REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTO E SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTO E SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA
TITOLO I Disposizioni di carattere generale Art. 1 - Disciplina del servizio
1. Il presente Regolamento disciplina il servizio taxi, il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus e l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21.
Art. 2 - Commissione comunale consultiva
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione e all’esercizio del servizio ed all’applicazione del regolamento, l’Amministrazione comunale provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita Commissione così composta:
a. Assessore con delega allo Sviluppo Economico, in funzione di Presidente;
b. Funzionario Responsabile dell’ufficio Sviluppo Economico che assumerà la carica di Presidente in caso di assenza dell’Assessore;
c. Comandante del Corpo Polizia Municipale, o suo delegato;
d. 3 rappresentanti designati dalle associazioni di categoria interessate dal presente regolamento maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale;
e. un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
f. un rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.
2. Qualora le associazioni di cui al comma 1 lettere d), e) e f) non raggiungessero l’accordo per la designazione congiunta dei loro rappresentanti, l’Amministrazione Comunale procede con sorteggio alla nomina dei membri, fra i nominativi segnalati dalle suddette associazioni. In caso di mancata designazione, la Commissione sarà costituita dai soli componenti di cui alle lettere a) b) c).
3. Il presidente stabilisce l’ordine del giorno e convoca la Commissione in prima seduta, che risulta valida con la presenza della metà più uno dei componenti e, in seconda seduta, che risulta valida con la presenza di almeno numero 3 componenti (tre). Il Presidente può far intervenire alle adunanze altri esperti non componenti senza diritto di voto.
4. La Commissione delibera con il voto della metà più uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il Presidente è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all’anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione che contenga una proposta articolata di ordine del giorno e sia sottoscritta da almeno sei dei suoi componenti.
6. La Commissione svolge un ruolo consultivo nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
7. Altresì la Commissione:
a. propone attività di vigilanza sull’esercizio del servizio e sull’applicazione del regolamento che potranno essere espletate tramite gli uffici comunali;
b. promuove indagini conoscitive d’ufficio o su segnalazione degli utenti;
c. segnala problemi e formula proposte alla Commissione Regionale consultiva.
8. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
9. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, l’Amministrazione Comunale potrà procedere all’approvazione degli atti amministrativi anche in assenza del parere consultivo della Commissione.
TITOLO II Taxi
Art. 3 - Disciplina del servizio
1. Il presente titolo disciplina l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui alla Legge 15.1.1992 n. 21, con esclusione pertanto del servizio di noleggio con conducente svolto mediante autobus.
2. Ai servizi di cui al comma 1 si applica, inoltre, la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti legislativi e regolamentari:
x. Xxxxx 15.1.1992 n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);
b. D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, artt. 8, 19, 85;
c. Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada, modificato ed integrato con decreto 10/9/1993, n. 360);
d. D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
e. L.R. 67/93, art. 10 e art. 11 (Norme in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non in linea);
f. D.M. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
g. Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 8 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
h. D.M. 20 aprile 1993 del Ministro dei Trasporti (criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura);
i. D.M. 19.11.1992 (individuazione del colore uniforme per tutte le autovetture adibite al servizio di taxi);
j. Delib. Regionale 1.3.1995 num. 131.
3. Per quanto applicabile in materia e poiché non contrastante con le disposizioni richiamate al presente articolo, vale ogni altra disposizione legislativa e regolamentare comunitaria, statale e regionale.
Art. 4 - Definizione del servizio
1. Il servizio di taxi provvede al trasporto collettivo o individuale di persone o di piccoli gruppi svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.
2. Il servizio di taxi è definito dagli artt. 1 e 2 della Legge 21/92.
3. Tale autoservizio è svolto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure, nell’ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dagli enti territoriali competenti, anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo, in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali e per le necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi o intermodali con i servizi di linea.
Art. 5 - Condizioni d’esercizio
1. L’esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata da parte del Comune a persona fisica in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali di cui all’art. 13 del presente regolamento. Ogni licenza consente l’immatricolazione di una sola vettura.
2. È consentito conferire la licenza agli organismi collettivi di cui all’art. 7 della Legge n. 21/1992, ferma restando la titolarità della stessa in capo al conferente. Il conferimento ad uno dei predetti organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell’attività autorizzata.
3. Ai fini di cui al comma precedente è necessaria la seguente documentazione:
a. copia autentica dell’atto con il quale viene conferita la licenza.
4. L’ufficio competente del Comune che rilascia il titolo, dopo aver verificato la documentazione presentata, rilascia apposito nulla osta ritenuto efficace fino a quando il titolare non eserciterà la facoltà di richiedere il trasferimento così come previsto dai commi 2 e 3 dell’art. 7 della Legge n. 21/1992.
5. Nella licenza intestata al titolare, sarà riportata in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l’indirizzo del soggetto beneficiario del conferimento.
6. In ogni caso, il conducente del veicolo deve essere iscritto al ruolo della C.C.I.A.A competente di cui all’art. 6 della L. n. 21 del 1992 e artt. 3 e 4 della Legge Reg. 67/93.
7. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo dei conducenti.
8. In capo ad uno stesso soggetto è fatto divieto di:
− cumulo di più licenze per servizio taxi anche se rilasciate da comuni diversi;
− cumulo della licenza per l’esercizio del servizio taxi e dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.
9. Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, d’ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.
10. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti in modo da certificarne l’impiego in servizio taxi. Unitamente alla licenza il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato dal Comune stesso contenente il nome e lo stemma del Comune, il numero della licenza. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.
11. Le modalità d’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicendarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.
12. I titolari della licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte al ruolo, così come previsto dall’articolo 10 della legge n. 21/1992.
13. La collaborazione e la sostituzione devono essere sempre autorizzate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 6 - Numero delle licenze
1. L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, stabilisce, nel rispetto delle vigenti norme, il numero delle licenze da rilasciare. I criteri di valutazione della domanda che stabiliscono il numero delle licenze da rilasciare, sono individuati tenendo conto tra l’altro del/della:
−numero d’abitanti;
−presenza di centri di servizio socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
−presenza di attività turistiche;
−presenza di attività produttive (industria, commercio ed artigianato).;
−offerta sul territorio di altre modalità di servizio pubblico.
2. L’Amministrazione Comunale valuterà prioritariamente la valorizzazione dell’impresa familiare.
3. L’Amministrazione Comunale procede alla revisione del numero delle licenze, ogni due anni, con i criteri di cui al punto 1.
Art. 7 - Riconoscibilità del servizio
1. Le autovetture adibite a servizio taxi devono essere di colore bianco e conformi a quanto previsto dalla presente normativa. Dette autovetture devono aver installato sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso recante la scritta “TAXI” conforme alla vigente normativa.
2. Il titolare della licenza è tenuto a dotare l’autovettura di tutti i contrassegni e le targhe, recanti il numero della licenza e la descrizione del servizio. Tali targhe e contrassegni dovranno essere del tipo autorizzato dall’Amministrazione Comunale.
