Contract
Norme dell’Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere ("SCAI") per i casi nei quali agisca come autorità di nomina o amministratrice di
arbitrati UNCITRAL, ad hoc o altri procedimenti
1. Disposizioni generali
1.1 Qualora sia stata autorizzata dalla clausola arbitrale, da un accordo successivo tra le parti, da una designazione del Segretario Generale della Corte Permanente di Arbitrato all’Aia o altrimenti, la SCAI agisce, a seconda delle circostanze, in qualità di autorità di nomina o amministratrice del procedimento secondo le presenti norme (“Norme”) (salvo deroga espressa), l’accordo delle parti e/o altre disposizioni applicabili.
1.2 Le Norme si applicano anche qualora un organo o soggetto in seno alla SCAI,1 una delle Camere di Commercio e dell'Industria che abbia aderito al Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale, 2 o qualsiasi altra organizzazione che abbia delegato alla SCAI il potere di nominare arbitri o di fornire supporto nel corso del procedimento3, sia stata chiamata a fungere da autorità di nomina o amministratrice del procedimento nei casi di cui all’articolo 1.1.
1.3 Qualora la SCAI sia autorizzata o venga fatta oggetto di richiesta di agire come autorità di nomina o amministratrice del procedimento ai sensi degli articoli 1.1 o 1.2, tale funzione è esercitata dalla Corte Arbitrale (“Corte”) o, in caso di mediazione, dal Segretariato della SCAI ("Segretariato") in consultazione con il Consiglio Consultivo ("Consiglio Consultivo"), a seconda dei casi, in conformità delle loro norme interne.4
1.4 Qualora venga fatta oggetto di richiesta di agire secondo le Norme, la SCAI procede solo a condizione che esista un accordo che la autorizzi a operare come autorità di nomina o amministratrice del procedimento e a prestare il servizio richiesto.
1.5 La SCAI offre, in particolare, i seguenti servizi in qualità di autorità di nomina o amministratrice del procedimento:
- nomina degli arbitri (articolo 3);
- decisioni sulla ricusazione degli arbitri o altri motivi di sostituzione degli arbitri (articolo 4);
1 Ad esempio, il Presidente della Corte Arbitrale, un membro del Segretariato della Corte, un membro del consiglio di amministrazione o il direttore esecutivo della SCAI.
2 Attualmente le Camere di Commercio e Industria di Basilea, Berna, Svizzera interna, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Zurigo.
3 Tra queste organizzazioni figurano il SIX Exchange Regulation a Zurigo, l'Association pour l'arbitrage international en matière de commerce et d'industrie (ARICI) e l'Association pour l'Arbitrage en matière de Baux Commerciaux (ABC) a Ginevra.
4 Le norme interne della Corte e del Consiglio Consultivo sono consultabili al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx/Xxxxx-xx.
- custodia dei depositi e relativi pagamenti e consulenze; assistenza nella fissazione degli onorari e spese degli arbitri; partecipazione al riesame delle decisioni relative alle spese e agli onorari (articolo 5);
- nomina di mediatori e periti (articolo 6);
- assistenza per la fissazione degli onorari e delle spese dei mediatori e dei periti (articolo 7); e
- custodia delle informazioni pubblicate ai sensi del Regolamento UNCITRAL sulla trasparenza in arbitrati tra investitori e Stati fondati su un trattato (articolo 8).
1.6 Qualora sia a ciò autorizzata da una clausola arbitrale, un successivo accordo tra le parti, o altrimenti, la SCAI può prendere in considerazione la prestazione di servizi supplementari rispetto a quelli sopra indicati in conformità all’accordo delle parti.
1.7 Su richiesta delle parti e dietro pagamento di un emolumento addizionale,5 la SCAI può comunicare i motivi delle proprie decisioni ai sensi delle presenti Norme.
