«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Ambito di applicazione ratione materiae – Contratto collettivo di lavoro – Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi – Nozione di
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 4 dicembre 2014 (*)
«Rinvio pregiudiziale – Concorrenza – Articolo 101 TFUE – Ambito di applicazione ratione materiae – Contratto collettivo di lavoro – Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi – Nozione di
“impresa” – Nozione di “lavoratore”»
Nella causa C-413/13,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Gerechtshof te ʼs-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione del 9 luglio 2013, pervenuta in cancelleria il 22 luglio 2013, nel procedimento
FNV Kunsten Informatie en Media
contro
Staat der Nederlanden,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da X. Xxxxxxx (relatore), presidente di sezione, X. Xxxx Xxxxxxx,
X. Xxxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxx giudici, avvocato generale: X. Xxxx
cancelliere: X. Xxxxxxxx, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 18 giugno 2014, considerate le osservazioni presentate:
– per la FNV Kunsten Informatie en Media, da X. Xxx, advocaat;
– per il governo dei Paesi Bassi, da M.K. Xxxxxxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;
– per il governo ceco, da X. Xxxxxx, X. Xxxxxx e X. Xxxxxx, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da F. Xxxxxx Xxxxxxxx e P.J.O. Xxx Xxxxxx, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 settembre 2014,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
2 Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia che oppone, da un lato, la FNV Kunsten Informatie en Media (in prosieguo: la «FNV»), una confederazione sindacale, e, dall’altro, lo Staat der Nederlanden (Stato dei Paesi Bassi) in ordine alla fondatezza di un documento di analisi con il quale la Nederlandse Mededingingsautoriteit (autorità olandese garante della concorrenza; in prosieguo: la «NMa») ha rilevato che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro contenente tariffe minime per prestatori autonomi di servizi non è esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
Contesto normativo
3 L’articolo 1 della legge sul contratto collettivo di lavoro (Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst) prevede quanto segue:
«1. Per contratto collettivo di lavoro si intende l’accordo stipulato da uno o più datori di lavoro o da una o più associazioni di datori di lavoro dotate di piena capacità giuridica e una o più associazioni di lavoratori dotate di piena capacità giuridica, che disciplina principalmente o esclusivamente le condizioni di lavoro che occorre rispettare nell’ambito dei contratti di lavoro.
2. Esso può riguardare anche appalti d’opera e contratti d’opera, per i quali trova conforme applicazione quanto stabilito circa i contratti di lavoro, i datori di lavoro e i lavoratori».
4 L’articolo 6, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza (Mededingingswet; in prosieguo: la «Mw»), la cui formulazione corrisponde a quella dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, così dispone:
«Sono vietati gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di prevenire, limitare o falsare la concorrenza sul mercato olandese o su una sua parte».
5 A termini dell’articolo 16, lettera a), della Mw:
«L’articolo 6, paragrafo 1, non si applica:
a) a un contratto collettivo di lavoro ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sul contratto collettivo di lavoro».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
6 Come si evince dal fascicolo, i prestatori autonomi olandesi hanno il diritto nei Paesi Bassi di affiliarsi a una qualsiasi organizzazione sindacale, di datori di lavoro o di professionisti. Di conseguenza, secondo la legge sul contratto collettivo di lavoro, le confederazioni di datori di lavoro e le organizzazioni di lavoratori possono stipulare un contratto collettivo di lavoro in nome e per conto non soltanto dei lavoratori, ma anche dei prestatori autonomi di servizi che siano membri di tali organizzazioni.
7 Nel 2006 e nel 0000, xx XXX e la Nederlandse toonkunstenaarsbond (associazione olandese di musicisti), un’associazione di lavoratori, da un lato, e la Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten (confederazione delle fondazioni di supplenti d’orchestre olandesi), un’associazione di datori di lavoro, dall’altro, hanno stipulato un contratto collettivo di lavoro concernente i musicisti che sostituiscono i membri di un’orchestra (in prosieguo: i «supplenti»).
8 Tale contratto collettivo di lavoro imponeva, in particolare, tariffe minime non soltanto per i supplenti assunti nell’ambito di un contratto di lavoro (in prosieguo: i
«supplenti subordinati»), ma anche per i supplenti che esercitano la loro attività in forza di un contratto d’opera, e che non sono considerati «lavoratori» ai sensi del contratto collettivo medesimo (in prosieguo: i «supplenti autonomi»).
