B u n d e s s t r a f g e r i c h t
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numero dell’incarto: BV.2018.11
Decisione del 5 dicembre 2018 Corte dei reclami penali | |
Composizione | Giudici penali federali Xxxxxxx Xxxxx-Xxxxxxxxxxxx, Presidente, Xxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx, Cancelliera Xxxx Xxxxxxxx Xxxxxx |
Parti | |
A., rappresentato dall'avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Reclamante | |
contro | |
AMMINISTRAZIONE FEDERALE DELLE CONTRIBUZIONI, Controparte | |
Oggetto | Sequestro (art. 46 DPA) |
Fatti:
A. In data 7 maggio 2018 il Capo del Dipartimento federale delle finanze ha auto- rizzato l'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione affari penali ed inchieste (di seguito: DAPI) a condurre un’inchiesta fiscale speciale ai sensi de- gli art. 190 e segg. della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11) nei confronti di A., B. SA, C. SA, D. e di X. XX, Zurigo, per sospetto di sottrazione continuata di importanti somme d’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LFID), complicità ai reati fiscali (art. 177 LFID) come pure frode fiscale (art. 186 LIFD), commesse negli anni dal 2011 al 2016. Parallelamente l’AFC conduce un’inchiesta penale amministrativa nei confronti di A. e di D. per sospetto di truffa in materia di tasse giusta l'art. 14 cpv. 2 della legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), eventualmente di sot- trazione d'imposta preventiva giusta l'art. 61 lett. a della legge federale sull'im- posta preventiva (LIP; RS 642.21) in relazione all’attività di B. SA e di C. SA nei periodi fiscali 2012-2016 (act. 1.2).
B. Il 9 maggio 2018 il Direttore dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito: AFC) ha emesso un mandato di perquisizione riferito ai locali di pro- prietà di A. siti a Z. (act. 1.2). Il 16 maggio 2018 i collaboratori della DAPI hanno iniziato la perquisizione dell’appartamento, con la messa sotto sequestro degli atti rinvenuti, tra cui numerosi supporti di dati elettronici. Per l’apertura di una cassaforte è dovuta intervenire una ditta specializzata, di modo che la perquisi- zione ha dovuto essere interrotta ed essere finalizzata il giorno successivo (act. 2 pag. 2, act. 1.1). Avendo la perquisizione dovuto essere svolta sull’arco di due giorni, i collaboratori della DAPI hanno redatto due distinti verbali di se- questro, il primo per gli oggetti trovati nell’appartamento il 16 maggio 2018 ed il secondo per i mezzi di prova rinvenuti nella cassaforte forzata il 17 maggio 2018 (v. act. 2 pag. 2).
C. Con reclamo del 22 maggio 2018 A. è insorto contro il sequestro di documenti effettuato il 17 maggio 2018. Egli ha formulato le seguenti richieste:
Es seien die anlässlich der Hausdurchsuchung vom 17. Mai 2018 bei A. beschlagnahmten Beweismittel unverzüglich an den Beschwerdeführer herauszugeben.
Es sei die Weitergabe dieser Beweismittel auf dem Wege der Amts- bzw. Rechtshilfe an andere Amtsstellen oder Behörden zu unterlassen.
Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Eidgenössischen Steuerverwal- tung (ESTV).
(act. 1).
D. Il 28 maggio 2018 il direttore dell'AFC ha trasmesso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale il reclamo con le proprie osservazioni, chiedendo di respingere la conclusione n. 1, di dichiarare irricevibile la conclusione n. 2 ed eventualmente respingerla, di porre le spese di procedura a carico del recla- mante e di non pronunciare alcuna indennità (act. 2 pag. 10).
X. Xxx memoriale di replica del 18 giugno 2018, il reclamante si è riconfermato integralmente nelle proprie conclusioni ricorsuali, contestando in particolare l’assunto dell’AFC in merito all’esistenza di un fondato sospetto a carico di A. e la proporzionalità del sequestro. Il reclamante ha inoltre censurato la scelta dell’AFC di adottare la lingua italiana quale lingua della procedura (act. 8).
