Contract
1. OGGETTO DELCONTRATTO
Il presente contratto, costituito dalle presenti Condizioni di Fornitura e dagli Allegati, disciplina la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale da parte del Venditore al Cliente, dietro il pagamento di un corrispettivo. In particolare, il Venditore si impegna a fornire al Cliente, che si impegna a prelevare, energia elettrica e/o gas nella quantità e secondo i termini e le condizioni previste dal presente contratto. Il presente contratto si intende stipulato in regime di libero mercato ai sensi del Decreto Bersani n.79/99 del 16 marzo 1999 e ai sensi del Decreto Letta n.164/00 del 23 maggio 2000.
2. PERFEZIONAMENTO, DURATA DELCONTRATTO ERECESSO
In caso di contratti stipulati nei locali commerciali la proposta di Xxxxxxxxx si considera accettata all'atto della firma della proposta stessa; in caso di contratti stipulati a distanza o fuori dai locali commerciali, il contratto si intende perfezionato mediante l'invio, a mezzo posta, e-mail, tramite SMS ovvero qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione, dell'accettazione della proposta di contratto da parte del Venditore entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del Cliente. Qualora il contratto, per cause non imputabili al Venditore, non possa avere esecuzione alla data indicata nella dichiarazione di accettazione, quest'ultimo, mediante informativa scritta, fornirà al Cliente la diversa data di avvio, indicando nel contempo, le cause che hanno determinato l'esecuzione differita.
Il Venditore si riserva la facoltà di non accettare la proposta di Contratto:
a) qualora il richiedente si sia in precedenza dimostrato inadempiente, a qualsiasi titolo, nei confronti del Venditore nell'ambito del medesimo mercato;
b) qualora il richiedente risulti protestato o soggetto a procedure esecutive;
c) qualora il punto di prelievo risulti sospeso per morosità dal precedente venditore o sia pervenuta al Distributore una richiesta di sospensione del punto stesso;
d) qualora i dati forniti dal richiedente risultino errati o incompleti;
e) qualora il richiedente non fornisca, ove richieste, le garanzie di cui al successivo art. 10;
f) qualora il Cliente provenga dal mercato di default ai sensi del TIVG (allegato A della delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i.).
g) qualora il richiedente sia incorso nella sospensione della fornitura per morosità o sia stato oggetto di azioni stragiudiziali o giudiziali finalizzate al recupero del credito del Venditore.
Nel caso in cui il richiedente, con riguardo ad altro contratto sottoscritto con il Venditore, risulti inadempiente alle obbligazioni ivi assunte, l'accettazione della proposta di contratto è subordinata all'adempimento degli oneri contrattuali ancora pendenti.
La durata del presente contratto è a tempo indeterminato e decorre dalla data di perfezionamento dello stesso. La durata prevista per le connessioni temporanee è inferiore ad un anno, rinnovabile di un ulteriore anno, fatta eccezione per le connessioni temporanee dedicate ai cantieri la cui durata massima è di 3 anni, rinnovabile di ulteriori 3 anni, conformemente alle concessioni edilizie rilasciate ai medesimi utenti. Il cliente domestico o altri usi potrà esercitare il
riferimento al consumo precedente, il prelievo del gas è determinato dal Venditore. In ogni caso, qualora venga constatata una manomissione fraudolenta degli apparecchi di misura o rottura dei sigilli, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto e di richiedere eventuali danni al Cliente. Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata se non previo accordo con il Venditore. Il Cliente dichiara che il gas verrà utilizzato nell'indirizzo di fornitura e per la categoria d'uso indicata nella richiesta e s'impegna a non utilizzarlo per usi o in luoghi diversi da quelli pattuiti e/o a non trasferirlo né comunque cederlo a terzi mediante derivazioni o altri metodi di consegna. In ogni caso, il Cliente si impegna a comunicare immediatamente al Venditore ogni eventuale variazione intervenuta, inviando una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta un utilizzo differente del gas da quello dichiarato nella richiesta. Tale dichiarazione ha validità 2 anni, allo scadere dei quali, in assenza di ulteriore comunicazione da parte del Cliente, verrà assegnata la categoria d'uso standard prevista dal TISG, (allegato A della delibera 229/2012/R/gas del 31/05/2012 e s.m.i.).
6. MISURA DEI PRELIEVI
La misura dell'energia elettrica fornita presso il/i punto/i di prelievo sarà effettuata dal Distributore Locale con la periodicità prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia. La rilevazione dei consumi avviene tramite lettura del contatore elettronico. In ogni caso il Distributore Locale è tenuto ad effettuare un tentativo di lettura almeno una volta all'anno.
La misura del gas fornito dal Venditore al Cliente è effettuata dal competente Distributore, che è tenuto ad eseguire i tentativi di raccolta della misura del gas naturale riconsegnato, espressa dal totalizzatore del misuratore, con la seguente tempistica:
a) per i punti di riconsegna con consumo annuo fino a 500 Smc/anno: 1 tentativo di raccolta l'anno; periodo di riferimento: un anno;
b) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno: 2 tentativi di raccolta l'anno; periodo di riferimento: aprile-ottobre e novembre-marzo;
c) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 1.500Smc/anno e fino a 5.000Smc/anno: 3 tentativi di raccolta l'anno; periodo di riferimento novembre-gennaio, febbraio-aprile, maggio-ottobre;
d) per i punti di riconsegna con consumo annuo superiore a 5.000 Smc/anno: un tentativo mensile; periodo di riferimento: un mese.