9 In particolare, l’allegato 5 di detto contratto collettivo di lavoro prevedeva che i supplenti autonomi dovessero percepire come minimo la tariffa per le prove d’orchestra e per i concerti negoziata per i supplenti subordinati, con maggiorazione del 16%.
10 Il 5 dicembre 2007, la NMa ha pubblicato un documento di analisi con il quale ha dichiarato che una disposizione di un contratto collettivo di lavoro contenente tariffe minime per i supplenti autonomi non esulava dall’ambito di applicazione dell’articolo 6 della Mw e dell’articolo 81, paragrafo 1, CE, ai sensi della sentenza Albany (C-67/96, EU:C:1999:430). Infatti, secondo la NMa, la natura giuridica di un contratto collettivo di lavoro che disciplina contratti d’opera viene ad essere modificata facendo acquisire a tale contratto le caratteristiche di un accordo tra professionisti, in quanto negoziato dal lato sindacale da un’organizzazione che, al riguardo, non agisce come associazione di lavoratori, ma come associazione di lavoratori autonomi.
11 A seguito di tale presa di posizione, l’associazione di datori di lavoro Vereniging van Stichtingen Remplaçanten Nederlandse Orkesten e l’associazione di lavoratori Nederlandse toonkunstenaarsbond hanno denunciato il contratto collettivo di lavoro e non hanno voluto stipulare un nuovo contratto di lavoro che includesse una disposizione sulle tariffe minime dei supplenti autonomi.
00 Xx XXX ha proposto ricorso al Rechtbank Den Xxxx (Tribunale dell’Aia) chiedendo, da un lato, di dichiarare che il diritto della concorrenza olandese e quello dell’Unione non ostano ad una disposizione di un contratto collettivo di lavoro che obbliga il datore di lavoro a rispettare tariffe minime non soltanto per i supplenti subordinati, ma anche per i supplenti autonomi e, dall’altro, di ingiungere allo Stato dei Paesi Bassi di rettificare la posizione adottata dalla NMa nel documento di analisi.
13 Chiamato a pronunciarsi su tale ricorso, il Rechtbank Den Xxxx ha rilevato che una disposizione del genere non soddisfaceva una delle due condizioni cumulative che consentono di derogare all’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione ai sensi delle sentenze Albany (EU:C:1999:430), Brentjens’ (da C-115/97 a C-117/97, EU:C:1999:434), Drijvende Bokken (C-219/97, EU:C:1999:437) e xxx xxx Xxxxx (C-222/98, EU:C:2000:475). Secondo il Rechtbank Den Xxxx, la fissazione di tariffe di cui a tale disposizione, in primo luogo deve derivare dal dialogo tra le parti sociali ed essere stipulata nell’ambito di un contratto collettivo tra le organizzazioni di datori di lavoro e quelle dei lavoratori, e, in secondo luogo, deve contribuire direttamente al miglioramento delle condizioni di lavoro dei lavoratori. Nel caso di specie, la disposizione in parola non contribuirebbe direttamente al miglioramento delle condizioni di occupazione e di lavoro dei lavoratori. Per questa ragione, il Rechtbank Den Xxxx ha respinto le azioni proposte dalla FNV, senza neanche verificare se fosse soddisfatta la prima condizione richiesta dalla citata giurisprudenza, che richiede, per sua natura, che la disposizione controversa derivi dal dialogo tra le parti sociali.
00 Xx XXX ha proposto ricorso al Gerechtshof te ʼs-Gravenhage (Corte d’appello dell’Aia) avverso tale decisione deducendo un motivo unico diretto a verificare se il divieto di accordi tra imprese restrittivi della concorrenza, di cui all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, si applichi a una disposizione di un contratto collettivo di lavoro la quale preveda tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi che svolgono a vantaggio di un datore di lavoro la medesima attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro.
15 Nell’ambito di tale ricorso, pur avendo provvisoriamente qualificato i supplenti autonomi come «imprenditori», adducendo che il loro reddito dipende dagli incarichi ottenuti autonomamente nel mercato dei supplenti, che essi sono in concorrenza con altri supplenti e che investono in strumenti musicali, detto giudice ha tuttavia rilevato che la soluzione della controversia principale non si evinceva chiaramente né dal Trattato né dalla giurisprudenza della Corte.
