PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA FORMAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROCEDURA APERTA, A RILEVANZA COMUNITARIA, PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI ANALISI, SVILUPPO E SUPPORTO PER LA MANUTENZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA FORMAZIONE DELLA REGIONE XXXXXX-ROMAGNA
ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO CIG 7078380FF2
SCHEMA DI CONTRATTO
Oggetto: Servizi di analisi, sviluppo e supporto per la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informativi della formazione della Regione Xxxxxx- Romagna.
TRA
(di seguito nominata, per brevità, anche la Regione), con sede legale
in
Via
- _ , in
persona di ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA , Capitale sociale (versato ), domiciliata ai fini del
presente atto in , via _, in persona del rappresentante , xxxxxx xxxxxx
legale
allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche
“Affidatario”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , P. IVA
, Capitale sociale (versato ) domiciliata ai fini del
presente atto in , via , in persona del legale
rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al R.E.A. n. , Capitale sociale (versato ), P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in
, via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al
R.E.A. n. , Capitale sociale (versato ), P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott.
, repertorio n.
“Affidatario”)
(di seguito nominata, per brevità, anche
PREMESSO
a) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore per l’affidamento del servizio, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 2017;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente Contratto sussiste, fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile indicato al successivo art.11, comma 2, nei modi e nelle forme disciplinati dal presente Contratto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni alle modalità ed ai termini stabiliti;
c) che l’Affidatario è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall’Agenzia e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che l’Affidatario dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l’offerta economica ai fini della stipula del presente Contratto;
f) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
g) che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all’articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l’ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 Valore delle premesse e della documentazione di gara
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi aggiudicati all’Affidatario, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Contratto.
Articolo 2 Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
a. dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica ed Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’Affidatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b. dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Regione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.
Articolo 3 Oggetto del Contratto
1. Il Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l’affidamento di servizi di analisi, sviluppo e supporto per la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informativi della formazione della Regione Xxxxxx-Romagna, che qui si intendono integralmente richiamati, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
2. Con la stipula del presente Contratto l’Affidatario si obbliga, irrevocabilmente nei confronti della Regione, ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, nonché a prestare tutti i servizi connessi, il tutto nei limiti
dell’importo massimo spendibile indicato al successivo art.11, comma 2.
3. La Regione si riserva la facoltà di richiedere all’Affidatario, nel periodo di efficacia del presente Contratto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni e corrispettivi, nei termini posti dall’ art. 106 comma 12 del D.lgs.
n.50 del 2016.
4. Fermo restando quanto sopra, la Regione potrà altresì, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.
Articolo 4 Condizioni di espletamento dell'attività
1. La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'Affidatario e i Servizi della Direzione Generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”, in particolare con il Servizio “Sistema Informativo e Informatico della Direzione Generale”.
2. L'attività deve essere svolta mediante il raccordo periodico e sistematico con i referenti del suddetto Servizio, sia in fase di programmazione che di realizzazione del servizio richiesto.
3. Tutte le attività oggetto del presente contratto devono essere realizzate entro i termini e con le modalità concordate con il suddetto Servizio e riportate in piani di dettaglio predisposti dall’Affidatario e che, una volta approvati, costituiscono uno sviluppo e un approfondimento dell'articolazione della proposta tecnica. È prevista la possibilità di modificare ed aggiornare i piani di dettaglio da parte del Servizio stesso.
Articolo 5 Durata del contratto e servizi analoghi e complementari
1. Il contratto avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di comunicazione, da parte della Regione, dell’avvio dell’esecuzione delle prestazioni; in ogni caso i termini saranno concordati per iscritto con gli uffici regionali competenti. L'eventuale differimento dei termini di esecuzione della prestazione potrà essere accordata nel rispetto della normativa regionale vigente con apposito atto formale del dirigente regionale competente.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, la Regione si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dall’art. 107 del D.Lgs. n.50/2016.
3. La Regione si riserva inoltre di usufruire della possibilità di richiedere la ripetizione dei servizi analoghi a quelli oggetto del presente Contratto, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’articolo 63 comma 5 per ulteriori 36 mesi.
4. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016, all'aggiudicatario potranno essere affidati servizi complementari.
5. L'eventuale proroga dei termini di esecuzione della prestazione, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, potrà essere accordata nel rispetto dell'art.106, comma 11 del D.lgs. 50/2016.
6. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia del Contratto, l’Affidatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Affidatario. Al fine di rendere il più efficace possibile l’avvicendamento contrattuale, dopo la comunicazione dell’aggiudicazione definitiva
della gara, la ditta aggiudicataria dovrà rendere disponibili entro
5 giorni lavorativi le risorse necessarie al passaggio di consegne dall’attuale fornitore del servizio. La tipologia di figure professionali, il loro numero e le modalità di esecuzione di tale passaggio dovranno essere concordate con l’Amministrazione. La presa in carico di tale know-how dovrà avvenire a titolo non oneroso per l’Amministrazione.
8. Entro il termine della fornitura, la ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile a trasferire il know-how acquisito all’Amministrazione o a terzi dalla stessa designati. Tale attività sarà remunerata secondo le tariffe del contratto allora vigente.
Articolo 6 Interpretazione del contratto
1. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
3. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
4. L’interpretazione delle clausole contrattuali e dei suoi allegati, così come quella delle disposizioni del Capitolato Tecnico, avvengono tenendo conto delle finalità del Contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 Cod. Civ.
Articolo 7 Condizioni per l’erogazione dei servizi
1. Sono a carico dell’Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. L’Affidatario garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell’offerta presentata dall’Affidatario. In ogni caso, l’Affidatario si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico dell’Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito e l’Affidatario non può,
pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Regione, assumendosene il medesimo Affidatario ogni relativa alea.
5. L’Affidatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della Regione, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con la Regione stessa. L’Affidatario prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni, i locali della Regione continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; l’Affidatario si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Xxxxxxxx, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. L’Affidatario si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici della Regione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dell’Affidatario verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. L’Affidatario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla Regione e/o da terzi autorizzati.
9. L’Affidatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. L’Affidatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Regione.
11. L’Affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.
12. Sulla base delle disposizioni della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica.
13. Tale obbligo decorre dal 31 gennaio 2017 per gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale sottoposti all’applicazione degli obblighi di cui all’articolo 1 commi da 209 a 214 della legge
24 dicembre 2007 n. 244 (l’elenco di tali Enti è disponibile sul
sito di Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx).
14. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l’invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell’Agenzia Intercent-ER xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx- xxxxxxx.xx, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato
dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTIER.
15. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l’invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all’indirizzo
xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/ previa registrazione
Articolo 8 Obbligazioni specifiche dell’Affidatario
1. L’Affidatario si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del Contratto, anche a:
a. eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
b. prestare i servizi oggetto di gara nei luoghi indicati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
c. eseguire le prestazioni oggetto di Contratto nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
d. manlevare e tenere indenne la Regione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g. garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali.
2. L’Affidatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Contratto e fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della Regione.
3. L’Affidatario si impegna a predisporre e trasmettere alla Regione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico.
4. L’Affidatario si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Contratto.
5. L’Affidatario, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata del Contratto, rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che rispettare le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. L’Affidatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materi di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da
dette persone nell'esecuzione di ogni attività direttamente o indirettamente inerenti ai servizi oggetto del presente Contratto.
7. L’Affidatario si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi direttamente o indirettamente derivante dall'espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
Articolo 9 Varianti/Modifica del Contratto
Le modifiche, nonché le varianti al presente Contratto sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 10 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. L’Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. L’Affidatario si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L’Affidatario si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su- indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Affidatario anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. L’Affidatario si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva, relativo al personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del Contratto, la Regione si riserva di trattenere dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
7. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 D.Lgs. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del Contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Regione si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Affidatario del Contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente qualora sia previsto il pagamento diretto ai sensi del già citato art. 105.
8. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dall’Affidatario in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell’Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 11 Corrispettivi e oneri
1. I corrispettivi contrattuali saranno calcolati applicando il prezzo giornaliero offerto dall’Affidatario per ciascuna figura professionale come indicato nella relativa offerta economica, moltiplicato per il numero di giornate uomo effettivamente erogate.
2. La fornitura verrà realizzata fino all'esaurimento dei fondi assegnati ovvero dell’importo massimo spendibile pari a Euro 2.459.016,39 oltre a IVA 22% per Euro 540.983,61 e di ogni altro costo, per complessivi Euro 3.000.000,00, che è suddiviso come segue:
Euro 1.000.000,00 (Iva compresa) per la prima annualità;
Euro 1.000.000,00 (Iva compresa) per la seconda annualità;
Euro 1.000.000,00 (Iva compresa) per la terza annualità.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dello svolgimento dei servizi di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica ove migliorativa.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente all’Affidatario e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non possono vantare alcun diritto nei confronti della Amministrazione.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Affidatario dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Affidatario in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Affidatario di ogni relativo rischio e/o alea.
7. L’Affidatario non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
8. Tutti gli importi citati nel presente contratto, se non indicato diversamente, si intendono IVA esclusa.
Articolo 12 Risorse professionali
1. Il gruppo di lavoro indicato dall’Affidatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso della Regione;
2. Il gruppo di lavoro minimo per la realizzazione dei servizi richiesti è composto come segue:
- Project Manager con esperienza di almeno 10 anni nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi nel settore del Fondo Sociale Europeo e nel coordinamento di progetti di organizzazioni complesse. Tale figura dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione metodologica, dei piani
di lavoro, dei tempi e dei costi di progetto. Dovrà altresì orientare le scelte implementative di tipo funzionale/applicativo in relazione all’architettura applicativa del sistema. Sarà quindi responsabile nei confronti della Committenza dell’avanzamento del Servizio e dei risultati, garantendo inoltre una costante gestione del progetto.
- Analista funzionale senior con esperienza di almeno 8 anni progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi nel settore del Fondo Sociale Europeo. Possiede una ottima conoscenza delle tematiche in oggetto sia per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti organizzativi regionali. Ha il compito di tradurre i requisiti funzionali espressi dall’ Amministrazione in specifiche funzionali per gli sviluppi software, di seguire la realizzazione del sistema informatico e di coordinarne le fasi di test.
- Analista programmatore senior con esperienza di almeno 5 anni nella gestione di sistemi nell’ambito delle politiche della formazione. Possiede una buona conoscenza delle tematiche del FSE sia per gli aspetti normativi che funzionali, dei processi e dei contesti organizzativi regionali. Supporta l’analista funzionale nelle attività di analisi dei requisiti e l’operatore di help desk nell’ assistenza agli utenti.
- Programmatore senior con esperienza di almeno 5 anni nella
realizzazione di sistemi informativi complessi. Possiede una buona conoscenza delle tematiche in oggetto per gli aspetti funzionali, oltre che dei processi e dei contesti organizzativi regionali.
- Sistemista senior con esperienza di almeno 5 anni. E’ responsabile dell’installazione e dell’aggiornamento dei sistemi; esegue le configurazioni necessarie e monitora l’hardware e il software di base tramite strumenti e apparati di controllo. Effettua diagnosi e risolve problemi che si verificano durante il progetto in relazione al software. Ha competenze di gestione degli account, di gestione di Data Base server remoti e distribuiti, di configurazione degli accessi al database, di autorizzazioni agli utenti e di implementazione di sistemi di sicurezza. Possiede conoscenza specifica dei sistemi operativi Windows e Linux e relative problematiche di system administration, dei principali Application Server in ambito Open Source e delle problematiche di rete afferenti gli apparati HW/SW.
- Programmatore junior con esperienza di almeno 2 anni nella progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi. Possiede una buona conoscenza delle tematiche in oggetto per gli aspetti funzionali, oltre che dei processi e dei contesti organizzativi regionali.
