ACI INFORMATICA S.P.A.
ALLEGATO 6 – Lotto 2
Ambito 2.3
ACI INFORMATICA S.P.A.
Copertura assicurativa Incendio e garanzie accessorie
Codice CIG 6335751B1D
Definizioni
ASSICURATO Il soggetto, il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE Aci Informatica S.p.A.
FRANCHIGIA L’importo prestabilito di danno indennizzabile, che rimane a carico dell’Assicurato.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
POLIZZA Il documento contrattuale, che prova l’assicurazione.
PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro.
SCOPERTO La percentuale prestabilita di danno indennizzabile, che resta a carico dell’Assicurato.
SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETA’ La Compagnia di Assicurazione.
FABBRICATO Per fabbricato s’intende l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate, nonchè tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenna televisiva centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione (antintrusione, telefonia, ecc.), ivi compresi tappezzeria, tinteggiature e moquette, affreschi, mosaici.
PARTITA DI POLIZZA Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini
assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
PATRIMONIO MOBILIARE Contenuto in genere comprese le merci con la sola esclusione:
➢ di quanto definito alla voce fabbricati;
➢ dei veicoli iscritti al PRA;
➢ di quanto assicurato con la polizza “Elettronica” n. xxxxx.
Art. 1 - Norme che regolano il contratto di assicurazione in generale
Art. 1.1 - Prova del contratto
Il contratto di assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto, o su qualsiasi altro documento che concede la copertura, deve essere indicato l’indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale della Società che concede la copertura assicurativa.
Art. 1.2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze, che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.
Art. 1.3 - Durata del contratto
Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 31.12.2015 e cesserà alle ore 24 del 31.12.2018. Il contratto è senza tacito rinnovo.
E’ facoltà di ciascuna delle parti rescindere il contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall’una all’altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno 90 (novanta) giorni prima di tale scadenza, fermo che non è consentito alla Società assicuratrice inviare disdetta / recesso solo per una o alcune delle garanzie previste.
E’ inoltre facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione del contratto alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 120 (centoventi) giorni immediatamente successivi alla sua scadenza naturale, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.
Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 .
Art. 1.4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
In deroga al disposto dell’art. 1901 Codice Civile, il Contraente pagherà alla Società, per il tramite del broker:
a. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto (premio annuo);
b. entro i 60 (sessanta) giorni successivi a ciascuna data di scadenza intermedia, il premio riferito al periodo assicurativo in corso (premio annuo);
x. xxxxx 00 (xxxxxxxx) giorni dalla data di ricezione dell’appendice:
- il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
- il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell’ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui il Contraente invia copia dell’avvenuto bonifico al Broker e/o alla Società), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.
Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall’obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
Art. 1.5 - Aggravamento del rischio
Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio a lui noto. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 Codice Civile.
Art. 1.6 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi
alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.7 - Buona fede
L’omissione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni del Contraente all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave). Rimane fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità in corso).
Art. 1.8 - Rinuncia al diritto di rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate ed i Clienti, a sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 127/91, purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 1.9 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione. Il recesso ha effetto alla scadenza dell’annualità indicata nei singoli certificati di assicurazione; ovvero, se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 1.10 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 1.12 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Il Contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Art. 1.13 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telegramma e/o posta elettronica, indirizzati al Broker.
Analoga procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.
Art. 1.14 - Elementi per il calcolo del premio
Il premio è calcolato moltiplicando i valori assicurati in base all’applicazione dei tassi, che rimangono fissi per tutta la durata del contratto, espressamente indicati in sede d’offerta.
Art. 1.15 – Copertura automatica nuovi Enti
Premesso che gli aumenti e/o le diminuzioni conseguenti all'Assicurazione dovranno essere comunicati dalla Contraente alla Società alla fine di ogni annualità assicurativa, si conviene di ritenere automaticamente assicurati anche eventuali nuovi insediamenti sopravvenuti nel corso dell’annualità assicurativa stessa.
Il suddetto automatismo sarà valido per enti il cui valore di ricostruzione a nuovo, per singola ubicazione, non superi Euro 2.000.000,00. Qualora il valore fosse superiore, la copertura potrà essere prestata solo dietro specifica pattuizione tra le parti.
Art. 1.16 - Efficacia temporale della garanzia
Le garanzie prestate avranno efficacia per i fatti accaduti durante la vigenza della presente polizza.
