CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Generali Italia S.p.A.
POLIZZA AVVERSITÀ CATASTROFALI DI FREQUENZA ED ACCESSORIE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 2019
“GENERALI ITALIA”
RISCHI NON AGEVOLATI
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Internal
Pagina lasciata bianca intenzionalmente
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Le Condizioni di Assicurazione contengono:
Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale
Norme che Operano in caso di Sinistro
Condizioni Speciali di Assicurazione
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 – Definizioni
Ai seguenti termini, Generali Italia ed il Contraente attribuiscono il significato qui precisato:
ANTERISCHIO - Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza della copertura assicurativa.
ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.
ASSICURATO - Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall’assicurazione. ATTECCHIMENTO - Il corretto sviluppo di nuove radici, necessaria premessa per il buon risultato produttivo a seguito dell’operazione di trapianto sul terreno, della coltura stessa.
AZIENDA AGRICOLA - Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell’attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
AVVERSITA’ - Gli eventi assicurabili, così come da Art. 1.2 – Definizioni relative agli eventi assicurabili. BOLLETTINO DI CAMPAGNA - Il documento che riporta i risultati di perizia. Esso può essere sia di constatazione che definitivo.
COLTURA IRRIGUA - Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all’irrigazione deve essere previsto ed attuato fin dall’inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.
CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l’assicurazione.
EMERGENZA - Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.
FRANCHIGIA - Percentuale di danno che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro.
GIORNI LAVORATIVI – Xxxxxx non festivi dal lunedì al venerdì.
IMPRENDITORE AGRICOLO - Persona fisica, Società o Ente che esercita l’attività agricola di cui all’art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.
INDENNIZZO - La somma dovuta da Generali Italia in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO - Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all’ Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.
IRRIGAZIONE - Pratica colturale attraverso la quale l’acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui, al fine di apportare la quantità di acqua necessaria per produrre almeno la produzione indicata come produzione assicurata.
LIMITE DI INDENNIZZO - La massima percentuale indennizzabile della somma assicurata interessata dal sinistro.
NOTIFICA - Comunicazione a Generali Italia dell’assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell’intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: nome assicurato, prodotto, valore, comune, foglio e particella, franchigia, garanzia.
PARTITA - La porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nel Polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all’interno dello stesso Comune. Nel caso
di partite superiori a 10 ettari è possibile suddividerle in più partite di dimensioni minime di 5 ettari aventi elementi identificativi certi.
PERITO – Il professionista abilitato all’esercizio della professione ai sensi delle norme di legge vigenti, incaricato alla rilevazione dei danni.
PRODUZIONE - Il risultato relativo al prodotto assicurato e coltivato in un comune.
POLIZZA – Il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO - La somma dovuta dal Contraente a Generali Italia a titolo di corrispettivo della prestazione delle garanzie.
PREZZO - Il Prezzo del prodotto assicurato.
PRODOTTO - Le singole specie o sottospecie botaniche.
RADARMETEO – La società fornitrice del servizio di rilevazione dei dati Meteorologici.
SCOPERTO – Importo, espresso in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro.
SEMINA - L’avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora.
SINISTRO - Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
TRAPIANTO - Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.
VARIETÀ - Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea.
Art. 1.2 - Definizioni relative agli Eventi Assicurabili AVVERSITA’ CATASTROFALI
ALLUVIONE - Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi
atmosferici, di corsi e specchi d’acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.
BRINA - Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.
GELO - Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d’aria fredda.
SICCITA’ - Straordinaria carenza di precipitazioni che abbia per effetto la riduzione di almeno un terzo rispetto alle medie pluviometriche del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l’abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l’attuazione di interventi irrigui di soccorso.
AVVERSITA’ DI FREQUENZA
ECCESSO DI PIOGGIA - Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come nubifragio con intensità di almeno 30 mm nell’arco di 1 ora.
ECCESSO DI NEVE - Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, che arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.
GRANDINE - Acqua congelata nell’atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
VENTO FORTE - Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall’abbattimento dell’impianto arboreo.
AVVERSITA’ ACCESSORIE
COLPO DI SOLE - Incidenza diretta dei raggi solari sotto l’azione di forti calori con temperature dell’aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.
SBALZO TERMICO - Variazione brusca e repentina della temperatura dell’aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell’aria di almeno 12°C rispetto all’andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l’evento denunciato.
VENTO CALDO - Movimento più o meno regolare o violento di masse d’aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell’aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d’aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico).
Art. 1.3 - Caratteristiche degli Eventi Assicurati
Gli effetti degli eventi in garanzia, escluso l’evento grandine, devono essere riscontrati su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe e devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto.
Per gli eventi Eccesso di Pioggia e Siccità, l’arco temporale considerato è da intendersi riferito ai giorni precedenti la data dell’evento riportata sulla denuncia di danno e per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di cinque anni.
Art. 2 - Pagamento del Premio, decorrenza e cessazione della garanzia
Il premio comprensivo di imposte, se dovute, deve essere corrisposto dal Contraente alla data convenuta. Generali Italia presta le singole coperture assicurative mediante la polizza di Assicurazione.
La garanzia per ogni singola polizza di assicurazione decorre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione, dalle ore 12.00 del:
terzo giorno successivo a quello della data di notifica per le avversità: grandine e vento forte;
sesto giorno successivo a quello della notifica per le avversità: alluvione, colpo di sole e vento caldo, eccesso di neve, eccesso di pioggia, e sbalzo termico;
dodicesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: xxxxx, gelo;
trentesimo giorno successivo a quello della notifica per le avversità: siccità.
Per data di notifica si intende quella indicata sulla Polizza di Assicurazione.
Per le colture a ciclo primaverile estivo, la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 20 novembre, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per le colture a ciclo autunno vernino la garanzia cessa alla maturazione del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle ore 12.00 del 30 luglio dell’anno in corso o dell’anno successivo se assicurate nell’anno di semina, salvo quanto previsto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia grandine è prorogata fino a quest’ultima fase. La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine con telegramma o fax (041/0000000), e la validità della garanzia cesserà trascorsi sette giorni dalla suddetta data.
I premi devono essere pagati all’agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale. Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005
– Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 3 – Modifiche all’Assicurazione, comunicazione tra le parti, rinvio alle norme di legge Art. 3.1 Modifiche all’Assicurazione
Le proposte di modifica dell’Assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di
accettarle. Le eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 3.2 – Rettifiche
Gli eventuali errori materiali di conteggio sono rettificabili, purché comunicati entro il 31 maggio dell’anno successivo alla data del documento, in cui gli errori stessi sono contenuti.
Art. 3.3 - Comunicazioni tra le Parti
Le comunicazioni tra le Parti devono essere fatte per iscritto ed inviate all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Eventuali modifiche dell’Assicurazione devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalle Parti.
Art. 3.4 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 4 – Assicurazione presso diversi assicuratori
Sulla Polizza di Assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Qualora l’Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, Generali Italia non sarà tenuta al pagamento dell’Indennizzo.
In caso di Sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l’Indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente – superi l’ammontare del danno, Generali Italia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).
Art. 5 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Generali Italia presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato che, con la firma della polizza di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c/c.
Se l’Assicurato fornisce dati inesatti o parziali sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, può perdere del tutto o in parte l’indennizzo.
Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate a Generali Italia, che si riserva di accettarle. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 6 - Anticipata risoluzione del contratto
Nel caso una o più Partite della coltura assicurata, venga danneggiata da eventi garantiti in polizza, è data facoltà all’Assicurato di richiedere l’anticipata risoluzione del Contratto.
L’anticipata risoluzione del Contratto è possibile in caso il danno sia tale da dover sostituire la coltura con la medesima o con altra specie, oppure qualora non sia più conveniente proseguire con la coltura stessa. Tale richiesta deve essere fatta dall’Assicurato ed inviata all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx.
Generali Italia entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta potrà indicare la percentuale di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato.
La mancata accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell’offerta da parte dell’Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.
Art. 7 - Ispezione dei prodotti assicurati
Generali Italia ha sempre il diritto di ispezionare le produzioni assicurate, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve o eccezioni.
Art. 8 - Pagamento dell’indennizzo
Il pagamento dell’indennizzo, sempreché sia stato pagato il premio, deve essere effettuato all’Assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.
ASSICURAZIONE PRINCIPALE
Art. 9 - Oggetto della garanzia
Generali Italia indennizza la mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, causato delle seguenti avversità:
catastrofali: Alluvione, Gelo, Xxxxx e Siccità;
di frequenza: Grandine, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Vento Forte;
accessorie: Sbalzo Termico, Vento Caldo e Colpo di Sole; qualora detti eventi siano assicurati nella polizza.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Art. 10 - Dati meteorologici
In caso di sinistro, per la verifica dell’effettivo superamento dei valori di riferimento, si prenderanno in esame i dati ufficiali, ottenuti anche per interpolazione, forniti da Istituti o Enti pubblici preposti alla rilevazione di detti dati, nonché da RADARMETEO, secondo gli standard internazionali previsti dalla Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM) e relativi all’area su cui insiste la partita danneggiata.