2. Richiesta alla SCAI di agire come autorità di nomina o amministratrice del procedimento
2.1 Nei casi di cui all'articolo 1 delle Norme, una parte o un'organizzazione che richieda alla SCAI di agire in qualità di autorità di nomina o di amministratrice del procedimento deve presentare una domanda ("Domanda") presso uno degli uffici del Segretariato elencati nel sito web della SCAI (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx). Il Segretariato notifica all'altra parte o alle altre parti la Domanda con indicazione della data di ricevimento della medesima.
2.2 La Domanda deve contenere tutte le informazioni che la parte o l'organizzazione richiedente ritenga opportune al fine di consentire alla SCAI di prestare il servizio richiesto.
2.3 La Domanda e tutti i documenti prodotti assieme a essa devono essere depositati presso il Segretariato per via elettronica. Qualora il Segretariato lo richieda la Domanda dovrà essere anche presentata in un numero di copie cartacee pari al numero delle altre parti, unitamente a una copia supplementare per ciascun arbitro/mediatore/perito, a seconda dei casi, e per il Segretariato. Al momento della presentazione della Domanda, la parte o l'organizzazione richiedente dovrà provvedere e confermare il pagamento alla SCAI, mediante bonifico bancario sul conto di riferimento, dell’emolumento di registrazione non rimborsabile pari a 4’000 CHF. Qualora la parte o l'organizzazione richiedente non ottemperi a una delle condizioni sopra descritte, il Segretariato può fissare un termine per procedere alla regolarizzazione. Nel caso di mancato adempimento alla scadenza del termine, il caso sarà archiviato, fatto salvo il diritto della parte o dell'organizzazione richiedente di presentare nuovamente la Domanda in una data successiva.
3. Nomina degli arbitri
3.1 Qualora sia stata autorizzata ad agire come autorità di nomina di un arbitro o di un tribunale arbitrale, la Corte gode di discrezionalità nel compimento di detta nomina, salvo i casi nei quali norme specifiche si applichino alla procedura di nomina (ad esempio, nei casi in cui sia applicabile il Regolamento di Arbitrato UNCITRAL). La Corte può decidere che per la nomina sia seguito il procedimento per lista previsto dal Regolamento di Arbitrato UNCITRAL.
5 Cfr. articolo 9.6.
2
3.2 In ogni caso, nel compiere la nomina, la Corte tiene conto di ogni aspetto volto a garantire la nomina di arbitri indipendenti e imparziali nei conforti delle parti. La Corte tiene altresì conto del fatto che può essere opportuno nominare arbitri di una nazionalità o di una regione geografica diversa rispetto a quella delle parti. In caso di conflitto, l’obbligo della Corte di nominare arbitri indipendenti e imparziali prevale su qualsiasi norma specifica per la procedura di nomina che possa condurre alla nomina di arbitri che non rispondano a tali requisiti.
3.3 Qualora sia autorizzata ad agire come autorità di nomina in un arbitrato con pluralità di parti nel quale i ricorrenti, da un lato, e/o i convenuti, dall'altro lato, non siano in grado di giungere a una nomina congiunta di un arbitro e non siano in grado di trovare un accordo sulla modalità di costituzione del tribunale arbitrale, la Corte può, su richiesta di una parte, nominare tutti gli arbitri. In tal caso, la Corte precisa quale arbitro fungerà da presidente del tribunale arbitrale.
3.4 Prima della propria nomina, il candidato arbitro compila e sottoscrive il consenso alla nomina e una dichiarazione di imparzialità e indipendenza fornita dal Segretariato. Il candidato arbitro comunica per iscritto al Segretariato tutti i fatti o le circostanze che possano dar luogo a ragionevoli dubbi circa la propria indipendenza e imparzialità agli occhi delle parti.
4. Ricusazione e altri motivi di sostituzione di un arbitro
4.1 Qualora sia autorizzata ad assumere decisioni in merito a istanze di ricusazione o di sostituzione presentate da una parte o da un membro del tribunale arbitrale, la Corte decide dopo che il Segretariato abbia concesso all'arbitro interessato, all'altra parte o alle altre parti e a qualsiasi altro membro del tribunale arbitrale la possibilità di presentare osservazioni per iscritto entro un termine congruo. Tali osservazioni sono comunicate alle parti e agli arbitri prima di essere sottoposte alla Corte.
