premio aggiuntivo, estendono la copertura assicurativa.
Ci sono limitazioni alla copertura?
Limitazioni di garanzia delle sezioni:
! Esistono limiti di risarcimento/indennizzo specifici per alcune garanzie delle singole sezioni.
! Per ciascuna sezione sono previste le specifiche esclusioni/limitazioni di garanzia, alcune delle quali derogabili con acquisto di una garanzia opzionale, come precisato nella relativa clausola di esclusione.
Questa polizza assicura i rischi relativi alla proprietà o conduzione di uno studio/ufficio.
Dove sono coperto dall’assicurazione?
• Le sezioni Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT sono valide per gli Uffici ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La RCO vale nel mondo intero. Le prestazioni della sezione Assistenza sono valide in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx, ad eccezione di Rientro anticipato dal viaggio, Informazioni su fiere nazionali/internazionali e Informazioni per viaggi di lavoro che valgono nel mondo intero.
Che obblighi ho?
• Alla sottoscrizione del contratto, l’Assicurato ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere nel questionario assuntivo: eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento dell’indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
• L’esistenza e la successiva stipula di altre assicurazioni per lo stesso rischio descritto in polizza deve essere comunicata per iscritto all’Impresa.
• Ogni aggravamento del rischio dev’essere comunicato per iscritto all’Impresa. Sono previsti degli obblighi specifici in caso di denuncia di sinistro.
Quando e come devo pagare?
• Il pagamento del premio avviene alla scadenza pattuita.
• Il pagamento del premio può essere eseguito tramite:
✓ assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all’Impresa o all'agente;
✓ ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario l’Impresa o l'agente, mezzi di pagamento elettronico;
✓ contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Quando inizia e quando finisce la copertura?
• Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza a condizione che il premio o la prima rata di premio siano stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
• L'assicurazione ha la durata indicata nella scheda di polizza e può essere soggetta a tacito rinnovo. Alla scadenza della polizza, è facoltà dell’Impresa proporre al Contraente il rinnovo del contratto, adeguando condizioni e/o premio. In caso di accettazione, il premio dovrà essere pagato entro 15 giorni dalla scadenza contrattuale altrimenti l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio. In caso di mancata accettazione il contratto si risolve.
Come posso disdire la polizza?
• Il Contraente può manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all’Impresa una comunicazione di disdetta almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto.
Polizza di Incendio, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Eventi catastrofali, Furto, RCT-RCO e Assistenza
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Società: Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Prodotto: “Cattolica&Professioni - Uffici”
Data di aggiornamento: 06/2022 – Il presente DIP aggiuntivo Danni è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 000 0 000 000; sito internet xxx.xxxxxxxxx.xx; email: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare: • del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro); • del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a); • del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro; • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b) • dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a). Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente |
Al contratto si applica la legge italiana |
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si indicano le seguenti ulteriori garanzie sempre operanti. L’Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione. Esempio: nella sezione Incendio, la garanzia Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro è prestata fino all’importo massimo pari al 20% dell’indennizzo del sinistro Incendio liquidabile a termine di polizza. Incendio e rischi accessori (Ufficio e/o Contenuto) Sono compresi: - fulmine; - esplosione, implosione e scoppio, anche esterni; - fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell’Ufficio; - sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori; - caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo; - urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate; |
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate; - onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica; - se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per: - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi; - caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse; - impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio; - rottura di vetri e specchi; - rimpiazzo del combustibile; - danni da furto; - eventi atmosferici e sovraccarico neve; - atti vandalici e terrorismo; - danni da acqua; - ricerca e riparazione del guasto – acqua e gas; - danni all’esterno dell’ufficio; - fenomeno elettrico; - spese demolizione e sgombero; - spese di trasloco; - oneri di ricostruzione; - onorari dei periti; - perdita di pigioni; - indennità per mancata fruibilità dei locali. Inoltre, in alternativa all’Incendio dell’Ufficio, è prevista la garanzia Rischio Locativo per l’ipotesi in cui l’Ufficio sia preso in locazione. Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati. Eventi catastrofali Sono compresi: - spese per demolire, sgomberare e smaltire i residui del sinistro; - spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all’Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse; oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell’Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro; - onorari di consulenti, ingegneri, architetti, periti. Furto La copertura comprende: - Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti in modo fraudolento; - Rapina o estorsione; - Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione e con destrezza; - Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici; - Furto di fissi e infissi - Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti - Furto commesso da Dipendenti e collaboratori; - sottrazione di Documenti, Xxxxxx (escluso denaro) attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere all’esterno dell’Ufficio; - danni provocati dai ladri; - Ripristino – rifacimento Documenti e archivi - Onorari di periti; - sostituzione o modifica serrature e potenziamento mezzi di protezione; - spese di pulizia; - spese mediche per infortunio a seguito di scippo o rapina; - indennità per mancata fruibilità dei locali. Apparecchiature elettriche ed elettroniche L'assicurazione vale anche per: - le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate; - le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati; - le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati; |
- le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residuati del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi nonché le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro. Responsabilità civile dell’Ufficio L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o dalla conduzione dei locali dell’ufficio - da inquinamento accidentale; - da interruzioni o sospensioni di attività; - da spargimento di acqua e rigurgito di fognature. Assistenza dell’Ufficio Chiamando la Struttura Organizzativa sono disponibili le seguenti prestazioni: - Accesso rete artigiani; - Invio di un idraulico; - Invio di un termoidraulico; - Invio di un caldaista impianti di riscaldamento; - Invio di personale specializzato per danni da acqua; - Invio di un elettricista; - Fornitura temporanea di energia elettrica; - Invio di un fabbro/serramentista; - Invio di un vetraio; - Invio di un tapparellista; - Invio di un tecnico condizionatori; - Invio di un sorvegliante; - Invio di un sorvegliante ai locali di proprietà del terzo danneggiato; - Trasloco; - Coworking; - Rientro anticipato dal viaggio; - Reperimento di un’impresa per la disinfestazione o derattizzazione dell’ufficio; - Reperimento di un’impresa edile per lavori straordinari di ristrutturazione; - Reperimento di un’impresa di trasloco; - Reperimento di un antennista; - Reperimento di un operatore per la pulizia dell’ufficio; - Reperimento di un tecnico per la riparazione di climatizzatori o condizionatori; - Informazioni sulla sicurezza degli impianti; - Informazioni fiscali su imposte sugli immobili; - Servizi generici per l’ufficio; - Prenotazione vettura a noleggio; - Informazioni immobiliari sull’ufficio; - Informazioni su fiere nazionali ed internazionali; - Consulenza medica e trasferimento sanitario; - Servizi a seguito di furto o rapina; - Informazioni per viaggi di lavoro; - Recupero documenti e materiale cartaceo; - Servizio di segnalazione guasti; - Intervento di urgenza per salvataggio contenuto dei locali; - Consulenza specialistica per la certificazione secondo la normativa ISO; Assistenza Cyber Se acquistata l’Assistenza dell’Ufficio, con l’acquisto della presente Sezione in caso di rischio informatico legato ad utilizzo improprio, perdita e/o furto accertati, causati da malware (virus o ransomware), data breach, l’Assicurato può usufruire di servizi che riguardano la ricerca di vulnerabilità informatiche e il supporto per la loro correzione, la protezione dell’identità digitale e della web reputation, il recupero dei dati, protezione carte di credito e altri strumenti di pagamento, nonché di un servizio di help center. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Incendio – Ricorso terzi | L’assicurazione tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio. |
Furto – Infedeltà di dipendenti e collaboratori | L’assicurazione indennizza l’Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori, nell’esercizio dei propri incarichi e durante l’orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti. |
Furto – Beni in cassaforte | La Società indennizza, in aumento rispetto a quanto previsto in polizza come limiti di indennizzo comuni per singoli oggetti, i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina di Gioielli e preziosi, Oggetti pregiati, Collezioni, Valori, Documenti, custoditi in cassaforte. Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte, oppure vi sia stata asportazione totale della cassaforte. |
Responsabilità Civile dell’Ufficio RCT – Danni da incendio | L'assicurazione è estesa ai danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. |
OPZIONE CON RIDUZIONE DI PREMIO
La riduzione di premio è condizionata al fatto che i locali dell’Ufficio contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione e che:
• le caratteristiche tecniche dell’impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
• l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.
L’Attivazione e operatività dell’opzione deve risultare indicata in polizza.
Furto – Impianto di allarme
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti esclusioni di rischio: Incendio Per tutte le garanzie della sezione sono esclusi: - danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata; - danni di furto (salvo quanto previsto in “Oggetto della garanzia”), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento; - danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto; - i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione incendio; - rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere; - i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Inoltre, vi sono specifiche esclusioni per alcune garanzie: Per la Rottura lastre la garanzia non opera per i danni alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione e a quelle delle recinzioni. Per gli Eventi atmosferici sono esclusi i danni subiti da: - Recinzioni precarie; - cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve); - alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili; - Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a |
sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine; - capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto. Per i rischi all’esterno dell’ufficio non sono coperti i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, danneggiati o andati distrutti dall’evento garantito. Per il fenomeno elettrico sono esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva. Nella garanzia aggiuntiva Ricorso Terzi: Non sono considerati terzi: - il Contraente, l’Assicurato; - il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente suo nucleo familiare o con lui convivente; - il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica; - le società che, rispetto all’Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 del Codice Civile e Legge n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al secondo capoverso. Sono esclusi inoltre i danni: - a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Eventi catastrofali Sono esclusi i danni: - da precarie condizioni di statica e manutenzione dei fabbricati e degli uffici che li ospitano indicati in polizza; - provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati; - da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. In particolare, per la garanzia Xxxxxxxxx sono esclusi i danni: - se l’Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso; - al Contenuto assicurato, nel caso in cui l’evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all’Ufficio indicato in polizza. Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono esclusi i danni da: - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. - difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato; - logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione; - di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili; - difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza; - umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni: - a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; |
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all’ interruzione d'esercizio; L’assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni: - i conduttori esterni; - i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili; - le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione. Furto Sono esclusi i danni: - a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti; - alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza. Sono inoltre presenti specifiche esclusioni per le seguenti garanzie: - Per in Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti: sono esclusi Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori. - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Xxx Xxxxx commesso da Xxxxxxxxxx e collaboratori: l’autore del fatto non deve essere un incaricato della sorveglianza dei locali dell’Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati. - Per i rischi assicurati all’esterno dell’Ufficio: Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d’uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall’evento garantito, e contenuti nei dispositivi e strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l’esercizio dell’Attività assicurata; Nelle estensioni sempre operanti: - danni provocati dai ladri - danni a seguito di atti vandalici o dolosi: sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni. - Altri oneri e spese - potenziamento dei mezzi di protezione: non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura. - Altri oneri e spese - spese sanitarie: sono escluse quelle per medicinali. - Altri oneri e spese - indennizzo speciale: non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell’Attività professionale svolta nei locali dell’Ufficio. Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” sono esclusi: - il furto, la rapina, l’appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell’Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone. - Sono inoltre esclusi dall’indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto. Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni: - alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo; - alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi; - alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi; - alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico; - da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati; - cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti; - dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; - in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili); ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive; |
Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi” Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso. Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Sono esclusi i danni: - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; - causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili; - causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco; - causati da campi elettromagnetici; - relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini; - consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio; Sono escluse azioni di rivalsa di Enti diversi dall’INAIL e/o dall’INPS. Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali, se acquistata, sono escluse le conseguenze di: - asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate; - sindrome da immunodeficienza acquisita; - malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing). Assistenza Ufficio Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Assistenza – Cyber Risk Sono esclusi: - qualsiasi evento avvenuto al di fuori del periodo di copertura; - circostanze note all’Assicurato al momento della stipula che potrebbero determinare l’insorgenza del sinistro; - utilizzo di servizi elettronici o interattivi a contenuto pornografico o sessuale o comunque illecito; - vizi di costruzione, vizi occulti, errori nella progettazione, errore o omissione nello sviluppo del Sistema informatico dell’Assicurato; - i costi per la sostituzione e /o riparazione dell’hardware/dispositivo di memorizzazione; - i costi e le spese sostenuti per aggiornare, ripristinare, sostituire, migliorare il Computer/Notebook/Desktop rispetto a quello esistente prima del verificarsi di un sinistro coperto in polizza, nonché i costi sostenuti per identificare o rimediare a errori, vizi o carenze dei Software; - i costi per il ripristino di archivi e Software sottratti, distrutti o danneggiati da introduzione di Malware; - i costi sostenuti per sostituire i supporti informatici contenenti i dati, gli archivi e i Software andati distrutti o danneggiati; - la cancellazione accidentale dei dati; - furto di fondi conseguente a furto o smarrimento di strumenti di pagamento (carte di credito/debito); - furto di fondi da conti on line o carte di pagamento emessi da Istituti non regolati dalla banca d’Italia o autorità di controllo equivalente in uno stato dell’Area Economica Europea; - danni fisici a persone o cose; - violazione di marchi e brevetti; - uso di dati che l’Assicurato non è autorizzato a trattare; - pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica; - transazioni in criptovalute, punti di raccolte a premi, miglia aeree etc.; - insolvenza dell’Istituto emittente le carte di pagamento dell’Assicurato; - insolvenza di un venditore o fornitore di servizi acquistati on line; - perdite su investimenti, concorsi a premi, etc., se le relative operazioni sono state effettuate via internet; - perdite per le quali l’Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell’emittente dello strumento di pagamento o della banca; |
- danni dovuti a campi elettromagnetici; - danni dovuti a contaminazione radioattiva trasmutazioni del nucleo dell’atomo. Nella garanzia “Recupero dati sono esclusi”: - Perdita provocata da un danno fisico al dispositivo di archiviazione; - manipolazione dell’attrezzatura o del sistema da parte di terzi; - danni ad apparecchiature o sistemi causati da urti, incendi o inondazioni; - danni causati dalla perdita di piste (sulle scritture di configurazione interna del disco); - danni sulle scritture di informazione (ad esempio formattazione e reinsediamento); - head crash (danni fisici sulla superficie magnetica). |
Ci sono limiti di copertura?
Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le seguenti limitazioni di garanzia.
Incendio
Sono esclusi i danni:
- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell’Ufficio da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell’autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d’aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l’Ufficio;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all’esterno dell’Ufficio assicurato, salvo quanto indicato in “Oggetto della garanzia”, al punto “Danni ai beni all’esterno dell’Ufficio”;
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto in “Altri oneri e spese sempre operanti” e dalla garanzia aggiuntiva “Ricorso terzi”, se acquistata.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell’Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall’esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell’eventuale riconoscimento pubblico dell’emergenza epidemica o pandemica.
