Direzione Istruzione –Servizio Attività Educative e Formative – Direzione Didattica dei CFP
Direzione Istruzione –Servizio Attività Educative e Formative – Direzione Didattica dei CFP
SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016 DELLA FORNITURA DI CARNE PER IL CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SETTORE RISTORIAZIONE E TURISMO.
CIG ZA127A612D.
Nell’anno 2019, in data odierna tra:
La sottoscritta Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx nata a Firenze il 28/12/1965, C.F. BBLSMN65T68D612H, non in proprio ma in rappresentanza del Comune di Firenze, Codice Fiscale n. 0130711484, nella sua qualità di Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative, giusto il disposto dell’ art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e dell’art. 25 del Regolamento generale per l’attività contrattuale dello stesso Comune;
e l’ Impresa | con sede legale in | , via/piazza | n. | (C.F. e iscrizione |
Registro Imprese di | n. P.I. | ) in persona del | (completare |
con Legale Rappresentante, Titolare, Procuratore Speciale) Sig. nato a il , C.F.
PREMESSO CHE
- con Determinazione Dirigenziale della Direzione Istruzione - P.O. Direzione Didattica dei
C.F.P. n. è stata indetta procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 C. 2) lettera a) del D.Lgs 50/2016 effettuata tramite piattaforma XX.Xx.Xx., ai sensi dell’ art. 36 c. 6 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per affidamento ad un solo operatore ai sensi dell’ art. 54 C. 3 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti di Carne per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, settore Ristorazione –Turismo, del Comune di Firenze – CIG ZA127A612D, che è stata aggiudicata alla sopra indicata Impresa;
- gli atti inerenti all’espletamento della Procedura sono conservati agli atti della determinazione dirigenziale sopra citata presso i locali dell’ Agenzia Formativa;
- sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale previste dall’art. 80 del D. X.xx 50 del 18 aprile 2016;
- l’ Accordo Quadro vuol farsi risultare da scrittura privata, ai sensi dell’ art. 4 comma 2 del Regolamento Generale comunale per l’ attività contrattuale;
- che è stato stabilito di addivenire alla stipula della presente scrittura privata in modalità elettronica.
TUTTO CIO’ PREMESSO
Per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della suesposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – Oggetto dell’ Accordo Quadro.
Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative, ed in esecuzione degli atti citati in premessa, affida all’ Operatore Economico
con sede in Cap Partita Iva , in persona del Sig.
, che accetta senza riserva alcuna e si obbliga, la fornitura di prodotti di prodotti di Carne per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo del Comune di Firenze – CIG ZA127A612D, mediante la stipula del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’Art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, alle condizioni tutte di cui al presente Accordo. Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente atto, sebbene ad esso fisicamente non allegati, i seguenti atti i quali, conosciuti dall’ aggiudicatario , vengono da quest’ultimo integralmente accettati in ogni loro parte e rimangono depositati in atti:
- “Lettera di invito/Disciplinare per l’ affidamento della fornitura di prodotti di Carne per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo del Comune di Firenze mediante Accordo Quadro ai sensi dell’ art. 54 c. 3 del D.Lgs. 50/2016” e All. A “Modulo offerta economica della fornitura Carne”;
- “Offerta economica dell’ Operatore Economico , relativa alla procedura per la selezione di fornitore di Carne per il Centro Formazione Professionale del Comune di Firenze, settore Ristorazione e Turismo, Processo XXXXXX XX 0000;
Il presente Accordo Quadro, concluso con un solo Operatore Economico, è regolato dalle condizioni generali stabilite in via preventiva nella lettere di invito/disciplinare.
La stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Firenze in quanto ha lo scopo di stabilire, ex-ante, le clausole relative ai contenuti obbligazionari nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, come indicata al successivo art. 2.
Il presente Accordo Quadro individua l’obbligo dell’Operatore Economico, sopra indicato, di accettare gli ordinativi di esecuzione delle forniture che verranno di volta in volta affidati dal Comune di Firenze, attraverso emissioni di ordinativi sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell’ Ente.
ART. 2 — Validità dell’ Accordo Quadro.
Il periodo contrattuale è stabilito in anni due con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente scrittura privata, indipendentemente dal fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine
Alla scadenza del contratto, l’ Operatore Economico aggiudicatario dell’Accordo Quadro si impegna, a semplice richiesta della Stazione Appaltante e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di nuova gara, a prorogare l’ Accordo Quadro alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza.
L’ Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà di estendere o ridurre la fornitura inclusa nel contratto fino alla misura del quinto d’obbligo, ai sensi dell’ art. 106 c. 12 del D. Lgs. 50/2016, fermo restando le condizioni stabilite nell’ Accordo Quadro.
ART. 3 — Esecuzione della fornitura.