4.2 Qualora sia autorizzata a nominare un arbitro in sostituzione, la Corte segue la procedura di cui all'articolo 3. Quando la nomina di un arbitro in sostituzione abbia luogo dopo la chiusura del procedimento, la Corte può, su richiesta di una parte e dopo aver dato la possibilità alle parti e agli altri arbitri di esprimere il proprio parere, stabilire che gli altri arbitri procedono con l’arbitrato e pronuncino qualsiasi decisione o lodo.
5. Xxxxxxx e spese dell’arbitro
5.1 Qualora sia autorizzata ad agire come amministratrice degli onorari e delle spese degli arbitri, la Corte fornisce i seguenti servizi:
a) custodia dei depositi e relativi pagamenti e consulenze;
b) assistenza nella fissazione degli onorari e delle spese degli arbitri; e/o
c) partecipazione al riesame delle decisioni relative alle spese e agli onorari.
5.2 Le parti possono conferire al Segretariato il potere di amministrare i depositi che debbano essere corrisposti dalle parti, in tal caso il Segretariato custodirà i depositi in un conto bancario separato che sarà utilizzato e chiaramente identificato come relativo al procedimento arbitrale in questione.
5.3 Con l'approvazione della Corte, una porzione del deposito potrà essere periodicamente versata, nel corso dell’arbitrato, a ciascun membro del tribunale arbitrale a titolo di anticipo sugli onorari.
3
5.4 La Corte rende le proprie decisioni garantendo che gli onorari e le spese degli arbitri siano calcolati e addebitati alle parti conformemente al loro accordo o alle disposizioni delle norme o procedure applicabili. In mancanza di tale accordo, di norme o di procedure, la Corte rende le proprie decisioni in base al Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale e alle Linee Direttive per gli Arbitri in vigore al giorno del deposito della Domanda. Gli onorari degli arbitri sono fatturati nella valuta del conto bancario aperto ai fini dell’arbitrato.
5.5 Se gli onorari degli arbitri devono essere fondati su un tariffario non specificato, la Corte è tenuta a rispettare la Tabella degli onorari di cui all’Appendice B del Regolamento svizzero d’arbitrato internazionale in vigore al momento dell’avvio dell’arbitrato nel fissare o consigliare gli onorari del tribunale arbitrale.
5.6 Se le tariffe degli arbitri devono essere basate sul tempo impiegato dai membri del tribunale arbitrale nella conduzione dell’arbitrato, in mancanza di altro accordo sulla tariffa oraria tra le parti e il tribunale arbitrale, la tariffa oraria sarà compresa tra
300 e 700 CHF. In casi eccezionali, la tariffa oraria potrà essere più elevata, a condizione che i) tale tariffa sia fissata dalla Corte previa consultazione degli arbitri e ii) tale tariffa sia espressamente approvata da tutte le parti. Salvo diverso accordo, la decisione della Corte in merito alla tariffa oraria degli arbitri è vincolante per il tribunale arbitrale.
5.7 Nel determinare le spese degli arbitri, le norme o le procedure applicabili sono completate dalle Linee Direttive per gli Arbitri in vigore al momento dell’avvio dell’arbitrato.
5.8 Tutti gli onorari, le spese e gli altri oneri possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA) al tasso applicabile.
6. Nomina di mediatori e periti
6.1 Qualora sia autorizzata ad agire in qualità di autorità di nomina di un mediatore o di un perito, la SCAI (attraverso il Segretariato in consultazione con il Consiglio Consultivo o la Corte) gode di discrezionalità nel compimento di detta nomina, salvo i casi nei quali norme specifiche si applichino alla procedura di nomina.
