Capitolato Speciale LOTTO 3b
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Capitolato Speciale LOTTO 3b
Copertura assicurativa
Incendio del patrimonio e rischi complementari
Periodo: dalle ore 24.00 del 30.04.2020 alle ore 24.00 del 30.04.2023
Scadenza annuale al 30.04
C.I.G. 8156205948
SCHEDA DI POLIZZA n. xxxx
Contraente: Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx00 00000 Xxxx
durata del contratto: anni 3, con effetto dal: 30.04.2020
scadenza il: 30.04.2023
frazionamento: annuale al 30.04
Somme assicurate:
Ubicazione del Rischio e Partite assicurate | Somme assicurate € | Tasso lordo ‰ | Premio lordo |
Roma – Via Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 25 | |||
1) Fabbricati | 4.800.000,00 | ||
2) Beni mobili - contenuto | 680.000,00 | ||
Firenze - Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 e Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 (xxxxx complesso) | |||
1) Fabbricati | 12.150.000,00 | ||
2) Beni mobili - contenuto | 2.000.000 | ||
3) Ricorso terzi (per tutte le sedi) | 500.000,00 | INCLUSO | INCLUSO |
Totale premio lordo …………………. |
SCHEDA DI POLIZZA
Art.1 Definizioni
Art.2 Descrizione dell’attività / Descrizione del rischio
SEZIONE 1 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art.1.1 Prova del contratto
Art.1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
Art.1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Art.1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
Art.1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro Art.1.6 Oneri fiscali
Art.1.7 Foro competente
Art.1.8 Forma delle comunicazioni
Art.1.9 Rinvio alle norme di legge
Art.1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa Art.1.11 Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese Art.1.12 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Art.1.13 Interpretazione del contratto
SEZIONE 2 NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE INCENDIO
Art. 2.1 Rischio assicurato
Art. 2.2 Esclusioni
Art. 2.3 Assicurazione per conto di chi spetta Art. 2.4 Ispezione delle cose assicurate
Art. 2.5 Obblighi in caso di sinistro
Art. 2.6 Esagerazione dolosa del danno
Art. 2.7 Procedura per la valutazione del danno Art. 2.8 Mandato dei periti
Art. 2.9 Valore delle cose e determinazione del danno Art. 2.10 Assicurazione con dichiarazione di valore
Art. 2.11
Art. 2.12
Art. 2.13
Art. 2.14
Art. 2.15
Art. 2.16
Copertura nuovi enti – adeguamento somme assicurate – regolazione del premio Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale
Assicurazione presso diversi assicuratori Anticipo e pagamento dell’indennizzo Precisazione sulle cose assicurate Indennizzo separato per ciascuna partita
SEZIONE 3 NORME AGGIUNTIVE (sempre operanti)
Art. 3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio Art. 3.2 Beni in leasing
Art. 3.3 Rinuncia alla rivalsa
Art. 3.4
Art. 3.5
Art. 3.6
Art. 3.7
Art. 3.8
Art. 3.9
Art. 3.10
Art. 3.11
Art. 3.12
Art. 3.13
Art. 3.14
Art. 3.15
Art. 3.16
Art. 3.17
Art. 3.18
Art. 3.19
Art. 3.20
Art. 3.21
Art. 3.22
Art. 3.23
Art. 3.24
Art. 3.25
Art. 3.26
Art. 3.27
Art. 3.28
Art. 3.29
Art. 3.30
Danni precedenti
Contiguità e vicinanze pericolose Urto veicoli
Beni presso terzi
Onorari periti e consulenti
Ricerca guasto da acqua condotta Fenomeni elettrici
Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari
Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio Eventi atmosferici
Grandine Acqua piovana
Intasamento gronde e pluviali Rigurgito fognature Sovraccarico da neve
Gelo
Perdita pigioni
Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro Oneri di urbanizzazione
Danni indiretti (maggiori costi) Differenziale storico artistico Merci in refrigerazione Cristalli
Danni consequenziali Ricorso terzi e locatari Xxxxxxxxx
Inondazioni – alluvioni – allagamenti
SEZIONE SCOPERTI/FRANCHIGIE – LIMITI ALL’INDENNIZZO
DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’
Art.1 – Definizioni
Assicurazione: | Il contratto di assicurazione |
Polizza: | Il documento che prova l’assicurazione; |
Contraente | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo |
Assicurato: | Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo |
Società: | L’impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici; |
Premio: | La somma dovuta dal Contraente alla Società. |
Rischio: | la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne. |
Sinistro: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Indennizzo: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
Franchigia: | La parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Scoperto: | La parte percentuale di danno che l’Assicurato tiene a suo carico. |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo: | Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell’assicurazione. |
Incendio | Combustione - con fiamma - di beni materiali, al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. |
Esplosione | Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità |
Implosione | Repentino cedimento di contenitori o corpi, per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi |
