CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD FOGLIO INFORMATIVO
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CONTRATTO DI LEASING CON OPZIONE DI ACQUISTO SU VEICOLI FORD FOGLIO INFORMATIVO
IN VIGORE DAL 01/01/2023
LE CONDIZIONI DI SEGUITO PUBBLICIZZATE NON COSTITUISCONO OFFERTA AL PUBBLICO
LEGENDA
Termine | Definizione |
Adempimenti amministrativi | Si intende la prima immatricolazione e/o l’autorizzazione alla circolazione del Veicolo e l’annotazione al Pubblico Registro Automobilistico ovvero, se usato, l’aggiornamento dei documenti necessari alla circolazione e della proprietà sul Documento Unico di Circolazione del Veicolo e sul Pubblico Registro Automobilistico. Gli Adempimenti Amministrativi, in esecuzione al Contratto, sono volti rappresentare la Concedente quale proprietaria del Veicolo e l’Utilizzatore quale conduttore in locazione finanziaria del medesimo per la Durata del Contratto. |
Assicurazione | Si intende l’assicurazione stipulata dall’Utilizzatore con la Compagnia di Assicurazione a proprie cura e spese (per l’intero valore del Veicolo), con efficacia dalla Data di Decorrenza per tutta la Durata del Contratto e dei successivi 30 giorni, e comunque sino alla riconsegna o all’acquisto del Veicolo da parte dell’Utilizzatore, che dovrà coprire: (i) I seguenti rischi e massimali: • responsabilità civile (con terzi trasportati) per l’importo comunicato dalla Concedente e in ogni caso non inferiore ai massimali minimi definiti dalla normativa sulle assicurazioni auto tempo per tempo vigente; • furto incendio o perdita totale per il prezzo complessivo del Veicolo compresi eventuali optionals; • furto totale e parziale anche degli accessori e/o apparecchiature ausiliarie; • danni: quelli consuetudinariamente e normalmente previsti nelle polizze di primarie Compagnie di Assicurazione per i veicoli in locazione finanziaria; • danni propri mediante copertura con polizza “Kasko”, solo nei casi in cui la Concedente ne faccia richiesta all’Utilizzatore. (ii) i seguenti obblighi a carico della compagnia di assicurazione: • riconoscere la possibilità per l’Utilizzatore di cedere alla Concedente il credito dal medesimo vantato nei confronti della Compagnia di Assicurazione al verificarsi di un sinistro; • notificare tempestivamente alla Concedente, a mezzo lettera raccomandata A/R, l’eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in essere la validità della copertura assicurativa per i 15 giorni successivi alla data di ricevimento da parte della Concedente della comunicazione di mancato pagamento; • consentire alla Concedente di sostituirsi all’Utilizzatore nel pagamento degli eventuali premi non corrisposti, con diritto di rivalsa nei confronti dell’Utilizzatore; • non effettuare nessuna modifica alla polizza senza il preventivo consenso scritto della Concedente. La Concedente dichiara espressamente che unico beneficiario della polizza assicurativa è e sarà l’Utilizzatore, ad eccezione per i casi di sinistro totale o perdita definitiva, per cui l’indennizzo è riconosciuto direttamente alla Concedente. |
Canone Anticipato | Si intende l’anticipo sul prezzo corrisposto dall’Utilizzatore alla Concedente, anche mediante consegna al Fornitore, nel caso di permuta, di veicolo usato, per l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente nei termini di cui alle Condizioni Particolari. Quanto versato o riconosciuto da parte dell’Utilizzatore a titolo di Canone Anticipato va a ridurre il Capitale Finanziato dalla Concedente in esecuzione al presente Contratto. |
Canone/i | Si intende il corrispettivo periodico, con cadenza mensile, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente. |
Capitale Finanziato | Si intende il prezzo pagato dalla Concedente al Fornitore per la compravendita del Veicolo ridotto del Canone Anticipato. |
Compagnia di Assicurazione | Si intende la società di assicurazioni scelta dall’Utilizzatore o dalla Concedente ed indicata, nel caso, nelle Condizioni Particolari. Nel caso di scelta da parte dell’Utilizzatore, la società di assicurazioni, i contenuti della Assicurazione ed i massimali applicati dalla stessa, dovranno essere tutti di gradimento della Concedente. |
Concedente | Si intende Xxxxxxxxx S.p.A., come meglio individuata nelle Condizioni Particolari. |
Conclusione del Contratto | Si intende a seguito della ricezione della Richiesta dell’Utilizzatore, e della consegna all’Utilizzatore del Contratto sottoscritto dalla Concedente, la data in cui l’Utilizzatore sottoscrive per accettazione il Contratto. |
Condizioni Generali | Si intendono le Condizioni Generali applicabili al Contratto. |
Condizioni Particolari | Si intendono le Condizioni Particolari applicabili al Contratto. |
Conferma concessione locazione finanziaria con opzione di acquisto | Si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato all’Utilizzatore l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente a suo favore. |
Contratto | Si intende il contratto di locazione finanziaria che comprende le Condizioni Particolari, le Condizioni Generali e gli allegati ivi indicati. In caso di contrasto tra le Condizioni Particolari e le Condizioni Generali prevalgono le Condizioni Particolari. |
Contratto di Acquisto del Veicolo | Si intende il Contratto di compravendita stipulato tra l’Utilizzatore ed il Fornitore avente ad oggetto l’acquisto del Veicolo. |
Convenzionato | Il Fornitore e/o il rivenditore di servizi che, mediante la stipula di appositi accordi con uno più istituti finanziari, è abilitato ad intermediare prodotti di credito finalizzati all’acquisto o alla locazione finanziaria di veicoli alla propria clientela. |
Corrispettivo del Contratto | Si intende il corrispettivo complessivo del Contratto di cui all’Articolo 4 (Condizioni economiche, Corrispettivo del Contratto, Premio Assicurativo ed Interessi di Mora) delle Condizioni Generali e come determinato nelle Condizioni Particolari. |
Decorrenza dei Canoni | Si intende il momento in cui ha inizio la decorrenza dei termini di pagamento dei Canoni, come specificato nelle Condizioni Particolari. |
Decorrenza della locazione finanziaria | Si intende il primo giorno di decorrenza della locazione finanziaria oggetto del Contratto, che coincide convenzionalmente con il giorno in cui la Concedente esegue il pagamento del Prezzo del Veicolo. |
Delibera concessione locazione finanziaria con opzione di acquisto | Fermo restando quanto previsto per la Conclusione del Contratto, si intende la comunicazione inviata dalla Concedente, con la quale viene confermato al Fornitore l’acquisto del Veicolo da parte della Concedente a favore dell’Utilizzatore. |
FIDITALIA S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx Tel. +39 02.4301.1 Fax x00 00.0000.00.00 ‐ xxx.xxxxxxxxx.xx ‐ Società a Socio Unico ‐ CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. ‐ COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 – ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX ‐ SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114‐ SEPTIES T.U.B. AL N° 10 ‐ INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 ‐ ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE X.X .