Inoltre, vi sono specifiche limitazioni per alcune garanzie:
Per la Rottura lastre La garanzia non opera per i danni:
- da rigature, screpolature e scheggiature;
- alle insegne e vetrate esterne, per eventi sociopolitici;
- da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
I danni d Furto non operano se è stata acquista la relativa sezione. Per gli eventi atmosferici sono esclusi i danni causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico; - gelo; - valanghe, slavine o spostamenti d’aria da questi provocati; - effetto di trascinamento e scivolamento della neve; - sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione; - cedimento, smottamento o franamento del terreno. Per gli atti vandalici e terrorismo sono esclusi i danni: - da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni; - relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare. Per i danni da acqua Sono esclusi i danni: - provocati da usura o carenza di manutenzione; - verificatisi durante l’installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici; - dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore; - da perdite occulte d’acqua: per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini, per rottura di impianti a vista (non interrati o annegati in conglomerato cementizio), che comportano eccedenze notificate dall’ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l’eccedenza del consumo. Nella ricerca e riparazione del guasto da dispersione di gas la perdita dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell’Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura. Per i danni all’esterno dell’ufficio la garanzia opera solo a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile; Per il Fenomeno elettrico sono esclusi i danni: - causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione; - verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova; - dovuti a difetti noti all’Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore; - i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l’uso, senza concorso di cause esterne. Per gli oneri e spese sempre operanti valgono le seguenti limitazioni: Le spese di trasloco e la perdi pigioni sono dovute solo per il tempo strettamente necessario al ripristino dei locali. Gli oneri notarili sono garantiti solo se non si procede alla ricostruzione dell’Ufficio ma se ne acquisti uno nuovo. Gli onorari dei periti e l’indennizzo speciale sono garantiti solo per sinistri indennizzabili superiori ai 10.000 euro. | |||
RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE | |||
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo | ||
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo | ||
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Contenuto | ||
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo | ||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
OGGETTO DELLA GARANZIA | |||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | |||
1. Rottura di Lastre | Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
2. Rimpiazzo del combustile | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
3. Danni da Furto – a) furto di fissi ed infissi | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
3. Danni da Furto – b) guasti cagionati dai ladri | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – limite generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per tende frangisole | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve – per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici) | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
5. Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
6. Danni da acqua – a. Danno generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) | |
6 - b. danni da fuoriuscita da elettrodomestici | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per ciascuno dei punti dal b. al g. | ||
6 - c. danni da gelo | |||
6. – d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti | |||
6. – e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali | |||
6. – f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione | |||
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate | |||
6. Danni da perdite occulte d’acqua | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell’anno precedente) | Non prevista | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Spese di primo intervento | Nel limite per sinistro indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. | |
7. Ricerca e riparazione del guasto – Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell’Ufficio | Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza Tubature interrate nel limite specifico per sinistro e per anno indicati in polizza | ||
8. Danni all’esterno dell’ufficio | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |
9. Fenomeno elettrico | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio pari al limite previsto al punto 8. “Danni all’esterno dell’Ufficio” | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | |||
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | Non prevista | |
2. Trasloco | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
3. Oneri di ricostruzione | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza | ||
4. Onorari dei periti | 5% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro | ||
5. Perdita pigioni | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione | ||
6. Ripristino – rifacimento Documenti e archivi | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro | ||
7. Indennizzo speciale | 10% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro. |
(garanzia aggiuntiva) RICORSO TERZI | ||||
Ricorso terzi | Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | Non prevista | ||
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose | 10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | |||
Eventi Catastrofali Sono esclusi i danni: - Eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti indicati in polizza come “Inondazione, alluvione, allagamento”; - mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell’inondazione e/o alluvione; - fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento; - esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche); - atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - indiretti, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti; - da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno; - danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio. | ||||
GARANZIA | XXXXXXX XXXXXXXXXX | SCOPERTO PER SINISTRO | ||
TERREMOTO | ||||
Terremoto | somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio contenuto | ||
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||||
Inondazione, alluvione e allagamento | somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio contenuto | ||
ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell’indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, xxxxxx, ingegneri: limite pari al 5% dell’indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | non prevista | ||
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto | ||||
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione | ||||
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri | ||||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche Sono presenti limitazioni di garanzia. In particolare, sono esclusi i danni provocati o derivanti da: - mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche; - terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali; - bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine; - atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni; - ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita; - dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata; |
- guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l’operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati:
- Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea: la Società non risponde dei costi dovuti a:
- limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
- eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
- Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d’uso: La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista. Inoltre, se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati: la Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
- Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
- Impianti e apparecchiature inattivi: l'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
- Xxxxx materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto: la Società riconosce l’indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
- violando le difese esterne mediante: rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili, oppure con uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
- in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali | |
Apparecchiature ad impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all’esterno dell’Ufficio |
x. Xxxxxxxx di apparecchiature sostitutive | Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. – b. – c. |
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso | ||
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati | ||
FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL’APERTO | ||
Furto di apparecchiature fisse installate all’esterno dell’Ufficio | Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all’esterno dell’Ufficio |
Furto
Sono esclusi i danni:
- indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”; - da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato nelle “Estensioni sempre operanti” al punto “Altri Oneri e spese”; - da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell’Ufficio rimasto incustodito: - dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte; - dalle ore 24 del 90°giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte; - avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto nei “Rischi assicurati”, punto 9; - verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; - occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone del Nucleo familiare degli Assicurati o da incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; - commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dai “Rischi assicurati all’interno dell’Ufficio” al punto “Furto commesso da dipendenti e collaboratori” e dalla garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori”, se acquistata. Sono inoltre presenti ulteriori limitazioni per singole garanzie: - Per il Furto, rapina di beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti: sono esclusi gli eventi avvenuti al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico dei locali dell’Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori. - Per Furto commesso da Dipendenti e collaboratori: il fatto deve essere avvenuto durante gli orari di chiusura dell’Ufficio; - All’esterno dell’ufficio se gli eventi relativi alle garanzie “su mezzi di trasporto” o “presso terzi” risultano coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, le garanzie operano qualora tale polizza risulti non operante, oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l’eccedenza esaurito quanto da essa dovuto. - Per la pulizia e il riassetto dei locali e del Contenuto: il sinistro indennizzabile deve essere superiore a 1.000 euro. - Per il potenziamento dei mezzi di protezione: le spese devo essere sostenute entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro e l’indennità aggiuntiva sarà riconosciuta a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. - Nella garanzia aggiuntiva “Infedeltà di dipendenti e collaboratori” l’assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l’infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio. | |||
RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE | |||
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO | ||
Oggetti pregiati ovunque riposti | 15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per a assicurativo | ||
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo | ||
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo | ||
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo | ||
Merce in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto | ||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
RISCHI ASSICURATI ALL’INTERNO DELL’UFFICIO | |||
1. Furto | Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto e minimo scopert indicati in polizza | |
2. Rapina estorsione | |||
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione |
4. Furto con destrezza | |||
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici | |||
6. Furto di fissi ed infissi | 2.500 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto e minimo scopert indicati in polizza | |
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
8. Furto, rapina dei beni dell’Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
RISCHI ASSICURATI ALL’ESTERNO DELL’ABITAZIONE | |||
1. Beni addosso o a portata di mano | Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
2. Su mezzi di trasporto | |||
3. Presso terzi | |||
ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | |||
1. DANNI PROVATI DAI LADRI | |||
1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza | |
1.b. Guasti cagionati dai ladri | 20% della summa assicurata Furto | ||
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi | 20% della summa assicurata Furto | ||
2. ALTRI ONERI E SPESE | |||
2.a Ripristino – rifacimento documenti | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.b Spese di perizia | 20% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.c Sostituzione / Modifica serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | Non prevista | |
2.d Pulizia riassetto dei locali | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione | 10% dell’indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. | Non prevista | |
2.f Spese sanitarie | 1.000 euro per sinistro | Non prevista | |
2.g Indennizzo speciale | 20% dell’indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista | |
(Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA’ DI DIPENDENTI E COLLABORATORI | |||
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l’orario di svolgimento delle relative mansioni | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia specifica indicata in polizza | |
(Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE | |||
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti | Franchigia specifica indicata in polizza | |
Responsabilità Civile dell’Ufficio Responsabilità Civile verso terzi (RCT) Sono esclusi i danni causati da o dovuti a: |
- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- alle cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva “Danni da Incendio”, se acquistata;
- esplodenti: detenzione e/o impiego;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento, errata consegna;
- incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da inquinamento accidentale”;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da interruzione e sospensione attività”;
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. "Oggetto della garanzia", al punto C.;
- operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- danni direttamente o indirettamente causati da:
- atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
- accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
- Sono esclusi inoltre i danni:
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d’esercizio;
- proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore, di aeromobili, droni;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
- spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all’Art. “Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature”;
- terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;
- esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari.
Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o Ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:
- Mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
- Insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell’attività medico/sanitaria svolta all’interno di essi;
- Somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
- Mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
- Danni causati da malfunzionamento / errata manutenzione di impianti tecnologici – anche se fissi – espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
- Mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.
Inoltre, la Società non è tenuta: - a prestare la copertura; - indennizzare sinistri; - a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza; se la copertura, l’indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi. L’assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza. Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi. | |||
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |
RISCHI ASSICURATI | |||
Danni a cose – Intera Sezione | Massimale indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza | |
Danni da inquinamento | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
Danni da interruzioni di attività | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
Danni da spargimento d’acqua | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
(Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO | |||
Danni da incendio | Nel limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza | |
Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Sono esclusi i danni derivanti da: - l'incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni; - la detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 “Oggetto della garanzia” lettera F. relativamente al servizio di vigilanza); - da asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto; - trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana; - violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa; - atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra; - umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali; - organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica; - emissione di onde e/o campi elettromagnetici; - conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali”, se acquistata. Nella garanzia aggiuntiva “Malattie Professionali” sono inoltre presenti le seguenti limitazioni: - l’assicurazione non vale per i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata; - l’assicurazione non vale per le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze; - l’assicurazione non vale per le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza. |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | ||
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE | ||||
RCO – Danno Biologico | Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||
(Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI | ||||
Malattie Professionali | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Non prevista | ||
Assistenza Ufficio Sono esclusi i danni causati da: - guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; - scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo; - nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto. Per ciascuna prestazione sono inoltre previsti specifiche esclusioni di garanzia ed i relativi limiti di indennizzo. Assistenza – Cyber Sono esclusi: - danni avvenuti in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari; - danni avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio; - qualsiasi atto illegale compiuto dall’Assicurato o da un dipendente dell’Assicurato (raccolta o acquisizione illegittima da parte dell’Assicurato di informazioni riservate riferibili a persone fisiche e giuridiche identificabili) o da un terzo che agisca con l’autorizzazione dell’Assicurato; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave dell’Assicurato; - danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da: dipendenti dell’Assicurato, persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere, persone alle quali l’Assicurato abbia dato accesso alle credenziali di accesso ai dispositivi, carte di credito, conti on line, - interruzione della rete internet causata da parte di terzi. Sono inoltre presenti le seguenti limitazioni nelle condizioni di operatività: - le prestazioni non possono essere garantite se l’Assicurato non effettua il primo accesso e la valutazione del rischio sulla piattaforma messa a disposizione dalla Società; - i Device garantiti devono essere dotati di software Antivirus e Firewall; - i Device garantiti devono operare in ambiente Microsoft Windows, OSX o Linux; - l’Assicurato deve possedere la licenza dei Software utilizzati e deve provvedere all’installazione degli aggiornamenti raccomandati dal produttore del software (nel caso di aggiornamento del sistema operativo, entro 30 giorni dal rilascio da parte del produttore); - la data di fabbricazione del dispositivo interessato dal sinistro deve risalire al massimo a 5 anni prima della data di accadimento. Sono assicurabili anche dispositivi la cui data di fabbricazione è antecedente se il dispositivo supporta le versioni più recenti del sistema operativo e dei software installati; - l’Assicurato deve provvedere al backup dei dati con cadenza almeno mensile. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Furto Il Contraente / Assicurato deve: 1. Conservare le tracce del sinistro fino al primo sopralluogo del perito incaricato dalla Società e per un periodo non superiore a 30 giorni dalla data del primo avviso. 2. Mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso. In caso non fossero immediatamente disponibili, quelli ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno, come ad esempio: documenti di acquisto, fatture, ricevute fiscali, registri, fotogrammi, dichiarazioni testimoniali. 3. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la data, l’ora e il luogo del sinistro, la causa del sinistro, la |
descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali testimoni, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, la descrizione dei beni danneggiati o sottratti, l’indicazione, anche approssimativa, dell’ammontare del danno, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito: xxx.xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. 4. Nei 25 giorni successivi al primo avviso deve: • fornire, se non è già stato fatto, un elenco dettagliato dei beni danneggiati o sottratti, descrivendo il loro stato d’uso; • inviare copia dell’eventuale denuncia all’autorità competente. 5. In caso di sospetto reato, bisogna fare denuncia all’autorità. Se sulla base dei primi rilievi emergono elementi tali da far ragionevolmente ipotizzare che le cause dell’evento siano imputabili a un reato: • è necessario denunciare l’accaduto alle autorità competenti del luogo, • con una descrizione il più possibile particolareggiata, • e con l’indicazione del presumibile ammontare del danno. Sezione Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT-RCO) Il Contraente / Assicurato deve: 1. comunicare tempestivamente notizie, domande o azioni avanzate dal danneggiato o dagli aventi diritto; 2. mettere a disposizione della Società o del perito incaricato tutti gli elementi e documenti ritenuti utili e necessari in suo possesso o, se non immediatamente disponibili, ragionevolmente acquisibili per agevolare le indagini e le verifiche del danno; 3. xxxxxxxsi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità, senza essersi prima consultato con la Società o con i legali e tecnici incaricati; 4. trasmettere tempestivamente alla Società ogni atto giudiziario notificato a lui o a un componente del suo nucleo familiare; 5. collaborare con la Società per consentire la corretta e puntuale gestione della vertenza; 6. produrre la documentazione in suo possesso o, se non immediatamente disponibile, ragionevolmente da lui acquisibile; 7. comparire in giudizio a semplice richiesta della Società, se la procedura giudiziale lo prevede o se la sua comparizione in giudizio è ragionevolmente ritenuta utile e necessaria dalla Società per la difesa. Se il Contraente/l’Assicurato non adempie a questi obblighi, la Società può non assumerne la difesa. Entro 5 giorni dal momento del sinistro, o da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare formalmente il sinistro (a parziale deroga dell’art. 1913 c. c.) in una delle seguenti modalità: • Comunicando per iscritto all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società: la causa del sinistro, la descrizione delle circostanze e le relative conseguenze, il nominativo di eventuali terzi danneggiati, il numero di polizza e il nominativo del Contraente. • Utilizzando gli altri eventuali canali messi a disposizione dalla Società ed indicati sul sito www. xxxxxxxxx.xx alla pagina “Cosa fare in caso di sinistro – Sinistri non auto”, fornendo nel rispetto delle procedure previste tutte le informazioni richieste. Avvertenze valide per tutte le Sezioni Incendio – Eventi Catastrofali – Furto – Apparecchiature elettriche ed elettroniche – Responsabilità Civile dell’Ufficio (RCT – RCO) • Se coesistono altre assicurazioni per lo stesso rischio, il Contraente o l’Assicurato deve avvisare ciascun assicuratore, secondo le modalità previste da ciascun assicuratore. • Se per gravi impedimenti documentabili, il Contraente o l’Assicurato non è in grado di adempiere agli obblighi sopra descritti, sarà ritenuto valido l’avviso di sinistro dato da un familiare, da un dipendente o da un collaboratore. Sezione Assistenza dell’Ufficio e Sezione Assistenza Cyber L’Assicurato può accedere ai servizi di Assistenza dell’Ufficio contattando la Struttura Organizzativa al numero verde 800.572.572 oppure al numero x000 00.00.00.00.00. Se impossibilitato a telefonare potrà inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXxxxxxx.xx o un fax al numero 00.00.00.00.00. In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare: nome e cognome, codice fiscale/partita IVA o il numero di polizza, il servizio richiesto e la motivazione per la quale si richiede l’erogazione dello |
stesso, l’indirizzo del luogo in cui ci si trova e dell’ubicazione dell’ufficio, il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato nel corso dell'assistenza. Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro ma è comunque necessario inviare gli originali dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La Struttura Organizzativa potrà richiedere inoltre all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza. | |
Gestione da parte di altre imprese Assistenza dell’Ufficio e Assistenza Cyber: IMA Servizi Scarl, società di servizi, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). | |
Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | L’Impresa si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. L’Impresa si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per le prestazioni di Assistenza, la Struttura Organizzativa liquida entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si specifica che è possibile il frazionamento del premio in rate: - semestrali con aumento del premio del 2%; - quadrimestrali con aumento del premio del 2,5%; - trimestrali con aumento del premio del 3,0%; Presso gli intermediari abilitati è disponibile la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%. |
Rimborso | Non previsto |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non è prevista la sospensione delle garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è prevista la possibilità del Contraente di recedere dal contratto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a cinque (5) anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall’Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto alla scadenza annuale, purché siano state pagate almeno 5 annualità di premio. Trascorso il quinquennio l’Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto mediante raccomanda A.R. con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto. Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto. In ogni caso il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione. In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio pagata non goduta. |
Il prodotto è dedicato a proprietari o titolari di uffici/studi in cui si svolgono attività professionali o di consulenza che hanno l’esigenza di tutelarsi per i danni subiti in relazione ai predetti immobili anche locati a terzi.
A chi è rivolto questo prodotto?
- Costi di intermediazione
Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni medie percepite dagli intermediari:
Quali costi devo sostenere?
22%
Tutti i rischi
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 045/0000000 E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un’azione giudiziale |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. Facoltativa |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato SEZIONI: INCENDIO, EVENTI CATASTROFALI, APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE, FURTO Mandato peritale: se una parte lo richiede, la determinazione del danno viene demandata a un collegio di tre periti, che si riunisce nel comune in cui si trova l’Ufficio assicurato o la maggior parte dei beni assicurati. Ogni parte deve indicare il proprio perito; il terzo sarà scelto di comune accordo dai periti stessi, altrimenti la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale del luogo di riunione del collegio. Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo. Contenuto del mandato: i periti: - indagano sulle circostanze che hanno determinato il verificarsi dell’evento dannoso e sulla modalità del sinistro; - verificano le circostanze rispetto a quanto dichiarato dall’Assicurato e/o Contraente al momento della stipula del contratto; - accertano l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del sinistro; - procedono alla stima del danno subito, comprese le spese di salvataggio e, se previste, di demolizione e sgombero. Risultati della perizia: i risultati delle operazioni peritali sono raccolti in un verbale, redatto in doppio originale e consegnato in copia a ognuna delle parti, nel quale viene indicato anche il dettaglio delle stime. I risultati della perizia raggiunti a maggioranza sono vincolanti tra le parti, anche se il perito da ciascuna di esse nominato non abbia sottoscritto il verbale invece firmato dai restanti periti. Le motivazioni del dissenso devono essere indicate nel verbale. Liti transfrontaliere Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Business
IMPRESA
CATTOLICA&PROFESSIONI UFFICI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA TUTELA DAI RISCHI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ O CONDUZIONE DI UNO STUDIO/UFFICIO
CONDIZIONI
DI ASSICURAZIONE
Le presenti Condizioni di Assicurazione (MOD. C&P UFF 2 – ED. 01/2022)
sono parte integrante del Set Informativo, unitamente ai documenti informativi precontrattuali:
• DIP Danni
(MOD. C&P UFF DIP – ED. 09/2021)
• DIP Aggiuntivo Danni
(MOD. C&P UFF DIP AGG – ED. 06/2022)
e sono redatte secondo le linee xxxxx XXXX del 06/02/2018.
Cattolica Assicurazioni ha una soluzione per tutto ciò che riguarda la tua vita. Perché la vita è fatta per essere vissuta.
PRONTI ALLA VITA.
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PRONTI ALLA CHIAREZZA
Per rendere un po' più facili da capire cose per definizione complesse, abbiamo cercato di semplificare (ove possibile) il linguaggio assicurativo e applicato una coerenza - anche visiva - ai contenuti.
In questo fascicolo, gli elementi costanti sono stati armonizzati e gli elementi di attenzione vengono identificati da un intuitivo sistema di linee guida per la consultazione e la lettura.
All'inizio di ogni sezione sono presenti box di consultazione, graficamente distinti e senza valore contrattuale, per aiutarti a comprendere il contenuto della sezione e l'area di rischio interessata dalle coperture assicurative offerte.
CONVENZIONI GRAFICHE APPLICATE NEI TESTI
MAIUSCOLO
titoli di sezioni, capitoli, articoli, paragrafi
grassetto
punti rilevanti, sottotitoli, parole di riferimento
corsivo
voci del Glossario relative a sezioni specifiche, esempi di calcolo, codicilli
DI POLIZZA
ELEMENTI DI ATTENZIONE NELLE CONDIZIONI
INFORMAZIONE IMPORTANTE
Le cose chiave e utili da sapere
FOCUS
Approfondimenti, specifiche, casi, esempi
COSA FARE
Istruzioni, cosa fare o chi contattare in caso di
GLOSSARIO
Per distinguere a colpo d'occhio i termini generali e le voci specifiche presenti nelle condizioni di polizza.
SOMMARIO
GLOSSARIO
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
TERMINI GENERALI E VOCI SPECIFICHE 5
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE 9
MODULO UFFICI
GLOSSARIO DI MODULO 15
21
1. Cosa è assicurato
SEZIONE INCENDIO
3. Condizioni di operatività 30
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 28
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 31
5. Tabella dei limiti di copertura 32
35
1. Cosa è assicurato
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 37
2. Condizioni di operatività 36
4. Tabella dei limiti di copertura 38
39
1. Cosa è assicurato
SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 42
2. Condizioni di operatività 41
4. Tabella dei limiti di copertura 44
45
1. Cosa è assicurato
SEZIONE FURTO
3. Opzioni con riduzione premio 51
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 49
5. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 53
4. Condizioni di operatività 51
6. Tabella dei limiti di copertura 54
SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE DELL'UFFICIO
1. Cosa è assicurato 57
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) 57
3. Condizioni di operatività 59
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 59
5. Tabella dei limiti di copertura 63
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 60
1. Cosa è assicurato 63
RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) 63
3. Condizioni di operatività 65
2. Garanzie aggiuntive acquistabili con aumento del premio 64
4. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 65
5. Tabella dei limiti di copertura 66
SEZIONE ASSISTENZA DELL'UFFICIO
1. Cosa è assicurato 68
2. Condizioni di operatività 83
3. Cosa non è assicurato e limiti di copertura 84
OBBLIGHI E INTERVENTI NEI VARI CASI DI SINISTRO "COSA FARE IN CASO DI…"
1. Incendio, Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, Eventi Catastrofali, Furto - Che obblighi ho?
85
MODULO UFFICI: 85
2. Responsabilità Civile dell'ufficio - Che obblighi ho? 93
3. Assistenza - Assistenza Cyber Risk - Che Obblighi Ho? 95
GLOSSARIO
GLOSSARIO
"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
Nel Glossario sono riportati i significati delle parole più importanti e ricorrenti utilizzate nelle condizioni contrattuali.
