CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE (C.G.C.)
CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO E DISTRIBUZIONE (C.G.C.)
DI S.T.I. Sp.A. (T-D Rev.1 – 062016)
PREMESSE
Le Condizioni generali sotto meglio descritte (C.G.C.) fanno parte integrante di ogni offerta strutturata, di ogni offerta spot e/o di offerta verbale, tutte e sempre emesse per prezzi convenuti. Le stesse condizioni generali sono applicabili anche per quegli incarichi affidati a S.T.I. S.p.A. che non siano preceduti da una offerta.
Le Condizioni generali (disponibili sul sito Internet aziendale xxx.xxxxxx.xx) sono state approvate dalla Direzione. Esse disciplinano (salvo che sia diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti) le obbligazioni nascenti da contratti di trasporto e distribuzione stipulati con S.T.I. S.p.A. e da atti o fatti posti in essere da impiegati, agenti ed incaricati di quest’ultima; tali Condizioni generali inoltre definiscono, nella misura e con le modalità previste, la responsabilità di S.T.I. S.p.A..
Definizioni:
- S.T.I. s.p.a. (partita IVA 00551440233) con sede in xxx Xxxxxxxx x. 00 – 00000 Xxxxxx (XX), di seguito anche denominata “S.T.I. o vettore”, è una società leader nel settore della logistica e trasporti, espressamente autorizzata e legittimata al trasporto di cose su strada, ai sensi della legge italiana, e regolarmente iscritta all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi nonché titolare delle relative autorizzazioni ministeriali e/o previste dalle vigenti disposizioni in materia di autotrasporto internazionale;
- Committente è il soggetto che incarica il Vettore di eseguire il trasporto della merce propria e/o dei propri clienti per la consegna della stessa in Italia o nei Paesi limitrofi;
- Contratto è il contratto di trasporto e distribuzione, comprensivo di una pluralità di prestazioni connesse al servizio medesimo così come descritte nel successivo Art. 5), che si perfezione con l’accettazione da parte di S.T.I. dell’Ordine di Trasporto, della consegna della merce del committente o con l’esecuzione del trasporto medesimo e di qualsiasi altra prestazione connessa ed è regolato esclusivamente dalle presenti C.G.C. se non diversamente stabilito in virtù di accordo scritto ed in modo espresso tra le parti.
Art 1— Oggetto
1.1 Il Vettore fornirà per conto del Committente anche una pluralità di prestazioni connesse al servizio di trasporto, così come descritte nel successivo Art. 5) - sulle tratte ed alle condizioni economiche e con le eventuali ulteriori precisazioni operative indicate dal Committente per iscritto - della merce di volta in volta indicata nella documento di trasporto (DDT) o borderò di carico consegnato dal Committente in occasione di ogni singola prestazione oggetto del presente Contratto e da considerarsi ogni volta parte integrante dello stesso.
1.2 Il Contratto, anche nel caso di servizi connessi ad esso e/o di trasporti eseguiti con molteplicità di veicoli, resta contratto di trasporto e, in quanto tale, non costituisce contratto di appalto di servizi. Il rapporto contrattuale dedotto nel Contratto non s’intende stipulato in reciproca esclusiva.
2. Obblighi delle Parti
2.1. Le Parti rinviano a quanto concordato per iscritto circa (es. Ordini di Trasporto -DDT …) gli eventuali termini temporali di consegna delle merci che il Vettore è tenuto a rispettare in osservanza, comunque, di quanto stabilito dal vigente codice della strada con particolare riguardo, ma non esclusivamente, al rispetto dei limiti di velocità, dei periodi di guida (giornalieri/settimanali/bisettimanali consecutivi), di quelli di interruzione dalla stessa e di riposo (giornaliero e settimanale) prescritti dalla legge e regolamenti in vigore. E’ fatto esplicito obbligo al Vettore di fare prevalere le norme del codice della strada (periodi/interruzioni di guida e riposo, limiti di velocità e ogni altra norma sulla sicurezza della circolazione in generale) vigenti all’epoca dell’esecuzione del trasporto, rispetto ad ogni eventuale istruzione, da chiunque proveniente, eventualmente incompatibile con le stesse. Ogni prescrizione contrattuale eventualmente incompatibile con quanto stabilito dal codice della strada vigente al momento dell’esecuzione del trasporto dovrà pertanto intendersi come non apposta. Conseguentemente il Vettore manleverà e terrà indenne la Committente da qualunque pregiudizio o responsabilità, anche verso terzi, derivato dalla trasgressione delle predette norme del codice della strada.
