CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO Casa Sicura Gold
FASCICOLO INFORMATIVO
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DEL PATRIMONIO
Casa Sicura Gold
Convenzione Collettiva Numero: 571
Prestazioni assicurate da:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Nota Informativa comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente e all'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
NOTA INFORMATIVA
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente e l'Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La sottoscrizione della presente copertura assicurativa è facoltativa e non indispensabile per ottenere il Finanziamento alle condizioni proposte.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
a) Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Capogruppo del gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’ Albo dei gruppi assicurativi al N. 019. Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero di iscrizione al Repertorio Economico Amministrativo di Verona 9962, Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378, Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012;
b) Sede Legale e Direzione Generale: Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx; Telefono: 000.0000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
c) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: art. 65 R.D.L. 29/4/1923 N° 966;
d) Società di revisione: Reconta Xxxxx & Young S.p.A., Sede legale: Xxx X.X. Xxxxxxxxx, 00/X – 00196 Roma.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto rilevabile dall’ultimo bilancio approvato è pari a 1.925 milioni di euro (capitale sociale: 523 milioni di euro – totale riserve patrimoniali: 1.293 milioni di euro).
L’indice di solvibilità della gestione danni è pari a 5,6 ed è determinato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
3. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di Gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo.
In ogni caso la Società, pur in presenza di situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per il Contraente il miglior risultato possibile.
La presente Convenzione Collettiva, stipulata dalla Banca Contraente con la Compagnia ha durata annuale con tacito rinnovo.
Le singole coperture assicurative sottoscritte dagli Assicurati hanno durata pari a quella indicata nel Modulo di Adesione.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all' Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione.
Nel caso di contratto con durata Poliennale, sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del cod. civ., allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto 7
– PREMIO.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo quanto disposto al punto 7.2, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
AVVERTENZA - Termini e modalità di Disdetta
La disdetta della Convenzione Collettiva da parte della Banca Contraente deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Convenzione Collettiva stessa. In caso di disdetta, per le operazioni precedentemente assicurate e per l'Assicurato, la garanzia prestata resterà comunque in vigore fino alla sua naturale scadenza.
La disdetta della copertura assicurativa da parte degli Assicurati, solo nel caso in cui la durata della copertura sia a premio annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. alla Compagnia e spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale della copertura stessa riportata nel Modulo di Adesione.
4. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
4.1 Coperture assicurative offerte
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle seguenti combinazioni:
In presenza di mutuo (polizza a premio unico anticipato senza tacito rinnovo): Fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui con durata massima copertura 30 anni (codici identificativi A,B,C,D,E *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
- Eventi Atmosferici
Fabbricati in corso di costruzione esclusivamente abbinati a mutui edilizi con durata massima copertura 3 anni (codici identificativi F, G *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
In assenza di mutuo (polizza a premio annuale con tacito rinnovo):
Fabbricati interamente costruiti in assenza di mutui (codici identificativi A,B,C,D,E *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
- Eventi Atmosferici
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all'Art. 21, 22, 23 delle Condizioni di Assicurazione.
(* ) Per le definizioni di fabbricato relative ai codici A,B,C,D,E,F,G si rimanda all’art. 24 della Condizioni di Assicurazione “Premio Copertura assicurativa”
4.2 AVVERTENZA - Limitazioni ed Esclusioni
Per conoscere in dettaglio le Limitazioni e le Esclusioni derivanti dalla presente Polizza si rimanda rispettivamente ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 22.
4.3 AVVERTENZA - Franchigie Scoperti e Massimali
Il contratto di assicurazione prevede, in relazione ad alcuni eventi, franchigie, scoperti e massimali per i quali si rinvia agli Artt. 21, 23, 25 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Esempio numerico di Scoperto Somma assicurata : € 15.000 Ammontare del danno : € 5.000
Scoperto del 30% con un minimo di € 2.000 : (€ 5.000 x 30%) = € 1.500 🡪 scoperto
€ 2.000
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 5.000 - € 2.000 = € 3.000 Esempio numerico di Franchigia
Es.1
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €10.000 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 10.000 - € 150 = € 9.850
Es. 2
Somma assicurata : € 100.000 Ammontare del danno : €100 Franchigia fissa: € 150
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 0
Esempio numerico di Massimale
Es.1
Somma assicurata: € 100.000 Ammontare del danno : € 110.000 Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 100.000 (massimale)
Quota a carico dell’Assicurato: in caso di un danno il cui ammontare superi il massimale, la franchigia non viene applicata.
Es. 2
Somma assicurata: € 100.000
Massimale : 20% della somma assicurata con un massimo € 25.000 🡪 € 20.000 Ammontare del danno : € 22.500
Franchigia fissa: € 100
Danno Indennizzabile/risarcibile : € 20.000 (massimale) - € 100 (franchigia) = € 19.900 Quota a carico dell’Assicurato: € 2.500 (ammontare del danno extra massimale) +
€ 100 (franchigia) = € 2.600
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
5.1 AVVERTENZA - Dichiarazioni false o reticenti:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato o della Banca Contraente della Convenzione relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892 o 1893 o 1894 c.c..
6. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio (tra le ipotesi si menziona, per esempio l'ampliamento del fabbricato assicurato).
