Sul concetto di patti aggiunti e contrari al contenuto del documento contrattuale
Sul concetto di patti aggiunti e contrari al contenuto del documento contrattuale
CORTE DI CASSAZIONE, sezione seconda civile, ord. 20 gennaio 2022, n. 1742; Pres. Manna
– Est. Dongiacomo
[prova testimoniale – limiti e divieti – art. 2722 c.c. – ammissibilità – patti aggiunti o contrari – vendita immobiliare – volontà negoziale]
Xxxxxxx – Nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risulti in alcun modo previsto dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato nell’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, quando il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura oppure di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità. (massima ufficiale)
Fatto – Il caso che ha portato a pronunciarsi l’organo di nomofilachia è così sintetizzabile. Xxxxx conveniva in giudizio Xxxx, Xxxxxxxxx e Xxxxx, chiedendo l’accertamento e la dichiarazione della sua proprietà sulla quota di un determinato fabbricato costituente un rustico. A sostegno della domanda, l’attore deduceva di aver alienato a Mevio, nel 2001, la quota pari ai 2/9 di una villa, con esclusione della quota relativa al rustico facente parte del complesso; detto rustico era stato poi venduto da Xxxxx, nel 2008, a Caia e Sempronio. Successivamente Xxxxx, rilevando un errore materiale nell’atto della compravendita con Xxxxx per la mancata indicazione del rustico nel mappale, aveva inviato a quest’ultimo un atto di identificazione catastale per la rettifica dell’errore. L’atto veniva comunque redatto, senza la sottoscrizione dell’attore, con successiva voltura del mappale nel quale veniva ricompreso il rustico. Resistevano in giudizio Xxxx, Xxxxxxxxx e Mevio deducendo che la vendita della villa a Mevio ricomprendeva anche le adiacenze ed il mappale in questione.
Se il Tribunale rigettava la domanda proposta da Xxxxx condannandolo altresì, ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c., al risarcimento dei danni in favore di Xxxxx, la Corte d’appello accoglieva parzialmente le censure di Tizio rigettando la domanda di risarcimento dei danni proposta da Xxxxx (e accolta dal Giudice di primo grado) ai sensi dell’art. 96, comma 1°, c.p.c. e confermando, per il resto, la sentenza impugnata.
Avverso la predetta pronuncia proponeva ricorso per cassazione Xxxxx, formulando tre motivi di ricorso. Per quanto qui di interesse, con il terzo motivo impugnava la sentenza nella parte in cui il Giudice di seconde cure si era limitato, da un lato, a ribadire che la domanda proposta dall’attore avrebbe dovuto essere qualificata come una rivendicazione ex art. 948 c.c. e, dall’altro lato, ad affermare che l’intestazione del mappale relativo al rustico, a seguito del contratto di compravendita del 2001 e del successivo atto di identificazione catastale del 2008, era stata correttamente effettuata in favore dell’acquirente: il ricorrente denuncia l’omessa disamina dei temi di impugnazione quali l’illegittimità dell’atto di identificazione catastale, in quanto privo del consenso e della sottoscrizione del venditore, e, di conseguenza, della sua trascrizione. Si sofferma in particolare sull’inutilizzabilità della prova testimoniale in materia immobiliare. Xxxxx conclude, dunque, asserendo l’errata conclusione della Corte consistente nel riconoscimento dell’avvenuto trasferimento a Mevio anche del mappale relativo al rustico, non risultando (il trasferimento) dall’atto di compravendita e non potendo, a tale fine, valere né l’atto di identificazione catastale in mancanza della sottoscrizione del venditore, né, tantomeno, le testimonianze rese in violazione del divieto previsto dall’art. 2722 c.c.