2.2. Nell’esecuzione dell’incarico di cui al Contratto il Vettore è tenuto a:
a) a comunicare immediatamente alla Committente eventuali riserve che il destinatario, al momento dello scarico, ha apposto sul documento di trasporto, e resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia della relativa merce. Ogni impedimento o soverchio ritardo nella continuazione del trasporto (dovuto, ad esempio, a rottura del mezzo, incidente stradale, etc.) o nella consegna della merce al destinatario, per qualunque ragione esso avvenga, dovrà essere immediatamente comunicato per iscritto dal Vettore al Committente.. Il Vettore resterà comunque obbligato a provvedere, nel frattempo, alla custodia dei prodotti.
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b) utilizzare veicoli adatti al trasporto dei prodotti indicati dal Committente nell’Ordine di Trasporto o nel D.D.T., nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione del veicolo utilizzato ed in generale delle vigenti disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di trasporto per i prodotti oggetto del Contratto;
c) fornire al Committente. la necessaria collaborazione per la compilazione dell’Ordine di Carico/ di Trasporto o documento equipollente di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e curandone la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
d) provvedere, in caso di sub-affidamento a imprese terze nei limiti e alle condizione di cui alla successiva lett. ”i”, alla compilazione dell’Ordine di carico o documento equipollente di cui all’art. 7 bis del D.Lgs. n. 286/2005 come modificato dal D.Lgs. n. 214/2008, e garantirne , attraverso i propri sub-vettori, la conservazione a bordo del veicolo utilizzato per il trasporto;
e) rimborsare il Committente di quanto da quest’ultima pagato in forza di provvedimenti di carattere sanzionatorio emanati dalle Autorità amministrative e/o giudiziarie a causa dell’inosservanza di norme e regolamenti e/o degli illeciti commessi dal Vettore in ordine alle normative regolanti le attività di autotrasporto e relative alla circolazione e sicurezza stradale e/o sociale e in spregio anche alle norme contenute nelle presenti C.G.C.,compreso quanto stabilito sub lett. “c” e “d” ;
f) curare con la massima diligenza la consegna della merce all’intestatario del documento di trasporto (DDT), provvedendo senza eccezione alcuna, a far apporre, nell’apposito spazio, timbro e firma autografa e leggibile del medesimo. In mancanza di tali requisiti ed in caso di inadempimento del pagamento del prezzo del trasporto, ove posto a carico del destinatario, o di contestazioni circa la effettiva consegna delle merce da parte del proprietario, il Committente addebiterà al Vettore il controvalore della merce descritta del D.D.T. risultato non correttamente sottoscritto .
g) qualora la consegna della merce indicata nel DDT preveda il pagamento della stessa a mezzo di contrassegno, come indicato sul DDT o su separato mandato all’uopo stipulato tra la Committente e Vettore. Il Vettore sarà responsabile per l’eventuale perdita del contrassegno ritirato dal destinatario, fino alla consegna del medesimo al Committente, e della mancata verifica dei requisiti del titolo ritirato. Il Vettore, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 6 dicembre 2011 – n. 201 – c.d. decreto salva Italia, potrà ritirare anche contanti fino alla somma limite di € 999,00. In caso di pagamento del contrassegno di importo pari o superiore a 1.000,00 euro , il contrassegno dovrà essere ritirato dal Vettore unicamente mediante titolo di credito della tipologia espressamente indicata sul documento di trasporto.
Inoltre:
h) dichiara e conferma che esso è in regola con l’osservanza:
i. delle norme di legge e contrattuali verso i suoi dipendenti con particolare riferimento ma non esclusivamente, all’ osservanza e al rispetto dei contratti collettivi ed individuali di lavoro, della normativa in materia previdenziale ed assistenziale e di quella in materia di autotrasporto di merci per conto terzi. A tale fine, quale condizione espressa di efficacia del Contratto, il Vettore si obbliga a consegnare al Committente, all’atto del perfezionamento del Contratto, il Mod. DURC, non anteriore a tre mesi, a riprova di essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali verso i propri dipendenti;
ii. di tutte le norme di legge sulla sicurezza della circolazione, obbligandosi nell’esecuzione dell’incarico di trasporto al rispetto di quanto, e non solo, disposto dagli articolo 61 (sagoma limite), 62 (massa limite), 142 (limiti di velocità), 164 (sistemazione del carico sui veicoli), 167 (trasporto di cose, anche nei casi diversi da quelli di cui al comma 9 del medesimo articolo), 174 (durata della guida) di cui decreto legislativo 30.04.1992 n. 285, così come richiamati dall’art. 7 del Decreto Legislativo N°286 del 21.11.2005; di quelle circa la sicurezza nella circolazione in genere, il servizio di trasporto di cose per conto terzi e, particolarmente ma non esclusivamente, anche con quelle stabilite per il trasporto delle merci oggetto del Contratto.
