COMUNE DI FONDI
COMUNE DI FONDI
(Provincia di Latina)
Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni
INDICE
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Oggetto e finalità Art. 2 - Definizioni
Art. 3 - Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni Art. 4 - La figura dello sponsor
Art. 5 - Corrispettivo delle sponsorizzazioni Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione
Art. 7 – Obblighi a carico del Comune
Art. 8 – Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee e per la definizione della forma contrattuale
CAPO II - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 9 – Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione Art.10 – Sponsorizzazioni di aree verdi e rotatorie
Art.11 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d’appalto
Art.12 – Sponsorizzazioni di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
Art. 13 – Partenariato pubblico privato per i beni culturali Art. 14 – Atto di mecenatismo
Art. 15 – Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor
CAPO III - SCELTA DELLO SPONSOR
Art. 16 – Elenco degli sponsor per importo inferiori ad Euro 40.000,00 Art. 17 – Scelta dello sponsor per importi superiori ad Euro 40.000,00 Art. 18 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor Art. 19 –Affidamento diretto
Art. 20 –Sponsorizzazioni plurime
Art. 21 – Esclusiva generale dello sponsor Art. 22 – Casi di esclusione, rifiuto
Art. 23 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 – Aspetti contabili e fiscali Art. 25 – Verifiche e controlli
Art. 26 – Trattamento dei dati personali Art. 27 – Rinvio
Art. 28 – Entrata in vigore
CAPO I PRINCIPI GENERALI
Art.1 – Oggetto e finalità
1. Il presente regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative e attività organizzate e gestite dal Comune di Fondi in attuazione delle disposizioni:
a) negli artt. 1174, 1322 del codice civile;
b) nell'art. 13, comma 2, lett.d) del DPR 633/1972;
c) nell'art. 1, comma1-bis, della Legge 241/1990;
d) negli articoli 16, 17, 38 del D.Lgs. 507/1993;
e) nell'art. 43 della legge 449/1997;
f) negli artt. 119, 162, 192 del D.Lgs. 267/2000;
g) determinazione n. 24 dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001;
h) nell'art. 74 comma 1 del TUIR n. 917/1986 nella nuova formulazione del D.Lgs. 344 del 12/12/2003;
i) nell'art. 120 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
j) nell'art. 19 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.
3. Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a promuovere e incentivare la collaborazione tra pubblico e privato e a favorire il miglioramento organizzativo attraverso la valorizzazione delle competenze, delle professionalità, della disponibilità di persone, di enti, di associazioni e aziende attivi sul territorio, per raggiungere una migliore qualità nei servizi/prestazioni erogati alla collettività oltre che a permettere la realizzazione di economie di spesa.
4. Le procedure di affidamento e le altre attività amministrative nella materia disciplinata dal presente Regolamento, si svolgono, oltre che in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sopra richiamata, nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990 e
s.m.i. e, per quanto in esso non espressamente previsto, nel rispetto delle disposizioni previste dalle disposizioni normative vigenti.
5. Le maggiori risorse finanziarie e/o il valore economico degli interventi derivanti dai contratti di sponsorizzazioni di cui al presente Regolamento saranno destinate al miglioramento finanziario del bilancio del Comune e/o all’incremento dello standard qualitativo dei servizi comunali, alla realizzazione di opere e lavori pubblici o con esclusione di qualsiasi fondo destinato al trattamento economico accessorio del personale, dirigenziale e non dirigenziale.
6. Le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l’innovazione dell’organizzazione; migliorare la qualità dei servizi istituzionali, realizzare maggiori economie di bilancio.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
a) per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte - sponsor - si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare lavori a favore dell’altra parte - sponsee - e/o finanziare, anche mediante accollo, le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi d’appalto dovuti dal Comune (sponsee), che garantisce, nell’ambito di propri
eventi, iniziative o progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi previsti dal contratto.
L’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’evento, iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall’effettivo ritorno d’immagine;
b) per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni, prestazioni di servizi, realizzazione di lavori, corrispettivo in denaro o altre utilità provenienti al Comune da parte di terzi nell’ambito applicativo dei “contratti di sponsorizzazione”;
c) per “sponsor” si intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione;
d) per “sponsorizzato o sponsee” si intende il Comune di Fondi, titolare dei benefici economici apportati dalla stipula dei contratti di sponsorizzazione;
e) per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico e digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione di informazioni, messo a disposizione dello sponsor;
f) per sponsorizzazione “pura” si intende l’impegno dello sponsor di riconoscere esclusivamente un contributo economico (in cambio del diritto di sfruttare spazi per fini pubblicitari);
g) per sponsorizzazione “tecnica”: si intende una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l’intervento (lavori, servizi, forniture sia se strumentali o non) a cura e a spese dello sponsor.