TERMINI PRESENTI NELLA POLIZZA "CATTOLICA&PROFESSIONI"
A
Addetti
Titolari, soci (che concorrono manualmente allo svolgimento dell'attività) e prestatori di lavoro (con contratto regolare a termini di legge, di lavoro subordinato o meno, nei confronti dell'Assicurato).
Assicurato
La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione
Assicurazione
Contratto di assicurazione.
C
Comunicazioni (alla Società)
Si intendono le comunicazioni scritte effettuate alla Società per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telefax e telegrammi, E-mail (e qualsiasi altro mezzo scritto) avente indicazione di una data certa.
Contraente
Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione nell'interesse proprio e/o di altri e paga il premio.
Contratto (assicurativo)
Contratto di assicurazione.
D
Danno
Danno il cui ammontare viene determinato in base alle condizioni di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo/risarcimento.
Dati
Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata su supporti di memoria durevoli, quindi all'esterno della memoria RAM, cioè la memoria di lavoro di un elaboratore il cui contenuto può essere modificato, ma che va perduto all'atto dello spegnimento della macchina.
Dati personali
Informazioni utili ad identificare una persona, così come disciplinato dalle leggi vigenti in materia di tutela della privacy.
Dipendente
Per dipendente si intende:
⚫ qualsiasi persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, per una stagione o temporaneamente, che lavora in base a un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che il Contraente ha diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative e che il Contraente remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni;
⚫ qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture del Contraente se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione del Contraente alla stessa maniera indicata per i dipendenti di cui al precedente punto.
Documenti
Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività professionale esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
F
Fatto illecito
L'azione o l'omissione contraria all'ordinamento giuridico in quanto violazione di un dovere o di un obbligo imposti da una norma di legge che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Franchigia
La parte di danno, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ogni Sinistro.
Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Furto
È il reato previsto dal Codice Penale Art. 624, che indica la sottrazione di un bene mobile al suo legittimo possessore, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
I
Indennizzo/Risarcimento
La somma che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.
Inquinamento
La reale o presunta dispersione, infiltrazione, liberazione o fuga di qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, tossica o pericolosa che sia dannosa per l'ambiente compresi tra gli altri, radiazioni, contaminazioni nucleari, funghi, spore o micosi, muffe tossiche, piombo, asbesto, vapore, fumo, fibre, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.
Intranet
Una rete di dati aziendale privata.
IVASS
L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore.
L'ente ha lo scopo di vigilare sull'operato delle imprese e dei soggetti, agenti e mediatori, che rientrano nel settore assicurativo privato italiano. Svolge la sua attività di controllo basandosi sulle direttive che il Governo ha
disposto in materia di politica assicurativa e che sono riunite nel Codice delle Assicurazioni (D.L. 7 Settembre 2005 n.209).
L
Libero professionista
Il lavoratore autonomo, non dipendente o subordinato a nessuno, che presta servizi normalmente a carattere intellettuale, non fa commercio e si auto organizza senza grande impiego di persone, mezzi o capitali.
Limite di indennizzo
La somma massima dovuta dalla Società in base al presente contratto.
M
Massimale
La somma massima liquidabile a termini di polizza dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per anno
La somma massima liquidabile dalla Società per tutti i sinistri insorti nello stesso anno assicurativo, anche se denunciati in momenti diversi, limitatamente agli oneri previsti dalla polizza.
P
Parti
Il Contraente/Assicurato e la Società.
Polizza
Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio
La prestazione in denaro dovuta dal Contraente alla Società.
Prescrizione
L'estinzione di un diritto che avviene quando il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.
R
Reato
Comportamento cui il legislatore ricollega una sanzione Penale, a causa dell'aggressione recata a un bene giuridico meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. I reati si distinguono in:
⚫ delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione Penale della reclusione e/o della multa,
⚫ contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione Penale dell'arresto e/o dell'ammenda.
Rete
Un gruppo di Sistemi informatici collegati tra loro tramite una tecnologia (compreso Internet, Intranet e reti private virtuali) tale da permettere lo scambio di Dati.
Richiesta di risarcimento
Qualsiasi richiesta di risarcimento danni, anche derivante dall'avvio di un procedimento civile o amministrativo, pervenuta da parte di un terzo danneggiato nei confronti dell'Assicurato.
Rischio
La possibilità che si verifichi il sinistro.
S
Scoperto
La parte di danno, espressa in misura percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro. Qualora nel contratto siano previsti limiti massimi di Indennizzo/Risarcimento, si procede alla liquidazione sottraendo la Franchigia al Danno prima di applicare a quest'ultimo i suddetti limiti.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società/Impresa/Compagnia
Si intende per definizione e in qualunque circostanza la Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Somma assicurata
La somma indicata nella Scheda di Polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di Sinistro.
Studio associato
L'associazione o società tra professionisti per lo svolgimento della professione in forma associata.
T
Terzi
In diritto il terzo è un soggetto diverso da coloro che sono legati da un rapporto giuridico oppure da un contratto, ovvero dalle Parti; in ambito processuale, il terzo è un soggetto estraneo alle parti coinvolte.
Si intendono quindi coloro che risultano essere tali secondo i termini della legge e/o secondo le specifiche definizioni/clausole della Responsabilità Civile.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
LE NORME CHE DISCIPLINANO IL CONTRATTO IN GENERALE
In questa prima parte vengono indicate le norme che regolano il contratto assicurativo.
NORME COMUNI CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
ART. CG1 DURATA DEL CONTRATTO
Se non è stata pattuita una durata diversa, il contratto ha durata annuale.
In ogni caso, anche quando la durata è inferiore o superiore a un anno, il periodo di assicurazione coincide con quello indicato in polizza.
ART. CG2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE
DA QUANDO HA EFFETTO L'ASSICURAZIONE?
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio, a meno che all'interno delle Sezioni e delle singole garanzie acquistate non sia prevista una diversa decorrenza e sempre che il relativo premio sia stato corrisposto.
Il premio è normalmente determinato per un periodo di assicurazione di un anno. In caso sia prevista una durata del contratto inferiore o superiore, il premio dovuto coincide comunque con quello indicato in polizza.
Il premio è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.
Se il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza insoluta e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermo il diritto della Società al pagamento del premio scaduto ai sensi dell'Art. 1901 c.c.
COME EFFETTUO I PAGAMENTI?
Il pagamento del premio può essere effettuato scegliendo fra:
a. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
b. ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società, o altri metodi di pagamento elettronico;
c. contante, presso l'agenzia, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società alle scadenze pattuite.
ART. CG3 PROROGA DEL CONTRATTO - DISDETTA DEL CONTRATTO
SCADENZA DEL CONTRATTO, TACITO RINNOVO E DISDETTA
Salvo quanto diversamente pattuito in polizza il contratto è stipulato con clausola di tacito rinnovo.
Con il tacito rinnovo, alla scadenza il contratto viene rinnovato automaticamente per un altro anno, a prescindere dalla durata originaria del contratto.
Il Contraente o la Società possono manifestare la propria volontà di non rinnovare il contratto inviando all'altra parte una comunicazione di disdetta come sotto indicato.
Se non viene pattuito il tacito rinnovo, il contratto perde efficacia alla sua scadenza naturale, senza bisogno di alcuna formalità.
RECESSO DAL CONTRATTO POLIENNALE
Se il contratto è stato stipulato per una durata superiore a 5 anni (più eventuale rateo), ed è stato applicato lo sconto così come previsto dall'Art. 1899 c.c., il Contraente può recedere dal contratto trascorso il quinquennio, purché siano state pagate almeno cinque annualità di premio.
Il recesso sarà valido a partire dalla fine dell'annualità in cui è stato esercitato.
LA DISDETTA E IL RECESSO DEVONO ESSERE COMUNICATI ALL'ALTRA PARTE:
⚫ mediante raccomandata A.R.
⚫ inviata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto (per la disdetta) e della scadenza dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata (per il recesso dal contratto pluriennale).
ART. CG4 MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE E/O DI PREMIO E RINNOVO DEL CONTRATTO
In relazione alle garanzie/sezioni «Inondazione, alluvione e allagamento» e «Terremoto» se acquistate, la Compagnia ha la facoltà di modificare le condizioni di assicurazione e/o di premio al momento del rinnovo del contratto.
In tal caso:
COMUNICAZIONI DOVUTE
Con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale, la Compagnia comunicherà al Contraente, tramite Raccomandata A.R. o PEC (Posta Elettronica Certificata), la possibilità di prendere visione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio presso l'Agenzia alla quale è stato assegnato il contratto.
MODALITÀ DI RINNOVO
Il pagamento del premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale implica l'accettazione delle nuove condizioni di assicurazione e/o di premio.
Se il Contraente non accetterà le nuove condizioni di assicurazione e/o di premio entro i 30 giorni successivi alla scadenza contrattuale, il contratto si intenderà disdettato e quindi risolto a detta scadenza.
NOTA BENE:
Xxxxxxx detto pagamento fosse eseguito dopo 15 giorni dalla scadenza contrattuale, la garanzia resterà sospesa dalle ore 24 del 15° giorno fino alle ore 24 del giorno del pagamento del premio.
ART. CG5 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Qualora il Contraente sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, le parti hanno facoltà di recedere dal contratto.
Qualora il Contraente non sia consumatore ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs. n°206 del 6 settembre 2005 (Codice del Consumo), dopo ogni denuncia di sinistro, e fino al 60° giorno dopo il pagamento o il rifiuto del pagamento dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dal contratto.
Il recesso deve essere comunicato all'altra parte con raccomandata A.R. e ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.
In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione degli effetti del contratto, la parte di premio non goduta, calcolata sulla base di quanto previsto all'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".
ART. CG6 PREMIO PAGATO E NON GODUTO
COME SI CALCOLA LA RESTITUZIONE?
Se è previsto dal contratto, la Società potrebbe dover restituire al Contraente una parte del premio, se questo risulta pagato ma non goduto per la durata totale della copertura.
L'importo da rimborsare verrà determinato secondo la formula:
R = P*GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare GR = giorni residui di copertura.
P = premio imponibile (al netto delle imposte) D = durata totale (in giorni) della copertura.
ESEMPIO
Polizza stipulata con durata annuale e tacito rinnovo con decorrenza dalle ore 24 del 31 dicembre 2020. Scadenza della prossima rata di premio alle ore 24 del 31 dicembre 2021.
Premio finito pagato al momento della sottoscrizione della polizza: 2.445 €. Aliquota di imposta applicata: 22,25%.
A seguito di recesso per sinistro da parte del Contraente la Società annulla il contratto a decorrere dalle ore 24 del 31 luglio 2021.
Al contraente verrà rimborsata la parte del premio pagato e non goduto di 838,36 € così calcolato: P = Premio finito / 1,2225 = 2.445 € / 1,2225 = 2.000 €.
GR = Numero di giorni dalle ore 24 del 1 agosto 2021 alle ore 24 del 31 dicembre 2021 = 153. D = 365 giorni.
R = P*GR/D = 2.000 € * 153 / 365 = 838,36 €.
ART. CG7 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Il Contraente o l'Assicurato perdono il diritto all'indennizzo nel caso in cui sia:
⚫ aumentato dolosamente l'ammontare del danno;
⚫ dichiarati come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro;
⚫ sottratti, occultati o manomessi i beni rimasti dopo il sinistro;
⚫ modificate o alterate le tracce o i residui del sinistro;
⚫ aggravati e/o alterati gli indizi del reato.
La Società si riserva inoltre ogni azione in qualsiasi sede nei confronti dell'Assicurato.
ART. CG8 DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI - BUONA FEDE
ATTENZIONE: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
QUANDO SI MANTIENE IL DIRITTO ALL'INDENNIZZO?
Le dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal Contraente all'atto della stipulazione della polizza non compromettono il diritto di indennizzo o risarcimento, né comportano la sua riduzione, nel caso in cui:
a. non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio e
b. l'Assicurato abbia agito in buona fede.
ART. CG9 INDICIZZAZIONE
Salvo che non sia stato diversamente pattuito tra le parti il contratto deve intendersi indicizzato. Pertanto, se in polizza è stato indicato "SI" alla voce "Indicizzazione", le somme assicurate, i massimali e i premi indicati sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica.
COME SI CALCOLA LA VARIAZIONE?
⚫ Nel corso di ogni anno solare, sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
⚫ alla scadenza di ogni rata annuale si effettua il confronto fra l'indice iniziale di riferimento (o quello dell'ultimo aggiornamento) con l'indice del mese di settembre dell'anno solare che precede quello della scadenza. Se si verifica una variazione in più o in meno, le somme assicurate, i massimali e il premio sono aumentati o ridotti in proporzione. L'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annuale e saranno indicati sulla quietanza aggiornata.
Se gli importi inizialmente indicati in polizza sono aumentati almeno del 75% per effetto dell'indicizzazione, la clausola cessa automaticamente di avere valore e restano ferme le somme assicurate, i massimali e i premi dell'ultima variazione effettuata.
Resta fermo che i sottolimiti, le franchigie espresse in valore assoluto, i minimi e i massimi di scoperto, i valori espressi in percentuale non sono oggetto di indicizzazione.
In ogni caso non possono essere oggetto di indicizzazione le garanzie di TUTELA LEGALE e ASSISTENZA.
ART. CG10 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente/Assicurato e dalla Società.
L'accertamento e la liquidazione dei danni conseguenti ad accordo o arbitrato sono vincolanti per l'Assicurato restando esclusa ogni possibilità di impugnativa.
L'indennizzo può tuttavia essere pagato solo nei confronti o col consenso dell'Assicurato.
ART. CG11 AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
NOTA BENE:
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o
parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'Art. 1898 c.c.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. CG12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
ART. CG13 ALTRE ASSICURAZIONI
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
Il Contraente / l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio assicurato con il presente contratto.
L'omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all'indennizzo. COSA FARE IN CASO DI:
In caso di sinistro, il Contraente:
1. deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi degli Artt. 1910 e 1913 c.c.;
2. ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
In caso la somma di tali indennizzi - escluso da tale conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.
ART. CG14 FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della parte attrice (cioè di chi promuove il contenzioso) è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, oppure quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.
ART. CG15 ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate e il Contraente e/o Assicurato ha obbligo di fornire le indicazioni e le informazioni richieste.
ART. CG16 ONERI FISCALI
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendente, restano a carico del Contraente.
ART. CG17 CLAUSOLA BROKER
Se la gestione della polizza è affidata ad un soggetto indicato in polizza quale Xxxxxx di assicurazione, il Contraente, gli Assicurati e la Società stabiliscono che tutti i rapporti inerenti l'esecuzione del presente contratto avverranno tramite il suddetto Broker.
ART. CG18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quello che non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.
GLOSSARIO DI MODULO
GLOSSARIO
"Per scegliere, devo capire."
È giusto: per iniziare, ecco la raccolta dei termini - generali e specifici - presenti in queste condizioni di Assicurazioni, spiegati con linguaggio il più possibile chiaro.
TERMINI PRESENTI NEL MODULO UFFICI
A
Allagamento
Eccesso o accumulo d'acqua al di fuori di bacini appositamente destinati alla raccolta, dovuto a eventi accidentali o a seguito di eventi naturali, non conseguenti a esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione, trasmissione, ricezione di dati con le relative unità periferiche e i relativi impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, anche a impiego mobile, presenti/in uso nei locali o normalmente utilizzate per lo svolgimento dell'attività professionale (vedi box esemplificativo).
NOTA BENE:
Dalle condizioni di polizza sono esclusi telefoni cellulari e smartphone.
SONO COMPRESI AD ESEMPIO:
⚫ stampanti, computer, fotocopiatrici, fax, macchine elettroniche per scrivere e per calcolare,
⚫ impianti citofonici e telefonici, impianti di allarme e di rilevazione;
⚫ terminali elettronici per registrazioni o transazioni su conto corrente bancario;
⚫ bilance elettroniche e registratori di cassa.
Apparecchiature elettromedicali
Apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate alla diagnosi, al trattamento o alla sorveglianza del paziente sotto la supervisione di personale medico / sanitario.
Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito dalla Società tramite la propria Struttura Organizzativa all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro.
Autocombustione
Combustione spontanea senza fiamma.
C
Contenuto
Mobilio ed arredamento, attrezzature d'ufficio, strumenti scientifici o professionali, impianti ed apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche, armadi di sicurezza e corazzati, casseforti, oggetti di argenteria, sussidi audiovisivi, archivi, archivi informatici, microfilm, documenti, campionari e quanto altro riposto nell'Ufficio Assicurato, che sia inerente all'attività in esso esercitata.
Per i soli Uffici adibiti a studi medici sono comprese anche le apparecchiature elettromedicali.
Sono compresi inoltre, cartelloni e supporti pubblicitari, vetrine, spazi espositivi e relativa merce esposta, nonché elettrodomestici, distributori automatici di cibi e bevande (anche di terzi), a conforto dei soggetti che prestano la loro opera nei locali dell'ufficio.
Se l'Ufficio assicurato è preso in affitto, sono compresi dispositivi e apparecchiature elettriche ed elettroniche, elettromeccaniche a servizio dell'Ufficio fissi per natura e destinazione d'uso, istallati dall'Assicurato locatario.
All'interno della definizione di Contenuto sopra riporta si intendono comprese anche le seguenti "sotto-categorie" di beni:
- Oggetti pregiati: pellicce, quadri, arazzi, tappeti di particolare valore artistico, mosaici, sculture, statue e simili, oggetti d'arte e di particolare valore artistico pubblicati su cataloghi ufficiali d'arte, mobili di antiquariato, oggetti e servizi di argenteria;
- Gioielli e preziosi: oggetti d'oro e di platino o montati su questi metalli, pietre preziose, coralli e perle, orologi anche in metallo o di altri materiali che abbiano un valore unitario superiore a 4.000 euro;
- Valori: denaro, carte valori e titoli di credito in genere;
- Collezioni: Raccolte ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie o categoria, rari, curiosi e/o di un certo valore;
- Documenti: Documenti, atti, elenchi, registri contabili e fiscali e registri in genere, materiale d'archivio, disegni, stampati, progetti, e in genere qualsiasi altra pratica, il tutto attinente l'attività esercitata nei locali dell'Ufficio, anche di proprietà dei clienti o di altri soggetti terzi.
- Effetti personali: Capi di abbigliamento, accessori e altri beni mobili normalmente utilizzati a servizio e conforto della persona utilizzati dall'Assicurato, dai familiari coadiuvanti, dai dipendenti, dai collaboratori e clienti. Non sono considerati effetti personali gli Oggetti pregiati e i Valori cosi come definiti alla voce Contenuto;
Sono esclusi veicoli a motore iscritti al P.R.A. o parti di essi.
D
Danno materiale e diretto
Danno inerente la materialità della cosa assicurata che deriva dall'azione diretta dell'evento garantito.
