ALLEGATO
ALLEGATO
ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE
tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea, in appresso “gli Stati membri”, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso “la Comunità”,
LA BOSNIA-ERZEGOVINA,
da una parte, e
dall’altra,
CONSIDERANDO i forti legami fra le Parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e di instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla Bosnia-Erzegovina di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati con la Comunità;
CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione (PSA) con i paesi dell'Europa sudorientale, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordinamento europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;
CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la Bosnia-Erzegovina nel contesto politico ed economico dell'Europa e lo status di tale paese quale potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea (in appresso "il trattato UE") e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993 e dei requisiti del PSA, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale;
CONSIDERANDO il partenariato europeo con la Bosnia-Erzegovina, che individua le priorità di intervento al fine di sostenere le iniziative volte a favorire il ravvicinamento del paese all'Unione europea;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'integrazione commerciale regionale e l'intensificazione della cooperazione economica, la cooperazione in un gran numero di settori, in particolare giustizia e affari interni, e il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale;
CONSIDERANDO l’impegno delle Parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell’accordo, nonché l’impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (in appresso "l'Atto finale di Helsinki"), dei documenti
conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché per il rispetto degli obblighi previsti dagli accordi di pace di Dayton/Parigi e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;
CONSIDERANDO l'impegno delle Parti ad applicare i principi del libero mercato, la disponibilità della Comunità a contribuire alle riforme economiche in Bosnia- Erzegovina. e l'impegno delle Parti a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;
CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle Parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC, che saranno applicati in modo trasparente e non discriminatorio;
CONSIDERANDO il desiderio delle Parti di potenziare il dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell’Unione europea;
CONSIDERANDO l’impegno assunto delle Parti in materia di lotta alla criminalità organizzata e di rafforzamento della cooperazione nella lotta al terrorismo, sulla base della dichiarazione della Conferenza europea del 20 ottobre 2001;
PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione (in appresso "il presente accordo") creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento in Bosnia-Erzegovina;
TENENDO PRESENTE l'impegno della Bosnia-Erzegovina a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità nei settori pertinenti e ad applicarla correttamente;
TENENDO PRESENTE la volontà della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di impiegare a tal fine, su base indicativa globale e pluriennale, tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea(in appresso "il trattato CE") vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali Parti contraenti distinte e non come parte della Comunità, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla Bosnia-Erzegovina di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato UE e al trattato CE. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;
RAMMENTANDO che al vertice di Zagabria è stato rivolto un invito a consolidare maggiormente le relazioni tra i paesi che partecipano al processo di stabilizzazione e di associazione e l'Unione europea, nonché a rafforzare la cooperazione regionale;
RICORDANDO che il vertice di Salonicco ha confermato il processo di stabilizzazione e di associazione quale quadro politico per le relazioni dell’Unione europea con i paesi dei Balcani occidentali e sottolineato la prospettiva della loro integrazione nell’Unione europea, in funzione dei progressi realizzati da ciascun paese nell’attuazione delle riforme e dei meriti conseguiti;
RICORDANDO l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006 come mezzo per attirare maggiori investimenti nella regione e favorirne l'integrazione nell'economia mondiale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra.
2. Gli obiettivi di tale associazione sono:
a) aiutare la Bosnia-Erzegovina a consolidare la democrazia e lo Stato di diritto;
b) contribuire alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale in Bosnia-Erzegovina e nella regione;
c) fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche fra le Parti,
d) sostenere gli sforzi della Bosnia-Erzegovina volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria;
e) aiutare la Bosnia-Erzegovina a completare la transizione verso un'economia di mercato funzionante, promuovere relazioni economiche armoniose e instaurare progressivamente una zona di libero scambio con la Comunità;
f) promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.
TITOLO I PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
La politica interna ed estera delle Parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale, tra cui la piena cooperazione con il Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY), e dello Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.
Articolo 3
La lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori costituisce un elemento essenziale del presente accordo.
Articolo 4
Le Parti contraenti ribadiscono l'importanza attribuita all'adempimento degli obblighi internazionali, in particolare la piena cooperazione con l’ICTY.
Articolo 5
La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale, lo sviluppo di relazioni di buon vicinato, i diritti umani e il rispetto e la tutela delle minoranze sono elementi fondamentali del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rimangono soggette ai requisiti del PSA e si basano sui meriti individuali della Bosnia-Erzegovina.
Articolo 6
La Bosnia-Erzegovina s’impegna a continuare a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione di persone, merci, capitali e servizi, nonché lo sviluppo di progetti di interesse comune, segnatamente quelli riguardanti la lotta contro criminalità organizzata, corruzione, riciclaggio di denaro, immigrazione clandestina e traffici illegali, in particolare il traffico di esseri umani, armi leggere e di piccolo calibro e droghe illecite. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.
Articolo 7
Le Parti ribadiscono l'importanza attribuita alla lotta contro il terrorismo e al rispetto degli obblighi internazionali in materia.
Articolo 8
L’associazione è realizzata progressivamente e viene completata entro un periodo transitorio non superiore a sei anni.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione (in appresso "CSA"), istituito ai sensi dell'articolo 115, controlla periodicamente, di norma una volta all’anno, l’applicazione del presente accordo e l’adozione e attuazione delle riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche da parte della Bosnia-Erzegovina. Tale verifica è eseguita alla luce del disposto del preambolo e in conformità dei principi generali del presente accordo. Si tiene debitamente conto delle priorità stabilite nel partenariato europeo attinenti al presente accordo e si assicurerà la coerenza con i meccanismi istituiti nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione, in particolare con la relazione sui progressi compiuti in tale processo.
Basandosi su questa verifica il consiglio di stabilizzazione e di associazione formula raccomandazioni e adotta eventualmente decisioni. Qualora durante la verifica siano individuate difficoltà particolari, queste sono esaminate conformemente ai meccanismi di composizione delle controversie istituiti dal presente accordo.
Il processo di associazione viene completato progressivamente. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede ad una revisione completa dell’applicazione dell’accordo stesso. In base a tale revisione, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti dalla Bosnia-Erzegovina e adotta eventualmente decisioni relative alle fasi successive del processo di associazione.
La revisione non riguarda la libera circolazione delle merci (titolo IV), per la quale il titolo IV fissa un calendario specifico.
Articolo 9
L’accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell’OMC ed è attuato in conformità di tali disposizioni, in particolare dell’articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e dell’articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).
TITOLO II DIALOGO POLITICO
Articolo 10
1. Nell'ambito del presente accordo è intensificato il dialogo politico tra le Parti, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina e contribuisce ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le Parti.
2. Il dialogo politico deve promuovere in particolare:
a) la piena integrazione della Bosnia-Erzegovina nella comunità delle nazioni democratiche e il suo graduale avvicinamento all'Unione europea;
b) una progressiva convergenza delle posizioni assunte dalle Parti sulle questioni internazionali, compresa la PESC, soprattutto quelle che potrebbero avere sostanziali ripercussioni per le Parti, anche attraverso scambi di informazioni pertinenti;
c) la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato;
d) una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, compresa la cooperazione nei settori contemplati dalla PESC dell'Unione europea.
3. Le Parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la stabilità e la sicurezza internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul disarmo e sulla non proliferazione, nonché degli altri loro obblighi internazionali in materia. Le Parti convengono che questa disposizione costituisce un elemento fondamentale del presente accordo e figurerà nel dialogo politico inteso ad accompagnare e a consolidare tali elementi.
Le Parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori mediante:
a) l'adozione di misure per la firma o la ratifica di tutti gli altri strumenti internazionali pertinenti o per l'adesione a questi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione;
b) la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali all'esportazione, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle armi di distruzione di massa, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle armi di distruzione di massa, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli all'esportazione.
Il dialogo politico su questi aspetti può svolgersi a livello regionale.
Articolo 11
1. Il dialogo politico avviene principalmente nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli.
2. Su richiesta delle Parti, inoltre, il dialogo politico può svolgersi:
a) all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la Bosnia-Erzegovina, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea, il Segretario generale/Alto rappresentante della Politica estera e di sicurezza comune e la Commissione delle Comunità europee (in appresso "la Commissione europea"), dall'altra;
b) utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, OSCE, Consiglio d'Europa e altri consessi internazionali;
c) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire utilmente a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo, compresi quelli individuati nell'agenda di Salonicco, adottata nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003.
Articolo 12
A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 121.
Articolo 13
Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione, anche nell'ambito del forum UE-Balcani occidentali.
TITOLO III COOPERAZIONE REGIONALE
Articolo 14
Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità a livello internazionale e regionale, nonché dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la Bosnia-Erzegovina promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza.
Ogniqualvolta la Bosnia-Erzegovina preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 15, 16 e 17, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.
