Contract
M 09.10 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica
TERMINI E DEFINIZIONI
Agli effetti del presente Contratto valgono le seguenti definizioni:
AEEGSI: l’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico;
Cliente: l’utente, persona fisica o giuridica, rientrante nella categoria di “cliente finale” ai sensi del Decreto Legislativo n.164/2000 e che richiede al Fornitore la fornitura del Servi- zio alle condizioni previste dal Contratto;
Codice di condotta commerciale: è il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali, approvato con deliberazione 8 luglio 2010, ARG/com 104/10, come successivamente modificato e integrato;
FAC-SIMILE
Contratto: congiuntamente, le presenti Condizioni Generali e Richiesta di Fornitura di Energia Elettrica, comprensive di: Offerta economica; Nota Informativa per il Cliente; Informativa sul bonus sociale; Elenco punti di prelievo (nel caso di forniture multisito); Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sulla titolarità, regolare possesso o regolare detenzione dell’immobile per il quale è richiesta la fornitura; Distributore: è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell'art.9 del D.L. n. 79/99 e con il quale il Fornitore stipula il contrat- to per il servizio di distribuzione;
Fornitore: Green Network S.p.A., è la controparte commerciale del Cliente, ossia il sog- getto parte venditrice di un Contratto di somministrazione con il Cliente;
Parti: Fornitore e il Cliente, congiuntamente ed indistintamente;
Prezzo: l’ammontare complessivo derivante dalla somma dei prezzi, costi, oneri indicati nella Proposta - specificamente, nell’Offerta Economica - e nelle presenti Condizioni Ge- nerali per l’energia elettrica fornita al Cliente;
Servizio: la somministrazione di energia elettrica e dei servizi associati dal Fornitore al Cliente ai sensi del presente Contratto, secondo le caratteristiche tecniche e la tipologia del Servizio specificati nell’Offerta Economica, alle condizioni ed ai termini di cui al Con- tratto;
Servizio Clienti: il servizio di assistenza, di rilascio di informazioni di natura tecnica e/o commerciale sul Servizio e di ricezione dei reclami del Cliente messo a disposizione dal Fornitore tramite il proprio Call Center al n. 000.000.000 nonché il sito internet del Forni- tore xxx.xxxxxxxxxxxx.xx;
Sito/i: il/i punto/i di prelievo di energia elettrica, specificato/i nella Proposta, presso cui Green Network S.p.A. mette a disposizione del Cliente l’energia elettrica;
Sportello per il consumatore: è lo Sportello che fornisce informazioni, assistenza e tutela ai clienti finali e ai consumatori-produttori di energia elettrica e gas;
Terna: è la società Terna s.p.a.;
TIC: è il Testo integrato delle condizioni economiche per l’erogazione del servizio di con- nessione per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicem- bre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
TICO: è il Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle con- troversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, approvato con deliberazione 05 maggio 2016 209/2016/E/com, come successivamente modificato e integrato;
TIF: è il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio, approvato con deliberazione 04 agosto 2016, 463/2016/R/com, come successi- vamente modificato e integrato;
TIME: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato; TIMOE: è il Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
TIQV: è il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, approvato dall’AEEGSI con deliberazione 21 luglio 2016 413/2016/R/com, come successivamente modificato e integrato;
TIQE: è il Testo Integrato per la Regolazione output-based dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
TIS: è il Testo integrato per la Regolazione delle partite fisiche ed economiche del servi- zio di dispacciamento (settlement), approvato con deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09, come successivamente modificato e integrato;
TIT: è il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2016-2019, approvato con deliberazione 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, come successivamente modificato e integrato;
TIV: è il Testo integrato delle disposizioni dell’AEEGSI per l’erogazione dei servizi di vendi- ta dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, approvato con deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integra- to.
1. OGGETTO DEL CONTRATTO
Oggetto del presente Contratto (“Contratto”) è la fornitura di energia elettrica e la messa a disposizione di potenza, da parte del fornitore Green Network S.p.A., al Cliente, definiti
congiuntamente le “Parti” e singolarmente la “Parte”, presso ciascuno dei siti individuati (“sito” e/o “siti” e/o “punto/i di prelievo”), con le modalità indicate ed alle condizioni in questa sede pattuite. L’energia elettrica e la potenza fornite, ai sensi del presente Contratto, do- vranno essere utilizzate dal Cliente solo ed esclusivamente in conformità all’uso da costui dichiarato e per alimentare i propri siti e pertanto l’energia non potrà essere ceduta sotto qualsiasi forma, anche gratuitamente, a terzi. Formano oggetto del Contratto anche il man- dato gratuito alla stipula, in favore del Fornitore, o di idonei soggetti da questi individuati, nell’interesse del Cliente, dei contratti di dispacciamento e trasporto dell’energia elettrica (quest’ultimo valido per i servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica), rispet- tivamente, con Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A. – e con il Distributore territorialmen- te competente (“Distributore”); il Fornitore porrà in essere tutto quanto necessario ed oppor- tuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti e rego- lerà i servizi connessi ai citati contratti di dispacciamento e trasporto anche in base a quan- to previsto dal TIMOE. Così come previsto dal TIMOE, l’efficacia e l’esecuzione del presen- te Contratto sono sospensivamente e/o risolutivamente condizionate, ove l’esecuzione di quest’ultimo dovesse avere avuto inizio, alla non sospensione del Cliente per morosità al momento dell’acquisizione del Cliente da parte del Fornitore. Il Distributore mette infatti a disposizione del Fornitore informazioni circa la presenza o meno di una richiesta di inden- nizzo, il mercato di provenienza e le date di eventuali richieste di sospensione da parte di altri operatori, o di switching da parte del Cliente, qualora eseguite negli ultimi 12 mesi. Il Cliente dichiara di non versare in condizione di sospensione, così come previsto dal TI- MOE, al momento dell’acquisizione da parte del Fornitore, potendo il Fornitore, in caso contrario, recedere dal Contratto con diritto al rimborso delle spese sostenute e all’eventuale ulteriore risarcimento del danno. I servizi di cui al Contratto cesseranno alla data di risoluzione e/o recesso per qualsivoglia causa.
