UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA
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CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI PUBBLICAZIONI IN ABBONAMENTO E SERVIZI GESTIONALI CONNESSI PER L’ UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA – CIG 4658983A63
Indice
Definizioni
Art. 1 Oggetto della acquisizione Art. 2 Durata dell’appalto
Art. 3 Ammontare della acquisizione Art. 4 Variazioni contrattuali
Art. 5 Modalità di esecuzione della acquisizione Art. 5.1 Periodici Print e Print + Online
Art. 5.2 Periodici Elettronici “e-only”
Art. 6 Servizi minimi richiesti per la acquisizione 6.1 Fornitura preventivi
6.1.1 Preventivi relativi all’anno di acquisizione (2013) 6.1.2 Preventivi di spesa per singoli titoli in corso d’anno
6.2 Fornitura periodici cartacei
6.2.1 Consegna tempestiva e regolare in servizio diretto 6.2.2 Servizio reclami
6.2.3 Servizio di sostituzione gratuita
6.2.4 Servizio integrazione merce non pervenuta 6.2.5 Servizio arretrati
6.3 Fornitura periodici elettronici
6.3.1 Attivazione tempestiva e continuità dell’accesso 6.3.2 Servizio reclami periodici elettronici
6.3.3 Servizio integrazione fornitura non erogata 6.4 Servizi specifici per periodici e-only
6.4.1 Servizio statistiche
6.4.2 Servizio negoziazione licenze 6.4.3 Servizio fornitura backfiles
6.5 Customer care
6.5.1 Ricezione di ordini e solleciti 6.5.2 Servizio di assistenza cliente
6.5.3 Comunicazioni con le Unità Ordinanti 6.5.4 Servizio informazioni
6.5.5 Formazione
6.6 Infrastruttura e servizi tecnologici
6.6.1 Accesso a una piattaforma bibliografica e/o amministrativa: 6.6.2 EDI
6.6.3 Scarico di record bibliografici 6.6.4 Gestione degli ordini on-line
6.7. Procedure IVA, Intrastat, sdoganamento, Servizi Bancari
6.8 Reportistica
6.8.1 Reportistica relativa ai periodici print e print + online Report fascicoli non forniti e reclamati
Report sullo stato della fornitura
6.8.2 Reportistica relativa ai periodici elettronici “e-only” Report sullo stato della fornitura
Art. 7 Corrispettivi contrattuali Art. 8 Fatturazione
Art. 9 Fatturazione all’attivazione del servizio Art. 10 Pagamento dei corrispettivi
Art. 11 Organi di gestione del contratto Art. 12 Penalità
Art. 13 Cauzione
Art. 14 Subappalto
Art. 15 Divieto di Cessione del contratto Art. 16 Risoluzione
Art. 17 Recesso
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari Art. 19 Manutenzione del Contratto Art. 20 Foro competente
Definizioni
Nell’ambito del presente capitolato speciale e in tutti gli atti di gara si intende per:
Fornitore: la Ditta o Impresa aggiudicataria della fornitura.
Pubblicazioni in abbonamento: periodici in qualsiasi formato (periodici cartacei (print) e periodici cartacei + versione on-line (print + on-line) e periodici elettronici (e-only)).
Negozio di fornitura: l’atto per l’esecuzione del contratto. Il Negozio di fornitura indica al Fornitore i riferimenti logistici e operativi di dettaglio della fornitura. Per Negozio di fornitura può intendersi anche il singolo buono d’ordine che l’Università emetterà di volta in volta per soddisfare il proprio fabbisogno di acquisto. Il negozio di Fornitura con l’Università si potrà concludere anche con la semplice ricezione da parte del Fornitore della richiesta di avvio della fornitura inviata e/o trasmessa dalle Unità Ordinanti a mezzo lettera A.R. e/o fax.
Unità Ordinanti: le singole biblioteche e/o le singole strutture accademiche autorizzate ad impegnare la spesa e quindi abilitate ad effettuare ordini di fornitura.
Decorrenze: se non diversamente specificato, tutti termini indicati nel presente capitolato si intendono come giorni naturali e consecutivi da computarsi a decorrere dalla data di ricezione dell’ordine o della comunicazione tramite fax o posta elettronica.
Art. 1 Oggetto della acquisizione
L’oggetto dell’appalto è la fornitura di pubblicazioni in abbonamento (periodici cartacei (print) e periodici cartacei + versione on-line (print + on-line) e periodici elettronici (e-only)) e dei servizi gestionali connessi presso Biblioteche e Strutture accademiche afferenti all’Università di Siena.
Il Negozio di Fornitura, che sarà predisposto dall’Università successivamente alla stipula del contratto della fornitura, indicherà le Biblioteche e le Strutture accademiche che effettueranno ordini di fornitura.
L’elenco delle Unità Ordinanti potrà essere modificato durante il periodo di vigenza del contratto tramite addenda al Negozio di Fornitura.
Art. 2 Durata dell’appalto
La fornitura avrà inizio il 01.01.2013 e avrà la durata di un anno.
Il Fornitore dovrà espletare ogni adempimento anche successivo alla scadenza del contratto garantendo che alle Unità Ordinanti pervengano tutti i fascicoli relativi alle annate sottoscritte in corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle Unità Ordinanti.
Deve inoltre essere garantito l’accesso alla versione on line, ove richiesta, dei fascicoli relativi alle annate sottoscritte in corso di esecuzione del contratto, anche se editi anteriormente alla decorrenza o posteriormente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo da parte delle Unità Ordinanti.
Art. 3 Ammontare della acquisizione
L’importo presunto e non garantito dell’appalto, al netto degli oneri fiscali ove previsti, è pari a € 371.850,00, somma variabile dalla percentuale di commissione o dalla percentuale di sconto offerti dall’aggiudicatario.
L’ammontare definitivo dell’appalto verrà comunque determinato a misura dal computo delle prestazioni effettivamente richieste dall’Ateneo.
L’impresa non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.
Art. 4 Variazioni contrattuali
Per l’intera durata della acquisizione non è prevista alcuna modifica delle condizioni economiche offerte in sede di gara (percentuale di commissione/sconto).
Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri (ivi compresi gli oneri doganali, le commissioni bancarie o altra spesa dovuta inerente al trasferimento del pagamento del corrispettivo contrattuale), i rischi e le spese relative alle forniture e i servizi in oggetto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio, di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
Nessun onere aggiuntivo, salvo ove espressamente previsto nel presente capitolato, può essere richiesto dal Fornitore all’Università.
Art. 5 Modalità di esecuzione della acquisizione
Il Fornitore dovrà stipulare contratti di abbonamento con i singoli editori e distributori per conto dell’Ateneo e ad uso delle Unità Ordinanti, provvedendo altresì al pagamento delle quote di
abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con gli editori, o da essi stabiliti, al fine di garantire la regolarità e la continuità della fornitura alle Unità Ordinanti.