Dipendenze e pertinenze
Locali comunicanti e non con l'Ufficio assicurato o posti anche in corpi separati, purché siti nella medesima ubicazione, entro i relativi spazi recintati, aventi le stesse caratteristiche costruttive del Fabbricato del quale fanno parte, e rispetto al quale hanno prevalente funzione di servizio. A titolo esemplificativo e non limitativo: centrali termiche, cantine, garage, solai, box, vani tecnici.
E
Epidemia
L'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.
Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si auto-propaga con elevata velocità.
F
Fabbricato
L'intera costruzione edile ubicata nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, in buone condizioni di statica e manutenzione, che ospita l'Ufficio assicurato e adibita, per almeno il 51% della somma delle superfici complessive di tutti i piani, ad Uffici o abitazioni, e non contenente depositi agricoli, teatri, discoteche, sale da ballo, sale adibite esclusivamente o prevalentemente a giochi o scommesse.
Tipologie di fabbricato:
Antisismico: costruzione edile realizzata o integralmente ristrutturata dopo il 1990, nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
⚫ Fabbricato conforme ai requisiti antisismici contenuti nelle "norme tecniche per le costruzioni" previste dalle norme di legge in vigore al momento della sua costruzione o ristrutturazione;
⚫ pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie;
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Cemento armato: costruzione edile nella quale devono coesistere le seguenti caratteristiche costruttive:
⚫ strutture portanti verticali in cemento armato;
⚫ pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e/o materiali incombustibili per almeno il 90% della sua superficie.
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Muratura: costruzione edile con strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, pietra, cemento armato e non, vetrocemento e/o altri materiali incombustibili.
Sono tollerati:
- materiali combustibili per impermeabilizzazioni o rivestimenti;
- armature del tetto e solai dividenti i piani in legno;
- materiali combustibili nelle pareti esterne e nella copertura del tetto non superiori al 10% della superficie totale;
- caratteristiche costruttive diverse per porzioni di fabbricato complessivamente non superiori al 25% del fabbricato stesso.
Bioedilizia: costruzione edile, realizzata con prodotti specifici ed elementi costitutivi anche modulari e precostituiti, il tutto comunque costruito secondo principi di ecocompatibilità ed efficienza energetica nel rispetto delle norme di legge vigenti e delle norme tecniche comunemente riconosciute in materia. L'intera struttura deve avere adeguata solidità e robustezza e una resistenza al fuoco di strutture portanti verticali, pareti esterne, solai, armature e coperture del tetto almeno REI 60 (o altra equivalente). Tali caratteristiche devono risultare certificate dalla casa costruttrice o da altro ente specializzato. La struttura deve risultare comunque posizionata e ancorata a una fondazione a platea.
Familiari coadiuvanti
Le persone del nucleo familiare del professionista assicurato, come da certificato di stato famiglia o altro documento equivalente, il suo convivente more uxorio, purché stabilmente conviventi che collaborano in modo anche saltuario all'attività professionale.
Sono esclusi i Familiari quando dipendenti regolarmente assunti.
Fenomeno elettrico
La manifestazione dei seguenti eventi:
⚫ corto circuito: contatto accidentale a bassa impedenza tra due porzioni di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso;
⚫ variazione di corrente: scostamento del livello dell'intensità di corrente elettrica da valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto;
⚫ sovratensioni: improvviso innalzamento del valore della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento dell'impianto o immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atmosferiche;
⚫ arco voltaico: scarica elettrica accidentale tra due parti dell'impianto sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete.
Fissi e infissi
I serramenti o in generale i manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed areazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.
Forma di garanzia
Stabilisce il criterio con il quale si determina il valore delle somme assicurate e dell'indennizzo. Può essere a:
⚫ Valore Intero
⚫ o Primo Rischio Assoluto
(vedi definizioni di "Valore Intero" e di "Xxxxx Xxxxxxx Assoluto").
Fragili
Elementi fissi a completamento e servizio del Fabbricato che ospita l'Ufficio realizzati con materiali che per loro natura possono risultare facilmente danneggiabili in occasione di eventi atmosferici di particolare violenza. A titolo esaustivo compongono tale categoria: xxxxxxx, verande, vetrate, lucernai, lastre in fibrocemento o manufatti in materia plastica.
G
Guasto (per la sezione Assistenza)
Malfunzionamento interno di un bene che ne pregiudica il normale utilizzo rispetto allo scopo previsto.
I
Incendio
La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto-estendersi e propagarsi.
Infrastruttura
Qualsiasi apparecchiatura di comunicazione, impianto di aria condizionata, impianto di alimentazione continua, generatori stand-alone, unità di conversione di frequenza, trasformatori, tutte le altre apparecchiature e servizi che servono al funzionamento del sistema informatico dell'Assicurato.
Inondazione e alluvione
Esondazione, tracimazione o fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Impiego mobile
l'utilizzo di quei strumenti e accessori professionali, comprese apparecchiature elettriche ed elettroniche, che, se rientranti nella definizione di contenuto assicurato dell'Ufficio, per la loro natura e specifiche costruttive possono essere utilizzati in luoghi diversi rispetto all'ubicazione dei locali dell'Ufficio.
Inverter
Dispositivo in grado di convertire la corrente continua in corrente alternata.
P
Pandemia
La diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx (P.R.A.)
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata sino alla concorrenza della somma assicurata, indipendentemente dal valore delle cose assicurate al momento del sinistro e senza l'applicazione della Regola Proporzionale ai sensi dell'Art.1907 c.c.
R
Rapina
Reato previsto dall'Art. 628 c.p. consistente nella sottrazione di cose mobili altrui, effettuata con la violenza, minacce o anche con armi, allo scopo d'impossessarsene per trarne ingiusto profitto
Regola proporzionale
Se al momento del sinistro risulta che la somma assicurata per le cose assicurate è inferiore al loro valore effettivo, l'indennizzo viene ridotto in base alla proporzione tra la somma assicurata ed il valore effettivo delle cose assicurate (Art.1907 c.c.).
S
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Non sono considerati scoppio gli effetti:
⚫ del gelo;
⚫ del colpo d'ariete, cioè il fenomeno idraulico che accade quando un flusso di liquido in movimento all'interno di una condotta viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola o, viceversa, quando una condotta chiusa e in pressione viene aperta repentinamente.
Sinistro
Per la Responsabilità Civile verso Terzi: per sinistro si intende:
L'insieme di tutti i danni derivanti da una stessa causa e/o da cause tra loro connesse, anche se manifestatisi in tempi diversi viene considerato un unico sinistro (danno in serie) anche nel caso di una pluralità di danneggiati e anche in presenza di un'azione risarcitoria collettiva intentata nei confronti dell'Assicurato.
Struttura Organizzativa
La struttura di IMA Servizi Scarl costituita da medici, tecnici, operatori in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica Convenzione, sottoscritta con IMA Italia Assistance, provvede per incarico di quest'ultima al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
T
Terremoto
Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo e sabotaggio
Qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone, anche se realizzato da persona singola, diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico.
Non rientrano nella definizione di terrorismo:
⚫ atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile;
⚫ ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o
danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali;
⚫ atti avvenuti nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari;
⚫ atti vandalici.
Truffa
Il reato compiuto da chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (articolo 640 c.p.).
Tubature interrate
Le condutture collocate nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno che non risultino interamente protette da strutture murarie o annegate in conglomerato cementizio.
U
Ufficio
I locali in cui si svolge l'attività del professionista, caratterizzati dalla prevalenza del suo apporto professionale ed intellettuale rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori.
Sono compresi, se inerenti l'ubicazione assicurata indicata in polizza e l'eventuale quota-parte condominiale di relativa spettanza:
⚫ fissi e infissi;
⚫ opere di fondazione o interrate;
⚫ dipendenze o pertinenze;
⚫ recinzioni, cancelli anche elettrici, cappotto termico, cisterne e serbatoi per lo stoccaggio di combustibili al servizio dell'ufficio, muri di cinta;
⚫ strade private interne, cortili. Sono comunque esclusi gli alberi;
⚫ tinteggiature, tappezzeria, parquet, moquettes, controsoffittature, tende frangisole esterne (se installate su strutture fisse ancorate a muri perimetrali o muri esterni o al soffitto dei balconi soprastanti);
⚫ antenne televisive, radioriceventi e/o trasmittenti;
⚫ statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
⚫ ascensori, montacarichi, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, per la distribuzione del gas, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione fissa per natura e destinazione al servizio del fabbricato;
⚫ pannelli solari (fotovoltaici e termici);
⚫ migliorie apportate dal locatario;
V
Valore a nuovo
Questa definizione indica il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, comprese anche le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
Valore allo stato d'uso
Per valore allo stato d'uso si intende il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, stato di conservazione, modo di costruzione, ubicazione, destinazione, uso, tipo, funzionalità, rendimento e ogni circostanza concomitante; tale deprezzamento non viene applicato alle merci.
Valore Intero
La forma di garanzia in base alla quale l'assicurazione è prestata per la totalità dei beni esistenti assicurati e secondo la quale deve corrispondere all'intero loro valore. Se la somma assicurata è inferiore si applica la regola proporzionale, salvo le deroghe espressamente previste dal contratto. (Art. 1907 c.c.).
Vetri antisfondamento
Le superfici di vetro costituite da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm.
SEZIONE INCENDIO
INCENDIO
Questa Sezione riunisce le possibili diverse opzioni a tutela dell'Ufficio e del suo contenuto contro i danni che possano derivare da incendio ed altri eventi accessori.
1 - COSA E' ASSICURATO
INCENDIO DELL'UFFICIO E DEL SUO CONTENUTO
ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA
COSA COPRE LA GARANZIA
Qualora in polizza risulti acquistata e operante la Sezione INCENDIO, la Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni dell'Ufficio e/o del suo Contenuto indicati in polizza:
⚫ sino alla concorrenza delle Somme Assicurate indicate in Polizza;
⚫ causati dagli eventi illustrati qui di seguito:
a. incendio;
x. xxxxxxx;
c. esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
d. fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio dell'Ufficio;
e. sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori;
f. caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
x. xxxx di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
h. caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
i. onda sonica determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
ULTERIORI INDENNIZZI
Se conseguenti agli eventi sopraelencati, la Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per:
a. mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
b. caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
c. impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.
Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI
1. ROTTURA DI LASTRE
Danni materiali e diretti causati da qualsiasi evento, non esplicitamente escluso, alle lastre - piane e curve - di cristallo, mezzo cristallo, specchio, vetro e plexiglass, sia fisse nelle loro installazioni o scorrevoli su guide, installati all'interno ed all'esterno dell'Ufficio, purché integre ed esenti da difetti al momento della stipula del contratto.
Sono comprese, anche:
a. insegne collocate sulle pareti esterne del Fabbricato/Ufficio e insegne poste su supporti fissi installati entro la recinzione del Fabbricato/Ufficio;
b. vetrate esterne poste a delimitazione del perimetro dei locali dell'Ufficio;
c. lastre e specchi del Contenuto, se assicurato.
La garanzia opera anche per la rottura avvenuta in caso di:
x. xxxxx, tentato o consumato;
e. scioperi, serrate, manifestazioni di folla e tumulti popolari;
f. onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in moto a velocità supersonica.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla Forma di garanzia scelta, con i seguenti limiti:
Ufficio e/o Contenuto | Limite per lastra o specchio indicato in polizza |
Indennizzo massimo | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
LIMITAZIONI
La garanzia non opera per i danni:
⚫ da rigature, screpolature e scheggiature;
⚫ alle insegne e vetrate esterne, per eventi di cui al precedente punto d.;
⚫ da crollo del fabbricato o distacco di sue parti, restauro, operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori su lastre o ai relativi supporti e cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili sui quali sono collocate.
ESCLUSIONI
La garanzia non opera per i danni:
⚫ alle lastre aventi speciale valore artistico o di affezione;
⚫ alle recinzioni.
2. RIMPIAZZO DEL COMBUSTIBILE
È indennizzato il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito a seguito di rottura accidentale degli impianti al servizio dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato in condominio che lo ospita, per la relativa quota parte.
Limite | Per anno assicurativo indicato in polizza |
Franchigia | indicata in polizza |
3. DANNI DA FURTO
Se non viene acquistata la Sezione Furto, la garanzia è estesa a:
a. furto di Fissi e infissi dell'Ufficio destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione;
b. guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati.
Limite per ciascuno dei punti a. e b. | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
4. EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE
Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine.
La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.
Sono compresi i danni a portici e porticati esterni aperti, purché:
⚫ costituiscano corpo unico con il Fabbricato che ospita l'Ufficio assicurato;
⚫ e siano inoltre realizzati con le medesime caratteristiche costruttive del Fabbricato stesso nel rispetto delle norme di edificazione previste dalle autorità competenti.
I danni da bagnamento all'interno dell'Ufficio si intendono in ogni caso compresi solo ed esclusivamente se avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra indicati.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni causati da:
- inondazione e alluvione, allagamento, accumulo esterno di acqua;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo;
- valanghe, slavine o spostamenti d'aria da questi provocati;
- effetto di trascinamento e scivolamento della neve;
- sovraccarico neve su Fabbricati non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione o della successiva ristrutturazione;
- cedimento, smottamento o franamento del terreno.
La garanzia opera inoltre con i seguenti limiti:
Limiti | Somma assicurata Ufficio / Contenuto |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Limiti specifici:
Per i danni subiti da:
⚫ tende frangisole;
⚫ Fragili e Pannelli solari per il solo effetto di grandine.
Limiti per ciascun punto | Indicati in polizza per anno assicurativo |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni subiti da:
- Recinzioni precarie;
- cavi aerei, insegne, antenne o parabole radio-telericeventi (a meno che il loro danneggiamento non sia conseguente a crollo anche parziale del Fabbricato per effetto della violenza degli eventi riscontrati o per sovraccarico neve);
- alberi, coltivazioni, piante ornamentali in genere, parchi e giardini, strade private, cortili;
- Fabbricati o porzioni di Fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o meno a sinistro), fatto salvo quanto sopra indicato per i portici e porticati esterni aperti e in ogni caso i danni derivanti dal solo effetto della grandine;
- capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto.
5. ATTI VANDALICI E TERRORISMO
Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, ordigni esplosivi.
Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ da deturpamento e imbrattamento dei muri esterni;
⚫ relativamente al solo terrorismo, causati da sostanze chimiche o biologiche, nonché da qualsiasi forma di contaminazione radioattiva che possa essere determinata da materiale nucleare.
Limiti | Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza |
NOTA BENE:
Qualora sia acquistata e risulti operante anche la Sezione Furto, per i soli atti vandalici conseguenti a Furto o Rapina tentati o consumati, la presente garanzia opera per la parte dei danni eccedente i limiti di indennizzo previsti alla lettera c. del punto 1. "danni provocati dai ladri" dell'Art. XX "Estensioni sempre operanti" della Sezione Furto.
6. DANNI DA ACQUA
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da:
a. spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio dell'Ufficio;
b. fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici o altre apparecchiature dell'Ufficio a seguito di rottura accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso dell'Ufficio;
c. rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
d. occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici;
e. penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali;
f. provocati da rottura degli impianti automatici di estinzione;
g. rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrate.
La Società indennizza le spese sostenute per il primo intervento, incluse le spese per il diritto di chiamata, sostenute per ricercare ed eliminare le cause del guasto che ha generato il danno da acqua, al fine di limitarne le conseguenze.
Casi specifici: le perdite occulte
La Società rimborsa inoltre le perdite occulte d'acqua, intese come il danno causato dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico, anche in assenza di un danno materiale e diretto ai beni assicurati.
Il valore dell'eccedenza viene stimata dal perito incaricato sulla media del consumo fatturato dall'Ufficio (ovvero pro quota se trattasi di fatturazione globale per più unità condominiali), nel medesimo semestre dell'anno precedente alla data della rottura.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ provocati da usura o carenza di manutenzione;
⚫ verificatisi durante l'installazione, le operazioni di prova e il collaudo degli elettrodomestici;
⚫ dovuti a difetti di costruzione, o dei quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
⚫ da perdite occulte d'acqua:
- per rottura di tubature interrate di impianti di irrigazione di parchi e giardini;
- per rottura di impianti a vista (come, ad esempio, quelli non interrati o quelli annegati all'interno di
un conglomerato cementizio);
- notificate dall'ente erogante successivamente alla prima fatturazione attestante l'eccedenza del consumo.
Limiti | Somma Assicurata Ufficio e/o Contenuto indicata in polizza |
Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b. alla lettera g. | Limite massimo per anno indicato in polizza |
Franchigia | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) |
Limiti specifici per spese di primo intervento:
Limite | Indicato in polizza per singolo sinistro |
Limiti specifici per perdite occulte d'acqua:
Indennizzo | per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente. |
Limite | Indicato in polizza per anno assicurativo |
7. RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO - ACQUA E GAS
Se acquistato l'Incendio dell'Ufficio, la Società indennizza inoltre le spese sostenute per:
a. la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza.
Per le Tubature interrate la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto a cose assicurate e non, proprie o di terzi;
b. la demolizione e ripristino degli impianti e di parte dell'Ufficio assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza a servizio dell'Ufficio assicurato.
La dispersione di gas dovrà essere accertata da tecnico specializzato o dell'Ente erogatore e aver comportato il blocco del servizio di fornitura.
Limiti | Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza Per tubature interrate: Limite per sinistro e per anno assicurativo indicati in polizza |
Franchigia | indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. |
8. DANNI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
Se acquistato l'Incendio del Contenuto dell'Ufficio, la Società indennizza i danni materiali e diretti a:
a. Documenti, Valori (escluso Denaro);
b. Apparecchiature, supporti dati in genere, e altri strumenti professionali in genere comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;
durante il trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione INCENDIO.
La presente garanzia opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto indipendente dalla forma di garanzia prescelta. LIMITAZIONI
Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;
Limite | Indicato in polizza per anno assicurativo |
Franchigia | indicata in polizza |
ESCLUSIONI
Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, danneggiati o andati distrutti dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.
9. FENOMENO ELETTRICO
Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati dell'Ufficio e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica.
Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali dell'Ufficio e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio dell'Ufficio, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio dell'Ufficio.
La garanzia è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto, indipendentemente dalla forma di garanzia scelta. LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni:
⚫ causati da usura, manomissioni, vizi intrinseci o riconducibili a carenza di manutenzione;
⚫ verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
⚫ dovuti a difetti noti all'Assicurato o al Contraente al momento della conclusione del contratto, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
⚫ i danni e i disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'uso, senza concorso di cause esterne.
Limiti | Somma assicurata indicata in polizza alla voce Fenomeno Elettrico |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
LIMITAZIONI PARTICOLARI
Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile quando si trovino all'esterno dell'Ufficio, fermo il limite della somma assicurata Fenomeno elettrico, la Società non sarà tenuta a pagare importi superiori al limite di indennizzo previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'ufficio".
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza non sia prevista uno scoperto espresso in percentuale, l'importo dell'eventuale minimo scoperto deve intendersi come franchigia.
