NELLA CONCILIAZIONE AVVIENE UNA TRANSAZIONE
Il trattamento delle somme erogate in sede di conciliazione e/o
al termine del rapporto .
Milano – Auditorium Sole 24 ore 17 aprile 2018
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NELLA CONCILIAZIONE AVVIENE UNA TRANSAZIONE
(ART. 1965 COD. CIV.)
OVVERO UNA RECIPROCA CONCESSIONE DELLE PARTI ALLO SCOPO DI PORRE FINE AL CONTENDERE
( O PREVENIRLO)
O, A TITOLO/SCOPO SIMILARE, SI ESPRIMONO RINUNCE
IN LINEA GENERALE ANCHE NELLA TRANSAZIONE
IL TITOLO PER CUI VIENE EROGATA UNA SOMMA
SEGUE LA TASSAZIONE E LA CONTRIBUZIONE RELATIVA ALLA SOMMA
GLI ENTI POSSO CONTESTARE IL «NOMEN IURIS» DEL TITOLO INDICATO DALLE PARTI
SE VI SONO EVIDENZE DIFFERENTI
DISTINZIONE
fra
DANNO EMERGENTE
LUCRO CESSANTE
▪ Sono somme atte a ▪ Somme che risarciscono il
reintegrare il patrimonio o la personalità del lavoratore (danno morale, biologico, esistenziale, di professionalità, di immagine, per mobbing etc.)
▪ NON sono imponibili (né fisco né contributi)
mancato guadagno e/o il danno meramente economico, anche in prospettiva futura (perdita di chance).
▪ Sono imponibili su entrambi i fronti.
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SI DISTINGUE ANCHE FRA
fra
transazione SEMPLICE transazione NOVATIVA
▪ Nella fase di conciliazione e reciproche concessioni il titolo (o i titoli) del contendere non cambiano, ma le parti si accordano su una quantificazione condivisa
▪ Vi possono essere anche più titoli distinti.
▪ Le parti trovano un accordo completamente slegato dalla situazione che ha originato la vertenza (art. 1230 c.c.)
▪ E’ come se il contratto avesse un’origine del tutto nuova e distinta >> Deve essere chiara la volontà delle parti di estinguere l’obbligazione precedente, costituendone una nuova.
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Esempi di transazione semplice:
Differenze retributive
Riconoscimento di livello o qualifica differente Xxxxxxxx spese / trasferte non conteggiati Restituzione preavviso trattenuto
Indennità risarcitorie per il licenziamento
NB per poter parlare di transazione novativa non appare sufficiente il semplice disconoscimento formale delle richieste del lavoratore
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La transazione novativa è in genere:
(circ. Inps 263/1997 e 6/2014; AE circ. 326/E/1997)
▪ Imponibile dal punto di vista contributivo
(anche se corrispettivo indiretto che trova titolo/origine nel rapporto di lavoro – escluso solo se titolo realmente autonomo)
▪ Imponibile dal punto di vista fiscale (tassazione ordinaria)*
* Tassazione ad aliquota tfr se si considera «data in occasione della cessazione del rapporto».
LA TASSAZIONE COME ARRETRATI DAL P.D.V. FISCALE
(Art. 17 co. 1 Lett. b del TUIR)
E’ POSSIBILE SOLO SE:
- IMPORTI RIFERITI AD ANNI PRECEDENTI
- EROGATI PER EFFETTO DI LEGGI, SENTENZE O CONTRATTI COLLETTIVI E NON PER CAUSE DIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELLE PARTI
QUINDI LE SOMME A TRANSAZIONE, SE IMPONIBILI E SE NON RIFERITE AD ALTRI TITOLI SPECIFICI, SONO SOGGETTE ALLA TASSAZIONE ORDINARIA (SCAGLIONI IRPEF, CONGUAGLIO ETC.)
XXXXX EROGATA DAL DATORE DI LAVORO AL FINE DI FAVORIRE LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO (SPECIFICAMENTE FINALIZZATA ALLO SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO E ALLA NON IMPUGNAZIONE DELLE CAUSE DI CESSAZIONE)
(ART. 4 CO 2/BIS DL 173/98 >> INTERPR. AUT. ART. 12 L. 153/69)
⮚ E’ ESENTE DA CONTRIBUZIONE
⮚ E’ IMPONIBILE FISCALMENTE AD ALIQUOTA TFR
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POSSIBILE CONSIDERARLA TALE SE COSTITUISCE UN REALE INCENTIVO, DIFFICILE DA SOSTENERE IN CASI COME PENSIONAMENTO VOLONTARIO, DIMISSIONI SPONTANEE, GRANDE LASSO DI TEMPO FRA CESSAZIONE E CONCILIAZIONE
LA SUA EROGAZIONE NON FA PERDERE IL DIRITTO ALLA NASPI (O SIMILI) SE LA CAUSALE DI CESSAZIONE RIMANE IL LICENZIAMENTO (O ALTRA CHE DÀ DIRITTO ALLA NASPI)
ATTENZIONE: IN CASO DI COLLABORAZIONI (XX.XX.) EVENTUALI INCENTIVI ALL’ESODO O SOMME A TRANSAZIONE DEL RECESSO SONO COMUNQUE IMPONIBILI CONTRIBUTIVAMENTE
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NON E’ NECESSARIO CHE SIA OFFERTO ALLA GENERALITÀ (O AD UNA PLURALITÀ) DI LAVORATORI.
