Contract
4 Elementi comuni a più interventi
4.1 Definizione e requisiti minimi
4.1.1 Attività agricola
4.1.1.1 Definizione di produzione
La produzione di prodotti agricoli di cui all’allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprendendo le azioni di allevamento e di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non compresi nell’allegato I del TFUE, di raccolta, mungitura, allevamento, pascolo e custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento svolta nel rispetto delle norme di condizionalità e idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche.
4.1.1.2 Definizione di manutenzione della superficie agricola
Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari.
L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di: 1.
1. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a
riposo;
2. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
3. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale.
L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
• prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
• evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
• prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo con particolare attenzione nel periodo invernale;
• mantenere le piante in buone condizioni vegetative con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato.
Il mantenimento della superficie agricola consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore, con cadenza annuale, di almeno una pratica colturale ordinaria che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, consenta di mantenere le superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, assicurando la loro accessibilità, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L’attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
1.
1. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;
2. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante;
3. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l’erosione del suolo ove la copertura vegetale coltivata o spontanea risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
4. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti. È considerata attività di mantenimento del prato permanente qualsiasi pratica colturale che abbia un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno come l’altezza dell’erba e il controllo della vegetazione invasiva, alle attività di produzione quali il pascolamento o la raccolta del fieno o dell’erba per insilati.
Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un’attività agricola annuale di mantenimento, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l’attività agricola debba essere svolta ad anni alterni.
4.1.2 Superficie agricola
I sistemi agroforestali comprendono l’insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree o arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai seminativi, con l’eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l’uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale questi devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell’uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dagli alberi.
Questi sistemi, cancellati nel recente passato dalla meccanizzazione e dalla monocoltura, sono stati riscoperti nei contesti produttivi moderni per gli innegabili vantaggi che offrono alle aziende agricole e all’ambiente, in termini paesaggistici, di incrementi produttivi sinergici, diversificazione colturale, miglioramento del microclima, aumento della biodiversità, controllo della lisciviazione dei nutrienti e dell’erosione con il miglioramento della regimazione idraulica e della qualità delle acque, miglioramento delle altre risorse naturali, con particolare riferimento agli habitat per la vita selvatica, stoccaggio del carbonio, ecc.
I Sistemi agroforestali in Italia grazie alla importante disponibilità di radiazione luminosa e alle favorevoli condizioni climatiche, presentano una notevole varietà di sistemi e combinazioni tra specie arboree e colture agrarie.
I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
• i sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d’impianto regolari, in consociazione a seminativi o a colture foraggere, consentendo lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella e fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi;
• sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni in siepi, barriere frangivento o fasce alberate svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le superfici agricole, fornendo prodotti forestali legnosi e/o non legnosi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola (sia all’interno sia sui bordi della parcella) o adiacenti alla parcella agricola.
I sistemi agroforestali comprendono l’insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate alle colture permanenti, con l’eventuale presenza della componente animale sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l’uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo legname di pregio, biomassa, prodotti secondari non legnosi come tartufi, sughero, ghiande, miele accanto a prodotti agricoli e zootecnici.
Si tratta di sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivati in sesti d’impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell’uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale.
Sono compresi anche sistemi lineari, in cui le siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola.
Comprende l’insieme dei sistemi agricoli nei quali la coltivazione di specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono consociate ai prati permanenti, con l’eventuale presenza della componente animale, sulla stessa superficie, allo scopo di migliorare l’uso sostenibile del suolo su cui si praticano le attività agricole, con possibilità di diversificare le produzioni aziendali fornendo prodotti legnosi o non legnosi accanto a prodotti agricoli e zootecnici.
I sistemi agroforestali sui prati permanenti consistono in:
• sistemi silvopastorali in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale coltivate in sesti d’impianto regolari, o sparsi con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati) ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell’uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale.
• sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle
superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola stessa.
4.1.2.2.1 Altre osservazioni riguardanti la definizione di seminativo
I seminativi lasciati a riposo non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo diventano prati permanenti.
4.1.2.3.1 Definizione di vivai
Vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori purché questi consentano l’interazione delle radici con il terreno sottostante:
• vivai viticoli e viti madri di portainnesti,
• vivai di alberi da frutto e piante da bacche,
• vivai ornamentali,
• vivai forestali pubblici e commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell’erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda.
• vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle
4.1.2.3.2 Definizione di bosco ceduo a rotazione rapida
Le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani (ai sensi del DM 7 giugno 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 luglio 2018, n. 165, come modificato dal DM 26 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2019, n. 245), con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di xxxxxx non superiore ad otto anni.
Si tratta di specie pollonifere adatte alla ceduazione a ciclo breve, ammissibili salvo che non siano incluse negli elenchi delle specie esotiche invasive sottoposte alle disposizioni del regolamento (UE) 1143/2014.
4.1.2.3.3 Altre osservazioni riguardanti la definizione di colture permanenti
Non ci sono altre osservazioni
4.1.2.4.1 Definizione di erba e altre piante erbacee da foraggio
Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in
purezza come, ad esempio, l’erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.
4.1.2.4.2 Decisione di utilizzare il criterio dell'"aratura" per la classificazione dei prati
permanenti
: Sì
: No
: No
: Sì
Decisione concernente l'inclusione di altre specie arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo e/o che producono foraggi, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti erba e altre piante erbacee da foraggio : Sì
a) In caso di risposta affermativa, applicabile a ogni Stato membro/regione? : No
b) in caso di risposta negativa alla domanda a), applicabile solo a terreno che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali? : Sì
Terreno pascolato e accessibile che rientra nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento, qualora nelle superfici di pascolo non siano tradizionalmente predominanti o siano assenti l’erba e altre piante erbacee da foraggio, ma i terreni siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree.
I territori interessati sono quelli nei quali, per ragioni pedoclimatiche, le superfici di prati e pascoli permanenti, caratterizzati da copertura prevalentemente erbosa, sono scarse e poco produttive. Si tratta di superfici con copertura erbosa non prevalente o in alcuni periodi dell’anno del tutto assente, in cui la produzione foraggera è assicurata da arbusti o da alberi e il pascolo è storicamente ed effettivamente praticato da specie e razze di bestiame adatte al pascolamento tradizionale di foraggere non erbacee: in tali condizioni, le specie arbustive e/o arboree costituiscono un’importante risorsa per l’alimentazione del bestiame e, in alcune stagioni, rappresentano l’unica risorsa foraggera disponibile.
Le PLT si differenziano profondamente dai normali prati-pascoli (anche da quelli arborati e cespugliati ovvero le formazioni agropastorali, in cui l’erba e le altre piante erbacee da foraggio restano predominanti), poiché si tratta, principalmente, di formazioni vegetali naturali o semi-naturali che, per determinate situazioni territoriali e/o locali, rappresentano, storicamente e tradizionalmente, la principale risorsa dell’alimentazione di una tipologia di bestiame adatto a particolari sistemi di allevamento estensivi semibradi o bradi.
Le PLT, oltre a costituire luogo di ricovero e fonte di elevato valore alimentare per tali allevamenti estensivi, semibradi o bradi, hanno un valore ecologico primario in talune regioni, per la loro capacità di proteggere il suolo e sequestrare il carbonio, riducendo l’erosione e la desertificazione da un lato e l’effetto serra dall’altro; hanno altresì un valore ecologico-naturalistico, ospitando spesso specie vegetali
ed animali a rischio estinzione, nonché un valore paesaggistico, in quanto connotano in modo sostanziale il territorio che occupano, influenzando la percezione che del territorio ha la società.
Su tali superfici non può essere esercitata nessuna altra attività agricola, sia di produzione che di mantenimento, diversa dal pascolamento e la densità di 0,2 UBA/ettaro/anno è quella minima necessaria a mantenere queste superfici in buone condizioni agronomiche e ambientali, quindi, accessibili agli animali, idonee al pascolamento e atte a prevenire gli incendi, evitando che il fuoco si propaghi dal suolo alle chiome degli alberi e assicurando così la tutela idrogeologica degli stessi territori. Nessun vincolo di produzione in termini di incrementi ponderali del bestiame al pascolo, di latte, o altro è posto a carico degli agricoltori che intendono utilizzare queste superfici.
Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA) Specie Età/categoria Coefficiente
Bovini meno di 6 mesi 0,4
da 6 mesi a 2 anni 0,6
oltre 2 anni 1,0
Equini oltre 6 mesi 1,0
Xxxxx e caprini oltre 12 mesi 0,15
c) in caso di risposta negativa alla domanda a), non limitata o applicabile ad aree diverse dalle pratiche locali tradizionali? : No
4.1.2.4.7 Altre osservazioni riguardanti la definizione di prati permanenti
Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
• l’intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
• l’ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
• il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
• il trenta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
• non è ammissibile l’intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al settanta per cento.
Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentano lo sfalcio, l’unica attività agricola esercitabile ai fini dell’ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo che assicurino un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell’ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche.
4.1.2.5 Altre osservazioni riguardanti la definizione di superficie agricola in generale
Non ci sono altre osservazioni
Qualora la superficie sia adibita anche ad attività non agricole, deve essere utilizzata prevalentemente per attività agricole e occorre darne preventiva comunicazione all’organismo pagatore competente.
L’attività non agricola rispetta tutte le seguenti condizioni: 1.
1. interferisce con l'attività agricola ordinaria per un periodo non superiore a sessanta giorni;
2. non utilizza strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale;
3. consente il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali.
4.1.3.2 Criteri per garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore
Le superfici possono essere attribuite all'agricoltore che le dichiara in domanda dietro presentazione di un titolo di conduzione valido al 15 maggio dell'anno di domanda.
Tipologie di titoli di conduzione ammesse per dimostrare che il terreno è a disposizione, con relativa documentazione richiesta:
• Proprietà esclusiva (visura catastale o estratto del foglio di possesso con il documento tavolare e autocertificazione/ atto pubblico o scrittura privata registrata/ atto o di conferimento delle superfici nella società)
• Situazioni di contitolarità del diritto di proprietà e regime di comunione dei beni tra coniugi (documenti attestanti la contitolarità del diritto più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
• Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati (contratto preliminare registrato)
• Usufrutto (Atto pubblico o scrittura privata registrata più autocertificazione sulla conduzione del terreno con il consenso degli altri contitolari del diritto o coniuge in regime di comunione)
• Nuda proprietà (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata più dichiarazione dell’usufruttuario concedente)
• Enfiteusi (Visura catastale /Atto pubblico o scrittura privata registrata)
• Mezzadria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
• Colonìa parziaria (Atto pubblico o scrittura privata registrata)
• Affitto (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di affitto verbale)
• Affitto in favore del giovane agricoltore (Atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata)
• Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo (contratto con specifica indicazione della quota del singolo agricoltore)
• Comodato (contratto scritto o verbale) (Atto pubblico o scrittura privata registrata / dichiarazione resa dal concedente in caso di comodato verbale / autocertificazioni nel caso di più contitolari)
• Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione (Atto di concessione o contratti di fitto in forma scritta)
• Usi civici (Provvedimento del concedente con specifica della quota del singolo agricoltore)
• Compartecipazione stagionale (Contratto registrato)
• Contratto conto terzi (aziende agro-meccaniche) (Contratto registrato)
• Custodia giudiziaria (Provvedimento dell’Autorità giudiziaria)
• Conduzione ai sensi dell’articolo 1 bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (senza titolo di conduzione in zone svantaggiate) (nessun documento richiesto)
• Uso oggettivo del suolo in caso in cui i confini aziendali non corrispondano ai confini riportati nel modulo di domanda grafica (Autodichiarazione)
L'intero anno di domanda
4.1.3.4 Decisione di includere le superfici utilizzate per attività agricole solo ogni due anni
: Sì
Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, cioè caratterizzate da vincoli ambientali che hanno un effetto equivalente, in termini di caratteristiche del terreno, alle attività di produzione, deve essere comunque svolta un’attività agricola annuale, di produzione o mantenimento, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico- ambientali, su di esse l’attività agricola debba essere svolta ad anni alterni.
: No
: No
consente la produzione di prodotti non elencati nell'allegato I mediante paludicoltura, e che contribuiscono agli obiettivi climatico-ambientali dell'SPR
: Sì
Si tratta di elementi monitorabili con satellite Possibile la coltivazione di prodotti fuori Allegato I
I contributi principali agli obiettivi climatico-ambientali sono connessi alla conservazione delle zone umide, con risvolti positivi anche per la biodiversità
4.1.4 Agricoltore in attività
4.1.4.1 Criteri per individuare coloro che hanno un livello minimo di attività agricola
L'attività agricola minima consiste nello svolgimento da parte dell’agricoltore di almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola.
Sono considerati agricoltori in attività gli agricoltori che, al momento della presentazione della domanda di aiuto sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) agricoltori che nell’anno precedente a quello di domanda hanno ricevuto pagamenti diretti per un importo non superiore a 5.000 euro.
b) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola “attiva” o come piccolo imprenditore e/o coltivatore diretto. Nel caso in cui l’impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da “attivo”, che pregiudica lo svolgimento dell’attività d’impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
c) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri.
d) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo, con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all’anno precedente la presentazione della domanda, dalla quale risulti lo svolgimento dell’attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l’attività agricola nell’anno di domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo.
L’iscrizione al registro non comporta alcun obbligo di produzione, ma se un soggetto intende svolgere l’attività imprenditoriale agricola, che sviluppa un volume d’affari superiore a 7.000 euro, è obbligato ad iscriversi al Registro delle imprese. Per le aziende che, in presenza di un volume d’affari non superiore a
7.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, presentano fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all’attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie.
: No
: Sì
La soglia è fissata a 5.000 euro per non escludere dai pagamenti diretti le aziende agricole part-time e quelle pluriattive che non possiedono la partita IVA attiva in campo agricolo o che, avendo un volume d’affari nel settore agricolo inferiore a 7.000 euro, non risultano iscritte al registro delle imprese.
Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell'anno precedente, l’importo si ottiene moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell’agricoltore nell’anno di presentazione della domanda di aiuto, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell’anno precedente, quest’ultimo stabilito dividendo il massimale annuale nazionale di cui all'allegato V del Regolamento (UE) 2021/2115 per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.
Tali aziende, anche se non sviluppano il volume d’affari di 7.000 euro (specie se svolgono prevalentemente un’attività agricola di mantenimento delle superfici e comunque una limitata attività agricola di produzione rivolta al mercato), assicurano una quota maggiore di SAU interessata dal sostegno al reddito e quindi soggetta alle norme di condizionalità, favorendo il mantenimento di superfici agricole marginali in buone condizioni agronomiche ambientali ed evitando l'abbandono di aziende agricole non competitive sul mercato, ma che hanno una grande importanza per la salvaguardia della biodiversità e della vitalità delle zone rurali.
La fissazione della soglia a 5.000 euro consente, nel contempo, la riduzione degli oneri amministrativi sia in capo agli agricoltori sia in capo agli organismi pagatori, con benefici in termini di semplificazione amministrativa.
Tale soglia, infatti, garantisce il sostegno alle aziende italiane di dimensione media, pari a circa 14 ettari. L’importo medio per ettaro dei pagamenti diretti, di circa 350 EUR, moltiplicato per tale dimensione media (14 ha x 350 euro/ha) è pari a circa 4.900 euro.
In tal modo sono considerati agricoltori in attività i conduttori delle aziende part-time o pluri-attive che, realizzando un valore aggiunto inferiore al salario medio negli altri settori dell’economia, hanno bisogno dei pagamenti diretti per integrare i proventi derivanti dall’attività agricola.
Tale fascia comprende il 67% delle aziende e il 28% della SAU.
