DETERMINAZIONE DI SPESA N. 14
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 14
del 22/09/2020
Il Responsabile Unità Territoriale di Frosinone
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., come novellato dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120 s.m.i.,per l’affidamento del servizio di vigilanza con telesorveglianza, piantonamento per l'apertura e chiusura degli uffici e portierato/reception della sede ACI di Frosinone.
SMARTCIG n. Z512E517FC
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 28.01.2016, ai sensi dell’art.27 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed, in particolare, gli articoli 7,12,14,18 e 20;
VISTO l’art.18 del Regolamento di Organizzazione dell’Ente, ai sensi del quale i Dirigenti preposti agli Uffici dirigenziali non generali dell’Ente, nell’ambito delle funzioni ad essi riconosciute dalla vigente normativa, adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa nei limiti del budget loro assegnato e secondo criteri di massima stabiliti dal Segretario Generale;
VISTO il Regolamento di adeguamento ai principi di riduzione e controllo della spesa, ai sensi dell’art.2, comma 0 xxx, xxx xxxxxxx legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modifiche dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, approvato dal Consiglio Generale dell’Ente nella seduta del 14 dicembre 2016;
VISTO il Budget annuale per l’anno 2020, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato dall’Assemblea dell’Ente nella seduta del 30 ottobre 2019;
VISTI l’art.2, comma 3 e l’art.17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 2013, n.62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art.54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
VISTO il Codice di comportamento dell’ACI, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 20 febbraio 2014 e modificato nella seduta del 22 luglio 2015;
VISTO il Regolamento dell’ACI di attuazione del sistema di prevenzione della corruzione, deliberato dal Consiglio Generale nella seduta del 29 ottobre 2015 ed integrato nelle sedute del 31 gennaio 2017, del 25 luglio 2017 e del 8 aprile 2019;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, redatto ai sensi dell’art.1, comma 2-bis della legge 6 novembre 2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Generale dell’Ente con deliberazione del 23 gennaio 2020;
VISTO l’Ordinamento dei Servizi dell’Ente, deliberato dal Consiglio Generale dell’Ente nella riunione del 26 marzo 2013, modificato con delibere delle riunioni del 10 aprile e del 24 luglio 2013
e del 22 luglio 2015, come integrato nella seduta del 31/01/2017, che, tra le altre revisioni agli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, ha istituito le funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;
VISTO il provvedimento prot. N. DRU aoodir022/0004268/19 del 14/06/19, con il quale il Direttore della Direzione Risorse Umane ha conferito alla sottoscritta, con decorrenza dal 15/06/2019 e scadenza al 14/06/2021, l’incarico di Responsabile Unità Territoriale di Frosinone;
VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’ACI adottato in applicazione dell’art.13, comma 1, lett.o) del decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n.419 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;
VISTO, in particolare, l’art.13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il quale stabilisce che, prima dell’inizio dell’esercizio, il Segretario Generale, sulla base del budget annuale e del pia- no generale delle attività deliberati dai competenti Organi, definisca il budget di gestione di cui al- l’art.7 del citato Regolamento di organizzazione;
VISTA la determinazione n.3676 del 3.12.2019 con la quale il Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l’esercizio 2020 ha stabilito in € 35.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l’acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all’autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell’importo di spesa a questi attribuito;
VISTO il decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., Codice dei contratti pubblici, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, nonché di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56, entrato in vigore il 20.05.2017, che ha implementato e coordinato il citato decreto legislativo 18.04.2016, n. 50, ridenominato “Codice dei contratti pubblici”;
VISTO il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici, convertito con modificazioni, con la Legge 14 giugno 2019 n. 55, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;
VISTO il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito, con modificazione, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato su GU n.228 del 14 settembre 2020 ed, in particolare, l’art. 1, comma 2, lettera b);
VISTE le Linee Guida n.4 dell’ANAC di attuazione del D.Lgs.n.50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n.206 del 1 marzo 2018;
VISTA la Determinazione ANAC n.5 del 6 novembre 2013 – Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture;
VISTO l’art.32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale prevede che, nelle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., con Regolamento della UE n.2019/1828 del 30/10/2019, è stata stabilita la soglia comunitaria per il biennio 2020-2021, a decorrere dal 1 gennaio 2020, fissando in € 214.000,00, esclusa IVA, il limite per l’applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art.35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull’importo totale massimo pagabile al netto dell’IVA all’appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;