6.2 L'articolo 3 delle presenti norme si applica per analogia.
7. Onorari e spese del mediatore e del perito
7.1 Qualora sia autorizzata ad agire come amministratrice del procedimento con riferimento agli onorari e alle spese del mediatore o del perito, la SCAI (attraverso il Segretariato in consultazione con il Consiglio Consultivo per le questioni relative alla mediazione e con la Corte per quelle relative alla perizia) fornisce i seguenti servizi:
a) custodia dei depositi e relativi pagamenti e consulenze;
b) assistenza nella fissazione degli onorari e delle spese del mediatore o del perito; e/o
c) partecipazione al riesame delle decisioni relative alle spese e agli onorari.
7.2 Nei casi di mediazione, in mancanza di un accordo, di norme o di procedure specifiche, la SCAI rende le proprie decisioni in conformità al Regolamento svizzero di mediazione commerciale.
7.3 L'articolo 5 delle presenti norme si applica per analogia.
4
8. Custodia di Informazioni pubblicate
8.1 Negli arbitrati UNCITRAL o non UNCITRAL ad hoc tra investitori e Stati, ove ciò sia autorizzato da un accordo delle parti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento UNCITRAL sulla trasparenza in arbitrati tra investitori e Stati fondati su un trattato, la SCAI fungerà da custode di informazioni o documenti relativi all’arbitrato tra le parti soggette a norme o a regole sulla trasparenza ("Informazioni pubblicate").
8.2 Le Informazioni pubblicate possono essere rese accessibili al pubblico sul sito internet della SCAI o altrimenti.
9. Costi per i servizi
9.1 L’emolumento di registrazione non rimborsabile di 4’000 CHF (cfr. articolo 2.3) copre il servizio iniziale richiesto alla SCAI.
9.2 Qualora sia richiesto più di un singolo servizio, il costo amministrativo di ogni servizio supplementare fornito dalla SCAI ai sensi delle presenti norme è di 1’500 CHF. Se la SCAI fornisce un servizio nell’arco di diversi anni (ad esempio, la gestione dei depositi versati dalle parti), il costo amministrativo di tale servizio è di 1’500 CHF per ogni periodo di dodici mesi.
9.3 Se il servizio comporta comunicazioni tra il Segretariato e più di due parti, dovrà essere corrisposto un emolumento supplementare di registrazione pari a 500 CHF per ogni parte aggiuntiva.
9.4 Qualora la SCAI fornisca un servizio a più parti, tutte le parti che abbiano presentato una Domanda congiunta sopporteranno le spese in parti uguali.
9.5 La SCAI applica un emolumento in caso di sospensione del procedimento pari a 2’000 CHF ogni dodici mesi; tale emolumento è dovuto dalle parti in egual misura, per le procedure rimaste sospese per più di tre mesi. La SCAI applica tale emolumento quale condizione per il mantenimento del caso.
9.6 La SCAI richiede un emolumento di 2’000 CHF per la comunicazione dei motivi delle proprie decisioni ai sensi delle presenti Norme.
Servizio | Costo |
Servizio iniziale (emolumento di registrazione non rimborsabile) | 4’000 CHF |
Servizio supplementare | 1’500 CHF |
Servizio fornito nell’arco di diversi anni | 1’500 CHF per periodo di 12 mesi |
Comunicazioni tra il Segretariato e più di due parti | 500 CHF per ciascuna parte supplementare |
5
Emolumento in caso di sospensione | 2’000 CHF per periodo di dodici mesi |
Motivi della decisione | 2’000 CHF per decisione |
10. Esclusione di responsabilità
La SCAI, i propri membri, il proprio personale, i propri dirigenti e membri del consiglio di amministrazione, i membri della Corte e del Consiglio Consultivo, gli arbitri, i mediatori e i periti nominati dalla Corte e dal Consiglio Consultivo non sono responsabili per gli atti o omissioni posti in essere in esecuzione a un servizio reso secondo le presenti Norme, a meno che sia provato che tale atto o omissione sia stato compiuto intenzionalmente o per colpa grave.
* * * * * * * *
6