CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE E CULTURALE E L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI MUSEALI
Tra:
il COMUNE DI ASTI, con sede in Xxxx, X xxxxx Xxx Xxxxxxx x. 0, Codice Fiscale e P. IVA 00072360050, in persona del [●] dott. [●], nato a [●] ([●]), il [●], domiciliato per la carica presso la sede del Comune in Asti, piazza San Secondo n. 1, nella sua qualità di Dirigente del [●], dotato degli occorrenti poteri in forza di [●] (di seguito denominato il ‘Comune’);
e
la FONDAZIONE ASTI MUSEI, con sede in Asti, Xxxxx Xxxxxxx x. 000, codice fiscale 92061250053, iscritta al n. [●] del Registro delle Persone Giuridiche depositato presso la Prefettura di Asti, in persona del [●] legale rappresentante [●], nato a [●], il [●], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione, in Asti, xxxxx Xxxxxxx 000, dotato degli occorrenti poteri in forza di [●] (di seguito denominata la “Fondazione”)
Il Comune e la Fondazione di seguito congiuntamente denominati le “Parti”. Premesso che:
a) il Comune di Asti ha preso atto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 17/02/2015, della avvenuta costituzione della Fondazione Palazzo Mazzetti, con sede in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxx 000, da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, per la gestione e valorizzazione di organismi, attività museali e culturali, in coerenza e continuità con le funzioni storiche e le specifiche missioni del Palazzo Mazzetti in Asti, sede del Museo e della Pinacoteca Civici;
b) il Comune di Asti e la Fondazione Palazzo Mazzetti hanno aderito al Protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale urbano finalizzato, tra l’altro, ad individuare sinergie e concordare programmi in ambito museale per meglio salvaguardare le risorse del patrimonio archeologico, storico e artistico del territorio astigiano e rispondere efficacemente alle esigenze di fruizione culturale da parte dei cittadini e alla crescente domanda turistica (D.G.C. n° 106 del 23/03/2010 e n° 469 del 01/10/2013);
c) il Comune di Asti ha preso atto, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 457 del 06/10/2015, che la Fondazione Palazzo Mazzetti costituisce l’Ente preposto al coordinamento del progetto denominato “Asti città museo - Servizi e strutture per una maggiore accessibilità", finanziato con i contributi della Regione Piemonte, fondi PAR FSC 2007-2013, e della stessa Fondazione Palazzo Mazzetti;
d) il Comune di Asti, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 348 del 05/07/2016, ha approvato l’adozione di un biglietto unico (denominato “SmarTicket”), che consente l’accesso al Museo Civico di Palazzo Mazzetti, Cripta e Museo di X. Xxxxxxxxx, Palazzo Alfieri, Domus Romana, Torre Troiana e Complesso di San Xxxxxx, che viene emesso dalla biglietteria del Museo Civico di Palazzo Mazzetti;
e) in data 15/09/2016 il Comune di Asti e la Fondazione Palazzo Mazzetti hanno stipulato la “Convenzione tra Comune di Asti e Fondazione Palazzo Mazzetti per realizzazione progetto Asti città museo: servizi e strutture per una maggiore accessibilità. Bando Regione Piemonte ai sensi del PAR FSC 2007-2013”;
f) con atto Notaio Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxx in data 26 marzo 2018, rep. n. 74013, racc. n. 11056, riportante il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Palazzo Mazzetti la medesima Fondazione ha modificato la propria denominazione in “Fondazione Asti Musei” ed è stata deliberata l’approvazione del nuovo Statuto, ai sensi del quale la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, le finalità della conservazione, manutenzione e valorizzazione di beni culturali ricevuti o acquisiti a qualsiasi titolo, nonché della gestione e valorizzazione di organismi, servizi museali e culturali;
g) con Deliberazione n. [●] del [●], il Consiglio Comunale della Città di Asti ha approvato la partecipazione del Comune alla Fondazione Asti Musei, quale Fondatore Successivo;
h) con la Deliberazione citata alla lettera g) che precede il Consiglio Comunale, in conformità all’art. 112, comma 5, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), ha inoltre deliberato di affidare alla Fondazione la complessiva gestione e valorizzazione dei servizi museali inerenti siti e musei di proprietà del Comune, allo scopo di:
− realizzare un unico polo artistico e culturale della Città di Asti, gestito in modo unitario;
− perseguire sempre più elevati livelli di qualità nella gestione dei servizi museali e nell’offerta museale del Comune di Asti;
− promuovere e sostenere progetti di sviluppo e offrire al pubblico una migliore fruizione dei beni culturali e delle attività museali;
− incrementare, sul presupposto del successo delle iniziative di cui sopra e sussistendone le condizioni, le collezioni museali, anche attraverso raccolte fondi, aumentandone comunque la loro fruibilità, favorendo lo studio e la ricerca;
i) le Parti intendono pertanto ora dare esecuzione alla sopra citata Deliberazione del Consiglio Comunale mediante la stipulazione della presente Convenzione per l’affidamento da parte del Comune alla Fondazione della complessiva gestione e valorizzazione dei servizi museali inerenti i siti e i musei di proprietà del Comune, come specificato e per la realizzazione delle finalità previste alla lettera h) che precede, alle condizioni di seguito specificate.
Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti
si conviene e si stipula quanto segue
1. Premesse e Allegati
1.1 Le Premesse e gli Allegati, di cui le Parti reciprocamente garantiscono la veridicità e l’esattezza, formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. Oggetto della Convenzione
2.1 Il Comune di Asti affida alla Fondazione Asti Musei la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o nella sua disponibilità nonché la complessiva gestione dei servizi museali inerenti siti e musei di proprietà o nella disponibilità comunale nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 22.01.2004, n. 42.