La Bosnia-Erzegovina attua integralmente gli accordi bilaterali di libero scambio esistenti, negoziati a norma del memorandum d'intesa sull'agevolazione e sulla liberalizzazione del commercio firmato a Bruxelles il 27 giugno 2001 dalla Bosnia- Erzegovina, e l'accordo centroeuropeo di libero scambio firmato a Bucarest il 19 dicembre 2006.
Articolo 15 Cooperazione con altri paesi
che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione
Dopo la firma del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina avvia negoziati con i paesi che hanno già firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione al fine di concludere convenzioni bilaterali sulla cooperazione regionale, volte ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.
Gli elementi principali di tali convenzioni sono:
a) il dialogo politico,
b) l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le Parti in conformità delle pertinenti disposizioni dell'OMC;
c) concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali, nonché altre politiche relative alla circolazione delle persone, a un livello equivalente a quello del presente accordo;
d) disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.
All'occorrenza, tali convenzioni contengono disposizioni per la creazione dei necessari meccanismi istituzionali.
Tali convenzioni devono essere concluse entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. La disponibilità della Bosnia-Erzegovina a concludere dette convenzioni costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'Unione europea.
La Bosnia-Erzegovina avvia negoziati analoghi con gli altri paesi della regione dopo che questi avranno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 16
Cooperazione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione
La Bosnia-Erzegovina avvia la cooperazione regionale con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.
Articolo 17
Cooperazione con altri paesi candidati all'adesione all'UE che non rientrano nel processo di stabilizzazione e di associazione
1. La Bosnia-Erzegovina deve promuovere la cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi altro paese candidato all'adesione all'UE che non rientri nel processo di stabilizzazione e di associazione in qualunque settore di cooperazione contemplato dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la Bosnia-Erzegovina e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra quest’ultimo, la Comunità e i suoi Stati membri.
2. Entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 18, paragrafo 1, la Bosnia-Erzegovina deve aver concluso con la Turchia, che ha instaurato un'unione doganale con la Comunità, su basi reciprocamente vantaggiose, un accordo che istituisca una zona di libero scambio in conformità dell'articolo XXIV del GATT 1994 e che liberalizzi lo stabilimento e la prestazione di servizi tra di essi in misura equivalente al presente accordo, in conformità dell'articolo V del GATS.
TITOLO IV
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
Articolo 18
1. Nel corso di un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Essi tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata.
3. Ai fini del presente accordo, nei dazi doganali e negli oneri di effetto equivalente rientra qualsiasi tipo di dazio o onere applicato in relazione all'importazione o all'esportazione di una merce, comprese tutte le forme di sovrattassa collegate all'importazione o all'esportazione, ad eccezione:
a) degli oneri equivalenti a una tassa interna applicati a norma dell'articolo III, paragrafo 2, del GATT 1994;
b) dei dazi antidumping e compensativi;
c) dei diritti o degli oneri commisurati al costo dei servizi prestati.
4. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è:
a) la tariffa doganale comune della Comunità, istituita ai sensi del regolamento (CEE) n. 2658/871, effettivamente applicata erga omnes il giorno della firma del presente accordo;
b) la tariffa doganale applicata della Bosnia-Erzegovina per il 20052.
5. I dazi ridotti applicati dalla Bosnia-Erzegovina, calcolati nel modo indicato nel presente accordo, sono arrotondati al decimale più vicino secondo i principi aritmetici comuni. Di conseguenza, tutte le cifre con meno di 5 dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente inferiore e tutte le cifre con più di 5 (compreso) dopo il primo decimale sono arrotondate al decimale direttamente superiore.
6. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante:
a) dai negoziati tariffari in sede di OMC o
b) dall'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC o
c) da riduzioni successive dopo l'adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC,
1 Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1), modificato ogni anno.
2 Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 58/04 del 22.12.2004.
i suddetti dazi ridotti sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 4 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
7. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base e le relative modifiche.
CAPITOLO I PRODOTTI INDUSTRIALI
Articolo 19 Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
2. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.
Articolo 20
Concessioni della Comunità riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità e gli oneri di effetto equivalente sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.
2. Le restrizioni quantitative applicabili alle importazioni nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Bosnia-Erzegovina.
Articolo 21
Concessioni della Bosnia-Erzegovina riguardanti i prodotti industriali
1. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità diversi da quelli elencati nell'allegato I sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.
2. Gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo per i prodotti industriali originari della Comunità.
3. I dazi doganali applicabili alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità elencati nell'allegato I a), b) e c) sono progressivamente ridotti e aboliti secondo il seguente calendario:
– all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base e il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene abolito per i prodotti elencati nell'allegato I a);
– all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 75% del dazio di base, il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 50% del dazio di base, il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 25% del dazio di base e il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente
accordo il dazio all'importazione viene abolito per i prodotti elencati nell'allegato I b);
– all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio all'importazione viene ridotto al 90 % del dazio di base, il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto all'80 % del dazio di base, il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 60 % del dazio di base, il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 40 % del dazio di base, il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene ridotto al 20 % del dazio di base e il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo il dazio all'importazione viene abolito per i prodotti elencati nell'allegato I c);
4. Le restrizioni quantitative alle importazioni in Bosnia-Erzegovina di prodotti industriali originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 22
Dazi e restrizioni applicabili alle esportazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono nei loro scambi i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.
Articolo 23
Riduzione accelerata dei dazi doganali
La Bosnia-Erzegovina si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 21 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la situazione e formula le raccomandazioni del caso.
CAPITOLO II AGRICOLTURA E PESCA
Articolo 24 Definizione
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della Bosnia-Erzegovina.
2. Per “prodotti agricoli e della pesca” s'intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii), dell'accordo OMC in materia di agricoltura.
3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, alle voci 1604 e 1605 e alle sottovoci 0511 91, 1902 20 10 e 2301 20 00.
Articolo 25 Prodotti agricoli trasformati
Il protocollo 1 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.
Articolo 26
Abolizione delle restrizioni quantitative applicabili ai prodotti dell'agricoltura e della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Bosnia- Erzegovina.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce tutte le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità.
Articolo 27 Prodotti agricoli
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Bosnia-Erzegovina, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 e 2204 della nomenclatura combinata.
Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di "baby beef" definiti all'allegato II e originari della Bosnia-Erzegovina al 20% del dazio ad valorem e al 20% del dazio specifico previsti dalla tariffa
doganale comune delle Comunità europee, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1.500 tonnellate, espresse in peso carcasse.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità concede l’accesso in franchigia doganale per le importazioni nella Comunità dei prodotti delle voci 1701 e 1702 della nomenclatura combinata, originari della Bosnia-Erzegovina, entro i limiti di un contingente tariffario annuale di
12.000 tonnellate (peso netto).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia- Erzegovina:
a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III a);
b) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III b), c) e d) secondo il calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.
c) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato III e) entro il limite del contingente tariffario indicato per i prodotti interessati.
5. Il protocollo 7 determina il regime applicabile ai vini e alle bevande spiritose in esso riportati.
Articolo 28
Pesce e prodotti della pesca
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina ad eccezione dei prodotti elencati all'allegato IV, che sono soggetti alle disposizioni ivi contenute.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente applicabili al pesce e ai prodotti della pesca originari della Comunità in conformità dell'allegato X.
Xxxxxxxx 00 Xxxxxxxx di revisione
Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme delle politiche comuni della Comunità e delle politiche della Bosnia-Erzegovina nei settori dell’agricoltura e della pesca, del ruolo dell'agricoltura e della pesca nell'economia della Bosnia-Erzegovina, delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC e dell'eventuale adesione della Bosnia-Erzegovina all'OMC, entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo la Comunità e la Bosnia-Erzegovina esaminano in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.
Articolo 30
Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, in particolare l'articolo 39, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle Parti soggette alle concessioni riconosciute ai sensi degli articoli 25-28 provochino gravi perturbazioni per i mercati o i dispositivi normativi interni della controparte, entrambe le Parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. Nel frattempo, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.
Articolo 31
Protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei prodotti della pesca e dei prodotti alimentari diversi da vini e bevande spiritose
1. La Bosnia-Erzegovina assicura la protezione delle indicazioni geografiche della Comunità registrate nella Comunità a norma del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari,3 secondo le modalità di cui al presente articolo. Le indicazioni geografiche della Bosnia-Erzegovina per i prodotti dell'agricoltura e della pesca sono ammissibili alla registrazione nella Comunità alle condizioni specificate nello stesso regolamento.
2. La Bosnia-Erzegovina vieta l'uso nel suo territorio delle denominazioni protette nella Comunità per prodotti analoghi non conformi alla specifica dell'indicazione geografica. Questa disposizione si applica anche quando la vera origine geografica della merce è indicata, l'indicazione geografica in questione è utilizzata in una traduzione o la denominazione è accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "stile", "imitazione", "metodo" o altre espressioni analoghe.