I contratti di abbonamento dovranno comprendere anche i supplementi, i numeri speciali, i numeri monografici, gli omaggi, l'accesso a eventuali versioni o servizi on line, ecc. relativi ad ogni testata e comunque ogni altro prodotto incluso nel canone di abbonamento ordinario.
Il Fornitore s'impegna ad attivare in tutti i casi ove possibile e/o previsto dagli editori, abbonamenti a titoli inseriti in particolari pacchetti editoriali cumulativi con sconto. Per "Pacchetto editoriale cumulativo" s'intende una modalità di abbonamento a un gruppo di riviste del medesimo editore, aggregatore, distributore o simile, con costo complessivo unico ridotto rispetto alla somma dei costi delle singole riviste.
Tali attivazioni di pacchetti editoriali cumulativi potranno interessare singole Unità Ordinanti o l’intero Ateneo. Il Fornitore è tenuto a fornire alle Unità Ordinanti adeguata informazione circa le modalità di partecipazione ai suddetti pacchetti cumulativi d'abbonamento.
Anche nel caso in cui sussista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti combinati di più riviste ad un prezzo totale inferiore alla somma dei singoli costi di abbonamento, la Commissionaria dovrà utilizzare tale modalità di sottoscrizione.
L’elenco di periodici allegato, compilato dall’Ateneo sulla base degli abbonamenti correnti nell’anno 2012, è puramente indicativo e non esaustivo dei periodici che l’offerente si impegna a fornire. L’Ateneo ha facoltà, a sua discrezione, di modificarne la natura e di variarne il numero.
Le forniture e le prestazioni di servizi di cui al presente capitolato non sono affidate al Fornitore in via esclusiva e, pertanto, l’Università si riserva comunque il diritto di sottoscrivere abbonamenti direttamente con gli editori o con soggetti terzi qualificati e di acquistare arretrati da imprese specializzate o da biblioteche in dismissione.
L’Ateneo si riserva di escludere dal rinnovo gli abbonamenti ricompresi nell’ambito di contratti consortili o nazionali, oppure per i quali l’editore imponga la sottoscrizione diretta o la fornitura attraverso un agente esclusivo.
Art. 5.1 Periodici Print e Print + Online
Il Fornitore dovrà stipulare contratti di abbonamento dei periodici, con i singoli editori e distributori per conto dell’Ateneo ed ad uso delle relative Unità Ordinanti, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con l’editore o da esso stabiliti.
I contratti di abbonamento dovranno comprendere tutti i documenti relativi ad ogni testata inclusi nel canone di abbonamento ordinario (allegati, supplementi, numeri speciali, monografici ecc.).
Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, nonché cambiamenti di modello economico (a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo: tariffazione su FTE dell’Ateneo, su numero di utenze concorrenti, etc.) nella fornitura della versione on line, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle Unità Ordinanti, le quali si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta.
Tempestiva comunicazione per iscritto andrà inviata anche per quanto concerne supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario: le Unità Ordinanti si riservano di procedere all'ordinazione di tali supplementi, previa valutazione caso per caso.
Il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti dei periodici con i singoli editori per conto ed uso dell’Ateneo e delle relative Unità Ordinanti in tempo utile a garantire la consegna tempestiva di tutti i fascicoli, a partire dal primo dell’annata di riferimento.
Il Fornitore dovrà quindi attivare gli abbonamenti ai periodici entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento degli ordini da parte delle singole Unità Ordinanti. L'attivazione o il rinnovo degli abbonamenti dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare inoltro dei periodici alle Unità Ordinanti.
Per i periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore si impegna a sottoscrivere gli abbonamenti al momento della pubblicazione.
I periodici dovranno essere fatti pervenire direttamente alle singole sedi delle Unità Ordinanti, agli indirizzi che saranno specificati al Fornitore nel contratto e che potranno variare nel corso dell’esecuzione del contratto.
La sottoscrizione degli abbonamenti, su richiesta delle Unità Ordinanti, secondo le modalità specificate nei singoli negozi di fornitura, dovrà essere debitamente documentata.
Nel caso di abbonamenti a periodici cartacei di cui sia richiesta anche la versione elettronica, il Fornitore dovrà provvedere contestualmente alla loro attivazione direttamente presso il sito dell’editore, gestendo tutta la relativa corrispondenza anche in merito ad eventuali problematicità.
Il Fornitore, dopo opportuna verifica e comunicazione all’Unità Ordinante, dovrà provvedere all’attivazione online anche dei periodici, di cui e’ in atto un abbonamento cartaceo, ma la cui versione online e’ disponibile gratuitamente, o si e’ resa disponibile nel corso del contratto, su richiesta dell’Unità Ordinante. Qualora mutassero le condizioni di accesso alla versione elettronica gratuita dell’abbonamento cartaceo il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione all’Unità Ordinante.
Per le riviste la cui versione elettronica sia disponibile a pagamento, il fornitore si impegna a reperire e comunicare tutte le informazioni necessarie per l’attivazione e a procedere all’attivazione stessa solo su richiesta.
A titolo indicativo, l’Ateneo intende accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito dell’Editore o da altro sito da esso disposto.
Qualora l’editore non disponga di un proprio sito ma preveda l’utilizzo di piattaforme (servizio di aggregazione per periodici elettronici) alternative per l’accesso al periodico stesso, il Fornitore dovrà darne comunicazione all’Ateneo, che si riserverà di scegliere da quale piattaforma avere accesso alla rivista. L’Ateneo si riserva il diritto di non attivare l’abbonamento qualora la piattaforma non fosse ritenuta idonea.
L’attivazione dell’abbonamento a periodici elettronici, dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o interruzioni nel regolare accesso ai periodici.
L’accesso alla versione elettronica deve essere, di norma, per IP con abilitazione dei domini dell’Ateneo che verranno specificati nel Negozio di Fornitura. Sarà cura del Fornitore comunicare gli indirizzi IP dell’Ateneo agli editori per l’attivazione delle riviste online.
Inoltre il Fornitore dovrà fornire all’Ateneo all’inizio di ogni abbonamento copia della licenza d’uso con le condizioni poste dall’editore (license agreement), l’elenco con i codici di attivazione o le istruzioni per l’attivazione espressamente nei casi in cui l’attivazione dell’abbonamento debba essere effettuata direttamente dalle Unità Ordinanti, l’elenco dei codici e/o le istruzioni per ricavare le statistiche d’uso.
Art. 5.2 Periodici Elettronici “e-only”
Il Fornitore dovrà stipulare contratti di abbonamenti annuali con i singoli editori per conto dell’Ateneo, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo modalità e tempi pattuiti con l’editore o da esso stabiliti.
Eventuali mutamenti editoriali delle testate fornite, con particolare riferimento ad assorbimenti e fusioni tra testate, nonché cambiamenti di modello economico (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: tariffazione su FTE dell’Ateneo, su numero di utenze concorrenti, etc.) dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto alle Unità Ordinanti, le quali si riservano di recedere dagli abbonamenti, previa semplice comunicazione scritta.