VISTO il Manuale delle Procedure negoziali dell’Ente, approvato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012, ed in particolare gli articoli 9 e 10 in merito alle competenze in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;
RICHIAMATE le modalità operative descritte nel “Manuale delle Procedure amministrativo – contabili” dell’Ente, approvato con Determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l’art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
VISTI gli articoli 5 e 6 della Legge 241/1990 e s.m.i. in merito alla responsabilità del procedimento amministrativo;
VISTO l’art.31 del Codice, le prescrizioni contenute nelle Linee Guida n.3 “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per affidamenti di appalti e concessioni”, emanate dall’ANAC con determinazione n.1096 del 26 ottobre 2016, e il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016, nonché l’art.12 del Manuale delle procedure negoziali dell’Ente, il quale stabilisce che con la determinazione a contrattare o con apposito provvedimento, è nominato, per ciascun contratto, un responsabile del procedimento, il quale svolge compiti di impulso, di direzione e di coordinamento dell’istruttoria procedimentale e le attività dirette al corretto e razionale svolgimento della procedura di gara, ferme restando le competenze stabilite nei regolamenti dell’Ente in merito all’adozione del provvedimento finale;
VISTO l’art.42 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e l’art.6-bis della Legge n.241/1990, introdotto dalla Legge n.190/2012, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi ed all’obbligo di segnalazione, da parte dello stesso, di ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
RITENUTO di svolgere le funzioni di Responsabile del procedimento, in conformità all’art.5 della Legge n.241/90 e s.m.i.;
VISTO l’art.36, commi 1) e 2) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., come novellato dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020,
n.120 in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, che devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
VISTO l’art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mer-
cato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla cen- trale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 emanati in data 23/2/2020, 25/2/2020, 1/3/2020, 4/3/2020, 8/3/2020, 9/3/2020, 11/3/2020, 22/3/2020, 1/4/2020, 26/4/2020, 11/06/2020,
14/07/2020, 07/08/2020;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83, che proroga la scadenza delle misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus fino al 15 ottobre 2020, salvo ulteriori possibili proroghe;
VISTE le direttive del Ministro per la pubblica amministrazione n.1 del 25.02.2020 (Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n.
6 del 2020) e n.2 del 12.03.2020 (indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) che hanno previsto, tra le varie misure, il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e con le quali sono state diramate prescrizioni affinché gli enti pubblici rendano disponibili dispositivi di sicurezza ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l’amministrazione;
VISTI il Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” del 3 aprile 2020 e l’Accordo tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le organizzazioni sindacali dell’8 aprile 2020, in base ai quali la prosecuzione delle attività dei dipendenti pubblici nei luoghi di lavoro può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino al personale adeguati livelli di protezione;
PRESO ATTO delle Direttive, dalla n. 1 alla n.12, del Segretario Generale dell'Ente, che hanno recepito le suddette disposizioni adottando il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa e che, in conformità alle stesse, l'Ente ha predisposto la chiusura fisica degli uffici, centrali e territoriali, fino al 18 maggio 2020;
VISTA, in particolare, la Direttiva n.10 del Segretario Generale che ha disciplinato le attività la- vorative dal 19 maggio 2020, con la progressiva riapertura fisica degli uffici in sicurezza, per lo svolgimento delle attività lavorative indifferibili da rendere in presenza negli uffici dell'Ente, a se- guito della sottoscrizione del Protocollo di sede centrale di regolazione delle misure per il contra- sto ed il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro, così come di- sciplinato dal CCNL 12.2.2018 - Funzioni centrali, e secondo quanto disposto dal Protocollo na- zionale condiviso e siglato il 6 maggio scorso dalle OOSS rappresentative e dall'Amministrazio- ne;
VISTE le indicazioni della Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria causata dall’epidemia COVID 19, adottate con Comunicazione (2020/C 108 I/01) recante “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid19”, nelle quali sono evidenziate le
opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell’UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l’acquisto di forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;
VISTA la delibera dell’ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, recante prime indicazioni in merito all’inci- denza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica e sull’esecuzione delle relative prestazioni, che, nel richiamare preliminarmente i chiarimenti forniti dalla Commissione, con la citata Comu- nicazione 2020/C 108 I/01, fornisce indicazioni al fine di garantire, durante l’emergenza sanita- ria, l’adozione di comportamenti omogenei ed uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara e nella relativa fase di esecuzione dei contratti, anche nel- l’ottica di promuovere una collaborazione più stretta tra stazioni appaltanti e gli operatori econo- mici;