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
7. Premio
Premio per polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo:
Per ciascun Assicurato il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) i relativi tassi e moltiplicando per il numero di anni di mutuo/finanziamento (vedi Art. 6 Premio copertura assicurativa delle Condizioni di Assicurazione).
Il premio così determinato viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo indicato nel Modulo di adesione.
Rispetto ai tassi della polizza annuale, in caso di polizza pluriennale è stato applicato uno sconto che corrisponde al 2,5%.
Premio per polizze a premio annuo in assenza di mutuo:
Per ciascun Assicurato il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) i relativi tassi (vedi Art. 6 Premio copertura associativa delle Condizioni di Assicurazione) e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo indicato nel Modulo di adesione.
7.1 Mezzi di Pagamento
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
Addebito conto corrente (polizze senza mutuo)
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio viene trattenuto dal Contraente nel momento dell’erogazione finanziamento (polizze con mutuo).
7.2 AVVERTENZA - Rimborso del Premio in caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento
7.2.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 7.2.3.
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del Debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
7.2.2 – Recesso durante la vigenza del contratto - trascorsi 5 anni di copertura L’Assicurato ha un’ulteriore facoltà di recedere dal presente contratto dopo che sia trascorso un periodo di 5 anni di copertura completa, ovvero siano state pagate 5 annualità.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della richiesta.
In caso di rimborso del premio come indicato ai punti 7.2.1 e 7.2.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio Danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1.000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9.131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1.906 |
Giorni di copertura residui | 7.225 |
R = 1.000,00 * 7.225/9.131 R = 791,26
In caso di polizza annuale - Fabbricati interamente costruiti in assenza di mutui - non è previsto il rimborso del premio; è prevista invece la facoltà di disdetta secondo quanto disciplinato nell’Avvertenza – Termini e Modalità di disdetta.
8. AVVERTENZA - Diritto di ripensamento
In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento l’Assicurato può recedere dal presente contratto:
Entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso alla Compagnia.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà totalmente il premio corrisposto, senza applicare alcun onere a carico dell’Assicurato.
Nel caso di recesso esercitato entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia rimborserà il premio corrisposto, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia, dal premio rimborsato all’Assicurato.
Per conoscere in dettaglio i tempi, le modalità e i riferimenti per l’invio della richiesta di Xxxxxxxx si rimanda ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione - Art. 4.4.
9. Costi di Pagamento
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Tipologia di Fabbricati | Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
A-B-C-F-G | 55% | 72,7% |
D-E | 28% | 46,4% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 di un fabbricato interamente costruito, per una durata del mutuo di 20 anni:
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Tipologia di Fabbricato | A | B e C | D | E |
Durata del mutuo | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
Durata della copertura assicurativa | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 400,00 | 1.400,00 | 3.140,00 | 3.700,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 327,20 | 1.145,20 | 2.568,50 | 3.027,00 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | 180,00 | 630,00 | 719,20 | 847,44 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | 130,88 | 458,00 | 334,00 | 393,50 |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000,00 di un fabbricato in costruzione esclusivamente abbinato a mutui edilizi, per una durata del mutuo di 2 anni:
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Tipologia di Fabbricato | F | G |
Durata del mutuo | 2 anni | 2 anni |
Durata della copertura assicurativa | 2 anni | 2 anni |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 36,00 | 90,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 29,44 | 49,50 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | 16,19 | 27,22 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | 11,77 | 19,80 |
10. Prescrizione e decadenza dai diritti derivanti dal contratto
I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dalla data in cui possono essere fatti valere.
11. Legge applicabile al contratto
Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge della Repubblica Italiana.
12. Regime fiscale
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:
Incendio e altri danni ai beni: 22,25%
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZA - Modalità e termini per la denuncia del sinistro
a) Obblighi dell’Assicurato.
L’Assicurato ha l’obbligo di fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno a seguito del verificarsi di un evento coperto da garanzia.
L’Assicurato ha inoltre l’obbligo di conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
b) Denuncia di sinistro alla Società.
L’Assicurato, o se impossibilitato a farlo i suoi familiari, deve ai sensi dell’art. 1913 cod. civ. dare avviso del sinistro a:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
entro dieci giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data, del luogo in cui si è verificato il sinistro, le cause e, ove possibile, la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e gli eventuali testimoni dell’accaduto.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio come previsti e disciplinati rispettivamente dall’art. 1913 cod. civ. e 1914 cod. civ. determinano le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ., e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società, in caso di omissione colposa di tali obblighi.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui sopra sono a carico della Società in proporzione del valore Assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
c) Denuncia all’Autorità Giudiziaria.
L’Assicurato è tenuto a presentare, nei cinque giorni successivi al sinistro, una dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN- NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
15. AVVERTENZA - Arbitrato
Per ogni controversia diversa da quelle previste dall’articolo precedente, è competente esclusivamente – a scelta della parte attrice – l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio effettivo dell'Assicurato/Aderente.