In caso di mancata lettura della misura del gas riconsegnato, il Distributore informa il Cliente dell'eventuale possibilità dell'autolettura, mediante una nota informativa cartacea. Inoltre, per i clienti titolari di un punto di riconsegna dotato di misuratore non accessibile o con accessibilità parziale, il Venditore è tenuto a informare il Cliente, nella prima fattura successiva al tentativo di lettura, delle cause, comunicategli dal Distributore, che hanno impedito la raccolta della misura. Nel caso di nuove attivazioni relative a punti di riconsegna con consumi fino a 5000 Smc/anno non dotati di gruppo di misura che consente la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero, il Distributore è tenuto ad effettuare un tentativo di raccolta della misura, entro sei mesi dalla data di nuova attivazione. Il Cliente potrà provvedere all'autolettura del
diritto di recesso in qualsiasi momento rilasciando al nuovo venditore procura affinché questo stesso trasmetta il recesso, contatore gas, a mezzo del servizio indicato in fattura e secondo le modalità ivi specificate. Detto sistema ha validità ai fini
entro e non oltre il 10 del mese precedente la data di sostituzione nella fornitura, al Sistema Informativo Integrato. Nel caso in cui il recesso sia manifestato ai fini della cessazione della fornitura il termine di preavviso non potrà essere superiore ad un mese.
Il preavviso per le utenze in media tensione o per clienti consumi gassuperiori a 200.000 Smc/anno è di 12 mesi.
Per le utenze in media tensione o per i Clienti con consumi gas superiori a 200.000Smc/anno qualora non venga inviata la comunicazione di recesso ovvero il Cliente receda prima del preavviso sopra indicato, il Venditore si riserva il diritto di
della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato dal Cliente rispetto ai suoi consumi storici ed è comunque valida ai fini della fatturazione a conguaglio. Il Venditore comunica l'eventuale non attendibilità dell'autolettura effettuata dal Cliente per mezzo del sistema automatico di autolettura stesso. In caso di scioglimento del contratto l'ultima lettura verrà effettuata secondo le disposizioni dell'Autorità vigenti in materia. In caso di mancanza di letture rilevate dal Distributore Locale o comunicate dal Cliente, i consumi verranno stimati sulla base dei dati storici del Cliente e della tipologia d'uso del gas.
applicare un corrispettivo variabile pari a 0,015 €/kWh e/o 0,02 €/Smc, con un importo minimo non inferiore a Euro 500,00, In caso di sostituzione nella fornitura i clienti con contatori tradizionali potranno effettuare l'autolettura nel periodo
rispettivamente ai consumi di energia elettrica e gas calcolati sulla base del consumo contrattuale concordato in fase di stipula, riproporzionato equamente sui mesi di mancato o anticipato recesso, salvo maggior danno.
In caso di sottoscrizione di contratto dual fuel il recesso può essere esercitato anche solo per una delle due forniture attive. Le comunicazioni di recesso da parte del Venditore entrante ovvero da parte del cliente devono pervenire al Venditore al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.x0x.xx, ovvero qualora queste stesse avvenissero per il tramite del venditore entrante, attraverso la comunicazione di switch al SII, pur nel rispetto delle tempistiche di preavviso. Il Venditore può recedere in qualsiasi momento con preavviso non inferiore a 6 mesi, da inoltrarsi a mezzo raccomandata a.r. presso l'indirizzo del Cliente. Al momento della sottoscrizione del contratto, ovvero entro 10 giorni lavorativi dalla sua conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, il Venditore consegna o trasmette al Cliente in forma cartacea o, a scelta del Cliente, su altro supporto durevole, una copia integrale del contratto. Nel caso di contratto negoziato fuori dai locali commerciali, l'esercente la vendita fornisce al Cliente finale una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il Cliente finale è d'accordo, su un altro supporto durevole.
Il Cliente potrà esprimere il consenso all'utilizzo di un supporto durevole (registrazione telefonica disponibile in formato WAV, email senza link o riferimenti al sito internet) per la registrazione dell'accettazione delle informazioni preliminari, contenute nelle presenti condizioni di fornitura, e la conferma del contratto; il consenso del Cliente è registrato telefonicamente, o attraverso conferma per iscritto o per email.
Qualora il contratto di fornitura sia stato concluso dal Cliente finale domestico in un luogo diverso dai locali commerciali dell'esercente la vendita o a distanza, il Cliente può recedere dal contratto senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, fatto sempre salvo quanto specificamente previsto dal Codice del Consumo agli articoli 52 e 53, ossia che i 14 giorni sono estendibili fino ad un anno e 14 giorni in caso di mancato rispetto degli obblighi di informazione da parte del Venditore. In caso di sottoscrizione di contratto dual fuel il diritto di ripensamento può essere esercitato anche solo per una delle due richieste sottoscritte. Fatta salva la facoltà di esercitare il diritto di ripensamento, il Cliente può inoltre esprimere esplicitamente la volontà che il contratto concluso decorra senza attendere il termine dei 14 giorni solari (artt. 50, comma 3 e 51 comma 8 del Codice del Consumo). La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento stesso, ma potrà comportare un anticipo della nuova fornitura con il nuovo Venditore. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento la fornitura potrebbe:
- essere garantita dal precedente Venditore qualora il contratto non risulti essere stato sciolto oppure dai Venditori che erogano il servizio di Maggior Tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal cliente
- essere avviata dal Venditore verso il quale si è esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà del cliente.
Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna, il Cliente stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all'attuale Venditore.