Art. 1.17 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Art. 1.18 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio
La Società si impegna a fornire, con cadenza semestrale, alla Contraente e/o al Broker dettaglio dei sinistri almeno come di seguito indicato in formato excel .
Per ogni sinistro dovrà essere indicato:
• n. sinistro Società Assicuratrice;
• Data denuncia;
• Data accadimento;
• Data liquidazione;
• Stato del sinistro: Liquidato, Riservato, Senza seguito;
• Importo: Liquidato, Riservato;
• Descrizione dell’evento
E’ facoltà del Contraente richiedere (anche per il tramite del Broker) anche in altre occasioni, ed obbligo della Società rispondere entro 15 giorni da quando ne viene fatta richiesta.
Art. 1.19 - Clausola Broker
La gestione del contratto, ovvero la collaborazione all’esecuzione dello stesso, è affidata a Xxxxx Italia S.p.A.
Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società assicuratrice si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker.
In conseguenza di quanto sopra si conviene espressamente:
• che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per il Contraente, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10’ giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per il Contraente.
• di riconoscere che tutte le comunicazioni che, per legge o per contratto, il Contraente/Assicurato è tenuto a fare alla Società, si intendono valide ed efficaci anche se notificate al Broker;
• che la gestione dei sinistri, fino a che non diventino vertenze legali, venga curata per conto del Contraente/Assicurato dal Broker;
• che l’opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati e/o prorogati i contratti, secondo gli accordi od i convenuti in essere tra le Direzioni Generali delle Compagnie medesime e il Broker incaricato, o in mancanza, nella misura pari all’aliquota provvigionale riconosciuta dalla Società aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.
Art. 1.20 - Partecipazione delle società – associazione temporanea di imprese
(operante se del caso)
Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza è effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Società mandataria
⇒ Compagnia … Società mandante
⇒ Compagnia … Società mandante
Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti
l’Associazione Temporanea di Imprese.
La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.
Le Società convengono che l’incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
⇒ Compagnia … Quota xx%
Art. 1.21 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 1.22 - Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonchè ogni altra impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare al Contraente gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui alla presente polizza dovranno avvenire - salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata – tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dal Contraente.
Art. 1.23 - Obblighi del contraente
La presente assicurazione è stipulata per conto altrui; pertanto gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dalla Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’Assicurato così come stabilito dall’art 1891 del C.C.
Nel caso in cui gli Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premio sono, direttamente o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, la Contraente si impegna a consegnare loro (in forma cartacea o elettronica), prima dell’ingresso in assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dall’articolo 49, comma 2, lettera b) del Regolamento Isvap n. 5/2006.
Art. 1.24 – Disposizione finale
Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla associazione temporanea di imprese (se esistente).
Art. 2 - Norme che regolano l’assicurazione Incendio
Le condizioni che seguono prevalgono in caso di discordanza sulle norme che regolano l’assicurazione in generale.
L’eventuale discordanza tra le norme che regolano l’assicurazione in generale, le norme che regolano l’assicurazione in particolare, le norme del Codice Civile sui contratti d’assicurazione, verrà risolta sempre nella maniera più favorevole al Contraente e/o agli Assicurati.
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare il Contraente/l’Assicurato per i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- incendio;
- fulmine;
- esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi);
- autocombustione;
- caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate.
La Società indennizza, altresì, i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 m da esse.
Sono inoltre compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità o quelli arrecati dall’Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art.2.2 - Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l’Assicurato/il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato/il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c) causati con dolo dell’Assicurato e/o del Contraente;
d) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
e) alla macchina od all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art 2.3 - Cose assicurabili a condizioni speciali
Sono compresi in garanzia e pertanto indennizzabili:
- entro il limite dell’1 per cento del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- entro il limite del 2 per cento del valore assicurato per la partita “Patrimonio Mobiliare”:
b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
c) schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici;
d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, cliches, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Relativamente alle cose di cui ai precedenti punti b), c) e d), la Società rimborsa il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico. L’indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate siano state riparate o ricostruite.
Art. 2.4 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha il diritto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza e riservatezza che caratterizzano l’attività svolta dal Contraente, di visitare le cose assicurate.
Art. 2.5 - Estensione territoriale
La garanzia è operante nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne Sedi, depositi, filiali, uffici ed altre dipendenze nelle quali il Contraente svolga la propria attività.