3. La Bosnia-Erzegovina rifiuta la registrazione dei marchi commerciali il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2.
4. I marchi commerciali registrati in Bosnia-Erzegovina o acquisiti con l'uso, il cui uso corrisponde alle situazioni di cui al paragrafo 2, cesseranno di essere utilizzati entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Questa disposizione non si applica, tuttavia, ai marchi registrati in Bosnia- Erzegovina o acquisiti con l'uso che appartengono a cittadini di paesi terzi, purché non siano tali da ingannare il pubblico in merito alla qualità, alle specifiche e all'origine geografica delle merci.
5. A decorrere dal 31 dicembre 2013, le indicazioni geografiche protette a norma del paragrafo 1 non varranno come termini usati correntemente come denominazione comune di tali merci in Bosnia-Erzegovina.
6. La Bosnia-Erzegovina garantisce la protezione di cui ai paragrafi 1-5 di propria iniziativa o su richiesta di una parte interessata.
3 GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
CAPITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 32 Campo d'applicazione
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti tra le Parti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nel protocollo 1.
Articolo 33 Concessioni più favorevoli
Le disposizioni del presente titolo non impediscono in alcun modo alle Parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.
Articolo 34 Standstill
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, o oneri di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né si aumentano quelli già applicati.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, o misure di effetto equivalente, negli scambi fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, né sono rese più restrittive quelle esistenti.
3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma degli articoli 25, 26, 27 e 28, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche della Bosnia-Erzegovina e della Comunità in materia di agricoltura e di pesca o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III-V e al protocollo 1.
Articolo 35
Divieto di discriminazione fiscale
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra Parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.
2. I prodotti esportati nel territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati soggetti.
Articolo 36
Dazi doganali di carattere fiscale
Le disposizioni relative all’abolizione dei dazi doganali all’importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Articolo 37
Unioni doganali, zone di libero scambio e intese transfrontaliere
1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o intese sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.
2. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri dell'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla Bosnia-Erzegovina per promuovere il commercio regionale.
3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le Parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo aderisca all'Unione, si avviano consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Bosnia- Erzegovina sanciti nel presente accordo.
Articolo 38 Dumping e sovvenzioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo vieta alle Parti di adottare misure di difesa commerciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 39.
2. Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping e/o sovvenzioni compensabili, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 o dell’accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.
Articolo 39
Xxxxxxxx di salvaguardia generale
1. Si applicano tra le Parti le disposizioni dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo OMC sulle misure di salvaguardia.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora un prodotto di una Parte venga importato nel territorio dell'altra Parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
a) grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della Parte importatrice oppure
b) gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della Parte importatrice,
la Parte importatrice può adottare opportune misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.
3. Le misure di salvaguardia bilaterali applicate alle importazioni provenienti dall'altra Parte non devono superare quanto necessario per ovviare ai problemi di cui al paragrafo 2, causati dall'applicazione del presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate consistono nella sospensione dell'aumento o nella riduzione dei margini delle preferenze previste dal presente accordo per il prodotto in questione, fino a un massimo corrispondente al dazio di base indicato all'articolo 18, paragrafo 4, lettere a) e b), e paragrafo 6 per lo stesso prodotto. Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito e non possono essere applicate per più di due anni.
In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un ulteriore periodo non superiore a due anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno quattro anni dallo scadere delle misure in questione.
4. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure ivi previste oppure, nei casi in cui si applica il paragrafo 5, lettera b), la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le due Parti in questione.
5. Ai fini dell'attuazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, si applicano le seguenti disposizioni:
a) i problemi causati dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposti immediatamente all'esame del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.
Qualora il consiglio di stabilizzazione e di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine ai problemi o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Le misure di salvaguardia adottate a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo OMC sulle misure di salvaguardia mantengono il livello/margine preferenziale concesso nel quadro del presente accordo.
b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure provvisorie necessarie per far fronte alla situazione informandone immediatamente l'altra Parte.
Le misure di salvaguardia vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
6. Qualora la Comunità o la Bosnia-Erzegovina assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare i problemi di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, ne informano l'altra Parte.
Articolo 40 Clausola di penuria
1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo provochi:
a) una penuria grave, o una minaccia di penuria grave, di prodotti alimentari o di altri prodotti essenziali per la Parte esportatrice o
b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la Parte esportatrice,
quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.
2. Nello scegliere le misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento del regime stabilito nel presente accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.
3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Bosnia- Erzegovina, fornisce quanto prima al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni utili onde cercare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Le Parti possono mettersi d'accordo, nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non si raggiunga un accordo entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la Parte esportatrice può applicare misure, ai sensi del presente articolo, alle esportazioni del prodotto in questione.
4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preliminare, la Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione, informandone immediatamente l'altra Parte.
5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono notificate immediatamente al consiglio di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in
particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.
Articolo 41 Monopoli di Stato
La Bosnia-Erzegovina adegua tutti i monopoli nazionali a carattere commerciale di modo che, dopo l'entrata in vigore del presente accordo, non esistano discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini della Bosnia- Erzegovina per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e alla commercializzazione delle merci.
Articolo 42 Norme di origine
Salvo diverse disposizioni del presente accordo, il protocollo 2 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
Articolo 43 Restrizioni autorizzate
Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Articolo 44
Mancata cooperazione amministrativa
1. Riconoscendo che la cooperazione amministrativa è indispensabile per l'applicazione e il controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente titolo, le Parti ribadiscono l'impegno a combattere le irregolarità e le frodi nel settore doganale.
2. Quando una Parte constata, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi a norma del presente titolo, può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati conformemente a quanto disposto nel presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per “mancata cooperazione amministrativa” s'intende, fra l’altro:
a) la reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti interessati;
b) il reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati o il fatto di ritardare indebitamente l'operazione;
c) il reiterato rifiuto di ottenere l'autorizzazione ad effettuare missioni di cooperazione amministrativa per verificare l'autenticità di documenti o l'esattezza di informazioni relative alla concessione del trattamento
preferenziale in questione o un ritardo ingiustificato nello svolgere tali compiti.
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi si può verificare, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, delle importazioni di beni che superi la normale capacità di produzione e di esportazione dell'altra Parte, legato a informazioni oggettive relative alle irregolarità o alle frodi.
4. L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
a) La Parte che ha constatato, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi notifica senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione le sue constatazioni e le informazioni oggettive e avvia consultazioni in seno a detto comitato, in base a tutte le informazioni pertinenti e alle constatazioni oggettive, onde trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti.
b) Qualora le Parti abbiano avviato consultazioni in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione senza trovare una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la Parte interessata può sospendere provvisoriamente il trattamento preferenziale in questione per i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è comunicata senza indugio al comitato di stabilizzazione e di associazione.
c) Le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della Parte in questione. La loro durata è limitata a sei mesi rinnovabili. Le sospensioni temporanee vengono notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione subito dopo l'adozione. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al comitato di stabilizzazione e di associazione allo scopo, in particolare, di revocarle non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione
5. Parallelamente alla notifica al comitato di stabilizzazione e di associazione a norma del paragrafo 4, lettera a) del presente articolo, la Parte interessata pubblica sulla propria Gazzetta ufficiale un avviso agli importatori in cui si indica che per il prodotto interessato si sono constatate, in base a informazioni oggettive, la mancata cooperazione amministrativa e/o irregolarità o frodi.
Articolo 45 Responsabilità finanziaria
Qualora le autorità competenti abbiano commesso, nel gestire il sistema preferenziale di esportazione, e in particolare nell’applicare le disposizioni del protocollo 2, un errore tale da comportare conseguenze per i dazi all'importazione, la Parte che subisce dette conseguenze può chiedere al consiglio di stabilizzazione e di associazione di vagliare la possibilità di prendere tutte le misure del caso onde risolvere la situazione.
Articolo 46
L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
TITOLO V
LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
CAPITOLO I LAVORATORI
Articolo 47
1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:
a) il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato membro;
b) il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 48, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.
2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la Bosnia-Erzegovina concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in Bosnia-Erzegovina.
Articolo 48
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:
a) si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della Bosnia- Erzegovina concesse dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali;
b) gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.
2. Dopo tre anni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
Articolo 49
1. Vengono stabilite le norme necessarie per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori aventi la nazionalità della Bosnia-Erzegovina legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari
legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, pone in essere le disposizioni seguenti:
a) tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di decesso e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e dei loro familiari;
b) le pensioni o rendite di vecchiaia, di decesso, per infortuni sul lavoro o malattie professionali o per invalidità derivante da tali cause, ad eccezione delle indennità non basate sui contributi versati, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
c) ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.
2. La Bosnia-Erzegovina concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati nel suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti nel suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al paragrafo 1, punti b) e c).