F. Con la propria duplica del 5 luglio 2018, l’AFC ha ribadito le proprie tesi. Inoltre, richiamando l’art. 25 cpv. 3 DPA, ha prodotto dei documenti ad uso esclusivo della scrivente Corte, i quali dimostrerebbero che il fondato sospetto si basa su mezzi di prova ed indizi concreti. A mente dell’AFC, il dossier confidenziale non potrebbe essere reso accessibile al reclamante, ritenuto il rischio di intralciare l’inchiesta penale fiscale che sarebbe ai propri inizi e di salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli imputati o contribuenti (act. 10 pag. 2 e 3).
G. Il 17 luglio 2018 la Corte dei reclami penali ha rinviato all’AFC il dossier confi- denziale chiedendo di fornire un riassunto del contenuto dei singoli documenti, oppure di indicare quali affermazioni delle osservazioni del 28 maggio 2018 e della duplica del 5 luglio 2018 si fondano sugli specifici documenti del dossier confidenziale (act. 11).
H. Con invio del 24 luglio 2018, l’AFC ha presentato un riassunto del sospetto fon- dato completato da rinvii ai documenti del dossier confidenziale, trasmesso per conoscenza al reclamante unitamente alla duplica (act. 12, 12.1, 13).
I. L’8 agosto 2018 il reclamante ha trasmesso alla scrivente Corte la propria presa di posizione, riconfermandosi sostanzialmente nelle proprie allegazioni (act. 14).
Le ulteriori argomentazioni delle parti verranno riprese, nella misura del neces- sario, nei successivi considerandi in diritto.
Diritto:
1. Le procedure per infrazione agli art. 190 e segg. LIFD sono rette dalla legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0; v. art. 191 cpv. 1 LIFD), in particolare dagli art. 19-50 DPA. Al perseguimento di infrazioni alla legge federale sull’imposta preventiva è pure applicabile il DPA (art. 67 cpv. 1 LIP). L'autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta è l'AFC (art. 190 cpv. 1 LFID e art. 67 cpv. 1 LIP).
2.
2.1 Contro i provvedimenti coattivi giusta gli art. 45 e segg. DPA e le operazioni e omissioni connesse può essere proposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 26 cpv. 1 DPA in relazione con l’art. 37 cpv. 2 lett. b della legge federale del 19 marzo 2010 sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Il diritto di reclamo spetta a chiunque è toccato dall’operazione impugnata e ha un interesse degno di pro- tezione all’annullamento o alla modifica (art. 28 cpv. 1 DPA). Il reclamo deve essere presentato per scritto all’autorità competente, con le conclusioni e una breve motivazione, entro tre giorni a contare da quello in cui il reclamante ha avuto conoscenza dell’operazione o ha ricevuto notificazione della decisione (art. 28 cpv. 3 DPA). Se la misura impugnata non emana dal direttore o capo dell’amministrazione in causa, il reclamo deve essere presentato a quest’ultimo (art. 26 cpv. 2 lett. b DPA), il quale, se non rettifica l’operazione o rimedia all’omissione in conformità delle conclusioni proposte, deve trasmetterlo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, con le sue osservazioni, al più tardi il terzo giorno feriale dopo il suo ricevimento (art. 26 cpv. 3 DPA).
2.2 Nel caso di specie, la misura impugnata è stata attuata il 17 maggio 2018 (act. 1.1, 1.2). Ritenuto che il lunedì 21 maggio 2018 era giorno festivo canto- nale sia in Ticino che a Zurigo, il reclamo interposto il 22 maggio 2018 è tem- pestivo (v. art. 28 cpv. 3 DPA).
2.3 Nella misura in cui è direttamente toccato dalla perquisizione effettuata nel pro- prio appartamento e in quanto detentore degli oggetti sequestrati, il reclamante ha senza dubbio un interesse degno di protezione a contestare la misura impu- gnata. La sua legittimazione ad agire è pacificamente data.
