REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI MATERIALI ED IMMATERIALI DI ROMA CAPITALE
REGOLAMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DEI BENI COMUNI MATERIALI ED IMMATERIALI DI ROMA CAPITALE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Principi generali Articolo 4 - I cittadini attivi
Articolo 5 - Patto di collaborazione
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Articolo 6 - Disposizioni generali
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
Articolo 8 – Contenuti minimi dei patti di collaborazione ordinari Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI, MATERIALI ED IMMATERIALI
Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno Articolo 12 - Esenzioni
Articolo 13 - Agevolazioni
Articolo 14 – Beni in comodato d’uso gratuito Articolo 15 - Formazione ed informazione Articolo 16 – Autofinanziamento
CAPO V - COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 17 - Comunicazione di interesse generale Articolo 18 – Forum dei cittadini attivi
Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 20 - Formazione per prevenire i rischi Articolo 21 - Riparto delle responsabilità Articolo 22 - Tentativo di conciliazione
CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 23 - Clausole interpretative Articolo 24 – Disposizioni abrogate
Articolo 25 - Entrata in vigore e sperimentazione Roma, 4.10.2022
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione
1. Ai fini di promozione della cittadinanza attiva quale funzione istituzionale di Roma Capitale, il presente regolamento disciplina la collaborazione tra cittadini attivi ed amministrazione per l’attuazione sul territorio cittadino di forme di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali a favore dell’intera collettività, in conformità agli artt. 2, 3 comma 2, 5, 114 comma 2, 117 comma 6, 118 comma 4 della Costituzione; all’art. 3 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267; all’art. 6 della Legge Regione Lazio n. 10 del 26 giugno 2019; ai principi fondamentali dello Statuto capitolino.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:
a) beni comuni: i beni materiali ed immateriali che, indipendentemente dalla titolarità, i cittadini e l'amministrazione riconoscono, anche attraverso procedure deliberative e partecipative, essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura e/o, valorizzazione sociale e/o rigenerazione, anche attraverso la gestione condivisa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si intendono per beni comuni materiali quelli identificabili in uno spazio fisico, o porzioni di esso, quali xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxx, scuole, biblioteche, centri culturali e partecipativi, manufatti da sottrarre allo stato di abbandono, pertinenze inutilizzate, edifici in disuso, superfici ed aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, aree utilizzabili per attività sportive, etc.; si intendono per beni comuni immateriali il patrimonio radicato di valori sociali e culturali posti a base della Costituzione Italiana e dello Statuto Capitolino, costituenti l’identità storica e culturale della nazione e della nostra città, quali, a mero titolo esemplificativo, la solidarietà, la coesione sociale, la valorizzazione e tutela dell’ambiente e del territorio, delle acque, del suolo, delle fonti energetiche, le attività intellettuali e culturali, le opere d’ingegno, le attività di recupero della memoria storica e delle tradizioni, le attività formative e di istruzione, le attività sportive, le attività di inclusione sociale, le attività di creatività urbana, le attività di innovazione digitale, le attività di collaborazione civica.
b) comune o amministrazione: Roma Capitale nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative centrali e territoriali titolari o assegnatarie del bene oggetto del patto ovvero, nel caso dei beni immateriali, prossime ai cittadini attivi che presentano una proposta di patto riguardante quei beni;
c) cittadini attivi: tutte le persone, compresi i minori coordinati da un adulto che se ne assuma la responsabilità, singole, associate o comunque riunite in formazioni sociali anche informali e chiunque altro, indipendentemente dalla residenza o dalla cittadinanza, si attivi, per periodi di tempo anche limitati, in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per svolgere attività in favore della comunità e dell’interesse generale;
d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale, tra le quali rientrano la cura, la valorizzazione sociale, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, incentrate sulla collaborazione e fondate sulla fiducia reciproca e sulla condivisione di risorse e responsabilità, che non generino vincoli contrattuali e che non abbiano finalità lucrative;
e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse formulata dai cittadini attivi volta a proporre forme di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino con l’amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dall’ente locale stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione di Roma Capitale;
f) patto di collaborazione: l’atto, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., attraverso il quale Roma Capitale e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni materiali ed immateriali sul territorio cittadino;
g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani con carattere di inclusività e integrazione;
h) gestione condivisa: interventi finalizzati alla rigenerazione, valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
i) spazi pubblici: gli spazi definiti all’art.1 comma 1 lett. a) del presente regolamento, aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico;
l) scuole aperte partecipate: spazi scolastici (edifici, cortili, giardini) messi a disposizione della città dopo l’orario scolastico attraverso la gestione gratuita e partecipata da parte di cittadini attivi, genitori, studenti, ex-studenti, singoli o associati;
m) Sezione Web Beni Comuni: lo spazio web del portale istituzionale di Roma Capitale dedicato alla pubblicizzazione di informazioni e notizie sulle attività del presente regolamento e alla condivisione di percorsi di partecipazione ed inclusività, istituito in ottemperanza al presente regolamento;
n) Forum dei Cittadini Attivi: lo spazio fisico per la cittadinanza attiva deputato a supportare la promozione, la diffusione ed il confronto delle attività di attuazione del presente Regolamento, nonché a garantire la consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni attuate;
o) Cura: programma di azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani, con carattere di continuità, inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
p) Valorizzazione: programma di azioni ed interventi che realizzano un aumento di importanza, valore, utilità del bene comune anche accrescendone i pregi originali a vantaggio della collettività e senza comprometterne la pubblica fruibilità;
q) Rigenerazione: programma di interventi volti alla tutela di un bene comune o di parti di esso che agisce sulla consistenza materiale dello stesso allo scopo di portarlo alla funzionalità originaria anche migliorandola. Il programma può essere integrato con proposte di cura e/o valorizzazione.