2.2 A tali fini, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni di legge, il Comune, ai sensi dell’art. 115, comma 7, D.lgs. n. 42/2004, concede in uso gratuito alla Fondazione gli immobili di seguito indicati, siti in Asti (di seguito denominati i “Beni Immobili”):
A) Domus Romana, sita in Xxx Xxxxxxx 00:
Porzione di immobile avente superficie di mq. 130 , sito in Asti, Via del Xxxxxxx censito presso l’Agenzia delle Entrate - Territorio, Sezione di Asti, al Foglio 77 , mappale n. 94, sub. 19, zona censuaria 1, categoria B/6, classe U, consistenza 522 mc, superficie catastale mq 164, rendita catastale €. 350,47
Composto da un locale principale seminterrato e da vani tecnici separati dallo stesso, alcuni dei quali in comune con il soprastante fabbricato condominiale.
come meglio individuato nella planimetria che si allega alla presente quale “Allegato A”;
B) Museo Alfieriano e Casa di Xxxxxxxx Xxxxxxx, sito in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000: Porzione di immobile costituito da un fabbricato principale avente superficie di mq. 3.494,00 sito in Asti, X.xx Alfieri 375, censito presso l’Agenzia delle Entrate, Sezione di Asti, con n. 2 subalterni:
Foglio 77, mappale n. 147, sub. 2, zona censuaria 1, categoria B/6, classe U, consistenza
17.050 mc, superficie catastale non determinata, rendita catastale €. 11.447,20,
Foglio 77, mappale n. 147, sub. 1, zona censuaria 1, categoria A/2, classe 2, consistenza 5 vani, superficie catastale 129 mq, rendita catastale €. 387,34
Il fabbricato nel suo complesso è costituito da due piani principali fuori terra oltre al piano seminterrato ed alcuni vani ai piani mezzanini; gran parte dell’edificio è destinato al Museo Alfieriano (sub.2), mentre in minor parte, al piano terra, è presente la reception del Museo Alfieriano (sub.1) il tutto come meglio individuato nella planimetrie che si allegano quale “Allegato B”;
C) Cripta e Museo di Sant’Anastasio, siti in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000/X:
Porzione di immobile avente superficie di mq. 900 sito in Asti, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 000/X, censito presso l’Agenzia delle Entrate, Sezione di Asti, al Foglio 77 , mappale n. 153, sub.1, zona censuaria 1, categoria C/2, classe 4, consistenza 900 mq., superficie catastale mq
1.108 rendita catastale €. 2.602,94
Composto da una serie di locali espositivi, collegati da un corridoio di accesso-distribuzione, tutti situati al piano interrato;
il tutto come meglio individuato nella planimetria che si allega quale “Allegato C”;
D) Torre Troiana, sita in Xxxxxx Xxxxxx 0:
Immobile avente superficie di mq. 35 lordi (impronta a terra) sito in Xxxx, Xxxxxx Xxxxxx 0; censito presso l’Agenzia delle Entrate, Sezione di Asti, al Foglio 77 , mappale n. 352, sub. Unico, zona censuaria 1, categoria E/6 classe non indicata, consistenza non indicata, superficie catastale non indicata, rendita catastale €. 72,00
Composto da ingresso a quota inferiore rispetto al piano strada attuale, corpo torre con scala in legno, impalcato sottostante il vano campanario con camminamento.
il tutto come meglio individuato nella planimetria che si allega quale “Allegato D”.
2.3 Le Parti sin da ora convengono che, ultimate le opere di ristrutturazione attualmente in corso nel complesso Monumentale di San Xxxxxx e Museo Archeologico, come di seguito individuato, esso sarà ricompreso e incluso tra i Beni Immobili concessi alla Fondazione ai sensi del presente articolo, previa sottoscrizione tra le Parti di apposito verbale di consegna. Tale complesso, sito in Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx 0, è rappresentato nella planimetria, che sin da ora si allega quale “Allegato E”, ed è così descritto:
Immobile avente superficie di mq. 350, sito in Asti, X.xx Alfieri n. 2, censito presso l’Agenzia delle Entrate, Sezione di Asti, al Foglio 77 , mappale n. F, sub. Unico, zona censuaria 1, categoria B/6 classe U, consistenza 3.498 mc, superficie catastale mq 426 mq, rendita catastale €. 2.348,52
Composto, al piano terra, dal complesso del fonte battesimale e dell’ex Chiesa denominata “Aula quadrata”, oltre ad uno spazio museale con accesso dal chiostro e l’ingresso al vano scala, dove si trova anche un locale ad uso ufficio a quota rialzata; al piano primo galleria espositiva posta sopra il chiostro, oltre a due sale espositive, un ripostiglio interno alla torretta, che dà accesso al sottotetto del fonte battesimale, ove sono collocati i locali tecnici dell’impianto di riscaldamento.
2.4 Le Parti sin da ora convengono che il Comune avrà facoltà di proporre alla Fondazione, che si riserva di accettare, la concessione in uso gratuito alla stessa di ulteriori beni immobili da destinare al perseguimento degli scopi di cui alla presente Convenzione, e da assoggettare alle disposizioni nella stessa previste, mediante sottoscrizione tra le Parti di scrittura integrativa alla Convenzione.
2.5 I Beni Immobili sono concessi in uso gratuito dal Comune alla Fondazione unitamente alle rispettive pertinenze, attrezzature e impianti ivi esistenti, che verranno elencati nel verbale di cui al successivo punto 3.4.