2.4 Per quanto concerne la richiesta ricorsuale di vietare la consegna dei mezzi di prova sequestrati ad altri uffici o autorità per via di assistenza amministrativa rispettivamente giudiziaria, va osservato che l’atto impugnato non contiene al- cuna decisione al riguardo che possa essere oggetto di impugnativa. E neppure dalle motivazioni del reclamo è possibile individuare una misura coercitiva o
altro genere di decisione che possa essere oggetto di verifica nell’ambito della presente procedura di reclamo. La richiesta ricorsuale è dunque irricevibile.
3. Con la propria duplica l’AFC ha presentato un dossier confidenziale. Essa ha specificato che i documenti in esso contenuti avrebbero potuto essere visionati unicamente dalla Corte dei reclami penali conformemente all’art. 25 cpv. 3 DPA, ad esclusione del reclamante (act. 10 pag. 2 e segg.).
3.1 Qualora la tutela d’importanti interessi pubblici o privati lo richieda, la Corte dei reclami penali prende cognizione della prova escludendo il reclamante o il ri- chiedente (art. 25 cpv. 3 DPA).
La Corte dei reclami penali non considera il semplice interesse dell’amministra- zione al mantenimento del segreto su determinate informazioni alla stregua di un importante interesse pubblico. La valutazione dell’importanza dell’interesse in gioco non è fissata dall’amministrazione, ma dall’istanza giudiziaria di con- trollo. La formulazione di cui all’art. 25 cpv. 3 DPA è imperativa. La Corte dei reclami penali nega l’accesso agli atti alla persona interessata solo allorquando la fattispecie corrisponde alle condizioni poste dalla normativa legale (decisione del Tribunale penale federale BV.2009.30 del 15 dicembre 2009 consid. 2.2; HAURI, Verwaltungsstrafrecht [VStrR], 1998, pag. 74 con riferimenti).
Secondo la prassi della Corte dei reclami penali, gli atti che non possono essere visionati da una parte ma su cui l’amministrazione intende fondarsi devono es- sere trasmessi alla Corte unitamente ad un riassunto del contenuto dei mede- simi, così che la parte interessata abbia la possibilità di prendere posizione al riguardo (decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5 con riferimenti).
3.2 Chiedendo di limitare l’uso del dossier confidenziale alla sola Corte dei reclami penali, l’AFC mira da un lato ad evitare che l’inchiesta penale fiscale venga intralciata e dall’altro a salvaguardare il segreto fiscale nei confronti degli impu- tati o di contribuenti (act. 10 pag. 3). Il generico riferimento al rischio di intralcio dell’inchiesta penale fiscale non è tuttavia sufficiente a giustificare una limita- zione dei diritti dei reclamanti all’accesso agli atti giusta l’art. 25 cpv. 3 DPA. La Corte dei reclami penali riconosce invece nel segreto fiscale (v. art. 110 LFID oppure art. 37 LIP) importanti interessi privati di terzi, che potrebbero giustificare una limitazione del diritto di accesso a documentazione fiscale (v. decisione del Tribunale penale federale BE.2018.2 del 30 maggio 2018 consid. 6.2.5).
3.3 Su invito di questa Corte, l’AFC ha in seguito presentato una “descrizione del sospetto fondato con rinvii ai documenti confidenziali”, trasmesso al reclamante per sua conoscenza (act. 12.1, act. 13).
Con scritto dell’8 agosto 2018, il reclamante ha preso posizione su tale descri- zione, contestando in particolare l’assunto dell’AFC secondo cui i finder fees dovrebbero essere inclusi quali redditi nella sua dichiarazione fiscale. Egli non ha peraltro chiesto ulteriore accesso ai documenti del dossier confidenziale, né ulteriori delucidazioni (act. 14).
3.4 Ne deriva che, in casu, la prassi summenzionata della Corte dei reclami penali è stata rispettata.
4.
4.1 Quale prima censura, è opportuno trattare la critica rivolta dal reclamante alla scelta della lingua italiana quale lingua del procedimento. In proposito, non ri- sulta chiaro dalle contestazioni esposte da A. se la sua doglianza sia rivolta unicamente alla lingua adottata dall’AFC nell’ambito della procedura da essa condotta, oppure anche alla lingua della presente procedura di reclamo. In ogni caso, non risulta che nella fattispecie sia stata impugnata una decisione di un’autorità inferiore in merito alla scelta della lingua della procedura. La scri- vente Corte analizzerà dunque unicamente la contestazione in quanto even- tualmente estesa alla presente procedura.