Fabbricati | I locali costituenti un intero fabbricato o porzione di esso; inoltre tutte le costruzioni di qualunque natura esse siano e qualunque destinazione esse abbiano, complete o in corso di costruzione o di ristrutturazione, compresi i relativi impianti fissi, idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d’aria, impianti e/o pannelli fotovoltaici – solari, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne in genere; tettoie, cabine elettriche, centrali termiche, box, recinzioni e mura, cortili interni, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco, spazi adiacenti anche tenuti a giardino (compresi alberi, anche di alto fusto), strade private e altre pertinenze in genere; affreschi, mosaici, bassorilievi, fontane e statue monumentali; nonché fissi ed infissi (come da definizione sotto riportata), opere di fondazione o interrate; di proprietà del Contraente o in locazione, comodato e/o detenuti a qualunque altro titolo dal Contraente medesimo, comunque costruiti e adibiti a qualsiasi uso e destinazione inerente l’attività o dove comunque il Contraente ha un interesse assicurabile. Sono compresi, se ed in quanto facenti parte della proprietà del fabbricato: tappezzerie, tinteggiature e moquettes. |
Scoppio | Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. |
Beni mobile - contenuto | Tutto quanto costituisce macchinari, attrezzature in genere, impianti specifici (compresi quelli di sicurezza), attrezzature, celle frigorifere, mobili, arredamento, apparecchiature elettroniche (come da definizione sotto riportata) apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, nonché tappezzerie, parquets e moquettes non facenti parte della proprietà del fabbricato ma appartenenti all’Assicurato. Sono altresì compresi: mobili e oggetti di antiquariato, raccolte e collezioni in genere, oggetti d’arte, statue, quadri, tappeti e arazzi, di valore singolo non superiore a Euro 15.000,00, nonché valori (come da definizione sotto riportata) fino alla concorrenza di Euro 10.000,00. Sono altresì compresi: vestiario in genere, scorte e merci (anche in refrigerazione), cose particolari (come da specifica definizione), nonché quant’altro - anche se qui non espressamente menzionato - utile o necessario per l’esercizio dell’attività del Contraente / Assicurato. Il tutto di proprietà del Contraente e/o dallo stesso detenuto o nella sua disponibilità, anche temporaneamente, a qualunque titolo, posto sottotetto o all’aperto nelle aree di pertinenza dei fabbricati. Sono compresi anche i beni non inerenti l’attività del Contraente, compreso quanto di proprietà dei dipendenti e di Terzi in genere. Sono esclusi: i beni rientranti nella definizione di Fabbricati nonché i veicoli iscritti al P.R.A. e, in relazione all’esistenza di specifica separata assicurazione stipulata dall’Assicurato, quant’altro rientra nella definizione di Apparecchiature elettroniche. |
Apparecchiature elettroniche | Macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, modem, scanner, plotter, stampanti, apparecchi elettronici di rilevazione e misura, centralino telefonico ed ogni altra macchina od apparecchiatura elettronica inerente l’attività dichiarata. |
Valori | Denaro, monete d'oro, medaglie auree, lingotti metalli preziosi, preziosi in genere, francobolli, valori bollati, coupon, buoni benzina, buoni pasto, ticket restaurant, titoli di credito in genere e tutti gli altri documenti rappresentanti un valore. |
Primo Rischio Assoluto | Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. |
Art. 2 – Descrizione dell’attività / Descrizione del rischio
Attività esercitata (a puro titolo esemplificativo e non limitativo):
L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera al fine di rafforzare l'efficacia, l’economicità, l’unitarietà e la trasparenza della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Italia, mirata alla promozione della pace, della giustizia attraverso uno sviluppo solidale e sostenibile dei popoli e delle persone.
L'Agenzia svolge le funzioni e realizza gli interventi di cooperazione allo sviluppo in precedenza gestiti dalla DGCS ai sensi della legge n. 49 del 1987, nonché ogni altra funzione indicata dall'articolo 17 della legge istitutiva.
Organizza e gestisce appuntamenti nazionali ed internazionali negli ambiti istituzionali dell’ente. L'Ente può estendere la propria attività a settori complementari, connessi od affini a quelli sopra indicati.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.
L’assicurazione comprende tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.
Si intendono assicurati tutti i beni di proprietà, in locazione e/o uso del Contraente, a cui convenzionalmente le parti attribuiscono il significato precisato alle definizioni "Fabbricati" e "Beni mobili".
L'assicurazione copre quindi tutti i beni, ovunque dislocati, che attengono e non le attività dell'Ente: primarie, accessorie e complementari, compresi tutti i mezzi, i reparti ed i servizi utili e necessari all'Ente e, comunque, tutto quanto concorre - direttamente e/o indirettamente e/o in forma mista e/o esercitata tramite volontariato - all'attività: nulla escluso né eccettuato.
