ACCORDO UPA/ASSOCOMUNICAZIONE-SIPRA
ACCORDO UPA/ASSOCOMUNICAZIONE-SIPRA
in ordine alle modalità di inserimento della pubblicità televisiva ai fini della qualità ottimale
Dal 1° gennaio 2007 Xxxxx si impegna a rispettare le seguenti modalità di emissione della pubblicità:
1. Sipra si impegna a inserire un numero massimo di 9 spot per break con la possibilità di inserirne eccezionalmente 12, purché in ogni caso la durata dell’interruzione non sia superiore ai 210 secondi.
2. Sono considerati distinti, ai fini del precedente punto, due blocchi di pubblicità separati da almeno due minuti di programmazione diversa da comunicati commerciali, Telepromozioni o Televendite.
3. Sipra si impegna a non posizionare consecutivamente spot di prodotti in diretta concorrenza. Ai fini dell’applicazione sono da considerarsi “prodotti in diretta concorrenza” i prodotti appartenenti alle singole classi di prodotto NASA. Vengono esclusi dalla garanzia i prodotti per i quali non viene comunicata la classe di appartenenza.
Vengono esclusi dalla garanzia di non consecutività i blocchi pubblicitari contenenti fino a 4 comunicati e le classi di prodotto giocattoli e merendine.
4. Qualora uno o più spot vengano inseriti in un contesto di affollamento superiore al 12% orario senza totale recupero nelle ore adiacenti, Xxxxx riconoscerà a tutti gli utenti presenti nell’ora con supero di affollamento il diritto ad un recupero.
Detto limite di affollamento si intende applicato solo alla pubblicità tabellare.
5. Premesso che i promos, gli inviti all’ascolto, gli “station break” (salvi, per la sola parte dedicata alla comunicazione pubblicitaria e al solo fine dell’affollamento ai sensi dell’art. 4 quelli abbinati alla pubblicità) non sono soggetti ai precedenti articoli della normativa, Sipra si impegna a non inserirne più di due per blocco, a meno che il blocco sia composto da un numero inferiore a quattro comunicati commerciali.
Qualora il numero di promos, inviti all’ascolto, station break superasse il limite previsto, l’eccedenza verrà conteggiata ai sensi della presente normativa nell’affollamento ad essa soggetto. Il numero massimo di blocchi pubblicitari trasmessi giornalmente (dalle ore 7 alle ore 24) dalle reti RAI aventi un promo in testa non supererà il 50% del totale, considerando anche i break con promos abbinati a pubblicità. Nel caso di violazione del numero massimo di promos giornalieri, Xxxxx riconoscerà a tutti gli utenti presenti nel blocco pubblicitario con promos in testa il diritto ad un recupero secondo lo schema scalare:
ECCEDENZA SUL LIMITE RECUPERO
dal 50.1 al 60% 1%
dal 60.1 al 70% 2%
oltre 70% 5%
6. Nel caso di supero del numero degli spot per break o della lunghezza dei break o di posizionamento consecutivo di prodotti concorrenti, o di supero di affollamento orario, ai sensi dei precedenti articoli 1, 3 e 4, ciascun cliente presente nei break non conformi agli impegni assunti da Sipra avrà diritto ad un recupero del 25%, nel senso che basta una violazione per avere diritto alla riduzione, ma che la riduzione, complessiva, qualunque sia il numero delle violazioni degli articoli 1, 3 e 4 in un break, non può superare il 25%.
In merito alla lunghezza del blocco pubblicitario è consentita la tolleranza di 5 secondi per la possibile presenza di frames eccedenti la durata dichiarata. Eventuali comunicati articolati all’interno del blocco in più frazioni verranno considerati ai fini dell’articolo 1 come un unico comunicato.
7. Il recupero in spazi, ai fini degli artt. 5 e 6, è in valore a tariffa di listino e dovrà essere programmato entro 12 mesi successivi alla data di messa in onda dei comunicati oggetto della contestazione, secondo le disponibilità del bacino e alle tariffe del periodo in cui viene effettuato il recupero. In alternativa, su richiesta del cliente, il recupero potrà essere effettuato in Euro, calcolato sul valore a tariffa di listino dello spot oggetto della contestazione, al netto dello sconto medio concesso sull’ammontare dell’intero contratto del cliente relativo alla campagna in contestazione e da usufruire nel corso della prima campagna prevista sui mezzi Sipra.
In ogni caso i recuperi di cui al presente articolo potranno essere programmati solo conseguentemente alla condivisione tra Xxxxx e Cliente della fondatezza della contestazione, così come definito nei successivi artt. 11e 14.
8. La pubblicità a società collegate o controllate dal Gruppo RAI, così come ogni altra forma di pubblicità tabellare anche non commerciale e anche trasmessa a titolo gratuito, è soggetta ai precedenti articoli delle normativa. Fanno a ciò eccezione soltanto gli spot promossi da Pubblicità Progresso, quelli di propaganda politica come definita dal regolamento di cui al provvedimento del Garante del
26.1.94 e di propaganda della Pubblica Amministrazione, compresa quella del Ministero delle Finanze in favore delle lotterie, le campagne di promozione dei mezzi RAI e di iniziative promosse da RAI, che non verranno conteggiati agli effetti del presente accordo.