PRESO ATTO che, a seguito della contrattazione decentrata siglata in data 18 maggio 2020 e successiva integrazione del 02/06/2020, aventi ad oggetto l'accordo territoriale integrativo del predetto Protocollo, è stata predisposta la riapertura degli Uffici dell'Unità Territoriale di Frosino- ne nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì, con i servizi prenotati on line tramite il sistema operativo PRENOTACI, salvo eventuali, ulteriori aperture da concordare con successive contrat- tazione;
CONSIDERATO che la progressiva riapertura degli uffici ha determinato un aumento indiscriminato dell'afflusso dell'utenza, che spesso insiste per accedere ai servizi senza prenotazione e senza attenersi all'obbligo di prenotazione e al rispetto delle misure anti-covid19;
CONSIDERATO che si sono verificati casi si assembramento da parte di titolari e dipendenti di Studi di consulenza automobilistica per la consegna delle pratiche;
RAVVISATO che si è reso necessario adottare misure precauzionali volte a evitare comporta- menti non in regola con le norme di sicurezza anti-covid, nonché di regolamentare e calmierare gli accessi per evitare assembramenti, ampliando, con una modifica, ai sensi dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i, il contratto già in essere con la società URBAN SECURITY INVESTI- GATION ITALIA srl, per assicurare e garantire, a decorrere dal 25/08/2020, lo svolgimento di un servizio di portierato, comprensivo del controllo degli accessi, della misurazione della tempe- ratura e della consegna di note informative sui servizi da dare agli utenti privi di prenotazione;
CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 28/09/2020, di continuare ad esternalizzare il servizio di vigilanza mediante piantonamento, per l'apertura e chiusura uffici e un'attività di portierato/reception, al fine di garantire la sicurezza delle persone, soprattutto in relazione ai rischi epidemiologici, nonché dei locali e dei valori dell’Ente in essi contenuti;
RITENUTO che, sulla base dell’analisi dei costi svolta, il valore dell’affidamento in argomento per il periodo di un anno, a partire dal 29/09/2020 fino al 28/09/2021, è pari, in via presuntiva, ad € 24.000,00 (ventiquattromila/00), oltre IVA, prendendo in considerazione la tipologia dei servizi richiesti, le modalità di espletamento e le specifiche tecniche di esecuzione del servizio ed i seguenti elementi: a) n.12 canoni mensili per il collegamento; n. 255 giorni lavorativi per il piantonamento con apertura e chiusura degli uffici, al prezzo unitario di €17,50 (diciassette/50) oltre IVA, giornaliere; n. 255 giorni lavorativi annui per il servizio di portierato/reception al prezzo unitario orario di €15,00 (quindici/00), oltre IVA, per 5 ore giornaliere, pari a € 75,00 (settantacinque/00), oltre IVA, giornaliere;
RITENUTO che, pur essendo stati riscontrati rischi di natura interferenziale, i relativi oneri sono stati valutati pari a € 0, ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 e s.m.i. e della determinazione dell’ANAC n.3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”;
TENUTO CONTO che il valore stimato dell’affidamento – ai soli fini dell’individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell’art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.– è stato stimato pari a € 34.800,00 (trentaquattromilaottocento/00), oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga, per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio e dell’eventuale quinto d’obbligo, ai sensi rispettivamente dei commi 11 e 12 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i ;
CONSIDERATO che l'affidamento in argomento, per valore, rientra nell’ambito di applicazione dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., come novellato dall’art.1, comma 2, lett.a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n.120 s.m.i. e, pertanto, è possibile ricorrere ad affidamento diretto;
CONSIDERATO che il ricorso alla suddetta procedura risulta rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa;
RISCONTRATO che sulla piattaforma MePA della Consip, nell’ambito del bando “Servizi”, è disponibile la categoria “servizi di vigilanza ed accoglienza”;
RAVVISATA l'opportunità di avviare una trattativa diretta sul Mepa, per la durata di un anno, con la ditta uscente URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA srl, tenuto conto della necessità di evitare ogni possibile potenziale rischio di contagio da COVID 19, che potrebbe determinarsi a seguito di svolgimento di procedura negoziata con invito a diverse società, tenuto conto del sopralluogo che dovrebbe essere svolto dagli operatori economici interessati ai fini della corretta formulazione dell'offerta e degli adempimenti di rito connessi al cambio appalto (consegna delle chiavi, disattivazione/riattivazione dei collegamenti tecnici di telesorveglianza delle attrezzature di allarme, ecc), nonché dell'esigenza di salvaguardare, nell'attuale situazione di grave crisi economica e produttiva nazionale, gli attuali livelli occupazionali;
CONSIDERATO che la ditta URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA srl, ha svolto il servizio a perfetta regola d'arte, dimostrando la propria disponibilità a cooperare con l'Ente nell'individuazione di soluzioni condivise di sicurezza e ad un importo conveniente rispetto ai prezzi del mercato di riferimento;
PRESO ATTO che la ditta ha presentato un'offerta pari a complessive € 23.947,50 (ventitremilanovecentoquarantasette/50), comprensiva degli oneri per la sicurezza, pari a € 240,00 (duecentoquaranta/00) e di ogni altro tipo di onore relativo al contratto e che la suddetta offerta è da ritenersi congrua;
DATO ATTO che la ditta è in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e di idonea licenza prefettizia a prestare la propria attività nella provincia di svolgimento del servizio rilasciata, ai sensi dell’articolo 134 del T.U.L.P.S., dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente ai sensi dell'art.134 del T.U.L.P.S.;