iii. più in generale, delle indicazioni previste dal Decreto Legislativo N° 286 del 21.11.2005 e da esso richiamate, con particolare riferimento a quanto disposto dall’art. 7 del medesimo in tema di titolarità e legittimità delle autorizzazioni al trasporto di merci per conto terzi per gli autoveicoli ed i conducenti che invia alla Committente per il carico;
iv. che gli autisti da esso incaricati sono muniti di patente idonea ad effettuare i servizi di trasporto per conto terzi oggetto del presente contratto nonché di CQC idonea e in corso di validità e che i relativi automezzi sono, e saranno di volta in volta, in regola con le revisioni prescritte dalle legge e quant’altro
i) il Vettore è espressamente autorizzato ad effettuare i servizi di trasporto affidati trasferendoli a sub-vettori. In tale ipotesi qualora il Vettore si avvalesse nell’esecuzione di questo Contratto di sub-vettori, egli dichiara e riconosce fin d’ora che la Committente è assolutamente estranea a tali contratti di sub-trasporto e, per l’effetto, dichiara altresì di assumersi, rispetto al sub-vettore la qualifica e la responsabilità di committente obbligandosi a riportare tale qualifica
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anche nella relativa lettera di vettura che verrà fornita alla Committente. Fermo quanto sopra, qualora il Vettore utilizzasse sub —vettori, conferma:
i. che essi sono imprese di autotrasporto regolarmente iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori per conto terzi ed in possesso di regolare autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi;
ii. che i suddetti sub-vettori sono in regola con ogni altra norma vigente di legge prescritta per lo svolgimento dell’attività di cui al presente Contratto;
iii. di aver stipulato con gli stessi appositi contratti in forma scritta;
iv. che tali sub-vettori sono in regola con quanto prescritto nel presente contratto e adempiranno conformemente al medesimo;
v. che, si ribadisce, gli stessi sub vettori effettueranno il sub-trasporto sotto la piena responsabilità del Vettore;
vi. che Il Vettore, nel caso cedesse in sub-vezione il trasporto si obbliga a compilare, e conseguentemente ad emettere un’ulteriore Ordine di carico nei confronti dell’ulteriore sub Vettore, a cui ha affidato il trasporto. In caso di violazione, dell’obbligo di compilazione dell’Ordine di carico da parte del Vettore, la Committente addebiterà a quest’ultimo tutte le eventuali sanzioni comminate ad essa medesima, da parte delle autorità deputate al controllo. Inoltre l’ulteriore sub Vettore, incaricato si obbligherà esso stesso a compilare un ulteriore scheda di trasporto in caso di ulteriore sub-vezione. Il Vettore si farà garante, e conseguente manleverà la Committente, nel caso in cui l’ulteriore sub-vettore non adempia all’obbligo di compilazione dell’Ordine di carico/ o di Trasporto o altro equivalente.
vii. In ogni caso, il Vettore manleverà e terrà integralmente indenne la Committente da ogni responsabilità derivante dall’eventuale rapporto di sub trasporto o dagli obblighi assicurativi o previdenziali ad esso connessi, così come da ogni richiesta, di qualunque genere anche economica e per qualsiasi causale, proveniente dagli eventuali sub- vettori incaricati dal Vettore medesimo delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Vettore dovrà in ogni caso vietare al sub-vettore di utilizzare, a sua volta, altri sub vettori. E’ facoltà della Committente chiedere al Vettore la dimostrazione del pagamento effettuato al sub-vettore per l’esecuzione dei servizi a quest’ultimo affidati dal Vettore in ragione dell’eventuale rapporto di sub-vezione.
viii. In nessun caso, stante l’espresso divieto di affidare a sub-vettori l’esecuzione dei trasporti di cui al presente Contratto, la conclusione, anche ripetuta, da parte del Vettore di contratti di sub-trasporto potrà essere ritenuta tacita deroga al divieto espresso in tal senso dalla Committente.