Art. 2.6 – Misure Restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.
Art. 3 - Norme che regolano la gestione sinistri
Art. 3.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato deve:
1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 Codice Civile;
2) darne avviso al Broker oppure alla Società entro dieci giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 Codice Civile.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 Codice Civile.
Il Contraente/l’Assicurato deve, altresì:
1) fare, per quei casi per i quali si presuppone che il sinistro sia stato causato dal comportamento doloso di una o più persone ancorché ignote, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
2) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
3) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art. 3.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l’Assicurato, che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose, che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 3.3 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Per i Fabbricati e il Patrimonio Mobiliare - Il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito.
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per i Fabbricati il costo dell’integrale costruzione a nuovo di tutti i fabbricati assicurati, escludendo soltanto il valore dell’area.
- per il Patrimonio Mobiliare il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
a. In caso di sinistro, si determina per ciascuna partita separatamente:
- l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo”
non esistesse;
- il supplemento che, aggiunto all’indennità di cui al capoverso precedente, determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”;
b. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale, purché il rimpiazzo avvenga entro 24 mesi dal giorno del sinistro.
c. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto Fabbricati e Patrimonio Mobiliare di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore alla partita “Patrimonio Mobiliare”, l’indennizzo verrà eseguito in base al costo di riapprovvigionamento al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari, sdoganamento e simili.
Art. 3.4 - Procedura per la valutazione del danno - Nomina dei Periti
L’ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente/Assicurato con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro o anche prima su richiesta di uno di essi. Le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 3.5 - Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze di luogo e di tempo, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all’art. 3.1 (Obblighi in caso di sinistro);
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro, determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito all’art. 3.3 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno);
5) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero e le altre che, eventualmente, concorrono alla determinazione del danno, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilitá del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.
Art. 3.6 - Pagamento dell’indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, ex art. 2742 del C.C..
Art. 3.7 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni, così effettuati, sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può, tuttavia, essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 3.8 - Limite massimo dell’indennizzo
Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell’ambito di quanto disciplinato dall’art 1914 Codice Civile.
Art. 4- Condizioni particolari
Art. 4.1 - Deroga alla regola proporzionale
Eventuali eccedenze, fino al 20% delle somme assicurate, per ogni singola partita, da qualsiasi causa determinate, saranno ritenute, automaticamente, in garanzia senza alcun aggravio e pagamento di premio. Pertanto, in caso di sinistro, a parziale deroga del disposto all’art. 1907 Codice Civile, lo stesso troverà applicazione per la sola parte eccedente tale percentuale.
Art. 4.2 - Parificazione ai danni da incendio
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 1914 Codice Civile, sono parificati ai danni di incendio e quindi ricompresi nelle spese di salvataggio in maniera esplicita, oltre che i guasti fatti per ordine dell’Autorità, anche quelli prodotti dall’Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire od arrestare l’evento dannoso sia esso da incendio o da uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza. Sono altresì compresi i danni prodotti agli enti assicurati dagli impianti fissi di estinzione.
Art. 4.3 - Esplosioni e scoppi esterni
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da esplosioni e scoppi esterni, verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
Art. 4.4 - Alimentazione degli impianti
La Società prende atto che, per l’alimentazione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, distribuzione di energia elettrica, l’Assicurato può fare uso di qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti stessi. E’ pertanto tollerata l’esistenza di depositi e/o serbatoi, interrati o non, di detti combustibili.
Art. 4.5 - Implosione
La Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati agli enti assicurati da “Implosione” intendendosi per tali i danni avvenuti per improvviso schiacciamento o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.
Art. 4.6 - Rovina di ascensori
La Società si obbliga a rimborsare i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
Art. 4.7 - Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
La Società risponde dei danni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro parti o cose da essi trasportate, di meteoriti può cagionare agli enti assicurati anche quando non vi sia sviluppo di incendio.
Art. 4.8 - Onda sonica
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
Art. 4.9 - Urto veicoli
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via.
Art. 4.10 - Fumo
La Società risponde dei danni materiali e diretti, arrecati agli enti assicurati, da fumo, gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
Art. 4.11 - Acqua condotta
La Società risponde dei danni materiali e diretti, cagionati agli enti assicurati, da fuoriuscita di acqua e da rigurgiti di fogne a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei
fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dei danni derivati da gelo;
c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni.
