per i CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI e TRANSITORI
ACCORDO TERRITORIALE
per i CONTRATTI DI LOCAZIONE AGEVOLATI e TRANSITORI
nel Comune di PONTEDERA
PREMESSA
Le parti ritengono necessario individuare condizioni contrattuali, da inserire nell’Accordo di cui all’art. 2, comma 3, della L. 431/98, che tengano conto della specificità del mercato abitativo nell’area pisana e, nell’ambito dei principi stabiliti dalla legge, si propongono in particolare i seguenti obbiettivi:
Favorire l’allargamento del mercato agli immobili attualmente sfitti e l’accesso alle locazioni per i settori sociali che attualmente ne sono esclusi;
Avviare a soluzione il problema degli sfratti per finita locazione, incentivando la trasformazione degli sfratti in nuovi contratti;
Ricondurre alla legalità il mercato degli affitti laddove risulta sommerso e irregolare.
Ai sensi dell’art. 2 secondo comma dell’Accordo Territoriale firmato il 25/6/2004 con prot. N. 32802 si apportano le modifiche che seguono nel rispetto del Decreto Interministeriale del 30/12/2002 e delle normative successive emanate in materia.
La struttura del presente Accordo Territoriale, ad eccezione dei riferimenti relativi alla “Zonizzazione” e alle “Fasce di oscillazione dei Canoni”, è dalle parti ritenuta valida ed essenziale, come metodo operativo e per i suoi contenuti, per tutti i Comuni della Provincia di Pisa.
Le Associazioni firmatarie ritengono essenziale affiancare al contratto un ampio sistema informativo e a questo scopo reputano necessario istituire alcuni strumenti tecnici, di seguito elencati, a sostegno della contrattazione.
* Osservatorio Territoriale.
L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie:
Mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città;
Tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi;
Tendenze delle tipologie costruttive;
Evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani;
Contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio;
Processi di vendita e dismissione del patrimonio pubblico e degli Enti.
La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Territoriale.
All’interno dell’Osservatorio si costituirà la “Borsa delle Locazioni”, organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo.
* Commissione per la formazione.
Tale organismo, composto dai Sindacati della Proprietà e degli Inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni Comunali interessate, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei Contratti di locazione.
* Agenzia per la Locazione.
L’Agenzia, composta da rappresentanti delle parti firmatarie e degli Enti Locali, dovrà avere lo scopo di favorire l’accesso al mercato locativo privato, in particolare da parte di gruppi socialmente deboli, agevolando l’incontro tra la domanda e l’offerta attraverso iniziative e organismi adeguati.
Capitolo I : CONTRATTI AGEVOLATI
Ex art. 2 comma 3 della Legge 431/98 e art. 1 del D.M. 30.12.02
Parte Prima – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto.
1. Il presente Accordo disciplina i Contratti di locazione di immobili ad uso abitativo previsti dall’art. 2, comma 3, legge 431 del 9 Dicembre 1998 e del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 Dicembre 2002.
Art. 2 – Durata.
1. L’Accordo, anche a seguito dei tempi di negoziazione definiti dall’art. 4 della Legge 431/98, ha validità di 3 (tre) anni a decorrere dalla data del deposito dello stesso presso i Comuni interessati e comunque mantiene la sua validità fino al raggiungimento di un eventuale nuovo accordo territoriale.
2. Per i contratti stipulati nel periodo successivo alla firma del presente Accordo, le fasce di cui al successivo articolo 5 potranno essere rivalutate annualmente con la variazione accertata dall’ISTAT, intervenuta dalla data di sottoscrizione dell’accordo alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione, in misura del 75% (indice FOI) riferita al mese di Marzo di ogni anno.
3. Alla scadenza del triennio dalla data di sottoscrizione, sarà verificata la sua adeguatezza agli scopi preposti e saranno adottate eventuali modifiche e integrazioni.
Parte seconda – DETERMINAZIONE DEI CANONI
Art. 3 – Canone.
1. Il Canone di Locazione degli immobili è determinato, secondo le disposizioni contenute negli articoli successivi, in base ai seguenti elementi:
Ubicazione sul territorio;
Classificazione per caratteristiche;
Superficie;
Dotazione di mobilio;
Durata del Contratto.