16 Alla luce di quanto sopra, il Gerechtshof te ʼs-Gravenhage ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due questioni pregiudiziali seguenti:
«1) Se le regole della concorrenza dell’Unione europea debbano essere interpretate nel senso che, per il solo fatto di essere contenuta in un contratto collettivo di lavoro, esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE
una disposizione contenuta in un contratto siffatto, stipulato tra organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori, la quale prevede che i lavoratori autonomi svolgenti per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la medesima attività svolta da lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione di detto contratto collettivo, debbano ricevere una tariffa minima.
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, se detta disposizione esuli dall’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE qualora essa sia intesa (anche) a migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori rientranti nell’ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro e se al riguardo sia rilevante inoltre se dette condizioni di lavoro risultino migliorate direttamente o soltanto indirettamente».
Sulla competenza della Corte
17 In via preliminare, occorre verificare se la Corte sia competente a rispondere alle questioni sollevate. Infatti, come rilevato dal Gerechtshof te ʼs-Gravenhage nella decisione di rinvio, il contratto collettivo di cui trattasi nel procedimento principale riguarda una situazione puramente interna e non ha nessun effetto sul commercio intracomunitario. Di conseguenza, l’articolo 101 TFUE non si applica alla controversia principale.
18 A tal proposito, bisogna rilevare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente a statuire sulle domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell’Unione in situazioni in cui i fatti della causa principale si collocavano al di fuori della sfera di applicazione diretta di tale diritto, purché le suddette disposizioni fossero state rese applicabili dalla normativa nazionale, la quale si uniformava, per le soluzioni date a fattispecie puramente interne, a quelle adottate dal diritto dell’Unione. Infatti, in simili casi, secondo costante giurisprudenza, vi è un sicuro interesse dell’Unione europea a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell’Unione ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (sentenza Allianz Hungária Biztosító e a., C-32/11, EU:C:2013:160, punto 20).
19 Quanto alla presente domanda di pronuncia pregiudiziale, occorre rilevare che l’articolo 6, paragrafo 1, della Mw riproduce fedelmente il contenuto essenziale dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Inoltre, risulta dalla decisione di rinvio che il legislatore olandese ha inteso espressamente armonizzare il diritto nazionale della concorrenza con quello dell’Unione, nel prevedere che detto articolo 6, paragrafo 1, della Mw riceva un’interpretazione strettamente conforme a quella dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
20 Alla luce di tali circostanze, si deve dichiarare che la Corte è competente a rispondere alle questioni sollevate, anche se l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE non disciplina direttamente la situazione in esame nel procedimento principale.
Sulle questioni pregiudiziali
21 Con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione debba essere interpretato nel senso che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi, affiliati a una delle organizzazioni di lavoratori parti del contratto, che svolgono per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la stessa attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
22 Al riguardo, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza, benché taluni effetti restrittivi della concorrenza siano inerenti agli accordi collettivi stipulati tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli obiettivi di politica sociale perseguiti da tali accordi sarebbero gravemente compromessi se le parti sociali fossero soggette all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE nella ricerca comune di misure volte a migliorare le condizioni di occupazione e di lavoro (v. sentenze Albany, EU:C:1999:430, punto 59; International Transport Workers’ Federation e Finnish Seamen’s Union, C-438/05, EU:C:2007:772, punto 49, nonché 3F/Commissione, C-319/07 P, EU:C:2009:435, punto 50).
23 Infatti, la Corte ha sentenziato che gli accordi conclusi nell’ambito di trattative collettive tra parti sociali al fine di conseguire tali obiettivi devono essere considerati, per la loro natura ed il loro oggetto, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE (v. sentenze Albany, EU:C:1999:430, punto 60; Xxxxxxxxx’, EU:C:1999:434, punto 57; Drijvende Bokken, EU:C:1999:437, punto 47; Xxxxxx e a., da C-180/98 a C-184/98, EU:C:2000:428, punto 67; xxx xxx Xxxxx, EU:C:2000:475, punto 22, nonché AG2R Xxxxxxxxxx, C-437/09, EU:C:2011:112, punto 29).
24 Nel procedimento principale, l’accordo controverso è stato stipulato tra un’organizzazione di datori di lavoro e talune organizzazioni di lavoratori variamente composte, le quali hanno condotto le trattative, conformemente al diritto interno, non soltanto per i supplenti subordinati, ma anche per i supplenti autonomi affiliati.
