COMM_SS20.COMM SS20.REGISTRO UFFICIALE.Int.0000001.13-10-2021
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D.P.C.M. 16/04/2021 Determinazione del Commissario Straordinario ex art. 4, comma 1, D.L. 32/2019
Oggetto: D.L. n. 32/2019 conv. in L. 55/2019 – D.P.C.M. 16/04/2021
LAVORI DI COSTRUZIONE DEL NUOVO TUNNEL DEL COLLE DI TENDA E DELLE OPERE ACCESSORIE COMPRENSIVE DELL’OPERA DI PRESA DELLA SORGENTE SAN XXXXXXX
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;
VISTO in particolare l'articolo 4 del predetto decreto legge n. 32 del 2019 che prevede misure per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali e, in particolare, il comma 1 concernente individuazione degli interventi - mediante l'adozione di uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia previo parere delle competenti Commissioni parlamentari – per la cui realizzazione o completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari Xxxxxxxxxxxx disposta con i medesimi decreti;
VISTO il comma 3 dell’art. 4 del decreto legge n. 32 del 2019, come modificato dall’art. 9 della legge n. 120/2020, che prevede che i Commissari Straordinari operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di lavori pubblici , fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34, e 42 del D.Lgsvo n.50/2016 nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgsvo n. 159/2011 e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014 /25/UE e delle disposizioni in materia di subappalto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 APRILE 2021 (ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 20/05/2021 n. 1251) con il quale,
• all'allegato 1, parte integrante del citato DPCM, l’intervento in oggetto è stato individuato, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, quale intervento infrastrutturale caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle
procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio- economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari, e nella fattispecie per i lavori di costruzione del nuovo tunnel del colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell’opera di presa della sorgente San Xxxxxxx;
• all’ART. 2, comma 1, si è proceduto alla nomina, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, del Commissario straordinario, nella persona dell'Xxx. Xxxxxx Xxxxxx, dirigente di ANAS S.p.A. (Responsabile Struttura Territoriale Lombardia);
PREMESSO
- che la realizzazione dell’opera in oggetto nasce dalle indicazioni espresse dalla Commissione Intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti Franco-Italiani nelle Alpi del Sud (d’ora innanzi “CIG”) per la quale “la sicurezza del tunnel stradale del Tenda rappresenta una priorità assoluta” e secondo la quale occorre procedere con la costruzione di un’opera nuova mantenendo una corsia per ogni senso di marcia;
- che in data 12/3/2007 in Parigi è stato sottoscritto fra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese “l’Accordo relativo all’attuazione di una gestione unificata del Tunnel di Tenda e alla costruzione di un nuovo tunnel” con il quale, fra l’altro, sono stati stabiliti i principi e le condizioni per la costruzione di un nuovo tunnel, mediante la realizzazione di una nuova canna nelle immediate vicinanze del tunnel esistente ed il rialesaggio del tunnel esistente . Il progetto prevedeva la costruzione di una nuova canna monodirezionale dall’Italia verso la Francia con carreggiata pari a m 6,50 e l’ampliamento (alesaggio) dell’attuale tunnel sino a raggiungere le dimensioni della nuova canna, per ricavare il collegamento Francia- Italia, il tutto completato da una serie di by-pass pedonali e carrabili che collegano le due gallerie. I lavori all’aperto in territorio italiano erano limitati all’adeguamento degli imbocchi e del piazzale di accesso ed al ripristino della viabilità locale, oltre alla creazione di una opera di presa per l’adduzione di una sorgente alternativa in grado di sostituire la Sorgente del Tenda in comune di Vernante. In territorio francese, era prevista la realizzazione di una nuova opera di scavalco del Fosso della Cà ed il rifacimento dei tornanti presenti dall’imbocco sino all’attuale ponte di Romanin;