Articolo 3 - Principi generali
1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguimento esclusivo di finalità di interesse generale;
b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte di propria iniziativa o di quelle pervenute dai cittadini attivi, delle forme di sostegno assegnate, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti attraverso la pubblicazione dei patti di collaborazione e degli atti
procedimentali ad essi connessi, nel rispetto delle previsioni normative in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni. Le attività, i risultati conseguiti, le criticità e le osservazioni di rilievo riguardanti ciascun patto di collaborazione sono raccolti e pubblicizzati sul sito istituzionale di Roma Capitale attraverso le schede di rendicontazione pubblicate nella sezione web dedicata ai Beni comuni;
c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività previste dai patti;
e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età̀, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
f) partecipazione delle bambine/i, ragazze/i: nei patti di collaborazione si deve tenere conto anche del punto di vista dei bambini, favorendone la partecipazione, sia in ambito scolastico sia extrascolastico, alla cura dei beni comuni, attraverso il coordinamento di adulti che ne assumano la responsabilità (insegnati, docenti, genitori, etc.);
g) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull’utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
h) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
i) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze del patto che si vuole sottoscrivere e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
j) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura
flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
k) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
l) prossimità e territorialità: l’Amministrazione privilegia la definizione dei patti di collaborazione che tendono a realizzare le istanze delle comunità locali, così come la collaborazione tra queste ultime e le relative amministrazioni di prossimità.
Articolo 4 - I cittadini attivi
1. La partecipazione ai patti di collaborazione, intesa quale strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la costruzione di legami di comunità, è aperta a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.
2. I cittadini attivi possono prendere parte ai patti come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
Non possono prendere parte ai patti i soggetti destinatari delle misure di prevenzione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.59 (Codice delle leggi antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010 n.136) o per i quali ricorre un motivo di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e ss.mm.ii. o, comunque, dichiarati incapaci di contrarre con la pubblica amministrazione.
3. Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui al successivo art. 5 rappresentano, nei rapporti con l’Amministrazione, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere gli interventi ed i programmi ivi previsti.
4. La partecipazione ai patti di collaborazione non comporta in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con Roma Capitale, né dà vita ad un rapporto di committenza da parte di Roma Capitale ai soggetti realizzatori.
5. Gli interventi di amministrazione condivisa dei beni comuni possono prevedere la partecipazione di operatori volontari del servizio civile, previa presentazione di appositi progetti in cui l’amministrazione può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
Articolo 5 - Patto di collaborazione
1. Il patto di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui Amministrazione e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e valorizzazione sociale e rigenerazione dei beni comuni.
2. Il contenuto del patto può variare in relazione al grado di complessità degli interventi concordati ed alla durata della collaborazione.
3. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
a) Il soggetto proponente: nel caso la proposta di collaborazione sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata viene indicato un referente unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli Statuti e gli atti costitutivi raccolti in fase istruttoria sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del patto;
b) L’indicazione del Responsabile Unico del Procedimento: nella fase attuativa di ciascun patto di collaborazione il R.U.P., individuato dal Dirigente, costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici dell’amministrazione interessata. Rientrano tra le funzioni del R.U.P. oltre a quanto previsto ai successivi artt. 7 e 8, la convocazione di incontri con i cittadini attivi nella fase iniziale per co-progettare il patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P. gestisce il rapporto di collaborazione fra i cittadini attivi coinvolti nell’attuazione delle azioni previste dal patto e l’amministrazione. Le sue funzioni si svolgono per l’intera durata del patto di riferimento;
c) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e rigenerazione;
d) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
e) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
f) gli strumenti volti a garantire la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del patto;
g) l'eventuale definizione, per lo specifico patto, di strumenti di governo e coordinamento (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, etc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attive sul territorio interessato, consultazioni, assemblee o altri processi strutturati di partecipazione ai processi decisionali);
h) le modalità di monitoraggio e valutazione del processo di attuazione del patto e dei suoi risultati;
i) le misure di pubblicità del patto e le modalità di documentazione delle azioni realizzate, del monitoraggio e della valutazione, della rendicontazione delle risorse utilizzate e della misurazione dei risultati prodotti dal patto;
l) la vigilanza sull'andamento della collaborazione, la gestione delle controversie che possano insorgere durante la collaborazione stessa e le eventuali sanzioni – proporzionali alla violazione -per l'inosservanza delle clausole del patto da parte dei cittadini attivi;
m) le cause e le modalità di esclusione di singoli cittadini per inosservanza del presente regolamento o delle clausole del patto e gli assetti conseguenti alla conclusione della collaborazione;
n) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle eventuali coperture assicurative, le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività, nonché l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento;
o) le modalità per l'adeguamento e le modifiche degli interventi concordati;
p) le modalità per garantire la sostenibilità di tutte le attività connesse alla realizzazione del patto;
q) gli strumenti per garantire la collaborazione fra i patti stipulati nel medesimo territorio;
r) le eventuali forme di sostegno da parte dell’Amministrazione alle attività e programmi che costituiscono il contenuto del patto di collaborazione.
CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE PER LA FORMAZIONE DEL PATTO DI COLLABORAZIONE
Articolo 6 - Disposizioni generali
1. La collaborazione con i cittadini attivi è prevista quale funzione istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione.
2. L’organizzazione di tale funzione deve essere tale da:
- assicurare la massima prossimità al territorio dei soggetti deputati alla relazione con il cittadino;
- consentire il massimo coordinamento con gli organi di indirizzo politico-amministrativo a tutti i livelli e il carattere trasversale del suo esercizio;
- garantire ai cittadini proponenti una facilitazione nel rapporto con l’amministrazione titolare/assegnataria del bene.
0.Xx fine di semplificare la relazione con i cittadini l’unità organizzativa competente in materia di amministrazione condivisa viene identificata con l’ufficio titolare o assegnatario del bene materiale. Qualora la proposta di patto interessi un bene di proprietà di terzi consenzienti ovvero assoggettato alla procedura di cui all’art. 838 c.c., l’unità organizzativa competente è quella municipale del territorio dove è situato l’immobile; nel caso di bene comune immateriale, l’unità organizzativa competente è l’ufficio municipale del territorio ove si prevede lo svolgimento dell’attività principale connessa con la realizzazione delle finalità del patto; se l’attività suddetta è progettata su scala cittadina o, comunque, ultra municipale, competente è l’ufficio dell’Amministrazione centrale istituzionalmente deputato alla materia e/o attività oggetto principale della proposta di collaborazione.
L’ufficio competente, così come individuato in applicazione dei su illustrati criteri:
a) emana la proposta di collaborazione per la cura e/o rigenerazione e/o valorizzazione sociale dei beni comuni della città di cui è titolare/assegnatario, aperta a tutti e pubblicata sulla Sezione Web Beni Comuni del sito istituzionale in forma di avviso pubblico, con indicazione delle specifiche finalità, dei termini e delle modalità di adesione.
b) supporta i cittadini attivi nella definizione dei contenuti dei singoli patti di collaborazione derivanti dalla proposta di collaborazione, nella promozione e rendicontazione sociale dei risultati dei patti;
c)accoglie la proposta di collaborazione dopo avere accertato la propria competenza istruttoria;
d) istruisce la proposta di collaborazione avanzata dai cittadini attivi, ne verifica e valuta il contenuto, predispone il patto di collaborazione, coordina i diversi uffici interessati e comunica al soggetto proponente il nome del responsabile del procedimento di amministrazione condivisa;
e) svolge una funzione trasversale di attivazione e di coordinamento degli ulteriori uffici dell’Amministrazione coinvolti per competenza nella fase istruttoria, anche attraverso il ricorso all’istituto della conferenza di servizi, acquisisce i pareri previsti dal presente regolamento;
f) monitora le fasi del processo di formazione ed esecuzione condivisa dei patti di collaborazione;
g) raccoglie i dati necessari per l’elaborazione degli indicatori di processo e di impatto e li trasferisce alla struttura dell’amministrazione competente all’aggiornamento dei dati sulla sezione web appositamente istituita;
h) in caso di accertata incompetenza da parte della struttura che riceve la proposta di collaborazione a procedere all’istruttoria, la proposta viene trasmessa d’ufficio alla struttura competente dandone tempestiva comunicazione ai soggetti proponenti.
