CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
AREA DELLE RISORSE E DELLO SVILUPPO DELL'AREA VASTA SETTORE DELLA INNOVAZIONE, DEL TURISMO E DEI SERVIZI AI COMUNI
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE COALA
CIG 8144812F79
Le condizioni sotto riportate vanno ad integrare o a derogare quelle previste nelle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”).
ART. 1 CONFERIMENTO DELL’INCARICO
Il presente capitolato disciplina il servizio di manutenzione e assistenza del software Coala con 3 giornate di assistenza on-site.
La presentazione dell’offerta varrà come accettazione del presente capitolato.
Ai sensi del GDPR n. 679/2016 si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati dalla Provincia di Brescia esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Provincia di Brescia.
ART. 2 OGGETTO E MODALITA’ DELL’INCARICO
Come precedente capitolato:
La fornitura del servizio di cui all'Articolo 1, prevede lo svolgimento delle seguenti attività di manutenzione e assistenza del software Coala, compresa l'assistenza telefonica, con tempo di risposta di massimo di 72 ore dalla presa in carico della richiesta di assistenza.
Il servizio ha l'obiettivo di mantenere nel tempo il software aggiornato tecnicamente ed alle evoluzioni della normativa di riferimento.
Il servizio comprende installazione di nuove releases dei software, che verranno rilasciate nel tempo a seguito di nuove implementazioni e funzionalità, a seguito del mutare della legislazione; comprende inoltre le correzioni di eventuali errori o malfunzionamenti riscontrati nei programmi ed anche 3 giornate di assistenza on-site.
Gli interventi verranno pianificati con i referenti tecnici della Provincia di Brescia e/o dai tecnici da loro delegati tramite comunicazioni email o fax.
Il servizio deve essere realizzato nell’integrale rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in piena osservanza delle presenti condizioni di contratto.
Al fine dell’espletamento delle attività previste dal presente contratto e per la durata dello stesso, la Provincia metterà a disposizione dell’affidataria:
• Accesso alla rete aziendale della Provincia di Brescia tramite attivazione di una VPN, accessibile dal link
xxxxx://xxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx tramite username e password
• Accesso consentito al server SecureLog
• Abilitazione alla navigazione internet con profilo senza restrizioni.
Le password delle credenziali sopra descritte verranno rilasciate al legale rappresentante dell’affidataria prima dell’avvio del contratto e saranno inviate tramite e-mail all’indirizzo indicato nella modulistica prodotta per l'accreditamento al MEPA.
Con riferimento alle stesse, al fine di garantire la riservatezza delle informazioni, è fatto obbligo di:
- Modifica della password di dominio al primo accesso;
- Modifica delle password rilasciate con cadenza almeno trimestrale (D. Lgs. 196/2003);
- Non comunicare ad altri le credenziali rilasciate.
L’affidataria si impegna a:
• comunicare al Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni ogni variazione relativa ai tecnici che svolgono il servizio di assistenza;
• sollevare l’Amministrazione da qualunque utilizzo indebito degli strumenti informatici messi a disposizione.
L’affidataria dichiara inoltre di impegnarsi a rispettare le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle norme di buon uso della rete espresse nel documento internazionale Netiquette e al D.Lgs. n. 196/03 in materia di privacy e sicurezza.
In considerazione della natura del servizio in oggetto e delle modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria della Provincia, pertanto non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Resta comunque facoltà dell’affidataria richiedere, in qualunque momento, copia aggiornata del documento “Informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta”.
ART. 3 VALORE DELLA FORNITURA
L'importo presunto complessivo del servizio ammonta a € 8.500,00 (al netto dell'IVA di Legge).
Non saranno accettate offerte pari o superiori a tale limite, pena l’esclusione dell’offerta. L’importo deve intendersi comprensivo dello svolgimento completo del servizio di base secondo il presente capitolato.
L’importo dell’onere della sicurezza è pari a zero in quanto non sono previsti rischi da interferenze (art. 26, comma 5, D. Lgs. 81/2008 e Determinazione Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008).
ART. 4 DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto è di 24 mesi, decorrenti dalla data della stipula che verrà effettuata tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA di Consip).
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 D.Lgs 50/2016, è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx
– Funzionario del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni della Provincia di Brescia.
ART. 6 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
In relazione all'affidamento di cui alla presente procedura il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del d.lgs 50/2016. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ART. 7 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato, ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016, aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) medesimo Decreto. Sarà espletato tramite il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA organizzato da Consip).
