Contract
Accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167
Il giorno 20 del mese di aprile 2012 tra
ASSOTURISMO
ASSHOTEL ASSOCAMPING ASSOVIAGGI FIBA
FIEPET
Rappresentate da Xxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx. con la partecipazione di CONFESERCENTI
Rappresentata dal Vice Direttore Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx. e
FILCAMS CGIL rappresentata da Xxxxx Xxxxx FISASCAT CISL rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx XXXXxXX UIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxx
Si è stipulato il presente accordo per la disciplina contrattuale dell’apprendistato nel settore turismo ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167.
Premessa
Le parti, esaminata l’evoluzione della disciplina legale dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In tale contesto, le parti assegnano agli Enti bilaterali un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato, che è un contratto finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
b) contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
Articolo 1
DISCIPLINA GENERALE DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
(1) Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, contiene l’indicazione della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, del livello di inquadramento dell’apprendista, della durata del periodo di apprendistato e della durata dell’eventuale periodo di prova, in conformità a quanto previsto dal CCNL Turismo.
(2) La malattia, l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto superiori a trenta giorni consecutivi comportano la proroga del termine di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei termini connessi ai benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
(3) Durante lo svolgimento dell’apprendistato, le parti potranno recedere dal contratto solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.
(4) Alla scadenza del contratto di apprendistato, qualora una delle parti intenda recedere dal rapporto, sarà tenuta a comunicarlo con un preavviso di trenta giorni decorrente dalla scadenza del periodo di formazione. In caso di mancato preavviso, ai sensi dell’articolo 2118 del Codice civile, all’apprendista si applica il trattamento previsto dall’articolo 188 del CCNL Turismo 4 marzo 2010.
(5) L’integrale applicazione delle disposizioni del presente contratto, ed in particolare di quelle relative ad assistenza sanitaria integrativa, previdenza complementare, enti bilaterali e formazione continua costituisce condizione indispensabile per l'utilizzo degli strumenti previsti dal presente Accordo.
Articolo 2
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(1) Il presente Accordo detta un sistema minimo standard di regole per l'attivazione dell'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, immediatamente applicabile da qualsiasi azienda del settore Turismo, di qualsiasi dimensione, uniformemente su tutto il territorio nazionale, con la possibilità di esplicitare la durata e il percorso formativo adattandolo alle esigenze aziendali e, laddove l'azienda ne ravvisi l'opportunità, di usufruire dell'assistenza degli Enti bilaterali del Turismo.
Articolo 3
NUMERO DI APPRENDISTI
(1) Il numero di apprendisti nelle singole unità produttive non potrà superare la proporzione di un apprendista per ogni lavoratore qualificato.
(2) L'imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
(3) Il datore di lavoro non potrà assumere apprendisti qualora non abbia mantenuto in servizio almeno il settanta per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tal fine, non si computano gli apprendisti che si siano dimessi,
quelli licenziati per giusta causa o per giustificato motivo, quelli che al termine del contratto di apprendistato abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio, i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, gli apprendisti stagionali che possono esercitare il diritto di precedenza. Resta comunque salva la possibilità di assumere un apprendista.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti si danno atto che le disposizioni di cui al comma 3 rispondono alle esigenze ed alle caratteristiche del settore turismo e, conseguentemente, auspicano che nell’ambito del processo di riforma del mercato del lavoro, eventuali modifiche della disciplina dell’apprendistato, delle quali si riservano di valutare la compatibilità, non alterino gli equilibri contrattualmente raggiunti.
Articolo 4
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
(1) Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di fare impartire nella sua impresa, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto;
d) di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento dei titoli di studio;
e) di informare per iscritto l’apprendista sui risultati del percorso formativo, con periodicità non superiore a sei mesi, anche per il tramite del centro di formazione; qualora l’apprendista sia minorenne l’informativa sarà fornita alla famiglia dell’apprendista o a chi esercita legalmente la potestà dei genitori.
Articolo 5
OBBLIGHI DELL’APPRENDISTA
(1) L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) adempiere con assiduità e diligenza agli obblighi formativi;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa, purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
Articolo 6
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE AZIENDALE
(1) La formazione a carattere professionalizzante o di mestiere può essere svolta dal datore di lavoro, anche avvalendosi di strutture formative esterne organizzate o dell'ente bilaterale. La formazione può essere svolta anche in modalità e-learning; anche l'attività di accompagnamento può essere svolta attraverso l’impiego di tecnologie informatiche e strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto.
(2) La formazione aziendale è costituita da percorsi di formazione formale, informale e non formale.
(3) L'attività formativa può svolgersi anche al di fuori dell'orario di apertura al pubblico. Qualora l'attività formativa si svolga al di fuori del turno di lavoro, le ore di formazione saranno retribuite, fermo restando che le stesse non rientrano nel computo dell'orario di lavoro.