SEZIONE 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
1.1 Prova del contratto
L’assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.
1.2 Pagamento del premio ed effetto delle garanzie
La presente polizza ha effetto dalla data ed ora indicate in frontespizio anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. La Contraente è obbligata a pagare la prima rata di premio alla Società entro 60 giorni dalla data di effetto della polizza.
Se la Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..
E’ data facoltà al Contraente di ottenere un’estensione per un massimo di ulteriori 60 (sessanta) giorni da richiedersi per iscritto in caso di non immediata disponibilità dei fondi in bilancio.
Ai fini dell'operatività delle garanzie assicurative per tutti i premi dovuti dal Contraente della presente polizza, si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine alla Ragioneria del Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Società, a mezzo raccomandata o PEC o telefax o posta elettronica e che il pagamento avvenga entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del documento stesso. I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora la Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che:
• l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto
• il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.
1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede
Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi dell’art. 1898
C.C. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell’art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Tuttavia l’omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all’atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all’indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente.
1.4 Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata o con P.E.C. da inviarsi 180 giorni prima della suddetta scadenza.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa sarà obbligata a rendersi contestualmente disponibile a recedere, alla stessa data, da tutti gli altri contratti affidati con la medesima procedura di gara della presente polizza e sarà facoltà del Contraente accettare o meno il recesso da tali altri contratti; in questo caso non si applicherà il termine dei 180 giorni di cui al comma precedente.
Inoltre é data facoltà al Contraente di recedere dal contratto, o da singole garanzie, senza preavviso anche a rinnovo annuale avvenuto qualora le disposizioni legislative presupposto del presente contratto vengano ad essere modificate oppure i fondi destinati al finanziamento del presente contratto non vengano stanziati o gli stanziamenti vengano ridotti dagli organi preposti ed in tal caso la Società non accettasse di proseguire il contratto riducendo i massimali proporzionalmente al minor introito di premio. Qualora tale recesso intervenisse dopo che il nuovo periodo assicurativo fosse iniziato ma il premio non fosse ancora stato versato rimane inteso che la Società non presterà alcuna copertura per tale periodo.
E’ facoltà del Contraente richiedere alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza triennale del contratto, una proroga di ulteriori due anni alle medesime condizioni economiche e normative. Inoltre, è facoltà del Contraente richiedere alla Società, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza del contratto, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
1.5 Facoltà di recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro che nel periodo assicurativo abbia comportato il pagamento di un indennizzo o il rifiuto del medesimo ma entro 60 giorni dalla data del pagamento o del rifiuto stessi, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 180 (centottanta) giorni da darsi con lettera raccomandata o P.E.C.. Il computo dei 180 giorni decorre dalla data di
ricevimento della suddetta raccomandata o P.E.C. da parte del destinatario.
In caso di recesso da parte della Società, la stessa sarà obbligata a rendersi contestualmente disponibile a recedere, alla stessa data, da tutti gli altri contratti affidati con la medesima procedura di gara della presente polizza e sarà facoltà del Contraente accettare o meno il recesso da tali altri contratti; in questo caso non si applicherà il termine dei 180 giorni di cui al comma precedente.
In ambedue i casi di recesso la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso.
Non é permesso il recesso se il rapporto sinistri pagati e riservati a premi imponibili relativi alla polizza dalla sua decorrenza al momento in cui si intende esercitare tale diritto sia inferiore al 50%.
1.6 Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
1.7 Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.
1.8 Forma delle comunicazioni
Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata/Pec o telex o telegramma o telefax o e-mail o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
1.9 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è espressamente regolato dalle Condizioni Contrattuali valgono le norme di legge.
1.10 Tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
La Società assicuratrice, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 cc e dell’art. 3, c. 8 della Legge.
1.11 Partecipazione delle Società – Associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia Società mandataria Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
⇒ Compagnia Società mandante Quota xx%
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
In caso di coassicurazione
L’assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate:
⇒ Compagnia Quota % - Delegataria
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
⇒ Compagnia Quota % - Coassicuratrice
L’Impresa Delegataria provvederà, comunque ed in ogni caso, in deroga a quanto disposto
dall’art.1911 c.c. e con responsabilità solidale di tutte le imprese partecipanti all’accordo di coassicurazione, ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri nei confronti dell’Assicurato danneggiato o comunque dell’avente diritto senza che possano essere ad esso opposte eccezioni e/o riserve da parte delle altre Imprese Coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
1.12 Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
La Società alle scadenze annuali, si impegna a fornire al Contraente, entro 60 giorni, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati;
b) sinistri riservati;
c) sinistri liquidati (con indicazione dell’importo liquidato);
d) data denuncia
e) data definizione
f) sinistri respinti.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, entro 60 giorni, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
1.13 Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.