4.2 Giusta l’art. 3 della legge federale sull’organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71), applicabile al Tribunale penale federale (art. 2 cpv. 2 lett. b LOAP), la lingua del procedimento è il tedesco, il francese o l'italiano (cpv. 1). Il Ministero pubblico della Confederazione determina la lin- gua del procedimento all'apertura dell'istruzione (cpv. 2); tiene conto segnata- mente delle conoscenze linguistiche dei partecipanti al procedimento (lett. a), della lingua degli atti essenziali (lett. b), della lingua del luogo dei primi atti istrut- tori (lett. c). La lingua scelta vale fino alla chiusura del procedimento con deci- sione passata in giudicato (cpv. 3); può essere cambiata a titolo eccezionale in presenza di gravi motivi, segnatamente nel caso di disgiunzione o riunione dei procedimenti (cpv. 4). Nell’ambito della scelta della procedura, l’autorità infe- riore gode di un ampio potere di apprezzamento (decisione del Tribunale penale federale BB.2017.15 del 24 aprile 2017 consid. 3.3).
4.3 Nel caso di specie, sia il mandato di perquisizione del 9 maggio 2018 che il verbale di sequestro del 17 maggio 2018 contro cui il reclamante insorge, sono redatti in lingua italiana (act. 1.1, 1.2). In applicazione dell’art. 3 cpv. 2 LOAP, la lingua della procedura è dunque l’italiano. Dagli atti del dossier non risultano peraltro gravi motivi che imporrebbero un cambiamento della lingua: in partico- lare, non è sufficiente il fatto che l’apertura dell’inchiesta sia stata notificata ad altre parti sotto inchiesta in lingua tedesca, dovendo essere valutate le circo- stanze del singolo caso concreto (decisione del Tribunale penale federale BB.2014.80 del 27 marzo 2014 consid. 2.2. con riferimenti). Nella fattispecie,
buona parte degli atti sequestrati è in lingua inglese, la perquisizione è avvenuta nell’appartamento di proprietà del reclamante a Z. ed è verosimile che egli – sebbene residente a Dubai – conosca la lingua italiana essendo stato sposato con una ticinese ed essendo stato per anni soggetto fiscale ticinese (v. act. 2 pag. 3). Conformemente all’art. 4 cpv. 1 lett. d e art. 6 cpv. 1 e 2 della legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (legge sulle lingue; LLing; RS 441.1), rimane in ogni caso riservata la possibilità per il reclamante di rivolgersi alla scrivente Corte nella lingua ufficiale di sua scelta.
5. Il reclamante ritiene che il sequestro non sarebbe fondato su sospetti sufficienti, non adempiendo a tale condizione la semplice presunzione che A. avrebbe sot- taciuto al fisco parte dei propri redditi, attribuendoli invece alla società F. Corp., Seychelles. Ciò a maggior ragione ritenuto che l’AFC fonda le proprie ipotesi su una presunta distribuzione dissimulata di utili di B. SA e C. SA, ricavi che non potrebbero in ogni caso essere attribuiti al reclamante. Priva di fondamento sa- rebbe pure l’ipotesi dell’AFC secondo cui B. SA e C. SA non avrebbero dichia- rato correttamente i propri redditi.