Art. 3 – Individuazione, programmazione e gestione delle sponsorizzazioni
1. Le iniziative di sponsorizzazione da offrire ai potenziali sponsor sono, di norma, individuate e programmate nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione e possono riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio del Comune. Nel corso dell’anno possono essere attivate ulteriori iniziative di sponsorizzazione, nel rispetto dei principi del presente regolamento.
2. Nei documenti di programmazione del Comune di Fondi, possono essere individuate spese ed attività la cui realizzazione è vincolata alla conclusione di contratti di sponsorizzazione.
Art. 4 – La figura dello sponsor
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi sia con soggetti pubblici, che privati, singoli o associati.
2. Qualora i lavori, i servizi e le forniture siano acquisiti o realizzati a cura dello sponsor, lo stesso deve essere in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici.
3. Per i lavori pubblici, le imprese esecutrici devono possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla normativa vigente al momento dell’affidamento.
Art. 5 – Corrispettivo delle sponsorizzazioni
1. I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di corrispettivo dovuto dallo sponsor:
a) somme di denaro;
b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor;
c) accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate.
2. In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.
Art. 6 – Contratto di sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto scritto, firmato dalle parti (sponsor e sponsee) e costituisce, unitamente alla deliberazione di Giunta municipale e/o la determinazione del dirigente del settore competente la documentazione che regola la sponsorizzazione.
2. Il contratto deve riportare i seguenti elementi essenziali:
- l'oggetto del contratto e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico eventuale "disciplinare (o progetto) di sponsorizzazione";
- gli obblighi delle parti e le modalità di attuazione della sponsorizzazione;
- il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- la durata del contratto che, di norma, non può essere superiore ad anni cinque, salvo i casi in cui
l’entità o la natura della sponsorizzazione rendano necessario un termine maggiore, che andrà comunque motivato;
- l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- il diritto dello sponsor all'utilizzazione dello spazio pubblicitario;
- i controlli sull'attività dello sponsor e le penali in caso d'inadempimento;
- la clausola di tutela rispetto alle eventuali inadempienza;
- la risoluzione del contratto per inadempimento;
- la competenza del Tribunale di Latina in caso di controversie;
- la disciplina delle spese contrattuali;
- le eventuali garanzie a supporto del rispetto degli obblighi dello sponsor;
- l’obbligo al pagamento dell’imposta sulla pubblicità, se dovuta, nella misura di legge;
- l’obbligo della rimozione di eventuali installazioni relative alla sponsorizzazione, al termine del contratto, a totale carico dello sponsor;
- altro ritenuto necessario in rapporto alla tipologia della sponsorizzazione.
3. Nel contratto dev'essere prevista la facoltà del Comune di Fondi di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve inoltre essere prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
4. Mediante il contratto di sponsorizzazione, sottoscritto dallo sponsor e dal dirigente del settore competente si autorizza altresì l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nei documenti di sponsorizzazione.
Art. 7 – Obblighi a carico del Comune
1. Il Comune, quale contro-prestazione ai beni e/o ai servizi forniti dallo sponsor, potrà realizzare alcune delle forme pubblicitarie che si indicano di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) riproduzione del marchio-logo o delle generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini etc) e/o sul sito istituzionale del Comune, all’interno dello spazio informativo dell'attività interessata;
b) posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio o logo o le generalità dello sponsor sui beni durevoli o sulle aiuole oggetto della sponsorizzazione;
c) utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del territorio comunale (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori, etc);
d) utilizzo a fini pubblicitari di spazi su documentazione del Comune (buoni mensa, bollette, biglietti d’ingresso alla manifestazione interessata, inviti alla manifestazione, e simili);
2. Le forme di pubblicità possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo. Le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto.
3. L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente (o al suo eventuale concessionario), nella misura di legge.