CIÒ ERA FRUTTO DI UNA VECCHIA INTERPETAZIONE GIURISPRUDENZIALE (CASS. 6663/2002)
CHE PERÒ
- RIGUARDA LA NORMATIVA ANTE RIFORMA
- SI RIFERISCE A UN CASO PARTICOLARE (la quantificazione di un’eventuale buonuscita era già stata concordata a livello contrattuale in sede di assunzione)
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PUÒ L’INCENTIVO ALL’ESODO «REGGERE» UNA CONCILIAZIONE TOMBALE ?
⮚ IN LINEA DI PRINCIPIO SÌ
⮚ IN VIA PRUDENZIALE, SI PREFERISCE “SDOPPIARE” LE SOMME, INDIVIDUANDO INSIEME ALL’INCENTIVO ALL’ESODO UNA ULTERIORE SOMMA, IMPONIBILE CONTRIBUTIVAMENTE, PER LE RINUNCE GENERALI (ma sotto un profilo rigoroso non sarebbe indispensabile).
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LA SOMMA CHE COSTITUISCE LA TRANSAZIONE DI UN LICENZIAMENTO (PER MEZZO DELLA QUALE IL LAVORATORE RINUNCIA ALL’IMPUGNAZIONE E SI DETERMINA LA DEFINITIVA ED IRREVOCABILE CESSAZIONE DEL RAPPORTO) È
⮚ ESENTE DA CONTRIBUZIONE (CIRC. INPS 263/1997 – PUNTO 2)
⮚ ASSOGGETTATA FISCALMENTE CON L’ALIQUOTA DEL TFR
INPS PRECISA PIÙ VOLTE CHE RESTA COMUNQUE IMPONIBILE L’INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
PUÒ ESSERE RISCHIOSO IN UNA CONCILIAZIONE FAR CONFLUIRE ANCHE GLI IMPORTI DEL PREAVVISO NELLE INDENNITÀ ESENTI
(INC. ESODO O TRANSAZIONE SU LICENZIAMENTO)
In ogni caso, vista l’irrinunciabilità della contribuzione, i contributi relativi potrebbero essere richiesti. (NB la sussistenza del preavviso è in re ipsa rispetto al tipo di licenziamento adottato ).
LA VOCE «INTEGRAZIONE TFR» È QUANTO MAI INOPPORTUNA E RISCHIOSA
LA MODALITÀ DI CALCOLO DEL TFR È PRECISAMENTE STABILITA DALLA LEGGE ED EVENTUALI INTEGRAZIONI NON DOVREBBERO SCONTARE L’ESENZIONE CONTRIBUTIVA
INOLTRE, IL TFR FA RIFERIMENTO A RETRIBUZIONI O TRATTAMENTI: VE NE SONO FORSE DI «NASCOSTI» ?