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale (Xxxx. Xxxxx Xxxxxx)
DEFINIZIONI VALIDE PER L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Nel testo che segue si intende per:
Assicurato:
La persona fisica o giuridica residente e/o domiciliata in Italia, proprietaria del Fabbricato, Cliente della Banca Contraente o che subentri successivamente in qualità di nuovo proprietario al quale è stata ceduta la copertura assicurativa, che abbia aderito alla presente Convenzione Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Sono compresi nella definizione di Assicurato anche i soggetti Terzi datori di Ipoteca del Cliente della Banca Contraente, che abbia stipulato un Mutuo con la Banca stessa e, che abbiano aderito alla presente Convenzione Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Assicurazione:
Il contratto di assicurazione;
Contraente della Convenzione:
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a., che stipula la Convenzione Collettiva di assicurazione con la Società a favore dei propri clienti.
Data di scadenza del Mutuo:
la data di scadenza dell’ultima rata del Mutuo, così come prevista dal piano di ammortamento originario; tale data rimane inalterata anche nel caso di successive modifiche del piano di ammortamento originario.
Durata del Mutuo:
la durata, espressa in mesi interi (approssimando all’intero superiore), del periodo di tempo intercorrente tra la data di stipula e la data di scadenza del Mutuo.
Franchigia:
La parte di danno espressa in valore assoluto che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Indennizzo:
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Intermediario:
Banca Popolare Pugliese S.c.p.a. che propone all’Assicurato la copertura assicurativa.
Modulo di Adesione:
La dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato per aderire alla presente Convenzione Assicurativa Collettiva.
Mutuo ipotecario:
Il contratto stipulato tra il Contraente e l’Assicurato (il mutuatario qualora ricorra il caso del Terzo Datore di Ipoteca) avente oggetto la concessione all’Assicurato, da parte del Contraente, di un finanziamento garantito da ipoteca su immobili.
Polizza:
Il documento che contiene il contratto di assicurazione e ne prova l’esistenza.
Premio:
La somma in denaro comprensiva di imposte dovuta alla Società in base al Contratto di Assicurazione di cui alla presente Polizza.
Rischio:
La possibilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto:
La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro:
Il verificarsi dell’evento per il quale è prestata la garanzia.
Società:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa con Sede Legale in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona.
Nel testo che segue si intende per:
Esplosione:
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura o pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato:
L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi: fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate;
tinteggiature, tappezzerie, moquettes e parquettes; statue e affreschi che non abbiano valore artistico;
impianti fissi: elettrici, idrici, termici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione;
recinzioni, cancellate, pavimentazioni esterne;
il tutto costituente garanzia ipotecaria relativamente ad un Mutuo erogato dal Contraente a favore di suoi clienti, comprese pertinenze e dipendenze nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni.
Incendio:
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.
Materiali esplodenti:
sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
- a contatto con l’aria o con l’acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi indicati nell’art.83 del R.D. n.635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A e successive modifiche e/o integrazioni;
Materiali incombustibili:
Sostanze e prodotti che fino alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Materiali infiammabili:
Le sostanze ed i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili Materiali esplodenti che rispondono alle seguenti caratteristiche:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sviluppano gas combustibili
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l’aria , spontaneamente si infiammano.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V e successive modifiche ed integrazioni.
Merci speciali:
Celluloide (grezza ed oggetti di), espansite, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa, materie plastiche espanse o alveolari,imballaggi in materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nella confezione delle merci).
Scoppio:
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete non sono considerati scoppio.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
ART. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Convenzione, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato in relazione alle seguenti combinazioni:
In presenza di mutuo (polizza a premio unico anticipato senza tacito rinnovo): Fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui con durata massima copertura 30 anni (codici identificativi A,B,C,D,E *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
- Eventi Atmosferici
Fabbricati in corso di costruzione esclusivamente abbinati a mutui edilizi con durata massima copertura 3 anni (codici identificativi F, G *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
In assenza di mutuo (polizza a premio annuale con tacito rinnovo):
Fabbricati interamente costruiti (codici identificativi A,B,C,D,E *)
- Incendio del fabbricato
- Colpa grave
- Atti Vandalici e dolosi
- Eventi Atmosferici
(* ) Per le definizioni di fabbricato relative ai codici A,B,C,D,E,F,G si rimanda all’art. 24 della Condizioni di Assicurazione “Premio Copertura assicurativa”.
Per gli aspetti di dettaglio si rimanda all' Art. 21, 22, 23 delle Condizioni di Assicurazione.
Il presente Contratto viene stipulato dalla Banca Contraente per conto dei propri Clienti, intendendosi per tali le persone fisiche o giuridiche, residenti e/o domiciliati in Italia che sono Clienti della Banca che hanno sottoscritto il Modulo di Adesione alla presente Convenzione Collettiva.
ART. 2 – VINCOLO e VINCOLATARIO DELLE PRESTAZIONI
La presente assicurazione non è vincolata a favore della Banca Popolare Pugliese Soc. Coop.p.A, in relazione ai contratti di mutuo garantiti da ipoteca sugli immobili assicurati.
ART. 3 – DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
Per ciascun Assicurato, l’operatività delle garanzie decorre:
- per polizze in presenza di mutuo: dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento e cesserà alla data di scadenza del Finanziamento stesso senza tacito rinnovo:
per fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui (codici A,B,C,D,E): la durata massima è 30 anni;
per fabbricati in corso di costruzione abbinati esclusivamente a mutui edilizi (codici F,G): la durata massima è 3 anni.
