L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULL’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI
News - 10 marzo 2020
L’IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULL’ADEMPIMENTO DEI CONTRATTI
COMMERCIALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI
1) LA FORZA MAGGIORE DA CORONAVIRUS NELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IM- PRESE ITALIANE E I FORNITORI CINESI
Il Governo Cinese, per il tramite del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), sta ri- lasciando “Certificati di forza maggiore” al fine di tute- lare le aziende cinesi dall’impatto del Coronavirus sulla loro capacità di adempiere agli obblighi assunti nei confronti delle aziende straniere.
É dunque evidente che in Cina la diffusione del Co- ronavirus ed i conseguenti provvedimenti disposti dalle Autorità vengono interpretati come eventi forza maggiore.
I certificati di forza maggiore emessi dal CCPIT espli- xxxx a tale riguardo una significativa efficacia proba- toria. Resta fermo che essi vanno inquadrati nella eventuale disciplina della forza maggiore contenuta nel contratto stipulato tra la società italiana ed il forni- tore cinese.
In ogni caso, in base alla legge cinese, la parte che invochi la forza maggiore:
• deve darne immediata informazione all’altra par- te, al fine di limitare le conseguenze dannose;
• deve fornire la prova della causa di forza maggio- re entro un termine ragionevole.
2) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI FRA LE IMPRE- SE ITALIANE E I PROPRI CLIENTI ITALIANI ED ESTERI IN PRESENZA DELL’EVENTO DI FORZA MAGGIORE DA CORONAVIRUS
2.1) L’applicazione della disciplina della forza maggio- re al rapporto di approvvigionamento (a monte) fra le imprese italiane e i fornitori cinesi, con conseguente esenzione da responsabilità di questi ultimi, non com- porta automaticamente l’applicazione della medesima esimente (a valle) nel rapporto dell’impresa italiana nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri.
2.2) Per stabilire se sia possibile invocare la “forza maggiore” nei confronti dei clienti, è innanzitutto ne- cessario verificare i contratti in vigore con essi, al fine di valutare la presenza e le previsioni di una eventua- le clausola di forza maggiore.
3) CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE
3.1) La gran parte dei contratti commerciali interna- zionali contiene una clausola di forza maggiore. A questo proposito, sebbene la formulazione di tale clausola varii di caso in caso, un evento di forza maggiore è generalmente un evento:
a) imprevedibile
b) al di fuori del ragionevole controllo delle parti.
3.2) Lo scopo principale di una clausola di forza maggiore è quello di esonerare una parte contrattua- le dalla responsabilità per violazione o adempimento tardivo degli obblighi contrattuali assunti, se tale vio- lazione o adempimento tardivo è imputabile al verifi- carsi di un evento di forza maggiore.
La parte in questione è esonerata dall'adempimento degli obblighi contrattuali per tutto il periodo durante il quale permane l'impedimento determinato dall’evento di forza maggiore.
Di solito la clausola di forza maggiore contiene la previsione secondo cui, se l'evento di forza maggiore persiste per un determinato periodo indicato nel con- tratto (ad esempio 3 mesi), il contratto stesso può es- sere risolto dalla parte non colpita dall'evento di forza maggiore oppure da ciascuna delle parti.
3.3) Al fine di invocare la forza maggiore, a seconda della formulazione della clausola, può essere richie- sto ad una parte di intraprendere azioni specifiche, come ad esempio: notificare tempestivamente e te- nere debitamente informata l'altra parte, intraprende- re le azioni ragionevolmente necessarie per mitigare possibili danni, ecc
3.4) Xxxxxxx non sia stato stipulato un contratto
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scritto oppure laddove il contratto non disciplini la for- za maggiore, occorrerà verificare le previsioni della legge applicabile al contratto nazionale o internazio- nale.
4) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ITALIANI
4.1) La legge italiana non definisce specificamente il concetto di forza maggiore. Tale concetto è ricondu- cibile all’istituto della “impossibilità sopravvenuta” di cui all’art. 1256 c.c., che potrà essere invocato dall’impresa italiana che si vede opposta la forza maggiore dal fornitore cinese. L’art. 1256 c.c. dispo- ne che l’obbligazione si estingue automaticamente qualora sia divenuta impossibile per una causa non imputabile al debitore. Tale norma dispone altresì che, se l’impossibilità è solo temporanea e fintanto che essa perdura, il debitore non sarà considerato responsabile del ritardo nell’adempimento.
Art. 1256 cod. civ. Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea
L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputa- bile al debitore, la prestazione diventa impossibile.
Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento. Tuttavia l'obbligazione si estingue se l'impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo dell'obbligazione o alla na- tura dell'oggetto, il debitore non può più essere ritenuto ob- bligato a eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha più interesse a conseguirla.
4.2) Occorre inoltre considerare che l’evento corona- virus, in taluni casi, potrebbe non determinare una vera e propria impossibilità delle prestazioni dell’impresa italiana, ma piuttosto un maggior costo a suo carico (ad esempio, per l’approvvigionamento presso fornitori alternativi).
In tali casi l’evento in questione potrebbe non essere pienamente inquadrabile nel concetto di “impossibili- tà sopravvenuta della prestazione”, quanto piuttosto in quello di “eccessiva onerosità sopravvenuta” ai sensi dell’articolo 1467 c.c. (in inglese “hardship”).
In base a tale articolo, l’impresa italiana, qualora la propria prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa, potrà domandare la risoluzione del contrat- to, mentre la parte contro la quale è domandata la risoluzione potrà proporre delle modifiche alle condi-
zioni contrattuali idonee a riequilibrare le rispettive prestazioni.
Art. 1467 - Contratto con prestazioni corrispettive
Nei contratti a esecuzione continuata o periodica, ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è dive- nuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, con gli effetti sta- biliti dall'articolo 1458.
La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.
La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitar- la offrendo di modificare equamente le condizioni del contrat- to.
5) LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I CLIENTI ESTERI
5.1) A livello internazionale, la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita interna- zionale di merci (Convenzione di Vienna del 1980) ammette e regola l’evento di forza maggiore e indivi- dua le tre caratteristiche principali che devono essere presenti affinché un evento possa essere considerato quale evento di forza maggiore:
• l’estraneità dell’accadimento dalla sfera di control- lo dell’obbligato,
• la non prevedibilità dell’evento al momento della stipulazione del contratto,
• l’insormontabilità del fatto impedente o dei suoi esiti.
Article 79 – Vienna Convention
(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obli- gations if he proves that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not reasonably be ex- pected to have taken the impediment into account at the time of the conclusion of the contract or to have avoided or over- come it, or its consequences.
(2) If the party’s failure is due to the failure by a third person whom he has engaged to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only if:
(a) he is exempt under the preceding paragraph; and
(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if
Dimostrando la sussistenza di questi tre elementi, il debitore inadempiente è normalmente ritenuto privo di responsabilità nei confronti del creditore della pre- stazione, poiché esentato in presenza di un evento di forza maggiore.
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the provisions of that paragraph were applied to him.
(3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the impediment exists.
4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the impediment and its effect on his ability to per- form. If the notice is not received by the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or ought to have known of the impediment, he is liable for dam- ages resulting from such non-receipt.
5.2) Analoghe previsioni sono contenute nei Principi UNIDROIT.
5.3) La Convenzione di Vienna è stata ratificata da, e si applica ad, un numero molto elevato di stati esteri, per cui è ipotizzabile che la maggior parte dei rappor- ti commerciali delle imprese italiane con clienti esteri sia regolata dalla Convenzione di Vienna.
5.4) Pertanto l’impresa italiana, alla quale sia stata opposta la forza maggiore da parte del proprio forni- tore cinese, potrà invocare analoga forza maggiore, ai sensi dell’art. 79 della Convenzione di Vienna, nei confronti del proprio cliente/contraente estero a con- dizione che:
• il cliente/contraente abbia sede in un paese ade- rente alla Convenzione di Vienna;
• il contratto in vigore tra le parti non escluda espressamente l’applicazione della suddetta Convenzione.