Il grafico evidenzia come nella classe di pagamenti diretti aziendali inferiore a 5.000 EUR la produttività del lavoro in agricoltura (VA/ULT) è inferiore al salario medio negli altri settori dell’economia (RICA).
4.1.5 Giovane agricoltore
Limite massimo di età: 40
4.1.5.2 Condizioni per essere "capo dell'azienda"
Il giovane agricoltore che si insedia, o si è insediato di recente, per la prima volta in un'azienda agricola è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.
Pertanto, nel caso costituisca un’impresa individuale, il giovane agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il giovane agricoltore esercita il controllo effettivo se:
1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.
Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo i criteri sotto riportati:
° SOCIETA’ DI PERSONE
A differenza delle società di capitali, le società di persone non hanno “personalità giuridica”: non sono cioè, per lo Stato, dei soggetti giuridici pienamente distinti dalle persone dei soci. Malgrado, quindi, tali società possano essere titolari di diritti e doveri, la responsabilità per eventuali inadempienze finisce per trasferirsi sui soci. Di conseguenza, questi rispondono verso i terzi in modo illimitato e solidale (con l’eccezione dei soci accomandanti delle S.a.s.). In caso di fallimento, assieme alla società falliscono personalmente tutti i soci con responsabilità illimitata e solidale.
a) Società semplice (S.s.) e Società in nome collettivo (S.n.c.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
b) Società in accomandita semplice (S.a.s.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
° SOCIETA’ DI CAPITALI
Hanno personalità giuridica. In esse i soci hanno una responsabilità limitata verso i creditori, relativa al solo capitale sociale sottoscritto, quindi, in caso di perdita o di fallimento i creditori possono rivalersi esclusivamente sul patrimonio sociale.
a) Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (Ssrl)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell’attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
b) La Società unipersonale a responsabilità limitata (s.r.l. unipersonale)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
c) La Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)
• Esercita il controllo il giovane agricoltore socio accomandatario che, indipendentemente dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
° SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)
A differenza delle società lucrative (di persone e di capitali) le cooperative si caratterizzano per il fatto di perseguire uno «scopo mutualistico»: quest’ultimo è diverso dallo scopo di lucro, in quanto non consiste nel conseguire un utile, ma un «beneficio» genericamente inteso. Possono essere definite come l’unione di persone che svolgono un’attività economica a favore dei soci stessi, per ottenere beni, servizi o retribuzioni a condizioni più vantaggiose di quelle ottenibili sul mercato.
Le cooperative agricole operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell’allevamento del bestiame.
• Esercita il controllo il soggetto giovane agricoltore socio e che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d’Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il soggetto che attribuisce la qualifica di giovane alla società sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.
4.1.5.3 Adeguati requisiti di formazione e/o competenze richiesti
Il giovane agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:
1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
2. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 000 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati
dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
3. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
4.1.5.4 Altre osservazioni concernenti la definizione di Giovane agricoltore
Non ci sono altre osservazioni
4.1.6.1 Condizioni per essere "capo dell'azienda" per la prima volta
Il nuovo agricoltore, diverso dal giovane agricoltore, di età compresa tra 41 anni e 60 anni nell'anno della presentazione della domanda di aiuto che si insedia, o si è insediato nei due anni precedenti per la prima volta in un'azienda agricola, è considerato capo azienda se assume il controllo effettivo e duraturo dell'azienda agricola in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.
Pertanto, nel caso costituisca un’impresa individuale, il nuovo agricoltore è ipso facto capo azienda. Nel caso di società, il nuovo agricoltore esercita il controllo effettivo se:
1. detiene una quota rilevante del capitale;
2. partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società;
3. provvede alla gestione corrente della società.
Tali principi vanno applicati tenendo in considerazione quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie, secondo gli stessi criteri riportati al punto 4.1.5.2
4.1.6.2 Adeguati requisiti di formazione e competenze richiesti
Il nuovo agricoltore deve possedere uno dei seguenti titoli di studio:
1. titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo;
1. titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx 000 ore, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, o partecipazione ad un intervento di cooperazione per il ricambio generazionale;
1. titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale o acquisita nell'ambito dell'intervento di cooperazione per il ricambio generazionale, oppure, ove previsto nei bandi regionali per gli interventi di sviluppo rurale, titolo di scuola secondaria di primo grado
accompagnato da attestato di frequenza ad uno o più corsi di formazione di almeno 150 ore come stabilito dalla medesima Regione o Provincia autonoma, con superamento dell’esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale.
4.1.7 Requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti
Soglia in ha:
Soglia in EUR: 300
La soglia minima dei pagamenti è stata determinata in base alla media dei pagamenti diretti per ettaro, pari a circa 350 €/ha. Poiché per il BISS viene assicurato con la convergenza interna il raggiungimento dell'85% del valore medio dei diritti all'aiuto al 2026, la soglia è stata ridotta per tenere conto di questa gradualità ed è fissata a 300 euro prima dell'applicazione di riduzioni e sanzioni.
La soglia di 300 euro rappresenta un buon equilibrio tra la necessità di evitare la dispersione di risorse su micro-aziende, in cui l’esercizio dell’attività agricola è trascurabile anche dal punto di vista dei servizi ecosistemici resi e l’esclusione dal beneficio di quelle aziende che, pur disponendo di poca superficie, hanno produzioni ad alto valore aggiunto a fronte di diritti all’aiuto non elevati.
Infatti, la soglia di 300 euro rappresenta in media le aziende con superficie pari ad un ettaro, che era la superficie minima richiesta nell’anno 2015 per entrare nel regime di pagamenti diretti attraverso l’accesso alla riserva.
Tale soglia è un buon compromesso per assicurare una quota maggiore di SAU interessata dal sostegno al reddito e, quindi, soggetta alle norme di condizionalità ed evitare anche l'abbandono di terreni attraverso gli aiuti che contribuiscono alla copertura dei costi di mantenimento di superfici agricole marginali in buone condizioni ambientali agronomiche per la salvaguardia della biodiversità.
Dal punto di vista quantitativo, le aziende che potenzialmente potrebbero essere escluse dal pagamento sarebbero al massimo 80.000, per una superficie pari a circa 61.000 ettari, che rappresenta circa lo 0,61% della superficie coperta da diritti all’aiuto.
Fonte: banca dati CATS/COMBO (DG AGRI)
Secondo il rapporto della Commissione sui costi amministrativi della PAC, la riforma della Politica agricola comune del 2013 ha aumentato gli oneri finanziari per le autorità nazionali, ma non per gli agricoltori, con costi che si attestano in media al 2% dell'aiuto totale ricevuto.
Il carico per le amministrazioni è invece cresciuto di circa un terzo, principalmente a causa dell'attuazione del sistema di gestione e controllo. L’aumento dell’automazione, della digitalizzazione e l’uso di nuove tecnologie per la gestione e i controlli della Pac potrà apportare benefici per il futuro.
Gran parte della spesa amministrativa degli agricoltori è per l’ottenimento dei benefici di Sviluppo rurale, mentre per le misure SIGC la spesa ha un’incidenza notevolmente inferiore.
Altri elementi di cui si è tenuto conto:
• le attuali esenzioni sui piccoli agricoltori sono state superate e aumenteranno significativamente i costi dei controlli dei nuovi requisiti di condizionalità per i beneficiari dei pagamenti diretti, che riguarderanno un numero maggiore di agricoltori;
• ci si aspetta che il controllo degli impegni previsti dai regimi ecologici possa potenzialmente aumentare i costi di conformità per gli agricoltori.
• una grossa semplificazione si è ottenuta con il superamento dell’applicazione del capping e della degressività che, a fronte di un recupero di pochi milioni di euro a regime, ha comportato oneri amministrativi, in particolare per tenere conto dei salari, insieme al mantenimento di un database per il calcolo del costo del lavoro individuale.
4.1.8 Altre definizioni usate nel piano della PAC
Titolo | Descrizione |
Bosco | Il Bosco (selva o foresta) è definito, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), come superficie coperta da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento. Altresì all’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 34/2018 vengono definite le superfici assimilate al bosco e le di aree escluse dalla definizione di bosco. Le Regioni e Provincie Autonome ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 3, in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco, aree assimilate a bosco e di aree escluse dalla definizione di bosco rispetto, a quella nazionale, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita. |
4.2 Elemento correlato ai pagamenti diretti
4.2.1 Descrizione della fissazione dei diritti all'aiuto, ove applicabile, e funzionamento della riserva
I diritti continueranno a essere utilizzati almeno per il primo anno di applicazione del [regolamento relativo al piano della PAC]? : Sì
In caso affermativo, si prevede di interrompere l'utilizzo dei diritti durante il periodo? : No
Viene applicata la territorializzazione del BIS (articolo 22, paragrafo 2)? : No
I regimi di diritti vengono differenziati in base al gruppo di territori? : No
Definizione dei gruppi di territori | Si utilizzano diritti in tale gruppo di territori? | Si prevede di interrompere l'utilizzo dei diritti durante il nuovo periodo di programmazione successivo al 2020 (articolo 19, paragrafo 2)? | In caso affermativo, qual è il primo anno in cui non sono utilizzati i diritti (articolo 23, paragrafo 2)? | Spiegazione |
4.2.1.3 Sistema di convergenza interna
Il metodo di convergenza interna viene differenziato in base al gruppo di territori? : No
Il "tasso forfettario" è applicato a partire dal primo anno? : No
Codice del metodo di convergenza
Anno-obiettivo per il livello massimo per il valore dei diritti (articolo 24, paragrafo 3) in EUR/diritto 2023
Livello massimo per il valore dei diritti (articolo 24, paragrafo 3) 2000.0
Anno-obiettivo per la percentuale di convergenza minima (articolo 24, paragrafo 5) 2026
Valore unitario minimo in % dell'importo unitario medio previsto per il BIS per l'anno-obiettivo (articolo 24, paragrafo 5) 85.0
Tappe della convergenza (articolo 24, paragrafo 4) 2026, 2025, 2024, 2023
Finanziamento della convergenza (articolo 24, paragrafo 6)
Il valore unitario diritti all’aiuto prima della convergenza è determinato, ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, mediante l’adeguamento proporzionale del valore dei diritti all’aiuto stabilito per l’anno di domanda 2022 e del relativo pagamento greening per il medesimo anno di domanda.
Ai fini della convergenza, la prima operazione nel 2023 sarà l’applicazione del livello massimo (tetto) ai diritti all’aiuto. L’importo complessivo risultante da questa operazione sarà detratto dal fabbisogno totale per il raggiungimento del livello minimo (85% della media) del valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è inferiore a tale soglia minima.
Tutti i diritti all’aiuto il cui valore è sopra la media contribuiranno a finanziare la convergenza, mediante la riduzione della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il valore medio nazionale, assicurando così una riduzione proporzionale. La percentuale di riduzione sarà definita in base al fabbisogno totale rideterminato dopo l’applicazione del livello massimo ai diritti di valore superiore a 2.000 euro. Il livellamento a 2.000 euro non entra nel conteggio della perdita massima del 30%.
Considerata la riduzione di risorse per il BISS rispetto alle risorse destinate al pagamento base e alla relativa quota di greening della programmazione 2015-2022, al fine di evitare cambiamenti destabilizzanti, che potrebbero avere pesanti conseguenze economiche e sociali a carico di determinati sistemi produttivi e territori, si è ritenuto opportuno adottare una convergenza che garantisca, attraverso quattro fasi annuali, l’innalzamento del valore minimo dei diritti all’aiuto dal 60% all’85% del valore medio unitario nazionale al 2026.
La riduzione viene applicata soltanto alla parte dei diritti all'aiuto eccedente l'importo unitario medio previsto (articolo 20, paragrafo 6, secondo comma)? : Sì
Per evitare di ridurre i diritti all'aiuto di valore prossimo alla media al di sotto del valore unitario medio stesso o per evitare fluttuazioni
Viene applicata una diminuzione massima del valore unitario del diritto? (articolo 24, paragrafo 7) : Sì
In caso affermativo, a quanto ammonta la diminuzione massima? (articolo 24, paragrafo 7) 30.0
A quanto ammonterebbe il valore del tasso forfettario, qualora fosse raggiunto entro l'anno-obiettivo? (Articolo 24, paragrafo 4) in EUR/diritto
Spiegazione
Allo scopo di evitare variazioni del valore dei diritti all’aiuto destabilizzanti per le aziende, è stato stabilito il livello massimo (tetto) del valore dei diritti all’aiuto a 2.000 euro a partire dal 2023. Tale livello massimo, per effetto della convergenza e in base alle stime della riduzione massima del 30%, sarà tendenzialmente di 1400 euro nel 2026, con eventuali piccoli scostamenti dovuti all’effettivo fabbisogno di risorse finanziarie necessarie per assicurare che tutti i diritti all’aiuto raggiungano il valore minimo dell’85% del valore medio nazionale dei diritti all’aiuto.
Rispetto alla programmazione precedente la fissazione del livello massimo del valore dei diritti all’aiuto a
2.000 euro riduce il valore unitario del diritto all’aiuto fino al 4000%.
Eventuali spiegazioni complementari sulle norme di convergenza
Non ci sono (essendo eventuali) spiegazioni complementari sulle norme di convergenza
4.2.1.4 Funzionamento della riserva
Viene applicata una riserva in ciascun gruppo di territori (articolo 26, paragrafo 2)? : No
Il metodo di istituzione della riserva è differenziato in funzione del gruppo di territori? : No
Descrizione del sistema di costituzione della riserva
Per ciascun anno di domanda viene praticata una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base. La riduzione non supera il 3 %, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per coprire eventuali esigenze di assegnazione per le categorie prioritarie.
La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto, in via prioritaria e con criteri oggettivi e non discriminatori ai giovani agricoltori, agli agricoltori che iniziano a esercitare l'attività agricola e per gli
agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.
Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l’organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.
L’accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all’aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all’aiuto detenuti.
Ai fini dell’assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l’agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell’anno di domanda.
Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l’accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. La richiesta di accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore e viceversa.
È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l’agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l’accesso alla riserva.
Esaurite le fattispecie prioritarie, la riserva viene usata per: 1.
1. assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico;
2. assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
Le fattispecie di accesso alla riserva nazionale non prioritarie sono un importante strumento di ridistribuzione dei pagamenti a favore dei territori svantaggiati e ai soggetti che hanno maggiore necessità del sostegno.
La fattispecie a) di accesso alla riserva nazionale si riferisce al rischio di “abbandono delle terre” e riguarda gli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi della regolamentazione dell’Unione europea sul FEASR (Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a e b), e le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo connessi ad una forma di intervento pubblico, come l’adesione a misure agroambientali o espropri temporanei per pubblica utilità.
In questo caso l’accesso alla riserva nazionale è consentito per le superfici soggette ai programmi di ristrutturazione e sviluppo, per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e che entro tali termini rispondono alle condizioni di ammissibilità.
Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d’intervento pubblico, s’intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.
Per la stessa superficie, l’accesso è consentito una sola volta anche in caso di trasferimento della stessa a qualsiasi titolo tra agricoltori, compreso l'accesso ai sensi del regolamento UE n. 1307/2013.
La fattispecie b) relativa all’assegnazione dei diritti all’aiuto da riserva per la compensazione di svantaggi specifici riguarda le superfici situate in zone classificate con vincoli specifici ai sensi della regolamentazione dell’UE sul FEASR (Reg. (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c).
L’accesso alla riserva nazionale per la stessa superficie è consentito una sola volta anche in caso di trasferimento della superficie a qualsiasi titolo tra agricoltori, compreso l'accesso ai sensi del regolamento (UE) 1307/2013.