CAPITOLO II STABILIMENTO
Articolo 50 Definizione
Ai fini dell’applicazione del presente accordo:
a) per "società comunitaria" o "società della Bosnia-Erzegovina" s'intende, rispettivamente, una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina. Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina che abbia solo la sede legale nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina viene considerata una società comunitaria o della Bosnia-Erzegovina se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Bosnia-Erzegovina;
b) per "consociata" di una società s'intende una società effettivamente controllata da un'altra società;
c) per "filiale" di una società s'intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;
d) per "stabilimento" s'intende:
i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività economiche come lavoratori autonomi, nonché attività, in particolare società, che controllano di fatto. Il lavoro autonomo e le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;
ii) per quanto riguarda le società comunitarie e le società della Bosnia-Erzegovina, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Bosnia-Erzegovina o nella Comunità;
e) per "attività" s'intendono quelle economiche;
f) le "attività economiche" comprendono in linea di massima le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;
g) per "cittadino della Comunità" o “cittadino della Bosnia-Erzegovina” s'intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno Stato membro o della Bosnia-Erzegovina.
Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti rispettivamente al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e controllate rispettivamente da cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Bosnia-Erzegovina in base alle rispettive legislazioni;
h) per "servizi finanziari" s'intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.
Articolo 51
1. La Bosnia-Erzegovina agevola l'avvio di attività nel suo territorio da parte di società e cittadini comunitari. A tal fine, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina concede:
a) per lo stabilimento di società comunitarie nel territorio della Bosnia- Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina, un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:
a) per lo stabilimento di società della Bosnia-Erzegovina nel territorio comunitario, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
b) per l'attività delle filiali e consociate della Bosnia-Erzegovina stabilite nel loro territorio, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite nel loro territorio.
3. Le Parti non adottano nuove normative o misure che introducano discriminazioni, rispetto alle loro società, per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società di un'altra Parte nel loro territorio.
4. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione definisce le modalità per estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini della Comunità e della Bosnia-Erzegovina che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.
5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,
a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari in Bosnia-Erzegovina;
b) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate di società comunitarie avranno inoltre il diritto di acquistare e godranno degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della Bosnia-Erzegovina e godranno, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, degli stessi diritti di cui godono le società della Bosnia-Erzegovina, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite. Le disposizioni della presente lettera si applicano fatto salvo l'articolo 63 del presente accordo.
c) Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.
Articolo 52
1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 51, le Parti possono disciplinare, tranne per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, lo stabilimento e l'attività delle società e dei cittadini nel loro territorio, sempreché così facendo non discriminino le società e i cittadini delle altre Parti rispetto alle loro società e ai loro cittadini.
2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le Parti hanno il diritto di prendere misure a titolo prudenziale, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalle Parti a norma del presente accordo.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come un obbligo per una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti né informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Articolo 53
1. Fatto salve eventuali disposizioni contrarie dell’accordo multilaterale sull’istituzione di uno spazio aereo comune europeo4 (in appresso "ECAA"), le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
4 Accordo multilaterale tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania, la Repubblica di Serbia e la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, sull'istituzione di uno Spazio aereo comune europeo (GU L 285 del 16.10.2006, pag. 3).
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Articolo 54
1. Le disposizioni degli articoli 51 e 52 non impediscono a una delle Parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività nel suo territorio di filiali di società dell'altra Parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite nel suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.
Articolo 55
Nell'intento di rendere più agevole per i cittadini comunitari e della Bosnia- Erzegovina l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate rispettivamente in Bosnia-Erzegovina e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tale scopo.
Articolo 56
1. Una società comunitaria stabilita nel territorio della Bosnia-Erzegovina o una società della Bosnia-Erzegovina stabilita nella Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel territorio di stabilimento, nel territorio rispettivamente della Bosnia-Erzegovina e della Comunità, cittadini rispettivamente degli Stati membri e della Bosnia-Erzegovina, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.
2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate “organizzazioni”, sono “persone trasferite all'interno della società” a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle categorie sottoindicate, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:
a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:
i. dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa;
ii. svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
iii. hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;
b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per i servizi, le attrezzature di ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. La valutazione di tali competenze può riguardare, oltre alle conoscenze specifiche dell'impresa, un alto livello di qualifiche relative a un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;
c) per “persona trasferita all'interno della società” s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione nel territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte nel territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale nel territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili nel territorio dell'altra Parte.
3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della Bosnia-Erzegovina di cittadini rispettivamente della Bosnia-Erzegovina o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della Bosnia-Erzegovina oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro o in Bosnia- Erzegovina, a condizione che:
a) detti rappresentanti non procedano a vendite dirette, non forniscano servizi e non siano retribuiti da una fonte situata nel territorio di stabilimento e
b) la sede principale della società si trovi al di fuori rispettivamente della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società rispettivamente nello Stato membro o in Bosnia-Erzegovina.
CAPITOLO III PRESTAZIONE DI SERVIZI
Articolo 57
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.
2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le Parti consentono la circolazione temporanea delle persone fisiche che prestano il servizio o che sono impiegate dal prestatore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 56, paragrafo 2, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Bosnia-Erzegovina e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il prestatore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di prestare essi stessi servizi.
3. Dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle Parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.
Articolo 58
1. Le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da rendere le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della Bosnia-Erzegovina stabiliti in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede l'entrata in vigore del presente accordo.
2. Se una Parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore del presente accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, può chiedere all'altra Parte di avviare consultazioni.
Articolo 59
Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Bosnia- Erzegovina, si applicano le disposizioni seguenti:
1. nel settore dei trasporti terrestri, il protocollo 3 definisce le norme applicabili alle relazioni tra le Parti per garantire, in particolare, un traffico di transito stradale illimitato attraverso la Bosnia-Erzegovina e la Comunità intesa globalmente, l'effettiva applicazione del principio di non discriminazione e la progressiva armonizzazione della normativa della Bosnia-Erzegovina in materia di trasporti con quella della Comunità.
2. Nel settore dei trasporti marittimi internazionali, le Parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio dell’accesso illimitato, su base commerciale, ai mercati e agli scambi internazionali, nonché a rispettare gli obblighi internazionali ed europei in materia di sicurezza e di ambiente.
Le Parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, elemento chiave del trasporto marittimo internazionale.
3. Nell'applicare i principi del paragrafo 2, le Parti:
a) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi;
b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali;
c) ciascuna Parte concede, tra l'altro, alle navi gestite da cittadini o compagnie dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, nonché per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
4. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le Parti secondo le rispettive esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono disciplinate dall'ECAA.
5. Prima della conclusione dell'ECAA, le Parti evitano di prendere misure o iniziative tali da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
6. La Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei, marittimi, fluviali e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle Parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.
7. A mano a mano che le Parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.
CAPITOLO IV
PAGAMENTI CORRENTI E CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
Articolo 60
Le Parti si impegnano ad autorizzare, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico in moneta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina.
Articolo 61
1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e a investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.
2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le Parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle Parti, nonché ai prestiti e crediti finanziari con scadenza superiore a un anno.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina autorizza, avvalendosi appieno e adeguatamente delle norme e procedure esistenti, l'acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea.
Entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia- Erzegovina adegua progressivamente la propria legislazione in materia di acquisto di beni immobili sul suo territorio da parte di cittadini di Stati membri dell'Unione europea per garantire loro il medesimo trattamento riservato ai suoi cittadini.
A decorrere dal quinto anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti e crediti finanziari con scadenza inferiore a un anno.
4. Fatto salvo il paragrafo 1, le Parti evitano di introdurre nuove restrizioni alla circolazione dei capitali e ai pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della Bosnia-Erzegovina e di rendere più restrittivi i regimi esistenti.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia- Erzegovina causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della Bosnia-Erzegovina, la Comunità e la Bosnia-Erzegovina
possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.
6. Le suddette disposizioni non devono limitare il diritto degli operatori economici delle Parti di beneficiare di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore che interessino le Parti contraenti del presente accordo.
7. Le Parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.
Articolo 62
1. Durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le Parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.
2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione stabilisce le modalità per la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.
CAPITOLO V DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Articolo 63
1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità.
2. Dette disposizioni non si applicano alle attività, svolte nel territorio di una delle Parti, connesse, anche occasionalmente, all'esercizio delle potestà pubbliche.
Articolo 64
Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle Parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, specie per quanto riguarda il rilascio, il rinnovo o il rifiuto di un permesso di residenza, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione del presente accordo. Questa disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 63.
Articolo 65
Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da ed esclusivamente di proprietà congiunta di società o cittadini della Bosnia-Erzegovina e società o cittadini della Comunità.
Articolo 66
1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le Parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o ad altre intese in materia fiscale.
2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.
3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla Bosnia-Erzegovina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 67
1. Le Parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'adozione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tali misure, sottopone quanto prima all'altra Parte un calendario per la loro abolizione.