Art. 8 – Regola generale per l'utilizzo del nome e del marchio dello sponsor e del simbolo dello sponsee
e per la definizione della forma contrattuale
1. I contratti di sponsorizzazione stipulati dal Comune di Fondi devono includere le clausole inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi (dello sponsor e dello sponsee) con specificazione dell'utilizzo dei loghi e dei segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Le modalità di associazione del nome e del marchio o simbolo del soggetto "sponsorizzante o sponsee" ovvero di quello "collaborante o sponsor" devono presentare caratteri consoni e compatibili alla natura istituzionale ed alla immagine di pubblica autorità proprie del Comune di Fondi, e non devono mutare la denominazione dell’area, dell’opera e del luogo oggetto di sponsorizzazione;
3. L'utilizzo dello strumento della sponsorizzazione avviene sempre attraverso la stipula di apposito contratto/convenzione da redigersi in forma scritta nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa dei contratti.
4. L'Amministrazione comunale può definire di volta in volta, in relazione ai contratti di sponsorizzazione, specifiche clausole relative ai propri segni distintivi qualificando, con appositi atti, lo stemma ufficiale come segno distintivo con tutela pari al marchio.
CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Art. 9 – Ambito di applicazione del contratto di sponsorizzazione
1. La sponsorizzazione a favore del Comune di Fondi di carattere tecnico o finanziario può avere ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• la fornitura di materiale, attrezzature, beni;
• la realizzazione di un’opera o di un lavoro;
• la fornitura di una prestazione di servizio;
• la gestione di un’opera o di un’area;
• la gestione di un servizio.
2. La sponsorizzazione può riguardare tutte le iniziative, i prodotti, i beni, i servizi e le prestazioni in favore del Comune di Fondi, fra le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale, turistica o spettacolare quali mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente
b) eventi sportivi di rilevanza sociale;
c) attività di programmazione turistica;
d) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, rotatorie, parchi, giardini, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;
e) fornitura di beni quali attrezzature informatiche di varia natura, pannelli informativi e similari;
f) attività riguardanti lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 e s.m.i., in applicazione dell'art. 151 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si precisa che sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o rimborso (art. 24, comma 8 ter, del D.Lgs. n. 50/2016);
g) gestione di sportelli informa-giovani;
h) marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.
2. Si specifica che indipendentemente dall’attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività sopra descritte, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola “sponsor” in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il partecipante abbia l’obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell’aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.
Art.10 – Sponsorizzazioni di aree verdi, pedonali, ciclabili e rotatorie
1. Il Comune individuerà le aree destinate a verde pubblico e/o a rotatorie che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni o privati in genere, affidandone l’allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell’autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione.
2. L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto, allestimento dell'area e/o alla manutenzione della stessa.
3. Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto/allestimento che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dal Comune di Fondi, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.
4. Il progetto potrà anche essere fornito dal Comune. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.
5. I soggetti affidatari, se non appartenenti o operanti nel settore del verde, dovranno far eseguire l’allestimento e la manutenzione a ditte specializzate ed in possesso dei requisiti in materia di sicurezza, contributiva e di ordine generale.
6. L’Impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dell’affidatario, avrà l’obbligo di adottare, durante l’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, assumendo nel caso di infortuni o danni ogni responsabilità sia civile che penale.
7. L’installazione di mezzi pubblicitari avverrà a titolo gratuito nell’area verde o per le rotatorie in spazi indicati dal Comune di Fondi, nei due sensi di marcia principali seguendo le vigenti regole del Codice della Strada e i regolamenti comunali vigenti. Le dimensioni e caratteristiche dei mezzi pubblicitari ed i criteri per il loro posizionamento verranno definiti nelle norme tecniche.
8. Nella scelta e nell’abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare, in particolare, l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo.
9. Non è ammessa un’illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe costituire disturbo e/o pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.
10. Dovrà essere presentata idonea dichiarazione tecnica relativa ai cartelli attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
11. I requisiti fondamentali che la vegetazione deve possedere sono i seguenti:
- rusticità, ossia capacità di adattarsi ad una svariata tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo dei vegetali (stress idrici e termici, inquinamento dell’aria, ecc.)
- basso livello di manutenzione: le piante devono necessitare di un ridotto numero di interventi di potatura.
12. L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni d’impianto ed a quelle relative alla manutenzione.
13. Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.
14. Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base della qualità dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, eventualmente tramite accordo tra le parti, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e comunque deve conformarsi a quanto previsto all’art.6 del presente regolamento.