3. L’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli, deve essere conforme alle prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento comunale sulla pubblicità.
Art. 8 - Taxi di scorta
1. Nell'ambito di organizzazione di servizi taxi, il Comune può definire, con pianta organica distinta, sentita la Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, il numero delle licenze di taxi e le
condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico o nei casi di furto, incendio, atto vandalico.
2. I concessionari di tali licenze, titolari dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 art. 5 del presente regolamento, provvedono a dare tempestiva comunicazione all’ufficio comunale competente trasmettendo le annotazioni relative ai dati anagrafici, il motivo della richiesta di sostituzione e la durata di utilizzo dell’autovettura.
3. II Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.
Art. 9 - Altri servizi di taxi
1. L’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, può disporre la realizzazione di servizi di trasporto di piccoli gruppi di persone denominati “taxi multipli”, espletati solo dai titolari di licenza taxi di cui all’art. 5 comma 1 e 2 del presente regolamento, tale servizio può essere effettuato rispettando la legge 21/1992 e in modo non continuativo né periodico.
2. Nell’atto deliberativo vengono determinati gli aspetti tariffari legati al servizio.
3. Al fine di istituire uno specifico servizio di taxi collettivo realizzato dai titolari di licenza di cui all’art. 5 comma 1 e 2 del presente regolamento, avente funzione complementare ed integrativa rispetto al servizio pubblico di linea in modo non continuativo né periodico e nel pieno rispetto della legge 21/1992, l’Amministrazione comunale sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento, predispone lo studio di fattibilità nonché il conseguente apposito atto.
Art. 10 - Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea
1. Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi, approvato dall'ente concedente il servizio di linea disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.
Art. 11 - Ambiti operativi territoriali
1. Il servizio taxi opera prevalentemente all’interno dell’area comunale.
2. I titolari di licenza di taxi possono, altresì, effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Toscana, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea.
3. Il prelevamento dell'utente, ovvero l’inizio del servizio, sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione. La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio comunale o comprensoriale, è facoltativa. Il prelevamento dell’utenza può avvenire, a richiesta dell’utente, anche all’interno di ambiti territoriali definiti ai sensi della Legge 21/1992 e della L. Reg. 67/93.
4. È consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l’immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio per il servizio di taxi. La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.
Art. 12 - Organizzazione e gestione del servizio
1. Al fine di assicurare il livello di servizio necessario, l’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 2 del presente regolamento, provvede periodicamente alla stima
della domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio presente sul territorio, diurno e notturno, feriale e festivo determinando, tra l’altro:
- il numero dei veicoli necessari in servizio per ogni fascia oraria
- i turni di servizio e di riposo che ogni tassista deve effettuare;
- le aree di stazionamento.
Art. 13 - Requisiti per l’esercizio della professione di tassista
1. L’esercizio della professione di tassista è consentito ai cittadini italiani o equiparati in possesso dei seguenti requisiti:
− possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
− non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per reati non colposi, ovvero non essere sottoposti a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
− essere in possesso dell’iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non in linea per la provincia di Pisa, previsto dalla normativa vigente;
− non essere stato dichiarato fallito e non aver in corso procedura fallimentare, fatti salvi i casi d’intervenuta riabilitazione a norma di legge.
Art. 14 - Concorso per l'assegnazione delle licenze
1. Le licenze per l’esercizio del servizio di taxi vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.
2. Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pontedera e verrà pubblicizzato anche mediante la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. Resta ferma in ogni caso la validità biennale della graduatoria prevista dall’art. 16, del presente regolamento, salva diversa determinazione del competente organo comunale.
3. I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza per ogni bando.
4. Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi Provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese dell’Unione Europea.
Art. 15 - Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle licenze sono i seguenti:
- numero e tipo delle licenze da assegnare;
- requisiti per la partecipazione al concorso;
- elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- il termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento;
- schema di domanda per la partecipazione al concorso;
- dichiarazione di proprietà del veicolo o sua disponibilità in leasing.
Art. 16 - Attività delle Commissioni di concorso e Graduatoria
1. L’Ufficio valuta la regolarità delle domande per l’assegnazione della licenza di taxi le quali sono dichiarate ammissibili se presentate in conformità alle modalità stabilite dall’art. 17 del presente regolamento
2. L’Ufficio provvede inoltre a stabilire una graduatoria fra le domande dichiarate ammissibili per il servizio di taxi sulla base dei seguenti titoli preferenziali:
a. avere svolto il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi;
b. in subordine, avere svolto l’attività per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti in altro Comune del territorio nazionale o in altro Stato della U.E.;
c. nell’ambito dei requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) è data preferenza, in caso di parità, ai soggetti che abbiano esercitato l’attività, in qualità di sostituti, collaboratori familiari o dipendenti, per il periodo complessivamente più lungo;
d. in assenza dei requisiti di cui alle precedenti lett. a), b) e c), costituiscono titoli preferenziali, rispettivamente:
- il non essere mai incorsi in gravi infrazioni alle norme di circolazione stradale, tali da essere segnalate;
- la disponibilità di veicoli ecocompatibili, tali da minimizzare le emissioni di benzene nell’atmosfera;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.
3. Non costituisce in ogni caso titolo preferenziale la residenza del soggetto concorrente.
4. In caso di assoluta parità dei requisiti e dei titoli preferenziali si procederà al sorteggio delle domande pervenute.
5. La graduatoria è affissa all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni. All’Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
6. La graduatoria di cui al comma 5 ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito atto, salvo che, per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di licenze e di autorizzazioni, si procede all’emanazione di un nuovo bando.
7. Qualora, dopo l’emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di licenze e di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.
8. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni disponibili.
Art. 17 - Presentazione delle domande
1. Possono essere titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati della Unione Europea.
2. Le domande per l’assegnazione della licenza di taxi sono presentate all’Amministrazione Comunale nel rispetto dei termini e delle altre eventuali modalità previste nell’apposito bando.
Art. 18 - Assegnazione e Rilascio della Licenza, Impedimenti soggettivi
1. All’assegnazione ed al rilascio della licenza per il servizio di taxi provvede, sulla base della graduatoria di merito approvata, il Dirigente competente dell’Amministrazione Comunale;
2. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 1, il soggetto interessato dovrà comunque dimostrare di essere in possesso di ogni altro requisito richiesto dalle norme vigenti di cui all’art. 13 del presente regolamento.
Art. 19 - Validità delle licenze e autorizzazioni
1. Entro il 31 Gennaio, di ogni anno il titolare della licenza deve presentare all’ufficio comunale competente un’autocertificazione attestante il permanere dei requisiti e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui all’art. 13 del presente regolamento.
2. Le licenze possono essere revocate o dichiarate decadute anche prima dei suddetti termini di controllo nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.