Valutazione del mercato immobiliare.
2. Su richiesta di una delle parti, queste si incontreranno ogni anno per la verifica dei valori immobiliari e per l’eventuale aggiornamento dei valori dei canoni a mq.
Art. 4 – Zonizzazione.
1. Le Organizzazioni firmatarie il presente Accordo Territoriale, dopo aver valutato la realtà abitativa esistente e lo sviluppo edilizio avvenuto nel Comune di Pontedera in questi ultimi anni, confermano la divisione per zone omogenee stabilita nell’Accordo sottoscritto nel 2004; le zone omogenee furono evidenziate con colorazioni diverse e sono state fissate sulla cartografia accettata e sottoscritta dalle parti e depositata presso il Comune di Pontedera.
Le zone omogenee sono state così identificate :
Zona “A” - Centro città (in pianta di colore giallo) delimitato ad Est dal fiume Era, a Sud dalla linea ferroviaria Firenze - Pisa, ad Ovest da via Carducci essa compresa, a Nord dai fiumi Arno ed Era.
Zona “B” - Periferia di pregio (in pianta colore verde)
Sottozona "Bellaria " delimitata ad Est dal fiume Era, a Sud da viale Europa, ad Ovest da via Roma, essa compresa, da sottopasso ferroviario fino all'incrocio con viale Europa, a Nord dalla linea ferroviaria Firenze - Pisa.
Sottozona "Giardino" delimitata ad Est dalla Strada Statale 439, a Sud da via Bologna essa compresa, ad Ovest e a Sud dal parco dei Salici.
Sottozona "La Fornace"(località Xxxxxx Xxxxx) delimitata ad Est da via delle Prunacce, a Sud dal lago artificiale della ex Fornace Braccini, ad Ovest da via della Favella, a Nord dalla Strada Statale Tosco-Romagnola.
Zona “C” - Periferia (in pianta di colore rosa)
Sottozona "Oltrera" delimitata ad Est da viale Asia, a Sud dalla linea ferroviaria Firenze - Pisa, ad Ovest dall'Arno e dall'Era, a Nord da via della Costituzione e da via Mologna essa esclusa.
Sottozona "Zozzifanti" delimitata ad Est da via Roma essa esclusa, a Sud dalla viabilità di nuova costruzionefino al congiungimento con via Roma, ad Ovest con la nuova viabilità che si ricongiunge con via Gori, con via Vanoni e via Filzi esse comprese, a Nord con via del Fosso Vecchio essa compresa.
Sottozona "Villaggi" delimitata ad Est da via Sacco e Vanzetti essa compresa,a Sud dalla linea ferroviaria Firenze - Pisa e da via Brigate Partigiane essa compresa, ad ovest da tratto di viale America fino all'altezza del ponte ferroviario, a nord dal canale Scolmatore e dall'Arno.
Zona “D” - Frazioni e parte agricola
2. Gli alloggi situati nelle vie che sono al confine di ogni zona saranno riconosciuti nella zona con quota a mq. più elevata.
Art. 5 - Fasce di oscillazione.
1. Il Canone di Locazione degli immobili da locare è determinato per zona sulla base delle seguenti fasce di oscillazione, comprendenti un valore mensile minimo ed uno massimo a mq.
Sono state prese come riferimento e come parametro di mercato le quote forniteci unitariamente dalle Associazioni delle Agenzie Immobiliari sui valori medi di compravendita degli alloggi rilevati a Giugno 2009. Su tali valori è stata dalle parti concordata una rendita pari al 3%.