SEZIONE 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO
2.1 Rischio assicurato
La Società si obbliga a risarcire i danni materiali e diretti, anche se conseguenti a colpa grave del Contraente/Assicurato o delle persone delle quali lo stesso debba rispondere, causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, implosione;
- autocombustione (combustione spontanea senza sviluppo di fiamma);
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- acqua condotta, fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, di riscaldamento o raffreddamento, di pluviali e di grondaie;
- caduta di velivoli in genere, loro parti e/o cose trasportate;
- bang sonico determinato dal superamento del muro del suono da parte di velivoli in genere;
- caduta di satelliti artificiali e corpi celesti
- rovina degli ascensori, montacarichi e simili, compresi danneggiamenti agli impianti medesimi.
La Società risarcisce altresì:
- i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di raffreddamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi;
- i danni da scoppio, alla macchina o all'impianto, se l'evento è determinato da difetti di materiali, fermo il diritto della Società di rivalersi verso il fabbricante della macchina o dell'impianto;
- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni, fatta eccezione per i danni da gelo e per quelli verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive, sia dell'impianto che dei locali protetti;
- i guasti causati da terzi e/o dall’Assicurato allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi, del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza; si intendono compresi anche i costi e le spese sostenuti per la rimozione, deposito, ricollocamento e trasporto dei “beni mobili” non danneggiati, qualora dette operazioni si rendessero necessarie, a seguito di sinistro indennizzabile, per il ripristino dei locali e/o per l’esecuzione dei lavori di riparazione;
- le spese poste a carico dell’Assicurato dalle imprese fornitrici per la riparazione o il rimpiazzo di apparecchi di erogazione di energia elettrica, acqua, gas e di impianti telefonici e informatici, al servizio del fabbricato, comprese quelle per i relativi allacciamenti;
- i danni materiali e diretti provocati da furto di fissi ed infissi ad uso comune, comprese le porte d’ingresso ai singoli locali.
2.2 Esclusioni
Salvo diversa pattuizione risultante in polizza, sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in conseguenza di eventi atmosferici;
c) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
d) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
e) danni indiretti di qualsiasi natura;
f) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e allagamenti;
g) di smarrimento, di furto, di rapina delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
h) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura o corrosione.
2.3 Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.
Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di Terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.
A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.
2.4 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
2.5 Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 15 giorni da quando l’ufficio assicurazioni del Contraente ne ha avuto conoscenza.
Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei 15 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino al termine delle operazioni peritali;
e) predisporre un elenco dei danni subiti con il valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture, o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
E' concesso di poter proseguire nelle attività, senza dovere attendere le operazioni peritali e senza che questo possa pregiudicare alcun diritto al risarcimento dei danni.
2.6 Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
2.7 Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Il Contraente sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo in eccesso a quanto previsto nella norma "onorari dei periti".
2.8 Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto dalla norma "obblighi in caso di sinistro";
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore delle cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti;
d) procedere alla stima comprese le spese di salvataggio, demolizione, sgombero, trasporto e quant'altro previsto.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori o di violazione dei patti contrattuali.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla, tale rifiuto deve essere attestato dai periti nel verbale definitivo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.
2.9 Valore delle cose e determinazione del danno Fabbricati e Beni Mobili
Premesso che per valore a nuovo si intende convenzionalmente:
1. In caso di distruzione:
a) Per i “fabbricati”, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato, escludendo soltanto il valore dell'area.
b) Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature, l'arredamento e quanto alla voce "beni mobili (esclusi valori, oggetti d’arte, scorte e merci)" il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; resta convenuto che quando il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare una macchina, un apparecchio, un impianto, un attrezzo od un altro bene con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base alla cosa più affine per equivalenza di prestazioni nelle stesse condizioni di impiego e destinazione, con opportuni correttivi se la cosa affine dia rendimento economico e prestazioni maggiori.
2. In caso di danno parziale: il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro dei beni danneggiati,
Le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:
1) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
a) l'ammontare del danno e della relativa indennità come se la estensione valore a nuovo non esistesse;
b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina la indennità complessiva calcolata in base al valore a nuovo;
2) agli effetti delle norme di polizza, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma risulti:
a) superiore od eguale al rispettivo valore a nuovo è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
c) eguale od inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento dell'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od il rimpiazzo sulla stessa area sulla quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se da ciò non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 48 mesi dall'atto di liquidazione parziale o amichevole o del verbale definitivo di perizia.
Resta convenuto, a deroga di quanto sopra, che la Società accorderà degli acconti di quanto dovuto per il supplemento di indennità a termini di detta clausola.