2. Qualora uno o più Stati membri o la Bosnia-Erzegovina abbia o rischi di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Bosnia-
Erzegovina, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, può adottare misure restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e di portata non superiore a quanto strettamente necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Bosnia-Erzegovina, a seconda dei casi, informa immediatamente l'altra Parte.
3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.
Articolo 68
Le disposizioni del presente titolo vengono progressivamente adeguate tenendo conto, in particolare, dei requisiti posti dall'articolo V del GATS.
Articolo 69
Le disposizioni del presente accordo non vietano alle Parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.
TITOLO VI RAVVICINAMENTO, APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI E REGOLE DI CONCORRENZA
Articolo 70
1. Le Parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento dell'attuale legislazione della Bosnia-Erzegovina a quella della Comunità e della sua effettiva applicazione. La Bosnia-Erzegovina si adopera per rendere progressivamente la propria legislazione presente e futura compatibile con l'acquis comunitario. La Bosnia-Erzegovina garantisce la corretta applicazione della sua legislazione attuale e futura.
2. Il ravvicinamento ha inizio con la firma dell'accordo e si estende progressivamente a tutti gli elementi dell'acquis comunitario contemplati dal presente accordo entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 8 dello stesso.
3. In un primo tempo, il ravvicinamento riguarda prevalentemente gli elementi fondamentali dell'acquis sul mercato interno e sugli altri aspetti connessi al commercio. Successivamente, la Bosnia-Erzegovina si concentra sulle altre parti dell’acquis.
Il ravvicinamento avviene secondo un programma concordato tra la Commissione europea e la Bosnia-Erzegovina.
4. La Bosnia-Erzegovina definisce inoltre, di concerto con la Commissione europea, le modalità per il controllo del ravvicinamento legislativo e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi.
Articolo 71
Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico
1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina:
a) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
b) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Bosnia- Erzegovina o in una sua parte sostanziale;
c) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.
2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione delle regole in materia di concorrenza applicabili nella Comunità, in particolare degli articoli 81, 82, 86 e 87 del trattato CE e degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni comunitarie.
3. Le Parti assicurano che vengano conferiti ad un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo i poteri necessari per la completa
applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda le imprese pubbliche e private e le imprese che godono di diritti speciali.
4. La Bosnia-Erzegovina istituisce un'autorità pubblica indipendente sotto il profilo operativo alla quale vengono conferiti i poteri necessari per la completa applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, lettera c), entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Tale autorità può autorizzare, tra l’altro, regimi di aiuti di Stato e singoli aiuti in conformità del paragrafo 2, nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato concessi illegalmente.
5. Ciascuna Parte garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato presentando, tra l'altro, all'altra Parte una relazione periodica annuale, o equivalente, secondo i metodi e l'impostazione delle relazioni comunitarie sugli aiuti di Stato. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su singoli casi particolari di aiuto pubblico.
6. La Bosnia-Erzegovina compila un elenco completo dei regimi di aiuti istituiti prima della creazione dell'autorità di cui al paragrafo 4 ed allinea tali regimi con i criteri di cui al paragrafo 2 entro e non oltre quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
7. a) Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera c), le Parti accettano che, durante i primi sei anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto di Stato concesso dalla Bosnia-Erzegovina venga valutato tenendo conto del fatto che la Bosnia-Erzegovina deve essere assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.
b) Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina presenta alla Commissione europea i dati relativi al PIL pro capite armonizzati a livello NUTS II. L'autorità di cui al paragrafo 4 e la Commissione europea valutano quindi congiuntamente l'ammissibilità delle regioni della Bosnia-Erzegovina e le corrispondenti intensità massime di aiuto per poter tracciare una mappa degli aiuti a finalità regionale sulla base degli orientamenti comunitari in materia.
8. Il protocollo 4 definisce le norme speciali sugli aiuti di Stato applicabili alla ristrutturazione dell'industria siderurgica.
9. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:
a) il paragrafo 1, lettera c), non si applica;
b) le pratiche contrarie al paragrafo 1, lettera a) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato CE e degli strumenti comunitari specifici adottati su tale base.
10. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, le Parti possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.
Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica o compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente agli articoli pertinenti del GATT 1994 e
all'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative o alla normativa interna connessa.
Articolo 72 Imprese pubbliche
Entro la fine del terzo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina applica alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono stati concessi diritti speciali ed esclusivi i principi sanciti dal trattato CE, con particolare riguardo all’articolo 86.
I diritti speciali delle imprese pubbliche durante il periodo transitorio non comprendono la possibilità di applicare restrizioni quantitative o misure di effetto equivalente alle importazioni dalla Comunità in Bosnia-Erzegovina.
Articolo 73
Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le Parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.
2. Dall'entrata in vigore del presente accordo, le Parti garantiscono a imprese e cittadini dell'altra Parte, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
3. La Bosnia-Erzegovina prende tutte le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.
4. La Bosnia-Erzegovina s’impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII. Le Parti ribadiscono l'importanza da esse attribuita ai principi dell'accordo TRIPS. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di obbligare la Bosnia-Erzegovina ad aderire a convenzioni multilaterali specifiche in questo settore.
5. Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra Parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.
Articolo 74 Appalti pubblici
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, con particolare attenzione alle norme dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della Bosnia-Erzegovina, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie
Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della Bosnia-Erzegovina avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità verifica periodicamente se la Bosnia-Erzegovina abbia effettivamente introdotto tale normativa.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Bosnia-Erzegovina a norma del capitolo II del titolo V possono accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina.
4. Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite in Bosnia-Erzegovina potranno accedere alle procedure di aggiudicazione degli appalti in Bosnia-Erzegovina beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Bosnia-Erzegovina. Nel periodo di transizione quinquennale, la Bosnia- Erzegovina riduce progressivamente le preferenze esistenti di modo che, all'entrata in vigore del presente accordo, il dazio preferenziale non superi il 15% nel primo e secondo anno, il 10% nel terzo e quarto anno e il 5% nel quinto anno.
5. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Bosnia-Erzegovina di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese. La Bosnia-Erzegovina riferisce ogni anno al consiglio di stabilizzazione e di associazione in merito alle misure adottate per migliorare la trasparenza e consentire un efficace controllo giurisdizionale delle decisioni adottate in materia di appalti pubblici.
6. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la prestazione di servizi tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 47 a 69.
Articolo 75
Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità
1. La Bosnia-Erzegovina adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e con le procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.
2. A tale scopo, le Parti si adoperano per:
a) promuovere l’uso dei regolamenti tecnici comunitari, nonché delle norme e procedure europee di valutazione della conformità;
b) fornire assistenza per promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità;
c) incoraggiare la partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai lavori delle organizzazioni competenti in materia di norme, valutazione della conformità, metrologia e funzioni analoghe (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET)5;
d) se del caso, concludere un accordo sulla valutazione della conformità e l'accettazione dei prodotti industriali una volta che la Bosnia- Erzegovina abbia allineato sufficientemente il suo quadro legislativo e le sue procedure con quelli della Comunità e disponga delle competenze necessarie.
Articolo 76 Tutela dei consumatori
Le Parti collaborano per allineare le norme della Bosnia-Erzegovina in materia di tutela dei consumatori con quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.
A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le Parti incoraggiano e garantiscono:
a) una politica attiva di protezione dei consumatori conforme alla normativa comunitaria, lo sviluppo dell’informazione e la creazione di organizzazioni indipendenti;
b) l'armonizzazione della legislazione della Bosnia-Erzegovina in materia di protezione dei consumatori con quella vigente nella Comunità;
c) un’efficace protezione giuridica dei consumatori per migliorare il livello qualitativo dei beni di consumo e osservare requisiti di sicurezza adeguati;
d) un controllo delle norme da parte di organismi competenti e l’accesso alle istanze giudiziarie in caso di controversia.
Articolo 77
Condizioni di lavoro e pari opportunità
La Bosnia-Erzegovina adegua progressivamente la sua legislazione a quella comunitaria in materia di condizioni di lavoro, con particolare riguardo alle norme che disciplinano la salute e la sicurezza dei lavoratori e le pari opportunità.
5 Comitato europeo per la standardizzazione, Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica; Istituto europeo delle norme di telecomunicazione, Cooperazione europea per l’Accreditamento, Cooperazione europea per la Metrologia Legale, Organizzazione per la cooperazione tra le organizzazioni metrologiche.
TITOLO VII
GIUSTIZIA LIBERTÀ E SICUREZZA
Articolo 78
Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto
Nella loro cooperazione in materia di giustizia e affari interni, le Parti annettono particolare importanza al consolidamento dello Stato di diritto e al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda, in particolare, le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario. La cooperazione nel settore della giustizia mira in particolare a rafforzare l'indipendenza, l’efficienza e la capacità istituzionale del sistema giudiziario, a migliorare l'accesso alla giustizia, a dotare di strutture adeguate la polizia, le dogane e gli altri organi incaricati di applicare la legge, a impartire una formazione adeguata e a combattere la corruzione e la criminalità organizzata.