La compatibilità con il WTO è assicurata dal fatto che per l’accesso alla riserva non è richiesta alcuna produzione sulle superfici agricole in quanto l’attività agricola può consistere nello svolgimento dell’attività di mantenimento, mentre l’accesso alla riserva con queste fattispecie, unitamente alla convergenza interna, assicura il riequilibrio territoriale dei pagamenti diretti.
Categorie di agricoltori ammissibili e altre norme relative alle assegnazioni dalla riserva. (Articolo 26)
Titolo della categoria | Descrizione | Norme | Priorità |
Evitare abbandono delle terre | Assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori o incrementare il valore unitario dei diritti all'aiuto per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione o sviluppo connessi a una forma di intervento pubblico. | / Assegnazione di nuovi diritti/ Aumento del valore dei diritti esistenti | 2 |
Svantaggi specifici | Assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori o incrementare il valore dei diritti all'aiuto esistenti al fine di compensarli per svantaggi specifici | / Assegnazione di nuovi diritti/ Aumento del valore dei diritti esistenti | 2 |
Decisioni giudiziali e xxx.xx | Nel caso in cui un agricoltore abbia titolo a ricevere diritti all'aiuto o ad accrescere il valore dei diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono corrisposti all'agricoltore entro una data posteriore al termine ultimo per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di sostegno di base successivo alla data della decisione giudiziaria o del provvedimento amministrativo. | / Assegnazione di nuovi diritti/ Aumento del valore dei diritti esistenti | 1 |
Young farmer | Assegnazione di diritti ai giovani agricoltori definiti nel punto 4 del piano strategico | / Assegnazione di nuovi diritti/ Aumento del valore dei diritti esistenti | 1 |
New Entrant | Assegnazione di diritti all'aiuto agli agricoltori che iniziano un'attività agricola | / Assegnazione di nuovi diritti/ Aumento del valore dei diritti esistenti | 1 |
Norme sulla ricostituzione della riserva
La riserva nazionale è alimentata dagli importi corrispondenti:
a) ai diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi in seguito all'applicazione:
i) delle norme sull'agricoltore in attività
ii) dell'applicazione dei requisiti minimi
b) a un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali; nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso;
c) ai diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
d) ai diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
e) all'applicazione della trattenuta sul trasferimento dei diritti in affitto senza gli ettari corrispondenti.
Norme sulla scadenza dei diritti all'aiuto e sul loro riversamento nella riserva
Viene riversato alla riserva un numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali.
Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di valore più basso
Altri elementi correlati alla riserva
I diritti ottenuti gratuitamente dalla riserva non possono essere trasferiti prima di tre anni salvo successione mortis causa
4.2.1.5 Norme relative ai trasferimenti dei diritti all'aiuto (se presenti)
I diritti all'aiuto possono essere traferiti solo a un agricoltore in attività, salvo in caso di successione o successione anticipata.
I diritti all'aiuto possono essere trasferiti a titolo oneroso con trasferimento definitivo, con o senza terra.
L'affitto, o altri tipi di cessione temporanea se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, comporta il versamento alla riserva nazionale di un numero di diritti all'aiuto equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti.
4.2.2 Riduzione dei pagamenti diretti
4.2.2.1 Descrizione della riduzione e/o del limite massimo dei pagamenti diretti
Viene applicata la riduzione dei pagamenti? : No
Viene applicato il limite massimo (ossia una riduzione del 100 %)? : No
Spiegazioni
4.2.2.2 Deduzione dei costi di manodopera
Viene applicata la sottrazione del costo del lavoro? : No
4.2.2.3 Prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti e del livellamento per ciascun anno
Anno di domanda | 0000 | 0000 | 0000 | 2026 | 2027 | Spiegazioni |
Esercizio finanziario | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Produzione annua totale prevista (in EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
- utilizzo per pagamenti redistributivi (in EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
- utilizzo per altri interventi sotto forma di pagamenti diretti (in EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
- trasferimento al FEASR (in EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Non applicabile |
4.2.3 Applicazione a livello di membri di persone giuridiche o gruppi/a livello di gruppi di soggetti giuridici affiliarti (articolo 110)
- Applicazione di soglie/limiti stabiliti nel regolamento [SPR] o nel regolamento [HZR] a livello dei membri di persone giuridiche o gruppi:
Articolo 17, paragrafo 4, del regolamento [SPR] Riduzione dei pagamenti Applica la soglia : No
Articolo 29, paragrafo 6, primo comma, del regolamento [SPR] Sostegno ridistributivo complementare al reddito per la sostenibilità (CRIS)
Applica la soglia : No
Articolo 30, paragrafo 4, del regolamento [SPR] Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
Applica la soglia : No
Articolo 17, paragrafo 1, del regolamento [SPR] Disciplina finanziaria Applica la soglia : No
- Nel caso di soglie/limiti stabiliti dagli Stati membri, applicazione di tali soglie/limiti a livello dei membri di persone giuridiche/gruppi:
Articolo 28 del regolamento [SPR] Pagamenti per i piccoli agricoltori Applica la soglia : No
Articolo 31 del regolamento [SPR] Regimi ecologici Applica la soglia : No
Articoli 32-34 del regolamento [SPR] Sostegno accoppiato al reddito Applica la soglia : No
Articolo 70 del regolamento [SPR] Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione Applica la soglia : No
Articolo 71 del regolamento [SPR] Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici Applica la soglia : No
Articolo 72 del regolamento [SPR] Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori
Applica la soglia : No
Articolo 73 del regolamento [SPR] Investimenti Applica la soglia : No
Articolo 75 del regolamento [SPR] Insediamento di giovani agricoltori e avvio di nuove imprese rurali Applica la soglia : No
- Applicazione di soglie/limiti stabiliti nel regolamento [SPR] a livello di gruppo di soggetti giuridici affiliati:
Articolo 29, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento [SPR] CRIS Applica la soglia : No
4.2.4 Contributo a strumenti di gestione del rischio
Viene applicata l'opzione di subordinare fino al 3 % dei pagamenti diretti al fatto che tale importo venga utilizzato per il contributo a uno strumento di gestione del rischio? : Sì
Qual è la percentuale? 3
Elementi principali
Ai sensi dell’articolo 19, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all’intervento “Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali” attivato nell’ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l’anno di domanda in questione.
4.3 Assistenza tecnica
4.3.1 Obiettivi
L’assistenza tecnica verrà finalizzata a supportare l’attuazione, il monitoraggio, la valutazione, l’informazione, la comunicazione del Piano strategico nazionale della PAC. La governance dell’assistenza tecnica dovrà assicurare diversi obiettivi, in particolare che l’attuazione degli interventi avvenga in modo coordinato e condiviso.
Questo aspetto assume un’importanza cruciale se si pensa che all’interno della stessa cornice strategica conviveranno, per la prima volta, attività e interventi dei due pilastri che fino ad oggi erano distinti tra loro. C’è da considerare inoltre il ruolo che assumerà l’assistenza tecnica in vista del new delivery model, ovverosia un sistema basato non più prioritariamente sul rispetto di determinate procedure, ma sul monitoraggio in ordine al raggiungimento di risultati e obiettivi strategicamente prefissati.
Le attività riguarderanno sia gli aspetti relativi all’attuazione degli interventi nazionali finanziati nel primo e secondo pilastro, sia quelli relativi all’attuazione degli interventi di sviluppo rurale nazionali con
specificità regionali, che saranno attuati a livello regionale all’interno di obiettivi e criteri di ammissibilità generali definiti a livello comune.
L’assistenza tecnica, che avrà come principale focus la corretta attuazione sinergica e monitoraggio degli interventi del PSP ai livelli nazionale e regionale, compresi gli aspetti giuridici, dovrà operare in sinergia con le attività della Rete rurale nazionale, che saranno caratterizzate invece dal miglioramento della governance generale del sistema, dalle attività dedicate all’AKIS ed al Leader, da una maggiore attenzione ai legami con altre forme di programmazione strategica nazionale, e alle attività di informazione e comunicazione a livello nazionale (lasciando all’assistenza tecnica e al livello locale le azioni di informazione e pubblicità più specificamente regionali), nonché di identificazione delle buone pratiche e progetti innovativi.
All’interno dell’assistenza tecnica, saranno previste le attività di valutazione del PSP.
L’assistenza tecnica supporterà infine le attività di strutturazione dell’architettura informatica necessaria alla corretta implementazione del new delivery model del PSP, finalizzata a migliorare la raccolta delle informazioni necessarie all’attuazione, ai controlli e al monitoraggio, in particolare per una rapida ed efficiente raccolta dei dati e trasmissione alla Commissione europea, nonché per i relativi controlli e supporto nella fase di clearance.
L’assistenza tecnica avrà poi un importante ruolo di capacity building: non solo supporto alle amministrazioni impegnate nell’attuazione del PSP, ma anche fornire strumenti affinché le stesse autorità possano internalizzare le competenze, in modo che l’assistenza tecnica conduca ad uno stabile miglioramento della capacità amministrativa delle amministrazioni coinvolte.
4.3.2 Ambito di applicazione e pianificazione indicativa delle attività
L’attività dell’assistenza tecnica sarà prevista sia a livello nazionale, sia a livello regionale per garantire in particolare il supporto all’attuazione e al monitoraggio degli interventi di sviluppo rurale attuati a livello regionale.
L’attività dell’assistenza tecnica sarà concentrata al supporto della governance del PSP. Saranno messe in campo le attività necessarie alla organizzazione della Autorità di gestione, coordinamento e a garantire il corretto flusso delle informazioni, sia interno che esterno, anzitutto in relazione al collegamento Mipaaf- Regioni e organismi pagatori, poi al collegamento con altre amministrazioni centrali e con la Commissione europea.
Saranno impostate le attività di selezione del valutatore esterno e la costruzione dell’architettura del sistema informatico che dovrà accompagnare la strutturazione dell’autorità di gestione e l’impostazione delle modalità attuative.
Successivamente alla organizzazione della struttura di governance centrale, si individueranno le azioni necessarie per accompagnare l’attuazione e la gestione dei bandi che afferiscono ai vari interventi.
Sempre a carico dell’assistenza tecnica sarà affidata la organizzazione del Comitato di Sorveglianza del PSP e degli eventuali Comitati di Sorveglianza regionali.
L'assistenza tecnica coprirà anche le attività per la creazione, il funzionamento e la creazione dei compiti assegnati alla Rete Nazionale PAC includendo anche il sostegno e la partecipazione alla Rete Europea della PAC (ai sensi dell'articolo 126 comma 1del reg. 2115/2021).
4.3.3 Beneficiari
Beneficiari dell’assistenza tecnica saranno il Mipaaf, le Regioni e le Provincie autonome, Autorità di gestione degli interventi di sviluppo rurale regionali, gli organismi pagatori. Le attività saranno concretamente attuate da soggetti scelti in base alle norme sugli affidamenti pubblici
4.3.4 Tasso
4.4 Rete della PAC
4.4.1 Quadro sintetico e obiettivi della rete nazionale della PAC, compresi le attività a sostegno del PEI e i flussi di conoscenze nell'ambito degli AKIS
La Rete nazionale della PAC sostiene le politiche agricole e per lo sviluppo rurale, garantendo un quadro di scelte programmatorie condivise tra Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), Regioni e Province autonome, e partenariato economico e sociale e della ricerca, al fine di consentire il supporto all’attuazione del Piano Strategico della PAC.
La Rete mira altresì a garantire lo scambio di esperienze e di conoscenze tra territori rurali e la visibilità dei risultati raggiunti, attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i soggetti interessati, con un significativo ampliamento del partenariato.
Le scelte strategiche, in accordo con le linee programmatiche di cui ai documenti di lavoro predisposti dalla Commissione, consentiranno di dare una risposta coerente alle esigenze e priorità espresse dal partenariato. La strategia è, inoltre, volta a garantire la sinergia e l’integrazione degli strumenti del primo e del secondo pilastro, massimizzando il coordinamento e assicurando equilibrate ricadute territoriali degli investimenti, anche in coerenza con operazioni finanziate da altri fondi.
Nello specifico, la Rete ha il compito di assicurare animazione e informazione in tutti i contesti strategici per una gestione efficiente ed efficace del PSP 2023-2027. Il suo essere strumento di raccordo della politica di sviluppo rurale, nella passata programmazione, tra UE e SM, ha consolidato le procedure di scambio delle informazioni e delle buone pratiche e, quindi, la Rete si candida, in questo periodo di programmazione, alla promozione della conoscenza e dell’innovazione per l’agricoltura e le aree rurali. D’altra parte, l’inserimento della Rete all’interno del PSP rende la stessa parte integrante della strategia generale del piano, quale motore di attività specifiche come la comunicazione, la preparazione di progetti di innovazione e il sostegno a progetti di cooperazione.
Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi e lo svolgimento delle funzioni, stabiliti dall’art 126 paragrafi 3 e 4 del reg. 2021/2115, è prevista un’attività di concertazione sinergica, che ha avuto un’introduzione con un webinar dedicato (Futuro della rete, comunicazione e networking nello sviluppo rurale, 17 febbraio 2022), e che si svilupperà ulteriormente tra l’AdG della Rete ed i soggetti appartenenti al partenariato ed i destinatari degli interventi con il coinvolgimento attivo delle amministrazioni regionali e nazionali, delle organizzazioni, dei servizi di consulenza, dei ricercatori e altri attori dell'innovazione del settore agricolo e dello sviluppo rurale nazionale (art. 106, paragrafo 3 del reg. 2021/2115). In tale processo le analisi e i contributi raccolti della Valutazione Ex Ante (VEXA, aprile 2022) della Rete nazionale della PAC, saranno di supporto per identificare le aspettative econdividere le visioni dei principali attori del
settore agricolo e dello sviluppo rurale, oltre che per fornire elementi di merito rispetto agli obiettivi ed al funzionamento della Rete nazionale della PAC.
In tale cornice, le attività della Rete PAC, saranno indirizzate a garantire la qualità dell’attuazione del Piano Strategico (del primo e secondo pilastro), stimolando il coinvolgimento attivo dei portatori di interesse, anche per la programmazione ed attuazione degli interventi, accompagnando le amministrazioni nazionali e regionali nell’attuazione del Piano Strategico della PAC e la transizione verso un modello di attuazione basato sull’efficacia degli interventi. Ciò implica prestare privilegiata attenzione ai territori e contribuire alla necessaria trasformazione verso modelli produttivi più sostenibili; alle persone e alla piena valorizzazione delle energie dei giovani; alla promozione dell’innovazione e dello sviluppo, specie nei contesti più fragili dal punto di vista socio-economico e geografico.
Inoltre, la Rete contribuirà a promuovere l’innovazione nel settore agricolo e dello sviluppo rurale e a supportare il processo di apprendimento tra pari e l’inclusione ed interazione tra tutti i portatori d’interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze.
La Rete PAC avrà ulteriormente lo scopo di supportare le capacità di monitoraggio e valutazione del Piano Strategico e di informare i potenziali beneficiari e la società civile sui risultati e le opportunità offerte dalla PAC in Italia.
La nuova struttura della Rete nazionale della PAC prevede inoltre di potenziare le attività a sostegno del PEI e dei flussi di conoscenza all'interno di AKIS e la messa in rete dei gruppi di azione locale nell'ambito LEADER/CLLD. Nello specifico, in coerenza con l’art. 126 del regolamento 2115/2021 e con l’obiettivo di cui al comma 3 lettera e) “promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l'apprendimento tra pari, l'inclusione e l'interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze” e in continuità con quanto già realizzato dalla Rete Rurale Nazionale 2014-2022, si intende sostenere l’Intervento PEI AGRI mediante: l’azione informativa; la produzione di documenti metodologici correlati alla progettazione, gestione e verifica dell’approccio partecipativo all’innovazione; le iniziative di incontro e confronto fra i Gruppi Operativi e con esperti; la riproposizione ragionata di documenti metodologici e report tecnici promossi dalla Commissione europea (focus dell’innovazione, gruppo AKIS dello SCAR, sub group Innovation della DG AGRI ecc.) e da progetti di ricerca europei sui temi AKIS.