Il Fornitore dovrà sottoscrivere gli abbonamenti e provvedere alla loro attivazione direttamente presso il sito dell’Editore, gestendo tutta la relativa corrispondenza, anche in merito ad eventuali problematicità, in modo tale da garantire l’accesso alla risorsa entro il termine massimo del 1 febbraio dell’ anno oppure entro 45 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento degli ordini da parte delle singole Unità Ordinanti.
Qualora l’editore non consenta ad alcun intermediario di completare l’attivazione, il fornitore dovrà comunicarlo tempestivamente, trasmettendo alla Unità Ordinante le istruzioni e le informazioni ricevute dall’editore in merito alle modalità di attivazione (credenziali, codici di abbonamento, codici di attivazione, modalità di registrazione...).
In ogni caso il fornitore si impegnerà a fornire pronta e immediata assistenza durante la procedura di attivazione dei periodici.
A titolo indicativo, l’Ateneo intende accedere ai periodici elettronici direttamente dal sito dell’Editore o da altro sito da esso disposto.
Qualora l’editore non disponga di un proprio sito ma preveda l’utilizzo di piattaforme (servizio di aggregazione per periodici elettronici) alternative per l’accesso al periodico stesso, il Fornitore dovrà darne comunicazione all’Ateneo, che si riserverà di scegliere da quale piattaforma avere accesso alla rivista. L’Ateneo si riserva il diritto di non attivare l’abbonamento qualora la piattaforma non fosse ritenuta idonea.
L’attivazione dell’abbonamento a periodici elettronici dovrà comunque avvenire in modo da evitare ritardi o interruzioni nel regolare accesso ai periodici. In tutti i casi, il Fornitore si impegna a garantire la continuità dell'accesso alle versioni elettroniche sul sito dell'Editore/Aggregatore, per tutta la durata dell'abbonamento, e anche in relazione ad annate pregresse eventualmente già sottoscritte dalle Unità Ordinanti.
L’accesso ai periodici elettronici deve essere, di norma, per IP con abilitazione dei domini dell’Ateneo che verranno specificati nel Negozio di Fornitura. Sarà cura del Fornitore comunicare gli indirizzi IP dell’Ateneo agli editori per l’attivazione delle riviste online.
Ove previsto dall’editore, il Fornitore dovrà inviare all’Ateneo all’inizio di ogni abbonamento la licenza d’uso da sottoscrivere (license agreement), ove prevista.
Dovrà inoltre inviare la lista delle risorse per cui non è in condizioni di garantire il servizio “Statistiche” di cui al successivo art. 6.4.1.
Art. 6 Servizi minimi richiesti per la acquisizione
Sono parte integrante della fornitura e pertanto il Fornitore è obbligato a garantire i servizi sottoelencati, fermo restando la discrezionalità da parte dell’Università di richiedere o meno in tutto o in parte i servizi in elenco al momento dell'avvio della fornitura e/o in corso d’opera tramite il Negozio di Fornitura:
6.1 Fornitura preventivi
6.1.1 Preventivi relativi all’anno di acquisizione (2013)
Ai fini della corretta attivazione e gestione degli abbonamenti, l’Ateneo entro il trentesimo giorno (consecutivo e naturale) successivo all’aggiudicazione definitiva, comunicherà gli indirizzi delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale entro 30 giorni (consecutivi e naturali) da detta
comunicazione, attivando il servizio preventivo di spesa, dovrà inviare a tali Unità Ordinanti le quotazioni dei prezzi di catalogo/listino 2013 dei periodici indicati nell’allegato di cui all’art.5.
Nel preventivo dovrà essere esplicitato se il prezzo è fissato dall’Editore o stimato. Nel caso di stima dovrà essere indicato il metodo di stima utilizzato per fornire il preventivo. Il Fornitore dovrà precisare il prezzo di catalogo/listino determinato dall’editore per l’Italia in euro o, se non determinato in euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito e convertito in euro al cambio del giorno di emissione del preventivo, applicando il cambio di riferimento euro- rilevazioni BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore”.
I preventivi di spesa dovranno essere prodotti in formato cartaceo e/o elettronico leggibile dai più comuni fogli di calcolo e dovranno obbligatoriamente presentare i seguenti dati relativi ad ogni testata: Titolo della rivista, ISSN, Editore, Frequenza di pubblicazione, Valuta Editore, Prezzo di catalogo/listino in valuta, Prezzo di catalogo/listino convertito in Euro, eventuale sconto o commissione servizio abbonamenti, IVA se dovuta, prezzo finale in Euro (comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, IVA se dovuta), Eventuale disponibilità di abbonamenti combinati o a pacchetto, e, per ciascun pacchetto, Prezzo di catalogo/listino convertito in Euro, eventuale sconto o commissione servizio abbonamenti, IVA se dovuta, prezzo finale in Euro (comprensivo di costo di abbonamento, sconto o commissione, IVA se dovuta).
Dovranno inoltre essere indicati eventuali dati relativi a periodici in ritardo di pubblicazione e titoli abbinati o variazioni di titolo (fusioni, scissioni e altro) o di editore.
In tutti i preventivi dovrà essere comunque indicata anche la disponibilità di tutti i formati previsti dall’editore.
Per i titoli print e print + online, l’Unità Ordinante si riserva la possibilità di richiedere l’attivazione della versione online, previa valutazione caso per caso.
Nel caso di richiesta di preventivi di periodici elettronici, il Fornitore dovrà inoltre verificare la disponibilità della versione elettronica per sito istituzionale e qualora il costo variasse in base a fasce di utenza dovrà indicare la fascia secondo la quale è stato calcolato il prezzo. Nel caso non sia disponibile la versione on line del periodico a livello di sito istituzionale dovranno essere indicate le condizioni alternative di disponibilità.
Per i periodici in ritardo di pubblicazione e per i quali non è disponibile il prezzo di catalogo/listino 2013, il preventivo dovrà indicare il prezzo di catalogo/listino relativo all’ultimo anno di pubblicazione, specificando a quale annata corrisponde il prezzo riportato in preventivo. Non saranno ritenuti validi preventivi con indicazioni di prezzo fittizie e senza specificazione dell’anno di pubblicazione di riferimento.
Il Fornitore si impegna ad ordinare agli editori gli abbonamenti dei periodici entro e non oltre 15 giorni dalla data di esplicita conferma (che avverrà di norma entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle quotazioni) da parte delle Unità Ordinanti.
6.1.2 Preventivi di spesa per singoli titoli in corso d’anno
il Fornitore si obbliga a fornire preventivi di spesa entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
I preventivi dovranno essere redatti secondo le indicazioni del precedente punto 6.1.1.