Articolo 79 Protezione dei dati personali
All'entrata in vigore del presente accordo, la Bosnia-Erzegovina adegua la sua legislazione in materia di protezione dei dati personali alla legislazione comunitaria e alle altre legislazioni sulla privacy vigenti a livello europeo e internazionale. La Bosnia-Erzegovina istituisce organi di controllo indipendenti che dispongano di risorse umane e finanziarie sufficienti per consentire un controllo efficace dell’applicazione delle disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali. Le Parti collaborano per conseguire questo obiettivo.
Articolo 80
Visti, gestione delle frontiere, asilo e immigrazione
Le Parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione e istituiscono un quadro di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori. A tal fine, esse tengono conto e si avvalgono pienamente, se del caso, di altre iniziative attuate nei settori considerati.
La cooperazione nei settori di cui sopra, basata su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le Parti, deve comprendere un'assistenza tecnica e amministrativa che consenta:
a) lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche;
b) la redazione di testi legislativi;
c) una maggiore efficienza delle istituzioni;
d) la formazione del personale;
e) la sicurezza dei documenti di viaggio e l’identificazione dei documenti falsi;
f) la gestione delle frontiere. La cooperazione si concentra in particolare:
a) nel settore dell’asilo, sull’attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione relativa allo status dei
rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, e del protocollo di New York relativo allo status dei rifugiati, firmato a New York il 31 gennaio 1967, e garantire così il rispetto del principio di “non respingimento” e degli altri diritti dei richiedenti asilo e dei rifugiati;
b) nel settore dell’immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l’immigrazione, le Parti approvano l’equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nel loro territorio e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi paragonabili a quelli dei cittadini nazionali.
Articolo 81
Prevenzione e controllo dell’immigrazione clandestina; riammissione
1. Le Parti collaborano per prevenire e controllare l'immigrazione clandestina. A tal fine, la Bosnia-Erzegovina e gli Stati membri riammettono i loro cittadini presenti illegalmente nei rispettivi territori; le Parti decidono inoltre di concludere e di applicare integralmente un accordo di riammissione comprendente, fra l'altro, l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.
Gli Stati membri dell'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina forniscono ai rispettivi cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative necessarie.
Le procedure specifiche per la riammissione dei cittadini, anche di paesi terzi, e degli apolidi vengono stabilite nel quadro dell’accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.
2. La Bosnia-Erzegovina è disposta a concludere accordi di riammissione con gli altri paesi coinvolti nel processo di stabilizzazione e di associazione e s’impegna ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire un’attuazione rapida e flessibile di tutti gli accordi di riammissione di cui al presente articolo.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione decide in merito ad altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l’immigrazione clandestina, compresa la tratta di esseri umani.
Articolo 82
Riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo
1. Le Parti collaborano onde evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare, e per il finanziamento del terrorismo.
2. La cooperazione nel settore può comprendere un’assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l’attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali che operano nel settore, in particolare il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).
Articolo 83
Cooperazione per la lotta contro le droghe illecite
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta contro gli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a rafforzare le strutture impegnate nella lotta contro gli stupefacenti, a ridurre l’offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali della tossicomania e a garantire un controllo più efficace dei precursori.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di controllo degli stupefacenti.
Articolo 84
Lotta alla criminalità organizzata e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le Parti collaborano per combattere e prevenire le attività criminali e illegali, organizzate o meno, quali:
a) il traffico e la tratta di esseri umani;
b) le attività economiche illecite, segnatamente la falsificazione monetaria, le transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e le transazioni relative a prodotti illegali, contraffatti o usurpativi;
c) la corruzione nel settore pubblico e privato, in particolare in relazione a pratiche amministrative non trasparenti;
d) la frode fiscale;
e) la produzione e il traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope;
f) il contrabbando;
g) il traffico illecito di armi;
h) la falsificazione di documenti;
i) il traffico illecito di automobili;
j) la cibercriminalità.
Nella lotta contro la criminalità organizzata vengono promosse la cooperazione regionale e l’osservanza delle norme riconosciute a livello internazionale.
Articolo 85 Lotta al terrorismo
Le Parti convengono di cooperare, in conformità delle convenzioni internazionali di cui sono firmatarie e delle rispettive legislazioni, ai fini della prevenzione e repressione degli atti terroristici e del relativo finanziamento:
a) attraverso la piena attuazione della risoluzione 1373 del Consiglio di sicurezza (2001) e di altre risoluzioni pertinenti delle Nazioni Unite, convenzioni e strumenti internazionali;
b) attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
c) attraverso lo scambio di esperienze sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, nonché nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo.
TITOLO VIII POLITICHE DI COOPERAZIONE
Articolo 86
1. La Comunità e la Bosnia-Erzegovina instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Bosnia-Erzegovina. Tale cooperazione rafforza e sviluppa i vincoli economici esistenti a vantaggio di entrambe le Parti.
2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale sostenibile della Bosnia-Erzegovina. L’elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall’inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.
3. Le politiche di cooperazione devono essere integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la Bosnia-Erzegovina e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri dell'Unione europea, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste, in linea con il partenariato europeo.
Articolo 87
Politica economica e commerciale
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e l'elaborazione/applicazione della politica economica nelle economie di mercato.
Su richiesta delle autorità della Bosnia-Erzegovina, la Comunità può fornire assistenza per aiutare la Bosnia-Erzegovina ad instaurare un'economia di mercato funzionante e ad avvicinare progressivamente le sue politiche a quelle dell'unione economica e monetaria, imperniate sulla stabilità.
La cooperazione mira inoltre a consolidare lo Stato di diritto nel settore delle imprese attraverso un quadro legislativo stabile e non discriminatorio, elaborato in riferimento all'attività commerciale.
Essa comprende anche lo scambio informale di informazioni sui principi e sul funzionamento dell’unione economica e monetaria europea.
Articolo 88 Cooperazione nel settore statistico
La cooperazione tra le Parti si concentra in particolare sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore statistico. Essa mira a sviluppare sistemi statistici efficienti e sostenibili in grado di fornire i dati confrontabili, attendibili, obiettivi e accurati necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e di riforma della Bosnia-Erzegovina. Essa consente inoltre all'Agenzia statale per le statistiche della Bosnia-Erzegovina e agli uffici statistici delle entità di rispondere in modo più adeguato alle esigenze dei clienti nazionali e internazionali (pubblica amministrazione
e settore privato). Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall’ONU, il codice europeo della prassi statistica e le disposizioni della normativa statistica europea, e avvicinarsi all’acquis comunitario.
Articolo 89
Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari
La cooperazione tra la Bosnia-Erzegovina e la Comunità si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di banche, assicurazioni e altri servizi finanziari. Le Parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e altri servizi finanziari in Bosnia-Erzegovina.
Articolo 90
Cooperazione in materia di audit e controllo finanziario
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di controllo interno delle finanze pubbliche e di audit esterno. Le Parti collaborano, in particolare, all'elaborazione e all'adozione della normativa pertinente al fine di creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC), compresa l'istituzione di unità di audit interno funzionalmente indipendenti, e sistemi indipendenti di audit esterno, secondo norme e metodologie riconosciute a livello internazionale e in conformità delle migliori prassi dell’Unione europea. La cooperazione si concentra altresì sullo sviluppo delle capacità e sulla formazione presso le istituzioni onde sviluppare in Bosnia-Erzegovina un sistema di controllo interno delle finanze pubbliche e istituti di audit esterno (SAI), compresi la creazione e il potenziamento di unità di armonizzazione centrali per la gestione e il controllo finanziari e per i sistemi di 'audit interno.
Articolo 91
Promozione e tutela degli investimenti
La cooperazione tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze, per la promozione e la tutela degli investimenti mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per il rilancio economico e industriale della Bosnia-Erzegovina.
Articolo 92 Cooperazione industriale
La cooperazione punta a promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria in generale e dei singoli settori in Bosnia-Erzegovina, nonché la cooperazione industriale fra operatori economici, con l’obiettivo di potenziare il settore privato a condizioni atte a garantire la protezione dell’ambiente.
Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le Parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale promuovendo, ove opportuno, i partenariati transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare le competenze di gestione e il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese.
La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario riguardante la politica industriale.
Articolo 93 Piccole e medie imprese
Le Parti collaborano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, tenendo debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di PMI e dei dieci orientamenti sanciti dalla Carta europea delle piccole imprese
Articolo 94 Turismo
La cooperazione tra le Parti in campo turistico mira principalmente a intensificare gli scambi di informazioni (attraverso le reti internazionali, le banche dati ecc.), a sviluppare la cooperazione fra aziende turistiche, esperti, governi e organi pubblici competenti in materia di turismo e a trasferire il know-how (attraverso formazione, scambi e seminari). La cooperazione tiene debitamente conto dell'acquis comunitario pertinente.