Il superamento dei valori di riferimento, così come previsti nelle definizioni, sarà considerato con una tolleranza del 10% per l’avversità Eccesso di Pioggia escluso il nubifragio. Tale superamento è messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Art. 11 - Esclusioni
Oltre quanto previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, Generali Italia non è obbligata in alcun caso per:
a) danni verificatisi a seguito di terremoto, maremoto, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, cedimento o smottamento del terreno, slavine, salvo che il Contraente o l’Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
b) formazione di ruscelli o allagamenti dovuti ad errata sistemazione del terreno;
c) innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia;
d) abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) incendio;
f) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
g) xxxxx conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell’impianto di irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell’inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) xxxxx conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per essi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l’argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall’acqua solo in tempo di piena;
l) xxxxx conseguenti a non puntuale raccolta del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura;
n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione.
Art. 12 – Quantitativi e Xxxxxx assicurabili, Soglia ed Obblighi dell’Assicurato Art. 12.1 Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato
Con il presente contratto l’Assicurato ha l’obbligo di assicurare la produzione ordinariamente ottenibile
relativa al prodotto in garanzia e per le produzioni soggette ai disciplinari ha l’obbligo di rispettare i limiti produttivi stabiliti dai disciplinari stessi.
Si impegna altresì, su richiesta delle parti, a fornire le mappe catastali relative alle partite assicurate, Con la sottoscrizione della polizza di assicurazione, l’Assicurato attesta responsabilmente che le produzioni garantite rientrano nelle limitazioni previste dalle discipline suddette.
L’assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell’ottenimento della produzione ordinaria dichiarata nella Polizza di Assicurazione.
Art. 12.2 – Prezzi unitari delle produzioni assicurabili
I prezzi unitari massimi da applicare alle produzioni assicurabili sono quelli di mercato.
Art. 13 – Franchigia e Scoperto
L'assicurazione è prestata con l'applicazione per ciascuna partita assicurata di una franchigia; il valore di tale franchigia è indicato sulla polizza di Assicurazione per ciascuna avversità assicurata.
Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse o coincidenti, la franchigia applicata al danno complessivo è comunque univoca e viene determinata come segue:
A) Franchigia fissa:
1) al verificarsi delle avversità grandine o vento forte, la franchigia applicata è pari a quella indicata sulla Polizza di Assicurazione e non potrà essere inferiore a:
15% per i Prodotti: aglio, alchechengi, aneto, anice, arachidi, asparago, azalee, basilico, bieta (foglie), bietola da zucchero, broccoli, camomilla (fiore), canna palustre, capulì, cardo (pianta), carota (radice), cavolfiore (pianta), cavolo cappuccio, cavolo verza, ceci, cetriolo, cicerchia, cipolla/cipollina (bulbo), clivie (fiore), cocomeri, cocomeri sugar baby, cotone, crisantemi, erba palustre, facelia, feijoa, fagioli, fagiolini, fava, favino, finocchio (pianta), fragole, giuggiola, gladioli (fiore reciso), hamamelis, insalata (pianta), kiwano, lamponi, lavandino, lenticchie, lilium (fiore), lino da fibra, loietto, melanzane, meloni, menta, miglio, mirtillo, more, passiflora, peperoncino piccante, peperoni, pepino, piselli, porro (pianta), prezzemolo, radicchio, radici amare, rapa (cime), ravanello (radice), ravizzone, ribes, rododendri, rosa canina, rose (fiore), salvia sclarea, santoreggia, sedano (pianta), senape, spinacio (pianta), tabacco, zucche, zucchine.
20% per i prodotti: astri, barbatelle di vite, bambù, gemme di meli, impianto di piante da frutto, impianto di vigneto con barbatelle, nesti di vite, piante da frutta, piante di olivo, piante legnose ornamentali, piante ornamentali in vaso, piantine da legno (impianto), piantine di noce, piantine ortensi, pioppelle, pioppo, pistacchio, portaseme, roverelle micorrizzate, talee, vivai di mirtilli, vivai di ortensie.
10% per tutti i prodotti sopra non elencati
20% per il prodotto olive relativamente alla garanzia vento forte. In presenza di danni combinati con grandine opera la aliquota di franchigia superiore.
2) Avversità catastrofali Alluvione e/o Gelo-Brina e/o Siccità e/o Eccesso di Pioggia e/o Altre avversità non ricomprese al punto precedente, singole o combinate: franchigia fissa del 30%.
B) Franchigia scalare:
1) Per i danni combinati grandine e/o vento forte (qualora la franchigia delle predette avversità sia inferiore al 30%), e una o più avversità di cui al punto 2 che precede la franchigia applicata è scalare come riportato nella tabella sottostante:
Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia | Percentuale di Franchigia per Cereali, Colza, Girasole Soia, Uva da vino e Uva da tavola | |
Danno Complessivo % | Xxxxx grandine e/o vento forte maggiore di 10 punti | Danno grandine e/o vento forte >=50% del danno complessivo | Danno grandine e/o vento forte >= 50% del danno complessivo |
31 | 29 | 29 | 29 |
32 | 27 | 27 | 27 |
33 | 25 | 25 | 25 |
34 | 25 | 23 | 23 |
35 | 25 | 21 | 21 |
36 | 25 | 20 | 19 |
37 | 25 | 20 | 17 |
38 e oltre | 25 | 20 | 15 |
- Se sono rispettate contemporaneamente più condizioni, opera la franchigia inferiore.
- Se i danni da grandine e/o vento forte sono inferiori a 10 punti percentuali si applica quanto previsto al punto A) 2 che precede.
- Per i prodotti con franchigia minima grandine e vento forte del 20% la scalarità della franchigia si arresta al 25%.
2) Scoperto
Per le combinazioni Avversità/Prodotto riportate in tabella, si applica uno scoperto pari al 20% del danno da avversità, arrotondato all’unità inferiore. Lo scoperto viene decurtato dal danno complessivo al netto della franchigia. Tale scoperto opera solo per i danni da avversità, che abbiano raggiunto e superato un importo di almeno 10 punti percentuali.
Eventuali limiti di indennizzo saranno applicati successivamente.
AVVERSITA’ | PRODOTTO |
Colpo di Sole / Vento Caldo | Cocomeri, Meloni, Peperoni |
Eccesso di Pioggia | Fragole, Orticole da Seme |
Sbalzo Termico | Orticole da Seme, Riso |
Siccità | Uva da vino |
Vento Forte | Actinidia, Albicocche, Cereali Minori, Mais, Orticole da Seme, Pere, Susine, Tabacco |
Grandine, Colpo di sole, Eccesso di pioggia, Vento forte | Frutta biologica (Drupacee, Pomacee, Frutticole varie, Frutta in guscio), Orticole e Leguminose biologiche escluso pomodoro |
Esempio 1- Danno da Vento forte su orticola da seme Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 4%: danno 30% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Esempio 2 - Danno combinato: vento forte (30%) e grandine (20%) su orticola da seme Danno da avversità 30%, scoperto 20% e franchigia 20%.
Calcolo dello scoperto 20% del danno da avversità (vento forte) 30% pari a 6%.
Danno indennizzabile pari a 24%: danno 50% meno la franchigia 20% meno scoperto 6%
Art. 14 – Limite di indennizzo
Sono applicati i seguenti limiti di indennizzo della somma assicurata, per partita al netto della franchigia e dello scoperto contrattuale:
- 50% per danni da: Gelo-Brina, Siccità, Alluvione, Eccesso di pioggia, Eccesso di neve, Colpo di Sole/Vento Caldo e Sbalzo Termico, singole o associate;
- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte maggiori di 10 punti percentuali;
- 60% per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo;
- 80%, per danni da altre avversità combinati con Grandine e/o Vento Forte superiori al 50% del danno complessivo per i gruppi di prodotto Cereali, Colza, Girasole, Soia, Uva da vino e Uva da tavola.
NORME CHE OPERANO IN CASO DI SINISTRO
Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve:
a) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure a Generali Italia – Imprese Agricole
– Grandine entro tre giorni da quando il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia dovrà riguardare le partite colpite da sinistro indicandone la presumibile percentuale di danno e l’eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;
b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l’evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all’indennizzo. La trasformazione della denuncia da per memoria in richiesta di perizia deve essere fatta almeno 30 giorni prima della data di raccolta per l’avversità grandine ed entro 30 giorni dalla data dell’evento indicata nella denuncia per memoria per le altre avversità;
c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
e) mettere a disposizione dei periti, al momento della perizia, la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.
L’inadempimento anche di uno solo degli obblighi, del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto dall’art. 23 – Riduzione del Prodotto assicurato e del premio.
Art. 16 - Modalità per la determinazione del danno
L’ammontare del danno è quantificato direttamente da Generali Italia, o da un Perito da questa incaricato, con l’Assicurato o persona da lui designata.
Art. 17 - Mandato del perito, Perizia e Quantificazione del danno 17.1- Mandato del perito Il perito, deve:
a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;
b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 12.1) Quantitativi assicurabili e obblighi dell’Assicurato, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;
c) accertare il momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;
d) accertare l’effettivo superamento dei dati meteorologici, utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia, ove previsti;
e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;
f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 18 -
Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;
g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;
h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;
i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo paragrafo 17.3)
- Norme per la quantificazione del danno.
17.2- Perizia Preventiva
Generali Italia potrà eseguire una o più perizie preventive:
• al fine di verificare lo stato delle colture;
• per valutare i danni relativi alle produzioni a raccolta scalare. Su richiesta dell’Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
• per escludere eventuali danni, sul prodotto assicurato, dovuti ad eventi non compresi dalla polizza. Qualora necessario il perito redigerà un bollettino di campagna (di constatazione) che l’Assicurato potrà sottoscrivere, accettando così quanto riportato nel documento stesso.