2.3. Le operazioni di carico delle merci saranno svolte a cura del caricatore, mentre quelle di scarico saranno effettuate a cura del destinatario delle medesime. Il Vettore è tenuto a produrre alla Committente la certificazione emessa dal caricatore o dal destinatario, contenente l’orario di arrivo al luogo e/o al punto di carico o scarico nonché l’orario di materiale inizio delle operazioni di carico e scarico dei prodotti. Resta inteso che il tempo necessario allo svolgimento materiale delle operazioni di carico o scarico dei prodotti non è considerato ai fini del calcolo del periodo di franchigia; parimenti non rientra nel computo del periodo di franchigia l’eventuale anticipo dell’orario di arrivo al luogo e/o punto di carico e scarico rispetto alle indicazioni della COMMITTENTE. Il periodo di franchigia non potrà superare il periodo indicato nell’Ordine di Trasporto, sia per le operazioni di carico che per quelle di scarico dei Prodotti. Qualora fosse superato il periodo di franchigia e subordinatamente alla richiesta effettuata dal Vettore alla Committente entro il termine di decadenza di otto giorni dall’evento, sarà riconosciuto al Vettore l’indennizzo calcolato dall’osservatorio sulle attività di trasporto, dovuto per ogni ora eccedente tale periodo, fatta eccezione per il caso in cui alternativamente:
i. lo sforamento del periodo di franchigia sia imputabile al Vettore;
ii. il Vettore non abbia messo a disposizione l’automezzo per le operazioni di carico e scarico;
iii. il Vettore non abbia osservato le indicazioni scritte fornite dalla Committente. circa il luogo e l’orario in cui sono previste le operazioni di carico o di scarico;
iv. il Vettore non abbia osservato le indicazioni della Committente sulle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico o scarico, qualora essi non coincidano con i luoghi di carico o scarico e tali indicazioni siano necessarie a cadenzare l’accesso degli automezzi nel rispetto dei tempi necessari per il completamento delle operazioni nonché per l’espletamento delle verifiche da svolgere all’ingresso dei luoghi di carico o scarico. In ogni caso, laddove dette operazioni di carico e/o scarico fossero eseguite dal Vettore, quest’ultimo garantirà che le medesime siano effettuate nel rispetto della vigente normativa in tema di sicurezza e circolazione stradale al fine di assicurare l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose, mantenendo la Committente. manlevata ed indenne da qualunque richiesta di risarcimento del danno e/o ogni altra conseguenza pregiudizievole derivante a riguardo.
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2.4. Oltre a quanto previsto dalla legge in tema di responsabilità del Vettore per eventuali perdite o avarie dei prodotti, le operazioni di carico dei medesimi vengono eseguite sotto il controllo e la responsabilità diretti dello stesso Vettore. Il Vettore sarà responsabile , oltreché per l’inadempimento agli obblighi di custodia del carico, anche nel caso in cui non si attenga alle direttive ed alle istruzioni impartitegli dalla Committente in ordine alle eventuali cautele da adottarsi per il trasporto ed in ordine alla effettuazione di prestazioni accessorie agli incarichi ed ai sevizi di trasporto.
2.5. In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 11 bis D.Lgs n. 286/2005, i bancali utilizzati per il trasporto delle merci s’intendono consegnati al Vettore in comodato d’uso gratuito e pertanto dovranno essere messi a disposizione o restituiti dal medesimo nei tempi previsti da specifici accordi operativi. Sempre secondo accordi operativi le parti si accordano per le relative restituzioni da farsi periodicamente e comunque prima che il saldo raggiunga la quota “soglia” concordata. I bancali non riconsegnati secondo gli accordi di cui sopra saranno addebitati dal Committente al Vettore al valore di € 7,75 ciascuno quale penale ex art. 1382 del cod. civ., escluso il risarcimento dell’ulteriore danno.
