CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA INDEX LINKED
MOD. ML 500 - 11/2006
ITALIA PIÙ
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA INDEX LINKED
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Scheda sintetica, la Nota informativa, le Condizioni di assicurazione, il Glossario ed il Modulo di proposta, deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
MontepaschiLife(Ireland)Limited-Xxxxxx’sQuayPlaza, 1George’sQuay -Dublin2 -Fax00353-1-6439110
CONTRATTO DI ASSICURAZIONESULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED
TBGROWTH 57 ITALIA PIÙ
SCHEDASINTETICA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTO- SCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un’in- formazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.
1. INFORMAZIONI GENERALI
1.a) Impresa di assicurazione
Montepaschi Life (Ireland) Ltd, Compagnia di assicurazione del Gruppo Monte dei Paschi di Siena.
1.b) Denominazione del contratto
T.B. Growth 57 Italia Più.
1.c) Tipologia del contratto
T.B. Growth 57 Italia Più è un contratto index linked. Le prestazioni previste dal contratto in caso di vita dell’Assicurato sono direttamente collegate all’andamento di un parametro di riferimento rappresentato dall’indice azionario S&P MIB (Codice Bloomberg: SPMIB Index).
In caso di premorienza o riscatto, la prestazione è legata al valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento dei parame- tri cui sono collegate le prestazioni assicurative.
1.d) Durata
La durata del contratto è pari a 6 anni.
E’ possibile esercitare il diritto di riscatto trascorso un anno dalla conclusione del contratto.
1.e) Pagamento dei premi
T.B. Growth 57 Italia Più prevede il versamento di un premio unico di importo minimo pari a € 2.500.
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
T.B. Growth 57 Italia Più è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked che attraverso il ver- samento di un premio unico prevede, a determinate ricorrenze annuali di polizza, in vita l’assicurato, la liqui-
dazione di somme periodiche di importo predeterminato. Il contratto di assicurazione consente inoltre di usu- fruire, alla scadenza contrattuale e in vita l’Assicurato, della liquidazione di una somma variabile in funzione degli eventuali apprezzamenti realizzati, nel corso della durata contrattuale, dal parametro di riferimento.
Tale parametro di riferimento è composto da un indice azionario (cfr punto 1.c).
Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, apposita- mente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti.
Si precisa che una parte del premio versato verrà trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai rischi demogra- fici previsti dal contratto, ricompresi nei costi di cui al punto 5 e che pertanto tale parte non concorre alla for- mazione del capitale liquidabile a scadenza.
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni in caso di vita
Pagamento di somme periodiche: In caso di vita dell’Assicurato alle ricorrenze annuali del contratto, il paga-
mento al Contraente di somme periodiche di ammontare crescente pari:
– alla prima ricorrenza annuale, al 3,60% del premio versato;
– alla seconda ricorrenza annuale, al 3,80% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti;
– alla terza ricorrenza annuale, al 4,25% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali eventualmente richiesti;
Capitale: In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente di un capitale dato dalla somma di:
– un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio rife- xxxx ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario di cui al punto 8 della Nota Informativa (pari al 100% del valore nominale).
– un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale e il valore fina- le dell’indice azionario indicato al precedente punto 1.c. Il valore ini- ziale dell’indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice azionario al 28 dicembre 2006. Il valore finale dell’indice è dato dalla media dei 24 Valori Ufficiali del predetto indice azionario osservati alle date di rilevazione riportate in Nota Informativa.
b) Prestazione in caso di decesso
Capitale: In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale il pagamento ai beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un capitale pari al premio versato, moltiplicato per il valore unitario cor- rente del titolo di cui al punto 8 della Nota Informativa alla data del decesso, e per una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto di eventuali riscatti parziali, verrà riconosciuto un ulteriore importo pari alla differenza tra i due valori, con un limite pari al 10% del valo- re del premio stesso.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 14 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.
4. RISCHI FINANZIARI A CARICO DEL CONTRAENTE
L’impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il pagamento delle prestazioni dipende dalle oscillazioni del parametro di riferimento e/o dalla solvibilità dell’ente emittente gli strumenti finanziari sottostanti il contratto assicurativo.
Il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari cui è collegata la prestazione, alla data di redazione della presente documentazione, è pari a:
OBBLIGAZIONE
Emittente | Rating | ||
Moody’s | Standard & Poor’s | Fitch | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | A1 | A | A+ |
OPZIONE
Controparte | Rating | ||
Moody’s | Standard & Poor’s | Fitch | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | A1 | A | A+ |
Banca Toscana | A1 | A | - |
I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:
a) Ottenere un capitale a scadenza inferiore al premio versato;
b) Ottenere un valore di riscatto inferiore al premio versato;
c) Ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore al premio versato.
Con la sottoscrizione del contratto il Contraente acquista una struttura finanziaria complessa, che comporta l’assunzione di posizioni su strumenti derivati. L’assunzione di posizioni nelle predette componenti derivate potrebbe determinare la perdita a scadenza fino ad un massimo del 3,975% del premio versato. A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell’emittente degli strumenti finanziari sottostanti il con- tratto.
5. COSTI E SCOMPOSIZIONE DEL PREMIO
La Compagnia al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.
L’entità dei costi gravanti sui premi riduce l’ammontare delle prestazioni.
Per consentire al Contraente di poter disporre di informazioni sui costi e sulle modalità di impiego del premio, viene di seguito riprodotta una tabella nella quale è rappresentata, in termini percentuali, la scomposizione del premio nelle componenti utilizzate per acquistare gli strumenti finanziari sottostanti il contratto (titolo obbli- gazionario e strumento finanziario derivato) e nella componente di costo.
Scomposizione del premio Titolo obbligazionario | Valore% 89,860 |
Strumento finanziario derivato | 3,975 |
Costi (comprensivi del costo caso morte) | 6,165 |
Premio complessivo | 100 |
Si precisa che con il pagamento del premio il Contraente corrisponde alla Compagnia un caricamento impli- cito risultante dalla differenza tra il premio pagato e il costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia.
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.
La Montepaschi Life (Ireland) Ltd è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella pre- sente Scheda sintetica.
Dublino, novembre 2006
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in cinque sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
C. INFORMAZIONI SUL PARAMETRO DI RIFERIMENTO CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIO- NI ASSICURATIVE
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Compagnia è MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited, appartenente al Gruppo MPS;
b) La sede legale e la direzione generale sono nella Repubblica di Irlanda. La Sede Legale è in 00 Xxx Xxxx Xxxxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0 e la Direzione Generale in Xxxxxx’x Xxxx Xxxxx, 0 Xxxxxx’x Xxxx, Xxxxxx 0.
c) Recapito telefonico: 800.322610; sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx.
d) La MONTEPASCHI LIFE (Ireland) Limited è stata autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con provvedimento emesso in data 14/05/1999. La Compagnia opera in Italia esclusivamente in regime di libe- ra prestazione di servizi ai sensi dell’art. 70 del D. Lgs. 17/3/95, n.174 ed è soggetta al controllo dell’Irish Financial Regulator.
e) La società di revisione è la KPMG Ltd, con sede nella Repubblica di Irlanda in 0, Xxxxxxxxxxxxx Xxxxx, XXXX, Xxxxxx 0.