3. Su richiesta dell’ufficio comunale competente e della Polizia Municipale l’Amministrazione comunale può disporre verifiche straordinarie sull’idoneità dei mezzi in servizio e sull’efficienza dei tassametri.
4. Qualora il veicolo non sia rispondente alla condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada e dai requisiti previsti dal presente regolamento, l’ufficio comunale competente, su richiesta del titolare, può concedere una proroga non inferiore a 30 giorni e non superiore a 90 per la regolarizzazione dei requisiti mancanti.
Art. 20 - Trasferibilità del titolo autorizzativo
1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 9 comma 1 della Legge 15.1.92 n. 21.
2. Il trasferimento della licenza comunale di esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione da parte degli stessi del nuovo titolare, la licenza può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni secondo le modalità previste dall'art. 9 comma 2 della Legge 15.1.92 n. 21. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, la licenza è revocata e messa a concorso.
3. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b. la dichiarazione di successione, qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione, deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
c. il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13.
4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una licenza.
Art. 21 - Inizio del servizio
1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l’assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa ad esso non imputabile.
Art. 22 - Caratteristiche delle autovetture
1. Il servizio è esercitato da autovetture aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Tutti i nuovi veicoli di servizio taxi devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap, senza aggravio di costo aggiuntivo tariffario.
3. In caso di sostituzione dell’autovettura il titolare deve comunicare all’ufficio comunale le caratteristiche e gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di taxi. L’ufficio provvede ad accertare le caratteristiche definite dalla normativa vigente e che il veicolo sia dotato dei contrassegni obbligatori ai sensi dell’art.7 del presente regolamento e della vigente normativa.
4. Al fine di garantire la sicurezza del conducente, all’interno delle autovetture è consentito installare attrezzature o pareti divisorie, di tipo omologato, a condizione che le stesse non riducano la visibilità del conducente o l’accesso dei passeggeri ai sedili posteriori.
Art. 23 - Turni di servizio
1. I turni di servizio sono stabiliti dall’Amministrazione Comunale, valutando la proposta presentata preventivamente dai tassisti e sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 2 del presente regolamento.
Art. 24 - Comportamento del conducente in servizio
1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l’obbligo di:
- prestare il servizio con regolarità;
- comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo entro 24 ore dal ritrovamento;
- curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirla a chi ne faccia richiesta;
- segnalare, attraverso l’apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- conservare a bordo del veicolo i documenti che legittimano l’esercizio dell’attività;
- effettuare, per recarsi al luogo di destinazione, il percorso più breve, salva espressa richiesta dell’utente, informandolo di ogni necessaria deviazione;
- rispettare la normativa sui turni di servizio;
- comunicare entro 10 giorni, al competente ufficio comunale, le variazioni anagrafiche, le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali del veicolo;
- rilasciare all’utente, se richiesto, la ricevuta attestante il prezzo pagato per il trasporto;
- ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio.
2. È fatto divieto di:
a. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l’esercizio dell'attività;
d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
e. utilizzare un veicolo diverso da quello autorizzato;
f. deviare dal percorso più breve, salvo comprovabili cause di forza maggiore;
g. fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
h. rifiutare il trasporto dei supporti e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
i. abbandonare, anche temporaneamente, l’autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento, fatti salvi i casi d’impellente necessità;
j. rifiutare il trasporto per motivi razziali o religiosi;
3. Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei veicoli le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.
Art. 25 - Comportamento degli utenti
1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:
a. fumare durante il trasporto;
b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare pericolo e danno alle persone, il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
e. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
f. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
g. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o in assenza di questo dal lato del più lontano margine della carreggiata;
h. scendere dal taxi senza prima aver pagato il corrispettivo del trasporto.
Art. 26 - Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
2. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria ed altrui incolumità. In tali casi di rifiuto il tassista è obbligato all'atto del diniego, a segnalare l'esistenza della situazione all'autorità competente, direttamente o tramite la propria centrale radio taxi.
Art. 27 - Trasporto dei portatori di handicap
1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità; i mezzi sono trasportati gratuitamente.
2. La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.
Art. 28 - Trasporti bagagli e animali
1. È fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligatorio altresì e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo, nel caso che l’animale non sia custodito nell’apposita gabbia o contenitore.
Art. 29 - Idoneità dei veicoli
1. Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, è compito della Polizia Municipale, accertare la sussistenza delle necessarie condizioni di manutenzione, di conservazione e di decoro del veicolo adibito al servizio di taxi e di noleggio con conducente.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il Comando di Polizia Municipale provvede a darne segnalazione al Dirigente del settore competente il quale stabilisce un termine entro il quale il titolare deve provvedere al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il Dirigente, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell'art.39 del presente Regolamento.
3. È’ sempre autorizzata, su richiesta dell’interessato, la sostituzione del veicolo con altro idoneo.
Art. 30 - Sostituzione temporanea alla guida
1. I titolari di licenza di taxi possono essere temporaneamente sostituiti alla guida del taxi nei casi
seguenti:
- per motivi di salute, invalidità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore ai trenta giorni annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. I minori, beneficiari del trasferimento di licenza, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l’erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art.13.
4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida può essere regolato con contratti a tempo determinato o di gestione. I contratti a tempo determinato devono riportare la durata in conformità alla normativa vigente. Nel contratto di gestione la durata non può superare i 6 mesi.
5. Il titolare di licenza che intende farsi sostituire alla guida nei casi previsti dai commi 1 e 2, deve presentare istanza al Sindaco, corredata dai documenti necessari.
6. È consentito, per lo svolgimento dell’esercizio della professione, di avvalersi di collaborazioni del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo grado purché in possesso dei requisiti di cui all’art.13 del presente regolamento.
7. Il collaboratore familiare deve prestare servizio in modo continuativo e prevalente escludendo lavori fuori dall’impresa familiare a titolo di lavoro dipendente, lavoro autonomo o attività d’impresa di natura incompatibile con lo svolgimento del servizio.
8. Il rapporto tra il titolare della licenza ed il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall’art.230 bis del Codice Civile.
Art. 31 – Tariffe
1. Le tariffe del servizio di taxi sono aggiornate ogni due anni dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.2 del presente Regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano.
2. Nel caso di servizi sostitutivi o integrativi del servizio di linea effettuati con taxi ai sensi degli artt.9 e 10 del presente Regolamento, per ciascun utente si applicano, di norma, le tariffe in vigore per i servizi di trasporto di linea, corrispondenti alla rispettiva destinazione.
3. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
4. In nessun caso è ammesso:
- il pagamento della corsa di ritorno alle aree di stazionamento;
- determinazione del corrispettivo del trasporto direttamente concordato tra l’utente ed il vettore.
5. La determinazione del corrispettivo del trasporto deve essere sempre calcolata con tassametro omologato sulla base delle tariffe stabilite.
Art. 32 - Forza pubblica
1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.