Questioni – La Suprema Corte dichiara infondati il secondo e terzo motivo con assorbimento del primo tornando, per quanto di nostro precipuo interesse, sulla dibattuta questione dell’ammissibilità della prova testimoniale relativa a patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale il cui divieto, in termini generali, è stabilito dall’art. 2722 c.c. In continuità con un orientamento di legittimità ormai consolidato (e pressochè unanime), la Cassazione afferma che i limiti legali di ammissibilità della prova orale non operano quando la prova sia diretta non già a contestare il contenuto di un documento ma ad esplicitarne il significato: in particolare, il divieto dell’ammissione della prova testimoniale stabilito dall’art. 2722 c.c., in ordine ai patti aggiunti o contrari al contenuto negoziale di un documento, riguarda, secondo il Collegio, solo gli accordi diretti a modificare (ampliandolo o restringendolo) il contenuto del negozio, mentre il divieto non si estende alla prova diretta ad individuarne la reale portata della volontà delle parti attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti. Ancora, si esplicita che nel concetto di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto
od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto e che non possono, perciò, ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto, ma che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, cosicché la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale. Ne consegue che, in caso di vendita di un immobile, qualora il bene sia stato contrattualmente individuato, nella sua localizzazione e struttura, in modo sufficientemente certo, ma non ne sia stata precisata la consistenza e siano da escludere sia la vendita a corpo che quella a misura o di specie, è ammissibile la prova testimoniale volta ad accertare l’intervenuta pattuizione circa la misura del bene e la sua entità.
Precedenti – Il principio di diritto affermato nella pronuncia in epigrafe appare allineato alla prevalente giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Corte ha chiarito a più riprese che «i limiti legali di ammissibilità della prova testimoniale fissati dall’art. 2722
c.c. [...] non operano allorché detta prova sia intesa non già a contestare il contenuto del documento, ma a renderne esplicito il significato» (Cass., 16 luglio 2003, n. 11141, in DeJure). Ancor più nettamente – sempre confermando la non operatività dei limiti legali di ammissibilità della prova orale qualora la prova sia diretta meramente ad esplicitare il significato del contratto –, ha evidenziato che il divieto in esame «riguarda solo gli accordi diretti a modificare ampliandolo o restringendolo, il contenuto del negozio, mentre il divieto non riguarda la prova diretta ad individuarne la reale portata attraverso l’accertamento degli elementi di fatto che determinarono il consenso dei contraenti» (Cass., 9 aprile 2008, n. 9243, in Giur. it., 2008, 2447, e, nei medesimi termini, Cass., 12 giugno 2012, n. 9526, in DeJure). Invero, già Cass., 9 febbraio 1981, n. 782, in DeJure, escludeva la possibilità di estendere il limite di ammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c. agli elementi idonei al solo chiarimento del contenuto contrattuale, con il riscontro dell’effettiva volontà dei contraenti. Ancora, in tempi recenti, Cass., 7 novembre 2018, n. 28407, in DeJure, ha affermato che «il divieto […] opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento». In termini identici alla pronuncia in esame si veda, ex multis, Cass., 30 giugno 2005, n. 14024, in DeJure. V. altresì Cass., 5 marzo 2007, n. 5071, in DeJure, la quale ha esplicitato che «nella nozione di patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale, in relazione ai quali opera il divieto di ammissione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c., non rientrano quelle pattuizioni il cui contenuto od oggetto non risultino in alcun modo previsti dal contratto (e che non possono, perciò,
ritenersi comprese nel negozio consacrato dall’atto scritto), e che non siano in contrasto con la volontà contrattuale precisamente e compiutamente espressa, così che la prova testimoniale deve ritenersi ammissibile quando essa non miri ad ampliare, modificare o alterare la disciplina obiettiva prevista nel contratto stipulato per iscritto ma abbia ad oggetto elementi di mera integrazione e chiarificazione del contenuto della volontà negoziale». Per concludere, x. Xxxx., 9 giugno 2010, n. 13876, in DeJure, la quale esclude che il divieto di cui all’art. 2722 c.c. possa estendersi alle ipotesi «in cui si vogliano provare fatti storici che non alterino la veridicità della prova documentale».