Mod. LSG 02 FI_SF - 02/2023_05
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Termine | Definizione |
Data di Cessazione del Contratto | Si intende: (i) per le ipotesi di cui all’Articolo 5 (Termine della Locazione, Opzione Interinale di Acquisto, Opzione di Acquisto), rispettivamente, la data in cui è prevista la Scadenza del Contratto, la data in cui l’esercizio dell’Opzione Interinale di Acquisto, ovvero dell’Opzione di Acquisto venga correttamente esercitata e le operazioni di trasferimento della proprietà del Veicolo vengano compiutamente eseguite; (ii) per le ipotesi di cui all’Articolo 8 (Inadempimento del Fornitore – Clausola Risolutiva), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva ivi menzionata; (iii) per le ipotesi di cui agli Articoli 9.2. e 9.3 del Contratto (Clausola Risolutiva) e 10 (Effetti della Risoluzione del Contratto), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva ivi menzionata; (iv) per l’ipotesi di cui all’Articolo 11 (Condizioni Risolutive indipendenti dalla condotta delle Parti), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della facoltà di avvalersi della mancata verificazione della condizione ivi indicata; (v) per le ipotesi di cui all’Articolo 12 (Variazioni unilaterali), la ricezione da parte della Concedente della comunicazione effettuata dall’Utilizzatore relativa all’esercizio del diritto di recesso dal Contratto; (vi) per le ipotesi di cui agli Articoli 21 e 21.4 (Sanzioni internazionali), la ricezione da parte dell’Utilizzatore della comunicazione con la quale la Concedente si avvale della clausola risolutiva ivi menzionata. |
Durata del Contratto | Si intende il periodo di tempo decorrente dalla Conclusione del Contratto sino alla Scadenza del Contratto. |
ECOBONUS | Si intende l’incentivo per chi acquista auto ecologiche, ibride ed elettriche ai sensi delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. |
Fornitore | Si intende il soggetto ovvero i soggetti dal/i quale/i la Concedente provvede ad acquistare il Veicolo oggetto del presente Contratto per la consegna all’Utilizzatore. |
Garante | Si intende la persona fisica che, sottoscrivendo il Contratto, si costituisce fideiussore dell’Utilizzatore. |
Interessi di Mora | Si intendono gli interessi convenzionali, calcolati su base annua in conformità allo specifico tasso di interesse indicato nelle Condizioni Particolari e dovuti dall’Utilizzatore alla Concedente in caso di inadempimento da parte dell’Utilizzatore all’obbligo di pagamento degli importi dovuti alla Concedente in forza del Contratto. |
Legge | Si intende qualsiasi legge, regolamento, disposizione di Autorità locale, normativa di settore, ordinanza, direttiva, e decreto promulgato, rilasciato, concesso ed emesso da qualsiasi autorità, in particolare in materia di sicurezza di funzionamento e/o utilizzo del Veicolo. |
Locazione Finanziaria | Si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di deperimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo. |
Oneri | Si intende qualsiasi somma, costo, spesa o tributo, diretto o indiretto, inerente o conseguente anche in futuro, alla conclusione, esecuzione, registrazione e risoluzione del Contratto, o inerenti al Veicolo, al suo acquisto o al suo utilizzo, che sono posti ad esclusivo carico dell’Utilizzatore, anche se eventualmente anticipati dalla Concedente. |
Opzione di Acquisto | Si intende la facoltà concessa all’Utilizzatore di acquisire la proprietà del Veicolo alla Scadenza del Contratto ai sensi delle Condizioni Generali. |
Opzione Interinale di Acquisto | Si intende la facoltà concessa all’Utilizzatore, di acquisire la proprietà del Veicolo dopo la scadenza dei primi 24 (ventiquattro) Canoni. |
Parti | Si intendono la Concedente e l’Utilizzatore. |
Perdita Definitiva | Si intende il caso in cui, a causa di un sinistro (dovuto a incidente, furto, incendio, distruzione ovvero a qualsivoglia altra causa), il Veicolo risulti non più utilizzabile e gli oneri di ripristino e/o riparazione risultino superiori al valore commerciale del Veicolo, in modo tale da rendere il ripristino o la riparazione stessa antieconomica. |
Perdita Parziale | Si intende il caso in cui, a causa di un sinistro come definito alla lettera t), il Veicolo e/o gli optionals installati sul medesimo risultino danneggiati ma non si verta nell’ipotesi di Perdita Definitiva. |
Persona Politicamente Esposta | Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami. |
Polizza Assicurativa | Si intende la polizza in convenzione stipulata a cura della Concedente con la Compagnia di Assicurazione, con la quale si indicano, tra l’altro, i rischi coperti dal Contratto assicurativo stipulato a cura della Concedente, ma con spese a carico dell’Utilizzatore. Ai sensi del Contratto, indica pertanto la polizza assicurativa convenzionata per la copertura assicurativa del Veicolo di cui all’Articolo 6 (Copertura Assicurativa) delle Condizioni Generali. |