2.6 Il Comune concede altresì in uso gratuito alla Fondazione i seguenti beni mobili:
a) gli arredi e le attrezzature privi di interesse storico/artistico, di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune (di seguito denominati i “Beni Mobili”) afferenti i Beni Immobili, e che sono indicati nell’Inventario dei Beni Mobili allegato alla presente convenzione quale “Allegato F”;
b) previo nulla osta della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, il complesso dei beni costituenti le collezioni museali, nonché i beni mobili e gli arredi aventi interesse storico/artistico di proprietà ovvero nella disponibilità del Comune ospitati nei Beni Immobili (di seguito denominati i “Beni Culturali”), elencati nell’Inventario dei Beni Culturali allegato alla presente convenzione quale “Allegato G”.
2.7 Il Comune si impegna a fare tutto quanto necessario per garantire alla Fondazione, durante l’intera durata della presente Convenzione, l’uso di tutti i predetti Beni (Immobili, Mobili e Culturali) in forza di idoneo titolo.
2.8 Nell’ambito della realizzazione degli scopi della presente Convenzione, la Fondazione potrà provvedere, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, alla gestione, anche tramite terzi, dei servizi per il pubblico di cui all’art. 117 D.lgs. 42/2004 relativi ai Beni conferiti in uso gratuito dal Comune ai sensi del presente articolo.
3. Obblighi delle Parti anteriori all’esecuzione della Convenzione
3.1 Con la sottoscrizione della presente Convenzione le Parti espressamente convengono e si obbligano reciprocamente a provvedere entro i termini di seguito specificati e, comunque, prima della data di avvio dell’esecuzione della Convenzione, fissata al 15 ottobre 2018 (di seguito, la “Data di Esecuzione”), ciascuna per quanto di sua competenza, agli adempimenti specificati nel presente articolo ritenuti preventivamente necessari per la corretta esecuzione della Convenzione.
3.2 Preso atto che alcuni locali e spazi all’interno del Museo Alfieriano e Casa di Xxxxxxxx Xxxxxxx indicato alla lettera B) dell’art. 2.2 che precede, sono attualmente occupati da:
- Fondazione Centro Studi Alfieriani, come da D.G.C. n. 539 del 31/10/2013;
- Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx in forza di convenzione stipulata il 07.04.1998, scaduta il 07.04.2018;
le Parti sin da ora convengono che, previa la risoluzione consensuale tra il Comune e le sopra indicate Fondazioni dei rispettivi rapporti contrattuali - risoluzione che il Comune si impegna a formalizzare entro 30 (trenta) giorni antecedenti la Data di Esecuzione - la Fondazione provvederà a stipulare direttamente con la Fondazione Centro Studi Alfieriani e con la Fondazione Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx nuove autonome convenzioni o altra forma di accordo contrattuale al fine di regolamentare la concessione alle stesse di spazi all’interno del Museo Alfieriano e Casa di Xxxxxxxx Xxxxxxx.
3.3 Preso atto che il Comune è altresì proprietario delle opere d’arte costituenti il patrimonio delle collezioni civiche attualmente ospitate all’interno dell’edificio denominato Palazzo Mazzetti, sito in Asti, di proprietà della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, le quali unitamente all’intero patrimonio di volumi costituenti la Biblioteca d’Arte e alla Fototeca costituiscono l’oggetto del contratto di comodato sottoscritto in data 18 gennaio 2011 tra il Comune e la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti affinché tali collezioni e opere siano
destinate all’esposizione come raccolte del Museo e della Pinacoteca Comunale ospitati presso Palazzo Mazzetti, le Parti sin da ora convengono di stipulare - previa la risoluzione consensuale del contratto di comodato che il Comune si impegna a formalizzare entro 30 (trenta) giorni antecedenti la Data di Esecuzione e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni di legge - nuovo contratto di comodato per la concessione in uso gratuito alla Fondazione delle collezioni e opere oggetto del contratto di comodato sopra citato, alle condizioni previste nella presente Convenzione e in conformità alle disposizioni della Convenzione relative ai Beni Culturali, ferma restando la destinazione delle stesse all’esposizione come raccolte del Museo e della Pinacoteca Comunale ospitati presso Palazzo Mazzetti.
3.4 Le Parti si impegnano ad effettuare prima della Data di Esecuzione, con l’assistenza di tecnici specializzati, sopralluogo congiunto all’interno dei Beni Immobili diretto a verificare lo stato di conservazione e la conformità dei Beni Immobili e degli Impianti alle vigenti normative, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla sicurezza, nonché a verificare la consistenza e lo stato di conservazione e la conformità dei Beni Mobili e dei Beni Culturali, nonché a redigere in contraddittorio il relativo verbale dal quale dovranno risultare lo stato di conservazione dei predetti Beni, gli interventi o opere di adeguamento necessari al fine di rendere i Beni Immobili e gli Impianti idonei a soddisfare i necessari requisiti sul piano della sicurezza e della idoneità in vista della destinazione degli stessi, come prevista dalla presente Convenzione.
4. Gestione dei Beni Immobili e dei Beni Culturali
4.1 Tenuto conto delle funzioni cui sono adibiti, la Fondazione si impegna a mantenere i Beni Immobili a essa conferiti ai sensi dell’art. 2.2 che precede in conformità agli obiettivi, ai compiti e alle responsabilità alla stessa affidati e nel rispetto delle esigenze correlate alle collezioni, al personale e al pubblico.