3. MODALITÀ DI FORNITURAECONDIZIONI PERL'ATTIVAZIONE
L'energia elettrica e/o il gas verranno forniti, con continuità, mediante l'utilizzo della rete nazionale di trasmissione e trasporto e di quella del distributore territorialmente competente (il “Distributore Locale”), presso il/i punto/i di prelievo di energia elettrica e/o di riconsegna del gas indicato/i dal Cliente nella richiesta di fornitura, secondo le loro attuali caratteristiche (tensione, frequenza). Il Cliente prende atto che il Venditore non potrà dar corso all'esecuzione del contratto in assenza della prova della regolarità edilizia dell'immobile su cui attivare la fornitura. Tale prova potrà essere fornita dal Cliente mediante il rilascio di una autocertificazione oppure mediante l'esibizione di una fattura afferente ad una pregressa fornitura sullo stesso immobile. L'attivazione della fornitura avverrà in base alle tempistiche stabilite dalla normativa vigente applicabile ed è in ogni caso subordinata al buon esito delle attività del Distributore Locale. In applicazione alla Delibera 40/2014/R/gas inerente la disciplina di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas, il Cliente, in caso di subentro, dichiara che la sua richiesta non riguarda impianti trasformati e/o modificati. In caso contrario il Cliente dovrà fornire adeguata documentazione al Distributore Locale al fine di accertare l'idoneità dell'impianto. Inoltre in caso di richiesta di posa contatore si invita il cliente a far pervenire entro e non oltre 30 giorni dall'attivazione della fornitura la dichiarazione di conformità degli impianti rilasciata dall'impresa installatrice, ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008.
4. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO
I corrispettivi per la fornitura di energia elettrica e/o gas e le relative modalità di aggiornamento sono indicati nell'Allegato Economico. Quest'ultimo prevale sulle presenti Condizioni di Fornitura ove discordante.
Le Condizioni Economiche saranno applicabili per il periodo indicato nell'Allegato Economico e potranno essere oggetto di aggiornamento, compreso l'eventuale cambio di indicizzazione, da parte del Venditore allo scadere delle stesse. Quest'ultimo comunicherà al Cliente le nuove condizioni economiche che avranno decorrenza 3 mesi dopo la ricezione da parte del Cliente, mediante nota in fattura o altra comunicazione scritta (cartacea o digitale). Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio, effettuato da parte del Venditore. Qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso nei termini e con le modalità previste all'articolo 2, le nuove condizioni economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del Cliente. Qualora al termine del periodo di applicabilità delle Condizioni Economiche non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del Venditore, le Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente prorogate fino a nuova comunicazione che sarà inviata come sopra descritto. Ai clienti nell'ambito di applicazione delibera 555/2017/R/com, sono dedicate le Offerte PLACET gas ed energia elettrica a prezzo fisso e a prezzo variabile, di mercato libero e che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definita dall'Autorità. Il Cliente autorizza sin da ora il Venditore ad operare in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria. Le parti convengono altresì che il Cliente dovrà corrispondere al Venditore tutti i costi, ivi compreso il pagamento di eventuali sanzioni, e gli oneri eventualmente sopportati da quest'ultimo a causa di mancate comunicazioni o di comunicazioni inesatte e/o incomplete che il Cliente è tenuto a rendere al Venditore. I costi e gli oneri di cui sopra potranno essere eventualmente addebitati dal Venditore al Cliente in fattura.
Il Cliente inoltre dovrà corrispondere al Venditore i costi relativi alle prestazioni richieste al Distributore Locale.
Il Venditore potrà applicare alle prestazioni richieste al Distributore il contributo in quota fissa in misura pari al massimo a Euro 23,00.
5. ASPETTI TECNICI DELLA CONSEGNA DELL'ENERGIA ELETTRICA EDELLA RICONSEGNA DELGAS
Gli aspetti tecnici concernenti la consegna dell'energia elettrica e la riconsegna del gas sono disciplinati, salvo diversi accordi tra le Parti, dalla normativa vigente in materia nonché dai provvedimenti emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell'uso delle reti e attengono ai rapporti fra il Cliente e il Distributore Locale. Si precisa che sono a carico del Cliente i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si dovessero rendere necessari nel corso della fornitura. Il Cliente è reso edotto del fatto che il Venditore, quale “Cliente grossista” ovvero soggetto che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione, non risponde dei danni causati dall'energia elettrica fornita. Il Cliente inoltre è tenuto ad utilizzare il gas per gli usi previsti dal presente contratto ed in conformità alle regole di prudenza e sicurezza. Il Venditore non potrà in alcun caso essere ritenuto responsabile per incidenti e, segnatamente, per incendi o esplosioni occorsi al Cliente o a terzi in conseguenza dell'uso del gas in modo improprio o senza l'osservanza delle norme di prudenza e sicurezza. Ai fini dell'applicazione della vigente normativa sulle imposte del gas naturale immesso in consumo, il Venditore assoggetterà il gas fornito al Cliente all'aliquota corrispondente all'uso dichiarato in base
compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente (al venditore precedente) e il terzo giorno lavorativo successivo (al nuovo venditore) al giorno di decorrenza del cambio venditore. Nei casi di voltura i clienti richiedenti, con contatori tradizionali, potranno comunicare l'autolettura nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente e il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della voltura. L'autolettura potrà essere comunicata alla nostra società contattando il nostro numero verde 800.189.600.
L'autolettura comunicata dal Distributore Locale sarà dallo stesso validata e ricondotta alla data di inizio fornitura e sarà utilizzata ai fini della fatturazione. Con riferimento ai punti di riconsegna dotati di uno smart meter, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare:
a) una lettura mensile, con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all'ultimo giorno del mese di riferimento;
b) almeno tre tentativi di acquisizione del dato mensile precedentemente descritto, a partire dal primo giorno del quarto mese successivo a quello di messa in servizio del gruppo di misura.
In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, l'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare almeno tre tentativi di acquisizione delle misure relative al mese M contestualmente all'espletamento dell'obbligo di rilevazione di competenza del mese successivo M+1.