Tali acconti saranno commisurati allo stato di avanzamento dei lavori di rimpiazzo, ripristino o ricostruzione.
Scorte e merci
Il risarcimento verrà effettuato in base al valore di acquisto al momento del sinistro.
Valori
L’indennizzo, in caso di sinistro, sarà determinato nel modo seguente:
- Per i titoli, monete o banconote estere, in base al loro valore risultante dal listino di chiusura del giorno del sinistro e, se non vi è prezzo di mercato per tali titoli in tale giorno, il valore fissato concordemente tra le parti secondo le quotazioni alla Borsa Valori di Milano.
- Se i titoli non sono quotati alla Borsa Valori di Milano si prenderanno per base le quotazioni ufficiali di quella Borsa ove i titoli sono quotati o, in mancanza, il prezzo che verrà loro attribuito dal Xxxxxxxxx di Borsa di Milano.
- Per i titoli per i quali è ammesso l’ammortamento, in base alla somma nominale da essi portata.
- Per i valori non specificati ai precedenti punti, in base al loro valore nominale. Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:
1. la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
2. l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Oggetti d’arte
Il risarcimento verrà effettuato in base all’equo valore commerciale al momento del sinistro, nei limiti di risarcimento eventualmente specificati.
Se l’assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell’oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.
In caso di danno parziale verrà risarcito il costo integrale di riparazione, ripristino e restauro degli enti danneggiati, comprensivo dell’eventuale deprezzamento a seguito del danno.
2.10 Assicurazione con dichiarazione di valore
Il valore degli enti assicurati, al momento della stipulazione del presente contratto, è stato definito dai servizi tecnico patrimoniali del Contraente. Tale valutazione viene ritenuta congrua dalla Società e, per quanto non sia considerata come "stima accettata" agli effetti dell'art. 1908 - 2° comma - del Codice Civile, si conviene - in deroga a quanto diversamente stabilito - di escludere in caso di sinistro l'applicazione della regola proporzionale, alla condizione che il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di comunicazione annuale delle variazioni
intervenute per inclusione o esclusione di enti, come previsto dalla successiva norma 2.11 Copertura nuovi enti - Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio.
In caso contrario, la presente norma si intenderà abrogata e troverà applicazione quanto previsto dalla norma 2.12 Assicurazione parziale.
2.11 Copertura nuovi enti - adeguamento somme assicurate - regolazione del premio
Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dalla scheda tecnica ed è definito alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo in conseguenza di acquisizioni e/o alienazioni di beni, restando precisato che:
- per acquisizione deve intendersi sia l’acquisto, sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione deve intendersi sia la vendita sia la cessazione d’uso di beni a qualsiasi titolo. Ciò premesso, per comprovare l’inclusione e/o l’esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, il quale è viceversa obbligato a comunicare, entro 120 giorni decorrenti dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, al fine di consentire alla Società di procedere:
a) alla determinazione e alla regolazione del premio definitivo per il periodo assicurativo annuo trascorso, con l’intesa che il relativo importo - in aumento o in diminuzione rispetto al premio corrisposto in via anticipata - verrà convenzionalmente imputato nella misura del 50%;
b) al conteggio del premio dovuto a saldo del periodo assicurativo annuo in corso.
Le differenze attive o passive risultanti dall’adeguamento e/o regolazione devono essere pagate dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente, restando convenuto che le eventuali differenze passive verranno rimborsate al Contraente al netto delle imposte.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od in garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
2.12 Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale
Ai fini dell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile - nel caso in cui il Contraente non adempia a quanto previsto dalla norma 2.11 Copertura nuovi enti
- Adeguamento somme assicurate - Regolazione del premio - si conviene che non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, sempreché questa rientri entro il limite del 20% della somma assicurata ad ogni singola partita. Se detto limite del 20% risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza. Resta tuttavia convenuto che non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale per sinistri nei quali l’indennizzo non superi euro 25.000,00.
2.13 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati esclusivamente in caso di sinistro.
L'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
2.14 Anticipo e pagamento dell’indennizzo
L'Assicurato ha diritto di chiedere ed ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, fino ad un massimo del 50% dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, con il massimo di Euro 1.000.000,00, a condizione che non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità e che l'ammontare presunto del danno sia superiore a Euro 100.000,00.
L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
L'Assicurato ha diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo anche in mancanza del certificato di chiusa istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Società qualora dal certificato di chiusura istruttoria o dalla sentenza definitiva risulti una causa di decadenza della garanzia.