Nel caso di contratto con durata poliennale, sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del cod. civ., allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo punto 6
– Premio copertura assicurativa.
A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo quanto disposto al punto 4, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
- per polizze in assenza di mutuo:
Premio prima annualità: per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale più rateo di premio relativo al periodo intercorrente tra la data di decorrenza e il 1° giorno del mese successivo.
Premio annualità successive: per ogni Assicurato il premio assicurativo, comprensivo di imposte, è annuale.
ART. 4 – RIMBORSO DEL PREMIO PER POLIZZE A PREMIO UNICO ANTICIPATO IN PRESENZA DI XXXXX/FINANZIAMENTO
4.1 – Rimborso del premio in caso di anticipata estinzione del mutuo/finanziamento
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo/finanziamento, la Compagnia restituisce al Debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, limitatamente al caso di Pagamento del premio assicurativo in un'unica soluzione.
L’importo del rimborso si determina moltiplicando il rapporto tra il premio unico corrisposto (al netto delle imposte) e la durata della copertura assicurativa inizialmente comunicata (espressa in giorni) per la durata residua della copertura assicurativa (espressa in giorni), come meglio indicato nella formula sotto riportata al punto 4.3.
In alternativa a quanto previsto al precedente punto la Compagnia, su richiesta del Debitore/Assicurato fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria.
Il recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della comunicazione, inviata alla Compagnia tramite lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) :
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
Il diritto di recesso può essere esercitato soltanto nel caso in cui siano trascorsi almeno 5 anni di copertura assicurativa con effetto dalla data di ricevimento della
richiesta.
In caso di rimborso del premio come ai punti 4.1 e 4.2, la Compagnia restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio Danni pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.
Il premio da rimborsare viene determinato secondo la seguente formula:
R = P * GR/D
Dove:
R = premio da rimborsare
P = premio imponibile (al netto delle imposte) GR = giorni residui di copertura
D = durata totale (in giorni) del finanziamento
Esempio: | |
Premio Imponibile | € 1.000,00 |
Data Inizio Mutuo | 06/09/2010 |
Data Scadenza Mutuo | 06/09/2035 |
Data Estinzione Mutuo | 25/11/2015 |
Durata Totale in giorni | 9.131 |
Giorni di copertura trascorsi | 1.906 |
Giorni di copertura residui | 7.225 |
R = 1.000,00 * 7.225/9.131 R = 791,26
In caso di polizza annuale - Fabbricati interamente costruiti in assenza di mutui - non è previsto il rimborso del premio; è prevista invece la facoltà di disdetta secondo quanto disciplinato nell’Avvertenza – Termini e Modalità di disdetta.
In caso di polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo/finanziamento l’Assicurato può recedere dal presente contratto entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale inviando la richiesta di recesso tramite lettera Raccomandata A.R, o altro mezzo idoneo (fax, raccomandata a mano etc.) alla Banca Contraente che la inoltrerà tempestivamente alla Compagnia:
• Fax: 000-0000000
• Indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 60 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, ma inviata dall’Assicurato entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta, per il tramite del Contraente o direttamente dall'Assicurato, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Nel caso di recesso esercitato entro 30 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, senza alcun onere a carico di quest’ultimo.
Nel caso in cui il recesso venga esercitato successivamente ed entro 60 giorni dalla data di Decorrenza o dalla Data Iniziale, la Compagnia è tenuta a rimborsare all’Assicurato, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, il premio eventualmente corrisposto relativamente a ciascun singolo Assicurato, ma saranno trattenute le spese sostenute e le imposte versate dalla Compagnia.
ART. 5 – DISDETTA CESSAZIONE, ANNULLAMENTO DELLE GARANZIE
In caso di disdetta da parte della Banca Contraente della Convenzione, le garanzie assicurative prestate a favore dei singoli Assicurati resteranno comunque in vigore fino alla loro naturale scadenza.
La disdetta della singola copertura assicurativa da parte dell'Assicurato, solo nel caso in cui la durata della copertura sia a premio annuale con tacito rinnovo, deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata a.r. alla Compagnia e spedita almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Copertura Assicurativa stessa.
ART. 6 - PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA
Premio per polizze a premio unico anticipato in presenza di mutuo:
Per ciascun Assicurato il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) i relativi tassi e moltiplicando per il numero di anni di mutuo/finanziamento.
Il premio così determinato viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo indicato nel Modulo di adesione.
Rispetto ai tassi della polizza annuale, in caso di polizza pluriennale è stato applicato uno sconto che corrisponde al 2,5%.
Fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui (durata massima copertura 30 anni)
Tipologia Fabbricato interamente costruito abbinato a mutui | Tasso finito annuo promille |
A) civili abitazioni, uffici studi professionali | 0,200 |
B) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all’ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini | 0,700 |
C) attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini | 0,700 |
D) attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso e/o deposito di mobili e complementi di arredo | 1,570 |
E) attività di produzione, riparazione e restauro di mobili in legno; attività di produzione di prodotti vari in legno (esclusi mobili) senza applicazioni di altri materiali combustibili; escluse attività di produzione, riparazione e restauro divani, poltrone, sedie e sedili di qualsiasi materiale; esclusi laboratori di tappezzeria | 1,850 |
Resta inteso che, ai fini del calcolo del premio, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.