- che l’art. 3 del suddetto Accordo definisce i nuovi compiti della CIG quale organismo incaricato dell’attuazione dell’Accordo stesso avvalendosi del supporto del Comitato di Sicurezza (art. 4) e della Commissione Tecnica (art. 5);
- che in particolare al comma 4 dell’art. 22 del suddetto Accordo è specificato che “ogni modifica del costo di riferimento dell’opera presentata dal committente delegato per aggiornamento dei prezzi o secondo le procedure previste dalla normativa italiana sui lavori pubblici, sia in sede di progettazione esecutiva che di variante in corso d’opera, deve essere convalidata dalla CIG”;
- che in data 30/01/2012 è stata sottoscritta la “Convenzione relativa al finanziamento della costruzione del nuovo tunnel” (come previsto nell’Accordo di Parigi) che stabilisce le modalità di erogazione, alla parte italiana, della partecipazione finanziaria della parte francese per le spese relative alla costruzione del nuovo tunnel stradale di Tenda;
- che, ai sensi dell’Accordo Xxxxx Xxxxxxxx, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.12.2008, Anas S.p.A. è stata individuata quale committente delegato per la relizzazione del nuovo Tunnel;
- che in data 09/03/2012, con dispositivo del Presidente ANAS n. 24, dichiarato efficace in data 05/04/2012 con prot. n. CDG-0047433-P, la gara per appalto integrato è stata aggiudicata all’ATI Grandi Lavori Fincosit
S.p.A. – Xxxx X.x.X. Costruzioni Generali (Progettista indicato: Progin S.p.A.), con un ribasso pari a 35,03651% e importo complessivo offerto pari a € 117.531.538,01 di cui € 107.001.538,01 per lavori, € 9.000.000,00 per Oneri della Sicurezza, € 1.530.000,00 per spese di progettazione,;
- che in data 01/06/2012 è stato stipulato il contratto (Repertorio n. 10640 in atti del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, di Xxxxx, - Raccolta n. 5611) per l’affidamento all’ATI Grandi Lavori Fincosit S.p.A. – Xxxx X.x.X. Costruzioni Generali dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei lavori “di costruzione del nuovo tunnel del colle di Tenda e delle opere accessorie comprensive dell’opera di presa della sorgente San Xxxxxxx”, per l’importo contrattuale di € 117.531.538,01 e un tempo per dare ultimate le opere di 240 giorni a partire dalla consegna dei lavori per le opere di captazione della sorgente San Xxxxxxx e 2280 giorni per le opere del Nuovo tunnel del Colle di Tenda comprensive di tutte le lavorazioni all’aperto e in sotterraneo;
- che con dispositivo n. CDG-0148381-P del 18/11/2013 il Progetto Esecutivo redatto dall’Appaltatore è stato approvato da ANAS e, con Repertorio n. 12054 in atti del Notaio Xxxx. Xxxxx Xxxxxx, di Xxxxx - Xxxxxxxx n. 6413, in data 08/04/2014 è stato stipulato il relativo Atto Aggiuntivo;
- che, con verbale di consegna parziale in data 22/10/2012 sono stati consegnati all’A.T.I. le sole opere relative alla realizzazione, in territorio francese, della parete chiodata OA10 e della deviazione del fosso della Cà, oltre alla predisposizione delle aree di cantiere. Successivamente con verbale di consegna del 20/12/2012 è stata consegnata all’appaltatore l’opera di presa della sorgente di X. Xxxxxxx in comune di Vernante;
- che, con verbale in data 21/11/2013, nelle more della stipula dell’atto aggiuntivo relativo alle variazioni
introdotte con il progetto esecutivo, xxxx come disposto nel dispositivo di approvazione del 18/11/2013, sono stati consegnati tutti i lavori, per cui, in base al tempo contrattuale di 2280 giorni, la loro ultimazione è stata prevista al 17/02/2020;
- che in data 05/04/2018 ANAS ha provveduto alla risoluzione contrattuale per grave inadempimento dell’Appaltatore;
- che, a seguito della procedura di scorrimento ex art. 140 del D.lgs. 163/06, in data 15/05/2019 con n°15736 di Rep., è stato stipulato il nuovo contratto di appalto integrato con l’impresa seconda classificata, Consorzio Stabile Edilmaco, per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto di completamento, lavori consegnati parzialmente con verbale in data 30/05/2019;