Prezzo del Veicolo | Si intende il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore e corrisposto a quest’ultimo dalla Concedente, come indicato nelle Condizioni Particolari, ovvero il prezzo del Veicolo pattuito tra Utilizzatore e Fornitore al lordo del valore dell’ECOBONUS riconosciuto qualora previsto nella specifica operazione di Locazione Finanziaria. |
Prezzo dell’Opzione di Acquisto | Si intende il corrispettivo, indicato nelle Condizioni Particolari, dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente per l’acquisto del Veicolo per effetto dell’esercizio dell’Opzione di Acquisto ovvero dell’Opzione Interinale di Acquisto. |
Richiesta | Si intende la richiesta di concessione di leasing finanziario avente ad oggetto il Veicolo che l’Utilizzatore, per il tramite del Convenzionato, trasmette alla Concedente e in base alla quale la Concedente svolge le valutazioni, anche di merito creditizio dell’Utilizzatore, funzionali alla eventuale Conclusione del Contratto. |
Scadenza del Contratto | Indica l’ultimo giorno del mese in cui scade il pagamento dell’ultimo Canone. |
Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo | Si intende il tasso di interesse, così come indicato nelle Condizioni Particolari, che verrà utilizzato al fine del calcolo dell’attualizzazione dei Canoni non ancora scaduti e del Prezzo dell’Opzione di Acquisto. |
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INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX ‐ SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114‐ SEPTIES T.U.B. AL N° 10 ‐ INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 ‐ ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
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Termine | Definizione |
Tasso Interno di Attualizzazione o Tasso Leasing | Si intende il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’eguaglianza fra il costo di acquisto del Veicolo (al netto delle imposte) e il valore, attualizzato al momento della Conclusione del Contratto, dei Canoni e del Prezzo dell’Opzione di Acquisto (al netto delle imposte). |
TEGM | Si intende il Tasso Effettivo Globale Medio che indica il valore medio del tasso effettivamente applicato dal sistema bancario e finanziario a categorie omogenee di operazioni creditizie ripartite in diverse classi di importo. È rilevato trimestralmente da Banca d’Italia. I tassi medi, aumentati di un quarto, cui si aggiunge un margine di 4 punti percentuali, rappresentano la soglia limite da non superare affinché non si configuri il reato di usura. In ogni caso, la differenza tra il tasso medio e il tasso soglia non può essere superiore agli 8 punti percentuali. |
Titolare Effettivo | La persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione (in breve, “titolare effettivo sub 1”); nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, “titolare effettivo sub 2”). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all’estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica. |
T.U.B. | Si intende il D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). |
Uso | Si intende l’uso a cui è adibito il Veicolo così come indicato nelle Condizioni Particolari. |
Utilizzatore | Si intende l’Utilizzatore del Veicolo come individuato nelle Condizioni Particolari. |
Veicolo | Si intende il/i veicolo/i individuato/i nelle Condizioni Particolari. |
Verbale di Consegna | Si intende il verbale con il quale l’Utilizzatore, in conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, costata, accetta e riceve il Veicolo dal Fornitore. |
SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SU FIDITALIA S.p.A.
Fiditalia S.p.A. è un intermediario finanziario con sede in xxx X. Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Tel. +39 02.4301.1 Fax x00 00.0000.00.00 - xxx.xxxxxxxxx.xx - Società a So- cio Unico - Capitale Sociale € 130.000.000,00 I.V. - Cod. Fiscale. X.Xxx e Registro Imprese Milano n. 08437820155 - iscritta all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 T.U.B. (c.d. “Albo Unico”) al n° 37 e sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 00000 Xxxx - Società iscritta all’Albo degli Isti- tuti di Pagamento di cui all’art. 114-septies T.U.B. al n° 10 - intermediario iscritto al Registro degli Intermediari Assicurativi sez. D n° iscr. D000026922 - Associata Assofin e Assilea, indirizzo di posta elettronica xxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx. Fiditalia S.p.A. è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.
SEZIONE 1-BIS - INFORMAZIONI ULTERIORI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Indicare i dati e la qualifica del Fornitore del Veicolo – Convenzionato che provvede all’offerta:
Dati del soggetto convenzionato con Fiditalia S.p.A. che provvede all’offerta
(in alternativa timbro del soggetto convenzionato)
Indirizzo
CAP Città Prov
Codice Fiscale Partita IVA
CCIAA Data CCIAA
E-mail Tel.
Codice Intermediario
SEZIONE 2 - CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA
Per locazione finanziaria si intende il contratto con il quale la banca o l’intermediario finanziario iscritto nell’albo di cui all’art. 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di deperimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto l’obbligo di restituirlo.