(4) Di norma, il periodo di formazione terminerà almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto di apprendistato.
(5) L'azienda autocertificherà la propria capacità formativa e il rispetto di quanto previsto dal CCNL Turismo 4 marzo 2010. Tale certificazione andrà inviata all'Ente bilaterale del turismo competente per territorio (o all'EBN per le aziende multilocalizzate), provvedendo ad effettuare la formazione nella sua interezza, assumendone la responsabilità, e attestando la sussistenza dei seguenti requisiti:
a) referente per la formazione (datore di lavoro o collaboratore), di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 167 del 2011, in possesso di titolo di studio secondario oppure idonea posizione aziendale e di documentata esperienza professionale coerente con le competenze indicate nel piano formativo individuale. Il referente interno per l’apprendistato, ove diverso dal datore di lavoro, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall’impresa nel piano formativo; egli dovrà possedere competenze adeguate e, se lavoratore dipendente, un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato. In caso l’azienda intenda avvalersi, per l’erogazione della formazione, di una struttura esterna, quest’ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l’apprendistato provvisto di adeguate competenze;
b) profilo professionale rientrante tra quelli individuati nel CCNL Turismo 4 marzo 2010 ed eventuale esplicitazione delle aree tematiche su cui verte la formazione;
c) compilazione del libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; in assenza del libretto formativo, lo svolgimento della formazione potrà essere attestato compilando la scheda formativa allegata al presente accordo;
(6) Nell’ambito dei principi stabiliti dal presente accordo, la contrattazione di secondo livello può stabilire specifiche modalità di svolgimento della formazione, in coerenza con le cadenze dei periodi lavorativi, anche tenendo conto delle esigenze determinate dalle fluttuazioni stagionali dell'attività.
(7) Le parti concordano che gli apprendisti potranno essere posti in formazione nell’ambito della progettazione formativa dell’impresa, del territorio o del settore, tramite il Fondo FONTER.
Articolo 7
PIANO FORMATIVO
(1) Il piano formativo individuale dovrà essere definito – anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali e avvalendosi dell’assistenza degli stessi Enti – entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto ovvero, per il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e per l’apprendistato di alta formazione e ricerca, nei diversi termini individuati dai soggetti competenti.
(2) Le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle parti stipulanti il presente accordo possono affidare al sistema degli enti bilaterali la verifica della conformità dei piani formativi per la rispondenza alle disposizioni di legge e alle disposizioni contenute nel presente accordo. Il monitoraggio dell'attuazione del piano formativo è affidato all'Osservatorio sull'apprendistato che sarà appositamente costituito all'interno degli enti bilaterali del turismo competenti per territorio, in composizione paritaria tra le associazioni datoriali e dei lavoratori, firmatarie del contratto nazionale, che opererà senza ulteriori costi per le aziende e i lavoratori.
(3) Per le aziende multilocalizzate la verifica di cui al comma 2 è svolta dall'Ente Bilaterale Nazionale Unitario del Turismo, al quale è affidato anche il compito di monitoraggio. Le aziende multilocalizzate potranno depositare presso l’EBN i piani formativi standard previsti dall’azienda
per le specifiche figure professionali che intendono assumere, nel rispetto delle modalità di svolgimento della formazione e la corrispondenza delle ore di impegno formativo minimo a quanto stabilito dal presente Accordo. La verifica di conformità relativa ai piani formativi standard aziendali dovrà avvenire entro quindici giorni dalla data di ricevimento dei piani, comprovata da ricevuta e-mail o fax. Decorso detto termine, in assenza di tale parere, le aziende procederanno alle assunzioni degli apprendisti inviando all’EBN copia della scheda formativa allegata al presente Accordo.
Articolo 8
PROFILI FORMATIVI
(1) In allegato al presente accordo, sono indicati, per ciascun comparto, i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nel caso la singola azienda intenda avviare percorsi formativi per profili non previsti dalla parte speciale della presente intesa potrà ottenere apposita autorizzazione dell’ente bilaterale competente. L’ente bilaterale del Turismo competente per territorio invia ogni sei mesi i nuovi profili formativi all’EBN per la loro eventuale formalizzazione nella contrattazione collettiva del settore.
(2) Ai fini della validazione dei percorsi formativi e della relativa attestazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, l’EBN potrà stipulare apposita convenzione con l’ISFOL.
Articolo 9 RETRIBUZIONE
(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:
- primo anno 80%
- secondo anno 85%
- terzo anno 90%
- dal quarto anno 95%
(2) Eventuali trattamenti di miglior favore in atto alla data di stipula del presente accordo sono conservati ad personam.
