CONTRATTO DI LOCAZIONE
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CONTRATTO DI LOCAZIONE
Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l’Ufficio del Registro,
tra
il Comune di Moglia, con sede in Moglia (MN), Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0, X.X. x X. Xxx 00000000000, rappresentato dall’Arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nata a Quistello (MN), il 16/10/1982, C.F.: GVNLSS82R56H143I, e domiciliata per la carica presso il Comune di Moglia (MN), Responsabile del Servizio Tecnico, incaricata con Decreto del Sindaco Protocollo n.° 11610 del 30/12/2015 , la quale agisce in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente “Comune di Moglia” in forza dei poteri conferitigli dalla Determina Comunale n. 27 del 24/03/2016, esecutiva nei termini di legge, e che nel proseguo dell’atto verrà indicato come “Locatrice”
e
La società GALATA S.p.A., con sede legale in Roma, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 00/X, Xxx 00000, xxxxxxxx sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona del Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx nato a Roma il 30 settembre 1965, CF PGLPLA65P30H501B domiciliato per la carica presso la sede legale della Società, in seguito denominata anche “Galata” o “Conduttrice”
(Nel seguito congiuntamente indicate come le “Parti”).
PREMESSO CHE
a) In data 07/05/2013 il Comune di Moglia (MN) ha stipulato con Wind Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di locazione, avente ad oggetto porzione di terreno adiacente ad immobile, di mq 250 circa totali, sito nel Comune di Moglia (MN) via De Amicis riportata nel N.C.E.U. dello stesso Comune di Moglia (MN) al foglio n. 28 particella n. 305 categoria catastale D/1, per l’installazione ed il mantenimento di una stazione radio base per la telefonia mobile.
b) Wind Telecomunicazioni in data 18 febbraio 2015 ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di asset di cui è parte anche l’oggetto del contratto i n essere
c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto.
Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue
ART. 1 - OGGETTO
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno adiacente ad immobile, di circa mq. 250, sita in Comune di Moglia (MN) via De Amicis, riportata nel N.C.E.U. dello stesso Comune di Moglia (MN) al foglio n.° 28 particella n.° 305 categoria catastale D/1.
il tutto, per complessivi mq 250 circa come risulta dall’allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”).
Il terreno locato sarà utilizzato per l’installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.
La Locatrice
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La Locatrice garantisce alla Conduttrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all’immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all’installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.
La Locatrice conferma che l’immobile di cui trattasi è idoneo all’uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.
La Locatrice dichiara, inoltre, che l’immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Conduttrice.
La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell’immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Conduttrice di cui all’art.6.
ART. 2 - DURATA
La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 15/03/2016 al14/03/2025.
Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il Contratto, si rinnoverà tacitamente per periodi di 9 (nove) anni in 9 (nove), se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata con preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza al domicilio contrattuale (o a diverso domicilio che dovrà essere indicato a cura della Locatrice).
Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Conduttrice collocherà nell’immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La Locatrice, tuttavia, rinuncia fin d’ora, per sé e per i suoi aventi causa, alla facoltà di diniego della rinnovazione, prevista dall’art. 29 della legge 392 del 1978.
ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE
La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Conduttrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l’Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.
La Conduttrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l’aggiornamento dell’Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.
La Locatrice autorizza la Conduttrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant’altro attinente (allacci pubblici servizi e quant’altro necessario) sull’area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a
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raggiungere l’Impianto, e dall’Impianto stesso al sistema di antenne.
La Conduttrice dichiara che l’Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d’arte.
La Locatrice garantisce che fornirà alla Conduttrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Conduttrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.
Alla cessazione della locazione a richiesta della Locatrice, la Conduttrice provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla rimessa dell’immobile in pristino stato ed alla rimozione delle installazioni.
La Locatrice concede alla Conduttrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all’esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Conduttrice.
Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell’Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.
ART. 4 CANONI
Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 7.700,00 (Euro settemilasettecento/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 3.850,00 (Euro tremilaottocentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del mese, con bonifico bancario presso l’Istituto di Credito Banco Di Brescia San Paolo Cab S.p.a. di Piazza Della Libertà N.° 21 Moglia (MN), sul conto corrente 000000000000 XXXX XX00X0000000000000000000000 intestato al Comune di Moglia.
La Conduttrice corrisponderà anticipatamente alla Locatrice 3 (tre) annualità del canone di locazione convenuto per complessivi Euro 23.100,00 (Euro ventitremilacento/00). Il corrispettivo sarà versato in un’unica rata entro i 90 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.
A partire dal quarto (4°) anno di locazione il canone annuo di locazione corrisposto sarà pari alla misura convenuta nel primo capoverso all’art. 4.
Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto, come meglio specificato nell’articolo 2 di questo atto.
La Locatrice dichiara di non esercitare l’opzione per l’assoggettamento ad IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.
Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.