6.2 Fornitura periodici cartacei
6.2.1 Consegna tempestiva e regolare in servizio diretto
di tutti i fascicoli e degli eventuali allegati, supplementi, numeri speciali, monografici ecc. inclusi nel canone di abbonamento ordinario per posta ordinaria presso le sedi delle Unità Ordinanti, agli indirizzi indicati nel Negozio di Fornitura, franco trasporto, imballo compreso; limitatamente ai casi in cui l’editore offra facoltà di scelta fra invio fascicoli per posta ordinaria e per posta aerea, il fornitore dovrà, attraverso il servizio preventivi di spesa, informarne le Unità Ordinanti le quali comunicheranno al fornitore la modalità scelta, prima che lo stesso sottoscriva l’abbonamento. La sostituzione di fascicoli pervenuti inesatti e non corrispondenti all’ordine dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di non conformità inoltrata dalla Unità Ordinante a carico e rischio del Fornitore e per il quale non sarà dovuto alcun compenso.
6.2.2 Servizio reclami
il Fornitore è tenuto a reclamare all’editore i fascicoli pubblicati non pervenuti entro e non oltre 7 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti salvo obbligo a farlo in tempi inferiori al fine di non oltrepassare i termini utili stabiliti dall'editore, e si impegna a fornire riscontro scritto dell'esito dei reclami attraverso specifico report mensile di seguito descritto al punto 6.8.
In caso di variazioni nel corso della fornitura, il Fornitore è tenuto ad informare tempestivamente le Unità Ordinanti circa tempi minimi o massimi di reclamo accettati dagli editori.
6.2.3 Servizio di sostituzione gratuita
dei fascicoli pervenuti alle Unità Ordinanti con difetti di stampa o danneggiati prima della consegna: il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione gratuita presso l’editore di fascicoli difettosi per stampa o danneggiati nel trasporto. Ai suddetti adempimenti il fornitore dovrà provvedere entro il termine massimo di 4 settimane per i fascicoli di provenienza europea ed intracomunitaria e di 6 settimane per i fascicoli di provenienza extracomunitaria, decorrenti dalla segnalazione delle Unità Ordinanti.
6.2.4 Servizio integrazione merce non pervenuta
Il Fornitore dovrà garantire la fornitura gratuita preferenzialmente in originale o secondariamente in copia (solo se l’originale non è più disponibile) di quei fascicoli reclamati pubblicati e normalmente distribuiti che non siano giunti a destinazione anche nel caso non fossero stati rispettati da parte delle Unità Ordinanti i tempi di sollecito fissati dagli editori, qualora questi non
siano stati debitamente comunicati da parte del Fornitore, come previsto al precedente punto
6.2.2.
Nel caso di fornitura del fascicolo in copia e nel formato da concordare con le Unità Ordinanti, spetta al Fornitore assolvere tutti gli adempimenti legati al rispetto dei diritti di Copyright.
Nei casi di qualsivoglia inadempienza imputabile agli editori, distributori o simili e stante l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è obbligato alla restituzione delle somme fatturate alle Unità Ordinanti in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito e riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle Unità Ordinanti medesime. Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.
Al termine della fornitura, convenuta l’impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, il Fornitore è comunque obbligato a emettere entro e non oltre i 12 mesi successivi al termine del contratto nota di credito complessiva e rimborso diretto in conto corrente alle Unità Ordinanti per tutti i fascicoli non consegnati alle Unità Ordinanti medesime e regolarmente sollecitati dalle Unità Ordinanti medesime ma non pervenuti, secondo le risultanze della reportistica di cui al punto 6.8.1.
6.2.5 Servizio arretrati
Fornitura di informazioni circa la reperibilità e il costo di fascicoli o intere annate arretrate per il completamento di collezioni incomplete.
Se disponibili, ed in seguito a preciso ordine delle Unità Ordinanti, i materiali dovranno essere forniti al prezzo di catalogo/listino. Nei casi in cui non sia disponibile un prezzo di catalogo/listino pubblicato, questi dovranno essere forniti al prezzo praticato dall’Editore senza applicazione di commissioni.
6.3 Fornitura periodici elettronici
6.3.1 Attivazione tempestiva e continuità dell’accesso
ai titoli sottoscritti in versione e-only e alle versioni online dei titoli print + online secondo le modalità descritte nel precedente art. 5.
6.3.2 Servizio reclami periodici elettronici:
- versione on line di abbonamento print + online: il Fornitore è tenuto a inviare all’editore entro e non oltre 3 giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento del sollecito da parte delle Unità Ordinanti, i reclami riguardo la prima attivazione e/o l’accesso alla versione online inclusa nell’abbonamento print.
- abbonamenti e-only: decorsi i termini previsti per l’attivazione descritti al precedente art. 5.2, in caso di mancato accesso ai periodici elettronici attivati, il Fornitore dovrà provvedere ad inoltrare all’editore specifico reclamo, entro e non oltre 1 giorno lavorativo dalla data di
ricezione del sollecito dell’Ateneo. Riguardo l’esito del reclamo dovrà essere fornito riscontro scritto.
6.3.3 Servizio integrazione fornitura non erogata
Il Fornitore dovrà garantire la continuità dell’accesso per tutta la durata della fornitura alle pubblicazioni in abbonamento in versione on line, verificata l'impossibilità di effettuare una fornitura completa e regolare, nel caso di interruzioni e/o sospensioni del servizio superiori a 30 giorni (naturali e consecutivi), il Fornitore è obbligato alla restituzione delle somme fatturate alle Unità Ordinanti in misura proporzionale a quanto effettivamente fornito, tramite emissione di Nota di Credito e riaccredito diretto in conto corrente o storno su fattura successiva da effettuare entro 90 giorni dall'accertamento e/o dalla richiesta scritta da parte delle Unità Ordinanti medesime.
Sarà onere del Fornitore far valere i propri interessi presso i soggetti terzi.
6.4 Servizi specifici per periodici e-only
6.4.1 Servizio statistiche
Il Fornitore si impegna ad inviare all’Ateneo entro il 1 febbraio dell’anno successivo a quello della fornitura, il report riassuntivo delle statistiche d’uso relative agli abbonamenti sottoscritti in formato e-only, secondo lo standard Counter, ove possibile.
Qualora l’editore non consenta ad alcun intermediario di recuperare le statistiche d’uso, il fornitore dovrà comunicarlo tramite la lista di cui al precedente articolo 5.2 trasmettendo alle Unità Ordinanti le istruzioni e le informazioni ricevute dall’editore in merito alle procedure da seguire.
6.4.2 Servizio negoziazione licenze
Su richiesta dell’Ateneo il fornitore si impegna a fornire un servizio di intermediazione per la negoziazione di clausole non standard delle licenze d’uso di specifiche risorse. A titolo esemplificativo e non esaustivo le modifiche richieste alle licenze standard possono riguardare: rinnovo automatico, possibilità di archiviazione dati in locale, Open Access, DD, utenti autorizzati, accesso post termination, ecc.
6.4.3 Servizio fornitura backfiles
Informazioni circa la reperibilità e il costo di backfiles relativi a titoli in abbonamento. Se disponibili, ed in seguito a preciso ordine delle Unità Ordinanti, i backfiles dovranno essere forniti al prezzo di catalogo/listino. Nei casi in cui non sia disponibile un prezzo di catalogo/listino pubblicato, questi dovranno essere forniti al prezzo praticato dall’Editore senza applicazione di commissioni.