Oltre a ciò, particolare attenzione sarà prestata alla promozione di attività di confronto e collaborazione fra i servizi di consulenza e le strutture di ricerca promuovendo iniziative pilota anche di formazione e supporto metodologico. Saranno previsti scambi di esperienze sia a livello nazionale che regionale per promuovere attività di cooperazione. Nello svolgimento delle attività sarà assicurata la più ampia partecipazione e rappresentazione dei soggetti interessati attraverso il coinvolgimento del partenariato della Rete ma anche attraverso la partecipazione di soggetti terzi.
È altresì previsto uno specifico supporto alla programmazione e attuazione degli interventi in materia di Leader e smart village attraverso attività di carattere generale e specifiche.
Le attività di carattere generale saranno principalmente volte a incrementare le competenze di tutti gli attori coinvolti collegate: a) all’analisi delle dinamiche specifiche che investono le diverse realtà locali per offrire strumenti di supporto nelle fasi di pianificazione e implementazione delle strategie; b) ai temi chiave delle strategie Leader e/o smart village per favorire l’adozione di buone pratiche e l’introduzione di innovazioni;
c) agli strumenti e metodi per l’animazione locale per l’attivazione di processi partecipativi a livello locale e l’accompagnamento dei beneficiari locali; d) al monitoraggio e la valutazione dei risultati degli interventi e operazioni pianificate per migliorarne l’efficacia e l’efficienza già nelle fasi di attuazione; e) alla visibilità delle Strategie pianificate e dei progetti realizzati.
Inoltre, specifica attenzione sarà dedicata al coordinamento e all’integrazione con altri strumenti di sostegno (ad esempio PNRR, altri interventi per lo sviluppo locale dei fondi Fesr e FSE, ecc.). Si intende quindi perseguire una maggiore sinergia fra le iniziative cofinanziate da Leader o Smart Village e quelle
sostenute – in un’ottica di sviluppo territoriale - da altri Programmi, Istituzioni, Attori collettivi, sviluppando specifiche attività e convenzioni.
Per quanto riguarda il LEADER, si intende proseguire l’azione svolta nelle precedenti fasi di programmazione rendendo maggiormente protagonisti i GAL, nella definizione dei contenuti e realizzazione degli strumenti (percorsi formativi, organizzazione di scambi di esperienze, individuazione e analisi di buone prassi, area web, pubblicazioni, ecc.) attraverso iniziative di ascolto, call for proposal e gruppi di approfondimento tematici, azioni di co-progettazione e intese.
Per quanto riguarda gli Smart Village, si intende attivareuna specifica attività di accompagnamento nelle fasi iniziali di messa in campo degli interventi che vanno da: predisposizione di linee guida di supporto alle Autorità di gestione e ai capifila dei progetti approvati nell’organizzare la governance regionale e locale per una più efficace azione amministrativa; supporto alla co-progettazione per gli attori locali proponenti le strategie e i progetti (attraverso attività di scouting, percorsi formativi e trasferimento di buone prassi, ecc.); azioni di accompagnamento in fase di attuazione (incontri tematici o territoriali), in collaborazione con gli attori collettivi nazionali e regionali (ad esempio Anci, UNCEM, Associazioni di categoria/settore, Agenzie di sviluppo regionali, Enti di ricerca, ecc.) per rafforzare i processi di aggregazione e garantirne l’operatività nel tempo.
Non da ultimo nello svolgimento delle attività di rete sarà assicurato un adeguato raccordo e collaborazione tra la Rete nazionale PAC e la futura Rete europea PAC per lo scambio di buone prassi ed informazioni e per garantire la coerenza con gli approcci e le attività di monitoraggio e valutazione degli interventi della PAC a livello UE.
Dal punto di vista metodologico, l’attuazione delle attività della Rete sarà predisposta attraverso un Piano di Azione pluriennale, mentre l’articolazione della strategia si espliciterà attraverso la definizione del quadro logico che seguirà il seguente approccio: obiettivi/attività/risultati attesi/output. Il quadro logico indicherà inoltre le priorità strategiche ed i beneficiari target di intervento delle azioni di rete.
La strategia sarà definita in stretta coerenza con gli obiettivi e le attività regolamentari e declinato in relazione ai gruppi target previsti. Gli obiettivi e le attività di cui all’art.126 par. 3.4 del Regolamento 2115/2021 saranno non solo assicurati, ma ulteriormente dettagliati e declinati al fine di tenere conto delle esigenze scaturite dal confronto con il partenariato e la valutazione ex ante della Rete CAP.
L’individuazione dei gruppi target degli interventi assicura la corretta funzione di indirizzo del Piano di azione. Tale scelta si basa sulla esperienza della precedente rete ed è giustificata dall’ esigenza di garantire una chiara identificazione dei destinatari degli interventi ed assicurare una migliore aderenza della strategia alle effettive esigenze degli stessi.
Gli Obiettivi specifici da perseguire sono definiti sulla base dei fabbisogni individuati. I Risultati Attesi costituiscono la premessa verificabile delle attività della Rete nazionale della PAC, pertanto saranno definiti in modo da essere osservabili e misurabili attraverso indicatori. Particolare attenzione sarà prestata alla definizione di indicatori di risultato al fine di costruire un sistema di monitoraggio per la verifica oggettiva della realizzazione dei risultati attesi e agevolare le eventuali necessità di riprogrammazione degli interventi.
Le Attività, nell’ambito delle quali catalogare i rispettivi prodotti (Output) individuati dal Piano di attività della Rete, sono il mezzo con cui si intende raggiungere i risultati.
Nella stesura del Piano di azione della Rete nazionale PAC sarà assicurata la necessaria demarcazione fra le attività realizzate dalla Rete e le attività di Assistenza Tecnica fornite nell’ambito del Piano Strategico.
4.4.2 Struttura, governance e funzionamento della rete nazionale della PAC
Le ambizioni strategiche sono sostenute da una rinnovata attenzione alle modalità attuative, valorizzando il coordinamento delle politiche ai diversi livelli, attraverso la configurazione di una specifica struttura di governance e dei suoi meccanismi operativi (livello strategico, livello operativo e organizzazione interna), nonché degli strumenti per la gestione delle attività (piano di azione pluriennale, progetti, gruppi tematici).
Il modello di governance della Rete per il periodo 2023-27, multilivello ed innovativo, contribuisce al rafforzamento istituzionale e alla creazione di un network collaborativo, in grado di garantire il raccordo con il livello regionale ed il coinvolgimento del partenariato in coerenza con le linee di attuazione del Piano Strategico.
L’Autorità responsabile della corretta, efficace ed efficiente gestione ed attuazione delle attività della Rete nazionale PAC è il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, che si doterà di una appropriata Autorità di gestione.
Al fine di assicurare il coordinamento degli interventi in specifici ambiti di policy, approfondire tematiche trasversali e vigilare sulla coerenza delle attività e promuovere un confronto partenariale più mirato sugli avanzamenti e sui risultati della programmazione ci si doterà di una Struttura Permanente della Rete PAC per il supporto tecnico e amministrativo, che assisterà l’Autorità di gestione per l’organizzazione, la realizzazione e la verifica delle attività della Rete.
L’attuazione delle attività di Rete sarà predisposta attraverso un Piano di Azione pluriennale.
L’Autorità di gestione della rete istituirà uno Steering Group che avrà il compito di indirizzare le attività e verificare l’attuazione del Piano di Azione. Si prevede l’istituzione di Comitati consultivi per priorità della Rete nazionale PAC, con il compito di indirizzo e supervisione delle attività.
Le principali funzioni della Struttura Permanente sono:
• Supporto tecnico all’Autorità di Gestione della Rete PAC
• Rapporti con il valutatore PS;
• Segreteria dello Steering Group della Rete ed eventualmente dei Comitati di Coordinamento;
• Raccordo con la Rete europea e le Reti nazionali degli altri Stati membri;
• Coordinamento e raccordo con le Autorità di Gestione regionali;
• Coordinamento con il partenariato;
• Coordinamento generale delle attività di comunicazione;
• Supporto al Monitoraggio e valutazione della Rete.
In tema di procedure e strumenti per l’attuazione del piano di attività l’AdG:
• organizzerà la propria attività secondo una adeguata pianificazione;
• utilizzerà metodologie e procedure standard codificate;
• si doterà di procedure di controllo dell’efficacia dell’attuazione rispetto alle attività espletate;
• utilizzerà adeguate procedure di archiviazione documentali delle operazioni gestionali;
• utilizzerà standard di trasparenza finalizzati a massimizzare la visibilità degli interventi comunitari tramite la pubblicazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti, degli stadi di avanzamento fisico, procedurale e finanziario.
L’AdG, ferme restando le sopra richiamate responsabilità potrà svolgere la gestione e l’attuazione degli interventi direttamente o per il tramite di organismi attuatori intermedi. In fase attuativa si potrà ricorrere a protocolli di cooperazione ed accordi operativi di attuazione per iniziative e interventi di finanziamento congiunti o per la realizzazione di attività comuni di gestione, con particolare riguardo ai temi connessi alla cooperazione, innovazione, comunicazione e valutazione.
Sarà inoltre assicurato l’adeguato raccordo e rappresentanza delle strutture della Rete nazionale della PAC nel Comitato di monitoraggio del Piano Strategico, e viceversa, al fine di garantire gli adatti flussi informativi e complementarietà delle attività.
La Rete nazionale della PAC utilizzerà adeguati strumenti di monitoraggio e indicatori per verificare i risultati e le prestazioni del Piano di Azione e l'attuazione del Piano Strategico. Il monitoraggio e valutazione sono strumenti fondamentali per garantire una maggiore efficienza ed efficacia nell’attuazione degli interventi del Piano Strategico, per la capacità di fornire informazioni utili, a tutti gli attori del sistema, per migliorare i sistemi di gestione, conoscere gli effetti delle azioni realizzate, individuare gli interventi più efficaci rispetto agli obiettivi prefissati.
In quest’ottica, le attività del Piano di Azione della rete saranno strutturate in maniera tale da assicurare un monitoraggio ed una valutazione tecnico scientifica periodica adeguata allo stato di attuazione in funzione degli obiettivi.
Per il monitoraggio delle attività e la standardizzazione delle informazioni del Piano di Attività della Rete nazionale della PAC si potrà beneficiare dell’esperienza del sistema on line di monitoraggio della RRN (2014-2020).
Inoltre, sarà previsto un Piano di valutazione o di autovalutazione in grado di mettere a disposizione i dati necessari alla gestione delle attività della Rete nazionale della PAC e di assicurare la raccolta delle informazioni circa l’avanzamento delle stesse fornendo raccomandazioni e azioni correttive per il miglioramento della performance delle attività svolte.
Partenariato
La Rete nazionale della PAC al fine di raggiungere con efficacia ed efficienza gli obiettivi e le finalità derivanti dall’art. 126 (paragrafi 3 e 4) intende svolgere le proprie attività in maniera inclusiva e partecipata con le amministrazioni regionali, organizzazioni, esperti, ricercatori e altri attori dell'innovazione del settore agricolo e dello sviluppo rurale nazionale.
In linea con l’art. 106, paragrafo 3 del reg. 2021/2115 faranno parte del partenariato: 1.
1. le autorità pertinenti a livello regionale e locale nonché altre autorità pubbliche, comprese le autorità competenti per le questioni ambientali e climatiche;
2. le parti economiche e sociali, compresi i rappresentanti del settore agricolo;
3. gli organismi pertinenti che rappresentano la società civile e, se del caso, gli organismi incaricati di promuove l’inclusione sociale, i diritti fondamentali, la parità di genere e la non discriminazione.
Nello svolgimento delle attività della Rete nazionale della PAC sarà assicurata una adeguata cooperazione con il mondo della ricerca in linea con i dettati dell'art. 114 del reg. 2021/2115 ed assicurato il coinvolgimento del partenariato e la partecipazione alle attività di Rete anche a soggetti terzi non facenti parti del partenariato.
La procedura e il cronoprogramma per la costituzione della Rete
Il programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 terminerà le proprie attività al più tardi entro il 31 dicembre 2024. Al fine di assicurare la necessaria continuità ed evitare sovrapposizioni tra le attività della RRN 2014- 2020 e la futura Rete PAC si prevede che la nuova Rete sarà operativa al più tardi entro il 1 gennaio 2025. eventuali sovrapposizioni temporali riguarderanno solo temi non preisti nella Rete 14-20.
Saranno istituite presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali le strutture necessarie al funzionamento della Rete nazionale della PAC.
Le risorse per la costituzione e il funzionamento della Rete
La Rete nazionale della PAC stima di utilizzare il 20% (per un importo indicativo di 77 milioni di Spesa Pubblica pari a 40 milioni di quota FEASR) delle risorse disponibili dell’Assistenza Tecnica per le spese di costituzione e funzionamento.
4.5 Panoramica del coordinamento, della delimitazione e della complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali
In una visione comune di sviluppo sostenibile economico, sociale e ambientale del Paese, il Piano Strategico della PAC (PSP) è complementare e integrato con quanto programmato dall’Accordo di partenariato, dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), dal Fondo Complementare al PNRR e dal futuro FSC. In questo senso, la strategia delineata per la PAC rappresenta il quadro di riferimento strategico per gli interventi a favore del settore agroalimentare e le aree rurali previsti nell’ambito delle suddette strategie di intervento e contribuisce, allo stesso tempo, al raggiungimento degli specifici obiettivi.
Il coordinamento del processo di programmazione è avvenuto con costanza in tutto il periodo di consultazione istituzionale e partenariale, attraverso la partecipazione reciproca ai tavoli di lavoro per la definizione dei diversi documenti di programmazione, lo scambio di elaborati tecnici, con attività di coordinamento e condivisione di linee strategiche, la partecipazione ai Tavoli di partenariato. Le attività sopra descritte hanno portato alla condivisione dell’approccio di intervento teso a favorire la complementarità e l’integrazione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi proposti. Gli obiettivi di policy definiti nell’Accordo di Partenariato sono coerenti con gli obiettivi specifici della PAC e, in particolare il FEASR, per le materie di competenza e nel rispetto delle proprie regole, opererà in maniera coordinata ed integrata con il FESR, il FSE Plus e il FEAMPA. Per tutti gli obiettivi l’azione congiunta dei Fondi andrà sviluppata in coerenza con le strategie per la “biodiversità” e “Farm to fork”, e la visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE coniugando sostenibilità ambientale ed economica e qualità delle produzioni con un miglioramento dei margini di reddito per i produttori agricoli.
L’Italia propone un approccio di integrazione tra i Fondi in linea con il percorso sperimentato nella programmazione 2014-2020 incentivando le sinergie tra fondi e la complementarità degli interventi soprattutto nelle fasi di attuazione delle programmazioni, demandate in parte alle autorità regionali. A tal fine, a livello nazionale, verranno istituiti idonei meccanismi di coordinamento volti ad accompagnare, monitorare e valutare l’integrazione e la complementarità dei programmi (Tavoli tecnici, sistema di monitoraggio unitario, ecc.).
Le seguenti aree di intervento rappresentano gli ambiti su cui i programmi agiranno in maniera integrata e complementare.