- Tecnico Help desk con esperienza di almeno 2 anni. E’ addetto alla gestione delle richieste di intervento degli utenti del sistema per la risoluzione di problemi tecnici e applicativi ed alla erogazione dei servizi di Help Desk di primo livello. Rappresenta pertanto il primo contatto con l’utenza ed è responsabile della gestione delle chiamate e del loro inoltro alle strutture competenti. Possiede capacità di relazione con gli utenti ed è orientato alla risoluzione dei problemi.
- Tecnico informatico con esperienza di almeno 2 anni. E’ addetto alla gestione ordinaria delle richieste di intervento degli utenti del sistema per la risoluzione di problemi hardware e software. Possiede conoscenza specifica del sistema operativo Windows.
3. Il gruppo di lavoro indicato dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta non può essere modificato né nel numero complessivo dei componenti né nella persona dei singoli componenti, senza il preventivo assenso del Servizio “Sistema Informativo e Informatico della Direzione Generale”.
4. Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato, dovesse essere costretto
a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, deve formulare specifica e motivata richiesta al Servizio citato, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta.
5. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti devono avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui deve essere fornita in sede di richiesta la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.
6. L'attesa dell'autorizzazione non esonera dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica nella composizione del gruppo di lavoro non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.
7. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
8. Fermo restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento, l’Affidatario, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Regione e consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
9. L’Affidatario riconosce, altresì, alla Regione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l’Affidatario dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte della Regione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
10. Nell’ipotesi di cui ai precedenti comma 4 e 9 del presente articolo, la Regione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
11. Ove la Regione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all’Affidatario, dal quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il temine di 5(cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
Articolo 13 Fatturazione e pagamenti
1) La Regione liquiderà all’Affidatario il corrispettivo contrattuale previsto all'art.12, per parte imponibile, con l’osservanza delle disposizioni recate dalla Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche, secondo le seguenti modalità:
1) quote fino al 95% dell’importo complessivo del corrispettivo, per stati di avanzamento delle attività, nel numero massimo di quattro per annualità, nei limiti d’importo previsti nell’articolo 5 per l’annualità di riferimento, a seguito della presentazione delle relazioni dettagliate sulle attività svolte, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali nonché a successiva emissione e ricevimento di regolari fatture;
2) saldo finale pari al 5% dell'importo complessivo ad avvenuto completamento dei servizi, a seguito della presentazione da parte dell’Affidatario di una relazione finale in cui lo stesso dia conto dell'attività svolta, degli esiti conseguiti, nonché
a seguito di rilascio da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto del certificato di verifica di conformità, e successiva emissione e ricevimento di regolare fattura.
Il pagamento della quota relativa all’IVA verrà effettuato a favore
dell’Agenzia delle Entrate.
2) I pagamenti saranno effettuati, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento delle suddette fatture in osservanza delle norme in materia di liquidazione e di emissione dell’ordinativo di pagamento, nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e successive modifiche, e del D.Lgs. n.231/2002 e xx.xx., sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche comunicato ed intestato all’Affidatario.
3) L’Affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Affidatario non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4) Le fatture dovranno recare i codici identificativo di gara (C.I.G.) ed unico di progetto (C.U.P.) di riferimento. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, che potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, in seguito all’approvazione del certificato di verifica di conformità e al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
5) Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, xxx compreso eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Affidatario potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività.
6) Qualora l’Affidatario si rendesse inadempiente a tale obbligo il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r o PEC.
Articolo 14 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1. L’Affidatario si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
2. Qualora le transazioni relative al presente Contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente Contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m..
3. L’Affidatario, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
4. L’Affidatario, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla la Regione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Regione stessa.
5. Con riferimento ai subcontratti, l’Affidatario si obbliga a trasmettere al Contraente, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Regione richiedere copia del contratto tra l’Affidatario ed il
subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
6. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le
disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..
Articolo 15 Trasparenza
1. L’Affidatario espressamente ed irrevocabilmente:
a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Xxxxxxxxx;
b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Affidatario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ. per fatto e colpa dell’Affidatario, il quale sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 16 Penali
1. In caso di mancato rispetto dei parametri di qualità del servizio richiesti nel Capitolato Tecnico, l’Affidatario sarà tenuto a corrispondere alla Regione le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui l’Affidatario esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta tecnica, se migliorativa, comporterà l’applicazione della prevista penale.
2. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme
dovute dalla Regione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
3. L’applicazione della penale non solleva l’Affidatario dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione del Contratto, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Affidatario.
4. La misura delle penali è pari all’uno per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo.
5. Si possono applicare all’Affidatario penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. L’Affidatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto del Contratto per grave inadempimento. In tal caso la Regione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all’Affidatario. L’Affidatario deve
comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio della Regione, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all’Affidatario le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 17 Cauzione definitiva
1. L’Affidatario, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore della Regione secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti dalla Regione a far data dalla stipula del Contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti di dalla Regione, per quanto di ragione, verso l’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Regione.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dalla Regione.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Regione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
Articolo 18 Sicurezza, privacy e riservatezza
1. L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o
divengano di pubblico dominio.
4. L’Affidatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l’Affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. L’Affidatario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’Affidatario stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Regione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. L’Affidatario si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal X.Xxx. n.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, l’Affidatario dovrà garantire alla Regione che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto della Regione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i., e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Regione attinente le procedure adottate dal Contrante in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. L’Affidatario non potrà conservare copia di dati e programmi della Regione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
10.L’Affidatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l’espressa autorizzazione della Regione.
11.L’Affidatario risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell’obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.
Articolo 19 Risoluzione
1. Oltre alle cause di risoluzione previste nel presente Contratto e nelle norme di legge, la Regione potrà risolvere ai sensi dell’art.1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il Contratto stesso nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli atti e documenti in esso richiamati.
2. In ogni caso la Regione potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a/r, il Contratto nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Affidatario nel corso della procedura di gara di cui in premessa;
b) in caso di applicazione di penali per un importo complessivo almeno pari alla misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo contrattuale;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il
termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi in pendenza e durante tutta la vigenza del Contratto;
e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Regione;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) nei casi e modi previsti dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
h) comprovata violazione delle norme sulla riservatezza;
3. In caso di inadempimento dell’Affidatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dalla Regione, per porre fine all’inadempimento, la medesima Regione ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Affidatario per il risarcimento del danno.
4. La risoluzione del Contratto obbliga l’Affidatario a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui.
5. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto
di escutere la cauzione prestata per l’intero importo della stessa.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata all’Affidatario con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima la Regione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. La Regione può risolvere in ogni tempo il presente contratto sottoscritto con l’Affidatario in caso di grave inadempimento dell’Affidatario stesso tale da compromettere la realizzazione del complesso delle attività oggetto del presente contratto e se la diffida ad adempiere sia stata senza effetti per 20 (venti) giorni dalla notifica.
8. In caso di risoluzione del contratto l’Affidatario avrà diritto ad ottenere solo la corresponsione del corrispettivo per le attività svolte fino alla data della risoluzione, limitatamente a quelle ritenute valide ed accettate dalla Regione, salvo compensazioni per il maggior danno subito dalla Regione secondo le norme comuni.
Articolo 20 Recesso
1. La Regione ha diritto, in presenza di giusta causa, di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Affidatario con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
qualora sia stato depositato contro l’Affidatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Affidatario;
qualora l’Affidatario perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto l’Affidatario medesimo;
qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico dell’Affidatario siano condannati, con sentenza passata in
giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per la Regione. In caso di recesso, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ.
3. La Regione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto anche nei casi e con le modalità di cui all’art. 1 ”Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, comma 13, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito, con modificazioni, dalle legge 135/2012.
Articolo 21 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. L’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto della Regione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto del Contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. L’Affidatario, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dei terzi, per l’intera durata del presente Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Affidatario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto. In particolare detta polizza tiene indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’Affidatario possa arrecare alla la Regione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui al Contratto. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale; pertanto, qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.