I rischi tipici dell’operazione di locazione finanziaria, fatti salvi quelli conseguenti ad eventuali inadempimenti dell’Utilizzatore, sono di natura contrattuale ed economico-finanziaria.
Sul piano contrattuale l’Utilizzatore, da un lato, si assume l’obbligo del pagamento del Corrispettivo del Contratto, anche in presenza di contestazioni che non riguardino il comportamento della Concedente, nonché l’obbligo della custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria del bene; da altro lato, si assume tutti i rischi inerenti al bene oggetto del finanziamento o alla sua fornitura, quali la ritardata od omessa consegna da parte del Fornitore o la consegna di cosa diversa, i vizi e/o i difetti di funzionamento o altro, la mancanza delle qualità promesse, la sua distruzione o deperimento, il furto o il danneggiamento e, infine, l’obsolescenza tecnica o normativa. A fronte dell’assunzione di tali rischi, l’Utilizzatore può agire direttamente nei confronti del Fornitore secondo le modalità ed i limiti contrattualmente previsti.
Sul piano economico - finanziario, poiché l’operazione è finalizzata a soddisfare le esigenze di finanziamento dell’investimento dell’Utilizzatore, quest’ultimo si fa altresì carico dei rischi tipici delle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine, ivi inclusi i rischi connessi a modifiche fiscali e/o alla mancata ammissione, erogazione o revoca di agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura, assumendo l’impegno irrevocabile a corrispondere durante tutta la vita del Contratto i Canoni che costituiscono la restituzione del finanziamento erogato.
SEZIONE 3 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO E DELL’OPERAZIONE
Il corrispettivo di un’operazione di locazione finanziaria è espresso in Canoni, il cui ammontare è funzione – fra gli altri – della struttura dell’operazione intesa in termini di costo di acquisto originario del bene, importo del Canone Anticipato versato alla stipula, durata della locazione, Prezzo dell’Opzione di Acquisto, periodicità dei pagamenti, etc. Un parametro di riferimento per misurare l’onerosità di questo flusso di pagamenti, in conformità al Provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, è il Tasso Interno di Attualizzazione (o Tasso Leasing), ossia il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l’uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei Canoni e del Prezzo di Opzione di Acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti. Per i Canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l’acquisto del bene e dei relativi interessi.
Il Tasso Interno di Attualizzazione è calcolato come tasso periodale, sviluppato con la stessa periodicità dei Canoni sulla base di un anno standard di 365 giorni composto di periodi (mesi, bimestri, trimestri o semestri) tutti eguali fra di loro, avendo convenzionalmente assunto come origine dei tempi per l’attualizzazione dei flussi la data di Decorrenza della locazione finanziaria.
Nella tabella sottostante sono riportati i Tassi Interni di Attualizzazione (Tassi Leasing) massimi praticati al variare del costo di acquisto originario del bene da concedere in locazione finanziaria.
Costo del bene locato | Tasso Leasing massimo praticato |
fino a Euro 25.000,00 | 13,75 % |
oltre Euro 25.000,00 | 13,75 % |
Il “Tasso Leasing” concretamente proposto all’Utilizzatore sulla specifica operazione, calcolato in funzione fra l’altro del grado di rischio, di onerosità e di complessità dell’operazione stessa, viene espressamente indicato in Contratto.
Il “Tasso effettivo globale medio”, ovvero il TEGM, è rilevato ai sensi dell’art. 2 della L. 7 Marzo 1996 n. 108 (c.d. “legge antiusura”) ed è pubblicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla Gazzetta Ufficiale.
L’Utilizzatore potrà consultare lo specifico Xxxxx Effettivo Globale Medio (TEGM) anche sul cartello affisso ai sensi del comma 3 dell’Articolo 2 della L. 7 marzo 1996 n. 108, nonché al sito internet di Fiditalia S.p.A.: xxx.xxxxxxxxx.xx.
In caso di offerta fuori sede viene consegnato all’Utilizzatore anche un documento contenente i Xxxxx Effettivi Globali Medi (TEGM).
Il “Corrispettivo del Contratto”, complessivamente a carico dell’Utilizzatore, è il corrispettivo della Locazione Finanziaria costituito dalla somma del: Canone Anticipato dei Canoni, nonché dei Premi assicurativi se presenti, e di tutti gli oneri commessi all’operazione come indicati nelle Condizioni Generali di Contratto.
Con riferimento al Canone Anticipato: l’Utilizzatore dovrà corrispondere in via anticipata alla Concedente, alla data di sottoscrizione del Contratto o in diverso altro momento e comunque antecedentemente alla Data di Decorrenza del Contratto, un Canone Anticipato, il cui ammontare risulta specificato nelle Condizioni Particolari del Contratto, così come concordato tra le Parti.
Con riferimento ai Canoni: con periodicità mensile, l’Utilizzatore dovrà corrispondere alla Concedente i Canoni indicati nelle Condizioni Particolari del Contratto.