2. Conflitto di interessi
La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. risulta essere emittente della componente obbligazionaria mentre controparti nello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto 8 risultano essere la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. stessa per il 67,67% e la Banca Toscana S.p.A. per il 33,33%. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. è controllante della Banca Toscana S.p.A.ed è azionista nonché controllante della Montepaschi Life (Ireland) Ltd.
Il valore di mercato del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato di cui al successivo punto
8 è calcolato dalla MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A., società detenuta al 100% dalla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
In ogni caso la Compagnia, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio ai contraenti.
B. INFORMAZIONI SULLEPRESTAZIONI ASSICURATIVEESUI RISCHI FINANZIARI
3. Rischi finanziari
“TB Growth 57 Italia Più” è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo index linked le cui prestazioni dipendono:
a) dalle oscillazioni di valore del parametro di riferimento di cui al successivo punto 7;
b) dalle variazioni di valore degli attivi indicati al successivo punto 8.
Il Contraente assume il rischio connesso all’andamento del parametro di cui al punto a) in funzione del parti- colare meccanismo di collegamento delle prestazioni, dettagliato al successivo punto 5, nonché quello con- nesso all’andamento degli attivi di cui al punto b).
In particolare il Contraente si espone ai seguenti rischi finanziari:
I. rischio di prezzo: il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prez- zi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico del- l’emittente (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
II. rischio di credito: il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all’eventualità che l’emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’in- teresse o di rimborsare il capitale; il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
III. rischio di controparte: il rischio, tipico degli strumenti finanziari derivati, connesso all’eventualità che la controparte (ad esempio per un deterioramento della sua solidità patrimoniale) non possa adempiere agli impegni assunti;
IV. rischio di interesse: il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quin- di sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
V. rischio di liquidità: il rischio che i valori mobiliari non si trasformino prontamente (quando necessario) in liquidità senza perdere di valore.
4. Prestazioni assicurative
Il contratto ha durata pari a 6 anni, ma può essere interrotto, a partire dal secondo, in qualsiasi momento su richiesta del Contraente.
Il contratto prevede il pagamento di un premio unico minimo pari a euro 2.500.
Si precisa che una parte del premio versato verrà trattenuta dalla Compagnia per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto, ricompresi nei costi di cui al punto 10 e che pertanto tale parte non concorre alla formazione del capitale liquidabile a scadenza.
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
In caso di vita dell’Assicurato alla prima, alla seconda ed alla terza ricorrenza annuale del contratto, saranno liquidate al Contraente somme periodiche di ammontare predeterminato.
Alla scadenza del contratto, inoltre, e in vita l’Assicurato, sarà pagato ai beneficiari designati in polizza un capitale determinato con le modalità di cui al successivo punto 5.
Il contratto non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, per- tanto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento del parametro di riferimento e quello legato all’insolvenza degli emittenti degli attivi di cui al punto 8.
PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale sarà liquidato a favore dei beneficiari designati in polizza dal Contraente un capitale determinato, in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso, con le modalità di cui al successivo punto 5.
Il contratto non contempla alcuna garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale investito, per- tanto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento del parametro di riferimento e quello legato all’insolvenza dell’emittente lo strumento finanziario assunto come parametro di riferimento.
Si segnala, altresì, che gli attivi ai quali è collegata la prestazione in caso di morte vengono acquistati a un costo complessivo inferiore al premio versato:
– La componente obbligazionaria sarà acquistata ad un prezzo pari all’89,860% del suo valore nominale;
– La componente opzionale sarà acquistata ad un prezzo pari al 3,975% del suo valore nominale.
Ciò comporta che il valore corrente del titolo nel corso della durata contrattuale potrà essere inferiore al suo valore nominale e pertanto le prestazioni assicurate potranno risultare inferiori al premio versato.
5. Modalità di calcolo delle prestazioni assicurative
PRESTAZIONI IN CASO DI VITA DELL’ASSICURATO
L’importo da liquidare alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 3,60% del premio versato.
L’importo da liquidare alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 3,80% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.
L’importo da liquidare alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 4,25% del pre- mio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:
– un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, mol- tiplicato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto 8 (pari al 100% del valore nominale);
– un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale ed il valore finale dell’indice S&P MIB ( Codice Bloomberg: SPMIB Index). Il valore iniziale dell’indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice al 28 dicembre 2006. Il valore finale dell’indice è dato dalla media dei 24 Valori ufficiali di chiusura del predetto indice alle date di rilevazione riportate in Tabella 1
Tabella 1
12/03/2007;12/06/2007;12/09/2007;12/12/2007;12/03/2008;12/06/2008;12/09/2008;12/12/2008;
12/03/2009;12/06/2009;12/09/2009;12/12/2009;12/03/2010;12/06/2010;12/09/2010;12/12/2010;
12/03/2011;12/06/2011;12/09/2011;12/12/2011;12/03/2012;12/06/2012; 12/09/2012; 12/12/2012.
Date Rilevanti
PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL’ASSICURATO
Il capitale da liquidare in caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale sarà pari al:
– 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
– 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
– 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore unitario corrente del titolo indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
– 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplica- to per il valore corrente unitario del titolo indicato al successivo punto 8 per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
– 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplica- to per il valore unitario corrente del titolo, indicato al successivo punto 8, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.
Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sarà quel- lo osservato alla fine del mese stesso; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese succes- sivo, il valore corrente del titolo sarà quello osservato il giorno 15 del mese successivo.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Tale importo non potrà essere in ogni caso superiore al 10% del premio versato.
6. Opzioni contrattuali
Non sono previste opzioni in corso di contratto.
C. INFORMAZIONI SULPARAMETRO DI RIFERIMENTO ACUI SONOCOLLEGATELEPRESTAZIONI ASSICURATIVE
7. Prestazioni collegate ad un indice azionario
Le prestazioni previste dal contratto sono collegate all’indice azionario S&P MIB;
a) Lo S&P MIB è un indice rappresentativo del mercato azionario italiano. Alla data di redazione della presente Nota Informativa, l’indice misura la performance di 40 azioni quotate sui mercati organizza- ti e gestiti da Borsa Italiana. Il numero di componenti compresi nell’indice protrebbe essere modifi- cato.
b) Il mercato di riferimento dell’indice azionario è indicato al punto precedente. Per mercato di riferimento si intende il mercato regolamentato su cui sono negoziate le azioni che compongono l’indice;
c) Il valore dell’indice azionario predetto è pubblicato sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale o inter- nazionale;
d) Il valore ufficiale di chiusura dell’indice azionario predetto è rilevato alle date indicate nella Tabella 1; Qualora la data del 28 dicembre 2006 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 1 corrispondano ad un gior-
no di chiusura della Borsa Valori di Milano sarà preso a riferimento il valore rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo.
Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell’ indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile, sarà preso a riferimento, il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della turbativa. Nel caso in cui la sospensione e/o la sostanziale limitazione delle contrattazioni bor- sistiche abbia come effetto una turbativa sul valore dell’indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile nei 5 giorni successivi alla data originariamente prevista, il valore da prendere a rife- rimento sarà determinato dall’Agente per il Calcolo (MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A.).
Allo scopo di informare il Contraente circa l’andamento passato dell’indice di riferimento, è riportato di segui- to un prospetto con la rappresentazione grafica delle rilevazioni dell’indice azionario S&P MIB negli ultimi 6 anni.