2.15 Precisazione sulle cose assicurate
Con la presente si intende assicurare e si assicura tutto quanto costituisce il complesso dei beni che costituiscono le ubicazioni dell’Ente e quanto contribuisce direttamente ed indirettamente all'attività fatta eccezione per la sola area sulla quale sorgono i fabbricati e/o altre pertinenze; in caso di sinistro pertanto, tutto quanto deve ritenersi assicurato e qualora una determinata cosa e/o bene non trovassero precisa assegnazione in una delle partite di polizza, ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia e controversa, questi verranno attribuiti alla partita "Beni mobili".
2.16 Indennizzo separato per ciascuna partita
Si conviene che in caso di sinistro, a parziale deroga delle norme relative alla valutazione e pagamento dell'indennizzo, sarà applicato, dietro richiesta dell'Assicurato, a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata, come se ai fini delle norme, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.
A tale scopo i periti incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia. I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati, come acconti, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.
Si conviene pertanto tra le parti che il pagamento delle indennità potrà essere eseguito, limitatamente per ciascuna partita colpita da sinistro, non appena risultano espletate le modalità ad essa relative, senza le necessità di provvedere in via preliminare alla definizione della globalità delle partite sinistrate.
SEZIONE 3 - NORME AGGIUNTIVE
(Sempre operanti)
3.1 Fabbricati in comproprietà o in condominio
Qualora si assicuri una porzione di fabbricato, l'assicurazione della stessa comprende anche la quota relativa alle parti di fabbricato costituenti proprietà comune.
3.2 Beni in leasing
Sono esclusi dalla garanzia i beni locati in leasing al Contraente/Assicurato, che al momento del sinistro siano già assicurati diversamente.
Nel caso in cui il capitale assicurato con altro contratto sia insufficiente, o non siano prestate le garanzie complementari previste dalla presente polizza, l'assicurazione riguarderà solo la parte di garanzia insufficiente come capitali.
3.3 Rinuncia alla rivalsa
In caso di sinistro la Società rinuncia, escluso il caso di dolo, al diritto di rivalsa ad essa spettante ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i soggetti che hanno temporaneamente in consegna i beni della Contraente, gli espositori che partecipano agli eventi in genere organizzati dal Contraente/Assicurato, gli organizzatori di eventi in genere, i fornitori, i clienti, gli utenti e i visitatori, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile del danno.
3.4 Danni precedenti
La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione precedentemente la data di effetto della presente assicurazione, non può essere invocato dalla Società come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.
3.5 Contiguità e vicinanze pericolose
Il Contraente Assicurato è esonerato dall’obbligo di dichiarare se in contiguità immediata o comunque a meno di 20 metri dai fabbricati assicurati, o contenenti le cose assicurate, esistono cose o condizioni in grado di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate dalla presente polizza.
3.6 Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati (esclusi in ogni caso i veicoli iscritti al P.R.A.) da urto di veicoli, natanti o mezzi ferroviari, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.7 Beni presso terzi
L’assicurazione è estesa ai beni di cui alla partita "Beni mobili" che si trovino presso terzi. Tale estensione è prestata a primo rischio assoluto entro il limite previsto al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”, che deve intendersi per singolo sinistro.
3.8 Onorari periti e consulenti
La Società si obbliga, in caso di danno indennizzabile a termine di polizza, a rimborsare all’Assicurato le spese e gli onorari che lo stesso deve pagare ad architetti, ingegneri, progettisti, consulenti e professionisti in genere, allo scopo di reintegrare le perdite subite.
La Società rimborserà inoltre l’Assicurato delle spese di perizia da questi eventualmente sostenute per il perito di parte nonché, in caso di perizia collegiale, la quota parte di spese ed onorari, a carico dell'Assicurato, relativi al terzo perito.
La presente estensione è prestata, per ogni sinistro, fino a concorrenza dell’importo indicato al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo” e, in ogni caso, con il limite delle somme effettivamente pagate, delle quali il Contraente è tenuto a dare dimostrazione esauriente.
3.9 Ricerca guasto da acqua condotta
La Società, oltre ai danni materiali e diretti derivanti da fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento o di raffreddamento pertinenti al fabbricato assicurato e degli impianti antincendio, indennizza - nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”:
a) le spese necessariamente sostenute per demolire e ripristinare le parti murarie allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d’acqua;
b) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi nei quali ha avuto origine la rottura accidentale.
Sono esclusi i danni derivanti da gelo, da acqua piovana e da rigurgiti di fogna, umidità e stillicidio.
3.10 Fenomeni elettrici
La Società risponde dei danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici, causati da correnti o scariche o altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.11 Assicurazione del costo di ricostruzione di cose particolari
La Società risponde, nei limiti previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”, del costo del materiale nonché delle prestazioni dell’ingegno e delle operazioni manuali e meccaniche, sostenuto per la ricostruzione di cose particolari e qualsiasi altra spesa, purché documentata, sostenuta dalla Contraente entro il termine di 12 mesi dalla data del sinistro.