25 Occorre, pertanto, esaminare se la natura e l’oggetto di un simile accordo consentano di ricondurlo nell’ambito di dette trattative collettive tra parti sociali e ne giustifichino l’esclusione, nella parte concernente le tariffe minime per i supplenti autonomi, dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
26 Per quanto riguarda, in primo luogo, la natura del suddetto accordo, risulta dalle affermazioni del giudice del rinvio che esso è stato stipulato in forma di contratto collettivo di lavoro. Tale accordo costituisce, tuttavia, per quanto riguarda proprio la disposizione di cui all’allegato 5 su dette tariffe minime, il risultato di una trattativa tra un’organizzazione di datori di lavoro e organizzazioni di lavoratori
rappresentative anche degli interessi dei supplenti autonomi, che forniscono prestazioni alle orchestre sulla base di un contratto d’opera.
27 Orbene, occorre rilevare al riguardo che, pur svolgendo la stessa attività dei lavoratori, prestatori quali i detti supplenti di cui trattasi nel procedimento principale sono, in linea di principio, «imprese» nel senso dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, dal momento che offrono i loro servizi dietro corrispettivo in un determinato mercato (sentenza Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, C-1/12, EU:C:2013:127, punti 36 e 37) e esercitano la loro attività come operatori economici indipendenti rispetto ai loro committenti (v. sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, C-217/05, EU:C:2006:784, punto 45).
28 Ne deriva che, come rilevato anche dall’avvocato generale al punto 32 delle sue conclusioni e dalla NMa nel documento di analisi, quando un’organizzazione rappresentativa dei lavoratori procede a trattative in nome e per conto di tali prestatori autonomi di servizi che ne sono membri, essa non agisce come associazione sindacale e dunque come parte sociale, ma in realtà opera come associazione di imprese.
29 Occorre anche aggiungere che il Trattato, sebbene prenda in considerazione un dialogo sociale, non prevede alcuna disposizione che, alla stregua degli articoli 153 TFUE e 155 TFUE nonché 1 e 4 dell’accordo sulla politica sociale (GU 1992, C 191, pag. 91), incoraggi i prestatori autonomi a istaurare un simile dialogo con i datori di lavoro presso i quali forniscono prestazioni di servizi in forza di un contratto d’opera e, dunque, a stipulare accordi collettivi con detti datori di lavoro al fine di migliorare le proprie condizioni di occupazione e di lavoro (v., per analogia, sentenza Xxxxxx e a., EU:C:2000:428, punto 69).
30 Ciò premesso, ne discende che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in quanto concordata da un’organizzazione di lavoratori in nome e per conto dei prestatori autonomi che vi sono affiliati, non è il risultato di una trattativa collettiva tra parti sociali e non può, in considerazione della sua natura, essere esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
31 Tale affermazione non può però impedire che una simile disposizione di un contratto collettivo di lavoro possa essere considerata anche il risultato di un dialogo sociale nell’ipotesi in cui detti prestatori di servizi, in nome e per conto dei quali il sindacato ha trattato, siano in realtà dei «falsi autonomi», ossia dei prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella dei lavoratori.
32 Infatti, come evidenziato dall’avvocato generale al punto 51 delle sue conclusioni, dalla FNV, dal governo dei Paesi Bassi e dalla Commissione europea all’udienza, non è sempre agevole identificare nella situazione economica attuale lo status di
impresa di taluni prestatori autonomi, quali i supplenti di cui trattasi nel procedimento principale.
33 Per quanto concerne il procedimento principale, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, da un lato, un prestatore di servizi può perdere la qualità di operatore economico indipendente, e dunque d’impresa, qualora non determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma dipenda interamente dal suo committente, per il fatto che non sopporta nessuno dei rischi finanziari e commerciali derivanti dall’attività economica di quest’ultimo e agisce come ausiliario integrato nell’impresa di detto committente (v., in tal senso, sentenza Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, EU:C:2006:784, punti 43 e 44).
34 Dall’altro lato, la nozione di «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione, dev’essere essa stessa definita in base a criteri oggettivi che caratterizzino il rapporto di lavoro sotto il profilo dei diritti e degli obblighi degli interessati. Al riguardo, per giurisprudenza costante, la caratteristica essenziale di tale rapporto è la circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione (v. sentenze N., C-46/12, EU:C:2013:97, punto 40 e giurisprudenza ivi citata, nonché Haralambidis, C-270/13, EU:C:2014:2185, punto 28).