La cooperazione può essere integrata in un contesto regionale di cooperazione.
Articolo 95
Agricoltura e settore agroindustriale
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nei settori agricolo, veterinario e fitosanitario. La cooperazione punta principalmente a ristrutturare e modernizzare i settori agricolo e agroindustriale della Bosnia-Erzegovina, aiutandoli in particolare a soddisfare i requisiti veterinari e fitosanitari della Comunità, e ad avvicinare progressivamente la legislazione e le prassi nazionali alle norme e agli standard comunitari.
Articolo 96 Pesca
Le Parti valutano la possibilità di individuare aree di interesse comune nel settore della pesca, che siano reciprocamente vantaggiose. La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di pesca, compreso il rispetto degli obblighi internazionali relativi alle norme di gestione e di conservazione delle risorse della pesca delle organizzazioni internazionali e regionali competenti.
Articolo 97 Dogane
Le Parti avviano una cooperazione in questo settore per accertarsi dell'osservanza delle disposizioni che verranno adottate in campo commerciale e per ravvicinare il sistema doganale della Bosnia-Erzegovina a quello comunitario, il che contribuirà a facilitare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo e il graduale ravvicinamento della legislazione doganale della Bosnia-Erzegovina all'acquis.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di dogane.
Le regole di assistenza amministrativa reciproca tra le Parti in materia doganale figurano nel protocollo 5.
Articolo 98 Fiscalità
Le Parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure finalizzate all'ulteriore riforma del sistema fiscale e alla ristrutturazione dell'amministrazione fiscale della Bosnia-Erzegovina per assicurare una riscossione efficace delle imposte e potenziare la lotta contro le frodi fiscali.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all’acquis comunitario in materia di tassazione e di lotta alla concorrenza fiscale pregiudizievole. Quest’ultima dovrebbe essere messa in atto conformemente ai principi sanciti dal codice di condotta per la tassazione delle imprese adottato dal Consiglio il 1º dicembre 1997.
La cooperazione punta altresì a migliorare la trasparenza e la lotta alla corruzione, promuovendo lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell’Unione europea onde agevolare l’attuazione delle misure di lotta contro la frode o l’evasione fiscale. La Bosnia-Erzegovina completa infine la rete degli accordi bilaterali con gli Stati membri, in linea con l'ultimo aggiornamento del modello di convenzione OCSE in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e sulla base del modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale, nella misura in cui lo Stato membro richiedente vi aderisce.
Articolo 99 Cooperazione nel settore sociale
Le Parti collaborano per agevolare la definizione della politica occupazionale della Bosnia-Erzegovina nel contesto di una riforma e di un'integrazione economica rafforzate. La cooperazione cerca inoltre di favorire l'adeguamento del regime previdenziale della Bosnia-Erzegovina alle nuove esigenze economiche e sociali, onde garantire un pari accesso e un sostegno effettivo a tutte le persone vulnerabili, e può comprendere la revisione della legislazione della Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne, per i disabili e per tutte le persone vulnerabili, comprese quelle appartenenti a minoranze, nonché il miglioramento del livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori basandosi sul livello esistente nella Comunità.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Articolo 100 Istruzione e formazione
Le Parti cooperano al fine di elevare il livello generale dell’istruzione, della formazione professionale e della formazione permanente in Bosnia-Erzegovina, nonché delle politiche e iniziative a favore dei giovani, compresa l'istruzione non formale. Il conseguimento degli obiettivi enunciati nella dichiarazione di Bologna nell’ambito del relativo processo intergovernativo costituisce una priorità per i sistemi di istruzione superiore.
Le Parti collaborano inoltre al fine di garantire il libero accesso a tutti i gradi di istruzione e formazione in Bosnia-Erzegovina, senza discriminazioni di sesso, razza,
origine etnica o religione. La Bosnia-Erzegovina deve puntare in via prioritaria al rispetto degli impegni assunti nell'ambito delle convenzioni internazionali pertinenti.
I pertinenti programmi e strumenti comunitari contribuiranno al miglioramento delle strutture e delle attività nel settore dell’istruzione e della formazione in Bosnia- Erzegovina.
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo settore.
Articolo 101 Cooperazione culturale
Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche fra singoli cittadini, comunità e popoli. Le Parti si impegnano altresì a collaborare per promuovere la diversità culturale, segnatamente nell’ambito della Convenzione dell’UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali.
Articolo 102 Cooperazione nel settore audiovisivo
Le Parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
La cooperazione potrebbe vertere, tra l’altro, su programmi e strumenti dedicati alla formazione dei giornalisti e dei professionisti dell’informazione, nonché su un’assistenza tecnica volta a rafforzare l’indipendenza e la professionalità dei mass media pubblici e privati e a stabilire più stretti legami con i media europei.
La Bosnia-Erzegovina allinea con le politiche della Comunità le sue politiche di regolamentazione degli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e armonizza la propria legislazione con l’acquis pertinente. La Bosnia-Erzegovina rivolge particolare attenzione alle questioni riguardanti l’acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi su frequenze terrestri, via satellite e via cavo.
Articolo 103 Società dell'informazione
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario sulla società dell'informazione. Essa sostiene in particolare il progressivo allineamento delle politiche e della legislazione della Bosnia-Erzegovina con quelle della Comunità.
Le Parti cooperano per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione in Bosnia-Erzegovina, con l'obiettivo globale di preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.
Articolo 104
Reti e servizi di comunicazione elettronici
La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in questo campo.
Le Parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire alla Bosnia-Erzegovina di recepire l’acquis comunitario in questi settori dopo un anno dall’entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 105 Informazione e comunicazione
La Comunità e la Bosnia-Erzegovina prendono le misure necessarie per favorire lo scambio di informazioni tra di esse. Si privilegiano i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della Bosnia-Erzegovina informazioni più specialistiche.
Articolo 106 Trasporti
La cooperazione tra le Parti si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario nel settore dei trasporti.
La cooperazione potrebbe puntare principalmente a ristrutturare e modernizzare i modi di trasporto della Bosnia-Erzegovina, migliorare la libera circolazione dei viaggiatori e delle merci e agevolare l'accesso al mercato dei trasporti e alle infrastrutture di trasporto, compresi porti e aeroporti, sviluppare infrastrutture multimodali connesse alle principali reti transeuropee, specie per rafforzare i collegamenti regionali nell'Europa sudorientale in linea con il memorandum d'intesa sullo sviluppo della rete principale di trasporto regionale, aggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità, creare in Bosnia-Erzegovina un sistema di trasporti compatibile con quello comunitario e ad esso simile e migliorare la tutela dell'ambiente nel settore dei trasporti.
Articolo 107 Energia
La cooperazione si concentra sui settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di energia compresi, se del caso, gli aspetti relativi alla sicurezza nucleare, si basa sul trattato che istituisce la Comunità dell’energia e viene sviluppata in vista di un'integrazione graduale della Bosnia-Erzegovina nei mercati energetici europei.
Articolo 108 Ambiente
Le Parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale di arrestare il degrado ambientale e di cominciare a migliorare la situazione ai fini dello sviluppo sostenibile.
Le Parti collaborano, in particolare, per rafforzare le strutture e le procedure amministrative ai fini di una pianificazione strategica delle questioni ambientali onde assicurare il coordinamento fra le parti interessate, concentrandosi inoltre sull'allineamento della legislazione della Bosnia-Erzegovina con l'acquis comunitario. La cooperazione potrebbe vertere anche sulla definizione di strategie volte a ridurre in modo sostanziale l’inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transfrontaliero, compresi i rifiuti e i prodotti chimici, sull’istituzione di un sistema di produzione e consumo di energia razionale, pulito, sostenibile e rinnovabile e sull’esecuzione di valutazioni di impatto ambientale e di valutazioni strategiche
ambientali. Si riserva un’attenzione particolare alla ratifica e all’attuazione del protocollo di Kyoto.
Articolo 109
Ricerca e sviluppo tecnologico
Le Parti promuovono la cooperazione a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
La cooperazione tiene debitamente conto dei settori prioritari connessi all'acquis comunitario in materia di ricerca e sviluppo tecnologico.
Articolo 110 Sviluppo regionale e locale
Le Parti cercano di rafforzare la cooperazione in materia di sviluppo regionale e locale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali. Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.
La cooperazione tiene debitamente conto delle priorità dell'acquis comunitario in materia di sviluppo regionale.
Articolo 111
Riforma della pubblica amministrazione
La cooperazione mira a favorire l’ulteriore sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile in Bosnia-Erzegovina, avvalendosi delle riforme già attuate nel settore.