Le quote a mq. relative alle fasce di oscillazione da applicare per il calcolo del canone concordato sono pertanto le seguenti:
Zone Omogenee | Tipo A | Tipo B | Tipo C | |||
Con 2 caratteristi | Oltre 2 caratteristi | Più di 25 anni | Meno di 25 anni | Più di 50 anni | Meno di 50 anni | |
Zona A | 7,00 – 7,25 | 7,26 – 7,50 | 6,25 – 6,50 | 6,51 – 6,75 | 3,25 – 3,60 | 3,61 – 4,25 |
Zona B | 6,25 – 6,50 | 6,51 – 6,75 | 5,75 – 6,00 | 6,01 – 6,25 | 3,25 – 3,60 | 3,61 – 4,00 |
Zona C | 6,00 – 6,25 | 6,26 – 6,50 | 5,50 – 5,75 | 5,76 – 6,00 | 3,00 – 3,45 | 3,46 – 3,75 |
Zona D | 5,25 – 5,50 | 5,51 – 5,75 | 4,75 – 5,00 | 5,01 – 5,25 | 2,75 – 3,12 | 3,13 – 3,50 |
2. In ognuna delle zone suddette, per tutti gli edifici “popolari” (ex ATER o similari) o costruiti con caratteristiche similari, ovvero immobili che comunque furono o saranno costruiti grazie all’intervento di piani PEEP o a convenzioni e/o agevolazioni concesse da Enti pubblici o da Istituti Previdenziali, dovrà essere prevista in fase di calcolo una riduzione del canone di locazione del 20% rispetto ai valori espressi per la stessa zona per tutti gli altri immobili. Ciò per tutti i contratti i cui locatori non abbiano sottoscritto accordi o siano tenuti per legge e/o disposizione ad applicare percentuali differenti di riduzione del canone.
Art. 6 – Superficie convenzionale.
1. La superficie convenzionale dell’alloggio, sulla base della quale viene determinato il canone di locazione, è data dalla somma dei seguenti elementi:
a) L’intera superficie interna utile dell’unità immobiliare, come modificata al comma 2;
b) Lo 0,60 della superficie utile delle autorimesse singole;
c) Lo 0,30 della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune;
d) Lo 0,25 della superficie utile di balconi, terrazze, cantine ed altri simili accessori;
e) Lo 0,10 della superficie scoperta di pertinenza dell’immobile in godimento esclusivo del conduttore;
2 Alla superficie interna utile si applicano i seguenti coefficienti correttivi:
Superficie interna utile | Coefficiente correttivo | Limiti massimo (*) / minimo (**) |
Fino a mq. 45 | 1,20 | Mq. 49,60 (*) |
Da 45,1 a 70 mq | 1,10 | Mq. 70 (*) |
Da 70,1 a 110 mq | 1,00 | Mq 110(*) |
Oltre 110 mq | 0,90 | Mq 110 (**) |
Art. 7 – Classificazione degli immobili.
1. Gli elementi da considerare, per individuare il Canone effettivo, compreso tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione di cui all’art. 5, sono i seguenti:
Tipologia dell’alloggio;
Stato manutentivo dell’alloggio e dell’intero immobile;
Pertinenze dell’alloggio;
Presenza di spazi comuni;
Dotazione dei servizi tecnici.
Vetustà dell’immobile
2. L’alloggio deve essere consegnato con gli impianti a norma di legge ed efficienti. Le unità immobiliari sono classificate in base alle caratteristiche sotto indicate, di Tipo A, B, C :
Unità Immobiliare di TIPO A
Sono classificati di TIPO A gli alloggi che, oltre alle caratteristiche stabilite per quello di tipo B, sono stati edificati o completamente ristrutturati, ai sensi del vigente regolamento edilizio, negli ultimi 10 anni e che possiedono almeno 2 delle seguenti caratteristiche :
a) rifiniture di particolare pregio;
b) dotazione di doppi servizi igienici, con secondo servizio dotato di almeno 3 elementi (per appartamento con superficie superiore a 80 mq.):
c) presenza di sistemi di condizionamento d’aria;
d) dotazione di spazi esterni ad uso esclusivo (garage, terrazze, logge, cantine ecc.) di superficie utile complessiva superiore al 15% della superficie utile dell’unità immobiliare della quale sono pertinenze;
e) dotazione di spazi per uso parcheggio con effettiva disponibilità;
f) dotazione di giardini ad uso esclusivo di superficie superiore al 30% della superficie utile dell’unità immobiliare.
Agli alloggi con 3 o più caratteristiche si applicano i valori compresi tra il valore massimo e il valore medio della forcella; a quelli con 2 caratteristiche si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore minimo della forcella.
