INTEGRATIVO
OGGETTO:
INTEGRATIVO
SOTTOSCRIZIONE
DEFINITIVA
CONTRATTO
DECENTRATO
“SUI
CRITERI
E
SULL’AMMONTARE
DESTINATO
ALLE
PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020”.
Considerato, che in data 03/12/2020 è stata sottoscritta l’ipotesi di C.D.I relativa ai criteri e all’ammontare destinato alle Progressioni Orizzontali anno 2020.
Che in data 14/12/2020 il Collegio dei Revisori ha sottoscritto le relazioni “Tecnico-finanziaria” ed “Illustrativa” (art. 40 c. 3 sexies del D.Lgs. 165/2001), attestanti la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge (artt. 40 bis, comma 1);
Vista l’autorizzazione a sottoscrivere il predetto accordo deliberata dalla Giunta Comunale con delibera n. 203 del 16/12/2020;
Le parti procedono alla sottoscrizione definitiva del seguente accordo:
C.D.I. SUI CRITERI E SULL’AMMONTARE DESTINATO ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI ANNO 2020
Premesso, che in data 25/10/2019 è stato stipulato in via definitiva il Contratto Decentrato Integrativo del Comune di Vicenza per il triennio 2019/2021.
Considerato, che l’art. 22 comma 1, del sopra citato C.D.I. dispone che “per ciascun anno successivo al 2019, le parti si impegnano a stipulare un accordo che disciplini i criteri e l’ammontare destinato per le progressioni economiche orizzontali anno 2020/2021”;
Visto l’art. 7, comma 4, del CCNL 21/05/2018, che individua fra le materie oggetto di contrattazione integrativa la disciplina di cui all’oggetto;
Visto altresì l’art. 8 del medesimo CCNL, il quale dispone che “il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all’art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse fra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale”;
Atteso che, con determina dirigenziale n. 830 del 22/05/2020 si è proceduto alla costituzione del Fondo risorse decentrate del personale comparto nella quale si da atto che si procederà a ricalcolare il limite del trattamento accessorio ai sensi dell’art. 33 c. 2 del D.L. n. 34 /2019, qualora il personale in servizio al 31/12/2020 risultasse maggiore al numero rilevato al 31/12/2018;
Visti gli artt. 67 e 68 del CCNL 21/05/2018, ad oggetto rispettivamente “Fondo risorse decentrate: costituzione” e “Fondo risorse decentrate: utilizzo”;
LE PARTI
Propongono, relativamente all’art. 22 “Progressioni economiche (art. 16, CCNL 2018)” C.D.I. 2019/2021 sottoscritto il 25/10/2019:
1. di sostituire il c. 4 con il seguente:
4. Le parti concordano sull’effettuazione di un ciclo di progressioni orizzontali con decorrenza dall'1.1.2020. I passaggi per l’anno 2020 sono effettuati, per una quota del fondo pari ad euro 210.000,00 su base annua.
2. di sostituire il c. 15 con il seguente:
15. La graduatoria, unica per ciascuna categoria economica, è formulata sulla base della somma del punteggio attribuito per la valutazione individuale e del punteggio attribuito per l’esperienza maturata.
Ai fini dell'attribuzione della progressione si procede all'assegnazione al dipendente risultato primo in graduatoria per ciascuna categoria economica a partire dalla più bassa proseguendo con il medesimo criterio fino al raggiungimento del limite massimo di progressioni nella categoria economica ad un massimo del 50% degli aventi diritto riferiti alla categoria economica, con arrotondamento per difetto, o fino all'esaurimento del budget stanziato ai sensi del c. 4 a seconda di quale dei due limiti sia raggiunto prima. Una volta terminata l’attribuzione come sopra specificato qualora residui disponibilità di budget si procederà ad
attribuire a tutte le categorie economiche la progressione attraverso lo scorrimento della graduatoria, a partire dalla categoria economica più bassa, con precedenza alle categorie per le quali si era proceduto all’arrotondamento per difetto. Si procederà con il medesimo criterio fino all’esaurimento del budget o fino all’attribuzione della progressione al 50% del totale dei dipendenti in possesso dei requisiti per poter partecipare alla selezione a seconda di quale dei due limiti sia raggiunto prima.
3. di integrare il c. 17 con il seguente periodo:
Tale nuova progressione, si somma a quelle già attribuite in sede di prima assegnazione ai fini del rispetto del limite del 50% di cui al c. 15 ultimo periodo.
4. di abrogare il c. 19
Vicenza, 23/12/2020
Delegazione trattante di Parte pubblica | Nominativi | Firma |
Presidente | Xxxxxxxx Xxxxx | FIRMATO |
Delegazione trattante di Parte sindacale | Nominativi | Firma |
F.P. C.G.I.L. | Xxxxxx Xxxxxxxxxxx | FIRMATO |
C.I.S.L. F.P. | Xxxxxxx Xxxxxxxx | FIRMATO |
U.I.L. - F.P.L. | Xxxxxx Xxxxxx | FIRMATO |
CSA RAL | Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx | FIRMATO |
RSU | FIRMATO |