- che in data 18/03/2020, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori ai sensi dell’art. 158 comma 2 del
D.P.R. 207/10, con decorrenza 16/03/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- che con verbale in data 05/05/2020 è stata disposta la ripresa dei lavori, a decorrere dalla data del verbale stesso, essendo cessate le cause che avevano determinato la sospensione;
- che in data 26/05/2020 con apposito verbale è stata effettuata la consegna dei lavori in via definitiva e, in considerazione del tempo utile contrattuale di giorni 1.730 (millesettecentotrenta), è stato stabilito il termine finale dei lavori al 18/02/2025;
- che nel corso dell’esecuzione dei lavori sono emerse circostanze e si sono verificate condizioni in ragione delle quali si è reso necessario avviare la redazione di una perizia di variante ai sensi e per gli effetti dell’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii;
- che, prima del completamento delle attività di redazione della Perizia di Variante nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, l’area interessata dai lavori – sia in territorio italiano che in territorio francese – è stata investita da un evento alluvionale (c.d. tempesta “Alex”) che ha determinato ingenti danni ai territori dei due Paesi nonchè alle strutture dei cantieri e ad una parte delle opere già realizzate;
- che, conseguentemente, i lavori sono stati sospesi con verbale in data 7 ottobre 2020, ai sensi degli artt. 158 comma 1 e 159 comma 1 del D.P.R. 207/10, con decorrenza 03/10/2020;
CONSIDERATO
- che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/10/2020, è stato dichiarato lo stato di emergenza sia su territorio italiano che sul territorio francese in quanto gli effetti dell’evento hanno determinato l’isolamento delle comunità della valle del Vermenagna in Italia e della valle Roja in Francia;
- che tra i numerosi danni subiti dalle pertinenze del cantiere si è registrata l’interruzione del collegamento
internazionale al colle di Tenda dovuto principalmente:
- sul versante Francese alla completa distruzione dell’area di imbocco a seguito del crollo dei due ponti sulla RD6204 di collegamento delle gallerie con la zona dei tornanti, ai fenomeni franosi nel vallone della Cà, all’erosione dei rilevati spondali dovuti all’esondazione contemporanea del rio della Cà, del torrente Cannelle e del fiume Roja;
- sul versante Italiano all’esondazione contemporanea del rio del Condominio e del torrente Panice che hanno causato il crollo della già realizzata stradina di accesso alla fraz. Tetti Belvedere, di parte delle aree di cantiere, di una porzione del corpo stradale della S.S. n. 20 a inizio lotto ed il riempimento detritico del nuovo edificio impianti e della vecchia cabina impianti del tunnel esistente causando la messa fuori servizio e l’inutilizzabilità di tutte le apparecchiature elettriche esistenti;
- che, a causa dei danni provocati dalla xxxxxxxx Xxxx e all’esito dei sopralluoghi e degli studi sviluppati nei mesi successivi all’evento alluvionale, si è verificata l’impossibilità di procedere con i lavori previsti dal contratto per il versante francese e si è riscontrata la necessità di prevedere considerevoli interventi di ripristino, ricostruzione e consolidamento su entrambi i versanti;
- che, su indicazione della CIG, ANAS ha avviato studi ed analisi volti ad individuare le possibili soluzioni tecniche finalizzate a consentire la ripresa dei lavori nel minor tempo possibile e a ripristinare il collegamento internazionale;
- che il risultato degli studi condotti da ANAS, in collaborazione con l’Appaltatore, hanno permesso di definire due ipotesi alternative per il riavvio dei lavori sul versante francese;
- che tali soluzioni – unitamente ad altre due proposte dalla parte francese - sono state esaminate dalla Commissione Tecnica e dal Comitato di Sicurezza della CIG:
- che nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 0/00/0000, la CIG , dopo aver esaminato le problematiche tecniche, amministrative ed economiche connesse alle diverse ipotesi progettuali ha disposto di procedere alla progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte di scavalco del vallone della Cà con l’adegamento dell’imbocco sul versante francese, alla riprogettazione delle opere esterne sul versante Francese ed al il ripristino delle opere danneggiate a seguito di “Alex” sul versante Italiano, mantenendo inalterate le altre opere previste in contratto;