La Suprema Corte ammette inoltre la prova per testimoni dell’avveramento o meno dell’evento dedotto come condizione di efficacia di un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam (Cass., 22 marzo 2000, n. 3412, in DeJure).
Sulla non operatività del limite di ammissibilità di cui all’art. 2722 c.c. in relazione al documento costituito da una scrittura privata firmata da una sola parte, si veda invece Cass., 9 marzo 1995, n. 2747, in Giur. it., 1996, I, 236, con nota di XXXXX; Cass., 1° giugno
1968, n. 1663, in Giur. it., 1969, I, 1803, con nota di SCARDACCIONE; Cass., 26 agosto 1993,
n. 9021, in Foro it., Rep. 1993, voce Prova testimoniale, n. 8.
Le sezioni unite hanno invece chiarito che, nella compravendita immobiliare, il prezzo diverso da quello indicato nell’atto scritto, avendo ad oggetto un elemento essenziale del contratto, soggiace sempre alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall’art. 2722
c.c. (Cass., sez. un., 26 marzo 2007, n. 7246, 2007, I, 1189, in Nuova giur. civ. comm., con nota di XXXXXXX).
Nota bibliografica – Il divieto della prova testimoniale previsto dall’art. 2722 c.c. deriva da un’antica massima d’esperienza secondo la quale i contraenti che concordano nuovi patti, aggiunti o contrari, a quelli che risultano da un documento, di regola si preoccupano di redigere in forma scritta anche detti accordi sopravvenuti, attraverso la modifica del documento originario ovvero redigendone un altro. La ratio e la portata applicativa della disposizione in esame vengono indagate da CARNELUTTI, Documento e negozio giuridico, in Studi di diritto processuale, II, Cedam, 1928, 3 ss.; SCARDACCIONE, Le prove, in Giurisprudenza sistematica civile e commerciale diretta da Bigiavi, Utet, 1965, 255 ss. Sull’applicabilità della regola in esame alle clausole secondarie per le quali si ammette che la forma non sia richiesta a pena di nullità cfr. C.M. XXXXXX, Diritto Civile, 3, Il contratto, 3° ed., Xxxxxxx, 2019, 270 ss.; X. XXXXX, Prove, in Commentario del codice civile a cura di Xxxxxxxx e Branca, Zanichelli, 2015, 569 ss.
Con specifico riguardo alla non applicabilità della norma quando si dimostri che il patto serve alla determinazione dell’oggetto o dello scopo del contratto, ossia quando la sua
funzione è quella di chiarire e di interpretare la scrittura (in tal senso si parla di iuxta scriptum), e non, invece, di completare o modificare il suo contenuto v., XXXXXXXX, voce Prova testimoniale (dir. proc. civ.), in Noviss. dig. it., XIV, Utet, 1966, 347 ss., il quale osservava che in detta ipotesi non si configurano, in realtà, due accordi, ma un’unica struttura negoziale di cui occorre interpretare il significato. Non ricorre, d’altro canto, iuxta scriptum, nell’ipotesi in cui i capitoli di prova testimoniale tendano a completare o modificare il contenuto del contratto, nonché, come già precisava GIBINO, La prova testimoniale nel processo civile, Xxxxxx, 1970, 60 ss., nel caso in cui la comune volontà delle parti risulti già chiaramente manifestata nelle espressioni letterali adoperate nel documento. Sul punto cfr. altresì MARZOCCHI, La prova testimoniale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 415.
Sulla configurabilità della prova testimoniale quale “materiale”, al pari degli altri fatti allegati e provati dalle parti, utilizzabile dal giudice che applica le norme sull’interpretazione del contratto si veda IRTI, Testo e contesto, una lettura dell’art. 1362 codice civile, Cedam, 1996, 194, nt. 97.
Xxxxxxx Xxxxxxx
Dottoranda di ricerca in Diritto privato presso l’Università di Pisa