4.2 Dal verbale di consegna dei Beni oggetto della presente Convenzione indicati all’art. 2, che le Parti si impegnano a redigere alla Data di Esecuzione (di seguito denominato il “Verbale di Consegna”) in contraddittorio tra loro, tenuto conto anche delle risultanze del sopralluogo di cui all’art. 3.4 e del relativo verbale, dovranno risultare:
a) la consistenza e lo stato dei Beni Immobili, degli Impianti, dei Beni Mobili e dei Beni Culturali alla data della loro consegna alla Fondazione per la realizzazione degli scopi della presente Convenzione;
b) lo stato di conservazione dei predetti Beni;
c) gli interventi o le opere di adeguamento eventualmente necessari al fine di rendere i Beni Immobili e gli Impianti idonei a soddisfare i necessari requisiti sul piano della sicurezza e della idoneità, nonché per assicurare il mantenimento nel tempo delle
condizioni di sicurezza e di migliore fruizione da parte del pubblico dei Beni Immobili e dei Beni Culturali;
d) gli interventi di restauro dei Beni Culturali eventualmente necessari per la migliore conservazione e fruizione degli stessi;
e) eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati, lasciti, depositi, in forza dei quali i singoli Beni sono pervenuti al Comune o alla Fondazione.
4.3 Sulla base delle esigenze come sopra individuate, la Fondazione e il Comune elaboreranno di comune accordo entro 60 (sessanta) giorni dalla Data di Esecuzione il piano degli interventi atti a soddisfare i necessari requisiti di cui sopra e si impegnano a darvi attuazione in conformità alle disposizioni della presente Convenzione con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la ripartizione degli obblighi di manutenzione dei Beni conferiti e dei relativi oneri.
4.4 Contestualmente al Verbale di Consegna le Parti si impegnano a redigere alla Data di Esecuzione un elenco separato da cui risultino i beni culturali di proprietà di terzi che si trovano in deposito, detenuti o conservati a qualsivoglia altro titolo presso il Comune (di seguito denominati i “Beni di Terzi”), e che potranno essere consegnati alla Fondazione nelle forme e alle condizioni previste nella presente Convenzione, dietro il rilascio del preventivo consenso scritto dei rispettivi proprietari e nel rispetto delle forme e modalità dagli stessi eventualmente indicate. La concessione di tali Beni di Terzi in uso gratuito alla Fondazione dovrà avvenire in forza di apposita convenzione tra le Parti e comporterà l’assoggettamento di tali beni al regime dei Beni Culturali previsto dalla presente Convenzione; la consegna degli stessi beni alla Fondazione dovrà inoltre risultare da apposito verbale o documento di consegna sottoscritto tra le Parti, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni di legge.
4.5 La Fondazione si impegna a consentire al Comune l’utilizzo dei Beni Immobili per la celebrazione dei riti civili di matrimonio e delle unioni civili, nei luoghi stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale assunta ai sensi dell’art. 3 D.P.R. 396/2000 e nei giorni che dovranno essere comunicati dal Comune con preavviso di almeno [●] ([●]) giorni, nei termini ed alle condizioni risultanti da apposita stipulanda Convenzione tra il Comune e la Fondazione per l’utilizzo di aree o sale all’interno dei Beni Immobili, finalizzate alla celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili.
5. Obblighi di manutenzione dei Beni Immobili, degli Impianti e dei Beni Mobili
5.1 La Fondazione è costituita custode di tutti i Beni concessi in uso gratuito dal Comune ai sensi dell’art. 2 che precede, ed è tenuta a conservarli in modo diligente e in conformità alla loro natura e agli scopi in riferimento ai quali gli stessi sono conferiti.
5.2 La Fondazione si impegna a segnalare al Comune, senza ritardo, l’esistenza di situazioni che richiedano interventi di manutenzione straordinaria sui predetti Beni, restando a carico della Fondazione gli oneri di manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 5.3.
5.3 Saranno a carico della Fondazione le opere e gli interventi di manutenzione ordinaria dei Beni Immobili, degli Impianti, dei Beni Mobili e dei Beni Culturali che si rendano necessari per esigenze connesse all'esecuzione della presente Convenzione ovvero per l’adeguamento a obblighi di legge, con un costo massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per singolo intervento e, in ogni caso, entro il limite massimo di spesa annuo a carico della Fondazione pari a Euro 30.000,00 (trentamila/00).
5.4 Le opere di manutenzione ordinaria sono quelle individuate ai sensi della art. 3 del D.P.R. n. 380/2001. Tali attività comprendono altresì la progettazione, l'appalto, la direzione e il collaudo delle opere secondo la normativa vigente, previa acquisizione degli eventuali pareri, autorizzazioni o nulla osta che fossero richiesti da leggi e/o regolamenti, compresi quelli di cui all’art. 21 D.Lgs. 42/2004.
5.5 Restano a totale carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria dei Beni Immobili e degli Impianti, intendendo come tali quelli individuati ai sensi della art.3 del D.P.R. 380/2001, e dei Beni Mobili.
5.6 Il Comune potrà demandare alla Fondazione la realizzazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria o di manutenzione ordinaria il cui costo superi le soglie indicate al punto 5.3, previa approvazione di idoneo piano di intervento tecnico-finanziario da parte del Comune medesimo e successiva accettazione da parte della Fondazione. Il Comune, previa verifica dei lavori eseguiti, si impegna a rimborsare alla Fondazione i costi dalla stessa anticipati entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta.
5.7 La Fondazione potrà inoltre provvedere a eseguire o fare eseguire, previa approvazione da parte del Comune mediante apposito atto, interventi di manutenzione straordinaria dei Beni Immobili e degli Impianti finanziati con il reperimento di proprie risorse economiche ovvero con finanziamenti e contributi reperiti da soggetti terzi, senza onere alcuno a carico del Comune.
5.8 La Fondazione, nell’esecuzione degli interventi di manutenzione previsti agli artt. 5.6 e 5.7 che precedono, sarà tenuta a osservare la normativa vigente in materia di progettazione, affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.).
5.9 Le Parti si riservano di adottare uno specifico regolamento per la disciplina operativa relativa alle attività descritte nel presente articolo, nel rispetto dei principi sopra previsti.