17.3 - Norme per la quantificazione del danno
La quantificazione del danno, effettuata per ciascuna partita in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella Polizza di Assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali di Assicurazione, come segue:
a) le centesime parti di quantità di prodotto in garanzia distrutte da avversità atmosferiche assicurate devono essere applicate al valore corrispondente alla quantità del prodotto realmente ottenibile in ogni partita o produzione, oppure alla somma assicurata ove questa sia inferiore a detto valore;
b) dalle centesime parti di danno devono essere detratte quelle relative ai danni causati da avversità atmosferiche assicurate come detto all'art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - e quelle relative alla franchigia. Ai fini della valutazione del danno, qualora una partita assicurata risulti scomposta in due o più sottopartite, queste ultime saranno considerate come partite a se stanti;
c) in caso di danni successivi le centesime parti di danno devono essere sempre riferite al valore inizialmente assicurato, fermo quanto previsto al comma a) del presente articolo.
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell’Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l’attenzione dell’assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell’indennizzo. La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato, il predetto bollettino, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo art. 19 - Perizia d’appello -, viene spedito al domicilio dell’Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora l’assicurato non si avvalesse del disposto dell’art. 19 – Perizia d’appello la perizia diviene definitiva per la Generali Italia ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta
Qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l’Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare l’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione e Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
L’Assicurato deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell’evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all’indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata. Se entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione, Generali Italia omette di far procedere alla quantificazione del danno, l’Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti secondo le norme di cui all’ art.17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali di Assicurazione.
L’Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine a mezzo lettera raccomandata o fax (041/0000000).
Le spese di perizia sono a carico di Generali Italia.
Art. 19 - Perizia d’appello
L’Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d’appello.
A tale fine, entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, deve comunicare la richiesta di perizia d’appello a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx indicando nome e domicilio del proprio perito in possesso dei requisiti di cui all’art. 16 - Modalità per la determinazione del danno.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di appello, Generali Italia deve, con le stesse modalità, designare il proprio Perito. Se questa non provvede, la revisione della perizia potrà essere effettuata dal perito nominato dall’Assicurato e da due periti scelti dall’Assicurato stesso tra quelli indicati nell’allegato n.1 Elenco Xxxxx Xxxxxx.
Entro tre giorni lavorativi dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.
Se sul nominativo di quest’ultimo i due periti non dovessero raggiungere l’accordo, esso dovrà essere scelto o sorteggiato fra i nominativi indicati nell’allegato n.1 Elenco Terzi Periti. Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza. A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un Comune al di fuori della provincia di ubicazione delle partite appellate.
Art. 20 - Norme particolari della perizia d’appello
L'Assicurato deve lasciare la produzione assicurata, per la quale è stata richiesta la perizia d'appello, nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni appezzamento oggetto di appello i campioni previsti dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta o dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l’appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 17 - Mandato del perito, perizia e quantificazione del danno.
Quando Generali Italia non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest’ultimo può assistere alla perizia d’appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro.
Art. 21 - Modalità della perizia d’appello
La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall’art. 3.2 - Rettifiche. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo Perito. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 22 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia
Premesso che non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano stati colpiti da danni anterischio, tra le parti si conviene che qualora il danno anterischio si verifichi tra la data di notifica della copertura assicurativa e quella di decorrenza della garanzia, l’assicurazione avrà corso ugualmente. L'Assicurato dovrà denunciarlo a Generali Italia, secondo il disposto della lettera a) dell’art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro - affinché venga accertato il danno in funzione del quale Generali Italia ridurrà proporzionalmente il premio. Tale danno sarà escluso dall’indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.
Art. 23 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio
Quando una partita assicurata subisca la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli garantiti, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella Polizza di Assicurazione, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a - Imprese Agricole - Grandine, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx fino alla data presumibile di cessazione della garanzia. Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta anche nel caso in cui il prodotto sia stato colpito da uno degli eventi garantiti, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni del precedente comma.
L’eventuale rifiuto motivato, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata o fax, da parte di Generali Italia all’Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.
Art. 24 - Esagerazione dolosa del danno
Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno Generali Italia circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'assicurato dal diritto all’indennizzo.
CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE
Caratteristiche del prodotto Art. 25 – Oggetto della garanzia
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
E’ ammessa l’assicurazione di prodotti biologici; alla relativa polizza di assicurazione si dovrà allegare l’attestato dell’Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della regione territorialmente competente e sulla polizza stessa dovrà essere riportata la dicitura “produzione biologica”.
Prodotti di secondo raccolto: per i prodotti Fagiolino, Mais e Soia etc. seminati in successione ad altra coltura, deve essere riportata sulla polizza di assicurazione la seguente dichiarazione: “trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il …….”. Qualora l’assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti, potrà chiedere l’annullamento totale o parziale del contratto, inviandone notifica all’agenzia a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 luglio.
La Società si obbliga a indennizzare il danno di quantità al prodotto assicurato, ottenibile in una superficie dichiarata, causato dalla grandine o dalla grandine e/o da una o più delle seguenti avversità atmosferiche, se indicata sulla polizza di assicurazione e se è stato pagato il relativo premio:
Gelo;
Brina;
Alluvione;
Siccità;
Vento forte;
Eccesso di neve;
Eccesso di pioggia, per tutti i prodotti, in conseguenza della perdita di produzione derivante da asfissia radicale nonché, per:
c) prodotto uva da vino: per marcescenza in prossimità della raccolta;
d) prodotto cocomeri, meloni, fagiolini, melanzane, peperoni, piselli, pomodoro: perdita di qualità per diversa destinazione del prodotto o maturazione irregolare
Colpo di sole;
Sbalzo termico;
Vento caldo
E’ inoltre indennizzato il danno di qualità, laddove previsto.
Art. 26 – Campioni
Per i prodotti di seguito indicati, fermo quanto previsto dall’art. 18 “Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta” delle Condizioni di Assicurazione, i campioni sono così determinati:
- cocomeri, meloni, melanzane, patate, peperoni, uva, tabacco e vivai di piante arboree: il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
- Agrumi e frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
- leguminose: due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file;
- pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita assicurata;
- spinacio due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell’appezzamento, orientate secondo l’asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file.
PRODOTTI ARBOREI PRODOTTO AGRUMI
Art. 27 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, decorre a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all’anno di stipulazione del contratto:
1 giugno: limoni (xxxxx xxxxx);
1 luglio: arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma;
1 ottobre: xxxxxx xxxxxx (verdelli).
La garanzia termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate, relative all’anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:
28 febbraio: per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà “Ciaculli”), Kumquat, - Satsuma;
31 marzo: xxx xxxxxx (xxxxx xxxxx);
30 aprile; per arance (escluse Varietà “Ovale” e “Valencia”), mandarini “Ciaculli”, pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio; per arance Varietà “Ovale” e “Valencia”;
31 agosto; per limoni estivi (verdelli).
Art. 28 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Per i limoni l’assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell’anno in cui è stato sottoscritto il contratto; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest’ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.
Art. 29 – Liquidazione del danno per Agrumi
Il danno complessivo, da Grandine e Vento Forte è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella Liquidazione Agrumi | Avversità Grandine e Vento Forte | |
Classificazioni del Danno | % danno | |
a) | Illesi; segni di percossa, qualche incisione all'epicarpo (flavedo) | 0 |
b) | Più incisioni all'epicarpo (flavedo); qualche incisione al mesocarpo (albedo); deformazioni lievi | 30 |
c) | Numerose incisioni all'epicarpo (flavedo); incisioni al mesocarpo (albedo); deformazioni medie | 60 |
d) | Incisioni all'endocarpo (polpa); deformazioni gravi | 80 |
e) | Profonde e diffuse lacerazioni all'endocarpo (polpa); frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO FRUTTA
Art. 30 – Condizioni di operatività della garanzia
Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:
impianti antibrina;
impianti antigrandine (reti).
Sono compresi in garanzia anche:
i danni da grandine accaduti a rete non stesa, dalla fioritura fino alla data del 15 maggio per le drupacee, 25 maggio per pomacee ed il 31 maggio l’actinidia, nei 10 giorni antecedenti l’inizio della raccolta e fino al termine della stessa;
i danni provocati al prodotto assicurato dall’impianto stesso nel caso questo sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell’Assicurato.
L’esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla Polizza di Assicurazione.
Art. 31 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dall’allegagione ad eccezione:
del prodotto actinidia, che ha inizio dalla schiusa delle gemme;
dell’avversità Xxxx per pomacee e drupacee, che ha inizio dalla schiusa delle gemme.
La garanzia del prodotto actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix.
Art. 32 - Liquidazione dei danni da Gelo e Brina
Actinidia, albicocche, cachi, ciliegie, mele, nettarine, pere, pesche, susine.
Il danno è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle disposizioni, alle classificazioni e relativi coefficienti di seguito riportati:
ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CACHI, CILIEGIE, MELE, NETTARINE, PERE, PESCHE, SUSINE | % DANNO |
- Frutti illesi; placche di rugginosità di lieve estensione e/o imbrunimento Lieve. | 0 |
- Placche di rugginosità di media estensione e/o imbrunimento di media estensione; | 25 |
- Placche di rugginosità di notevole estensione e/o imbrunimento di notevole estensione, deformazione lieve; cinghiatura di lieve estensione. | 40 |
- Deformazione media; cinghiatura di media estensione. | 70 |
- Deformazione grave; cinghiatura di notevole estensione; frutti mancanti; avvizzimento. | 100 |
Le lesioni - ove non diversamente specificato, si riferiscono al mesocarpo.