In caso di indisponibilità del dato di misura, il Distributore Locale procede a:
a) in caso di indisponibilità parziale ma in presenza del dato di inizio e fine mese di competenza, calcolare il prelievo totale relativo ai giorni di indisponibilità, che sarà ripartito in misura proporzionale al profilo di prelievo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna;
b) in caso di indisponibilità totale o in assenza del dato di inizio o fine mese di competenza, ricostruire i valori giornalieri mancanti sulla base del profilo di prelievo e del consumo annuo assegnato dall'impresa di distribuzione al dato punto di riconsegna.
L'autolettura comunicata dal Distributore Locale sarà dallo stesso validata e ricondotta alla data di inizio fornitura e sarà utilizzata ai fini della fatturazione
7. MANDATI PERLEATTIVITA' DI APPROVVIGIONAMENTO CIP 6 E/O DI IMPORTAZIONE
Il Cliente si impegna, in via esclusiva, sin da ora, a conferire al Venditore idoneo mandato per lo svolgimento delle attività di approvvigionamento di energia elettrica svolte da quest'ultimo nell'ambito del sistema elettrico nazionale quali, ad esempio, le assegnazioni di bande di importazione di energia elettrica, le aste e/o le ripartizioni pro quota di energia elettrica nazionale agevolata nonché le gare indette dal regolatore nazionale competente e riservate ai clienti idonei.
8. MANDATI PER IL DISPACCIAMENTO ETRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA
Il Cliente conferisce in via esclusiva al Venditore, che accetta, apposito mandato a titolo gratuito, senza rappresentanza e irrevocabile, valido per tutta la durata del presente contratto:
(i) a stipulare, con TERNA, il contratto di dispacciamento dell'energia elettrica, in conformità alle condizioni determinate dall'Autorità,
(ii) a stipulare, con il Distributore Locale, il contratto di trasmissione, distribuzione e di gestione della connessione alla rete elettrica nonché
(iii) a prendere visione ed analizzare le curve di prelievo orarie, anche per eventuali ulteriori punti di prelievo per i quali dovesse richiedere successivamente la fornitura.
Il Cliente conferisce altresì al Venditore mandato con rappresentanza ad accettare le condizioni tecniche per il servizio di connessione relativamente al/i punto/i di prelievo oggetto del presente contratto e mandato senza rappresentanza ad inoltrare al Distributore Locale eventuali richieste inerenti le prestazioni di competenza di quest'ultimo nonché le richieste relative
(i) all'attivazione della fornitura di un nuovo punto di prelievo o di uno precedentemente disattivato,
(ii) alla disattivazione della fornitura su richiesta del Cliente,
(iii) alla voltura della fornitura nonché
(iv) alla variazione di potenza.
Rimane ferma la facoltà per il Cliente di rivolgersi direttamente al Distributore Locale ove previsto dalla normativa vigente. Si precisa, infine, che ogni costo ed onere derivante dall'esecuzione dei mandati di cui sopra previsto dalla normativa vigente, o che dovesse essere introdotto, e comunque corrisposto dal Venditore al Distributore Locale verrà addebitato, in virtù dei mandati conferiti, al Cliente medesimo.
9. FATTURAZIONEE MODALITÀ DI PAGAMENTO
9.1 EnergiaElettrica
La fatturazione dell'energia elettrica fornita, comprensiva degli oneri di trasporto, distribuzione e dispacciamento di cui all'Allegato Economico, sarà effettuata, relativamente a ciascun punto di prelievo, sulla base dei dati di consumo, come rilevati ai sensi dell'art. 6 che precede. Qualora i dati non siano resi disponibili dal Distributore Locale, il Venditore avrà la facoltà di procedere con fatturazione in acconto sulla base dei prelievi stimati. Le modalità di determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi relativi alla fornitura di energia elettrica sono riportati nell'Allegato Economico. Le fatture hanno cadenza bimestrale per i Clienti con potenza impegnata fino a 16,5 kW e mensile per i Clienti con potenza impegnata superiore a 16,5 kW. Le fatture sono emesse indicativamente entro il quindicesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello cui si riferiscono i prelievi. Per i clienti in media tensione la fatturazione è mensile, indicativamente entro il ventesimo giorno lavorativo del mese successivo a quello a cui si riferiscono i contratti.
9.2 Gas
Le fatture del gas sono emesse sulla base dei consumi (attribuiti su base giornaliera considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo) rilevati a cura del Distributore ovvero comunicati dal Cliente (a seguito di autolettura). Il Cliente corrisponderà al Venditore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il prezzo determinato secondo le modalità previste nell'Allegato Economico.
Le modalità di determinazione delle eventuali variazioni e/o adeguamenti automatici dei corrispettivi sono parimenti riportate nell'Allegato Economico. In assenza di lettura effettiva ovvero di autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal Venditore sulla base dei consumi storici del Cliente, tenuto altresì conto della tipologia d'uso del gas.
Il Venditore provvede a fatturare al Cliente la differenza tra gli importi dovuti per i consumi reali e quelli addebitati in acconto, nella fattura immediatamente successiva alla comunicazione dell'autolettura del Cliente ovvero alla riuscita lettura del Distributore. In caso di malfunzionamento del contatore, il Venditore fatturerà i consumi relativi al periodo di malfunzionamento sulla base dei consumi ricostruiti dal Distributore secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di voltura ed in assenza di comunicazione della lettura da parte del volturante e/o volturato il Cliente accetta che il Venditore proceda a stimare la lettura di voltura con metodo pro die tenendo conto del consumo medio giornaliero reale storico del punto di prelievo.