GRAFICO
Attenzione: l’andamento passato non è indicativo di quello futuro
8. Indicazione degli attivi destinati a copertura degli impegni tecnici assunti dall’impresa
a) Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, apposi- tamente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:
• titolo obbligazionario “Banca Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.x.X. 00 dicembre 2006 – 28 dicembre 2012”;
• strumento finanziario derivato, rappresentato da un’opzione asiatica, OTC Option “Asiatica 28 dicem- bre 2006-2012” acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e da Banca Toscana S.p.A.;
b) Entrambi gli strumenti finanziari di cui al precedente punto a) sono denominati in Euro;
c) Entrambi gli strumenti finanziari di cui al precedente punto a) hanno durata pari a 6 anni;
d) Il titolo obbligazionario viene emesso ad un prezzo pari all’89,860% del valore nominale (100%); lo stru- mento finanziario derivato viene emesso ad un prezzo pari al 3,975% del valore nominale (100%);
e) Il titolo obbligazionario è emesso da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Italia; le controparti dello strumento finanziario derivato sono Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca Toscana S.p.A.;
f) Alla data di redazione della Nota informativa, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ha rating pari ad “A”, giudizio rilasciato da Standard & Poor’s, e Banca Toscana S.p.A. ha rating pari ad “A” rilasciato da Standard & Poor’s; queste informazioni sono pubblicate su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet www.mon- xxxxxxxxxxxx.xx;
g) La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e la Banca Toscana S.p.A. sono sottoposte alla vigilanza della Banca d’Italia, Xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx;
h) Lo strumento finanziario derivato è rappresentato da un’opzione asiatica sull’indice azionario S&P MIB osservato secondo le modalità illustrate nel precedente punto 5, alle date riportate in Tabella 1; le fonti di rilevazione sono indicate al punto 7;
i) Il titolo obbligazionario viene quotato alla Borsa Valori del Lussemburgo; data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mercato. Il soggetto che proce- de alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario deriva- to, l’Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare S.p.A.. Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determinato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; detto valore potrà essere richiesto anche alla Compagnia telefonando al Numero Verde 800-322610. In caso di eventi che determinino rilevanti turbati- ve di mercato tali da comportare la sospensione o la mancata rilevazione dei valori degli strumenti finan- ziari su cui il titolo è costruito, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall’Agente per il Calcolo.
l) Il valore corrente degli strumenti finanziari, la denominzione e il rating dell’emittente sono pubblicati su “Il Sole 24 Ore”; le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito della Compagnia, www.montepa- xxxxxxxx.xx;
m) Gli strumenti finanziari sono scomponibili nelle due componenti:
a) Titolo obbligazionario: il tasso di rendimento nominale annuo alla prima ricorrenza annuale è pari al 3,60%; il tasso di rendimento nominale annuo alla seconda ricorrenza annuale è pari al 3,80%; il tasso di rendimento nominale annuo alla terza annualità è pari al 4,25%; il tasso di rendimento alle annua- lità successive è pari a zero; il tasso di rendimento effettivo lordo è pari al 3,9842%;
b) Strumento derivato opzione: opzione asiatica. L’attivita’ sottostante lo strumento derivato è l’indice azionario descritto al precedente punto 7.
Il rischio di investimento cui si espone il Contraente mediante l’assunzione di posizioni nella predetta com- ponente derivata potrebbe comportare, a scadenza, una possibile perdita fino a un massimo del 3,975% dei premi versati (100%). A tal fine non rileva il rischio di controparte relativo alla qualità dell’emittente.
9. Esemplificazioni dell’andamento delle prestazioni
Prestazioni in caso vita (ipotesi premio versato pari a € 10.000 al lordo della fiscalità di cui al successivo punto 13 e senza considerare eventuali riscatti parziali)
– Pagamento di somme periodiche
L’importo liquidabile annualmente alla prima annualità di polizza sarà pari a 360,00 euro (pari ad un ren- dimento del 3,60% del premio versato).
L’importo liquidabile annualmente alla seconda annualità di polizza sarà pari a 380,00 euro (pari ad un rendimento del 3,80% del premio versato).
L’importo liquidabile annualmente alla terza annualità di polizza sarà pari a 425,00 euro (pari ad un ren- dimento del 4,25% del premio versato).
– Capitale a scadenza
• Se il valore finale dell’indice di cui al punto 7 sarà pari al 90% del valore iniziale, l’importo liquidabi- le alla scadenza sarà pari a 10.000,00 euro (pari al 100% del premio versato).
• Se il valore finale dell’indice di cui al punto 7 sarà pari al 100% del valore iniziale, l’importo liquida- bile sarà pari a 10.000,00 euro (pari al 100% del premio versato).
• Se il valore finale dell’indice di cui al punto 7 sarà pari al 110% del valore iniziale l’importo liquidabi- le alla scadenza sarà pari a 10.500,00 euro (pari al 105,00% del premio versato); tale importo è dato dal premio versato maggiorato del 50% dell’incremento del valore dell’indice.
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (ipotesi premio versato pari a 10.000 euro, per un Assicurato avente alla data del decesso, età inferiore a 35 anni)
1. Se alla data del decesso il valore corrente totale degli attivi è pari all’80% del valore nominale, l’importo liquidabile risulta pari a 9.400,00 euro. Tale importo corrisponde alla somma di 8.400,00 euro (premio ver- sato * 80%*105%) e di 1.000 euro (pari al 10% del premio versato).
2. Se alla data del decesso il valore corrente degli attivi è pari al 95% del valore nominale, l’importo liquida- bile risulta pari a 10.000,00 euro. Tale importo corrisponde alla somma di 9.975,00 euro (premio versato
* 90%*105%) e di 25,00 euro(pari alla differenza tra premio versato e il valore di 9.975,00 euro).
3. Se alla data del decesso il valore corrente degli attivi è pari al 110% del valore nominale, l’importo liqui- dabile risulta pari a 11.550,00 euro (premio versato * 110%*105%).
Attenzione: gli esempi hanno l’esclusivo scopo di agevolare la comprensione dei meccanismi di fluttuazio- ne delle prestazioni.
D. INFORMAZIONI SUCOSTI, SCONTI EREGIMEFISCALE
10. Costi
10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
La natura di tali oneri deriva dalla differenza tra il premio pagato dal Contraente e costo effettivo degli attivi sostenuto dalla Compagnia
6,165% del premio versato
Caricamenti Impliciti
10.1.2 Costi per riscatto
In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della seconda annualità di polizza, sarà pagato un importo pari al 98% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.
In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della terza annualità di polizza, sarà pagato un impor- to pari al 98,5% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.
In caso di riscatto totale o parziale esercitato nel corso della quarta annualità di polizza, sarà pagato un impor- to pari al 99% del valore corrente totale degli attivi di cui al punto 8.
11. Scomposizione del premio
Il premio versato può essere scomposto come segue:
Scomposizione del premio Titolo obbligazionario | Valore% 89,860 |
Strumento finanziario derivato | 3,975 |
Costi (comprensivi del costo caso morte) | 6,165 |
Premio complessivo | 100 |
12. Misure e modalità di eventuali sconti
Il contratto non prevede la concessione di sconti.
13. Regime fiscale
I capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sulla vita sono soggetti a ritenuta fiscale a titolo di impo- sta, in misura pari al 12,5% della differenza fra capitale percepito e ammontare dei premi pagati.
In caso di morte dell’Assicurato, il capitale corrisposto agli aventi diritto non è soggetto alla tassazione di cui sopra e non concorre alla formazione dell’asse ereditario.
I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.