ESCLUSIONI
Sono inoltre esclusi:
⚫ i costi di intervento e di sostituzione di componenti elettroniche per i controlli di funzionalità e per la manutenzione preventiva;
ART. IN2 ALTRE SPESE E ONERI SEMPRE COMPRESI
La Società riconosce inoltre, in eccedenza alle somme assicurate per incendio dell'Ufficio e/o Contenuto, le spese e oneri di seguito indicati, sostenuti in conseguenza di sinistri indennizzabili a norma delle garanzie della presente sezione INCENDIO.
1. DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUI DEL SINISTRO
La demolizione, lo sgombero, il trasporto a idonea discarica, il trattamento e lo smaltimento dei residui del sinistro.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
2. TRASLOCO
La rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato dell'Ufficio reso inagibile a seguito di sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
3. ONERI DI RICOSTRUZIONE
Le spese che si dovessero sostenere per i seguenti oneri:
a. di urbanizzazione;
b. di riprogettazione dell'Ufficio assicurato e la direzione dei lavori di ricostruzione;
c. di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro;
d. notarili per il riacquisto di un nuovo Ufficio a seguito della distruzione di quello assicurato, nel caso in cui non si proceda alla sua ricostruzione.
Limiti | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza |
4. ONORARI DEI PERITI
Gli onorari del perito nominato dal Contraente, nonché la quota parte degli onorari a carico del Contraente relativi al terzo perito.
La garanzia è prestata per sinistri di importo indennizzabile superiore a 10.000 euro.
Limiti | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro |
5. PERDITA PIGIONI
La perdita del canone di locazione nel caso in cui l'Ufficio Assicurato sia locato a terzi, per il periodo strettamente necessario al suo ripristino.
Limiti | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione |
6. RIPRISTINO - RIFACIMENTO DOCUMENTI E ARCHIVI
Le spese e gli oneri necessari ed effettivamente sostenuti per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, in formato cartaceo andati perduti o danneggiati.
Limiti | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo 5.000 euro |
7. INDENNIZZO SPECIALE
Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 10.000 euro.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni:
Limiti | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza Con il massimo di 10.000 euro. |
ESCLUSIONI
L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.
ART. IN3 RISCHIO LOCATIVO
NOTA BENE:
Questa garanzia si intende operante qualora risulti compresa sulla scheda di polizza ed è acquistabile in alternativa all'Incendio dell'Ufficio, nei casi in cui l'attività dell'Ufficio sia svolta dagli Assicurati all'interno di locali presi in locazione.
La Società, in caso di responsabilità degli Assicurati*, risarcisce i danni materiali all'Ufficio relativamente ai locali tenuti in locazione e direttamente causati da incendio, esplosione, implosione, scoppio e conseguente sviluppo di gas, vapori e fumo - sino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza.
Resta ferma l'applicazione della regola proporzionale indicata all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lettera A - punto 2, se la somma assicurata risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo dei locali.
*Ai sensi degli articoli:
a) Art. 1588 c.c. (Perdita e deterioramento della cosa locata), che prevede la responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento dell'immobile che siano stati provocati da un incendio quando non provi sia accaduto per causa a lui non imputabile (oppure che sia stato cagionato da persone da lui ammesse anche temporaneamente al godimento dell'immobile locato);
b) Art. 1589 c.c. (Incendio di cosa assicurata), che disciplina la responsabilità del conduttore nei i casi in cui l'immobile locato, distrutto o deteriorato, sia assicurato.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE - ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare la garanzia aggiuntiva illustrata di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti qualora risultino comprese sulla scheda di polizza.
ART. IN-A RICORSO TERZI
La Società tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti:
⚫ cagionati a terzi;
⚫ a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza in relazione alla Sezione Incendio.
L'assicurazione è estesa ai danni indiretti derivanti da:
⚫ interruzioni o sospensioni (totali o parziali) dell'utilizzo di cose di terzi;
⚫ interruzioni o sospensioni (totali o parziali) di attività di terzi di tipo industriale, commerciale, agricolo o di servizi.
OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
L'Assicurato deve immediatamente:
⚫ informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui;
⚫ fornire tutti i documenti e le prove utili alla propria difesa;
⚫ astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso della Società, che avrà facoltà di assumere la gestione della causa e la difesa dell'Assicurato.
Le spese giudiziali per resistere all'azione del danneggiato sono a carico della Società nel limite del quarto della somma assicurata nelle modalità previste dall'art. 1917 c.c. terzo comma.
Questa garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno", lett. A, punto 2.
LIMITAZIONI: la garanzia opera con i seguenti limiti:
Copertura | sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza |
Limiti | 10% del massimale per i soli danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose di terzi |
ESCLUSIONI: QUALI TERZI?
Non sono considerati terzi:
a. il Contraente, l'Assicurato;
b. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine appartenente al suo nucleo familiare o con lui convivente;
c. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di parentela indicati al punto precedente, se è assicurata una persona giuridica;
d. le società che, rispetto all'Assicurato persona giuridica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate (Art. 2359 c.c. e L. n.216 del 1974), nonché i loro amministratori, i legali rappresentanti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera b.
ESCLUSIONI: QUALI DANNI?
La garanzia non opera per i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle suddette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione INCENDIO, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.
ART. IN4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri, scelti dal Contraente e indicati in polizza:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto.
2. Tipo di garanzia: Valore a nuovo.
ART. IN5 BENI PARTICOLARI
1. Se assicurato il Contenuto dell'Ufficio le garanzie operano anche per collezioni, gioielli, preziosi, e valori, anche di proprietà dei singoli Assicurati.
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | nel limite del 20% della somma assicurata Contenuto massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | massimo 2.000 euro per anno assicurativo. |
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | nel limite del 10% della somma assicurata Contenuto |
2. Le Garanzie si intendono estese al Contenuto, se assicurato, riposto in Dipendenze e pertinenze non comunicati. Sono esclusi Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori.
Xxxxx i limiti, scoperti o franchigie previsti dalle singole garanzie acquistate, per i beni riposti nelle sole dipendenze non comunicanti la Società risarcirà i danni come segue.
Limiti | 20% della Somma assicurata Contenuto |
Massimo | 10.000 euro per anno assicurativo |
3. Beni in Leasing
Qualora i beni assicurati siamo garantiti anche da polizza Leasing emessa espressamente a tal fine, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione INCENDIO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:
⚫ a primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
⚫ a secondo rischio per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;
al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.
Si precisa che la forma di garanzia di questa clausola rimane comunque quella scelta dal Contraente per la presente polizza.
ART. IN6 TRASLOCO DELL'UFFICIO
In caso di trasloco dell'Ufficio indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è operante sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
ART. IN7 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE
Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Di seguito sono riassunte le esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie previste dalla Sezione INCENDIO presentate finora in questa sezione dedicata.
ART. IN8 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi:
1. danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
2. danni derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione degli Uffici indicati in polizza;
3. danni di furto (salvo quanto previsto all'art. IN1 "Oggetto della garanzia" al punto 3. "Danni da Furto"), rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
4. danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
5. i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla presente sezione INCENDIO;
6. rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
7. i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:
8. da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
9. da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
10.da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni dell'Ufficio da qualsiasi evento originati;
11.da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
12.da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
13.da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene;
14.da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
15.da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto alla lettera a. del paragrafo ULTERIORI INDENNIZZI dell'Art. IN1 "Oggetto della garanzia";
16.da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
17.da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione; 18.da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
19.da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
20.da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
21.direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
22.a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
23.da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24.verificatisi all'esterno dell'Ufficio assicurato, salvo quanto indicato all'Art. IN1 "Oggetto della garanzia", al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio";
25.indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dall'Art. IN2 "Altri oneri e spese sempre operanti", punto 5 e 6, e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. IN-A "Ricorso terzi", se acquistata.
Si devono inoltre intendere esclusi tutti i danni verificatisi a causa e/o per effetto di Epidemie o Pandemie. La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'Epidemia o della Pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale, e comunque si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica.
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. IN9 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro) | 20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in esposizione in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Contenuto |
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO | |||
ART. IN1 OGGETTO DELLA GARANZIA | |||||
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI | |||||
1. Rottura di Lastre | Nei limiti per singola lastra / specchio e nel limite per anno assicurativo indicati in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
2. Rimpiazzo del combustile | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
3. Danni da Furto - a) furto di fissi ed infissi | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
3. Danni da Furto - b) guasti cagionati dai ladri | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | |||
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - limite generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per tende frangisole | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
4. Eventi atmosferici e sovraccarico neve - per grandine su Fragili e Pannelli solari (fotovoltaici e termici) | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
5. Atti vandalici e terrorismo | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati | in |
6. Danni da acqua - a. Danno generico | Nel limite della somma assicurata Ufficio / |
contenuto indicata in polizza | Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore) | |||||
6 - b. danni da elettrodomestici | fuoriuscita | da | Nel limite della somma assicurata Ufficio / contenuto indicata in polizza | |||
6 - c. danni da gelo | ||||||
6. - d. danni da occlusione, traboccamento, rigurgito di impianti | ||||||
6. - e. danni da penetrazione di acqua piovana da ingorgo traboccamento di grondaie e pluviali | ||||||
6. - f. Danni da rottura impianti automatici di estinzione | ||||||
6 - g. Danni da rottura di tubature interrate | ||||||
6. Danni da perdite occulte d'acqua | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza per eccedenze superiori al 10% sulla media del consumo fatturato nel medesimo semestre dell'anno precedente) | Non prevista | ||||
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Spese di primo intervento | Nel limite per sinistro indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dal precedente punto 7. - Danni da acqua. | ||||
7. Ricerca e riparazione del guasto - Acqua e GAS - Demolizione e ripristino di impianti e parti dell'Ufficio | Nel limite per sinistro e per anno indicati in polizza | |||||
8. Danni all'esterno dell'ufficio | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza | ||||
9. Fenomeno elettrico | Nel limite per anno assicurativo indicato in polizza alla voce Fenomeno Elettrico Limite per apparecchiature elettriche ed elettroniche ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio pari al limite previsto al punto 8. "Danni all'esterno dell'Ufficio" | Scoperto e minimo polizza | scoperto | indicati in | ||
ART. IN2 ALTRI ONERI E SPESE SEMPRE OPERANTI | ||||||
1. Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | Non prevista | ||||
2. Trasloco | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||||
3. Oneri di ricostruzione | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza | |||||
4. Onorari dei periti | 5% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza massimo 5.000 euro | |||||
5. Perdita pigioni | Massimo 12 rate mensili con il limite di 600 euro per ciascuna rata del canone di locazione | |||||
6. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo 5.000 euro | |||||
7. Indennizzo speciale | 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di |
polizza Con il massimo di 10.000 euro. | ||
(garanzia aggiuntiva) ART. IN-A RICORSO TERZI | ||
Ricorso terzi | Nel limite del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza | Non prevista |
Ricorso terzi - danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività e/o utilizzo di cose | 10% del massimale di Ricorso Terzi indicato in polizza |
SEZIONE EVENTI CATASTROFALI
EVENTI CATASTROFALI
In questa sezione vengono indicate le garanzie che tutelano l'Ufficio e il suo contenuto in caso di gravi calamità naturali come un terremoto, una inondazione, una alluvione o un allagamento da evento atmosferico.
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. CT1 TERREMOTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza.
OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di terremoto.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive all'evento sono attribuite a un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza |
Scoperto danni all'Ufficio danni a Contenuto | 10% del danno con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza |
ESCLUSIONI
In nessun caso la Società risponde dei danni:
⚫ se l'Ufficio indicato in polizza non è a norma con le disposizioni di legge antisismiche vigenti al momento della costruzione dello stesso o ad eventuali obblighi di legge vigenti al momento dell'ultima ristrutturazione del medesimo che abbia comportato la manutenzione delle strutture portanti;
⚫ al Contenuto assicurato, nel caso in cui l'evento che ha causato il sinistro terremoto non abbia causato un danno anche all'Ufficio indicato in polizza.
ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO
Questa garanzia è valida solo se acquistata e se risulta compresa in polizza. OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Ufficio/Contenuto) per effetto di:
a. inondazione;
b. alluvione;
c. allagamento causato da eventi atmosferici;
a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze.
I fenomeni di inondazione, alluvione e allagamento verificatisi nelle 168 ore successive all'evento, sono attribuiti a un medesimo episodio e i relativi danni sono pertanto considerati singolo sinistro.
Copertura | somma assicurata Ufficio/Contenuto con i limiti di indennizzo indicati in polizza |
Scoperto danni a Abitazione danni a contenuto | 10% del danno con il minimo indicato in polizza con il minimo indicato in polizza |
ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE
La garanzia comprende, in eccedenza alla Somma Assicurata Ufficio/Contenuto, anche le seguenti prestazioni:
1. spese per demolire, sgomberare e smaltire al più vicino scarico i residui del sinistro;
2. spese sostenute per la rimozione, il trasporto, il ricollocamento e il deposito presso terzi del Contenuto assicurato, nel caso in cui la rimozione sia indispensabile per eseguire le riparazioni all'Ufficio, e per il periodo strettamente necessario alle stesse;
3. oneri di urbanizzazione e gli oneri dovuti per la ricostruzione dell'Ufficio assicurato in base alle disposizioni anche antisismiche vigenti al momento del sinistro;
4. onorari di consulenti, ingegneri, architetti e del perito nominato dal Contraente conformemente al disposto dell'Art. SU4 "Criteri per determinare il valore dei beni assicurati e l'ammontare del danno" e dell'Art. SU8 "Come agiscono i periti", nonché la quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Le suddette prestazioni sono sempre operanti, in quanto conseguenti a sinistri indennizzabili a seguito di eventi Assicurati con la presente sezione, con i seguenti limiti:
Limite complessivo per tutti i punti 1.2.3.4. | 20% dell'indennizzo liquidabile |
Di cui per il Punto 4. Limite | 5% dell'indennizzo liquidabile Con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato si intende applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.
ART. CT4 FORMA E TIPO DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con i seguenti criteri:
1. Forma di garanzia: Valore intero o Primo Rischio Assoluto (così come indicato in polizza);
2. Tipo di garanzia: valore a nuovo.
ART. CT5 AMBITO DI VALIDITA' TERRITORIALE
Salvo quanto diversamente pattuito tra le parti, le garanzie della presente sezione si intendono valide per gli Uffici ubicati in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
0 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Quanto di seguito riportato deve intendersi applicabile a tutte le garanzie della presente sezione EVENTI CATASTROFALI.
ART. CT6 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
1. ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi i danni:
1. a fabbricati abusivi;
2. da precarie condizioni di statica e manutenzione dell'Ufficio assicurato o del Fabbricato che lo ospita;
3. da inagibilità di fabbricati dichiarata con ordinanza dell'autorità (al momento dell'emissione della polizza o anche in un momento successivo per motivi non imputabili a terremoto, inondazione, alluvione, allagamento);
4. provocati con dolo del Contraente o degli Assicurati;
5. da smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo;
6. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
2. LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:
7. da eruzioni vulcaniche, mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazioni, brina, condensa siccità, guasto o rottura degli impianti antincendio, allagamento derivante da eventi diversi da quelli previsti dall'Art. CT2 "Inondazione, alluvione, allagamento";
8. da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto o dell'inondazione e/o alluvione;
9. da fuoriuscita di liquidi avvenuta a seguito di rottura di impianti idrici, igienici, tecnici e di riscaldamento;
10.da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11.da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche (inquinamento o utilizzo limitato di beni a causa della presenza di sostanze chimiche o biologiche);
12.da atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari;
13.xxxxxxxxx, che non riguardino danni materiali alle cose assicurate, salvo quelli esplicitamente previsti; 14.da mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorigeno; 15.danni diretti e indiretti, propri o a terzi, causati direttamente o indirettamente, in tutto o in parte a dati
software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio.
4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. CT7 TABELLA INDENNIZZO
RIEPILOGATIVA
DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI
GARANZIA | MASSIMO INDENNIZZO | SCOPERTO PER SINISTRO |
ART. CT1 TERREMOTO | ||
Terremoto | somma assicurata Ufficio e/o contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ART. CT2 INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO | ||
Inondazione, alluvione e allagamento | somma assicurata Ufficio e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza | scoperto 10% del danno con il minimo indicato in polizza per Ufficio e/o contenuto |
ART. CT3 ULTERIORI GARANZIE PER LA RICOSTRUZIONE | ||
1. Spese demolizione e sgombero residui | 20% dell'indennizzo liquidabile (massimo complessivo applicabile a tutte le garanzie dei punti 1., 2., 3., 4.). Punto 4. onorari di consulenti, xxxxxx, ingegneri: limite pari al 5% dell'indennizzo liquidabile con massimo 5.000 euro per sinistro. | non prevista |
2. Spese di rimozione, trasporto, ricollocamento e deposito del contenuto | ||
3. Oneri di urbanizzazione e ricostruzione | ||
4. Onorari di consulenti, periti, ingegneri |
SEZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
LA PROTEZIONE DELLE APPARECCHIATURE
Un Ufficio per funzionare ha bisogno al suo interno anche di apparecchiature e molto diverse.
Per quanto le si fissi e le si protegga, qualcosa può accadere: e un danno a un'apparecchiatura comporta più danni a più livelli.
Poter contare anche su interventi concreti "in caso di" significa poter lavorare con le spalle più coperte.
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA
QUALI DANNI SONO COPERTI
La Società indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettriche ed elettroniche comunemente utilizzate per l'esercizio dell'Attività assicurata, anche se di proprietà di terzi:
a. collaudate e installate - se di tipo fisso - e pronte all'uso;
b. che si trovano nell'ambito della ubicazione indicata in polizza o, se ad impiego mobile, anche in luoghi diversi per motivi di trasporto, utilizzo, o temporanea custodia;
c. che abbiano subito danni causati da qualunque evento, che non sia espressamente escluso dal successivo Art. EL7 "Esclusioni e limitazioni".
Qualora l'Ufficio sia adibito a studio o ambulatorio medico la garanzia opera anche per le apparecchiature elettromedicali.
La garanzia opera anche in caso di colpa grave del Contraente e/o dell'Assicurato e/o dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata.
La garanzia opera con la seguente limitazione:
Limite | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Scoperto per apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali |
CASI SPECIFICI
Con riferimento a quanto indicato alla precedente lettera b. le apparecchiature ad impiego mobile (anche elettromedicali) che si trovino in luoghi diversi dall'ubicazione dell'Ufficio indicato in polizza saranno indennizzate con il seguente limite:
Limite | Con il limite specifico indicato in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
L'assicurazione vale anche per le spese necessarie, effettivamente sostenute e documentate per:
a. il noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
b. la duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso, conseguenti a danni ai supporti sui quali sono memorizzati, compresa la manodopera;
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati, in essi contenuti, conseguenti a danni a nastri o dischi ottici e/o magnetici o altri supporti di dati;
d. la demolizione, lo smaltimento, lo sgombero e il trasporto alla più vicina e idonea discarica dei residui del sinistro, nonché le spese necessarie per il risanamento o il trattamento di tali residui.