- a seguito delle determinazioni assunte dalla CIG in data 5/05/2021, Anas, al fine di riavviare rapidamente i lavori, ha intrapreso, in contraddittorio con l’appaltatore, una approfondita disamina delle nuove e mutate condizioni tecnico/esecutive, volta ad individuare un nuovo assetto negoziale che ristabilisse l’equilibrio
contrattuale tra le parti, atteso che l’evento alluvionale ha determinato la necessità:
• di introdurre modifiche al tracciato originario delle gallerie nella parte terminale lato Francese;
• di introdurre nuove opere non previste in contratto;
• di apportare modifiche rilevanti alle modalità esecutive di alcune lavorazioni;
• di monitorare costantemente il rischio frane e valanghe in fase di cantiere;
– che la riduzione delle aree di cantiere sul versante francese, le difficoltà di collegamento con la rete stradale francese e il crollo dei due ponti di collegamento sulla RD6204, hanno comportato una modifica della viabilità di cantiere nonché una diversa modalità di avanzamento dello scavo delle due gallerie;
- che a seguito della disamina delle circostanze sopra elencate conseguenti all’evento alluvionale, la stazione appaltante, valutata l’ipotesi di risolvere il contratto con l’appaltatore e procedere con un nuovo appalto, ne ha escluso la convenienza sia sotto il profilo economico che temporale, trattandosi di ipotesi incompatibile con le necessità dei territori italo-francesi di ripristinare celermente il collegamento internazionale e con l’esigenza di contenere l’incremento dei costi dell’opera;
- che, in particolare, la risoluzione contrattuale e il successivo riaffidamento avrebbero comportato, oltre a un prolungamento dei tempi sia di ripristino del collegamento internazionale sia di completamento dei lavori, un costo maggiore rispetto a quello derivante dalla prosecuzione dell’appalto con il Consorzio;
- che tale maggior costo è stato presuntivamente stimato in 22,0 M€ circa, come si può evincere dalla tabella allegata alla nota prot. CDG 0503342 del 5/8/2021 inviata allal CIG (Allegato n.1);
- che tale maggiore onerosità deriverebbe dalla necessità di adottare il prezziario in vigore relativo al 2021, di adeguare il computo metrico estimativo alle quantità corrette rispetto agli elaborati del progetto esecutivo e di aggiornare, al prezzo di mercato, il trasporto e la gestione delle anidriti. I nuovi lavori subirebbero altresì un incremento di importo per tenere conto dell’aumento dei prezzi intervenuto tra il 2008 e il 2021, che può stimarsi in circa il 12%, oltre che degli oneri per la Sicurezza, in quanto andrebbero ricalcolati sulle nuove e maggiori attività;
-che pertanto con nota prot. CDG-0488505-U del 30/07/2021, il Commissario Straordinario ha proposto all’appaltatore nuove condizioni economico-contrattuali per proseguire il contratto, subordinando l’efficacia delle stesse alle autorizzazioni e/o approvazioni da parte della CIG e della Stazione Appaltante, nonchè alla sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione entro 60 giorni dalla firma per accettazione della suddetta proposta da parte dell’appaltatore; nella medesima nota viene imposto altresì all’appaltatore di obbligarsi al riavvio immediato dei lavori e al rispetto dei tempi di riapertura del collegamento internazionale, e quindi entro il
termine massimo di dicembre 2023 per l’apertura del tunnel SUD ed entro Giugno 2025 per il completamento dei lavori e l’apertura del tunnel Nord;
- che, con nota prot. 21/00216 del 04/08/2021, acquisita al prot. ANAS CDG-0499600-I del 04/08/2021, l’appaltatore ha restituito la sopracitata nota sottoscritta per accettazione;
- che con lettera del 5/08/2021 prot. CDG-0503342 Anas ha chiesto, in virtù del disposto di cui all’art. 22 dell’Accordo di Parigi del 12/03/2007, la necessaria condivisione della CIG del nuovo importo complessivo dell’investimento rispetto a quello definito con l’approvazione del progetto esecutivo originario;