3.12 Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio
La Società risponde :
1) dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione e scoppio verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni causati agli enti assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no del Contraente) che prendono parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Si conviene fra le parti che per “atto di terrorismo” si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2), anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.13 Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, compresi quelli causati da cose spinte o trascinate dalla forza dei menzionati eventi.
La Società non risponde:
a) dei danni causati da:
- fuoriuscita d’acqua dalle usuali sponde dei corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo;
- cedimenti o franamenti del terreno;
ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria;
b) dei danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;
c) dei danni subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni in genere;
- recinti, cancelli, gru, ciminiere e camini, insegne, antenne e simili installazioni esterne;
- cose poste all'aperto, eccetto quelli ivi poste per loro natura e destinazione;
- lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.14 Grandine
Fermo quanto disposto alla norma "Eventi Atmosferici" ed ad integrazione della stessa, la Società risponde dei danni causati dalla grandine a
- lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.15 Acqua piovana
La Società si obbliga a risarcire i danni subiti dalle cose assicurate da infiltrazioni di acqua piovana attraverso coperture, pareti, pavimenti e serramenti; sono tuttavia esclusi i danni:
- a seguito di acqua penetrata attraverso finestre, lucernari lasciati aperti e da gelo;
- causati da fuoriuscita di acqua da argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivanti da acqua piovana.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.16 Intasamento gronde e pluviali
La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.
Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo.
3.17 Rigurgito fognature
La società risponde dei danni causati ai beni assicurati da spargimenti di acqua ed altri liquidi derivanti da rigurgito di fognature purché riguardanti impianti di esclusiva pertinenza del fabbricato. Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo.
3.18 Sovraccarico da neve
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto,
purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale dei fabbricati, direttamente provocato dal peso della neve.
Rischi esclusi dall'assicurazione
La Società non risarcisce i danni causati:
- da valanghe e slavine;
- ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.19 Gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell’attività descritta in polizza
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.20 Perdita pigioni
Se il fabbricato assicurato è colpito da sinistro indennizzabile a termini della polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati e ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo.
3.21 Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
Fermo quanto disposto all’artt. 2.1 “Rischio assicurato”, qualora il limite ivi previsto per “demolire, sgomberare, trasportare, smaltire, decontaminare, disinquinare, nonché per il trattamento speciale dei residui, anche tossico nocivi,” risulti essere insufficiente, in eccedenza a quanto già previsto, la Società risponderà di una ulteriore somma fino alla concorrenza di quanto previsto al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
Sono comprese le spese necessarie per lo smontaggio, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati a tale scopo resesi necessarie.
3.22 Oneri di urbanizzazione
Si dà atto che nella somma assicurata alla voce " fabbricati ", sono compresi i costi e/o gli oneri che dovessero comunque gravare sull'Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
3.23 Danni indiretti (Maggiori costi)
Ove, in caso di sinistro coperto dalla polizza che dovesse colpire i beni assicurati, l’Assicurato dovesse mantenere in funzione servizi di pubblica utilità o altre attività, la Società si obbliga a risarcire, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto, le spese aggiuntive e/o straordinarie sostenute quali, a titolo esemplificativo e non limitativo:
- affitto di locali e strumentazioni;
- l'applicazione di altri metodi di lavoro o di lavorazione;
- l'uso di servizi da terzi;
- trasporto dipendenti;
- altre spese non espressamente escluse.
3.24 Differenziale storico artistico
La Società presta la propria garanzia anche per i maggiori danni che gli enti assicurati con particolari qualità storico artistiche possono subire a seguito di sinistro risarcibile e che eccedono le normali
spese di ricostruzione e/o ripristino di carattere funzionale previste dalla clausola Valore delle cose assicurate e determinazione del danno. A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni, possono riguardare affreschi, bassorilievi, ornamenti murari, monumenti, mosaici, soluzioni architettoniche, e possono consistere nelle spese di ripristino e/o restauro (costi dei materiali, spese competenze degli artigiani e/o artisti) oppure nelle spese per opere di abbellimento diverse da quelle preesistenti purché non ne derivi aggravio alla Società, nonché nella perdita economica subita dall’Assicurato per la distruzione totale o parziale del manufatto storico e/o artistico.
In caso di difforme valutazione circa l’opportunità e l'entità delle spese di ripristino e/o restauro, nonché in merito alla perdita economica dell'Assicurato per la distruzione totale o parziale, le Parti convengono sin d'ora di rimettersi al parere della Sovraintendenza ai beni storici e culturali competenti nel territorio ove si colloca il bene danneggiato, cui verrà dato formale incarico di perito comune.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.25 Merci in refrigerazione
Xxxxx subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:
a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
b) fuoriuscita del fluido frigorigeno; xxxxxxxxxxx:
1. ad eventi garantiti in polizza;
2. all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica.