2. DICHIARAZIONI
a) Il Cliente dichiara di essere in possesso del numero di partita IVA regolarmente attribuito dall’Ufficio delle Agenzie dell’Entrate competente e pertanto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 30, della legge n. 239/2004, che ha recepito la Direttiva Europea 2003/54/CE, di essere Cliente Idoneo per i propri siti indicati nel Contratto;
b) il Cliente dichiara che l’acquisto dell’energia elettrica, oggetto del presente Contratto, è
destinata esclusivamente ad alimentare i propri siti;
c) il Cliente dichiara che i punti di prelievo indicati nel Contratto risultano già adeguatamen- te collegati alla rete elettrica di distribuzione locale;
d) il Cliente dichiara di avere manifestato l’interesse ad approvvigionarsi per il suo intero fabbisogno di energia elettrica in via esclusiva dal Fornitore che è in grado di soddisfare tale fabbisogno;
e) il Cliente dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di forni- tura e di essere libero da qualsiasi impegno contrattuale;
f) il Cliente garantisce al Fornitore che, alla data di sottoscrizione del presente Contratto e comunque alla data di decorrenza della fornitura di energia elettrica, qualora i siti di fornitu- ra fossero provenienti dal mercato di salvaguardia, non risultano debiti nei confronti dell’esercente di tale mercato per i propri siti relativi al presente Contratto. Resta inteso che, nell’ipotesi in cui il Cliente risultasse moroso nei confronti dell’esercente la salvaguar- dia, fatto salvo il diritto del Fornitore di risolvere il Contratto per i citati siti o per tutti i siti oggetto del Contratto, il Cliente provvederà al pagamento integrale delle partite economiche che potrebbero essere imputate direttamente o indirettamente al Fornitore ai sensi dell’art. 13 del TIMOE, entro il termine contrattualmente previsto per il pagamento dei corrispettivi a suo carico o, se diverso, entro quello previsto nella fattura di addebito;
g) il Cliente, con la sottoscrizione del Contratto, conferisce mandato con rappresentanza a Green Network S.p.A. perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la co- municazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito e con espresso esonero dall’obbligo di rendiconto.
3. SERVIZI DI RETE, MANDATI E RELATIVI CORRISPETTIVI/ONERI
In applicazione di quanto stabilito dalla delibera dell’AEEGSI n. 111/06 e s.m.i., il Cliente conferisce mandato senza rappresentanza per la sottoscrizione dei contratti di trasmissio- ne, distribuzione e dispacciamento dell’energia elettrica di cui all'art. 4 dell'Allegato A alla citata delibera. Inoltre il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto, in applica- zione di quanto stabilito dal TIT e dal TIQE, conferisce mandato irrevocabile con rappre- sentanza per la sottoscrizione delle Condizioni Tecniche allegate al Contratto di trasporto, il cui contenuto il Cliente dichiara di conoscere anche in quanto disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, consapevole che l’accettazione delle stesse è condizione necessa- ria per l’attivazione ed il mantenimento del servizio di trasporto e conferisce mandato irrevocabile senza rappresentanza per lo svolgimento presso il Distributore delle attività di gestione della connessione dei punti di prelievo, richiedendo fin d’ora l’espletamento di quanto necessario all’attivazione dei punti di prelievo, fermo restando che il Cliente sarà titolare di ogni rapporto giuridico con il Distributore, inerente la connessione alla rete dei propri siti ed impianti. Eventuali richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei siti alla rete elettrica, di cui al TIQE, dovranno essere inoltrate
Rev. 170105
M 09.10 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica
FAC-SIMILE
al Distributore tramite il Fornitore o soggetto da questi individuato, che opererà in qualità di mandatario; il Fornitore applicherà al Cliente, oltre ai contributi in quota fissa di cui al TIC, ove applicati dal Distributore, un contributo in quota fissa pari a 23,00 euro, per cia- scuna prestazione relativa a: voltura, disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, disattivazione della fornitura a seguito di morosità, riattivazione della fornitura a se- guito di morosità, variazione di potenza di un punto già attivo su richiesta del cliente. Tale mandato è a titolo gratuito, fatta salva la corresponsione da parte del Cliente al Fornitore degli importi necessari per l’esecuzione del mandato e per l’adempimento delle obbliga- zioni che a tal fine il Fornitore avrà contratto in proprio nome. Il Fornitore accetta il suddet- to mandato attraverso l’esecuzione delle attività che si rendano necessarie presso il Di- stributore per l’attivazione dei punti di prelievo. L’incarico cesserà alla data di cessazione per qualsiasi causa del Contratto. Saranno posti a carico del Cliente tutti i corrispettivi per il servizio di dispacciamento previsti dalle delibere dell’AEEGSI n. 111/06 e ARG/elt 107/09 e s.m.i. (“107/09”) e dai relativi allegati, applicati anche alle perdite di energia elettrica sulle reti di distribuzione, come definite dalla stessa AEEGSI, nonché ogni even- tuale altro onere e/o costo accessorio per il mercato nelle misure stabilite dall’AEEGSI ed ogni ulteriore corrispettivo che dovesse essere in futuro introdotto da Terna, ovvero da altre Autorità competenti in materia. I corrispettivi dovuti al Fornitore per il servizio di tra- sporto, comprensivi delle componenti A, UC ed MCT previste dal TIT, corrispondenti all’opzione tariffaria fissata dal Distributore ed applicata in relazione a ciascun sito, saran- no posti interamente a carico del Cliente.