4.Le proposte di collaborazione emanate dall’Amministrazione o formulate dai cittadini devono, inoltre, contenere le seguenti indicazioni minime:
a) i riferimenti anagrafici e di contatto dei cittadini attivi proponenti;
b) l'ambito di interesse, una illustrazione descrittiva dell'intervento, delle motivazioni e degli obiettivi;
c) il bacino di utenza considerato, i risultati e i benefici attesi per la collettività;
d) le risorse umane, strumentali ed economiche messe a disposizione;
e) i tempi di realizzazione e la sostenibilità nel tempo dei risultati attesi. Nelle proposte possono essere, altresì, indicate:
f) le eventuali professionalità coinvolte;
g) le eventuali fonti di finanziamento;
h) le eventuali tavole grafiche e/o allegati documentali.
5. Nei patti di collaborazione, qualora titolare o assegnatario del bene comune sia una struttura di Roma Capitale diversa dal Municipio, il Municipio competente territorialmente è chiamato entro 30 giorni ad esprimere parere ai fini della definizione del patto medesimo. Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni, il parere si intenderà acquisito per silenzio- assenso.
6. Rientrano nell’ambito di applicazione del presente articolo anche le attività di valorizzazione dei beni comuni immateriali di cui all’art.2 lettera a), che potranno essere oggetto di patto di collaborazione previo riconoscimento di bene comune immateriale con atto deliberativo dell’Assemblea Capitolina o Municipale, in ordine alla rilevanza cittadina o territoriale del bene medesimo.
Articolo 7 – Patti di collaborazione ordinari
1. La struttura organizzativa competente ai sensi del precedente art.6, nella figura del dirigente preposto, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale concernente le proposte di collaborazione, nonché dell'adozione degli atti conclusivi del procedimento. In particolare, tale struttura, oltre alle competenze di cui all’art.6 del presente regolamento, provvede alla valutazione dei requisiti di ammissibilità delle proposte medesime supportando, ove necessario, i cittadini attivi nella elaborazione della proposta di collaborazione, provvede all'acquisizione, ove necessari, dei pareri da parte degli uffici dell'Amministrazione coinvolti per competenza e delle società che erogano servizi
(AMA, ACEA, etc.), anche previo ricorso all’istituto della conferenza di servizi di cui all’art. 14 e successivi della legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni previsti dall’art.15 del medesimo testo legislativo, promuove momenti di dialogo e/o confronto con gli interlocutori pubblici e/o privati sul territorio al fine della più completa acquisizione degli elementi istruttori, provvede alla redazione dei patti di collaborazione ed agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza.
0.Xx dirigente responsabile della struttura organizzativa può assegnare al funzionario la responsabilità del procedimento di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., ad eccezione della sottoscrizione del patto di collaborazione.
In ogni caso, la struttura organizzativa competente può individuare un facilitatore opportunamente formato sulla materia di cui al presente Regolamento che, oltre agli adempimenti procedimentali, curi l’interlocuzione con i cittadini attivi facilitando sia la fase di co-progettazione e di formazione dei patti, sia la fase della loro attuazione.
3.Le proposte di collaborazione ritenute ammissibili sono trasmesse agli assessorati di riferimento che, entro trenta giorni, possono esprimere osservazioni di rilievo, con particolare riguardo alla compatibilità rispetto alle linee programmatiche di interesse pubblico previste per l’ambito di intervento considerato.
4. Qualora competente sia una struttura organizzativa di Roma Capitale diversa dal Municipio, il Municipio territorialmente interessato può iscrivere parere tecnico/amministrativo ad opera degli uffici e della giunta municipale sulla coerenza del patto agli indirizzi politici, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della struttura titolare/assegnataria del bene.
5. In caso di motivato parere ostativo da parte degli uffici e/o da parte dell’organo esecutivo del Municipio competente per territorio, è facoltà dell’ufficio titolare del procedimento chiedere agli istanti la rielaborazione della proposta previo superamento delle motivazioni ostative espresse dal Municipio, ove ne ricorrano le condizioni, ovvero procedere a diniego con espresso riferimento alle motivazioni addotte dal Municipio.
6. In caso di esito positivo dell’istruttoria di cui ai precedenti commi 3 e 4, il dirigente provvede ad approvare con determinazione lo schema di patto di collaborazione, redatto ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione tra il dirigente responsabile, i cittadini attivi, gli eventuali altri soggetti pubblici e/o privati coinvolti e l’Amministrazione. In caso di espressa o tacita rinuncia alla sottoscrizione del patto di collaborazione da parte dei cittadini attivi proponenti entro i 30 giorni successivi al provvedimento di approvazione comporta l'archiviazione del procedimento da parte dell’unità organizzativa competente,
senza che ciò precluda la riproposizione di identica o simile proposta da parte degli stessi proponenti o di altri cittadini attivi.