Unità Immobiliare di TIPO B
Si considera di TIPO B l’alloggio dotato delle seguenti caratteristiche:
a) riscaldamento completo di elementi radianti, efficiente e a norma e/o consentito dalle leggi vigenti;
b) servizio igienico, all’interno dell’alloggio, con almeno 4 elementi sanitari, fornito di finestra o areazione forzata;
c) impianto idrico idoneo ed efficiente;
Agli alloggi con oltre 25 anni di vetustà dalla data di costruzione o di completa ristrutturazione si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore minimo della forcella.
Qualora ci sia almeno una rifinitura di pregio per gli alloggi di “Tipo B”, possono essere conteggiati aumenti del 5% del canone Per rifiniture di pregio si intendono:
- giardino esclusivo con superficie superiore all’alloggio;
- doppi servizi come indicati al TIPO A,
- presenza di sistemi di condizionamento d’aria.
- ascensore (solo per unità immobiliari poste oltre il terzo piano fuori terra, in immobile con oltre 3 piani fuori terra);
Unità Immobiliari di TIPO C
Si considera di TIPO C l’alloggio che abbia gli impianti a norma di legge ed efficienti e sia dotato delle seguenti caratteristiche minime,:
a) servizio igienico posto all’interno dell’alloggio, con almeno 2 elementi sanitari, fornito di finestra o areazione forzata;
b) impianto idrico idoneo ed efficiente;
Agli alloggi con oltre 50 anni di vetustà dalla data di costruzione o di completa ristrutturazione si applicano i valori compresi tra il valore medio e il valore minimo della forcella.
3. Qualora l’alloggio sia dotato di un solo servizio igienico con meno di 2 elementi sanitari oppure sia posto all’esterno dell’alloggio, ovvero agli alloggi dichiarati
antigienici dalle competenti autorità, per il calcolo del Canone si applica un abbattimento del 50% sui valori minimi.
4. La vetustà dell’alloggio (anno di costruzione o di integrale ristrutturazione ai sensi dell’art. 31 Legge 457/78) deve essere dimostrata nei modi consentiti dalla legge.
Art. 8 - Maggiorazione per immobili arredati
1. In caso di unità immobiliari arredate, il canone può essere incrementato fino ad un massimo del 20%.
Art. 9 – Durata del Contratto; maggiorazione per durata superiore al minimo
1. Possono essere stipulati contratti di locazione per una durata superiore a quella minima stabilita dall’art. 2 comma 3 della L. 431/98. In tal caso il canone agevolato è incrementato del 5% per ogni ulteriore anno di durata oltre il minimo di legge.
Art. 10 – Aggiornamento del Canone
1. Il canone di locazione determinato sulla base degli articoli precedenti sarà aggiornato annualmente, durante la validità del contratto, in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT (indice FOI).
Art. 11 – Tipo di contratti
1. I Contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Capitolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Tipo di Contratto di cui all’Allegato A che forma parte integrante del presente accordo.
2. Agli stessi si applicano inoltre anche le norme in materia di locazione del Codice Civile, nonché le norme della Legge 392/78 non espressamente abrogate.
Art. 12 - Commissione di Conciliazione Stragiudiziale
1 Nel contratto tipo è prevista la seguente clausola:”Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale”.
2 La Commissione di Conciliazione è costituita da tre membri di cui due scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, presieduta dal Difensore Civico del Comune presso il quale viene depositato l’accordo.
3 La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione al Difensore Civico competente che deve convocarla entro 15 giorni e di segnalare per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui al precedente comma 2.
Capitolo II : CONTRATTI TRANSITORI ORDINARI
Ex art. 5 comma 1 della Legge 431/98 e art. 2 del D.M. 5.3.99
1. Durata da un mese a 18 mesi
2. Vengono individuate le seguenti fattispecie a soddisfacimento delle esigenze dei proprietari e degli inquilini, da documentare :
2.1 Esigenze dei proprietari :
Qualunque esigenza del locatore e dei suoi parenti sino al 2° grado, collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto come, a titolo esemplificativo, Matrimonio, Pensionamento, trasferimento per lavoro o aggiornamento professionale e simili.