4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E AVVIO DELLA FORNITURA
La presente proposta sarà irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 1329 del Codice Civile, per un periodo di 45 (quarantacinque) giorni solari, scaduti i quali e in difetto di accettazione espressa da parte del Fornitore, la stessa s’intenderà automaticamente re- vocata e diverrà inefficace. Il Cliente sceglie se ricevere copia integrale del Contratto, su supporto durevole, o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica specificato in fase di stipula del Contratto, o in formato cartaceo all'indirizzo indicato in fase di stipula del Contratto. Il Contratto si intende perfezionato, senza costi, nel momento in cui il Cliente riceve la co- municazione di avvenuta conclusione del Contratto da parte del Fornitore, ovvero con il ricevimento dell’accettazione, espressa tramite lettera di conferma, da parte del Fornitore. Quale data di ricevimento della citata lettera di conferma, si intende il decimo giorno suc- cessivo alla data di invio della stessa. Nessuna responsabilità, di tipo contrattuale o extra- contrattuale, potrà essere ascritta al primo, nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il Con- tratto non dovesse essere perfezionato. Il Fornitore si riserva il diritto, dopo l’invio della lettera di conferma al Cliente e prima di dare seguito alla richiesta di attivazione della fornitura, di effettuare valutazioni sull’affidabilità creditizia del Cliente (credit check). Nel caso in cui tale verifica dovesse dare esito negativo, o comunque essere ritenuta non soddisfacente, il Fornitore avrà la facoltà di non dare seguito all’attivazione della fornitura e di recedere dal presente Contratto. In caso di esito negativo, il Fornitore ne darà comu- nicazione al Cliente nel termine di 60 giorni dalla conclusione del Contratto, oltre il quale le condizioni sospensive si intenderanno verificate positivamente. Si ricorda che la fornitu- ra è sottoposta alle seguenti condizioni: che il Cliente abbia ottenuto, a propria cura, da parte del proprietario dell'immobile nel quale si trova il sito, l'autorizzazione all'esecuzione, mantenimento in opera ed esercizio degli impianti necessari; detti impianti restano di pro- prietà del Distributore e potranno essere utilizzati anche per connessioni di altri Clienti; gli impianti del Cliente, nel/i sito/i oggetto del Contratto, soddisfano, anche in considerazione dei pregressi oneri di allacciamento alla rete, le regole tecniche di connessione relative alla rete di appartenenza, secondo la normativa vigente; che il Cliente versi quanto dovuto per contribuire alle spese per la connessione, secondo quanto previsto dalle norme in vigore, dal TIC, e versi il contributo in quota fissa previsto dall’AEEGSI, così come specificato di seguito; che il Cliente abbia inoltre - con oneri a proprio carico - realizzato le opere murarie o manufatti comunque necessari per l'alloggiamento delle apparecchiature di consegna dell'energia e di misura con agevole accesso da strada aperta al pubblico. Nel caso in cui l'allacciamento non fosse realizzato per cause indipendenti dal Fornitore e/o dal Distributo- re, il contratto si intenderà risolto per impossibilità sopravvenuta ed il Fornitore restituirà il contributo versato detraendo dal medesimo le spese sostenute e l'ammontare dell'IVA relativa, se dovuta; all'ottenimento e permanenza delle autorizzazioni, permessi, servitù e quant'altro necessario alla costruzione ed esercizio degli impianti occorrenti. L'allacciamen- to avverrà - a cura del Distributore - entro i termini previsti dall'AEEGSI.
Il Cliente dichiara che il valore di "potenza disponibile", per cui ha corrisposto gli oneri di allacciamento, corrisponde al fabbisogno massimo di potenza e conviene che tale valore si intende a tutti gli effetti come livello di potenza massima prelevabile e reso disponibile dal Distributore. Non sono consentiti prelievi eccedenti la "potenza disponibile". Il Distributore si riserva di installare dispositivi per la limitazione della potenza prelevata. In caso di prelievi sistematici eccedenti la potenza disponibile il Distributore si riserva di far adeguare la po- tenza disponibile così come previsto dalla normativa vigente. Il Fornitore addebiterà al Cliente, i costi esposti dal Distributore. In ogni caso, il Cliente risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o Distributore o ai terzi in conseguenza di un prelievo eccedente la "potenza disponibile", anche se relativi alla qualità del servizio.
Il Cliente sceglie se ricevere copia integrale del Contratto, su supporto durevole, o via e- mail all'indirizzo di posta elettronica specificato in fase di stipula del Contratto, o in formato cartaceo all'indirizzo indicato in fase di stipula del Contratto.
