Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio della Fondazione Idis - Città della Scienza. CIG 86559403A8.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio della Fondazione Idis - Città della Scienza. CIG 86559403A8.
Disciplinare di Gara.
1. Premessa
La Fondazione Idis - Città della Scienza con determinazione n. 167 dell’1/3/2021 ha deliberato di avviare una procedura per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto e l’istituzione di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comma 3 con un unico operatore (di seguito definito Appaltatore), per una durata di due anni a partire dalla data di stipula dell’Accordo Quadro stesso.
L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).
Committente: Fondazione Idis - Città della Scienza - Xxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxxxx. P. Iva 05969960631.
Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITE43]. CIG 86559403A8.
Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Profilo del committente: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. 1
2. Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni
2.1 La procedura è disciplinata dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
1. Bando di Gara
2. Disciplinare di Gara;
3. Capitolato Speciale Prestazionale;
4. Allegati al Capitolato Speciale Prestazionale:
1) CDS MDA 01 Planimetria di inquadramento generale con individuazione dei fabbricati,
2) CDS MDA 02 Anagrafica Dispositivi;
3) CDS MDA 03 Elenco Prezzi Unitari;
4) CDS MDA 04 Planimetrie edifici con ubicazione dispositivi;
5. Schema Accordo Quadro;
6. Allegato A - Domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative
7. Allegato A2 - Dichiarazioni integrative
8. Allegato B - DGUE
9. Allegato C - Attestato di sopralluogo
10. Allegato D – Dichiarazioni impresa ausiliaria
11. Allegato E - Modello Offerta economica.
12. DUVRI preventivo
13. Codice Comportamento Fondazione Idis
14. Piano Anticovid
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxx-x-xxxx/xxxxxxxxxxxxxxx.
2.2 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito di Città della Scienza, nella sezione relativa alla procedura di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.3 Comunicazioni
I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al 2 mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati
o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori.
3. Sopralluogo
Il sopralluogo sulle aree interessate è obbligatorio.
La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.
Il sopralluogo sarà effettuato nelle sole date del 22 e 24 marzo con inizio alle ore 10:00 di ogni giorno.
I concorrenti devono inoltrare non oltre tre giorni lavorativi precedenti a quelli fissati per il sopralluogo richiesta via mail all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx indicando: data di effettuazione, nominativo del concorrente, recapito telefonico, indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo. Ciascun operatore può indicare al massimo due persone.
Successivamente la Fondazione Idis darà conferma dell’avvenuta programmazione del
sopralluogo, comunicando altresì l’orario fissato per l’appuntamento.
Il sopralluogo potrà essere svolto dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto) o di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. retecontratto), e, se costituita in RTI, rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48 comma 5 del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.
In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza (ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di
qualificazione) non ancora costituita in RTI, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante
3
legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti 9 operatori. In alternativa, l’operatore raggruppando/aggregando/consorziando che non
deleghi il predetto onere, dovrà effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Dell’avvenuto sopralluogo, un incaricato della Fondazione Idis - Città della Scienza rilascerà apposita attestazione in cui saranno indicati la data, la ragione sociale dell’impresa ed il nominativo del soggetto che ha effettuato il sopralluogo. Tale attestato dovrà essere inserito nella documentazione di gara.
4. Oggetto dell’appalto
Costituiscono oggetto del presente appalto il servizio di manutenzione ordinaria e programmata di tutti i sistemi e le attrezzature antincendio di proprietà della Fondazione Idis Città della Scienza, gli interventi di manutenzione straordinaria e l’eventuale manutenzione su guasto di tutti i sistemi e le attrezzature antincendio nonché le eventuali prestazioni tecniche e/o di presidio ed assistenza in occasione di eventi o per verifiche su impianti e dispositivi, da attuarsi secondo le modalità tecniche e le condizioni contrattuali dettagliatamente descritte nei documenti Capitolato Speciale Prestazionale, Schema di
Accordo Quadro e nei relativi allegati.
L’appalto è costituito da un unico lotto per assicurare condizioni uniformi di servizio e poiché l’individuazione di un unico operatore economico, oltre a consentire il conseguimento di maggiori economie di scala con contestuale riduzione dei costi e possibile riduzione delle tempistiche di gara, ottimizza gli aspetti connessi alla successiva gestione tecnica, operativa, amministrativa e contabile del contratto.
Tabella 1 – oggetto dell’appalto
Descrizione servizi/beni | CPV | P (principale) S (secondaria) | Importo a base di gara |
Servizio di manutenzione ordinaria a canone e straordinaria a misura dei dispositivi antincendio di proprietà della Fondazione Idis | 50413200-5 | P | € 109.234,48 |
5. Importo a base di gara
L’importo a base di gara complessivo per il periodo di due anni è pari a € 109.234,48 (euro/centonovemiladuecentotrentaquattro/48) oltre Iva, di cui € 107.092,64 soggetti a ribasso e € 2.141,84 oltre Iva relativi agli oneri per la sicurezza e non soggetti a ribasso.