2.2 Esigenze degli inquilini :
Qualunque esigenza del conduttore o dei componenti del suo nucleo familiare collegata ad eventi certi e documentabili da indicare sul contratto, come Matrimonio, Pensionamento, Mobilità o trasferta per lavoro, corsi professionali o di specializzazione.
Rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato con sede di lavoro in Comune diverso da quello di residenza.
Assegnazione di alloggio ERP, acquisto di alloggio in cooperativa o da privati che si renda disponibile per la consegna entro 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione, dimostrato con documentazione da indicare sul contratto.
Necessità di vicinanza a parenti fino al 4° grado bisognosi di assistenza e/o cure, da attestare con documentazione ufficiale da indicare sul contratto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del conduttore.
Missioni temporanee per esigenze militari, sanitarie, di polizia e simili.
3. Per la stipula del Contratto di cui al presente accordo é sufficiente la sussistenza di una delle suindicate esigenze in capo ad una sola delle parti contraenti purché espressamente citata nello stesso Contratto.
4. I Contratti di locazione realizzati sulla base dei criteri contenuti nel presente Capitolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando il Tipo di Contratto di cui all’Allegato B che forma parte integrante del presente accordo.
5. Per il Comune di Pisa si applicano i valori previsti dai contratti agevolati secondo il calcolo indicato nel precedente capitolo I; per i restanti Comuni della Provincia il Canone sarà determinato dalla libera contrattazione tra le parti, a richiesta assistite dalle rispettive Organizzazioni sindacali.
6. L’adeguamento ISTAT non è applicabile ai contratti transitori.
ALLEGATO A
LOCAZIONE ABITATIVA AGEVOLATA
(stipulato ai sensi dell’art.2, comma 3, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale
di seguito denominato locatore
assistito/a da:(2)...................... in persona di ......................
CONCEDE IN LOCAZIONE A
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale di seguito denominato conduttore identificato/a mediante (3) ...........................
assistito/a da:(2)...................... in persona di ......................
che accetta, per se’ e i suoi aventi causa, l’unita’ immobiliare posta in (), n. scala........interno. composta di
n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi’ dei seguenti elementi accessori indicare quali:
solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc..........
non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI:
proprieta’.............riscaldamento.............acqua...............altre......
COMUNICAZIONE ex articolo 8, comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992,n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359:
a estremi catastali identificativi dell’unita’ immobiliare:...............
b codice fiscale del locatore. ;
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: CERTIFICATO
DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:....................
La locazione e’ regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Durata). Il contratto e’ stipulato per la durata di anni 0 dal al , e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto e’ prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facolta’ di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l’immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all’articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l’immobile alle condizioni e con le modalita’ di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni ovvero per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione, il contratto e’ rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilita’ dell’alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilita’, agli usi per i quali ha esercitato la facolta’ di disdetta, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle stesse condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilita’ dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
ARTICOLO 2 (Canone). Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall’Accordo territoriale definito tra.................... e depositato il ........ presso il Comune di. / dal decreto di cui all’articolo 4,
comma 3, della legge n. 431/1998,e’ convenuto in euro 0,00 , importo che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero............., in n. rate
eguali anticipate di euro ........ciascuna,alle seguenti date. (4). Il canone e’ aggiornato annualmente nella
misura del 75% della variazione Istat.
ARTICOLO 3 (Garanzia).A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di Euro 00,00 pari a …… mensilità del canone, non imputabile in conto canoni. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell’unità immobiliare sia dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia ...............................
ARTICOLO 4 (Oneri accessori). Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/1998. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare
il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione anche tramite organizzazioni sindacali presso il locatore o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
ARTICOLO 5 (Spese di bollo e di registrazione). Le spese di bollo e le spese di registrazione per il presente contratto sono a carico dei contraenti in parti uguali. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
ARTICOLO 6 (Pagamento, risoluzione e prelazione). Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non puo’ venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone nonche’ di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilita’ del canone , costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392. La vendita dell’unita’ immobiliare locata in relazione alla quale viene /non viene concessa la prelazione al conduttore non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 7 (Uso). L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone con lui conviventi ............