7. Il procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della proposta di collaborazione pervenuta sia ad iniziativa dei cittadini attivi sia in risposta all’avviso pubblicato dall’Amministrazione. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 90 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
8. I patti di collaborazione sono pubblicati sulla Sezione Web Beni Comuni, unitamente alle rendicontazioni, alle verifiche periodiche di conformità ed efficacia delle azioni attuate e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.
Art. 8 Contenuti minimi dei Patti di collaborazione ordinari
1. Attraverso il patto di collaborazione i cittadini attivi e l'Amministrazione concordano tutti gli aspetti di progettazione, operativi, attuativi, di rendicontazione e di inclusività degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale previsti, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del presente regolamento.
2. Il contenuto del patto di collaborazione varia in relazione al grado di complessità e alla durata degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale.
3. Ciascun patto di collaborazione, oltre a richiamare il contenuto della proposta di collaborazione, indica:
a) il soggetto/i proponente/i. Nel caso la proposta sia trasmessa da parte di cittadini attivi in forma associata, viene indicato un soggetto di riferimento unico incaricato per le comunicazioni e gli aspetti organizzativi della collaborazione. Gli statuti e gli atti costitutivi, raccolti in fase istruttoria, sono acquisiti al fascicolo del procedimento unitamente a tutti i documenti rilevanti ai fini della definizione del patto;
b) gli obiettivi, la durata, le cause di sospensione, di cessazione e di conclusione degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;
c) le modalità, i limiti, l’adeguamento e la sostenibilità degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;
d) l’indicazione del Responsabile del procedimento di cui all’art. 7 comma 3. Nella fase attuativa di ciascun patto di collaborazione, il R.U.P. costituisce il punto di contatto tra i cittadini attuatori del patto e gli altri uffici dell’amministrazione interessati. Rientrano tra le funzioni del R.U.P. la convocazione di incontri con i cittadini attivi nella fase iniziale per co- progettare il patto e, successivamente, per la sua implementazione. In generale, il R.U.P.
gestisce il rapporto di collaborazione fra i cittadini attivi coinvolti nell’attuazione delle azioni previste dal patto e l’amministrazione. Le sue funzioni si svolgono per l’intera durata del patto di riferimento, anche in collaborazione con il facilitatore, laddove individuato.
e) le forme eventuali di sostegno agli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale da parte dell’amministrazione;
f) le responsabilità in capo ai cittadini attivi;
g) la periodicità delle forme di rendicontazione dei risultati degli interventi di cura e/o di valorizzazione sociale;
h) il riparto di responsabilità di cui al successivo art.21.
Articolo 9 – Patti di collaborazione complessi
1.I Patti di collaborazione complessi riguardano beni comuni che hanno caratteristiche di valore storico e/o culturale e/o paesaggistico tali da essere assoggettati a vincoli o tutele o che, in aggiunta o in alternativa, hanno dimensioni e valore economico significativo o che, in aggiunta o in alternativa, comportano attività complesse o innovative volte al recupero, alla trasformazione ed alla gestione continuata nel tempo per lo svolgimento di attività di interesse generale. La complessità del patto deve rendersi oggettivamente rilevabile in ordine alla pluralità di competenze sul bene individuato, tali da non poter ricondurre ad un’unica struttura amministrativa l’esercizio della potestà amministrativa sul bene stesso. 2.Ferme restando le procedure istruttorie attribuite all’unità organizzativa titolare/assegnataria in via prevalente del bene definite all’art.7 del presente Regolamento, il patto di collaborazione complesso viene assoggettato a preventiva verifica di fattibilità, anche previo ricorso all’istituto della conferenza di servizi di cui all’art. 14 e successivi della legge 241/90 e ss.mm.ii., ovvero agli accordi tra amministrazioni di cui all’art.15 della medesima legge.
La conferenza di servizi viene estesa, qualora ne ricorra la necessità, alle aziende di Roma Capitale e – più in generale – alle aziende che erogano servizi ai fini della pianificazione di eventuali interventi finalizzati allo svolgimento delle attività dei patti.
0.Xx parere da parte del Municipio competente per territorio che non sia titolare/assegnatario del bene di cui all’art.6 comma 5 viene acquisito in fase di verifica di fattibilità.
In caso di parere ostativo da parte del Municipio si procede secondo quanto previsto all’art. 7 comma 5.