6. Gestione e conservazione dei Beni Culturali
6.1 Ai sensi dell’art.30 D.lgs. 42/2004 la Fondazione si impegna a garantire la custodia, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dei Beni Culturali alla stessa conferiti in uso gratuito dal Comune.
6.2 La Fondazione è tenuta al rispetto di eventuali vincoli modali accessori a donazioni, legati, lasciti, depositi, in forza dei quali i singoli Beni sono pervenuti al Comune o alla Fondazione, come risultanti dal Verbale di Consegna.
6.3 La Fondazione è tenuta a segnalare al Comune eventuali esigenze di ordine conservativo di natura straordinaria in relazione ai Beni Culturali, ivi inclusi i Beni di Terzi che dovessero esserle concessi in uso gratuito ai sensi dell’art. 4.4 che precede, al fine di garantire ottimali condizioni di conservazione e di sicurezza di tali Beni.
6.4 Alla fine di ogni anno la Fondazione predispone una Relazione annuale nella quale è data notizia dello stato di conservazione dei Beni Culturali oggetto della presente Convenzione, segnalando al Comune eventuali necessità di ordine conservativo, gli eventuali incrementi patrimoniali e gli eventuali interventi di restauro e manutenzione effettuati nel corso dell’anno e le autorizzazioni richieste ai sensi del D.lgs. 42/2004, e si impegna a trasmetterla al Comune entro il primo semestre dell'anno successivo.
6.5 A fronte della segnalazione al Comune di esigenze di ordine conservativo effettuata dalla Fondazione ai sensi degli art. 6.3 o 6.4 che precedono, le Parti si impegnano a concordare un piano di restauro che preveda, secondo gli accordi che saranno di volta in volta raggiunti tra le Parti, l’assunzione dei relativi oneri a carico del Comune proprietario dei Beni Culturali interessati dall’intervento di restauro, ovvero a carico della Fondazione nei limiti indicati all’art. 5.3, ovvero ancora il reperimento dei finanziamenti e delle risorse necessari presso terzi finanziatori o tramite sponsorizzazione delle relative opere di restauro.
6.6 Il Comune e la Fondazione concordano i criteri di incremento dei Beni Culturali, nonché i criteri e le modalità del loro eventuale prestito esterno.
6.7 La Fondazione si impegna, a fronte dell’eventuale incremento dei Beni Culturali per effetto di acquisizione a qualsiasi titolo in favore del Comune, ad ospitare tali ulteriori nuovi Beni Culturali all’interno dei Beni Immobili, secondo principi di pertinenza e coerenza e fatta salva l’integrazione dell’inventario dei Beni Culturali allegato alla presente Convenzione (Allegato G).
6.8 Il Comune assicura alla Fondazione le medesime agevolazioni di cui gode il Comune stesso per le attività istituzionali che richiedono permessi, autorizzazioni, concessioni, benestare ed ogni altro provvedimento e/o onere richiesto dal Comune, garantendo la piena collaborazione dei propri Servizi e Uffici e coadiuvando la Fondazione nella predisposizione delle istruttorie necessarie per l’ottenimento delle predette agevolazioni. Inoltre Il Comune garantirà la massima collaborazione ai fini della realizzazione delle attività della Fondazione anche attraverso l’ausilio degli uffici e dei servizi tecnici e amministrativi comunali, compatibilmente con l’esercizio delle funzioni previste nel ruolo.
7. Aggiornamento Patrimoniale
7.1 La Fondazione si impegna a tenere aggiornato l’inventario dei Beni Mobili concessi in uso (Allegato F), e a comunicare al Comune le eventuali variazioni, lo stato di conservazione degli stessi, le modalità d'uso, i programmi di manutenzione e le necessità di sostituzione, da attuarsi in accordo con il Comune.
7.2 Eventuali nuovi beni immobili, o parti di essi, saranno conferiti in uso alla Fondazione previo specifico accordo con il Comune, regolarmente assunto sulla base dei rispettivi ordinamenti e recepito mediante apposito provvedimento validamente ed efficacemente adottato dai competenti organi dei medesimi, secondo le rispettive procedure interne. La concessione di tali nuovi beni immobili in uso gratuito alla Fondazione in conformità alla Convenzione dovrà risultare da apposito verbale o documento di consegna sottoscritto tra le Parti e comporterà l’assoggettamento di tali beni alla disciplina della presente Convenzione e , in particolare alla disciplina nella stessa prevista per i Beni Immobili.
7.3 Eventuali nuovi beni di interesse storico/artistico saranno conferiti in uso alla Fondazione previo specifico accordo con il Comune, regolarmente assunto sulla base dei rispettivi ordinamenti e recepito mediante apposito provvedimento validamente ed efficacemente adottato dai competenti organi dei medesimi, secondo le rispettive procedure interne. La concessione di tali nuovi beni in uso gratuito alla Fondazione in conformità alla Convenzione dovrà risultare da apposito verbale o documento di consegna sottoscritto tra le Parti e comporterà l’assoggettamento di tali beni alla disciplina della presente Convenzione e, in particolare alla disciplina nella stessa prevista per i Beni Culturali.