Tale importo complessivo è determinato dalla somma degli importi al netto d’Iva relativi alle attività di:
→ Euro 54.617,24 oltre Iva, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta inclusi, per 4
il periodo di 12 mesi, così suddiviso:
- Euro 20.571,84 al netto d’Iva per il servizio di manutenzione ordinaria e controllo periodico a canone, incluso il servizio di reperibilità;
- Euro 31.495,41 al netto d’Iva quale somma a disposizione (plafond) per la manutenzione straordinaria, con corrispettivo a misura;
- Euro 2.550,00 al netto d’Iva per prestazioni a tariffa, con corrispettivo a misura;
→ Euro 54.617,24 oltre IVA, oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta inclusi, per il periodo di ulteriori 12 mesi, così suddiviso:
- Euro 20.571,84 al netto d’Iva per il servizio di manutenzione ordinaria e controllo periodico a canone, incluso il servizio di reperibilità;
- Euro 31.495,41 al netto d’Iva quale somma a disposizione (plafond) per la manutenzione straordinaria, con corrispettivo a misura;
- Euro 2.550,00 al netto d’Iva per prestazioni a tariffa, con corrispettivo a misura;
L’importo contrattuale derivante dal ribasso percentuale offerto in sede di gara è da intendersi onnicomprensivo di tutte le spese inerenti l’erogazione del servizio senza oneri aggiuntivi per la Fondazione.
Per ulteriori e più particolareggiate indicazioni riguardanti l’importo contrattuale, si rimanda alle apposte sezioni dei documenti Schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale Prestazionale.
6. Durata dell’appalto, opzioni e rinnovi
6.1 Durata
L’Accordo Quadro che verrà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara ha una durata temporale di due anni (24 mesi) decorrenti dalla data di stipula del medesimo Accordo Quadro.
Per durata dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può affidare i contratti attuativi. salvo esaurimento anticipato della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Contratti attuativi stipulati. L’Accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della somma economica determinata nel medesimo Accordo dovuta al totale dei singoli Contratti attuativi stipulati.
6.2 Opzioni e rinnovi
Al termine di scadenza dell’Accordo Quadro, qualora la somma economica determinata nell’Accordo Quadro non sia esaurita, e non fosse ancora compiuta la procedura per addivenire alla stipula di un nuovo contratto, l’Appaltatore si impegna a prorogare, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione delle opere previste con il presente Accordo Quadro alle medesime condizioni economiche e gestionali qui stabilite per una durata massima di mesi 6 (sei).
5
7. Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione L’aggiudicazione avverrà mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ad insindacabile giudizio della
Fondazione, così come previsto dall’art. 95, co. 2 e co. 4 lett. c) del D.lgs. 50/2016 e in conformità alle modalità stabilite dal presente disciplinare di gara.
L’aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida.
È lasciata facoltà alla Fondazione di non addivenire all'aggiudicazione qualora le proposte presentate non siano ritenute idonee dalla Commissione giudicatrice.
L'aggiudicazione del servizio in oggetto avverrà ad insindacabile giudizio della Fondazione Idis – Città della Scienza, privilegiando la garanzia e la qualità della prestazione mediante la valutazione dell'aspetto tecnico ed economico dell'offerta, secondo i seguenti pesi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
OFFERTA TECNICA | 70 |
OFFERTA ECONOMICA | 30 |
L’appalto sarà aggiudicato all’Impresa che avrà ottenuto il maggiore punteggio complessivo. Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, commi 1, 3 e 6 ultima parte del D.lgs. 50/2016.
7.1. OFFERTA TECNICA: CRITERI DI VALUTAZIONE E METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE
PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi attribuibili con metodo: “discrezionale”, nella colonna identificata con la lettera D, se il punteggio è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice; “quantitativo”, nella colonna identificata con la lettera Q se il punteggio è attribuito mediante applicazione di una formula matematica in base agli elementi di natura quantitativa espressi nelle offerte;
“tabellari”, nella colonna identificata dalla lettera T qualora i coefficienti fissi e predefiniti siano attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.