La periodicità di fatturazione del gas naturale è stabilita come segue:
(i) almeno quadrimestrale per i punti di riconsegna con consumi fino a 500 Smc/anno;
(ii) 5 fatture bimestrali e 2 mensili all'anno per i punti di riconsegna con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5000
ai documenti previsti e alle norme in materia. Il Cliente, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, si obbliga a Smc/anno;
fornire nei tempi prescritti tutti i necessari elementi per la determinazione e la liquidazione delle imposte, assumendosi la responsabilità dell'esattezza degli stessi e dei relativi aggiornamenti. Le rilevazioni dei contatori si intendono esatte entro la tolleranza di misura ammessa dalla normativa vigente, fatte salve le contestazioni del Cliente che ne può chiedere in ogni momento la verifica. Eventuali errori che si fossero verificati nella misurazione delle portate e dei volumi di gas, daranno luogo, su comunicazione del Distributore, alla rideterminazione dei consumi. Nel caso in cui l'errore di misura, riscontrato in contraddittorio, rientrasse entro la tolleranza ammessa, le spese della verifica saranno addebitate al Cliente. Nei casi di manomissioni del contatore, da attribuirsi a fatto o colpa del Cliente, o quando manchi ogni elemento di
(iii) almeno mensile, per i punti di riconsegna con consumi superiori a 5000 Smc/anno.
Nel caso di fatturazione a consumo costante le fatture sono emesse sulla base del consumo concordato con il Cliente e sottoscritto nella Richiesta per la fornitura di gas naturale. Successivamentealla prima fattura di conguaglio, il consumo di riferimento verrà rideterminato sulla base dell'effettivo consumo annuo del Cliente. Il Venditore emetterà 6 fatturazioni all'anno delle quali cinque fatturazioni in acconto, basate su un volume pari a 1/365 del volume calcolato come sopra descritto moltiplicato per il numero di giorni del bimestre considerato, e una fatturazione di conguaglio che verrà emessa normalmente con la fattura relativa ai consumi di fine anno solare. Il Cliente rinuncia alla possibilità di richiedere la rettifica
delle fatture emesse in acconto in quanto basate su un volume annuo concordato tra Xxxxxxxxx e Cliente.
Il Cliente corrisponderà al Venditore, per ogni metro cubo di gas rilevato o comunicato, il prezzo determinato secondo le modalità previste nell'Allegato Economico.
Si precisa che le fatture sono da intendersi emesse salvo conguaglio, errori od omissioni. Il Venditore si riserva la facoltà di fatturare in acconto, qualora i dati di consumo non siano resi disponibili in tempo utile da parte del Distributore Locale per la fatturazione, salvo poi procedere agli eventuali necessari conguagli una volta ricevuti i predetti dati di consumo.
Ai sensi della delibera 501/2014/R/com le bollette Energia Elettrica e Gas saranno emesse in formato sintetico; per richiedere gli elementi di dettaglio occorrerà recarsi presso gli uffici commerciali del Venditore, contattare il Numero Verde 800.189.600 oppure accedere alla propria area riservata Sportello Online. Si precisa inoltre che il documento trasmesso per via telematica o in cartaceo (via posta) non è valido ai fini IVA, ma trattasi di copia analogica della fattura elettronica inviata al SDI (Sistema Di Interscambio, gestito dall'Agenzia delle Entrate) e resa disponibile nei canali previsti dall'Agenzia delle Entrate, in conformità alla normativa vigente.
Il pagamento deve aver luogo entro il termine ivi indicato, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di emissione della bolletta. Qualora l'allegato economico prevedesse un diverso termine di pagamento, esso prevale sulle presenti Condizioni di fornitura.
Il pagamento potrà essere effettuato mediante:
• Addebito pre autorizzato in conto corrente (proceduraSEPA), presentando richiesta al Venditore
• MAV con valuta fissa a favore del Venditore, corrispondente alla data di scadenza della fattura.
E' facoltà del cliente richiedere una diversa modalità di pagamento con o senza l'addebito del deposito cauzionale o di altra forma di garanzia equivalente. La richiesta sarà comunque subordinata ad accettazione da parte del Venditore.
Per i clienti che sceglieranno come modalità di pagamento l'addebito pre autorizzato in conto corrente e per i quali il Venditore dispone di un indirizzo email, la principale modalità di emissione della bolletta sarà il formato elettronico, fatta salva diversa indicazione del cliente finale. In caso di richiesta di invio di duplicato della bolletta, solo dopo aver appurato e documentato la ricezione del primo invio dellastessa, il fornitore si riserva il diritto di applicare un corrispettivo di € 2,00.
Eventuali contestazioni o reclami non daranno diritto al Cliente di ridurre, differire o sospendere il pagamento degli
della delibera 258/2015/R/com dalla data di invio della comunicazione di messa in mora);
2. termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (al massimo 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di emissione della comunicazione alla data di consegna al vettore postale);
3. termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice di Chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità (non prima di 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dal termine ultimo comunicato per il pagamento è possibile inoltrare richiesta di sospensione di fornitura).
Parimenti ha diritto ad un indennizzo automatico nella misura di € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora di cui sopra.
La richiesta di Chiusura del Punto di Riconsegna per sospensione della fornitura per morosità non può essere attivata presso il Distributore nei casi in cui:
a) non siastata effettuata la comunicazione di messa in mora e non siano state rispettate le tempistiche cui sopra;
b) il Cliente abbia comunicato al Venditore l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente punto;
c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all'ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata dal Venditore e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d) il Venditore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;
e) la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per servizi diversi dalla fornitura di gas e non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità.
importi indicati in fattura. Eventuali errori negli importi fatturati verranno corretti dal Venditore e quindi compensati nella Resta inteso che la sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva
prima fattura successiva alla loro individuazione. Decorso il termine di scadenza indicato in fattura per il pagamento, il Venditore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto dal contratto, addebiterà al Cliente gli interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 3,5 punti percentuali, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute, che consistono, per ogni comunicazione inviata al Cliente, nel costo delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento della bolletta. Sono a carico del Cliente, e vengono inclusi in bolletta, gli oneri fiscali relativi al contratto, alla tipologia d'uso del gas e/o dell'energia elettrica fornito e tutte le altre somme (quali accise e tributi gravanti sul gas/energia elettrica) che il Venditore sia obbligato ad addebitare al Cliente per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e atti adottati dalle autorità competenti. Sono inoltre a carico del Cliente, tutti gli oneri addebitati dal Distributore per le prestazioni eseguite. Il Venditore dovrà comunicare al Cliente, per le fatture interessate, la possibilità di richiedere la rateizzazione degli importi nei modi definiti dall'Autorità. .