Con riferimento, al Rafforzamento della competitività del settore agricolo, agroalimentari e forestali, nell’ambito delle rispettive competenze, i programmi dovranno operare in complementarità in funzione della rimozione degli ostacoli e dei ritardi che ancora caratterizzano il settore agroalimentare e quello forestale. In questo contesto il FSE Plus presterà particolare attenzione al tema del lavoro di qualità, alla lotta al lavoro sommerso e irregolare e allo sfruttamento dei lavoratori nel settore agricolo attraverso azioni di incentivazione per le imprese e i lavoratori, anche con interventi che favoriscono l’inserimento socio- lavorativo e l’inclusione sociale dei cittadini di Paesi terzi. Questo obiettivo trova un supporto anche nella Riforma 1.2: Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso del PNRR attraverso cui si intende consolidare l’azione già intrapresa con il “Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020-2022).
Il FSE Plus lavorerà, inoltre, in sinergia con il FEASR per assicurare l’accompagnamento all’accrescimento delle competenze e delle conoscenze sulle sfide che caratterizzano le filiere agroalimentari e forestali, anche alla luce delle opportunità che il settore può offrire nello sviluppo di nuove professionalità (es. green jobs), in particolare per favorire l’occupazione giovanile e femminile.
Gli interventi previsti dall’AdP saranno fondamentali per migliorare le condizioni di accessibilità delle aziende agricole, agroalimentari e forestali e dei territori rurali alle infrastrutture e ai servizi essenziali per favorire lo sviluppo di attività imprenditoriali, con particolare riferimento alla produzione di energia da fonti alternative, lo sviluppo dell’economia circolare, lo sviluppo diversificato del territorio rurale.
Il contrasto ai cambiamenti climatici, nonché la difesa e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali sono obiettivi chiave della PAC, dell’AdP e del PNRR per rispondere alle sfide del Green Deal. In questo senso gli interventi del FEASR e del FESR si integreranno:
• nelle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici, al dissesto idraulico e idrogeologico, nel ripristino e la conservazione della biodiversità, nella gestione forestale sostenibile, nella manutenzione del territorio rurale, nella conservazione del suolo e la diffusione di pratiche che concorrano a una corretta gestione del territorio, alle messa in sicurezza dei territori interni, montani e delle aree a maggior rischio e delle zone umide con azioni diripristino e recupero delle dinamiche idro-morfologiche, di ingegneria naturalistica, di infrastrutturazione verde, di creazione di nuove aree umide per l’espansione naturale delle piene e per fronteggiare l’avanzare della desertificazione, di manutenzione straordinaria dei reticoli idraulici e di prevenzione degli incendi boschivi;
• nelle azioni di ripristino, di conservazione, di valorizzazione e monitoraggio previsti nel Quadro delle azioni prioritarie d'intervento regionali (c.d. PAF), nelle Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000, nei Piani dei Parchi e nei Piani d’Azione europei e nazionali per le specie minacciate, in coerenza con la Strategia UE sulla biodiversità per il 2030 e con la Strategia Nazionale per la Biodiversità;
• nella tutela delle risorse idriche nello spirito degli obiettivi dell’economia circolare, in particolare per il riutilizzo dell’acqua a scopo irriguo, sarà promossa anche attraverso il FESR per la realizzazione e/o l’adeguamento degli impianti di depurazione per renderli idonei alla produzione di acque destinate al riuso irriguo, anche al fine di promuovere e garantire l’applicabilità del Regolamento UE 2020/741 sul riutilizzo dell’acqua che entrerà in vigore nel 2023.
La promozione dello sviluppo delle aree rurali è stata disegnata condividendo le sfide della comunicazione “A long-term vision for rural areas” e in tal senso individua gli approcci integrati come strumenti privilegiati a servizio delle strategie di rivitalizzazione sociale ed economica dei territori rurali. In quest’ottica è strategica l’integrazione dell’OS8 del PSP con l’obiettivo di policy “Una Europa più vicina ai cittadini”, che interessa l’obiettivo dello sviluppo territoriale, comune ad entrambe le programmazioni.
In tale ambito, saranno potenziate le relazioni urbano e rurale, favorendo il riconoscimento dei servizi ecosistemici, l’accessibilità ai servizi e il miglioramento infrastrutturale. Su questo fronte il FESR e il FSE Plus possono contribuire alle strategie di sviluppo locale proprie della PAC (LEADER, SMART VILLAGES) così come alla cooperazione territoriale e ai progetti integrati territoriali.
Con riferimento alla digitalizzazione dei territori, gli interventi finanziati dal FEASR e dal FESR nei programmi regionali, potranno accompagnare il più complessivo Piano BUL previsto nel PNRR con interventi specifici volti a garantire soprattutto l’infrastrutturazione aziendale e abitativa (il cd. Ultimo miglio), nonché investimenti di adeguamento aziendale e pubblico e di rafforzamento delle competenze digitali per le popolazioni e gli imprenditori.
Inoltre si specifica che partecipano allo sviluppo della digitalizzazione anche i seguenti Fondi:
• Il Digital Europe Programme (DEP) punta a promuovere l’indipendenza digitale dell’Unione in tre tecnologie strategiche: Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e High Performance Computing. A queste si aggiunge un quarto ambito di intervento che riguarda le competenze digitali avanzate necessarie per raggiungere gli obiettivi europei di digitalizzazione e per promuovere la competitività delle imprese e un quinto ambito dedicato allo sviluppo di azioni a supporto del miglior utilizzo di queste tecnologie. Il programma si inserisce in una più ampia strategia europea di trasformazione digitale ed è complementare ad altri strumenti messi a disposizione dalla Commissione (sia a livello europeo, che regionale e nazionale) per raggiungere gli obiettivi strategici tra cui:
o Horizon Europe, il programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021-2027;
o CEF (Connecting Europe Facility), che si occupa di promuovere investimenti nelle infrastrutture strategiche, come banda larga e 5G;
o Creative Europe, il programma dedicato all’industria creativa e ai media;
o EU4Health, il programma di investimenti per la digitalizzazione del settore sanitario;
o la politica di coesione dell’Unione Europea, in riferimento agli obiettivi di sviluppo della rete di connettività, di sostegno alle imprese e di sviluppo delle competenze digitali;
o la strategia di trasformazione digitale del settore agricolo finanziata dalla politica agricola comune (CAP);
o gli strumenti del Recovery and Resilient Facility (RRF);
o InvestEU, lo strumento di finanziamento per stimolare gli investimenti europei.
Tra i work program finanziati dal DEP occorre citare quello dei cosiddettti "Digital Innovation Hub Europei" (Edih). L’obiettivo dell’Edih è quello di creare una rete di poli di innovazione europea che assicuri la presenza di almeno un polo per regione geografica. Il compito di questi poli sarà favorire la trasformazione digitale delle imprese europee (con un focus particolare sulle PMI) e del settore pubblico, con particolare attenzione all’adozione di strumenti di intelligenza artificiale in questi ambiti. Per l’Italia, la Commissione si attende un numero di Edih compreso tra 14 e 28. L’iter di selezione ha visto un’ampia partecipazione. Sono stati infatti una sessantina i progetti presentati e il Governo ne ha selezionati 45 da sottoporre all’analisi della Commissione.
Sempre nell'ambito del DEP, la Commissione europea intende creare "data spaces" europei comuni. Ciascuno di questi data space avrà un focus settoriale specifico. In particolare, l'obiettivo principale del data space per l'agricoltura è costruire uno spazio sicuro e affidabile per la condivisione e l'accesso ai dati in modo trasparente, sostenendo così il progresso economico e ambientale del settore agricolo. Questi spazi offriranno un ambiente informatico interoperabile e affidabile per l'elaborazione dei dati e un insieme di regole di natura legislativa, amministrativa e contrattuale che determineranno i diritti di accesso e di elaborazione dei dati. Lo spazio può anche servire a perseguire finalità di interesse comune e consentirà agli stakeholder di condividere, elaborare e analizzare i dati di produzione, gli open data ed eventualmente altri dati pubblici (ad esempio, i dati sul suolo). La combinazione dei dati di produzione con i dati pubblici offrirà nuove opportunità per il monitoraggio e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali e contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal dell'UE e della Politica Agricola Comune.
• Il Connecting Europe Facility (CEF2 Digital) punta a migliorare l'infrastruttura di connettività digitale europea e a contribuire alla trasformazione digitale dell'Europa. Nonostante la crescente necessità di connettività, esiste ancora un divario significativo nei finanziamenti pubblici e privati. Il CEF Digital è una risposta a questa lacuna. Insieme ad altri strumenti di finanziamento, tra cui il Recovery and Resilient Facility e InvestEU, il CEF Digital contribuisce a sostenere una quantità senza precedenti di investimenti destinati a infrastrutture ad alte prestazioni sicure e sostenibili. In particolare, reti Gigabit e 5G in tutta l'UE. Questa azione sarà importante per sostenere la trasformazione digitale dell'Europa, come indicato nella proposta "Path to the Digital Decade" della Commissione europea.
Inoltre, il CEF Digital contribuirà ad aumentare la capacità e la resilienza delle infrastrutture della dorsale digitale in tutti i territori dell'UE, in particolare nelle regioni ultraperiferiche. Questo è fondamentale per l'ambizione dell'Europa di continuare a essere digitalmente sovrana e indipendente negli anni a venire.
Le principali azioni previste dal CEF Digital comprendono: 1.
o lo sviluppo di reti ad altissima capacità, comprese le reti 5G, nelle aree in cui si trovano i principali fattori socioeconomici (si veda connettività 5G per le "smart communities");
o garantire una copertura ininterrotta con reti 5G di tutti i principali percorsi di trasporto, comprese le reti di trasporto transeuropee (si veda copertura 5G lungo i corridoi transfrontalieri);
o realizzare nuove reti dorsali o un significativo aggiornamento di quelle esistenti, compresi i cavi sottomarini, all'interno e tra gli Stati membri e tra l'Unione e i Paesi terzi (si veda "European Quantum Communication Infrastructure Initiative", "Backbone networks for pan-European cloud federations", "Backbone connectivity for Digital Global Gateways");
o implementare e sostenere le infrastrutture di connettività digitale legate a progetti transfrontalieri nei settori dei trasporti o dell'energia
Fondamentale è anche il coordinamento con Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI) che interviene in territori con forti caratteristiche di ruralità sulla base di un approccio integrato di sviluppo locale e con l’obiettivo di rafforzamento dei servizi essenziali, contribuendo quindi ai processi di miglioramento della qualità della vita, di occupazione e reddito nelle aree rurali. Tali aree, soggette a maggiori rischi di spopolamento e in cui l’agricoltura svolge ancora un ruolo di presidio essenziale, sono state individuate con un processo di selezione trasparente e oggettivo che ha visto coinvolti le istituzioni nazionali e regionali con responsabilità nella programmazione dei Fondi FESR, FSE+ e FEASR.
In questo quadro il FEASR concorre al raggiungimento degli obiettivi della SNAI, in quanto coerenti con gli obiettivi del PSP, e comunque nel rispetto delle proprie regole e modalità attuative, valorizzando l’approccio già sperimentato, da perseguire in fase attuativa in accordo col le Autorità di gestione regionale, attraverso approcci e strumenti dedicati e diversificati a seconda dei contesti. Il FEASR potrà contribuire alle Strategie territoriali attraverso diverse modalità:
• attraverso l’intervento “Cooperazione per lo sviluppo rurale, locale e smart villages (SRG07)”per incentivare nei territori selezionati l’innovazione e la cooperazione territoriale, intervenendo in via prioritaria sull’agricoltura e sull’agroalimentare, con la finalità da un lato di sostenere un modello di agricoltura e zootecnia di piccola scala, e dall’altro contribuire al rafforzamento delle filiere agroalimentari, forestali e non food secondo la logica di trattenere sul territorio il valore aggiunto prodotto e migliorare la posizione dei produttori primari dentro le singole filiere;
• attraverso le misure per i servizi e la qualità della vita, l’inclusione sociale e il turismo rurale da finanziare sui territori in maniera complementare agli altri Fondi;
• sviluppando le sinergie tra LEADER e SNAI, sia in fase di costruzione delle strategie territoriali che veda la partecipazione attiva degli attori locali, dei gruppi di azione locale e l’integrazione degli interventi in funzione dei fabbisogni che scaturiscono dal territorio.
• accompagnando i processi deliberativi e alla progettazione sui temi agricoli, attraverso la Rete Rurale Nazionale o altri strumenti del sistema della conoscenza.
Parallelamente alla definizione del PSP, sono stati definiti gli interventi del PNRR e del Fondo Complementare al PNRR che prevedono diversi interventi a favore del settore agroalimentare. Tali interventi rispondono pienamente alla strategia proposta per la PAC 23-27 e in generale sono stati concepiti in una logica di demarcazione che rimanda al PNRR azioni di sistema volte al mantenimento della competitività del settore agroalimentare italiano messo a dura prova dall’emergenza Covid-19 e, nello stesso tempo tese ad incentivare modelli di sviluppo innovati rispondenti alla strategia del Green Deal.
Gli interventi proposti dal PNRR e dal Fondo complementare, riportati nel dettaglio anche nelle sezioni del PSP relative agli obiettivi specifici, riguardano:
• Azioni di sistema volte a sostenere la competitività del sistema agroalimentare: interventi a favore della logistica (Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo - M2C1. Investimento 2.1),
• Interventi previsti dalla misura Innovazione e meccanizzazione (M2C1. Investimento 2.3) che mira a sostenere lo sviluppo dell’agricoltura di precisione
• Interventi sulla risorsa idrica (Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche- M2C4 Investimento 4.3), infrastrutturazione telematica e rafforzamento della connettività (M1C2 del PNRR)
• Azioni per lo sviluppo delle imprese della filiera agroalimentare: Contratti di filiera e di distretto del Fondo complementare al PNRR, che contribuiscono anche al miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore (OS3), interventi per le energie da fonti alternative: Parco Agrisolare e Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare;
• Interventi finalizzati al completamento dell’infrastrutturazione BUL nelle aree rurali attraverso la misura M1C2: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ NEL SISTEMA PRODUTTIVO - Investimento 3: Reti ultraveloci del PNRR.
• Interventi per favorire l’attrattività dei Borghi rurali (M2.1 del PNRR)
4.6 Piano finanziario
4.6.1 Descrizione dello strumento finanziario
Il credit crunch medio annuo stimato in Italia nel periodo 2015-2017, considerando il solo indebitamento a medio e lungo termine del settore agricolo, ammonta a circa 41,5 milioni di euro, con un impatto relativo più ampio al Sud, in relazione al volume di credito in essere in tale ripartizione geografica. Si tratta di valori al di sopra di quelli osservati nel periodo 2007-2009 (circa 30 milioni di euro annui) che tendono ad ampliarsi qualora si considerino anche le imprese finanziariamente sostenibili che tuttavia non accedono ai prestiti bancari per cause diverse: il rigetto della richiesta da parte della banca; la mancata accettazione da parte dell’impresa delle condizioni di finanziamento proposte; il timore di incorrere in un rifiuto.
Il minor sostegno finanziario offerto dal sistema bancario alle imprese meridionali si ricava anche dal rapporto tra il livello degli impieghi e il valore della produzione agricola realizzata. Nelle regioni del Sud e nelle Isole tale rapporto non raggiunge neanche il 50%, mentre varia in un range dal 90% a oltre il 100% in corrispondenza delle regioni appartenenti alle altre ripartizioni territoriali.
Nel corso del periodo di programmazione 2014-2020, il valore delle risorse finanziarie destinate agli strumenti finanziari nell’ambito dei PSR è risultato pari a 123 milioni di euro nella maggior parte concentrati nelle regioni più sviluppate (71%).
In generale, dalle analisi svolte si ricava un progressivo deterioramento del credito agricolo di medio-lungo termine e, di conseguenza, un assottigliamento dei prestiti volti a sostenere gli investimenti.