6
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica:
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica: | |||||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | punti D | punti Q | punti T | ||
1 | Qualità dell’organizzazione del servizio | 9 | 1.1 | Adeguatezza delle modalità organizzative e dei processi di gestione delle attività di manutenzione oggetto di affidamento. | 3 | ||
1.2 | Sistemi di comunicazione con la committenza. Ai fini dell’attribuzione del punteggio sarà valutata l’efficacia e la disponibilità del sistema (numero e caratteristiche dei canali di comunicazione, numero di operatori, orario), la tracciabilità, l’archiviazione e reportistica. | 3 | |||||
1.3 | Sistemi di monitoraggio e controllo sulla corretta esecuzione delle attività affidate e sulla funzionalità degli impianti oggetto dell’appalto. | 3 | |||||
2 | Qualità della struttura organizzativa del personale | 15 | 2.1 | Adeguatezza, idoneità e coerenza in termini di numero di operatori impiegati, relative qualifiche professionali e competenze possedute, per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto rispetto al corretto svolgimento delle stesse. | 5 |
Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica: | |||||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | punti D | punti Q | punti T | ||
2.2 | Adeguatezza del numero di squadre d’intervento attivabili contemporaneamente e loro composizione, per lo svolgimento delle attività (manutenzione ordinaria e straordinaria) oggetto dell’appalto. | 5 | |||||
2.3 | Adeguatezza rispetto alle prestazioni oggetto di affidamento delle esperienze professionali e formative del Direttore tecnico | 5 | |||||
3 | Adeguatezza, idoneità e coerenza dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione per le attività oggetto di affidamento | 6 | 6 | ||||
4 | 4.2 | Riduzione espressa in giorni dei tempi di esecuzione per interventi d’urgenza rispetto ai tre giorni naturali e consecutivi previsti all’art. 14 dell’Accordo Quadro | 5 | ||||
4.3 | Riduzione espressa in ore dei tempi di ripristino per interventi di somma urgenza rispetto alle 12 ore naturali e consecutive previste all’art. 14 dell’Accordo Quadro | 5 | |||||
Eventuale possesso della Certificazione 5.1 EMAS (Regolamento UE 1221/2009) o ISO 3 14001 (sistema di gestione ambientale). Eventuale possesso della Certificazione Certificati di qualità 5.2 OHSAS 18001 (sistema di gestione 3 5 posseduti 8 sicurezza e salute lavoratori). Eventuale possesso di certificati di qualità conformi alle norme UNI CEI ISO, diversi 5.3 rispetto a quelli di cui ai precedenti punti 2 5.1 e 5.2 (1 punto per ogni certificato, fino a un massimo di 2 punti). |
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Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica: | |||||||
CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | punti D | punti Q | punti T | ||
6 | Qualità delle eventuali proposte migliorative senza alcun onere aggiuntivo per Fondazione Idis | 20 | 6.1 | Funzionalità sistema di gestione informatizzata degli interventi di manutenzione. | 4 | ||
6.2 | Numero complessivo delle ore offerte di presidio per eventi, che saranno impiegate da Fondazione Idis in base alle proprie concrete necessità. | 6 | |||||
6.3 | Frequenza migliorativa per specifici impianti e/o apparecchiature rispetto alle prestazioni minime di manutenzione ordinaria di cui alla Sezione V del Capitolato. | 2 | |||||
6.4 | Interventi migliorativi delle prestazioni e di riduzione dei costi di esercizio (impianti fissi e non di estinzione incendi, impianti meccanici, ecc.) a totale carico del proponente e di carattere permanente. | 4 | |||||
6.5 | Messa a disposizione temporanea di sorgenti di energia e/o apparecchiature alternative (es.: Gruppi elettrogeni, Soccorritori, UPS, Motopompe, Elettropompe ecc.), in caso di necessità e per il tempo necessario, senza alcun onere aggiuntivo per Fondazione Idis. | 3 | |||||
6.6 | Eventuali ulteriori proposte migliorative | 3 | |||||
Tot | 70 | 46 | 16 | 8 |
8
Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 42 punti per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
La soglia di qualità deve riferirsi ai punteggi già riparametrati.
Le imprese partecipanti dovranno presentare una proposta tecnico-organizzativa adeguata a consentire alla commissione una valutazione puntuale relativamente ai suddetti elementi sottoposti all’attribuzione dei punteggi
La graduatoria relativa all’offerta tecnica sarà formata in base alla sommatoria dei punteggi attribuiti separatamente alle singole offerte.
→ Attribuzione punteggio elementi qualitativi
A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente discrezionale da parte di ciascun componente della commissione, variabile tra zero ed uno, sulla base di una
valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
Coefficiente attribuibile | Valutazione corrispondente |
0 | non valutabile o negativa |
0,1 | molto scarso |
0,2 | scarso |
0,3 | mediocre |
0,4 | insufficiente |
0,5 | sufficiente |
0,6 | più che sufficiente |
0,7 | buona |
0,8 | più che buona |
0,9 | ottima |
1 | eccellente |
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti da parte di tutti i commissari, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ogni offerta in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Ciascun coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente all’elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella 9 sopra riportata.
Qualora il punteggio tecnico sia suddiviso in più criteri e in particolare quando ciascuno di questi è ulteriormente ripartito in sub-criteri, ognuno con un suo punteggio massimo,
la Stazione Appaltante, per riallineare i punteggi ottenuti dai concorrenti a quelli massimi previsti procederà alla riparametrazione del punteggio ottenuto dal concorrente in ciascun criterio al valore massimo fissato a monte. (cosiddetta “prima riparametrazione”),
La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.
La Stazione appaltante procederà, pertanto, ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
Si precisa che sia nella definizione delle medie dei coefficienti, sia nella trasformazione di dette medie in coefficienti definitivi (cosiddetta “riparametrazione”) sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola. Si precisa altresì che nel caso di presentazione di un’unica offerta non si procederà alla riparametrazione.
→ Attribuzione punteggio elementi quantitativi:
All’offerta con il valore più alto (offerta più conveniente) sarà attribuito il punteggio massimo, mentre alle offerte con un valore minore sarà attribuito un punteggio proporzionale secondo la seguente formula:
punteggio offerta in esame =
valore offerta in esame valore dell'offerta più conveniente
x peso criterio
→ Attribuzione punteggio elementi tabellari:
Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.
7.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Le Offerte economiche saranno valutate sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata.
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA | PUNTEGGIO MASSIMO | ||
1 | Importo complessivo offerto per la manutenzione ordinaria a canone | 15 | |
2 | Sconto percentuale sui prezziari per la manutenzione straordinaria | 15 | |
TOTALE | 30 |
Agli elementi economici indicati nella Tabella sopra riportata, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite le formule con interpolazione lineare di seguito 10 riportate.