Art. 33 – Tabelle di liquidazione danni da grandine e vento forte – convenzionale A e B
Il danno complessivo, per i prodotti di seguito indicati, è CONVENZIONALMENTE valutato secondo le classificazioni sotto riportate e relativi coefficienti A o B, in base alla scelta dichiarata dall’Assicurato sulla polizza di assicurazione. Per i prodotti ACTINIDIA, ALBICOCCHE, CILIEGIE, NETTARINE, PESCHE, SUSINE, MELE, PERE il titolo di danno “lesione” riportato nelle tabelle seguenti – ove non diversamente specificato – si riferisce al mesocarpo.
Actinidia: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Fiori (*) e/o frutti illesi; singola lesione lieve, lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale. | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; singola lesione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale. | 30 | 35 |
c) | Singola lesione notevole; più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,0 cmq di superficie totale. | 60 | 65 |
d) | Più lesioni medie; più o numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,0 cmq di superficie totale. | 80 | 85 |
e) | Numerose lesioni medie; qualche lesione notevole; lesioni medie non riparate; deformazione grave; fiori (*) e/o frutti abbattuti; fiori (*) e/o frutti distrutti. | 100 | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto al punto B della tabella sopra riportata.
Il danno da defogliazione viene valutato secondo quanto previsto dalla seguente tabella:
EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
DECADI | COEFFICIENTE DI DANNO | ||||||||
3° MAGGIO | 0 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
1°GIUGNO | 0 | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 26 | 28 | 30 |
2°GIUGNO | 0 | 10 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 32 | 35 |
3°GIUGNO | 0 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
1°LUGLIO | 0 | 10 | 14 | 18 | 22 | 25 | 27 | 32 | 35 |
2°LUGLIO | 0 | 8 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 25 | 30 |
3°LUGLIO | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 |
1°AGOSTO | 0 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 |
2°AGOSTO | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 |
3°AGOSTO | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Il coefficiente, identificato dalla percentuale di defogliazione e dall’epoca del sinistro, va applicato al prodotto residuo.
Albicocche, ciliegie, nettarine, pesche, susine: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche lesione minima; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale (per le ciliegie 0,15 cmq). | 0 | 0 |
b) | Più lesioni minime; qualche lesione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 0,75 cmq, per ciliegie 0,25 cmq). | 25 | 35 |
c) | Numerose lesioni minime; più lesioni lievi; qualche lesione media; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq). | 40 | 55 |
d) | Numerose lesioni lievi; più lesioni medie; qualche lesione notevole; qualche lesione lieve non riparata; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo | 70 | 75 |
oltre 1,5 cmq di superficie totale (per albicocche e susine 1 cmq, per ciliegie 0,50 cmq). | |||
e) | Numerose lesioni medie; più o numerose lesioni notevoli; più o numerose lesioni lievi non riparate; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti | 100 | 100 |
Mele: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale. | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; ondulato lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale. | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; ondulato medio; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale. | 40 | 55 |
d) | Più lesioni medie; qualche lesione notevole; più e numerose lesioni lievi non riparate; deformazione media; ondulato notevole; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale. | 70 | 75 |
e) | Più o numerose lesioni notevoli; numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | 100 | 100 |
Pere: tabella
CONVENZIONALE | A | B | |
% danno | |||
a) | Illesi; qualche o più lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1 cmq di superficie totale. | 0 | 0 |
b) | Qualche lesione lieve; numerose lesioni minime; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2 cmq di superficie totale. | 25 | 35 |
c) | Più o numerose lesioni lievi; qualche lesione media; qualche lesione lieve non riparata; deformazione lieve; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 2,5 cmq di superficie totale. | 50 | 65 |
d) | Più o numerose lesioni lievi non riparate; più lesioni medie; qualche lesione notevole; deformazione media; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 2,5 cmq di superficie totale. | 80 | 80 |
e) | Numerose lesioni medie; lesioni medie o notevoli non riparate; più o numerose lesioni notevoli; deformazione grave; frutti abbattuti; frutti distrutti. | 100 | 100 |
Cachi: tabella
CONVENZIONALE | A | |
% danno | ||
a) | Illesi; segni di percossa e/o tracce di ondulato; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,5 cmq di superficie totale. | 0 |
b) | Qualche ammaccatura lieve e/o qualche incisione all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 0,75 cmq di superficie totale. | 20 |
c) | Più ammaccature lievi e/o più incisioni all’epicarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo fino a 1,5 cmq di superficie totale. | 40 |
d) | Ammaccature medie con annerimento del mesocarpo sottostante e/o incisioni al mesocarpo; lesioni interessanti solo l’epicarpo oltre 1,5 cmq di superficie totale. | 75 |
e) | Ammaccature gravi con diffuso annerimento sottostante e/o incisioni profonde al mesocarpo; frutti distrutti. | 100 |
Pistacchio: tabella
Tab. A | Tabella liquidazione Pistacchio | Avversità Grandine |
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
a) | Frutto illeso, segni di percossa, qualche incisione superficiale del mallo (epicarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio) | 0% |
b) | Più lesioni/incisioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lieve lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione di essudato gommoso | 25% |
c) | Più lesioni/incisioni all'endocarpo (guscio) e/o più alterazioni cromatiche e formazione di essudato gommoso, lieve lesione al seme | 50% |
d) | Xxxxxxx/incisioni al seme, con deformazione (parte edule), con formazione di essudato gommoso | 75% |
e) | Più lesioni e/o estesa lesione al seme, grave deformazione, con formazione di essudato gommoso; frutto asportato e/o distrutto | 100% |
Per i danni conseguenti a grandinate precoci, prima dell'ingrossamento del seme, occorre attendere la completa maturazione del frutto al fine di verificare il normale accrescimento e la eventuale formazione di macchie al seme, in corrispondenza del punto di lesione e/o di alterazione cromatica dell'endocarpo (guscio). |
PRODOTTO UVA
Art. 34 – Decorrenza della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia, ha inizio dalla schiusa delle gemme.
UVA DA VINO
Art. 35 – Danno causato dall’evento eccesso di pioggia in prossimità dell’epoca di raccolta
Per l’evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all’insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
È consentita, se necessaria, la pratica colturale “pulitura del grappolo” cioè l’asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all’epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell’effettuazione.
Art. 36 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
A parziale modifica dell’art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - lettera a), l’Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia che presta la garanzia, a mezzo telegramma o fax (041/0000000).indirizzati a Generali Italia - Imprese Agricole – Grandine, entro 24 ore dal verificarsi dell’evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita.
Art. 37 - Danno di qualità Tabelle di liquidazione danni – convenzionale “A”, “B”, “C”
In relazione al disposto dell’art. 9 “Oggetto della garanzia” la garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità nonché alla perdita di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato la perdita di quantità, è CONVENZIONALMENTE effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle in base alla scelta dichiarata dall’assicurato sulla Polizza di Assicurazione.
PRODOTTO UVA DA VINO DANNO DI QUALITA’ SEMPLICE CONVENZIONALE “A” – (002A000_002A100_002A200)
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3.00 | 7.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 30.00 | 40.00 | 50.00 |
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.
Tale garanzia decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date:
| per l’Italia centrale, meridionale e le isole | 20 giugno; |
| per l’Italia settentrionale | 1 luglio. |
PRODOTTO UVA DA VINO – DANNO DI QUALITA’ MAGGIORATO CONVENZIONALE “B” – (002B000_002B100_002B200)
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4.50 | 10.50 | 15.00 | 22.50 | 30.00 | 45.00 | 60.00 | 75.00 |
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.
Tale garanzia decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date:
| per l’Italia centrale, meridionale e le isole | 20 giugno; |
| per l’Italia settentrionale | 1 luglio. |
PRODOTTO UVA DA VINO - DANNO DI QUALITA’ EXTRA CONVENZIONALE “C” (002C000_002C100_002C200)
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 7.00 | 14.00 | 21.00 | 33.00 | 50.00 | 58.00 | 65.00 | 75.00 |
Per i coefficienti non indicati in questa tabella si opera per interpolazione.
Tale garanzia decorre dalle ore 12.00 delle seguenti date:
| per l’Italia centrale, meridionale e le isole | 20 giugno; |
| per l’Italia settentrionale | 1 luglio. |
UVA DA TAVOLA
Art. 38 - La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è convenzionalmente effettuata sul prodotto residuo in base alle seguenti norme:
a) - grappoli con la metà od oltre di acini danneggiati e/o perduti: percentuale di deprezzamento fino ad un massimo del 50%;
b) - grappoli con meno della metà di acini danneggiati e/o perduti:
percentuale di deprezzamento uguale all’aliquota di acini danneggiati e/o perduti.
Art. 39 - I grappoli che hanno subito un danno di qualità dovuto ad eventi non in garanzia, così come disposto all’art. 11 – Esclusioni -, in caso di danno da grandine e/o da una delle avversità in garanzia, saranno indennizzati per la sola perdita di quantità ad essa imputabile.
Art. 40 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia grandine termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.