9. Nel caso di rilevazioni dissimili fra i vari istituti che effettuano la certificazione, farà testo la registrazione della concessionaria con riferimento al proprio palinsesto. Se la contestazione sarà prodotta dai clienti nei termini previsti al successivo art. 11, l’onere della prova, e cioè la consegna della registrazione, sarà a carico di Xxxxx.
10. Ai fini della misurazione dell’affollamento, si stabilisce che lo spot verrà misurato in base alla lunghezza effettivamente trasmessa. Se gli istituti di certificazione non saranno in grado di misurare l’effettiva durata al dettaglio dei frames, si dovrà chiedere ai suddetti istituti il criterio dell’arrotondamento per difetto. Nella misurazione dello spot non saranno da considerarsi gli eventuali “spazi neri” che dovessero risultare tra uno spot e l’altro o tra gli spot e gli station break, promos, inviti all’ascolto, ecc.
11. Le contestazioni relative a presunte violazioni della normativa da parte delle reti RAI dovranno pervenire alla Sipra a mezzo raccomandata a.r. consegnata alla posta o inviata tramite fax entro i 90 gg. successivi alla data in cui dette violazioni sarebbero intervenute, raccomandata a.r. che dovrà essere indirizzata presso la sede Sipra di Xxxxxx X.xx Xxxxxxxx, 00.
12. L’accordo si intende a tempo indeterminato. In qualsiasi momento l’accordo potrà essere disdettato da una delle parti con tre mesi di preavviso da esercitarsi con lettera raccomandata.
13. Per quanto pleonastico, si chiarisce che il presente accordo viene perfezionato avendo come riferimento il quadro normativo vigente alla data della sottoscrizione del medesimo
Nelle ipotesi che venissero introdotte dal legislatore italiano o venissero comunque applicate norme diverse relative alla possibilità di inserimento della pubblicità, oppure nell’ipotesi in cui RAI operi consistenti interventi di modifica nella struttura della propria impaginazione pubblicitaria, sia finalizzati all’anticipazione dell’adeguamento della propria offerta commerciale alle ipotesi di legge in materia di affollamenti pubblicitari che, a seguito di una consistente modifica della propria linea editoriale, a Sipra verrà riconosciuta la facoltà di recesso dal presente accordo, facoltà che andrà esercitata, se in senso positivo, comunicando la propria decisione a mezzo raccomandata a.r. consegnata alla posta entro 90 giorni dall’entrata in vigore degli interventi o, in senso negativo, anche a mezzo del silenzio.
14. In caso di divergenze sulla interpretazione od esecuzione del presente accordo tra le associazioni firmatarie o tra i singoli associati e RAI/Sipra, la risoluzione delle stesse sarà demandata ad un arbitro unico, che sarà designato dal presidente pro-tempore dell’Istituto di Autodisciplina.
Questi dovrà indicare il nome dell’arbitro entro i trenta giorni successivi alla evocazione dell’arbitrato da una delle parti sottoscrittrici.
L’arbitro così nominato dovrà emettere la sua determinazione entro i successivi trenta giorni dall’accettazione dell’incarico.
REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SIPRA/UPA/ASSOCOMUNICAZIONE SULL’AFFOLLAMENTO
PUBBLICITARIO TELEVISIVO
ad 1. La durata di un break, come da consuetudine consolidata ed in conformità con la misurazione della durata dei singoli spot che compongono il break, si intende al netto di sigle e di neri tra uno spot e l’altro o tra sigle e spot o tra promo e spot.
ad 3a. La garanzia sarà in vigore per i prodotti per i quali è stata dichiarata la categoria merceologica di appartenenza precedentemente la messa in onda.
ad 3b. Per merendine si intendono le classi di prodotto Xxxxxxx che assorbono la funzione di merenda per l’infanzia e i ragazzi e cioè: snack, tavolette di cioccolato, brioches, wafer, creme spalmabili.
ad 4a. Per totale recupero nelle ore adiacenti (prima e/o dopo) si intende la possibilità di compensare un eventuale supero qualunque esso sia, nelle ore immediatamente adiacenti, purché ogni ora non superi, compresa qualunque compensazione, il 12%.
ad 4b. Per pubblicità tabellare si intendono esclusivamente gli annunci sotto forma di spot.
ad 5. Per “…promos, inviti all’ascolto e station break…..inseriti in un blocco” si intende la trasmissione compresa tra la sigla introduttiva del break o, in mancanza di quest’ultima, tra il primo spot del break e la sigla conclusiva del break o, in mancanza di quest’ultima, dell’ultimo spot del break. Per “promo in testa” si intende la trasmissione immediatamente prima della sigla introduttiva del break o, in mancanza di quest’ultima, del primo spot del break.
Nel caso di supero del numero di promo inseriti in un blocco, quelli conteggiati ai fini dell’affollamento saranno il terzo in ordine di emissione ed, eventualmente, i successivi.
ad 6. Per comunicati articolati in più frazioni all’interno dello stesso blocco secondo l’articolo 6 si intende la comunicazione che si sviluppa con un collegamento tra gli spot che aprono e chiudono il messaggio pubblicitario. Viceversa i comunicati del medesimo utente uguali e ripetuti nel medesimo break e posizionati non consecutivamente saranno conteggiati separatamente.