10. GARANZIE
Al momento della conclusione del presente contratto, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni da esso derivanti, il Venditore richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una garanzia equivalente, nella misura prevista dalla competente Autorità, che sarà rimborsato dal Venditore a) entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di fornitura; b) qualora corrisposto, in caso di mancato perfezionamento del contratto nelle ipotesi di cui all'art. 2 che precede.
Nel caso in cui, invece, il Cliente decida di avvalersi delle modalità previste per la domiciliazione bancaria (proceduraSEPA), al fine di provvedere al pagamento delle fatture, non sarà tenuto a versare il deposito cauzionale di cui sopra.
Il Venditore provvederà ad adeguare automaticamente, alla chiusura di ciascun anno termico l'ammontare del deposito cauzionale versato dal Cliente sulla base dei consumi effettivi rilevati ovvero in caso di variazione di potenza impegnata.
Per garanzia equivalente si intende il rilascio, da uno o più istituti di credito, di una fideiussione bancaria che il Venditore si riserva di chiedere al Cliente non domestico, in tutte le ipotesi di reiterato pagamento ritardato, mancato o parziale, ovvero di modifica dei parametri di solvibilità finanziaria del Cliente. Il Cliente si impegna a far rilasciare da primario istituto di credito, almeno 15 giorni prima della data di inizio fornitura, la fideiussione bancaria in favore del Venditore per un importo complessivo pari all'ammontare richiesto dal Venditore.
Il Cliente, a seguito di semplice richiesta scritta da parte del Venditore ed entro 30 giorni dalla richiesta medesima, si obbliga, inoltre, a reintegrare la garanzia prestata qualora questa sia stata escussa in tutto e/o in parte. In caso di mancata o invalida costituzione ovvero di mancata ricostituzione della garanzia, il Venditore, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 18 "Clausola risolutiva espressa”, si riserva la facoltà di interrompere la fornitura, rimanendo esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni che da ciò potessero derivare al Cliente.
11. SOSPENSIONEDELLA FORNITURAERISOLUZIONE DELCONTRATTO
11.1 EnergiaElettrica
Il Venditore ha la facoltà di richiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura di energia elettrica, ovvero, ove possibile, la riduzione della potenza disponibile, per uno o più punti di prelievo nella titolarità del Cliente qualora quest'ultimo si renda inadempiente all'obbligo di pagare i corrispettivi contrattualmente dovuti. Resta inteso che il ritardo del pagamento protrattosi per 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura equivale ad un mancato pagamento e si procederà all'attivazione delle procedure per la riduzione di potenza, ove possibile, ovvero per la sospensione della fornitura. Il Venditore invierà al Cliente, a mezzo di raccomandata semplice, una comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione che decorsi 20 giorni dal suo invio, e trascorsi 3 giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento assegnato, senza che il Cliente abbia provveduto, invierà all'Impresa di Distribuzione la richiesta di chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità. Ai sensi della Delibera 258/2015/R/ com nei 90 giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità il Venditore invierà al Cliente la comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione specifica che il termine per il pagamento sarà di 10 giorni dall'invio della costituzione stessa e che la richiesta di chiusura del punto di prelievo sarà effettuata trascorsi 2 giorni lavorativi dallascadenza del termine ultimo per il pagamento.
Il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come previsti dal presente contratto, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità e delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Venditore mediante fax al
informazione in caso di prelievo fraudolento.
In caso di Cessazioneamministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione del punto di riconsegna, il venditore sarà tenuto a trasmettere all'impresa di distribuzione:
i) copia delle fatture non pagate;
ii) copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del cliente finale;
iii) copia della risoluzione del contratto con il cliente finale;
iv) copia del contratto di fornitura o dell'ultima fattura pagata;
v) documento di sintesi attestante l'ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare lasituazione di morosità del cliente finale.
In caso di mancato pagamento dei corrispettivi indicati in fattura o di mancato versamento della garanzia, ove richiesta, come specificato nell'art. 10 che precede, è facoltà del Venditore risolvere il contratto. Si precisa che il ritardato pagamento protrattosi per 10 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura costituisce mancato pagamento. In particolare il Venditore, in costanza di mora del Cliente, dichiarato risolto il contratto, potrà chiedere la cessazione amministrativa per morosità al Distributore, il quale, provvederà conseguentemente per l'attivazione del servizio di default ovvero, in caso di Cliente non disalimentabile, la fornitura di ultima istanza. In caso di inadempimento, da parte del Venditore, delle obbligazioni nascenti dal presente contratto, il Cliente con comunicazione scritta, inviata all'indirizzo del Venditore contesterà allo stesso l'inadempimento, intimando di sanare la violazione. Qualora il Venditore non adempia entro venti giorni successivi alla spedizione di detta comunicazione, il contratto si intenderà risolto di diritto, fermo restando il diritto del Cliente al risarcimento dell'eventuale danno.