Art. 33 - Organico dei veicoli
1. L’organico dei veicoli è modificabile:
a. per adeguamento al fabbisogno teorico determinato;
b. a seguito di dimostrate variazioni di uno o più parametri caratteristici generatori di domanda o di dimostrate particolari condizioni di organizzazione e di svolgimento dei servizi influenti sull’offerta (durata media degli spostamenti, durata media dei turni di servizio o altro) e, più in generale, a seguito di altre variabili socio-economiche-territoriali concorrenti, secondo la metodologia di riferimento, alla determinazione del fabbisogno di cui alla lettera a);
c. per ogni altra dimostrata esigenza di adeguamento all’organico che non possa convenientemente risultare dalla metodologia e dai criteri definiti in sede provinciale.
Art. 34 - Il Tassametro
1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro omologato, approvato e piombato. I soggetti interessati ad ottenere l'approvazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'art.2 previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente ufficio comunale concede l'approvazione al prototipo.
3. Tutti i tassametri installati sulle autovetture adibite al servizio taxi, devono essere conformi al prototipo omologato e approvato dall’Amministrazione comunale e devono essere programmati secondo le indicazioni tecniche fornite dall’ufficio comunale competente, sulla base delle tariffe stabilite.
4. Il tassametro deve essere installato conformemente alle disposizioni vigenti e della Motorizzazione civile, nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 cm. dalla leva del cambio e dallo sterzo, in modo da essere facilmente visibile dai sedili posteriori. L'accesso alla programmazione dello strumento deve essere coperto e chiuso con una vite e sigillato con piombo con impresso lo stemma del comune di Pontedera e l'anno.
5. L'ufficio comunale competente dopo averne accertato l'esatta collocazione ed il regolare funzionamento provvede a sigillare lo strumento con un piombo con impresso lo stemma del comune e l'anno.
6. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente ufficio comunale.
7. La Polizia Municipale può in qualsiasi momento procedere, anche con l'ausilio di strumenti tecnici, alla verifica del corretto funzionamento del tassametro.
8. In caso di guasto al funzionamento del tassametro, il tassista dovrà interrompere il servizio e provvedere alla riparazione o sostituzione; dopo la riparazione o sostituzione il tassametro dovrà essere sottoposto alla procedura indicata al comma 5.
9. I soggetti di cui all'art.5 comma 1 e 2 del presente regolamento, possono stipulare apposite convenzioni con aziende o officine specializzate per l'installazione, riparazione e manutenzione dei tassametri. Il titolare della licenza è comunque responsabile, in ogni momento, del corretto e regolare funzionamento dello strumento.
10. I soggetti di cui all'art.5 comma 1 e 2, le aziende o le officine specializzate di cui al comma 9 del presente articolo, annotano su apposito registro le riparazioni e le sostituzioni dei tassametri, indicando la data, l'ora, il numero della licenza ed il nome del tassista rilasciando allo stesso una dichiarazione del lavoro eseguito con le indicazioni suddette.
11. Dopo la riparazione, il tassista deve immediatamente prendere accordi con l’ufficio comunale competente per la verifica e piombatura del tassametro. Il tassista è autorizzato a svolgere il servizio con il tassametro senza piombo, fino al giorno stabilito per la piombatura.
Art. 35 - Acquisizione della corsa ed uso del tassametro
1. Nell'ambito dell'esercizio del servizio, la corsa è acquisita nelle apposite aree di stazionamento nei modi seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
c. quando il cliente si presenti direttamente nell'area di stazionamento;
2. Nei modi indicati al comma 1, la corsa sarà acquisita dal tassista primo di fila.
3. Al di fuori dei modi previsti dal comma 1, la corsa può essere acquisita in transito nei modi
seguenti:
a. mediante chiamata dalle centrali radio-taxi;
b. quando il cliente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista;
4. Nel modo indicato al comma 3 lettera a), la corsa sarà acquisita dal tassista che trovandosi più vicino al luogo dove il cliente ha richiesto il servizio, possa iniziare la corsa nel più breve tempo possibile.
5. Il tassametro deve essere azionato correttamente, in relazione al tipo di tariffa adottata.
6. Le principali funzioni del tassametro relative alla corsa (libero - occupato - cassa) devono essere collegate al cassonetto luminoso posto sulla parte superiore del veicolo.
7. Al termine della corsa, il tassista ha l'obbligo di informare il cliente dell'applicazione di eventuali supplementi dovuti, sul corrispettivo indicato dal tassametro.
Art. 36 - Il Contachilometri
1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. In caso di guasto al contachilometri, il tassista deve interrompere il servizio e provvedere alla riparazione dello stesso.
Art. 37 - Responsabilità nell’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto.
Art. 38 – Reclami
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l'adozione di eventuali sanzioni amministrative di cui all'art. 39.
2. All'interno di ogni vettura, nella parte posteriore, è esposto in posizione ben visibile l'estratto tariffario contenente inoltre l'indirizzo ed il numero telefonico dell'ufficio comunale competente e della Polizia Municipale a cui indirizzare i reclami.
Art. 39 – Violazioni
1. Chiunque violi qualunque disposizione del titolo II del regolamento, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria secondo la procedura di cui alla L. 689 del 24/11/1981.
2. La violazione di una delle seguenti disposizioni comporta la sanzione amministrativa accessoria della diffida e, in caso di reiterazione, la sospensione della licenza per tre giorni:
a. richiedere al cliente un corrispettivo maggiore di quello dovuto in conseguenza dell’uso improprio delle tariffe e/o dei supplementi previsti;
b. effettuare un percorso più lungo e quindi svantaggioso economicamente per il cliente, salvo i casi previsti;
c. effettuare il servizio con il tassametro spento;
d. omettere, quando richiesto dall’utente, di applicare la percentuale di riduzione tariffaria prevista;
e. omettere di rilasciare la ricevuta, quando è richiesta dal cliente;
f. omettere la necessaria assistenza od il soccorso ai passeggeri, salvo i casi previsti dal presente regolamento;
g. rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap;
h. violare per tre volte nell’arco di un anno, una delle violazioni di cui al comma 1;
i. rifiutare il trasporto per motivi razziali o religiosi.
3. Il tassista che svolge il servizio con tassametro manomesso, alterato, spiombato o non approvato è punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per quindici giorni.
4. Il tassista che rifiuti di prestare servizio per una qualsiasi delle destinazioni di cui all’art. 11 del presente regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art.11 della L.R. 6 settembre 1993 n. 67.
5. Il tassista che svolge il servizio in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o si trovi in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per quindici giorni. Il periodo di sospensione della licenza non potrà coincidere con l'eventuale periodo di sospensione della patente di guida.
6. Per le violazioni alle norme del presente regolamento, è ammesso il pagamento della somma di Euro 50,00, entro sessanta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale.