Con riferimento a quanto indicato alle precedenti lettere a. - b. - c. la garanzia opera con i seguenti limiti:
Limite | Con il limite specifico indicato in polizza per ciascun punto di cui alle lettere a. - b. - c. |
Scoperto punto a. | Scoperto specifico indicato in polizza |
Scoperto punti b. - c. | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
ESCLUSIONI
Quanto indicato alla precedente lettere d. non opera per i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. n° 230/95 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO
ESTENSIONI: BENI ALL'ESTERNO NEI PRESSI DELL'UFFICIO
La garanzia furto è valida anche per le apparecchiature elettriche ed elettroniche assicurate poste all'esterno dei locali, presso l'ubicazione indicata in polizza, a condizione che:
a. siano stabilmente ancorate al suolo o alle pareti del Fabbricato che ospita l'Ufficio;
b. e che siano state installate secondo le norme di installazione e utilizzo previste dal costruttore.
La garanzia opera con le seguenti limitazioni:
Limite | Nel limite specifico indicata in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza |
NOTA BENE:
Questa estensione di garanzia è valida a condizione che il perimetro risulti protetto da robusti manufatti in muratura o in metallo o in legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm e le aperture siano protette da cancelli e porte di metallo, lega metallica o legno pieno di altezza non inferiore a 150 cm, chiusi da serrature o altri idonei sistemi di chiusura.
2 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
ART. EL3 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
|Le garanzie si intendono valide dove è ubicato il rischio ed accezione per le garanzie furto che si intendono valide esclusivamente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
ART. EL4 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI LOCALI MEZZI DI CHIUSURA
A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
Le garanzie sono operanti a condizione che i locali dell'Ufficio che contengono le cose assicurate presentino
le stesse caratteristiche costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:
⚫ Muratura;
⚫ Cemento armato;
⚫ Antisismica;
⚫ Bioedilizia;
B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI
La garanzia furto è operante a condizione che ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno dei locali) o da inferriate.
Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.
Ufficio all'interno dell'Abitazione
Qualora l'Ufficio assicurato sia ricavato in una porzione di Fabbricato adibita ed utilizzata come civile abitazione e i locali dell'Ufficio risultino direttamente intercomunicanti con essa, quanto sopra indicato in termini di caratteristiche costruttive e mezzi ordinari di chiusura deve intendersi riferito all'intero Fabbricato comprensivo anche dei locali di Abitazione.
ART. EL5 MEZZI DI CHIUSURA E CARATTERISTICHE DI FABBRICATI NON CONFORMI
A parziale deroga dell'Art. EL4 "Caratteristiche costruttive dei locali e mezzi di chiusura" se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:
1. nell'Ufficio con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la conclusione del contratto;
4. attraverso luci di inferriate senza effrazione delle relative strutture;
il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
La Società indennizzerà il sinistro senza applicazione dello scoperto di cui sopra anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.
In tutti gli altri casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati siano protette da mezzi di chiusura inoperanti, o questi ultimi non siano esistenti, il sinistro risulterà comunque non indennizzabile.
EL6 FORMA DI GARANZIA
L'assicurazione è prestata con la forma di garanzia:
1. Valore intero;
2. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
scelta dal Contraente e indicata in polizza.
3 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. EL7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
A. Sono sempre esclusi, salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non sia stato cagionato dagli eventi di seguito indicati ma da causa diversa, i danni verificatisi in occasione di:
LIMITAZIONI
1. mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
2. terremoto, inondazione, alluvione, allagamento, salvo il caso in cui siano state acquistate le relative garanzie previste dalla Sezione Eventi Catastrofali;
3. bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
4. atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra o insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
ESCLUSIONI
5. esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro.
B. Sono sempre esclusi i danni causati da o dovuti a:
LIMITAZIONI
1. ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
2. dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
3. guasti meccanici e/o anormale o improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
ESCLUSIONI
4. difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
5. logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
6. montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
7. di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
8. difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
9. umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.
C. Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:
1. a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio;
2. causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all' interruzione d'esercizio.
Nel caso in cui, in conseguenza degli eventi tutti di cui al comma C, derivi anche altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza, la Società indennizza solo la parte di danno non altrimenti esclusa.
ART. EL8 BENI ESCLUSI
ESCLUSIONI: QUALI BENI?
L'assicurazione non copre i danni cagionati alle seguenti categorie di beni e costi:
a. i conduttori esterni;
b. i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;
c. le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento dell'Assicurato, rientranti in contratti di leasing, nel caso in cui siano già coperte da apposita assicurazione.
ART. EL9 DELIMITAZIONI DI GARANZIA
Per i soli eventi/beni/spese di seguito riportati, l'operatività della garanzia è subordinata a quanto descritto ai relativi punti di seguito riportati.
A. Spese di noleggio di apparecchiature per sostituzione temporanea ESCLUSIONI:
La Società non risponde dei costi dovuti a:
a. limitazione dell'attività professionale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell'impianto, o dell'apparecchio distrutto o danneggiato, anche se derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità;
b. eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo
dell'impianto o apparecchio distrutto o danneggiato o sottratto.
B. Spese per duplicazione o riacquisto dei programmi in licenza d'uso ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
C. Spese per riacquisto supporti e ricostruzione dei dati ESCLUSIONI:
La Società non indennizza i danni dovuti a errata registrazione, a cancellazione per errore e a eliminazione per svista.
Se la duplicazione o il riacquisto non sono necessari, o non avvengono entro un anno dal sinistro, il diritto all'indennizzo decade.
D. Impianti e apparecchiature inattivi
L'indennizzo sarà determinato in relazione al valore allo stato d'uso.
X. Xxxxx materiali e diretti alle apparecchiature causati da furto
La Società riconosce l'indennizzo a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti gli impianti e le apparecchiature stesse:
a. violando le difese esterne mediante:
- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
- uso fraudolento di chiavi false o autentiche o dispositivi di apertura/chiusura azionati elettronicamente e dei relativi sistemi di comando; per l'operatività della garanzia è essenziale che l'Assicurato provveda
alla sostituzione delle serrature non appena sia venuto a conoscenza della sottrazione o dello smarrimento delle chiavi o prenda idonei provvedimenti mirati alla custodia dei locali;
b. per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c. praticando brecce o aperture in soffitti, pareti o pavimenti;
d. in altro modo, ossia quando l'autore del furto si sia introdotto nei locali rimanendovi clandestinamente, e abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
NOTA BENE:
Tutte le spese sostenute devono essere necessarie e documentate.
4 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. EL10 TABELLA INDENNIZZO
RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE,
SCOPERTI E LIMITI DI
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. EL1 OGGETTO DELLA GARANZIA | ||
Apparecchiature elettriche ed elettroniche | Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Apparecchiature elettromedicali | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature elettromedicali | |
Apparecchiature ad impiego mobile all'esterno dell'Ufficio | Con il limite specifico indicato in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce impiego mobile all'esterno dell'Ufficio |
a. Noleggio di apparecchiature sostitutive | Nei limiti specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c. | |
b. duplicazione o il riacquisto dei programmi in licenza d'uso | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza per ciascuna delle voci di cui ai punti a. - b. - c. | |
c. il riacquisto dei supporti dati danneggiati - ricostruzione dei dati | ||
ART. EL2 FURTO DI APPARECCHIATURE INSTALLATE ALL'APERTO | ||
Furto di apparecchiature fisse installate all'esterno dell'Ufficio | Con il limite specifico per anno assicurativo indicato in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all'esterno dell'Ufficio | Scoperto e minimo scoperto specifici indicati in polizza alla voce apparecchiature fisse istallate all'esterno dell'Ufficio |
NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza sia indicato uno scoperto espresso solo in cifra fissa, l'importo deve intendersi come franchigia.
SEZIONE FURTO
FURTO
Può succedere che i beni assicurati subiscano danni da furto e rapina.
In questa sezione sono riunite le possibili diverse opzioni di protezione da tali rischi
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. FU1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società indennizza i danni materiali e diretti relativi alla sottrazione dei beni, anche di proprietà di terzi, che costituiscano il Contenuto posto all'interno dell'Ufficio assicurato.
La garanzia opera se indicata in polizza e sino al raggiungimento della relativa somma assicurata.
ART. FU2 RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO
Sono coperti i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati dagli eventi di seguito specificati.
1. Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nell'Ufficio e nelle relative dipendenze e pertinenze non comunicanti mediante:
a. rottura o scasso delle difese esterne;
b. uso di chiavi, grimaldelli o simili;
c. uso fraudolento di chiavi vere o, in caso di serrature elettroniche, tessere a banda magnetica o a chip/microchip, smarrite o sottratte agli Assicurati, o ad altri soggetti a cui siano state affidate, da non più di 8 giorni dalla perdita del possesso come da denuncia alla Pubblica Autorità competente;
d. apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate a una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless.
e. apertura fraudolenta di serrature a combinazione numerica e/o letterale.
f. scalata o per via diversa da quella ordinaria che richieda superamento di ostacoli o ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi (corde, scale o simili) o facendo uso di particolari agilità personale;
g. in modo clandestino, ovvero all'insaputa del Contraente / degli Assicurati, asportando le cose assicurate successivamente a locali chiusi.
2. Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno.
3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione, senza introduzione nell'Ufficio e nei locali contenenti i beni assicurati.
4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione degli Assicurati.
Sono esclusi i Valori, i gioielli e preziosi.
5. Furto e rapina in occasione di eventi sociopolitici, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse
civili, atti di terrorismo o sabotaggio.
Per ciascuno dei punti dal 1. al 5. Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
6. Furto di fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, compresi i danni causati agli stessi durante il furto commesso o tentato.
Limite | 2.500 euro per anno assicurativo |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
7. Furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti
La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto, rapina o estorsione nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti aventi le stesse caratteristiche costruttive, mezzi di protezione e di chiusura degli altri locali assicurati, così come nell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura" e purché a uso esclusivo dell'Ufficio assicurato.
Sono esclusi: Oggetti pregiati, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
8. Furto, rapina di beni dell'Assicurato, di dipendenti, collaboratori e dei clienti
La Società indennizza anche i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina dei soli Effetti Personali dell'Assicurato, dei dipendenti, collaboratori, familiari coadiuvanti e dei clienti, avvenuti nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dei locali dell'Ufficio. Sono esclusi Gioielli e preziosi, Valori.
Limite | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
8. Furto commesso da Dipendenti e collaboratori
Furto commesso fuori dalle ore di lavoro da Xxxxxxxxxx e collaboratori dell'Assicurato purché il Furto sia avvenuto in una delle modalità previste ai precedenti punti 1. e 3.
La garanzia opera alle seguenti condizioni:
⚫ Che il Furto sia avvenuto durante gli orari di chiusura dell'Ufficio;
⚫ L'autore del furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali dell'Ufficio né della custodia delle chiavi relative alla protezione dei locali assicurati.
Limite | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
ART. FU3 RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO
Nei limiti della somma assicurata Furto e fermi i limiti previsti all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni", la Società indennizza i danni materiali e diretti ai seguenti beni del Contenuto assicurato:
a. Documenti, Valori (escluso denaro);
b. Attrezzature, supporti dati, e altri strumenti professionali in genere, comunemente utilizzati per l'esercizio dell'Attività assicurata;
durante il trasporto, l'utilizzo e temporanea custodia, in luoghi diversi dall'Ufficio assicurato, purché causati da un evento garantito dalla presente Sezione FURTO.
Per quanto indicato alla lettera b. la garanzia opera a condizione che i dispositivi si prestino per loro natura ad un impiego mobile;
ESCLUSIONI
Sono esclusi i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso, sottratti o andati distrutti o danneggiati dall'evento garantito, e contenuti nei dispositivi sopra indicati alla lettera b.
La garanzia opera nei seguenti casi:
1. BENI ADDOSSO O A PORTATA DI MANO
Xxxxx, rapina, scippo, estorsione, dei beni addosso o a portata di mano degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra L'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.
La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
⚫ con destrezza;
⚫ in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
⚫ a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
2. SU MEZZI DI TRASPORTO
x. xxxxxx a chiave all'interno di autovetture, di proprietà o in uso agli Assicurati, ai loro familiari, ai dipendenti e collaboratori;
b. al seguito degli Assicurati, ai loro familiari coadiuvanti, ai dipendenti e collaboratori, che si trovano su mezzi di trasporto pubblici o privati.
durante gli spostamenti tra l'Ufficio e il proprio domicilio e tra l'ufficio o il proprio domicilio e Istituti di Credito, uffici Pubblici o privati, Clienti, e viceversa.
La garanzia opera anche in caso di furto avvenuto anche in una sola delle seguenti modalità:
⚫ con destrezza;
⚫ in occasione di incidente stradale, anche in assenza di lesioni subite dalle persone coinvolte;
⚫ a seguito di infortunio o improvviso malore;
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
3. PRESSO TERZI
⚫ In deposito temporaneo presso terzi per operazioni professionali di pulizia, manutenzione, riparazione;
⚫ In custodia o deposito temporaneo presso Clienti, uffici Pubblici o privati, Istituti di Credito;
⚫ In stanze di albergo, o altri locali presi in locazione dagli Assicurati, per esigenze collegate a trasferte regolarmente autorizzate nell'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.
⚫ Durante la partecipazione a mostre, fiere, conferenze e congressi, direttamente collegate all'esercizio dell'attività professionale svolta dall'Ufficio.
Limite | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / Scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
NOTA BENE:
Qualora i rischi indicati ai precedenti punti 2-3 risultino coperti da altra polizza assicurativa Furto, anche di terzi, la presente garanzia opera:
⚫ Qualora tale polizza risulti non operante;
⚫ Oppure se operante, per il recupero di eventuali franchigie o scoperti e per l'eccedenza dopo l'esaurimento di quanto da essa dovuto.
ART. FU4 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI
1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI
La Società indennizza inoltre:
a. Danni materiali e diretti ai beni assicurati causati durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli;
b. Guasti cagionati dai ladri all'All'Ufficio durante il furto o la rapina, tentati o commessi.
c. Danni a seguito di atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o commessi. Sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni.
Limite - a. danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto |
Limite per: b. Guasti cagionati dai ladri c. danni a seguito di atti vandalici o dolosi | 20% della somma assicurata Furto |
Franchigia / scoperto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
2. ALTRI ONERI E SPESE
In quanto conseguenza di sinistro indennizzabile nei termini previsti dalla presente Sezione FURTO e in eccedenza alla relativa somma assicurata, sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti di seguito indicati.
a. Ripristino - rifacimento Documenti e archivi
Le spese e gli oneri necessari ed effettivamente sostenuti per il rifacimento di Documenti, e il reinserimento manuale o meccanico di dati in registri e archivi, banche dati, in formato cartaceo, sottratti o andati perduti o danneggiati a seguito di sinistro.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
b. Per la perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro |
c. Per sostituzione o modifica delle serrature a protezione degli accessi esterni dell'ufficio, in caso di furto, scippo, rapina, smarrimento delle chiavi, a condizione che:
- la sostituzione venga effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte,
- sia stata presentata denuncia alla Pubblica Autorità competente.
Limite | 1.000 euro per annuo assicurativo |
d. Per la pulizia e il riassetto dei locali e del loro Contenuto in caso di sinistro indennizzabile non inferiore a
1.000 euro.
Limite | 1.000 euro per sinistro |
e. Per il potenziamento dei mezzi di protezione: spese documentate ed effettivamente sostenute, entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, per il potenziamento o rafforzamento dei mezzi protezione dei locali attraverso l'installazione di almeno uno tra i seguenti presidi:
⚫ Un impianto di allarme conforme a questo previsto all'art. FU-C "Impianto di allarme";
⚫ Mezzi di chiusura dei locali migliorativi rispetto a quanto previsto alla lettera B "Mezzi di chiusura ordinari dei locali" dell'Art. FU7 "Caratteristiche del fabbricato e mezzi di chiusura"
Tali spese saranno riconosciute a condizione che tali sistemi di protezione non fossero già presenti al momento del sinistro. In ogni caso non saranno rimborsate le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura.
Limite | 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. |
f. Spese sanitarie
Spese documentate sostenute per accertamenti medici e terapie sanitarie, comprese quelle psicoterapeutiche, conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato, suoi familiari coadiuvanti, dipendenti e collaboratori a seguito di Xxxxxx o Rapina, consumati o tentati, all'interno o all'esterno dei locali dell'Ufficio.
Sono escluse le spese per medicinali.
Limite | 1.000 euro per sinistro |
g. Indennizzo speciale
Una indennità aggiuntiva per la mancata fruibilità totale o parziale dei locali dell'Ufficio assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività professionale in essi svolta. Tale somma sarà riconosciuta solo a seguito di danni indennizzabili di importo superiore a 5.000 euro.
Limite | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro |
ESCLUSIONI
L'indennità di cui sopra non sarà dovuta qualora il Contraente non risulti anche titolare dell'Attività professionale svolta nei locali dell'Ufficio.
2 - GARANZIE AGGIUNTIVE ACQUISTABILI CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare una o più tra le garanzie aggiuntive illustrate di seguito.
Queste garanzie si intendono operanti se sono indicati nella scheda di polizza:
⚫ le somme assicurate e/o i massimali e i relativi premi;
⚫ la loro operatività.
ART. FU-A INFEDELTA' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI
La Società indennizza l'Assicurato delle perdite a lui derivate da reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, commessi da dipendenti e collaboratori anche in servizio non continuativo, purché regolarmente assunti o remunerati con prestazioni contrattualizzate a norma di legge, nell'esercizio dei propri incarichi e durante l'orario di svolgimento delle mansioni a cui sono adibiti, a condizione che:
a) gli atti, azioni diretti al compimento del reato e la consumazione dello stesso, siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
b) il dipendente o collaboratore infedele sia stato denunciato all'Autorità Giudiziaria entro un anno dalla consumazione del reato.
Sono indennizzabili le perdite costituite dal valore dei beni sottratti sia che essi facciano parte del Contenuto dell'Ufficio assicurato sia che di essi si debba rispondere in quanto affidati da terzi, al netto di ogni eventuale credito o cauzione del dipendente / collaboratore e di ogni recupero di quanto sottratto.
LIMITAZIONI
L'assicurazione cessa automaticamente, rispetto al dipendente o collaboratore infedele, dal momento in cui l'infedeltà è scoperta, senza diritto per il Contraente ad alcun rimborso di premio.
Limite | Con il limite di indennizzo indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia specifica indicata in polizza |
ESCLUSIONI
La garanzia non opera se:
1. il furto, la rapina, l'appropriazione indebita, la truffa sono posti in essere da dipendenti o collaboratori direttamente incaricati della vigilanza dei locali dell'Ufficio e del loro contenuto, o in concorso con tali soggetti nel caso in cui i reati di cui sopra siano contesti a più persone.