In caso di richiesta di accesso per sostituzione della fornitura il Distributore è tenuto a mettere a disposizione del Venditore le seguenti informazioni circa il PDR- POD oggetto della richiesta di switch:
i) l'eventuale chiusura del PDR- POD aseguito di sospensione della fornitura per morosità;
ii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza;
iii) le date delle eventuali richieste di sospensione per morosità del PDR - POD, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
iv) le date delle eventuali richieste di accesso per sostituzione, oltre a quella eventualmente in corso, eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso per sostituzione in corso;
v) l'accessibilità o meno del punto di riconsegna;
vi) se per il punto di prelievo sia eventualmente in corso una richiesta di indennizzo.
Qualora il Venditore che ha presentato la richiesta di accesso per sostituzione eserciti la facoltà di revoca dello switching stesso, a seguito delle informazioni ricevute dal Distributore, non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
Il Venditore si riserva altresì di perseguire nell'ambito dell'esecuzione del presente contratto il soddisfacimento di propri eventuali crediti derivanti da precedenti o distinti contratti di fornitura stipulati con il medesimo cliente così come di perseguire il soddisfacimento dei propri crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto anche nell'ambito dell'esecuzione di eventuali ulteriori contratti di fornitura stipulati dal medesimo cliente nell'ambito del medesimo mercato.
12. ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ - FORZA MAGGIORE
Il Venditore non è ritenuto responsabile per eventuali danni causati al Cliente per fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti o forza maggiore. Per forza maggiore deve intendersi qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo del Venditore, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.
13. CESSIONE DELCONTRATTO
Il Venditore può cedere, dandone avviso al Cliente, il presente contratto ad altre società, purché autorizzate alla vendita di energia elettrica e/o gasai sensi della normativa vigente, lasciando immutate le condizioni contrattuali.
14. RINVIO NORMATIVO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le Parti fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle leggi, nelle deliberazioni dell'Autorità ed alle norme del Codice Civile, ove applicabili.
15. MODIFICHEDELLECONDIZIONI CONTRATTUALI
numero indicato nella raccomandata di sollecito. Il Venditore, prima di procedere alla sospensione della fornitura, qualora Si intendono automaticamente inserite nel contratto, con abrogazione delle clausole che risultassero incompatibili,
il Cliente sia alimentato in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore installato, effettuerà una riduzione pari al 15% della potenza disponibile. Una volta decorsi inutilmente 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile senza che il Cliente abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto, la fornitura verrà sospesa. Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
1. Termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari oppure 10 giorni solari ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di invio della comunicazione di messa in mora);
2. Termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale qualora il Fornitore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata (al massimo 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dalla data di emissione della comunicazione alla data di consegna al vettore postale)
3. Termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore Locale di Chiusura del punto di prelievo per sospensione della fornitura per morosità (non prima di 3 giorni lavorativi oppure 2 giorni lavorativi ai sensi della delibera 258/2015/R/com dal termine ultimo comunicato per il pagamento è possibile inoltrare richiesta di sospensione di fornitura).
Parimenti ha diritto ad un indennizzo automatico nella misura di € 30,00 qualora la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora di cui sopra.
La richiesta di sospensione della fornitura non può essere presentata al Distributore Locale nei casi in cui:
a) non siastata effettuata la comunicazione di messa in mora e non siano state rispettate le tempistiche di cui sopra;
b) il Cliente finale abbia comunicato all'esercente la vendita l'avvenuto pagamento secondo una delle modalità indicate nella comunicazione di cui al precedente punto;
eventuali condizioni risultanti per effetto di provvedimenti dell'Autorità ovvero di altri soggetti e/o enti competenti. Il Venditore si riserva la facoltà di variare unilateralmente, per giustificato motivo, le condizioni contrattuali, incluse quelle economiche. Si precisa che per giustificato motivo si intende il mutamento del contesto legislativo e regolamentare di riferimento, così come mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Venditore per la definizione delle condizioni economiche e contrattuali. In tal caso, salvo che le norme di leggi o provvedimenti amministrativi non impongano o comportino una data di applicazione differente, le modifiche saranno comunicate, ai sensi della normativa vigente, con un preavviso non inferiore a 3 mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, termine decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di cui sopra da parte del Cliente, salvo recesso dello stesso ai sensi dell'Art. 2.
16. COMUNICAZIONI ERECLAMI
Tutte le comunicazioni relative al presente contratto, ivi incluse quelle relative a reclami, richieste di informazione, richieste di rettifica di fatturazione o di rettifica di doppia fatturazione, dovranno essere effettuate, per iscritto, ed inviate dal Cliente a mezzo fax al numero 0382. 056250 o all'indirizzo email xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@x0x.xx se al Venditore, all'indirizzo di recapito delle fatture se al Cliente. Deve altresì essere comunicata per iscritto al Venditore, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente il/i punto/punti di prelievo.
Il Venditore si riserva la facoltà di inviare le eventuali comunicazioni al Cliente, ove consentito, anche con apposita nota in fattura e, nel rispetto della normativa vigente in materia, provvederà a rendere disponibili al Cliente le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità entro il 30 giugno di ciascun anno.
Il Cliente è reso edotto che il Venditore è tenuto a fornire allo stesso una risposta motivatascritta entro:
30 giorni per i reclami; 60 giorni (90 per le fatture con periodicità quadrimestrale) per le rettifiche di fatturazione; 30 giorni solari per le richieste di informazioni; 20 giorni solari per le richieste di rettifica di doppia fatturazione.
I termini sopra indicati decorrono dalla data di ricevimento da parte del Venditore della relativa richiesta scritta inviata dal
c) l'importo del mancato pagamento sia inferiore o eguale all'ammontare del deposito cauzionale o della fideiussione Cliente agli indirizzi di cui sopra.
rilasciata dal Cliente finale e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
d) l'esercente la vendita non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dall'impresa distributrice competente o relativo a conguaglio o a fatturazione anomala di consumi;
e) con riferimento a clienti finali connessi in bassa tensione, la loro morosità non riguardi pagamenti espressamente contemplati nei rispettivi contratti di vendita e dettagliati nella scheda riepilogativa dei corrispettivi definita dall'Autorità. Ciascuna delle Parti avrà inoltre la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra parte, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione del Venditore;
b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Venditore;
c) inizio di una procedura concorsuale nei confronti del Venditore;
d) per il Venditore, mancato pagamento degli importi indicati in fattura ovvero mancato versamento della garanzia. È fatto comunque salvo il diritto per ciascuna delle Parti di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.