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
In deroga a quanto previsto dal TIF, per tutti i clienti la fatturazione della fornitura è effet- tuata con cadenza bimestrale. La sola prima fattura verrà emessa dopo il primo mese di fornitura. Tale periodicità potrà essere variata dal Fornitore previa comunicazione specifi- ca al Cliente. La fattura (o bolletta) viene emessa in modalità elettronica, salvo diversa indicazione del Cliente espressa in fase di sottoscrizione del presente Contratto. In tal caso la fattura verrà emessa in formato cartaceo ed inviata tramite posta ordinaria all’indirizzo di fornitura indicato dallo stesso Cliente, riservandosi il Fornitore il diritto di addebitare al Cliente le spese di spedizione. Per i clienti in bassa tensione, le fatture di periodo saranno emesse entro 45 giorni solari dall’ultimo giorno di consumo addebitato al Cliente nella medesima fattura. Nel caso in cui non dovessero rendersi disponibili i dati di misura dell’energia elettrica prelevata dal Cliente, forniti dal Distributore, ed in mancan- za di autolettura fornita dal Cliente e validata dal Distributore, il Fornitore si riserva la facoltà di fatturare in stima la fornitura. In tal caso, il Fornitore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del Cliente, come forniti dal Distributore ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili alla determinazione dei prelievi del cliente finale. Il Fornitore procederà ad effettuare, sulla prima fattura utile, il congua- glio dei consumi reali, esclusivamente nel momento in cui essi siano resi disponibili dal Distributore, rispetto a quanto fatturato in stima, o a fronte di autolettura comunicata dal Cliente e validata dal Distributore. Il Cliente si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro il giorno 24 del mese di emissione della fattura, accreditando i relativi importi sul conto corrente bancario comunicato dal Fornitore. L’accredito sul conto corrente bancario del Fornitore costituisce l’unica modalità di adempimento delle obbligazioni di pagamento del Cliente e a tal fine, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, il Cliente consegna al Fornitore copia del modulo di domiciliazione ban- caria (SDD) con timbro di avvenuta presentazione. Il Cliente si impegna a non revocare la domiciliazione bancaria per l’intera durata del Contratto. Qualora l’intervallo di tempo intercorrente tra la data di emissione della fattura ed il termine per il pagamento sopra indicato risultasse inferiore a quindici giorni, la data di scadenza del termine per il pa- gamento si intende automaticamente posticipata al quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della fattura. È facoltà del Fornitore cedere in tutto in parte i crediti derivanti dalla fornitura di energia elettrica di cui al presente Contratto; in tale caso il Cliente con la sottoscrizione del presente Contratto presta sin d’ora la propria accetta- zione a tale cessione. Il pagamento delle fatture emesse non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, né può essere compensato con eventuali crediti che il Cliente può vantare nei confronti del Fornitore. I costi di gestione ammini- strativa non sono compresi nei corrispettivi previsti per la fornitura ed il Fornitore appli- cherà un corrispettivo di cinque (5) euro mensili per ogni punto di prelievo come costi di gestione amministrativa, a copertura dei costi diretti di funzionamento del Fornitore e dell’incidenza della morosità dei clienti finali serviti dal Fornitore. In caso di omesso, parziale o ritardato pagamento delle fatture, ferma restando l’applicazione degli inte- ressi di cui al D. Lgs 231/2002, o in caso di revoca della domiciliazione bancaria, il Contratto si risolverà automaticamente ai sensi dell’art. 1456 C.C. Resta salva la facol- tà del Fornitore, in pendenza della dichiarazione di volersi avvalere della clausola riso- lutiva espressa, di inviare al Cliente constatazioni di intervenuto inadempimento al fine di consentire eventualmente al Cliente di ripristinare la corretta esecuzione del Contrat- to. Successivamente alla cessazione della fornitura per qualsiasi causa intervenuta, al Cliente saranno, altresì, addebitati o accreditati gli eventuali importi conseguenti a retti- fiche o conguagli di fatturazione anche in base alla lettura finale da parte del Distributo- re. Il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’applicazione dell’IVA ridotta al 10%, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del Contratto. Analogamente, il Cliente che si trovi nelle condizioni per richiedere l’emissione di fattu- re senza applicazione dell’IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8 -bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d’Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d’Intento dovrà essere prodotta all’atto della sottoscrizione del Contratto per l’anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Il Cliente si impegna a comunicare al Fornitore, per iscritto, il venir meno delle condizioni per l’applicazione dell’IVA ridotta o eventuale revoca della Dichiarazioni d’Intento, al momento della perdita/revoca. Indipendentemente dalla risoluzione del Contratto, nel caso in cui il Cliente non provveda al pagamento della fattura inviata dal Fornitore entro i termini indicati nella medesima fattura, è diritto del Fornitore attivare la procedura di messa in mora secondo i termini e le modalità previste dal TIMOE.
Il Fornitore, in caso di morosità da parte del Cliente, avrà il diritto di addebitare a
quest’ultimo il costo forfettario di 5 euro relativo all’invio della diffida a mezzo racco-
Rev. 170105
M 09.10 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica
mandata a/r.
Il Fornitore decorso il termine di scadenza di pagamento indicata nei documenti di fat- turazione ovvero, nel caso in cui il cliente abbia richiesto anche la somministrazione di gas naturale e abbia omesso o parzialmente pagato le fatture relative a tale servizio e sia decorso il termine di scadenza di pagamento indicato nei relativi documenti di fattu- razione, avrà il diritto:
FAC-SIMILE
a) di attivare le procedure previste in caso di morosità del Cliente e, decorsi 15 giorni solari dalla ricezione da parte di quest’ultimo della raccomandata di messa in mora, oppure decorsi 20 giorni solari dalla data di emissione della lettera di costituzione in mora, in caso di mancato pagamento, di intraprendere la procedura di sospensione della fornitura, previa eventuale riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile, prevista per i soli clienti in bassa tensione qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore. Decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza dispo- nibile, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente, verrà effettuata la sospensione della fornitura;
b) di richiedere all’impresa distributrice, in caso di morosità del Cliente, la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del me- desimo Cliente, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 giorni lavo- rativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente capoverso a);
c) di richiedere al Cliente finale il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riatti- vazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità per l’energia elet- trica e il gas.
Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento delle somme dovute inviando l’evidenza (n. di CRO del bonifico) al numero di fax 000.000.000.
Il Cliente, infine, avrà diritto ad un indennizzo automatico, per un importo pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 del TIMOE nonostante il man- cato invio della comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza di cui al comma 3.4 del TIMOE nonostante alterna- tivamente:
1. il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento;
2. il mancato rispetto del termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il fornitore non sia in grado di documentare la data di invio;
3. il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’impresa distributrice per la sospensione della forni- tura.
Per i clienti in bassa tensione è previsto che in caso di mancato rispetto della periodicità di fatturazione prevista e in caso di fatturazione di importi anomali di cui all'art.9 del TIQV, il Fornitore offre la possibilità di rateizzare quanto fatturato. Tale informazione sarà inclusa nella stessa bolletta relativa al pagamento rateizzabile. Le rate, non cumulabili, avranno una frequenza corrispondente a quella di fatturazione, fatta salva la facoltà del Fornitore di imputarle a mezzo di documenti diversi dalla fattura e di inviarle separata- mente. Il Fornitore potrà richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal rice- vimento della richiesta di rateizzazione da parte del cliente, oppure entro la scadenza del termine per richiedere la rateizzazione. In tale ultimo caso, il venditore provvede ad alle- gare alla fattura oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al cliente finale il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il cliente che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Modalità e tempi di dilazione verranno concordati con il Cliente tramite gli uffici del Fornitore o me- diante eventuali altre modalità indicate in bolletta, tenendo conto delle prescrizioni regola- torie che prevedono che salvo diverso accordo tra le Parti, il corrispettivo dovuto è diviso in un numero di rate successive di ammontare costante pari almeno al numero delle bol- lette stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio o comunque non inferiore a due. In ogni caso, il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provve- da alla richiesta del beneficio entro 10 giorni dal termine di scadenza della bolletta rateiz- zabile, perde il diritto alla rateizzazione. Qualora non fossero rispettati i termini relativi all’emissione della fattura di periodo e/o della fattura di chiusura, di cui sopra, al Cliente sono riconosciuti gli indennizzi automatici previsti dal TIF.
6. MISURA
Il Distributore è l’unico responsabile della misura dell’energia elettrica e della potenza, motivo per il quale il Cliente potrà far valere ogni eccezione e/o pretesa inerente la misu- ra, solo nei confronti del Distributore. Il Fornitore mette a disposizione del Cliente una modalità di raccolta dell’autolettura, con la specifica finestra temporale, entro cui comu-
nicare tale dato, indicata nei documenti di fatturazione del Fornitore. Tale dato verrà utilizzato ai fini della fatturazione dei consumi, qualora validato dal Distributore e in as- senza del dato effettivo di consumo del Cliente comunicato dal Distributore.
7. FASCE ORARIE
Le fasce orarie F1, F2 ed F3 sono definite in conformità a quanto previsto nella delibe- ra dell’AEEGSI n. 181/06 e successive modifiche ed integrazioni. Le fasce orarie Peak ed Off Peak sono così definite: ore di “Peak” sono le ore comprese tra le 08:00 e le 19:00 di tutti i giorni dell’anno dal lunedì al venerdì; ore di “Off-Peak” sono le ore com- prese tra le 00:00 e le 08:00 e tra le 19:00 e le 24:00 di tutti i giorni dal lunedì al vener- dì e tutte le ore del sabato e della domenica dell’intero anno e dei giorni festivi. Nel caso in cui il contatore non sia atto a rilevare i consumi orari mai con-sumi sulle fasce F1, F2 ed F3 ed il prezzo sia articolato sulle fasce Peak-Off Peak, si userà il seguente schema di ripartizione: Volumi in Peak: 100% F1 + 12% F2 + 3% F3; Volumi in Off Peak: 88% F2 + 97% F3 (essendo F1, F2 ed F3 i volumi registrati nelle rispettive fa- sce).