Il coefficiente relativo al parametro 1 dell’Offerta economica, come individuato nella Tabella sopra riportata, sarà calcolato sulla base della seguente formula:
Ci = Pmin/P dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Pmin = il prezzo minimo offerto in gara
P = il prezzo dell’offerta del concorrente i-esimo.
Il coefficiente relativo al parametro 2 dell’Offerta economica, come individuato nella Tabella sopra riportata, sarà calcolato sulla base della seguente formula:
Ci = S/Smax dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
S = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; Smax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.
METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni
singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.
Si precisa che anche in questo caso sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola
Miglior offerente sarà il concorrente che avrà totalizzato il punteggio più elevato derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti per l'offerta tecnica/qualitativa e per l'offerta economica.
8. Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione Sono ammessi a partecipare alla gara, gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti.
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di 11
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
8.1 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (r.t.i.), di consorzi ordinari, di geie o aggregazioni di imprese di rete
Nel caso di partecipazione degli operatori di cui alle lettere d) e) f) e g) dell’art. 45 comma 2 del Codice trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei
requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23/4/2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista
di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese
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retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice,
dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
8.2 Partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
Nel caso di partecipazione degli operatori di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2 del Codice trovano applicazione le seguenti ulteriori disposizioni.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
9. Requisiti di partecipazione degli operatori economici
9.1 Requisiti di Ordine Generale
Assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
→ REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
L’Appaltatore deve essere competente in materia secondo quanto prescritto dalla normativa vigente ovvero dovrà effettuare analisi dei rischi delle operazioni necessarie ad eseguire correttamente tutte le operazioni di conduzione e manutenzione utilizzando personale competente e fornito di adeguata attrezzatura.
L'Appaltatore, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali del Committente e secondo le caratteristiche tecniche dei dispositivi antincendio oggetto dell’appalto ed operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di manutenzione e conduzione dei dispositivi antincendio.
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.
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9.2 Requisiti di idoneità
a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Per la comprova del requisito in sede di gara dovrà essere fornita copia del certificato di iscrizione dell’operatore economico alla Camera di Commercio.
b) Abilitazione all’esercizio delle attività di installazione/manutenzione degli impianti all’interno degli edifici di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 per le tipologie di cui all’art. 1 comma 2 lett. g).
c) L’Appaltatore dovrà essere dotato del Registro della gestione dei rifiuti, obbligatorio per legge, ove registrare il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione.
9.3 Requisiti di capacità economica e finanziaria
a) Essere in possesso di un fatturato globale minimo annuo non inferiore € 218.500,00 oltre Iva in almeno uno degli ultimi tre esercizi documentabili.
Il predetto requisito viene richiesto al fine di garantire la solidità economica degli operatori economici partecipanti e quindi l’assolvimento degli obblighi in capo agli stessi derivanti dalla stipula dell’appalto.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
b) Essere in possesso di un fatturato specifico minimo annuo non inferiore a € 109.230,00 oltre Iva in almeno uno degli ultimi tre esercizi documentabili.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la produzione di fatture quietanzate e relativi contratti, bilanci ovvero certificati di regolare esecuzione rilasciati da enti committenti.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non 14 è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
9.4 Requisiti di capacità tecnica e professionale:
a) Aver maturato significative e adeguate esperienze nel settore oggetto dell’appalto avendo eseguito nel triennio antecedente la pubblicazione del bando, servizi analoghi a quello oggetto di gara per un valore complessivo almeno pari alla base d’asta.
La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, mediante presentazione, alternativamente, di:
- un elenco dei servizi eseguiti nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura, corredato dai certificati di regolare esecuzione, in originale o copia conforme, rilasciati dall’amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
- contratti e fatture in copia conforme all'originale, relativi a servizi oggetto della presente procedura, riferite all’ultimo triennio antecedente la pubblicazione della presente procedura. Da detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l’oggetto delle attività e gli importi fatturati.
b) Presenza tra il personale dipendente di almeno un tecnico manutentore in possesso della qualifica di Tecnico Manutentore di estintori d’incendio (Certificazione delle competenze secondo Norma UNI 9994-2);
c) abilitazioni/qualificazioni per l’esecuzione di lavori in quota, secondo quanto previsto dal
T.U.S.L.L. D.Lgs. 81/08 capo II art. 107. 4.
Laddove, per talune attività manutentive non previste e non prevedibili all’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto, l’Appaltatore risultasse sprovvisto delle necessarie ulteriori autorizzazioni/abilitazioni/certificazioni/licenze, lo stesso dovrà ricorrere, obbligatoriamente a soggetti terzi idonei, dandone evidenza alla Committente in sede di richiesta di autorizzazione al sub-appalto e/o comunicazione preventiva di sub-affidamento.
9.5 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (r.t.i.), di consorzi ordinari, di geie o aggregazioni di imprese di rete
Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
Gli operatori di cui al presente articolo devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese
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di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità
indicate per i raggruppamenti.
- I requisiti generali devono essere posseduti da ciascuno degli operatori partecipanti all’associazione di imprese di cui al presente articolo.
- Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
- Il requisito di cui al precedente punto 9.2 lett. b) (abilitazioni impiantistiche di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 per le tipologie di cui all’art. 1 comma 2 lett. g) deve essere posseduto da tutte le Imprese facenti parte del RTI o del Consorzio.