Nel caso di mutate esigenze di servizio la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione, di reindire, sospendere o annullare la gara, nonché di prolungarne i termini di scadenza.
ART. 8 OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIA
È fatto divieto all’affidataria di impostare password sul BIOS delle attrezzature utilizzate per erogare il servizio di assistenza e/o modificare eventuali password già esistenti.
La Provincia effettua il costante monitoraggio dell'utilizzo dei servizi da parte del personale dell’affidataria, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza della rete, trasmettendo periodicamente la rendicontazione relativa all'uso dei servizi al Direttore responsabile.
L’affidataria è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature e dei servizi informatici, telematici e telefonici a lei assegnati o comunque nella sua disponibilità per ragioni del servizio prestato.
Sono vietati in particolare:
a. L'utilizzo delle attrezzature e dei servizi per fini diversi da quelli previsti dall’oggetto del presente contratto, ivi compresi i fini strettamente personali.
b. Violazione di segreti d'ufficio, brevetti o diritti d'autore, o norme e leggi similari, inclusa l'installazione o la distribuzione di copie pirata di software prodotto e protetto dalle leggi sulle licenze, di cui la Provincia non possiede regolare licenza in corso di validità.
c. Copia non autorizzata di materiale protetto da Copyright, compresa la digitalizzazione e distribuzione di musica e/o fotografie tratte da riviste, libri o altre fonti.
d. La diffusione di software, informazioni tecniche, software e tecnologia di criptazione, in violazione della normativa italiana ed internazionale.
e. Introduzione di programmi "maligni-dolosi" nella rete o sui server (ad es. virus, worms, troiani, ecc.)
f. La rivelazione a terzi della password del proprio account onde consentirne l'utilizzo.
g. L'utilizzo delle attrezzature della Provincia per ottenere o trasmettere materiale che viola i diritti fondamentali della persona.
h. Fare offerte fraudolente di prodotti, articoli o servizi utilizzando un qualunque account della Provincia.
i. Fare breccia nella sicurezza della rete o distruggere le connessioni. E' vietato in particolare l'accesso alla rete con l'account di altre persone che non hanno dato l'autorizzazione compreso l'accesso a dati memorizzati su server, sempre che queste azioni non rientrino nelle mansioni del servizio. In particolare la "distruzione" include lo sniffing della rete, intasare il traffico di rete (inondando di ping o trasmettendo pacchetti), rifiutare i servizi e gli script automatici e creare informazioni di routing per scopi illeciti.
j. Monitorare le porte e la sicurezza, se non preventivamente notificato e autorizzato dal Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni. Effettuare qualunque forma di monitoraggio di rete che possa intercettare dati destinati ad altri utenti, sempre che questa attività non rientri nelle normali mansioni lavorative. Raggirare l'autenticazione dell'utente o la sicurezza di qualunque client, rete o account.
k. Usare programmi, script o comandi, o inviare messaggi di qualunque tipo con l'intento di interferire o disabilitare l'utilizzo di una sessione di lavoro, utilizzando qualunque modo locale o tramite Internet/Intranet/Extranet.
L'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, è tenuto ad adeguarsi a tutte le prescrizioni contenute nelle policy in ambito informatico predisposte dalla Provincia di Brescia.
Art. 9 SLA (Service Level Agreement)
Il servizio offerto dovrà rispettare i seguenti livelli:
• la presa in carico del problema deve avvenire entro 2 (due) ore dalla segnalazione;
• la risoluzione del problema, con relativa risposta, deve avvenire entro e non oltre le 72 (settantadue) ore dalla presa in carico della segnalazione;
• l’upgrade alla nuova release del software deve avvenire entro i 30 giorni lavorativi.
ART. 10 COMPENSI SPETTANTI, COSTI DELLA SICUREZZA E MODALITA’ DI
PAGAMENTO
Il compenso spettante all'affidataria sarà corrisposto in tre rate, dietro presentazione di regolare fattura da emettersi secondo quanto segue:
• 25% dell'importo alla stipula del contratto
• 25% a 12 mesi dalla stipula;
• 25% a giugno 2021;
• 25% a fine contratto.
La fatturazione dovrà decorrere dall’effettivo avvio a regime del servizio.
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, riscontrata regolare e previa verifica delle attività svolte, nonchè previa verifica disposta in attuazione dell’articolo 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e previa acquisizione di DURC regolare.