8. CORRISPETTIVI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore i corrispettivi per la fornitura di energia elettrica di cui al modulo “Offerta Economica” che costituisce parte integrante delle pre- senti Condizioni Generali di Contratto e il corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali svolte dal Fornitore, di importo equivalente al valore del corrispettivo di commercializzazione e vendita per i costi sostenuti da un operatore sul mercato libero (PCV) così come definito dall’AEEGSI nel TIV. I corrispettivi unitari (monorari e multiora- ri) riportati nel modulo Offerta economica non sono comprensivi dei costi relativi alle perdite di energia in rete, quantificate secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall’AEEGSI, e pertanto saranno applicati alla totalità dell’energia elettrica in riconsegna aumentata delle relative perdite. Selezionando l’opzione Energia Verde, il 100% dell’energia elettrica fornita da Green Network S.p.A. al Cliente sarà compensata da energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili (idroelettrici, eolici, fotovoltaici, geotermici, alimentati da maree e moto ondoso, da biomassa o da biogas). In particolare Green Network S.p.A. annullerà appositi certificati che attestano il soste- gno alla produzione di energia elettrica da impianti da fonti rinnovabili in favore del Clien- te, per quantitativi corrispondente ai volumi di energia elettrica fatturati da Green Net- work S.p.A. ai clienti stessi. In caso di sostituzione del misuratore monorario con uno multiorario (tipo GME) o nel caso in cui il Distributore rendesse disponibili i prelievi ag- gregati in fasce, i corrispettivi applicati saranno quelli relativi ai siti multiorari articolati sulle tre fasce (F1, F2 ed F3). Il Cliente, per tutto il periodo di efficacia del Contratto, conferisce in esclusiva mandato irrevocabile e gratuito al Fornitore, o a idonei soggetti da questa individuati, per la partecipazione all’assegnazione di capacità di interconnes- sione con l’estero e/o alle assegnazione di coperture dal rischio associate ai differenziali di prezzo tra le zone e per l’assegnazione di bande di capacità produttiva nazionali (c.d. energia Cip6) su base annuale e/o per periodi temporali di durata inferiore; quindi i corri- spettivi unitari comprendono il vantaggio conseguibile dal Fornitore, relativamente ad assegnazioni di energia CIP6 e di energia di importazione, che resterà di titolarità di quest’ultimo nella misura definita dall’AEEGSI ovvero da altre istituzioni competenti in materia. Tutti i corrispettivi previsti dal Contratto ed inerenti la fornitura sono da conside- rarsi al netto di qualsiasi diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future i cui oneri sono a carico del Cliente, salvo che non siano espressamente posti, dalla legge o dal Contratto a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Salvo diverse disposizio- ni di legge o regolamentari, il Fornitore effettuerà le dichiarazioni di legge e i relativi pa- gamenti presso gli UTF e/o Dogane competenti. Il Contratto è soggetto a registrazione soltanto in caso d’uso ed in misura fissa; l’imposta di bollo è a carico del Fornitore.
Il Fornitore si riserva di fatturare un corrispettivo forfettario, applicato ai consumi di ener-
gia prelevata, comprensivi delle perdite di rete, posto al massimo pari a 6 €/MWh a co- pertura degli sbilanciamenti nel periodo oggetto del computo, presso tutti i siti nella sua titolarità in qualità di utente del dispacciamento. Il Cliente esonera il Fornitore da ogni responsabilità relativa ai servizi di trasporto e dispacciamento, essendo ben consapevole di poter esercitare eventuali diritti derivanti da tali contratti, esclusivamente nei confronti del Distributore e/o del gestore della rete competente.
9. GARANZIE DI PAGAMENTO
Il Fornitore si riserva di poter richiedere al Cliente una fideiussione bancaria rilasciata da istituto di credito o un importo a titolo di deposito cauzionale infruttifero , a garanzia del Contratto di fornitura, pari ad un ammontare non inferiore a quanto stimato per tre mesi di fornitura completa. Detto deposito, che non potrà mai essere imputato dal Cliente, neanche parzialmente, per il pagamento di somme da lui dovute, salvo diverso accordo con il Fornitore, resterà in vigore per tutta la durata del Contratto fino ad emi ssione della
Rev. 170105
M 09.10 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica
fattura di chiusura (prevista, per i punti in bassa tensione, entro sei settimane dalla ces- sazione del Contratto), salvo per la quota parte trattenuta per il saldo di eventuali fatture non pagate e dei relativi interessi di mora applicati in base al precedente art.5. Qualora la fideiussione di cui ai precedenti commi venisse escussa in tutto o in parte dal Fornitore o il deposito venisse in tutto o in parte incamerato a seguito dell’inadempimento del Clien- te, il Cliente sarà tenuto a ricostituire la fideiussione per l’intero ammontare. Qualora il Cliente non rilasciasse o non ricostituisse la fideiussione o il deposito ai sensi dei commi che precedono, il Fornitore avrà diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell’art. 1373 Codice Civile con un preavviso di trenta giorni.
10. GARANZIE DELLA FORNITURA
FAC-SIMILE
Il Fornitore garantisce al Cliente la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare interamente i fabbisogni del/i sito/i con le modalità ed alle condizioni pattuite con il pre- sente Contratto. Le interruzioni temporanee, totali o parziali della fornitura di energia elettrica, non comporteranno alcun obbligo di indennizzo o risarcimento né potranno costituire motivo di risoluzione del Contratto, in quanto inerenti aspetti e problematiche tecniche di competenza del Distributore di rete locale. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell’energia elettrica oggetto del presente Contratto quali, a titolo esemplifica- tivo: tensione e frequenza, forma d’onda, continuità del servizio, microinterruzioni, buchi di tensione, gestione del collegamento del Cliente alla rete elettrica, restano di esclusiva competenza del Distributore alla quale i siti risultano collegati e nei confronti esclusivi del quale il Cliente potrà rivolgere eccezioni e/o richieste anche di risarcimenti. Il Cliente si obbliga a tenere indenne e a manlevare il Fornitore per ogni contestazione o pagamento di oneri o danni che dovessero derivare allo stesso nell’ambito dell’espletamento dei servizi di cui al Contratto e che dipendano da fatti o comportamenti del Cliente.
11. DECORRENZA, DURATA, EFFICACIA DEL CONTRATTO E RECESSO
Gli effetti del presente Contratto decorreranno: a) per i siti del Cliente in bassa tensione, non prima di un termine di quarantacinque giorni di calendario dalla conclusione del Contratto, o alla data di disponibilità all’attivazione se successiva come indicata dal Cliente, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore; b) per i siti del Cliente in media tensione il Cliente dichiara di aver provveduto a risolvere il precedente contratto di fornitura e che è quindi libero da qualsiasi impegno contrattuale con il precedente fornitore e, pertanto, la fornitura decorrerà a partire dal termine del precedente contratto che il Cliente comunicherà al Fornitore, salvo eventi non dipendenti dalla volontà del Fornitore.