L’accesso al credito permane quindi come un fattore restrittivo per le imprese del settore limitandone le possibilità di crescita (E1.1 Facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali attraverso l’attivazione di strumenti e servizi finanziari dedicati). In aggiunta, la dimensione delle imprese agricole, agroalimentari e forestali italiane dal punto di vista economico, finanziario e patrimoniale è in molti casi troppo ridotta per sostenere il costo di investimenti in processi innovativi (E1.2 Promuovere l’orientamento al mercato delle aziende agricole) e, per tale segmento di imprese che comprende anche quelle condotte da giovani, l’accesso al credito risulta non un volano ma un vero e proprio vincolo (E1.4 Facilitare l’accesso al credito da parte delle aziende agricole, agroalimentari e forestali; E3.1 Promuovere l'imprenditorialità nelle aree rurali).
Il ricorso a strumenti finanziari potrà essere attivato da tutte le 19 Regioni italiane e dalle due Province Autonome di Trento e Bolzano che provvederanno ad attuarlo, ciascuna sul proprio territorio, attraverso le Autorità di Gestione regionali.
Gli interventi privilegiati per il sostegno attraverso gli strumenti finanziari sono gli investimenti produttivi nelle aziende agricole, gli investimenti produttivi a finalità ambientale nelle aziende agricole, gli
investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli e l’insediamento giovani agricoltori, così come previsto negli interventi XXX00, XXX00, XXX00 x XXX00.
Per evitare che le sovvenzioni dirette si pongano in rapporto di concorrenzialità con gli strumenti finanziari attivati, potranno essere valutati percorsi tesi a favorire l’utilizzo combinato degli strumenti finanziari (garanzie, credito, ecc.) con i tradizionali aiuti sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto, incentivando altresì i contributi sotto forma di capitale circolante.
Le Regioni che hanno manifestato l’intenzione di attivare strumenti finanziari nel corso dell’attuazione del PSP sono Abruzzo, Campania, Xxxxxx-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana.
Il ricorso agli strumenti finanziari è inizialmente previsto nell’ambito delle Regioni Friuli Venezia Giulia e Abruzzo dove è possibile essere operativi già a partire dal 2023. Una volta individuati gli strumenti più idonei da parte delle altre Autorità di gestione regionali, il PSP sarà integrato con le informazioni necessarie sia nel presente paragrafo, sia nelle relative schede di intervento.
Al centro delle strategie regionali vi è il rifinanziamento, anche attraverso risorse nazionali e regionali, delle tipologie di strumenti che hanno finora dimostrato maggiore efficienza, ed effetti di attivazione delle risorse finanziarie pubbliche e private. Si tratta, in particolare, del fondo di credito, uno strumento flessibile e perciò orientabile verso porzioni del sistema imprenditoriale che sono al contempo più meritevoli e più soggette a razionamento (start-up, progetti innovativi, ecc.).
Ai sensi dell’art. 58 del Regolamento (UE) 2021/1060, gli approcci regionali per fronteggiare il gap tra domanda e offerta di credito si basano su strumenti finanziari anche in combinazione con le sovvenzioni (in conto capitale) previste nell’ambito degli interventi XXX00, XXX00 x XXX00. Le informazioni di maggior dettaglio sono riportare nelle schede degli interventi XXX00, XXX00, XXX00, XXX00.
Xx particolare, per il Friuli-Venezia Giulia è previsto il ricorso allo strumento esistente, Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo (FdR), amministrato e organizzato secondo le modalità definite dall’art. 3, co. 1, della Legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 “Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo”. Il FdR, quale gestore dello strumento finanziario, può contare su una struttura di coordinamento consolidata e su adeguati sistemi informatici capaci di garantire bassi costi di set-up, così come sul know-how accumulato in termini di iter operativi: tutti fattori che facilitano una maggiore velocità nell’erogazione dei prestiti al mondo agricolo.
La rete degli attori coinvolti, oltre all’amministrazione regionale e alle imprese agricole che beneficiano delle risorse dello Fondo di rotazione, si basa su una rete di Istituti bancari con un forte radicamento sul territorio in grado di fornire assistenza e sensibilizzare i potenziali beneficiari finali.
L’esperienza trentennale del FdR ne rappresenta il principale punto di forza che, anche alla luce della valutazione ex ante operata sullo strumento finanziario regionale nel 2014-20 (“Rapporto di valutazione ex ante dello strumento finanziario del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia, gennaio 2015”), rafforza la scelta operata a livello regionale.
L’Autorità di Gestione regionale fornisce, ai sensi dell’art. 59, co. 3, lettera d) del Regolamento (UE) 2021/1060, il contributo finanziario al FdR che è il beneficiario dell’intervento. Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR finanzia l’erogazione di prestiti alle imprese, destinatarie finali degli interventi SRD16 (Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente clima e benessere animale) e SRD17 (Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli), tramite gli intermediari finanziari convenzionati (banche).
Attraverso la fornitura di prestiti agevolati, lo strumento finanziario regionale persegue il raggiungimento degli obiettivi relativi al miglioramento delle prestazioni e della competitività delle aziende nonché lo sviluppo di nuovi prodotti e la maggiore diffusione delle innovazione per una agricoltura più sostenibile, a cui contribuiscono anche gli interventi correlati (SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale e SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). | |
Fondo di credito - Regione Friuli V.G. | Interventi PSP |
SRD16 - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente clima e benessere animale | SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale e SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
SRD17 - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti nella trasformazione, nella commercializzazione e nello sviluppo di prodotti agricoli | SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
Nel caso di combinazione con le sovvenzioni di cui ai predetti interventi, le aliquote massime di contribuzione sono le seguenti: SRD01: aliquota massima pari al 40% nel caso di investimenti aziendali elevabile al 60% nel caso di localizzazione del beneficiario in zone svantaggiate; l’aliquota massima è pari al 65% nel caso di investimenti effettuati da giovani al primo insediamento in agricoltura; SRD02: aliquota massima pari al 60% nel caso di investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, elevabile al 75% nel caso di investimenti effettuati da giovani al primo insediamento in agricoltura; SRD13: aliquota massima pari al 30% nel caso di investimenti aziendali elevabile al 40% nel caso di investimenti effettuati da micro e piccole imprese. Nel caso di giovani al primo insediamento in agricoltura, il FdR finanzia anche l’acquisto di terreni fino ad una quota massima del 30% dell’investimento. Ai sensi dell’art. 2, punto 18, del Regolamento (UE) 2021/1060, i destinatari finali del sostegno fornito dallo strumento finanziario sono le imprese agricole e agroalimentari che rientrano nella categoria di PMI. Ai destinatari finali si applicano i medesimi criteri di ammissibilità per i beneficiari, come riportati nelle schede degli interventi XXX00, XXX00 x XXX00 (Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli). Le procedure di selezione assicurano la verifica della sussistenza dei criteri di eleggibilità e di ammissibilità dei destinatari e delle operazioni. I prestiti sono concessi a tassi agevolati, nel rispetto della Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione fra tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce il capitale prestato alle imprese che non assume, pertanto, la forma di abbuono di interesse. I prestiti sono interamente restituiti al FdR. La Regione Abruzzo intende affidare a FI.R.A., Finanziaria Regionale Abruzzese (secondo le procedure previste ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 50/2016), l’attuazione di un Fondo di rotazione destinato all’implementazione dello strumento finanziario e nel rispetto del combinato disposto dell’art. 80 del Reg. |
(UE) 2115/2021, dell’art. 2 del Reg. (UE) 1060/2021 e del titolo V, Capo II, Sezione II del Reg. (UE) 2021/1060. F.I.R.A., per conto della Regione Abruzzo – Autorità di Gestione regionale – assumerà la veste di Soggetto Gestore del Fondo dello strumento finanziario per la concessione di prestiti diretti a tasso zero di cui alle schede intervento SRD18 (Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale) e SRD019 (Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) in combinazione con le sovvenzioni di cui agli interventi SRD1, SRD2 e SRD13. | |
Fondo di credito - Regione Abruzzo | Interventi PSP |
SRD18 - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole e per ambiente, clima e benessere animale | SRD01 - Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole SRD02 - Investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale |
SRD19 - Strumenti finanziari: fondo di rotazione per investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli | SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli |
Lo strumento intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi relativi all’incremento della competitività delle aziende agricole regionali, nonché del loro grado di innovazione, a cui contribuiscono anche gli interventi correlati (SRD01, SRD02, SRD13). Gli interventi sono valevoli su tutto il territorio regionale. Il contributo finanziario fornito al FdR costituisce il capitale prestato alle imprese che non assume, pertanto, la forma di abbuono di interesse. I prestiti sono concessi a tasso zero e sono interamente restituiti al FdR. Con il contributo finanziario ricevuto, il FdR finanzia l’erogazione di prestiti alle imprese, “destinatarie finali” del sostegno a valere sull’intervento, per il tramite della società finanziaria regionale individuata quale soggetto responsabile dell’attuazione del FdR sulla base di apposito Accordo di finanziamento che comprende tutti gli elementi indicati nell’allegato X del regolamento (UE) 2021/1060 e che regola i termini e le condizioni dei contributi del programma allo strumento finanziario. L’Accordo di finanziamento riguarda sia l’attuazione dello strumento finanziario sia la gestione della sovvenzione (sovvenzione in conto capitale) erogata in combinazione con il prestito. I prestiti sono concessi a tasso zero e sono interamente restituiti al FdR. L’Autorità di Gestione regionale prevede la costituzione di un Comitato di monitoraggio degli strumenti finanziari, presieduto dalla medesima Autorità di Gestione, da un rappresentante della F.I.R.A. e dai Dirigenti affidatari degli interventi del PS interessati dallo strumento finanziario. FI.R.A. si impegna ad esercitare tutta l’attività necessaria alla gestione dello strumento finanziario in applicazione dell’art. 58 del Reg. UE 2021/1060, e dell’art 80 del Reg. UE 2021/2115 e nel rispetto delle finalità definite negli obiettivi specifici e delle azioni di cui al Complemento di Programmazione della Regione Abruzzo 23/27. Per le attività affidate a FI.R.A. saranno riconosciuti i costi e le commissioni di gestione nei limiti della soglia del 7% di cui all’articolo 80, paragrafo 5 del Reg. (UE) 2021/2115 da intendersi comprensivi dei costi da sostenere per le attività di Banca Service di uno o più istituti bancari che saranno individuati da parte di F.I.R.A, nel rispetto dell’evidenza pubblica, tenuto conto del requisito di prossimità alle imprese |
nel territorio regionale, al fine di agevolare al massimo l’espletamento delle procedure di erogazione del prestito ai destinatari finali.
In ottemperanza all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, FI.R.A. assumerà l’impegno di tenere una contabilità separata delle risorse del PSN 2023-2027 destinate allo strumento di cui sopra e ad adempiere alle disposizioni in tema di interessi e plusvalenze, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 60 del Reg. (UE) 2021/1060.
Al fine di promuovere l’efficienza dell’intera filiera creditizia a supporto del settore agricolo, agroalimentare e forestale non si escludono possibili sinergie con strumenti finanziari disponibili a livello nazionale (strumenti ISMEA, Mediocredito centrale, ecc.), così come a livello EU (ad esempio, prestito intermediato bancario BEI, InvestEU, ecc.).
Si ritiene che nel periodo 2023-2027 potrà continuare il graduale passaggio da politiche tradizionali, basate sul contributo a fondo perduto, a strumenti rotativi di capitale di rischio, tra cui garanzie e prestiti, nonché forme miste di agevolazione anche nell’ambito di interventi attivati tramite strumenti finanziari. I benefici derivati da tali strumenti sono ascrivibili a:
• tassi di interesse agevolati rispetto a quelli di mercato;
• progressiva riduzione delle garanzie collaterali accessorie a supporto del prestito erogato;
• miglioramento della qualità progettuale e corresponsabilizzazione del beneficiario finale derivante dalla necessità di ripagare il finanziamento;
• combinazione dei prestiti con le garanzie;
• (aspetto generale) l’attivazione di strumenti di garanzia contribuisce a mitigare le difficoltà che il sistema del credito incontra nel far fronte a problemi di finanziamento delle PMI agricole, sia per le spese correnti sia per quelle di funzionamento;
• (aspetto generale) la natura rotativa degli strumenti consente alle risorse finanziarie investite di generare successivi flussi di denaro moltiplicandone gli effetti positivi.
4.7 Elementi comuni dei tipi di interventi di sviluppo rurale
4.7.1 Elenco degli investimenti non ammissibili
Spese non ammissibili nell’ambito degli interventi di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2021/2115)
Con riferimento agli investimenti cofinanziati dal FEASR, non sono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
a) acquisto di diritti di produzione agricola;
b) acquisto di diritti all’aiuto;
c) acquisto di terreni per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili dell’operazione interessata, ad eccezione dell’acquisto di terreni a fini di conservazione dell’ambiente e preservazione di suoli ricchi di carbonio o dei terreni acquistati da giovani agricoltori tramite l’utilizzo di strumenti finanziari; nel caso degli strumenti finanziari, tale massimale si applica alla spesa pubblica ammissibile versata al destinatario finale o, nel caso delle garanzie, all’importo del prestito sottostante;
d) acquisto di animali e acquisto di piante annuali con le relative spese di impianto per uno scopo diverso da:1) ripristinare il potenziale agricolo o forestale a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o
eventi catastrofici; 2) proteggere il bestiame dai grandi predatori o utilizzare il bestiame nella silvicoltura al posto dei macchinari; 3) allevare razze a rischio di estinzione definite all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio) nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115; 4) preservare le varietà vegetali minacciate di erosione genetica nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115;
e) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d’interessi;
f) investimenti in infrastrutture su larga scala che non rientrano nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060, ad eccezione degli investimenti [nella banda larga e di interventi] di protezione dalle inondazioni e protezione del litorale volti a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici.
g) investimenti di imboschimento non coerenti con obiettivi in materia di ambiente e di clima in linea con i principi della gestione sostenibile delle foreste quali elaborati negli orientamenti paneuropei per l’imboschimento e il rimboschimento;
h) spese di manutenzione ordinaria, di esercizio e funzionamento;
i) spese per investimenti finalizzati al mero adeguamento alla normativa vigente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano;
l) spese connesse all’assistenza post-vendita dei beni di investimento;
Le lettere a), b), d), f) non si applicano quando il sostegno è erogato sotto forma di strumenti finanziari.
Ulteriori limitazioni connesse agli investimenti, incluse eventuali limitazioni determinate a livello regionale relative ai punti precedenti, sono indicate nelle singole schede di intervento di cui alla Sezione
5.3 del presente Piano.
Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.
4.7.2 Definizione di area rurale e applicabilità
L’Italia adotta la definizione delle aree rurali già in essere nella programmazione della politica di sviluppo rurale 2014-2022, che classifica i comuni italiani in 4 aree:
A. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15% della popolazione totale
B. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie agricola e forestale appare sempre avere un peso rilevante
C. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e montagna a più alta densità di popolazione e sede di uno sviluppo intermedio con stabili relazioni con altri settori dell’economia;
D. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e quelli rurali di montagna a più bassa densità di popolazione in tutte le regioni.
La classificazione sarà utilizzata dalle Regioni e Province Autonome ai fini dell’adozione di specifiche priorità territoriali nella selezione delle operazioni. A livello regionale è possibile prevedere sotto- articolazioni più dettagliate delle macro-aree A, B, C e D.
4.7.3 Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale.