2.6. L’individuazione: a) della merce trasportata, loro quantità e peso; b) del destinatario della merce trasportata; c) dei luoghi di presa in carico e di scarico della merce; d) delle modalità di accesso dei veicoli ai punti di carico e scarico; e) del periodo di franchigia, dei tempi massimi di carico e scarico della merce; f) dei luoghi della loro consegna a destinazione;
g) delle eventuali istruzioni fornite dalla Committente o da uno dei soggetti della filiera del trasporto al Vettore; nonché
h) delle eventuali osservazioni svolte dal Vettore rispetto alle istruzioni e/o indicazioni della Committente per ciascun trasporto, è contenuta nel DDT o BORDERO’ DI CARICO di volta in volta consegnato dal Committente al Vettore per l’espletamento di ciascun incarico di trasporto conferito, ai sensi del Contratto. Tale Ordine di Trasporto o DDT o BORDERO’ DI CARICO forma parte integrante e sostanziale del Contratto. L’Ordine di Trasporto o Il DDT conterrà anche l’eventuale quantificazione delle penali che il Vettore corrisponderà al Committente in caso di ritardo imputabile al Vettore.
2.7. Il Vettore si obbliga a fornire al Committente l’attestazione, rilasciata dagli enti previdenziali (DURC), a dimostrazione della regolarità del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
2.8. Il Vettore prende atto che il Committente si riserverà di agire nei suoi confronti per i danni conseguenti al fermo amministrativo del veicolo predisposto dalle competenti Autorità in caso di violazione dell’obbligo di conservare copia del Contratto sull’automezzo adibito al trasporto qui convenuto o dei documenti ritenuti ad esso equipollenti (es: D.D.T.,C.M.R.) .
3. Corrispettivo
3.1. I servizi eseguiti dal Vettore saranno compensati nella misura stabilita nell’Ordine di Trasporto, parte integrante del Contratto, contenente prezzi liberamente concordati in esito ad una trattativa individuale tra le Parti condotta ed accettati senza riserve dai contraenti con l’esecuzione del trasporto, siccome rispondenti ai principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale . Il pagamento delle prestazioni effettuate dal Vettore dovrà essere effettuato dal Committente entro i termini previsti dalla legislazione vigente. In conformità alla previsione del comma 12 dell’art. 83 bis della legge 133/08, tutte le prestazioni di trasporto svoltesi nel corso di ciascun mese dovranno essere fatturate dal Vettore e le relative fatture spedite entro i giorno 5 del mese successivo. In caso di ritardo da parte del Vettore nell’invio della propria fattura, il Committente non sarà considerato in alcun modo inadempiente al pagamento della stessa fattura e non saranno quindi applicabili né interessi legali né tanto meno interessi di mora. In caso di ritardata emissione della fattura oltre i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla fine del mese del ricevimento della fattura.
3.2. Resta inteso tra le parti che i compensi corrisposti al Vettore per il trasporto di cui al Contratto sono comprensivi delle attività accessorie, richieste dalla Committente, quali il recupero pallets, e che essi sono adeguati e remunerano anche l’assunzione da parte del Vettore delle responsabilità connesse a tali attività oltre che la copertura di tutti i costi di esercizio necessari per la tutela della sicurezza della circolazione stradale concordando, altresì,le Parti che i “costi di organizzazione” non sono da considerare costi destinati alla sicurezza della circolazione stradale. In ragione di quanto sopra, il Vettore, ribadendo l’adeguatezza dei compensi così come liberamente concordati, dichiara di non avvalersi del diritto agli adeguamenti del prezzo del gasolio e delle tariffe autostradali così come previsto dall’art. 5 dell’art. 83 bis D.Lgs n.112/2008 espressamente rinunciandovi qual’ora ne sorgessero i presupposti.
Il Vettore decadrà definitivamente ed irrevocabilmente dalla possibilità di sollevare qualsiasi tipo di contestazione in ordine alle fatture emesse, in particolare in ordine alle tariffe applicate (anche con riferimento al meccanismo di adeguamento automatico del corrispettivo di cui all’art. 83 bis della L. 133/08) ed in ordine ai presupposti di fatto della fatturazione, se non lo farà nei modi e nei termini previsti dalle vigenti norme in materia.
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Agli effetti di cui ai commi precedenti, al fine di evitare di incorrere nelle predette decadenze, il Vettore che intende sollevare una contestazione dovrà inviare al Committente, una lettera raccomandata a.r o comunicazione via P.E.C.. Tale messaggio dovrà contenere – sempre a pena di decadenza – analitica e specifica indicazione delle contestazioni e dei rilievi sollevati nonché il conteggio delle differenze e/o degli errori riscontrati, con specificazione delle conseguenti variazioni. I compensi suddetti potranno essere modificati ed integrati mediante accordo scritto tra le parti, che diverrà parte integrante del presente Contratto come nuovo Allegato A dietro richiesta di una delle parti e ratifica esplicita dell’altra parte.