Tipologia di Fabbricato in corso di costruzione esclusivamente abbinato a mutui edilizi | Tasso finito annuo promille |
F) civili abitazioni | 0,180 |
G) attività commerciali, industriali, artigianali | 0,450 |
Resta inteso che, ai fini del calcolo del premio, la frazione di anno verrà considerata una intera annualità.
Premio per polizze a premio annuo in assenza di mutuo:
Per ciascun Assicurato il Premio assicurativo viene calcolato applicando al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) i relativi tassi e viene addebitato in un'unica soluzione e per tutta la durata corrispondente al periodo indicato nel Modulo di adesione.
Tipologia Fabbricato interamente costruito in assenza di mutui (polizza a premio annuale) | Tasso finito annuo promille |
A) civili abitazioni, uffici studi professionali | 0,205 |
B) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all’ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini | 0,718 |
C) attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini | 0,718 |
D) attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso e/o deposito di mobili e complementi di arredo | 1,610 |
E) attività di produzione, riparazione e restauro di mobili in legno; attività di produzione di prodotti vari in legno (esclusi mobili) senza applicazioni di altri materiali combustibili; escluse attività di produzione, riparazione e restauro divani, poltrone, sedie e sedili di qualsiasi materiale; esclusi laboratori di tappezzeria | 1,897 |
ART. 7 - MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Modalità di pagamento a disposizione dell’Assicurato
Addebito conto corrente (polizze senza mutuo)
Trattenuta all'erogazione: l’importo del premio viene trattenuto dal Contraente nel momento dell’erogazione finanziamento (polizze con mutuo).
ART. 8 - COSTI GRAVANTI SUL PREMIO
I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto.
I costi espliciti gravanti sul premio unico sono rappresentati nelle tabelle che seguono:
Tipologia di Fabbricati | Costi di acquisizione, gestione ed incasso | Provvigioni percepite dall’Intermediario (quota parte dei costi) |
A-B-C- F-G | 55% | 72,7% |
D-E | 28% | 46,4% |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000 di un fabbricato interamente costruito, per una durata del mutuo di 20 anni:
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Tipologia di Fabbricato | A | B e C | D | E |
Durata del mutuo | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
Durata della copertura assicurativa | 20 anni | 20 anni | 20 anni | 20 anni |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 400,00 | 1.400,00 | 3.140,00 | 3.700,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 327,20 | 1.145,20 | 2.568,50 | 3.027,00 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | 180,00 | 630,00 | 719,20 | 847,44 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | 130,88 | 458,00 | 334,00 | 393,50 |
Tabella esemplificativa dei premi:
La Tabella è stata redatta considerando un Valore di ricostruzione medio di € 100.000,00 di un fabbricato in costruzione esclusivamente abbinato a mutui edilizi, per una durata del mutuo di 2 anni:
Valore di ricostruzione a nuovo | € 100.000,00 | € 100.000,00 |
Tipologia di Fabbricato | F | G |
Durata del mutuo | 2 anni | 2 anni |
Durata della copertura assicurativa | 2 anni | 2 anni |
Premio Lordo Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 36,00 | 90,00 |
Premio Netto Unico anticipato per tutta la durata della copertura | 29,44 | 49,50 |
Costi di acquisizione e incasso (in valore assoluto) | 16,19 | 27,22 |
Provvigioni percepite dall’Intermediario (in valore assoluto) | 11,77 | 19,80 |
ART. 9 - REGIME FISCALE
I premi relativi alle garanzie della presente Polizza sono soggetti alle seguenti imposte sulle assicurazioni:
Incendio e altri danni ai beni: 22,25%
ART. 10 - OBBLIGHI DELLE PARTI
L'Intermediario si impegna a:
– consegnare tutta la documentazione pre-contrattuale e contrattuale prevista dalla normativa vigente all’Assicurato, prima della sottoscrizione delle singole coperture assicurative;
– fornire copia del Modulo di Adesione;
– sottoporre a ciascun Assicurato, l’informativa ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, predisposta e resa disponibile da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, nonché a raccogliere e trattenere presso di sé il relativo consenso al trattamento dei dati personali.
ART. 11 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892 o 1893 o 1894 del cod. civ.
Art. 12 – AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio in modo tale che, se il diverso stato di cose fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni di premio.
Gli aggravamenti o le diminuzioni di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, nei casi e con le modalità previsti dall’art.1898 cod. civ..
ART. 13 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L'assicurato che:
aumenta dolosamente l’ammontare del danno;
dichiara come asportati o distrutti beni non esistenti al momento del sinistro; sottrae;
occulta;
manomette i beni rimasti dopo il sinistro; modifica o altera le tracce o i residui del sinistro; aggrava, altera gli indizi del reato
perde il diritto all’indennizzo.
ART. 14 - ALTRE ASSICURAZIONI
La Società dispensa gli Assicurati dalle comunicazioni di cui all’art. 1910 comma 1 e 2 C.C.. In caso di sinistro l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio Assicurato con il presente contratto ai sensi degli artt 1910 comma 3 e 1913 cod. civ.
L’omissione dolosa di tale comunicazione alla Società determina la perdita del diritto all’indennizzo.