Articolo 22 Subappalto
1. L’affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. n.50/2016, nei limiti del 30% dell’importo contrattuale.
2. Il subappalto è autorizzato dalla Regione. L’Affidatario si impegna a depositare presso la Xxxxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti,
richiesti dalla vigente normativa, dello svolgimento delle attività allo stesso affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione procederà a richiedere all’Affidatario l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
4. L’Affidatario dichiara, con la sottoscrizione del Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 L. n. 575/1965.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Affidatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Regione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
6. L’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, D. Lgs. n.50/2016, l’Affidatario deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può
formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Su richiesta della Regione l’Affidatario è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora l’Affidatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Regione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Affidatario.
11. L’Affidatario potrà avvalersi dei soggetti di seguito indicati:
;
;
.
12. L’Affidatario è responsabile dei danni che dovessero derivare per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
13. I subappaltatori debbono mantenere, per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti per la partecipazione a gare d’appalto.
14. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata per iscritto dalla Regione. Qualora l’Affidatario ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà della Regione risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. La Regione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art. 105, comma 13, D. Lgs. n.50/2016, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. n.50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte della Regione, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e xx.xx..
4. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Articolo 24 Brevetti industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti.
1. L’Affidatario assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. I dati rilevati ed ogni prodotto realizzato nell’ambito del servizio affidato rimangono di proprietà esclusiva della Regione che potrà utilizzarli nel modo che riterrà opportuno, ivi compresa la pubblicazione, senza che possano essere sollevate eccezioni di sorta da parte dell’Affidatario. L’Affidatario non ne può fare alcun uso senza previa autorizzazione;
3. I concetti, le idee, il know-how e le tecniche che siano stati sviluppati nel corso del rapporto con la Regione possono essere usati da entrambi le parti;
4. Qualora venga promossa nei confronti della Regione una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, l’Affidatario si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione stessa, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali.
5. La Regione si impegna ad informare prontamente l’Affidatario delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l’Affidatario riconosce alla medesima la Regione la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall’Affidatario.
6. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della Regione, questa ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni eseguite.
Articolo 25 Conciliazione presso la CCIAA
1. Per tutte le controversie concernenti il presente Contratto, che dovessero insorgere, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
Articolo 26 Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l’Affidatario e la Regione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
Articolo 27 Trattamento dei dati
1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 196/2003, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e segg. D.Lgs. n. 196/2003.
3. Ai fini della suddetta normativa, le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 D.Lgs. n.196/2003.
Articolo 28 Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
1. L’Affidatario è designato quale responsabile esterno, secondo quanto stabilito dall’art. 29, c. 2 del D.Lgs. 196/03 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell’Appendice 5 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m. dei seguenti trattamenti:
ID | Denominazione |
178 | CONSULTAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FORMAZIONE – PROGRAMMAZIONE 2000-2006 |
265 | ASSISTENZA E SUPPORTO INFORMATICO AGLI UTENTI DELLA DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA |
368 | ELENCO PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI D'ESAME ED ELENCO ESPERTI E RESPONSABILI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE |
384 | ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE |
424 | GESTIONE APPLICATIVO DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE DEI RAGAZZI NELL'AMBITO DEL SISTEMA REGIONALE ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - IEFP |
461 | ELABORAZIONE DEI DATI FISICO-FINANZIARI AI FINI DEI MONITORAGGI PER IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA C.E. E CERTIFICAZIONE DELLA SPESA |
462 | ESTRAZIONE, ELABORAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DI DATI PROVENIENTI DAL SIFP, DAL SIFER, DALL'OBBLIGO FORMATIVO/IEFP, DALL'APPRENDISTATO, DAL XXXXX, DA S.A.R.E. E PRODUZIONE DI REPORTISTICA |
2789 | CUSTODIA DI COPIE DI SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA DISPONIBILITA' DEI DATI |
7021 | GESTIONE TECNICA PER LA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE SOGGETTO ATTUATORE |
7026 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE PAGAMENTI SIFER PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E SIFER PROGRAMMAZIONE 2014-2020 |
8610 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA PROCEDURA DI PROGETTAZIONE, PRESENTAZIONE, ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE DI OPERAZIONI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI RICHIEDENTI UN FINANZIAMENTO O UNA AUTORIZZAZIONE – POR 2007-2013 E 2014-2020 - SIFER S.A. |
8611 | ANAGRAFICA DEI SOGGETTI ATTUATORI |
8615 | PROCEDURA GESTIONE BANDI PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E 2014-2020 |
8618 | PROCEDURA PER LA RICEZIONE DELLE OPERAZIONI/PROGETTI DA PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI - PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E 2014-2020 |
8630 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLE PROCEDURE DI ISTRUTTORIA E APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI/PROGETTI - SIFER PROGRAMMAZIONE 2007- 2013 E SIFER PROGRAMMAZIONE 2014-2020 |
8634 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI/PROGETTI - SIFER PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E SIFER PROGRAMMAZIONE 2014-2020 |
8635 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA PROCEDURA PER LE VERIFICHE ISPETTIVE SULLE OPERAZIONI/PROGETTI - SIFER PROGRAMMAZIONE 2007-2013 E SIFER PROGRAMMAZIONE 2014-2020 |
10476 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA ALL'APPLICATIVO "RILEVAZIONE DEGLI ESITI OCCUPAZIONALI" |
10477 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE A SUPPORTO DELL'AUTORITA DI CERTIFICAZIONE |
10479 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA "PAGAMENTI 4 - VERIFICATORE" A SUPPORTO DEI VERIFICATORI E PROCEDURA "PAGAMENTI 4 - TESORIERE" A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA |
10480 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA AL GESTORE DELLE COMUNICAZIONI (GECO) INVIATE DAI SOGGETTI ATTUATORI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE |
10490 | GESTIONE TECNICA DELLE PROCEDURE DELLE CANDIDATURE PER LE COMMISSIONI D'ESAME PER LAVORATORI ESPERTI E RFC-EPV DELLE SCUOLE |
10492 | GESTIONE TECNICA PER LA SINCRONIZZAZIONE DEI DATA BASE DELLA FORMAZIONE A SUPPORTO DI ALTRE APPLICAZIONI |
12284 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DELLA PROCEDURA PER IL SUPPORTO DELLE POLITICHE PASSIVE CON RIFERIMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA |
12308 | CONSULTAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DATI PROVENIENTI DAL SISTEMA XXXXX CON RIFERIMENTO AI LAVORATORI CHE USUFRUISCONO DEGLI AMMORTIZZATORI IN DEROGA |
12403 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PROCEDURE A SUPPORTO DELL'AUTORITA DI AUDIT |
12471 | GESTIONE DEI LOG RELATIVI AGLI ACCESSI DI NAVIGAZIONE SUI SISTEMI WEB REGIONALI |
14603 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA DEL CATALOGO VOUCHER PER LA RICHIESTA DI ASSEGNI FORMATIVI PER LA FORMAZIONE IN XXXXXX-ROMAGNA |
18654 | REPERTORIO REGIONALE DELLE CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI SERVIZIO DI FORMALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE |
23619 | GESTIONE TECNICA DEL CATALOGO REGIONALE DEI PROMOTORI E CERTIFICATORI TIROCINI |
23621 | GESTIONE TECNICA DELL'APPLICATIVO PER L'ISTRUTTORIA DI AMMISSIBILITA' DEI TIROCINI - TIRER |
25553 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA PROCEDURA REGISTRO ELETTRONICO DELLE PRESENZE NELLA IEFP |
25562 | GESTIONE E ASSITENZATECNICA DELLA PROCEDURA PER IL CALCOLO DELLE INDENNITA' DEI TIROCINI IN GARANZIA GIOVANI |
e di quei trattamenti che in futuro verranno affidati nell'ambito di questo stesso incarico per iscritto.