Altri oneri dell’operazione:
• Interessi di Mora: pari al 12% su base annuale dovuto
Commissioni applicabili al Contratto per operazioni e servizi accessori (importi in tabella indicati oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile):
Tipologia di Spesa | Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile) | Dettagli | ||
Spese perizia tecnica estimativa | € 250,00 | Eventuale, nei casi di cui agli artt. 3.3, 7.2, 10.3 3 10.4 delle Condizioni Generali | ||
Commissione gestione pratica Veicoli | € | |||
Supplemento istruttoria per operazioni con più fornitori | € 100,00 | |||
Spese per registrazione Contratto oltre ai costi sostenuti | € 20,00 | Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposta. | ||
Spese per pagamento tassa di proprietà (bollo) annuali oltre ai costi sostenuti | € 15,00 | Oltre all’importo della tassa versata. | ||
Spese per incasso Canoni | € | Per ciascuno Canone periodico. | ||
Rimborso copertura assicurativa Veicoli oltre al costo sostenuto | € 250,00 | In caso la Concedente abbia dovuto provvedere alla copertura assicurativa. | ||
Spese per esame polizza assicurativa predisposta a cura dell’Utilizzatore | € 0,00 | In caso di stipula di polizza assicurativa acura dell’Utilizzatore invece dell’adesione da parte dell’Utilizzatore alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente. | ||
Spese per revoca da parte dell’Utilizzatore dalla Polizza Assicurativa proposta in convenzione dalla Concedente | € 150,00 | Qualora l’Utilizzatore, dopo aver aderito alla Polizza Assicurativa in convenzione proposta dalla Concedente, scelga di revocare l’adesione. | ||
Spese per gestione sinistri | € 250,00 | Per ciascun sinistro, oltre al costo sostenuto dalla Concedente in relazione all’attività amministrativa di gestione del sinistro. | ||
Spese per gestione amministrativa imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di imposte, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori. | ||
Spese per ogni invio di comunicazioni inerenti la gestione amministrativa di imposte previste da norme di Legge, tasse, tributi diversi e relativi oneri accessori | € 5,00 | Le spese di invio postale sono adeguate e proporzionate ai costi sostenuti dalla Concedente per la spedizione. | ||
Sanzioni amministrative, contravvenzioni | € 20,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo sostenuto dalla Concedente a titolo di sanzione. | ||
Autorizzazione a condurre i Veicoli | € 100,00 | Per l’autorizzazione alla guida di conducenti diversi dall’Utilizzatore. | ||
Spese pratiche perdita di possesso Xxxxxxx oltre ai costi sostenuti | € 150,00 | |||
Spese per rilascio dichiarazione da parte della Concedente richieste dall’Utilizzatore | € 50,00 | A titolo esemplificativo e non esaustivo, dichiarazioni IVA, dichiarazioni relative alla proprietà del Veicolo oggetto di leasing. | ||
Spese per ciascuna copia documento o autorizzazione con autentica notarile oltre ai costi sostenuti | € 50,00 | |||
Spese per ciascuna variazione anagrafica | € 10,00 | |||
Spese per ciascuna variazione di domiciliazione bancaria | € 10,00 | |||
Spese per cessione Contratto a terzi richiesta dall’Utilizzatore | € 250,00 | |||
Spese per modifiche contrattuali concordate tra le parti | € 250,00 | Per ciascuna modifica. | ||
Spese amministrative per conteggio per esercizio dell'Opzione Interinale di Acquisto | € 20,00 | Qualora in corso di contratto l’Utilizzatore chieda alla Concedente di calcolare i corrispettivi che sarebbero dovuti per la chiusura del contratto per esercizio dell'Opzione Interinale di Acquisto. A ogni conteggio richiesto/prodotto. | ||
Spese per predisposizione e gestione documenti per Pubblica Amministrazione | € 100,00 | Per ciascun adempimento. Oltre al costo anche di natura tecnica sostenuto dalla Concedente ove non sostenuto direttamente dall’Utilizzatore. | ||
Spese per gestione insoluti e invio solleciti | € 15,00 | Per ciascun canone insoluto e sollecitato | ||
Spese per recupero crediti | - | Nella misura del 10% dell’importo scaduto e non pagato per interventi di esazione telefonica, domiciliare nonché per spese legali sostenute. | ||
Spese per recupero Veicoli oltre alle spese sostenute | € 300,00 | Pari al costo sostenuto dalla Concedente per il ritiro dei Veicoli. | ||
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza in formato elettronico | € 0,00 | |||
Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza in formato cartaceo tramite servizio postale | € 5,00 | |||
Spese per ogni invio delle comunicazioni relative alla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali | € 0,00 |
Tipologia di Spesa | Importo in Euro (oltre IVA ai sensi di Legge ove applicabile) | Dettagli | ||
Spese per ogni invio di informazioni e/o, comunicazioni ulteriori, duplicati di documenti amministrativi come da richieste dell’Utilizzatore, oltre alle spese previste alla voce “Spese per ogni invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa in materia di trasparenza tramite servizio postale” | € 5,00 | |||
Spese per la chiusura del contratto alla scadenza naturale | € 200,00 | Oltre al Prezzo dell’Opzione d’Acquisto nel solo caso di esercizio dell’opzione come concordato tra le parti ed indicato nel Contratto. | ||
Spese di chiusura pratica per esercizio dell'Opzione Interinale di Acquisto | € 100,00 | Oltre all’importo dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente in caso di chiusura del contratto per esercizio dell'Opzione Interinale di Acquisto del Contratto. | ||
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente | € 100,00 | Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la voltura. | ||
Spese amministrative trasferimento di proprietà del Veicolo a cura della Concedente con minivoltura legge Dini (D.L. n. 41/1995, convertito in L. n. 85/1995) | € 100,00 | Oltre al costo diretto sostenuto dalla Concedente per la voltura. | ||
Costo mensile gestione copertura Furto e Incendio | € | |||
Spese per eccedenza chilometrica a carico dell’Utilizzatore nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione di Acquisto: nel caso in cui il chilometraggio rilevato del veicolo ecceda il Chilometraggio Massimo al Termine del Contratto, l’Utilizzatore sarà tenuto a riconoscere alla Concedente una indennità per ogni chilometro in eccedenza rispetto alla soglia indicata. | € 0,10 per chilometro eccedente | Tali spese saranno addebitate all’Utilizzatore da parte del Fornitore del Veicolo, ovvero da altro concessionario autorizzato indicato dalla Concedente se diverso dal Fornitore, od in mancanza da parte della Concedente, il tutto come disciplinato agli artt. 7.2 e 7.3 delle Condizioni Generali. | ||
Spese per danni e usura del Veicolo oltre al normale utilizzo. | Da Perizia |
Oneri Fiscali:
Imposta di bollo sul contratto | € | L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge |
Imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche alla clientela | € 2,00 | L’importo dell’imposta di bollo può variare in caso di modifica a norma di legge. |
SEZIONE 4 – PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI REGOLANTI IL SERVIZIO E L’OPERAZIONE
Il Contratto di locazione finanziaria è strutturato di norma in due parti: nella prima parte (Condizioni Particolari del Contratto), oltre alla descrizione del Veicolo ed all’indicazione del suo Fornitore, sono indicati tutti i dati economici e finanziari sopra visti, inclusi gli Interessi di Mora; nella seconda parte (Condizioni Generali del Contratto), sono riportate le clausole contrattuali che disciplinano l’intero rapporto di locazione finanziaria con l’Utilizzatore.