- I requisiti relativi ai fatturati globale e specifico devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detti requisiti devono essere posseduti e dichiarati dai membri del raggruppamento, come requisiti cumulativi, dati dalla sommatoria dei requisiti posseduti dai singoli membri, fermo restando che l’impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria.
- Il requisito relativo ai servizi analoghi deve essere posseduto dall’impresa capogruppo
mandataria o indicata come tale nel caso di raggruppamento o consorzio ordinario da costituirsi o GEIE, o aggregazione di imprese di rete. Il requisito non è frazionabile.
I requisiti relativi:
- al possesso della qualifica di Tecnico Manutentore di estintori d’incendio (punto 9.4.b)
- all’abilitazione per l’esecuzione di lavori in quota (punto 9.4.c),
devono essere posseduti e dichiarati dal componente il raggruppamento che svolgerà le prestazioni e impiegherà il personale qualificato, nell’ambito del raggruppamento temporaneo di imprese.
Resta inteso in ogni caso che le attività oggetto delle abilitazioni richieste potranno essere svolte unicamente da imprese in possesso delle stesse abilitazioni.
9.6 Partecipazione di consorzi fra società cooperative di produzione lavoro; consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
Gli operatori di cui al presente articolo devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
- Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato nonché il requisito di cui al precedente punto 9.2 lett. b) (abilitazioni impiantistiche di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n° 37 per le tipologie di cui all’art. 1 comma 2 lett. g), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese
consorziate indicate come esecutrici. 16
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
10. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.
Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria, ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l’ausiliaria.
In qualunque fase dell’appalto sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria, assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile 17 decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
→ L’impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare l’apposita sezione del DGUE e indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e porre in essere gli ulteriori adempimenti ivi prescritti
→ Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.
→ L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare la seguente documentazione:
1) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dal legale
rappresentante dell’impresa ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) copia del contratto (in originale o copia autentica) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’Appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.
4) PASSOE dell’ausiliaria.
11. Subappalto
Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del Codice è ammessa la facoltà di affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto purché:
- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- all'atto dell'offerta (nell’apposita sezione del DGUE) sia stata indicata la parte del servizio
che si intende subappaltare nei limiti del 40% del valore complessivo dell’appalto. 18
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli di cui al comma 4 del medesimo articolo in capo al subappaltatore, comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
12. Garanzia provvisoria
L’offerta è corredata dalla cauzione provvisoria di cui all’art. dell’art. 93 del D. Lgs.50/2016, pari all’2% dell’importo posto a base d’asta e precisamente di importo pari a € 2.184,69, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b. in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG.8 - Via Diocleziano, 236/246 80125 Napoli IBAN XX00X0000000000000000000000 - SWIFT-BIC BNL II TRR
Intestato: Fondazione Idis – Città della Scienza
Causale: garanzia provvisoria gara per l’affidamento del servizio di manutenzione dei dispositivi antincendio della Fondazione Idis - Città della Scienza. Cig 86559403A8
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
La garanzia fideiussoria dovrà:
1. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 19/01/2018 n° 31;
4. avere validità per almeno 180 gg. giorni dal termine ultimo per la presentazione 19
dell’offerta;
5. prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, se rilasciata dal medesimo garante.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2
del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta allegando le relative certificazioni e documentazioni.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate 20
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
A norma del comma 8 dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105, qualora l’offerente risultasse affidatario.
13. Termine di presentazione delle offerte
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 12/04/2021. Tale termine inderogabile è posto a tutela del principio di parità di trattamento.
È causa di esclusione non sanabile qualora l’operatore economico presenti il plico oltre il termine di scadenza qualunque sia la causa, ivi compreso il caso fortuito e anche se spedito prima del termine medesimo (farà fede unicamente la registrazione al Protocollo); tale plico non sarà aperto e rimarrà conservato agli atti della Stazione appaltante. Il tempestivo recapito resta quindi a esclusivo rischio e spese del candidato.
14. Modalità di predisposizione della domanda e dell'offerta
Le offerte dovranno pervenire all’interno di un plico presso la Prima Accoglienza della Fondazione IDIS - Città della Scienza, in xxx Xxxxxxxx xx 00 - 00000 Xxxxxx, per mezzo del servizio postale o tramite corriere autorizzato o mediante consegna a mano. In quest’ultimo caso, sarà rilasciata apposita ricevuta, con l’indicazione dell’ora e della data di consegna.
Il plico dovrà essere chiuso in un modo che ne comprovi l’integrità e garantisca da eventuali manomissioni - e controfirmato sui lembi di chiusura e dovrà recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la dicitura: “OFFERTA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO DELLA FONDAZIONE IDIS - CITTÀ DELLA SCIENZA – CIG 86559403A8
Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti ciascuna l’indicazione del contenuto secondo le seguenti dizioni: BUSTA A) - “Documentazione Amministrativa”
BUSTA B) - “Offerta Tecnico - Qualitativa”
BUSTA C) - “Offerta - Economica”. 21
La mancata sigillatura delle buste “A”, “B”, “C” inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono cause di esclusione dalla gara.
Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l’irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all’interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in
copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
15. Contenuto della busta “A” – Documentazione Amministrativa
All’interno della busta dovrà esservi la seguente documentazione:
1. Domanda di partecipazione
2. DGUE;
3. Dichiarazioni integrative;
4. Documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione;
5. PASSOE rilasciato dalla Banca dati AVCPASS istituita presso l’ANAC Nel caso in cui il 22
concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del Codice, occorre anche il PassOE relativo all’impresa ausiliaria.
6. Documento attestante la garanzia provvisoria
7. Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice: Copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione;
8. Dichiarazione d’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, del Codice);
9. In caso di ricorso all’avvalimento:
- Il contratto di avvalimento, contenente le previsioni di cui all’art. 89, comma 1, del Codice,
- Dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria (modello Allegato D)
- DGUE sottoscritto dall’ausiliaria
- la documentazione e le dichiarazioni presentate dell’impresa ausiliaria.
10. Dichiarazione rilasciata dall’Amministrazione attestante l’avvenuto sopralluogo degli impianti (modello Allegato C).
15.1 Domanda di partecipazione redatta, secondo il modello di cui all’allegato A. sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un
procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata alla stessa la copia conforme all’originale della relativa procura nonché la copia di un documento di identità del sottoscrittore.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata) nonché, ai sensi dell’art.48, commi 2 e 4, del Codice, le parti di servizio che saranno esperite dai singoli operatori economici.
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
→ La domanda è sottoscritta:
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla 23
disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In
particolare:
a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.
15.2 DGUE Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE (allegato B) e rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
→ In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun’ausiliaria, allega:
1) DGUE, a firma dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI. L’impresa concorrente dovrà inoltre allegare la seguente documentazione:
2) una dichiarazione (modello allegato D) sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria con cui quest’ultima:
- si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
- attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3) copia del contratto (in originale o copia autentica) sottoscritta dal legale rappresentante
del concorrente e dell’impresa ausiliaria con il quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei 24
confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie
per tutta la durata dell’Appalto.
A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell’atto di conferimento dei poteri medesimi.
4) PASSOE dell’ausiliaria.
→ In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Parte III – Motivi di esclusione.
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di cui alle cause di esclusione previste dal presente disciplinare.
Si ricorda che ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all’art. 80, comma 5 lett. f-bis e f-ter del Codice – cfr. punto
15.3.1 del presente Disciplinare.
Parte IV – Criteri di selezione.
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» del modello ovvero compilando quanto segue:
a) dichiarazione del possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 9.2 del presente disciplinare;
b) dichiarazione del possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 9.3 del presente disciplinare;
c) dichiarazione del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 9.4 del presente disciplinare;
Parte VI – Dichiarazioni finali.
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
→ Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80
25
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
- In caso di ricorso all’avvalimento, dall’impresa ausiliaria.
15.3 Dichiarazioni integrative.
Ciascun concorrente rende le dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, contenute nel Modello di dichiarazione integrativa (allegato A2).
La dichiarazione deve essere resa anche da tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento/consorzio/aggregazione.
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni:
1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. f-bis)e f- ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;
3. dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante allegato e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
6. per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
7. dichiara di aver preso visione dei luoghi e allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la 26 partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
11. Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …………
rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale
mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267.
15.4 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1 (sottoscrizione dei documenti di gara)
Ai fini della partecipazione la Fondazione Idis ha predisposto una “domanda di partecipazione (Allegato A)” che contiene anche le dichiarazioni di seguito elencate.
→ Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
→ Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.
→ Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come 27
mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
→ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
-copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del D.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
→ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può
ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
→ Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del
d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto 28
di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizii indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
16. Contenuto della busta “B” - Offerta tecnica
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione la relazione tecnica dei servizi offerti.
Alla relazione tecnica dovranno essere allegati:
- il Curriculum Vitae del soggetto che sarà designato Direttore tecnico, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato;
- l’elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni messi a disposizione per le attività oggetto di affidamento; copia conforme degli eventuali certificati di qualità posseduti, conformi alle norme UNI CEI ISO.
La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto, i seguenti elementi:
1. Organizzazione del servizio:
1.1 Descrizione delle modalità organizzative e dei processi di gestione delle attività di manutenzione oggetto dell’appalto;
1.2 descrizione delle modalità di comunicazione con la committenza, con riferimento agli aspetti di disponibilità del sistema (numero e caratteristiche dei canali di comunicazione, numero di operatori, orario), tracciabilità, archiviazione e reportistica;
1.3 descrizione dei sistemi di monitoraggio e controllo sulla corretta esecuzione delle attività affidate e sulla funzionalità degli impianti oggetto dell’appalto.
2. Struttura organizzativa del personale:
2.1 Numero di operatori che saranno impiegati nello svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, con indicazione delle relative qualifiche professionali e competenze possedute, rispetto al corretto svolgimento delle stesse (dovranno essere specificate le professionalità degli operatori in relazione alla molteplicità e peculiarità delle attività chiamate a svolgere, ad es.: PES e PAV per impianti elettrici, certificazioni richieste dalla norma UNI 9994 -
manutenzione estintori, abilitazioni/qualificazioni per l’esecuzione di lavori in quota etc.). 29
2.2 Numero di squadre d’intervento attivabili contemporaneamente e loro composizione, per lo svolgimento delle attività (manutenzione ordinaria e straordinaria) oggetto di affidamento.