5.1 Il sequestro previsto all'art. 46 DPA è una misura processuale provvisionale che permette di mettere in sicurezza gli oggetti che possono avere importanza quali mezzi di prova, rispettivamente gli oggetti e gli altri beni che saranno presumi- bilmente confiscati (art. 46 cpv. 1 lett. a e b DPA; DTF 120 IV 365 consid. 1c; 120 IV 164 consid. 1c pag. 166, 120 IV 297 consid. 3e pag. 299; 119 IV 326 consid. 7e pag. 328 e seg.). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta non ci si dovrà mo- strare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati e della relazione con gli oggetti o i valori sequestrati appaia verosimile (DTF 125 IV 222 consid. 2c non pubblicato; DTF 124 IV 313 consid. 4; 120 IV 365 consid. 1; sentenze del Tribunale penale federale BV.2007.9 del 7 novembre 2007, consid. 2; BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid 3; BV.2004.19 dell'11 ottobre 2004, consid. 2). Il sequestro è giu- stificato in presenza di sufficienti sospetti di reato; secondo costante giurispru- denza, l’indizio „sufficiente“ non presuppone che le prove e gli indizi diano indi- cazioni di un’alta probabilità di condanna; ciò nulla muta al fatto che un tale sospetto deve tuttavia rafforzarsi nel corso dell’inchiesta. Diversamente dal giu- dice del merito, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale non deve esaminare in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (DTF 124 IV 313 consid. 3b e 4; 120 IV 365 consid. 1c; sentenza del Tribunale penale fede- rale BB.2005.11 del 14 giugno 2005 consid. 2 e rinvii). La misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio dell’interesse pubblico e della proporzio- nalità (sentenze del Tribunale penale federale BV.2005.30 del 9 dicembre 2005 consid. 2.1 e BV.2005.13 del 28 giugno 2005 consid. 2.1 e rinvii; v. anche le
decisioni del Tribunale penale federale BV.2017.33 del 17 novembre 2017 con- sid. 2.1; BV.2017.25 del 17 ottobre 2017 consid. 3.2-3.3).
5.2 A fondamento del mandato di perquisizione e di conseguenza del sequestro, l’AFC ha indicato sussistere il fondato sospetto che le società svizzere B. SA e
C. SA – a dire dell’AFC dominate da A. – avrebbero commesso dei tentativi di sottrazione d’imposta non contabilizzando negli anni 2012 e 2014-2016 una parte degli utili che a loro spettavano per circa 109 milioni di franchi. Questo importo sarebbe stato illecitamente versato in parte a G. Ltd., Repubblica di Mauritius e in parte a H. Ltd., Cipro. In questo modo, l’imponibile delle due so- cietà svizzere sarebbe stato considerevolmente diminuito e sarebbero quindi state sottratte imposte sugli utili per somme considerevoli. Tramite la mancata dichiarazione all’AFC dell’importo sopra indicato quale distribuzione dissimulata di utile, nell’ambito dell’attività delle società B. SA e C. SA sarebbe stato sot- tratto anche un importo di imposta preventiva considerevole. Per quanto attiene a A., l’AFC ha il sospetto che egli negli anni dal 2011 al 2015 abbia occultato redditi per approssimativamente 52.7 milioni di franchi, non dichiarando tali im- porti in realtà generati tramite la sua attività professionale e illegalmente tra- smessi ad una società di sede (act. 1.1, 1.2).
5.2.1 L’AFC ha concretizzato tale sospetto con le proprie osservazioni del 28 maggio 2018 (act. 2), con la duplica del 5 luglio 2018 (act. 10) e tramite la descrizione del sospetto fondato con rinvii ai documenti confidenziali del 24 luglio 2018 (act. 12, 12.1).
5.2.2 In particolare, per quanto attiene ai finder fees, dal 2011 al 2016 A. avrebbe dichiarato, oltre ai redditi derivanti dalla sostanza detenuta, un reddito determi- nato sulla base del principio della libera concorrenza per la fornitura di presta- zioni a società estere del gruppo a lui riconducibili. Questo reddito sarebbe di fr. 700'000.-- negli anni dal 2011 al 2013, per poi aumentare sino a fr. 1'240'000.-- nel 2015. Questi importi erano stati concordati tra l’amministra- zione fiscale cantonale e la E. SA, rappresentante fiscale di A.. Dall’analisi dei rendiconti delle società riconducibili a A., l’AFC ha notato che esse avrebbero versato degli importi indicati quali finder fees in favore della società H. Ltd. (anch’essa facente parte del gruppo e indirettamente detenuta da A.) per il con- ferimento della gestione di parte del patrimonio di un’entità legata a doppio filo al governo angolano. A mente dell’AFC, l’apporto di tale cliente sarebbe tuttavia da ricondurre all’intermediazione effettuata da A., senza la quale il Gruppo I. non avrebbe potuto realizzare gli utili conseguiti. Una parte degli importi pagati quali finder fees sarebbero stati determinati in base a un Benchmark Study ela- borato da E. SA, consegnato alle autorità fiscali dei Cantoni di Zurigo e di Zugo, le quali hanno accettato la deduzione del costo presso le società elvetiche site sul loro territorio. Lo studio summenzionato illustrava come l’attività delle so- cietà elvetiche era possibile solamente grazie al supporto della società cipriota.