Aspetti specifici del rapporto possono essere regolati anche mediante atti separati.
Garanzia dell’Utilizzatore: nel caso di mancato ritiro del Veicolo, a qualsiasi causa dovuto, in conseguenza della risoluzione del Contratto di Acquisto del Veicolo con il Fornitore, il Contratto si intenderà come mai perfezionato tra le Parti, restando in ogni caso definitivamente acquisite alla Concedente la Commissione di gestione pratica Veicoli di cui alle Condizioni Particolari del Contratto.
Garante: il Garante, se presente, presta fideiussione alle seguenti condizioni:
- La fideiussione garantisce tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore per capitale, interessi, anche se moratori, accessori, imposte e tasse, nonché ogni spesa anche se di carattere giudiziario, derivante e nei limiti di quanto previsto dal Contratto.
- Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali ed indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa o di una pluralità di Garanti.
- Sarà onere del fideiussore avere cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore e di informarsi presso lo stesso dello stato dei pagamenti dei Canoni nonché di qualsiasi altra somma, dovuti alla Concedente, la quale non avrà, quindi, alcun onere di effettuare di propria iniziativa alcuna comunicazione al Garante.
- Il Garante dispensa la Concedente dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art. 1957 Codice Civile, intendendo di rimanere obbligato, in deroga espressa a tale disposizione, anche se la Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore o non le abbia continuate.
- È espressamente escluso il beneficio della preventiva escussione dell’Utilizzatore.
- Il Garante è tenuto all’immediato pagamento a favore della Concedente, a semplice richiesta scritta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla stessa, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, senza possibilità di opporre eccezioni, in espressa deroga all’art. 1945 cod. civ., di tutto quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente.
Per la determinazione del debito fanno prova, in qualsiasi sede, contro il Garante le risultanze delle scritture contabili della Concedente.
- In caso di mancato pagamento e/o di ritardo nel pagamento, il Garante sarà tenuto a corrispondere alla Concedente gli Interessi di Xxxx nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste per l’Utilizzatore. L’eventuale decadenza dal beneficio del termine dell’Utilizzatore si estenderà automaticamente al Garante.
- In espressa deroga a quanto previsto dall’art. 1939 Codice Civile, la fideiussione mantiene i suoi effetti anche nell’ipotesi che l’obbligazione garantita sia dichiarata invalida.
Sospensione o limitazione del diritto di godimento: La Concedente ha facoltà di sospendere o di limitare il diritto di godimento del Veicolo da parte dell’Utilizzatore in caso di protesti, iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie, revoca degli affidamenti bancari e comunque in tutti i casi in cui diminuiscano le garanzie o i presupposti di merito creditizio sulla base delle quali la Concedente ha provveduto alla stipulazione del presente Contratto. La sospensione e/o la limitazione del diritto di godimento del Veicolo produrrà effetti sino alla ricostituzione di idonea garanzia personale e/o reale da parte dell’Utilizzatore in favore della Concedente commisurata all’ammontare dei Canoni a scadere. Nel corso del periodo di sospensione e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo la Concedente avrà facoltà, a propria cura e spese, di ottenere dall’Utilizzatore la riconsegna, in via cautelativa, del Veicolo. Al verificarsi dei presupposti sopra indicati, la sospensione ovvero la limitazione del diritto di godimento del Veicolo a carico dell’Utilizzatore diverrà operativa ed al medesimo opponibile a seguito di comunicazione della Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.
Risoluzione del Contratto: La Concedente ha facoltà di risolvere il presente Contratto qualora l’Utilizzatore:
a) risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento di somme in favore della Concedente per un importo complessivamente pari o superiore all’ammontare di 4 (quattro) Canoni. Ai fini della determinazione della suddetta soglia non dove considerarsi il Canone Anticipato, in quanto integrante un pagamento straordinario, per ammontare e natura, rispetto all’ammontare periodico del Canone.