35 In quest’ottica, la Corte ha già avuto modo di precisare che la qualifica di
«prestatore autonomo», ai sensi del diritto nazionale, non esclude che una persona debba essere qualificata come «lavoratore», ai sensi del diritto dell’Unione, se la sua indipendenza è solamente fittizia e nasconde in tal modo un vero e proprio rapporto di lavoro (v., in tal senso, sentenza Xxxxxxx, C-256/01, EU:C:2004:18, punto 71).
36 Ne consegue che lo status di «lavoratore» ai sensi del diritto dell’Unione non può essere pregiudicato dal fatto che una persona è stata assunta come prestatore autonomo di servizi ai sensi del diritto nazionale, per ragioni fiscali, amministrative o burocratiche, purché tale persona agisca sotto la direzione del suo datore di lavoro, per quanto riguarda in particolare la sua libertà di scegliere l’orario, il luogo e il contenuto del suo lavoro (v. sentenza Xxxxxxx, EU:C:2004:18, punto 72), non partecipi ai rischi commerciali di tale datore di lavoro (sentenza Agegate, C-3/87, EU:C:1989:650, punto 36) e non sia integrata nell’impresa di detto datore di lavoro per la durata del rapporto di lavoro, formando con essa un’unità economica (v. sentenza Becu e a., C-22/98, EU:C:1999:419, punto 26).
37 Alla luce di tali principi, al fine di poter qualificare i supplenti autonomi di cui trattasi nel procedimento principale non come «lavoratori» ai sensi del diritto dell’Unione, ma vere «imprese» ai sensi del medesimo diritto, spetta, pertanto, al giudice del rinvio valutare se, al di là della natura giuridica del loro contratto d’opera, tali supplenti non si ritrovino nelle condizioni indicate ai punti da 33 a 36
della presente sentenza e, segnatamente, che non si trovino in un rapporto di subordinazione con l’orchestra interessata per la durata del rapporto contrattuale, disponendo in tal modo di maggiore autonomia e flessibilità rispetto ai lavoratori che svolgono la medesima attività, per quanto riguarda la determinazione dell’orario di lavoro, del luogo e delle modalità di esecuzione dei compiti assegnati, ossia le prove e i concerti.
38 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’oggetto del contratto collettivo di lavoro di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che l’analisi alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 22 e 23 della presente sentenza è giustificata, sul punto, unicamente nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse qualificare i supplenti di cui trattasi nel procedimento principale non come «impresa» ma come
«falsi autonomi».
39 Ciò precisato, occorre rilevare che il regime delle tariffe minime istituito dalla disposizione contenuta nell’allegato 5 del contratto collettivo di lavoro contribuisce direttamente al miglioramento delle condizioni di occupazione e di lavoro di detti supplenti, qualificati come «falsi autonomi».
40 Infatti, un regime del genere assicura non soltanto a tali prestatori una retribuzione di base più elevata rispetto a quella di cui avrebbero beneficiato se detta disposizione non ci fosse stata, ma, come affermato dal giudice del rinvio, permette anche di contribuire a un’assicurazione pensionistica corrispondente alla partecipazione al regime delle pensioni per i lavoratori, garantendo loro in tal modo i mezzi per poter beneficiare in futuro di un certo livello di pensione.
41 Di conseguenza, la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, nella misura in cui stabilisce tariffe minime per prestatori di servizi che sono «falsi autonomi», non può essere assoggettata, a causa della sua natura e del suo oggetto, all’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE.
42 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre dunque rispondere alle questioni sollevate dichiarando che il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi, affiliati a una delle organizzazioni di lavoratori parti del contratto, che svolgono per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la stessa attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo qualora tali prestatori siano «falsi autonomi», ossia prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella di detti lavoratori. Spetta al giudice del rinvio procedere a una tale valutazione.
Sulle spese
43 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle
spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi, affiliati a una delle organizzazioni di lavoratori parti del contratto, che svolgono per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la stessa attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo qualora tali prestatori siano «falsi autonomi», ossia prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella di detti lavoratori. Spetta al giudice del rinvio procedere a una tale valutazione.
Firme
* Lingua processuale: il neerlandese.