E. ALTRE INFORMAZIONI SULCONTRATTO
14. Modalità di perfezionamento del contratto e durata del versamento dei premi
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha rilasciato al Contraente la polizza o ha altrimenti inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
È previsto il pagamento di un premio unico di importo pari ad euro 2.500, alla stipula del contratto, versato mediante addebito sul conto corrente bancario, previa autorizzazione oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.
15. Riscatti totali e parziali
Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto.
Il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti par- ziali, moltiplicato per il valore corrente unitario degli attivi indicati al punto 8.
Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscat- ti parziali del premio versato, per un importo minimo pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per il valore corrente unitario degli attivi indicati al punto 8. Il capi- tale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.
L’importo di premio versato residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente del titolo sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale perve- nute fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente del titolo sarà quello osservato il gior- no 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su “Il Sole 24 Ore”; la stes- sa informazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Si rinvia al punto 10.1.2 per la quantificazione dei costi in caso di riscatto.
Per informazioni sui valori di riscatto è possibile inoltre contattare il numero verde 800-322610, oppure invia- re una e-mail all’indirizzo di posta elettronica xxxxxx@xxxxxx.xx oppure scrivere alla direzione generale MON- TEPASCHI LIFE (Ireland) Limited – Xxxxxx’x Xxxx Plaza, 1 Xxxxxx’x Xxxx – Xxxxxx 0 – Ireland.
Esemplificazioni del calcolo del valore di riscatto
Supponendo che il premio versato sia stato pari a 10.000 euro e che il riscatto totale anticipato venga richie- sto nel corso della seconda annualità di polizza:
– qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 90% del valore nominale, l’importo liquidabile sarebbe pari a 8.820,00 euro; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi e diminuito delle penalità di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi;
– qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 102,04% del valore nominale, l’importo liquida- bile sarebbe pari a 9.999,92 euro; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente tota- le degli attivi e diminuito delle penalità di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi;
– qualora il valore corrente totale degli attivi fosse pari al 110% del valore nominale, l’importo liquidabile sarebbe pari a 10.780,00 euro; dato dal valore del premio versato moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi e diminuito delle penalita’ di riscatto pari al 2% del valore corrente degli attivi.
(gli importi liquidabili, indicati nell’esempio precedente, sono calcolati al lordo della fiscalità di cui al punto 13)
La Compagnia non presta alcuna garanzia di rendimento minimo, di conservazione del capitale o del premio. I rischi finanziari connessi alla sottoscrizione del presente contratto sono riconducibili alle pos- sibili variazioni del valore corrente totale degli attivi. Il Contraente assume il rischio connesso all’anda- mento negativo del valore corrente del titolo e pertanto il capitale liquidato in caso di riscatto potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di richiesta.
16. Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta finché il contratto non è concluso dandone comunicazione con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi della proposta, indirizzata al seguente indirizzo: Montepaschi Life (Ireland) Limited – Xxxxxx’x Xxxx Plaza, 1 Xxxxxx’x Xxxx - Dublin 2 – Ireland. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, provvede al rimborso integrale del premio eventual- mente già versato. Ai fini dell’efficacia della revoca fa fede la data di ricevimento della raccomandata da parte della Compagnia.
17. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto stesso ed indirizzata al seguente recapito: Montepaschi Life (Ireland) Limited Xxxxxx’x Xxxx Plaza, 1 Xxxxxx’x Xxxx – Dublin 2 - Ireland.
La conclusione del contratto si considera avvenuta alle ore 24 del giorno di pagamento del premio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Compagnia rimborsa al Contraente il pre- mio corrisposto.
18. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Le richieste di liquidazione devono essere inoltrate alla Compagnia, corredate della documentazione prevista all’Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia effettua il pagamento entro 30 giorni dal ricevi- mento della documentazione.
Si richiama l’attenzione sui termini di prescrizione della vigente normativa (art. 2952 del codice civile).
19. Legge applicabile al contratto
Ai contratti conclusi nel territorio italiano si applica la legge italiana.
20. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto concluso in Italia è redatto in lingua italiana.
21. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrit- to alla società (Montepaschi Life (Ireland) Limited – Ufficio Reclami – Xxxxxx’x Xxxx Plaza, 1 Xxxxxx’x Xxxx – Xxxxxx 0 – Ireland, fax: 00000 0 000 0000, e-mail: xxxxxx@xxxxxx.xx). Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quaranta- cinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, tele- fono 06.42.133.1., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competen- za esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
22. Informativa in corso di contratto
La Compagnia comunica tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota informativa intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Trasmette inoltre, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa, contenente le seguenti informazioni minimali (se applicabili):
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nell’anno di riferimento;
c) dettaglio degli importi pagati agli aventi diritto nell’anno di riferimento (pagamenti periodici, eventuali riscatti parziali);
d) indicazione del valore degli indici o dei titoli di riferimento alle date di valorizzazione periodiche contrat- tualmente previste al fine della determinazione delle prestazioni nonché indicazione del relativo valore cor- rente totale degli attivi destinati a copertura al 31 dicembre dell’anno di riferimento.
La Compagnia si impegna a dare comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto si sia veri- ficata una riduzione del valore dei titoli o dei valori di riferimento che determini una riduzione del valore di riscatto di oltre il 30% rispetto all’ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscat- ti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
* * *
La Montepaschi Life Ireland Ltd è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Dublino, novembre 2006
Il rappresentante legale Il Direttore Generale Xxxxxx Xxxxxxx
CONTRATTO DI ASSICURAZIONESULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED
TBGROWTH 57 ITALIA PIÙ
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 - Obblighi della Compagnia
Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dalla polizza e appendici da essa firmate.
Art. 2 - Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato – Incontestabilità
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete.
In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
quando esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
– di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;
– di contestare la validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:
– di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;
– di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
La Compagnia rinuncia a tali diritti trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all’età reale, delle somme dovute.
Art. 3 – Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell’Assicurazione
Il contratto si considera concluso nel momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazio- ne della proposta, per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. Nella proposta è indicato il giorno in cui è previsto il pagamento del premio.
In ogni caso il contratto si ritiene concluso alle ore 24 del giorno di pagamento del premio sempreché, entro il suddetto termine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso.
Art. 4 - Rischio di morte
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato ita-
xxxxx; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.
In questi casi la Compagnia paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento del decesso.
Art. 5 - Beneficiari
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
a) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
b) dopo la morte del Contraente;
c) dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.
Le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l’assenso scritto del Beneficiario.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia, salvo che non siano effettuate attraverso un testamento.
Art. 6 - Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolarne le somme assicurate. Xxxx atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull’originale della polizza o su appendice. Nei casi di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l’assenso scritto del cre- ditore pignoratizio o del vincolatario. In conformità a quanto disposto dall’Art.2805 del Codice Civile la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Art. 7 - Pagamenti della Compagnia
Le domande di pagamento rivolte alla Compagnia debbono essere accompagnate dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. Per tutti i paga- menti (ad eccezione dei riscatti parziali) devono essere consegnati l’originale di polizza ed eventuali appen- dici.
Per i pagamenti conseguenti al decesso dell’Assicurato debbono inoltre consegnarsi:
a) il certificato di morte;
b) la relazione medica sulle cause del decesso redatta su apposito modulo;
c) copia del testamento o, in assenza, atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) attestante che il decesso è avve- nuto senza lasciare testamento, con l’indicazione (se del caso) degli eredi legittimi;
d) certificato di esistenza in vita dei beneficiari;
e) decreto del Giudice Tutelare nel caso di beneficiari di minore età, con l’indicazione della persona designa- ta alla riscossione.