RICHIAMATA la documentazione presente nell'ambito dei “Servizi di vigilanza ed accoglienza” nonché le modalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione indicate nelle “Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione“ della Consip;
RICHIAMATE, in particolare, le condizioni generali allegate ai bandi MePa che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l’imposta di bollo e l’eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore e vista la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013;
PRESO ATTO che il termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art.32 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. non si applica agli affidamenti effettuati ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.a) e b) e il contratto verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale in conformità alle Regole del sistema di e- procurement ;
DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dall’ANAC lo SMART CIG Z512E517FC
VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di copertura budget dell’Ufficio Amministrazione e Bilancio dell’Ente;
ASSUME LA SEGUENTE DETERMINA DI SPESA
Sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
• si autorizza l’affidamento, mediante trattativa diretta sulla piattaforma del Mepa, del servizio di vigilanza e portierato/reception alla Società URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA S.R.L. per il periodo di 12 mesi, a partire dal 29/09/2020, fino al 28/09/2021 e verso un importo complessivo di € 23.947,50 (ventitremilanovecentoquarantasette/50), di cui 240,00 (duecentoquaranta/00) come costi per la sicurezza;
• si dà atto che la procedura si è svolta in conformità alle regole di e-procurement della pubblica amministrazione relativa alla trattativa diretta (numero di procedura 1404798);
• si dà atto che è stato svolto, con esito positivo, il procedimento di verifica della congruità dell’offerta della società “URBAN SECURITY INVESTIGATION ITALIA S.R.L., con sede legale in SORA (FR), Via Marsicana n. 29- Partita Iva e Cod Fiscale 02668400605.
• si riserva la facoltà di proseguire il servizio fino ad un periodo massimo di tre mesi, nonché di avvalersi dell’eventuale quinto d’obbligo, ai sensi, rispettivamente, dei commi 11 e 12 dell’art.106 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
• si autorizza la stipula del contratto e la suddetta spesa per l’intera durata contrattuale che verrà contabilizzata annualmente, nel suo esatto importo, sul conto di costo n 410718002- Spese di Vigilanza, a valere sul budget di gestione, assegnato per l’esercizio finanziario 2020 e 2021 all’Unità Territoriale di Frosinone, quale Unità Organizzativa Gestore Gestore 4361, C.d.R. 4360. La spesa prevista è ripartita presuntivamente per ciascun esercizio finanziario nel seguente modo:
• - 2020 importo presunto € 6.168,00 (seimilacentosessantotto/00);
• - 2021 importo presunto € 17.779,50 (diciassettemilasettecentosettantanove/50)
• si dà corso, prontamente, a tutti gli adempimenti previsti ai fini della stipula del contratto, tenuto conto di quanto prescritto all’art.32, commi 10, lett.b) e 14 del D.Lgs. n.50/2016;
• si prende atto che Il numero dello SMART CIG assegnato dall’ANAC è Z512E517FC ;
• si dà atto che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all’acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.
• si dà atto che il pagamento del servizio verrà effettuato con le modalità di cui all’art.3 della Legge n.136/2010 e, precisamente, tramite bonifico su conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico;
Le funzioni di Responsabile del procedimento di cui all’art.31 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., sono svolte dalla sottoscritta Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx la quale dichiara, ai fini del presente affidamento e sulla base della documentazione di gara:
• di dare atto che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35-bis del decreto legislativo n.165/2001 e s.m.i.;
• di astenersi, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e dell’art. 42 del Codice dei contratti pubblici, dall’assolvimento dell’incarico in caso di conflitto di interessi, per quanto a propria conoscenza, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
• di non incorrere, per quanto a propria conoscenza, in una delle ipotesi previste dall’art. 51 del c.p.c. e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all’astensione dall’assunzione del provvedimento.
Il Responsabile del procedimento è tenuto ad assicurare il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici di cui all’art.29 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i, l’osservanza e l’attuazione della normativa sulla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013, come modificato dal D.Lgs.n.97/2016, e sulla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, ci cui alla legge 190/2012, anche con riferimento alle misure di prevenzione stabilite nel PTPC, nonché a conformare la propria condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa anche ai fini di quanto previsto dagli artt.5, 6 e 7 del DPR n.62/2013 e del Codice di comportamento dell’Ente.
La governance e l’esecuzione del contratto sono dirette dal Responsabile del Procedimento che dovrà svolgere tutte le attività di monitoraggio e verifica della regolare esecuzione dell’ordinativo di fornitura e controllare i livelli di qualità delle prestazioni.
Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara e contratti”, in conformità alla normativa vigente.
FIRMATO
Il Responsabile dell’Unità Territoriale ACI di FROSINONE