Per l’uva da tavola coperta con teli di plastica, la garanzia grandine cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12 del 5 settembre. La garanzia è prestata con uno sconto del 15% sulla tariffa grandine dell’uva da tavola (cod. 003).
Per l’uva da tavola coperta con teli di plastica, limitatamente alla Sicilia, la garanzia grandine cessa con la copertura del prodotto e, in caso di successiva scopertura, essa si attiva previa comunicazione alla Società – Ramo Grandine – a mezzo telegramma da effettuarsi non oltre il terzo giorno precedente alla scopertura. La garanzia medesima non può essere protratta oltre le ore 12 del 10 dicembre. La protrazione del rischio comporta una maggiorazione della tariffa grandine del 20%.
PRODOTTO OLIVE
Art. 41 - La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, ha inizio dall’allegagione e termina alle ore:
12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola
12.00 del 30 novembre per le olive da olio. Per le sole varietà Itrana o di Gaeta la garanzia termina alle ore 12 del 31 dicembre.
Olive da olio
Art. 42 - Tabella di liquidazione danni da grandine e vento forte
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 10 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 35 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo | 60 |
e) | Lesioni che raggiungono l’endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute | 100 |
Olive da tavola
Art. 43 - Tabella di liquidazione danni da grandine e vento forte
La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella
% danno | ||
a) | Illese; segni di percossa; ondulato | 0 |
b) | Incisioni superficiali; ammaccature | 30 |
c) | Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti | 60 |
d) | Xxxxxxx che raggiungono l’endocarpo; drupe perdute | 100 |
PRODOTTI ERBACEI
Art. 44 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia , fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, ha inizio dall’emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, mais, riso, soia, sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Per i seguenti prodotti: cavoli, cavolfiori, melanzane e peperoni, per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre le ore 12 del 30 novembre.
Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e
da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia, se dichiarato in polizza, è prorogata fino a quest'ultima fase.
La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.
Art. 45 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.
Art. 46 - Per i prodotti ORTICOLI: Melanzane e per le piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell’art. 15
- Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -, il danno deve essere comunicato all’Agenzia presso la quale è assegnato la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx.
Art. 47 – Condizioni di operatività della garanzia
Le garanzie colpo di sole, venti sciroccali, per le colture orticole indicate agli art. 44 - 45 - 46 e per il mais possono essere prestate solo per le colture irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
La garanzia Siccità per le colture orticole ed i seminativi a ciclo primaverile estivo (girasole, mais, soia etc) può essere prestata solo se irrigue, ossia per quelle colture che prevedono l’irrigazione come pratica indispensabile per l’ottenimento della produzione dichiarata, la cui condizione deve venire espressamente dichiarata sulla polizza di assicurazione.
La omessa segnalazione delle dichiarazioni su indicate comporta la perdita del diritto all’indennizzo
PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)
Art. 48 - Oggetto dell’assicurazione
La garanzia si riferisce alla perdita di quantità e di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, si effettua CONVENZIONALMENTE sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella, sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:
EPOCA DEL SINISTRO | % DI DEFOGLIAZIONE | ||||||||
<30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
DECADI | COEFFICIENTE DI DANNO | ||||||||
1°GIU. | - | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2°GIU. | - | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
3°GIU. | - | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
1°LUG. | - | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
2°LUG. | - | 4 | 7 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 25 |
3°LUG. | - | 3 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |
1°AGO. | - | 2 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
2°AGO. | - | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
3°AGO. | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
PRODOTTO CEREALI AUTUNNO VERNINI
Art.49 – Decorrenza e cessazione della garanzia Vento forte
La garanzia, fermo quanto previsto dall’art. 2“Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia”, ha inizio dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 marzo.
La garanzia cessa all’inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).
PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE
Art. 50 - A deroga dell’art. 49 – Decorrenza e cessazione della garanzia -, il rischio a carico della Società ha inizio dall’allegagione e, fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, termina alle ore 12.00 del:
15 ottobre - per l’Italia Settentrionale; 15 ottobre - per l’Italia Centrale;
15 novembre - per l’Italia Meridionale e le Isole
Art. 51 - Tabella di liquidazione
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Illesi; segni di percossa; qualche incisione all’epicarpo; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni e bruciature lievi dell’epicarpo; | 0 |
B) Plurime incisioni all’epicarpo; | 10 |
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; placche di rugginosità, strofinamenti, decolorazioni medie dell’epicarpo; | 25 |
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; placche di rugginosità, strofinamenti e decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 45 |
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo | 75 |
F) Deformazioni molto gravi; frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO COCOMERI E MELONI
Art. 52 - In polizza deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.
Art. 53- Tabella di liquidazione
Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti, considerando nelle tabelle seguenti solo i fiori(*) destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile:
Cocomeri (tutte le varietà ad eccezione di Sugar Baby e simili) e Meloni:
Tabella
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) illesi; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
B) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 30 |
C) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 55 |
D) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
E) Deformazioni molto gravi fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
Cocomeri varietà Sugar Baby e simili:
Tabella
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Xxxxxx; qualche incisione all’epicarpo; decolorazioni lievi dell’epicarpo; | 0 |
B) Incisioni all’epicarpo; decolorazioni medie dell’epicarpo; bruciature lievi dell’epicarpo; | 10 |
C) Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; decolorazioni notevoli dell’epicarpo; bruciature medie dell’epicarpo; | 40 |
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; bruciature notevoli dell’epicarpo; | 80 |
E) Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, fiori (*) e/o frutti distrutti | 100 |
Art. 54 - Fermo quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia
-, la garanzia termina:
- per le coltivazioni forzate e semi-forzate:
alle ore 12.00 del 15 agosto per l’Italia Settentrionale ed alle ore 12.00 del 10 agosto per l’Italia Centro- Meridionale ed Insulare;
- per le coltivazioni a cielo aperto:
alle ore 12.00 del 31 agosto per l’Italia Settentrionale e alle ore 12.00 del 20 agosto per l’Italia Meridionale e Insulare;
- per le coltivazioni tardive:
alle ore 12.00 del 15 settembre per l’intero territorio nazionale.
PRODOTTO FAGIOLI
Art. 55 – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in polizza la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.
Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
PRODOTTO FRAGOLE, FRAGOLONI, FRAGOLONI RIFIORENTI, FRAGOLINE DI BOSCO, PICCOLI FRUTTI
Art. 56 - A deroga dell’art. 49 – Decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia ha inizio dall’emissione degli steli fiorali e, fermo quanto previsto all’ art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, termina alle ore 12.00 del 15 ottobre.
Per ogni partita o appezzamento su cui insiste la produzione deve essere indicata, in polizza, il tipo di fioritura della specie (unifera o rifiorente) e lo stato dell’apparato radicale al momento del trapianto (a radice nuda o con zolla).
Art. 57 - Tabella di liquidazione danni Il danno complessivo è convenzionalmente valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Illesi; | 0 |
B) Lesioni di lieve estensione e/o di lieve profondità; deformazioni lievi; | 25 |
C) Lesioni di media estensione e/o di media profondità; deformazioni medie; | 60 |
D) Lesioni di notevole estensione e/o di notevole profondità; deformazioni gravi, frutti asportati; frutti distrutti. | 100 |
PRODOTTO MAIS DA GRANELLA – MAIS DA INSILAGGIO – MAIS DOLCE – MAIS DA SEME
Art. 58 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto, la garanzia ha inizio:
all’emergenza,
limitatamente all’avversità siccità, la garanzia decorre dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata”, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
per il mais granella, da biomassa/insilaggio, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 novembre;
per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
limitatamente all’avversità Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, dall’inizio della fase fenologica “seconda sottofase di levata” (emissione della 9a foglia nelle classi 600-700), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
e cessa, per all’avversità Vento forte:
1) MAIS DA GRANELLA: all’inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l’aspetto definitivo della cultivar e compare il “punto nero” che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico;
2) MAIS DA INSILAGGIO: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico o anche prima se il prodotto è stato raccolto;
3) MAIS DOLCE: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
Per tutte le altre avversità, alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.
con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h).
Art. 59 – Condizioni di operatività della garanzia
Nel caso di danni precoci dovuti all’avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 e che abbiano avuto per effetto:
1. la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq;
2. la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 3,2 piante/mq;
la Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 “Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno”.
Art. 60 - Prodotto mais da insilaggio
Con riferimento all’art. 9 “Oggetto della garanzia”, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno per perdita di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 25 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Art. 61 – Prodotto mais da seme
Con riferimento all’art. 9 “Oggetto della garanzia”, la garanzia è estesa al danno di qualità, limitatamente alle sole grandinate che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura, la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di Quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Art. 62 – Prodotto mais dolce
Con riferimento all’art. 9 “Oggetto della garanzia”, la garanzia è estesa al danno di qualità la cui valutazione, dopo aver accertato il danno di quantità, è effettuata sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella:
Percentuale perdita di quantità | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80/100 |
Coefficiente di danno di qualità sul prodotto residuo | 0 | 3 | 5 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Per i coefficienti non previsti si opera secondo interpolazione.
Nel caso in cui il prodotto risulti allettato in conseguenza delle avversità assicurate, tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, il danno viene considerato esclusivamente per la sola perdita di quantità.