1. AMMISSIBILITA' DELLE SPESE AL FEASR
Fatte salve le operazioni a superfice e/o capo che rientrano nel campo di applicazione degli artt. 70, 71 e 72 del Reg. (UE) n. 2021/2115, quelle di insediamento che rientrano nell’ambito dell’art. 75 del medesimo regolamento e quelle sostenute attraverso strumenti finanziari, le altre operazioni ricevono un sostegno attraverso le forme di sovvenzione di cui all’articolo 83.1 del Reg. (UE) n. 2021/2115. A queste ultime si applicano i principi comuni di ammissibilità delle spese di seguito indicati. Eventuali specificità relative ai singoli interventi sono descritte nelle rispettive schede di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano Strategico. Le Autorità di Gestione, inoltre, possono definire nei provvedimenti attuativi del presente Piano eventuali disposizioni specifiche di ammissibilità delle spese in applicazione dei principi enunciati dalla presente Sezione 4.7.3. In nessun caso tali disposizioni specifiche potranno prevedere limiti più ampi rispetto a quelli comuni mentre, laddove opportuno, potranno essere individuati limiti più stringenti
1.1) Principi generali
Le spese per essere ammissibili devono essere:
• imputabili ad un’operazione finanziata ovvero vi deve essere una diretta relazione tra le spese sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’intervento concorre;
• pertinenti rispetto all’operazione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’operazione stessa;
• congrue rispetto all’operazione ammissibile e comportare costi commisurati alla dimensione dell’operazione stessa;
• necessarie per attuare l’operazione oggetto della sovvenzione.
I costi, inoltre, devono essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza.
1.2) Principi in merito alla vigenza temporale dell’ammissibilità delle spese Sono ammissibili al sostegno:
1.
1. le spese sostenute dai beneficiari dopo la presentazione di una domanda di sostegno oppure dopo l’approvazione della predetta domanda da parte dell’Autorità di Gestione competente
2. le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell’operazione.
3. in ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.
Il punto a) non si applica:
• alle spese connesse a misure di emergenza dovute a calamità naturali, eventi catastrofici, avversità atmosferiche o cambiamenti bruschi e significativi delle condizioni socioeconomiche, che sono ammissibili dalla data in cui si è verificato l’evento, anche quando l’ammissibilità delle spese derivi da una modifica del PSN;
• alle spese generali relative a interventi di investimento (art. 73 e 74 reg. UE 2115/2021) effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell’intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità,
• alle spese di supporto preparatorio Leader: sostegno alle strategie di sviluppo locale, e spese di preparazione delle attività di cooperazione leader.
1.3) Principi in merito all’ammissibilità delle spese per operazioni di investimento (art. 73 e 74 del reg. UE 2115/2021)
Fatto salvo quanto definito nella Sezione 4.7.1, le spese ammissibili per operazioni di investimento sono limitate alle seguenti categorie:
1.
1. Costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze, incluse le opere di miglioramento fondiario;
2. Acquisto o leasing di nuovi macchinari, impianti, attrezzature ed allestimenti, inclusa la messa in opera;
3. Spese generali collegate alle spese di cui ai punti a) e b);
4. I seguenti investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore, marchi commerciali;
Con riferimento agli investimenti. le spese di ammortamento si possono considerare spese ammissibili alle seguenti condizioni:
1.
1. l'importo della spesa sia debitamente giustificato da documenti con un valore probatorio equivalente alle fatture;
2. i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno all'operazione;
3. all'acquisto dei beni ammortizzati non hanno contribuito sovvenzioni pubbliche.
Le disposizioni alla presente sezione 1.3 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.
1.4) Principi in merito all’ammissibilità delle spese di gestione
Per gli interventi che prevedono il sostegno a spese di gestione (art. 77 e 78 e, parzialmente, art. 70 del reg. UE 2115/2021), le stesse sono ammissibili limitatamente alle seguenti categorie:
1.
1. spese di funzionamento;
2. spese di personale;
3. spese di formazione e consulenza;
4. spese di pubbliche relazioni;
5. spese finanziarie;
6. spese di rete;
7. spese di ammortamento, sulla base d quanto specificato nella sezione 1.3.
1.5) Ammissibilità di Studi e Piani
Gli studi e i piani di sviluppo e/o di gestione (es. piani di sviluppo di comuni e villaggi, piani di protezione e gestione relativi a siti Natura 2000 e ad alto valore naturalistico, Piani di gestione forestali) sono ammissibili solo se correlati a uno specifico intervento del Piano strategico o agli obiettivi specifici dello stesso.
Gli stessi, inoltre, possono ricevere un sostegno finanziario in una delle seguenti forme:
1.
1. nell’ambito di un intervento di investimento di cui all’art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115, sia come parte di una operazione che preveda investimenti sia come operazione a sé stante;
2. nell’ambito di interventi per lo “Scambio di conoscenze e la diffusione dell’informazione” di cui all’articolo 78 del Reg. (UE) n. 2021/2115, laddove pertinenti (es. studi connessi ad azioni di sensibilizzazione ambientale).
1.6) Contributi in natura
I contributi in natura senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti aventi forza probatoria equivalente possono essere considerati ammissibili esclusivamente per interventi di investimento (art. 73 e 74 del Reg. (UE) n. 2021/2115) che prevedano operazioni agronomiche e forestali. In tal caso, comunque, si applicano le seguenti condizioni:
1.
1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell’utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
3. il valore prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l’effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell’utilizzo dei beni aziendali è basato sull’utilizzo dei prezziari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi.
4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG regionali nei documenti attuativi del presente Piano.
5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell’operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.
Le disposizioni alla presente sezione 1.6 si applicano anche alle operazioni che prevedono spese di investimento, incluse negli interventi di cooperazione di cui all’art. 77 del Reg. (UE) 2021/2115, nel caso in cui il sostegno sia erogato sotto forma di importo globale ai sensi dell’art. 77.4, secondo capoverso, del Reg. (UE) 2021/2115.
1.7) Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte e tasse
Non è ammissibile a contributo l’imposta sul valore aggiunto (IVA) a meno che il costo della stessa:
• non sia stato effettivamente e definitivamente sostenuto dal beneficiario;
• non sia recuperabile dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.
È prevista una deroga nel caso in cui il sostegno sia erogato tramite strumenti finanziari.
L’imposta di registro, se afferente a un’operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest’ultimo.
L’IRAP è considerata spesa ammissibile in tutti i casi di seguito indicati:
• quando riguarda Enti Non Commerciali (ENC) di cui all’art. 3, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 446/97, che esercitano attività non commerciale in via esclusiva, per i quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del citato decreto;
• quando riguarda le Amministrazioni Pubbliche (AP) di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 3/2/1993 n. 29, di cui all’art. 3, comma 1, lettera e bis) del D.Lgs. 446/97, come definite dall’art. 1 comma 2 del D.lgs 165/2001 (ivi comprese tutte le amministrazioni dello Stato, le istituzioni universitarie, gli enti locali, ecc.), per le quali la determinazione del valore della produzione netta è disciplinata dall’art. 10 del D.Lgs. 446/97; ciò sempre che le citate amministrazioni non siano impegnate, nell’ambito del progetto, in attività configurabile come commerciale;
• quando la base imponibile IRAP, come previsto dalla legislazione vigente per i soggetti passivi sopra richiamati, sia calcolata, per le attività non commerciali, esclusivamente con il metodo retributivo, ossia determinata dall’ammontare delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa, nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente .
2. CUMULABILITA’ DEGLI AIUTI E DOPPIO FINANZIAMENTO
2.1) Strumenti finanziari dell’Unione europea
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea. Pertanto, al fine di evitare il doppio finanziamento irregolare delle spese, sono adottate le seguenti disposizioni:
1. le Autorità di Gestione possono istituire, per mezzo dei propri Organismi pagatori, idonei sistemi informativi atti a verificare ed evitare i predetti doppi pagamenti ovvero definiscono specifici meccanismi di demarcazione con altri interventi finanziati nell’ambito del presente Piano strategico e/o con altri strumenti finanziari dell’Unione europea;
2. nel caso in cui un’operazione ottenga diverse forme di sostegno dal piano strategico della PAC o da altri fondi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o, ancora, da
altri strumenti dell'Unione, l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non può superare l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115:
3. tuttavia, nei casi di cui alla lettera b) non possono essere sostenute dal FEASR le medesime voci di spesa che hanno ricevuto un sostegno da un altro fondo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060 o da un altro strumento dell'Unione o dal medesimo piano strategico della PAC.
2.2) Strumenti nazionali
Un’operazione cofinanziata dal FEASR può ricevere un sostegno attraverso regimi di aiuto nazionali (statali o regionali) solo se l'importo totale cumulato concesso con le diverse forme di sostegno non supera l'intensità massima di aiuto o l'importo dell'aiuto applicabile al tipo d'intervento in questione, secondo quanto disposto nel titolo III del regolamento (UE) 2021/2115.
3. ANTICIPI PER GLI INTERVENTI DI INVESTIMENTO E COOPERAZIONE (art. 73, 74 e 77 del Reg. (UE) n. 2021/2115)
La possibilità di concedere anticipi ai beneficiari e le percentuali massime concedibili è indicata nelle singole schede di intervento.
L’erogazione di un anticipo a beneficiari privati è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una idonea garanzia a copertura il 100% del valore dell’anticipo stesso, prestata da soggetti autorizzati, che consenta l’escussione diretta di tale importo laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
Nel caso di beneficiari pubblici, invece, l’erogazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi di una dichiarazione di tesoreria a garanzia del 100% del valore dell’anticipo, con la quale le autorità si impegnano a versare l'importo coperto dalla garanzia laddove il diritto all'anticipo non sia riconosciuto.
4. INFORMAZIONI COMUNI AL SETTORE FORESTALE
Alla luce delle nuove sfide in cui il settore forestale nazionale è coinvolto, in primis quelle degli impegni europei e internazionali sottoscritti dal Governo italiano in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, gli interventi forestali proposti concorrono direttamente, nella diversità ecologica e socioeconomica che caratterizza il patrimonio e il settore forestale italiano, al perseguimento degli obiettivi previsti dalle strategie europee Forestale (COM/2021/572 final) e Biodiversità (COM(2020) 380 final), recepiti dalla Strategia Forestale Nazionale approvata nel febbraio del 2022 e adottata ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), e dai Programmi Forestali delle Regioni e delle Provincie Autonome. Viene pertanto definita un’azione unitaria e di sistema al fine di massimizzare l’efficienza delle risorse finanziarie e l’efficacia delle azioni attivabili per tutelare il patrimonio forestale nazionale, valorizzare l’erogazione dei servizi ecosistemici e promuovere lo sviluppo sostenibile delle filiere forestali (ambientale, produttiva e socioculturale); garantendo al contempo lo stato di salute e la tutela del capitale naturale, intervenendo sulle criticità e vulnerabilità del territorio e del settore, prevenendo e contenendo i danni al patrimonio e causati da calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici e i conseguenti impatti socioeconomici alle comunità locali delle aree montane e rurali.
4a) Beneficiari degli interventi forestali:
I beneficiari al sostegno previsto per gli interventi di interesse forestale vengono individuati nel rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, e possono essere, quindi, riconducibili alle
seguenti tipologie, dettagliatamente esplicitate nelle singole schede di intervento e nelle procedure di attivazione delle singole regioni:
• proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
• altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione degli interventi anche a titolarità regionale;
• Regioni e P.A, o soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, da essi delegati, competenti per la realizzazione di investimenti a titolarità pubblica;
• PMI, anche non titolari della gestione di superfici forestali, iscritti alla Camera di commercio territorialmente competente, che operano nel settore forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione (non industriale) dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco;
Titolare di superficie forestale: proprietario (pubblico o privato), persona fisica, e loro associazioni, gruppo di persone fisiche o persona giuridica in possesso di un titolo di conduzione (cfr 4.1.3.2) della proprietà e che svolge attività di coltivazione, gestione e/o utilizzazione del bosco di cui è giuridicamente ed economicamente responsabile.
Azienda forestale (forest holding): superficie (pubblico o privato), costituita da una o più parcelle di bosco o altra terra boscata gestita come singola unità dal punto di vista della gestione e/o utilizzazione
Imprese forestali: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un’attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
Foresta
Il patrimonio forestale nazionale corrisponde all'insieme dei boschi, di cui all’art3, commi 3 e 4 del D.lgs. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e delle aree assimilate a bosco, di cui all'articolo 4 del medesimo decreto, radicati sul territorio dello Stato, di proprietà pubblica e privata (c.f.r. par. 4.1.8).
Ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), le Regioni e Provincie Autonome, per quanto di loro competenza nell’autonomia sancita dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 117) e in relazione alle proprie esigenze e caratteristiche territoriali, ecologiche e socio-economiche, possono adottare una definizione integrativa di bosco e aree assimilate a bosco rispetto a quella nazionale, purché non venga diminuito il livello di tutela e conservazione così assicurato alle foreste come presidio fondamentale della qualità della vita.
Ai soli fini statistici viene riconosciuta all’art. dall’art.15, comma 1, del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) la definizione adottata nel 2001 dal Global Forest Resources Assessment (FRA) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) già utilizzato nel 2005 per la realizzazione dell’Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi di carbonio (INFC).
4b.1) Arboricoltura
Coltivazione di impianti arborei con specie forestali autoctone e di antico indigenato o altre specie forestali adatte alle condizioni ambientali locali, compresi i cloni di pioppo, anche micorrizzate, con ciclo produttivo (turno di taglio) non inferiore agli 8 anni, e con finalità multiple (produttive, ambientali, paesaggistiche, socio-ricreative, ecc.) e liberamente reversibile al termine del ciclo colturale previsto.
Non rientrano nella definizione gli impianti di Short Rotation Forestry e diShort Rotation Coppice (c.f.r. par. 4.1.2.3.2)
4b.2) Sistema agroforestale
Sistema di utilizzazione del suolo nel quale sono presenti sulla stessa superficie, consociazioni di vegetazione forestale arborea con colture e produzioni agricole e zootecniche estensive. (cfr. par.4.1.2.1) in cui si possono anche ottenere legno e prodotti forestali secondari.
4b.4) Proprietà pubbliche forestali
Sono superfici forestali pubbliche quelle possedute dallo Stato o da Enti pubblici e territoriali e preordinate in modo diretto o indiretto al pubblico interesse. Appartengono a questa categoria le Foreste, qualificate come beni patrimoniali indisponibili dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabili dalle leggi che li riguardano.
4b.5) Programmazione e Pianificazione forestale
Ai sensi dell’articolo 6 comma 1 del D.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), la Strategia forestale Nazionale (SFN) definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola in attuazione degli indirizzi della Strategia forestale dell’UE (COM/2021/572 final). Le Regioni e Provincie Autonome, contestualizzano e attuano gli indirizzi nazionali nei propri Programmi Forestali Regionali (PFR), e nei Regolamenti forestali regionali e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici locali, le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale nel rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile..
I Programmi Forestali Regionali, forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.
Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall’art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del d.lgs. n. 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali).
I Piani di gestione o strumenti equivalenti, previsti all’articolo 6 comma 6 del d.lgs. n. 34 del 2018 corrispondono, per il territorio nazionale, agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano di forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano colturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, xxxxxx xxxxxxxx, progetto per opere di rimboschimento, piano colturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate
le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.
I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definisce: definiscono le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell’art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali nazionali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.
4b.6) Gestione Sostenibile delle foreste
Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Provincie Autonome.
È opportuno evidenziare che ai sensi dell’art. 1, comma 3 del decreto legislativo 34 del 2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), l’esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione o strumento equivalente) su tutto il territorio nazionale viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS. Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono inoltre deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.
In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l’approvazione e l’esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.