ART. 15 - LIMITI TERRITORIALI DELL'ASSICURAZIONE
L'Assicurazione vale per i Fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.
ART. 16 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 17 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si rinvia alle norme di legge.
ART. 18 - COMUNICAZIONI
Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal Contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo fax o raccomandata, e dovrà essere indirizzata a:
se Compagnia:
xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx. Fax: 000.0000000
se Banca:
Banca Popolare Pugliese Società cooperativa per azioni, Xxx Xxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxx (Xx)
ART. 19 - RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo:
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Servizio Reclami di Gruppo
Lungadige Cangrande, 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) Fax: 000.00.00.000
E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’Impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Telefono 06/421331, Fax 06/00000000 o 06/42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’ IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto è competente il foro del luogo ove l’Assicurato/Aderente ha la sede o la residenza o il domicilio effettivo.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
Art. 21 - COSA ASSICURIAMO
Con il contratto di assicurazione di cui alla presente Polizza, la Società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni stabiliti negli specifici articoli delle Condizioni di Assicurazione, a corrispondere un Indennizzo all'Assicurato per i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da:
- Incendio
- Fulmine
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- Caduta di aeromobili, satelliti ed altri corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti ed altri corpi celesti
- Fumo fuoriuscito a seguito di rottura improvvisa ed accidentale degli impianti di riscaldamento facenti parte del fabbricato medesimo, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- Onda sonica provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- Urto di veicoli stradali o di natanti non di proprietà e non in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica o sui corsi d’acqua.
La Società indennizza altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse;
- i guasti alle cose assicurate causati, non sconsideratamente, allo scopo di impedire o arrestare l’incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgombrare, trasportare, smaltire e trattare nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria “rifiuti pericolosi” di cui al D.Lgs. n°22 del 05/02/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il limite del 10% dell’indennizzo liquidabile a termini della Polizza collettiva.
Caratteristiche dei fabbricati
In presenza di mutui i Fabbricati devono costituire garanzia ipotecaria relativamente a Mutui erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo.
I fabbricati devono soddisfare le seguenti caratteristiche costruttive:
· strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili e/o legno lamellare;
· solai, armature del tetto, coibentazioni, soffittature e rivestimenti comunque costruiti (anche in materiale combustibile);
Sono tollerati:
· i materiali combustibili esistenti nella copertura e nelle pareti esterne quando la superficie da essi occupata non eccede 1/5 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura.
Tale tolleranza può essere sostituita dalla misura di 1/3 qualora si tratti di materiale plastico non espanso né alveolare;
Le suddette condizioni devono valere anche per l’immobile di cui il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.
Art. 22 – ESCLUSIONI
Sono esclusi i danni:
a) indiretti, che non riguardino la materialità delle cose assicurate;
b) verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti terrorismo o di sabotaggio;
c) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare ed invasione;
d) verificatisi in conseguenza di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
e) verificatisi in conseguenza di bradisismo, maremoti, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
f) verificatisi in conseguenza di inondazioni, alluvioni, eccesso di marea (acqua alta), mareggiate e penetrazione di acqua marina, variazione della falda freatica, cedimenti, smottamenti o franamenti del terreno, valanghe o slavine e spostamenti d’aria da questi provocati;
g) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o dei suoi familiari conviventi, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
h) causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi;
i) subiti dagli apparecchi o dagli impianti nei quali si sia verificato uno scoppio dovuto ad usura, corrosione o difetti di materiale;
j) subiti da macchine e impianti elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a seguito di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l’azione del fulmine
Art. 23 – ESTENSIONI DI GARANZIA
In aggiunta a quanto riportato nell’Art. 21 “Cosa assicuriamo” ed a parziale deroga di quanto riportato all’Art. 22 “Esclusioni”, l’Impresa indennizza:
I. Colpa grave: i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presenta polizza collettiva, causati con colpa grave dell’Assicurato, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata e delle persone del fatto delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
II. Atti vandalici o dolosi: i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da atti vandalici o dolosi ad opera di terzi, anche in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi altresì danni avvenuti nel corso di occupazione non militare delle proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Qualora l’occupazione medesima si protragga per oltre cinque giorni consecutivi, verranno indennizzati i solo danni da Incendio, esplosione, scoppio non causati da ordigni esplosivi.
Sono esclusi i danni:
- verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio
- di imbrattamento dei muri esterni
- di inondazione o frana o dispersione di liquidi
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere
- di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata
- causati da inquinamento e/o con contaminazione da materiale chimico e/o biologico La garanzia è prestata con applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.
III. Eventi atmosferici: i danni materiali e diretti al Fabbricato assicurato causati da uragano, bufera, ciclone, tempesta, tromba d’aria, vento e cose da esso trasportate o fatte crollare, grandine, pioggia, neve, nonché da bagnatura e/o allagamento che si verificassero all’interno del Fabbricato, purché verificatisi attraverso rotture, brecce o
lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi anzidetti.
