Contract
ART. 32 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - ADDESTRAMENTO ED ASSUNZIONI DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
A) APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l’acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico – professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all’azienda.
Per instaurare un contratto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati: la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il piano formativo.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato per i lavoratori operai, intermedi, impiegati e quadri, dei livelli dal 2° all’8° e per tutte le relative mansioni.
L’apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
Può essere convenuto un periodo di prova ai sensi dell’art. 31 del presente contratto, di durata non superiore a quanto previsto per il livello corrispondente alle mansioni che l’apprendista è destinato a svolgere. In ogni caso il periodo di prova non potrà superare i due mesi.
La durata massima del periodo di apprendistato e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi e di
inquadramento sono così fissate:
Livelli | Durata complessiva mesi | Primo periodo mesi | Secondo periodo mesi | Terzo periodo mesi |
8 | 72 | 20 | 20 | 32 |
7 | 72 | 20 | 20 | 32 |
6 | 72 | 20 | 20 | 32 |
5 | 66 | 20 | 20 | 26 |
4 | 60 | 18 | 18 | 24 |
3 e 3 super | 54 | 16 | 16 | 22 |
2 e 2 super | 42 | 14 | 14 | 14 |
Una riduzione fino a 6 mesi del periodo di apprendistato professionalizzante, applicabile sul terzo periodo della tabella sopra riportata, è riconosciuta ai lavoratori che – prima del contratto di apprendistato – abbiano svolto presso la stessa azienda un periodo di pari durata di stage o tirocinio.
L’inquadramento e il relativo trattamento economico è così determinato:
– nel primo periodo di apprendistato professionalizzante: due livelli sotto quello di destinazione finale;
– nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale;
– nel terzo e ultimo periodo: inquadramento al livello di destinazione finale.
Gli apprendisti con destinazione finale al secondo o secondo livello super saranno inquadrati al livello di destinazione finale con decorrenza dall’inizio del secondo periodo di apprendistato.
Il periodo di apprendistato professionalizzante iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l’interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Saranno inoltre computati, ai fini delle durate dell’apprendistato professionalizzante previste nel presente articolo, i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto – dovere di istruzione e formazione.
L’intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell’anzianità
aziendale, anche ai fini degli aumenti periodici di anzianità; tali aumenti saranno corrisposti nelle misure previste dal livello di appartenenza.
La retribuzione dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista del livello di destinazione finale e di analoga anzianità aziendale; la stessa regola vale per il lavoratore ex apprendista che continui a godere del più favorevole regime contributivo per un periodo successivo alla qualificazione.
E’ demandata alle parti al livello aziendale la definizione dell’eventuale applicabilità agli apprendisti, parziale o totale, dei premi di risultato e di tutte le altre voci retributive stabilite al livello aziendale.
In caso di malattia e di infortunio non sul lavoro - nei limiti del periodo di comporto – spetta all’apprendista operaio un trattamento integrativo dell’indennità di malattia a carico dell’INPS pari al trattamento economico a carico del datore di lavoro previsto dall’art. 93 per il lavoratore operaio e all’apprendista impiegato un trattamento integrativo dell’indennità di malattia erogata dall’INPS pari al trattamento economico complessivo previsto dall’art. 110 per il lavoratore impiegato.
In caso di assenza ingiustificata alla visita domiciliare di controllo sullo stato di malattia, al lavoratore con contratto di apprendistato si applica quanto previsto all’art. 62 - Malattia ed infortunio non sul lavoro.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge.
In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui agli articoli 95, 103 e 113 del presente contratto.
Norma specifica per tessitori, addetti alle macchine circolari o rettilinee, tagliatori su segnato e fresisti specialisti.
Il periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini del computo dei 18 mesi di permanenza al livello inferiore per il diritto alla collocazione nel terzo o nel quarto livello; anche a tali lavoratori si applica la norma di cui al nono comma del presente articolo, che prevede l’inquadramento temporaneo due livelli sotto quello di destinazione finale per il primo terzo di apprendistato e un livello sotto per il secondo terzo del periodo di apprendistato professionalizzante.
FORMAZIONE
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un’uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d’intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale.
Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l’Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza.
Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue
retribuite.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all’azienda.
In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l’attività formativa svolta.
Il tutore della formazione svolge le funzioni e riceve la formazione previste dalla legge. La funzione di tutore può essere svolta da un unico referente formativo aziendale anche nel caso di pluralità di apprendisti. Nelle imprese fino a 15 dipendenti la funzione di tutore della formazione può essere svolta direttamente dal datore di lavoro.
Per l’attivazione dell’apprendistato professionalizzante, si fa integrale riferimento all’ “Intesa di categoria sull’apprendistato professionalizzante” dell’11 aprile 2006, di cui all’Allegato … al presente contratto, che viene confermata nella sua validità con la seguente unica modifica:
“11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro Gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all’OBN-TAM avente sede presso SMI, allegando copia del piano formativo individuale.”
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1 - In relazione al divieto di adibire l’apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand’anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l’acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all’azienda.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2 - Le Parti si danno atto che l’apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 3 - Le durate differenziate del periodo di apprendistato professionalizzante nelle aree del Mezzogiorno (Obiettivo n. 1 del Regolamento 92/2081/CE del 20 luglio 1993) saranno definite nell’ambito della stesura del Protocollo contrattuale sul Mezzogiorno e comunque in tempo utile per consentire l’utilizzo del nuovo istituto.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 4 - Le parti si danno reciprocamente atto che qualora intervenissero disposizioni in materia di formazione per l’apprendistato non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE N. 5 – Con riferimento a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, le Parti concordano che, in attesa che la normativa sul contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. n. 276/2003 diventi operativa, nei confronti dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni continuerà a trovare applicazione la disciplina dell’apprendistato prevista dall’articolo 32 del CCNL 19 maggio 2000.
NOTA A VERBALE - In relazione al comma 3 della parte A, n. 1) dell’art. 53, che stabilisce che il secondo e il terzo livello “super” non sono autonomi livelli ma differenziazioni economiche dei livelli secondo e terzo, le parti si danno atto che ai fini del temporaneo inquadramento a livelli inferiori il secondo e terzo “super” non saranno considerati come livelli di progressione. Si utilizza la seguente tabella di riferimento:
livello di destinazione finale | 1 livello inferiore è uguale a: | 2 livelli inferiori sono pari a: |
8 | 7 | 6 |
7 | 6 | 5 |
6 | 5 | 4 |
5 | 4 | 3 |
4 | 3 | 2 |
3 | 2 | 1 |
3 super | 2 | 1 |
2 | 1 | 1 |
2 super | 1 | 1 |
B) PERIODO DI ADDESTRAMENTO PER MANSIONI OPERAIE PER NUOVI ASSUNTI DI ETA’ SUPERIORE A VENT’ANNI
Riconosciuta, per le particolari condizioni dell’industria Tessile Abbigliamento Moda, l’opportunità di
consentire in linea eccezionale l’addestramento a mansioni richiedenti l’apprendistato di personale di nuova assunzione non addestrato e di età superiore a 20 anni, è ammesso un periodo di addestramento nelle mansioni stesse per una durata prestabilita in relazione alla natura delle prestazioni richieste e non superiore a 12 mesi, con la retribuzione contrattuale del personale di manovalanza.
C) ASSUNZIONE DI GIOVANI CON DIPLOMA O ATTESTATO DI QUALIFICA
In attuazione dell’art. 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, in caso di assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte.
Il titolo di studio deve essere presentato all’azienda all’atto dell’assunzione in servizio.