0.Xx fine di dare maggiore pubblicità alle proposte di collaborazione complessa ed al fine di conoscere istanze e bisogni della comunità di riferimento, la struttura organizzativa competente, successivamente alla fase di verifica della fattibilità della proposta, può
ricorrere alle procedure della democrazia partecipativa, convocando il Forum dei cittadini attivi di cui all’art. 2 lett.m), convocando assemblee sul territorio, ovvero attivando percorsi partecipativi via web rivolti al territorio interessato al patto.
5.Le proposte ritenute ammissibili in esito alla verifica di fattibilità, unitamente ad eventuali accordi tra amministrazioni, sono rimesse all’approvazione della Giunta capitolina o municipale a seconda della competenza, unitamente allo schema di patto di collaborazione complesso, ai fini della valutazione dell’interesse pubblico e della conformità del patto agli indirizzi politici.
6.Successivamente all’approvazione da parte dell’organo politico, il dirigente della struttura organizzativa competente sottoscrive il patto di collaborazione complesso.
0.Xx patto di collaborazione complesso rispetta il contenuto minimo di cui al precedente art. 8 oltre a contenere tutte le eventuali prescrizioni, pareri, condizioni, nulla osta emesse dalle amministrazioni competenti.
0.Xx procedimento di cui al presente articolo si conclude entro il termine massimo di 120 giorni. Qualora la natura degli interessi pubblici da tutelare e la complessità dell'istruttoria richiedessero un tempo di conclusione del procedimento superiore ai 120 giorni, sarà comunicato agli istanti il nuovo termine di conclusione e le relative motivazioni.
9.Entro il termine dell’attività istruttoria di cui ai precedenti paragrafi, qualora non sussistano le condizioni per stipulare un patto di collaborazione complesso, l’Ufficio assume motivato provvedimento di xxxxxxx e lo notifica ai richiedenti.
10.Laddove per i medesimi beni comuni siano presentate più proposte per patti di collaborazione complessi la struttura organizzativa competente può avviare un confronto tra i diversi proponenti per facilitare la formulazione di una proposta condivisa.
11. La durata dei patti di collaborazione complessi non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eccezionalmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
12. Le proposte ammissibili e i patti di collaborazione sono pubblicati sulla Sezione Web Beni comuni, unitamente alle rendicontazioni e alla documentazione e/o ai collegamenti informatici utili a favorire la conoscenza e la partecipazione agli stessi.
CAPO III - CURA, RIGENERAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI MATERIALI ED IMMATERIALI
Articolo 10 - Azioni e interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali
1. Le azioni e gli interventi per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni materiali ed immateriali, anche di carattere occasionale, sono previste dai patti di collaborazione di cui al presente Regolamento, salvo ogni altra destinazione del bene decisa dall’Amministrazione che ha sempre facoltà di recesso del patto per sopraggiunti motivi di interesse pubblico ed in armonia con il regolamento per la gestione dei beni indisponibili e ogni altro regolamento vigente in materia di gestione del patrimonio comunale.
2. I cittadini attivi non possono in alcun modo realizzare attività o interventi che contrastino con la fruizione collettiva dei beni oggetto dei patti di collaborazione di cui al comma 1, pena il recesso da parte dell’amministrazione.
3. Le proposte di collaborazione riguardanti patti di collaborazione, sia ordinari che complessi, devono pervenire all’amministrazione corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l’intervento che si intende realizzare.
4. Il patto di collaborazione può prevedere che i cittadini attivi, nell’ambito degli interventi di cura, rigenerazione e valorizzazione sociale dei beni comuni, assumano in via diretta interventi di piccola manutenzione, anche di carattere occasionale, rientranti nell’abilità e nella diligenza dell’esecutore, purché gli stessi siano effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, previa dichiarazione di manleva di responsabilità nei confronti dell’amministrazione e senza oneri a carico dell’amministrazione.
5. L’Amministrazione può promuovere ed aderire a patti di collaborazione aventi ad oggetto interventi di cura, valorizzazione, gestione condivisa e rigenerazione di immobili in stato di totale o parziale disuso di proprietà di terzi, con il consenso di questi ultimi ovvero ai sensi dell'articolo 838 Codice Civile.
6. Fatte salve le previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di intervenire su un bene oggetto di patto di collaborazione per l’esecuzione di interventi manutentivi urgenti ed indifferibili, atti a tutelare la pubblica incolumità, previa comunicazione ai firmatari del patto, la cui attuazione può essere sospesa per il periodo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza/fruibilità dei luoghi.