I corrispettivi unitari riportati nel modulo “Offerta Economica” hanno validità di dodici mesi dall’attivazione della fornitura, salvo che tale periodo di validità non venga espressamente modificato da quanto riportato nel modulo Offerta economica. Il Contratto ha durata di dodici mesi dall’inizio della fornitura e si rinnoverà tacitamente alla scadenza per ulteriori dodici mesi, anche in caso di successivi taciti rinnovi, salvo disdetta di una delle parti da inviarsi a mezzo raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della scadenza per i siti alimentati in bassa tensione e sessanta giorni per i siti alimentati in media tensione. Per i soli siti alimentati in bassa tensione, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto, unilateralmente in qualunque momento e senza oneri, inviando comunicazione in qualunque forma scritta al Fornitore anche per il tramite del nuovo fornitore in base a quanto previsto dall’Allegato A della delibera AEEGSI n. 302/2016 come successivamente modificato e integrato. In particolare, per i soli siti alimentati in bassa tensione, il termine di preavviso è di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione da parte del Cliente. Nel caso di cambio venditore, il cliente fornito in bassa tensione, al momento della stipula del nuovo contratto, rilascia al venditore entrante apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal Contratto col Fornitore; la comunicazione di recesso dovrà pervenire al Fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente alla data di cambio venditore. In ogni caso, il termine di preavviso per il recesso del cliente, decorre dalla ricezione da parte del fornitore della comunicazione; per i siti alimentati in media tensione le Parti concordano di non poter recedere dal presente Contratto, anche in caso di tacito rinnovo. Qualora il Cliente eserciti il diritto di recesso non al fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, inoltra direttamente il recesso al proprio Fornitore. Qualora il Contratto dovesse interrompersi prima della sua naturale scadenza per fatto e/o colpa del Cliente (per esempio in assenza di disdetta espressa), è facoltà del Fornitore richiedere un corrispettivo unitario pari a 0,01 euro/kWh applicato all’energia relativa periodo intercorrente tra il mese di interruzione anticipata del Contratto e il termine dello stesso così come individuato nel presente articolo. Tale energia sarà individuata calcolando il prelievo mensile come media dei due mesi di maggiore consumo
fatturati e moltiplicandolo per il numero di mesi di mancata fornitura. Con un preavviso non inferiore a tre mesi rispetto alla decorrenza della relativa validità, ai sensi del Codice di Condotta Commerciale, il Fornitore potrà proporre nuovi corrispettivi e condizioni validi per i successivi periodi di fornitura, dandone evidenza al Cliente eventualmente anche tramite comunicazione in fattura. Fatta salva prova contraria, le comunicazioni di cui al presente articolo, inviate dal Fornitore, si presumono ricevute dal Cliente trascorsi dieci giorni dall’invio effettuato dal Fornitore stesso. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’informazione, il Cliente avrà diritto di recedere dal Contratto inviando formale disdetta. Il recesso diverrà efficace: per i clienti in bassa tensione, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione del Cliente; per i clienti in media tensione, alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate.
12. RESPONSABILITÀ
Ai sensi dell’art. 2 comma 5 del D.Lgs. 79/99 il Fornitore non risponde di eventuali danni arrecati dall’energia elettrica in quanto essa è persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, di trasmissione e di distribuzione che sono attività svolte da altri soggetti. Inoltre, il Fornitore non è responsabile dell’eventuale inadeguatezza degli impianti del Cliente rispetto alle vigenti leggi antinfor- tunistiche ed a specifiche norme tecniche.
13. IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA
Qualora, dopo la sottoscrizione del presente Contratto, intervengano provvedimenti di pubbliche Autorità che rendano al Fornitore, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente. Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui alla precedente alinea, e comunque in un tempo non inferiore di 45 giorni (quarantacinque) di calendario, il presente Contratto si intenderà risolto. Se l’impossibilità sopravvenuta è parziale, il Fornitore, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, potrà recedere dal Contratto, con un termine di preavviso di 60 giorni. Nel caso in cui il Fornitore non abbia esercitato il diritto di recesso di cui alla precedente alinea, il Contrat- to continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, fatta salva la facoltà del Cliente di recedere, con un termine di preavviso di 60 giorni, nei casi previsti dall’art. 1464 C.C. L’eventuale dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata al Fornitore dal Cliente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.
14. FORZA MAGGIORE
Il Fornitore non è responsabile per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore. A titolo meramente esemplificativo si intendono compresi tra le cause di forza maggiore eventi non previsti né prevedibili, e dipendenti da fatti naturali o di terzi che non sia stato possibile impedire usando la normale diligenza, e tali da rendere impossibile, in tutto o in parte, l’adempimento delle obbligazioni assunte.
15. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Oltre alle altre ipotesi espressamente previste dal Contratto, il Fornitore avrà facoltà di avvalersi della risoluzione automatica in ipotesi di messa in liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
Oltre alle altre ipotesi espressamente previste dal Contratto, il Fornitore avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 C.C.. Altresì il Fornitore avrà facoltà di avvalersi della risoluzione automatica in ipotesi di messa in liquidazione o di apertura di una procedura concorsuale a carico del Cliente.