Salvo espresso patto scritto contrario, e’ fatto divieto di sublocazione, sia totale sia parziale. Per la successione nel contratto si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404/1988.
ARTICOLO 8 (Recesso del conduttore). E’ facolta’ del conduttore recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi tramite lettera raccomandata almeno sei mesi prima.
ARTICOLO 9 (Consegna). Il conduttore dichiara di aver visitato l’unita’ immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unita’ immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresi’, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unita’ immobiliare, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ovvero di quanto risulta
dall’allegato verbale di consegna.
ARTICOLO 10 (Modifiche e danni). Il conduttore non puo’ apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita’ per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonche’ per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 11 (Assemblee). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unita’ immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprieta’ o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 12 (Impianti).Il conduttore in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale
nulla puo’ pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, del citato DPR.
ARTICOLO 13 (Accesso). Il conduttore deve consentire l’accesso all’unita’ immobiliare al locatore, al suo amministratore nonche’ ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l’unita’ immobiliare locata, il conduttore deve consentirne la visita in orari e con modalità concordate tra le parti oppure con le seguenti modalita’: ...........
ARTICOLO 14 (Commissione di conciliazione). Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
La Commissione di Conciliazione è costituita da tre membri di cui due scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, presieduta dal Difensore Civico del Comune presso il quale viene depositato l’accordo.
La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione al Difensore Civico che deve convocarla entro 15 giorni e di segnalare per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui al precedente comma 2.
ARTICOLO 15 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non puo’ aver luogo, e non puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n.
431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale. Altre clausole:......................
Letto, approvato e sottoscritto.
,
La parte locatrice La parte conduttrice
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente contratto.
La parte locatrice La parte conduttrice
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di anni tre.
ALLEGATO B
LOCAZIONE ABITATIVA DI NATURA TRANSITORIA
(stipulato ai sensi dell’art.5, comma 1, L. 9 dicembre 1998, n. 431)
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale
di seguito denominato locatore
assistito/a da:(2)....................... in persona di ........................
CONCEDE IN LOCAZIONE A
il Sig.(1) nato a il domiciliato in , codice fiscale
di seguito denominato conduttore
identificato/a mediante (3) ...........................assistito/a da:(2)........................ in persona di che
accetta, per se’ e i suoi aventi causa, l’unita’ immobiliare posta in (), n.scala........interno. composta di
n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresi’ dei seguenti elementi accessori indicare quali:
solaio,cantina,autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. non ammobiliata/ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti.
TABELLE MILLESIMALI:
proprieta’...............riscaldamento...............acqua...............altre. COMUNICAZIONE ex articolo 8,
comma 3, del decreto legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n.359: a estremi catastali identificativi dell’unita’ immobiliare:............... b codice fiscale del locatore..............................
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI: ....................
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA:....................
La locazione e’ regolata dalle pattuizioni seguenti.
ARTICOLO 1 (Durata). Il contratto e’ stipulato per la durata di mesi 0 (5) dal al , allorche’ cesserà senza bisogno di alcuna disdetta.
ARTICOLO 2 (Esigenza del locatore).(4) Il locatore, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 di cui il presente tipo di contratto costituisce l’allegato C e dall’Accordo tra......................... depositato il............... presso il Comune di. , dichiara la seguente
esigenza che giustifica la transitorieta’ del contratto: Il locatore
ha l’onere di confermare il verificarsi di quanto ha giustificato la stipula del presente contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata da inviarsi al conduttore entro. giorni prima della scadenza del
contratto. In caso di mancato invio della lettera o pure del venire meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorieta’, il contratto s’intende ricondotto alla durata prevista dall’articolo 2, comma 1, della legge n.
431/98. In ogni caso, ove il locatore abbia riacquistato la disponibilita’ dell’alloggio alla scadenza dichiarando di volerla adibire ad un uso determinato e non lo adibisca, nel termine dei sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilita’, a tale uso, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all’ articolo 2, comma 1, della legge n. 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilita’ dell’ultimo canone di locazione corrisposto.