PRODOTTO MELANZANE
Art. 63 – Tabella di liquidazione danni
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Illesi; | 0 |
B) Incisioni all’epicarpo; | 10 |
C) Incisioni lievi al mesocarpo con compressioni marcate; deformazioni leggere | 25 |
D) Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 45 |
E) Incisioni profonde al mesocarpo, deformazioni gravi; | 75 |
F) Deformazioni molto gravi, fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, - a parziale deroga dell’art. 2 – Decorrenza e cessazione della garanzia - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti CONVENZIONALMENTE, come segue:
Giorni dal trapianto | Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato | % minima di prodotto convenzionalmente considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) |
100 | I 20 | 20 |
120 | II 30 | 50 |
135 | III 30 | 80 |
150 | IV 20 | 100 |
(*) Per giorni di trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
PRODOTTO PEPERONI
Art. 64 - Tabella di liquidazione danni
Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Illesi; segni di percossa allo strato cuticolare con decolorazioni punteggianti, senza compressione dei tessuti; | 0 |
B) Percosse all’esocarpo con compressioni leggere; frutti lievemente deformati; lievi bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 15 |
C) Percosse al mesocarpo con compressioni marcate; frutti mediamente deformati; medie bruciature da sole e decolorazioni del esocarpo; | 35 |
D) Più percosse al mesocarpo con compressioni marcate ed estese; incisioni e lacerazioni passanti e non il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; bruciature interessanti il mesocarpo; | 60 |
E) Gravi percosse con incisioni e/o lacerazioni passanti il tessuto carnoso; frutti gravemente deformati; fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
(*) Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e, in ogni caso, a parziale deroga dell’art. 49 – Decorrenza e cessazione della garanzia - gli scaglioni e le relative percentuali di valore assicurato da considerare fuori rischio sono stabiliti, CONVENZIONALMENTE, come segue:
Raccolto progressivo e relative % di prodotto asportato | % minima di prodotto considerato fuori rischio al termine di ogni raccolta (*) | |
Giorni dal trapianto | normale (**) tardivo (**) | normale (**) tardivo (**) |
110 | 20 | 20 |
130 | 30 | 50 |
140 | 30 | 80 |
150 | 20 | 100 |
(*) Per i giorni dal trapianto intermedi si calcolano valori interpolati.
(**) Si considera normale il prodotto trapiantato entro la data del 5 giugno e tardivo quello trapiantato successivamente a tale data.
Per la produzione a ciclo estivo la garanzia cessa, comunque, alle ore 12.00 del 15 ottobre, anche quando non siamo trascorsi i giorni dalle trapianti cosi come indicato nella tabelle sopra riportata. Per la produzione a ciclo autunnale (per trapianto dal primo luglio in poi), La garanzia cessa comunque alle ore 12.00 del 15 dicembre, anche quando non siano trascorsi i giorni dal trapianto indicati nella tabella sopra riportata.
PRODOTTO PISELLI
Art. 65 – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2“Decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in esso previsto, deve essere indicata in polizza la destinazione del prodotto: industria conserviera, consumo fresco, seme.
Nel caso in cui, a seguito di danni da avversità assicurate, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
PRODOTTO POMODORO
Art. 66 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto all’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia
- la garanzia:
• decorre dall’emergenza in caso di semina o ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla in caso di trapianto e comunque non prima delle ore 12.00 del 1 aprile,
• si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta e cessa comunque alle ore 12,00 del 120° giorno dalla data di semina o del trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12,00 del 10 ottobre.
Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni, previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.
Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
Per ogni appezzamento assicurato, oltre alla descrizione del prodotto, deve essere indicata la modalità di raccolta (in unica soluzione o scalare per palchi di maturazione), limitatamente al pomodoro da industria.
Art. 67 – Delimitazione della garanzia e Limite di indennizzo
Nel caso di danni da eccesso di pioggia che si siano verificati entro 20 giorni dall’epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:
a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure
b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell’area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,
la Società, su richiesta dell’Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell’area interessata dall’evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi ) come risultante da documentazione ufficiale (Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.), compresa l’area necessaria per ricostituire, attraverso un lavoro di buona agricoltura, una intera striscia di terra ritrapiantata. In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia. In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 – Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno - che precede.
Pomodori da industria
Art. 68 - La garanzia riguarda il prodotto mercantile destinato alla produzione di pelati e concentrati ed altre trasformazioni conserviere ed il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nelle distinte tabelle che seguono, precisando che per fiori (*) si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l’utilizzazione mercantile.
Pomodori da pelati:
Classe di danno | Descrizione | Pelato % danno qualità | Concentrato % danno qualità |
a) | Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10 | 0 | 0 |
b) | Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4. | 20 | 15 |
c) | Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3 | 40 | 30 |
d) | Lesioni medie; deformazioni medie | 65 | 55 |
e) | Lesioni profonde e gravi al mesocarpo | 80 | 70 |
f) | Fiori (*) e frutti distrutti | 100 | 100 |
Pomodori da consumo fresco
Art. 69 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
CLASSIFICAZIONI DEL DANNO | % danno |
A) Illesi; segni di percossa con depigmentazione dell’epidermide; | 0 |
B) Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all’epicarpo; | 20 |
C) Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all’epicarpo; | 40 |
D) Lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere; | 65 |
E) Lesioni medie al mesocarpo; deformazioni medie; | 80 |
F) Lesioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi, fiori (*) e frutti distrutti | 100 |
PRODOTTO RISO
Art. 70 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto dall’art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia” e art. 49 “Decorrenza e scadenza della garanzia”, la garanzia, limitatamente alle avversità Vento forte e Vento caldo:
decorre dall’emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 15 maggio;
e cessa - con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h) - all’inizio della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.
La garanzia Vento Forte cessa comunque 20 giorni prima della maturazione di raccolta del prodotto e comunque entro le ore 12.00 del 20 settembre, ad eccezione delle manifestazioni di effetto distruttivo che siano tali da impedire la raccolta meccanica di almeno il 70% del prodotto assicurato.
In deroga a quanto indicato nella definizione di Sbalzo Termico, e a quanto previsto all’Art. 2 “Pagamento del premio, decorrenza e scadenza della garanzia” e art. 70 “Decorrenza e scadenza della garanzia” la garanzia opera esclusivamente per i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura, che abbiano causato sterilità, al di sotto dei 13 gradi centigradi per un periodo di almeno due giorni consecutivi, verificatisi nei 15 giorni successivi alla emissione della pannocchia intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).
PRODOTTO SOIA
Art. 71 – Con riferimento a quanto previsto all’art. 2 “Pagamento del premio - decorrenza e scadenza della garanzia”, fermo quanto in essi previsto ed a parziale deroga dell’art. 49 “Decorrenza e scadenza della garanzia” , la garanzia ha inizio:
all’emergenza;
limitatamente alle avversità: Colpo di sole, Sbalzo termico, Vento caldo, Siccità, dall’inizio della fase fenologica riproduttiva “R1”(inizio fioritura), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
e cessa, con l’eccezione dell’evento di almeno il 9° grado della scala Beaufort (Burrasca Forte: velocità di almeno 20 m/s o 75 Km/h):
Per avversità grandine: primo raccolto il 31 ottobre, secondo raccolto il 20 novembre.
Per le avversità diverse dalla grandine: all’inizio della fase fenologica R8(maturazione piena), intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita o produzione assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.
Art. 72 – Danni precoci da Eccesso di pioggia
Nel caso di danni precoci dovuti all’avversità eccesso di pioggia che si sia verificato entro il 30/5 e che abbiano avuto per effetto:
la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ha, tale da far rimanere un investimento residuo di piante inferiore a 20 piante/mq per le Cultivar monostelo e inferiore a 15 piante/mq per le Cultivar a sviluppo ramificato
la Società, su richiesta dell’Assicurato, risarcirà un danno convenzionalmente stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro, a ristoro dei costi sostenuti dall’Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di classe diversa, eventuali costi aggiuntivi di essiccazione), come risultante da documentazione ufficiale (es. Piano di Sviluppo rurale della Regione, ecc.). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto indennizzo e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all’art. 17 “Mandato del Perito, perizia e quantificazione del danno”.
PRODOTTO TABACCCO
Art. 73 - Oggetto dell’assicurazione e cessazione della garanzia
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Art. 74 - Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco. Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull’appezzamento al momento dell’evento.
In deroga all’ultimo comma dell’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia gelo e brina inizia alle ore 12,00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del 20 ottobre.
Art. 75 - Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:
a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell’eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.
In ogni caso, con riferimento alle suindicate evidenze, i quantitativi di tabacco da considerarsi in garanzia devono rispettare le quote di contingentamento ai fini del contributo comunitario (U.E.), riconosciuto al prodotto.
La valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) - al mancato accrescimento delle foglie;
c) - alle foglie perdute per il 100% di superficie asportata o da ritenersi tale.
Art. 76 - Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale la valutazione del danno complessivo è CONVENZIONALMENTE effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:
a) - alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) - al mancato accrescimento delle foglie;
c) - alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.
Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, CONVENZIONALMENTE valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.
Art. 77 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:
a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.
Art. 78 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista dall'art. 18 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.
PRODOTTI VIVAI
PRODOTTO VIVAI DI VITE (BARBATELLE INNESTATE E FRANCHE DI VITE IN VIVAIO)
Art. 79 - La garanzia è prestata per innesti talea (barbatelle innestate) e talee franche (barbatelle franche), secondo le norme vigenti.
Art. 80 - Gli innesti talea (barbatelle innestate) per i quali viene prestata la garanzia devono presentare un callo di cicatrizzazione dell’innesto ben formato ed un germoglio vitale. Le talee franche (barbatelle franche) per le quali viene prestata la garanzia devono presentare un germoglio vitale.