La documentazione di cui ai punti d) ed e) deve essere presentata, qualora ne ricorrano le condizioni, anche in caso di scadenza.
Verificatasi la scadenza o la risoluzione del contratto la Compagnia esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei beneficiari. Salvo diversa indicazione degli aventi diritto i pagamenti verranno eseguiti a mezzo accredito in conto corrente bancario intrattenuto presso un intermediario residente da indivi- duarsi a cura degli aventi diritto.
Art. 8 - Tasse e imposte
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.
Art. 9 - Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dal momento in cui il contratto è concluso, dando- ne comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contrat- to, indirizzata al seguente recapito:
Montepaschi Life (Ireland) Limited – Xxxxxx’x Xxxx Plaza, 1 Xxxxxx’x Xxxx – Dublin 2 - Ireland.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorre- re dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro trenta giorni, dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto della parte relativa al rischio di morte corso per il periodo durante il quale il contratto ha avuto effetto.
Art. 10 – Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, o dei Beneficiari e aventi diritto.
Art. 11 – Durata - premi
Il contratto ha una durata di anni 6 a partire dalla data di decorrenza indicata in polizza e prevede il pagamen- to di un premio unico, che può essere versato mediante addebito in conto corrente, previa autorizzazione, oppure tramite bonifico bancario sul conto corrente della Compagnia.
Art. 12 – Spese
È presente un margine implicito del 6,165%, comprensivo del costo della prestazione in caso di morte di cui al successivo Art.15, dato dalla differenza fra il valore nominale del titolo obbligazionario (100%) di cui all’ar- ticolo successivo ed il suo prezzo di acquisto maggiorato del costo dello strumento finanziario derivato (com- plessivamente pari al 93,835%).
Art. 13 – Caratteristiche degli attivi cui sono collegate le prestazioni
Il premio versato è investito in un titolo obbligazionario ed in uno strumento finanziario derivato, apposita- mente acquistati dalla Compagnia per far fronte agli impegni assunti e precisamente:
– titolo obbligazionario “Banca Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxx X.x.X 00 dicembre 2006 – 2012” con una durata pari a 6 anni, ed un prezzo di 89,86% del valore nominale (100%). In rapporto al valore di 89,860%, il ren- dimento effettivo lordo a scadenza di questa componente, su base annua ed a capitalizzazione composta, è pari al 3,9842%
– strumento finanziario derivato acquistato da Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e da Banca Toscana Spa, rappresentato da un opzione, di costo pari a 3,975%, sull’ indice azionario S&P MIB (codice Bloomberg SPMIB Index). Il rischio di investimento cui si espone il Contraente attraverso l’assunzione di posizioni in questa componente, potrebbe comportare a scadenza una possibile perdita fino ad un massimo di 3,975%.
La Banca Monte dei Paschi di Siena Spa e la Banca Toscana Spa hanno ottenuto un rating ufficiale di “A” dal- l’agenzia di rating Standard & Poor’s e “A1” dall’agenzia di rating Moody’s.
La durata del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato è di 6 anni e coincide con la dura- ta del contratto.
Data la frequenza e i volumi scambiati la quotazione potrebbe non esprimere appieno il reale valore di mer- cato.
Il soggetto che procede alla determinazione del valore corrente del titolo obbligazionario e dello strumento finanziario derivato, l’Agente per il Calcolo, è MPS Finance Banca Mobiliare Spa.
Il valore corrente totale, pari alla somma del valore corrente delle due componenti di cui sopra, sarà determi- nato con cadenza quindicinale (il 15 e la fine di ogni mese) e pubblicato su “Il Sole 24 Ore”; la stessa infor- mazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di eventi che determinino rilevanti turbative di mercato tali da comportare la sospensione o la manca- ta rilevazione dei valori delle due componenti, saranno vincolanti le decisioni prese in buona fede dall’Agente per il Calcolo.
Art. 14 - Prestazione in caso di vita
L’importo da liquidare alla prima ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 3,60% del premio versato.
L’importo da liquidare alla seconda ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 3,80% del premio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.
L’importo da liquidare alla terza ricorrenza annuale di polizza, vivente l’Assicurato, sarà pari al 4,25% del pre- mio versato al netto della parte di premio riferita a eventuali riscatti parziali.
In caso di sopravvivenza dell’Assicurato, alla scadenza contrattuale sarà liquidato:
– un importo pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, mol- tiplicato per il valore unitario di rimborso del titolo obbligazionario indicato al punto 8 della Nota Informativa (pari al 100% del valore nominale);
– un importo, se positivo, calcolato moltiplicando il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, per il 50% della variazione percentuale fra il valore iniziale ed il valore finale dell’indice S&P MIB (Codice Bloomberg: SPMIB Index). Il valore iniziale dell’indice è dato dal Valore Ufficiale di chiusura del predetto indice al 28 dicembre 2006. Il valore finale dell’indice è dato dalla media dei 24 Valori Ufficiali di chiusura del predetto indice alle date di rilevazione riportate in Tabella 1.
Tabella 1
12/03/2007;12/06/2007;12/09/2007;12/12/2007;12/03/2008;12/06/2008;12/09/2008;12/12/2008;
12/03/2009;12/06/2009;12/09/2009;12/12/2009;12/03/2010;12/06/2010;12/09/2010;12/12/2010;
12/03/2011;12/06/2011;12/09/2011;12/12/2011;12/03/2012;12/06/2012; 12/09/2012; 12/12/2012.
Date Rilevanti
Qualora la data del 28 dicembre 2006 e le date di rilevazione di cui alla Tabella 1 corrispondano ad un gior- no di chiusura della Borsa Valori di Milano, sarà preso a riferimento il Valore Ufficiale di chiusura rilevato il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il valore del predetto indice è rilevabile sui principali quotidiani economici nazionali ed internazionali.
Nel caso in cui si verifichi una sospensione e/o una sostanziale limitazione delle contrattazioni borsistiche che abbiano come effetto una turbativa sul valore dell’indice suddetto ovvero non sia più pubblicato o comunque disponibile, sarà preso a riferimento, il valore rilevato il primo giorno lavorativo successivo a quello della tur- bativa.
Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia. Esse sono legate al rischio connesso alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all’Art. 13 (rischio di controparte). Tale rischio resta a totale carico del Contraente.
Art. 15 - Prestazione in caso di morte
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale la Compagnia liquiderà agli aventi dirit- to un capitale pari al:
– 105% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 35 anni;
– 103% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 50 anni;
– 101% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 65 anni;
– 100,5% del premio versato, al netto della parte di premio riferita a riscatti parziali, moltiplicato per il valo- re corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età inferiore o uguale a 75 anni;
– 100,1% del premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, moltiplica- to per il valore corrente totale degli attivi, indicato al precedente Art.13, per Assicurati aventi, alla data del decesso, età superiore a 75 anni.
Qualora il capitale così determinato fosse inferiore al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, sarà liquidato un ulteriore importo pari alla differenza tra il premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscatti parziali, e il capitale caso morte come sopra determinato. Detta differenza non potrà essere superiore al 10% del premio ver- sato.
Per i decessi verificatisi fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quel- lo osservato alla fine del mese; per i decessi verificatisi fra il giorno 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quella osservato il giorno 15 del mese successivo.