6.5 Customer care
6.5.1 Ricezione di ordini e solleciti
in formato elettronico e/o cartaceo.
6.5.2 Servizio di assistenza cliente
Il Fornitore è tenuto a fornire entro e non oltre 7 (sette) giorni (consecutivi e naturali) dal ricevimento conferma di ricezione e risposta scritta a tutte le comunicazioni diverse dal semplice sollecito e in particolare a quelle che segnalano disguidi e anomalie dei servizi o della fornitura, nonché fornire conferma di avvenuta ricezione per quanto riguarda i rinnovi e gli ordini per l'attivazione di nuovi titoli.
6.5.3 Comunicazioni con le Unità Ordinanti
A mezzo di posta elettronica, fax e telefono, tramite un Responsabile della fornitura nominato dal Fornitore, in grado di parlare e scrivere correttamente in lingua italiana, a conoscenza delle norme che condizionano il rapporto fra le parti, e munito dei necessari poteri per l’esecuzione della fornitura e dei servizi collegati. Il Responsabile nominato dal Fornitore deve garantire la reperibilità almeno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni lavorativi; il Fornitore deve altresì nominare un sostituto del Responsabile per le ipotesi di impedimento o assenza. E’ opportuno che il Fornitore individui un referente per ciascuna Unità Ordinante o gruppo omogeneo dal punto di vista della copertura disciplinare, in modo da gestire al meglio le specificità delle singole forniture.
6.5.4 Servizio informazioni:
Il Fornitore dovrà produrre, per ciascuna Unità Ordinante, gli elenchi completi dei periodici sottoscritti, in formato elettronico leggibile dai più comuni fogli di calcolo, citando per ogni testata: il titolo, l'ISSN, l'editore, il volume/anno, il formato, la periodicità e il numero di fascicoli, la nazione di edizione, il prezzo di catalogo/listino in valuta per l'Italia, definitivo o presunto, dell'abbonamento ordinario, il corrispettivo in euro, l'importo al lordo della commissione o al netto dello sconto, la data in cui è stato effettuato l'ordine all'editore e l’evoluzione del prezzo dell’abbonamento nell’ultimo triennio.
Per gli abbonamenti dei periodici print e print + online il Fornitore dovrà provvedere all’invio tempestivo di informazioni relative a:
- gli abbonamenti sottoscritti (periodicità, numero di riferimento, dati di pubblicazione necessari a conseguire un’indispensabile supporto per la gestione del servizio);
- segnalazione della pubblicazione di documenti (supplementi, numeri speciali o monografici) non compresi nel canone di abbonamento ordinario; le Unità Ordinanti decideranno se emettere eventualmente i relativi ordini di acquisto;
- cambi titolo, periodicità ed editore, ritardi o sospensione nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni;
- eventuali mutamenti delle condizioni di accesso alle versioni elettroniche attivate su richiesta dell’Ateneo;
- comunicazioni sull’esistenza delle versioni elettroniche gratuite dei periodici in abbonamento.
Per gli abbonamenti dei periodici elettronici “e-only” il Fornitore dovrà provvedere all’invio tempestivo di informazioni relative a:
- gli abbonamenti sottoscritti (periodicità, numero di riferimento, dati di pubblicazione necessari a conseguire un’indispensabile supporto per la gestione del servizio);
- cambi titolo, periodicità ed editore, ritardi o sospensione nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni;
- i modelli economici e contrattuali di accesso alla versione on line dei periodici in abbonamento e la loro eventuale variazione nel tempo.
6.5.5 Formazione
Realizzazione di documentazione, seminari o corsi per il personale dell’Università sull’uso dei servizi offerti dal Fornitore.
6.6 Infrastruttura e servizi tecnologici
6.6.1 Accesso a una piattaforma bibliografica e/o amministrativa:
il Fornitore dovrà disporre di un sito web costantemente aggiornato contenente informazioni bibliografiche ed editoriali attraverso cui poter:
● effettuare, secondo differenti canali, l’interrogazione, la visualizzazione e l’esportazione dei dati bibliografici e gestionali relativi agli abbonamenti in corso (ordini e stato degli abbonamenti),
● inoltrare direttamente i solleciti
● verificare lo stato della fatturazione e l’attivazione degli abbonamenti in versione on line.
La piattaforma bibliografica dovrà consentire a ciascuna Unità Ordinante una serie di funzionalità:
1) ricerca dei dati bibliografici secondo diversi canali (almeno: titolo, ISSN, editore, periodicità)
2) visualizzazione e scarico dei dati bibliografici
3) accesso a informazioni aggiuntive per ciascun titolo (almeno classificazione o subject, link diretto al sito editoriale della rivista, supporto);
La piattaforma amministrativo - gestionale dovrà prevedere una porzione riservata in cui ciascuna Unità Ordinante, previa autenticazione, possa ricercare, visualizzare, estrarre i dati relativi ai propri abbonamenti: preventivi, ordini e loro stato di avanzamento, solleciti e reclami, stato di
fatturazioni e pagamenti, attivazioni, reportistica e informazioni sulle condizioni di disponibilità dell’abbonamento nei diversi formati, statistiche d’uso relative alle versioni on line.
In particolare dovranno essere garantite a ciascuna Unità Ordinante le seguenti funzionalità:
1) ricerca, visualizzazione ed estrazione, in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo dei dati relativi agli abbonamenti sottoscritti, filtrabili almeno per tipologia di formato, stato dell’ordine, stato dell’attivazione;
2) ricerca, visualizzazione ed estrazione, in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo, dei dati relativi alla situazione contabile;
3) esportazione di copia dei documenti contabili (almeno fatture e note di credito);
4) gestione dei preventivi: richiesta, accesso e conferma dei preventivi redatti secondo quanto previsto all’art. 6.1;
5) accesso a informazioni riguardanti i diversi formati di abbonamento previsti per ciascun titolo e loro condizioni di disponibilità;
6) gestione dei budget on line con possibilità di personalizzare la articolazione delle Unità Ordinanti e i livelli gerarchici;
7) gestione dei solleciti/reclami on line: inserimento, ricerca, visualizzazione ed estrazione in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo dei dati relativi ai solleciti/reclami. Devono essere recuperabili, per ciascun titolo almeno il numero di solleciti/reclami, la data e l’esito di ciascun sollecito/reclamo inserito;
8) accesso alle informazioni di cui all’art. 6.5.4;
9) accesso alla reportistica di cui al successivo art. 6.8;
Specificatamente per le risorse elettroniche:
10) disponibilità, in formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo delle statistiche d’uso di cui all’art. 6.4.1;
11) disponibilità di un elenco, estraibile e leggibile dai più comuni fogli di calcolo, contenente tutte le risorse elettroniche sottoscritte, le informazioni sullo status dell’attivazione e un link ai relativi contenuti online.