CAPO IV - FORME DI SOSTEGNO
Articolo 11 - Attribuzione di vantaggi economici e altre forme di sostegno
1. L’Amministrazione può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione ordinari e complessi.
2. Nell'ambito dei patti di collaborazione, l'Amministrazione non può in alcun modo destinare contributi in denaro a favore dei cittadini attivi.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa, valorizzazione sociale o rigenerazione dei beni comuni urbani che l’Amministrazione ritenga di particolare interesse pubblico – sentito il competente Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative ed in armonia con i regolamenti vigenti in materia di gestione ed utilizzo del patrimonio comunale - e qualora le risorse che i cittadini attivi sono in grado di mobilitare appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore dei cittadini attivi, quali, a mero titolo esemplificativo:
a) l'uso di immobili di proprietà comunale con le modalità previste dal regolamento per la gestione dei beni indisponibili;
b) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle utenze;
c) l'attribuzione all'amministrazione delle spese relative alle manutenzioni;
d) la disponibilità a titolo gratuito di beni strumentali e materiali di consumo necessari alla realizzazione delle attività previste;
Articolo 12 - Esenzioni
1. Gli interventi previsti dai patti di collaborazione sono assimilati ad attività di carattere istituzionale, con applicazione delle esenzioni per esse previste dai regolamenti comunali, in conformità alla vigente normativa in materia in caso di utilizzo di spazi comunali per manifestazioni e riunioni finalizzate all'attuazione di patti di collaborazione, qualora le medesime rivestano carattere occasionale e non costituiscano esercizio di attività commerciale, e/o comunque di sfruttamento economico in senso lato o a fini di lucro. L’applicazione delle suddette esenzioni avverrà, comunque, sulla scorta della verifica della documentazione a corredo presentata prima di ciascun evento all’unità organizzativa competente per materia.
Art. 13 – Agevolazioni
1.L’Amministrazione si impegna a facilitare il più possibile le attività di comunicazione/informazione/accesso ai cittadini attivi interessati ai patti di collaborazione sia attraverso l’individuazione del facilitatore di cui all’art.7 comma 2 all’interno di ciascuna struttura organizzativa titolare del bene comune sia attraverso la sezione web dedicata.
2 L’amministrazione si impegna a favorire lo scambio di informazioni con i cittadini attivi privilegiando strumenti rapidi ed informali quali contatti telefonici, piattaforme di messaggistica elettronica ed e-mail.
3. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa o di rigenerazione dei beni comuni urbani di particolare interesse pubblico, l’amministrazione può prevedere nel patto di collaborazione l’impiego di operatori volontari del servizio civile sulla base dei progetti attivati ai sensi del D.Lgs. n.77/02.
Articolo 14 - Beni in comodato d’uso gratuito
1. L’Amministrazione, nei limiti delle risorse disponibili, può fornire in comodato d'uso gratuito i beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività. Tali beni, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.
Articolo 15 – Formazione ed informazione
1. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi per i cittadini e per i propri dipendenti, anche attraverso eventi pubblici e percorsi partecipativi, finalizzati a diffondere una cultura della collaborazione tra cittadini e amministrazione ispirata ai valori e principi generali del presente regolamento.
2. L’Amministrazione promuove nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla cittadinanza attiva, alla responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni e della povertà educativa ed alla sostenibilità ambientale attraverso la sottoscrizione di patti di collaborazione fra le istituzioni scolastiche ed i genitori o associazioni e comitati di genitori, di studenti, ex studenti o associazioni e comitati di studenti ed ex studenti e istituzione scolastica per la cura delle scuole come beni comuni materiali ed immateriali.
3. L’Amministrazione promuove e organizza percorsi formativi destinati ai giovani finalizzati alla gestione di spazi aggregativi e polifunzionali in tutti i quartieri della città da gestire in forma gratuita ed autogestita sul modello delle scuole aperte partecipate presenti in città di cui al punto l) dell’art.2 del presente regolamento.
Articolo 16 – Autofinanziamento e donazioni
1.L’Amministrazione agevola le iniziative dei cittadini volte a reperire fondi per la realizzazione dei patti di collaborazione, a condizione che, negli atti di rendicontazione, sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte e sul loro puntuale utilizzo.
2. Donazioni, sovvenzioni e contributi di qualunque natura a sostegno del patto di collaborazione, provenienti da fonte esterna all’amministrazione, possono essere accettati solo con il consenso unanime dei sottoscrittori del patto e previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione, in ossequio ai regolamenti comunali vigenti.
0.Xx caso di donazioni modali, le relative condizioni vengono integrate nel patto di collaborazione.
4.Non sono accettabili donazioni o atti di mecenatismo provenienti da soggetti che si pongono in palese contrasto con le finalità del presente regolamento, i valori costituzionali, lo Statuto capitolino.