Art. 40 - Decadenza della licenza
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, dispone la decadenza della licenza nel caso:
a. il titolare venga a perdere uno dei requisiti previsti dall'art.13 nonché per aver riportato condanne penali passate in giudicato ed in conseguenza di queste essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell'autorità giudiziaria;
b. il titolare incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c. il titolare interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
d. il concessionario del taxi di scorta violi le norme di cui all'art. 8;
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 41 - Revoca della licenza
1. L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2, dispone la revoca della licenza nel caso:
a. il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 5 comma 8;
b. il concessionario del taxi di scorta violi il divieto di commercializzare, trasferire o trasformare licenze per auto di scorta così come previsto all'art. 8;
c. il titolare o il concessionario svolgano attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio taxi;
d. il titolare non inizi il servizio entro i termini stabiliti dall'art. 21;
e. in caso di reiterata inosservanza ad un provvedimento di sospensione, disposto dall'Amministrazione comunale.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.
Art. 42 - Rinuncia alla licenza
1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza deve presentare istanza scritta di rinuncia al Sindaco.
Art. 43 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza
1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia della licenza, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al sostituto o all'assegnatario della licenza.
TITOLO III Servizio di noleggio con autovettura Art. 44 - Definizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta assicura la mobilità di trasferimento e/o di rappresentanza dell’utenza che trasmette presso la sede o la rimessa del noleggiatore una richiesta di trasporto senza limiti di tempo o di percorso.
Art. 45 - Disciplina del servizio
1. I servizi di cui all’articolo 44 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente titolo del regolamento.
2. Ai servizi di cui all’articolo precedente si applica la disciplina derivante dai seguenti provvedimenti:
− D.M. del 20.12.91 n. 448 (Regolamento per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada)
− Legge 15.1.92 n. 21 (Legge quadro)
− D.Lgs. del 30.4.92 n. 285 (Codice della Strada)
− D.M. del 20.4.93 (Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovetture)
− Legge Regionale del 6.9.93 n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone)
− Delibera Regionale del 1.3.95 n. 131 (Criteri per la redazione dei regolamenti)
Art. 46 - Figure giuridiche di gestione
1. I titolari di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all’albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.85 n. 443.
b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.
c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
d. essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.
Art. 47 - Condizioni d’esercizio
1. È vietato il cumulo dell’autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l’esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Per ogni titolare è consentito il cumulo di più autorizzazioni per il noleggio con conducente fino ad un massimo del 30% del numero di autorizzazioni, separatamente per autovetture, motocarrozzette e autobus, rilasciate dall’Amministrazione comunale.
3. Ogni autorizzazione, ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs.30.4.92 n. 285, consente l’immatricolazione di un solo veicolo.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il titolare dell’autorizzazione trasmette annualmente all’ufficio comunale competente l’elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi e contenente i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno.
Art. 48 - Servizio sostitutivo o integrativo del trasporto di linea
1. Previa autorizzazione dell’Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l’espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l’autorizzazione è concessa, a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore o uno dei soggetti indicati all’art. 47, oppure un organismo associativo dei medesimi.
Art. 49 - Modalità di svolgimento del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri comuni o da stati dell’Unione Europea è consentita l’acquisizione di servizi nel territorio comunale.
3. L’Amministrazione Comunale può stabilire ulteriori particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto dell’ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.
4. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l’impiego in servizio di noleggio.
Art. 50 - Requisiti per l’esercizio della professione con autovettura o motocarrozzetta
1. L’esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a. possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b. non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
c. iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art.6 della Legge 15.1.92 n. 21;
d. non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge;
e. avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Pontedera, idonea allo svolgimento dell’attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
f. essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
Art. 51 - Numero delle autorizzazioni per autovetture o motocarrozzette
1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, l’Amministrazione comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento.
2. L’Amministrazione Comunale procede alla revisione del numero delle licenze, ogni due anni.
Art. 52 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 50.
2. Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pontedera e verrà pubblicizzato anche mediante la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 53 - Contenuti del bando di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
b. numero delle autorizzazioni da assegnare;
c. requisiti per la partecipazione al concorso;
d. elencazione dei titoli oggetto della valutazione e dei criteri di preferenza ai fini dell’assegnazione;
e. il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento;
f. schema di domanda per la partecipazione al concorso;
g. dichiarazione di proprietà del veicolo o sua disponibilità in leasing.
2. È consentito che possa partecipare al concorso anche chi non è proprietario o comunque non possieda la piena disponibilità del mezzo oggetto del bando; l’interessato, entro 90 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione del diritto all’autorizzazione, dovrà attivarsi per avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo; trascorso detto termine l’aggiudicatario sarà considerato decaduto ed il diritto passerà al primo degli esclusi.
Art. 54 - Titoli oggetto di valutazione
1. L’atto con cui si approva il bando di concorso dovrà prevedere apposito punteggio per la valutazione dei seguenti titoli
a. titolo di studio;
b. servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente;
c. servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
d. altri titoli attinenti alla professione.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d’età.
Art. 55 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
1. La graduatoria predisposta dall’Ufficio competente è affissa all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni. All’Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
2. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito atto, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all’emanazione di un nuovo bando.
3. Qualora, dopo l’emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.
4. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle autorizzazioni disponibili.
5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 50 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Pontedera nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
Art. 56 - Trasferibilità dell’autorizzazione per autovettura o motocarrozzetta
1. L’autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d’azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d’azienda o di un ramo della stessa.
2. Il trasferimento dell’autorizzazione d’esercizio è consentito, per atto tra vivi, su richiesta del titolare e in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, afferenti il titolare cedente come persona fisica intestataria dell’autorizzazione:
a. essere titolare dell’autorizzazione da almeno cinque anni;
b. aver compiuto sessanta anni;
c. essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o ritiro definitivo della patente di guida.
3. Il trasferimento “mortis causa” dell’autorizzazione per l’esercizio del noleggio con conducente con autovettura e motocarrozzetta, è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull’indicazione del nuovo titolare-erede, l’autorizzazione può essere trasferita, in accordo tra gli eredi a un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente in possesso dei requisiti previsti. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi entro il termine suddetto, l’autorizzazione è revocata e messa a concorso.
4. L’Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell’autorizzazione per atto tra vivi o “mortis causa” subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l’obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
c. il cessionario o l’erede deve essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio della professione di noleggiatore.
5. Il titolare che abbia trasferito l’autorizzazione per il servizio di noleggio con autovettura o motocarrozzetta, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all’acquisizione di una nuova autorizzazione.
Art. 57 - Caratteristiche delle autovetture e delle motocarrozzette
1. Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
3. In caso di sostituzione dell’autovettura o motocarrozzetta, il titolare deve comunicare all’ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L’ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all’art. 58, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
4. Al fine di migliorare la qualità dell’offerta di trasporto, l’Amministrazione Comunale, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove licenze che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.
Art. 58 - Contrassegni per le autovetture e le motocarrozzette
1. Le autovetture e le motocarrozzette adibite al servizio di noleggio con conducente devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo recante le seguenti scritte:
− “NOLEGGIO”;
− “Comune di Pontedera” e lo stemma.