15. Trattandosi di affidamento delle aree al fine di ottenere la valorizzazione ed il mantenimento delle stesse il contratto non costituisce atto di concessione.
Art. 11 – Sponsorizzazioni accessorie a contratti d’appalto
1. Il Comune di Fondi può prevedere, nell’ambito di procedure per l’aggiudicazione di appalti di lavori, servizi o forniture, clausole inerenti sponsorizzazioni come prestazioni accessorie al contratto principale. In tal caso la valutazione della sponsorizzazione deve costituire elemento con peso meramente marginale rispetto alla valutazione complessiva dell’offerta.
Art.12 – Sponsorizzazioni di interventi di restauro e manutenzione su beni sottoposti a tutela artistica, architettonica e culturale
1. Ai contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto interventi di restauro e manutenzione di beni immobili, mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si applicano, oltre alle norme previste nel presente regolamento, le disposizioni in materia di requisiti di qualificazione dei progettisti nel caso in cui la realizzazione dell’intervento sia a cura dello sponsor.
2. Nel caso in cui l’individuazione dell'esecutore dei lavori sia rimessa allo sponsor, il soggetto indicato dovrà essere un soggetto qualificato presente alla tipologia dell’intervento.
3. Qualora le imprese esecutrici rivestano la qualità di sponsor del Comune attraverso la realizzazione diretta di interventi di restauro e manutenzione, non potranno in nessun caso cedere ad altri soggetti il diritto di utilizzare lo spazio pubblicitario oggetto del contratto.
4. In caso di sponsorizzazione tecnica la Soprintendenza impartisce le prescrizioni opportune in ordine alla progettazione alla direzione ed all’esecuzione dei lavori. Il Comune eserciterà un’attività di sorveglianza al fine di garantire il rispetto della normativa di settore.
5. I contratti di sponsorizzazione inerenti beni culturali sono preventivamente sottoposti alla Soprintendenza competente, in relazione alla tipologia dell’intervento, al fine di ottenere i nulla osta o gli atti richiesti dalla normativa, per assicurare che l’esposizione pubblicitaria sia effettuata in forme compatibili con il carattere artistico o storico, l'aspetto e il decoro del bene.
Art. 13 – Partenariato pubblico privato per i beni culturali
1. Ai sensi dell’art. 151, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, a fini della fruizione del patrimonio culturale e della ricerca scientifica applicata alla tutela, sono consentite forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione, la valorizzazione di beni culturali immobili. Sono ammesse forme speciali di partenariato anche per le attività di conservazione, studio, divulgazione e catalogazione.
2. La scelta del soggetto partner può avvenire mediante procedure semplificate analoghe a quelle previste per la sponsorizzazione.
3. La forma contrattuale che regola il partenariato è la convenzione. Essa viene elaborata sentita la Soprintendenza competente.
Art. 14 – Atto di mecenatismo
1. Le sponsorizzazioni offerte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie ove il ritorno di natura pubblicitaria appaia del tutto marginale e prevalga l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili c.d. di "mecenatismo" da parte dello sponsor, sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta, qualunque sia il valore della prestazione resa.
Art. 15 – Affidamento del servizio di ricerca dello sponsor
1. La gestione delle sponsorizzazioni è effettuata direttamente dall'Amministrazione Comunale secondo la disciplina del presente Regolamento.
2. Il Comune di Fondi, previa valutazione di convenienza sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, può affidare il servizio di ricerca degli sponsor a soggetti da individuare tramite le procedure per gli appalti di servizi previste dal D.Lgs. 50/2016 e dai regolamenti comunali.
CAPO III SCELTA DELLO SPONSOR
Art. 16 – Elenco degli sponsor per importo inferiori ad Euro 40.000,00
1. Al fine di consentire una maggiore trasparenza ed imparzialità è prevista la costituzione di un elenco di sponsor a cui proporre iniziative di sponsorizzazioni di importi inferiori a € 40.000,00 (quarantamila), a seguito di manifestazione di interesse.
2. L’iscrizione all’elenco avverrà dietro presentazione di un’istanza di un potenziale sponsor nella quale si dichiara la disponibilità a valutare eventuali richieste di sponsorizzazioni proposte dal Comune di Fondi. Nell’istanza si dichiarerà inoltre di non trovarsi nelle condizioni d’esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
3. In caso di più adesioni di sponsor ad un’iniziativa verrà eseguita una selezione comparativa sulla base della presentazione dell’offerta con i criteri individuati nella proposta di sponsorizzazione.