In seguito, la società cipriota ha riversato una parte importante degli importi ricevuti a una terza società riconducile a A., la F. Corp., la quale sarebbe in realtà una società di sede, senza alcuna attività. Essendo A. la persona di rife- rimento che svolgeva l’attività per conto di H. Ltd., l’AFC ritiene che X. avrebbe generato attraverso la F. Corp. enormi redditi per circa fr. 50 milioni, che non sarebbero stati (integralmente) imposti. In effetti, le autorità fiscali avrebbero valutato il reddito di A. sulla base di un ruling che non teneva conto dei ricavi da lui generati attraverso la F. Corp..
A mente dell’AFC dunque, gli importi riversati alla F. Corp. sarebbero in realtà da considerare come controprestazione per le attività di procacciatore d’affari svolte personalmente da A. e dunque da includere nelle sue dichiarazioni fiscali quali redditi da attività lucrativa.
Essendo le finder fees state accettate quali costi presso l’autorità fiscale canto- nale di Zugo e di Zurigo, apparirebbe evidente l’intenzione del reclamante e del suo consulente fiscale di occultare intenzionalmente una parte delle informa- zioni necessarie all’autorità fiscale ticinese, in modo che la reale entità delle controprestazioni che A. avrebbe dovuto dichiarare quale provento da attività lucrativa non venisse compresa.
5.2.3 In merito alla cifra d’affari non contabilizzata dalle società del Gruppo I., l’AFC osserva che, nel 2014, una parte del patrimonio gestito (circa 3 miliardi di USD) è stato immesso in sette fondi d’investimento privati, apparentemente ammini- strati da G. Ltd., a cui essi hanno versato delle commissioni per la gestione patrimoniale. Un’altra parte del patrimonio sarebbe invece gestito da X. XX,
B. SA e C. SA.
G. Ltd., non disponendo di personale adeguato, nel periodo 2014-2016 avrebbe acquistato dei servizi dalle società svizzere del Gruppo I. B. SA e C. SA, ver- sando loro degli importi a titolo di advisory fees. Dalle indagini svolte dall’AFC, risulta infatti che G. Ltd. non impegnava personale nel 2014-2015, fatta ecce- zione per un collaboratore per la gestione di questioni agricole; nel 2016 essa avrebbe impiegato qualche collaboratore, tra cui due dirigenti, i signori K. e X., domiciliati in Svizzera e qui attivi professionalmente. A mente dell’AFC, è dun- que evidente che G. Ltd. fosse diretta dalla Svizzera dove il gruppo riconducibile a A. disponeva di 67 collaboratori. G. Ltd., che avrebbe contabilizzato ricavi ed utili stratosferici nonostante non disponesse né di personale né di infrastruttura, sarebbe pertanto una mera società di sede, implementata per mere ragioni fi- scali, ossia per diminuire il carico fiscale del gruppo svizzero. Vi sarebbe per- tanto il sospetto fondato di sottrazione dell’imposta sull’utile delle persone giu- ridiche. Xxxxx utili illecitamente attribuiti a G. Ltd. e ai quali le società svizzere avrebbero rinunciato vi sarebbe inoltre il sospetto di sottrazione dell’imposta preventiva, la quale ammonterebbe a circa fr. 34'000'000.-- (act. 15.1).
Oltre a ciò, la DAPI avrebbe scoperto che H. Ltd., nel 2012, avrebbe ricevuto un pagamento di USD 10 milioni da un fondo petrolifero angolano, pagamento che avrebbe invece dovuto essere contabilizzato e fiscalizzato almeno in parte in Svizzera.