2. I suddetti veicoli devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
− sulla parte superiore, la scritta “Comune di Pontedera” e “N.C.C.”;
− al centro lo stemma del comune;
− nella parte inferiore, il numero dell’autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall’ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del comune di Pontedera e l’anno.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
5. Sui suddetti veicoli è vietata l’apposizione di scritte o insegne pubblicitarie.
Art. 59 - Inizio e sospensione del servizio con autovettura o motocarrozzetta
1. Nel caso di assegnazione dell’autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o “mortis causa”, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 4 mesi dal rilascio o dalla voltura dell’autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio dell’autorizzazione o immediatamente prima, non possa attivare la stessa entro 4 mesi, è possibile una proroga per ulteriori 4 mesi.
Art. 60 -Acquisizione del servizio
1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata all’interno del territorio comunale su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l’acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
3. L’Amministrazione Comunale, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
Art. 61 - Collaborazione alla guida
1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente possono avvalersi nello svolgimento del servizio, oltreché di dipendenti regolarmente assunti, anche della collaborazione del coniuge o dei parenti entro il terzo grado o degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti previsti per la professione.
2. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall’art. 230 bis del Codice civile.
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di dipendenti o di familiari deve preventivamente comunicare al Comune, i nominativi e le generalità complete dei collaboratori, corredati dei documenti necessari.
4. Il titolare dell’autorizzazione ha il compito di accertare che i propri dipendenti o collaboratori siano idonei e abilitati alle funzioni loro attribuite.
Art. 62 - Interruzione del trasporto
1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l’importo corrispondente al percorso effettuato.
Art. 63 - Trasporto persone portatrici di handicap
1. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto, comprendendo in esse la salita e la discesa dal mezzo, ai soggetti portatori di handicap e agli eventuali supporti (carrozzine pieghevoli, stampelle ecc.), occorrenti alla loro mobilità. Tale obbligo non opera nei casi in cui è manifestamente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
Art. 64 - Tariffe per il noleggio svolto con autovettura o motocarrozzetta
1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura o motocarrozzetta, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 Gennaio di ogni anno, presso l’ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.
Art. 65 - Contachilometri
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all’utente.
Art. 66 - Locazione temporanea ed eccezionale di autovetture o motocarrozzette
1. Per la sostituzione di autovetture o motocarrozzette immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero
l’interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l’Amministrazione Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:
a. la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal comune di Pontedera;
b. il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell’arco dell’anno;
d. sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell’auto-riparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
2. L’autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest’ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
TITOLO IV Noleggio con autobus e minibus
Art. 67 - Requisiti per l'esercizio della professione con autobus
1. L'esercizio dell'attività di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati, in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n. 448 del 20.12.91.
2. L'accertamento dei requisiti di cui sopra avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.6.92 e dalle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.
Art. 68 - Requisiti e ubicazione della rimessa
1. L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità in uso esclusivo, di una o più rimesse idonee, su area privata e di dimensioni compatibili con il numero dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
2. Il bando di concorso di cui all’art. 70 dovrà prevedere un punteggio superiore per coloro che hanno a disposizione una rimessa nel territorio comunale; coloro i quali hanno a disposizione una rimessa sul territorio di un altro Comune possono comunque concorrere, fermo restando che si dovranno attivare per avere la disponibilità di una rimessa idonea sul territorio comunale di Pontedera, entro 6 mesi dalla comunicazione del diritto all’aggiudicazione dell’autorizzazione; trascorso detto termine il richiedente sarà considerato decaduto ed il diritto passerà al primo degli esclusi.
3. Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.
4. L’esercizio della professione di noleggiatore con autovettura o motocarrozzetta è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
a) possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
b) non aver riportato condanne penali irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni e non essere sottoposto a misure di prevenzione e restrizione della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria;
c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all’art.6 della Legge 15.1.92 n. 21;
d) non essere stato assoggettato e non avere in corso procedure fallimentari ovvero in caso positivo deve essere intervenuta riabilitazione a norma di legge.
e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
5. È consentito che possa partecipare al concorso anche chi non è proprietario o comunque non possieda la piena disponibilità del mezzo oggetto del bando; l’interessato, entro 6 mesi dalla comunicazione dell’aggiudicazione del diritto all’autorizzazione, dovrà attivarsi per avere la proprietà o la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo; trascorso detto termine l’aggiudicatario sarà considerato decaduto ed il diritto passerà al primo degli esclusi
Art. 69 - Numero delle autorizzazioni per autobus
1. Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus e minibus, l’Amministrazione comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2 del presente regolamento e ne dà comunicazione all’Amministrazione Provinciale di Pisa.
2. L’Amministrazione Comunale procede alla revisione del numero delle licenze, ogni due anni.
Art. 70 - Concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in seguito a pubblico concorso a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 68.
2. Il bando di concorso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Pontedera e verrà pubblicizzato anche mediante la pubblicazione di un avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Art. 71 - Contenuti del bando di concorso
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l’assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
c) requisiti per la partecipazione al concorso;
d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione e dei criteri di preferenza ai fini dell’assegnazione;
e) il termine entro il quale deve essere concluso il procedimento;
f) schema di domanda per la partecipazione al concorso;
2. Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro i quali, negli ultimi cinque anni, abbiano trasferito ad un soggetto terzo autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal comune di Pontedera, ovvero siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio.
Art. 72 - Titoli oggetto di valutazione e limitazioni alla partecipazione al bando di concorso
1. L’atto con cui si approva il bando di concorso dovrà prevedere apposito punteggio per la valutazione dei seguenti titoli:
a) titolo di studio;
b) servizio prestato in qualità di titolare di un’impresa che gestisce il noleggio con conducente;
c) servizio prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un’impresa che gestisce il noleggio con conducente o in imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea;
d) altri titoli attinenti alla professione;
e) eventuale disponibilità della rimessa come previsto dall’art. 68;
f) eventuale bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno di gestione in attivo o in pareggio o attestazione di un affidamento bancario, secondo le modalità indicate dall'art. 5 comma 3 del D.M. 448/91;
g) dichiarazione di proprietà del veicolo o sua piena disponibilità, anche in leasing.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla somma dei punti attribuiti per i diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano d’età.
3. Il requisito dell'idoneità professionale, di cui all'art. 6 del D.M. 448/91, conseguito da meno di tre anni, consente la partecipazione al bando per il rilascio di una sola autorizzazione.
4. Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni del comune di Pontedera ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 3, potranno partecipare al bando per il rilascio di una sola autorizzazione per ogni bando di concorso.
Art. 73 - Assegnazione e rilascio dell’autorizzazione per noleggio con conducente di autobus o minibus
1. La graduatoria predisposta dall’Ufficio competente è affissa all’Albo Pretorio del Comune per almeno trenta giorni. All’Ufficio spetterà di definire comunque tutti i procedimenti avviati con la presentazione delle domande di assegnazione, mediante apposita comunicazione ai soggetti concorrenti.
2. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità di due anni a decorrere dalla data dalla quale è approvata con apposito atto, salvo che per effetto delle avvenute assegnazioni non si esaurisca prima di tale termine, nel qual caso, in presenza di ulteriori disponibilità di autorizzazioni, si procede all’emanazione di un nuovo bando.
3. Qualora, dopo l’emanazione del bando, dovessero determinarsi nuove disponibilità di autorizzazioni, in aggiunta a quelle espressamente previste nel bando stesso, si procede direttamente alla loro assegnazione sino ad esaurimento della graduatoria, sempreché valida.
4. Nel caso in cui, a seguito di emanazione del bando non siano presentate domande, si provvede alla ripetizione dello stesso entro i dodici mesi successivi e così di seguito, sino a completa assegnazione delle autorizzazioni disponibili.
5. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dall’art. 68 del presente regolamento con particolare riferimento alla disponibilità di apposita rimessa sul territorio comunale di Pontedera nonché alla dimostrazione della proprietà o disponibilità in leasing del veicolo.
Art. 74 – Trasferimento dell’autorizzazione per autobus
1. L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.
2. Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione d'esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dallo stesso designato a condizione che:
a. il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
b. il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.
3. Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n. 448 del
20.12.91. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.
4. L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell’ autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
a. il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
b. la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all’indicazione dell’eventuale soggetto terzo, diverso dall’erede, a cui volturare l’autorizzazione;
5. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.
6. L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.
Art. 75 - Caratteristiche degli autobus
1. Il servizio è esercitato con autobus aventi le caratteristiche definite dalla vigente normativa.
2. In caso di nuova iscrizione o di sostituzione del veicolo, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 76, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.
3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione comunale, può stabilire criteri limitativi sulla vetustà dei veicoli o su altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.
Art. 76 - Contrassegni per gli autobus
1. Gli autobus adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno adesivo policromo, recante le seguenti scritte:
− "Comune di Pontedera" a caratteri neri;
− lo stemma del comune;
− il numero della licenza a caratteri neri;
− "N.C.C." di colore rosso.
2. Gli autobus devono essere altresì dotati di una targhetta di materiale rigido metallico, di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte:
− sulla parte superiore, la scritta "Comune di Pontedera" e "N.C.C.";
− al centro lo stemma del Comune;
− nella parte inferiore, il numero dell'autorizzazione.
3. La targhetta deve essere fissata con una vite alla carrozzeria o alla targa di immatricolazione e resa inamovibile con un piombo che sarà apposto dall'ufficio comunale competente. Sul piombo è impresso lo stemma del comune di Pontedera e l'anno di apposizione.
4. I contrassegni di cui ai commi precedenti devono essere posizionati in modo da risultare ben visibili e conformi ai modelli autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
5. È consentita l'apposizione sulle fiancate degli autobus di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento per il Piano generale degli Impianti.
Art. 77 - Locazione in sostituzione degli autobus indisponibili
1. In relazione a specifiche, imprevedibili e motivate esigenze quali incidente, guasto, furto o altro, che comportino la indisponibilità del mezzo per un periodo superiore a quindici giorni, l'Amministrazione comunale può autorizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
e su istanza presentata dagli interessati, la locazione di autobus privo di conducente tra vettori a condizione che:
a. entrambi i vettori siano abilitati al trasporto di viaggiatori su strada e siano titolari di autorizzazione per il noleggio autobus con conducente rilasciata dal Comune di Pontedera;
b. il veicolo locato e quello sostituito posseggano caratteristiche analoghe;
c. il motivo della richiesta sia giustificato e documentato;
d. il periodo di locazione non superi il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo non superiore a 30 giorni nell'arco dell'anno. Tale limite può essere prorogato solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.
2. L'autorizzazione alla locazione del mezzo deve essere sempre tenuta a bordo del veicolo locato per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.
Art. 78 - Contachilometri e cronotachigrafo
1. Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale e del cronotachigrafo quando previsto.
2. I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve essere informato il cliente.
Art. 79 - Inizio e sospensione del servizio con autobus
1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dalla data del rilascio o dalla data di voltura dell'autorizzazione.
2. Qualora detto titolare per gravi e comprovati motivi, non possa attivare la stessa entro i 90 giorni previsti potrà ottenere solo una proroga di ulteriori 90 giorni.
Art. 80 - Acquisizione del servizio con autobus
1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è offerto, contratto e acquisito presso la rimessa o gli uffici del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.
2. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di servizi mediante sosta su spazi e aree pubbliche.
3. L'Amministrazione Comunale, può derogare da quanto previsto al comma 2, individuando spazi idonei, su area pubblica negli ambiti aeroportuali e ferroviari, adeguatamente delimitati e segnalati, ferme restando le competenze in materia di circolazione dei rispettivi enti proprietari della strada.
Art. 81 - Impiego eccezionale degli autobus in servizio di linea
1. È consentito l'impiego eccezionale di autobus destinati al servizio di noleggio con conducente in servizi di linea, per i casi, i periodi e le modalità previste dalla vigente normativa.
TITOLO V Disposizioni comuni e finali per i Titoli III e IV
Art. 82 - Validità dell’autorizzazione e verifiche periodiche
1. Entro il 31 Gennaio, di ogni anno il titolare della licenza deve presentare all’ufficio comunale competente un’autocertificazione attestante il permanere dei requisiti e l’insussistenza degli impedimenti soggettivi di cui agli artt. 50 e 68 del presente regolamento. Le autorizzazioni di noleggio autovettura e autobus con conducente hanno validità illimitata a condizione che vengano sottoposte ogni cinque anni ad una verifica estetica e dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale.
2. I mezzi destinati al noleggio debbono essere sottoposti alle verifiche previste dal vigente Codice della Strada. I titolari di autorizzazione devono comunicare agli Uffici comunali l’esito di dette verifiche, entro 30 giorni dall’avvenuta verifica.
3. Qualora nel corso della verifica di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l’inadeguatezza dei requisiti previsti per l’esercizio della professione, l’ufficio comunale competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l’Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2, procede alla sospensione delle autorizzazioni relative, fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all’art. 89.
Art. 83 - Comportamento del noleggiatore durante il servizio
1. Nell’esercizio della propria attività il noleggiatore, il collaboratore o il dipendente hanno l’obbligo di:
a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
c. mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell’utente, per avaria o incidente;
e. consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all’interno del veicolo;
f. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri o al cronotachigrafo se trattasi di autobus;
g. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
h. tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l’estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
i. esporre in modo ben visibile all’interno dell’autovettura un contrassegno adesivo contenente i seguenti dati: Comune di Pontedera – Ufficio Sviluppo Economico, il numero di telefono e il numero dell’autorizzazione;
j. ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l’orario di servizio;
k. comunicare entro 10 giorni all’ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
2. Nell’esercizio della propria attività al noleggiatore, al collaboratore o al dipendente è
vietato:
a. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
b. portare animali propri in vettura;
c. interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
d. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
e. rifiutare il trasporto dei bagagli al seguito nei limiti di capienza dell’apposito vano bagagli del veicolo;
f. rifiutare il trasporto dei supporti (stampelle e simili) e delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
g. fumare o mangiare durante l’espletamento del servizio;
h. stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto, ad eccezione delle aree ferroviarie, quando previsto;
i. effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
j. rifiutare il trasporto per motivi razziali o religiosi.