3.3. In caso di ritardato pagamento, viene concordato tra le parti, , di applicare gli interessi moratori del decreto legislativo 231/2002 e successive modifiche/integrazioni. Il Vettore conferma che gli interessi moratori così convenuti sono adeguati alla prestazione oggetto del Contratto e idonei a tutelare equamente i propri diritti di credito.
3.4. I compensi potranno essere modificati ed integrati solamente mediante accordo scritto tra le parti.
3.5. Ai sensi dell’art. 1260 co 2 c.c., è espressamente esclusa la cedibilità dei crediti sorti in esecuzione del Contratto.
4. Responsabilità e Limiti di responsabilità del Vettore per perdita o danni alle merci trasportate
La responsabilità del Vettore per perdita o danni alle merci trasportate nell’ambito dei trasporti nazionali si presume ed essa si estende dal momento in cui riceve la merce al momento in cui le riconsegna al destinatario, salvo che egli provi che esse siano derivate da caso fortuito, forza maggiore e/o fatto del terzo e/o nelle altre ipotesi previste dall’art. 1693 c.c. essendo, in ogni caso, espressamente escluse quelle derivanti da cause ignote che rimangono sempre a carico del Committente. Il limite del risarcimento è quello di cui all’art. 10 del decreto legislativo 286/2005. Il Vettore non potrà avvalersi della limitazione della responsabilità prevista a suo favore dal suddetto art. 10 del decreto legislativo 286/2005 ove sia fornita la prova che la perdita o l’avaria della merce sono state determinate da dolo o colpa grave del Vettore o dei suoi dipendenti e preposti, ovvero di ogni altro soggetto di cui egli si sia avvalso per l’esecuzione del trasporto, quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.
Il Vettore si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni una o più polizze, di massimale/i adeguato/i a copertura degli eventuali danni sopra indicati, nonché a copertura della responsabilità civile verso terzi, e a provvedere al regolare versamento dei relativi premi.
Il Committente. Non avrà in ogni caso facoltà di compensare gli importi ad esso eventualmente spettati a titolo di risarcimento dei danni subiti per perdita e/o avaria delle cose trasportate con quelli dovuti al Vettore a titolo di corrispettivo per i trasporti.
5. Prestazioni accessorie/ funzionali al trasporto. Attività di deposito e stoccaggio
5.1.1.Movimentazione delle merci. La movimentazione delle merci in ingresso ed in uscita dal magazzino di S.T.I., nonché all’interno dello stesso è di sua competenza esclusiva che potrà anche subappaltare quota delle operazioni a suoi fornitori di fiducia ed è libero di adottare le soluzioni ritenute più opportune per lo stoccaggio, la movimentazione e la gestione delle informazioni.
5.1.2.E’ facoltà del COMMITTENTE definire per i suoi prodotti - o per una parte di essi, purché individuati inequivocabilmente - delle restrizioni di stoccaggio o movimentazione (es. impilabilità, temperatura, umidità, pressioni applicabili, ecc.) all’interno della Procedura Operativa concordata.
5.2.1.Immagazzinamento delle merci. S.T.I. curerà l’immagazzinamento delle merci in locali idonei dal punto di vista della normativa vigente (anche relativa alla sicurezza sul lavoro), curandone la protezione dagli agenti atmosferici (salvo quanto concordemente immagazzinato in spazi non coperti) e le eventuali condizioni più restrittive concordate (punto precedente). In assenza di prescrizioni particolari, saranno applicate le condizioni di conservazione in uso nel settore per le merci rientranti nella tipologia merceologica del COMMITTENTE.
5.2.2. S.T.I. collocherà le merci all’interno del magazzino dove e come crederà più conveniente, osservando le separazioni dei codici o delle partite secondo le descrizioni dei documenti, curando peraltro che esse vengano posizionate all’interno del magazzino in modo adeguato anche agli effetti del loro immediato reperimento.
5.2.3. Nel caso di magazzino (o porzione dello stesso) non dedicata completamente al COMMITTENTE, S.T.I. assicurerà un’assoluta distinzione biunivoca rispetto ad altra merce di altri committenti conservata eventualmente negli stessi locali.
5.2.4.Nel caso in cui rilevi segni di possibile alterazione della merce depositata, S.T.I. ne darà subito avviso al COMMITTENTE e, in caso di urgenza, avrà diritto di eseguire, a spese dello stesso, tutte le operazioni di manutenzione che riterrà opportune nell'interesse della merce.