6.6.2 EDI
Interazione tra il sistema gestionale dell’aggiudicatario e i sistemi di automazione delle biblioteche delle Unità Ordinanti tramite sistemi EDI, conformi al protocollo EDI (UN/EDIFACT (D96.A) EANCOM, secondo il profilo EDItEUR), almeno per i messaggi ORDERS e INVOICE.
6.6.3 Scarico di record bibliografici
in formati standard (UNIMARC e/o MARC21) inteso anche come possibilità di esportazione dal sistema gestionale dell'aggiudicatario al fine dell'importazione nei sistemi di automazione delle biblioteche delle Unità Ordinanti.
6.6.4 Gestione degli ordini on-line
Il Fornitore dovrà garantire la possibilità di una gestione centralizzata a più livelli di molteplici strutture e di molteplici codici di fondi di bilancio.
6.7. Procedure IVA, Intrastat, sdoganamento, Servizi Bancari
Senza alcun addebito a carico delle Unità Ordinanti, qualora ricorrano le condizioni di legge, il fornitore si impegna a:
● assumere a suo completo carico l’onere IVA sui prodotti cartacei qualora non sia assolta dall’editore;
● assolvere le pratiche Intrastat per i periodici editi nei paesi appartenenti all’Unione Europea;
● assolvere, in nome proprio, ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento dei periodici cartacei extra UE;
in caso contrario, il fornitore si impegna a:
● garantire la fornitura dei dati aggregati richiesti dalla modulistica Intrastat, necessari per la compilazione da parte delle Unità Ordinanti di tali dichiarazioni;
● assolvere in nome delle Unità Ordinanti ad ogni adempimento relativo allo sdoganamento dei periodici cartacei extra UE e inviare alle Unità Ordinanti medesime l’originale della relativa documentazione di avvenuto sdoganamento, in tempi utili all’espletamento degli adempimenti amministrativi da parte delle Unità Ordinanti medesime e, comunque, entro e non oltre la fine di ogni anno solare di fornitura.
Si segnala che ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DL n. 90 del 1990 conv. in legge n. 165 del 1990: “non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le cessioni di pubblicazione estere effettuate nei confronti delle biblioteche universitarie, nonché le importazioni dei detti beni effettuate dagli stessi organismi.”
Servizi bancari
Il Fornitore dovrà indicare per i pagamenti un conto corrente presso una banca italiana.
6.8 Reportistica
6.8.1 Reportistica relativa ai periodici print e print + online Report fascicoli non forniti e reclamati
Il report verrà rilasciato a cadenza mensile e dovrà contenere l’elenco di tutti i fascicoli non forniti e reclamati, riportando per ciascun fascicolo i seguenti dati:
- id sottoscrizione (codice identificativo della sottoscrizione. es. numero ordine + anno abbonamento)
- anno rivista (anno cronologia rivista)
- codice cliente
- numero d’ordine attribuito dall’Unità Ordinante
- ISSN
- titolo
- indicazione della tipologia di servizio richiesto (diretto)
- numero di giorni utili per il reclamo (fissato dall’editore)
- descrizione fascicolo reclamato
- numero solleciti ricevuti da parte della biblioteca
- numero reclami inoltrati all’editore
- data ultimo reclamo inviato all’editore
- risposta dell’editore.
I report successivi al primo dovranno essere continuativi e incrementali.
Report sullo stato della fornitura
Il report verrà rilasciato a cadenza trimestrale e dovrà contenere l’elenco di tutti i titoli sottoscritti e riportare per ciascun titolo i seguenti dati:
- id sottoscrizione (codice identificativo della sottoscrizione. es. codice abbonamento + anno abbonamento)
- anno rivista (anno cronologia rivista)
- codice cliente
- data invio preventivo alla Unità Ordinante
- numero d’ordine attribuito dall’Unità Ordinante
- data invio ordine da parte dell’Unità Ordinante
- data ricezione ordine da parte del fornitore
- data di invio ordine al distributore/editore
- titolo
- ISSN
- periodicità
- stato attivazione accesso on line (richiesta attivazione/attivato/non attivabile da parte del fornitore/reclamato)
- Data stato attivazione.
Inoltre per i titoli già fatturati o per cui fossero emesse note di credito:
- numero fattura
- data fattura
- importo corrispondente in fattura
- numero nota di credito
- data nota di credito
- importo corrispondente in nota di credito.
I report successivi al primo, dovranno essere continuativi e incrementali.
6.8.2 Reportistica relativa ai periodici elettronici “e-only” Report sullo stato della fornitura
Il report verrà rilasciato a cadenza trimestrale e dovrà contenere l’elenco di tutti i titoli sottoscritti
e riportare per ciascun titolo i seguenti dati:
- id sottoscrizione (codice identificativo della sottoscrizione. es. numero di ordine + anno abbonamento)
- anno rivista (anno cronologia rivista)
- codice cliente
- data invio preventivo alla Unità Ordinante
- numero d’ordine attribuito dall’Unità Ordinante
- data invio ordine da parte dell’Unità Ordinante
- data ricezione ordine da parte del fornitore
- data di invio ordine al distributore/editore
- titolo
- ISSN
- periodicità
- stato attivazione abbonamento (attivazione richiesta/attivazione confermata/non attivabile da parte del fornitore/reclamato all’editore)
- data stato attivazione
- numero solleciti ricevuti per mancato accesso
- data primo sollecito
- data ultimo sollecito
- data reclamo all’editore/aggregatore per interruzione dell’accesso (a seguito di sollecito della Unità Ordinante)
- eventuale risposta dell’editore
- data ripristino dell’accesso.
Inoltre per i titoli già fatturati o per cui fossero emesse note di credito:
- numero fattura
- data fattura
- importo corrispondente in fattura
- numero nota di credito
- data nota di credito
- importo corrispondente in nota di credito.
I report successivi al primo dovranno essere continuativi e incrementali.
La reportistica dovrà essere fornita o scaricabile dal sito dell’aggiudicatario nel formato leggibile dai più comuni fogli di calcolo.
Art. 7 Corrispettivi contrattuali
I corrispettivi contrattuali sono determinati:
● periodici print e print + online - dal prezzo di catalogo/listino valido per l’Italia ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti;
● periodici elettronici “e-only”- dal prezzo di catalogo/listino previsto per l’accesso secondo le modalità specificate dalle Unità Ordinanti caso per caso, ridotto della percentuale di sconto o aumentato della percentuale di provvigione offerti.
● periodici print e print + online e periodici elettronici “e-only” - per i titoli proposti dagli editori all'interno delle cosiddette offerte "a pacchetto" il Fornitore è tenuto ad applicare il prezzo più vantaggioso previsto dalla combinazione degli abbonamenti richiesti dalle Unità Ordinanti secondo le modalità ricordate al precedente art. 5. Anche per questi titoli la percentuale di commissione/sconto offerta dall'aggiudicatario resterà invariata e sarà applicata all'eventuale prezzo di pacchetto.