Sono esclusi i danni causati da:
a) intasamento o trabocco di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi
b) inondazione e alluvione
c) mareggiata e penetrazione di acqua marina
d) formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico
e) gelo, sovraccarico di neve
f) cedimento, franamento o smottamento del terreno
Sono esclusi i danni, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, subiti da:
g) enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti fissi per natura e destinazione
h) fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti anche se per temporanee esigenze di ripristino o manutenzione
i) manufatti in cemento-amianto e manufatti in materia plastica, ad eccezione delle tapparelle, per effetto di grandine
j) lastre, pannelli solari termici e fotovoltaici, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti
k) strutture pressostatiche, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, strutture con telai portanti realizzate in qualsiasi materiale aventi manto di copertura e pareti esterne in tele normali, tessuti cerati o trattati (PVC)
l) insegne, antenne e consimili installazioni esterne
La garanzia è prestata con l’applicazione di una franchigia pari a € 1.000,00 per singolo sinistro.
Art. 24 – TIPOLOGIE DI FABBRICATI ASSICURABILI
Fabbricati interamente costruiti abbinati a mutui durata massima copertura 30 anni e Fabbricati interamente costruiti in assenza di mutui (polizza a premio annuale):
A) civili abitazioni, uffici, studi professionali; nel caso di Mutui relativi a porzioni di fabbricato, l’intero fabbricato deve essere adibito per almeno tre quarti a tale uso
B) attività commerciali per la vendita al dettaglio ed all’ingrosso; escluse comunque le attività di vendita di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini
C) attività artigianali, attività industriali; escluse comunque le attività di produzione e/o lavorazione di materiali infiammabili, materiali esplodenti, esplosivi, materie plastiche espanse, oggetti in legno e vimini
D) attività di commercio al dettaglio o all’ingrosso e/o deposito di mobili e complementi di arredo; la presenza di merci speciali e di materiali infiammabili in deposito è consentita entro il limite rispettivamente di 500 kg e 1.000 kg
E) attività di produzione, riparazione e restauro di mobili in legno; attività di produzione di prodotti vari in legno (esclusi mobili) senza applicazioni di altri materiali combustibili; escluse attività di produzione, riparazione e restauro divani, poltrone, sedie e sedili di qualsiasi materiale; esclusi laboratori di tappezzeria; la presenza di merci speciali e di materiali infiammabili in deposito è consentita entro il limite rispettivamente di 500 kg e 1.000 kg
Sono comunque esclusi dalla polizza collettiva i fabbricati non rispondenti ai sopraindicati requisiti in cui siano ubicate sala giochi, discoteche, cinema, teatri, ipermercati, centri commerciali.
F) Civili abitazioni, uffici, studi professionali
G) Attività Industriale, Commerciale, Artigianale
Art. 25 – SOMMA ASSICURATA - LIMITI DI ASSICURABILITA’
Le garanzie della presente polizza sono prestate al fabbricato nella forma “VI” (a Valore Intero) e per la somma assicurata.
Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato assicurato (escluso il valore dell’area) eccede il valore assicurato, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
La massima somma assicurabile per il fabbricato interamente costruito (A,B,C,D,E) viene stabilita pari a € 1.000.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare un importo maggiore di tale somma, come previsto dall'Art. 1914 del c.c.
La massima somma assicurabile per il fabbricato in corso di costruzione esclusivamente abbinato ai mutui edilizi con copertura massima di 3 anni (F,G) viene stabilita pari a
€ 3.000.000,00 e in nessun caso l’Impresa sarà quindi tenuta a pagare un importo maggiore di tale somma, come previsto dall'Art. 1914 del c.c.
La somma assicurata per il Fabbricato è costante nel tempo e deve corrispondere a valore a nuovo del Fabbricato medesimo determinato alla data di stipula del mutuo.
DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO
ART. 26 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l’Assicurato deve:
fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall’Assicurato sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l’ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.
Conservare le tracce e i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali e comunque per il solo tempo ragionevolmente necessario ai fini del corretto espletamento della perizia del danno. La Società non è tenuta a rimborsare le spese sostenute per la conservazione dei residui.
Denunciare il sinistro entro 10 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza a:
Cattolica Assicurazioni Soc. Coop
Ufficio Sinistri Xxx Xxxxx 00/X 00000 Xxxxxx
oppure telefonando al Numero Verde 800.206692 Fax 000.00.00.00
La denuncia di sinistro deve essere completa oltreché esatta e deve quindi contenere l’indicazione della data e del luogo in cui si è verificato il sinistro e, ove possibile, l’entità approssimata del danno e la descrizione delle circostanze che hanno determinato il sinistro stesso e degli eventuali testimoni dell’accaduto.
Denunciare, all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, il verificarsi di ogni sinistro entro 5 giorni dal momento in cui si è verificato o egli ne abbia avuto conoscenza, precisando, in particolare, il momento in cui si è verificato il sinistro, le informazioni eventualmente in suo possesso in relazione alla possibile causa del sinistro e l’entità approssimata del danno nonché l’esistenza della copertura assicurativa. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società.
L’inadempimento all’obbligo di avviso e all’obbligo di salvataggio, come previsti e disciplinati rispettivamente dagli artt.1913 e 1914 cod. civ., determina le conseguenze previste dall’art. 1915 cod. civ. e cioè la perdita del diritto all’indennizzo in caso di omissione dolosa dell’obbligo di avviso e salvataggio o la riduzione dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dalla Società in caso di omissione colposa di tali obblighi.