Art. 81 - La garanzia ha inizio dall’attecchimento dell’innesto talea o della talea franca; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 82 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Illesi; lesioni interessanti la corteccia della porzione di tralcio a tre gemme fertili | 0 |
b) | Lesioni interessanti il cambio, localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili. | 25 |
c) | Lesioni interessanti i tessuti del cilindro centrale e del midollo e svettamenti che comportino un accrescimento inferiore alla normalità stabilita nella porzione di tralcio a tre gemme fertili | 40 |
d) | Lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme fertili ed interessanti i tessuti del cilindro centrale | 70 |
e) | Sono considerati perduti gli innesti talea (barbatelle innestate) che presentino i seguenti danni: - lesioni sull’innesto compromettenti la saldatura dei bionti; - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale | 100 |
f) | Sono considerate perdute le talee franche (barbatelle franche) che presentino i seguenti danni: - asportazione totale del germoglio principale ed assenza di ricacci giunti a maturazione; - lacerazioni localizzate nella porzione di tralcio a tre gemme ed interessanti la zona midollare del cilindro centrale | 100 |
Art. 83 - Poiché il valore della barbatella non è condizionato dal solo germoglio “principale”, qualora esso sia colpito da grandine, ma la barbatella presenti altro germoglio “similare” in grado di assolvere alle funzionalità richieste alla barbatella stessa, per la classificazione del danno deve essere preso in considerazione questo germoglio suppletivo e non il principale.
PRODOTTO PIANTE DI VITI PORTA INNESTI (PIANTE MADRI DI PORTINNESTI DI VITE)
Art. 84 - Fermo quanto previsto dall’art. 9 - Oggetto della garanzia -, la garanzia riguarda le talee ottenibili da sarmenti di piante madre di porta innesti di vite ed ha inizio dalla schiusa delle gemme; essa termina con la caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 85 - La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l’indicazione:
- della varietà;
- dell’età;
- della forma di allevamento (strisciante od impalcato);
- del numero dei ceppi.
Art. 86 - Le talee, per le quali viene prestata la garanzia, devono presentare i seguenti requisiti:
a) diametro maggiore dell’estremità più piccola compreso tra 7 e 12 mm, con tolleranza del 25% di talee con diametro non inferiore a 6,5 mm;
b) diametro maggiore dell’estremità più grossa non superiore a 14 mm;
c) lunghezza di 40 cm circa.
Art. 87 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Illese; segni di percossa; lesioni alla corteccia e/o al cambio | 0 |
b) | Qualche lesione rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo | 55 |
d) | Qualche lesione non rimarginata al cilindro centrale e/o al midollo | 75 |
e) | Più lesioni non rimarginate al cilindro centrale e/o al midollo; talee non ottenute per stroncamento del tralcio | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO E DI OLIVO (VIVAI PIANTE DA FRUTTO POMACEE E DRUPACEE E VIVAI PIANTE DI OLIVO)
Art. 88 - La garanzia riguarda unicamente gli astoni di un anno, con esclusione di quelli provenienti da portainnesto di tre anni ed oltre, intendendosi come tali le piante di vivaio di un anno d’innesto per l’impianto frutticolo ed olivicolo.
Art. 89 - Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia ha inizio dalla schiusa delle gemme e termina alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 90 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
VIVAI PIANTE DA FRUTTO ACTINIDIA
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Piante illese o con lesioni alla corteccia | 0 |
b) | Piante con rade lesione | 15 |
c) | Piante con qualche lesione | 30 |
d) | Piante con numerose lesione e/o con rade lacerazioni | 50 |
e) | Piante con qualche lacerazione | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazione; | 90 |
Si considerano le lesioni e le lacerazioni intervenute entro i 180 cm dalla base
VIVAI PIANTE DA FRUTTO - DRUPACEE
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Piante illese o con qualche lesione rimarginata inferiore a cm. 1,5 o rade lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5 | 0 |
b) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm.1,5 o qualche lesione rimarginata superiore a cm.1,5 | 10 |
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate superiori a cm. 1,5 | 20 |
d) | Piante con rade lesioni non rimarginate inferiori a cm. 1,5 | 30 |
e) | Piante con qualche o numerose lesioni non rimarginate inferiori o superiori a cm. 1,5 o con qualche lacerazione | 60 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato danni irreparabili all’astone in particolare sotto alla linea d’impalco (inferiore a cm. 50). | 100 |
VIVAI PIANTE DI OLIVE
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Astoni illesi; astoni con lesioni superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Xxxxxx con lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono rimarginate | 10 |
c) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide, interessando superficialmente i tessuti legnosi e che sono completamente rimarginate | 30 |
d) | Xxxxxx con numerose lesioni che incidono l’epidermide ed i tessuti legnosi e che non sono completamente rimarginate o non rimarginate, astoni con svettamento apicale ed xxxxxx gravemente compromessi nel loro normale accrescimento | 65 |
e) | Astoni con profonde lacerazioni dei tessuti legnosi; astoni stroncati | 100 |
VIVAI PIANTE DA FRUTTO - POMACEE
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Piante illese; piante con ferite superficiali interessanti l’epidermide | 0 |
b) | Piante con qualche lesione rimarginata inferiore a cm.1,5 e/o rade lesioni rimarginate superiori a cm.1,5 | 15 |
c) | Piante con numerose lesioni rimarginate inferiori a cm. 1,5 e/o qualche lesione rimarginata superiore a cm. 1,5 | 30 |
d) | Piante con numerose lesioni inferiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o numerose lesioni superiori a cm. 1,5 rimarginate e/o qualche lesione non rimarginata superiore a cm. 1,5. Lesioni in prossimità dell’inserzione sull’astone che possono provocare lo spezzamento di un ramo anticipato non sostituibile con altri. Rade lacerazioni – Piante svettate | 50 |
e) | Piante con numerose lesioni superiori a cm. 1,5 non rimarginate e/o lesioni in prossimità dell’inserzione sull’astone che possono provocare lo spezzamento di due o tre rami anticipati non sostituibili con altri e/o con qualche lacerazione | 70 |
f) | Piante con numerose lacerazioni che hanno provocato o possono provocare lo spezzamento di più rami anticipati, piante stroncate | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIOPPI (PIOPPI IN VIVAIO)
Art. 91 - La garanzia riguarda la sola produzione dell’annata.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, essa ha inizio:
- per i vivai di un anno ad attecchimento avvenuto,
- per i vivai di due anni dal 1° marzo,
e termina alla caduta delle foglie e, in ogni caso, alle ore 12.00 del 15 novembre.
Art. 92 - Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Vivaio di un anno:
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno; svettamento intervenuto nei primi 100 cm dalla base | 30 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 65 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 100 cm dalla base; astoni persi o distrutti | 100 |
Vivaio di due anni:
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Xxxxxx; qualche lesione alla corteccia | 0 |
b) | Più lesioni alla corteccia; qualche lesione rimarginata al legno | 40 |
c) | Più lesioni rimarginate al legno; qualche lesione non rimarginata al legno | 70 |
d) | Più lesioni non rimarginate al legno; svettamento intervenuto oltre i 150 cm della porzione sviluppata nel secondo anno, astoni persi o distrutti | 100 |
PRODOTTO VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI E FORESTALI IN VASO (VIVAIO)
Art. 93 - La garanzia riguarda unicamente le piante coltivate nei vasi collocati a cielo aperto.
Fermo quanto previsto dall’art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -, la garanzia inizia alle ore 12.00 dell’1 maggio e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre.
Art. 94 - Alla polizza di assicurazione deve essere allegata la mappa con l’indicazione del numero dei vasi relativi alle singole categorie di piante assicurate e delle rispettive collocazioni.
Art. 95 - A deroga di quanto previsto all'art. 15 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -, il sinistro deve essere comunicato all’Agenzia presso la quale è assegnata la Polizza di Assicurazione o a Generali Italia a mezzo raccomandata, telegramma o fax (041/0000000) indirizzati a Imprese Agricole - Grandine - xxx X. Xxxxxxxxx 00 - 00000 Xxxx Il danno complessivo è CONVENZIONALMENTE valutato in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:
Tabella di liquidazione danni | % danno | |
a) | Piante illese; ammaccature diffuse con necrosi sottostanti, lesioni lievi dei tessuti | 0 |
b) | Incisioni medie e/o asportazioni di gemme e/o asportazioni lievi di ramificazioni | 15 |
c) | Incisioni profonde e/o asportazioni medie di ramificazioni | 30 |
d) | Asportazioni gravi di ramificazioni, senza possibilità di recupero nell’anno | 60 |
e) | Piante perdute | 100 |
DEFINIZIONI VALIDE PER LE TABELLE LIQUIDATIVE
Art. 96.1 – Analisi del Danno – Prodotto Frutta Tabelle A e B DEFINIZIONI: ACTINIDIA, DRUPACEE, POMACEE
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) LESIONE: qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dagli eventi oggetto della garanzia;
MINIMA: è la lesione senza rottura dell’epicarpo, che ha una dimensione in superficie e/o in profondità non superiore a 2 mm.
LIEVE: è la lesione con superficie pari o inferiore a 20 mm2 (lunghezza massima 4 mm) e/o con profondità pari o inferiore a 3 mm.