2. Si sottolinea che i compiti e le funzioni conseguenti a tale individuazione sono indicati nel D.Lgs. n.196/2003, nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008, Paragrafi
4 e 4.11. I compiti sono di seguito riportati:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003, dalla D.G.R. n. 1264/2005 e dai Disciplinari tecnici approvati con le determinazioni dirigenziali nn.6928/2009 e 14852/2011;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri
incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai
commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia di esercizio del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice
5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m., per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. 196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico per l’esercizio dei diritti di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n. 2650/2007);
e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m. la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della Deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m., e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla D.G.R. n. 1264/2005 e ai Disciplinari Tecnici trasversali o di settore nn. 6928/2009 e 14852/2011 citati al precedente punto a)e n. 2650/2007;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m., o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m.;
h) di fornire al Titolare, nel caso di servizi di amministrazione di sistema forniti in insourcing, l’elenco con gli estremi identificativi delle persone fisiche che espleteranno, nell’ambito dell’incarico affidato con il presente capitolato, funzioni di amministratori di sistema unitamente all’attestazione delle conoscenze, dell’esperienza, della capacità e dell’affidabilità degli stessi soggetti, i quali devono fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza. Si sottolinea che tale valutazione è propedeutica alla formale designazione ad amministratore/i di sistema da parte del Titolare, il quale, in attuazione di quanto prescritto alla lettera f) del paragrafo 2 del Provvedimento del 28/11/2008 del Garante per la protezione dei dati personali relativo agli amministratori di sistema, provvederà alla registrazione degli accessi logici ai sistemi da parte degli amministratori di sistema designati;
i) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n. 196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m., e al Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 2008 s.m.;
3. Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative
verifiche consistono nell’invio di specifici report a cadenza
annuale (entro il 30 aprile di ogni anno) e/o a richiesta, da inviare alla Amministrazione Regionale, in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
o attestazione di aver adottato tutte le misure minime di sicurezza di cui agli artt. 33 e ss. e all’Allegato B) del Codice per la protezione dei dati personali;
o attestazione di aver implementato tutte le misure idonee di cui all’art. 31 del Codice, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 15 del Codice per la protezione dei dati personali e dell’art. 2050 c.c
o l’attestazione di aver adottato gli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
o l’attestazione di aver predisposto l’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione); Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle Deliberazioni di Giunta Regionale sono pubblicati all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx.
I Disciplinari tecnici di cui alle determinazioni nn.2650/2007, 6928/2009 e 14852/2011 sono pubblicati all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx.
Articolo 29 Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Sono a carico dell’Affidatario senza diritto di rivalsa:
a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le
licenze eventualmente occorrenti;
c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
3. A carico dell’Affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravino sulle prestazioni oggetto del Contratto.
4. L’Affidatario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’imposta sul Valore Aggiunto, che l’impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art.40 del
D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico l’Affidatario
medesimo.
Articolo 30 Clausola anticorruzione
0.Xx Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
0.Xx Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx-Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il Contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
Articolo 31 Patto di integrità
0.Xx Patto di integrità, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014, sottoscritto dal Fornitore e allegato al presente Contratto, costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso.
Articolo 32 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto.
2. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
, lì
L’AFFIDATARIO
Il sottoscritto , quale procuratore e legale rappresentante dell’Affidatario, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile),
Articolo 3 (Oggetto del Contratto), Articolo 4 (Condizioni di espletamento dell'attività), Articolo 5 (Durata del contratto e servizi analoghi e complementari), Articolo 6 (Interpretazione del contratto), Articolo 7 (Condizioni per l’erogazione dei servizi), Articolo 8 (Obbligazioni specifiche dell’Affidatario), Articolo 9 (Varianti/Modifica del Contratto), Articolo 10 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), Articolo 11 (Corrispettivi e oneri), Articolo 12 (Risorse professionali), Articolo 13 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 15 (Trasparenza), Articolo 16 (Penali), Articolo
17 (Cauzione definitiva), Articolo 18 (Sicurezza, Privacy e Riservatezza), Articolo 19 (Risoluzione), Articolo 20 (Recesso), Articolo 21 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 22 (Subappalto), Articolo 23 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 24 (Brevetti industriali e diritti d’autore. Proprietà dei prodotti), Articolo 25 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 26 (Foro competente), Articolo 27 (Trattamento dei dati), Articolo 28 (Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali), Articolo 29 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola anticorruzione), Articolo 31 (Patto di integrità), Articolo 32 (Clausola finale).
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L’AFFIDATARIO