5.3 In definitiva, alla luce dello stadio ancora preliminare dell'inchiesta e dei conse- guenti necessari chiarimenti ancora da effettuarsi, questa Corte ritiene che, nell’ottica di una perquisizione e del conseguente sequestro, l’AFC abbia suffi- cientemente dettagliato quali sarebbero gli indizi e gli elementi su cui essa fonda i propri sospetti, in merito ai presunti reati di sottrazione dell’imposta sull’utile (art. 175 e 176 LIFD), di complicità in reati fiscali (art. 177 LIFD) come pure di frode fiscale (art. 186 LIFD), nonché di truffa in materia di tasse giusta l’art. 14 cpv. 2 DPA e di sottrazione dell’imposta preventiva giusta l’art. 61 lett. a LIP.
6. Al fine di chiarire di quali elementi disponesse l’AFC al termine delle indagini, il reclamante postula che venga ordinato all’autorità fiscale di produrre la richiesta per l’apertura dell’inchiesta fiscale speciale presentata al Capo del Dipartimento federale delle finanze. Nel proprio allegato di replica, il reclamante sostiene an- che che gli utili societari possono essere esclusivamente attribuiti alla persona fisica facendo astrazione della persona giuridica, unicamente quando ci si trovi confrontati con un’elusione fiscale, infrazione per la quale l’AFC non avrebbe fornito elementi concreti e che comunque non sarebbe adempiuta nella fattispe- cie. Oltre a ciò, nei rulings del 10 febbraio 2012 e del 19 giugno 2015/4 ago- sto 2015 l’autorità fiscale avrebbe già confermato che le distribuzioni dissimu- late di utile all’interno del Gruppo M. Inc. non sarebbero state attribuite al recla- mante.
Tali richieste e contestazioni sono chiaramente relative al merito del procedi- mento fiscale; esse esulano dunque dalla presente procedura di reclamo diretta contro la perquisizione ed il sequestro di documenti effettuati il 17 maggio 2018, in cui la Corte si concentra sull’esistenza di sufficienti indizi di reato e non esa- mina in modo definitivo le questioni di fatto e di diritto (v. supra consid. 5.1) Esse vanno pertanto dichiarate irricevibili in questa sede.
7.
7.1 Il reclamante si prevale infine di un’asserita violazione del principio della pro- porzionalità. A suo parere l’utilizzo di misure coercitive per perseguire il sospetto di infrazioni a carico di B. SA e C. SA nell’ambito di un procedimento fiscale non sarebbe infatti proporzionale, ritenuto che gli accertamenti fiscali di tali società non sarebbero ancora definitivamente chiusi. Oltre a ciò, il sequestro riguarde- rebbe documenti societari che non avrebbero alcun legame con la fattispecie descritta nel mandato di perquisizione, documenti sequestrati dall’AFC senza disporre di sufficienti indizi di reato, costruendo così a posteriori il sospetto. Solo
gli atti di cui ai numeri 18 e 19 del verbale del 17 maggio 2018 (act. 1.1) potreb- bero avere un legame con la fattispecie sotto indagine, ma la documentazione elencata al numero 18 sarebbe coperta dal segreto d’avvocato. Infine, l’attua- zione di misure coercitive non sarebbe proporzionato ritenuta la collaborazione sempre fornita da E. SA alle richieste delle autorità fiscali.