Art. 84 - Comportamento dell’utente durante il servizio
1. Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:
a. fumare durante il trasporto;
b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
c. imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
d. pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d’intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l’imbrattamento della vettura;
e. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.
Art. 85 - Addetti alla vigilanza
1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale di Pontedera e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all’art.13 della Legge 24.11.81 n. 689.
Art. 86 - Sanzioni amministrative
1. Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
a. con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.81 n. 689;
b. con sanzioni amministrative accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell’autorizzazione.
2. L’Amministrazione Comunale provvede periodicamente ad aggiornare gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie.
3. In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell’autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
4. L’Organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione, all’ufficio comunale competente.
5. Per le violazioni che prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, provvede l’ufficio comunale competente e successivamente comunica all’interessato l’avvio del procedimento relativo.
6. Relativamente all’adozione del provvedimento di cui al comma 7, l’interessato ha il diritto di presentare documentazioni o memorie scritte entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvio del procedimento, all’ufficio comunale competente.
7. L’Amministrazione Comunale dispone il definitivo provvedimento relativo, dopo aver valutato la documentazione o le memorie presentate.
Art. 87 - Violazioni e sanzioni
1. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 a Euro 250,00
a. art. 47 comma 5;
b. art. 49 comma 4;
c. art. 58;
d. art. 64 comma 2;
e. art. 65;
f. art. 66 comma 2;
g. art. 76;
h. art. 77 comma 2;
i. art. 78 comma 2;
j. art. 83 comma 0 xxxxxxx x), x), x), x), x), x), x), x), x), x);
k. art. 83 comma 2 lettere b), g), j);
l. art. 84.
2. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da uno a sette giorni:
a. art. 64 comma 3;
b. art. 82 commi 1, 2 e 3;
c. art. 83 comma 1 lettera b);
d. art. 83 comma 2 lettere a), c), e), h), i);
3. Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli seguenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza da sette a trenta giorni:
a. art. 60;
b. art. 63;
c. art. 80;
d. art. 83 comma 2 lettere d), f).
4. Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 200,00 a Euro 500,00
5. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione non vidimata, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 50,00 a Euro 250,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione fino all’ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l’Amministrazione comunale dispone la revoca dell’autorizzazione.
6. Chiunque eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, con l’autorizzazione sospesa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell’autorizzazione.
7. Chiunque, privo dei requisiti previsti, eserciti l’attività di servizio di noleggio con conducente, anche collaborando nell’ambito di una impresa familiare regolarmente costituita, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 460,00. L’Amministrazione comunale dispone la sospensione dell’autorizzazione per un periodo non inferiore a trenta giorni.
8. Il titolare dell’autorizzazione che violi, per tre volte nell’arco di 12 mesi, le disposizioni indicate al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da uno a sette giorni.
9. Il titolare di autorizzazione che, nell’esercizio del servizio, guidi in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche x xxxxx in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da trenta a novanta giorni.
10. La sanzione amministrativa accessoria non si applica nei primi due accertamenti della violazione di cui al comma 9 qualora la stessa sia stata commessa da un dipendente o da un collaboratore familiare e a condizione che il titolare abbia attivato, dopo ogni accertamento, tutte le procedure a sua disposizione e consentite dalla legge affinché l’infrazione non fosse ripetuta. Dopo
l’accertamento della terza violazione l’Amministrazione comunale dispone il provvedimento disciplinare nei confronti del titolare con la sospensione dell’autorizzazione da trenta a novanta giorni.
11. Il titolare di autorizzazione che, senza l’autorizzazione dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, adibisce un autobus immatricolato ad uso servizio di noleggio con conducente, ad esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’autorizzazione da sette a trenta giorni.
12. Il periodo di sospensione dell’autorizzazione non potrà coincidere con l’eventuale periodo previsto di sospensione della patente di guida o della carta di circolazione.
13. Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. L’importo è determinato ai sensi della Legge
24.11.81 n. 689.
14. Le sanzioni sopra indicate sono accessorie rispetto a quelle previste dal vigente Codice della Strada, al cui rispetto sono tenuti i titolari delle autorizzazioni.
Art. 88 - Responsabilità nell’esercizio del servizio
1. Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell’autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.
Art. 89 - Reclami sul servizio
1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al competente ufficio comunale, il quale procede agli accertamenti del caso in collaborazione con la Polizia Municipale, per l’adozione di eventuali sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.
Art. 90 - Decadenza dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art.2, dispone la decadenza del titolo nel caso il titolare dell’autorizzazione:
a. venga a perdere uno dei requisiti previsti per l’esercizio della professione;
b. incorra, nell’arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
c. interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell’arco di un anno;
d. non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
2. L’ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza.
Art. 91 - Revoca dell’autorizzazione
1. L’Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all’art. 2, dispone la revoca del titolo nel caso il titolare dell’autorizzazione:
a. violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni di cui all’art. 51;
b. svolga attività giudicate incompatibili con l’esercizio del servizio di noleggio con conducente;
c. non sottoponga il veicolo alle verifiche previste dal presente regolamento;
d. effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
e. sia incorso più di una volta nelle violazioni di cui all’art. 87 comma 9 o 10;
f. abbia utilizzato il veicolo o l’autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
g. effettui il servizio con l’autorizzazione sospesa.
2. L’ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l’adozione del provvedimento di competenza.
Art. 92 - Rinuncia all’autorizzazione
1. Il titolare o l’erede che intendano rinunciare all’esercizio dell’autorizzazione devono presentare istanza scritta di rinuncia all’Amministrazione Comunale.
Art. 93 - Xxxxxxx conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all’autorizzazione
1. In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia all’autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all’erede, al collaboratore, al dipendente o all’assegnatario dell’autorizzazione.
Art. 94 - Approvazione del regolamento
1. Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, sono predisposti sentite le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
Art. 95 - Norma transitoria
1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.
2. Sono fatte salve le situazioni difformi e preesistenti al presente Regolamento.
APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 64 DEL 26/06/2003
Non più in vigore per la materia attualmente disciplinata dal “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA NCC "NOLEGGIO CON
CONDUCENTE CON AUTOVETTURA", approvato con Deliberazione CC Unione Valdera n. 23 del 12.06.2015 in vigore dal 11 luglio 2015 (in quanto la competenza è trasferita all'Unione Valdera)