8. Impegni della Fondazione in relazione ai servizi museali
8.1 La Fondazione si impegna a compiere tutti i servizi e le attività volti alla promozione e diffusione della conoscenza presso il pubblico dei Beni Culturali conferiti, dei Beni Immobili e delle attività correlate, nonché a promuovere e favorire la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori e per l’effetto si impegna a:
a) fornire il servizio con continuità attraverso proprio personale;
b) strutturarsi e operare secondo il modello organizzativo ritenuto più idoneo per l’espletamento dei servizi affidati, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, qualità e trasparenza;
c) mettere in atto tutte le azioni volte al miglioramento e alla razionalizzazione dei servizi oggetto della Convenzione, secondo principi di economicità, anche in relazione ai consumi energetici;
d) progettare e organizzare, direttamente o indirettamente, eventi, mostre e attività in genere che possano contribuire all’arricchimento, alla promozione, alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio culturale della Città di Asti, favorendo, tra l’altro il confronto e la collaborazione con istituzioni e musei regionali, nazionali e internazionali;
e) evidenziare, in tutte le iniziative, lo stemma del Comune/della Città di Asti; a tali fini il Comune si impegna a rilasciare, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, apposita dichiarazione di licenza con validità pari alla sua durata;
f) tenere costantemente informato il Comune su ogni fatto e circostanza rilevante per la gestione e la regolarità di quanto oggetto di Convenzione e porre tempestivamente a disposizione della stessa ogni informazione e documento eventualmente richiesti.
8.2 La Fondazione, a tali fini, si impegna a garantire l’apertura al pubblico dei Beni Immobili dal martedì alla domenica, con orario dalle ore 10.30 alle ore 18.30, salva la facoltà di modificare l’orario di apertura e/o di effettuare aperture straordinarie, previa comunicazione al Comune. La Fondazione si impegna altresì a garantire l’apertura al pubblico dei Beni Immobili nelle seguenti festività: Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre e Santo Patrono della città, con orario che verrà comunicato di volta in volta al Comune.
8.3 La Fondazione si impegna a organizzare e gestire il servizio di biglietteria, inclusa l’emissione dello “SmarTicket” di cui alla lettera d) delle Premesse, con le modalità e presso le sedi, secondo quanto già in atto, ovvero secondo quelle che riterrà più opportune, nel rispetto di quanto previsto all’art. 2.8 della presente Convenzione.
8.4 La Fondazione proseguirà nell’incarico della gestione e manutenzione della “Control room” installata a Palazzo Mazzetti, necessaria per la gestione dell’accesso interattivo, indipendente ed autonomo da parte dei visitatori dei Beni Immobili non presidiati, oltre che per il monitoraggio e valutazione della gestione ordinaria dei Beni Immobili coinvolti, per l’analisi dei flussi, gradimento e criticità.
8.5 La Fondazione si impegna inoltre a:
a) assumere la titolarità delle attività ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi, nonché a svolgere, attraverso le figure individuate dal proprio Statuto, le mansioni di Committente - Datore di lavoro ai sensi della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
b) assumere ogni responsabilità per danni che dovessero derivare al Comune e a terzi, a cose o a persone, in relazione a quanto previsto a suo carico dalla presente Convenzione, nonché per ogni altra attività, fatto o atto comunque connessi, eccezion fatta per danni derivanti dalla mancata realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria a carico del Comune ai sensi dell’art. 5;
c) recepire, nell’adozione dei propri atti, la programmazione annuale e triennale approvata dal Comune con riferimento alla presente Convenzione, nonché ad aggiornare gli stessi sulla base degli indirizzi forniti dal Comune.
8.6 A fronte degli oneri sostenuti per l’esecuzione della presente Convenzione, la Fondazione ha diritto a trattenere nella sua interezza:
a) le entrate derivanti dai biglietti d’ingresso ai Beni Immobili, incluso lo “SmarTicket”, emesso secondo tariffe di cui la Fondazione darà informazione al Comune, nonché i ricavi ottenuti dallo svolgimento delle attività ausiliarie e connesse ai servizi museali e, in generale, delle attività e dei servizi svolti in esecuzione della Convenzione ivi inclusi i servizi per il pubblico di cui all’art. 2.8;
b) contributi o trasferimenti provenienti dai Fondatori della Fondazione e/o da terzi;
c) eventuali altre entrate (derivanti da contributi di terzi, sponsorizzazioni ecc.), fatta eccezione per quanto destinato ad interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 5.7
9. Accessibilità al pubblico
9.1 La Fondazione si impegna a garantire l'accessibilità fisica e culturale dei musei e delle collezioni, promuovendo inoltre tutte le attività atte a favorire la partecipazione attiva, individuale e associata, dei visitatori e la più ampia conoscenza del complesso museale e delle sue attività, in continuità con l’azione fino ad ora svolta dal Comune.
9.2 La Fondazione si impegna altresì a favorire la conoscenza dei Beni Immobili e dei Beni Culturali e della documentazione agli stessi correlata, individuando le modalità più idonee per l’accesso e la pubblica consultazione, anche tramite accesso remoto ai Beni Immobili e ai Beni Culturali, nonché alla relativa documentazione in suo possesso.
10. Oneri a carico della Fondazione
10.1 La Fondazione provvede, con oneri a proprio carico, alla gestione e valorizzazione dei servizi museali inerenti i Beni Immobili oggetto della presente Convenzione, nelle forme e con le modalità ivi individuate ed in attuazione del proprio Statuto, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, con la massima diligenza, professionalità e correttezza.
10.2 La Fondazione si impegna a redigere i documenti programmatici annuale e pluriennale, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Comune per le attività di valorizzazione del proprio patrimonio.
10.3 Maggiori oneri di gestione che la Fondazione dovesse eventualmente sostenere a seguito di nuove concessioni in uso di beni immobili o beni mobili (ivi inclusi beni che possano essere ricompresi tra i Beni Culturali, come definiti all’art. 2.6, lett. b), o per ulteriori attività richieste dal Comune, determineranno un adeguamento dei documenti programmatici.
10.4 La Fondazione si impegna a tenere una contabilità che consenta la rilevazione analitica dei costi e dei ricavi relativi alla gestione affidata, articolati per centri di costo.