Ai sensi del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 2.4.2013 n. 55 e dell’art. 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dal 31 marzo 2015 la Provincia di Brescia accetta solo fatture trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del citato D.M. n. 55/2013 e reperibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx.
Inoltre dal 30.6.2015 la Provincia effettuerà i pagamenti, anche parziali, solo dopo aver ricevuto la fattura in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio, da inserire obbligatoriamente nell'elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica , per quanto riguarda la Provincia di Brescia, è il seguente :
UF95O3
Codice Univoco Ufficio
Si ricorda che con il citato decreto legge n. 66/2014 è stato inoltre disposto che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano:
• il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, previsti dalla tabella 1 allegata al decreto; detta tabella è aggiornata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
• nel campo “altre informazioni” riportare il numero della determinazione dirigenziale con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno contabile.
Si precisa, che questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento della fattura elettronica qualora non venga in essa riportato il predetto codice CIG.
Si fa inoltre presente che le spese bancarie del bonifico sono a carico del beneficiario e verranno trattenute direttamente dalla Tesoreria della Provincia di Brescia.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B “Regole Tecniche” al citato D.M. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SDI, mentre l'allegato C “Linee Guida” , del medesimo decreto , riguarda le operazioni per le gestione dell'intero processo di fatturazione.
Pertanto si invita a consultare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.
Si informa inoltre che le informazioni relative al pagamento delle fatture saranno reperibili attraverso la piattaforma per la Certificazione dei Crediti messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) Ragioneria
Generale dello Stato collegandosi al sito: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xxx.xx .La Provincia di Brescia non risponde per eventuali ritardi o sospensioni nei pagamenti imputabili al mancato rispetto da parte dell’affidataria della procedura sopra indicata.
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e del Decreto Legge 187 del 12/11/2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza” i pagamenti devono avvenire esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. I contraenti hanno l’obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. Inoltre hanno l’obbligo di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il contraente assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.
L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3, c. 8 della L. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Provincia di Brescia e alla prefettura di Brescia.
La violazione degli obblighi previsti dal suddetto art. 3 della L. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo le suddette cessioni devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Provincia di Brescia.
ART. 11 INADEMPIENZE E PENALITA'
Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno.
Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento.
L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento.
L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario
dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Salva la risoluzione per inadempimento (art. 1453 del C.C.), la Provincia di Brescia si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del C.C., a tutto danno e rischio dell’affidataria, nei seguenti casi:
• ritardo nel completamento dell'attività superiore a quindici giorni solari e consecutivi;
• non intenda sottostare alle penalità previste all’Art. 11 del presente capitolato;
• gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale della Provincia (3 volte).
Come disposto dall’art. 3 c. 8, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., l’affidataria, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Provincia e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
Ai sensi dell’art. 3 c. 9 bis, della L. 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.
Resta salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei conseguenti danni.
ART. 13 RECESSO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 13, DEL D.L. 95/2012
Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione stipulata da Consip SpA, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, con parametri migliorativi – tenendo conto nella valutazione del decimo delle prestazioni ancora da eseguire - e l’affidataria non aderisca alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal presente contratto per riportarlo nel limite di cui all’art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, la Provincia recederà dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.
ART. 14 RISOLUZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.P.R. 62/2013
Gli obblighi di condotta previsti dal regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono estesi, per quanto compatibili ai sensi dell’art. 2 del regolamento medesimo, ai collaboratori dell’affidataria che, a qualsiasi titolo, verranno incaricati della fornitura del servizio in oggetto.
L’affidataria si impegna a prendere visione del regolamento disponibile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xxxxxxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxxxx e a diffonderne la conoscenza tra i collaboratori incaricati del servizio.
In caso di violazione degli obblighi derivanti dal regolamento da parte di tali collaboratori, la Provincia procederà alla risoluzione del presente contratto ai sensi della normativa citata.
ART. 15 TRATTAMENTO DATI PERSONALI E RISERVATEZZA
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR n. 679/2016 (Codice in materia di protezione dei dati personali), esclusivamente nell’ambito della procedura cui si riferisce il presente atto. I dati raccolti sono destinati alla scelta del contraente ed il loro conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che l’operatore economico che intende partecipare alla gara o aggiudicarsi l’appalto deve fornire alla Provincia di Brescia la documentazione richiesta dalla vigente normativa e dal presente atto. La mancata produzione dei predetti documenti comporta l’esclusione dalla procedura o la decadenza dall’aggiudicazione.