- che con lettera di riscontro del 12/08/2021, la Commissione Tecnica della CIG, condividendo nella sostanza il nuovo assetto negoziale e il conseguente aumento dell’importo complessivo dei lavori (fatta salva la modifica del quadro finanziario), ha evidenziato la necessità di ridurre ulteriormente i tempi di esecuzione dell’opera;
- che in data 1/09/2021 il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa parziale delle attività e delle lavorazioni rimaste invariate rispetto al progetto contrattuale;
- che la CIG, svoltasi in data 30/09/2021, ha preso atto delle nuove condizioni economico-contrattuali con l’appaltatore e del nuovo quadro finanziario dell’intervento, autorizzando la prosecuzione delle attività per l’attuazione del citato accordo sottoscritto con l’Appaltatore. In particolare la CIG ha definito quanto segue:
- la delegazione francese ha assicurato la disponibilità di finanziare i maggiori importi derivati a seguito della rinegoziazione contrattuale necessari per il compimento dei lavori specificando che l’importo massimo finanziabile per la parte francese è pari a 106,2 milioni di €, aggiornamento e revisione dei prezzi compresi, ovvero 254,98 milioni di € per il costo totale dell’operazione, mantenendo la partecipazione francese al 41,65% come previsto dal trattato internazionale;
- la delegazione francese ha richiesto di concentrare il massimo delle attività di cantiere (attrezzature, mezzi operativi, personale, ecc.) sulla canna direzione Francia, compatibilmente con le esigenze tecniche di cantiere, al fine di anticipare l’apertura al traffico della stessa e ripristinare il collegamento stradale internazionale del Colle di Tenda;
- la delegazione italiana ha parimenti assicurato la disponibilità a reperire le maggiori risorse finanziarie, derivanti dalla rinegoziazione contrattuale e necessarie per il compimento dei lavori.
CONSIDERATO ALTRESI’
- che ai sensi dell’art. 4 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del 14 giugno, spetta al Commissario straordinario l’assunzione di ogni determinazione ritenuta necessaria
per l’avvio ovvero la prosecuzione dei lavori, anche sospesi, provvedendo all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, al precipuo scopo di completare celermente l’opera;
- che i Commissari straordinari, in base al disposto dell’art. 4 comma 3 del 4 D.L. 32/2019, convertito nella legge 55/2019 e successivamente modificato dal D.L. 76/2020, a sua volta convertito nella legge 120/2020, “possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- che, all’esito del contemperamento dei principi generali fatti salvi dalla sopra citata norma con la necessità pubblica di completare l’opera infrastrutturale nel più breve tempo possibile, è da ritenersi prevalente l’esigenza, dettata dalla natura internazionale del collegamento stradale e dai tempi e limiti di spesa imposti della CIG, di assicurare la speditezza dell’intervento e il minor dispendio di risorse economiche, al fine di evitare un ulteriore aggravio di costi e tempi di esecuzione che – come evidenziato sopra - l’affidamento di un nuovo appalto comporterebbe e che andrebbero a detrimento dell’interesse degli utenti di poter usufruire prima possibile del collegamento internazionale;
VISTO
- l’accordo preliminare di cui alla nota prot. CDG-0488505-U del 30/07/2021, sottoscritto per accettazione dall’appaltatore in data 4/08/2021;
PRESO ATTO CHE CONSEGUENTEMENTE
- l’appaltatore, nel suddetto accordo preliminare ha rinunciato a tutte le riserve iscritte nonché a tutte le pretese conseguenti a qualsiasi circostanza, fatto e/o atto di qualsiasi genere e specie verificatosi fino alla ripresa dei lavori - di cui al verbale del 1° settembre 2021 - con riferimento, tra l’altro, alle riserve concernenti i verbali di concordamento Nuovi Prezzi ad oggi sottoscritti;
- l’appaltatore, nel suddetto accordo preliminare, viste le nuove condizioni contrattuali ha rinunciato espressamente, relativamente ai variati e maggiori lavori in oggetto, ad avanzare richiesta di equo compenso di cui al comma 16, dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010.