2. Sono inoltre esclusi dall'indennizzo i lucri mancati, gli interessi ed ogni altro danno indiretto.
NOTA BENE:
Nel caso in cui da una sola persona siano state compiute più azioni delittuose, la Società risponderà solo se l'attività criminosa abbia avuto inizio durante la validità dell'assicurazione. Qualora nel periodo intercorrente fra dette azioni l'assicurazione sia venuta a cessare, la Società risponderà unicamente delle perdite derivanti dalle azioni consumate anteriormente alla cessazione dell'assicurazione, anche nel caso in cui le azioni delittuose compiute prima e dopo tale termine vengano considerate come unico reato.
ART. FU-B BENI IN CASSAFORTE
La Società indennizza - in aumento rispetto a quanto previsto all'Art. FU6 "Limiti di indennizzo comuni" - i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte:
⚫ Gioielli e preziosi;
⚫ Oggetti pregiati;
⚫ Collezioni;
⚫ Valori;
⚫ Documenti.
Per la sola garanzia Furto la copertura è valida a condizione che:
x. xx sia stato scasso della cassaforte;
b. oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Limite in aumento | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte per anno assicurativo |
Limite Denaro in aumento | Limite specifico indicato in polizza |
Franchigia | Franchigia specifica indicata in polizza |
3 - OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
È prevista la riduzione del premio in caso il Contraente scelga di acquistare l'opzione di seguito illustrata che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza.
ART. FU-C IMPIANTO DI ALLARME
Nel caso i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da impianto di allarme antintrusione, la garanzia Furto è prestata a condizione che:
⚫ le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme risultino dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice;
⚫ l'impianto sia messo in funzione ogni volta che nei locali contenenti i beni assicurati non vi sia presenza di persone.
NOTA BENE:
Nel caso in cui:
a) non sia stata rispettata anche solo una delle condizioni sopra indicate,
b) o al momento dell'evento l'allarme risulti guasto,
verrà applicato uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile.
Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
4 - CONDIZIONI DI OPERATIVITA'
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione FURTO, sia per quelle sempre comprese, sia per quelle aggiuntive prestate con maggiorazione di premio nel caso risultassero operanti in polizza.
ART. FU5 FORMA E TIPO DI GARANZIA
Le garanzie della presente Sezione sono prestate:
⚫ Forma di garanzia: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx;
⚫ Tipo di garanzia: Valore a nuovo.
ART. FU6 LIMITI DI INDENNIZZO COMUNI
Per i beni sotto indicati, le garanzie della presente Sezione sono valide con i seguenti limiti di indennizzo:
Collezioni, Gioielli e preziosi Documenti ovunque riposti | 30% della somma assicurata Xxxxx Xxxxxxx 10.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo |
Denaro ovunque riposto | 2.000 euro per anno assicurativo |
Oggetti pregiati | 15.000 euro per singolo oggetto col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo |
Merci in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto |
NOTA BENE:
Beni in Leasing: qualora i beni assicurati siamo garantiti anche da polizza Leasing, in caso di sinistro indennizzabile a norma della presente Sezione FURTO che coinvolga tali beni, la presente polizza sarà operante:
⚫ A primo rischio per l'intero ammontare dell'indennizzo, qualora la polizza Leasing risulti per qualche motivo non operante;
⚫ A secondo rischio per la parte di indennizzo eccedente a quanto dovuto ed effettivamente liquidato dalla polizza Leasing;
al netto di eventuali franchie o scoperti e nei limiti indennizzo previsti dalla presente polizza per le varie tipologie di oggetti assicurati e loro collocamento.
ART. FU7 CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA
La garanzia Furto è operante alle condizioni illustrate a seguire.
A. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO
I locali dell'Ufficio che contengono le cose assicurate devono presentare le stesse caratteristiche costruttive previste da una di queste tipologie di Fabbricato indicata in polizza:
⚫ Muratura
⚫ Cemento armato
⚫ Antisismica
⚫ Bioedilizia
B. MEZZI DI CHIUSURA ORDINARI DEI LOCALI
Ogni apertura esterna dei locali contenenti le cose assicurate, situata a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili per via ordinaria, deve essere difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, il tutto fisso e chiuso con serrature o altri idonei congegni di bloccaggio (questi ultimi richiudibili solo dall'interno) o da inferriate.
Sono esclusi i danni da furto quando entrambe o anche una sola delle sopra citate condizioni di operatività non sussistano al momento del sinistro.
NOTA BENE:
A parziale deroga di queste condizioni di operatività, se il Furto avviene anche in una sola delle seguenti circostanze:
1. nell'Ufficio con caratteristiche costruttive del Fabbricato non conformi a quanto sopra indicato, ma comunque con l'utilizzo di altri materiali comunemente impiegati nell'edilizia, tali da garantirne adeguata solidità e robustezza ai fini abitativi;
2. con rottura o scasso dei mezzi di chiusura non conformi, anche se venga accertato che altre aperture dei locali erano protette in modo conforme;
3. agevolato dalla presenza di impalcature temporanee installate a ridosso del Fabbricato per lavori di manutenzione e dopo la conclusione del contratto;
Il sinistro sarà comunque indennizzabile con applicazione di uno scoperto del 20% sull'importo liquidabile. Nel caso di coesistenza con altro scoperto questo dovrà intendersi unico e pari al 30%.
Se lo scoperto opera in concomitanza con una Franchigia, quest'ultima viene considerata come minimo non indennizzabile.
La Società indennizzerà il sinistro senza applicazione dello scoperto di cui sopra anche se i mezzi di chiusura sono difformi da quelli indicati in polizza, purché riguardino aperture diverse da quelli utilizzate dai ladri per introdursi nei locali.
In tutti gli altri casi in cui le aperture utilizzate dai ladri per introdursi nei locali assicurati siano protette da mezzi di chiusura inoperanti, o questi ultimi non siano esistenti, il sinistro risulterà comunque non indennizzabile.
Ufficio all'interno dell'Abitazione
Qualora l'Ufficio assicurato sia ricavato in una porzione di Fabbricato adibita ed utilizzata come civile abitazione e i locali dell'Ufficio risultino direttamente intercomunicanti con essa, quanto sopra indicato in termini di caratteristiche costruttive e mezzi ordinari di chiusura deve intendersi riferito all'intero Fabbricato comprensivo anche dei locali di Abitazione.
ART. FU8 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
Le garanzie della presente Sezione, comprese quelle aggiuntive acquistabili con maggiorazione di premio e quelle acquistabili con riduzione del premio, si intendono valide in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
ART. FU9 TRASLOCO DELL'UFFICIO
In caso di trasloco dell'Ufficio assicurato e indicato in polizza, previa comunicazione del cambio di ubicazione, la garanzia è valida sia nell'Ufficio indicato in polizza, sia in quello nuovo, per 7 giorni successivi alla data di comunicazione.
NOTA BENE:
Fermo quanto previsto relativamente alle dichiarazioni dell'Assicurato che influiscono sulla valutazione del rischio, trascorsi 7 giorni dalla comunicazione, la garanzia si intenderà operante esclusivamente nella nuova ubicazione.
ART. FU10 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLE SOMME ASSICURATE
In caso di sinistro, le somme assicurate relative a ciascun bene assicurato e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Se, a seguito dello stesso sinistro, la Società decide di recedere dal contratto, verrà rimborsato il premio pagato e non goduto per le restanti garanzie secondo quanto previsto dall'Art. CG6 "Premio pagato e non goduto".
Il Contraente o l'Assicurato possono chiedere il reintegro della somma assicurata, che potrà avvenire, previo consenso della Società, con atto scritto e con la corresponsione del relativo premio.
La Società concede, a titolo gratuito, una sospensione della riduzione delle somme assicurate per un periodo di 45 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza dell'annualità assicurativa, se questa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra.
5 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
Quanto riportato in questo capitolo si intende valido e applicabile a tutte le garanzie della presente sezione, comprese quelle aggiuntive prestabili con maggiorazione di premio.
ART. FU11 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO:
Sono esclusi i danni:
1. a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
2. alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.
LIMITAZIONI DI GARANZIA:
Sono esclusi i danni:
3. Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
4. a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio, salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
5. da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio salvo quanto indicato all'art. FU4 "Estensioni sempre operanti" al punto 2 "Altri Oneri e spese";
6. da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenuto nell'Ufficio rimasto incustodito:
- dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte;
- dalle ore 24 del 90°giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
7. avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo quanto previsto all'Art. "Rischi assicurati", punto 5;
8. verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;
9. occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
10.commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati; 11.commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
a. persone del Nucleo familiare degli Assicurati;
b. persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto all'Art. FU2 "Xxxxxx assicurati all'interno dell'Ufficio" al punto 8 "Furto, rapine dei beni dei dipendenti, collaboratori e dei clienti" e dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art. FU-A "Infedeltà di dipendenti e collaboratori", se acquistata;
c. incaricati - a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.
6 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. FU12 TABELLA INDENNIZZO
RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE,
SCOPERTI E LIMITI DI
RIEPILO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE | |
TIPOLOGIA DI BENI | LIMITI DI INDENNIZZO |
Oggetti pregiati ovunque riposti | 15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo |
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti | 30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo |
Valori ovunque riposti (escluso Denaro) | 3.000 euro per anno assicurativo |
Denaro | 2.000 euro per anno assicurativo |
Merce in vetrine e spazi espositivi | 10% della somma assicurata Furto |
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. FU2 RISCHI ASSICURATI ALL'INTERNO DELL'UFFICIO | ||
1. Furto | Ciascuno dei punti da 1.a 5. nei limiti della somma assicurata Furto | |
2. Rapina estorsione | ||
3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza | |
4. Furto con destrezza | ||
5. Furto o rapina in occasione di eventi sociopolitici | ||
6. Furto di fissi ed infissi | 2.500 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
7. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
8. Furto, rapina dei beni dell'Assicurato di Dipendenti, Collaboratori, clienti | 10% della somma assicurata Furto con il massimo di 1.000 € per sinistro | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
9. Furto commesso da dipendenti e collaboratori | 20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per annualità assicurativa | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
ART. FU3 RISCHI ASSICURATI ALL'ESTERNO DELL'ABITAZIONE | ||
1. Beni addosso o a portata di mano | Per ciascuno dei punti da 1. a 3. 20% della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
2. Su mezzi di trasporto | ||
3. Presso terzi | ||
ART. FU4 ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI | ||
1. DANNI PROVATI DAI LADRI | ||
1. a danni materiali e diretti ai beni assicurati | Nei limiti della somma assicurata Furto | Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza |
1.b.Guasti cagionati dai ladri | 20% della summa assicurata Furto | |
1.c. Danni a seguito di atti vandalici e dolosi | 20% della summa assicurata Furto | |
2. ALTRI ONERI E SPESE | ||
2.a Ripristino - rifacimento documenti | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista |
2.b Spese di perizia | 20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro | Non prevista |
2.c Sostituzione / Modifica serrature | 1.000 euro per anno assicurativo | Non prevista |
2.d Pulizia riassetto dei locali | 1.000 euro per sinistro | Non prevista |
2.e Potenziamento dei mezzi di protezione | 10% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.500 euro per annualità assicurativa. | Non prevista |
2.f Spese sanitarie | 1.000 euro per sinistro | Non prevista |
2.g Indennizzo speciale | 20% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di 5.000 euro per sinistro | Non prevista |
ART. FU-A (Garanzia aggiuntiva) INFEDELTA' DI DIPENDENTI E COLLABORATORI | ||
Furto, rapina, appropriazione indebita, truffa durante l'orario di svolgimento delle relative mansioni | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Franchigia specifica indicata in polizza |
ART. FU-B (Garanzia aggiuntiva) BENI IN CASSAFORTE | ||
Documenti Valori Collezioni Gioielli e preziosi Oggetti Pregiati | Nei limiti della Somma Assicurata Beni in Cassaforte indicata in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti | Franchigia specifica indicata in polizza |
NOTA BENE:
Qualora sulla scheda di polizza sia indicato uno scoperto espresso solo in cifra fissa, l'importo deve intendersi come franchigia.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'UFFICIO
QUANDO SEI RESPONSABILE PER IL TUO UFFICIO
Ci sono casi in cui nell'Ufficio in cui si svolge un'attività si provoca un danno a terzi.
Le garanzie illustrate nella presente sezione tutelano il patrimonio dell'Assicurato in caso di possibili danni provocati a terzi e conseguenti richieste di risarcimento.
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
(valida solo se acquistata e indicata come compresa sulla scheda di polizza)
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. RCT1 OGGETTO DELLA GARANZIA
La Società, sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di risarcimento, gli scoperti e le franchigie ivi indicati, tiene indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per:
⚫ morte e lesioni personali;
⚫ distruzione o deterioramento materiale di cose;
in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà e/o conduzione dell'Ufficio e del relativo Contenuto.
La garanzia è estesa alle eventuali parti comuni ad esso riferite/collegate, inclusi:
⚫ giardini con piante (compresi alberi ad alto fusto);
⚫ aree private esterne non equiparabili a strade a uso pubblico;
⚫ recinzioni, porte e cancelli anche azionati elettronicamente;
⚫ impianti tecnici fissi a servizio dei fabbricati o dei locali compresi ascensori o montacarichi;
⚫ attrezzature fisse sportive e/o ludiche, escluse le piscine;
⚫ antenne o parabole radio telericeventi (centralizzate o non);
⚫ spazi per il parcheggio e/o la sosta di veicoli.
L'assicurazione opera, congiuntamente o disgiuntamente, per la Proprietà e/o Conduzione dell'Ufficio sulla base di quanto indicato nella scheda di polizza e comprende anche il fatto doloso delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere.
XXXXX XXXXXXX: ESEMPI
A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'assicurazione comprende, con riferimento all'Ufficio assicurato, i danni derivanti da:
A. tardiva o mancata rimozione di neve o ghiaccio da tetti, marciapiedi, cortili;
B. esecuzione, da parte degli addetti dell'Assicurato, di lavori di ordinaria manutenzione e pulizia;
C. committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
D. organizzazione e gestione di corsi di formazione, borse di studio e/o stage; ai fini della garanzia di polizza, i partecipanti alle suindicate attività sono equiparati a tutti gli effetti ai dipendenti dell'Assicurato;
E. danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati in garage, rimesse, parcheggi di pertinenza dell'Ufficio, con esclusione dei danni da furto e da incendio, alle cose in essi contenute, e di quelli da mancato uso;
F. utilizzo di armi anche improprie allo scopo di difesa personale o degli enti assicurati;
G. proprietà ed uso di insegne, cartelli pubblicitari ovunque installati con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. (Qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori);
H. partecipazione a mostre, esposizioni, compreso il rischio derivante dall'eventuale allestimento e smontaggio degli stand;
I. utilizzo di cani da guardia;
J. proprietà e gestione di distributori automatici di bevande e simili, propri o di terzi, nonché dalla proprietà e gestione di aree ristoro in genere;
K. operazione di prelievo e consegna e di Documenti in genere presso l'Ufficio e presso terzi, ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e dei danni alle cose formanti l'oggetto di tali operazioni;
L. danni fisici, escluse le malattie professionali, subiti dai dipendenti per i quali non sussiste l'obbligo di iscrizione all'INAIL, purchè il danno non si sia manifestato durante la partecipazione dei dipendenti medesimi a lavori per la cui esecuzione sia richiesta l'assicurazione obbligatoria di legge;
M. morte e per le lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. n° 1124 del 30 giugno 1965, delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici;
N. fatti sia dei familiari coadiuvanti che dei dipendenti dell'Assicurato, nonchè delle persone non dipendenti che prestano collaborazioni coordinate continuative, collaborazioni occasionali, attività di praticantato o delle persone incaricate dell'esecuzione dei servizi domestici.
NOTA BENE:
Per la committenza di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria previsti dal D. Lgs. 81/08 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni), la garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, in conformità a quanto disposto dal Decreto stesso, e si estende ai danni subiti dalle persone che partecipano ai lavori, purché dall'evento siano derivati la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 c.p.
ART. RCT2 AZIONI DI RIVALSA
L'assicurazione vale anche per le azioni di regresso e di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS a causa di infortunio subito da un terzo.
ESCLUSIONI
Si precisa che eventuali azioni di regresso e/o di surroga, esperite da enti diversi da quelli sopra indicati, non rientrano in copertura.
ART. RCT3 DANNI DA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 16, l'assicurazione comprende i danni, cagionati a terzi per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di cose,
⚫ conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo,
⚫ congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.
Copertura | Nel limite del massimale indicato in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. RCT4 DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ
A parziale deroga dell'Art. RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 17, l'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, di terzi, purché conseguenti a un sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione di polizza.
Copertura | Nel limite del massimale indicato in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. RCT5 DANNI DA SPARGIMENTO DI ACQUA E RIGURGITO FOGNATURE
A parziale deroga dell'Art.RCT7 "Esclusioni e limitazioni", punto 27, l'assicurazione copre per i danni cagionati a terzi
⚫ da spargimento di acqua e rigurgito di fognature,
⚫ conseguenti a rottura accidentale degli impianti posti al servizio dell'Ufficio indicato nella scheda di polizza, come condutture, impianti idrici, di condizionamento, di riscaldamento, anche causati dal gelo
Copertura | Nel limite del massimale indicato in polizza |
Scoperto | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, a fronte di un aumento del premio, che sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il premio.
ART. RCT-A DANNI DA INCENDIO
A parziale deroga dell'Art.RCF9 "Esclusioni e limitazioni" - punto 11, l'assicurazione comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione, implosione e scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute.
Copertura | Nel limite indicato in polizza |
ESCLUSIONI
Si intendono comunque esclusi i danni ai fabbricati e/o locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso.
NOTA BENE:
Saranno considerati un unico sinistro i danni da incendio, esplosione e scoppio dovuti ad una stessa causa iniziale che si sviluppino per propagazione delle fiamme.
Qualora i danni a cose altrui da incendio, esplosione e scoppio risultino garantiti alla partita assicurata "Ricorso terzi" della polizza Incendio contratta dall'Assicurato, la garanzia di cui al presente articolo interverrà per la parte di danno eccedente la copertura di "Ricorso terzi", fermi in ogni caso i limiti di indennizzo previsti nella scheda di polizza per ciascuna garanzia.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.
ART. RCT6 AMBITO VALIDITÀ TERRITORIALE
L'assicurazione vale per i danni che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana, di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.
4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. RCT7 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
A seguire sono elencate le limitazioni/esclusioni dall'assicurazione applicabili a tutta la Sezione "Responsabilità Civile verso Terzi".
ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
1. alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
2. alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
3. alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
4. alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
5. da vibrazioni, assestamento, franamento, bradisismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
6. cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei o subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
7. dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
8. verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.
LIMITAZIONI
Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:
9. asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti a:
⚫ attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
⚫ uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
10.atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
11.cose altrui, derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva Art. RCT-A "Danni da Incendio", se acquistata;
12.esplodenti: detenzione e/o impiego; 13.emissione di onde e/o di campi elettromagnetici; 14.furto, smarrimento, errata consegna;
15.incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del
D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
16.inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di
sorgenti e corsi d'acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'Art. RCT3 "Danni da inquinamento accidentale";
17.interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto all'Art. RCT4 "Danni da interruzione e sospensione attività";
18.lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia", al punto C.;
19.operazioni di riparazione, manutenzione e posa in opera verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori; 20.opere e/o installazione in genere dopo l'ultimazione dei lavori.