Le somme dovute in caso di morte variano in funzione dell’andamento dei valori di mercato della componen- te obbligazionaria e dello strumento finanziario derivato e potranno, quindi, risultare inferiori al premio ver- sato. Le somme dovute non sono garantite dalla Compagnia, essendo legate alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario derivato indicati all’Art.13. Tali rischi resta- no a totale carico del Contraente.
Art. 16 – Riscatto
Il riscatto totale può essere richiesto dal Contraente dopo che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto ed il suo valore è calcolato con i criteri seguenti:
– il valore di riscatto totale è pari al premio versato, al netto della parte di premio riferita ad eventuali riscat- ti parziali, moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indicati all’Art. 13.
Trascorso almeno un anno dalla conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di richiedere dei riscat- ti parziali del premio versato, per un importo minimo pari a euro 2.500. Il capitale effettivamente liquidato a fronte della richiesta, sarà pari all’importo richiesto moltiplicato per il valore corrente totale degli attivi indi- cati all’Art. 13. Il capitale così determinato potrà, quindi, risultare inferiore o superiore a quello inizialmente richiesto.
L’importo di premio residuo a fronte del riscatto parziale, non potrà essere inferiore a euro 2.500. Per le richie- ste di riscatto totale e parziale pervenute fra il giorno 10 e il giorno 25 di ciascun mese il valore corrente degli attivi sarà quello osservato alla fine del mese; per le richieste di riscatto totale e parziale pervenute fra il gior- no 26 e il giorno 9 del mese successivo il valore corrente degli attivi sarà quella osservato il giorno 15 del mese successivo. Detto valore sarà pubblicato con cadenza quindicinale su “Il Sole 24 Ore”; la stessa infor- mazione è disponibile anche sul sito della Compagnia, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Maggiori dettagli sul predetto titolo obbligazionario, sullo strumento finanziario derivato e sui loro valori cor- renti, sono riportati al precedente Art. 13.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto rispettivamente nel corso del secondo, terzo e quarto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari rispettivamente al 98%, 98,5% e 99% del valore come sopra determinato.
Qualora il riscatto totale o parziale venga richiesto nel corso del quinto e sesto anno di assicurazione, sarà liquidato un importo pari al 100% del valore come sopra determinato.
La liquidazione del valore di riscatto totale pone fine al contratto con effetto dalla data di ricezione della richiesta.
Il valore di riscatto totale non è garantito dalla Compagnia, essendo legato alla solvibilità delle Controparti per la componente obbligazionaria e per lo strumento finanziario indicati all’Art.13. Il contratto non prevede la garanzia di un importo minimo del valore di riscatto che potrebbe, quindi, risultare anche inferiore al pre- mio pagato.
Dublino, novembre 2006
Montepaschi Life (Ireland) Limited
CONTRATTO DI ASSICURAZIONESULLA VITA DI TIPO INDEX LINKED
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GLOSSARIO
TERMINOLOGIA GENERALE
DEFINIZIONI GENERALI
anno assicurativo
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente.
assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il contraente e con il bene- ficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stes- so e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l’evento assicurato.
cessione, pegno e vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
compagnia
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche società o impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
conclusione del contratto
Momento in cui la Compagnia ha comunicato al Contraente l’accettazione della proposta, comunicandola per iscritto con raccomandata o mediante l’invio del documento di polizza. In ogni caso il contratto si ritiene con- cluso il terzo giorno lavorativo successivo alla data di pagamento del premio sempre che, entro il suddetto ter- mine, la Compagnia non abbia comunicato per iscritto al Contraente il rifiuto della proposta.
condizioni contrattuali (o di polizza)
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
condizioni generali
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il pagamento del premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.
condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali.
conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente.
contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla società.
costi (o spese)
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finan- ziarie gestite dalla società.
decorrenza della garanzia
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato paga- to il premio pattuito.
dichiarazioni precontrattuali
Informazioni fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contra- ente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.
diritto proprio (del beneficiario)
Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazio- ne del contraente.
durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
– scheda sintetica;
– nota informativa;
– condizioni di assicurazione;
– glossario;
– modulo di proposta.
impignorabilità e insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sotto- poste ad azione esecutiva o cautelare.
imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
impresa di assicurazione
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impre- sa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
ISVAP
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.
liquidazione
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato.
nota informativa
Documento redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contrat- to stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.
perfezionamento del contratto
Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
periodo di copertura (o di efficacia)
Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.
prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.
principio di adeguatezza
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informa- zione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
proposta
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
quietanza
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della società in caso di pagamento in contanti o con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario, in caso di accredito alla società (RID bancario).
recesso (o ripensamento)
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
revoca
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
riscatto
Facoltà del contraente di porre fine anticipatamente al contratto, richiedendo la liquidazione del valore matu- rato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.
riscatto parziale
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
rischio demografico
Xxxxxxx che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato (morte o sopravvivenza), caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della compagnia di erogare la prestazione assicurata.
rischio di credito (o di controparte)
Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimbor- sare il capitale.
rischio di liquidità
Xxxxxxx che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.
rischio di mercato
Rischio che un investimento subisca delle perdite in dipendenza di variazioni dei tassi di interesse, dei corsi azionari, dei tassi di cambio e dei prezzi degli immobili.
rischio di prezzo
Rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente che delle fluttuazio- ni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico).
rischio di tasso
Rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita resi- dua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.
rischio finanziario
Rischio generico determinato da tutto ciò che rende incerto il valore dell’investimento ad una data futura.
scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
scheda sintetica
Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’ISVAP che la società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in manie- ra sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di indi- viduare le tipologie di prestazioni assicurate, le eventuali garanzie di rendimento ed i costi previsti dal contratto.
sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell’assicurato.
società (di assicurazione)
Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impre- sa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione.
società consociata
Società sottoposta al controllo della stessa società che controlla la Compagnia.
società collegata della Controllante
Società nella quale la controllata della Compagnia, quotata in Borsa, detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 10%.
società collegata della Compagnia
Società nella quale la Compagnia detiene una percentuale di possesso pari o superiore al 20%.
sostituto d’imposta
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione delle prestazioni ad effettuare una ritenuta d’imposta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo.
valuta di denominazione
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
POLIZZA - DEFINIZIONI
contratto (di assicurazione sulla vita)
Contratto con il quale la società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assi- curata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’assicurato.
polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
polizza caso vita
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento di un capitale o di una rendita vitalizia nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza pattuita.
polizza caso morte (o in caso di decesso)
Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la società si impegna al pagamento della prestazione assicu- rata al beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. Può essere temporanea, se si prevede che il pagamento sia effettuato qualora il decesso dell’assicurato avvenga nel corso della durata del contratto, o a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’assicurato.
polizza di assicurazione sulla vita
Contratto di assicurazione con il quale la società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendi- ta quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.
PREMIO – DEFINIZIONI
premio unico
Importo che il contraente corrisponde in soluzione unica alla società al momento della conclusione del con- tratto.
PRESTAZIONI E GARANZIE – DEFINIZIONI
prestazione assicurata
Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la società garantisce al beneficiario al verificarsi del- l’evento assicurato.
PRESTAZIONI IN CASO DI SOPRAVVIVENZA
pagamento di somme periodiche
Pagamento al beneficiario di determinati importi in corrispondenza di determinati periodi, di ammontare pre- determinato o variabile secondo modalità indicate nelle condizioni contrattuali, erogati generalmente alle ricorrenze annuali del contratto e/o a scadenza.
prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale.
PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO
capitale in caso di decesso
In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al beneficiario.
POLIZZE INDEX-LINKED – DEFINIZIONI
agente di calcolo
In caso di contratti index-linked il cui investimento sottostante è un’obbligazione strutturata, è la società che determina, in conformità al regolamento dell’obbligazione strutturata, il valore di rimborso dell’obbligazione stessa. In quanto soggetto incaricato per il mercato secondario, determina il valore della quotazione dell’ob- bligazione per tutta la durata di vita dell’obbligazione stessa in normali condizioni di mercato.
borsa
La borsa valori o “piazza” finanziaria dove viene quotato l’indice azionario, il paniere di indici azionari o l’al- tro indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
componente obbligazionaria
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-lin- ked, è la componente relativa all’obbligazione pura.
componente opzionale (o derivata)
In riferimento all’obbligazione strutturata che costituisce la componente finanziaria della polizza index-lin- ked, è la componente relativa all’opzione o strumento derivato.
composizione dell’indice di riferimento
Natura, denominazione, mercato di negoziazione prevalente ed altre informazioni relative agli strumenti finanziari che costituiscono l’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
comunicazione in caso di perdite
Comunicazione che la società invia al contraente qualora in corso di contratto il valore finanziario del contrat- to si sia ridotto oltre una certa percentuale rispetto al valore dei premi investiti.
data di decorrenza
Data da cui sono operanti le prestazioni previste dal contratto, coincidente con la data di emissione dell’ob- bligazione strutturata o dell’indice di riferimento a cui le prestazioni sono collegate.
estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamen- to annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati, l’importo degli eventuali riscatti par- ziali o pagamenti periodici, il valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni, il valore della prestazione eventualmente garantita.
indice azionario
Insieme delle azioni, generalmente relative ad un determinato mercato regolamentato, che costituiscono il parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
obbligazione strutturata
Strumento finanziario costituito da una componente obbligazionaria ed una componente opzionale.
paniere di indici/ titoli azionari
Insieme degli indici/titoli azionari che costituisce il parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazio- ni del contratto.
parametro di riferimento
L’indice azionario, il paniere di indici/titoli azionari o il diverso valore finanziario che costituisce il parame- tro finanziario a cui sono collegate le prestazioni del contratto.
periodo di collocamento
Periodo durante il quale è possibile sottoscrivere il contratto.
premio complessivo
Importo che il contraente versa alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti index-linked si può suddividere in premio investito, nell’eventuale premio per le garanzie comple- mentari o di puro rischio, e nelle componenti di costo.
premio investito
Parte del premio che viene utilizzata nell’acquisto dello strumento finanziario a cui sono collegate le presta- zioni del contratto.
prestazione ricorrente
Prestazione corrisposta a determinate ricorrenze annue prestabilite, definita nel contratto in base ai parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni contrattuali alle suddette ricorrenze.
prezzo di emissione
Valore degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto alla data di decor- renza.
rating
Indice di solvibilità e di credito attribuito all’emittente o all’eventuale garante degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni. Viene attribuito da apposite agenzie internazionali quali Moody’s, Standard&Poor’s, Fitch, ecc..
rischio finanziario
Rischio riconducibile alle possibili variazioni dei parametri di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto, variazioni che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui tale parametro è rappresentazione.
solvibilità dell’emittente
Capacità dell’ente che ha emesso gli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni contrattuali di poter far fronte agli impegni.
strumenti derivati
Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.
valore di mercato
Valore degli strumenti finanziari a cui sono collegate le prestazioni assicurate dal contratto.
valore corrente totale degli attivi/titolo
Somma del valore corrente del titolo obbligazionario e del valore dello strumento finanziario derivato.
volatilità
Grado di variabilità del valore dell’indice di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. ———————
PAG. 33 di 34
CONSEGNA FASCICOLO INFORMATIVO
Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).
Il Contraente
DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D’IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA SUCCESSIVA)
Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.
• Dichiaro / Dichiariamo che
• Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina successiva);
• Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
• Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.
• Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.
* Eliminare come si conviene.
Nome e località di residenza / indirizzo del Contraente della polizza
Data
(Firma)
COPIA PER MONTEPASCHI LIFE (IRELAND)
CONSENSO ESPRESSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DEI DATI PERSONALI GENERALI E SENSIBILI
Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.
xx xx
Il Contraente
L’Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell’art. 1919 cc)
Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).
xx xx
Il Contraente
L’Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell’art. 1919 cc)
MOD. ML 501 - 11/2006
MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - XXXXXX’X XXXX PLAZA, 1 XXXXXX’X XXXX, XXXXXX 0 - XXXXXXX TEL: 00000-0-000 9100 FAX: 000-0-000 9110
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. ———————
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Il Contraente dichiara di aver ricevuto il fascicolo informativo redatto nel rispetto delle disposizioni impartite dall’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP).
Il Contraente
DICHIARAZIONE DI NON RESIDENZA NELLA REPUBBLICA D’IRLANDA (VEDI RETRO PAGINA SUCCESSIVA)
Ai Contraenti di polizza che non risiedono in Irlanda gli agenti del fisco irlandese richiedono di rilasciare la seguente dichiarazione in un formato da questi autorizzato al fine di ricevere i pagamenti richiesti senza deduzioni fiscali per imposte irlandesi.
• Dichiaro / Dichiariamo che
• Ho / Abbiamo preso visione della spiegazione delle condizioni indicate nella nota denominata «Definizioni di Residenza» (vedi retro pagina successiva);
• Sono / siamo / la Società è* titolare della polizza nel rispetto della quale viene effettuata tale dichiarazione.
• Non Sono / siamo / la Società non è* residente né abitualmente risiede in Irlanda.
Nel caso questa dichiarazione venga rilasciata in fase di pianificazione di una serie di prelievi oppure di pagamento di riscatti parziali.
• Mi impegno / Ci impegniamo / La Società si impegna ad informare la Compagnia assicurativa di qualsiasi cambiamento di residenza nel paese in cui sono / siamo / la Società è residente / i nel corso della durata contrattuale della polizza.
* Eliminare come si conviene.
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Preso atto dell’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, riportata in calce al presente documento, acconsento al trattamento e alla comunicazione dei miei dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e con le modalità specificamente in essa previste.
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L’Assicurando (se diverso dal Contraente anche ai sensi dell’art. 1919 cc)
Inoltre acconsento al trattamento dei miei dati personali ai fini di cui al punto B) della predetta informativa (ricerche di mercato e finalità promozionali).
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PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. ———————
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PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. ———————
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO
COPIA PER MONTEPASCHI LIFE (IRELAND)
- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO PER LA PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUE- STIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L’ASSICURANDO XXX' CHIEDERE DI ESSERE SOT- TOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.
MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento dei premi può essere effettuato mediante:
• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
MOD. ML 501 - 11/2006
MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - XXXXXX’X XXXX PLAZA, 1 XXXXXX’X XXXX, XXXXXX 0 - XXXXXXX.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Com- pagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicura- zione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di perveni- mento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunica- zione alla Compagnia nei modi previsti per l’esercizio del diritto di recesso.
MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - XXXXXX’X XXXX PLAZA, 1 XXXXXX’X XXXX, XXXXXX 0 - XXXXXXX TEL: 00000-0-000 9100 FAX: 000-0-000 9110
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PROPOSTA DI ASSICURAZIONE N. ———————
DICHIARAZIONE DELL’ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO
- LE DICHIARAZIONI NON VERITIERE, INESATTE O RETICENTI RESE IN RELAZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO PER LA PRESTAZIONE PER IL CASO MORTE, POSSONO COMPROMETTERE IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE STESSA;
- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUE- STIONARIO;
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L’ASSICURANDO XXX' CHIEDERE DI ESSERE SOT- TOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.
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MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL PREMIO
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• addebito su c/c bancario, previa autorizzazione del titolare del conto corrente;
• bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Compagnia.
CLAUSOLA DI RECESSO - REVOCABILITA' DELLA PROPOSTA
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione, dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata al seguente recapito:
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Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Com- pagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicura- zione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di perveni- mento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunica- zione alla Compagnia nei modi previsti per l’esercizio del diritto di recesso.
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DICHIARAZIONE DELL’ASSICURANDO SUL PROPRIO STATO DI SALUTE E SULLA PROPRIA CONDIZIONE PROFESSIONALE
AVVERTENZE RELATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO SANITARIO
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- PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL QUESTIONARIO, VERIFICARE L’ESATTEZZA DELLE DICHIARAZIONI RIPORTATE NEL QUE- STIONARIO;
COPIA PER LA FILIALE
- ANCHE NEI CASI NON ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA COMPAGNIA, L’ASSICURANDO XXX' CHIEDERE DI ESSERE SOT- TOPOSTO A VISITA MEDICA PER CERTIFICARE L’EFFETTIVO STATO DI SALUTE, CON EVIDENZA DEL COSTO A SUO CARICO.
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MOD. ML 501 - 11/2006
MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - XXXXXX’X XXXX PLAZA, 1 XXXXXX’X XXXX, XXXXXX 0 - XXXXXXX.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Com- pagnia rimborsa al Contraente il controvalore delle quote attribuite al contratto, maggiorato delle spese di cui all’Art. 9 delle Condizioni di Assicura- zione. Il valore delle quote da prendere a riferimento ai fini del rimborso è quello rilevato il secondo giorno lavorativo successivo alla data di perveni- mento della richiesta alla Compagnia. La proposta di assicurazione sulla vita è revocabile, prima che il contratto sia concluso, mediante comunica- zione alla Compagnia nei modi previsti per l’esercizio del diritto di recesso.
MONTEPASCHI LIFE (IRELAND) LIMITED - XXXXXX’X XXXX PLAZA, 1 XXXXXX’X XXXX, XXXXXX 0 - XXXXXXX TEL: 00000-0-000 9100 FAX: 000-0-000 9110
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 30/6/2003 N. 196 (“CODICE”)
In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).
A) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)
Al fine di fornirLe i prodotti e/o servizi assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti prodotti e/o servizi assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei prodotti e/o servizi assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere gene- rale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra So- cietà, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (7).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti, le comunicazioni e i trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i prodotti e/o servizi assicurativi citati.
B) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ri- cerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o di prodotti propri o di terzi (8).
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei prodotti e/o dei servizi assicurativi indicati nella presente informativa.
Pertanto Lei potrà concedere il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati apponendo la Sua firma nella proposta di assicurazione, ovvero potrà negare il detto consenso non apponendo la firma in parola.
C) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i pro- dotti e/o servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utiliz- zate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente infor- mativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conse- guimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
D) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi a XXXXXX ITALIA S.p.A., xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx), società responsabile del trattamento.
E) Titolare e Responsabili
Titolare del trattamento è MONTEPASCHI LIFE Limited, Grand Canal House, 1, Upper Grand Canal Street – Dublin 4 (Irlanda), mentre il Responsabile dello stesso e’ XXXXXX ITALIA S.p.A., xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxxxx (Xxxxxx).
NOTE
1) Come previsto dall’art. 13 del Codice.
2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, quinto trat- tino).
4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
5) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento delle prestazioni previste per nel contratto a favore del- l’assicurato o del beneficiario; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finan- ziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo;
- Isvap, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.
8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assi- curazione; banche, società di gestione del risparmio, Sim.
9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).
11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’oppo- sizione presuppone un motivo legittimo.
12) L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati, nonché l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di inca- ricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli alle società Responsabili del trattamento.
1. Questa dichiarazione potrebbe essere soggetta ad ispezioni da parte dei Commissari del Fisco Irlandese. La legge irlandese stabilisce che il rilascio di una dichiarazione priva di fondamento costituisce reato.
2. Tale dichiarazione deve essere firrnata dai titolari di polizza che risultano non residenti né normalmente residenti in Irlanda.
3. Nell’eventualità in cui il titolare di polizza sia una Società, la dichiarazione dovrà essere firmata dal rappresentante legale della compagnia o da un autorizzato a farne le veci, o anche da chiunque disponga di una procura rilasciata da parte del titolare po- lizza. Un duplicato della procura dovrà essere presentata in allegato a questa dichiarazione.
DEFINIZIONE DI RESIDENZA
Residenza - Individui
Sono considerati residenti in Irlanda per l’anno tributario coloro che:
1) passino più di 183 giorni nello Stato durante l’anno tributario; o
2) abbiano una presenza composta pari a 280 giorni nello Stato, che si riferisca al numero di giorni passati nello Stato nell’arco dell’anno fiscale in congiunzione al numero di giorni trascorsi nell’anno precedente.
La presenza nell’arco dell’esercizio fiscale di un soggetto che non superi 30 giorni nello Stato non sarà riconosciuta ai fini del- l’applicazione del test riferito ai due anni.
Residenza abituale - Soggetti
Il termine «residenza abituale» (ordinary residence) differentemente da «residenza» si riferisce alla normale vita di un soggetto e denota residenza in un sito con un certo grado di continuità
Quei soggetti che sono residenti nello Stato per tre periodi fiscali consecutivi si ritengono normali residenti con effetto dall’inizio del quarto esercizio.
Quei soggetti che siano residenti abitualmente nello stato cessano di esserlo alla fine del terzo periodo consecutivo in cui non siano residenti. Di conseguenza quei soggetti residenti e abitualmente residenti nello Stato nel periodo 1999/2000 e che hanno lasciato lo Stato in quell’anno saranno considerati abitualmente residenti sino al termine dell’anno 2002/2003.
Residenza- Società
Una società che abbia direzione generale ed organi di controllo nella Repubblica d’Irlanda (lo Stato) è residente nello Stato indi- pendentemente dal luogo in cui sia stata costituita. Quelle Società che non abbiano la propria direzione ed organi di controllo, ma che vengono costituite nello Stato vengono considerate residenti ad eccezione dei seguenti casi in cui:
– la Società od una ad essa affiliata svolga un’attivita commerciale nello Stato, sia che la società sia infine controllata da sog- getti non residenti in paesi membri dell’Unione Europea, sia in paesi con cui l’Irlanda abbia stipulato un trattato di doppia tas- sazione, sia che la Società od una ad essa affiliata siano società quotate in un mercato borsistico riconosciuto nell’Unione Eu- ropea;
o
– la Società viene considerata non residente nello Stato qualora operi un trattato di doppia tassazione tra la Repubblica d’Irlanda ed un altro paese.
Si noti che la determinazione della residenza di una Società ai fini fiscali in alcuni casi può assumere una certa complessità ed i dichiaranti dovranno riferirsi alle specifiche disposizioni legislative contenute nella sezione 23A del Decreto di Consolidamento Fi- scale 1997.