16. RECEPIMENTO, INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL CONTRATTO
Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali clausole e/o condizioni obbligatoriamente imposte da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. È altresì attribuita al Fornitore la facoltà di ribaltare sul Cliente eventuali futuri costi e/o oneri derivanti da leggi, provvedimenti normativi, regolamentari di Pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente Contratto che risulteranno incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi della precedente ali- nea. L’eventuale nullità o invalidità di una o più clausole del presente Contratto non comporterà l’invalidità dell’intero accordo. Inoltre ove sopraggiungano provvedimenti di Pubbliche Autorità del settore elettrico e non, e/o modifiche del sistema tariffario che
Rev. 170105
M 09.10 Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di energia elettrica
comportino variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali il Con- tratto è stato concluso e/o si presentino evoluzioni del mercato differenti rispetto a quelle iniziali, il Fornitore avrà facoltà di proporre al Cliente modifiche al Contratto, a valere dall’inizio del terzo mese successivo rispetto alla data della loro comunicazione, comuni- xxxxxxx in forma scritta. Quest’ultimo, in caso di dissenso, avrà facoltà di comunicare entro 30 (trenta) giorni, mediante lettera raccomandata A.R., il proprio recesso dal Con- tratto di fornitura, senza oneri. Il recesso diverrà efficace: per i clienti in bassa tensione, trascorsi 30 giorni dal ricevimento, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione del Cliente; per i clienti in media tensione, alle ore 24:00 del giorno precedente a quello in cui le modificazioni avrebbero trovato altrimenti applicazione. Qualora il Cliente non comunichi la volontà di recedere e/o non compia quanto necessario per la liberazione del fornitore nei termini indicati, le variazioni contrattuali si daranno per accettate.
FAC-SIMILE
17. CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Fornitore potrà cedere il presente Contratto a soggetto che sia in grado di svolgere il medesimo servizio ed il Cliente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 C.C., presta sin da ora il suo consenso. Il Cliente potrà cedere il presente Contratto solo previa accettazione scritta del Fornitore.
18. DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le Parti dichiarano che quanto previsto dal presente Contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle eventuali trattative preliminarmente intercorse, essendo privo di validi- tà ogni altro accordo non recepito dal presente Contratto. Tutta la eventuale corrispon- denza precedente la conclusione del presente Xxxxxxxxx, in contrasto con lo stesso, si intende superata.
19. COMUNICAZIONI E PROCEDURA DI RECLAMO
Tutte le comunicazioni relative al Contratto devono essere fatte per iscritto e contenere, in maniera chiara ed univoca, i riferimenti del Cliente e del sito di fornitura (nome e co- gnome, l’indirizzo di fornitura, l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o telematico, il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto - elettrico, gas, entrambi - numero di POD/PdR) ed inviate a mezzo posta all’indirizzo Corso d’Italia, 11–00000 Xxxx, a mezzo fax al numero verde 800.912.758 e a mezzo e-mail a xxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx. Ogni reclamo del Cliente relativo al Contratto e/o alla fornitura del Servizio potrà essere inviato al Fornitore senza oneri aggiuntivi utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. Qualora il Cliente segnalasse nella propria comunicazione un recapito e-mail, il Fornitore utilizza in via prioritaria tale recapito per l’invio della risposta motivata. Il Fornitore si riserva di inviare le comunicazioni anche con nota in fattura. Re- stano salve le previsioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di co- municazione. Il Fornitore procederà all’esame dei reclami secondo quanto ivi indicato, nel rispetto di quanto previsto dal TIQV, nonché della normativa di volta in volta applica- bile. Inoltre, il Fornitore corrisponderà al Cliente ogni indennizzo dovuto ai sensi della normativa di volta in volta applicabile a causa di mancato rispetto della qualità dei servizi di vendita di gas naturale, ai sensi a titolo esemplificativo del TIQV nei limiti della sua applicabilità. Il Fornitore è tenuto altresì a pagare al Cliente i rimborsi che il Distributore Locale abbia pagato allo stesso Fornitore per l’eventuale mancato rispetto da parte del Distributore Locale di livelli specifici di qualità commerciale. In ogni caso, il pagamento del rimborso ricevuto dal Distributore Locale e/o il pagamento di ogni altro indennizzo non implica di per sé un inadempimento del Fornitore al Contratto, né un riconoscimento di responsabilità da parte del Fornitore in merito alle cause del mancato rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale. Il Fornitore potrà accreditare al Cliente eventuali rimbor- si attraverso detrazione dall’importo addebitato nella prima fatturazione utile. Per mag- giori informazioni sui diritti dei consumatori è possibile consultare il sito xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Al fine di agevolare il Cliente nella risoluzione di eventuali controversie, il Fornitore ha aderito al Servizio Conciliazione clienti energia. Tale servizio permette al Cliente, servito in bassa e/o media tensione, di incontrare il proprio Fornitore via web, alla presenza di un conciliatore che aiuta le parti a raggiungere una soluzione di comune accordo. La procedura coinvolge il Cliente o un suo delegato, il Fornitore e/o il Distributore di energia interessato ed il conciliatore in veste di facilitatore dell'accordo. La procedura può essere attivata nel caso in cui il Cliente non ritenga soddisfacente la risposta ricevuta dal Forni- tore, o a seguito di mancata risposta da parte del Fornitore al reclamo scritto del Cliente, una volta trascorsi 50 giorni dall'invio del reclamo da parte del Cliente. L’attivazione e l’espletamento della procedura di conciliazione, al fine di dirimere eventuali controversie tra Cliente e Fornitore, sono condizione necessaria per un eventuale ricorso alla tutela in sede giudiziale. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
20. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
La legge applicabile al presente Contratto è quella italiana e la competenza, per ogni eventuale controversia concernente la sua interpretazione, validità e/o esecuzione, è in via esclusiva del Foro di Roma.