b) i) abbia reso informazioni erronee determinanti la valutazione di merito creditizio eseguita dalla Concedente per la concessione del leasing finanziario;
(ii) rifiuti o ritardi di prendere in consegna il Veicolo e di sottoscrivere il Verbale; (iii) non rispetti le modalità di uso del Veicolo di cui all’art.3 ovvero, comunque, dimostri negligenza nell’uso e nella conservazione del Veicolo, o ne determini il sequestro a qualsivoglia titolo o il verificarsi di ogni altro caso di cui
all’art. 3; (iv) risulti inadempiente agli obblighi assicurativi pattuiti ed a quelli di rimborso del premio assicurativo o di ogni altro importo di competenza dell’Utilizzatore ma anticipato dalla Concedente; (v) cessi la sua attività o la cedaa terzi a qualunque titolo; (vi) risulti inadempiente alle previsioni di sospensione e/o di limitazione del diritto di godimento del Veicolo e/o non ottemperi alla richiesta di riconsegna cautelativa del Veicolo ai sensi dell’art. 9.1. La risoluzione può essere invocata dalla Concedente qualora si verifichi anche una sola delle ipotesi anzidette. La risoluzione opera di diritto a norma dell’art. 1456 c.c. e diviene operativa a seguito della comunicazione fattane dalla Concedente all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R, ovvero a mezzo PEC.
La Concedente ha facoltà di non avvalersi della clausola risolutiva e di chiedere l’adempimento del Contratto ed il risarcimento dei danni. Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione con la quale la Concedente ha dichiarato di volersi avvalere di tale facoltà, l’Utilizzatore deve provvedere a propria cura e spese alla restituzione del Veicolo, anche al fine di consentire alla Concedente di dar corso alle operazioni di vendita o di ricollocazione del Veicolo.
Alla data della risoluzione del Contratto la Concedente risulterà creditrice nei confronti dell’Utilizzatore di tutti gli importi già maturati a debito dell’Utilizzatore a tale data ed ancora insoluti, ivi compresi gli interessi di mora sino a tale data maturati, nonché dei seguenti importi:
a) nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi della fattispecie sub a), dei Canoni a scadere, solo in linea capitale, nonché del Prezzo dell’Opzione di Acquisto, l’Utilizzatore è tenuto altresì a sostenere o, ove anticipati dalla Concedente, a rimborsare le spese per il recupero del Veicolo, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita o sua ricollocazione, nonché ogni altro costo funzionale allo svolgimento della suddetta attività. In tal caso la Concedente, a seguito della riconsegna del Veicolo procederà, senza indugio, a dar corso, direttamente o tramite terzi soggetti incaricati, alle operazioni di vendita o di ricollocazione da eseguirsi a prezzi di mercato, tenendo conto della natura e dello stato di conservazione del Veicolo. In tal caso al fine della determinazione del prezzo di vendita o ricollocazione la Concedente si avvarrà di pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati ovvero, in assenza di tali rilevazioni per la tipologia del Veicolo o in presenza di circostanze particolari, quali a titolo esemplificativo lo stato del Veicolo che richiederebbe specifiche operazioni di riparazione o di ripristino, sulla base di una perizia commissionata dalla Concedente ad uno tra gli esperti dalla medesima già approvati e indicati nella comunicazione di risoluzione del Contratto. Alla compiuta realizzazione dell’intero prezzo della vendita o ricollocazione, la Concedente provvederà a trasmettere all’Utilizzatore a mezzo raccomandata A/R o PEC un rendiconto degli importi a debito dell’Utilizzatore e comprensivo delle somme eventualmente dovute, nonché del ricavato dalla vendita o ricollocazione del Veicolo a debito o a credito dell’Utilizzatore. In caso di saldo positivo in favore dell’Utilizzatore, la Concedente procederà al versamento del relativo importo nei 5 (cinque) giorni lavorativi successivi all’invio del rendiconto. In caso di saldo positivo in favore della Concedente, nei termini indicati da quest’ultima, e comunque con un preavviso di non meno di 5 (cinque) giorni lavorativi che, in caso di motivata urgenza, potrà essere ridotto a 1 (uno), l’Utilizzatore sarà tenuto al pagamento del relativo importo in favore della Concedente. In caso di ritardo nel pagamento delle somme a saldo sull’intero ammontare dovuto saranno applicati ed automaticamente esigibili gli Interessi di Mora
b) nel caso in cui la risoluzione del Contratto intervenga a causa del verificarsi di una fattispecie diversa da quella sub a), di un ammontare pari alla somma dei Canoni a scadere comprensivi degli interessi e del corrispettivo per l’esercizio del diritto di opzione per l’acquisto, con relativa attualizzazione alla data della risoluzione del Contratto mediante applicazione del Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo. In tal caso, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere le somme in un’unica soluzione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la Concedente, dichiarata la risoluzione del Contratto, provvederà a comunicare all’Utilizzatore, con raccomandata A/R o a mezzo PEC, l’ammontare dovuto, applicandosi, in mancanza, sull’intero importo così calcolato, l’Interesse di Mora. In tal caso la Concedente farà quanto ragionevolmente e commercialmente possibile, per vendere il Veicolo o per altrimenti collocarlo, eventualmente svolgendo sul Veicolo le operazioni necessarie per consentirne la vendita o la sua ricollocazione, e il ricavato dell’eventuale vendita del Veicolo o della sua collocazione, al netto degli oneri accessori, nello stato in cui si trovi al momento della risoluzione del Contratto, verrà portato a deconto di quanto dovuto dall’Utilizzatore alla Concedente. La Concedente avrà facoltà di procedere alla compensazione degli importi rispettivamente a debito e a credito delle Parti per effetto della risoluzione, fermo restando l’obbligo dell’Utilizzatore di provvedere al pagamento dell’eventuale eccedenza. Soddisfatte tutte le ragioni di credito della Concedente, la relativa eccedenza risultante dal ricavato della vendita o della ricollocazione del Veicolo verrà versata all’Utilizzatore entro il 30° giorno successivo dal giorno di definitivo soddisfo.