Qualora i prezzi non risultino espressi in Euro si procederà alla conversione in Euro del prezzo stabilito dall’Editore nella valuta originale del Paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo, applicando il tasso di cambio di riferimento Euro – Rilevazione BCE pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24ore" del giorno di emissione della fattura all’Università.
I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all’esecuzione delle forniture e dei servizi connessi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali. Sono altresì compresi nel corrispettivo contrattuale tutti gli oneri e gli obblighi derivanti all’impresa dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti.
Non si accetteranno integrazioni di prezzo o “adjustment rates” maggiorative.
I corrispettivi contrattuali sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, e non potendo vantare lo stesso diritto ad altri compensi.
Resta inteso che i predetti corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.
Art. 8 Fatturazione
Tutte le fatture dovranno essere redatte e intestate secondo le specifiche indicazioni fornite dalle Unità Ordinanti.
La fatturazione dovrà essere effettuata in Euro e, salvo diversa o più dettagliata disposizione nel Negozio di Fornitura, cumulativa per più titoli; dovranno essere fatturati separatamente dagli altri i prodotti che comportino pagamento di IVA, se dovuta.
In linea di massima le fatture dovranno riportare, oltre ai dati obbligatori per legge, il CIG del lotto di riferimento e i riferimenti interni forniti dalla Unità Ordinante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: indicazione del capitolo e sottocapitolo di bilancio, riferimento numerico dell’elenco di titoli trasmesso, numero d’ordine dei singoli titoli) e specificare per ogni singolo titolo:
● titolo della rivista, ISSN, editore, numero del/i volume/i e numero del/i fascicolo/i;
● titoli di eventuali sezioni e/o supplementi compresi nell’abbonamento;
● tipo di abbonamento: print, print + free on line, print + on line a pagamento, on line; CD- ROM; DVD; DVD + on line;
● numero di impegno e numero d’ordine emessi dall’Unità Ordinante;
● prezzo stabilito dall’editore per l’Italia in Euro o, se non stabilito in Euro, espresso in valuta originale del paese in cui il periodico è edito o nella valuta stabilita dall’editore per il mercato Europeo espresso nella valuta originale del paese in cui il periodico è edito, corrispondente al prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia;
● tasso di cambio applicato per la conversione in Euro (cambio di riferimento Euro-rilevazione BCE pubblicato sul “Sole 24 Ore” del giorno di emissione della fattura);
● prezzo di catalogo/listino previsto per la spedizione in Italia espresso in Euro (l’importo ottenuto verrà arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di euro più vicino – due decimali) al netto di provvigione/sconto;
● IVA (solo se dovuta);
● percentuale di provvigione/sconto applicato;
● importo della provvigione/sconto;
● importo totale per titolo al lordo di provvigione/sconto in euro;
● importo totale fattura da liquidare al lordo di provvigione/sconto.
La sostituzione di fatture non conformi al materiale consegnato e/o ordinato dovrà avvenire entro e non oltre i 7 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’errore riscontrato dalla Unità Ordinante.
Art. 9 Fatturazione all’attivazione del servizio
Il Fornitore, ai fini del pagamento, dovrà emettere fatture relative agli abbonamenti solo dopo l’avvenuta sottoscrizione degli abbonamenti stessi presso gli editori e comunque non prima del 15 gennaio dell’anno, fatta eccezione nel caso degli abbonamenti con decorso a cavallo di due anni solari; in particolare:
● il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione nei confronti delle Unità Ordinanti solo per quei titoli di cui l'editore prevede l'effettiva e regolare pubblicazione;
● per i titoli irregolari o in ritardo di pubblicazione il Fornitore pur mantenendo attivo l'ordine ricevuto, dovrà procedere alla fatturazione solo successivamente all'effettiva pubblicazione, o all'accertamento della medesima, da parte dell'editore.
Alla fattura dovrà essere allegata la documentazione atta a dimostrare l’avvenuta sottoscrizione dell’abbonamento fatturato. Il Fornitore si obbliga inoltre a presentare, dietro richiesta dell’Università, tutte le specifiche e i chiarimenti ritenuti utili.
Art. 10 Pagamento dei corrispettivi
Il pagamento delle fatture, ai sensi dell’art.307 del D.p.R 207/2010, sarà disposto dall’Università a favore del Fornitore tramite il proprio Istituto Cassiere a mezzo mandato di pagamento esigibile entro 30 giorni dalla data di accertamento della regolarità della prestazione da parte del Direttore dell’Esecuzione, che avverrà entro 15 giorni dalla ricezione della fattura.
Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all’Università e alle Unità Ordinanti, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito delle proprie spettanze; in difetto di tale comunicazione il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati, che si intendono pertanto quietanzati.
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura del materiale bibliografico e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto e nel Negozio di Fornitura.
In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi contrattuali dipendente da causa non imputabile all’Università, non sono dovuti né gli interessi moratori, né il risarcimento per l’eventuale maggior danno patito dal creditore.
Resta inteso che in merito all'applicazione degli interessi di mora, la decorrenza dei termini per il pagamento delle fatture viene sospesa nel caso vengano riscontrati da parte delle Unità Ordinanti omissioni, incongruenze, errori formali o sostanziali inerenti le fatture medesime, o gravi irregolarità della fornitura oggetto delle stesse. Tali irregolarità verranno comunicate per iscritto (di norma tramite posta elettronica o fax) da parte delle Unità Ordinanti al Fornitore, il quale è tenuto a fornire riscontro secondo le modalità previste dal precedente art. 6.5.2 e 6.5.3.
Al termine delle necessarie verifiche, qualora le suddette irregolarità fossero tali da non consentire l'espletamento delle normali procedure amministrative da parte delle Unità Ordinanti, il Fornitore è tenuto all'annullamento delle fatture contestate e alla riemissione delle stesse alla data corrente; in alternativa e dietro accordo con le Unità Ordinanti all'emissione di eventuali Note di credito.
In particolare in presenza di DURC che segnali inadempienze contributive, o in caso di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di altri contributi previdenziali e assistenziali o di accertate violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, l’Università si riserva la facoltà di sospendere il pagamento per il tempo necessario alle dovute verifiche, di
trattenere dall’importo dovuto l’ammontare corrispondente all’inadempienza e di provvedere alla segnalazione all’Autorità competente ai fini dell’eventuale intervento sostitutivo.
Art. 11 Organi di gestione del contratto
Ai fini della corretta gestione del contratto sono preposti i seguenti soggetti:
1. Responsabile unico del procedimento amministrativo;
2. Referente Tecnico
Al Responsabile unico del procedimento amministrativo, in coordinamento con il Referente Tecnico, spetta il compito di:
1. applicare le penali;
2. applicare le diffide formali nei casi in cui persistano condizioni di inadempimento;
3. assistere l’Ateneo nel caso di controversie da risolversi in xxx xxxxxxx;
0. dare attuazione ad attività di manutenzione del contratto così come meglio definite al successivo art. 19;
5. richiedere la risoluzione del contratto in caso di gravi inadempimenti da parte del Fornitore.