La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore ad Euro 50.000,00 per sinistro e per anno con franchigia di Euro 250,00.
Art. 4.12 - Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei costi necessari per rimpiazzare le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro pertinenti ai fabbricati assicurati in polizza.
La garanzia è prestata, per ciascun fabbricato, fino alla concorrenza di Euro 20.000,00 per anno con il limite di Euro 1.500,00 per ogni lastra, con franchigia di Euro 250,00.
Art. 4.13 - Xxxxx conseguenziali
La Società risponde dei danni materiali e diretti, subiti dagli enti assicurati, a causa delle seguenti circostanze:
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
- mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- colaggio o fuoriuscita dei fluidi;
purché tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza, i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.
Art. 4.14 - Perdita pigioni
La Società risponde dei danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento dei fabbricati assicurati fino alla concorrenza, per singola unità immobiliare, della pigione annua.
Art. 4.15 - Furto di fissi ed infissi
La Società risponde dei danni da furto di fissi ed infissi di proprietà ed uso comune o guasti arrecati agli stessi dai ladri, fino alla concorrenza di Euro 10.000,00 per anno, con franchigia di Euro 250,00.
Art. 4.16 - Fenomeno elettrico
La Società risponde dei danni agli enti, inclusi nella partite “Fabbricato” e “Patrimonio Mobiliare”,per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
-in nessun caso la Società rimborserà, per singolo sinistro e per anno assicurativo, somma superiore ad Euro 100.000,00;
-il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 500,00.
Art. 4.17 - Ricovero automezzi
Nei vari locali di proprietà e/o in uso al Contraente possono essere ricoverati automezzi e /o veicoli in genere di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi. A deroga di quanto previsto dalla definizione “Patrimonio Mobiliare” gli stessi s’intendono compresi ed assicurati con la partita stessa. Le garanzie della presente polizza sono prestate in secondo rischio rispetto ad altre eventuali coperture esistenti.
Art. 4.18 - Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
La Società rimborsa, entro il limite del 10% dell’ammontare del danno, risarcisce le spese sostenute per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza – compresi quelli rientranti nella categoria “Tossici e nocivi” di cui al D.P.R. n. 915/82 e successive modificazioni ed integrazioni, ed esclusi quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4.19 - Onorari dei periti, Consulenti e professionisti
La Società rimborserà fino alla concorrenza di un importo massimo del 5% dell’indennizzo con il massimo di Euro 25.000,00, per sinistro e per anno assicurativo, la remunerazione dovuta dall’Assicurato per il lavoro svolto dal proprio Perito e le relative spese al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a fornire alla Società in termini di polizza in caso di sinistro; nonché la remunerazione secondo la tabella dell’ordine professionale del consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da ogni rischio assicurato sulle partite “Fabbricati” e “Patrimonio Mobiliare” ma non i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 4.20 - Dolo e colpa grave
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente, dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere, dolo e colpa grave di terzi.
Art. 4.21 - Anticipi sulla liquidazione del sinistro
Il Contraente ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto, partita per partita, pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a condizione che non siano sorte contestazioni, partita per partita, sull’indennizzabilità del danno.
Se la contestazione sorgesse su una o più partite, resta stabilito il pieno diritto all’ottenimento dell’acconto per le restanti partite, purché l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 50.000,00, l’acconto non potrà essere superiore a Euro 2.000.000,00.
L’obbligazione della Società verrà posta in essere dopo novanta giorni dalla data di denuncia di sinistro, sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla richiesta di anticipo.
Art. 4.22 - Ricorso terzi
Dietro corresponsione dello specifico premio pattuito, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza di Euro 3.000.000,00 per sinistro/anno e complessivamente per tutte le ubicazioni (con il limite di Euro 1.500.000,00 per ubicazione), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da mancato inizio, interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell’utilizzo di beni, nonchè di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per la presente garanzia.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenzione a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non è comunque considerato terzo il Legale Rappresentante del Contraente.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 Codice Civile.
Art. 4.23 - Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati e non;
2. di bagnamento, che si verificassero all’interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d’acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2.;
b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto relativi alla partita “Patrimonio Mobiliare”, ad eccezione di quelle installazioni fisse, che, per loro uso e destinazione, devono stare all’aperto;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere per somme in eccesso ad Euro 20.000,00 per sinistro;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine, per somme in eccesso ad Euro 20.000,00 per sinistro.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di scoperto del 10% con il minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali.