IL DIRIGENTE
SALVO IL CASO DI LIC. DISCRIMINATORIO (O COLLETTIVO) È DESTINATARIO IN GENERE DI UNA TUTELA DI NATURA CONTRATTUALE
PREAVVISO ELEVATO – SEMPRE IMPONIBILE INPS/IRPEF
INDENNITÀ SUPPLEMENTARE – DIPENDE DALLA QUALIFICAZIONE DATA DAL CCNL
EVENTUALE SOMME AGGIUNTIVE RIFERITE AL LICENZIAMENTO SONO TASSATE SOLO IRPEF TFR
Tutela - Onere | Tipo di licenziamento | Specifiche |
Reintegra (o 15m) + risarcimento integrale + diff. contributi con sanzioni | 1) Discriminatorio [matrimonio - maternità] – Motivo illecito | Non rileva il numero dei dipendenti |
2) Orale | ||
Reintegra ( o15m) + risarcimento fino a 12 mensilità + diff.contributi senza sanzioni. | 3) Disciplinare con reintegra Comma 4 | - se il fatto non sussiste - se per il fatto è prevista sanzione conservativa da CCNL |
4) Inidoneità fisica / psichica Comma 7 che rinvia a 4 | ||
5) GMO con reintegra Comma 7mche rinvia a 4 | - manifesta insussistenza | |
6) Collettivo per violazione criteri scelta | ||
Indennità 12 - 24 mensilità (no contributi) | 7) Disciplinare senza reintegra Comma 5 | - non ricorrono gli estremi g.m.s. o g.c. |
8) GMO senza reintegra Comma 7 | - insussistenza [non manifesta] | |
9) Collettivo per violazione procedura Comma 7 | ||
Indennità 6 - 12 mensilità (no contributi) | 10) Meri vizi formali Comma 6 | G.m.s . o g.c. sussistenti |
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IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
IL DECRETO LEGISLATIVO CONTIENE UNA NUOVA DISCIPLINA SANZIONATORIA PER I LICENZIAMENTI INVALIDI E/O ILLEGITTIMI
Solo per alcuni lavoratori si passa ad un regime sanzionatorio che prevede
Per i licenziamenti per Per i licenziamenti per giustificato
giustificato motivo oggettivo UNA SOLA SANZIONE
(solo tutela obbligatoria forte)
rispetto alle 2 previgenti
motivo soggettivo o per giusta causa
3 SANZIONI
(reintegrazione forte/debole/obbligatoria forte) al pari del passato
A queste si aggiunge la sanzione in caso di vizi formali o procedurali del licenziamento
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RISPETTO AL PASSATO, SULLA TUTELA PER IL LICENZIAMENTO
⮚ LE MENSILITÀ SONO PROGRESSIVE (ENTRO UN MINIMO E UN MASSIMO) RISPETTO ALL’ANZIANITÀ DEL LAVORATORE
⮚ CAMBIA LA MODALITÀ DEL CONTEGGIO DELLA «MENSILITÀ»
DA RETRIBUZIONE DI FATTO
A ULTIMA RETRIBUZIONE UTILE AI FINI DEL TFR *
(*vedi orientamento CSR CDL Milano) ANCHE NELLE AZIENDE SOTTO I 15 DIPENDENTI
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LA REINTEGRAZIONE
GLI IMPORTI DOVUTI PER LA REINTEGRAZIONE CHE RISTORANO LA SCOPERTURA FRA LA DATA DI LICENZIAMENTO E QUELLA DELLA REINTEGRA SONO IMPONIBILI AI FINI INPS (INT. 12/2012) ED IRPEF *
LE EVENTUALI MENSILITÀ (15) ALTERNATIVE AL RIENTRO SONO ESENTI CONTRIBUTIVAMENTE E SOGGETTE ALIQUOTA DEL TFR
* eventualmente scomponibili fra arretrati e in corso
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LA REINTEGRAZIONE
IN CASO DI XXXXXXXXX SI PONE UN PROBLEMA LADDOVE LA NORMA PARLA DI «VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI»
IL CHE EVIDENTEMENTE NON SI RISOLVE (IN PIÙ O IN MENO) CON IL MERO ASSOGGETTAMENTO DELLE SOMME EROGATE PER IL PERIODO SCOPERTO
SOPRATTUTTO NEL “CATUC” OVE LA RETRIBUZIONE DA PRENDERE A BASE NON È PIÙ QUELLA DI FATTO MA QUELLA UTILE AI FINI DEL TFR
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CASI PARTICOLARI: LA REINTEGRA «SPURIA»
MENSILITÀ (DA 2,5 A 12) PER LA «REINTEGRA» DEL CONTRATTO A TERMINE SONO ESENTI CONTRIBUTIVAMENTE IN QUANTO DESTINATI A RISARCIRE IL LAVORATORE DEL DANNO ANCHE CONTRIBUTIVO (CIRC. INPS 40/2011)
MENSILITÀ FINO A 12 PER TUTELA REALE DEBOLE
CONTRIBUZIONE PARAMETRATA A QUELLA PERSA (QUINDI la SOMMA IN SÉ È ESENTE, MA L’ONERE CONTRIBUTIVO RESTA)
Irpef – ALIQUOTA ORDINARIA (QUALCUNO PROPONE SDOPPIATA FRA ORDINARIA E ARRETRATI)
Solo per lavoratori destinatari del CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI
IN COSA CONSISTE?
Al fine di evitare strascichi giudiziali, il datore di lavoro può offrire al lavoratore licenziato – mediante consegna di assegno circolare - un importo di ammontare pari a UNA MENSILITÀ della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR PER OGNI ANNO DI SERVIZIO indennità che non potrà comunque essere inferiore a DUE e superiore a DICIOTTO mensilità. (quindi non è, come si dice di solito, sempre “la metà”)
SOMMA NON SOGGETTA A IMPOSIZIONE FISCALE NE’ CONTRIBUTIVA
L’offerta dovrà essere formulata entro il termine di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni dalla ricezione della lettera di recesso), in una delle sedi protette previste per legge.