Al Referente Tecnico spetta il compito di:
1. assicurare il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto;
2. assicurare la regolare esecuzione del contratto e vigilare sull’andamento della fornitura effettuando controlli sulle prestazioni contrattuali;
3. tenere i rapporti con il fornitore;
4. coordinare le modalità di avvio e di gestione della reportistica di cui all’art. 6.8;
5. dichiarare conclusa la fornitura e contestualmente determinare quanto dovuto dal fornitore a titolo di integrazione per la merce non consegnata o la fornitura non erogata, in applicazione di quanto previsto agli artt. 6.2.4 e 6.3.3.
Art. 12 Penalità
Le penalità previste sono le seguenti:
1. Penali per difformità della reportistica:
Qualora il fornitore produca la reportistica richiesta in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il Responsabile unico del procedimento, in coordinamento con il Referente Tecnico, applicherà una penale pari a 10 euro per ogni giorno
naturale e consecutivo a partire dall’ottavo giorno successivo alla comunicazione di difformità sino al rilascio della reportistica corretta.
Il Responsabile unico del procedimento, in coordinamento con il Referente Tecnico, qualora riscontrasse nella reportistica di cui all’art. 6.8 dati non conformi alle risultanze delle Unità Ordinanti, applicherà una penale pari a 10 euro per ogni giorno naturale e consecutivo conteggiato a partire dall’ottavo giorno successivo alla comunicazione di non conformità sino al rilascio della reportistica corretta.
2. Penali per inadempimenti:
2.1 periodici print e print + online - Per la mancata sottoscrizione degli abbonamenti a periodici presso gli editori nei termini previsti dal presente capitolato si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
2.2 periodici elettronici “e-only” - Per la mancata attivazione degli abbonamenti presso gli editori nei termini previsti dal presente capitolato si applicherà una penale di 0,05% del valore dell’abbonamento per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo relativo ad ogni titolo.
2.3 periodici print e print + online – L’Ateneo potrà applicare una penale pari al 5% del costo dell’abbonamento per ogni fascicolo non pervenuto, a partire da un minimo di 40,00 euro, qualora non venga fornito entro 8 mesi dalla data di pubblicazione.
2.4 Per il mancato rispetto di qualunque adempimento previsto dal presente capitolato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nel caso di: ripetute fatturazioni errate, fascicoli erroneamente recapitati ad altre strutture, ripetute inadempienze relative al sollecito delle attivazioni online, annate non pervenute e non fatturate, indisponibilità o inadeguatezza della piattaforma bibliografica e amministrativa) l’Ateneo potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a suo insindacabile giudizio da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
Le penali verranno applicate previo contraddittorio con il fornitore, con la sola formalità della contestazione scritta dell’inadempienza al Fornitore, con termine di cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte di quest’ultimo.
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti del Fornitore nei confronti dell’Università; ovvero tramite emissione di note di credito da parte del Fornitore; ovvero potrà essere detratto dalla cauzione definitiva.
Qualora l’ammontare delle penali applicate superi il 10% (dieci per cento) dell’importo messo a disposizione, l’Università potrà risolvere il proprio rapporto negoziale.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Università a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
Art. 13 Cauzione
Il Fornitore, alla stipula del Contratto, presterà all’Ateneo una cauzione definitiva a favore dell’Ateneo mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte, per il valore e secondo le modalità stabilite dall’art. 113 del D.Lgs.163/2006.
Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta scritta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, e rilasciata in favore dell’Università, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del negozio di fornitura.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel precedente art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 113, comma 2 del D.lgs 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito.
La garanzia opera per tutta la durata del Contratto, nonché per tutta la durata del Negozio di Fornitura e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’ Università verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Si precisa pertanto che la predetta cauzione dovrà avere validità per un periodo di anni due.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ Università.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto e il Negozio di Fornitura.
Art. 14 Subappalto
E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.lgs 163/2006.
Anche in caso di subappalto della fornitura resta ferma la responsabilità del Fornitore nei confronti dell’Ateneo per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato. Ai sensi dell’Art. 118, co. 3 del D.Lgs.163/06 si indica che i pagamenti verranno effettuati in capo al fornitore affidatario. E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore.
Art. 15 Divieto di Cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto e/o il Negozio di Fornitura, a pena di nullità della cessione stessa.
In tal caso, l’Ateneo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e i singoli negozi di fornitura.
Art. 16 Risoluzione
Nel caso di frode, cessione del contratto, subappalto non autorizzato e per ragioni oggettivamente imputabili al Fornitore e salvo cause di forza maggiore, il Contratto s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art.1456 C.C., fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
Nel caso in cui la fornitura non sia resa secondo quanto pattuito, l’Università nell'ambito del proprio contratto e/o Negozio di fornitura provvederà a contestare al Fornitore, a mezzo lettera raccomandata a.r., le inadempienze riscontrate, con contestuale invito a provvedere secondo le indicazioni fornite.
Qualora il Fornitore non provveda, nei termini previsti, a sanare le inadempienze contestate, è fatta salva la facoltà per l’Università, ai sensi dell’art. 1454 C.C., di procedere alla risoluzione del contratto e/o Negozio di fornitura, a tutto rischio e danno dello stesso Fornitore.
Qualora il Fornitore persista nell’inadempimento della prestazione, a seguito di tre comunicazioni formali di grave inadempienza, il Responsabile unico del procedimento può disporre la risoluzione del contratto per grave inadempienza ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile.
L’Università potrà risolvere di diritto il proprio negozio di fornitura ex art. 1456 C.C., anche qualora l’ammontare delle penali applicate dal Responsabile unico del procedimento superi il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale.
Art. 17 Recesso
L’Ateneo per quanto di proprio interesse ha diritto nei casi di giusta causa e reiterati inadempimenti dell’impresa, anche se non gravi, di recedere unilateralmente dal Negozio di Fornitura e/o dal Contratto di fornitura in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. Per giusta causa si intende qualsiasi fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto e/o il Negozio di Fornitura. L’Università potrà recedere per qualsiasi motivo dal Negozio di Fornitura e/o dal contratto, in tutto o in parte avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata a.r. purché tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
In ogni caso il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell’Ateneo.
Art. 18 Tracciabilità dei flussi finanziari
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
Il fornitore si impegna inoltre a fornire, su richiesta della Stazione appaltante, documentazione idonea per consentire le verifiche di cui al comma 9 della legge 136/2010.
A pena di risoluzione del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura devono essere registrati su conto corrente dedicato e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o altri strumenti previsti dalla legge 136/2010, salvo le deroghe previste dalla legge.
Art. 19 Manutenzione del Contratto
L’Ateneo si riserva la possibilità di revisionare le clausole del contratto e del capitolato in funzione delle proprie mutate esigenze solo con emendamenti sottoscritti da entrambi le parti.
Art. 20 Foro competente
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Università, sarà competente in via esclusiva il foro di Siena.