Art. 4.24 - Neve, ghiaccio, gelo
La Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di:
a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) infiltrazioni all’interno dei fabbricati di neve, nevischio, ghiaccio, grandine o acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o dell’attività del Contraente, purché l’attività svolta in tali fabbricati non sia stata sospesa per più di 72 ore antecedente il sinistro.
La Società, ai fini della presente estensione, non corrisponderà somma superiore al 30% della somma complessivamente assicurata per Fabbricato e Contenuto, scoperto 10% minimo Euro 1.000,00 e massimo Euro 50.000,00 per sinistro.
Art. 4.25 – Acqua piovana
La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana.
Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana;
c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.
Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 1.500,00 ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 100.000,00.
Art. 4.26 – Scioperi, tumulti popolari e sommosse, terrorismo e sabotaggio, atti vandalici e dolosi
La Società risponde:
- dei danni causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni causati agli enti assicurati da persone, anche dipendenti dell’Assicurato, che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, compresi quelli di terrorismo e sabotaggio.
- dei danni causati agli enti assicurati da persone (anche dipendenti dell’Assicurato) che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
Qualora le persone occupino il fabbricato assicurato per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non rimborserà la distruzione, i guasti o danneggiamento diversi da quelli da incendio, esplosione, scoppio anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Ai fini della presente polizza, per terrorismo” s’ intende qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell’organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l’intera popolazione, o una parte di essa allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri , ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.
La Società non risponde dei danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), di guerra civile, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
b) perdite, costi o spese direttamente o indirettamente derivanti da ogni contaminazione biologica, chimica, nucleare o radioattiva.
c) verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche (salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali fenomeni), anche se i fenomeni medesimi risultassero causati da incendio o altro evento per il quale è prestata la presente garanzia;
d) causati da dolo dell’Assicurato;
e) di furto, rapina, estorsione, saccheggio, smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere; f)indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità
degli enti assicurati;
g) verificatisi nel corso di confisca, requisizione, sequestro degli enti assicurati per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, od in occasione di serrata.
h) causati da interruzione di processi di lavorazione, alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, alterazione od omissione di controlli o manovre.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 2.500,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato e Contenuto, con il max di Euro 2.500.000,00.
Art. 4.27 – Inondazioni, alluvioni, allagamenti
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, anche per effetto di terremoto, compresi quelli d’incendio, esplosione, scoppio. La Società non risponde:
a) dei danni causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) dei danni a enti mobili all’aperto;
c) dei danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
-il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di una franchigia del 10% con il minimo di Euro 2.000,00;
-in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 70% della somma complessivamente assicurata per fabbricato, macchinari, arredamento, attrezzature e merci e beni assicurati a condizioni speciali, con il limite di Euro 2.000.000,00.
Art. 4.28 – Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell’assicurazione nell’ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro.
Art. 4.29 – Oneri di ricostruzione ad Enti e/o Autorità pubbliche
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Art. 4.30 – Vicinanze pericolose
Il Contraente è sollevato dell’obbligo di dichiarare se, in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 4.31 – Indennizzo separato per partita
Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato, su richiesta del Contraente, per ciascuna partita di polizza separatamente considerata.
Art. 4.32 – Dispersione di liquidi
La Società risponde dei danni di dispersione dei liquidi contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
La Società non risponde:
a) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
b) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
c) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
d) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia, la Società pagherà il 90% dell’indennizzo, restando il rimanente 10% a carico dell’Assicurato senza che egli o il Contraente possano farlo assicurare ad altri, pena la decadenza del diritto all’indennizzo.
In nessun caso, la Società corrisponderà somma maggiore di Euro 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4.33 – Spese di ricerca e riparazione guasti
La Società, in caso di danno arrecato dalla fuoriuscita d’acqua condotta a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici o di riscaldamento, posti al servizio del fabbricato, risarcibile in base alla presente polizza, indennizza anche le spese per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.
In nessun caso la Società rimborserà per ciascun sinistro e per anno assicurativo un importo superiore ad Euro 25.000,00 con una franchigia di Euro 250,00.