10.5 La Fondazione si impegna a stipulare e mantenere in vigore per tutta la durata della presente Convenzione idonea polizza assicurativa per le responsabilità che la stessa Fondazione assume con il presente atto, presso primaria Compagnia di Assicurazione per:
- la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, in relazione ai servizi offerti, per massimale non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per singolo evento;
- la copertura assicurativa “All Risks” dei Beni Culturali e dei Beni Mobili, contro i danni, anche se arrecati da terzi, derivanti da furti, perdite o danneggiamenti, anche parziali.
10.6 La Fondazione si impegna ad organizzare e provvedere a proprie spese, mediante affidamento a impresa di proprio gradimento, ai necessari servizi e attività di pulizia ordinaria e straordinaria all’interno dei Beni Immobili conferiti in uso gratuito dal Comune, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
10.7 A fronte dell’incasso di un corrispettivo per l’utilizzo dei Beni Immobili in occasione delle celebrazioni di cui all’art. 4.5 che precede, la Fondazione provvederà alla manutenzione del verde pubblico all’interno del Complesso Monumentale di San Xxxxxx e Museo Archeologico.
11. Organizzazione dei servizi e gestione del personale
11.1 La Fondazione ha piena facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi previsti dalle leggi vigenti ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficienza ed economicità, ferma restando la garanzia di efficacia della gestione.
11.2 La Fondazione si impegna ad osservare le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali maggiormente rappresentative e dalle Associazioni di Categoria. In particolare applicherà al proprio personale dipendente il contratto collettivo nazionale Commercio.
12. Prerogative del Comune
12.1 Il Comune, in relazione ai Beni oggetto della presente Convenzione, esercita le funzioni di indirizzo e pianificazione in materia di conservazione e valorizzazione dei Beni Culturali, promozione di attività culturali, turistiche e quant’altro previsto in materia dalla normativa vigente, anche sulla scorta delle necessità segnalate dalla Fondazione.
12.2 Competono altresì al Comune le funzioni di vigilanza e controllo necessarie e opportune a garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla presente Convenzione, anche ai sensi dell’art. 115, comma 6 del D.lgs. 42/2004.
12.3 Il Comune secondo quanto previsto dal proprio ordinamento verifica periodicamente, e in ogni caso con cadenza biennale il conseguimento degli obiettivi di miglioramento contenuti nel Protocollo d’intesa per la valorizzazione del patrimonio culturale urbano, citato alla lettera
b) delle Premesse, nello Statuto della Fondazione e nella presente Convenzione. Ogni biennio, e se necessario con integrazioni e/o revisioni annuali, il Comune, nel quadro della valorizzazione dei Beni Culturali e dei Beni Immobili, definisce:
a) i livelli minimi di qualità della gestione che la Fondazione deve garantire,
b) gli obiettivi di miglioramento ottenibili attraverso investimenti e/o interventi di carattere organizzativo e la loro graduazione nel tempo,
c) i metodi di rilevazione del rispetto degli standard regionali e nazionali,
salva la facoltà per il Comune di confermare o modificare annualmente tali obiettivi e criteri, anche nell’ambito dei documenti previsionali e programmatici adottati dal Comune
13. Oneri a carico del Comune
13.1 Il Comune, in quanto proprietario dei Beni Immobili conferiti in uso alla Fondazione, si impegna a stipulare e a mantenere in vigore per tutta la durata della Convenzione adeguata polizza assicurativa globale fabbricati.
13.2 Sono a carico del Comune gli oneri per le utenze poste a servizio dei Beni Immobili, quali a titolo esemplificativo, le utenze per la fornitura di luce, acqua, gas, telefono e linea internet, come individuate nell’elenco che si allega alla presente Convenzione quale “all. H”, con la precisazione che per la linea telefonica n. [●] in uso esclusivo alla Fondazione il Comune sosterrà i relativi costi fino a concorrenza dell’ammontare annuo di euro [●] ([●]/00).
13.3 Per espresso accordo tra le Parti, il Comune dovrà inoltre provvedere a sue cura e spese alle seguenti attività o prestazioni:
- illuminazione esterna dei Beni Immobili;
- sgombero neve e spargimento sale nelle aree prospicienti e di accesso ai Beni Immobili.
14. Durata della Convenzione e recesso anticipato
14.1 La presente Convenzione avrà la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione, con espressa esclusione della possibilità di rinnovo tacito.
14.2 Alla scadenza del termine sopra indicato la Convenzione si intenderà automaticamente risolta, pur restando le Parti libere di concordare termini e condizioni per la stipulazione di una nuova convenzione, nel rispetto della normativa vigente.
14.3 E’ riconosciuta al Comune la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione in qualsiasi momento per esigenze o motivi di preminente interesse pubblico, salvo l’obbligo di inviare la relativa comunicazione scritta alla Fondazione mediante lettera raccomandata
a.r. o posta elettronica certificata con almeno 90 (novanta) giorni di preavviso rispetto alla data in cui il recesso dovrà avere effetto.
15. Regolazione dei rapporti tra le Parti al termine della Convenzione
15.1 Al termine della presente Convenzione, alla data prevista al precedente art. 14.1, in caso di recesso o di risoluzione anticipata, la Fondazione dovrà restituire al Comune, entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di cessazione dell’efficacia della Convenzione: i Beni Immobili, gli Impianti, i Beni Mobili e i Beni Culturali, conferiti in uso con la presente Convenzione, nonché ogni altro Bene eventualmente conferito in uso alla Fondazione nel corso della vigenza della Convenzione, in buono stato di conservazione, fatto in ogni caso salvo il deterioramento derivante dall’uso.