7.2 Tali argomentazioni non possono essere condivise. In effetti, come risulta chia- ramente dagli atti del dossier, le procedure fiscali in corso non sono dirette esclusivamente contro B. SA e C. SA, ma anche contro il reclamante e terze persone (v. act. 1.2). Il legame sufficiente tra la documentazione sequestrata e le fattispecie descritte nel mandato di perquisizione è pure dato: l’AFC ha infatti raccolto materiale atto a creare il sospetto che A. abbia creato una struttura complessa di società, tra le quali vi erano rapporti di dare ed avere per presta- zioni asseritamene effettuate. Il ruolo di ogni singola società non appare com- pletamente chiaro. L’AFC ha pure indicato che, al fine di stabilire come il pre- sunto profitto illecito sia stato utilizzato sono necessari i documenti di altre so- cietà legate al Gruppo I.. Non appare neppure chiaro quale persona o società all’interno del Gruppo I. abbia effettivamente effettuato le prestazioni fatturate e per conto di quali società. Allo stadio attuale dell’inchiesta, non sarebbe inoltre possibile escludere che le sottrazioni sospette si estendano ad altre società ri- conducibili al reclamante. Tant’è che l’AFC ha evidenziato l’esistenza di altre società del gruppo che hanno fatturato importi rilevanti a G. Ltd., la quale ac- quistava prestazioni non disponendo – a dire dell’AFC – di personale sufficiente. È pertanto probabile che i documenti sequestrati abbiano un legame con le in- frazioni ipotizzate dall’autorità fiscale ed indicate nel mandato di perquisizione. Il sequestro dei documenti risulta pertanto idoneo a chiarire le fattispecie og- getto di indagine.
Il sequestro in questione appare proporzionato anche alla luce della gravità dei
reati ipotizzati. A ciò nulla cambia la collaborazione fornita finora da E. SA alle autorità fiscali.
7.3 Per quanto attiene all’esistenza di documenti protetti dal segreto d’avvocato, la descrizione della documentazione riportata al n. 18 del processo verbale del 17 maggio 2018 è la seguente:
Mappetta verde contenente società N. – Memorandum G. LTD Lettera del 21 febbraio 2018, società O. a Fondo P.
società N. memorandum G. LTD del 21.02.18
Q. Ltd. Unanimous agreement of shareholder Società R. Unanimous agreement of shareholder Società S. Unanimous agreement of shareholder
T. Limited agreement by the shareholder
AA. Limited, unanimous agreement by the shareholder
BB. Limited Unanimous agreement by the shareholder CC. LTD unanimous agreement by the shareholder
Da tale dicitura non è possibile accertare che la documentazione in questione sia protetta da segreti degni di una tutela particolare, segnatamente dal segreto d’avvocato. E neppure il reclamante medesimo specifica in dettaglio le proprie allegazioni. D’altro lato, l’AFC ha confermato, in sede di duplica (act. 10 pag. 5), che “qualora dovessero essere rinvenuti documenti inequivocabilmente coperti da segreto d’avvocato, essi verranno prontamente restituiti”. La questione non merita pertanto, allo stadio attuale, ulteriore approfondimento.
8. Alla luce di ciò, il sequestro non appare manifestamente ingiustificato né spro- porzionato ai sensi della giurisprudenza summenzionata. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo deve dunque essere respinto.
9. Conformemente all’art. 25 cpv. 4 DPA, l’onere delle spese per la procedura di reclamo davanti alla Corte dei reclami penali si determina secondo l’art. 73 LOAP. L’art. 73 LOAP rinvia al regolamento del 31 agosto 2010 del Tribunale penale federale sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della pro- cedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), regolamento che tuttavia non contiene indicazioni in merito all’attribuzione delle spese giudiziarie. Tro- vano pertanto applicazione, in analogia, le disposizioni della LTF, ciò che peral- tro corrisponde alla normativa vigente sinora (v. TPF 2011 25 consid. 3). In quanto parte soccombente, il reclamante deve sopportare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF per analogia). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 5 e 8 cpv. 1 RSPPF ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.--. Essa è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:
1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.-- è posta a carico del reclamante ed è coperta dall’anticipo delle spese già versato.
Bellinzona, il 7 dicembre 2018
In nome della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale
Il Presidente: La Cancelliera:
Comunicazione a:
- Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
- Amministrazione federale delle contribuzioni
Informazione sui rimedi giuridici
Le decisioni della Corte dei reclami penali concernenti misure coercitive sono impugnabili entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso al Tribunale federale (artt. 79 e 100 cpv. 1 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; LTF). La procedura è retta dagli art. 90 ss LTF.
Il ricorso non sospende l’esecuzione della decisione impugnata se non nel caso in cui il giudice dell’istru- zione lo ordini (art. 103 LTF).