I contenuti prestazionali verso i quali l’Operatore Economico si obbliga al momento della sottoscrizione della presente Accordo Quadro sono determinati dalla lettere di invito/disciplinare, la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, come detto nel precedente art. 1.
L’Operatore Economico si obbliga altresì, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Firenze ad eseguire la fornitura alle condizioni indicate nell’art. 6 della lettera di invito/disciplinare e sottoscritte in sede di gara nell’offerta economica e nelle dichiarazioni allegate e conservate agli atti dell’ Agenzia Formativa.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di cui al D. Lgs n. 81/2008, art. 26, c. 3 non è stato redatto in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza.
ART. 4 — Importo dell’ Accordo Quadro
1. L’ ammontare complessivo dell’ Accordo Quadro è pari a € 6.000,01 (seimila/01) compreso I.V.A.
L’importo complessivo sopraindicato è solo presunto e quindi non vincolante per il Comune di Firenze.
2. Qualora alla scadenza del contratto, l’ammontare massimo della fornitura previsto dall’ Accordo Quadro non sia raggiunto, l’ Aggiudicatario non potrà pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento e/o adeguamento di sorta.
3. L’Accordo Quadro potrebbe avere una durata inferiore a quella sopra indicata in caso di esaurimento del valore complessivo massimo stimato.
4. I prezzi indicati nell’offerta economica presentata in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali di riferimento e resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Tale importo deve considerarsi comprensivo delle spese di consegna e/o di qualsiasi altro onere connesso alla fornitura.
Art. 5 – Garanzia
La stazione appaltante, in considerazione dell’importo, inferiore alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 let. a), si avvale della facoltà di cui all’art. 103 comma 11 di non richiedere la garanzia definitiva, ed il prezzo offerto dovrà intendersi come prezzo migliorativo nella misura del 0,2% del prezzo di aggiudicazione.
ART. 6 - Adempimenti ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e modalità di pagamento
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010, l'impresa contraente si obbliga nei confronti del Comune di Firenze ad ottemperare a quanto previsto dalla sopracitata legge. In particolare, la suddetta Società, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche come da nota prot. n. 398541 del 13/12/18 agli atti d'ufficio.
Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 L. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente dedicato:
individuando nel Sig. , nato a il Cod Fisc. la persona delegata ad operare su di esso.
Nel caso in cui il suddetto soggetto effettui, in conseguenza della presente scrittura, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, l’ Accordo Quadro si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.
ART. 7 - Tutela della riservatezza
dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D,Lgs. 196/03 come modificato dal D,Lgs. 101/18, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 -GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) -
.
è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.
ART. 8 – Spese
Tutte le spese di questo atto (di registrazione eventuale e di bollo) e consequenziali sono a carico dell’operatore economico contraente.
Il presente atto, per il corrispettivo lordo di € 6.000,01 (seimila/01) è soggetto alla disciplina dell’ Imposta di Registro, ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, art. 5 comma 2°, e successive modifiche ed integrazioni, solo in caso d’uso.
A tutti gli effetti del presente atto, il contraente elegge domicilio in: Sede Azienda.
La fornitura di cui al presente contratto è soggetto al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, secondo le modalità stabilite dall’art.17-ter del DPR 26-10-1972 n.633 introdotto dall’art.1,comma 629, lett.b), L.23 dicembre 2014, n.190. La fattura dovrà avere formato digitale, precisamente ed esclusivamente il nuovo tracciato XML ed il relativo schema XSD, e pervenire all’ Ente
esclusivamente tramite lo SDI ( Sistema di Interscambio) predisposto da Sogei, e riportare i seguenti dati:
- Cap. Imp.
- Codice beneficiario
- CIG
- Codice IPA LE20FE (indispensabile altrimenti la fattura viene rifiutata)
- N. Prot. del presente atto/Ordinativo.
La fattura dovrà essere emessa a consegna avvenuta dei prodotti. Il pagamento della fornitura avverrà con le modalità previste dalla lettere d’invito/disciplinare.
L’ aggiudicatario contraente ha preso visione del presente Contratto e dichiara di trovarlo conforme alla sua volontà e lo sottoscrive in forma digitale nel presente testo.
Il presente Contratto viene regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo attraverso l’inserimento nel presente atto della stringa numerica identificativa della marca da bollo di Euro 16,00 n.
(a carico del fornitore), come risulta da dichiarazione pagamento imposta di bollo conservata agli atti dell’ Ufficio nel fascicolo della pratica.
Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine intere 4 e parte di una quinta.
Allegati integranti : 1) Lettera di invito/Disciplinare
2) Modulo Offerta economica per la fornitura di prodotti di Carne.
Firmato digitalmente (La Dirigente del Servizio Attività Educative e Formative Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente (Il legale rappresentante dell’ Operatore Economico )