ART. 27 – VALORE A NUOVO E DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DANNO
L’assicurazione si intende prestata a Valore a nuovo, intendendosi per tale la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area.
L’ammontare del danno verrà calcolato come segue:
1) Determinazione dell’ammontare del danno al momento del sinistro
Si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo il valore dell’area, applicando successivamente un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina applicando il deprezzamento di cui sopra alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
2) Supplemento di indennizzo a titolo di “Valore a nuovo”
Essendo la garanzia prestata in base al valore a nuovo si stabilisce il supplemento che, aggiunto all’ammontare del danno di cui sopra, determinerà l’indennizzo complessivo.
L’indennizzo complessivo non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per il fabbricato così come riportata sul Modulo di adesione.
ART. 28 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno viene determinato concordemente tra le parti.
Tuttavia, ciascuna di esse ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un Collegio di Xxxxxx. In tal caso si seguirà la procedura indicata all’art. 29 Determinazione del danno da parte dei periti.
ART. 29 - DETERMINAZIONE DEL DANNO DA PARTE DEI PERITI
I. Mandato
Se una delle parti ne fa richiesta, la determinazione del danno viene demandata ad un Collegio di tre Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato.
Ogni parte dovrà pertanto indicare il proprio perito, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’individuazione del terzo perito, la nomina verrà fatta dal Presidente del Tribunale nel luogo in cui deve riunirsi il collegio.
Ciascuna parte provvede a remunerare il proprio perito, mentre concorre per metà alle spese del terzo.
II. Contenuto del mandato peritale
I periti, individuati dalle parti a norma del punto precedente, devono svolgere i seguenti compiti:
a) indagare sulle circostanze di fatto che hanno determinato il verificarsi dell’evento di danno, nonché sulla modalità con cui si è verificato il sinistro;
b) verificare le circostanze di fatto rispetto a quanto dichiarato dalla Banca Contraente o dall’Assicurato in sede di stipula del contratto;
c) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno subito dall’Assicurato comprese le spese di salvataggio e, se assicurate, di demolizione e sgombero.
III. Risultati della perizia
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti puntualmente e dettagliatamente in apposito verbale, a cui devono essere accluse le stime dettagliate.
Il verbale dovrà essere redatto in duplice copia da consegnarsi a ognuna delle parti.
I risultati cui sono pervenuti i periti in relazione alle valutazioni indicate ai punti precedenti e riprodotti nel verbale sono vincolanti tra le parti, anche se il verbale stesso non sia poi stato sottoscritto da uno dei periti. In tal caso il dissenso del perito dovrà essere indicato a verbale evidenziando anche le motivazioni del disaccordo.
ART. 30 - EROGAZIONE DI ANTICIPI SUGLI INDENNIZZI
Trascorsi 90 giorni dal momento del verificarsi del sinistro, l’Assicurato ha il diritto di ottenere dalla Società il pagamento di un anticipo, a titolo di acconto sull’indennizzo, pari al 50% dell’indennizzo minimo che dovrebbe essere pagato sulla base delle risultanze acquisite sino a quel momento, a condizione che non siano state sollevate e presentate per iscritto all’Assicurato contestazioni in merito all’indennizzabilità del sinistro stesso da parte della Società e che l’indennizzo complessivo raggiunga un importo pari ad almeno euro
€ 100.000,00.
L’acconto sull’indennizzo dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Assicurato. Nella determinazione dell’acconto non si terrà in considerazione il fatto che l’assicurazione sia stata stipulata in base al valore a nuovo.
L’Assicurato potrà in seguito richiedere un solo anticipo del “supplemento di indennità”. Tale anticipo verrà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta e dovrà essere erogato dalla Società entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’Assicurato.
L’importo totale dei due anticipi non potrà comunque essere superiore a € 750.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Resta comunque impregiudicata ogni valutazione e decisione circa la definitiva liquidazione dell’indennizzo.
ART. 31 - ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Conformemente a quanto previsto dall’art. 1907 cod. civ., se dalle stime effettuate secondo quanto disposto dall’articolo “Determinazione del valore del fabbricato assicurato”, risulta che la somma assicurata dal presente contratto è inferiore all’effettivo valore che il fabbricato assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde del danno prodottosi in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo risultante al momento del sinistro.
A parziale deroga di quanto sopra tuttavia, si conviene tra le parti che non si procederà all’applicazione della riduzione proporzionale nel caso in cui la differenza tra il valore stimato al momento del sinistro e la somma assicurata non superi il 20% di quest’ultima.
Se tale limite dovesse risultare oltrepassato, il disposto dell’art. 1907 cod. civ. rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a tale percentuale.
Rimane fermo in ogni caso quanto previsto dall’art. 25 Somma Assicurata – Limiti di assicurabilità.
ART. 32 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La Società provvede al pagamento dell’indennizzo dovuto entro 30 giorni dal momento in cui viene raggiunto un accordo in merito alla liquidazione dell’indennizzo. Il pagamento dell’indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti del proprietario del fabbricato assicurato
ART. 33 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
L’esagerazione dolosa del danno determina la perdita del diritto all’indennizzo e potrà inoltre essere valutata ai fini del risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Società in conseguenza del comportamento doloso dell’Assicurato.
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