DIRITTO DEL LAVORO
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Welfare aziendale: un nuovo ruolo alla contrattazione di secondo livello
Novità interessanti nella nuova Legge di Stabilità. Spazio sempre più ampio per la contrattazione di secondo livello che assume un ruolo di primaria importanza nella definizione dei piani di welfare aziendale.
La valorizzazione della contrattazione collettiva aziendale e la previsione di un regime fiscale agevolato per un paniere sempre più ampio di servizi sono infatti al centro delle novità recentemente introdotte.
Dal periodo di imposta 2016, misura stabile e non transitoria, è esclusa dalla base imponibile l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratti aziendali o territoriali alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti ed ai propri familiari per le finalità di utilità sociale, quali educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto.
In particolare, l’esenzione fiscale è ora prevista per un numero maggiore di beni e servizi che, per l’appunto, non concorreranno alla determinazione del reddito da lavoro dipendente né naturalmente saranno soggette a contribuzione sociale: dalle borse di studio per i figli, ai servizi di assistenza ai famigliari anziani, fino ai voucher per pagare la baby-sitter o per andare in palestra. Tutto ciò è possibile grazie alla stesura di accordi di secondo livello.
Si tratta, dunque, di misure che permetteranno una maggior flessibilità e creatività nella definizione dei piani di welfare integrativo, da concordare di volta in volta con le parti sociali, anche nelle imprese più piccole e territorialmente frammentate. Si potranno anche prevedere “pacchetti” di benefit diversi e alternativi – a scelta dei dipendenti – a seconda delle specifiche esigenze individuali.
Senza considerare che le misure introdotte da un lato permetteranno di compensare la riduzione della spesa pubblica per il welfare e dall’altro consentiranno alle aziende di attrarre nuove risorse, fidelizzarle e motivarle.
Non solo, la Legge di Stabilità ha introdotto la possibilità per i dipendenti di destinare quote della propria retribuzione legate all’incremento della produttività o della redditività dell’impresa (i c.d. “premi di risultato”) a prestazioni di welfare aziendale o a fringe benefits, che saranno quindi soggetti ad un trattamento fiscale più vantaggioso.
Si tratta pertanto di novità rilevanti e che richiederanno più di una riflessione – ai fini della relativa implementazione (o meno) – da parte delle aziende; non può non considerarsi infatti che, un verosimile ritorno a favore delle stesse potrà essere un “immediato” miglioramento del work-life-balance interno che, cosa non di poco conto, assicurerà una maggiore produttività.
Fondamentale sarà il ruolo delle parti sociali che saranno chiamate a confrontarsi con le aziende per la valutazione e l’implementazione delle misure su indicate diventando business partner di esse; il tutto, anche a vantaggio, auspicabilmente, di un miglioramento delle relazioni industriali che, mai come in questa fase del diritto del lavoro italiano, sono chiamate ad un dovuto rinnovamento che tenga il passo con il “nuovo”.
Infine, a decorrere dal 1° gennaio 2016, è stata ripristinata la detassazione dei premi di produttività e delle somme corrisposte sotto forma di partecipazione agli utili d’impresa, introdotta per la prima volta in forma sperimentale nel 2008.
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