I dati raccolti possono essere trattati dal personale della Provincia di Brescia che cura il procedimento di gara, dalla Commissione di gara ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse nel rispetto della normativa vigente. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Brescia.
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Mepa di Consip, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Mepa che cura gli adempimenti in ordina alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore della Innovazione. del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
Ai fini della regolare esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà necessariamente trattare dati personali per conto della Provincia di Brescia. Per tale motivo, in osservanza di quanto stabilito dalla normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dall’articolo 29 del D. X.xx 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, l’aggiudicatario, all’atto della sottoscrizione del contratto, verrà designato quale Responsabile “esterno” del Trattamento, assumendo gli obblighi e le responsabilità connesse a tale ruolo. Relativamente a detto trattamento, si precisa che il Titolare è la Provincia di Brescia e che il Responsabile “interno” del Trattamento è il Dirigente del Settore della Innovazione, del Turismo e dei Servizi ai Comuni.
A seguito della designazione, l’aggiudicatario dovrà impegnarsi all’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali nonché alle istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento, adottando le opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali che dovranno essere correttamente trattati. A tal fine il contraente, prima dell’avvio delle attività, dovrà provvedere alla designazione degli “Incaricati del Trattamento” che saranno coinvolti nella realizzazione delle attività oggetto dell’appalto e comportanti il trattamento di dati personali, comunicando i relativi nominativi all’appaltante. Inoltre dovrà fornire idonee garanzie del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza dei dati così come previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza, adottate per minimizzare i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
ART. 16 SPESE
Il presente contratto è soggetto a registrazione, solo in caso d’uso, ad imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del DPR 26.4.1986 n. 131. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del contraente incaricato. Ai sensi dell'art. 53 comma 3 del Regolamento Consip l’affidataria provvederà all’assolvimento dell'imposta di bollo, per un importo pari ad € 16,00, a seguito di apposita comunicazione della Provincia inviata tramite portale MEPA.
Tale pagamento è da effettuarsi nelle modalità indicate all’art. 3 del D.P.R. 26/10/1972 n. 642 (sostituito dal D.P.R. 955/82). Si precisa che trattandosi di procedura gestita con documenti firmati digitalmente, l’imposta di bollo deve essere assolta in modo virtuale. Nel caso venisse utilizzato il modello F23, si danno alcune indicazioni per la compilazione:
• Ufficio o Ente: “TMJ”
• Estremi dell’Atto o del Documento: Anno “2019” Numero della RDO;
• Codice Tributo: “456T”
• Descrizione: “Imposta di Bollo”
L’affidataria invierà tramite portale del MEPA la copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla comunicazione sopra citata.
In caso di mancato versamento dell'imposta di bollo, la Provincia si riserva di sospendere il pagamento dell'eventuale fattura pervenuta fino all'adempimento del versamento stesso.
ART. 17 ACCESSO AGLI ATTI
Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall’art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia. Il modulo per l’istanza di accesso agli atti relativi ai procedimenti di affidamento dei contratti è liberamente scaricabile dal sito della Provincia di Brescia: xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xxxxxxx-xxxx-xxxx
ART. 18 CONTENZIOSO
Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar), sezione di Brescia, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante (sezione “Amministrazione Trasparente”, Bandi e Contratti), disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell’avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del D.Lgs 50/2016).
Contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) della Lombardia, sezione di Brescia, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.
ART. 19 CONTROVERSIE
La definizione delle controversie tra la Provincia di Brescia e la Ditta aggiudicataria che dovessero insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è deferita al Foro di Brescia.
ART. 20 DISPOSIZIONI FINALI
Come previsto dall’art. 2 delle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”) e/o “Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti” (Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni”), i rapporti tra le parti relativi al contratto sono regolati:
• dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione della Provincia, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio/Prodotto, dalle “Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi” (Bando per l’abilitazione dei Prestatori di Servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”) e/o “Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti” (Bando per l'abilitazione di Fornitori di Beni alle Pubbliche Amministrazioni”) e dal presente Capitolato, il quale, in caso di contrasto, prevale sulle Condizioni Generali di Contratto;
• dalle disposizioni di cui al X.Xxx. 50/2016 e s.m.i.;
• dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
• dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.