MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DIFORMAZIONE
MODELLO DI ACCORDO PER LA MOBILITÀ DIFORMAZIONE
nell’ambito del Programma Erasmus+/KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO N. KA131
(da citare in tutta la corrispondenza)
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente/dallo staff e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
Istituto di appartenenza: Accademia di Belle Arti
Codice Erasmus: INAPOLI06
Indirizzo completo: Xxx Xxxxxxxxxxxxxx 000/x
Numero di telefono: 000 00000000
Numero di fax: idem
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
inprosieguo denominato “l'Istituto”
rappresentatoda: __Prof. Xxxxxxxx Xxxxx
(designazione del Rappresentante Legale)
e:
Cognome:
Nome:
Sesso:
Codice Fiscale:
Nazionalità:
Posizione ricoperta:
Dipartimento/facoltà1:
Indirizzo completo:
Numero di telefono:
Indirizzo di posta elettronica:
Anno accademico: 20__/20__
Il Beneficiario gode di:
X un supporto finanziario con fondi dell’Unione europea
una mobilità senza contributo dell’Unione europea
un periodo di mobilità con supporto finanziario con fondi dell’Unione europea congiuntamente ad un periodo senza contributo comunitario
ilsupporto finanziario include un contributo per bisogni speciali
inprosieguo denominato/a il “Beneficiario”,
hanno concordato:
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Staff Mobility for Training Mobility Agreement2
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
L’Istituto eroga il contributo finanziario al Beneficiario per intraprendere un’attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito Programma Erasmus+.
Il Beneficiario accetta il contributo finanziario nell’ammontare specificato nell’Articolo 3.1 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazionecome descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al docente/staff inoltrata tramite posta oppure tramite mail.
ARTICOLO 2 –ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
Il Beneficiario si impegna a svolgere la propria mobilità:
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Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Beneficiario deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante:
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Codice ERASMUS (se del caso):
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Paese:
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L’Istituto deve scegliere l’opzione applicabile, tra le seguenti:
Il viaggio non è incluso nel conteggio della durata della mobilità
Un giorno di viaggio immediatamente prima del giorno di inizio della mobilità ed uno immediatamente dopo il giorno di fine della mobilità stessa vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
Il Beneficiario percepisce una borsa finanziata dall’Unione europea per n. 2 giorni di attività.
[Se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Beneficiario gode di una borsa finanziata dall’Unione europea congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti da borsa finanziata dall’Unione europea, tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il docente/staff è un Beneficiario senza contributo per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0di viaggio
La durata complessiva del periodo di mobilità non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni di attività.
Il Beneficiario può inviare una richiesta di prolungamento del periodo di mobilità entro i limiti stabiliti all’Articolo 2.4; se l’Istituto accetta il prolungamento della durata del periodo di mobilità, l’Accordo deve essere modificato di conseguenza(si veda Articolo 1.3).
L’Attestato rilasciato dall'Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all'estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
L’Istituto seleziona l’Opzione 1 o l’Opzione 2:
[Opzione 1]
Il Beneficiario riceve
Contributo per il soggiorno |
€ x gg |
Contributo per le spese di viaggio |
€ 275 |
L’importo del contributo per il soggiornoè pari ad €,00___ giornalieri fino al 14esimo giorno di attività e ad € _____ dal 15esimo giorno in poi.
L’ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è dato dal numero dei giorni di mobilità come specificati nell’Articolo 2.3, moltiplicato per l’importo giornalierodel contributo per il soggiorno del Paese di destinazione3; a tale ammontare occorre infine aggiungere il contributo per le spese di viaggio4.
[Opzione 2]
L’Istituto/organizzazione garantisce una forma di contributo alternativa a quella finanziaria prevista per il viaggio e per il soggiorno, fornendo i servizi relativi al viaggio e al soggiorno del partecipante. Oppure, se il Beneficiario anticipa le spese, l’istituto/organizzazione rimborsa i costi sostenuti secondo le regole interne all’Istituto ma sempre nel rispetto dei massimali per il viaggio e per il soggiornoi. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
[Opzione 3]
L’Istituto/organizzazione fornisce al Beneficiariouna combinazione delle due opzioni precedenti, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i Beneficiari. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di spesa a cui la relativa opzione si riferisce sempre nel rispetto dei massimali.
Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Beneficiario.
Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.3, il contributo finanziario ricevuto dal Beneficiario è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
Il contributo finanziario o parte di esso devono essererestituiti qualora il Beneficiario non rispetti i termini del presente Accordo. Tuttavia, non si può procedere alla richiesta di rimborso dei fondi comunitari quando il Beneficiario non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell’Allegato I per cause di forza maggiore; il verificarsi di tali circostanze deve essere comunicato all’istituto di appartenenza.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
Nel caso in cui sia stata selezionata l’Opzione 1 di cui all’Articolo 3.1, entro 30 giorni dalla firma dell’Accordo da entrambe le parti, e non oltre la data di inizio del periodo di mobilità, il Beneficiario riceve un -finanziamento di €,00
L’invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come la richiesta del Beneficiario per il pagamento del saldo del contributo spettante. L’Istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.
Beneficiario deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)
Il Beneficiario deve trasmettere online il Rapporto Narrativo, debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi alla fine del periodo di mobilità.
Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 6 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabileavrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tral’Istituto e il Beneficiario in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Beneficiario
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Per l’Istituto
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nome/cognome/
_________________________________
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nome/cognome/funzione
Xxxxxxxx Xxxxxxx _____________________________________ |
Firma
_________________________________
Luogo e data
_________________________________
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Firma
_____________________________________
Luogo e data
__Napoli // |
ALLEGATO I
STAFF MOBILITY FOR TRAINING MOBILITY AGREEMENT
ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Beneficiario non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Beneficiario non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Beneficiario risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Beneficiario per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Beneficiario e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata della mobilità come definita nell’Articolo 2.2.Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.
Articolo 3: Tutela dei dati
Tutti i dati personali contenuti nell’Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n ° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Beneficiario può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E’ invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d’uso dei propri dati personali da parte dell’Istituto di appartenenza e/o dell’Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
ALLEGATO III
NOTE TECNICHE
Contributo per il soggiorno
L’Autorità Nazionale ha deciso, d’intesa con l’Agenzia Nazionale Erasmus+/INDIRE, di ridurre all’80% gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Programme Guide – tabelle A1.1).
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma (pag. 47) è calcolatosullabasediscaledicostiunitariperfascedidistanza.
Lafasciachilometricasiriferisceadunasolatrattadelviaggiomentrelatariffacorrispondentecopresiailviaggiodiandatachequelladiritorno.
Paese Ospitante |
Tariffa giornaliera ammissibile fino al 14° giorno |
Tariffa giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno |
Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx,Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx
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€ 144,00 |
€ 101,00 |
Austria, Belgium, Germania,France, Italy, Greece, Spagna, Cipro, Paesi Bassi, Malta, Portogallo
|
€ 128,00 |
€ 90,00 |
Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia, Romania, Slovachia, Slovenia, Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia, Turchia
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€ 112,00 |
€ 78, 0 |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web:
xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxx/xxxxxxxx_xx.xxx
Esempiocalcolocontributoviaggio:
Cittàdipartenza:Firenze
Cittàdidestinazione:Oslo
Distanzarilevatadalcalcolatore (Firenze Oslo):1795.68km
Fasciacorrispondente: 500‐1999km
Contributoammissibile: € 275,00(A/R)
1 Nel caso di mobilità docenti inserire la “classe di docenza” (junior = RICERCATORI;intermedio = PROFESSORI ASSOCIATI; Settore AFAM: = Professori di II Fascia;senior = PROFESSORI ORDINARI; Settore AFAM = Professori di I Fascia). Nel caso di mobilità staff inserire il “ruolo ricoperto nell’Istituto/impresa di appartenenza”.
2Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale di riferimento.
3Disposizioni nazionali come da Allegato III.
4 Inserire le tariffe chilometrichecomunitarie come da Allegato III.