5.3.1.Controllo delle xxxxx.Xx momento dello scarico delle merci dai mezzi di trasporto S.T.I. ne effettuerà una ricognizione, verificando sulla base dei documenti di trasporto:
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(a) il numero dei colli;
(b) l’identità dei colli (ove evidente);
(c) l’integrità degli imballi esterni;
(d) i contrassegni ed ogni altro dato predisposto per il riconoscimento.
5.3.2.S.T.I. avrà facoltà di formulare, in ordine allo stato ed alle condizioni delle merci ricevute e dei relativi imballaggi, tutte le riserve da essa ritenute opportune, facendone menzione sui documenti di trasporto , trasmettendo poi copia del documento su cui avrà provveduto ad apporre le sue riserve al COMMITTENTE (o tenendola a disposizione del COMMITTENTE per 6 mesi);
5.3.3.S.T.I. sarà responsabile della conservazione delle merci sulla base delle loro quantità e tipologie indicate sugli imballi, essendo peraltro inteso a questo proposito che resterà esclusa ogni e qualsiasi sua responsabilità relativamente ad ammanchi relativi a prodotti di fornitori o stabilimenti relativamente ai quali possa risultare, anche attraverso l’apertura di un campione significativo di confezioni, che i dati inerenti alla quantità o qualità del prodotto contenuto nelle confezioni possono essere inesatti e/o inattendibili. In particolare, nessuna responsabilità potrà essere imputata a S.T.I. per confezioni da essa riconsegnate integre rispetto a come erano state da essa ricevute, se il prodotto contenuto differisse per quantità o qualità rispetto a quanto indicato all’esterno.
5.4.1. Corrispettivi. Le Prestazioni accessorie eseguite da STI saranno ricompensate secondo quanto concordato per iscritto tra le Parti.
6. Clausola risolutiva espressa – Risoluzione
6.1. Il Contratto potrà essere risolto dal Committente ai sensi dell’articolo 1456 c.c. qualora il Vettore non adempia ad una delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.8 e 5 o risulti inadempiente alle indicazioni contenute nell’Ordine di Trasporto.
6.2. Qualora si verificasse uno dei suddetti eventi, la Committente avrà il diritto di dichiarare per iscritto al Vettore la risoluzione del Contratto con effetto immediato.
6.3. Ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere il contratto in caso di sostanziale inadempimento dell’altra Parte se quest’ultima non vi ponga rimedio nei 20 giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione di diffida dalla Parte lesa.
6.4. Il Contratto sarà altresì ritenuto come automaticamente cessato a tutti gli effetti senza necessità di comunicazione alcuna nel caso di volontaria messa in liquidazione o cessazione dell’attività di una delle Parti nonché nel caso in cui una di esse risulti insolvente o sia sottoposta ad una delle procedure concorsuali .
7. Legge applicabile - Foro competente
7.1. Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie in ordine all’interpretazione ed all’esecuzione del Contratto che non saranno risolte anticipatamente in amichevole composizione tra le Parti, lo dovranno essere attraverso lo strumento della “Negoziazione assistita” di cui al Capo II° del D.L. n. 132/2014 e, in caso di esito negativo, saranno devolute alla competenza in via esclusiva del Tribunale di Verona con esclusione espressa di qualsiasi altro Foro alternativo e/o concorrente .
8. Disposizioni varie
8.1. Il mancato esercizio, ad opera di ciascuna Parte, di qualsiasi diritto o facoltà ad essa attribuiti dalle presenti C.G.C., non potrà interpretarsi come rinuncia a detti diritti o facoltà o al diritto di detta Parte di applicare ciascuna disposizione qui prevista.
8.2. Nessuna modifica o aggiunta al Contratto potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti ed inclusa in questo Contratto come Allegato.
8.3. Il Contratto costituisce il solo ed unico accordo tra le parti in relazione alla presente materia ed è regolato dalle presenti
C.G.C. e supera ogni altro impegno, contratto o intesa, scritta od verbale, intervenuto a riguardo in precedenza tra le parti.
8.4. Nessuna modifica o aggiunta alle presenti C.G.C. o al Contratto potrà avere efficacia ove essa non sia stata concordata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti;
8.5. L’esecuzione del Contratto ha il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell’informativa della Legge n. 196/2003 relativa alla “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”.