In considerazione delle prescrizioni del contesto normativo nazionale e regionale vigente e della ridotta dimensione aziendale forestale nazionale (meno di 10 ettari), la superficie forestale sottoposta a piani di gestione o strumenti equivalenti risulta solamente il 16% (INFC2015), con profonde differenze regionali sull’obbligo di predisposizione per tipologia di proprietà e dimensione della superficie minima.
In considerazione di quanto evidenziato, viene previsto a livello nazionale che il sostegno al settore forestale, solo per le aziende forestali con superfici superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente, fatte salve le specificità previste nell’ambito delle singole schede di intervento di cui alla Sezione 5.3 del presente Piano, in relazione alle disposizioni normative, caratteristiche territoriali e fondiarie delle Regioni e Provincie Autonome. Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del “Piano di intervento”, volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell’efficacia dell’operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del presente Piano.
4b.7) Investimenti non produttivi in foresta
Investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.
4b.8) Investimenti produttivi in foresta
Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell’azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.
4b.9) Filiera forestale
Filiera produttiva che coinvolge processi e competenze professionali fortemente differenziate, dall’approvvigionamento alla lavorazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e prodotti non legnosi (castagne, nocciole, ghiande, funghi, pinoli, tartufi, frutti di bosco, ecc.)., in cui differenti operatori economici si impegnano a promuovere la cooperazione tra utilizzatori, produttori, trasformatori e consumatori. La sua struttura viene tradizionalmente suddivisa in tre macro entità strettamente connesse fra di loro: produzione forestale: comprende tutte le attività selvicolturali inerenti le fasi di gestione, raccolta e approvvigionamento; prima trasformazione: comprende tutte le lavorazioni eseguite direttamente da aziende che gestiscono terreni forestali o da imprese di utilizzazione forestale, singole o associate, da aziende di trasformazione che producono assortimenti o prodotti semilavorati non finiti o grezzi; trasformazione industriale: comprende tutte le lavorazioni successive la produzione e prima trasformazione. Le componenti risultano legate fra di loro da scambi intersettoriali e coinvolgono trasversalmente tutte le fasi della Filiera, presentando frequenti collegamenti e competizioni nell’approvvigionamento delle materie prime.
4b.10) Associazione/organizzazione di produttori forestali
Tutte le forme associative o di organizzazione costituite per i seguenti scopi:
• adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci alle esigenze del mercato anche attraverso l’accorpamento delle superfici produttive per una gestione e/o utilizzazione collettiva, oppure
• commercializzazione in comune dei prodotti e dei servizi forestali della gestione e/o utilizzazione collettiva, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all’ingrosso, oppure
• definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo alla raccolta e alla disponibilità dei prodotti e servizi forestali, oppure
• altre attività che possono essere svolte dalle associazioni/organizzazioni di produttori forestali, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l’organizzazione di processi innovativi;
4b.11) Unione di produttori
Unione che raggruppa le associazioni di produttori forestali riconosciute e persegue i medesimi obiettivi su scala più ampia.
4b.12) Disturbo
Evento generato a seguito di calamità naturali di natura biotica o abiotica, avversità atmosferiche o eventi catastrofici naturali o di origine antropica che portano a perturbazioni nelle condizioni ambientali di un luogo, con alterazione e cambiamenti significativi nella struttura fisica, nella disposizione degli elementi biotici ed abiotici, influenzando gli equilibri ecologici dell’ecosistema forestale, alterando le biocenosi. I disturbi possono avere effetti immediati e profondi con conseguenti danni economici rilevanti per il settore forestale (calamità naturali generate anche dal cambiamento climatico che possono distruggere più del 20% della provvigione legnosa della proprietà come incendi, tempeste di fuoco, inondazioni, tempeste, invasioni di insetti, nonché eventi meteorologici quali gelo, galaverna, ghiaccio, tempesta, grandine, forti piogge o siccità prolungata, ecc.).
5. INTERVENTI A SUPERFICIE O A CAPO - ASPETTI TRASVERSALI
Il presente paragrafo disciplina aspetti trasversali comuni a tutte gli interventi a superficie o a capo/alveare. In particolare, gli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante dello sviluppo rurale nell’ambito del PSP sottostanno alle seguenti condizioni comuni e, ove applicabili, agli interventi di sostegno SRB 01,02 E 03, nonché alle indennità compensative SRC 01, 02 e 03. In ogni caso le Regioni/PPAA possono porre limiti più stringenti a quanto definito.
Il periodo di impegno per il sostegno delle misure degli interventi a superficie o a capo/alveare/numero di piante è riferito agli anni solari, fatte salve eventuali eccezioni specificate nei singoli interventi o nei complementi di programmazione.
Con riferimento agli impegni delle precedenti programmazioni che prevedono una data interannuale quale data di fine impegno, nei complementi di programmazione regionali sono previste specifiche disposizioni finalizzate ad evitare il doppio finanziamento.
Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di ridurre la SOI (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d’impegno, si applicano le seguenti condizioni:
1. mantenimento per tutto il periodo di impegno della quantità di superficie (o del numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) ammessa nella domanda di sostegno, con una tolleranza massima complessiva in riduzione del 20%. Tale percentuale rappresenta il limite massimo, che può essere definito in modo più restrittivo dalle Regioni e P.A. nei rispettivi complementi di programmazione. Nel caso specifico di ACA 14 è consentita una riduzione maggiore, riportata nelle specificità regionali dell’intervento.
2. nell’anno in cui si verifica la riduzione si prende in considerazione la differenza di superficie tra quella concessa nella domanda di sostegno e quella che soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda di pagamento. Non si effettua alcun recupero degli importi erogati negli anni precedenti se la riduzione complessiva rimane contenuta nella soglia del 20%.
3. se la riduzione tra la quantità di superficie (o numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) impegnata ammessa inizialmente e quella mantenuta durante il periodo d’impegno è superiore al 20%, l'impegno decade. In caso di appezzamenti fissi, non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.
4. In caso di decadenza, si devono recuperare gli importi erogati nelle campagne precedenti. Ciò non avviene tuttavia se
o Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) ridotte sono oggetto di subentro dell’impegno da parte di altri soggetti
o Le superfici (o i capi/UBA/alveari/numero di piante) sono ridotte per cause di forza maggiore.
Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere gli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Possibilità di aumentare la superficie richiesta a premio (o il numero di UBA alveari/numero di piante) durante il periodo d’impegno Nel caso degli interventi pluriennali, per quanto riguarda la possibilità di aumentare o meno la superficie richiesta a premio (o il numero di capi/UBA/alveari/numero di piante) durante il periodo d’impegno, si applicano le seguenti regole: l’aumento dell’impegno (SOI o capi/UBA/alveari/numero di piante) è sempre possibile; le Regioni stabiliscono le relative modalità di attuazione nei relativi complementi di programmazione . Misure a superficie con appezzamenti variabili e con appezzamenti fissi Gli impegni sono applicabili ad “appezzamenti fissi” e ad “appezzamenti variabili”, in base alla tabella successiva. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti fissi, la superficie oggetto di impegno resta la stessa per tutta la durata dell’impegno. Nel caso di impegni applicati ad appezzamenti non fissi, è possibile modificare ciascun anno gli appezzamenti oggetto di impegno. | ||
Scelta di appezzamenti fissi/variabili in relazione al tipo di ACA | ||
appezzamenti fissi | appezzamenti variabili | |
SRA01 - produzione integrata | x | |
SRA02 - impegni specifici acqua | x | |
SRA03 - tecniche lavoraz ridotta suoli | x | X |
SRA04 - apporto sost organica suoli | x | |
SRA05 - inerbimento | x | |
SRA06 - cover crops | x | |
SRA07 - conversione seminativi a prati e pascoli | x | |
SRA08 - gestione prati e pascoli permanenti | x | x |
SRA09 - impegni gestione habitat natura 2000 | ||
X | ||
SRA11 - gestione attiva infrastrutture ecologiche | X | |
SRA12 - colture a perdere corridoi ecologici | X | X (limitato ad azione 12 |
SRA13 - impegni spec gest effluenti zootecnici | x | |
SRA14 - allevamento razze rischio estinzione/erosione° | n.a | |
SRA15 - coltivazione vegetali a rischio estinzione/erosione | x | x |
SRA16 - conservazione agrobiodiv banche germoplasma* | n.a | |
SRA17 - impegni convivenza fauna selvatica° | n.a | |
SRA18 - impegni apicoltura°° | n.a | |
SRA19 - riduzione impiego fitofarmaci | x |
SRA20 - impegni specific nutrienti | x | ||
SRA21 - impegni specifici gestione residui | x | ||
SRA22 - impegni specifici risaie | x | ||
SRA24 - pratiche agricoltura di precisione | |||
x | |||
SRA25 - tutela colture arboree valenza ambientale paesaggistica | X | ||
SRA26 - ritiro seminativi dalla produzione | x | ||
SRA27 - impegni silvoambientali | X | ||
SRA28 - sostegno mantenimento forestazione imboschimento | x | ||
SRA29 - produzione biologica** | X | X (limitatamente a prati pascoli di montagna) | |
SRA30 - benessere animale° | n.a | ||
SRA 31 - conservazione uso sost risorse genetiche forestali*** | n.a | ||
° pagamento a UBA | |||
°° pagamento ad alveare | |||
*pagamento a rimborso costi o a costi forfetari o a UBA/ettaro ** SRA29: Sono ammessi appezzamenti variabili limitatamente a prati e pascoli di montagna a condizione che la permutazione delle superfici avvenga entro il terzo anno di impegno, per cui le nuov superfici dovranno restare sotto impegno per almeno due annualità. | e | ||
***pagamento a rimborso costi ammissibili | |||
Tutte le superfici aziendali oggetto di impegno devono essere dichiarate nella domanda di sostegno e pagamento; le superfici devono essere suddivise in “a premio” e “non a premio assoggettate comunque all’impegno”. Durata del titolo di possesso rispetto al periodo di impegno Per Misure pluriennali riferibili all’art. 70 del Reg. (UE) 2115/2021 le superfici devono essere disponibili per l’intera durata dell’impegno E’ consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso della durata dell’impegno. Le superfici non disponibili per mancato rinnovo dei titoli di conduzione sono considerate superfici non ammissibili. In caso di mancato rinnovo dei titoli di conduzione dei terreni sottoposti ad impegno, si applica la possibilità di ridurre la SOI, come precedentemente stabilito. Cambio di beneficiario (totale o anche parziale)/disciplina della cessione di azienda Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. In caso di subentro nell’impegno, il subentrante rileva e continua con gli stessi impegni e deve possedere gli stessi criteri di ammissibilità previsti dal bando alla data del subentro. Perdita dei criteri di ammissibilità |
La perdita dei criteri di ammissibilità genera o la decadenza totale dell’impegno o l’esclusione annuale (quando l’impegno ha durata 1 anno), con recupero dei premi erogati nell’anno di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e nelle annualità precedenti per gli interventi con durata pluriennale. Disciplina dei coefficienti di conversione degli animali in UBA Si rappresenta di seguito la tabella di conversione degli animali in UBA. Ai fini del calcolo delle UBA ammissibili e dei carichi di bestiame per gli interventi che lo richiedano, sono presi in considerazione gli allevamenti e le superfici ricadenti nel territorio regionale. Eventuali specificità sono previste nei complementi di programmazione in base a calcoli certificati. Tabella di conversione dei capi di bestiame in UBA | ||
CATEGORIA DI ANIMALI | INDICE DI CONVERSIONE IN UBA | |
Bovidi di oltre due anni di età | 1,0 | |
Bovidi da sei mesi a due anni di età | 0,6 | |
Bovidi di meno di sei mesi | 0,4 | |
Equidi di oltre 6 mesi | 1,0 | |
Xxxxx e caprini di età superiore a 12 mesi | 0,15 | |
Scrofe riproduttrici di oltre 50 kg | 0,5 | |
Altri suini di età superiore a 70 giorni | 0,3 | |
Galline ovaiole | 0,014 | |
Altro pollame | 0,03 | |
Struzzi oltre 1 anno di età, lama e alpaca oltre 1 anno di età, selvaggina da allevamento oltre 1 anno di età | 0,15 | |
Clausole di revisione In conformità con l’articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per le operazioni realizzate nell’ambito dell’intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l’adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l’impegno cessa senza l’obbligo di rimborso dei pagamenti ai sensi di questo articolo per l’effettiva durata di validità dell’impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell’ambito dell’intervento “Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione” che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l’adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo. 6. DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI AIUTI DI STATO Nell'ambito della operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissbili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato. |
7. ALTRI OBBLIGI CONESSI ALLE OPERAZIONI DI INVESTIMENTO COFINANZIATE DAL FEASR
Gli investimenti finanziati dal FEASR rispettano le disposizioni previste dalla normativa nazionale in materia una valutazione di impatto ambientale degli stessi. Le Autorità di Gestione e gli Organismi pagatori istituiscono un sistema di controllo per verificare tale rispetto nell'ambito degli "altri obblighi" a cui sono sottoposte le operazioni realizzate attraverso il presente Piano.
8. INTERVENTI "SRA" FINANZIATI DAL FEASR IN CUI IL TABACCO RIENTRA TRA LE COLTURE AMMISSIBILI
Tali interventi sono realizzati in conformità alla legislazione nazionale che recepisce la Direttiva 2014/40/UE, in particolare l'articolo 13, nei casi in cui le foglie di tabacco/altre parti delle piante di tabacco provenienti da tale produzione siano destinate alla produzione di tabacco/prodotti del tabacco.
4.7.4 Tasso o tassi di partecipazione applicabili agli interventi di sviluppo rurale
Tasso o tassi di partecipazione nazionale
Articolo | Aliquota da applicare | Tasso minimo | Tasso massimo |
155(2)(c) - Prepensionamento | 20,00% | 43,00% | |
91(2)(a) - Regioni meno sviluppate | 50,50% | 20,00% | 85,00% |
91(2)(b) - Regioni ultraperiferiche e isole minori del mar Egeo | 20,00% | 80,00% | |
91(2)(c) - Regioni in transizione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060 | 42,50% | 20,00% | 60,00% |
91(2)(d) - Altre regioni | 40,70% | 20,00% | 43,00% |
91(3)(a) - Pagamenti per vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici ai sensi dell'articolo 71 | 20,00% | 65,00% | |
91(3)(b) - Pagamenti a norma dell'articolo 70, pagamenti a norma dell'articolo 72, sostegno a investimenti non produttivi di cui all'articolo 73, sostegno ai progetti di gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a), e LEADER a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera b) | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(b) - 70 - Pagamenti a norma dell'articolo 70 | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(b) - 72 - Pagamenti a norma dell'articolo 72 | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(b) - 73 - Sostegno a investimenti non produttivi di cui all'articolo 73 | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(b) - 77(1)(a) - Sostegno al partenariato europeo per l'innovazione a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera a) | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(b) - 77(1)(b) - LEADER a norma dell'articolo 77, paragrafo 1, lettera b) | 20,00% | 80,00% | |
91(3)(c) - Operazioni finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 70 - Operazioni a norma dell'articolo 70 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 71 - Operazioni a norma dell'articolo 71 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 72 - Operazioni a norma dell'articolo 72 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 73-74 - Operazioni a norma degli articoli 73 e 74 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 75 - Operazioni a norma dell'articolo 75 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 76 - Operazioni a norma dell'articolo 76 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 77 - Operazioni a norma dell'articolo 77 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% | |
91(3)(c) - 78 - Operazioni a norma dell'articolo 78 finanziate tramite fondi trasferiti al FEASR in conformità degli articoli 17 e 103 | 20,00% | 100,00% |
Tasso o tassi di partecipazione regionale
Regione | Articolo | Aliquota da applicare | Tasso minimo | Tasso massimo |