ARTICOLO 3 (Esigenza del conduttore).(4) Ai sensi di quanto previsto dall’Accordo tra.............................................. depositato il.......... presso il comune di. , le parti concordano che la
presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l’esigenza di abitare l’unita’ immobiliare per un periodo non eccedente i........ mesi per il seguente motivo: , che
documenta allegando il presente contratto.........................................
ARTICOLO 4 (Canone). Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998 e dall’Accordo Territoriale stipulato il
………………………………………n. di prot. e’ convenuto in euro 0,00 , che il conduttore si
obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero............................, in n. rate eguali anticipate di
euro..................ciascuna, alle seguenti date: (4)
ARTICOLO 5 (Garanzia). A garanziadelle obbligazioni assunte con il presente contratto, il conduttore versa/non versa (4) al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza una somma di Euro10,00 pari a n. mensilita’ del canone (7), non imputabile in conto canoni e produttiva di interessi
legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. La garanzia cosi’ costituita viene resa al termine della locazione previa verifica dello stato dell’unita’ immobiliare e dell’osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: (4)
ARTICOLO 6 (Oneri accessori). Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n.431/98. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire in sede di consuntivo entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione anche tramite organizzazioni sindacali presso il locatore o il suo amministratore o l’amministratore condominiale, ove esistente dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell’anno precedente.
ARTICOLO 7 (Spese di bollo e registrazione). Le spese di bollo e le spese di registrazione per il presente contratto sono a carico dei contraenti in parti uguali. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo.
ARTICOLO 8 (Pagamento, risoluzione e prelazione). Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non puo’ venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone nonche’ di quant’altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilita’ del canone , costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 55 della legge n 392/78. La vendita dell’unita’ immobiliare locata in relazione della quale viene/non viene (4) concessa la prelazione al conduttore non costituisce motivo di risoluzione del contratto.
ARTICOLO 9 (Uso). L’immobile deve essere destinato esclusivamente a civile abitazione del conduttore e delle seguenti persone attualmente con lui conviventi. Salvo patto scritto contrario, e’ fatto divieto di sublocare o dare in comodato, ne’ in tutto ne’ in parte, l’unita’ immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
Per la successione nel contratto, si applica l’articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 404 del 1988.
ARTICOLO 10 (Recesso del conduttore). Il conduttore ha facolta’ di recedere per gravi motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno prima.
ARTICOLO 11 (Consegna). Il conduttore dichiara di aver visitato l’unita’ immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unita’ immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresi’, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, cosi’ come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: ovvero di quanto risulta
dall’allegato verbale di consegna.(4)
ARTICOLO 12 (Modifiche e danni). Il conduttore non puo’ apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilita’ per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonche’ per interruzioni incolpevoli dei servizi.
ARTICOLO 13 (Assemblee). Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell’unita’ immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell’assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalita’ di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d’aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso e con
l’osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull’assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprieta’ o da almeno tre conduttori.
ARTICOLO 14 (Impianti). Il conduttore in caso d’installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata si obbliga a servirsi unicamente dell’impianto relativo, restando sin d’ora il locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla puo’ pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all’impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 11, comma 2, dello stesso.
ARTICOLO 15 (Accesso). Il conduttore deve consentire l’accesso all’unita’ immobiliare al locatore, al suo amministratore nonche’ ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano motivandola ragione. Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l’unita’ immobiliare locata il conduttore deve consentire la visita all’unita’ immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi oppure con le seguenti modalita’: (4)
ARTICOLO 16 (Commissione di conciliazione). Ciascuna parte adirà, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine alla esatta applicazione dell’accordo territoriale, in precedenza citato anche in relazione al canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale.
La Commissione di Conciliazione è costituita da tre membri di cui due scelti tra gli appartenenti alle organizzazioni firmatarie del presente accordo sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, presieduta dal Difensore Civico del Comune presso il quale viene depositato l’accordo.