MEDIA: è la lesione con superficie superiore a 20 mm2 e fino a 40 mm2 (lunghezza massima 7 mm) e/o con profondità superiore a 3 mm e sino a 7 mm.
NOTEVOLE: è la lesione con superficie superiore a 40 mm2 e sino a 100 mm2 (lunghezza massima tra 7 e 12 mm) e/o con profondità superiore a 7 mm e sino a 12 mm.
1) Per le CILIEGIE e le cultivar di SUSINE A FRUTTO PICCOLO i valori delle lesioni si considerano ridotti di 1/2, mentre per le ALBICOCCHE e le restanti cultivar di SUSINE si considerano ridotti di 1/4.
2) Per le MELE il termine lesione mantiene la sopraindicata definizione solo quando si è in presenza di rottura dei tessuti epidermici e/o di alterazione cromatica, diversamente si considera componente dell’ondulazione.
RIPARATA: è quel tipo di lesione che, a seguito di rottura dell’epicarpo, presenta il mesocarpo del frutto isolato dall’ambiente esterno per formazione di sughero e/o di pellicola peridermica.
SINGOLA: è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
B) FREQUENZA DELLE LESIONI:
La lesione singola è quella che non manifesta rottura dell’epicarpo, né determina accelerazione della maturazione del frutto; diversamente essa entra nel danno corrispondente a quello previsto alla frequenza “qualche”.
Drupacee e Actinidia | Pomacee | |||
Lesioni minime e lievi | Lesioni medie e notevoli | Lesioni minime | Lesioni lievi, medie e notevoli | |
QUALCHE | Da 1 a 4 | Da 1 a 3 | Da 1 a 5 | Da 1 a 4 |
PIU’ | Da 5 a 9 | Da 4 a 7 | Da 6 a 10 | Da 5 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 9 | Oltre 7 | Oltre 10 | Oltre 7 |
C) ONDULAZIONE: fenomeno (tipico delle mele) di variazione superficiale della normale conformazione del frutto determinata da lesioni che non comportino rottura dei tessuti epidermici, né loro alterazione cromatica;
TRACCIA: è determinata da non più di una lesione lieve;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno non supera 1/10 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione media;
MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 ed 1/4 di quella del frutto; è determinata altresì da non più di una lesione notevole;
NOTEVOLE: la superficie interessata dal fenomeno supera 1/4 di quella del frutto.
D) DEFORMAZIONE: fenomeno di anomala conformazione morfologica del frutto, causata da lesioni di grandini precoci;
LIEVE: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/20 e 1/10 di quella del frutto; MEDIA: la superficie interessata dal fenomeno è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; GRAVE: la superficie interessata dal fenomeno è superiore a 1/3 di quella del frutto.
DEFINIZIONI: CACHI - FICHI
Agli effetti della quantificazione del danno, ai termini di cui alla tabella convenzionale, sono attribuiti i seguenti valori:
A) INCISIONI AL MESOCARPO:
LIEVI: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 1° quarto del mesocarpo; MEDIE: il trauma interessa, in tutto od in parte, il 2° quarto del mesocarpo; PROFONDE: il trauma interessa, in tutto od in parte, la 2a metà del mesocarpo.
B) FREQUENZA DELLE INCISIONI
Lesioni | |
QUALCHE | Da 1 a 3 |
PIÙ | Da 4 a 7 |
NUMEROSE | Oltre 7 |
C) DEFORMAZIONE la «deformazione» si ha quando i frutti sono stati interessati dagli eventi in garanzia nei primi stadi di crescita, provocandone una forte trasformazione dei tessuti epicarpiali e/o mesocarpiali tale da causare uno sviluppo alterato relativamente all’aspetto tipico della varietà.
Art. 96.2 – Analisi del Danno – COCOMERI, MELONI, PEPERONI, ZUCCHE E ZUCCHINE
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
DEFINIZIONI: COCOMERI, COCOMERI Sugar Baby e simili, MELONI
INCISIONE si intende anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
DECOLORAZIONE E BRUCIATURA dell’epicarpo, si intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
DEFINIZIONI: PEPERONI
INCISIONE per incisione si deve intendere anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
DECOLARAZIONI E BRUCIATURE dell’epicarpo, si deve intendere:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti;
MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 2 cm2; ; 1 cm2 per le decolorazioni punteggianti.
DEFINIZIONI: ZUCCHE E ZUCCHINE
INCISIONE si intende anche l’effetto della screpolatura provocato dall’evento assicurato
PLACCHE DI RUGGINOSITA’ STROFINAMENTI DECOLORAZIONI E BRUCIATURE dell’epicarpo, si
intende:
LIEVE quando la superficie interessata dall’evento non è superiore a 1/10 di quella del frutto; MEDIA quando la superficie interessata dall’evento è compresa tra 1/10 e 1/3 di quella del frutto; NOTEVOLE quando la superficie interessata dall’evento è superiore a 1/3 di quella del frutto.
Art. 96.3– Analisi del Danno – Prodotto Vivai piante da Frutto, Pomacee, Drupacee ed Actinidia
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE: ferita che presenta evidente il fenomeno di cicatrizzazione in cui il callo cicatriziale riuscirà a ripristinare una normale funzionalità delle porzioni interessate.
LACERAZIONE: ferita estesa e profonda che, pur presentando fenomeni di riparazione in atto, mostra ancora porzioni di legno scoperto e denota una grave ed irreparabile alterazione morfologica e funzionale delle porzioni interessate.
SVETTAMENTO: rottura della cima dell’astone al di sopra dell’ultimo ramo anticipato.
STRONCATURA: rottura dell’astone al di sotto dell’ultimo ramo anticipato.
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni o delle lacerazioni è riferito all’intera pianta.
Lesioni/Lacerazi oni | |
RADA | Da 1 a 8 |
QUALCHE | Da 9 a 14 |
NUMEROSE | Oltre 14 |
Dei rami anticipati sono presi in considerazione solamente quelli che, per dimensioni e posizione, sono ritenuti idonei alla formazione della pianta futura. Questi devono essere posizionati sull’astone nella fascia che va da:
- cm.50 a cm.100 per il pero;
- cm.60 a cm.110 per il melo;
- cm 40 per tutta la lunghezza dell’astone per il pesco.
Art. 96.4 – Analisi del Danno – Prodotto Vivai di Pioppi
Agli effetti della quantificazione dei danni da Grandine e/o vento forte, ai termini di cui alla tabella, sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE RIMARGINATA: ferita che presenta evidente il fenomeno della cicatrizzazione LESIONE NON RIMARGINATA: ferita estesa e profonda che mostra ancora porzioni di legno scoperte
SVETTAMENTO: rottura e/o curvatura della cima dell’astone causata da grandine e/o vento forte
CURVATURA LIEVE: freccia o disassamento dall’asse da 10 a 30 cm
(intendendo per freccia la distanza tra il punto medio dell'arco e il punto medio della corda sottesa)
CURVATURA GRAVE: freccia o disassamento dall’asse oltre 30 Le lesioni devono interessare esclusivamente l’astone centrale
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni è riferito all’intera pianta con esclusione dei primi 100 cm dalla base del fusto per le lesioni rimarginate.
Lesioni | |
QUALCHE | Da 5 fino a 15 |
PIU’ | Da 16 fino a 25. |
NUMEROSE | Oltre 25 |
Art. 96.5 – Analisi del Danno – Prodotto piante di viti portainnesti, i nesti e i vivai di vite
Agli effetti della quantificazione del danno di qualità sono attribuiti i seguenti valori:
A) DEFINIZIONI
LESIONE effetto del danno che abbia comportato rimarginazione dei tessuti; LACERAZIONE effetto del danno che abbia comportato mancata rimarginazione dei tessuti
B) FREQUENZA
Il numero delle lesioni è
Lesioni | |
QUALCHE | Fino a 3 |
PIU’ | Oltre 3 |
ALLEGATO N. 1
ELENCO XXXXX XXXXXX
Elenco dei professionisti da nominare quali terzi periti in caso di perizie d’appello
FRUTTA ED UVA
- XXXXXX xxxx. agr. XXXXXX -
xxx Xxxxx xxxxx Xxx, 000 - 00000 Xxxxxxxxxx – tel. 0874/482842; 335/8128057
- GASPERETTI geom. Xxxxxxxx – via X. Xxxxxxxx 96 - 38019 Ville d’Anaunia (Trento) - 338/7309961
- PEZZI dott.agr. ATTILIO - xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxxx – tel. 0532/740534; 368/3710046
- TOSCHI p.a. XXXXXXX - xxx Xxxxxxxxx, 000 - 000000 Xxxxxx (XX) – tel. 334/0000000
CEREALI, RISO E SOIA
- BARGIGIA dott. agr. FRANCESCO - xxx X. Xxxxxx, 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX) – tel. 0363/50135; 338/6054683
- TAINO geom. GIAMPIERO (CR) Xxx Xxxxx,00 - 00000 Xxxxx (XX) – tel. 0373/256002; 338/8210338
- CHIAVERANO p. agr. PIETRO Xxx Xxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx (XX) - tel. 338/0000000
TABACCO
- BELLINGACCI dott. agr. LUCA - via dei Filosofi “Il Ducato” – 00000 Xxxxxxx (XX) – tel. 335/0000000
- XXXXXX p. agr. XXXXX Xxx Xxxxx Xxxxxxxx 43/A – 06124 Perugia – tel. 335/0000000
POMODORO E PRODOTTI SPECIALI