Essa verte in particolare sul consolidamento delle istituzioni in linea con i requisiti del partenariato europeo, segnatamente l’elaborazione e l’attuazione di procedure di assunzione trasparenti ed imparziali, la gestione delle risorse umane e lo sviluppo delle carriere nel settore pubblico, la formazione permanente, la promozione dell’etica nella pubblica amministrazione e il rafforzamento del processo di elaborazione delle politiche. Le riforme terranno debitamente conto degli obiettivi di sostenibilità fiscale, compresi gli aspetti connessi alla struttura delle finanze pubbliche. La cooperazione si esplica a tutti i livelli della pubblica amministrazione della Bosnia-Erzegovina.
TITOLO IX COOPERAZIONE FINANZIARIA
Articolo 112
Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 5, 113, e 115, la Bosnia-Erzegovina può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti. L’erogazione dell’aiuto comunitario è subordinata al compimento di ulteriori progressi verso la conformità con i criteri politici di Copenaghen e, in particolare, delle specifiche priorità del partenariato europeo. Si tiene conto anche delle valutazioni contenute nelle relazioni annuali sui progressi della Bosnia- Erzegovina. L'assistenza comunitaria è inoltre subordinata ai requisiti del processo di stabilizzazione e di associazione, specie per quanto riguarda l'impegno dei beneficiari ad attuare riforme democratiche, economiche e istituzionali. L'aiuto concesso alla Bosnia-Erzegovina è modulato in funzione del fabbisogno constatato, delle priorità concordate, della capacità di assorbimento e, se del caso, di rimborso nonché dei provvedimenti volti a riformare e a ristrutturare l'economia.
Articolo 113
Può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di sovvenzioni in conformità del pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale e in base a programmi d'azione annuali, definiti dalla Comunità in seguito a consultazioni con la Bosnia-Erzegovina.
L’assistenza finanziaria comunitaria può riguardare qualsiasi settore della cooperazione, segnatamente la giustizia e gli affari interni, il ravvicinamento delle legislazioni e lo sviluppo economico.
Articolo 114
Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.
A tal fine, le Parti procedono a uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.
TITOLO X
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
Articolo 115
È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno, a intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente al presente accordo e ogni altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
Articolo 116
1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione europea e, dall'altro, da membri del Consiglio dei ministri della Bosnia- Erzegovina.
2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.
4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Comunità e da un rappresentante della Bosnia- Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
5. Per le questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.
Articolo 117
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo di applicazione del presente accordo, nei casi ivi contemplati. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare inoltre opportune raccomandazioni. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo tra le Parti.
Articolo 118
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione europea e, dall'altro, da rappresentanti del Consiglio dei ministri della Bosnia-Erzegovina.
2. Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.
3. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare determinati poteri al comitato di stabilizzazione e di associazione. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le proprie decisioni alle condizioni di cui all'articolo 117.
Articolo 119
Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati.
Entro la fine del primo anno successivo all’entrata in vigore del presente accordo, il comitato di stabilizzazione e di associazione crea i sottocomitati necessari per la corretta applicazione del presente accordo.
È creato un sottocomitato per le questioni inerenti alle migrazioni.
Articolo 120
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
Articolo 121
È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione, nel cui ambito vengono organizzati incontri e scambi di opinioni fra membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto da membri del Parlamento europeo e da membri dell'Assemblea parlamentare della Bosnia- Erzegovina.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.
Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un membro del Parlamento europeo e da un membro dell'Assemblea parlamentare della Bosnia-Erzegovina, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.
Articolo 122
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 123
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una Parte di prendere qualsiasi misura:
a) ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo o alla produzione indispensabili in
materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 124
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
a) il regime applicato dalla Bosnia-Erzegovina nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o filiali;
b) il regime applicato dalla Comunità nei confronti della Bosnia- Erzegovina non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o filiali della Bosnia-Erzegovina;
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Articolo 125
1. Le Parti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei loro obblighi a norma del presente accordo. Esse assicurano la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente accordo.
2. Le Parti convengono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.
3. Ciascuna delle Parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. In tal caso, si applica l'articolo 126 e, eventualmente, il protocollo 6.
Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.
4. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione onde cercare una soluzione accettabile per le Parti.
Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, se l'altra Parte lo chiede, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di tale organismo, del
comitato di stabilizzazione e di associazione o di qualsiasi altro organo istituito a norma degli articoli 119 e 120.
5. Le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 38, 39, 40 e 44 e del protocollo 2 (Definizione della nozione di prodotti originari e metodi di cooperazione amministrativa).
Articolo 126
1. In caso di disaccordo fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo, una delle Parti presenta all'altra Parte e al consiglio di stabilizzazione e di associazione una richiesta formale affinché la questione sia risolta.
Se una Parte ritiene che una misura adottata dall'altra Parte o l'inazione dell'altra Parte costituiscano una violazione dei suoi obblighi a norma del presente accordo, la richiesta formale di soluzione della controversia deve motivare questo parere e indicare, a seconda dei casi, che la Parte può prendere misure a norma dell'articolo 125, paragrafo 4.
2. Le Parti cercano di risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione e di altri organi, come previsto al paragrafo 3, onde trovare quanto prima una soluzione reciprocamente accettabile.
3. Le Parti forniscono al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.
Fintanto che la controversia non è risolta, se ne discute a ogni riunione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, a meno che non sia stata avviata la procedura di arbitrato di cui al protocollo 6. Una controversia è considerata risolta quando il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta una decisione vincolante a norma dell'articolo 125, paragrafo 3, o quando ha dichiarato che la controversia non sussiste più.
Possono inoltre tenersi consultazioni in merito a una controversia durante qualsiasi riunione del comitato di stabilizzazione e di associazione o di tutti gli altri comitati o organi istituiti a norma degli articoli 119 o 120, per decisione comune delle Parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni devono rimanere riservate
4. Per le questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del protocollo 6, una qualsiasi delle Parti può chiedere che sia applicata la procedura di arbitrato a norma di tale protocollo quando le Parti non siano riuscite a risolvere la controversia entro due mesi dall'avvio della procedura pertinente a norma del paragrafo 1.
Articolo 127
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godono di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai
diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Articolo 128
Gli allegati da I a VII e i protocolli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono parte integrante del presente accordo.
L'accordo quadro fra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina sui principi generali della partecipazione della Bosnia-Erzegovina ai programmi comunitari6, firmato il 22 novembre 2004, e il relativo allegato sono parte integrante del presente accordo. Si procede al riesame di cui all'articolo 8 dell'accordo quadro nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che è autorizzato a modificare, all'occorrenza, l'accordo quadro.
Articolo 129
Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
Ciascuna delle Parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. Il presente accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.
Ciascuna Parte può sospendere il presente accordo, con effetto immediato, qualora l'altra Parte venga meno a uno degli elementi essenziali dell'accordo.
Articolo 130
Ai fini del presente accordo, per “Parti” s'intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altro.
Articolo 131
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Bosnia-Erzegovina.
Articolo 132
Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.
Articolo 133
Il presente accordo è redatto in due esemplari nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese nonché nelle lingue ufficiali in uso nella Bosnia-Erzegovina, ciascun testo facente ugualmente fede.
Articolo 134
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti secondo le rispettive procedure.
Gli strumenti di ratifica o di approvazione vengono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
6 GU L 192 del 22 luglio 2005, pag. 9.
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
Articolo 135 Accordo interinale
Le Parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci e le disposizioni pertinenti in materia di trasporti, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina, per “data di entrata in vigore del presente accordo” s'intende, ai fini delle disposizioni del titolo IV, articoli 71 e 73 del presente accordo, dei protocolli 1, 2, 4, 5, 6 e 7 e delle disposizioni pertinenti del protocollo 3, la data di entrata in vigore del relativo accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui alle suddette disposizioni.
ALLEGATI
– Allegato I (art. 21) Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia- Erzegovina ai prodotti industriali della Comunità
– Allegato II (art. 27, par. 2) Definizione dei prodotti “baby beef”
– Allegato III (art. 27) Concessioni tariffarie accordate dalla Bosnia- Erzegovina ai prodotti agricoli di base originari della Comunità
– Allegato IV (art. 28) Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Bosnia-Erzegovina
– Allegato V (art. 28) Dazi applicabili all'importazione in Bosnia- Erzegovina di merci originarie della Comunità
– Allegato VI (art. 50) Stabilimento: Servizi finanziari
– Allegato VII (art. 73) Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale
PROTOCOLLI
– Protocollo 1 (art. 25) sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina
– Protocollo 2 (art. 42) relativo alla definizione della nozione di "Prodotti Originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo tra la Comunità e la Bosnia-Erzegovina
– Protocollo 3 (art. 59) in materia di trasporti terrestri
– Protocollo 4 (art. 71) sugli aiuti di Stato all'industria siderurgica
– Protocollo 5 (art. 97) sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale
– Protocollo 6 (art. 126) Composizione delle controversie
– Protocollo 7 (art. 27) riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, bevande spiritose e vini aromatizzati