Art. 4.34 – Chiusura inchiesta
La Società risarcirà il danno ai sensi di polizza, anche in assenza della chiusura della istruttoria eventualmente avviata dall’Autorità preposta, fermo il diritto della Società alla restituzione dell’importo risarcito, maggiorato degli interessi legali conteggiati dalla data dell’avvenuto risarcimento, qualora in seguito alla sentenza penale definitiva siano emerse cause di decadenza dal diritto all’indennizzo.
Art. 4.35 – Terremoto
La Società risponde dei danni materiali e diretti – compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dagli enti assicurati per effetto del terremoto, intendendosi per tale sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
La Società risponde altresì anche se non vi è stato incendio, esplosione e scoppio dei danni materiali e diretti dovuti a crolli, distruzioni, guasti e danneggiamenti in genere subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione proveniente da trasmutazioni del nucleo dell’atomo o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica e da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate e comprese come previsto all’Art. 4.18.
Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia:
- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
- il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari all’1% della somma assicurata con il minimo di Euro 20.000,00. Il massimo indennizzo sarà pari al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.000.000,00.
Art. 4.36 – Costi di rimozione e protezione degli enti relativi al “Patrimonio Mobiliare”
La Società rimborsa, altresì, entro il limite del 10 % dell’ammontare del danno, le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare enti relativi al “Patrimonio Mobiliare” (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese) qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Art. 4.37 – Riparazioni urgenti
In caso di sinistro risarcibile a termini di polizza, la riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di evento alla Società, qualora l'importo del danno sia inferiore a Euro 20.000,00, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente, o dall'Assicurato, non avviene entro 5 giorni dall'avviso, questi può prendere tutte le misure necessarie, fermi comunque gli obblighi previsti dalle norme che regolano l’Assicurazione.
Qualora l'Assicurato, o il Contraente, ometta di adempiere uno di tali obblighi può perdere totalmente, o parzialmente, il diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Art. 4.38 – Indennità supplementare
La Società, per ogni sinistro liquidato a termini di polizza, corrisponderà un’indennità supplementare pari al 10% dell’ammontare del danno liquidabile.
Art. 4.39 – Maggiori costi
La Società riconosce all’assicurato l’indennizzo delle spese, debitamente documentate e necessarie per il proseguimento dell’attività, sostenute in caso d’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata a seguito di sinistro indennizzabile a termine di polizza. Tali spese devono essere sostenute entro il periodo di indennizzo e devono riguardare a titolo di esempio:
1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
2. lavoro straordinario, notturno o festivo;
3. la lavorazione presso terzi;
4. la fornitura di energia elettrica o termica presso terzi
5. gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i costi di trasferimento
La Società non risponde delle maggiori spese e conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’autorità;
- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali e di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
Per il periodo d’indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose assicurate, danneggiate o distrutte, e che avrà durata massima di 3 mesi dal verificarsi del sinistro. Non sono assicurabili spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo sarà massimo di Euro 100.000,00 (primo rischio assoluto) per evento e per sinistro con una franchigia di Euro 1.500,00.
Art. 4.40 – Assicurazione per conto di chi spetta
La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei Periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, ne' azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.
L'indennità' che, a norma di quanto sopra sarà liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento dei terzi interessati.
Art. 4.41 Franamento, Smottamento, cedimento del terreno
La Società indennizza i danni materiali diretti e/o conseguenziali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno ancorché causati da inondazione o alluvione o allagamenti o da evento sismico.
Il pagamento dell’indennizzo sarà massimo di Euro 500.000,00 per evento e per sinistro con una scoperto del 10% minimo € 5.000,00
Art. 5 – Determinazione del premio e riepilogo somme assicurate
Il premio annuo è così calcolato:
Valori da assicurare € | Tasso Finito ‰ | Premio annuo finito | |
Roma – via Fiume delle Perle | |||
Fabbricato (per conto di chi spetta) € 15.000.000,00 Arredi, attrezzature ed impianti € 1.500.000,00 | |||
Roma – via Cina | |||
Fabbricato (per conto di chi spetta) € 3.000.000,00 Arredi, attrezzature ed impianti € 170.000,00 | |||
Torino – via San Xxxxxxxxx xx Xxxxx | |||
Fabbricato (per conto di chi spetta) € 400.000,00 Arredi, attrezzature ed impianti € 120.000,00 Ricorso terzi (per tutte le ubicazioni) € 3.000.000,00 | |||