Sono esclusi i danni direttamente o indirettamente causati da:
21.atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
22.accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica.
Sono esclusi inoltre i danni:
23.a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
24.causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
25.derivanti da proprietà e circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree ad esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
26.da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivanti direttamente dalla legge;
27.da spargimento di acqua o rigurgito di fogne, salvo quanto previsto all'Art. RCT5 "Danni da spargimento di acqua e rigurgito di fognature";
28.da terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche; 29.da umidità, stillicidio ed insalubrità dei locali in genere;
30.da esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, artistiche, di servizi, personali dell'Assicurato, degli inquilini, dei condomini o loro familiari, diverse da quella indicata in polizza.
NOTA BENE:
Nel caso di assicurazione riguardante Studi o Uffici o ambulatori inerenti attività mediche o sanitarie in genere, si intendono esclusi i danni derivanti o causati da:
31.mancata, insufficiente o errata disinfezione o trattamento di qualsiasi natura e specie di strumenti sanitari, apparecchiature elettromedicali o presidi medici-chirurgici;
32.insalubrità di locali espressamente destinati ad attività sanitaria, ivi compresa la mancata, errata o insufficiente sterilizzazione di sale operatorie o altri ambienti ove tale condizione sia richiesta dalla natura dell'attività medico/sanitaria svolta all'interno di essi;
33.somministrazione di sostanze utilizzate in ambito sanitario di qualsiasi natura e specie, fatta eccezione per alimenti e/o bevande di uso comune;
34.mancato, errato, anomalo funzionamento di apparecchiature, macchinari, impianti/attrezzature elettromedicali per diagnosi, trattamenti e/o cura di cui gli assicurati debbano rispondere;
35.malfunzionamento/errata manutenzione di impianti tecnologici - anche se fissi - espressamente destinati ad attività sanitaria ed installati o inerenti i locali adibiti ad ambulatorio o a studio medico;
36.mancata, errata o insufficiente sorveglianza di pazienti psichiatrici o non autosufficienti.
Inoltre, la Società non è tenuta a:
⚫ prestare la copertura;
⚫ indennizzare sinistri;
⚫ fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza;
se la copertura, l'indennizzo o la prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Società debba comunque attenersi.
ART. RCT8 PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
NON SONO CONSIDERATI TERZI:
a. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
b. quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto a);
c. le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
ART. RCT9 FRANCHIGIA DI SEZIONE
L'assicurazione è prestata, per ogni sinistro con danni a cose, previa detrazione dell'importo minimo in euro della franchigia indicata nella scheda di polizza anche in deroga ad importi inferiori previsti dalle singole garanzie di polizza.
Qualora alcune garanzie prevedano franchigie o scoperti di importo superiore, si intenderanno operanti questi ultimi.
ART. RCT10 PLURALITÀ DI ASSICURATI
Qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
ART. RCT11 MASSIMALE ASSICURATO AGGREGATO PER SINISTRO
Nel caso di sinistri che coinvolgano contemporaneamente la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e la garanzia Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.), se acquistata, la Società non risponderà comunque per una somma superiore al massimale per sinistro previsto per la Sezione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.).
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. RCT 12 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. RCT1 RISCHI ASSICURATI | ||
Danni a cose - Intera Sezione | Massimale indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
Danni da inquinamento | Nel limite del massimale indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da interruzioni di attività | Nel limite del massimale indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
Danni da spargimento d'acqua | Nel limite del massimale indicato in polizza | Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza |
ART. RCT-A (Garanzia aggiuntiva) DANNI DA INCENDIO | ||
Danni da incendio | Nel limite indicato in polizza | Franchigia di sezione indicata in polizza |
RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
(valida solo se acquistata RCT e indicata come compresa sulla scheda di polizza)
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. RCO1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
SOGGETTI ASSICURATI
Ai fini dell'operatività della presente garanzia, per soggetti assicurati devono intendersi:
⚫ il singolo libero professionista titolare dell'attività professionale;
⚫ negli studi professionali: Il Contraente e i liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale;
⚫ nelle Società di Professionisti: i soci liberi professionisti nominativamente indicati in polizza che esercitano l'attività professionale.
COSA ASSICURO
Sino alla concorrenza dei Massimali indicati in polizza e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nella scheda di polizza, sono in copertura gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, addetti all'Ufficio e assicurati ai sensi degli Artt. 10 e 11 del D.P.R. n° 1124 del 1965, compresi i lavoratori parasubordinati (Art. 5 del D.lgs. n° 38 del 2000).
Danno Biologico: sono altresì compresi in garanzia i danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n°1124 del 1965 e del D.lgs. n°38 del 2000, subiti dai prestatori di lavoro suindicati per morte e lesioni personali da infortunio previa applicazione della specifica franchigia indicata in polizza per ciascun infortunato o deceduto.
La garanzia vale anche per la surrogazione dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della L. n° 222 del 1984.
L'Assicurato deve essere in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro.
Limitatamente alla rivalsa INAIL, i familiari coadiuvanti e i soci dell'Assicurato sono equiparati ai dipendenti. La garanzia è prestata anche per le azioni di regresso e/o di surroga intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS.
ESCLUSIONI
Eventuali azioni di regresso e/o di surroga intraprese da Enti diversi da quelli sopra citati, non rientrano nella presente garanzia.
ERRATA INTERPRETAZIONE INAIL
L'assicurazione RCO si intende valida anche in caso di inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia di assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, purché detta interpretazione non derivi da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone delle quali debba rispondere.
Ad esempio, nel caso di errato inquadramento da parte del datore di lavoro delle mansioni del dipendente.
2 - GARANZIA AGGIUNTIVA CON AUMENTO DEL PREMIO
Il Contraente può scegliere di acquistare la seguente garanzia, abbinandola alle altre garanzie comprese nella presente Sezione, a fronte di un aumento del premio.
La garanzia sarà valida solo se espressamente richiamata in polizza e ne sia stato pagato il relativo premio.
ART. RCO-A MALATTIE PROFESSIONALI
A parziale deroga all'Art. RCO3 "Esclusioni e limitazioni", punto 16., la garanzia è estesa alle malattie professionali indicate nelle tabelle allegate al D.P.R. n° 1124 del 30/6/1965, come risultano dall'elenco riportato dal D.P.R. 9 giugno 1975 n° 482 e successive modifiche e di quelle ritenute tali dalla Magistratura.
La garanzia vale se:
1. le malattie si manifestano per la prima volta in data posteriore a quella di inizio della polizza
2. e in conseguenza di fatti colposi originatisi durante il periodo dell'assicurazione e/o nei sei mesi precedenti alla data di effetto del contratto, sempreché vengano denunciati alla Società in corso di contratto.
Per le malattie professionali, il limite di indennizzo indicato in polizza rappresenta l'esborso massimo della Società per ogni tipo di malattia professionale, qualunque sia il numero dei danneggiati e per anno assicurativo.
OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
L'Assicurato ha l'obbligo di denunciare immediatamente alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante in garanzia e di far tempestivamente seguire le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.
ESCLUSIONI
⚫ asbestosi, silicosi, ipoacusie conclamate;
⚫ sindrome da immunodeficienza acquisita;
⚫ malattie professionali provocate da comportamenti vessatori quali le discriminazioni e le molestie in genere posti in essere da colleghi o superiori per emarginare persone o gruppi di persone dal lavoro (mobbing).
LIMITAZIONI
L'assicurazione inoltre non vale per:
⚫ i prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata;
⚫ le malattie professionali conseguenti a intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge o alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omissioni nelle riparazioni o negli adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni sino al momento in
cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti ragionevolmente idonei a evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
⚫ le malattie professionali che si manifestano dopo i mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, indicati sulla scheda tecnica di polizza.
3 - CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ
Quanto di seguito riportato deve intendersi valido e applicabile a tutte le garanzie della presente Sezione RESPONSABILITÀ CIIVLE PRESTATORI LAVORO (R.C.O.), sia per quelle sempre comprese, sia per quella aggiuntiva prestata con maggiorazione di premio nel caso risultasse operante in polizza.
ART. RCO2 AMBITO DI VALIDITÀ TERRITORIALE
La garanzia vale per il mondo intero.
4 - COSA NON È ASSICURATO E LIMITI DI COPERTURA
ART. RCO3 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI
ESCLUSIONI DI RISCHIO
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
2. causati da impianti di trasporto a fune come teleferiche, funicolari e simili;
3. causati da TSE (Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili), alcool, tabacco;
4. causati da campi elettromagnetici;
5. relativi a casi di encefalite spongiforme o sindromi affini;
6. consistenti in risarcimenti a carattere punitivo, esemplare (punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio.
LIMITAZIONI DI GARANZIA
Sono esclusi i danni derivanti da:
7. incarico assunto da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche od integrazioni;
8. detenzione o impiego di esplosivi e di armi da fuoco (salvo quanto previsto all'Art.RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera F. relativamente al servizio di vigilanza);
9. asbesto, quali estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, stoccaggio e/o prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto; nonché da uso di prodotti fatti in tutto o in parte di asbesto;
10.trapianto di organi umani, impiego di sostanze biologiche di origine umana; 11.violazione di contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa;
12.atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
13.umidità, stillicidio e, in genere, insalubrità dei locali;
14.organismi geneticamente modificati (O.G.M.) limitatamente a quanto riconducibile alla modificazione della struttura genetica;
15.emissione di onde e/o campi elettromagnetici;
16.conseguenti a malattie professionali, salvo quanto indicato dalla garanzia aggiuntiva di cui all'Art.
RCO-A "Malattie Professionali", se acquistata.
5 - TABELLA LIMITI DI COPERTURA
ART. RCO4 TABELLA RIEPILOGATIVA DI FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI INDENNIZZO
GARANZIA | LIMITI DI INDENNIZZO | FRANCHIGIA O SCOPERTO |
ART. RCO1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE | ||
RCO - Danno Biologico | Nel limite del massimale di RCO indicato in polizza | Franchigia indicata in polizza |
ART. RCO-A (Garanzia aggiuntiva) MALATTIE PROFESSIONALI | ||
Malattie Professionali | Con il limite di indennizzo indicato in polizza | Non prevista |
SEZIONE ASSISTENZA UFFICIO
UN SUPPORTO PER LE URGENZE
In questa sezione vengono descritte le prestazioni di assistenza presenti nel modulo acquistato. Vengono inoltre indicate le regole da seguire per poter usufruire di tali prestazioni.
La Società assicura l'erogazione delle prestazioni di assistenza di seguito elencate per il tramite della Struttura Organizzativa.
ART. AS1 COME ATTIVARE LE PRESTAZIONI
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, per poter usufruire delle prestazioni di assistenza, l'Assicurato deve preventivamente contattare la Struttura Organizzativa - attiva 24 ore su 24 - che interviene direttamente o ne deve autorizzare esplicitamente l'erogazione ai seguenti recapiti telefonici:
Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica:
xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx@XXXXxxxxx.xx
In ogni caso l'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa i seguenti dati:
⚫ codice fiscale / P.IVA dell'Assicurato o numero di contratto;
⚫ motivazione della richiesta / circostanza del rischio;
⚫ tipo di servizio richiesto;
⚫ indirizzo del luogo in cui si trova;
⚫ recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa potrà contattarlo nel corso dell'erogazione della prestazione.
Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro.
Le prestazioni sono erogate con costi a carico della Società ed entro i massimali eventualmente indicati in ogni singola prestazione. Qualora parte o tutto il costo della prestazione debba essere sostenuto dall'Assicurato, ciò viene esplicitato all'interno dell'articolo relativo a ciascuna singola prestazione.
1 - COSA E' ASSICURATO
ART. AS2 ACCESSO RETE ARTIGIANI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa fornisce, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di effettuare un intervento di riparazione o manutenzione ordinaria presso l'Ufficio indicato in polizza, un artigiano o un tecnico qualificato a tariffe di manodopera convenzionate tra quelli di seguito elencati qualora non riesca a reperirlo direttamente:
⚫ fabbro;
⚫ idraulico;
⚫ elettricista;
⚫ vetraio;
⚫ riparatore di elettrodomestici;
⚫ riparatore di sistemi di telefonia;
⚫ muratore;
⚫ piastrellista;
⚫ tinteggiatore;
⚫ operatore spurghi;
⚫ termoidraulico;
⚫ personale specializzato in tecniche di asciugatura;
⚫ falegname.
Entro le 24 ore successive alla richiesta l'artigiano o il tecnico specializzato contatta l'Assicurato per i necessari accordi.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo per gli interventi degli artigiani (uscita, manodopera, materiali di consumo, ecc.).
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 365 giorni all'anno. |
ART. AS3 INVIO DI UN IDRAULICO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un idraulico per un intervento urgente a seguito di:
⚫ allagamento, infiltrazione o mancanza d'acqua provocate da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione dei sinistri dovuti a:
- guasti di qualsiasi natura degli apparecchi utilizzatori (ad es. le lavatrici);
- interruzione della fornitura da parte dell'Ente erogatore;
- rottura delle tubature esterne all'edificio;
⚫ mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da un'otturazione alle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico con l'esclusione:
- dell'otturazione a partire dalla colonna centrale (parti condominiali);
- il trabocco dovuto a rigurgito di fogna
ne invia uno presso l'Ufficio indicato in polizza entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.
NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'idraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS4 INVIO DI UN TERMOIDRAULICO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un termoidraulico per un intervento urgente in caso di mancanza totale di riscaldamento provocato dall'ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento dell'Ufficio indicato in polizza, con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:
⚫ interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
⚫ guasti delle tubature a monte del contatore gas;
⚫ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il termoidraulico entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS5 INVIO DI UN TECNICO SPECIALIZZATO IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un tecnico specializzato per un intervento urgente in caso di mancanza totale di riscaldamento, provocato dalla rottura o dal guasto di tubazioni o di valvole dell'impianto di riscaldamento dell'Ufficio indicato in polizza, con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:
⚫ interruzione della fornitura gas e di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
⚫ guasti delle tubature a monte del contatore gas;
⚫ guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato l'Assicurato.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il tecnico specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS6 INVIO DI PERSONALE SPECIALIZZATO PER DANNI DA ACQUA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di personale specializzato nei lavori di risanamento, bonifica, asciugatura, quali:
⚫ raccolta di acqua e fluidi;
⚫ rimozione di detriti;
⚫ ricerca non distruttiva di perdite;
⚫ ricerca di infiltrazioni;
a seguito di danni causati da spargimento d'acqua presso l'Ufficio indicato in polizza che causano:
⚫ l'allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi del fabbricato, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione di sinistri dovuti a:
- guasti di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, lavastoviglie ecc.),
- rottura delle tubature esterne del fabbricato e sinistri dovuti a colpa grave dell'Assicurato;
⚫ il mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico - sanitari del fabbricato, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico con l'esclusione di danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il personale specializzato entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS7 INVIO DI UN ELETTRICISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un elettricista in caso di guasto all'impianto elettrico dell'Ufficio indicato in polizza che:
⚫ blocchi l'erogazione della corrente e ne renda impossibile il ripristino o
⚫ comporti pericolo d'incendio o di scossa elettrica;
con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:
⚫ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;
⚫ guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'ufficio a monte del contatore;
⚫ guasti relativi agli apparecchi elettrici;
⚫ corto circuito provocato da colpa grave dell'Assicurato;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.
NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire l'elettricista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS8 FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di una fornitura temporanea di energia elettrica in caso di mancanza di corrente elettrica presso l'Ufficio indicato in polizza, dovuta a guasti:
⚫ agli interruttori di accensione o
⚫ agli impianti di distribuzione interna o
⚫ alle prese di corrente
invia personale specializzato nell'installazione di un generatore di corrente fino a 3 kw corredato di prese per il collegamento agli apparecchi elettrici di primaria importanza e di eventuali fari di illuminazione.
Sono esclusi tutti gli interventi richiesti a fronte di:
⚫ corto circuito per falsi contatti provocati dall'Assicurato;
⚫ interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
⚫ guasti del cavo di alimentazione dei locali dell'Ufficio indicato in polizza a monte del contatore.
NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 esclusi i festivi infrasettimanali |
ART. AS9 INVIO DI UN FABBRO/SERRAMENTISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un fabbro/serramentista per un intervento urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di:
⚫ Furto o tentato Furto, smarrimento, rottura delle chiavi, guasto della serratura, purché non elettronica, che gli rendano impossibile l'accesso;
⚫ Furto o tentato Furto o rottura delle chiavi, guasto della serratura o dei serramenti che abbiano compromesso la funzionalità della porta di accesso o dei serramenti in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dello stesso;
ne invia uno entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato.
NOTA BENE:
La Società tiene a proprio carico il diritto di uscita e la manodopera.
Qualora il diritto di uscita e la manodopera non superino il massimale, la Società tiene a proprio carico, sempre entro il massimale della prestazione, anche il costo dei pezzi di ricambio necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile reperire il fabbro/serramentista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS10 INVIO DI UN VETRAIO
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente ad un vetro esterno all'Ufficio indicato in polizza rotto o danneggiato a seguito di Furto o tentato Furto, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un vetraio per la riparazione che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il vetraio entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS11 INVIO DI UN TAPPARELLISTA
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di rottura o guasto del sistema di avvolgimento e delle cinghie, entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un tapparellista che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali |
Se, per cause indipendenti dalla Struttura Organizzativa, non fosse possibile individuare il tapparellista entro le 3 ore successive alla richiesta, l'Assicurato avrà diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'intervento di quello da lui contattato.
Massimale | 600 euro per sinistro |
ART. AS12 INVIO DI UN TECNICO CONDIZIONATORI
È attivo un servizio di assistenza grazie al quale la Struttura Organizzativa individua, su richiesta dell'Assicurato che ha bisogno di un intervento di riparazione urgente presso l'Ufficio indicato in polizza a seguito di:
⚫ ostruzione dello scarico di condensa o
⚫ fughe di freon o gas simili dall'impianto di condizionamento
con l'esclusione di tutti gli interventi richiesti a fronte di:
⚫ interruzione di energia elettrica dall'Ente erogatore o un corto circuito all'impianto elettrico che non sia stato causato dal condizionatore oggetto della copertura;
⚫ cattivo funzionamento degli organi elettrici;
⚫ mancata manutenzione del filtro d'aria;
⚫ guasti alle schede di funzionamento (soprattutto per i modelli inverter);
entro le 3 ore successive alla richiesta, salvo specifico appuntamento concordato con l'Assicurato, un tecnico condizionatori che interverrà entro le 24 ore successive alla prima segnalazione.
Rimane a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente necessari alla riparazione.
Massimale | 500 euro per sinistro |
Erogabilità | 3 volte per annualità assicurativa |
Estensione territoriale | La prestazione è operante in ITALIA |
Operatività | La prestazione è erogata dal lunedì al venerdì 24 ore su 24 esclusi i festivi infrasettimanali |