Le parti convengono che il canone di locazione, come innanzi determinato e quantificato, verrà aggiornato annualmente in maniera automatica nella misura del 75% della variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Conduttrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle
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quotazioni dell’Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali.
Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all’art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell’immobile.
Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Locatrice terrà manlevata ed indenne la Conduttrice da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le annualità 4 (quattro), così come concordate dalle Parti.
Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.
ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
Per patto espresso la Locatrice, concede alla Conduttrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, che siano gestori del pubblico servizio o che a questi siano legati con un rapporto riguardante l’Impianto, o che siano società del Gruppo di cui la Conduttrice fa parte, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Nel caso di cessione a terzi che non siano quelli sopra indicati, la cessione medesima seguirà le regole di legge.
E’ fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Conduttrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest’ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandanti ad esigere e le deleghe all’incasso.
Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.
In espressa deroga all’art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, nel caso in cui la Locatrice intendesse trasferire a titolo oneroso l’Immobile locato ovvero locare a terzi l’Immobile, alla scadenza del Contratto spetterà alla Conduttrice il diritto di prelazione.
ART. 6 RECESSO ANTICIPATO
La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell’art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell’immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.
In caso di rilascio parziale dell’immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.
ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE
La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.
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La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.
A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.
Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).
Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch’essa di durata annuale, del tipo “All Risks” a garanzia degli Assets di proprietà.
Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di “Ricorso Terzi” e “Rischio locativo” e prevede
– per i danni a terzi – un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).
La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l’intera durata del presente Contratto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata
ART. 8 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI
Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.
A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio : La Locatrice: in Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 0 - 00000 Xxxxxx (XX)
La Conduttrice: in Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx, xx 00 X - 00000 - Xxxx.
ART. 9 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove l’immobile oggetto di locazione è ubicato.
Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.
Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.
Moglia, lì / /2016
La Locatrice La Conduttrice
Comune di Moglia Galata S.p.A.
La Locatrice
Comune di Moglia
Galata S.p.A.
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CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) (Oggetto); 2) (Durata); 3) (Destinazione e uso dell’immobile); 4) (Canoni); 5) (Cessione contratto dei crediti e dei crediti); 6) (Recesso anticipato); 8) (Registrazione e domicili contrattuali); 9) (Foro competente); 10) (Disposizioni finali) .
Moglia, lì / /2016
Per accettazione La Locatrice
Comune di Moglia
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Planimetria |
La Locatrice
Comune di Moglia
Galata S.p.A.
IT‐MN‐002444_IRE2017_REG
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO RICHIESTA DI
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO DI IMMOBILI (mod.RLI12)
In data 17/11/2017 alle ore 11:34 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 17111711344838847 il file MN014_0_RLI12_dcm.ccf
contenente 1 contratto di locazione, di cui registrati: 1
scartati: 0
Il file e' stato trasmesso da:
codice fiscale : 04024360580
denominazione : ELLIOT S.R.L. SOCIO UNICO
Per il pagamento delle imposte dovute per la registrazione dei contratti di locazione contenuti nel file e' stato richiesto il prelievo automatico su conto corrente bancario di euro 292,40.
Sara' resa disponibile un'ulteriore ricevuta con l'esito dell'addebito effettuato dalla banca.
Si rilascia la presente ricevuta ai sensi dell'art.22, comma 4,
del Decreto Dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE (mod.RLI12) E LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DI REGISTRO E DI BOLLO
Ufficio territoriale di ASTI
Codice Identificativo del contratto TSH17T007825000UC
In data 17/11/2017 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 17111711344838847 - 000001 la richiesta di registrazione telematica del contratto di locazione
presentata da 13264231005 e trasmessa da ELLIOT S.R.L. SOCIO UNICO
Il contratto e' stato registrato il 17/11/2017 al n. 007825-serie 3T e codice identificativo TSH17T007825000UC.
DATI DEL CONTRATTO (importi in euro) Identificativo assegnato dal richiedente : MN014
Durata dal 15/03/2016 al 14/03/2025 Data di stipula 31/03/2016 Importo del canone 7.700,00 n.pagine 6 n.copie 3
Tipologia: Locazione immobile uso diverso da abitativo E' presente un file allegato.
SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DEL CONTRATTO
N. CODICE FISCALE RUOLO N. CODICE FISCALE RUOLO
001_00261470207
A 001_13264231005
B
(A) locatore / (B) conduttore
LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (importi in euro) Tipo di pagamento: prima annualita'
Imposta di registro 154,00 Imposta di bollo 99,00 Sanzioni registro 26,40 Sanzioni bollo 12,00
Interessi 1,00
Risultano dichiarati 1 documenti ai fini dell'imposta di bollo.
DATI DEGLI IMMOBILI (importi in euro)
-N.progr. 001 Categoria cat. D1 Rendita cat. 0,01 Tipologia immobile IMMOBILE Tipo catasto URBANO
Ubicato nel comune di MOGLIA Prov. MN
XXX XX XXXXXX
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