4. Qualora non vi fossero adesioni tra gli sponsor dell’elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fondi una scheda dell’intervento da finanziare.
5. Restano fermi i principi secondo cui in caso di sponsorizzazione tecnica le proposte del Comune di Fondi contengano opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o delle forniture ed alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
6. Per sponsorizzazioni riguardanti beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i. si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 12 del presente regolamento.
7. Il Comune di Fondi si riserva la facoltà a procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 40.000,00 (quarantamila).
Art. 17 – Scelta dello sponsor per importi superiori ad Euro 40.000,00
1. Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 l’affidamento di contratti di sponsorizzazione pura di lavori, servizi e forniture per importi superiori a € 40.000,00 (quarantamila) è soggetta esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Fondi per 30 (trenta) giorni, di un apposito avviso con il quale si renda nota la ricerca di sponsor per specifici interventi.
2. In caso di sponsorizzazioni tecniche il Comune di Fondi dovrà verificare i requisiti degli esecutori nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia. Non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. L'ufficio competente impartisce opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.
3. L’avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune per 30 (trenta) giorni e potrà riguardare una o più iniziative anche di carattere pluriennale. All'avviso saranno allegate schede dettagliate di ogni singola iniziativa contenenti:
- il programma di massima di ogni specifica iniziativa/evento;
- la tipologia di sponsorizzazione (finanziaria e/o tecnica) richiesta;
- la scadenza per la presentazione dell’offerta;
- i valori stimati per la sua realizzazione, complessivi e/o dettagliati per singole attività attinenti all’evento (IVA esclusa);
- l’ufficio competente e il responsabile di procedimento.
4. Si specifica che i valori, di cui al comma 3, non costituiscono in ogni caso vincolo per la formulazione dell’offerta di sponsorizzazione in quanto è possibile presentare offerte anche di importo inferiore.
Art. 18 – Recepimento di proposte spontanee di potenziali sponsor
1. Nel caso in cui pervenga una proposta spontanea di sponsorizzazione, il dirigente competente, valuta preventivamente l’ammissibilità della stessa e la convenienza per l’interesse pubblico.
2. L’acquisizione di una proposta di sponsorizzazione non è vincolante per Il Comune e nel caso in cui non sarà ritenuta ammissibile verrà comunicato per iscritto al proponente.
3. Nel caso in cui la proposta di sponsorizzazione ritenuta d’interesse risulta lacunosa, il dirigente può chiedere chiarimenti o integrazioni.
4. In caso di analisi positiva della proposta di sponsorizzazione il dirigente competente per materia attiverà le procedure di scelta dello sponsor inserendo nell’avviso il cosiddetto diritto di prelazione consistente nella possibilità data al promotore dell’iniziativa dello sponsor, nel caso in cui aderiscano all’avviso altri soggetti, di adeguare la propria offerta entro il termine di 15 (quindici) giorni a quella che il Comune di Fondi abbia giudicato più conveniente tra quelle pervenute. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario.
5. Il Comune di Fondi si riserva la facoltà di aderire direttamente alle proposte di sponsorizzazioni quando il valore dei beni o servizi offerti non sia superiore a € 10.000,00 (diecimila).
6. Se oggetto della proposta spontanea di sponsorizzazione riguarda beni mobili o immobili di interesse storico, artistico, archeologico, culturale è necessario il rispetto delle specifiche di cui
all’art. 12 del presente Regolamento.
Art. 19 – Affidamento diretto
1. Si può procedere all’affidamento diretto di contratti di sponsorizzazione nei seguenti casi:
a) in caso sia stata esperita infruttuosamente la procedura selettiva;
b) in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui la particolare natura e caratteristiche dell’evento o iniziativa oggetto di sponsorizzazione limitino la trattativa ad un unico determinato soggetto;
c) nel caso di sponsorizzazioni il cui valore sia inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila) IVA esclusa, nei casi di cui l’art.16.
2. In ogni caso, l’affidamento diretto avviene previa valutazione di congruità e di rispondenza alle esigenze di interesse pubblico e previa acquisizione di pareri della Soprintendenza, se si tratta di beni tutelati di cui al X.Xxx. 42/2004 da parte del dirigente competente.
Art. 20 – Sponsorizzazioni plurime
1. In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor e, pertanto, il Comune di Fondi può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.