2.3 Formazione (titoli di studio, abilitazioni professionali, specializzazioni conseguiti) ed esperienze professionali maturate dal soggetto che sarà designato Direttore tecnico, ai sensi dell’art. 6) del Capitolato, con allegato il relativo curriculum vitae in formato europeo.
3. Mezzi e attrezzature impiegate:
Descrizione della quantità e delle caratteristiche tecniche e funzionali dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni messe a disposizione per le attività oggetto di affidamento senza alcun onere per Fondazione Idis. Il concorrente dovrà allegare l’elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni con l’indicazione del numero, delle caratteristiche e delle peculiarità d’uso.
4. Riduzione tempistiche di intervento ed esecuzione delle prestazioni:
indicazione della eventuale riduzione, espressa in giorni/ore:
4.1 dei tempi di esecuzione per interventi d’urgenza rispetto ai tre giorni naturali e consecutivi previsti all’art. 14 dell’Accordo Quadro;
4.2 dei tempi di ripristino per interventi di somma urgenza rispetto alle 12 ore naturali e consecutive previste all’art. 14 dell’Accordo Quadro.
5. Eventuale possesso certificazioni di qualità:
5.1 Indicazione dell’eventuale possesso della Certificazione EMAS (Regolamento UE 1221/2009) o ISO 14001 (sistema di gestione ambientale) rilasciata da organismo accreditato, che andrà allegato alla relazione tecnica in copia conforme all’originale.
5.2 Indicazione dell’eventuale possesso della Certificazione OHSAS 18001 (sistema di gestione sicurezza e salute lavoratori) rilasciata da organismo accreditato, che andrà allegato alla relazione tecnica in copia conforme all’originale. 5.3 Indicazione degli eventuali certificati di qualità posseduti conformi alle norme UNI CEI ISO, diversi rispetto a quelli di cui ai precedenti punti 5.1 e 5.2, rilasciati da organismi accreditati, che andranno allegati alla relazione tecnica in copia conforme all’originale.
Si segnala che nel caso di imprese temporaneamente raggruppate o consorziate il punteggio previsto per i suddetti elementi di valutazione nn. 5.1, 5.2 e 5.3 sarà attribuito in misura proporzionale (ad. esempio in caso di RTI con tre operatori e un solo certificato, sarà attribuito il punteggio stabilito nella misura di un terzo).
6. Eventuali proposte migliorative:
indicazione delle eventuali migliorie offerte, senza alcun onere per Fondazione Idis, aventi ad oggetto le prestazioni aggiuntive di seguito indicate:
6.1 Elaborazione sistema di gestione informatizzata degli interventi di manutenzione. Il concorrente dovrà specificare i contenuti del sistema da sviluppare.
6.2 Servizio di presidio per eventi. Il concorrente dovrà specificare il numero complessivo delle ore offerte di presidio per eventi, che saranno impiegate da Fondazione Idis in base alle proprie concrete necessità. 30
6.3 Frequenza migliorativa per specifici impianti e/o apparecchiature rispetto alle prestazioni minime di manutenzione ordinaria di cui alla Sezione V del Capitolato. Il concorrente dovrà specificare l’aumento della frequenza per ogni specifico impianto e/o apparecchiatura e i conseguenti benefici attesi.
6.4 Interventi migliorativi delle prestazioni e di riduzione dei costi di esercizio (impianti fissi e non di estinzione incendi, impianti meccanici, ecc.) a totale carico del proponente e di carattere permanente. Il concorrente dovrà specificare gli interventi proposti, l’entità del risparmio e la qualità dei componenti di cui è previsto l’impiego.
6.5 Messa a disposizione temporanea di sorgenti di energia e/o apparecchiature alternative (es.: Gruppi elettrogeni, Soccorritori, UPS, Motopompe, Elettropompe ecc.), in caso di necessità e per il tempo necessario, senza alcun onere aggiuntivo per Fondazione Idis. Il concorrente dovrà specificare il numero e le caratteristiche delle sorgenti e/o apparecchiature sostitutive offerte.
6.6 Indicazione analitica e dettagliata di eventuali migliorie offerte, ulteriori rispetto a quelle indicate ai precedenti punti da 6.1 a 6.5, senza alcun onere per Fondazione Idis, rispetto a quanto richiesto, come prescrizioni minime e inderogabili, negli atti di gara.
Si precisa, al riguardo, che nel caso di migliorie proposte e non ritenute utili dalla Commissione, alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio.
Si precisa, altresì, che le migliorie proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi per la Società appaltante.
La relazione tecnica di cui alla precedente lettera a), predisposta seguendo scrupolosamente l’indice sopra riportato, deve essere in formato A4 e non deve superare nel suo complesso le 25 pagine (da intendersi come 25 facciate), esclusi eventuali indice e copertina, pena la non valutazione da parte della Commissione delle pagine eventualmente in eccesso. Nel computo delle pagine non rientrano gli allegati alla relazione tecnica, quali la copia dei certificati di qualità eventualmente posseduti, il CV del Direttore tecnico, l’elenco dei mezzi, delle attrezzature e delle strumentazioni messi a disposizione.
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all’art. 68 del Codice.
L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente. L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare quanto proposto nell’offerta economica.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (punto 15.1 del disciplinare).