(3) La retribuzione netta dell’apprendista non potrà superare – per effetto delle minori trattenute contributive – la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello.
(4) Le percentuali di cui al comma 1 restano valide anche in caso di conferma anticipata dell’apprendista.
Articolo 10
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
(1) Gli apprendisti devono essere iscritti al Fondo Aster.
Articolo 11
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
(1) Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di Previdenza Complementare di categoria (Fon.Te.).
Articolo 12
TRATTAMENTI NORMATIVI
(1) Si applicano all’apprendista i medesimi trattamenti normativi previsti per i lavoratori qualificati, salvo diversa previsione contrattuale.
Articolo 13
DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n.167, la durata massima del contratto di apprendistato professionalizzante è la seguente:
livello di inquadramento durata (mesi)
2, 3, 4, 5, 6s 36
6 24
(2) Per le figure professionali di cui all’elenco allegato al presente accordo, i cui contenuti competenziali sono omologhi e contrattualmente sovrapponibili a quelli delle figure artigiane, la durata massima è fissata in quarantotto mesi.
Articolo 14
DURATA DELLA FORMAZIONE
(1) Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, la durata della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche è la seguente:
livello di inquadramento ore medie annue
2, 3……………………………………………………………………………..…80
4, 5, 6s … 60
6 ……………………………………………………………………………… 40
(2) Per i rapporti di apprendistato stagionale e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincide con l'anno intero, l'impegno formativo annuo di cui ai commi precedenti si determina riproporzionando il monte ore annuo in base alla effettiva durata di ogni singolo rapporto di lavoro.
(3) Qualora l’impresa si avvalga dell’ente bilaterale per la verifica del piano formativo individuale, l’impegno formativo di cui ai commi precedenti è ridotto di un quarto, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 3, del presente accordo.
(4) Per i territori in cui non sia operativo l’ente bilaterale o la commissione paritetica, la riduzione di cui al comma precedente è comunque applicabile in relazione agli apprendisti coinvolti in un
percorso formativo corrispondente alle mansioni da svolgere (università, scuola secondaria di secondo grado, istituto professionale, attinenti al turismo).
(5) È facoltà dell'azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
(6) La contrattazione di secondo livello può stabilire un differente impegno formativo.
(7) All’atto dell’assunzione, previa adeguata documentazione, i periodi di apprendistato e le relative attività formative svolti in precedenza presso altri datori di lavoro, per lo stesso profilo professionale, saranno computati ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purchè l’addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore a 12 mesi.
Articolo 15
APPRENDISTATO IN CICLI STAGIONALI
(1) Fermo restando il limite massimo di durata previsto dal presente accordo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è consentito articolare lo svolgimento dell’apprendistato in più stagioni attraverso più rapporti a tempo determinato, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.
(2) L’apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
(3) Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
Articolo 16
INTESE CON LE REGIONI E CON LE PROVINCE AUTONOME
(1) La disciplina del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e del contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca costituirà, per gli aspetti di competenza della contrattazione collettiva, oggetto di intese con le Regioni e le Province autonome.
(2) In attesa della disciplina degli istituti di cui al comma precedente, possono essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni del presente contratto relative all’apprendistato professionalizzante, fermo restando che in relazione alle qualifiche per le quali è previsto l’inquadramento finale nei livelli A, B, 1, potrà essere stipulato unicamente il contratto di apprendistato di alta formazione.
Articolo 17
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
(1) Salvo diversa intesa tra le parti, sono fatti salvi i contratti individuali di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012.
(2) Sono fatte salve le disposizioni degli accordi integrativi che hanno disciplinato la materia in attuazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, in quanto compatibili con le vigenti disposizioni di legge e del presente accordo.
(3) In caso di variazioni della disciplina legale dell’apprendistato, le parti si incontreranno per valutare la necessità di modificare conseguentemente la disciplina del presente Accordo.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Con riferimento alla regolamentazione della contribuzione attualmente prevista per le aziende che occupano da 1 a 9 dipendenti, come disposto dall’articolo 22, comma 1, legge n. 183 del 2011, le Parti concordano di attivarsi congiuntamente presso i competenti livelli istituzionali per sancire la certezza dell’applicazione della contribuzione figurativa.
Articolo 18 DECORRENZA
Il presente accordo decorre dal 26 aprile 2012.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che nei territori in cui gli Enti Bilaterali non sono presenti gli adempimenti contemplati dal presente Accordo potranno essere assolti a mezzo di specifiche commissioni paritetiche territoriali o in difetto a mezzo dall’ Ente Bilaterale Nazionale – EBN.
Allegati
- Profili formativi
- Qualifiche omologhe
- Scheda formativa
- Autocertificazione