Art. 21 – Esclusiva generale dello sponsor
1. Il Comune di Fondi può definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo.
2. Le ipotesi di esclusiva sono le seguenti:
a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo di tempo;
b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.
3. Ove Il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.
Art. 22 – Casi di esclusione, rifiuto
1. Il Comune di Fondi rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto sottoscritto qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse o in quanto contraria al buon costume.
2. Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, giochi d’azzardo, medicinali o cure mediche;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia.
3. Non si potranno sottoscrivere contrati di sponsorizzazioni con sponsor che, a seguito di controlli, non sono in possesso anche di uno solo dei requisiti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Art.23 – Pagamento del corrispettivo in denaro della sponsorizzazione
1. Qualora il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento avviene, di norma, almeno nella misura del 50% (cinquanta percento) al momento della stipulazione del contratto e il restante a conclusione. Il dirigente competente, in caso di sponsorizzazione inerenti progetti che si articolano su periodi che superano i sei mesi e di somme superiori ad € 40.000 (quarantamila) possono concordare delle tempistiche diverse di pagamento, purché il saldo termini in corrispondenza con la fine dell’iniziativa sponsorizzata.
2. Se richiesto dal Comune di Fondi, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenete le clausole previste nella determina a contrarre di cui l’art.103 del D.Lgs. n. 50/2016
CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI
Art. 24 – Aspetti contabili e fiscali
1. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione sono previsti in bilancio e nel P.E.G. ad inizio anno, o durante l’anno con variazione, nel rispetto dell’ordinamento finanziario e contabile. I corrispettivi costituiti da proventi di entrata sono contabilizzati tra le entrate; i corrispettivi costituiti da risparmi di spesa sono comunque contabilizzati a bilancio in entrata ed in spesa per pari importo, al fine di assicurare il rispetto del principio di integrità del bilancio e la normativa fiscale.
2. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione, corrisponde all'importo della somma stanziata o da stanziare in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell'intervento.
3. Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il contributo specificato dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura “oltre ad IVA di legge”, e l’importo erogato dovrà pertanto essere sempre comprensivo d’IVA. Gli importi utilizzabili ai fini dell’evento o dell’iniziativa finanziata saranno pertanto rappresentati dai contributi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.
4. Qualora il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione consista in lavori, nella prestazione di servizi o nella fornitura di beni a carico dello sponsor, è fatto obbligo di operare la doppia fatturazione ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all’Iva e la fatturazione del Comune allo sponsor di pari importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore della promozione di immagine fornita allo sponsor.
5. Le singole fattispecie di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.
6. Il contratto di sponsorizzazione non esonera lo sponsor dall’obbligo di pagamento degli eventuali tributi e/o canoni inerenti le fattispecie poste in essere né è sostitutivo di tale obbligo.
7. Ogni spesa contrattuale inerente alla stipulazione ed alla registrazione del contratto di sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione nei casi previsti dalla legge è a carico dello sponsor.
8. L’emissione di fattura da parte del Comune di Fondi nei confronti dello sponsor avverrà ad avvenuto pagamento.
9. Nell'applicazione delle disposizioni del suddetto articolo sono fatte salve eventuali esenzioni e agevolazioni previste dalle disposizioni normative.
Art.25 – Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del dirigente competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali comporta la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.
Art.26 – Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i soggetti interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
2. I dati, trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti degli uffici comunali tenuti all'applicazione del presente regolamento, possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici o privati in relazione alle finalità del regolamento.
3. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fondi in persona del Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge citata.
4. Lo sponsor autorizza, senza alcuna riserva, la pubblicazione del proprio logo, della denominazione societaria in targhette e pubblicazioni o simili. La proposta di sponsorizzazione implica altresì una implicita autorizzazione, salvo che il contratto di sponsorizzazione non disponga diversamente, alla divulgazione su tutti I media dell’avvenuta sponsorizzazione e/o atto di mecenatismo
Art. 27 – Rinvio
1. Per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento nel presente si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia
2. Tutti i richiami alle norme contenuti nel presente Regolamento devono intendersi effettuati alle disposizioni vigenti al momento dell'applicazione concreta del Regolamento stesso, senza necessità di suo adeguamento espresso.
Art. 28 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Fondi, affissione che segue l’intervenuta esecutività della deliberazione di adozione dello stesso.
2. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.