15.2 In ogni caso di cessazione anche anticipata degli effetti della Convenzione, la Fondazione assicurerà la continuità dei servizi oggetto della Convenzione, espletandoli nel rispetto della
stessa, fino al momento in cui la loro gestione non verrà riassunta direttamente dal Comune o il Comune deliberi la loro gestione in forma indiretta con affidamento in concessione a terzi nelle forme di cui all’art. 115 D.lgs. 42/2004 o secondo la normativa applicabile ratione temporis, o affidata ad altri enti, secondo principi di correttezza e buona fede anche in relazione alla durata di tale gestione interinale, che non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi.
15.3 Durante tale periodo la Fondazione continuerà a sostenere le spese e i costi relativi alla gestione dei servizi oggetto della Convenzione, nonché a percepire gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti ai sensi dell’art. 8.6.
15.4 Decorso il termine sopra indicato per la durata della gestione interinale, la Fondazione non sarà più tenuta a garantire l’esecuzione delle prestazioni e l’erogazione dei servizi oggetto della presente Convenzione e, pertanto, non ne sosterrà più i costi.
16. Divieto di cessione
16.1 È fatto divieto alla Fondazione di affidare a terzi la gestione dei Beni conferiti con il presente atto, fatto salvo quanto previsto all’art. 2.8 in relazione ai servizi per il pubblico di cui all’art. 117 D.lgs. 42/2004.
17. Tracciabilità dei flussi finanziari
17.1 La Fondazione, ove ne abbia obbligo di legge, sarà tenuta a porre in essere tutti gli adempimenti, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla presente Convenzione, ai sensi dell’art. 3 L. 13.08.2010, n. 136.
17.2 Ai sensi del comma 9 bis dell’art. 3 della citata Legge n.136/2010 la presente Convenzione è risolta di diritto in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie ad essa afferenti venissero eseguite in violazione delle disposizioni di cui alla L. 136/2010.
18. Clausola risolutiva espressa
18.1 Il Comune avrà facoltà di ritenere risolta di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- scioglimento della Fondazione;
- inadempimento, da parte della Fondazione, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste all’art. 3 (Obblighi delle Parti anteriori all’esecuzione della Convenzione) e all’art. 16 (Divieto di cessione);
- gravi e reiterati inadempimenti, da parte della Fondazione, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste agli articoli di seguito indicati: art. 4 (Gestione dei Beni Immobili e dei Beni Culturali), art. 5 (Obblighi di manutenzione dei Beni Immobili, degli Impianti e dei Beni Mobili), art. 6 (Gestione e conservazione dei Beni Culturali), art. 7
(Aggiornamento Patrimoniale), art. 8 (Impegni della Fondazione in relazione ai servizi museali), art. 10 (Oneri a carico della Fondazione).
18.2 La Fondazione avrà facoltà di ritenere risolta di diritto la presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1456 C.C., fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- inadempimento, da parte del Comune, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione previste all’art. 3 (Obblighi delle Parti anteriori all’esecuzione della Convenzione);
- gravi e reiterati inadempimenti, da parte del Comune, alle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione e previste agli articoli di seguito indicati: art. 4 (Gestione dei Beni Immobili e dei Beni Culturali), art. 5 (Obblighi di manutenzione dei Beni Immobili, degli Impianti e dei Beni Mobili), art. 6 (Gestione e conservazione dei Beni Culturali), art. 13 (Oneri a carico del Comune).
18.3 La risoluzione della presente Convenzione comporta gli obblighi restitutori di cui al precedente art. 15.1.
19. Comunicazioni.
19.1 Qualsiasi comunicazione o richiesta tra le Parti relativa alle disposizioni della Convenzione dovrà essere effettuata in forma scritta e, ove espressamente richiesto, mediante lettera raccomandata a.r.. o posta elettronica certificata, e indirizzata al domicilio qui di seguito rispettivamente indicato per ciascuna delle Parti ovvero, in caso di variazione, al diverso domicilio che dovrà essere comunicato all’altra Parte a mezzo di lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata:
− per il Comune di Asti: Xxxxxx Xxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxx
alla c.a. di [●]
e-mail: [●] p.e.c.: [●]
− per la Fondazione Asti Musei: Corso Alfieri, 357
14100 Asti alla c.a. di [●]
e-mail: [●] p.e.c.: [●]
20. Tutela dei dati personali
20.1 Le Parti si impegnano ad osservare la normativa vigente in tema di trattamento e di tutela dei dati personali che dovessero essere trattati per le finalità della presente Convenzione.
21. Clausola novativa
21.1 La presente Convenzione annulla e sostituisce la Convezione tra il Comune di Asti e la Fondazione Palazzo Mazzetti citata alla lettera e) delle Premesse e qualsivoglia altro accordo intercorso tra il Comune e la Fondazione Palazzo Mazzetti, ora Fondazione Asti Musei.
22. Integrazioni e modifiche
22.1 Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.
23. Registrazione
23.1 Le spese e imposte per la registrazione della presente Convenzione, ove dovute, sono a carico della Fondazione.
24. Legge applicabile
24.1 Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si richiamano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge in materia e del Codice Civile.
25. Allegati
25.1 Si allegano:
Allegato A. Planimetria Domus Romana;
Allegato B. Planimetria Museo Alfieriano e Casa di Xxxxxxxx Xxxxxxx; Allegato C. Planimetria Cripta e Museo di Sant’Anastasio; Allegato D. Planimetria Torre Troiana;
Allegato E. Planimetria Complesso Monumentale di San Xxxxxx e Museo Archeologico; Allegato F. Inventario dei Beni Mobili;
Allegato G. Inventario dei Beni Culturali;
Allegato H. Elenco delle utenze a servizio dei Beni Immobili.
Asti, [data]
IL COMUNE DI ASTI LA FONDAZIONE ASTI MUSEI
Il [●] Il [●]
( [Nome Cognome] ) ( [Nome Cognome] )
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