La parte interessata ha l’obbligo di chiedere l’attivazione della Commissione al Difensore Civico che deve convocarla entro 15 giorni e di segnalare per conoscenza anche alla controparte il proprio rappresentante sindacale di cui al precedente comma 2.
ARTICOLO 17 (Varie). A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli piu’ non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio di segreteria del Comune ove e’ situato l’immobile locato.
Qualunque modifica al presente contratto non puo’ aver luogo, e non puo’ essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice Civile, dalle leggi n. 392/78 e n.
431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonche’ alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed all’Accordo territoriale. Altre clausole.......................
Letto, approvato e sottoscritto.
La parte locatrice La parte conduttrice
A mente dell’articolo 1342, secondo comma, del Codice Civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 e 17 del presente contratto.
La parte locatrice La parte conduttrice
NOTE
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero d’iscrizione al Tribunale; nonche’ nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante.
(2) L’assistenza e’ facoltativa.
(3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all’autorita’ di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 21 marzo 1978,
n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all’autorita’ di P.S., ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98.
(4) Cancellare la parte che non interessa.
(5) La durata minima e’ di mesi uno e quella massima e’ di mesi diciotto.
(6) Cancellare delle lettere A, B e C le due che non interessano.
(7) Massimo tre mensilita’.
Allegato “E”
Accordo Territoriale del Comune di ai sensi della Legge 431/98 art. 2 comma 3
Verbale di consegna di unità immobiliare CONTRATTO AGEVOLATO
Locatore : nato il a ; Cod. Fisc.
Conduttore : nato il a , Cod. Fisc.
Unità Immobiliare : Ubicazione: Comune di Via
Composizione superficie convenzionale : Mq. compl. , di cui :
(Alloggio mq. , Balconi mq. , (x 0,25) Garage mq. , (x 0,60) Posto auto mq , (x 0,30) Giardino esclus. mq. , (x 0,10) Coefficiente correttivo della superficie %
Zona omogenea di appartenenza : Zona
Tipologia dell’Unità Immobiliare : Tipo
Vetustà anni
Sub fascia di canone : Valore concordato €. a mq.
Alloggio Arredato : arredato/non arredato Altre eventuali correttivi : Canone mensile : €.
Eventuali note e pattuizioni :
Il presente verbale di consegna di unità immobiliare ad uso abitativo è parte integrante e sostanziale del Contratto di locazione stipulato il , nel rispetto
dell’Accordo Territoriale del Comune di depositato presso la casa
Comunale il al n. di protocollo dell’Archivio Generale.
Il Locatore Il Conduttore
Le Organizzazioni Sindacali che hanno prestato assistenza :
Allegato “F”
Accordo Territoriale del Comune di ai sensi della Legge 431/98 art. 5 comma 1
Verbale di consegna di unità immobiliare CONTRATTO TRANSITORIO
Locatore : nato il a ; Cod. Fisc.
Conduttore : nato il a , Cod. Fisc.
Unità Immobiliare : Ubicazione: Comune di Via
Composizione superficie convenzionale : Mq. compl. , di cui :
(Alloggio mq. , Balconi mq. , (x 0,25) Garage mq. , (x 0,60) Posto auto mq , (x 0,30) Giardino esclus. mq. , (x 0,10) Coefficiente correttivo della superficie %
Zona omogenea di appartenenza : Zona
Tipologia dell’Unità Immobiliare : Tipo
Vetustà anni
Sub fascia di canone : Valore concordato €. a mq.
Alloggio Arredato : arredato/non arredato Altre eventuali correttivi : Canone mensile : €.
Esigenza transitoria Conduttore o Locatore Eventuali note e pattuizioni :
Il presente verbale di consegna di unità immobiliare ad uso abitativo è parte integrante e sostanziale del Contratto di locazione stipulato il , nel rispetto
dell’Accordo Territoriale del Comune di depositato presso la casa
Comunale il al n. di protocollo dell’Archivio Generale.
Il Locatore Il Conduttore
Le Organizzazioni Sindacali che hanno prestato assistenza :
Sottoscrivano il presente accordo:
U.P.P.I.
CONFEDILIZIA
A.PP.C
UNIONE INQUILINI
SICET
SUNIA
UNIAT