È in facoltà della Concedente risolvere il Contratto anche nel caso del verificarsi di fattispecie di cui alla clausola contenuta nelle Condizioni Generali e avente ad oggetto le Sanzioni Internazionali.
Modifica unilaterale del Contratto e Diritto di recesso dell’Utilizzatore: Qualora sussista un giustificato motivo, la Concedente si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni previste dal presente Contratto, anche in senso sfavorevole all’Utilizzatore, fatta eccezione per: (i) il Tasso Leasing; (ii) gli Interessi di Mora; (iii) le spese di istruttoria; (iv) gli oneri relativi alla perizia tecnico estimativa (se previsti); (v) le spese di registrazione del Contratto; (vi) il Tasso di Attualizzazione del Corrispettivo Residuo dandone comunicazione, con preavviso minimo di 60 (sessanta) giorni, secondo le modalità previste dall’art. 118 del TUB. Ai fini di cui sopra, a titolo esemplificativo, costituiscono giustificato motivo, tra l’altro, le variazioni generalizzate delle condizioni di mercato, nonché i mutamenti della disciplina civilistica e fiscale relativa ai rapporti regolati dalle presenti condizioni, od il mutamento del grado di affidabilità dell’Utilizzatore stesso in termini di rischio di credito. L’Utilizzatore potrà recedere dal Contratto entro la data prevista per l’attuazione della modifica mediante invio di apposita comunicazione, senza spese e con applicazione delle condizioni precedentemente praticate, saldando entro i successivi 15 (quindici) giorni tutto quanto dovuto alla Concedente a titolo di credito scaduto e non pagato, a titolo di credito residuo in linea capitale come risultante dal piano di ammortamento, nonché tutto quanto eventualmente anticipato dalla Concedente a partire dalla data di sottoscrizione del Contratto fino al momento di cessazione del Contratto, a titolo di onere (anche di Legge), costo o spesa, al netto dell’Anticipazione, se dovuta.
Procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie e contestazioni: Ai sensi dell’art. 128-bis del TUB, della delibera del CICR n. 275 del 29.7.08 come modificata con decreto d’urgenza del Ministro dell’economia e delle finanze - Presidente del CICR, n. 127 del 10 luglio 2020 ed in conformità alle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” della Banca d’Italia del 12.08.2020 e successive modifiche ed integrazioni, la Concedente aderisce all’Arbitro Bancario Finanziario per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. In caso di contestazione sul servizio finanziario o sul bene / servizio oggetto del Contratto, l’Utilizzatore può presentare reclamo scritto alla Concedente, scrivendo a: Fiditalia S.p.A. - Servizio Reclami-Via X. Xxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxx, oppure inviando la contestazione via fax al n. 02- 43.01.86.35, o scrivendo all’indirizzo e-mail xxxxxxx@xxx0.xxxxxxxxx.xx. L’Utilizzatore rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua ricezione da parte della Concedente, potrà presentare formale ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, purché non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi dalla presentazione del reclamo. Il ricorso è redatto utilizzando l’apposita modulistica pubblicata sul sito internet dell’Arbitro Bancario Finanziario (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) e reperibile presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico e potrà essere inoltrato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente, a qualunque filiale della Banca d’Italia o presentato direttamente presso tutte le filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico.
Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e s.m.i, prima di fare ricorso all’Autorità Giudiziaria, l’Utilizzatore e la Concedente devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo, anche in assenza di preventivo reclamo:
- all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR, il cui Regolamento può essere consultato sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx;
oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx). La condizione di procedibilità menzionata all’art. 17.3 si intende assolta nel caso in cui l’Utilizzatore abbia esperito il procedimento di cui all’art. 17.2 presso l’Arbitro Bancario Finanziario.
Foro competente: Per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, risoluzione ed esecuzione del Contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano. Tuttavia, nel caso in cui la Concedente fosse attrice, essa potrà adire il Foro di Milano o quello di una propria Filiale, oppure il Foro del domicilio del convenuto. Tempi massimi di chiusura del rapporto: In caso di recesso dal Contratto ed in caso di cessazione per qualsiasi causa dello stesso, la Concedente provvederà ad
estinguere il rapporto entro 90 (novanta) giorni lavorativi bancari, qualora non si verifichino cause impeditive non dipendenti dalle Parti. Tale termine decorre dal
momento in cui l’Utilizzatore ha adempiuto a tutte le richieste della Concedente strumentali all’estinzione del rapporto.
FIDITALIA S.p.A., Xxx X. Xxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxxxx Tel. +39 02.4301.1 Fax x00 00.0000.00.00 ‐ xxx.xxxxxxxxx.xx ‐ Società a Socio Unico ‐ CAPITALE SOCIALE EURO 130.000.000,00 I.V. ‐ COD. FISCALE, P. IVA E REGISTRO IMPRESE MILANO N° 08437820155 – ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 106 TUB (C.D. "ALBO UNICO") AL N° 37 E SOTTOPOSTO ALLA VIGILANZA DI BANCA D’ITALIA CON SEDE IN XXX XXXXXXXXX, 00 00000 XXXX ‐ SOCIETÀ ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI ISTITUTI DI PAGAMENTO DI CUI ALL’ART. 114‐ SEPTIES T.U.B. AL N° 10 ‐ INTERMEDIARIO ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI SEZ.D N° ISCR. D000026922 ‐ ASSOCIATA ASSOFIN E ASSILEA. FIDITALIA S.P.A. È SOGGETTA ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETE GENERALE S.A.
Mod. LSG 02 FI_SF - 02/2023_05
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