Il concorrente allega all’offerta tecnica una propria dichiarazione con la quale autorizza/non autorizza la Società appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che 31 saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte
da segreto tecnico/commerciale, nel caso in cui un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”.
In caso di diniego di autorizzazione, la dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice. La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche presentate.
17. Contenuto della busta “C” - Offerta economica
La busta “C – Offerta economica” contiene l’offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello Allegato E, redatta su carta intestata e sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione (punto 15.1 del disciplinare).
L’offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) In cifre e in lettere il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo offerto (esclusa IVA ed esclusi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) per l’esecuzione della manutenzione ordinaria incluso il servizio di reperibilità a chiamata quantificato a canone, per la durata biennale dell’appalto, al ribasso rispetto all’importo stimato posto a base d’asta, pari ad Euro 40.336,94 al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta di Euro pari ad € 806,74,00.
b) La percentuale unica di sconto per l’esecuzione della manutenzione straordinaria eventualmente richiesta, da applicare ai prezziari di cui all’art. 29 comma 2 dell’Accordo Quadro, Il concorrente dovrà indicare, arrotondando le cifre non oltre il secondo decimale, una sola percentuale totale di sconto da applicare ai suddetti prezziari. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali.
c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto.
d) La stima dei propri costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
Si precisa che i valori (assoluti o percentuali) potranno essere espressi al massimo con due cifre decimali. Eventuali ulteriori cifre dopo la seconda non saranno prese in considerazione. In caso di discrepanza tra il valore espresso in cifre e il valore espresso in lettere prevarrà quello ritenuto più conveniente dall’Amministrazione.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l’importo a base d’asta.
18. Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso
la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. 32
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi
rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.
19. Sedute di gara e procedura di aggiudicazione
La procedura aperta verrà esperita, in seduta pubblica, il giorno 13/04/2021 alle ore 10:00 c/o presso la sede legale della Stazione Appaltante.
Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel 33
luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito del Committente entro tre giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante pubblicazione sul sito del Committente entro tre giorni prima della data fissata.
La Commissione provvederà preliminarmente alla verifica del rispetto dei tempi di presentazione delle offerte e dell'integrità e regolarità dei plichi pervenuti, escludendo quei plichi giunti oltre il termine fissato o giudicati inammissibili, quindi proseguirà all’apertura degli stessi verificando che al loro interno siano presenti e integre le tre buste “A”, “B” e “C”. Appurato ciò, la Commissione procederà alla verifica della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta escludendo dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite e versino in condizione di non ammissibilità alla procedura.
In caso di carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, le stesse potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, co.9, del Codice.
Come previsto dall'art. 85 co. 5 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante potrà altresì chiedere agli offerenti e ai candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative),
rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.
Nell'espletamento di tali operazioni, la Stazione Appaltante potrà avvalersi dei mezzi di prova di cui all'art. 86 e dell'Allegato XVII del D. Lgs. n. 50/2016.
Esaurita la fase di verifica della documentazione amministrativa, ancora in seduta pubblica, la Commissione procederà all’apertura delle Buste “B” dando xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
La Commissione si riserva la possibilità di procedere nella stessa seduta alla seconda fase – valutazione delle proposte tecniche – o di rimandare tale fase a una successiva data da comunicare ai concorrenti.
Quindi la Commissione procederà in una o più sedute riservate all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle imprese concorrenti ammesse, all’attribuzione dei relativi punteggi e alla riparametrazione degli stessi secondo i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.
La commissione non procederà alla apertura dell’offerta economica dei predetti operatori. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.
Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che 34 potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte
al punto 17.
La stazione appaltante. per ciascun concorrente, definirà il punteggio complessivo ottenuto mediante la somma dei punteggi tecnico ed economico determinando quindi il parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
Nel caso in cui venga ammessa l'offerta di un solo concorrente, se ritenuta valida e congrua, la proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore di questo.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 21
Qualora la commissione individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 20.
Ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all’esito delle relative riparametrazioni.
20. Verifica di anomalia delle offerte.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
In ragione dell’eventuale complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, il RUP potrà avvalersi del supporto di una commissione nominata ad hoc.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale, assegnando un tempo congruo per la presentazione; ove non ritenga sufficienti ad escludere l’anomalia le spiegazioni fornite, potrà chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni 35
risultino, nel complesso, inaffidabili.
21. Aggiudicazione dell’appalto e stipula del contratto
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
L’aggiudicazione provvisoria, che risulterà dal relativo verbale, è immediatamente impegnativa per il solo aggiudicatario ed è subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla normativa antimafia e delle altre verifiche di legge; l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
La stazione appaltante procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del
medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche o qualora l’aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolva gli adempimenti di cui sopra in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo in graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4-bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla 36 comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
L'Impresa aggiudicataria dovrà consegnare ogni altro documento prescritto dal Capitolato Speciale o richiesto dall’Amministrazione o dall’ufficiale rogante.
22. Definizione delle controversie
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
23. Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 13 del D.lgs. 30 Giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e conformemente al Regolamento comunitario GDPR (Reg.
U.E. 679/2016)., il Committente provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali del Committente, ivi incluso la
partecipazione alla procedura e l’eventuale stipula e gestione del contratto, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente alla quale il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Idis – Città della Scienza.
Firmato*
Il Responsabile Unico del Procedimento Arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93
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