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Offerta conciliazione e tutela obbligatoria forte a confronto
anni | 2 | 6 | 12 | 18 | |||
ipotesi reddito /anni | incid.fisc | ||||||
(reale) | |||||||
2000mese/280000 ral | 2000 | ||||||
tutela max ctc | 8000 | 24000 | 48000 | 48000 | |||
netto | 24% | 6080 | 18240 | 36480 | 36480 | ||
offerta conciliativa | 4000 | 12000 | 24000 | 36000 | |||
4000mese/560000 ral | 4000 | ||||||
tutela max ctc | 16000 | 48000 | 96000 | 96000 | |||
netto | 31% | 11040 | 33120 | 66240 | 66240 | ||
offerta conciliativa | 8000 | 24000 | 48000 | 72000 | |||
6000mese/84000 ral | 6000 | ||||||
tutela max ctc | 24000 | 72000 | 144000 | 144000 | |||
netto | 35% | 00000 | 00000 | 00000 | 93600 | ||
offerta concliiativa | 12000 | 36000 | 72000 | 108000 |
L’accettazione dell’assegno in sede protetta da parte del lavoratore comporta
l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento
e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta
Le eventuali ulteriori somme riconosciute al lavoratore a tacitazione di qualsivoglia altra pretesa derivante dal rapporto di lavoro sono assoggettate al regime fiscale (e contributivo) ordinario.
N.B.
Resta ferma la possibilità (NB ALTERNATIVA ALL’OFFERTA CONCILIATIVA) per le parti di addivenire a ogni altra modalità di conciliazione prevista dalla legge.
L’esenzione si realizza (pare) solo con il rispetto della forma («antica») prevista dalla legge (pagamento con assegno circolare); non necessario che l’offerta/pagamento preceda formalmente la conciliazione, può anche essere contestuale (non successiva) e/ concordata preliminarmente fra le parti.
Rispetto all’esenzione:
Non è ovviamente possibile indicare una somma superiore a quella delle modalità di calcolo
(tenere evidenza di come si è determinata la somma)
Non appaiono controindicazioni – a stretto parere del relatore - a concludere per una somma minore.
NB il comportamento delle parti in sede di offerta non è concludente per il proseguo della vertenza.
Previste all’art. 67 comma 1 lett. L del TUIR
Sono soggette a rit. acconto del 20 % e confluiranno nei redditi ordinari del lavoratore.
Sono esenti contributivamente in quanto non collegate al rapporto di lavoro ed espressione di mera rinuncia all’azione o impegno analogo.
Anche se sono della stessa «famiglia» del lavoro autonomo occasionale, non si paga contribuzione over 5000 annui.
NON possono essere utilizzate (parere personale) per la transazione novativa di un rapporto di lavoro, laddove le rinunce esperite non perdano ogni collegamento con il rapporto di lavoro
Possono essere utilizzate nei casi in cui un rapporto di lavoro non si sia costituito o per rinunce che non vi hanno alcun collegamento
• Mancato rispetto di promessa di assunzione
• Rinuncia all’assunzione in caso di appalto, distacco o somministrazione illegittimi.
• Rinuncia all’esercizio di azioni di responsabilità solidale nei casi suddetti (fermo restando che la rinuncia può intervenire solo ex post e per la parte retributiva)
Nell’esternalizzazione:
Per la rinuncia all’assunzione o all’esercizio di responsabilità solidale, vedi casi precedenti.
Le somme corrisposte per retribuzioni in merito a responsabilità solidale sono imponibili e il committente è tenuto ad operare come sostituto di imposta (come non ce lo ha ancora spiegato nessuno …).
Per la parte contributiva, si può attendere l’esercizio della stessa da parte degli Enti.
Le spese legali.
Sono teoricamente esenti (Inps/Irpef) .
Sarebbe meglio – a tal fine - che le stesse derivassero da un ben preciso titolo di spesa o sentenza, altrimenti la loro aleatorietà o indefinitezza potrebbe essere contestata.
Si risolve spesso con la fattura dell’avvocato o del patrocinante di controparte intestata direttamente all’azienda (accollo) .
(Ricordarsi la rinuncia alla solidarietà delle spese prevista da art. 13 LPF)
Data la complessità dell’argomento, meglio sempre usare criteri prudenziali.
Esprimere ed identificare sempre con precisione (senza commistioni) i titoli di ciò che si corrisponde / concilia.
Precisare sempre il lordo (mai il netto) delle somme che si corrispondono – eventualmente usare la formula «lordo corrispondente al netto di ….. esperite le ritenute attuali».
Parlare sempre, possibilmente, in termini di importi definiti piuttosto che di “mensilità”.
Evitare di lasciarsi «ingolosire» da facili esenzioni.