11.2 Gas
In caso di mancato pagamento dell'importo indicato in fattura, decorsi dieci giorni solari dalla scadenza ivi indicata, il Venditore si riserva la facoltà di attivare la procedura di morosità e, in caso di Cliente disalimentabile, la sospensione della fornitura.
Il Venditore invierà al Cliente, a mezzo di raccomandata semplice, una comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione che decorsi 20 giorni dal suo invio, e trascorsi tre giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento, provvederà ad inviare all'Impresa di Distribuzione la richiesta di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità. Il cliente assume l'obbligo in questi casi di consentire al distributore locale l'accesso al misuratore per consentire la disalimentazione.
Ai sensi della Delibera 258/2015/R/com nei novanta giorni successivi alla data dell'ultima richiesta di sospensione della fornitura per morosità il Venditore potrà inviare al Cliente la comunicazione scritta di costituzione in mora con indicazione specifica che il termine per il pagamento sarà di 10 giorni dall'invio della costituzione stessa e che la richiesta di chiusura del punto di prelievo sarà effettuata trascorsi due giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo per il pagamento Il Venditore richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento. Il Cliente sarà tenuto alla corresponsione, oltre che delle somme dovute e degli interessi come previsti dal presente contratto, anche del rimborso delle spese sostenute per la sospensione e l'eventuale riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Autorità e delle spese postali relative al/ai sollecito/i di pagamento. L'eventuale pagamento da parte del Cliente a seguito del sollecito di cui sopra, dovrà essere comunicato dallo stesso al Venditore mediante fax al numero indicato nella raccomandata di sollecito.
Il Cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a € 20,00 nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato rispetto di uno dei seguenti termini:
1. termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento (20 giorni solari oppure 10 giorni solari ai sensi
Il Cliente è reso altresì edotto che il Venditore è tenuto ad applicare e corrispondere, ove previsti, gli indennizzi automatici stabiliti dall'Autorità in caso di mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale previsti dall'allegato A della Delibera 413/2016/R/com pubblicata sul sito dell'Autorità xxx.xxxxx.xx, ovvero per il mancato rispetto dei termini e delle modalità di preavviso per le variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali così come disciplinate dalla delibera366/2018/R/com. Inoltre il Venditore corrisponderà al Cliente gli indennizzi relativi alla Delibera ARG/ elt 198/2011.
17. PROCEDURA STRAGIUDIZIALE DI RISOLUZIONE DELLECONTROVERSIE - FOROCOMPETENTE
Le Parti convengono di negoziare secondo buona fede la risoluzione di ogni eventuale controversia relativa al presente contratto in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni in esso previste. Per i clienti domestici e i condomini con uso domestico con consumi di gas non superiori a 200.000Smc/ anno e per utenze che hanno stipulato contratti di fornitura di energia elettrica per uso domestico con potenza pari o inferiore a 16,5 kW ed utenze che hanno stipulato contratti di fornitura di energia elettrica per uso condominiale è possibile attivare la procedura di conciliazione secondo le modalità previste dal regolamento disponibile presso le Associazioni dei Consumatori e sul sito internet xxx.xxxxxxxx.x0xxxxxxxx.xx.
In alternativa per tutti i clienti del mercato gas aventi diritto al servizio di tutela ai sensi dell'art. 5 del TIVG (allegato A della delibera ARG/gas 64/09 del 28/05/2009 e s.m.i.), ossia utenze domestiche e condomini con uso domestico con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno, e per i clienti energia elettrica aventi diritto al servizio di tutela ai sensi ai sensi della legge n° 125/07 (utenze domestiche, utenze non domestiche con nessuna fornitura in media tensione, un fatturato non superiore a 10.000.000 euro e un numero di dipendenti non superiore a 50 unità) a partire dal 1 Aprile 2013 è possibile ricorrere al Servizio conciliazione clienti energia istituito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (https:// xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx). Qualora la controversia non venga risolta nei modi di cui al comma che precede, ovvero in caso di controversia in materia di interpretazione, esecuzione, validità, efficacia o risoluzione ed in generale relativa alle obbligazioni contenute nell'accordo di conciliazione, le Parti convengono sin d'ora di demandare la risoluzione della stessa all'autorità giudiziaria ordinaria e di eleggere come competente il Foro del luogo di fornitura del Cliente.
18. CLAUSOLARISOLUTIVA ESPRESSA
Il Venditore Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto qualora il Venditore dichiari di volersi avvalere del disposto della presente clausola nei casi di inadempimento agli obblighi previsti dagli art. 9 “Fatturazione e modalità pagamento” e art. 10 “Garanzie” del contratto medesimo. Il contratto s'intenderà altresì risolto di diritto al verificarsi di una delle seguenti circostanze: i) avvio di una fra le procedura di fallimento, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero altra procedura concorsuale, anche stragiudiziale, di una delle Parti; ii) liquidazione o scioglimento per qualsivoglia ragione o cessazione dell'effettiva attività di una delle Parti. È in ogni caso fatto salvo il diritto del Venditore di agire per il risarcimento dei danni in tutti i casi esposti nel presente articolo
19. ALLEGATI
Le Condizioni di Fornitura, l'Allegato Economico e gli altri Allegati al presente contatto ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.