DISPONE CHE
Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:
⮚ l’importo dei lavori ancora da eseguire e previsti nel contratto (esclusi quelli dei due SAL emessi e del terzo
SAL in corso di emissione, di cui si dirà di seguito) sia assoggettato, anziché al ribasso contrattuale del 35,03651%, al ribasso medio desunto da gare d’appalto per nuove opere esperite da Anas nell’ultimo biennio che è pari al 17,54%;
⮚ i prezzi netti contrattuali saranno ridefiniti provvedendo a disapplicare, a ciascun prezzo netto del progetto esecutivo e dei Nuovi Xxxxxx concordati durante il xxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx 00,00000%, ottenendo un prezzo lordo al quale verrà pertanto applicato il nuovo ribasso contrattuale ridefinito corrispondente al 17,54%;
⮚ per tutti i lavori da progettare e per quelli da riprogettare, i quali saranno computati in parte a misura e in parte a corpo, gli importi siano determinati con i prezzi netti calcolati come definiti al paragrafo precedente o all’uopo concordati come da Regolamento (DPR 207/2010);
⮚ le nuove condizioni economiche contrattuali, determinate dall’applicazione dei prezzi netti ridefiniti come indicato nei paragrafi precedenti, comprendono anche l’aggiornamento dei prezzi stessi che si intendono aggiornati alla data di stipula dell’Atto Aggiuntivo;
⮚ gli importi afferenti i due SAL già emessi e il terzo SAL in corso di emissione, attinenti le lavorazioni di cui agli Ordini di Servizio n°1, n°2, n°3, n°4, n°8 e n°9 e per i quali si è reso necessario determinare i nuovi prezzi giusto verbali di concordamento N.P. del 03/03/2020 e del 24/02/2021, siano corrisposti secondo le condizioni contrattuali originarie con ribasso del 35,03651%;
⮚ la progettazione sarà eseguita dall’appaltatore e verrà compensata con l’applicazione delle tabelle di cui al DM 17/06/2016 e assoggettata al ribasso del 17,54%, fatta eccezione per la progettazione delle opere già previste nella redigenda Perizia di Variante autorizzata dalla Direzione Anas con nota prot. CDG 0200758 del 17/4/2020, il cui relativo compenso sarà pari all’1,43% del valore delle opere da progettare. Nel corrispettivo della progettazione sono da ritenere comprese tutte le prestazioni progettuali che dovessero rendersi necessarie al fine di conseguire i pareri e/o le autorizzazioni, nonché i costruttivi di cantiere; la progettazione, inoltre, dovrà essere condotta secondo le indicazioni impartite da Anas, ivi inclusa la possibilità di procedere con l’esecuzione dello scavo e la realizzazione di entrambe le gallerie operando da entrambi i fronti, italiano e francese;
⮚ i costi della sicurezza previsti nel contratto di subentro rimangano fissi e invariati; ad essi verranno ad aggiungersi gli ulteriori costi della sicurezza attinenti i maggiori e variati lavori previsti nelle perizie di variante e il monitoraggio delle zone in frana, che saranno computati applicando l’Elenco prezzi della
sicurezza di contratto agli specifici adeguamenti previsti nell’integrazione al PSC.
L’importo complessivo netto del contratto e la nuova percentualizzazione delle singole categorie dei lavori, saranno pertanto determinati mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati.
L’importo complessivo dell’opera (comprensivo delle Somme a disposizione.) non potrà superare l’importo indicato dalla CIG in data 30/9/2021 quale massimo finanziabile, in base alla rispettiva disponibilità comunicata dalla delegazione francese.
***
La presente determinazione è pubblicata sul sito istituzionale di Anas nella pagina dedicata ai Commissari.
Il Commissario Straordinario Xxx. Xxxxxx Xxxxxx
Signed by Xxxxxx Xxxxxx
on 13/10/2021 16:08:34 CEST