La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non inferiore a sei ore.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.26 Cristalli
La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti comprese le spese di trasporto e di installazione derivanti da rottura dovuta a causa accidentale o fatto di terzi compresi i dipendenti o collaboratori della Contraente, delle lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchio e vetro anche con iscrizioni e decorazioni e delle insegne anche in materiale plastico o luminose e relative intelaiature, pertinenti ai fabbricati assicurati installati sia all’interno che all’esterno degli stessi.
La Società indennizza altresì le rotture:
- determinate da dolo e colpa grave delle persone di cui il Contraente debba rispondere a norma di Xxxxx;
- verificatisi in occasioni di scioperi, tumulti popolari, sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio, di vandalismo e atti dolosi di terzi;
- causate da cicloni, uragani, trombe d’aria, tempeste, bufere, grandine, neve, allagamento, alluvione, inondazione, caduta di alberi o rami;
- verificatisi in occasione di furto e rapina o nel tentativo di commettere tali atti.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.27 Danni consequenziali
La Società risponde dei danni materiali ai beni assicurati non cagionati direttamente dagli eventi per i quali è prestata l’assicurazione, ma subiti in conseguenza di questi eventi.
3.28 Ricorso terzi e locatari
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere, per capitali e spese - quale civilmente responsabile - ai sensi di Legge, per i danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali, dell'utilizzo di beni, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
L'assicurazione non comprende i danni:
a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.
L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.
3.29 Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovute a cause endogene.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzioni vulcaniche;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto " singolo sinistro";
- le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
3.30 Inondazioni - alluvioni – allagamenti
La Società, risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati per effetto di inondazioni, alluvioni e allagamenti.
Non sono compresi i danni causati da mareggiata, marea, maremoto umidità, stillicidio nonché trasudamento ed infiltrazioni, sempre che questi ultimi non siano direttamente conseguenti ad inondazioni, alluvioni ed allagamenti.
Ai fini della presente estensione di garanzia resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato nei termini previsti al capitolo “Scoperti, franchigie e limiti all’indennizzo”.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.
4. SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI ALL’INDENNIZZO
estensione di garanzia | Scoperto % | franchigia / minimo non indennizzabile | massimo indennizzo |
Spese demolizione, sgombero etc. | Nessuna | 300.000,00 per sinistro in aggiunta a quanto previsto all’art. 2.1 | |
Urto veicoli | 250,00 | ||
Beni presso terzi | nessuna | 10% partita contenuto | |
Onorari periti e consulenti | Nessuna | 50.000,00 per sinistro | |
Ricerca guasto da acqua condotta | 250,00 | 25.000,00 per sinistro e per anno | |
Fenomeni elettrici | 300,00 | 20.000,00 per sinistro | |
Ricostruzione cose particolari (archivi, disegni etc.) | Nessuna | 50.000,00 per sinistro e per anno | |
Scioperi, tumulti e sommosse atti vandalici e dolosi | 10 | 1.000,00 | 70% delle somme assicurate |
Terrorismo e sabotaggio | 10 | 2.500,00 | 50% delle somme assicurate con il max di € 5.000.000,00 per sinistro |
Eventi atmosferici | 15 | 2.000,00 | 50% delle somme assicurate |
Grandine | 10 | 1.500,00 | 30.000,00 per sinistro e per anno |
Acqua piovana | 500,00 | 200.000,00 per sinistro e per anno | |
Intasamento gronde e pluviali | 500,00 | 25.000,00 per sinistro e per anno | |
Rigurgito fognature | 500,00 | 25.000,00 per sinistro e per anno | |
Sovraccarico da neve | 2.500,00 | 50% delle somme assicurate | |
Gelo | 1.000,00 | ||
Colaggio impianti automatici di estinzione | 1.000,00 | 50.000,00 per sinistro | |
Perdita delle pigioni | Nessuna | 15% del valore a nuovo delle singole unità immobiliari sinistrate | |
Maggiori costi | Nessuna | 300.000,00 per sinistro | |
Differenziale storico artistico | Nessuna | 200.000,00 per sinistro e per anno | |
Merci in refrigerazione | 500,00 | 10.000,00 per sinistro e per anno | |
Cristalli | 100,00 | 6.000,00 per sinistro e 15.000,00 per anno | |
Ricorso Terzi | Nessuna | 500.000,00 per sinistro e per anno (salvo variante) | |
Terremoto | 10 | 15.000,00 | 50% delle somme assicurate |
Inondazioni, alluvioni, allagamenti | 10 | 5.000,00 | 50% delle somme assicurate |