CAPO V - COMUNICAZIONE, PARTECIPAZIONE, TRASPARENZA E VALUTAZIONE
Articolo 17 – Comunicazione di interesse generale
1. L’amministrazione, al fine di favorire il progressivo radicamento dell’amministrazione condivisa, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura, alla rigenerazione ed alla gestione condivisa dei beni comuni urbani, prevedendo anche la realizzazione di un’area dedicata nel portale istituzionale, denominata Sezione Web Beni Comuni.
2. Tutti i prodotti editoriali realizzati e distribuiti dai sottoscrittori del patto di collaborazione per divulgarne le attività, devono recare il logo di Roma Capitale.
Articolo 18 – Forum dei cittadini attivi
1.Entro tre mesi dall’approvazione del presente regolamento è istituito il Forum dei cittadini attivi con il fine di favorire la promozione, diffusione e confronto diretto e lo scambio di idee e di buone pratiche sull’attuazione del presente Regolamento tra cittadini attivi, portatori di interesse, istituzioni e concessionari dei servizi pubblici, procedere alla consultazione periodica degli appartenenti alla comunità cittadina per il monitoraggio dell’efficacia delle azioni attuate per effetto del presente Regolamento.
2. Il Forum è istituito con le modalità di cui all’art. 17 del Regolamento per gli Istituti di partecipazione ed iniziativa popolare.
Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione
1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate sono essenziali ai fini di garantire trasparenza e consentire una valutazione pubblica dei risultati prodotti dai patti di collaborazione.
2. Roma Capitale si adopera per consentire un'efficace diffusione di tali risultati, mettendo la documentazione di rendicontazione a disposizione della cittadinanza attraverso strumenti quali la pubblicazione sulla Sezione Web Beni Comuni, il forum dei Beni Comuni, le conferenze stampa, i convegni, gli eventi dedicati e ogni altra forma di comunicazione e diffusione,
3. Ulteriori modalità di svolgimento dell'attività di documentazione e di valutazione possono concordate nel patto di collaborazione.
4. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.
5. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
b) azioni e servizi resi;
c) risultati raggiunti;
d) risorse disponibili ed utilizzate.
CAPO VI - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA
Articolo 20 – Formazione e informazione per prevenire i rischi
L’Amministrazione promuove la formazione e l’informazione dei cittadini attivi sui rischi potenzialmente connessi con le attività di realizzazione dei patti di collaborazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza, valutandone di volta in volta la necessità in relazione alla tipologia del patto, facendo ricorso a propri formatori o a formatori esterni, preferibilmente volontari e, ove ritenuto necessario, inserendo le modalità dell’attività formativa all’interno del patto stesso.
Articolo 21 - Riparto delle responsabilità
1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, rigenerazione valorizzazione sociale e gestione condivisa dei beni comuni urbani concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. In rapporto alla complessità del patto ed in ordine ai criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta, l’Amministrazione valuta la necessità di definire all’interno del patto le eventuali coperture assicurative dei cittadini attivi contro infortuni, malattia e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell’attività di cura dei beni comuni. Nel caso in cui cittadini attivi singoli o gruppi informali non fossero provvisti di copertura assicurativa, l’Amministrazione si impegna a favorire a vantaggio dei medesimi idonee tutele assicurative nei rami infortunio e responsabilità civile per danni causati a terzi o ai beni oggetto del patto.
Articolo 22 - Tentativo di conciliazione
1. Qualora insorgano controversie tra le parti del patto di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione amichevole avanti ad un Comitato composto da tre membri, di cui uno designato dai cittadini attivi e due dall'amministrazione.
2. Il Comitato di conciliazione, entro trenta giorni dall'istanza, sottopone alle parti una proposta di conciliazione, di carattere non vincolante, decisa all’unanimità dei suoi componenti.
0.Xx Comitato di conciliazione viene nominato all’occorrenza ed espleta il proprio ruolo di conciliazione limitatamente alla controversia per cui è stato nominato e per il periodo strettamente necessario ad esperire il tentativo di conciliazione.
4. Il Comitato di conciliazione viene nominato con atto del Dirigente competente, che non può farne parte, così come non possono farne parte eventuali funzionari individuati quali responsabili del procedimento oggetto di controversia.
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 23 - Clausole interpretative
1.Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini attivi di realizzare le esperienze di amministrazione condivisa di cui al presente regolamento.
Articolo 24 –Disposizioni abrogate
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l’art.11 Patti di collaborazione per la cura delle aree a verde del Regolamento capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.17 del 2021.
2. Sono fatte salve e potranno proseguire senza soluzione di continuità le esperienze di collaborazione già avviate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
Articolo 25 - Entrata in vigore e sperimentazione
1.Le previsioni del presente regolamento sono sottoposte ad un periodo di sperimentazione e di valutazione della durata di due anni dall’entrata in vigore.